LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
gli obiettivi generali espressi nella Legge Regionale n. 5 del 10 marzo 2008
con la quale si approva il Piano Sanitario Regionale (PSR) per gli anni
2008-2010;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia
alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTI
i Regolamenti (CE) nn.852, 853, 854 e 882 del 29
aprile 2004;
VISTO
il Regolamento (CE) del 5.12.2005 n. 2076 “Regolamento della Commissione che
fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento
europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e
che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004”;
VISTO
il Regolamento (CE) 2073 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI
i Regolamenti (CE) nn. 2074 e 2076 del 5 dicembre
2005 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO
il Regolamento (CE) 1881 del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
VISTO
il Regolamento (CE) 1021 del 17 ottobre 2008 che modifica gli allegati I, II e
III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n.
2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della
pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli;
VISTA
l’Intesa riguardante le linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE)
853/2004 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi - Rep. n. 79/CSR del 8
luglio 2010;
VISTO
il D.Lgs. n. 193 del 6 novembre 2007 “Attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
VISTO
il D.Lgs. n. 194 del 19 novembre 2008 “Disciplina
delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in
attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.”
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n.308 del 19 aprile 2010 “Presa d’atto
della proposta d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
concernente le linee guida all’applicazione dei Regolamenti CE 852,853 e 854
nel settore dei molluschi bivalvi. Approvazione Piano di Monitoraggio dei
Molluschi Bivalvi della Regione Abruzzo. Designazione del tratto di mare
antistante la costa abruzzese sotto i 500 metri dalla riva.
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 13 dicembre 2010 “L.R. 22/2004 “Fondo unico per le politiche della pesca.
Approvazione delle modalità di utilizzo della somma di euro 160.000 per l’anno
2010 per l’avvio dell’attuazione del Piano di monitoraggio dei molluschi marini
della Regione Abruzzo”.
PRESO
ATTO della relazione inoltrata con nota prot. 2107
del 13.02.2013 dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise avente oggetto: “I.4.1.2 Programma di
monitoraggio dei Molluschi Marini nella Regione Abruzzo”
PRESO
ATTO degli elaborati grafici inoltrati con successiva nota prot.6548
del 06.06.2013 dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise avente oggetto: “Tit.I.4.1.2
Programma di monitoraggio dei Molluschi Marini nella Regione Abruzzo”
CONSIDERATO
che nella riunione del 2 luglio 2013 della “Commissione Acque Salate”,
riunitasi presso la Direzione Politiche della Salute, è stata discussa la
proposta di classificazione della mappa delle acque per le aree di produzione e
raccolta della specie Venus gallina, con esito
favorevole.
ATTESO
che si rende necessario approvare la nuova “Mappa delle acque” e programmare le
attività concernenti la sorveglianza sanitaria delle aree classificate adibite
alla produzione e raccolta dei molluschi bivalvi marini
DATO
ATTO che i prelievi previsti dal Piano di sorveglianza, successivo
all’approvazione della nuova Mappa delle Acque per le aree di produzione e
raccolta della specie Venus gallina, nonché per gli
altri molluschi eduli lamellibranchi, saranno eseguiti dai Medici Veterinari e
dai Tecnici delle AA.SS.LL. regionali competenti
territorialmente nonché dell’IZS Abruzzo e Molise, opportunamente assistiti per
essere condotti sui transetti e punti oggetto di prelievo, dalle marinerie,
dalle Cooperative abruzzesi di pesca dei molluschi e dai titolari degli
allevamenti di molluschi attualmente esistenti.
PRESO
ATTO altresì, che le analisi microbiologiche e chimiche dei campioni saranno
effettuate dai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”;
DATO
ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha
espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed
amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità
alla legislazione vigente;
dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;
A
voti unanimi, espressi nei modi di legge
Per
le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1. di approvare la Relazione tecnico scientifica
delle attività relative al “Programma di monitoraggio dei molluschi marini
nella Regione Abruzzo” redatta dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, come da documento allegato al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di approvare la “Nuova Mappa delle
Acque della Regione Abruzzo - Zone di produzione e raccolta di Venus gallina” ai sensi del Regolamento (CE) 854/04, come
da documento allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato B);
3. di approvare il “Piano di sorveglianza
sanitaria dei molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini”, come da documento
allegato al presente provvedimento (Allegato C), per farne parte integrante e
sostanziale;
4. di incaricare, per i compiti previsti
dal predetto piano di sorveglianza di cui al punto 3., i Medici-Veterinari e i
Tecnici delle AA.SS.LL. regionali competenti
territorialmente e dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale, ciascuno per le proprie competenze, opportunamente assistiti per
essere condotti sui transetti e punti oggetto di prelievo, dalle marinerie e
dalle Cooperative abruzzesi di pesca dei molluschi e dai titolari degli
allevamenti di mitili;
5. di precisare che la classificazione di
nuove zone di banchi naturali sarà effettuata, su richiesta degli interessati,
conformemente alle disposizione riportate dall’ Intesa, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n . 131 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per
l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004
nel settore dei molluschi bivalvi”, Rep. Atti n .79/CSR dell’8 luglio 2010;
6. di affidare al Dirigente del Servizio
di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della G.R.A.
gli adempimenti successivi al presente provvedimento;
7. di abrogare la Deliberazione di Giunta
Regionale n.1713 del 1 luglio 1998 “ Approvazione della classificazione delle
zone di produzione dei molluschi bivalvi nelle acque antistanti la costa della
Regione Abruzzo, in applicazione del D.Lvo 30.12.92
n.530 recante “Attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi
bivalvi vivi”;
8. di dare atto che la presente
Deliberazione costituisce provvedimento definitivo ed avverso di essa è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della
Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione,
notificazione o piena coscienza della stessa;
9. di trasmettere il presente
provvedimento al Ministero della Salute;
10. di pubblicare integralmente il presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono allegati