Metanodotto "Sulmona-Foligno" DN 1200 (48”). Nota MiSE prot.n. 0001593 del 27.01.2015 recante: «Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 8.06.01 n.327. Convocazione della Conferenza dei Servizi». Determinazioni e provvedimenti urgenti.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 0001593 del 27.01.2015, il Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche – Divisione V –, a valere sul procedimento avviato giusta nota prot. n. 0024079 del 1° dicembre 2011, ha convocato una apposita Conferenza di Servizi per il giorno 24 febbraio 2015 avente ad oggetto «Metanodotto "Sulmona-Foligno" DN 1200 (48”). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 8.06.01 n.327. Convocazione della Conferenza dei Servizi» ai sensi dell’art. 52 quinquies del d.p.r. 8.6.2011 e ss.mm. e ii.;

 

CONSIDERATO che, riguardo all’argomento citato e per l’intima connessione con l’oggetto del presente deliberato, si ritiene opportuno ripercorrere, di seguito e sinteticamente, le tappe salienti del precedente procedimento inerente «Centrale di compressione gas della Snam a Sulmona. Convocazione della Conferenza dei Servizi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico», conclusosi con il Diniego all’intesa ex art. 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, e ss.mm. e ii da parte della Regione Abruzzo e conseguente "Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi" giusta atto dirigenziale Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche – Divisione V –,  prot. n. 0002711 del 10.02.2015, ancorché trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai soli sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii:

a.              nel lontano 2005 la SNAM Rete Gas ha promosso presso il competente Ministero per lo Sviluppo Economico l’avvio del procedimento inerente la «Centrale di compressione gas della Snam a Sulmona», presentando consequenzialmente istanza di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 per l’esercizio dell’impianto denominato “Centrale di compressione di Sulmona”, da ubicarsi nel Comune di Sulmona, località Case Pente. Detta istanza, relativa al rilascio AIA per l’esercizio della categoria industriale di cui al punto 1.1 “impianti di combustione per potenza termica di combustione di oltre 50MW” per una potenza termica di combustione pari a 99 MW, era stata già presentata dalla Società SNAM Rete Gas S.p.a., era stata quindi sospesa in attesa della conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e successivamente riattivata in seguito alla emanazione del decreto ministeriale di VIA, inerente la compatibilità ambientale del progetto “Metanodotto Sulmona - Foligno e Centrale di Compressione Sulmona”;

b.             il Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie, con parere 1/2013 ex L.R. 42/2007, ha espresso “parere di contrasto con la legge regionale n. 28 del 2012 del procedimento volto al rilascio dell’aia con riguardo al progetto relativo alla realizzazione della centrale di compressione e spinta che la Snam intende realizzare a Sulmona in località Case Pente giacché allo stato la legge impedisce la localizzazione e la realizzazione dell’opera in zona sismica di I categoria e non è ancora concessa l’autorizzazione unica che costituisce presupposto necessario per l’eventuale autorizzazione all’esercizio dell’impianto”;

c.              con nota del 13.2.2013 i Consiglieri Regionali Giuseppe Di Pangrazio, Franco Caramanico, Giovanni D’Amico, Cesare D’Alessandro, Maurizio Acerbo, Claudio Ruffini, Giuseppe Di Luca, Antonio Saia e Gino Milano hanno fatto espressa richiesta che in sede di Conferenza di Servizi convocata per le questioni relative al metanodotto SNAM e alla Centrale di Compressione, la Regione Abruzzo si esprima negando l’autorizzazione “in quanto il parere del Collegio costituisce disposizione ufficiale e di rilevanza amministrativa di un organo della Regione Abruzzo”;

d.             in data 18.10.2011 il Consiglio Regionale d’Abruzzo ha approvato una prima risoluzione, ad oggetto: 'Metanodotto Sulmona-Foligno', con cui «impegna il Presidente della Regione a mettere in atto le necessarie iniziative istituzionali nei confronti del Governo nazionale affinché venga istituito un apposito tavolo tra tutti i soggetti interessati per l’individuazione di un tracciato del metanodotto alternativo a quello della dorsale appenninica»;

e.              in data 26.10.2011 la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione di impegno del Governo “ad assumere tutte le iniziative di competenza anche dopo un necessario approfondimento attraverso un tavolo tecnico, ed in accordo con le amministrazioni interessate, per disporre la modifica del tracciato ed escludere la fascia appenninica al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che ne deriverebbero, sia l’elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità del metanodotto;

f.              in data 14.02.2012 il Consiglio Regionale d’Abruzzo ha approvato all’unanimità una seconda risoluzione, ad oggetto: 'Metanodotto Sulmona-Foligno', con cui «impegna il Presidente della Regione a:

1.             trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico il parere contrario della Regione Abruzzo sull’opera per come attualmente progettata nell’ambito della procedura dell’intesa Stato-Regione;

2.             richiedere al suddetto Ministero di riunificare i procedimenti relativi alla centrale e al metanodotto, di fermarne comunque l’iter e di disporre la modifica del tracciato, così come stabilito dalla risoluzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati;

3.             sospendere ogni procedimento in atto, relativo all’opera in oggetto, da parte di organi o strutture della Regione Abruzzo in merito al rilascio di pareri o autorizzazioni;

4.             richiedere subito ai competenti organi del Governo nazionale, in sintonia con quanto deciso a livello parlamentare, l’istituzione di un apposito tavolo tra tutti i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione alternativa alla dorsale appenninica sia per il metanodotto che per la centrale di compressione»;

g.             la Conferenza di Servizi, nella seduta del 15.2.2013, si è conclusa con esito negativo al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientali di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

h.             il provvedimento AIA n. 235/86 del 22.2.2013 ha quindi determinato la conclusione del procedimento, con il diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società SNAM Rete Gas S.p.a. per l’esercizio dell’impianto denominato “Centrale di compressione gas di Sulmona”, da ubicarsi a Sulmona, località Case Pente;

i.               in data 03.12.2013 il Consiglio Regionale d’Abruzzo ha approvato all’unanimità una terza risoluzione, ad oggetto: 'Metanodotto "Rete Adriatica" e centrale di compressione SNAM',  con cui «impegna il Presidente della Regione a dare attuazione, senza ulteriori indugi, alle due risoluzioni del 18 ottobre 2011 e del 14 febbraio 2012, trasmettendo al Ministero dello Sviluppo Economico il parere contrario della Regione Abruzzo sull'opera in questione», sollecitando al contempo il Governo nazionale affinché «… dia attuazione alla risoluzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del 26 ottobre 2011 …»;

j.               in data 26.10.2011, la VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del 26.10.2011 approvava all’unanimità una specifica 'Risoluzione', con la quale si impegna il Governo nazionale a “disporre la modifica del tracciato” del gasdotto e ad istituire un apposito tavolo per la individuazione di soluzioni alternative che escludano, comunque, “la fascia appenninica al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che ne deriverebbero, sia l’elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità della condotta”;

k.             a tal riguardo, questa Giunta Regionale si è ripetutamente espressa, esplicitando la propria inequivocabile posizione sull’argomento attraverso l’adozione di tre specifici atti deliberativi di seguito indicati e riassunti:

1.             D.G.R. n. 500 del 29 luglio 2014, con la quale l’organo esecutivo regionale:

1.1.       ha fatto proprio il provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del titolo III, parte II, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla Società SNAM Rete Gas S.p.a. per l’esercizio dell’impianto denominato “Centrale di compressione gas Sulmona”, per le motivazioni contenute nel detto provvedimento di diniego;

1.2.       ha quindi negato l’intesa all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento di cui all’art. 52 quinquies, comma 5, del d.p.r. n. 327 dell’8.6.2001 e ss.mm. e ii.;

1.3.       ha dato mandato al Presidente della Giunta Regionale, al Vice Presidente ed all’Assessore all’Ambiente di richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati l’istituzione di un Tavolo tra i soggetti interessati finalizzato alla individuazione di un tracciato alternativo al di fuori della dorsale appenninica, per il metanodotto e per la centrale di compressione;

2.             D.G.R. n. 597 del 23.09.2014, con la quale l’organo esecutivo regionale decideva di richiedere:

2.1.       al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione VI, con urgenza e per le motivazioni di cui in premessa,  la sconvocazione della Conferenza di Servizi fissata per il 30 settembre 2014 e relativa a “Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento alla rete Snam esistente”;

2.2.       al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Commissione Ambiente della Camera dei deputati la prosecuzione dell’attività concertativa per mezzo di un Tavolo Istituzionale tra i soggetti interessati finalizzato alla individuazione di un tracciato alternativo al di fuori della dorsale appenninica, per il metanodotto e per la centrale di compressione;

conferendo, al contempo, il relativo e consequenziale mandato al Presidente, al Vice Presidente della Giunta Regionale ed all’Assessore competente in materia;

3.             D.G.R. n. 623 del 07.10.2014, con la quale l’organo esecutivo regionale confermava:

3.1.       il diniego all’intesa volta all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento di cui all’art. 52 quinquies del d.p.r. 8.6.2001 n. 327, per le ragioni aggiuntive espresse nella parte motiva della presente deliberazione, qui da intendersi per riprodotte e trascritte;

3.2.       Il mandato al Presidente ed al Vice Presidente della Giunta Regionale, oltre che all’Assessore all’Ambiente, di richiedere in via preliminare, in seno alla Conferenza dei Servizi dell’8.10.2014, la sospensione facoltativa della stessa per un periodo di tempo di 6 mesi al fine di provvedere, a mezzo di un Collegio tecnico da costituirsi di intesa tra la Regione e il Ministero, ad una nuova valutazione dell’opera e della eventuale proposta alternativa che verrà formulata dalla Regione.

l)               in data 01.10.2014, convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta una riunione del Tavolo tecnico interistituzionale relativo all’intero progetto di gasdotto Sulmona - Foligno; i lavori del predetto Tavolo si sono conclusi negativamente, senza l’individuazione di un tracciato alternativo al di fuori della dorsale appenninica, per il metanodotto e per la centrale di compressione;

m)           in ordine al procedimento inerente «Centrale di compressione gas della Snam a Sulmona» ed alla consequenziale "Determinazione conclusiva" giusta atto dirigenziale Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche – Divisione V –,  prot. n. 0002711 del 10.02.2015, in sede di Conferenza dei Servizi del 12 novembre 2014, oltre a registrare il parere contrario degli altri Enti locali intervenuti (Comune di Sulmona, Provincia dell'Aquila e Comunità Montana Peligna), la Regione Abruzzo aveva formalmente fatto rilevare la persistenza di alcune sostanziali criticità, ovvero:

-           1° Punto. Procedimento amministrativo in assenza della V.A.S. e della V.I.A. unica.

Questa Regione ritiene che le opere rispondenti a una finalità unitaria come i cinque tratti dell’unico gasdotto "Rete Adriatica" e che vengano realizzate in tempi e procedure diversi, assurgono in realtà al livello di programmi o piani; ragion per cui l’opera andrebbe assoggettata nel suo complesso a preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica. L’opera medesima, inoltre, dato il suo carattere di decisa unitarietà, va sottoposta ad una procedura di V.I.A. unica e non a cinque procedure V.I.A. separate, come è avvenuto. Tale opinione, infatti, è anche confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in base alla quale non risulta accettabile il cosiddetto “salami slicing”, una pratica per cui un progetto complesso viene artificialmente ed arbitrariamente suddiviso in varie parti con l’effetto di sottrarne illegittimamente alcune all’applicazione della direttiva V.I.A. (85/337/CEE).

La prassi amministrativa seguita risulta, pertanto, discostarsi decisamente dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa nazionale (vedansi: Es. Corte Giustizia U.E., sez. II, 28/02/2008, causa 2/07; Corte Giustizia U.E., 16/09/1999, causa 435/97; Cons. Stato, sez.VI, 15/06/2004, n.4163; Cons. Stato, sez. IV, 7/05/2004, n.2874; TAR Sardegna, sez. II, 30/03/2010, n.412; TAR Lazio, LT, 16/12/2002, n.1456). Or bene, pur se in presenza di un programma di interventi connotato da una attuabilità gradualizzata e dal carattere pluriennale, lo stesso non risulta essere stato debitamente sottoposto sia a procedura di V.A.S. che a quella di V.I.A. unica senza che il competente MiSE avesse nulla ad eccepire.

Ne consegue che, qualora la sopra descritta evenienza risulti verificata, nel senso che venga riscontrata la mancanza di tali 'Valutazioni' tra gli atti propedeutici alla definitiva autorizzazione della ‘Centrale di compressione’ di Sulmona oggetto della Conferenza dei Servizi del 12 novembre, la Regione, sin d’ora, si pronuncia per la non chiusura della Conferenza dei Servizi per difetto di documentazione sostanziale e per il contestuale rinvio degli atti al Ministero dell’Ambiente al fine di completare la documentazione necessaria.

-           2° Punto. Nuova disciplina regionale.

Alla luce della avvenuta approvazione dell’emendamento sulle procedure che disciplinano gli atti successivi al diniego dell’intesa, riempiendo il vuoto giuridico che il decreto cd ‘Passera’ ha prodotto con l’abolizione del comma 6, articolo 52 quinquies, della legge n. 327 dell’8 giugno 2011, con la presente si ritiene doveroso presentare, giusta atto di giunta in data odierna, una più che opportuna richiesta di sospensione della decisione di cui alla Conferenza dei Servizi odierna.

Si richiamano gli effetti dell’approvazione dell’emendamento di cui sopra, che esplica la propria piena efficacia ed operatività quanto meno fino alla eventuale pronuncia della Corte Costituzionale (in caso di impugnativa da parte del Governo entro 60 gg.).

-           3° Punto. Insufficienti valutazioni in merito alle possibili alternative al progetto presentato dalla Snam.

La società afferma che “La ricerca di un corridoio idoneo ad ospitare l’opera in progetto è stata in prima battuta indirizzata in prossimità della linea di costa adriatica. Una volta, però, constatata la preclusione di questa fascia territoriale, per cause ambientali e/o geologiche e/o urbanistiche, la ricerca del tracciato si è progressivamente spostata nell’entroterra, fino ad individuare, in prossimità dello spartiacque appenninico, la direttrice migliore in termini di continuità, sicurezza e compatibilità ambientale”.

La Snam aggiunge alcune considerazioni sulla preclusione della linea di costa con le seguenti affermazioni:

"Per quanto riguarda la parte Sud della 'Rete Adriatica' il posizionamento del tracciato non ha incontrato ostacoli fino a Biccari (FG). Successivamente, la scelta del corridoio è stata condizionata dall’impossibilità di trovare una via percorribile, che da Biccari si spingesse in prossimità della fascia costiera, risalendo verso nord, in direzione di Pescara. Ciò a causa delle criticità geologiche presenti, soprattutto nel tratto Biccari-San Salvo e per l’elevato grado di urbanizzazione che caratterizza tutta la linea di costa. Per i suddetti motivi, in corrispondenza di Biccari, si è dovuta abbandonare l’ipotesi di un tracciato prossimo alla costa e puntare verso l’interno, in direzione di Campochiaro". Le citate 'criticità geologiche' individuate per lo più 'nel tratto Biccari-San Salvo', non sembrano trovare rispondenza alcuna con la realtà: nel tratto in questione, infatti, la stessa società ha realizzato il tratto di metanodotto 'San Salvo-Biccari' (di lunghezza pari a km. 83,9 e di diametro pari a mm.500), in esercizio ormai fin dal 1968; va rilevato come, all’epoca, non furono sollevate criticità geologiche, situazione ad oggi assolutamente inalterata (i cambiamenti geologici di un territorio si misurano in ere o periodi temporali molto lunghi). Sarebbe bastata l’osservazione di una mappa dell’area per constatare agevolmente come sussistano ampi spazi privi di agglomerati urbani; infatti, la ‘Rete Nazionale Gasdotti’ include previsioni relative a gasdotti di altra società lungo proprio quel percorso che la Snam non ha evidentemente considerato all’epoca della progettazione della “Rete Adriatica”.

Il mancato approfondimento di una possibile e reale alternativa di un percorso in prossimità della fascia interna della linea di costa (dorsale adriatica) evidentemente influenza anche il comportamento della Commissione V.I.A., che si è limitata a prendere in esame esclusivamente il tracciato proposto sulla dorsale appenninica e cioè proprio la soluzione che presenta le più elevate criticità sul piano ambientale, idrogeologico e, soprattutto, sismico.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che anche le suesposte osservazioni vadano a costituire, insieme alle altre, il bagaglio delle argomentazioni da evidenziare in seno al procedimento di cui alla Conferenza di Servizi del 12 novembre p.v., sollevando al contempo la necessità che la Commissione V.I.A. del Ministero dell’Ambiente proceda a riconsiderare il procedimento stesso che ha portato al rilascio del Decreto per il metanodotto Sulmona-Foligno e centrale di compressione ad esso funzionalmente connesso.

 

CONSIDERATO, inoltre, che:

-               riguardo all’opera denominata “Metanodotto Sulmona – Foligno DN1200 (48”) DP 75 BAR e Centrale di compressione gas Sulmona”, la Società SNAM Rete Gas S.p.a., con nota del 21.6.2011, ha dichiarato che la detta opera “fa parte di una più ampia dorsale denominata “Rete Adriatica” che si snoderà dal sud Italia fino al centro – nord … Accanto alla suddetta finalità globale vi sono, inoltre, una serie di finalità parziali – locali che vengono soddisfatte dalla realizzazione di vari lotti funzionali del progetto; in particolare il metanodotto Sulmona – Foligno … permetterà di magliare la rete dei metanodotti delle regioni attraversate, incrementandone così le potenzialità e l’affidabilità, collegandole al sistema d’importazione dal nord Africa (gasdotto Transmediterraneo). In tale ottica si inserisce il programma di dare avvio anticipatamente, rispetto al metanodotto, alla realizzazione della “Centrale di compressione gas Sulmona” e delle “quattro linee di collegamento alla rete Snam esistente” ed a tal fine sono state presentate due distinte istanze di autorizzazione alla costruzione, in modo da assicurare la tempestività dell’aumento di capacità di trasporto per gli ulteriori quantitativi di gas naturale disponibili in corrispondenza del “campo di stoccaggio” di Fiume Treste (in Comune di San Salvo, provincia di Chieti), già collegate alla “Rete Nazionale dei Gasdotti” mediante gli esistenti gasdotti “Vastogirardi – San Salvo” e “Campochiaro – Sulmona”;

-               sia il parere positivo con prescrizioni espresso in data 7.10.2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia il decreto di compatibilità ambientale (VIA) in data 7.3.2011 ad opera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed infine il decreto di pubblica utilità in data 23.5.2011 ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico, sono antecedenti rispetto alla predetta nota in data 21.6.2011 della Società SNAM Rete Gas S.p.a., ragione per cui i predetti atti sono stati adottati senza poter valutare gli ulteriori scopi evidenziati nell’allinea che precede, che risultano differenti rispetto a quelli originariamente valutati;

-               in particolare, tali atti sono stati adottati senza che si sia potuto procedere all’istruttoria inerente alla valutazione, all’esito di apposita ponderazione degli interessi coinvolti ed anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 4, 29.4.2014, n. 2222, riguardante l’effettiva necessità di operare un aumento di “capacità di trasporto per gli ulteriori quantitativi di gas naturale disponibili in corrispondenza del “campo di stoccaggio” di Fiume Treste (in Comune di San Salvo, provincia di Chieti), già collegate alla “Rete Nazionale dei Gasdotti” mediante gli esistenti gasdotti “Vastogirardi – San Salvo” e “Campochiaro – Sulmona”, nonché l’eventuale possibilità di realizzare tale scopo mediante soluzioni tecniche alternative, ivi compresi quelle volte ad eventualmente potenziare le strutture già esistenti;

-               sotto altro punto di vista, ne discende che il parere positivo con prescrizioni espresso in data 7.10.2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il decreto di compatibilità ambientale (VIA) in data 7.3.2011 ad opera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed infine il decreto di pubblica utilità in data 10.12.2010 ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno avuto ad oggetto una differente opera rispetto a quella per la quale risulta convocata la Conferenza dei Servizi dell’8.10.2014, ovverosia  la realizzazione del metanodotto Sulmona – Foligno della lunghezza di km. 168,720 nonché della Centrale di compressione gas Sulmona allo stesso strumentalmente connessa;

-               conseguentemente, deve ritenersi che la realizzazione dell’opera per la quale risulta convocata la Conferenza dei Servizi in data 8.10.2014 non sia a sua volta sorretta dalla previa adozione del necessario decreto di compatibilità ambientale (VIA) e del necessario decreto di pubblica utilità;

-               qualora l’opera complessiva sia qualificabile “piano o programma”, il d.lgs. 3.4.2006, n. 152, agli artt. 4 e ss stabilisce che i piani o programmi che possono avere effetti sensibili sull’ambiente devono essere sottoposti a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) unitario, in applicazione della direttiva n. 42/2001/CE, che disciplina l’obbligo di applicazione della procedura, e della direttiva 94/43/CEE, che disciplina la salvaguardia degli habitat naturali;

-               quand’anche la detta opera non fosse da ricondursi al concetto di “piano o programma” e, conseguentemente, si ritenesse non necessario acquisire la positiva valutazione ambientale strategica (VAS), la direttiva n. 85/337/CEE e la direttiva n. 97/11/CE, nonché l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione 2, 28.2.2008, proc. n. C-2/07, conducono a ritenere che, in presenza di una opera funzionalmente unitaria quale quella rappresentata dal progetto denominato “Rete Adriatica”, debba procedersi all’ottenimento di un decreto di valutazione di impatto ambientale (VIA) di tipo complessivo, che tenga contro dell’effetto complessivo dell’intera opera, pur se la stessa venga realizzata attraverso la presentazione di differenti progetti frazionati, funzionalmente connessi, dandosi atto che il DM 27.02.2013 n. 65 afferente “Regolamento, di cui all’art. 16, comma 1 del Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale.” individua le reti elettri quali Piani Nazionali;

-               ad oggi non risultano essere adeguate le documentazioni afferenti le procedura di cui al DM 27.02.2013 tali da consentire la adeguata valutazione da parte della Regione e di tutti gli enti locali coinvolti  e quindi l’espletamento della procedura di consultazione;

 

VISTA la DGR n.605 del 26/09/2014 avente ad oggetto: “Piani Decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale. Richiesta pareri alle regioni.” con la quale la Giunta Regionale esprimeva parere contrario agli interventi di cui al “Piano Decennale di Sviluppo delle reti di trasporto gas naturale 2014-2023 della SNAM RETE GAS”, ai sensi del DM 27.02.2013 n.65;

 

VISTA la nota n. 670/AT/AAGG del 19/02/2015 (Allegato 1) afferente il Metanodotto Sulmona-Foligno con cui il Servizio Pianificazioni Territoriali della Regione Abruzzo ai fini dell’esame istruttorio ritiene indispensabile  acquisire documentazione integrativa ai fini del pronunciamento di propria competenza e che con successiva nota n. 674/AT/AAGG del 20/02/2015 (Allegato 2) lo stesso ribadisce che l’asservimento, le fasce di rispetto e le distanze di prima approssimazione comportano un profondo cambiamento della disciplina urbanistico-edilizia della zona interessata dall’attraversamento del metanodotto dando atto che ai fini dell’intesa occorre acquisire motivato parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture;

 

vista la nota prot. n. 0001593 del 27.01.2015 di convocazione di apposita Conferenza di Servizi per il giorno 24 febbraio 2015 da parte da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche – Divisione V –, a valere sul procedimento avviato giusta nota prot. n. 0024079 del 1° dicembre 2011, avente ad oggetto «Metanodotto "Sulmona-Foligno" DN 1200 (48”). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 8.06.01 n.327. Convocazione della Conferenza dei Servizi» ai sensi dell’art. 52 quinquies del D.P.R. 8.6.2011 n. 327 e ss.mm. e ii.;

 

CONSIDERATO, a tal specifico riguardo, che:

-               l’intervento denominato "Metanodotto Sulmona – Foligno DN1200 (48”)" di 169,2 km di lunghezza, è parte di un più ampio progetto denominato "Rete Adriatica" che prevede la realizzazione di un grande metanodotto della lunghezza complessiva di 687 km, da Massafra (TA) a Minerbio (BO), con attraversamento di dieci Regioni. La “Rete Adriatica” si compone dei seguenti lotti: Massafra–Biccari di 194,7 km; Biccari–Campochiaro di 70,6 km; Sulmona–Foligno di 169,2 km; Foligno–Sestino di 113,8 km; Sestino–Minerbio di 142,6 km. E' prevista una condotta con un diametro di 1200 mm, l'interramento a 5 metri di profondità, servitù di pertinenza di 40 metri (20 per lato) e una pressione di esercizio di 75 bar; la centrale di compressione, da ubicarsi a Sulmona, occuperebbe una superficie di 12 ettari. Sono previsti tre turbocompressori, con una potenza termica complessiva di 99 MW;

-               all'opera sono interessati 26 Comuni ricompresi nelle Regioni Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio; la maggioranza di questi (18) sono ubicati in Abruzzo; precisamente, n. 17 Comuni (L’Aquila, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Collepietro, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, San Demetrio né Vestini, Poggio Picenze, Barisciano, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno e Montereale) ricadono in provincia dell'Aquila (attraversata dal metanodotto per oltre 103 km) e solo n.1 (Popoli) in provincia di Pescara;

-               in data 28 novembre 2014 è stato pubblicato all'albo pretorio dei Comuni interessati l'avviso di avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, del metanodotto Sulmona - Foligno. L'avviso contiene l'elenco dei fogli e delle particelle catastali interessate dalla fascia di vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e delle aree da occupare temporaneamente con termine per la presentazione delle osservazioni è il 17 gennaio 2015;

-               la denominazione di "Rete Adriatica" è della stessa Snam in quanto l'opera era stata inizialmente concepita come raddoppio della infrastruttura di trasporto già esistente lungo il versante adriatico; tuttavia, il tracciato del metanodotto, sorprendentemente, giunto all'altezza di Biccari (FG), è stato dirottato lungo la dorsale appenninica adducendo da parte della Snam presunte insuperabili criticità di natura ambientale, geologica ed urbanistica che avrebbero impedito di proseguire lungo il versante adriatico. Tale scelta presenta forti elementi di arbitrarietà sia perché le asserite criticità non sono dimostrate da adeguati studi e sia per la superficialità con cui vengono liquidate le alternative di tracciato, al solo scopo di giustificare la soluzione adottata; in realtà, la deviazione del metanodotto sulla dorsale appenninica, fa sì che l'opera incontri ben più rilevanti criticità rispetto a quelle esistenti lungo la fascia costiera:

1.             La prima, e più consistente, di tali criticità è quella relativa al rischio sismico. Il tracciato del gasdotto si snoda infatti lungo le depressioni tettoniche dell’Appennino centrale. Sovrapponendo il tracciato alle carte sismiche delle Regioni interessate balza in modo del tutto evidente che la condotta corre in parallelo o interseca le linee di faglia attive di territori caratterizzati storicamente da un notevole tasso di sismicità che si manifesta, non di rado, attraverso eventi di magnitudo elevata. Incredibilmente il metanodotto attraversa tutte le località devastate dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 (oltre ad alcune di Umbria e Marche colpite dal sisma del 1997). Concepire la realizzazione di un metanodotto e di una centrale di compressione in aree ad altissima sismicità significa esporre il territorio e le popolazioni residenti ad ulteriori gravi rischi; mentre le scelte progettuali relative a simili infrastrutture - già di per sé molto pericolose a causa del prodotto trasportato, altamente infiammabile e esplosivo - non dovrebbero mai prescindere dalla rigorosa applicazione del principio di precauzione, sancito sia nella normativa europea che nella nostra legislazione;

2.             il fortissimo impatto che l'opera avrà su territori che presentano una qualità ambientale molto elevata. Scegliendo la dorsale appenninica il tracciato interferisce pesantemente con numerose aree protette (molti siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale facenti parte della Rete Natura 2000, aree che interessano in modo diretto o indiretto Parchi nazionali come quello del Gran Sasso - Monti della Laga, Monti Sibillini, Majella, e il Parco regionale Sirente-Velino), aree sottoposte a vincolo idrogeologico, paesaggistico, o gravate da uso civico. Lo sbancamento di fondovalli e crinali, coperti da boschi e foreste secolari - anche per l'apertura di nuove strade e piste necessarie per i lavori - lascerebbe una ferita profonda per centinaia di chilometri lungo l'Appennino. La realizzazione del metanodotto comporterà l’abbattimento di migliaia di alberi e l’attraversamento di decine di corsi d’acqua. In questo modo verrà cambiato in modo irreversibile lo stato dei luoghi, compromettendo un complesso sistema geologico ed ecologico considerato strategico per la conservazione della biodiversità nel nostro Paese;

3.             notevoli, poi sono anche i problemi legati alla gestione del territorio e alle ricadute negative sulle già deboli economie locali. Gli scavi necessari per la posa in opera dei giganteschi tubi e le servitù richieste dall'impianto, per una estensione di 40 metri, rappresenterebbero un elevato consumo di territorio ed un serio ostacolo ad una corretta pianificazione urbanistica. Consistenti sarebbero i limiti e quindi i danni che l'attraversamento del metanodotto causerebbe alle attività agricole. I terreni sezionati e frammentanti dalla condotta, con le relative servitù di pertinenza, non potrebbero più essere utilizzati per le colture migliori e più redditizie (uliveti, vigneti, frutteti) con conseguente deprezzamento del valore immobiliare dei terreni stessi e la perdita netta del reddito dei coltivatori. Oltre all'agricoltura, a risentirne sarebbe l'intero comparto turistico che opera con tante piccole imprese diffuse sul territorio e costituisce una delle poche speranze per il rilancio economico e sociale dell’area appenninica;

4.             inoltre, sotto il profilo squisitamente procedurale, va rilevato che la Snam ha suddiviso artatamente il grande gasdotto "Rete Adriatica" in più segmenti, sottoponendo gli stessi a valutazioni di impatto ambientale separate e quindi parziali. In realtà si tratta di un'opera unitaria, incardinata su un unico tracciato, dal sud fino al nord Italia, le cui parti sono funzionalmente connesse e facenti parte di un unico progetto. Pertanto l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera deve essere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica - V.A.S., in quanto nel suo insieme va considerata quale "piano" o "programma" (direttiva n.42/2001/CE) ovvero come opera unitaria ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale V.I.A. (direttive n.85/337/CEE e n. 97/11/CE);

5.             Il grande gasdotto "Rete Adriatica" è una infrastruttura energetica di mero attraversamento territoriale. Questa Regione non trarrà alcun beneficio dall'opera in quanto la sua finalità è di natura commerciale, come si evince dai programmi della Snam (vedi il Piano Strategico 2012-2015), Il suo scopo, infatti, è funzionale alla realizzazione dell’hub del gas del sud Europa, vale a dire che i nuovi quantitativi di gas importati dall'estero sono destinati ad essere rivenduti ad altri Paesi europei. "Rete Adriatica" è infatti agganciata con il TAP (Trans Adriatic Pipeline), che dovrebbe trasportare sul suolo italiano 10 miliardi di metri cubi di gas l'anno provenienti dai giacimenti dell'Azerbajian. Ciò che non si comprende, né può trovare giustificazione, è per quale ragione una operazione prettamente commerciale, destinata a portare enormi profitti nelle casse della Snam, debba essere pagata in bolletta dai cittadini italiani e scaricata sui territori attraversati in termini di devastazione ambientale, di aumento dei rischi per la sicurezza e la salute pubblica, nonché di impoverimento economico delle aree interessate. Il progetto della Snam ha incontrato la decisa opposizione non solo delle popolazioni residenti, attraverso le iniziative promosse da comitati di cittadini e associazioni, ma anche di tutti i livelli istituzionali: Comuni, Province, e lo stesso Parlamento italiano. Numerose sono le deliberazioni di contrarietà adottate dagli Enti locali e altre Regioni interessate;

