IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione
della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed
integrazioni;
DATO
ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/363 del 17/07/2018 il Dirigente del
Servizio Affari Dipartimentali ha approvato la richiesta di legittimazione con
contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Orsogna (CH);
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 15 rettificato il 12/07/2018
allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si
evincono le ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale
affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al
Comune di Orsogna (CH), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione
del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché
alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte
indicate nell’allegato “A” elenco n. 15 rettificato il 12/07/2018 sopra
richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori
di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104
della L.R. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a
favore delle ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 15
rettificato il 12/07/2018;
DATO
ATTO che il Direttore del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del
presente provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso
con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Orsogna (CH)
a favore di n. 5 ditte, indicate nell’allegato “A” elenco n. 15 rettificato in
data 12/07/2018, formato da n.2 facciate allegate alla Determinazione
Dirigenziale DPD028/ 363 del
17/07/2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
è fatto obbligo al Comune di
Orsogna di riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte
citato allegato “A”, elenco n. 15 rettificato in data 12/07/2018, nonché di
accordare contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato
ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di
reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione
del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;
5.
la validità ed efficacia
del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le somme da esso
dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di
intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta)
decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto ai beneficiari
senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri
pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario
inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto
obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente punto 5), di
trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Affari Dipartimentali - Ufficio Usi
Civici e Tratturi, formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o
meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la
conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
7.
di autorizzare il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali, con proprie determinazioni, a rettificare
eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali
ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per
intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate
da frazionamenti.
8.
di pubblicare il presente
Decreto sul B.U.R.A.T.
Il presente decreto costituisce titolo
esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed
è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.
Il presente decreto è adottato sulla
scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite
dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale.
Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse
risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la
non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni
fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di
legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Affari Dipartimentali,
partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di
validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il presente Decreto è definitivo e contro
di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro
sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero
ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi
giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila, li 07.08.2018
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso