IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 117
della Costituzione;
VISTI gli articoli 14
e seguenti del Codice Civile;
VISTO il DPR 10
febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persona giuridiche private e di approvazione
delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1
della L. 15 marzo 1997, n. 59);
VISTO in particolare,
l’art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone
giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle
Regioni dall’art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si
esauriscono nell’ambito di una sola Regione;
VISTA la LR 3 marzo
2005, n. 13 – Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti
le persone giuridiche private ai sensi dell’art.14 del DPR 24 luglio 1977, n.
616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - , che disciplina le funzioni
amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l’iter
procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato della Fondazione LUCA ROMANO ONLUS, con sede in Chieti, ed
iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della
Regione Abruzzo;
VISTA l’istanza
datata 7.05.2017, indirizzata alla Presidenza della Giunta Regionale ed
acquisita al protocollo in data 8.06.2017 con n. 154877, a firma del Presidente
e legale rappresentante pro tempore della Fondazione Luca Romano ONLUS, volta
ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e
l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione
Abruzzo;
VISTO segnatamente,
l’atto costitutivo Rep. N. 101.188, Raccolta n. 10.973, in data 7.11.2007
nonché Nota di Deposito Rep. N. 6226 e Raccolta n. 4314 in data 23.08.2017,
entrambi per rogito notarile;
PRESO ATTO della
complessiva documentazione presentata a corredo dell’istanza medesima;
ACCERTATA, sulla base
dello Statuto e di tutti gli atti anzi evocati, la competenza regionale a
pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità della Fondazione rientrano tra le
materie elencate nel DPR 616/77 e le attività della medesima Fondazione si
esauriscono nell’ambito del territorio regionale;
RILEVATI l’interesse
sociale e la valenza delle finalità della Fondazione Luca Romano ONLUS,
riscontrabili nello scopo della Fondazione – art. 2 dello Statuto – che recita:
“Istituzione di un Centro di Consulenza ed Ascolto per tutti coloro che hanno
subito traumi a seguito di incidenti oppure diversamente abili. […] La
Fondazione che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, culturale, della formazione, della ricerca ed anche della
educazione stradale. La Fondazione crea opinione tramite la comunicazione
filmica, teatrale e musicale per riscoprire: la vita come dono prezioso, il
rapporto interpersonale, l’accoglienza, il rispetto del diversamente abile, il
rispetto della terra e delle sue forme di vita. [….].”;
DATO ATTO che ai sensi
dell’art. 4 della LR 13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e
l’acquisizione dei pareri necessari, al fine di una compiuta valutazione dei
vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato dalla Fondazione Luca Romano ONLUS,
con sede in Chieti, ed al fine dell’iscrizione nel Registro regionale delle
persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze
di Servizi, tenutesi in data 14.09.2017 e 6.11.2017;
VISTA la nota del
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università, n. 233154 in data 11.09.2017, di nulla osta all’accoglimento
dell’istanza;
VISTA la nota del
Servizio Bilancio dell’Ente, n 237011 del 14.09.2017, con la quale viene
fornito parere favorevole, con raccomandazioni, all’accoglimento dell’istanza;
VISTA la nota del
Dipartimento per la Salute e il Welfare, n 280814 del 3.11.2017, con la quale
viene fornito parere favorevole, per quanto di competenza, all’accoglimento
dell’istanza;
ACQUISITO altresì, come
favorevole all’accoglimento dell’istanza, anche il parere del Dipartimento
Turismo, Cultura e Paesaggio, per formazione di silenzio – assenso, come
espressamente previsto dalla LR 13/2005, art. 4 comma 5;
VISTO il verbale
della Conferenza di Servizi del 6.11.2017, nel corso della quale nel prendere
atto dell’acquisizione formale dei pareri richiesti ai Dipartimenti regionali
competenti è stato ritenuto completato l’iter istruttorio preliminare
all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento in parola;
VERIFICATA la conformità
dello Statuto della Fondazione alle vigenti disposizioni;
ACCERTATO che sussistono
le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato in favore della Fondazione Luca Romano ONLUS, e per l’iscrizione della
stessa nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione
Abruzzo;
DATO ATTO che il
Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa e il
Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale
hanno espresso parere favorevole in ordine alla legittimità nonché sulla
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento:
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa:
-
di concedere ai sensi
dell’art. 3 della L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato alla Fondazione Luca
Romano ONLUS, con sede in
Chieti, via San
Rocco n.9, C.F. 93040290699 ;
-
di iscrivere la predetta
Fondazione nel registro delle persone giuridiche private istituito presso la
Regione Abruzzo.
Il
presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.
Il
presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel
rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso