LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge regionale del 27 settembre 2016, n. 34, recante
“Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifica
alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi
informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia
Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27
(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino
degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1,
dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in
materia di riordino degli Enti regionali))”, che istituisce l’Agenzia regionale
per l’Informatica e la Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica
Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;
VISTO
in particolare l’art. 15 bis, L.R. 25/2000, recante
Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale, introdotto
dall’art. 1, comma 1, L.R. 34/2016, ai sensi del quale “in conformità a quanto
stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24 UE e
2014/25/UE e con quanto disposto dall’articolo 1, commi 455, 456, 457, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007), la Regione
Abruzzo promuove, attraverso la costituzione di una centrale unica di
committenza regionale, un sistema regionale di negoziazione per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi
da parte dei soggetti di cui all’art. 15-quater e per l’ottimizzazione delle
procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra
materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i
fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalità
mafiosa e che l’istituzione della Centrale unica di committenza regionale
costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della
spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti”;
RICHIAMATA
la delibera di Giunta Regionale del 5 aprile 2016, n. 217 recante “Conferma del
soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e
5, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e definizione delle modalità
operative per le acquisizioni di beni e servizi nel settore sanitario”;
RICHIAMATA
la delibera di Giunta Regionale dell’11 ottobre 2017, n. 566 avente ad oggetto
“Soggetto Aggregatore regionale individuato ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e
5, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, Disposizioni nelle more della
costituzione di ARIC ai sensi della LR 34/2016. Struttura organizzativa;
VISTA
la legge
regionale 12 gennaio 2018, n. 4 recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti” che all’articolo 2
prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016”;
VISTO
l’art. 2 della L.R. 4/2018 recante “Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 34/2016” che inserisce all’art. 3 della L.R.
34/2016 il comma 2 bis a norma del quale
“nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia il Presidente della Giunta
Regionale individua, con proprio decreto, un Commissario straordinario con il
compito di insediare e rendere operativa l’ARIC in relazione alle nuove ed
ulteriori funzioni ad essa attribuite con la presente legge, senza interferire
con le normali modalità di funzionamento della struttura informatica. Il
compito del Commissario è di natura transitoria e speciale e riguarda la
costituzione e l’insediamento, attraverso la predisposizione di specifici atti
espressamente indicati nel decreto, della Centrale Unica di Committenza, della
Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale, nonché l’avvio
delle attività e la conseguente riconnessione a quelle già in corso”;
VISTO,
altresì, l’art. 3, comma 3, della L.R. 34/2016 a tenore del quale: “La modifica
del Regolamento è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore
generale della Giunta sentito il Commissario straordinario di cui al comma
2-bis e sulla base del piano operativo riguardante la programmazione dei
fabbisogni redatto a cura del medesimo Commissario”;
RICHIAMATO
il decreto presidenziale di nomina del Commissario
straordinario n. 5/2018, in cui si
precisa, tra l’altro che “il Commissario deve procedere con urgenza alla
redazione del Piano Operativo riguardante la programmazione dei fabbisogni ed
alla elaborazione, stesura e adozione di un Piano Programma che consenta la
realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione, efficienza ed efficacia
fissati dalla Regione Abruzzo nel Piano delle Prestazioni 2017-2019”, come
ribadito anche al punto 1, lett. e) in cui si
stabilisce che il Commissario Straordinario ha il compito di “elaborare il
Piano Programma per la costituzione e l’insediamento della nuova struttura”;
RICHIAMATA
la delibera di Giunta Regionale del 2 febbraio 2018, n. 40 in cui si
attribuiscono le funzioni di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e Soggetto
Aggregatore regionale di cui all’art. 3, comma 5, L.R. 34/2016, nel testo
vigente, all’ARIC, insedianda e costituenda, giusta
la struttura commissariale di cui al decreto presidenziale n. 5/2018;
RICHIAMATA
la nota del Presidente della Giunta regionale prot. n. RA 56408/18 del 26 febbraio 2018, avente ad
oggetto “Piano programma e tabella organica attivazione ARIC. Indirizzi
operativi”, volta ad orientare una configurazione organizzativa più idonea e
tempestiva di ARIC;
RICHIAMATA
la delibera di Giunta Regionale del 2 marzo 2018, n. 134, con cui si assegnano
“i locali corrispondenti agli spazi della Presidenza della Giunta Regionale di
Piazza Unione a Pescara, alla Struttura Commissariale dell’ARIC, insedianda e costituenda, al fine di garantire la piena
operatività della Stazione Appaltante Abruzzo- Soggetto Aggregatore, anche
attraverso la predisposizione degli specifici atti da parte del Commissario,
espressamente elencati nel decreto presidenziale n. 5/2018”;
VISTO
il Piano programma, trasmesso alla Presidenza e al Direttore Generale della
Regione Abruzzo dal Commissario Straordinario ARIC, nella giornata di sabato 24
marzo 2018;
CONSIDERATO
che i contenuti del Piano Programma, con riferimento alla missione e all’organizzazione
dell’Agenzia ARIC e declinati per l’anno in corso come segue:
-
Area AUDIT, PROGRAMMAZIONE E
AFFARI GENERALI: con una specifica figura a diretto riporto della Direzione
Generale, con funzioni di autonomia organizzativa e di iniziativa anche verso
l’esterno, di supervisione e di coordinamento, di ricognizione dei bisogni e
analisi dei prezzi e di gestione delle risorse umane, strumentali, finanziarie
ed organizzative, in relazione agli obiettivi di rilievo programmatico assegnati;
-
Area SEGRETERIA TECNICA: due
risorse a supporto della Direzione Generale e dell’Area AUDIT, PROGRAMMAZIONE E
AFFARI GENERALI;
-
Area AMMINISTRAZIONE: una risorsa
con funzioni di contabilità e bilancio, gestione delle risorse umane e
logistica;
-
Aree Acquisizione BENI E SERVIZI
SANITARI, BENI E SERVIZI NON SANITARI, LAVORI ed INFORMATICA: complessive
quattro risorse da affiancare alle figure già distaccate ai sensi della DGR 125
del 23 marzo 2018, con funzioni di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
mediante accordi quadro, convenzioni, o altri strumenti contrattuali attraverso
l’utilizzo prioritario di piattaforme telematiche, di monitoraggio dei consumi,
di supporto alle amministrazioni regionali nella fase esecutiva del contratto
ed attività di committenza ausiliarie;
-
L’acquisizione, l’insediamento e
la messa in esercizio, con priorità assoluta, della Piattaforma di e-procurement ai sensi dell’Art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., da assumere in dotazione mediante
procedura di gara aperta in ragione della integrale copertura finanziaria
conseguita a valere sui Fondi CIPE, di cui alla nota DIPE-0006443-P-28/12/2017,
acquisiti a seguito di istanza e istruttoria curati compiutamente dal Soggetto
Aggregatore;
appaiono coerenti con le esigenze
dell’Agenzia stessa, insedianda e costituenda, dettagliatamente declinate nel
decreto presidenziale di nomina n. 5/2018, nella nota del Presidente della
Giunta regionale prot. RA 56408/18 del 26 febbraio
2018, nonché nella L.R. 34/2016 nel testo vigente, e che l’adozione dello stesso
rappresenta atto propedeutico alla attivazione di una effettiva e piena
operatività della stazione Unica Appaltante Abruzzo-Soggetto Aggregatore;
RITENUTO
per quanto sopra rappresentato di dover procedere all’approvazione del Piano
Programma presentato dal Commissario straordinario ARIC recante ricognizione:
-
del quadro normativo di
riferimento;
-
dell’attuale struttura
organizzativa;
-
della copertura finanziaria;
-
delle attività svolte;
-
dell’articolazione organizzativa;
-
della dotazione organica;
-
della descrizione delle unità
organizzative;
-
dell’attività dell’ufficio del
commissario straordinario;
DATO
ATTO che il Direttore della Direzione
Generale regionale ha attestato la legittimità e la regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
Dopo puntuale istruttoria favorevole da
parte della struttura proponente;
Su proposta del Presidente della Giunta
Regionale,
A voti unanimi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni
riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1.
di approvare il Piano Programma redatto dal Commissario
Straordinario ARIC, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale della stessa;
2.
di
procedimentalizzare quanto riportato con riferimento
alla missione di ARIC, al suo necessario adeguamento organizzativo in ragione
del rilevantissimo aumento progressivo di carichi di lavoro anche derivanti
dalle recenti disposizioni di ANAC e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per le Regioni interessate dalla Ricostruzione e al necessario
potenziamento tecnologico riferito all’esercizio della piattaforma e-procurement;
3.
di
dare atto che la presente deliberazione non
comporta oneri per il bilancio regionale poiché la copertura occorrente deriva
dai fondi in giacenza presso la contabilità di ARIC;
4.
di
pubblicare il presente atto sul sito istituzionale
della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.T.