LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione
Abruzzo, nel rispetto della normativa statale vigente, ha adottato la L.R. n°
40 del 01.08.2017 che consente il recupero del patrimonio edilizio esistente,
attraverso l’utilizzo dei vani e locali accessori, nonché dei vani e locali
seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da
destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, al fine
di contenere il consumo di suolo.
AFFERMATO
-
che la priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del
suolo edificato esistente, rispetto all’ulteriore consumo di suolo inedificato,
costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio.
-
che le
previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla
legislazione sia statale che regionale, prevedono il principio della priorità
del riuso dell’esistente suscettibile di rigenerazione, recupero,
riqualificazione o più efficiente utilizzo.
ACCERTATO che la L.R. n° 40 del 01.08.2017 è in linea con i
principi fondamentali dell'ordinamento per la valorizzazione e la tutela del
suolo non edificato, cosi come indicato
negli articoli 9 e 117 della
Costituzione, ed ha particolare
attenzione per le aree e gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica e ai
terreni agricoli, al fine di tutelare l'attività agricola, il paesaggio e
l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa
non rinnovabile che va tutelato anche in funzione della prevenzione e
mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.
EVIDENZIATO
-
che l’applicazione di detta legge, che
consente variazioni di destinazione
d’uso di locali accessori, comportano la corresponsione, del contributo relativo al costo di
costruzione, a conguaglio, o per intero e degli oneri di urbanizzazione, in
misura doppia, come previsti dalla vigente Legge Regionale del 23.09.1998 n.
89 recante “Disposizioni in forma
coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia
…..” Il costo di costruzione e gli oneri
di urbanizzazione vanno versati al Comune mentre la misura doppia degli oneri
di urbanizzazione va versata alla Regione.
-
che al co. 1 dell’
art. 9 della L.R. n° 40 del 01.08.2017 si prevede che la Giunta
Regionale, con proprio atto, individua i termini e le modalità dei versamenti
degli oneri dovuti alla Regione.
INDICA
-
che La maggiorazione degli oneri di
urbanizzazione sarà corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su
conto corrente bancario Tesoreria Ordinario n° 40300 BPER - IBAN IT 48 V 053 871 29170 000 000 40300 –
BIC/SWIFT BPMOIM22XXX Causale DPH 004 variazione destinazione d’uso.
-
che i proventi, derivanti dall’applicazione della Legge
Regionale n°40 del 01.08.2017, dovranno essere impegnati per la realizzazione
di opere di urbanizzazione in quei comuni in cui la carenza di standard è
ampiamente accertata.
-
che la maggiorazione degli oneri di
urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi
delle L.R. 40 del 01-08-2017 che dispone
concessione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di opere di
urbanizzazione trovano copertura
finanziaria nei capitoli di nuova istituzione di cui al co. 2 dell’art. 9 della
L.R. 40/2017.ac
-
che gli impegni di spesa, destinati alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione nell’ambito del territorio Regionale, sono subordinati alla
previa verifica ed accertamento delle entrate.
EVIDENZIATO che le risorse, di
cui alla presente proposta di
legge, confluiscono sul capitolo del bilancio di previsione, di
nuova istituzione, denominato “Entrate derivanti dalla maggiorazione degli
oneri di urbanizzazione e relativo al costo di costruzione per il recupero
delle superfici accessorie” e sono di competenza del Servizio “Governo del
Territorio Beni Ambientali Aree Protette e Paesaggio” - DPH004 -.
RITENUTO che per poter concedere
contributi a quei comuni che hanno necessità di adeguamento degli standard e/o
realizzazioni di opere di urbanizzazione necessaria al riequilibrio della
vivibilità urbana. si dovrà procedere a fissare
criteri e modalità
ATTESO
-
che al fine di poter attivare le
finalità della legge, che prevede la concessione di contributi ai comuni per la
realizzazione di opere di urbanizzazione, si predispone un avviso per la
presentazione delle domande di concessione di contributi ai comuni per la
realizzazione di opere di urbanizzazione qui allegato con la lettera “A” corredato di 5 schede
tecniche.
-
che il Servizio “Governo del
Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio” competente, provvederà
alla costituzione di una commissione interna, la cui composizione è demandata
al dirigente del servizio
-
che
la
commissione valuterà i progetti sulla base dei criteri e dei punteggi
previsti dall’avviso e che l’istruttoria
si concluderà con la redazione di una graduatoria di tutti i progetti presentati che avrà durata di un anno; che i
provvedimenti di concessione dei contributi, verranno adottati con
determinazione del Dirigente del servizio, secondo l’ordine della graduatoria e
sono subordinati all’accertamento dell’entrata di cui all’art. 9 della L.R. 40/2017.
-
che le assunzioni degli impegni di
spesa di cui al comma 2 dell’art. 9 della L.R. 40/2017 sono subordinate
all’accertamento della entrata di cui al comma 1 della L.R. su richiamata;
VISTO
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
- il D.M. 02.04.1968 n. 1444 “ Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967”
- la Legge 11.11.2014, n. 164, recante
“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza
del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive “
DATO ATTO della regolarità
tecnico-amministrativa
e della legittimità del presente provvedimento attestate, con le
firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio a norma della L.R. 77/99 e s.m.i.i.
A
voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
i motivi espressi in narrativa quali parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
- di
disporre che la maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà
corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su conto corrente bancario
Tesoreria Ordinario n° 40300 BPER - IBAN IT 48 V 053 871 29170 000 000 40300 –
BIC/SWIFT BPMOIM22XXX Causale DPH 004 variazione destinazione d’uso.
- di
approvare l’ “Avviso per la presentazione delle
domande di concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere di
urbanizzazione – L.R. n°40 del 01.08.2017”
qui allegato con la lettera “A”
corredato di 6 schede tecniche.
- di
autorizzare il dirigente il Servizio “Governo del Territorio, Beni
Ambientali, Aree Protette e Paesaggio” a predisporre tutti gli atti necessari
per la pubblicazione dell’Avviso, per la selezione delle domande, costituzione
della graduatoria ed assegnazione dei contributi cosi come previsti nell’avviso
pubblico
- di
disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione
completa di allegati sul Burat e sul sito
istituzionale della Regione