Comune di CARAMANICO TERME (PE) – Nuovo Piano Regolatore Generale Presa d’atto dell’atto ricognitivo d’intesa tra Ente Parco della Maiella e Comune del 24/09/2014.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA

-        la legge n° 394 del 6 dicembre n° 394 e s.m. e i. denominata “Legge quadro sulle aree protette”;

-        la Legge Regionale n° 38 del 21 giugno 1996 denominata “Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa”;

 

PREMESSO

-            che in sede di intesa sono state esaminate le osservazioni presentate che per il caso in questione è importante sottolineare l’osservazione 3b) che viene assorbita e meglio specificata con il nuovo piano regolatore generale adottato con deliberazione di C.C. n° 34 del 4/7/2008 su cui deve essere ancora effettuata l’intesa con l’Ente Parco. A tal fine il Sindaco sottolinea l’esigenza di considerare il perimetro del PRG adottato come base per la perimetrazione delle zone D del Piano del Parco la Regione e L’Ente Parco ritengono congiuntamente condivisibile la richiesta del Sindaco che farà parte di intesa successiva sul PRG richiamato.

-            che con deliberazione di Consiglio Regionale n° 122/2 del 12/01/2009 è stato definitivamente approvato il Piano del Parco della Maiella;

-            che nel mese di maggio 2009 è avvenuta la sottoscrizione congiunta tra Ente Parco e Regione della Carta della Zonazione del Piano del parco della Maiella adeguata secondo le disposizioni di approvazione;

-            che In data 17/07/2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica n° 119 Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 164 del 17/07/2009 il Piano del Parco della Maiella con la carta della zonazione adeguata;

 

PRESO ATTO

-            che in data 12/09/2011, con parere prot. 7594/BN68001, il Comitato BBAA della Regione ha espresso parere favorevole all’adozione del nuovo Piano Regolatore di Caramanico Terme con le seguenti prescrizioni:

·             Stralcio di tutte le previsioni insediative ed infrastrutturali in contrasto con il vigente P.R.P. fatto salvo l’art. 18 delle N.T.A. dello stesso P.R.P.

-            che dette previsioni insediative di contrasto con il P.R.P. vigente, dietro richiesta dell’Amministrazione Comunale, potranno essere considerate nel nuovo redigendo P.R.P..

-            che con nota n° 4528 del 16/05/2012 L’Ente Parco ha trasmesso la Variante al Piano del Parco nel Comune di Caramanico approvato con Delibera Commissariale n° 4 del 3/5/2012;

-            che con note n° 10184 del 13/06/2012 e 17293 del 08/08/2012 il Ministero dell’Ambiente ha espresso le sue considerazioni in merito alla Deliberazione Commissariale dell’Ente Parco n° 4 del 3/5/2012;

-            che con nota n° 9713 del 09/10/2012 L’Ente Parco esprime la volontà di revisione delle Piano del Parco in funzione della reinterpretazione dell’intesa sottoscritta in data 29/10/2008;

 

RIBADITO

-            che con nota n° 7738/12 del 16/10/2012 il Direttore della Direzione Regionale degli Affari alla Presidenza non ha ritenuto formulare osservazioni sulle nuove intese intervenute tra Comune ed Ente Parco : “fatta salva la normativa vigente in materia e le procedure di rito, anche in riferimento al vigente P.R.P.”

-            che con nota n° 3882 del 06/06/2013 il Comune di Caramanico Terme ha comunicato l’imminente adozione definitiva del piano regolatore comunale;

-            che in data 24/10/2013 con nota n° 6932 il Comune di Caramanico Terme ha diffidato la Regione ad effettuare l’adeguamento cartografico del Piano del Parco reclamato;

-            che in data 13/02/2014 con nota n° 394 del 7/02/2014 l’Ente Parco trasmetteva la Deliberazione della Comunità del Parco n° 4 del 11/12/2013 di parere sfavorevole al precedente Deliberazione del Commissario straordinario n° 4 del 3/05/2012;

-            che in data 06/03/2014 il Comune di Caramanico presentava ricorso ex art. 117 d.lgs. 104/2010 al TAR Abruzzo contro la presunta inerzia regionale sulla modifica della cartografia del Piano del Parco;

-            che in data 16/6/2014 il TAR abruzzo sez. Pescara emetteva sentenza n° 258 con cui rigettava il ricorso comunale contro la regione.

 

VISTA

-        la delibera di consiglio comunale n. 34 del 4/07/2008 di adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale;

-        la delibera di consiglio comunale n. 13 del 06/04/2009 di esame e determinazioni sulle osservazioni presentate;

-        la determinazione del consiglio comunale n. 14 del 8/3/2012 che dichiara concluso l’iter formativo del PRG considerando per acquisiti i pareri della Provincia e dell’Ente Parco;

 

VISTA

-        l’intesa del 14 ottobre 2008 tra regione, Ente Parco e Comune di Caramanico;

-        la nota n. 7594/BN68001 del 12 settembre 2011 della Direzione regionale affari della Presidenza in merito al parere favorevole con prescrizioni reso ai sensi del D.Lgs 42/04 sul Nuovo Piano Regolatore Generale;

-        la Deliberazione del Commissario dell’Ente Parco n° 4 del 3/5/2012;

-        l’atto ricognitivo d’intesa del 24/09/2014 sottoscritto tra l’Ente Parco e il Comune;

-        la deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 2.10.2014;

 

CONSIDERATO

-            che l’adeguamento cartografico per rendere conforme il nuovo PRG alle previsioni pianificatorie sovraordinate è di competenza del Servizio Tecnico Comunale che ne ha attestato tale conformità con dichiarazione resa in calce alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 2.10.2014;

-            che la fattispecie in esame non costituisce variante al Piano Paesistico Regionale vigente e che la cartografia è quindi emessa ai sensi dell’art 2 comma 1° della L.R. 26/2014;

-            che per tutti atti conseguenziali di cui alla presente Deliberazione, si demanda agli Enti preposti, secondo propria competenza ivi compresa la pubblicazione;

 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99

 

VISTO l’art. 49 dello statuto della Regione

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per motivi espressi in narrativa quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

-            di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

-            di prendere atto del contenuto dell’atto ricognitivo d’intesa sottoscritto tra Ente Parco e Comune allegato alla presente;

-            di demandare gli Enti preposti, secondo propria competenza, ivi compresa la pubblicazione, gli atti conseguenziali di cui alla presente deliberazione;

-            di dare mandato al Dirigente del Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio di porre in essere i conseguenti adempimenti di rito.

-            di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

-            di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato