LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione
Abruzzo condivide ed intende operare per far rientrare il ciclo produzione consumo
all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la “impronta
ecologica” di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale
re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando,
nell'ordine, la Riduzione dei rifiuti, il Riuso dei beni a fine vita, il
Riciclaggio e minimizzando nell'ordine, tendendo a zero al 2020, lo
smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal
riciclaggio;
RITENUTO che la
programmazione regionale deve prevedere ulteriori azioni e progetti finalizzati
alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuovere ogni
sforzo organizzativo verso “rifiuti zero” (cd. ZW”), che tenda a ridefinire il
ciclo di gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei
cicli produttivi ed a una maggiore consapevolezza da parte degli utenti del
concetto “rifiuto = risorsa”;
VISTA la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”,
pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTA la Decisione
della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione
2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive (GUCE n. . L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il
nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
VISTO il D.lgs.
152/06, come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva
2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs.
152/2006”, che prevede all’art. 205 “Misure per incrementare la raccolta
differenziata”:
- al comma 1 – che in ogni ATO, se
costituito, ovvero in ogni Comune deve essere assicurata una percentuale minima
di RD di:
• almeno il 35% entro il 31.12.2006;
• almeno il 45% entro il 31.12.2008;
• almeno il 65% entro il 31.12.2012.
- al comma 3 – che è applicata
un’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a
carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste di cui al
comma 1;
- al comma 3-ter – per la determinazione
del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno
precedente;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la
Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR),
pubblicata sul BURAT n. 10 Straordinario del 21.12.2007 e con la quale ha dettato
disposizioni per una corretta gestione dei rifiuti secondo i principi
comunitari e norme nazionali di settore; e che all’art. 23, comma 2, lett. c-bis) e comma 4, ha previsto il raggiungimento dei
seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata (RD):
– almeno il 40% entro il 31.12.2007;
– almeno il 50% entro il 31.12.2009;
– almeno il 60% entro il 31.12.2011;
– almeno il 65% entro il 31.12.2012.
VISTA la L.R.
29.12.2011, n. 44 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione
Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione
delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE“ e del
Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”, che ha
modificato ed integrato la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i.
VISTA la L.R.
19/06/2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, che disciplina
l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, in conformità alle disposizioni di cui all’art.
3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
VISTO il D.M.
Ambiente del 26/05/2016 avente per oggetto: “Linee guida per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (G.U. Serie generale
n. 146 del 24/06/2016) che ha definito il metodo standard di calcolo della RD
sull’intero territorio nazionale;
DATO ATTO che il D.M.
Ambiente del 26/05/2016 è da applicare, da parte delle Regioni, con apposita
deliberazione, ai sensi dell’art. 32, co. 1, lett.
3-quater) della legge n. 221/2015;
RICHIAMATA la DGR n. 474
del 26/04/2008 inerente: “D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e
s.m.i. – L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.
– Metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata
e di riciclo dei rifiuti urbani - Modalità di trasmissione dei dati ed
elaborazione delle informazioni. Direttive regionali”, con la quale è stato
definito il metodo standard regionale per il calcolo delle percentuali delle
raccolte differenziate;
VISTA la
Determinazione Dirigenziale n. DN3/334 del 10/12/2008 avente per oggetto: “L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 8, comma 4, lett. a). "CARIREAB" Web Application. Catasto
Rifiuti Regione Abruzzo. Approvazione ed avvio del sistema dal 1° gennaio
2009”, con la quale è stato istituito il catasto telematico per la gestione dei
dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani nella Regione Abruzzo, che si
intende sostituire con il sistema O.R.So.;
RICHIAMATA la DGR n. 778
dell’11/10/2010 avente per oggetto: “Direttive regionali in materia di
comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei
rifiuti. Approvazione”;
RICHIAMATA la DGR n. 156
del 04/03/2015 avente per oggetto: “D.Lgs.
03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19/12/2007, n. 45
e s.m.i. – Sistema CA.RI.RE.AB. Catasto Telematico
Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti”, con la quale la Regione Abruzzo
ha proceduto al trasferimento all’ARTA Abruzzo della gestione del sistema
CA.RI.RE.AB. – Modulo 1 (catasto telematico regionale di gestione dei dati del
ciclo dei rifiuti);
RICHIAMATA la DGR n. 383
del 21/06/2016 avente ad oggetto: “D.Lgs 03.04.2006,
n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. - Approvazione schema di convezione per la gestione
e l’uso dell’applicativo O.R.So. (Osservatorio
Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei
dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli
impianti in Regione Abruzzo”;
CONSIDERATO che con la DGR
n. 383/2016, il Servizio Gestione Rifiuti sta riorganizzando il sistema di
rilevazione dei dati di gestione dei rifiuti urbani (ex sistema CARIREAB) con
altro sistema denominato O.R.So. (Osservatorio
Rifiuti SOvraregionale) che entrerà in vigore nel
2017, in sostituzione di CARIREAB, a seguito di sottoscrizione della
convenzione con ARPA Lombardia;
VISTA la Legge
07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni”;
VISTA la L.R.
20/10/2015, n. 32 avente per oggetto: “Disposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014“,
in particolare l’art. 3 “Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione”, comma
1, lett. s) che prevede le funzioni in materia di
tutela ambientale trasferite alla Regione Abruzzo ed in particolare, per quanto
riguarda la gestione dei dati sui rifiuti, prevede una conseguente
riorganizzazione delle competenze degli Enti interessati e delle modalità di
gestione dei dati sui rifiuti e sugli impianti, come delineati dalla DGR n. 474
del 26/04/2008 e dalla DGR n. 778 dell’11/10/2010;
VISTA la DGR n. 144
del 04/03/2016 avente per oggetto: “L.R. 20/10/2015, n. 32 recante
“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in
attuazione della legge n. 56/2014 … omissis .. Recepimento ai sensi dell’art. 8
della L.R. 32/2016 del 1° accordo bilaterale Regione - Province … omissis .. ex
art. 1 comma 2 dell’Accordo siglato dall’Osservatorio Regionale in data
21/10/2015“;
CONSIDERATO che, a seguito
dell’entrata in vigore delle normative regionali sopra richiamate, che hanno
delineato un diverso quadro delle competenze tra Regione e Province, non sono
più funzionanti c/o Province gli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR),
istituiti ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. ed a cui
erano demandate alcune funzioni e competenze in materia di rilevamento e
validazione dei dati di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;
VISTA la legge L.R.
21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che ha delineato la nuova
governance del settore e previsto l’istituzione di
un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd ”AGIR”);
RICHIAMATA la DGR n. 116
del 16/02/2016 avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo
per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei
rifiuti”, con la quale l’esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da
attuare nella gestione dei rifiuti nell’ambito delle procedure di adeguamento
del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi
dell’art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
RICHIAMATA la DGR n. 657
del 20/10/2016 avente ad oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.
- art. 8. Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti
(O.R.R.). Nuove disposizioni e sostituzione dell’Allegato alla DGR n. 1148 del
16/10/2006”, con la quale sono state dettate nuove disposizioni organizzative e
competenze per l’ORR; anche in attuazione della L.R. 32/2016 che ha disposto il
passaggio di competenze e personale dalle Province alla Regione Abruzzo, in
particolare per quanto riguarda:
a. aggiornamento degli obiettivi e delle
funzioni (art. 2)
b. assetto organizzativo e coordinamento
delle attività dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (artt. 3, 4 e 5);
c. sistema di monitoraggio, utilizzo
dell’applicativo O.R.So. e rapporti tra ORR ed ARTA
Abruzzo (art. 7);
d. procedure di validazione dei dati riferiti
alla gestione di rifiuti urbani ed assimilati di cui alla DGR n. 778/2010;
VISTA la legge
28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche
ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es.
“compostaggio di comunità”, misure per incentivare la riduzione della
produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del “vuoto a
rendere”, nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale,
.. etc.); in particolare:
• l’art.
