Riconversione della rete regionale – residenziale e semiresidenziale - Aree Disabilità, Riabilitazione e Dipendenze patologiche. Disposizioni.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che

-            Il PSR 2008 – 2010 approvato con LR 10 marzo 2008 n. 5, al paragrafo 5.1.1, ha pianificato la riorganizzazione della rete regionale - residenziale e semiresidenziale - attraverso un processo articolato in due fasi:

·             (1^ fase) – sulla base del fabbisogno di prestazioni, così come individuato in atti di programmazione regionale, gli enti pubblici titolari di strutture sanitarie e socio-sanitarie predispongono un programma per la realizzazione, l’ampliamento, la riconversione o la trasformazione di strutture. Ai soggetti privati interessati dai programmi di riduzione o riconversione dell’offerta è accordata, in tale fase endoprocedimentale, una facoltà di interlocuzione della quale gli stessi possono avvalersi per presentare proposte di riorganizzazione da sottoporre ad approvazione regionale;

·             (2^ fase) la Regione procede al rilascio delle nuove autorizzazioni, ampliamenti, riconversioni o trasformazioni sulla base delle seguenti priorità di assegnazione:

1)      Enti pubblici titolari di strutture sanitarie e socio sanitarie;

2)      Strutture private interessate da programmi di riduzione/riconversione dell’offerta;

3)      Strutture private non interessate da programmi di riconversione dell’offerta con comprovata esperienza nei settori di competenza a quelle già operanti situate in zone disagiate;

4)      Altri enti privati;

-            il Programma Operativo 2013-2015, in attuazione del PSR 2008 – 2010, ha programmato una generale riprogettazione della rete dell’offerta dei servizi coerente con i fabbisogni della popolazione abruzzese e con le opportunità offerte dall’evoluzione della pratica clinica e delle moderne tecnologie. In tal senso, con riferimento alla rete residenziale e semiresidenziale per la non autosufficienza, la disabilità, la salute mentale e le dipendenze patologiche, il Programma Operativo, ha disciplinato un processo di rimodulazione dell’offerta privata attraverso:

·             la riorganizzazione e la riconversione delle strutture operanti in aree assistenziali eccedenti i fabbisogni regionali;

·             la definizione di un “Piano di attivazione di nuove strutture sanitarie” a copertura dei fabbisogni rimasti insoddisfatti all’esito dei processi di riorganizzazione delle strutture esistenti;

-            Il DCA n. 52/2012 del 10 ottobre 2012 “Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità, riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche” ha riclassificato i diversi setting assistenziali secondo una metodologia coerente con le indicazioni del PSR 2008-2010 procedendo, correlativamente, all’individuazione dei relativi fabbisogni teorici definiti sulla base di parametri standard;

-            con nota prot. n. RA/63073/COMM del 04 marzo 2014, come precisata dalla missiva prot. n. RA/104623/COMM del 14 aprile 2014, conservate entrambe agli atti del Dipartimento salute e welfare, l’Organo commissariale, ai fini alla corretta e celere definizione del processo di riconversione da avviare ai sensi della riferita programmazione regionale, ha designato il Responsabile dell’ Ufficio “Progetti Obiettivo”  del Servizio “Programmazione sanitaria” ed il Responsabile dell’Ufficio “Assistenza sanitaria territoriale e integrazione socio-sanitaria” del Servizio “Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio, medicina sociale e tutela della salute mentale e dipendenze”, alla relativa istruttoria ed al  supporto giuridico amministrativo ivi comprese  tutte le attività assegnate al Responsabile del procedimento;

-            Il DCA n. 20/2014 del 19 febbraio 2014 ha avviato il procedimento di riorganizzazione della rete regionale dei servizi territoriali a carattere residenziale e semiresidenziale: alle Aziende UUSSLL è stata demandata l’interlocuzione preliminare aziendale con le strutture residenziali e semiresidenziali titolari di accreditamenti predefinitivi ed operanti in setting caratterizzati da eccesso di offerta rispetto ai fabbisogni di cui al DCA n. 52/2012;

-            il DCA n. 133/2014 del 29 ottobre 2014 ha precisato ed integrato i contenuti del DCA n. 20/2014 stabilendo che la conclusione del processo di riorganizzazione sarebbe avvenuta con la sottoscrizione degli Accordi di Riconversione ferme restando le procedure di cui alla LR n. 32/2007 e ss.mm.ii e che i fabbisogni assistenziali rimasti non soddisfatti all’esito dei processi di riorganizzazione sarebbero stati garantiti ai sensi della riferita legge regionale attraverso l’attivazione di nuove Strutture Sanitarie;

-            i DD.CC.AA. n. 38/2015 del 01 aprile 2015, n. 67/2015 del 01 luglio 2015, come rettificato dal DCA n. 1/2016 del 07 gennaio 2016, ed il DCA n. 88/2015 del 31 agosto 2015, hanno rappresentato, in fase preliminare programmatoria, la rete regionale – residenziale e semiresidenziale- scaturente dall’interlocuzione preliminare con correlativa individuazione della domanda assistenziale insoddisfatta;

-            in occasione della riunione del 19 aprile 2015  il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato permanente per la verifica dei LEA hanno invitato la Struttura commissariale a predisporre la rivisitazione della rete di offerta delineata dal DCA n. 52/2012 in ragione della sussistenza di diversi disallineamenti tra fabbisogno stimato e programmazione;

-            con nota del 09 novembre 2015 prot. n. RA/280821/Comm. è stato istituito, presso l’Agenzia sanitaria regionale (ASR Abruzzo), un Gruppo tecnico di lavoro con il compito di ricondurre il progetto di riorganizzazione della rete regionale dei servizi territoriali, avviato ai sensi dei decreti commissariali n. 20 e n. 133 del 2014, in un quadro unitario rappresentato da un Testo Unico sulla residenzialità e semi-residenzialità. Nell’ambito della suddetta attività il Gruppo di lavoro, attuando quanto richiesto dai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro, in conformità, tra l’altro, a quanto già previsto dal DCA n. 133/2014, ha anche valutato l’eventuale aggiornamento ed integrazione dei fabbisogni definiti dal DCA n. 52/2012;

 

VISTO il DCA n. 117/20016 del 28 settembre 2016 “Riorganizzazione della rete territoriale – residenziale e semiresidenziale – per la non autosufficienza, la riabilitazione e le dipendenze patologiche. Approvazione del Documento tecnico “Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo”. Criteri metodologici e procedurali per la conclusione del processo di riorganizzazione”;

 

RICHIAMATO, nello specifico, il paragrafo 2 “Ricognizione assetto attuale della Rete” del Documento tecnico ““Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo” che, nell’indicare le dotazioni provvisoriamente accreditate in favore delle strutture insistenti sul territorio regionale, alle Tabelle 6 ed 8, ha attestato:

-        (Tabella 6) per la struttura Nova Salus srl (Trasacco) – una dotazione di n. 24 pl per il setting assistenziale di RSA Anziani e di n. 35 pl per il setting assistenziale di Riabilitazione estensiva residenziale (RRE);

-        (Tabella 8) per la struttura Villa Serena- Città Sant’Angelo-Azzurra, una dotazione di 80 pl per il setting assistenziale di RSA Demenze;

 

VISTI:

-        Il DCA n. 101/2016 del 21 settembre 2016 che, tra l’altro, prendendo atto del provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune di Trasacco con prot. n. 6620/2016 (Autorizzazione n. 23/2016) ha volturato in favore della società Nova Salus srl, con sede legale ed operativa in Via Roma n. 75/A, Trasacco, l’accreditamento già in capo alla società Villa Gaia srl con sede in Lecce Dei Marsi – AQ, relativamente alla struttura socio-sanitaria denominata RSA “Nova Salus srl” sita in Trasacco – AQ – Via Roma n. 75/A, per l’erogazione di prestazioni di RSA Anziani in regime di ricovero con una dotazione di 22 posti letto;

-        l’Ordinanza Dirigenziale n. DG9/08 del 06 giugno 2001 “Strutture psicoriabilitative protette di proprietà della Casa di Cura Privata “Villa Serena srl” di Città sant’Angelo (Pe) – Provvedimenti” che, tra l’altro, qualifica la struttura Azzurra - ubicata in Città Sant’Angelo (Pe), via Moscarola – come RSA Psicogeriatrica accreditata provvisoriamente, ai sensi della DGR n. 244/1999 del 17 febbraio 1999, per complessivi 80 posti letto suddivisi in 4 moduli da 20 posti letto ciascuno;

 

RITENUTO, per l’effetto, di rettificare le Tabelle 6 ed 8 del paragrafo 2 “Ricognizione assetto attuale della Rete” del ““Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo”:

-        indicando, per la struttura Nova Salus rsl Trasacco, una dotazione di 22 pl  di RSA Anziani e di 35 pl di RRE (Tabella 6);

-        qualificando le dotazioni della struttura Villa Serena – Città Sant’Angelo-  Azzurra, come relative al setting assistenziale RSA Psicogeriatrica (Tabella 8);

 

CONSIDERATO che il Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo (DCA n. 117/2016), in conformità al DPCM del 29 novembre 2001 ed in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 10 febbraio 2011, al paragrafo 4.2, programma il setting assistenziale di Semiresidenzialità di Riabilitazione Estensiva demandandone la definizione delle tariffa e degli standard a successivo provvedimento;

 

VISTA la deliberazione giuntale n. 492/2001 del 13 giugno 2001 “Adeguamento delle tariffe da corrispondere ai Centri privati di riabilitazione provvisoriamente accreditati che erogano prestazioni sanitarie di cui all’art. 26 L n. 833/78 relativo agli anni 1998 e 1999” come modificata dal Verbale del Consiglio regionale n. 157/2 del 21 dicembre 2004 “Linee Guida per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete riabilitativa extra ospedaliera privata accreditata ex art. 26 della L n. 833/1978 per l’anno 2004. Definizione del budget complessivo 2004 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore accreditato”

 

DATO ATTO che i suddetti provvedimenti individuano le tariffe da applicare al setting assistenziale di Riabilitazione Estensiva Semiresidenziale;

 

PRECISATO che le tariffe in discorso afferiscono anche al setting assistenziale Semiresidenze Disabili al quale, diversamente, si applicano le misure di compartecipazione previste dal DCA n. 19/2015 del 04 marzo 2015 in quanto setting di lungo-assistenza (mantenimento);

 

VISTI il Manuale di Autorizzazione ed il Manuale di Accreditamento di cui alla DGR 591/P del 01 luglio 2008 e ss.mm.ii.;

 

RILEVATA l’attuale carenza di schede di autorizzazione e di accreditamento per il setting assistenziale di semiresidenza di riabilitazione estensiva;

 

RITENUTO di demandare all’Agenzia sanitaria la definizione dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento in coerenza con le tariffe di cui alla DGR n. 492/2001 come modificata dal Verbale del Consiglio regionale n. 157/2 del 2004;

STABILITO, in attesa della suddetta definizione dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di applicare provvisoriamente al setting assistenziale di Riabilitazione Estensiva Semiresidenziale la scheda 4.1.5. del Manuale di Autorizzazione e la scheda 4.1.3 del Manuela di Accreditamento individuando, entrambe, i requisiti relativi alle “ strutture eroganti, in regime semiresidenziale, prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative a pazienti disabili non necessitanti di assistenza residenziale estensiva nelle 24 ore”;

 

VISTO il verbale  relativo alla riunione del 22 febbraio 2017,  trasmesso dall’ Agenzia sanitaria regionale con nota prot n. 312 del 28 febbraio 2017 acquisita con prot n. 00539339/17 del 02 marzo 2017, allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All. 1), in occasione della quale il Gruppo di lavoro Regionale sui DCA – Disturbi del comportamento alimentare - ha approvato le tabelle sinottiche indicanti  i bisogni da soddisfare, le tipologie di strutture, gli standard di personale e le tariffe relative alle Residenze Disturbi del comportamento alimentare ed alle Semiresidenze Disturbi del comportamento alimentare età pediatrica ed età adulta;

 

RITENUTO di prendere atto e di approvare i relativi contenuti in ragione delle valutazioni ad essi sottese;

 

PRECISATO che le tariffe relative ai setting Riabilitazione estensiva semiresidenziale, Residenze Disturbi del comportamento alimentare, Semiresidenze Disturbi del comportamento alimentare età pediatrica ed età adulta saranno applicate al definitivo esito del presente processo di riorganizzazione ed alle prestazioni  verificate dalle AASSLL come appropriate;

 

ATTESO che il “Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo –” di cui al DCA n. 117/2016 ha attualizzato, sostituendoli, i fabbisogni assistenziali di cui al DCA n. 52/2012 stabilendo che agli stessi avrebbero dovuto attenersi i processi di riorganizzazione avviati ai sensi dei DD.CC.AA. n. 20/ 2014 e n. 133/ 2014;

 

CONSIDERATE le priorità di assegnazione che, nell’ambito del processo di riordino della rete regionale, residenziale e semiresidenziale, il PSR 2008 – 2010 prevede ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle nuove realizzazioni, ampliamenti, riconversioni/trasformazioni di strutture;

 

VISTI gli assetti organizzativi, di seguito dettagliati, che, nell’ambito del procedimento di riordino di cui ai DD.CC.AA. n. 20 e n. 133 del 2014, le AASSLL Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Teramo, hanno proposto, per le strutture pubbliche, rispettivamente, RA Montereale ed RSA Anziani Castilenti, come stigmatizzati, in fase di preliminare programmazione dal DCA n. 67/2015 e s.m.i.:

-        Residenza Assistenziale di Montereale: RP Anziani pl 10, RSA Anziani pl 30, RP Disabili pl 10, RSA Disabili pl 10

-        RSA Castilenti: RSA Anziani pl 40

 

CONSIDERATO che, in occasione dell’incontro del 30 gennaio 2017 presso il Dipartimento salute e welfare, i Direttori Generali delle Aziende UUSSLL sono stati invitati a dettagliare gli interventi programmati nei recenti Piani strategici 2017 – 2019 specificando la tipologia delle strutture di cui è stata programmata l’attivazione con indicazione delle relative dotazioni;

 

VISTE le nota prot n. 6500/U17-CH del 10/02/17 come mm.ii. con nota prot 7341/U17-CH del 15/02/17 (All.2), la nota prot. n. 0016401/17 del 23/02/2017 come mm.ii. con nota prot n. 0019685/17 del 06/03/2017 (All.3) e la nota prot. n. 185418/17 del 24/03/17 (All. 3 bis), allegate al presente provvedimento quali parti costitutive ed integranti, con le quali, le AASSLL Lanciano-Vasto-Chieti, Teramo, Pescara hanno specificato gli interventi programmati in materia residenziale e semiresidenziale per la non autosufficienza, la riabilitazione e le dipendenze patologiche;

 

PRECISATO che l’Azienda USL di Teramo, nella suddetta missiva prot. n. 0016401/17, ha anche modificato nei termini di seguito indicati, l’assetto organizzativo delineato dal DCA n. 67/2015 e s.m.i. in relazione alla RSA di Castilenti:

-        RSA Castilenti: RSA Anziani pl 20, RP Anziani pl 20

CONSIDERATO che il DCA n. 50/2016 del 30 maggio 2016 ed il DCA n. 97/2016 del 13 agosto 2016 hanno già autorizzato l’ASL Lanciano-Vasto-Chieti ad attivare i seguenti posti letto residenziali:

-            20 pl RP Disabili – PTA Guardiagrele

-            20 pl RP Anziani – PTA Guardiagrele

-            20 pl RP Anziani – PTA Gissi

-            20 pl RP Anziani -  PO Atessa

-            20 pl RP Anziani – PTA Casoli

 

RITENUTO di approvare, nei limiti ed in conformità dei fabbisogni assistenziali di cui al DCA n. 117/2016, le proposte di rimodulazioni pubbliche di cui alla Tabella 1), parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione, che assente:

-        la proposta di rimodulazione della RA Montereale, come sopra dettagliata;

-        la proposta di rimodulazione della RSA Anziani Castilenti per come precisata con nota prot. n. 0019685/17  (All.3);

-        la programmazione proposta dalle AASSLL Lanciano-Vasto-Chieti, Teramo e Pescara (All.2,3,3bis), con  l’esclusione dei posti letto residenziali già autorizzati dai DD.CC.AA. n. 50 e n. 97 del 2016 e dei moduli relativi a setting assistenziali non oggetto del presente processo di riconversione;

 

PRECISATO che la riconversione della Comunità Terapeutica di Cellino Attanasio in Comunità Doppia Diagnosi di cui alla Tabella 1) si colloca nell’ambito del processo di riordino della rete delle Dipendenze Patologiche secondo le tipologie assistenziali definite dal DCA n. 52/2012 e recepite dal 117/2016;

 

PRECISATO, in questo senso, che con successivo provvedimento sarà disciplinato ed avviato il processo di riorganizzazione delle strutture attualmente operanti nell’Area delle Dipendenze patologiche riclassificandole secondo le tipologie definite dal DCA n. 52/2012 e recepite dal DCA n. 117/2016;

 

STABILITO che, nell’ambito delle procedure da porre in essere ai sensi della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii., l’assenso all’attivazione delle predette dotazioni pubbliche deve intendersi quale parere di compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 della riferita legge regionale;

 

VISTO l’Allegato 1) al DCA n. 67/2015, come rettificato dal DCA n. 1/2016, che, in fase di preliminare programmazione, ha confermato le dotazioni attualmente accreditate in favore degli Istituti Riuniti San Giovanni Battista comprese quelle di RP Disabili nonostante setting eccedentario a livello aziendale ai sensi della vigente programmazione regionale;

 

RICHIAMATO il Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo di cui al DCA n. 117/2016 a tenore del quale “...sulla base dell’osservato conseguente alla rilevazione delle valutazioni delle UVM si evidenzia una specifica condizione nel setting di RP Disabili. Al riguardo, per garantire la continuità assistenziale di pazienti già in carico da un periodo pluriennale presso strutture RP Disabili e non collocabili secondo appropriatezza in altri setting assistenziali, ove il fabbisogno aziendale di posti letto risultasse insufficiente, sarà possibile previa puntuale e periodica valutazione dei requisiti di appropriatezza clinico-organizzativa da parte delle UVM, garantire a tali pazienti il mantenimento del medesimo setting assistenziale”;

 

RITENUTO, in tal senso, di confermare i posti letto di RP Disabili accreditati agli Istituti Riuniti San Giovanni Battista subordinandone il mantenimento, nella vigenza dell’attuale fabbisogno assistenziale, alla periodica verifica, di competenza delle UUVVMM, dell’appropriatezza delle prestazioni ivi erogate;

 

CONSIDERATO che il DCA n. 117/2016 del 28 settembre 2016, ha anche:

-        stabilito che  le strutture cui all’Allegato 1) del DCA n. 67/2015 e s.m.i.., avrebbero dovuto dichiarare il mantenimento dell’interesse alla riorganizzazione indicata, in fase di preliminare programmazione, dal DCA n. 67/2015 e s.m.i. autocertificando, ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, il mantenimento, dalla data di adozione del DCA n. 52/2012, del possesso del titolo di autorizzazione e del titolo di accreditamento con indicazione dei setting e delle relative dotazioni;

-        previsto che, acquisita la suddetta documentazione, la Regione Abruzzo, ferme restando le verifiche di specifica competenza, avrebbe adottato un provvedimento di ricognizione delle strutture soggette a riorganizzazione, limitatamente a quelle titolari di accreditamento per setting eccedente i fabbisogni regionali, con specifica indicazione del setting e delle dotazioni di nuova acquisizione  propedeutico alla conclusione degli Accordi di riconversione con la precisazione che i fabbisogni assistenziali rimasti eccedenti in ragione della mancato invio della documentazione richiesta sarebbe stati ricondotti dalla Regione nell’ambito e nei limiti del Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo;

-        stabilito che i setting e le dotazioni erose dal processo di riorganizzazione avrebbero costituito, nell’ambito del Fabbisogno assistenziale regionale, la quota di fabbisogno suscettibile di accreditamento istituzionale il cui conseguimento, tuttavia, non avrebbe generato il diritto agli accordi negoziali di cui  all’art. 8 e ss. del D lgsl. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii da concludersi, in ogni caso, nei limiti del tetto di spesa programmato dal vigente Piano di riqualificazione;

 

ATTESO che:

-            in data 25 ottobre 2016, con missiva prot. unico 0078058/16/DPF009, il Dipartimento salute e welfare ha notificato alle strutture di cui all’Allegato 1) al DCA n. 67/2015 e smi il DCA n. 117/2016 anche ai fini dell’acquisizione della documentazione ivi prevista;

-            dalla documentazione trasmessa dagli erogatori a riscontro della missiva prot. n. 0078058/16/DPF009 e dalla documentazione agli atti è stata verificata, in favore delle strutture di cui all’Elenco 1), parte integrante e costitutiva della presente deliberazione, la ricorrenza dei requisiti previsti dal PSR 2008 – 2010 per l’accesso alla riconversione in quanto strutture accreditate per setting assistenziale eccedentario lo specifico ed attuale fabbisogno regionale;

 

PRECISATO che la suddetta attività istruttoria è stata condotta da un Gruppo di Lavoro istituito in seno al Servizio Programmazione socio-sanitaria in ragione del sopravvenuto trasferimento del Dirigente che aveva personalmente curato l’attività funzionale all’adozione dei DDCCAA n. 67/2015, n. 88/2015 e n. 1/2016 anche a causa della vacanza dell’Ufficio Autorizzazione ed accreditamento istituzionale;

 

RICHIAMATO il Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo di cui al DCA n. 117/2016 a tenore del quale:

-        “può essere prevista la possibilità di utilizzare, per esigenze di equilibrio tra l’offerta e la domanda a tutela della centralità del paziente, eventuali quote residue di fabbisogno assegnate ad ambiti provinciali diversi e non incluse in atti aziendali di riorganizzazione delle strutture pubbliche”;

-            “...sulla base dell’osservato conseguente alla rilevazione delle valutazioni delle UVM si evidenzia una specifica condizione nel setting di RP Disabili. Al riguardo, per garantire la continuità assistenziale di pazienti già in carico da un periodo pluriennale presso strutture RP Disabili e non collocabili secondo appropriatezza in altri setting assistenziali, ove il fabbisogno aziendale di posti letto risultasse insufficiente;

-            sarà possibile previa puntuale e periodica valutazione dei requisiti di appropriatezza clinico-organizzativa da parte delle UVM, garantire a tali pazienti il mantenimento del medesimo setting assistenziale”;

 

RITENUTO, in tal senso, anche a tutela degli attuali livelli occupazionali come da PSR 2008 – 2010:

-            di confermare le dotazioni attualmente accreditate in favore delle strutture:

·             Opera Santa Maria della Pace: Struttura di Celano (AQ) e Struttura di Fontecchio (AQ),

·             Istituto Don Orione di Avezzano,

·             INI Canistro

·             Pax Christi

·             Edos San Domenico – Villalago

·             il Cireneo, sede di Lanciano e sede di Vasto

e le dotazioni relative al setting Assistenziale RSA Anziani accreditate attualmente alle strutture:

-      Nova Salus

-      Villa Dorotea

in quanto relative a setting assistenziali che, pur se eccedenti a livello aziendale, trovano capienza nell’ambito dei rispettivi e complessivi fabbisogni regionali non erosi dai processi di riorganizzazione delle strutture pubbliche;

-            di confermare le dotazioni delle strutture:

·             Lo Scudo di Treglio (CH)

·             Lido il Castello di Crecchio (CH) 

in quanto relative al setting di RP Disabili subordinandone il mantenimento, nella vigenza dell’attuale fabbisogno assistenziale, alla periodica verifica, di competenza delle UUVVMM aziendali, dell’appropriatezza delle prestazioni  erogate;

 

VISTO il DCA n. 67/2014 del 19 maggio 2014 “Medical Centre Maria Ausiliatrice - C.I.S.E. di Palena (CH) via Colleveduta - Rideterminazione di posti letto ex art.26 della L.833/78. Determinazioni” che, all’esito del procedimento di riconversione di cui ai DDCCAA nn. 20 e 133 del 2014, ha riconosciuto alla struttura di Palena le dotazioni di cui al DCA n. 14/2014; 

 

STABILITO, per l’effetto, di sottoporre a riconversione le sole strutture di cui all’Elenco 2), parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione;

 

CONSIDERATO, a tal fine, che:

-            nell’ambito dell’attività istruttoria condotta ai sensi del DCA n. 117/2016 è stata riscontrata l’incoerenza con gli attuali fabbisogni assistenziali regionali e con gli obiettivi stigmatizzati dal Piano di riqualificazione di cui al DCA n. 55/2016 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 505/2016 come rettificata ed integrata dalla deliberazione giuntale n. 576/2016 del 22 settembre 2016, di numerose proposte di riorganizzazione delineate, in fase di preliminare programmazione, dal DCA n. 67/2015 e s.m.i., in relazione alle strutture di cui all’Elenco 2) per le motivazioni ivi specificatamente indicate;

-            in occasione di riunioni convocate per le vie brevi, presso il Dipartimento salute e welfare, le suddette strutture sono state rese edotte delle criticità delle proposte di riorganizzazione di cui al DCA n. 67/2015 e s.m.i;

-            all’esito, prendendo a riferimento la domanda di assistenza rilevata dal DCA n. 117/2016 ed i pazienti in carico, a modifica degli assetti previsti dal DCA n. 67/2015 e s.m.i, gli erogatori di seguito elencati hanno riformulato le proprie proposte di riconversione con le missive a fianco di ciascuno di esse indicate, conservate agli atti del Dipartimento salute e welfare:

·             Fondazione Padre Alberto Mileno - nota prot. n. 21/17/DA del 31/01/2017, acquisita con prot. n. 0036937/17, integrata con prot. n. 0036961/17,

·             Fondazione Paolo VI – ONLUS -  nota acquisita con prot. n. 0022569/17 del 02/02/2017 come integrata con missiva acquisita con prot. n. 0071500/17 del 17 marzo 2017

·             Provincia Religiosa “SS. Apostoli Pietro e Paolo” (Opera Don Orione) - nota acquisita con prot. 0024756/17 del 06 febbraio 2017

·             Nova Salus s.r.l.- nota acquisita con prot. n. 0108951/16 del 30 novembre 2016

·             Fondazione Piccola Opera Charitas ONLUS - nota acquisita con prot. 0019758/17 del 31 gennaio 2017

·             Presidio Ospedaliero Villa Letizia s.r.l. - nota acquisita con prot.n. 0021385/17 del 02 febbraio 2017

·             Monteferrante srl sanità & servizi – nota acquisita con prot n. 0017847/17 del 30 gennaio 2017 come modificata con nota acquisita con prot n. 0072572/17 del 20 marzo 2017;

 

PRECISATO che non sono state trasmesse le proposte di rimodulazione relative alle strutture Santa Camilla, Sant’Agnese e Centro di Riabilitazione Anfass (Teramo);

 

RICHIAMATI

-        il punto 1 lett b del già citato paragrafo 5.1.1. del PSR 2008 – 2010  che, nell’ambito del processo di riordino della rete regionale, residenziale e semiresidenziale, subordina l’approvazione dei progetti di riorganizzazione delle strutture residenziali alle linee del medesimo Piano Sanitario prevedendo che, all’interno dei progetti di riorganizzazione dei singoli gruppi privati, dovranno essere previsti programmi di ridistribuzione territoriale dell’offerta eccedente verso zone carenti; 

-        il paragrafo 5.2.7 dello PSR 2008 – 2010 “Il sistema dell’assistenza intermedia” a tenore del quale “è auspicabile che ogni struttura residenziale ottenga l’accreditamento per più livelli assistenziali e quindi sia organizzata in più nuclei (strutture polivalenti). La polivalenza deve in ogni caso garantire omogeneità della tipologia di ospiti dell’intera struttura”;

-        Il Piano di riqualificazione del Servizio sanitario abruzzese di cui alla DGR  505/2016 e s.m.i.

-        Il Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo di cui al DCA n. 117/2016 nella parte in cui programma il mantenimento delle dotazioni ospitanti i pazienti appropriatamente assistiti nelle strutture di RP Disabili ancorché eccedentari i vigenti fabbisogni assistenziali;

 

RITENUTO in analogia alla previsione recata dal documento tecnico di cui al DCA n. 117/2016, di continuare a garantire l’assistenza ai pazienti risultanti, dalle valutazioni UUVVMM agli atti del Dipartimento salute ed welfare, appropriati per il setting di RP Disabili allo scopo, tra l’altro, di non turbarne gli equilibri psicofisici sottraendoli dai contesti relazionali ed ambientali di attuale appartenenza, in quanto relativo a trattamenti di lungoassistenza;

 

RICHIAMATA la DGR 2696 del 14 ottobre 1998 “Prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78: presa d’atto del funzionamento presso il Centro Adriatico di riabilitazione gestito dalla Fondazione “Papa Paolo VI” di Pescara di una Unità speciale per sordociechi e pluriminorati plurisensoriali gravi e gravissimi – determinazione retta differenziata”;

 

RITENUTO, a tutela e garanzia dell’attuale offerta assistenziale, di integrare il “Piano di fabbisogno regionale residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo” di cui al DCA n. 117/2016, con il setting Semiresidenze minorazioni plurisensoriali età evolutiva per una dotazione di complessivi 10 pl da attivarsi presso la ASL Pescara;

 

PRESO ATTO della tariffa giornaliera che la DGR 2696/1998 definisce in relazione al suddetto setting assistenziale;

 

STABILITO di demandare all’Agenzia sanitaria regionale l’integrazione dei vigenti Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento di cui alla DGR n. 591/P del 1998, definendo i requisiti relativi al setting assistenziale Semiresidenze minorazioni plurisensoriali età evolutiva nell’ambito delle indicazioni assistenziali e della tariffa di cui alla riferita DGR 2696/1998;

 

PRECISATO che la tariffa di cui alla DGR 2696/1998 sarà applicata al definitivo esito del presente processo di riconversione alle prestazioni verificate dalle AASSLL come appropriate;

 

RICHIAMATE:

-        la DGR 1058 del 14 novembre 2001 “Progetto obiettivo di interventi riabilitativi per pazienti affetti da autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo”

-        la DGR 738/2011 del 30 maggio 2011 “Progetto obiettivo a rilevanza nazionale ex art. 1 legge 662/96 finanziamento anno 2011 approvazione progetto obiettivo”

-        la DGR 659/2012 del 15 ottobre 2012 “Approvazione dei progetti attuativi del Progetto regionale sperimentale per la riabilitazione ed il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella Casa della salute rientrante tra i progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale oggetto di cofinanziamento ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 co. 805 e della legge 21 dicembre 2007, n. 244, art. 2 comma 374 – anno 2009”

-        la nota prot. n. RA/36869/16 Comm del 13 settembre 2016 “Trattamento dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo” ;

 

RICHIAMATI, inoltre,

-        il DCA n. 54/2013 del 22 luglio 2013 “Requisiti di autorizzazione e accreditamento strutture residenziali e semresidenziali per dipendenze patologiche. Modifica dei manuali di Autorizzazione ed Accreditamento di cui alla DGR n. 591/P del 01 luglio 2008 e ss.mm.11.”

-        il DCA n. 36/2015 del 23 marzo 2015 “Determinazione delle tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali – Area assistenziale delle Dipendenze patologiche”;

 

CONSIDERATI i fabbisogni assistenziali residuanti dal processo di riorganizzazione delle strutture pubbliche di cui al DCA n. 97/2016 del 13 agosto 2016, dal DCA n 50/2016 del 30 maggio 2016 oltre che dalla presente deliberazione;

 

PRESO ATTO:

-        della documentazione,  agli atti del Dipartimento salute e welfare  trasmessa a corredo delle proposte di rimodulazione  di cui alle  riferite missive prot n. 0036937/17, prot. n. 0036961/17 e prot. n. 0022569/17 del 02/02/2017

-        delle risultanze UUVVMM acquisite dalle Aziende UUSSLL regionali a riscontro della missiva prot. n RA 8507/DPF009 del 16 gennaio 2017

 

RILEVATO il rispetto del dimensionamento dei moduli assistenziali per come previsto dalla vigente normativa e dalla programmazione regionale;

 

RITENUTO di ricondurre nell’ambito degli attuali fabbisogni assistenziali regionali, gli assetti organizzativi delle strutture di cui all’Elenco 2), nei termini dettagliati nelle schede nominative allegate al presente provvedimento quali parti costitutive ed integranti (All.4) che motivano e giustificano gli scostamenti dalle proposte di riorganizzazione formulate con missive prot. n. 0036937/17 prot. n. 0036961/17, prot. n. 0022569/17, prot. n. 0071500/17, prot. 0024756/17, prot. n. 0108951/16, prot. 0019758/17 e prot.n. 0021385/17, prot n. 0017847/17 e prot n. 0072572/17;

 

DATO ATTO che, come da verifiche condotte dalla KPMG Advisory S.p.A, i processi di riconversione di cui all’allegato 4) non incrementano l’attuale capacità produttiva teorica degli erogatori titolari delle strutture oggetto di riorganizzazione calcolata prendendo a riferimento, per specifico setting assistenziale, le dotazioni attualmente accreditate e le afferenti tariffe medie al lordo della quota di compartecipazione ove prevista;

 

PRECISATO che le suddette riconversioni (All.4) si pongono nell’ottica del vigente Piano di Riqualificazione che programma l’incremento di offerta di posti letto in setting attualmente sottodimensionati (inadeguati) e la contestuale riduzione di offerta di posti letto attualmente eccedentari gli standard di riferimento (inappropriati);

 

STABILITO, a tutela dei principi di partecipazione procedimentale e di buona amministrazione, che entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento le strutture interessate dai progetti di riorganizzazione, per come dettagliati dalle schede di cui all’All. 4), potranno presentare motivate e documentate osservazioni da istruirsi nei successivi 15 giorni per l’adozione della deliberazione giuntale di presa d’atto e di definitiva approvazione dei relativi assetti organizzativi;

 

PRECISATO che il suddetto provvedimento, nel definire l’organizzazione scaturente dal processo di riconversione avviato con i DDCCAA n. 20 e n. 133 del 2014, dettaglierà gli adempimenti da porre in essere, ai sensi della vigente normativa regionale, per la relativa attuazione, rimodulando, altresì, i contenuti dello schema di Accordo di conversione approvato con DCA n. 38/2014;

 

RICHIAMATO il PSR 2008 – 2010

-        paragrafo 5.1.1. nella parte in cui prevede “tenendo conto dei dati storici di occupazione e dell’utenza extra-regionale, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, i posti letto residenziali privati attualmente accreditati possono continuare ad operare, in deroga al presente Piano, fino al termine previsto dai progetti di riorganizzazione e comunque entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione, fermi restando i tetti di spesa fissati dalla Regione”.

-        paragrafo 5.2.7. nella parte in cui prevede “..poiché non è ipotizzabile il trasferimento del paziente ad ogni variazione sostanziale dei suoi bisogni assistenziali nel caso di un ricovero medio-lungo, il nucleo assistenziale non può essere interpretato come una struttura rigida ma come una unità organizzativa strutturata per fornire determinati livelli di assistenza nella quale è ragionevole che venga assistita anche una certa percentuale 10%- 20% di pazienti appropriati per altri livelli ma il cui numero ed intensità assistenziale sia tale da non mettere in crisi l’organizzazione interna del nucleo stesso. “

 

STABILITO, in ossequio, che le strutture firmatarie dell’Accordo di riconversione potranno continuare ad operare nell’ambito dei setting e delle dotazioni attualmente accreditate non oltre un anno dal rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 4 della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii., fermi restando i tetti di spesa  fissati dalla Regione;

 

STABILITO, inoltre, che, all’esito delle rimodulazioni definitivamente assentite, nel caso di un ricovero medio-lungo, i nuclei assistenziali potranno assistere, in una percentuale non superiore al 15%, pazienti appropriati per livelli assistenziali inferiori, il cui numero ed intensità assistenziale sia tale da non mettere in crisi l’organizzazione interna del nucleo stesso. Resta ferma l’applicazione delle tariffe relative ai livelli assistenziali effettivamente ed appropriatamente erogati nell’ambito del nucleo assistenziale come da valutazioni UUVVMM e verifiche NOC;

 

PRECISATO che l’accreditamento degli assetti organizzativi scaturenti dalla conclusione del processo di riconversione non genererà il diritto alla stipula degli accordi negoziali di cui all’art. 8 e ss. del D lgsl. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii da concludersi, in ogni caso, nel rispetto del già citato Piano di Riqualificazione, nei limiti dei tetti di spesa ivi programmati a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del Sistema Sanitario Regionale;

 

CONSIDERATO che il DCA n. 117/2016 ha stabilito che il provvedimento di ricognizione delle strutture soggette a riorganizzazione avrebbe individuato, altresì, i fabbisogni rimasti carenti all’esito del processo di riconversione ad eventuale modifica/integrazione/sostituzione del DCA n. 88/2015 definendo la quota di fabbisogno meramente autorizzatoria nell’ambito del predetto Piano di fabbisogno regionale;

 

PRESO ATTO, in tal senso, della Tabella 2), parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione, che dettaglia i fabbisogni autorizzatori carenti all’esito dei processi di riorganizzazione sopra citati;

 

PRECISATO che, per ogni setting assistenziale carente, la Tabella 2) declina, tra le ASL, il relativo fabbisogno regionale non soddisfatto redistribuendolo proporzionalmente alla rispettiva e specifica domanda assistenziale non garantita a livello aziendale secondo una metodologia di calcolo elaborata nell’ambito della collaborazione tra l’ufficio sanità digitale ICT ed il Servizio Informativo regionale Rivoluzione Pubblica Amministrazione di cui alle note prot. nn. RA 71239/DPF017 ed RA 99670 agli atti del Dipartimento salute e welfare;

 

RICHIAMATO il punto 3 del paragrafo 5.1.1. del Piano sanitario regionale 2008-2010 che “ai fini del progressivo riequilibrio pubblico/privato dell’offerta globale dei posti letto della residenzialità prevede la riserva obbligatoria  di almeno il 50% in favore delle strutture pubbliche che sono tenute ad assicurarne il pieno utilizzo fino alla concorrenza dei livelli accreditati”;

 

RITENUTO, conformemente, di riservare alle strutture pubbliche il 50% dei fabbisogni di cui alla Tabella 2);

 

RICHIAMATO il DCA n. 117/2016 a tenore del quale “Ai fini dell’adozione del provvedimento di compatibilità programmatoria di cui all’art. 3 della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii., le domande di autorizzazione alla realizzazione di strutture afferenti ai setting assistenziali risultanti carenti  saranno valutate in ordine cronologico prendendo a riferimento le date di protocollazione delle amministrazioni comunali accettanti previo acquisizione delle dichiarazioni del mantenimento dell’interesse alle domande presentate”;

 

STABILITO, in tal senso, che:

-        entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURA, gli istanti il provvedimento autorizzatorio ex art 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii per strutture relative a setting carenti di cui alla Tabella 2) dovranno comunicare al Dipartimento salute e welfare, all’indirizzo PEC:  dpf@pec.regione.abruzzo.it  ed al Comune di competenza, il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata allegandone copia recante la data di protocollazione dell’amministrazione comunale accettante;

-        l’inutile decorrenza del suddetto termine ovvero la mancata acquisizione, nello stesso, della completa documentazione richiesta, sarà intesa come rinuncia alla domanda legittimando l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza cronologicamente successiva ed afferente il medesimo setting assistenziale;

-        nell’ambito della quota dei fabbisogni carenti destinata agli erogatori privati, fermo restando il criterio cronologico di acquisizione delle istanze, il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3 della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii., dovrà rispettare l’ordine delle  priorità di attribuzione indicate dal punto 2, lettere c) e d) del paragrafo 5.1.1 del PSR 2008 – 2010;

 

STABILITO, a tutela dell’economicità dell’azione amministrativa oltre che a garanzia della certezza dei rapporti giuridici, che l’istruttoria delle domande ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. relative a strutture rientranti nei setting e nelle dotazioni di cui alla Tabella2) potrà essere sarà avviata  solo alla scadenza del termine per la comunicazione dell’interesse al mantenimento delle domande già presentate ed, in ogni caso, successivamente alla pubblicazione sul BURA del provvedimento che, nel prendere atto ed approvare gli assetti organizzativi definitivi scaturenti dal processo di riconversione,  attualizzerà ed aggiornerà, ove necessario, la Tabella 2) allegata al presente provvedimento; 

 

RITENUTO, nel rispetto della suddetta tempistica, di incaricare sin d’ora il Servizio Programmazione socio sanitaria Ufficio Autorizzazione ed accreditamento istituzionale di procedere alla celere istruttoria delle istanze ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. nei limiti delle carenze di cui alla Tabella 2) e  nel rispetto della quota di riserva  pubblica  come sopra individuata;

 

CONSIDERATO che le risultanze LEA- anno 2014 - hanno certificato la notevole carenza, in Regione Abruzzo, di posti letto residenziali per l’assistenza agli anziani ultrasessantacinquenni rilevando una dotazione di 5,56 pl x 1.000 abitanti a fronte del valore minimo di riferimento LEA pari a 10 pl x 1.000 abitanti;

 

RILEVATA, pertanto, l’urgente necessità di incrementare l’attuale offerta regionale di posti letto di RP Anziani a garanzia degli attuali Livelli Essenziali di Assistenza;

 

STABILITO, a tal fine, in deroga a limiti temporali sopra previsti, di incaricare il Servizio Programmazione socio sanitaria Ufficio Autorizzazione ed accreditamento istituzionale all’immediata e celere istruttoria delle istanze pubbliche ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. relative a strutture Residenziali per Anziani ultrasessantacinquenni (RP Anziani) da condursi secondo l’ordine cronologico di   relativa acquisizione e    nel limite della    predetta quota di riserva   pubblica   pari   al  50%   del fabbisogno carente  di  cui  alla Tabella 2).  Resta fermo,   per  le domande  già  agli atti,    l’interesse   al   loro mantenimento da acquisirsi non oltre  15 giorni dalla richiesta trasmessa dal Servizio Programmazione Socio-sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento Istituzionale;

 

PRESO ATTO della nota prot unico n RA 0063445/DPF012 del 10 marzo 2017, agli atti del Dipartimento salute e welfare,  con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria, su richiesta di parere del Direttore del Dipartimento prot unico n. RA/0062785/DPF009, ha rilasciato il nulla osta di compatibilità finanziaria in ordine ai contenuti del presente provvedimento;

 

DATO ATTO, da ultimo, del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e di conformità della proposta agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento espresso dal Direttore del Dipartimento Salute e Welfare;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

-            di rettificare le Tabelle 6 ed 8 del paragrafo 2 “Ricognizione assetto attuale della Rete” del ““Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo”:

·             indicando, per la struttura Nova Salus Trasacco, una dotazione di 22 pl  di RSA Anziani e di 35 pl di RRE (Tabella 6)

·             qualificando le dotazioni della struttura Villa Serena – Città Sant’Angelo-  Azzurra, come relative al setting assistenziale RSA psicogeriatrica (Tabella 8);

-            di prendere atto che deliberazione giuntale n. 492/2001 del 13 giugno 2001, come integrata dal verbale del Consiglio regionale n. 157/2 del 21 dicembre 2004, individua le tariffe da applicare al setting assistenziale Semiresidenza di Riabilitazione Estensiva;

-            di precisare che le predette tariffe afferiscono anche al setting Semiresidenze Disabili a cui, diversamente, sono applicate le misure di compartecipazione previste dal DCA n. 19/2015 del 04 marzo 2015 in quanto setting di lungo-assistenza (mantenimento); 

-            di demandare all’Agenzia sanitaria, ad integrazione dei Manuali approvati dalla DGR 591/P del 01 luglio 2008 e ss.mm.ii, la definizione dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle Semiresidenze di riabilitazione estensiva in coerenza con le tariffe di cui alla DGR n. 492/2001 come modificata dal Verbale del Consiglio regionale n. 157/2 del 2004;

-            di applicare, provvisoriamente, al suddetto setting assistenziale di Riabilitazione Estensiva Semiresidenziale i requisiti previsti dalla scheda 4.1.5. del Manuale di Autorizzazione e dalla scheda 4.1.3 del Manuale di Accreditamento di cui alla DGR 591/P del 01 luglio 2008 e ss.mm.ii.;

-            di prendere atto e di approvare le tabelle sinottiche indicanti i bisogni da soddisfare, le tipologie di strutture, gli standard di personale e le tariffe relative alle Residenze Disturbi del comportamento alimentare ed alle Semiresidenze Disturbi del comportamento alimentare età pediatrica ed età adulta, definite dal Gruppo di lavoro Regionale sui DCA – Disturbi del comportamento alimentare in occasione della riunione del 22 febbraio 2017  come da verbale trasmesso dall’Agenzia sanitaria Regionale con missiva con nota prot n. 312 del 28 febbraio 2017 acquisita con prot n. 00539339/17 del 02 marzo (All. 1);

-            di integrare il “Piano di fabbisogno regionale residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo” (DCA n. 117/2016) con il setting  Semiresidenze minorazioni plurisensoriali età evolutiva, di cui alla DGR n. 2696/1998 del 14 ottobre 1998,  per una dotazione di complessivi 10 pl da attivarsi presso la ASL Pescara;

-            di prendere atto della tariffa giornaliera che la predetta deliberazione giuntale n 2696/1998 definisce in relazione al suddetto setting assistenziale;

-            di demandare all’Agenzia sanitaria regionale l’integrazione dei vigenti Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento approvati ex DGR n. 591/P  del 1998 e ss.mm.ii.,  definendo i requisiti   relativi al   setting   assistenziale  Semiresidenze

-            di precisare che le tariffe relative ai setting assistenziali Riabilitazione estensiva semiresidenziale, Residenze Disturbi del comportamento alimentare, Semiresidenze Disturbi del comportamento alimentare età pediatrica ed età adulta e Semiresidenza minorazioni plurisensoriali età evolutiva saranno applicate al definitivo esito del presente processo di riconversione ed alle prestazioni verificate dalle UUVVMM aziendali come appropriate;

-            di approvare le riconversioni pubbliche di cui alla Tabella 1), parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione, che assente:

·             la proposte di rimodulazione  della RA Montereale di cui al DCA n. 67/2015 e s.m.i.;

·             la proposta di rimodulazione della RSA Anziani Castilenti per come precisata con nota prot. n. 0019685/17 (All3);

·             la programmazione proposta dalle AASSLL Lanciano-Vasto-Chieti, Teramo, Pescara (All.2,3,3bis), con  l’esclusione dei posti letto residenziali già autorizzati ai sensi dei riferiti DD.CC.AA. n. 50 e n. 97 del 2016 e dei moduli relativi a setting assistenziali non oggetto del presente processo di riconversione;

-            di precisare che la riconversione della Comunità Terapeutica di Cellino Attanasio in Comunità Doppia Diagnosi di cui alla Tabella 1) si colloca nell’ambito del processo di riordino della rete delle Dipendenze Patologiche secondo le tipologie assistenziali stabilite dal DCA n. 52/2012 e recepite dal  DCA n. 117/2016 in relazione alle quali trovano applicazione le schede sinottiche e le tariffe approvate dal DCA n. 36/2015 del 23 marzo 2015 ed i requisiti di autorizzazione e di accreditamento istituzionale approvati con DCA n. 54/2013 del 22 luglio 2013 a modifica e sostituzione delle schede 4.3.1 e 4.4, rispettivamente, del Manuale di autorizzazione e del Manuale di accreditamento istituzionale di cui alla DGR n. 591/P del 01 luglio 2008 e ss.mm.ii..

-            di stabilire che con successivo provvedimento sarà disciplinato ed avviato il processo di riorganizzazione delle strutture dell’Area delle Dipendenze patologiche riclassificandole, tra l’altro, secondo le tipologie definite dal DCA n. 52/2012 e recepite dal DCA n. 117/2016;

-            di stabilire che, nell’ambito delle procedure da porre in essere ai sensi della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii., l’assenso alle rimodulazioni di cui alla Tabella 1)  deve intendersi quale parere di compatibilità programmatoria ex art. 3 della riferita legge regionale;

-            di confermare i posti letto di RP Disabili accreditati agli Istituti Riuniti San Giovanni Battista subordinandone il mantenimento, nella vigenza dell’attuale fabbisogno assistenziale, alla periodica verifica, di competenza delle UU.VV.MM, dell’appropriatezza delle prestazioni ivi erogate;

-            di prendere atto e di approvare l’Elenco 1), parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione, che individua le strutture aventi titolo alla riconversione di cui ai DD.CC.AA. n. 20/ 2014 e ss. in quanto strutture accreditate per setting assistenziale eccedentario lo specifico ed attuale fabbisogno definito dal Piano di fabbisogno regionale – residenziale e semiresidenziale – Regione Abruzzo (DCA n. 117/2016);

-            di confermare le dotazioni già accreditate in favore delle strutture:

·             Opera Santa Maria della Pace: Struttura di Celano (AQ) e Struttura di Fontecchio (AQ)

·             Istituto Don Orione di Avezzano

·             INI Canistro

·             Pax Christi

·             Edos San Domenico – Villalago

·             il Cireneo, sede di Lanciano e sede di Vasto

e le dotazioni relative al setting Assistenziale RSA Anziani delle strutture:

·             Nova Salus

·             Villa Dorotea

in quanto relative a setting assistenziali che, pur se eccedenti a livello aziendale, trovano capienza nell’ambito dei rispettivi e complessivi fabbisogni regionali non erosi dai processi di riorganizzazione delle strutture pubbliche;

-            di confermare le dotazioni delle strutture:

·             Lo Scudo di Treglio (CH)

·             Lido il Castello di Crecchio (CH)

in quanto relative al setting di RP Disabili subordinandone il mantenimento, nella vigenza dell’attuale fabbisogno assistenziale, alla periodica verifica, di competenza delle UU.VV.MM., dell’appropriatezza delle prestazioni  erogate;

-            di sottoporre a riconversione le sole strutture di cui all’Elenco 2), parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione, che indica e motiva le criticità delle riconversioni proposte dal DCA n. 67/2015 e s.m.i;

-            di ricondurre nell’ambito dei vigenti fabbisogni assistenziali regionali gli attuali assetti organizzativi delle strutture di cui alla all’Elenco 2) nei termini dettagliati nelle schede nominative allegate al presente provvedimento quali parti costitutive ed integranti (All.4), che motivano e giustificano gli scostamenti dalle proposte di riorganizzazione formulate con missive prot. n. 0036937/17 prot. n. 0036961/17, prot. n. 0022569/17 prot. 0024756/17, prot. n. 0108951/16, prot. 0019758/17 e prot.n. 0021385/17, prot n. 0017847/17 e prot n. 0072572/17;

-            di prendere atto del mancato incremento, all’esito dei processi di riconversione di cui all’Allegato 4), dell’attuale capacità produttiva teorica degli erogatori titolari delle strutture oggetto di riorganizzazione verificato dalla KPMG Advisory S.p.A prendendo a riferimento, per specifico setting assistenziale, le relative dotazioni e le afferenti tariffe medie al lordo della quota di compartecipazione ove prevista;

-            di precisare che le riconversioni assentite (All.4) si pongono nell’ottica del vigente Piano di Riqualificazione che programma l’incremento di offerta di posti letto in setting attualmente sottodimensionati (inadeguati) e la contestuale riduzione di offerta di posti letto  attualmente eccedentari gli standard di riferimento (inappropriati);

-            di stabilire che entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le strutture interessate dai progetti di riconversione, per come dettagliati nelle schede di cui all’All. 4) potranno presentare motivate e documentate osservazioni dalla cui istruttoria, da concludersi nei 15 giorni successivi alla loro acquisizione, conseguirà l’adozione della deliberazione giuntale di presa d’atto e di definitiva approvazione delle relative riorganizzazioni;

-            di precisare che il suddetto provvedimento, nel definire l’organizzazione scaturente dal processo di riconversione dettaglierà gli adempimenti da porre in essere, ai sensi della vigente normativa regionale, per l’attuazione dei nuovi assetti, rimodulando, altresì, i contenuti dello schema di Accordo di conversione approvato con DCA n. 38/2014;

-            di stabilire, in tal senso, che:

·             le strutture firmatarie dell’Accordo di riconversione potranno continuare ad operare nell’ambito dei setting e delle dotazioni attualmente accreditate non oltre un anno dal rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 4 della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii relativa alla riconversione assentita, fermi restando i tetti di spesa  fissati dalla Regione;

·             all’esito delle rimodulazioni definitivamente approvate, nel caso di ricovero medio-lungo, il nucleo assistenziale potrà assistere, in una percentuale non superiore al 15%, pazienti appropriati per livelli assistenziali inferiori, il cui numero ed intensità assistenziale sia tale da non mettere in crisi l’organizzazione interna del nucleo stesso. Resta ferma l’applicazione delle tariffe relative ai livelli assistenziali effettivamente ed appropriatamente erogati nell’ambito del nucleo assistenziale;

-            di precisare che l’accreditamento degli assetti organizzativi scaturenti dalla conclusione del processo di riconversione non genereranno il diritto alla stipula degli accordi negoziali di cui all’art. 8 e ss. del D lgsl. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii da concludersi, in ogni caso, nel rispetto del già citato Piano di Riqualificazione, nei limiti dei tetti di spesa ivi programmati;

-            di prendere atto e di approvare la Tabella 2), parte costitutiva ed integrante della presente deliberazione, che dettaglia i fabbisogni autorizzatori rimasti non soddisfatti all’esito del presente processo di riorganizzazione redistribuendoli tra le AASSLL proporzionalmente alla rispettive e specifiche domande assistenziali non garantite secondo una metodologia di calcolo elaborata nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio sanità digitale ICT ed il Servizio Informativo regionale Rivoluzione Pubblica Amministrazione di cui alle note prot. nn. RA 71239/DPF017 ed RA 99670 agli atti del Dipartimento salute e welfare;

-            di riservare alle strutture pubbliche il 50% dei fabbisogni di cui alla Tabella 2);

-            di stabilire che:

·             entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURA, gli istanti l’autorizzazione ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture rientranti nei setting di cui alla Tabella 2), dovranno comunicare al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento, all’indirizzo PEC:  dpf@pec.regione.abruzzo.it ed al Comune di afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata allegandone copia recante la data di protocollazione dell’amministrazione comunale accettante;

·             l’inutile decorrenza del suddetto termine ovvero la mancata o incompleta acquisizione, nello stesso termine, della documentazione richiesta, sarà intesa come rinuncia alla domanda legittimando l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza cronologicamente successiva ed afferente il medesimo setting assistenziale;

·             nell’ambito della quota dei fabbisogni carenti destinata agli erogatori privati, fermo restando il criterio cronologico di acquisizione delle istanze, il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3 della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii., dovrà rispettare l’ordine delle  priorità di attribuzione indicate dal punto 2, lettere c) e d) del paragrafo 5.1.1 del PSR 2008 – 2010;

-            di stabilire che l’istruttoria delle istanze ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative ai setting assistenziali di cui alla Tabella  2), potrà essere avviata  solo alla scadenza del termine per la comunicazione dell’interesse al mantenimento delle domande già presentate ed, in ogni caso, successivamente alla pubblicazione, sul BURA, del provvedimento che, nel prendere d’atto ed approvare in via definitiva i nuovi assetti organizzativi attualizzerà ed aggiornerà, ove necessario, i fabbisogni residui carenti (Tabella 2);

-            di incaricare sin da ora il Servizio Programmazione socio-sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento Istituzionale, ferma restando la suddetta tempistica, di procedere alla celere istruttoria delle istanze ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. nei limiti delle carenze di cui alla Tabella 2 e nel rispetto della quota di riserva  pubblica  come sopra individuata;

-            di incaricare il Servizio Programmazione socio-sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento Istituzionale, in deroga ai limiti temporali sopra previsti, all’immediata istruttoria delle istanze pubbliche ex art. 3 della LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture Residenziali Per Anziani ultrasessantacinquenni (RP Anziani) da condursi nel rispetto dell’ordine cronologico di relativa acquisizione e nel limite della  quota di riserva pubblica del fabbisogno di cui alla Tabella 2). Resta ferma, per le domande già agli atti, il mantenimento dell’interesse da acquisirsi non oltre 15 giorni dalla richiesta trasmessa dal Servizio Programmazione Socio-sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento Istituzionale;

-            di prendere atto della nota prot unico n RA 0063445/DPF012 del 10 marzo 2017 con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria, su richiesta di parere prot unico n. RA/0062785/DPF009 del Direttore del Dipartimento salute e welfare, ha rilasciato il nulla osta di compatibilità finanziaria sui contenuti del presente provvedimento;

-            di notificare la presente deliberazione a mezzo PEC alle AASSLL ed alle strutture di cui all’Elenco 1) disponendone, altresì, la pubblicazione sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo, la trasmissione ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro e la trasmissione al Dipartimento Salute ed il Welfare, ai competenti Servizi e all’Agenzia sanitaria regionale per le attività demandate.

 

Segue Allegato