Approvazione della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Associazione di Protezione Civile Valtrigno di San Salvo - Distaccamento di Castiglione Messer Marino (CH) , per la disciplina dell’attività di Protezione Civile finalizzata a garantire servizi di interesse pubblico di emergenza nel settore del trasporto pubblico locale.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO

-            che nel mese di marzo 2015 tutta la zona dell'Alto Vastese e in particolare il territorio di Castiglione Messer Marino, è stato investito da eccezionali avversità atmosferiche che hanno provocato il collasso del sistema viario;

-            che tra le arterie più colpite c'è stata la SP 162, attualmente ancora interrotta al Km 28+900 a causa di un grave movimento franoso che in base alla stima dei tecnici regionali non tornerà percorribile prima di un anno e mezzo come risulta anche dall’ “Ordinanza di chiusura al traffico veicolare della S.P. 162 Carpineto Sinello-Castiglione M.M. in corrispondenza del KM 28+90 in territorio del Comune di Castiglione M.M. con effetto immediato dal 23 marzo 2015 fino a data da destinarsi”;

-            che la SP 162 costituisce l'unica strada di collegamento tra i Comuni di Castiglione Messer Marino e Fraine e che l'interruzione stradale obbliga i residenti dei due paesi a percorrere una strada intercomunale di collegamento denominata Castiglione Valle-Fraine che attualmente viene utilizzata dalle forze dell'ordine, dalla guardia medica, dal pediatra, dal medico di medicina generale e dalle ambulanze del 118, servizi tutti in comune tra i due paesi;

-            che, a seguito delle interruzioni stradali, anche il servizio di TPL interurbano gestito nell’area dalla Autoservizi Cerella S.R.L. ha subito pesanti modifiche e limitazioni in relazione ai citati eventi franosi;

-            che la frana originaria tra Fraine e Castiglione Messer Raimondo si è aggravata dal mese di marzo ad oggi e il disagio maggiore è subito dai bambini del Comune di Fraine, che per la chiusura delle scuole devono raggiungere il plesso scolastico più vicino di Castiglione Messer Marino, a 7,8 Km di distanza, per potere frequentare le lezioni della scuola dell’obbligo;

-            che a partire dall’inizio del mese di marzo il trasporto degli alunni viene effettuato dalla “Associazione di Protezione Civile Valtrigno di San Salvo" con oneri a proprio carico;

-            che in data 13.11.2015 la suddetta Associazione di Protezione Civile Valtrigno di San Salvo – Distaccamento di Castiglione Messer Marino (CH) con nota a firma del responsabile del Distaccamento Salvatore Mario Lungo, acquisita al prot. RA 287881 del 16.11.2015, ha richiesto l’assegnazione di fondi regionali per l’effettuazione del trasporto degli alunni di Fraine che frequentano il primo ciclo della scuola dell’obbligo nel plesso scolastico di Castiglione Messer Marino per l’impossibilità da parte del Comune di Fraine di svolgere tale trasporto con i propri mezzi scuolabus con cui effettuava il servizio prima del citato evento franoso;

-            che la proposta avanzata per assicurare i servizi per una tratta di circa 12 km. (la distanza tra i due paesi è di 10 Km più altri 2 Km impiegati per riaccompagnare i bambini a casa) è la seguente:

·             la mattina dal lunedì al venerdì due mezzi si recano a Fraine a prendere i bambini facendo A\R 22 km a macchina per un totale di 44 km;

·             alle 13,15 un mezzo riporta i bambini delle medie a casa percorrendo 22 Km,

·             alle 16,15 due mezzi riportano i bambini delle elementari percorrendo 44 Km,

·             il sabato è impiegato un solo mezzo per i bambini delle medie che percorre 22 Km a\r;

-            che a settimana vengono percorsi  572 km. per ciascuna delle 34 settimane di tutto l'anno scolastico con un totale di 19.448 Km.;

-            che il trasporto viene effettuato con le seguenti macchine FIAT 16 4 X 4 Targa DT175BE e SUBARU 4 X 4 BA443FR;

-            che la soluzione del trasporto effettuato dalla l’Associazione di Protezione Civile Valtrigno di San Salvo "Valtrigno" è, nell’attuale quadro della viabilità, la più adeguata anche economicamente per la Regione, in quanto organizzare il trasporto bypassando la frana con servizi scuolabus o di tpl comporterebbe l’effettuazione di percorsi improponibili anche in relazione all’età degli alunni trasportati;

-            che la L.R.n.152/1998 “Norme per il trasporto pubblico locale”, prevede all’art.13 comma 1 che la rete dei servizi minimi è definita in base ad una scelta che pone al primo posto tra le esigenze primarie il soddisfacimento del pendolarismo scolastico e che attualmente il soddisfacimento di tale priorità viene messo in forse in alcune aree, nelle quali a causa di gravi dissesti idrogeologici dovuti al maltempo non è possibile con i mezzi ordinari del TPL assicurare il pendolarismo scolastico nelle zone interne di montagna verso comuni limitrofi che funzionano da poli attrattori per la scuola;

-            che già nel 2014, con deliberazione n.296 del 22 aprile 2014 della Giunta Regionale, e successivamente anche nel 2015 sono stati adottati provvedimenti di istituzione di corse scolastiche straordinarie nelle aree interne a valere sul Fondo unico regionale per il Trasporto pubblico locale;

-            che nel Comune di Fraine con 345 abitanti sono stati chiusi i plessi scolastici e sussistono in relazione alla fattispecie in oggetto gli estremi della eccezionalità in quanto l’esigenza di trasporto scolastico non può essere attualmente soddisfatta con strumenti ordinari;

-            che il diritto alla mobilita come libertà di circolazione è sancito in Italia dalla Costituzione italiana (Art. 16) e in Europa dalla Carta dei diritti dell’Unione europea (Art. II-105) ed è limitato solo da esigenze di “sanità e sicurezza” e da diritti di tutela dell’ambiente e della salute;

-            che l’integrazione dello spazio europeo si realizza attraverso il diritto alla mobilità per tutti ed i trasporti rivestono in effetti una dimensione sociale e di coesione, grazie alla riduzione delle disparità regionali, alla rottura dell’isolamento e all’accesso alla mobilità per le persone con disabilità. Pertanto la presente convenzione offre una soluzione amministrativa al problema della impossibilità di usufruire, causa interruzione, della infrastruttura viaria e dei servizi di trasporto pubblico che su essa si svolgono;

-            che nel caso presente è quindi necessario adottare soluzioni alternative come peraltro statuiscono i commi 3 e 4 dell’art.16bis del DL 95/2012. Tali norme prevedono la salvaguardia delle esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, con azioni di razionalizzazione e di efficientamento della programmazione e di gestione dei servizi medesimi mediante un'offerta più' idonea, più efficiente attraverso la rimodulazione dei servizi a domanda debole;

 

RITENUTO di aderire alla richiesta di attivazione del servizio da parte della Associazione di Protezione Civile Valtrigno di San Salvo Valtrigno –Distaccamento di Castiglione Messer Marino (CH) per i motivi sopra menzionati;

 

DI PRENDERE ATTO che il rimborso forfettario ammissibile è fissato in € 11.668,80 ed è stato definito prendendo a base come riferimento le tabelle ufficiali del rimborso ACI 2015 per mezzi di cilindrata simile a quelli indicati dalla Associazione di Protezione Civile Valtrigno pari a circa € 0,6 a chilometro relativamente ai mezzi utilizzati, corrispettivo comprensivo di tutti i costi di trazione, assicurazioni carburante, usura mezzi compresi anche quelli di assicurazione per responsabilità civile per qualsiasi danno eventualmente arrecato ai bambini;

 

DI PRENDERE ATTO

-            che detta somma, riferita a servizi da attivare a partire da febbraio 2016, trova copertura sulle quote 2016 che lo Stato trasferisce alla Regione per il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico locale di cui all’art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

-            che sussistono in relazione alla fattispecie in oggetto gli estremi della eccezionalità in quanto l’esigenza di trasporto scolastico non può essere attualmente soddisfatta se con provvedimenti eccezionali e che i relativi servizi sono da considerarsi riconoscibili tra quelli minimi essenziali diretti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini con priorità per il pendolarismo scolastico e lavorativo;

-            che l’organizzazione del servizio tramite la protezione civile per la soluzione del problema di trasporto creatosi nella zona di Fraine-Castiglione Messer Marino, anche se provvisoria è legata al perdurare della situazione di dissesto della viabilità, sembra essere congrua dal punto di vista sia economico che di opportunità e che pertanto si ritiene necessario intervenire assumendo a carico del bilancio regionale l’onere di un rimborso del costo dell’effettuazione del servizio navetta;

-            che il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica ha competenze sia in materia di viabilità che in materia di trasporti e quindi la gestione dell’emergenza riguarda detto Dipartimento;

-            che il corrispettivo di € 11.668,80 calcolato sull’intero anno scolastico, a fronte del servizio che l’Associazione di Protezione Civile Valtrigno di San Salvo propone, è da ritenersi congruo per le ragioni sopra espresse e comunque l’erogazione effettiva avverrà sulla base della durata del servizio a partire dalla data di attivazione dello stesso successivamente alla sottoscrizione della convenzione allegata in schema alla presente deliberazione;

 

CONSIDERATO che lo stanziamento ha durata annuale e l’anno scolastico 2015/2016 è già in corso, il servizio viene al momento assicurato da febbraio 2016 fino a febbraio 2017, esclusivamente nel periodo scolastico, salvo l’ipotesi di rispristino della viabilità ordinaria;

VISTO l’art. 15 della Legge 24/2/1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

 

VISTO l’art. 1 del D.M. 28/5/1993 di attuazione del D.Lgs 30/12/1992, n. 504;

 

VISTA la direttiva 11/5/1997 del Dipartimento della Protezione Civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio presso il Ministero dell’Interno;

 

VISTA la L.R. 20/07/1989 n.58 e s.m.i. con la quale è stato istituito l’Albo regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile

 

VISTA la Legge Regionale 14/12/93, n. 72, di disciplina delle attività regionali di Protezione Civile;

 

VISTO il CAPO I della Legge 15/3/1997, n. 59;

 

VISTO l’art. 108, C. 1C, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regione e agli EE.LL;

 

VISTO l’art.16-bis del DL95/2012;

 

VISTO lo schema tipo di Convenzione tra la regione Abruzzo e l’Associazione di Protezione Civile Valtrigno di San Salvo- Distaccamento di Castiglione Messer Marino (CH) (allegato n.1);

 

RITENUTO di autorizzare il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, dott.ssa Maria Antonietta Picardi alla sottoscrizione della convenzione;

 

VISTA la Legge regionale n.77/99;

 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 

1.      di approvare lo schema di convenzione tra regione Abruzzo e l’Associazione di Protezione Civile Valtrigno di San Salvo - Distaccamento di Distaccamento di Castiglione Messer Marino (CH) per la disciplina dell’attività di Protezione Civile finalizzata a garantire servizi di interesse pubblico di emergenza nel settore del trasporto pubblico locale per il periodo scolastico decorrente dalla stipula della allegata convenzione per un anno, relativamente alla effettuazione di un servizio navetta tra il Comune Fraine e quello di Castiglione Messer Marino con le modalità di cui allo schema tipo di Convenzione, allegato n.1 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.      di autorizzare il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, dott.ssa Maria Antonietta Picardi alla sottoscrizione della convenzione per il trasporto e alla cura di tutti gli adempimenti conseguenziali;

3.      di dare atto che sussistono in relazione alla fattispecie in oggetto gli estremi della eccezionalità e che la convenzione da attuare in base al presente provvedimento si prefigge l’obiettivo di garantire i servizi in funzione delle necessità del trasporto scolastico di ragazzi della scuola dell’obbligo;

4.      di dare atto che il rimborso forfettario ammissibile è fissato in € 11.668,80 ed è stato definito prendendo a base le tabelle ufficiali del rimborso ACI 2015 per mezzi di pari cilindrata a quelli indicati dalla Associazione di Protezione Civile Valtrigno pari a circa € 0,6 a chilometro relativamente ai mezzi utilizzati, corrispettivo comprensivo di tutti i costi di trazione, assicurazioni carburante, usura mezzi compresi anche quelli di assicurazione per responsabilità civile per qualsiasi danno eventualmente arrecato ai bambini;

5.      di prendere atto che il corrispettivo di € 11.668,80 calcolato sull’intero anno scolastico, a fronte del servizio che l’Associazione di Protezione Civile Valtrigno di San Salvo propone, è da ritenersi congruo per le ragioni sopra espresse e comunque l’erogazione effettiva avverrà sulla base della durata del servizio a partire dalla data di attivazione dello stesso successivamente alla sottoscrizione della convenzione allegata in schema alla presente deliberazione e per la durata di anni uno salvo l’ipotesi di rispristino della viabilità ordinaria;

6.      di prendere atto che detta somma, riferita a servizi da attivare a partire da febbraio 2016, trova copertura sulle quote 2016 che lo Stato trasferisce alla Regione per il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico locale di cui all’art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 allocate sul cap-181510 UPB 06.01.002;

7.      di notificare la presente determinazione al Sig. Sindaco dei Comuni di Castiglione Messer Marino e Fraine, alla Associazione di Protezione Civile Valtrigno di San Salvo Valtrigno –Distaccamento di Castiglione Messer Marino (CH);

8.      di pubblicare il presente provvedimento sul BURA della Regione Abruzzo. 

 

Segue Allegato