ATTO DI PROMULGAZIONE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/5 del 25.11.2014

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, n. 45

Rendiconto generale per l’esercizio 2012. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare

Art. 1

1.         Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 è approvato con le risultanze esposte negli articoli che seguono e nel conto di bilancio allegato.

2.         Sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nel conto di bilancio allegato alla presente legge.

CAPO I

CONTO FINANZIARIO

SEZIONE I

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Art. 2

1.         Le entrate accertate durante l’esercizio 2012, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:           

 

Accertamenti

3.908.529.246,42

 

dei quali riscossi e versati

3.084.557.743,69

 

e rimasti da riscuotere e versare

823.971.502,73

Art. 3

1.         Le spese impegnate durante l’esercizio 2012, analiticamente indicate nel successivo art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

           

 

Impegni

3.904.548.948,37

 

dei quali pagati

3.122.295.468,58

 

e rimasti da pagare

782.253.479,79

 

Art. 4

1.         Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell’esercizio 2012 è determinato nel modo che segue:

ENTRATE ACCERTATE     

 

Titolo I

 

 

 

Entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione

 

 

2.722.739.181,48

 

 

Titolo II

 

 

 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti

 

 

166.989.249,11

 

Titolo III

 

 

 

Entrate extratributarie

43.616.774,74

 

Titolo IV

 

 

 

Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale

 

 

352.147.311,40

 

Titolo V

 

 

 

Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

0,00

 

Titolo VI

 

 

 

Entrate per contabilità speciali

623.036.729,69

 

 

 

 

 

Totale delle entrate accertate

3.908.529.246,42

 

SPESE IMPEGNATE

 

Titolo I

 

 

 

Spese correnti

2.856.042.038,18

 

Titolo II

 

 

 

Spese per investimenti

312.555.381,09

 

Titolo III

 

 

 

Spese per rimborso prestiti

112.914.799,41

 

Titolo IV

 

 

 

Contabilità speciali

623.036.729,69

 

Totale delle spese impegnate

3.904.548.948,37

 

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA         

Entrate accertate

3.908.529.246,42

Spese impegnate formalmente

 

3.904.548.948,37

Avanzo

3.980.298,05

 

SEZIONE II

GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 5

1.         I residui attivi derivanti dal conto per l’esercizio 2011 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:        

 

Partite riscosse per complessivi

423.155.029,90

 

Partite rimaste da riscuotere per complessivi

2.458.083.450,07

 

Art. 6

1.         I residui passivi derivanti dal conto per l’esercizio 2011 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

           

 

Partite pagate

542.427.888,59

 

Partite rimaste da pagare

1.570.713.130,92

 

Art. 7

1.         Il fondo di cassa al 31 dicembre 2012, per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2011, è determinato in Euro 304.096.906,73.

2.         I movimenti di cassa figurativi che conseguono all’applicazione dell’art. 35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, nonché quelli che si riferiscono alle modalità di pagamento del Fondo Sanitario Nazionale e di altre partite a mezzo della Tesoreria Centrale dello Stato, sono ricompresi nei capitoli 61200, 61201, 61202 e 441200, 441201, 441202 rispettivamente, degli stati di previsione dell’entrata e della spesa.

SEZIONE III

RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2012

TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA

Art. 8

1.         I residui attivi a chiusura dell’esercizio 2012 sono determinati nel modo seguente:

 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2012 (art. 2)

 

 

823.971.502,73

 

 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)

 

 

2.458.083.450,07

 

Totale residui attivi

3.282.054.952,80

 

Art. 9

1.         I residui passivi a chiusura dell’esercizio 2012 sono determinati nel modo seguente:    

 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3)

 

 

782.253.479,79

 

 

 

 

 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)

 

 

1.570.713.130,92

 

 

 

 

 

Totale residui passivi

2.352.966.610,71

 

SEZIONE IV

RISULTATI GENERALI

Art. 10

1.         Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2012 è determinato in € 1.233.185.248,82, come emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto, riepilogato nelle cifre che seguono:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012

461.107.490,31

 

 

 

Riscossioni 2012

3.507.712.773,59

 

 

 

Pagamenti 2012

3.664.723.357,17

 

 

 

Fondo di cassa al 31.12.2012

304.096.906,73

 

 

 

Residui attivi al 31.12.2012                  

3.282.054.952,80

 

 

 

Residui passivi al 31.12.2012

2.352.966.610,71

 

 

 

Saldo finanziario positivo al 31.12.2012

 1.233.185.248,82

 

Art. 11

1.         E’ approvata la tabella "Residui perenti ed economie vincolate esercizio 2012" riportante le somme a destinazione vincolata da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di € 1.688.149.343,03.

2.         Sono parimenti approvate le rettifiche finanziarie e le rettifiche per assegnazioni, disimpegni e residui eliminati 2012 della predetta tabella, concernenti le spese effettivamente vincolate in riferimento anche alle relative entrate a destinazione vincolata.

Art. 12

1.         E’ approvato il quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell’esercizio finanziario 2012 allegato alla presente legge e corredato della comunicazione di riepilogo delle riscossioni e dei pagamenti riportati nel conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2012.

2.         E’ approvata la Nota informativa sui derivati regionali allegata alla presente legge ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

CAPO II

RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI

Art. 13

1.         Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2012.

Art. 14

1.         Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati, quali allegati al rendiconto generale della Regione, i rendiconti delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti, L’Aquila, Teramo per l’esercizio 2012.

Art. 15

1.         Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - A.R.I.T. - per l’esercizio 2012.

Art. 16

1.         Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - A.R.T.A. - per l’esercizio 2012.

Art. 17

1.         Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Sanitaria Regionale - A.S.R. - per l’esercizio 2012.

CAPO III

CONTO DEL PATRIMONIO

Art. 18

 

1.         E’ approvato il conto del patrimonio per l’esercizio 2012 allegato alla presente legge e riportante le seguenti risultanze:        

 

Totale attività

3.966.746.957,86

 

 

 

 

 

Totale passività

5.799.849.710,87

 

 

 

 

 

Passivo patrimoniale

1.833.102.753,01

 

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 19

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.T..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 23 Dicembre 2014

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

****************

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)", DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)" E DEGLI ARTICOLI 46 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 45 "Rendiconto generale per l’esercizio 2012. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare" (in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

Art. 35

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, le unità sanitarie locali, di cui all'art. 14, L. 23 dicembre 1978, n. 833 , affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13, L. 16 maggio 1970, n. 281 , sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

La direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi in un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali ad apposite contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.

[COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382]

[COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382]

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali di cui al precedente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

Art. 3

(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

1.         L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"Art. 62

(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

1          Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2.         Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3.         Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

4.         Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.

5.         Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

6.         Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

7.         Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8.         Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9.         All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate”.

10.       Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

11.       Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo".

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 46

(Bilancio e rendiconto)

1.         Il bilancio di previsione del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Giunta regionale.

2.         Il rendiconto del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dall'art. 39 della presente legge.

3.         Il bilancio di previsione e il rendiconto del Consiglio sono approvati con legge regionale unitamente al bilancio ed al rendiconto della Regione, dei quali costituiscono allegati.

Art. 50

Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione.

1.         I rendiconti degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, a norma del precedente art. 47, sono redatti in conformità alle disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti e presentati annualmente alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario. La suddetta Direzione, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il 20 aprile.

2.         La Giunta Regionale presenta i rendiconti stessi, in allegato il rendiconto generale, al Consiglio regionale, il quale li approva con legge unitamente al rendiconto generale predetto.

Seguono allegati

Nota illustrativa

Rendiconto Giunta Regionale

Dettaglio Capitoli Entrata

Dettaglio Capitoli Spesa

Riepilogo per titoli e funzioni obiettivo

Allegati Giunta Regionale

Allegato E – Elenco beni immobili

Rendiconto – Consiglio Regionale

ADSU Chieti

ADSU L’Aquila

ADSU Teramo

Rendiconto - ARIT

Rendiconto – ARTA

Rendiconto - ASR