IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO
ATTO che con Determinazione Direttoriale n.
DPD/240 del 08/02/2018 Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca ha approvato la richiesta di legittimazione con
contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila –
Frazione di Tempera;
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 7/Tempera del 08/07/2015, rettificato il 07/02/2018
allegato alla Determinazione Direttoriale sopra richiamata, dal quale si
evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale
affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al
Comune di L’Aquila,
oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei
Registri Immobiliari sono a totale carico delle ditte indicate nell’allegato
“A” elenco n. 7/Tempera del 08/07/2015, rettificato il 07/02/2018 sopra
richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3
(legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;
PRESO
ATTO del Regolamento Usi Civici di Tempera per
la legittimazione, affrancazione, mutamento di destinazione e alienazione,
concessioni e contratti d’affitto approvato nella seduta del Comitato
17/02/2015;
RITENUTO
che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a
favore delle ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 7/Tempera
del 08/07/2015, rettificato il 07/02/2018;
DATO
ATTO che il Direttore del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del
presente provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di L’Aquila –
Frazione Tempera a favore di n. 8 Ditte, indicate nell’allegato “A” elenco n. 7/Tempera
del 08/07/2015, rettificato il 07/02/2018, formato da n.2 facciate allegato
alla Determinazione Direttoriale DPD/240 del 08/02/2018, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2.
è fatto obbligo all’ASBUC di
Tempera di riscuotere e di prendere atto dell’avvenuto versamento delle somme
stabilite per i canoni e per il capitale di affrancazione secondo quanto
indicato nell’allegato “A”, elenco n. 7/Tempera del 08/07/2015, rettificato il
07/02/2018;
3.
è fatto obbligo all’ASBUC di
Tempera di trasmettere al Comune di L’Aquila la presa d’atto dell’avvenuto
pagamento di cui al punto 2) affinchè il Comune di
L’Aquila provveda a fare l’avvenuta presa d’atto;
4.
l’ASBUC
di Tempera è autorizzata ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno
fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
5.
l’ASBUC
di Tempera è autorizzata ad applicare le riduzioni, previste dal Regolamento
Usi Civici di Tempera per la legittimazione, affrancazione, mutamento di destinazione
e alienazione, concessioni e contratti d’affitto approvato nella seduta del
Comitato 17/02/2015, alle Ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano
diritto;
6.
è fatto obbligo all’Amministrazione
Separata Beni Uso Civico della Frazione di Tempera a reinvestire il capitale di
affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;
7.
la validità ed efficacia del
presente decreto di legittimazione e affrancazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte dei beneficiari, di tutte le somme da esso
dovute all’ASBUC di Tempera e dall’espletamento delle necessarie formalità di
intestazione;
8.
all’ASBUC
di Tempera è fatto obbligo di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Ufficio Usi
Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, formale comunicazione
in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il
completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso
civico in beni privati;
9.
in caso di scioglimento
dell’ASBUC di Tempera ai relativi adempimenti di spettanza provvede il Comune
di L’Aquila;
10.
di autorizzare il
Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori
materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente
integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a
seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.
11.
di pubblicare il presente
Decreto sul B.U.R.A.T.
Il presente decreto costituisce titolo
esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione
ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.
Il presente decreto è adottato sulla
scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite
dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale.
Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse
risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la
non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni
fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di
legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di
riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece di
annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il presente Decreto è definitivo e contro
di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro
sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero
ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi
giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso