Legge 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i. e Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.

Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni riferito al Bacino interregionale del fiume Sangro.

Aggiornamento Carta di Pericolosità idraulica riferita all’area ricadente nel territorio del Comune di Fossacesia (CH)-Approdo Turistico Marina del Sole.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i., ed in particolare:

-                   l’art. 17, comma 1, che definisce il «Piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

-                   l’art. 17, comma 6-ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di Bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

-                   l’art. 20 che demanda alle Regioni la disciplina delle procedure per l’elaborazione ed approvazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale;

 

VISTO il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 luglio 1999 n. 226, che all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti Bacini, l’adozione dei Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. n. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

 

VISTA la Legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi;

 

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio tempore” dalle medesime Autorità;

 

VISTA la L. 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 51;

 

VISTO il verbale consiliare n. 101/5 del 29.04.2008 (pubblicato sul BURA n. 40  Speciale del 09.05.2008) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” riferito al Bacino interregionale del Fiume Sangro;

 

VISTA la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul BURA Speciale n. 25 del 11.03.2015, ed in particolare:

1.           l’art. 1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni  dall’entrata in vigore della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);

2.           l’art. 2, al comma 1, che così recita “Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all’articolo 1 è nominato un Commissario Liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell’incarico, che non può in ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina”;

3.           l’art. 5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;

 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell’art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità di dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il Commissario Liquidatore designato nell’Ing. Luciano Di Biase;

 

EVIDENZIATO che tra i compiti del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del  Decreto Presidenziale n. 37/2015);

 

EVIDENZIATO che tra i compiti del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n. 37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti che lo stesso Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale (punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n. 37/2015);

 

VISTA la L.R. 16 Ottobre 2015 n. 30 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 109 del 21.10.2015) che stabilisce, all’art. 1 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", la possibilità di prorogare la durata dell’incarico di Commissario Liquidatore, per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90 giorni in presenza di motivate e documentate ragioni;

 

VISTA la L.R. 03 Novembre 2015 n. 36 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del 06.11.2015) che, all’art. 9 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il termine originario di durata dell’incarico commissariale di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 5/2015 sopra vista, sostituendo la parola “duecentosettanta” alla previsione iniziale di “centottanta”;

 

VISTA la L.R. 13 Aprile 2016 n. 11 (pubblicata sul BURAT Speciale n.59 del 14.04.2016) che, all’art. 2 recante “Modifiche alla L.R. 5/2015", modifica il comma 1 dell’art. 2 della L.R. n. 5/2015 sostituendo le parole “novanta giorni” con le parole “duecentosettanta giorni ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221” fissando in totali duecentosettanta giorni la durata massima di proroga dell’incarico di Commissario Liquidatore, in sostituzione del termine originario di 90 giorni;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 38 del 15 aprile 2016 con il quale, in attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 11/2016, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, l’incarico di Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro fino alla data del 12 ottobre 2016 ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221”, in ragione della necessità di assicurare la completa definizione dei rapporti successori tra le soppresse Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e il Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, nonché ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione dell’Autorità di Bacino;

 

VISTA la nota Prot. RA/97159 del 03.05.2016 (ALL. 1) attraverso cui è stato trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 17 del 03.05.2016 del Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, completo di Elaborato cartografico n. 7.2.22.sg.01_mod, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2), con il quale sono state approvate le modifiche della perimetrazione dell’area a pericolosità idraulica situata nel Comune di Fossacesia (CH) interessata dall’approdo turistico Marina del Sole, a seguito di approfondimenti e verifiche tecniche effettuate dalla Segreteria Tecnico-Operativa, nonché di istanze di amministrazioni pubbliche o di soggetti privati accompagnate da idonea rappresentazione cartografica e documentazione tecnico-scientifica, ai sensi dell’ art. 25, comma 4 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del medesimo Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, approvato con  verbale consiliare n. n. 101/5 del 29.04.2008, che così dispone:

-                   art. 25, comma 4, " Le correzioni di errori materiali degli elaborati del PSDA o delle sue norme di attuazione che non hanno carattere prescrittivo ma costituiscono riferimento scientifico-tecnico, metodologico o conoscitivo non sono sottoposte a procedimento di variante formale di PSDA e sono approvate con delibera dei Comitati Istituzionali dell’Autorità dei bacini regionali abruzzesi e dell’Autorità di bacino interregionale del Fiume Sangro”;

 

CONSIDERATO che, da verifiche tecniche ed approfondimenti tecnico-scientifici effettuati dal personale assegnato all’Autorità di Bacino regionale, così come espressamente enunciato nel decreto del Commissario Liquidatore n. 17/2016 sopra citato, è stata confermata una nuova distribuzione della pericolosità idraulica, quale riportata nell’elaborato cartografico n. 7.2.22.sg.01_mod,  dello stesso Decreto Commissariale n. 17/2016 sopra citato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2);

RITENUTO di dover procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 25, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, ad approvare la modifica della perimetrazione di pericolosità idraulica per l’area situata in Comune di Fossacesia interessata dall’approdo turistico Marina del Sole, ricadente all’interno del Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro, siccome individuata e riportata nello specifico Elaborato cartografico n. 7.2.22.sg.01_modsopra citato, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro e costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (ALL. 2);

 

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali ,  attestata con la firma in calce allo stesso, a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le firme apposte in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, di:

 

1.     prendere atto di quanto approvato dal Commissario Liquidatore della Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro nel Decreto n. 17 in data 03.05.2016, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL 2), avente ad oggetto l’aggiornamento della Pericolosità idraulica riferita all’area ricadente nel territorio del Comune di Fossacesia (CH) - Approdo Turistico Marina del Sole, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, delle vigenti Norme di Attuazione del Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni ” (PSDA);

2.     approvare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.  25, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015, la modifica della perimetrazione dell’ area a pericolosità idraulica ricadente nel territorio del Comune di Fossacesia (CH) interessata dall’Approdo Turistico Marina del Sole, all’interno del Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro, siccome individuata e riportata nello specifico Elaborato cartografico n. 7.2.22.sg.01_modsopra citato, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro e costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (ALL. 2);

3.     dare mandato al Dipartimento Regionale OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURA della Regione Abruzzo;

4.     dare atto che nelle aree, siccome modificate ai sensi del punto 2) del dispositivo della presente deliberazione, si applicano, a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente provvedimento, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi di cui al Verbale Consiliare n. 101/5 del 29.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Segue Allegato