Attuazione degli artt. 6, comma 7 art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, riguardante l’assunzione, con procedure di mobilità, presso gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con funzioni di autista soccorritore. Approvazione schema di Protocollo di Intesa.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PRECISATO che:

-                   l’art 2, comma 1, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 dispone che “La CRI è riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa ita-liana», di seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico”;

-                   l’art. 2, comma 5, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 dispone: “Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell’anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l’anno 2014, salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 6, per l’anno 2016, sono attribuite all’Ente e all’Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari.”.

-                   l’art 6, comma 7, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, così come modificato dall’art. 1, comma 397, lett. d), Legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede: “Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI  e quindi dell’Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato sevizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all’Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell’Ente sopraddetto.”;

-                   l’art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, tra l’altro, recita: “… Il personale della CRI ovvero dell’Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all’articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell’Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo. …”;

 

VISTO l’art. 1, commi 424 e ss., Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 

VISTO l’art. 7, comma 2-bis, D.L. 32 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, che prevede che “Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo”;

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 428, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che “Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizza-zioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell’articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

 

VISTO il D.M. 14 settembre 2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che disciplina, tra l’altro, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della C.R.I. di cui all’art. 6 D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178;

 

TENUTO CONTO che:

-                   in data 30 novembre 2016 si è svolta, con la partecipazione del Governo (Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute e Ministero della Difesa), dei rappresentanti dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano una riunione in sede tecnica dedicata alle procedure finalizzate all’assunzione in mobilità da parte degli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale del personale proveniente dalla C.R.I. con funzioni di autista soccorritore.

Nel corso della predetta riunione, si è concordato che, per dare attuazione alle previsioni di legge dianzi trascritte, l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana deve provvedere, ai fini del trasferimento delle risorse, alla certificazione del trattamento economico spettante al personale interessato, nell’importo lordo, al personale interessato, e con l’esplicitazione per quanto riguarda il trattamento economico accessorio, della sua composizione, calcolando il valore medio nazionale, distinto per voci legate alla produttività ed altre voci accessorie.

Per quanto riguarda l’individuazione del personale interessato si è deciso di fare riferimento all’Elenco Ufficiale pubblicato sul Portale “Mobilita.gov.it” disponibile all’indirizzo http://www.mobilita.gov.it.

Nel corso della predetta riunione si è precisato, altresì, che il personale indicato nel predetto elenco ufficiale:

·                    sarà inizialmente utilizzato in regime di avvalimento dalle Aziende UU.SS.LL., previa stipulazione di un apposito Protocollo di Intesa da sottoscriversi entro il primo trimestre 2017 dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, la Regione e le Aziende UU.SS.LL. interessate;

·                    sarà successivamente assunto da parte delle Aziende UU.SS.LL. con decorrenza dal 1° luglio 2017 e contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del piano di riparto delle medesime risorse predisposto dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana;

-                   in data 22 dicembre 2016 un documento contenente gli esiti della riunione tecnica del 30 novembre 2016 è stato oggetto di informativa nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni tenutasi in quel giorno;

-                   alla luce di quanto detto sopra, è stato redatto l’allegato Schema di Protocollo d’Intesa denominato “Attuazione degli artt. 6, comma 7 art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, riguardante l’assunzione, con procedure di mobilità, presso gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con funzioni di autista soccorritore” (cfr., All. A alla presente deliberazione di Giunta Regionale).

Per quanto riguarda l’individuazione del personale interessato nella regione Abruzzo si fatto riferimento all’Elenco Ufficiale pubblicato sul Portale “Mobilita.gov.it” disponibile all’indirizzo http://www.mobilita.gov.it (cfr., All. B alla presente deliberazione di Giunta Regionale), così come previsto nel corso della citata riunione del 30 novembre 2016;

-                   in data 25 gennaio 2017 si è tenuta presso il Dipartimento per la Salute ed il Welfare della Giunta Regionale d’Abruzzo una riunione tecnica tra il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Assetti Istituzionali del Dipartimento per la Salute ed il Welfare ed il Direttore dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - Struttura Organizzativa Decentrata per la Regione  Abruzzo, i Direttori Generali ed i Direttori Amministrativi delle quattro Aziende UU.SS.LL. per trattare il tema relativo all’applicazione dell’art 6, comma 7, D.Lgs. n. 178/2012, con particolare riferimento alla stipula del presente protocollo d’intesa (cfr., verbale della riunione: All. 1). Nel corso della predetta riunione, si è condiviso l’allegato Schema di Protocollo d’Intesa denominato “Attuazione degli artt. 6, comma 7 art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, riguardante l’assunzione, con procedure di mobilità, presso gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con funzioni di autista soccorritore” (cfr. All. A);

In particolare, si è, altresì, convenuto che il personale tecnico a tempo indeterminato in possesso della qualifica di autista soccorritore o autista soccorritore senior limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate per un periodo non inferiore a cinque anni, così come pubblicato e previamente certificato dall’Elenco Ufficiale pubblicato sul Portale della Mobilità (cfr., All. B), sarà utilizzato in regime di avvalimento dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, e sarò assegnato temporaneamente a queste ultime, ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.lgs. n. 178/2012, facendo riferimento alla sede di servizio indicata nell’Elenco redatto dal Direttore dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - Struttura Organizzativa Decentrata per la Regione Abruzzo ed allegato al presente deliberazione (cfr. All. C);

-                   in data 26 gennaio 2017 si è tenuta presso il Dipartimento per la Salute ed il Welfare della Giunta Regionale d’Abruzzo una riunione tecnica tra il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Assetti Istituzionali del Dipartimento per la Salute ed il Welfare e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Sanità (cfr., verbale della riunione: All. 2) avente ad oggetto l’informativa sul sopramenzionato Schema di Protocollo d’Intesa (cfr. All. A);

 

CONSIDERATO che, ai fini della predisposizione dei decreti di cui all’art. 2, comma 5, D.lgs. n. 178/2012, è necessaria la puntuale individuazione della consistenza numerica del personale interessato dalle procedure di mobilità;

 

VISTO l’elenco del personale tecnico a tempo indeterminato in possesso della qualifica di autista o autista soccorritore senior limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate per un periodo non inferiore a cinque anni così come pubblicato e previamente certificato sul Portale della Mobilità (cfr., All. B);

 

CONSIDERATO che:

-                   l’inquadramento avverrà, come sopra specificato, anche in posizione di soprannumero e ad esaurimento, senza maggiori oneri per l’Azienda U.S.L. di destinazione;

-                   come previsto dalla normativa di cui sopra, la disciplina e il trattamento giuridico ed economico del personale suddetto di cui all’elenco allegato saranno determinati dal contratto nazionale del comparto di riferimento con salvaguardia della posizione economica del singolo dipendente con risorse derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale erogata annualmente all’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana;

 

VALUTATA, quindi, la necessità di approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa denominato “Attuazione degli artt. 6, comma 7 art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, riguardante l’assunzione, con procedure di mobilità, presso gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con funzioni di autista soccorritore”, (cfr., All. A);

 

DATO ATTO che:

1.           il Dirigente del Servizio “Risorse Umane e Assetti istituzionali”, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

2.           il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;”

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.           di approvare l’allegato Schema di Protocollo d’Intesa denominato “Attuazione degli artt. 6, comma 7 art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, riguardante l’assunzione, con procedure di mobilità, presso gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con funzioni di autista soccorritore”, (cfr., Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione giuntale;

2.           di approvare l’allegato Elenco Ufficiale pubblicato sul Portale “Mobilita.gov.it” disponibile all’indirizzo http://www.mobilita.gov.it (cfr., All. B) come parte integrante poc’anzi citato Allegato A;

3.           di approvare l’allegato Elenco redatto dal Direttore dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - Struttura Organizzativa Decentrata per la Regione Abruzzo (cfr., All. C) come parte integrante poc’anzi citato Allegato A;

4.           di prendere atto del contenuto dei verbali delle riunioni del 25 gennaio 2017 (cfr., All. 1) e del 26 gennaio 2017 (cfr., All. 2);

5.           di demandare alla sottoscrizione la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa (cfr., All. A), il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Giunta Regionale d’Abruzzo;

6.           di evidenziare che l’attuazione del presente Protocollo di Intesa (cfr., All. A) non comporta alcun onere finanziario a carico alla Regione Abruzzo;

7.           di demandare al competente Servizio Risorse Umane e Assetti Istituzionali del Dipartimento per la Salute e il Welfare i successivi adempimenti gestionali a garanzia della corretta sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa (cfr. All. A);

8.           di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A.T., nonché sul sito web del Servizio Sanitario regionale di questa Regione all'indirizzo http://regione.abruzzo.itareetematiche - sanita;

9.           di trasmettere il presente provvedimento e i suoi allegati alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2

Allegato3

Allegato4

Allegato5