IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Determinazione Dirigenziale
n. DPD028/30/Usi Civici del 18/01/2016 con la quale il Dirigente del Servizio
Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca ha approvato le richieste di legittimazione con contestuale affrancazione
di terre civiche site nel Comune di San Buono (CH) come da elenco n. 1;
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 1 datato 06/10/2015 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra
richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione
con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di San Buono, oltre alle 10 annualità pregresse nonché
l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 1 datato 06/10/2015 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99
ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione
ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle n.
2 Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 1 datato 06/10/2015;
DATO ATTO il Dirigente del
Servizio Affari Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente
provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di San Buono (CH) a
favore di n. 2 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 1 datato 06/10/2015
formato da una facciata allegato alla Determinazione Dirigenziale DPD028/30/Usi
Civici del 18/01/2016
citata
nelle premesse;
2.
è fatto obbligo al Comune di riscuotere i canoni come indicati nel più
volte citato allegato “A” elenco n.
1 datato 06/10/2015, nonché di accordare
contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno
fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune a
reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione
del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5.
la validità ed efficacia del
presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto
pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al
Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione.
Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla
data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano
state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e
trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto decadrà
automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno
nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro
il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180
giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per
essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine all’avvenuto
adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della
procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati.
7.
di autorizzare il Dirigente del
Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori
materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e
trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di
riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece di
annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120
giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario,
ove effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso