IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

 

Art. 1

1.         Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2010 è approvato con le risultanze esposte negli articoli che seguono.

2.         Sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nell’elaborato allegato alla presente legge.

CAPO I

CONTO FINANZIARIO

SEZIONE I

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Art. 2

1.         Le entrate accertate durante l’esercizio 2010, analiticamente indicate nel successivo Art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

 

Accertamenti

3.831.811.016,25

dei quali riscossi e versati

3.048.195.206,68

e rimasti da riscuotere e versare

783.615.809,57

 

Art. 3

1.         Le spese impegnate durante l’esercizio 2010, analiticamente indicate nel successivo Art. 4, emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue:

 

Impegni

3.983.495.084,96

dei quali pagati

3.042.783.323,81

e rimasti da pagare

940.711.761,15

 

Art. 4

1.         Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell’esercizio 2010 è determinato nel modo che segue:

ENTRATE ACCERTATE

Titolo I

 

 

Entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione

2.641.309.977,75

Titolo II

 

 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti

230.137.191,77

Titolo III

 

 

Entrate extratributarie

64.763.191,44

Titolo IV

 

 

Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale

344.989.435,67

Titolo V

 

 

Entrate derivanti di mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

0,00

Titolo VI

 

 

Entrate per contabilità speciali

550.611.219,62

 

 

 

Totale delle entrate accertate

3.831.811.016,25

 

SPESE IMPEGNATE

Titolo I

 

 

Spese correnti

2.865.451.113,67

Titolo II

 

 

Spese per investimenti

454.285.429,74

Titolo III

 

 

Spese per rimborso prestiti

113.147.321,93

Titolo IV

 

 

Contabilità speciali

550.611.219,62

Totale delle spese impegnate

3.983.495.084,96

 

RIEPILOGO DELLA COMPETENZA

 

Entrate accertate

3.831.811.016,25

Spese impegnate formalmente

3.983.495.084,96

Disavanzo

151.684.068,71

 

SEZIONE II

GESTIONE DEI RESIDUI

 

Art. 5

1.         I residui attivi derivanti dal conto per l’esercizio 2009 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

 

Partite riscosse per complessivi

1.158.004.585,95

Partite rimaste da riscuotere per complessivi

2.326.467.518,20

 

Art. 6

1.         I residui passivi derivanti dal conto per l’esercizio 2009 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, alle seguenti risultanze:

 

Partite pagate

1.357.763.736,51

Partite rimaste da pagare

1.359.336.835,82

 

Art. 7

1.         Il fondo di cassa al 31 dicembre 2010 per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2009 è determinato in € 190.055.685,31.

2.         I movimenti di cassa figurativi che conseguono all’applicazione dell’art. 35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, nonché quelli che si riferiscono alle modalità di pagamento del Fondo Sanitario Nazionale e di altre partite a mezzo della Tesoreria Centrale dello Stato, sono ricompresi nei capitoli 61200, 61201, 61202 e 441200, 441201, 441202 rispettivamente, degli stati di previsione dell’entrata e della spesa.

SEZIONE III

RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2010 TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA

Art. 8

1.         I residui attivi a chiusura dell’esercizio 2010 sono determinati nel modo seguente:

 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2010 (art. 2)

783.615.809,57

 

 

 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)

2.326.467.518,20

Totale residui attivi

3.110.083.327,77

 

Art. 9

1.         I residui passivi a chiusura dell’esercizio 2010 sono determinati nel modo seguente:

 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza (art. 3)

940.711.761,15

 

 

 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)

1.359.336.835,82

 

 

 

Totale residui passivi

2.300.048.596,97

 

SEZIONE IV

RISULTATI GENERALI

 

Art. 10

1.         Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2010 è determinato in € 1.000.090.416,11, come emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto, riepilogato nelle cifre che seguono:

 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2010

384.415.028,47

 

 

 

Riscossioni 2010

4.206.199.792,63

 

 

 

Pagamenti 2010

4.400.559.135,79

 

 

 

Fondo di cassa al 31.12.2010 

190.055.685,31

 

 

 

Residui attivi al 31.12.2010

3.110.083.327,77

 

 

 

Residui passivi al 31.12.2010

2.300.048.596,97

 

 

 

Saldo finanziario positivo al 31.12.2010

1.000.090.416,11

 

Art. 11

1.         E’ approvata la tabella “Residui perenti ed economie vincolate esercizio 2010” riportante le somme a destinazione vincolata da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di € 1.433.227.817,73.

2.         Sono parimenti approvate le rettifiche finanziarie e le rettifiche per assegnazioni, disimpegni e residui eliminati 2010 della predetta tabella, concernenti le spese effettivamente vincolate in riferimento anche alle relative entrate a destinazione vincolata.

CAPO II

RENDICONTO DEGLI ENTI DIPENDENTI

Art. 12

1.         Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" sono approvati, quali allegati al rendiconto generale della Regione, i rendiconti delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti, L’Aquila, Teramo per l’esercizio 2010.

Art. 13

1.         Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale (A.P.T.R.) per l’esercizio 2010.

Art. 14

1.         Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.) per l’esercizio 2010.

Art. 15

1.         Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) per l’esercizio 2010.

Art. 16

1.         Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Ente Abruzzo Lavoro per  l’esercizio 2010.

Art. 17

1.         Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.) per l’esercizio 2010.

Art. 18

1.         Ai sensi dell’art. 50, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) per l’esercizio 2010.

CAPO III

RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

Art. 19

1.         Ai sensi dell’art. 46, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" è approvato, quale allegato al rendiconto generale della Regione Abruzzo, il rendiconto del Consiglio regionale relativo all’esercizio finanziario 2010.

CAPO IV

CONTO DEL PATRIMONIO

 

Art. 20

 

1.         Il conto del patrimonio per l’esercizio 2010 è approvato nelle seguenti risultanze:

 

Totale attività

3.598.130.168,25

 

 

 

Totale passività

5.689.151.565,86

 

 

 

Passivo patrimoniale

2.091.021.397,61

 

CAPO V

NORME FINALI

 

Art. 21

 

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  22 Ottobre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)" E DEGLI ARTICOLI 46 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2013 N. 39 "Rendiconto generale per l’esercizio 2010. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare" ( Pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "http://www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

Art. 35

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, le unità sanitarie locali, di cui all'art. 14, L. 23 dicembre 1978, n. 833 , affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13, L. 16 maggio 1970, n. 281 , sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

La direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi in un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali ad apposite contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.

[Le unità sanitarie locali possono effettuare di regola all'inizio di ciascun trimestre prelevamenti dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino al 50 per cento della quota trimestrale alle stesse assegnata per la spesa corrente, mentre il residuo è prelevato in relazione alle effettive necessità di cassa. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.]

[Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione della direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti.]

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali di cui al precedente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Art. 46

(Bilancio e rendiconto)

1.         Il bilancio di previsione del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Giunta regionale.

2.         Il rendiconto del Consiglio è predisposto dall'Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dall'art. 39 della presente legge.

3.         Il bilancio di previsione e il rendiconto del Consiglio sono approvati con legge regionale unitamente al bilancio ed al rendiconto della Regione, dei quali costituiscono allegati.

Art. 50

Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione.

1.         I rendiconti degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, a norma del precedente art. 47, sono redatti in conformità alle disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti e presentati annualmente alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario. La suddetta Direzione, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il 20 aprile.

2.         La Giunta Regionale presenta i rendiconti stessi, in allegato il rendiconto generale, al Consiglio regionale, il quale li approva con legge unitamente al rendiconto generale predetto.

Seguono allegati

Nota illustrativa preliminare

Rendiconto Giunta Regionale 2010

Rendiconto ADSU Chieti

Rendiconto ADSU L’Aquila

Rendiconto ADSU Teramo

Rendiconto APTR

Rendiconto ARSSA

Rendiconto ARIT

Rendiconto Abruzzo Lavoro

Rendiconto ARTA

Rendiconto ARTA - Allegato A

Rendiconto ARTA - Allegato B

Rendiconto ARTA - Allegato C

Rendiconto ARTA - Allegato D

Rendiconto ARTA - Allegati E-F-G-H

Rendiconto ASR

Rendiconto Consiglio Regionale