Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione Luca Romano ONLUS, con sede in Chieti, Via San Rocco n.9, C.F. 93040290699, ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 117 della Costituzione;

 

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

 

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persona giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

 

VISTO in particolare, l’art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;

 

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 – Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art.14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - , che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l’iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione LUCA ROMANO ONLUS, con sede in Chieti, ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

 

VISTA l’istanza datata 7.05.2017, indirizzata alla Presidenza della Giunta Regionale ed acquisita al protocollo in data 8.06.2017 con n. 154877, a firma del Presidente e legale rappresentante pro tempore della Fondazione Luca Romano ONLUS, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l’iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

 

VISTO segnatamente, l’atto costitutivo Rep. N. 101.188, Raccolta n. 10.973, in data 7.11.2007 nonché Nota di Deposito Rep. N. 6226 e Raccolta n. 4314 in data 23.08.2017, entrambi per rogito notarile;

 

PRESO ATTO della complessiva documentazione presentata a corredo dell’istanza medesima;

 

ACCERTATA, sulla base dello Statuto e di tutti gli atti anzi evocati, la competenza regionale a pronunciarsi sull’istanza poiché le finalità della Fondazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e le attività della medesima Fondazione si esauriscono nell’ambito del territorio regionale;

 

RILEVATI l’interesse sociale e la valenza delle finalità della Fondazione Luca Romano ONLUS, riscontrabili nello scopo della Fondazione – art. 2 dello Statuto – che recita: “Istituzione di un Centro di Consulenza ed Ascolto per tutti coloro che hanno subito traumi a seguito di incidenti oppure diversamente abili. […] La Fondazione che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, culturale, della formazione, della ricerca ed anche della educazione stradale. La Fondazione crea opinione tramite la comunicazione filmica, teatrale e musicale per riscoprire: la vita come dono prezioso, il rapporto interpersonale, l’accoglienza, il rispetto del diversamente abile, il rispetto della terra e delle sue forme di vita. [….].”;

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 della LR 13/2005, l’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari, al fine di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dalla Fondazione Luca Romano ONLUS, con sede in Chieti, ed al fine dell’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data 14.09.2017 e 6.11.2017;

 

VISTA la nota del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, n. 233154 in data 11.09.2017, di nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

 

VISTA la nota del Servizio Bilancio dell’Ente, n 237011 del 14.09.2017, con la quale viene fornito parere favorevole, con raccomandazioni, all’accoglimento dell’istanza;

 

VISTA la nota del Dipartimento per la Salute e il Welfare, n 280814 del 3.11.2017, con la quale viene fornito parere favorevole, per quanto di competenza, all’accoglimento dell’istanza;

 

ACQUISITO altresì, come favorevole all’accoglimento dell’istanza, anche il parere del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, per formazione di silenzio – assenso, come espressamente previsto dalla LR 13/2005, art. 4 comma 5;

 

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 6.11.2017, nel corso della quale nel prendere atto dell’acquisizione formale dei pareri richiesti ai Dipartimenti regionali competenti è stato ritenuto completato l’iter istruttorio preliminare all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento in parola;

 

VERIFICATA la conformità dello Statuto della Fondazione alle vigenti disposizioni;

 

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore della Fondazione Luca Romano ONLUS, e per l’iscrizione della stessa nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa e il Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale hanno espresso parere favorevole in ordine alla legittimità nonché sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento:

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa:

 

-               di concedere ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla   Fondazione   Luca  Romano ONLUS, con  sede  in  Chieti,   via  San  Rocco  n.9, C.F. 93040290699 ;

-               di iscrivere la predetta Fondazione nel registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

 

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

 

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.  24 novembre 1971, n. 1199.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato