IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
1. Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2010 è
approvato con le risultanze esposte negli articoli che seguono.
2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza come
indicate nell’elaborato allegato alla presente legge.
CAPO I
CONTO
FINANZIARIO
SEZIONE
I
GESTIONE
DELLA COMPETENZA
Art.
2
1. Le entrate accertate durante l’esercizio 2010,
analiticamente indicate nel successivo Art. 4, emergono dal conto allegato e
sono riepilogate come segue:
Accertamenti |
€ |
3.831.811.016,25 |
dei
quali riscossi e versati |
€ |
3.048.195.206,68 |
e
rimasti da riscuotere e versare |
€ |
783.615.809,57 |
Art.
3
1. Le spese impegnate durante l’esercizio 2010, analiticamente
indicate nel successivo Art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate
come segue:
Impegni |
€ |
3.983.495.084,96 |
dei
quali pagati |
€ |
3.042.783.323,81 |
e
rimasti da pagare |
€ |
940.711.761,15 |
Art.
4
1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa
della competenza dell’esercizio 2010 è determinato nel modo che segue:
ENTRATE
ACCERTATE
Titolo
I |
|
|
Entrate
derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di
esso devolute alla regione |
€ |
2.641.309.977,75 |
Titolo
II |
|
|
Entrate
derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione
Europea, dello Stato e di altri soggetti |
€ |
230.137.191,77 |
Titolo
III |
|
|
Entrate
extratributarie |
€ |
64.763.191,44 |
Titolo
IV |
|
|
Entrate
da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale |
€ |
344.989.435,67 |
Titolo
V |
|
|
Entrate
derivanti di mutui, prestiti o altre operazioni creditizie |
€ |
0,00 |
Titolo
VI |
|
|
Entrate
per contabilità speciali |
€ |
550.611.219,62 |
|
|
|
Totale
delle entrate accertate |
€ |
3.831.811.016,25 |
SPESE
IMPEGNATE
Titolo
I |
|
|
Spese
correnti |
€ |
2.865.451.113,67 |
Titolo
II |
|
|
Spese
per investimenti |
€ |
454.285.429,74 |
Titolo
III |
|
|
Spese
per rimborso prestiti |
€ |
113.147.321,93 |
Titolo
IV |
|
|
Contabilità
speciali |
€ |
550.611.219,62 |
Totale
delle spese impegnate |
€ |
3.983.495.084,96 |
RIEPILOGO
DELLA COMPETENZA
Entrate
accertate |
€ |
3.831.811.016,25 |
Spese
impegnate formalmente |
€ |
3.983.495.084,96 |
Disavanzo |
€ |
151.684.068,71 |
SEZIONE
II
GESTIONE
DEI RESIDUI
Art.
5
1. I residui attivi derivanti dal conto per l’esercizio 2009
hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:
Partite
riscosse per complessivi |
€ |
1.158.004.585,95 |
Partite
rimaste da riscuotere per complessivi |
€ |
2.326.467.518,20 |
Art.
6
1. I residui passivi derivanti dal conto per l’esercizio 2009
hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:
Partite
pagate |
€ |
1.357.763.736,51 |
Partite
rimaste da pagare |
€ |
1.359.336.835,82 |
Art.
7
1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2010 per effetto di tutte
le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto nonché della
ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2009 è
determinato in € 190.055.685,31.
2. I movimenti di cassa figurativi che conseguono all’applicazione
dell’art. 35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, nonché quelli che si
riferiscono alle modalità di pagamento del Fondo Sanitario Nazionale e di altre
partite a mezzo della Tesoreria Centrale dello Stato, sono ricompresi nei
capitoli 61200, 61201, 61202 e 441200, 441201, 441202 rispettivamente, degli
stati di previsione dell’entrata e della spesa.
SEZIONE
III
RESIDUI
EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2010 TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA
Art.
8
1. I residui attivi a chiusura dell’esercizio 2010 sono
determinati nel modo seguente:
Somme
rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2010 (art. 2) |
€ |
783.615.809,57 |
|
|
|
Somme
rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) |
€ |
2.326.467.518,20 |
Totale
residui attivi |
€ |
3.110.083.327,77 |
Art.
9
1. I residui passivi a chiusura dell’esercizio 2010 sono
determinati nel modo seguente:
Somme
rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3) |
€ |
940.711.761,15 |
|
|
|
Somme
rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) |
€ |
1.359.336.835,82 |
|
|
|
Totale
residui passivi |
€ |
2.300.048.596,97 |
SEZIONE
IV
RISULTATI
GENERALI
Art.
10
1. Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2010 è
determinato in € 1.000.090.416,11, come emerge dal prospetto generale accluso
al rendiconto, riepilogato nelle cifre che seguono:
Fondo
di cassa al 1° gennaio 2010 |
€ |
384.415.028,47 |
|
|
|
Riscossioni
2010 |
€ |
4.206.199.792,63 |
|
|
|
Pagamenti
2010 |
€ |
4.400.559.135,79 |
|
|
|
Fondo
di cassa al 31.12.2010 |
€ |
190.055.685,31 |
|
|
|
Residui
attivi al 31.12.2010 |
€ |
3.110.083.327,77 |
|
|
|
Residui
passivi al 31.12.2010 |
€ |
2.300.048.596,97 |
|
|
|
Saldo
finanziario positivo al 31.12.2010 |
€ |
1.000.090.416,11 |
Art.
11
1. E’ approvata la tabella “Residui perenti ed economie
vincolate esercizio
2. Sono parimenti approvate le rettifiche finanziarie e le
rettifiche per assegnazioni, disimpegni e residui eliminati 2010 della predetta
tabella, concernenti le spese effettivamente vincolate in riferimento anche
alle relative entrate a destinazione vincolata.
CAPO II
RENDICONTO
DEGLI ENTI DIPENDENTI
Art.
12
1. Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3
"Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" sono approvati, quali
allegati al rendiconto generale della Regione, i rendiconti delle Aziende
Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti, L’Aquila, Teramo
per l’esercizio 2010.
Art.
13
1. Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è
approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto
dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale (A.P.T.R.) per l’esercizio 2010.
Art.
14
1. Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è
approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto
dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.) per
l’esercizio 2010.
Art.
15
1. Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è
approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto
dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e
Art.
16
1. Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è
approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto
dell’Ente Abruzzo Lavoro per l’esercizio
2010.
Art.
17
1. Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è
approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto
dell’Agenzia Regionale per
Art.
18
1. Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è
approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto
dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) per l’esercizio 2010.
CAPO
III
RENDICONTO
DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art.
19
1. Ai sensi dell’art. 46, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3
"Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" è approvato, quale
allegato al rendiconto generale della Regione Abruzzo, il rendiconto del Consiglio
regionale relativo all’esercizio finanziario 2010.
CAPO IV
CONTO
DEL PATRIMONIO
Art.
20
1. Il conto del patrimonio per l’esercizio 2010 è approvato
nelle seguenti risultanze:
Totale
attività |
€ |
3.598.130.168,25 |
|
|
|
Totale
passività |
€ |
5.689.151.565,86 |
|
|
|
Passivo
patrimoniale |
€ |
2.091.021.397,61 |
CAPO V
NORME
FINALI
Art.
21
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 22 Ottobre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
****************
TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1981)" E DEGLI ARTICOLI 46 E 50 DELLA LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3 "Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2013 N. 39
"Rendiconto generale per l’esercizio 2010. Conto finanziario, conto
generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare" ( Pubblicata in
questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate
in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi
della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti
delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).
Art.
35
Fermo restando quanto previsto
dall'ultimo comma dell'art. 6, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con
modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, le unità sanitarie locali, di
cui all'art.
Al fine di assicurare una
disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la commissione interregionale di cui all'art.
All'inizio di ciascun
trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza,
trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai
conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale
dello Stato.
Le regioni trasmettono alla
direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto
dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n.
833 .
La direzione generale del
tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma,
provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli
importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi in un
conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 .
Le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma,
accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali ad apposite
contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime, articolate in
distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando
i relativi importi in apposito conto.
[Le unità sanitarie locali
possono effettuare di regola all'inizio di ciascun trimestre prelevamenti dalla
contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del
proprio tesoriere fino al 50 per cento della quota trimestrale alle stesse
assegnata per la spesa corrente, mentre il residuo è prelevato in relazione
alle effettive necessità di cassa. I prelevamenti per le spese in conto
capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.]
[Le sezioni di tesoreria
provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione
della direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili,
ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale
precedente, nelle more degli accreditamenti.]
Con decreti del Ministro del
tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del conto corrente e delle
contabilità speciali di cui al precedente articolo, nonché le regolazioni
contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità
generale dello Stato e nel relativo regolamento.
È abrogato l'articolo 8 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002,
N. 3
Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo.
Art.
46
(Bilancio
e rendiconto)
1. Il bilancio di previsione del Consiglio è predisposto
dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal
Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla
Giunta regionale.
2. Il rendiconto del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di
Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed
inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del
termine previsto dall'art. 39 della presente legge.
3. Il bilancio di previsione e il rendiconto del Consiglio sono
approvati con legge regionale unitamente al bilancio ed al rendiconto della
Regione, dei quali costituiscono allegati.
Art.
50
Rendiconto
degli enti dipendenti dalla Regione.
1. I rendiconti degli enti, delle agenzie, delle aziende e
degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti,
a norma del precedente art. 47, sono redatti in conformità alle disposizioni
stabilite nei rispettivi ordinamenti e presentati annualmente alla Direzione
competente per materia della Giunta Regionale entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario. La suddetta
Direzione, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al
Servizio Bilancio entro il 20 aprile.
2.
Seguono
allegati
Rendiconto Giunta
Regionale 2010
Rendiconto
ARTA - Allegati E-F-G-H
Rendiconto Consiglio
Regionale