ATTO DI PROMULGAZIONE
VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale del Consiglio Regionale n. 11/5 del 25.11.2014
PROMULGA
LEGGE
REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, n. 45
Rendiconto
generale per l’esercizio 2012. Conto finanziario, conto generale del patrimonio
e nota illustrativa preliminare
Art. 1
1. Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario
2012 è approvato con le risultanze esposte negli articoli che seguono e nel
conto di bilancio allegato.
2. Sono approvate le previsioni definitive
di competenza come indicate nel conto di bilancio allegato alla presente legge.
CAPO I
CONTO FINANZIARIO
SEZIONE I
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Art. 2
1. Le entrate accertate durante
l’esercizio 2012, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal
conto allegato e sono riepilogate come segue:
|
Accertamenti |
€ |
3.908.529.246,42 |
|
dei quali
riscossi e versati |
€ |
3.084.557.743,69 |
|
e rimasti
da riscuotere e versare |
€ |
823.971.502,73 |
Art. 3
1. Le spese impegnate durante l’esercizio
2012, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto allegato
e sono riepilogate come segue:
|
Impegni |
€ |
3.904.548.948,37 |
|
dei quali
pagati |
€ |
3.122.295.468,58 |
|
e rimasti
da pagare |
€ |
782.253.479,79 |
Art. 4
1. Il riepilogo generale delle risultanze di
entrata e di spesa della competenza dell’esercizio 2012 è determinato nel modo
che segue:
ENTRATE ACCERTATE
|
Titolo I |
|
|
|
Entrate
derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di
esso devolute alla regione |
€ |
2.722.739.181,48 |
|
Titolo II |
|
|
|
Entrate
derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione
Europea, dello Stato e di altri soggetti |
€ |
166.989.249,11 |
|
Titolo III |
|
|
|
Entrate
extratributarie |
€ |
43.616.774,74 |
|
Titolo IV |
|
|
|
Entrate
da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale |
€ |
352.147.311,40 |
|
Titolo V |
|
|
|
Entrate derivanti
da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie |
€ |
0,00 |
|
Titolo VI |
|
|
|
Entrate
per contabilità speciali |
€ |
623.036.729,69 |
|
|
|
|
|
Totale delle entrate
accertate |
€ |
3.908.529.246,42 |
SPESE IMPEGNATE
|
Titolo I |
|
|
|
Spese
correnti |
€ |
2.856.042.038,18 |
|
Titolo II |
|
|
|
Spese per
investimenti |
€ |
312.555.381,09 |
|
Titolo III |
|
|
|
Spese per
rimborso prestiti |
€ |
112.914.799,41 |
|
Titolo IV |
|
|
|
Contabilità
speciali |
€ |
623.036.729,69 |
|
Totale delle spese
impegnate |
€ |
3.904.548.948,37 |
RIEPILOGO DELLA COMPETENZA
Entrate accertate |
€ |
3.908.529.246,42 |
|
Spese impegnate
formalmente |
€ |
3.904.548.948,37 |
|
Avanzo |
€ |
3.980.298,05 |
|
SEZIONE II
GESTIONE DEI RESIDUI
Art. 5
1. I residui attivi derivanti dal conto
per l’esercizio 2011 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti
risultanze:
|
Partite
riscosse per complessivi |
€ |
423.155.029,90 |
|
Partite rimaste
da riscuotere per complessivi |
€ |
2.458.083.450,07 |
Art. 6
1. I residui passivi derivanti dal conto
per l’esercizio 2011 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti
risultanze:
|
Partite
pagate |
€ |
542.427.888,59 |
|
Partite
rimaste da pagare |
€ |
1.570.713.130,92 |
Art. 7
1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2012,
per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel
conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al
31 dicembre 2011, è determinato in Euro 304.096.906,73.
2. I movimenti di cassa figurativi che
conseguono all’applicazione dell’art. 35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119,
nonché quelli che si riferiscono alle modalità di pagamento del Fondo Sanitario
Nazionale e di altre partite a mezzo della Tesoreria Centrale dello Stato, sono
ricompresi nei capitoli 61200, 61201, 61202 e 441200, 441201, 441202
rispettivamente, degli stati di previsione dell’entrata e della spesa.
SEZIONE III
RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2012
TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA
Art. 8
1. I residui attivi a chiusura
dell’esercizio 2012 sono determinati nel modo seguente:
|
Somme
rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2012 (art. 2) |
€ |
823.971.502,73 |
|
Somme
rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) |
€ |
2.458.083.450,07 |
|
Totale
residui attivi |
€ |
3.282.054.952,80 |
Art. 9
1. I residui passivi a chiusura dell’esercizio
2012 sono determinati nel modo seguente:
|
Somme
rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3) |
€ |
782.253.479,79 |
|
|
|
|
|
Somme
rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) |
€ |
1.570.713.130,92 |
|
|
|
|
|
Totale
residui passivi |
€ |
2.352.966.610,71 |
SEZIONE IV
RISULTATI GENERALI
Art. 10
1. Il saldo finanziario positivo al 31
dicembre 2012 è determinato in € 1.233.185.248,82, come emerge dal prospetto generale
accluso al rendiconto, riepilogato nelle cifre che seguono:
Fondo di
cassa al 1° gennaio 2012 |
€ |
461.107.490,31 |
|
|
|
Riscossioni
2012 |
€ |
3.507.712.773,59 |
|
|
|
Pagamenti
2012 |
€ |
3.664.723.357,17 |
|
|
|
Fondo di
cassa al 31.12.2012 |
€ |
304.096.906,73 |
|
|
|
Residui
attivi al 31.12.2012 |
€ |
3.282.054.952,80 |
|
|
|
Residui
passivi al 31.12.2012 |
€ |
2.352.966.610,71 |
|
|
|
Saldo
finanziario positivo al 31.12.2012 |
€ |
1.233.185.248,82 |
Art. 11
1. E’ approvata la tabella "Residui
perenti ed economie vincolate esercizio 2012" riportante le somme a
destinazione vincolata da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di
€ 1.688.149.343,03.
2. Sono parimenti approvate le rettifiche
finanziarie e le rettifiche per assegnazioni, disimpegni e residui eliminati
2012 della predetta tabella, concernenti le spese effettivamente vincolate in
riferimento anche alle relative entrate a destinazione vincolata.
Art. 12
1. E’ approvato il quadro riassuntivo
della gestione finanziaria dell’esercizio finanziario 2012 allegato alla
presente legge e corredato della comunicazione di riepilogo delle riscossioni e
dei pagamenti riportati nel conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario
2012.
2. E’ approvata la Nota informativa sui
derivati regionali allegata alla presente legge ai sensi dell’articolo 3, comma
8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
CAPO II
RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ENTI
DIPENDENTI
Art. 13
1. Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al
rendiconto generale della Regione, il rendiconto del Consiglio regionale per
l’esercizio finanziario 2012.
Art. 14
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati, quali allegati al
rendiconto generale della Regione, i rendiconti delle Aziende Regionali per il
Diritto allo Studio Universitario di Chieti, L’Aquila, Teramo per l’esercizio
2012.
Art. 15
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al
rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per
l’Informatica e la Telematica - A.R.I.T. - per
l’esercizio 2012.
Art. 16
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al
rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per la
Tutela dell’Ambiente - A.R.T.A. - per l’esercizio
2012.
Art. 17
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al
rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Sanitaria
Regionale - A.S.R. - per l’esercizio 2012.
CAPO III
CONTO DEL PATRIMONIO
Art. 18
1. E’ approvato il conto del patrimonio
per l’esercizio 2012 allegato alla presente legge e riportante le seguenti
risultanze:
|
Totale
attività |
€ |
3.966.746.957,86 |
|
|
|
|
|
Totale
passività |
€ |
5.799.849.710,87 |
|
|
|
|
|
Passivo
patrimoniale |
€ |
1.833.102.753,01 |
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 19
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.T..