29, comma 4, prevede che:
“12. Le regioni e le province autonome assicurano,
attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani
regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei
rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti
solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero
per ogni comune;
b) percentuale
di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente
riciclati; .. omissis”;
• l’art. 32 “Misure per incrementare la
raccolta differenziata e il riciclaggio”, in particolare prevede al comma 1, lett. c) una diversa modulazione del tributo di cui
all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in base alla
quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD);
DATO ATTO dei ritardi
accumulatisi per la redazione del Rapporto Raccolte Differenziate - anno 2015,
a causa dei ben noti problemi organizzativi del Servizio Gestione Rifiuti e
delle difficoltà oggettive avutesi per
avviare le previste operazioni tecnico-gestionali del sistema CARIREAB,
da parte del SGR e dell’ARTA Abruzzo, come previsto dalla DGR n. 156/2015;
RITENUTO che le
disposizioni in materia di rimodulazione del tributo speciale (cd “ecotassa”),
come delineate dall’art. 32 della Legge n. 221/2015, dovranno essere recepite
con una modifica della L.R. 17/2006 in materia di applicazione del tributo
speciale;
VISTE le nuove
disposizioni della legge n. 221/2015 (cd “Green Economy”) ed in particolare:
- l’art. 32, comma 1, lett.
a) - in materia di applicazione del metodo standard nazionale di calcolo della
RD (DM Ambiente del 26/05/2016) per ciascun Comune, nel caso non sia costituito
l’ATO, utilizzando il sistema denominato O.R.So.
(Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);
- l’art. 32, comma 1, lett.
c) in materia di modulazione del tributo speciale in base alla quota
percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto
salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima
legge n. 549 del 1995;
- l’art. 32, comma 1, lett.
c), tre-sexies) in materia di validazione dei dati da
parte dell’ARTA Abruzzo nell’ambito della gestione in collaborazione del
sistema denominato O.R.So. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale);
RITENUTO di procedere,
con il presente provvedimento, nelle more dell’applicazione delle suddette
disposizioni, a determinare il livello di RD relativo a ciascun Comune e a
ciascun Ambito Territoriale Ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo
speciale, con l’approvazione dei dati del “Rapporto Raccolte Differenziate
Rifiuti Urbani - 2015”, elaborati e validati dal SGR - Osservatorio Regionale
Rifiuti, costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale dello
stesso:
- Allegato 1 – Evoluzione della produzione
di rifiuti urbani;
- Allegato 2 – Evoluzione della raccolta
differenziata R.U.;
- Allegato 3 – Calcolo raccolta
differenziata per singolo Comune;
VISTO il D.Lgs. 152/06, come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010,
n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla parte IV
del D.Lgs. 152/2006”, che prevede:
“omissis
…
• all’art. 177, comma 2: “La gestione dei
rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;
• all’art. 178, comma 1, “omissis … La
gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di
prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nonché del principio chi inquina paga.
.. omissis”;
• all’art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: “omissis .. la gestione dei rifiuti avviene
nel rispetto della seguente gerarchia:
– prevenzione;
– preparazione per il riutilizzo;
– riciclaggio;
– recupero di altro tipo, per esempio il
recupero di energia;
– smaltimento”;
• all’art. 189 “Catasto dei rifiuti”;
• all’art. 196 “Competenze delle Regioni”;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti”, che ha previsto all’art. 8, l’istituzione da parte
della Regione Abruzzo di un Osservatorio Regionale Rifiuti (in seguito
denominato: “ORR”), per la raccolta,
l'elaborazione, l'integrazione e
la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti. In particolare, ai sensi
del comma 4 del medesimo articolo, l’ORR:
a. adotta in collaborazione con l'ARTA e le
province, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale
"SIRA", un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione
dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti
i dati statistici a disposizione e l'integrazione tra le informazioni ed i
sistemi dei vari enti e soggetti interessati;
b. verifica lo stato di attuazione degli
obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche
previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale;
c. realizza il censimento dei soggetti
gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio;
d. effettua analisi dei modelli adottati dai
soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e
programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione
nonché degli impianti;
e. provvede ad analizzare e comparare le
tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
f. svolge attività di analisi ed
elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli
impianti e dei servizi;
g. segnala ai soggetti cui spetta la
vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema
di lavoro nero;
h. redige una relazione a consuntivo, entro
il 31 dicembre di ogni anno, da inviare alla Giunta regionale ed alla
competente commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la
pubblicazione anche mediante strumenti informatici;
i. fornisce, al competente servizio della
Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed
informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a
supporto dell'attività di pianificazione;
VISTA la L.R. 19.12.2007,
n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che prevede:
- all’art. 6 “Competenze dei Comuni”,
comma 5 che: “I Comuni, nel caso le attività inerenti il servizio di gestione
rifiuti siano svolte da privati, inviano direttamente i dati della raccolta e
produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla
gestione dei rifiuti, alla Provincia, per consentirne l’elaborazione e la
trasmissione all'ORR, all'ONR ed all'ARTA. Le informazioni di cui al periodo
precedente, relative ai Comuni che hanno affidato il servizio di gestione
rifiuti a società pubbliche direttamente partecipate dall'Ente stesso, sono
inviate alla Provincia territorialmente competente dall'affidatario del
servizio, con comunicazione anche ai Comuni cui i dati si riferiscono. I dati
validati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché
tutte le altre informazioni sulla gestione dei rifiuti sono trasmessi
esclusivamente in via telematica alla Provincia territorialmente competente,
per consentirne la trasmissione alla Regione”;
- all’art. 8 “Osservatorio Regionale
Rifiuti”, comma 4, lett. a) che: “omissis ..
l’Osservatorio Regionale Rifiuti adotta in collaborazione con l’ARTA e le
Province, un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei
rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i
dati statistici a disposizione e l’integrazione tra le informazioni ed i
sistemi dei vari enti e soggetti interessati. .. omissis”;
- all’art. 23 “Obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclo”, comma 8) che prevede: “omissis .. La Giunta
Regionale stabilisce, nelle more dell’emanazione di un metodo di calcolo
omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle
percentuali di raccolta differenziata e di riciclo al fine di accertare il
raggiungimento, in ciascun ATO, degli obiettivi stabiliti dal piano regionale”;
- all’art. 64, co. 6, lett. a) “omissis … I tributi di cui alla L.R. 17/2006 sono aumentati
nella misura del 20%, qualora non vengono raggiunti, a livello di singolo
comune, sino alla costituzione dell’Ada di cui all’art. 15, gli obiettivi di
raccolta differenziata di cui all’art. 23, comma 4. …omissis”;
CONSIDERATO che con la L.R.
45/07 e s.m.i., è stato approvato il Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.,
che ha delineato scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le
direttive europee di settore, e prevede in particolare:
• all’art. 22-bis “Riutilizzo e
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”;
• all’art. 23 “Obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclo”, che ordina la materia della raccolta differenziata
su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed
indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti
locali e per le attività di controllo;
• all’art. 24 “Promozione del riuso,
riciclaggio e recupero”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo
degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche
stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett.
j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti
alimentari e da rifiuti vegetali;
RILEVATO che la L.R.
45/2007 e s.m.i., disciplina, all’art. 22 comma 2,
alcuni obiettivi prioritari di riduzione di rifiuti organici da collocare in
discarica, previsti dal D.Lgs. 13.01.2003, n. 36
“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”,
così individuati:
– entro il 2008 < 173 Kg/ab/a (-25%) di
RUB in discarica;
– entro il 2011 < 115 Kg/ab/a (-50%) di
RUB in discarica;
– entro il 2018 < 81 Kg/ab/a (-65%) di RUB in discarica;
RICHIAMATO il “Programma
regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”,
denominato “Programma RUB”, di cui alla L.R. 23.06.2006, n. 22 (BURA n. 37
Ordinario del 7.07.2006); che prevede le diverse azioni da attuare, su base
regionale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO), per il raggiungimento dei
suddetti obiettivi;
RICHIAMATA la DGR n. 1012
del 29.10.2008 (BURA Speciale Ambiente 85 del 28.11.2008), avente per oggetto:
”Programma di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti - Ridurre e
riciclare per vivere meglio”, che prevede l’attuazione di azioni specifiche per
la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, riuso, raccolta
differenziata e riciclo dei rifiuti, nonché la diffusione sul territorio
regionale delle attività di compostaggio domestico (autocompostaggio);
RILEVATO che la
normativa regionale incentiva, nel settore della prevenzione e riduzione della
frazione organica, la diffusione del compostaggio industriale e dell’autocompostaggio (compostaggio domestico), attraverso:
– l’incremento della raccolta differenziata
delle frazioni organiche, attuata soprattutto attraverso sistemi
domiciliari cd “porta a porta” o di
prossimità;
– la realizzazione di nuovi impianti di
compostaggio e/o di digestione anaerobica, nonché di impianti di compostaggio
di comunità (o in loco), la cui diffusione capillare sul territorio permette di
abbattere i costi della filiera gestionale delle frazioni organche
(umido e verde);
– il potenziamento e l’ottimizzazione degli
impianti di compostaggio esistenti che consenta di ottenere ammendanti di qualità elevata, con marchio “Compost
Abruzzo”, con effetti positivi sulla raccolta differenziata delle frazioni
organiche e sulla fertilità dei suoli;
– la promozione dell’utilizzo del compost
in agricoltura, per attività di floro-vivaismo e per
ripristini ambientali di aree degradate;
– l’approvazione di accordi volontari (es.
accordi di programma, contratti di programma, protocolli d’intesa, .. etc.)
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della programmazione;
RITENUTO disporre che i dati
di cui al “Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - 2015”, siano da
prendere a riferimento per l’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R.
17/06 e s.m.i.;
RITENUTO di demandare ai
gestori degli impianti di discarica l’applicazione della normativa relativa al
tributo specilae di cui alla L.R. 17/2006 e s.m.i. e di quanto stabilito con il presente provvedimento,
attuando anche le necessarie azioni per il conguaglio rispetto a quanto già
applicato o riscosso fino all’emanazione del presente atto;
RITENUTO di demandare al
Servizio Gestione Rifiuti/ORR la verifica dei dati regionali riferiti al
“Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - 2014”, pubblicati nel 2015 da
ISPRA e non dalla Regione Abruzzo, a causa dei ben noti problemi organizzativi
connessi con il mancato funzionamento del sistema CARIREAB, anche ai fini della
corretta applicazione della L.R. 17/2006 e s.m.i. da
parte degli Enti interessati;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Direttore
ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e
gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
DATO ATTO che il Direttore
ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente
firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;
RICHIAMATA la DGR n. 35 del
29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio
finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b)
L.R. 19.1.2016, n. 6”;
UDITA la relazione
del Presidente della Giunta regionale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);
VISTA la legge
07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la
L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo”;
A
voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte,
1. di
approvare il “Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - 2015”,
elaborato e validato dal SGR - Osservatorio Regionale Rifiuti, nelle more
dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 221/2015 e
dell’approvazione delle modifiche normative alla L.R. 17/2006, in premessa
accennate, costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale
dello stesso:
- Allegato 1 – Evoluzione della produzione
di rifiuti urbani;
- Allegato 2 – Evoluzione della raccolta
differenziata R.U.;
- Allegato 3 – Calcolo raccolta
differenziata per singolo Comune.
2. di
stabilire che il livello di RD relativo a ciascun Comune, determinato nel
“Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - 2015”, sia utilizzato ai fini
dell’applicazione del tributo speciale di cui alla legge n. 549/1995, artt.
29-40, come recepita in Abruzzo con L.R. 17/2006 e s.m.i.;
3. di
applicare l’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in
discarica ai Comuni che non hanno raggiunto nel 2015 il 65% di RD, in
attuazione dell’art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.,
dell’art. 32, comma 1, lett. b) della Legge n.
221/2015 e dell’art. 64, comma 6, lett. a) della L.R.
45/07 e s.m.i.,;
4. di
demandare ai gestori degli impianti di discarica l’applicazione, di quanto
stabilito con il presente atto, attuando anche le necessarie azioni, ai sensi
della L.R. 17/2006, per il conguaglio rispetto a quanto già applicato o
riscosso fino all’emanazione del presente atto;
5. di
demandare al Servizio Gestione Rifiuti/ORR anche la verifica dei dati regionali
riferiti al “Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani - 2014”, pubblicati
nel 2015 da ISPRA e non dalla Regione Abruzzo, anche ai fini della corretta
applicazione della L.R. 17/2006 e s.m.i. da parte
degli Enti interessati
6. di
incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti dei successivi,
necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati
all’attuazione del presente atto;
7. di
inviare il presente provvedimento, per il seguito di competenza, al
Servizio Regionale Risorse Finanziarie DPB006, all’ANCI Abruzzo, ai Gestori
delle discariche interessate, ai Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Spa
della Regione Abruzzo, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;
8. di
disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della
Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.