LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATO
il 1° comma dell’art. 15 della L.R. 25.10.1996 n.96, che consente alla Regione
di riservare un’aliquota degli alloggi da assegnare annualmente per “calamità,
sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di
appartenenti alle forze dell’ordine, od altre gravi particolari esigenze
individuate dai Comuni”;
RICHIAMATO
altresì il 1° comma dell’art. 64 della L.R. 12.08.1998 n.72, che attribuisce ai
Comuni, fra l’altro, le funzioni amministrative relative alle assegnazioni
provvisorie di cui al 2° comma dell’art. 15 della L.R. 96/96;
VISTA
la nota del Comune di Fara San Martino, prot. 5327
del 15/11/2017, acquisita con protocollo RA/291910 del 16/11/2017 con la quale
è stata trasmessa la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 10/11/2017
(Allegato 1) di richiesta, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 96/96,
dell’autorizzazione della Giunta Regionale alla riserva di una quota degli
alloggi disponibili pari al 15% per emergenza abitativa;
CONSIDERATO
che, nella succitata Deliberazione di Giunta Comunale, parte integrante e
sostanziale come Allegato 1, viene specificato che:
-
i
servizi sociali, Unione M.O.V.A. con nota prot. 4990
del 26/10/2017, hanno rilevato l’emergenza abitativa riferita al nucleo
famigliare di che trattasi;
-
l’ATER di Lanciano ha comunicato la
disponibilità di due alloggi disponibili per l’assegnazione;
-
per
le autorizzazioni alle assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento è
assunto dalla Giunta Regionale;
RITENUTO
conseguentemente, di poter autorizzare il Comune di Fara San Martino alla
riserva di 1 (uno) alloggio, pari ad un’aliquota, non superiore al 15% degli
alloggi da assegnare per far fronte a situazioni di emergenza abitativa
previste all’art. 15, comma 1, della richiamata L.R. n. 96/96;
DATO
ATTO che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, considerata la
natura giuridica del medesimo;
PRESO
ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e
della legittimità del presente provvedimento attestata, con le firme apposte in
calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale
Pubblica, Scolastica e di Culto) e dal Direttore del Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ognuno per le proprie
competenze;
A voti unanimi e palesi espressi nelle
forme di legge;
Dopo puntuale istruttoria favorevole da
parte della Struttura proponente;
DELIBERA
-
di autorizzare il Comune di
Fara San martino, alla riserva di 1 (uno) alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica,
pari al un’aliquota, non superiore al 15% degli alloggi da assegnare per far
fronte a situazioni di emergenza abitativa previste dall’art. 15 della L.R.
25.10.1996 n. 96, sulla scorta della documentazione inviata di cui all’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-
di notificare la presente
Deliberazione al Comune di Fara San Martino.