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 23 Dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
****************
TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1981)", DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009)" E DEGLI ARTICOLI 46 E 50 DELLA LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3 "Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 45
"Rendiconto generale per l’esercizio 2012. Conto finanziario, conto
generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare" (in questo stesso
Bollettino)
__________
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione)
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi
di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
_______________
LEGGE
30 MARZO 1981, N. 119
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1981).
Art. 35
Fermo
restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, D.L. 30 dicembre 1979,
n. 663 , convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, le
unità sanitarie locali, di cui all'art. 14, L. 23 dicembre 1978, n. 833 ,
affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di
cui all'art. 5, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed
integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Al
fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle
unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art.
13, L. 16 maggio 1970, n. 281 , sono approvati i criteri generali per la
predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità
sanitarie locali con le aziende di credito.
All'inizio
di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e
della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza,
trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai
conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale
dello Stato.
Le
regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del
provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della
citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
La
direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al
precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi
delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei
medesimi importi in un conto corrente infruttifero aperto ai sensi
dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di
cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali
ad apposite contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime,
articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto
capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.
[COMMA
ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382]
[COMMA
ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382]
Con
decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del
conto corrente e delle contabilità speciali di cui al precedente articolo,
nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella
legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.
È
abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
LEGGE
22 DICEMBRE 2008, N. 203
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009).
Art. 3
(Ulteriori
norme in tema di tutela della finanza pubblica)
1. L'articolo 62 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è sostituito dal seguente:
"Art. 62
(Contenimento dell'uso degli
strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)
1 Le
norme del presente articolo costituiscono princìpi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di
assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli
articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e
120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
altresì norme di applicazione necessaria.
2. Alle
regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto
divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il
rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la
durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella
rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né
inferiore a cinque anni.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la
Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono
concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli
stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine
di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti
derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in
lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai
fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati
o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il
soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico
attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle
caratteristiche dei medesimi.
5. Il
contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di
finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui
al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in
attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La
nullità può essere fatta valere solo dall'ente.
6. Agli
enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo
di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la
possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della
passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità
di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata
operazione di copertura.
7. Fermo
restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il
Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla
Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti
stipulati di cui al comma 3.
8. Gli
enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio
consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni
finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata.
9. All'articolo
3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole: “cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche”
sono aggiunte le seguenti: “nonché, sulla base dei criteri definiti in sede
europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale
premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate”.
10. Sono
abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da
parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1,
ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano
salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in
contrasto con le disposizioni del presente articolo".
LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
Art. 46
(Bilancio e rendiconto)
1. Il bilancio di previsione del Consiglio
è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione
consiliare dal Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun
anno, alla Giunta regionale.
2. Il rendiconto del Consiglio è predisposto
dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal
Consiglio regionale ed inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni
prima della scadenza del termine previsto dall'art. 39 della presente legge.
3. Il bilancio di previsione e il
rendiconto del Consiglio sono approvati con legge regionale unitamente al
bilancio ed al rendiconto della Regione, dei quali costituiscono allegati.
Art. 50
Rendiconto degli enti dipendenti
dalla Regione.
1. I rendiconti degli enti, delle agenzie,
delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque
forma costituiti, a norma del precedente art. 47, sono redatti in conformità
alle disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti e presentati annualmente
alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario. La
suddetta Direzione, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia
al Servizio Bilancio entro il 20 aprile.
2. La Giunta Regionale presenta i
rendiconti stessi, in allegato il rendiconto generale, al Consiglio regionale,
il quale li approva con legge unitamente al rendiconto generale predetto.
Seguono allegati
Riepilogo
per titoli e funzioni obiettivo
Allegato E – Elenco beni
immobili