Piano
Stralcio Difesa dalle Alluvioni riferito al Bacino interregionale del fiume
Sangro.
Aggiornamento
Carta di Pericolosità idraulica riferita all’area ricadente nel territorio del
Comune di Fossacesia (CH)-Approdo Turistico Marina del Sole.
LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 18
maggio 1989 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo” e s.m.i., ed in particolare:
-
l’art.
17, comma 1, che definisce il «Piano di bacino», individuandolo come lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato;
-
l’art.
17, comma 6-ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione
dello stesso Piano di Bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali;
-
l’art.
20 che demanda alle Regioni la disciplina delle procedure per l’elaborazione ed
approvazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale;
VISTO il D.L. 11 giugno
1998 n. 180 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione
Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo
modificata con L. 13 luglio 1999 n. 226, che all’art. 1, comma 1, impone alle
Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per
i restanti Bacini, l’adozione dei Piani stralcio di Bacino per l’assetto
idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. n. 183/89
e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle
aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
VISTA la Legge della
Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni,
istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi;
VISTO il Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma 2 bis, come
da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della
costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del
medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di Bacino di
cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa
disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio
tempore” dalle medesime Autorità;
VISTA la L. 28 dicembre
2015 n. 221 “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 51;
VISTO il verbale
consiliare n. 101/5 del 29.04.2008 (pubblicato sul BURA n. 40 Speciale del 09.05.2008) con il quale
è stato approvato il Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” riferito al Bacino
interregionale del Fiume Sangro;
VISTA la L.R. n. 5 del
10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali
9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il
funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul BURA Speciale n.
25 del 11.03.2015, ed in particolare:
1.
l’art.
1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in
materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge, sopprime
le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998
n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione dell’Autorità di
Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);
2.
l’art.
2, al comma 1, che così recita “Con il decreto del Presidente della Giunta
Regionale di cui all’articolo 1 è nominato un Commissario Liquidatore per lo
svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei
Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono
disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell’incarico, che non può in
ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica
della nomina”;
3.
l’art.
5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo
regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge
regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono
riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo
e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;
VISTO il Decreto
Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell’art. 1 della
L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità di dei Bacini
di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il
Commissario Liquidatore designato nell’Ing. Luciano Di Biase;
EVIDENZIATO che tra i compiti
del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n.
37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione alla valutazione del
Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti che lo stesso
Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale
(punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n. 37/2015);
EVIDENZIATO che tra i compiti
del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n.
37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione alla valutazione del
Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti che lo stesso
Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale
(punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n. 37/2015);
VISTA la L.R. 16
Ottobre 2015 n. 30 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 109 del 21.10.2015) che
stabilisce, all’art. 1 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", la
possibilità di prorogare la durata dell’incarico di Commissario Liquidatore,
per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90 giorni in presenza di motivate
e documentate ragioni;
VISTA la L.R. 03
Novembre 2015 n. 36 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del 06.11.2015) che,
all’art. 9 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il termine
originario di durata dell’incarico commissariale di cui all’art. 2, comma 1,
della L.R. n. 5/2015 sopra vista, sostituendo la parola “duecentosettanta” alla
previsione iniziale di “centottanta”;
VISTA
la
L.R. 13 Aprile 2016 n. 11 (pubblicata sul BURAT Speciale n.59 del 14.04.2016)
che, all’art. 2 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il comma 1
dell’art. 2 della L.R. n. 5/2015 sostituendo le parole “novanta giorni” con le parole “duecentosettanta giorni ovvero sino alla definizione delle procedure di
cui all’art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221” fissando in totali
duecentosettanta giorni la durata massima di proroga dell’incarico di
Commissario Liquidatore, in sostituzione del termine originario di 90
giorni;
VISTO il Decreto del
Presidente della Regione Abruzzo n. 38 del 15 aprile 2016 con il quale, in
attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 11/2016, è stato prorogato, senza
soluzione di continuità, l’incarico di Commissario Liquidatore dell’Autorità
dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del
Fiume Sangro fino alla data del 12 ottobre 2016 ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’art. 51 della
legge 28 dicembre 2015 n. 221”, in ragione della necessità di assicurare
la completa definizione dei rapporti successori tra le soppresse Autorità dei
Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e il
Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, nonché ogni altra
attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione
dell’Autorità di Bacino;
VISTA la nota Prot. RA/97159 del 03.05.2016 (ALL. 1) attraverso cui è
stato trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 17 del 03.05.2016 del
Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi
ed interregionale del Fiume Sangro, completo di Elaborato cartografico n.
7.2.22.sg.01_mod, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (ALL. 2), con il quale sono state approvate le modifiche della
perimetrazione dell’area a pericolosità idraulica situata nel Comune di
Fossacesia (CH) interessata dall’approdo turistico Marina del Sole, a seguito
di approfondimenti e verifiche tecniche effettuate dalla Segreteria
Tecnico-Operativa, nonché di istanze di amministrazioni pubbliche o di soggetti
privati accompagnate da idonea rappresentazione cartografica e documentazione
tecnico-scientifica, ai sensi dell’ art. 25, comma 4 delle vigenti Norme
Tecniche di Attuazione del medesimo Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni,
approvato con verbale consiliare n. n.
101/5 del 29.04.2008, che così dispone:
-
art. 25, comma 4, " Le correzioni di errori
materiali degli elaborati del PSDA o delle sue norme di attuazione che non
hanno carattere prescrittivo ma costituiscono riferimento scientifico-tecnico,
metodologico o conoscitivo non sono sottoposte a procedimento di variante
formale di PSDA e sono approvate con delibera dei Comitati Istituzionali
dell’Autorità dei bacini regionali abruzzesi e dell’Autorità di bacino
interregionale del Fiume Sangro”;
CONSIDERATO che, da verifiche
tecniche ed approfondimenti tecnico-scientifici effettuati dal personale
assegnato all’Autorità di Bacino regionale, così come espressamente enunciato
nel decreto del Commissario Liquidatore n. 17/2016 sopra citato, è stata
confermata una nuova distribuzione della pericolosità idraulica, quale
riportata nell’elaborato cartografico n. 7.2.22.sg.01_mod, dello stesso Decreto Commissariale n. 17/2016
sopra citato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (ALL. 2);
RITENUTO di dover
procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 25,
comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle
Alluvioni e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, ad approvare la
modifica della perimetrazione di pericolosità idraulica per l’area situata in
Comune di Fossacesia interessata dall’approdo turistico Marina del Sole,
ricadente all’interno del Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro,
siccome individuata e riportata nello specifico Elaborato cartografico n.
7.2.22.sg.01_modsopra citato, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo
regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro e costituente parte
integrante e sostanziale della presente Deliberazione (ALL. 2);
DATO ATTO della coerenza del presente
provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP.
Governo del Territorio e Politiche Ambientali , attestata con la firma in calce allo stesso,
a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;
DATO ATTO della legittimità
e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal
Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche
Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le firme apposte
in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;
Ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione, di:
1.
prendere atto di quanto approvato dal
Commissario Liquidatore della Autorità dei Bacini di rilievo regionale
dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro nel Decreto n. 17 in data
03.05.2016, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL
2), avente ad oggetto l’aggiornamento della Pericolosità idraulica riferita
all’area ricadente nel territorio del Comune di Fossacesia (CH) - Approdo
Turistico Marina del Sole, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, delle vigenti
Norme di Attuazione del Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni ” (PSDA);
2.
approvare, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell’art.
25, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio
Difesa dalle Alluvioni e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, la
modifica della perimetrazione dell’ area a pericolosità idraulica ricadente nel
territorio del Comune di Fossacesia (CH) interessata dall’Approdo Turistico
Marina del Sole, all’interno del Bacino di rilievo interregionale del Fiume
Sangro, siccome individuata e riportata nello specifico Elaborato cartografico
n. 7.2.22.sg.01_modsopra citato, predisposto dall’Autorità dei Bacini di
rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro e costituente
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (ALL. 2);
3.
dare mandato al Dipartimento Regionale OO.PP., Governo
del Territorio, Politiche Ambientali di procedere alla pubblicazione della
presente deliberazione sul BURA della Regione Abruzzo;
4.
dare atto che nelle aree, siccome modificate ai
sensi del punto 2) del dispositivo della presente deliberazione, si applicano,
a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente provvedimento, le Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” riferito ai
Bacini di rilievo regionale abruzzesi di cui al Verbale Consiliare n. 101/5 del
29.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.