IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
1. Il rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2011 è approvato con le risultanze esposte negli articoli che
seguono e nel conto di bilancio allegato.
2. Sono approvate le previsioni definitive
di competenza come indicate nel conto di bilancio allegato alla presente legge.
CAPO I
CONTO FINANZIARIO
SEZIONE I
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Art. 2
1. Le entrate accertate durante
l’esercizio 2011, analiticamente indicate nell’art. 4, emergono dal conto
allegato e sono riepilogate come segue:
|
Accertamenti |
€ |
4.130.884.348,70 |
|
dei
quali riscossi e versati |
€ |
3.311.270.176,34 |
|
e
rimasti da riscuotere e versare |
€ |
819.614.172,36 |
Art. 3
1. Le spese impegnate durante l’esercizio
2011, analiticamente indicate nell’art. 4, emergono dal conto allegato e sono
riepilogate come segue:
|
Impegni |
€ |
4.073.971.701,08 |
|
dei
quali pagati |
€ |
3.170.122.165,28 |
|
e
rimasti da pagare |
€ |
903.849.535,80 |
Art. 4
1. Il riepilogo generale delle risultanze
di entrata e di spesa della competenza dell’esercizio 2011 è determinato nel
modo che segue:
ENTRATE ACCERTATE
|
Titolo I |
|
|
|
Entrate derivanti
da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso
devolute alla regione |
€ |
2.700.683.121,71 |
|
Titolo II |
|
|
|
Entrate derivanti
da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato
e di altri soggetti |
€ |
428.787.907,12 |
|
Titolo III |
|
|
|
Entrate
extratributarie |
€ |
36.873.938,67 |
|
Titolo IV |
|
|
|
Entrate da
alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale |
€ |
319.367.876,19 |
|
Titolo V |
|
|
|
Entrate derivanti
da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie |
€ |
0,00 |
|
Titolo VI |
|
|
|
Entrate per
contabilità speciali |
€ |
645.171.505,01 |
|
|
|
|
|
Totale delle entrate accertate |
€ |
4.130.884.348,70 |
SPESE IMPEGNATE
|
Titolo I |
|
|
|
Spese
correnti |
€ |
2.938.061.696,73 |
|
Titolo II |
|
|
|
Spese
per investimenti |
€ |
114.653.367,10 |
|
Titolo III |
|
|
|
Spese
per rimborso prestiti |
€ |
113.147.321,93 |
|
Titolo IV |
|
|
|
Contabilità
speciali |
€ |
645.171.505,01 |
|
Totale delle spese
impegnate |
€ |
4.073.971.701,08 |
RIEPILOGO DELLA COMPETENZA
|
Entrate accertate |
€ |
4.130.884.348,70 |
|
Spese impegnate formalmente |
€ |
4.073.971.701,08 |
|
Avanzo |
€ |
56.912.647,62 |
SEZIONE II
GESTIONE DEI RESIDUI
Art. 5
1. I residui attivi derivanti dal conto
per l’esercizio 2010 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti
risultanze:
|
Partite
riscosse per complessivi |
€ |
1.060.663.771,82 |
|
Partite
rimaste da riscuotere per complessivi |
€ |
2.061.995.130,77 |
Art. 6
1. I residui passivi derivanti dal conto
per l’esercizio 2010 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti
risultanze:
|
Partite
pagate |
€ |
930.772.053,35 |
|
Partite
rimaste da pagare |
€ |
1.327.536.859,02 |
Art. 7
1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2011,
per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel
conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata
al 31 dicembre 2010, è determinato in Euro 461.107.490,31.
2. I movimenti di cassa figurativi che
conseguono all’applicazione dell’art. 35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119,
nonché quelli che si riferiscono alle modalità di pagamento del Fondo Sanitario
Nazionale e di altre partite a mezzo della Tesoreria Centrale dello Stato, sono
ricompresi nei capitoli 61200, 61201, 61202 e 441200, 441201, 441202,
rispettivamente, degli stati di previsione dell’entrata e della spesa.
SEZIONE III
RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2011
TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA
Art. 8
1. I residui attivi a chiusura
dell’esercizio 2011 sono determinati nel modo seguente:
|
Somme
rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2011 (art. 2) |
€ |
819.614.172,36 |
|
Somme
rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) |
€ |
2.061.995.130,77 |
|
Totale
residui attivi |
€ |
2.881.609.303,13 |
Art. 9
1. I residui passivi a chiusura
dell’esercizio 2011 sono determinati nel modo seguente:
|
Somme
rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3) |
€ |
903.849.535,80 |
|
Somme
rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) |
€ |
1.327.536.859,02 |
|
Totale
residui passivi |
€ |
2.231.386.394,82 |
SEZIONE IV
RISULTATI GENERALI
Art. 10
1. Il saldo finanziario positivo al 31
dicembre 2011 è determinato in € 1.111.330.398,62, come emerge dal prospetto
generale accluso al rendiconto, riepilogato nelle cifre che seguono:
Fondo
di cassa al 1° gennaio 2011 |
€ |
190.055.685,31 |
Riscossioni
2011 |
€ |
4.371.933.948,16 |
Pagamenti
2011 |
€ |
4.100.882.143,16 |
Fondo
di cassa al 31.12.2011 |
€ |
461.107.490,31 |
Residui
attivi al 31.12.2011 |
€ |
2.881.609.303,13 |
Residui
passivi al 31.12.2011 |
€ |
2.231.386.394,82 |
Saldo
finanziario positivo al 31.12.2011 |
€ |
1.111.330.398,62 |
Art. 11
1. E’ approvata la tabella “Residui
perenti ed economie vincolate esercizio
2. Sono parimenti approvate le rettifiche
finanziarie e le rettifiche per assegnazioni, disimpegni e residui eliminati
2011 della predetta tabella, concernenti le spese effettivamente vincolate in
riferimento anche alle relative entrate a destinazione vincolata.
Art. 12
1. E’ approvato il quadro riassuntivo
della gestione finanziaria dell’esercizio finanziario 2011 allegato alla
presente legge e corredato della comunicazione di riepilogo delle riscossioni e
dei pagamenti riportati nel conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario
2011.
2. E’ approvata
CAPO II
RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI
Art. 13
1. Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della
Regione, il rendiconto del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario
2011.
Art. 14
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3 sono approvati, quali allegati al rendiconto generale della
Regione, i rendiconti delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio
Universitario di Chieti, L’Aquila, Teramo per l’esercizio 2011.
Art. 15
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della
Regione, il rendiconto dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R. - per l’esercizio 2011.
Art. 16
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della
Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo
Agricolo - A.R.S.S.A. - per l’esercizio
2011.
Art. 17
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della
Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e
Art. 18
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della
Regione, il rendiconto dell’Ente Abruzzo Lavoro per l’esercizio 2011.
Art. 19
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della
Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per
Art. 20
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della
Regione, il rendiconto dell’Agenzia Sanitaria Regionale - A.S.R. - per l’esercizio 2011.
CAPO III
CONTO DEL PATRIMONIO
Art. 21
1. E’ approvato il conto del patrimonio
per l’esercizio 2011 allegato alla presente legge e riportante le seguenti
risultanze:
Totale
attività |
€ |
3.651.309.194,43 |
Totale
passività |
€ |
5.680.846.207,85 |
Passivo
patrimoniale |
€ |
2.029.537.013,42 |
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 22
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 12 Marzo 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
**********
TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)",
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2009)" E DEGLI ARTICOLI 46 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
"Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" CITATI DALLA LEGGE
REGIONALE 12.03.2014, n. 10 "Rendiconto generale per l’esercizio 2011.
Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa
preliminare" (in questo stesso Bollettino)
**********
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
**********
LEGGE
30 MARZO 1981, N. 119
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1981).
Art.
35
Fermo
restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, D.L. 30 dicembre 1979,
n. 663 , convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, le
unità sanitarie locali, di cui all'art.
Al
fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle
unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art.
All'inizio
di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e
della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza,
trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai
conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale
dello Stato.
Le
regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del
provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della
citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
La
direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al
precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi
delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei
medesimi importi in un conto corrente infruttifero aperto ai sensi
dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di
cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali
ad apposite contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime,
articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto
capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.
[COMMA
ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382]
[COMMA
ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382]
Con
decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del
conto corrente e delle contabilità speciali di cui al precedente articolo,
nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella
legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.
È
abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
LEGGE
22 DICEMBRE 2008, N. 203
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009).
Art. 3
(Ulteriori norme in tema di tutela della
finanza pubblica)
1. L'articolo 62 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è sostituito dal seguente:
"Art.
62
(Contenimento
dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti
locali)
1 Le norme del presente articolo
costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica
e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica
ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119,
secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di
Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli
obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in
un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola
operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una
passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque
anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite
4. Ai fini della conclusione di un
contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di
finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla
sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere
preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti
finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente
derivata, stipulato dagli enti di cui al comma
6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto
divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il
contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo
contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza
tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in
termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi
2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia
e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della
documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al
bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che
evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e
sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: “cessioni di
crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti:
“nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio
statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al
momento del perfezionamento delle operazioni derivate”.
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2,
primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi
381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni
relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali
emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in
materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del
presente articolo".
LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo.
Art. 46
(Bilancio e rendiconto)
1. Il bilancio di previsione del Consiglio
è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione
consiliare dal Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun
anno, alla Giunta regionale.
2. Il rendiconto del Consiglio è predisposto
dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal
Consiglio regionale ed inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni
prima della scadenza del termine previsto dall'art. 39 della presente legge.
3. Il bilancio di previsione e il
rendiconto del Consiglio sono approvati con legge regionale unitamente al
bilancio ed al rendiconto della Regione, dei quali costituiscono allegati.
Art. 50
Rendiconto degli enti dipendenti dalla
Regione.
1. I rendiconti degli enti, delle agenzie,
delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque
forma costituiti, a norma del precedente art. 47, sono redatti in conformità
alle disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti e presentati annualmente
alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario. La
suddetta Direzione, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia
al Servizio Bilancio entro il 20 aprile.
2.
Seguono allegati
Giunta Regionale d'Abruzzo -
Rendiconto Generale per l'Esercizio 2011
Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di Chieti
Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari dell’Aquila
Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di Teramo
Agenzia Regionale per i Servizi di
Sviluppo Agricolo
Agenzia Regionale per l'Informatica e la
Telematica
Agenzia Regionale per la Tutela
dell'Ambiente