LA
GIUNTA REGIONALE
PRECISATO che:
-
l’art 2, comma 1, D.Lgs.
28 settembre 2012, n. 178 dispone che “La CRI è riordinata secondo le
disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della
sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa
ita-liana», di seguito denominato Ente, mantenendo la personalità giuridica di
diritto pubblico come ente non economico”;
-
l’art.
2, comma 5, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 dispone:
“Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di
cui all’articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell’anno
2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché
risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l’anno 2014,
salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 6, per l’anno 2016, sono
attribuite all’Ente e all’Associazione, con decreti del Ministro della salute,
del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della difesa,
ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e
Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati,
senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti del
Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari.”.
-
l’art 6, comma 7, D.Lgs.
28 settembre 2012, n. 178, così come modificato dall’art. 1, comma 397, lett. d), Legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede: “Gli enti
e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte
ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in
prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità,
anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato della CRI
e quindi dell’Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti
soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato sevizio in
attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a
cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori
oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle
relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto,
derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata
annualmente alla CRI e quindi all’Ente. Le spese per il trattamento economico
del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate
ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto
divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento
del personale della CRI ovvero dell’Ente sopraddetto.”;
-
l’art.
8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, tra
l’altro, recita: “… Il personale della CRI ovvero dell’Ente, nelle more della
conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare
temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per
garantire fini di interesse pubblico di cui all’articolo 1, comma 4, anche con
oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell’Ente, che
rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento
economico e normativo. …”;
VISTO l’art. 1, commi
424 e ss., Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO l’art. 7, comma
2-bis, D.L. 32 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge
27 febbraio 2015, n. 11, che prevede che “Le disposizioni dei commi 424, 425,
426, 427 e 428 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si
applicano anche nei confronti del personale di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente
articolo”;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma
428, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che “Al 31 dicembre 2016, nel caso
in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421
a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi
comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le
organizza-zioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni
dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore
anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento
del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli
enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell’articolo
33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il D.M. 14
settembre 2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione che disciplina, tra l’altro, i criteri per lo svolgimento delle
procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della
C.R.I. di cui all’art. 6 D.Lgs. 28 settembre 2012, n.
178;
TENUTO CONTO che:
-
in
data 30 novembre 2016 si è svolta, con la partecipazione del Governo
(Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali,
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero della Salute e Ministero della Difesa), dei rappresentanti dell’Ente
Strumentale alla Croce Rossa Italiana, dei rappresentanti della Conferenza
delle Regioni, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
una riunione in sede tecnica dedicata alle procedure finalizzate all’assunzione
in mobilità da parte degli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale
del personale proveniente dalla C.R.I. con funzioni di autista soccorritore.
Nel corso della predetta riunione, si è
concordato che, per dare attuazione alle previsioni di legge dianzi trascritte,
l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana deve provvedere, ai fini del
trasferimento delle risorse, alla certificazione del trattamento economico spettante al personale interessato, nell’importo
lordo, al personale interessato, e con l’esplicitazione per quanto riguarda il
trattamento economico accessorio, della sua composizione, calcolando il valore
medio nazionale, distinto per voci legate alla produttività ed altre voci
accessorie.
Per quanto riguarda l’individuazione del
personale interessato si è deciso di fare riferimento all’Elenco Ufficiale
pubblicato sul Portale “Mobilita.gov.it” disponibile all’indirizzo http://www.mobilita.gov.it.
Nel corso della predetta riunione si è
precisato, altresì, che il personale indicato nel predetto elenco ufficiale:
·
sarà inizialmente utilizzato in regime
di avvalimento dalle Aziende UU.SS.LL., previa stipulazione di un apposito
Protocollo di Intesa da sottoscriversi entro il primo trimestre 2017 dall’Ente
Strumentale alla Croce Rossa Italiana, la Regione e le Aziende UU.SS.LL.
interessate;
·
sarà successivamente assunto da parte
delle Aziende UU.SS.LL. con decorrenza dal 1° luglio 2017 e contestuale
trasferimento delle relative risorse finanziarie con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sulla base del piano di riparto delle medesime
risorse predisposto dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana;
-
in data 22 dicembre 2016 un documento
contenente gli esiti della riunione tecnica del 30 novembre 2016 è stato
oggetto di informativa nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni
tenutasi in quel giorno;
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alla luce di quanto detto sopra, è
stato redatto l’allegato Schema di Protocollo d’Intesa denominato “Attuazione
degli artt. 6, comma 7 art. 8, comma 2, D.Lgs. 28
settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”,
riguardante l’assunzione, con procedure di mobilità, presso gli enti e le
aziende del Servizio Sanitario Nazionale del personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato proveniente dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
(C.R.I.) con funzioni di autista soccorritore” (cfr., All.
A alla presente deliberazione di Giunta Regionale).
Per quanto riguarda l’individuazione del
personale interessato nella regione Abruzzo si fatto riferimento all’Elenco
Ufficiale pubblicato sul Portale “Mobilita.gov.it” disponibile all’indirizzo http://www.mobilita.gov.it (cfr., All. B alla presente deliberazione di Giunta Regionale),
così come previsto nel corso della citata riunione del 30 novembre 2016;
-
in
data 25 gennaio 2017 si è tenuta presso il Dipartimento per la Salute ed il
Welfare della Giunta Regionale d’Abruzzo una riunione tecnica tra il Dirigente
del Servizio Risorse Umane e Assetti Istituzionali del Dipartimento per la
Salute ed il Welfare ed il Direttore dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa
Italiana - Struttura Organizzativa Decentrata per la Regione Abruzzo, i Direttori Generali ed i Direttori
Amministrativi delle quattro Aziende UU.SS.LL. per trattare il tema relativo
all’applicazione dell’art 6, comma 7, D.Lgs. n.
178/2012, con particolare riferimento alla stipula del presente protocollo
d’intesa (cfr., verbale della riunione: All. 1). Nel
corso della predetta riunione, si è condiviso l’allegato Schema di Protocollo
d’Intesa denominato “Attuazione degli artt. 6, comma 7 art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2
della legge 4 novembre 2010, n. 183”, riguardante l’assunzione, con procedure
di mobilità, presso gli enti e le aziende del Servizio
Sanitario Nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
proveniente dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con
funzioni di autista soccorritore” (cfr. All. A);
In particolare, si è, altresì, convenuto
che il personale tecnico a tempo indeterminato in possesso della qualifica di
autista soccorritore o autista soccorritore senior limitatamente a coloro che
abbiano prestato servizio in attività convenzionate per un periodo non
inferiore a cinque anni, così come pubblicato e previamente certificato
dall’Elenco Ufficiale pubblicato sul Portale della Mobilità (cfr., All. B), sarà utilizzato in regime di avvalimento dalle
Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, e sarò assegnato temporaneamente a
queste ultime, ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.lgs. n. 178/2012, facendo
riferimento alla sede di servizio indicata nell’Elenco redatto dal Direttore
dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - Struttura Organizzativa
Decentrata per la Regione Abruzzo ed allegato al presente deliberazione (cfr. All. C);
-
in data 26 gennaio 2017 si è tenuta
presso il Dipartimento per la Salute ed il Welfare della Giunta Regionale
d’Abruzzo una riunione tecnica tra il Dirigente del Servizio Risorse Umane e
Assetti Istituzionali del Dipartimento per la Salute ed il Welfare e le OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Sanità (cfr., verbale della riunione: All. 2) avente ad oggetto l’informativa sul sopramenzionato
Schema di Protocollo d’Intesa (cfr. All. A);
CONSIDERATO che, ai fini della
predisposizione dei decreti di cui all’art. 2, comma 5, D.lgs. n. 178/2012, è
necessaria la puntuale individuazione della consistenza numerica del personale
interessato dalle procedure di mobilità;
VISTO l’elenco del
personale tecnico a tempo indeterminato in possesso della qualifica di autista
o autista soccorritore senior limitatamente a coloro che abbiano prestato
servizio in attività convenzionate per un periodo non inferiore a cinque anni
così come pubblicato e previamente certificato sul Portale della Mobilità
(cfr., All. B);
CONSIDERATO che:
-
l’inquadramento avverrà, come
sopra specificato, anche in posizione di soprannumero e ad esaurimento, senza
maggiori oneri per l’Azienda U.S.L. di destinazione;
-
come previsto dalla normativa di cui
sopra, la disciplina e il trattamento giuridico ed economico del personale
suddetto di cui all’elenco allegato saranno determinati dal contratto nazionale
del comparto di riferimento con salvaguardia della posizione economica del
singolo dipendente con risorse derivanti dalla quota di finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale erogata annualmente all’Ente Strumentale alla Croce
Rossa Italiana;
VALUTATA, quindi, la necessità di approvare lo Schema di
Protocollo d’Intesa denominato “Attuazione degli artt. 6, comma 7 art. 8, comma
2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2
della legge 4 novembre 2010, n. 183”, riguardante l’assunzione, con procedure
di mobilità, presso gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall’Ente
Strumentale alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con funzioni di autista
soccorritore”, (cfr., All. A);
DATO ATTO che:
1.
il Dirigente del Servizio “Risorse
Umane e Assetti istituzionali”, competente nelle materie trattate nel presente
provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello
stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2.
il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso
è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento
medesimo;”
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.
di approvare l’allegato Schema di Protocollo d’Intesa
denominato “Attuazione degli artt. 6, comma 7 art. 8, comma 2, D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 “Riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2
della legge 4 novembre 2010, n. 183”, riguardante l’assunzione, con procedure
di mobilità, presso gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall’Ente
Strumentale alla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) con funzioni di autista
soccorritore”, (cfr., Allegato A), che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione giuntale;
2.
di approvare l’allegato Elenco Ufficiale pubblicato
sul Portale “Mobilita.gov.it” disponibile all’indirizzo
http://www.mobilita.gov.it (cfr., All. B) come parte
integrante poc’anzi citato Allegato A;
3.
di approvare l’allegato Elenco redatto dal Direttore
dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - Struttura Organizzativa
Decentrata per la Regione Abruzzo (cfr., All. C) come
parte integrante poc’anzi citato Allegato A;
4.
di prendere atto del contenuto dei verbali delle riunioni
del 25 gennaio 2017 (cfr., All. 1) e del 26 gennaio
2017 (cfr., All. 2);
5.
di demandare alla sottoscrizione la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa (cfr., All. A), il Direttore del Dipartimento per la Salute e il
Welfare della Giunta Regionale d’Abruzzo;
6.
di evidenziare che l’attuazione del presente Protocollo
di Intesa (cfr., All. A) non comporta alcun onere
finanziario a carico alla Regione Abruzzo;
7.
di demandare al competente Servizio Risorse Umane e
Assetti Istituzionali del Dipartimento per la Salute e il Welfare i successivi
adempimenti gestionali a garanzia della corretta sottoscrizione del presente
Protocollo di Intesa (cfr. All. A);
8.
di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A.T., nonché
sul sito web del Servizio Sanitario regionale di questa Regione all'indirizzo http://regione.abruzzo.it – areetematiche - sanita;
9.
di trasmettere il presente provvedimento e i suoi
allegati alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.
Segue
Allegato