 

6.             La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, il 26 ottobre 2011, ha approvato alla unanimità una risoluzione che impegna il Governo nazionale a “disporre la modifica del tracciato” del gasdotto e ad istituire un apposito tavolo per la individuazione di soluzioni alternative che escludano, comunque, “la fascia appenninica al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che ne deriverebbero, sia l’elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità della condotta”. A questa decisione del massimo organo elettivo del nostro Paese non è mai stata data attuazione. Il Governo nazionale non ha disposto la modifica del tracciato né è stato mai convocato un vero e proprio tavolo nazionale per la individuazione di soluzioni alternative;

7.             Soluzioni alternative che, al contrario, possano sussistere ed essere conseguentemente considerate (Opzioni di tracciato 1, 2,3 ) anche ai fini della redazione del Piano decennale di sviluppo (Allegato 3);

 

CONSIDERATO, a tal specifico riguardo, che:

-               nell'elenco delle aree interessate al vincolo preordinato all'esproprio (VPE) allegato all'avviso di avvio del procedimento in oggetto, sono riportati gli elenchi delle particelle catastali dei vari Comuni oggetto di VPE (terreni soggetti ad imposizione di servitù ed occupazione temporanea);

-               gran parte delle particelle catastali indicate risultano di Uso Civico e quindi sottoposte alla “particolare” gestione dei Comuni o delle Amministrazioni Separate;

-               i Comuni ed ASBUC abruzzesi sotto un profilo formale e sostanziale, ai sensi della Legge n. 1766/27 e della L.R. n. 25/88, hanno l'obbligo di tutelare il demanio civico frazionale;

-               la fascia di terreni soggetta al mutamento o alla concessione è di ben 40 m di larghezza per chilometri di lunghezza, con evidenti ripercussioni sulla unitarietà dei demani e sulla loro conduzione;

-               l’Amministrazione proponente non sembra aver attivato nessuna delle procedure necessarie e propedeutiche all’utilizzo dei terreni gravati da uso civico. Anzi, la stessa ha erroneamente anticipato indennizzi a molti dei cittadini occupatori-abusivi;

 

EVIDENZIATO che:

-               il territorio sottoposto a VPE, ricadente negli Usi civici ha una straordinaria valenza ambientale, agricola e strategica;

-               il complesso delle aree ricadenti negli Usi civici è ricompresa nel Progetto regionale Appennino Parco d’Europa e perciò, interessata dai programmi dei Distretti turistici montani, e che queste stesse aree perderebbero ogni potenzialità di sviluppo agrosilvopastorale e turistico, con gravi e notevoli danni economici, nel caso il tracciato non fosse modificato;

-               il tracciato del metanodotto, così come cartografato sulle particelle di Uso civico, sotto un profilo sostanziale, arreca un grave pregiudizio al Demanio civico compromettendone migliaia di ettari;

-               per l’intervento sulle particelle indicate al punto precedente non risulta vi sia stata alcuna autorizzazione nelle forme previste dalla legge e neppure un provvedimento di sdemanializzazione;

-               il Servizio Usi Civici e la stessa Direzione Territorio e Ambiente della Regione sono stati sollecitati a intervenire per sospendere i lavori;

-               che in tale ottica sia perciò necessario assumere un propedeutico Atto di Autotutela da parte di questa Regione;

 

RICHIAMATO  l’incontro tenutosi a Pescara in data 20/02/2015 al quale hanno preso parte i rappresentanti politici e i funzionari tecnici di Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, consclusosi con la definizione di una tesi comune, incentrata sostanzialmente su tre assunti: 1) sciogliere il nodo del tratto pugliese Massafra- Biccari dell’infrastruttura; 2) non esprimere alcun assenso all’Intesa sul progetto fintantochè non saranno sciolti i nodi relativi alla centrale di compressione di Sulmona; 3) spostare la discussione sui tavoli della Conferenza Stato/Regioni; nel corso dell’incontro è stata altresì delegata la Regione Abruzzo, per il tramite dell’Assessore Mazzocca, a rappresentare alla riunione della Conferenza dei Servizi del 24.02.2015 le Regioni intervenute all’incontro.

 

EVIDENZIATO che, anche alla luce delle criticità tratteggiate e delle considerazioni sopra esposte, oltre che del pronunciamento negativo espresso, ai sensi dell’art. 6 della ai sensi della Legge n. 1766/27 e della Legge Regionale n. 25/88 dai Sindaci di tutti i suindicati Comuni abruzzesi, a nome e per conto delle intestate Amministrazioni Comunali hanno espresso la contrarietà all’intesa nonché all’autorizzazione di concessione o mutamenti di destinazione, anche provvisoria o temporanea, dei terreni di uso civico ricadenti nel progetto del metanodotto SNAM in parola, nonché parere negativo all’opera nella sua integrità, costituita dal metanodotto SNAM nel suo tracciato Sulmona (L’Aquila- Pescara)- Foligno      

 

RITENUTO pertanto di:

1.             doversi esprimere il diniego all’intesa avverso l’adozione positiva dell’atto conclusivo del procedimento di cui all’art. 52 quinquies del d.p.r. 8.6.2001 n. 327, relativa all’opera denominata "Metanodotto 'Sulmona-Foligno' DN 1200 (48”)";

2.             dover esprimere, in conformità ai propri vigenti strumenti (QRR, PRP e PSR) e con specifico riferimento all’art. 6 L.R. 25/88, la propria contrarietà, come atto di indirizzo politico, in autotutela, ed il diniego all’Intesa di cui all’art. 81 e all’autorizzazione di concessioni o mutamenti di destinazione, anche provvisoria o temporanea, dei terreni di uso civico ricadenti nel progetto del metanodotto Snam in parola;

3.             ribadire il proprio parere negativo all’opera nella sua integralità, costituita dalla "Centrale di compressione Snam in Sulmona" e dal metanodotto nel suo tracciato "Sulmona (L’Aquila- Pescara)-Foligno";

4.             di richiedere in via preliminare, in seno alla Conferenza dei Servizi del prossimo 24 febbraio 2015, la sospensione facoltativa della stessa per un periodo di tempo di 6 mesi al fine di provvedere, a mezzo di un Collegio tecnico-istituzionale da costituirsi di intesa tra il Ministero, la Regione e la Snam, ad una nuova e più approfondita valutazione dell’opera e della eventuale proposta alternativa che verrà formulata dalla Regione di concerto con i Comuni interessati.

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

Per le ragioni sopra espresse e a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

1.             di condividere le risultanze dell’incontro congiunto tenutosi a Pescara il 20/02/2015 con i rappresentanti tecnici ed istituzionali delle Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, consistenti  nella definizione di una tesi comune incentrata su tre sostanziali assunti: 1) sciogliere preventivamente il nodo del tratto pugliese Massafra – Biccari dell’infrastruttura; 2) non esprimere alcun assenso all’Intesa sul progetto fintantochè non saranno sciolti i nodi relativi alla centrale di compressione di Sulmona; 3) trasferire la discussione sui tavoli della conferenza Stato-Regioni; e nella decisione di delegare la Regione Abruzzo per il tramite dell’Assessore Regionale all’Ambiente, Ecologia, Servizio Idrico, Integrato, Protezione Civile, Cave e Torbiere, Termalismo, Enti Locali, Assistenza Tecnica ai Piccoli Comuni, Associazionismo Territoriale a rappresentare alla riunione della conferenza dei servizi del 24/02/2015 le Regioni intervenute all’incontro;

2.             di esprimere il diniego all’Intesa avverso l’adozione positiva dell’atto conclusivo del procedimento di cui all’art. 52 quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, relativa all’opera denominata "Metanodotto 'Sulmona-Foligno' DN 1200 (48”)", per le ragioni nel presente atto evidenziate, qui da intendersi per riprodotte e trascritte;

3.             di esprimere, in conformità ai propri vigenti strumenti (QRR, PRP e PSR) e con specifico riferimento all’art. 6 L.R. 25/88, la propria contrarietà, come atto di indirizzo politico, in autotutela, ed il diniego all’Intesa di cui all’art. 81 e all’autorizzazione di concessioni o mutamenti di destinazione, anche provvisoria o temporanea, dei terreni di uso civico ricadenti nel progetto del metanodotto Snam in parola, sempre per le ragioni nel presente atto evidenziate, qui da intendersi per riprodotte e trascritte;

4.             di ribadire il proprio parere negativo all’opera nella sua integralità, costituita dalla "Centrale di compressione Snam in Sulmona" e dal metanodotto nel suo tracciato "Sulmona (L’Aquila- Pescara)-Foligno";

5.             di ribadire il proprio parere negativo, al proposto Piano Decennale di Sviluppo delle reti di trasporto del Gas naturale predisposto da Snam Rete Gas, ai sensi dell’art 4 del D.M. 27.02.2013 n. 65;

6.             di dare mandato al Presidente ed al Vice Presidente della Giunta Regionale, oltre che all’Assessore all’Ambiente, Ecologia, Servizio Idrico, Integrato, Protezione Civile, Cave e Torbiere, Termalismo, Enti Locali, Assistenza Tecnica ai Piccoli Comuni, Associazionismo Territoriale, di richiedere in via preliminare, in seno alla Conferenza dei Servizi del prossimo 24 febbraio 2015, la sospensione della stessa al fine di consentire la valutazione e la consultazione del Piano Decennale di Sviluppo delle Reti di Trasporto del Gas naturale al fine di conseguire il necessario dovuto parere propedeutico all’avvio delle conseguenti e successive procedure autorizzative, provvedendo, a mezzo di un Collegio tecnico-istituzionale da tenersi nei tavoli della Conferenza Stato/Regioni,  da costituirsi di intesa tra il Ministero, le Regioni e la Snam, ad una nuova e più approfondita valutazione del tracciato e della eventuale proposta alternativa che verrà formulata dalle Regioni di concerto con i Comuni interessati:

 

7.             di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche – Divisione V –, oltre che a tutti i soggetti pubblici interessati (Province, Comuni, Comunità Montane, ecc.) ed al competente Dipartimento regionale per i provvedimenti consequenziali;

8.             di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Segue Allegato

 

Allegato 1