Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila –Frazione Tempera in favore di Ditte varie indicate nell’allegato A elenco n. 7/Tempera  del 08.07.2015, rettificato il 07.02.2018.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

 

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

 

VISTA la L.R. n. 25/88;

 

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;

 

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale n. DPD/240 del 08/02/2018 Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila – Frazione di Tempera;

 

VISTO l’allegato “A” elenco n. 7/Tempera del 08/07/2015, rettificato il 07/02/2018 allegato alla Determinazione Direttoriale sopra richiamata, dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di  L’Aquila, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;

 

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 7/Tempera del 08/07/2015, rettificato il 07/02/2018 sopra richiamato;

 

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;

 

PRESO ATTO del Regolamento Usi Civici di Tempera per la legittimazione, affrancazione, mutamento di destinazione e alienazione, concessioni e contratti d’affitto approvato nella seduta del Comitato 17/02/2015;

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 7/Tempera del 08/07/2015, rettificato il 07/02/2018;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

 

DECRETA

 

1.           sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di L’Aquila – Frazione Tempera a favore di n. 8 Ditte, indicate nell’allegato “A” elenco n. 7/Tempera del 08/07/2015, rettificato il 07/02/2018, formato da n.2 facciate allegato alla Determinazione Direttoriale DPD/240 del 08/02/2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.           è fatto obbligo all’ASBUC di Tempera di riscuotere e di prendere atto dell’avvenuto versamento delle somme stabilite per i canoni e per il capitale di affrancazione secondo quanto indicato nell’allegato “A”, elenco n. 7/Tempera del 08/07/2015, rettificato il 07/02/2018;

3.           è fatto obbligo all’ASBUC di Tempera di trasmettere al Comune di L’Aquila la presa d’atto dell’avvenuto pagamento di cui al punto 2) affinchè il Comune di L’Aquila provveda a fare l’avvenuta presa d’atto;

4.           l’ASBUC di Tempera è autorizzata ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;

5.           l’ASBUC di Tempera è autorizzata ad applicare le riduzioni, previste dal Regolamento Usi Civici di Tempera per la legittimazione, affrancazione, mutamento di destinazione e alienazione, concessioni e contratti d’affitto approvato nella seduta del Comitato 17/02/2015, alle Ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;

6.           è fatto obbligo all’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione di Tempera a reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;

7.           la validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione e affrancazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le somme da esso dovute all’ASBUC di Tempera e dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione;

8.           all’ASBUC di Tempera è fatto obbligo di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;

9.           in caso di scioglimento dell’ASBUC di Tempera ai relativi adempimenti di spettanza provvede il Comune di L’Aquila;

10.        di autorizzare il Direttore  del  Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.

11.        di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

 

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.

 

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

 

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato