LA GIUNTA
REGIONALE
PREMESSO che, con nota prot. n. 0001593 del 27.01.2015, il Ministero per
lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza
dell’approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche – Divisione V –, a
valere sul procedimento avviato giusta nota prot. n. 0024079 del 1° dicembre
2011, ha convocato una apposita Conferenza di Servizi per il giorno 24 febbraio
2015 avente ad oggetto «Metanodotto "Sulmona-Foligno" DN 1200 (48”).
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità ex DPR 8.06.01 n.327. Convocazione della Conferenza dei
Servizi» ai sensi dell’art. 52 quinquies del d.p.r. 8.6.2011 e ss.mm. e ii.;
CONSIDERATO che, riguardo all’argomento citato e per l’intima connessione
con l’oggetto del presente deliberato, si ritiene opportuno ripercorrere, di
seguito e sinteticamente, le tappe salienti del precedente procedimento
inerente «Centrale di compressione gas della Snam a Sulmona. Convocazione della
Conferenza dei Servizi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico»,
conclusosi con il Diniego all’intesa ex art. 52 quinquies del DPR 8 giugno
2001, n. 327, e ss.mm. e ii da parte della Regione Abruzzo e conseguente
"Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi" giusta atto
dirigenziale Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la
Sicurezza dell’approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche – Divisione V
–, prot. n. 0002711 del 10.02.2015,
ancorché trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai soli sensi
della L. 241/90 e ss.mm.ii:
a.
nel lontano 2005 la SNAM Rete Gas ha promosso presso il
competente Ministero per lo Sviluppo Economico l’avvio del procedimento
inerente la «Centrale di compressione gas della Snam a Sulmona», presentando
consequenzialmente istanza di autorizzazione integrata ambientale ai sensi
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 per l’esercizio dell’impianto denominato
“Centrale di compressione di Sulmona”, da ubicarsi nel Comune di Sulmona,
località Case Pente. Detta istanza, relativa al rilascio AIA per l’esercizio della
categoria industriale di cui al punto 1.1 “impianti di combustione per potenza
termica di combustione di oltre 50MW” per una potenza termica di combustione
pari a 99 MW, era stata già presentata dalla Società SNAM Rete Gas S.p.a., era
stata quindi sospesa in attesa della conclusione del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale e successivamente riattivata in seguito alla
emanazione del decreto ministeriale di VIA, inerente la compatibilità
ambientale del progetto “Metanodotto Sulmona - Foligno e Centrale di
Compressione Sulmona”;
b.
il Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie, con parere
1/2013 ex L.R. 42/2007, ha espresso “parere di contrasto con la legge regionale
n. 28 del 2012 del procedimento volto al rilascio dell’aia con riguardo al progetto
relativo alla realizzazione della centrale di compressione e spinta che la Snam
intende realizzare a Sulmona in località Case Pente giacché allo stato la legge
impedisce la localizzazione e la realizzazione dell’opera in zona sismica di I
categoria e non è ancora concessa l’autorizzazione unica che costituisce
presupposto necessario per l’eventuale autorizzazione all’esercizio
dell’impianto”;
c.
con nota del 13.2.2013 i Consiglieri Regionali Giuseppe Di
Pangrazio, Franco Caramanico, Giovanni D’Amico, Cesare D’Alessandro, Maurizio
Acerbo, Claudio Ruffini, Giuseppe Di Luca, Antonio Saia e Gino Milano hanno
fatto espressa richiesta che in sede di Conferenza di Servizi convocata per le
questioni relative al metanodotto SNAM e alla Centrale di Compressione, la
Regione Abruzzo si esprima negando l’autorizzazione “in quanto il parere del
Collegio costituisce disposizione ufficiale e di rilevanza amministrativa di un
organo della Regione Abruzzo”;
d.
in data 18.10.2011 il Consiglio Regionale d’Abruzzo ha
approvato una prima risoluzione, ad oggetto: 'Metanodotto Sulmona-Foligno', con
cui «impegna il Presidente della Regione a mettere in atto le necessarie
iniziative istituzionali nei confronti del Governo nazionale affinché venga
istituito un apposito tavolo tra tutti i soggetti interessati per
l’individuazione di un tracciato del metanodotto alternativo a quello della
dorsale appenninica»;
e.
in data 26.10.2011 la Commissione Ambiente della Camera dei
Deputati ha approvato una risoluzione di impegno del Governo “ad assumere tutte
le iniziative di competenza anche dopo un necessario approfondimento attraverso
un tavolo tecnico, ed in accordo con le amministrazioni interessate, per
disporre la modifica del tracciato ed escludere la fascia appenninica al fine
di evitare, sia gli alti costi ambientali che ne deriverebbero, sia l’elevato
pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che
metterebbe a dura prova la vulnerabilità del metanodotto;
f.
in data 14.02.2012 il Consiglio Regionale d’Abruzzo ha
approvato all’unanimità una seconda risoluzione, ad oggetto: 'Metanodotto
Sulmona-Foligno', con cui «impegna il Presidente della Regione a:
1.
trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico il parere
contrario della Regione Abruzzo sull’opera per come attualmente progettata
nell’ambito della procedura dell’intesa Stato-Regione;
2.
richiedere al suddetto Ministero di riunificare i
procedimenti relativi alla centrale e al metanodotto, di fermarne comunque
l’iter e di disporre la modifica del tracciato, così come stabilito dalla
risoluzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati;
3.
sospendere ogni procedimento in atto, relativo all’opera in
oggetto, da parte di organi o strutture della Regione Abruzzo in merito al
rilascio di pareri o autorizzazioni;
4.
richiedere subito ai competenti organi del Governo nazionale,
in sintonia con quanto deciso a livello parlamentare, l’istituzione di un
apposito tavolo tra tutti i soggetti interessati, al fine di individuare una
soluzione alternativa alla dorsale appenninica sia per il metanodotto che per
la centrale di compressione»;
g.
la Conferenza di Servizi, nella seduta del 15.2.2013, si è
conclusa con esito negativo al rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientali di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
h.
il provvedimento AIA n. 235/86 del 22.2.2013 ha quindi
determinato la conclusione del procedimento, con il diniego dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale alla Società SNAM Rete Gas S.p.a. per l’esercizio
dell’impianto denominato “Centrale di compressione gas di Sulmona”, da ubicarsi
a Sulmona, località Case Pente;
i.
in data 03.12.2013 il Consiglio Regionale d’Abruzzo ha
approvato all’unanimità una terza risoluzione, ad oggetto: 'Metanodotto
"Rete Adriatica" e centrale di compressione SNAM', con cui «impegna il Presidente della Regione
a dare attuazione, senza ulteriori indugi, alle due risoluzioni del 18 ottobre
2011 e del 14 febbraio 2012, trasmettendo al Ministero dello Sviluppo Economico
il parere contrario della Regione Abruzzo sull'opera in questione», sollecitando
al contempo il Governo nazionale affinché «… dia attuazione alla risoluzione
della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del 26 ottobre 2011 …»;
j.
in data
26.10.2011, la VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del
26.10.2011 approvava all’unanimità una specifica 'Risoluzione', con la quale si
impegna il Governo nazionale a “disporre la
modifica del tracciato” del gasdotto e ad istituire un apposito tavolo per la
individuazione di soluzioni alternative che escludano, comunque, “la fascia
appenninica al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che ne
deriverebbero, sia l’elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al
rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità della condotta”;
k.
a tal riguardo, questa Giunta
Regionale si è ripetutamente espressa, esplicitando la propria inequivocabile
posizione sull’argomento attraverso l’adozione di tre specifici atti
deliberativi di seguito indicati e riassunti:
1.
D.G.R. n. 500 del 29 luglio 2014,
con la quale l’organo esecutivo regionale:
1.1.
ha fatto proprio il provvedimento di
diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del titolo III,
parte II, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla
Società SNAM Rete Gas S.p.a. per l’esercizio dell’impianto denominato “Centrale
di compressione gas Sulmona”, per le motivazioni contenute nel detto
provvedimento di diniego;
1.2.
ha quindi negato l’intesa
all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento di cui all’art. 52 quinquies, comma 5, del d.p.r. n.
327 dell’8.6.2001 e ss.mm. e ii.;
1.3.
ha dato mandato al Presidente della
Giunta Regionale, al Vice Presidente ed all’Assessore all’Ambiente di
richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Ambiente
della Camera dei Deputati l’istituzione di un Tavolo tra i soggetti interessati
finalizzato alla individuazione di un tracciato alternativo al di fuori della
dorsale appenninica, per il metanodotto e per la centrale di compressione;
2.
D.G.R. n. 597 del 23.09.2014, con la
quale l’organo esecutivo regionale decideva
di richiedere:
2.1. al Ministero dello Sviluppo Economico –
Direzione Generale dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche –
Divisione VI, con urgenza e per le motivazioni di cui in premessa, la sconvocazione
della Conferenza di Servizi fissata per il 30 settembre 2014 e relativa a
“Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento
alla rete Snam esistente”;
2.2. al Ministero dello Sviluppo Economico ed
alla Commissione Ambiente della Camera dei deputati la prosecuzione
dell’attività concertativa per mezzo di un Tavolo Istituzionale tra i soggetti
interessati finalizzato alla individuazione di un tracciato alternativo al di
fuori della dorsale appenninica, per il metanodotto e per la centrale di
compressione;
conferendo, al contempo, il relativo e
consequenziale mandato al Presidente, al Vice Presidente della Giunta Regionale
ed all’Assessore competente in materia;
3.
D.G.R. n. 623 del 07.10.2014, con la
quale l’organo esecutivo regionale confermava:
3.1.
il diniego all’intesa volta
all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento di cui all’art. 52 quinquies del d.p.r. 8.6.2001 n.
327, per le ragioni aggiuntive espresse nella parte motiva della presente
deliberazione, qui da intendersi per riprodotte e trascritte;
3.2.
Il mandato al Presidente ed al Vice Presidente della Giunta Regionale,
oltre che all’Assessore all’Ambiente, di richiedere in via preliminare, in seno
alla Conferenza dei Servizi dell’8.10.2014, la sospensione facoltativa della
stessa per un periodo di tempo di 6 mesi al fine di provvedere, a mezzo di un
Collegio tecnico da costituirsi di intesa tra la Regione e il Ministero, ad una
nuova valutazione dell’opera e della eventuale proposta alternativa che verrà
formulata dalla Regione.
l)
in data 01.10.2014, convocata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta una riunione del Tavolo tecnico
interistituzionale relativo all’intero progetto di
gasdotto Sulmona - Foligno; i lavori del predetto Tavolo si sono conclusi
negativamente, senza l’individuazione di un tracciato alternativo al di fuori
della dorsale appenninica, per il metanodotto e per la centrale di
compressione;
m)
in ordine al procedimento inerente
«Centrale di compressione gas della Snam a Sulmona» ed alla consequenziale
"Determinazione conclusiva" giusta atto dirigenziale Ministero per lo
Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza
dell’approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche – Divisione V –, prot. n. 0002711
del 10.02.2015, in sede di Conferenza dei Servizi del 12 novembre 2014, oltre a
registrare il parere contrario degli altri Enti locali intervenuti (Comune di Sulmona, Provincia
dell'Aquila e Comunità Montana Peligna),
la Regione Abruzzo aveva formalmente fatto rilevare la persistenza di alcune
sostanziali criticità, ovvero:
- 1° Punto. Procedimento amministrativo
in assenza della V.A.S. e della V.I.A. unica.
Questa Regione ritiene che le opere
rispondenti a una finalità unitaria come i cinque tratti dell’unico gasdotto
"Rete Adriatica" e che vengano realizzate in tempi e procedure
diversi, assurgono in realtà al livello di programmi o piani; ragion per cui
l’opera andrebbe assoggettata nel suo complesso a preventiva procedura di
Valutazione Ambientale Strategica. L’opera medesima, inoltre, dato il suo
carattere di decisa unitarietà, va sottoposta ad una procedura di V.I.A. unica
e non a cinque procedure V.I.A. separate, come è avvenuto. Tale opinione,
infatti, è anche confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, in base alla quale non risulta accettabile il cosiddetto
“salami slicing”, una pratica per cui un progetto
complesso viene artificialmente ed arbitrariamente suddiviso in varie parti con
l’effetto di sottrarne illegittimamente alcune all’applicazione della direttiva
V.I.A. (85/337/CEE).
La prassi amministrativa seguita
risulta, pertanto, discostarsi decisamente dalla giurisprudenza comunitaria e
amministrativa nazionale (vedansi: Es. Corte
Giustizia U.E., sez. II, 28/02/2008, causa 2/07; Corte Giustizia U.E.,
16/09/1999, causa 435/97; Cons. Stato, sez.VI, 15/06/2004,
n.4163; Cons. Stato, sez. IV, 7/05/2004, n.2874; TAR
Sardegna, sez. II, 30/03/2010, n.412; TAR Lazio, LT, 16/12/2002, n.1456). Or
bene, pur se in presenza di un programma di interventi connotato da una
attuabilità gradualizzata e dal carattere pluriennale, lo stesso non risulta
essere stato debitamente sottoposto sia a procedura di V.A.S. che a quella di
V.I.A. unica senza che il competente MiSE avesse
nulla ad eccepire.
Ne consegue che, qualora la sopra
descritta evenienza risulti verificata, nel senso che venga riscontrata la
mancanza di tali 'Valutazioni' tra gli atti propedeutici alla definitiva
autorizzazione della ‘Centrale di compressione’ di Sulmona oggetto della
Conferenza dei Servizi del 12 novembre, la Regione, sin d’ora, si pronuncia per
la non chiusura della Conferenza dei Servizi per difetto di documentazione
sostanziale e per il contestuale rinvio degli atti al Ministero dell’Ambiente
al fine di completare la documentazione necessaria.
- 2° Punto. Nuova disciplina regionale.
Alla luce della avvenuta approvazione
dell’emendamento sulle procedure che disciplinano gli atti successivi al
diniego dell’intesa, riempiendo il vuoto giuridico che il decreto cd ‘Passera’
ha prodotto con l’abolizione del comma 6, articolo 52 quinquies,
della legge n. 327 dell’8 giugno 2011, con la presente si ritiene doveroso
presentare, giusta atto di giunta in data odierna, una più che opportuna
richiesta di sospensione della decisione di cui alla Conferenza dei Servizi
odierna.
Si richiamano gli effetti dell’approvazione
dell’emendamento di cui sopra, che esplica la propria piena efficacia ed
operatività quanto meno fino alla eventuale pronuncia della Corte
Costituzionale (in caso di impugnativa da parte del Governo entro 60 gg.).
- 3° Punto. Insufficienti valutazioni in
merito alle possibili alternative al progetto presentato dalla Snam.
La società afferma che “La ricerca di
un corridoio idoneo ad ospitare l’opera in progetto è stata in prima battuta
indirizzata in prossimità della linea di costa adriatica. Una volta, però,
constatata la preclusione di questa fascia territoriale, per cause ambientali
e/o geologiche e/o urbanistiche, la ricerca del tracciato si è progressivamente
spostata nell’entroterra, fino ad individuare, in prossimità dello spartiacque
appenninico, la direttrice migliore in termini di continuità, sicurezza e
compatibilità ambientale”.
La Snam aggiunge alcune considerazioni
sulla preclusione della linea di costa con le seguenti affermazioni:
"Per quanto riguarda la parte Sud
della 'Rete Adriatica' il posizionamento del tracciato non ha incontrato
ostacoli fino a Biccari (FG). Successivamente, la scelta del corridoio è stata
condizionata dall’impossibilità di trovare una via percorribile, che da Biccari
si spingesse in prossimità della fascia costiera, risalendo verso nord, in
direzione di Pescara. Ciò a causa delle criticità geologiche presenti,
soprattutto nel tratto Biccari-San Salvo e per l’elevato grado di
urbanizzazione che caratterizza tutta la linea di costa. Per i suddetti motivi,
in corrispondenza di Biccari, si è dovuta abbandonare l’ipotesi di un tracciato
prossimo alla costa e puntare verso l’interno, in direzione di
Campochiaro". Le citate 'criticità geologiche' individuate per lo più 'nel
tratto Biccari-San Salvo', non sembrano trovare
rispondenza alcuna con la realtà: nel tratto in questione, infatti, la stessa
società ha realizzato il tratto di metanodotto 'San Salvo-Biccari' (di
lunghezza pari a km. 83,9 e di diametro pari a mm.500), in esercizio ormai fin
dal 1968; va rilevato come, all’epoca, non furono sollevate criticità
geologiche, situazione ad oggi assolutamente inalterata (i cambiamenti
geologici di un territorio si misurano in ere o periodi temporali molto
lunghi). Sarebbe bastata l’osservazione di una mappa dell’area per constatare
agevolmente come sussistano ampi spazi privi di agglomerati urbani; infatti, la
‘Rete Nazionale Gasdotti’ include previsioni relative a gasdotti di altra
società lungo proprio quel percorso che la Snam non ha evidentemente
considerato all’epoca della progettazione della “Rete Adriatica”.
Il mancato approfondimento di una
possibile e reale alternativa di un percorso in prossimità della fascia interna
della linea di costa (dorsale adriatica) evidentemente influenza anche il
comportamento della Commissione V.I.A., che si è limitata a prendere in esame
esclusivamente il tracciato proposto sulla dorsale appenninica e cioè
proprio la soluzione che presenta le più elevate criticità sul piano
ambientale, idrogeologico e, soprattutto, sismico.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene
che anche le suesposte osservazioni vadano a costituire, insieme alle altre, il
bagaglio delle argomentazioni da evidenziare in seno al procedimento di cui
alla Conferenza di Servizi del 12 novembre p.v., sollevando al contempo la
necessità che la Commissione V.I.A. del Ministero dell’Ambiente proceda a
riconsiderare il procedimento stesso che ha portato al rilascio del Decreto per
il metanodotto Sulmona-Foligno e centrale di compressione ad esso
funzionalmente connesso.
CONSIDERATO,
inoltre, che:
-
riguardo all’opera denominata
“Metanodotto Sulmona – Foligno DN1200 (48”) DP 75 BAR e Centrale di
compressione gas Sulmona”, la Società SNAM Rete Gas S.p.a., con nota del
21.6.2011, ha dichiarato che la detta opera “fa parte di una più ampia dorsale
denominata “Rete Adriatica” che si snoderà dal sud Italia fino al centro – nord
… Accanto alla suddetta finalità globale vi sono, inoltre, una serie di
finalità parziali – locali che vengono soddisfatte dalla realizzazione di vari
lotti funzionali del progetto; in particolare il metanodotto Sulmona – Foligno
… permetterà di magliare la rete dei metanodotti delle regioni attraversate,
incrementandone così le potenzialità e l’affidabilità, collegandole al sistema
d’importazione dal nord Africa (gasdotto Transmediterraneo).
In tale ottica si inserisce il programma di dare avvio anticipatamente,
rispetto al metanodotto, alla realizzazione della “Centrale di compressione gas
Sulmona” e delle “quattro linee di collegamento alla rete Snam esistente” ed a
tal fine sono state presentate due distinte istanze di autorizzazione alla
costruzione, in modo da assicurare la tempestività dell’aumento di capacità di
trasporto per gli ulteriori quantitativi di gas naturale disponibili in
corrispondenza del “campo di stoccaggio” di Fiume Treste
(in Comune di San Salvo, provincia di Chieti), già collegate alla “Rete
Nazionale dei Gasdotti” mediante gli esistenti gasdotti “Vastogirardi – San
Salvo” e “Campochiaro – Sulmona”;
-
sia il parere positivo con
prescrizioni espresso in data 7.10.2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, sia il decreto di compatibilità ambientale (VIA) in
data 7.3.2011 ad opera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, ed infine il decreto di pubblica utilità in data
23.5.2011 ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico, sono antecedenti
rispetto alla predetta nota in data 21.6.2011 della Società SNAM Rete Gas S.p.a.,
ragione per cui i predetti atti sono stati adottati senza poter valutare gli
ulteriori scopi evidenziati nell’allinea che precede, che risultano differenti
rispetto a quelli originariamente valutati;
-
in particolare, tali atti sono stati
adottati senza che si sia potuto procedere all’istruttoria inerente alla
valutazione, all’esito di apposita ponderazione degli interessi coinvolti ed
anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 4,
29.4.2014, n. 2222, riguardante l’effettiva necessità di operare un aumento di
“capacità di trasporto per gli ulteriori quantitativi di gas naturale
disponibili in corrispondenza del “campo di stoccaggio” di Fiume Treste (in Comune di San Salvo, provincia di Chieti), già
collegate alla “Rete Nazionale dei Gasdotti” mediante gli esistenti gasdotti
“Vastogirardi – San Salvo” e “Campochiaro – Sulmona”, nonché l’eventuale
possibilità di realizzare tale scopo mediante soluzioni tecniche alternative,
ivi compresi quelle volte ad eventualmente potenziare le strutture già
esistenti;
-
sotto altro punto di vista, ne
discende che il parere positivo con prescrizioni espresso in data 7.10.2010
dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il decreto di
compatibilità ambientale (VIA) in data 7.3.2011 ad opera del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed infine il decreto di
pubblica utilità in data 10.12.2010 ad opera del Ministero dello Sviluppo
Economico, hanno avuto ad oggetto una differente opera rispetto a quella per la
quale risulta convocata la Conferenza dei Servizi dell’8.10.2014,
ovverosia la realizzazione del
metanodotto Sulmona – Foligno della lunghezza di km. 168,720 nonché della Centrale
di compressione gas Sulmona allo stesso strumentalmente connessa;
-
conseguentemente, deve ritenersi che
la realizzazione dell’opera per la quale risulta convocata la Conferenza dei
Servizi in data 8.10.2014 non sia a sua volta sorretta dalla previa adozione
del necessario decreto di compatibilità ambientale (VIA) e del necessario
decreto di pubblica utilità;
-
qualora l’opera complessiva sia
qualificabile “piano o programma”, il d.lgs. 3.4.2006, n. 152, agli artt. 4 e ss stabilisce che i piani o programmi che possono avere
effetti sensibili sull’ambiente devono essere sottoposti a preventivo e
vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) unitario, in
applicazione della direttiva n. 42/2001/CE, che disciplina l’obbligo di
applicazione della procedura, e della direttiva 94/43/CEE, che disciplina la
salvaguardia degli habitat naturali;
-
quand’anche la detta opera non fosse
da ricondursi al concetto di “piano o programma” e, conseguentemente, si
ritenesse non necessario acquisire la positiva valutazione ambientale
strategica (VAS), la direttiva n. 85/337/CEE e la direttiva n. 97/11/CE, nonché
l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione
2, 28.2.2008, proc. n. C-2/07, conducono a ritenere
che, in presenza di una opera funzionalmente unitaria quale quella
rappresentata dal progetto denominato “Rete Adriatica”, debba procedersi
all’ottenimento di un decreto di valutazione di impatto ambientale (VIA) di
tipo complessivo, che tenga contro dell’effetto complessivo dell’intera opera,
pur se la stessa venga realizzata attraverso la presentazione di differenti
progetti frazionati, funzionalmente connessi, dandosi atto che il DM 27.02.2013
n. 65 afferente “Regolamento, di cui all’art. 16, comma 1 del Decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle
reti di trasporto del gas naturale.” individua le reti elettri quali Piani
Nazionali;
-
ad oggi non risultano essere
adeguate le documentazioni afferenti le procedura di cui al DM 27.02.2013 tali
da consentire la adeguata valutazione da parte della Regione e di tutti gli
enti locali coinvolti e quindi
l’espletamento della procedura di consultazione;
VISTA
la DGR n.605 del 26/09/2014 avente ad oggetto: “Piani Decennali di sviluppo
della rete di trasporto del gas naturale. Richiesta pareri alle regioni.” con
la quale la Giunta Regionale esprimeva parere contrario agli interventi di cui
al “Piano Decennale di Sviluppo delle reti di trasporto gas naturale 2014-2023
della SNAM RETE GAS”, ai sensi del DM 27.02.2013 n.65;
VISTA
la nota n. 670/AT/AAGG del 19/02/2015 (Allegato 1) afferente
il Metanodotto Sulmona-Foligno con cui il Servizio Pianificazioni Territoriali
della Regione Abruzzo ai fini dell’esame istruttorio ritiene indispensabile acquisire documentazione integrativa ai fini
del pronunciamento di propria competenza e che con successiva nota n.
674/AT/AAGG del 20/02/2015 (Allegato 2) lo
stesso ribadisce che l’asservimento, le fasce di
rispetto e le distanze di prima approssimazione comportano un profondo
cambiamento della disciplina urbanistico-edilizia della zona interessata
dall’attraversamento del metanodotto dando atto che ai fini dell’intesa occorre
acquisire motivato parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture;
vista la nota prot. n. 0001593 del 27.01.2015 di convocazione di apposita
Conferenza di Servizi per il giorno 24 febbraio 2015 da parte da parte del
Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza
dell’approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche – Divisione V –, a
valere sul procedimento avviato giusta nota prot. n.
0024079 del 1° dicembre 2011, avente ad oggetto «Metanodotto
"Sulmona-Foligno" DN 1200 (48”). Autorizzazione alla costruzione ed
esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR
8.06.01 n.327. Convocazione della Conferenza dei Servizi» ai sensi dell’art. 52
quinquies del D.P.R. 8.6.2011 n. 327 e ss.mm. e ii.;
CONSIDERATO, a tal specifico riguardo, che:
-
l’intervento denominato
"Metanodotto Sulmona – Foligno DN1200 (48”)" di
-
all'opera
sono interessati 26 Comuni ricompresi nelle Regioni Abruzzo, Umbria, Marche e
Lazio; la maggioranza di questi (18) sono ubicati in Abruzzo; precisamente, n.
17 Comuni (L’Aquila,
Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Collepietro, Navelli,
Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia,
San Demetrio né Vestini, Poggio Picenze, Barisciano, Pizzoli, Barete, Cagnano
Amiterno e Montereale) ricadono in provincia
dell'Aquila (attraversata dal metanodotto per oltre 103 km) e solo n.1 (Popoli)
in provincia di Pescara;
-
in data 28 novembre
2014 è stato pubblicato all'albo pretorio dei Comuni interessati l'avviso di
avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con
accertamento della conformità urbanistica, del metanodotto Sulmona - Foligno.
L'avviso contiene l'elenco dei fogli e delle particelle catastali interessate dalla
fascia di vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e delle aree da occupare
temporaneamente con termine per la presentazione delle osservazioni è il 17
gennaio 2015;
-
la denominazione di
"Rete Adriatica" è della stessa Snam in quanto l'opera era stata inizialmente
concepita come raddoppio della infrastruttura di trasporto già esistente lungo
il versante adriatico; tuttavia, il tracciato del metanodotto,
sorprendentemente, giunto all'altezza di Biccari (FG), è stato dirottato lungo
la dorsale appenninica adducendo da parte della Snam presunte insuperabili
criticità di natura ambientale, geologica ed urbanistica che avrebbero impedito
di proseguire lungo il versante adriatico. Tale scelta presenta forti elementi
di arbitrarietà sia perché le asserite criticità non sono dimostrate da
adeguati studi e sia per la superficialità con cui vengono liquidate le
alternative di tracciato, al solo scopo di giustificare la soluzione adottata;
in realtà, la deviazione del metanodotto sulla dorsale appenninica, fa sì che l'opera
incontri ben più rilevanti criticità rispetto a quelle esistenti lungo la
fascia costiera:
1.
La
prima, e più consistente, di tali criticità è quella relativa al rischio
sismico. Il tracciato del gasdotto si snoda infatti lungo le depressioni
tettoniche dell’Appennino centrale. Sovrapponendo il tracciato alle carte
sismiche delle Regioni interessate balza in modo del tutto evidente che la
condotta corre in parallelo o interseca le linee di faglia attive di territori
caratterizzati storicamente da un notevole tasso di sismicità che si manifesta,
non di rado, attraverso eventi di magnitudo elevata. Incredibilmente il
metanodotto attraversa tutte le località devastate dal sisma dell'Aquila del 6
aprile 2009 (oltre ad alcune di Umbria e Marche colpite dal sisma del 1997). Concepire
la realizzazione di un metanodotto e di una centrale di compressione in aree ad
altissima sismicità significa esporre il territorio e le popolazioni residenti
ad ulteriori gravi rischi; mentre le scelte progettuali relative a simili
infrastrutture - già di per sé molto pericolose a causa del prodotto
trasportato, altamente infiammabile e esplosivo - non dovrebbero mai
prescindere dalla rigorosa applicazione del principio di precauzione, sancito
sia nella normativa europea che nella nostra legislazione;
2.
il fortissimo impatto
che l'opera avrà su territori che presentano una qualità ambientale molto
elevata. Scegliendo la dorsale appenninica il tracciato interferisce
pesantemente con numerose aree protette (molti siti di importanza comunitaria e
zone di protezione speciale facenti parte della Rete Natura 2000, aree che
interessano in modo diretto o indiretto Parchi nazionali come quello del Gran
Sasso - Monti della Laga, Monti Sibillini, Majella, e
il Parco regionale Sirente-Velino), aree sottoposte a
vincolo idrogeologico, paesaggistico, o gravate da uso civico. Lo sbancamento di fondovalli
e crinali, coperti da boschi e foreste secolari - anche per l'apertura di nuove
strade e piste necessarie per i lavori - lascerebbe una ferita profonda per
centinaia di chilometri lungo l'Appennino. La realizzazione del metanodotto
comporterà l’abbattimento di migliaia di alberi e l’attraversamento di decine
di corsi d’acqua. In questo modo verrà cambiato in modo irreversibile lo stato
dei luoghi, compromettendo un complesso sistema geologico ed ecologico
considerato strategico per la conservazione della biodiversità nel nostro
Paese;
3.
notevoli, poi sono
anche i problemi legati alla gestione del territorio e alle ricadute negative
sulle già deboli economie locali. Gli scavi necessari per la posa in opera dei
giganteschi tubi e le servitù richieste dall'impianto, per una estensione di
4.
inoltre, sotto il
profilo squisitamente procedurale, va rilevato che la Snam ha suddiviso artatamente
il grande gasdotto "Rete Adriatica" in più segmenti, sottoponendo gli
stessi a valutazioni di impatto ambientale separate e quindi parziali. In
realtà si tratta di un'opera unitaria, incardinata su un unico tracciato, dal
sud fino al nord Italia, le cui parti sono funzionalmente connesse e facenti
parte di un unico progetto. Pertanto l'autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio dell'opera deve essere assoggettata a preventivo e vincolante
procedimento di valutazione ambientale strategica - V.A.S., in quanto nel suo insieme va considerata quale
"piano" o "programma" (direttiva n.42/2001/CE) ovvero come
opera unitaria ad un unico procedimento di
valutazione di impatto ambientale V.I.A. (direttive n.85/337/CEE e n.
97/11/CE);
5.
Il grande gasdotto
"Rete Adriatica" è una infrastruttura energetica di mero
attraversamento territoriale. Questa Regione non trarrà alcun beneficio
dall'opera in quanto la sua finalità è di natura commerciale, come si evince
dai programmi della Snam (vedi il Piano Strategico 2012-2015), Il suo scopo,
infatti, è funzionale alla realizzazione dell’hub del gas del sud Europa, vale
a dire che i nuovi quantitativi di gas importati dall'estero sono destinati ad
essere rivenduti ad altri Paesi europei. "Rete Adriatica" è infatti
agganciata con il TAP (Trans Adriatic Pipeline), che
dovrebbe trasportare sul suolo italiano 10 miliardi di metri cubi di gas l'anno
provenienti dai giacimenti dell'Azerbajian. Ciò che
non si comprende, né può trovare giustificazione, è per quale ragione una operazione
prettamente commerciale, destinata a portare enormi profitti nelle casse della
Snam, debba essere pagata in bolletta dai cittadini italiani e scaricata sui
territori attraversati in termini di devastazione ambientale, di aumento dei
rischi per la sicurezza e la salute pubblica, nonché di impoverimento
economico delle aree interessate. Il progetto della Snam ha incontrato la
decisa opposizione non solo delle popolazioni residenti, attraverso le
iniziative promosse da comitati di cittadini e associazioni, ma anche di tutti
i livelli istituzionali: Comuni, Province, e lo stesso Parlamento italiano.
Numerose sono le deliberazioni di contrarietà adottate dagli Enti locali e
altre Regioni interessate;
6.
La Commissione
Ambiente della Camera dei Deputati, il 26 ottobre 2011, ha approvato alla
unanimità una risoluzione che impegna il Governo nazionale a “disporre la
modifica del tracciato” del gasdotto e ad istituire un apposito tavolo per la
individuazione di soluzioni alternative che escludano, comunque, “la fascia
appenninica al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che ne
deriverebbero, sia l’elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al
rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità della condotta”. A
questa decisione del massimo organo elettivo del nostro Paese non è mai stata
data attuazione. Il Governo nazionale non ha disposto la modifica del tracciato
né è stato mai convocato un vero e proprio tavolo nazionale per la
individuazione di soluzioni alternative;
7.
Soluzioni alternative che, al
contrario, possano sussistere ed essere conseguentemente considerate (Opzioni
di tracciato 1, 2,3 ) anche ai fini della redazione del Piano decennale di
sviluppo (Allegato 3);
CONSIDERATO, a tal specifico riguardo, che:
-
nell'elenco delle aree interessate
al vincolo preordinato all'esproprio (VPE) allegato all'avviso di avvio del
procedimento in oggetto, sono riportati gli elenchi delle particelle catastali
dei vari Comuni oggetto di VPE (terreni soggetti ad imposizione di servitù ed
occupazione temporanea);
-
gran parte delle particelle
catastali indicate risultano di Uso Civico e quindi sottoposte alla
“particolare” gestione dei Comuni o delle Amministrazioni Separate;
-
i Comuni
ed ASBUC abruzzesi sotto un profilo
formale e sostanziale, ai sensi della Legge n. 1766/27 e della L.R. n. 25/88,
hanno l'obbligo di tutelare il demanio civico frazionale;
-
la fascia di terreni soggetta al
mutamento o alla concessione è di ben 40 m di larghezza per chilometri di
lunghezza, con evidenti ripercussioni sulla unitarietà dei demani e sulla loro
conduzione;
-
l’Amministrazione proponente non
sembra aver attivato nessuna delle procedure necessarie e propedeutiche
all’utilizzo dei terreni gravati da uso civico. Anzi, la stessa ha erroneamente
anticipato indennizzi a molti dei cittadini occupatori-abusivi;
EVIDENZIATO
che:
-
il territorio sottoposto a VPE,
ricadente negli Usi civici ha una straordinaria valenza ambientale, agricola e
strategica;
-
il complesso delle aree ricadenti
negli Usi civici è ricompresa nel Progetto regionale Appennino Parco d’Europa e
perciò, interessata dai programmi dei Distretti turistici montani, e che queste
stesse aree perderebbero ogni potenzialità di sviluppo agrosilvopastorale e
turistico, con gravi e notevoli danni economici, nel caso il tracciato non
fosse modificato;
-
il tracciato del metanodotto, così
come cartografato sulle particelle di Uso civico, sotto un profilo sostanziale,
arreca un grave pregiudizio al Demanio civico compromettendone migliaia di
ettari;
-
per l’intervento sulle particelle
indicate al punto precedente non risulta vi sia stata alcuna autorizzazione
nelle forme previste dalla legge e neppure un provvedimento di
sdemanializzazione;
-
il Servizio Usi Civici e la stessa
Direzione Territorio e Ambiente della Regione sono stati sollecitati a
intervenire per sospendere i lavori;
-
che in tale ottica sia perciò
necessario assumere un propedeutico Atto di Autotutela da parte di questa
Regione;
RICHIAMATO l’incontro tenutosi a Pescara in data
20/02/2015 al quale hanno preso parte i rappresentanti politici e i funzionari
tecnici di Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, consclusosi
con la definizione di una tesi comune, incentrata sostanzialmente su tre
assunti: 1) sciogliere il nodo del tratto pugliese Massafra- Biccari
dell’infrastruttura; 2) non esprimere alcun assenso all’Intesa sul progetto fintantochè non saranno sciolti i nodi relativi alla
centrale di compressione di Sulmona; 3) spostare la discussione sui tavoli
della Conferenza Stato/Regioni; nel corso dell’incontro è stata altresì
delegata la Regione Abruzzo, per il tramite dell’Assessore Mazzocca,
a rappresentare alla riunione della Conferenza dei Servizi del 24.02.2015 le
Regioni intervenute all’incontro.
EVIDENZIATO
che, anche alla luce delle criticità tratteggiate e delle considerazioni sopra
esposte, oltre che del pronunciamento negativo espresso, ai sensi dell’art. 6
della ai sensi della Legge n. 1766/27 e della Legge Regionale n. 25/88 dai
Sindaci di tutti i suindicati Comuni abruzzesi, a nome e per conto delle intestate
Amministrazioni Comunali hanno espresso la contrarietà all’intesa nonché
all’autorizzazione di concessione o mutamenti di destinazione, anche
provvisoria o temporanea, dei terreni di uso civico ricadenti nel progetto del
metanodotto SNAM in parola, nonché parere negativo all’opera nella sua
integrità, costituita dal metanodotto SNAM nel suo tracciato Sulmona (L’Aquila-
Pescara)- Foligno
RITENUTO
pertanto di:
1.
doversi esprimere il diniego
all’intesa avverso l’adozione positiva dell’atto conclusivo del procedimento di
cui all’art. 52 quinquies del d.p.r.
8.6.2001 n. 327, relativa all’opera denominata "Metanodotto
'Sulmona-Foligno' DN 1200 (48”)";
2.
dover esprimere, in conformità ai propri vigenti
strumenti (QRR, PRP e PSR) e con specifico riferimento all’art. 6 L.R. 25/88,
la propria contrarietà, come atto di indirizzo politico, in autotutela, ed il
diniego all’Intesa di cui all’art. 81 e all’autorizzazione di concessioni o
mutamenti di destinazione, anche provvisoria o temporanea, dei terreni di uso civico
ricadenti nel progetto del metanodotto Snam in parola;
3.
ribadire il proprio parere negativo
all’opera nella sua integralità, costituita dalla "Centrale di
compressione Snam in Sulmona" e dal metanodotto nel suo tracciato
"Sulmona (L’Aquila- Pescara)-Foligno";
4.
di richiedere in via preliminare, in
seno alla Conferenza dei Servizi del prossimo 24 febbraio 2015, la sospensione
facoltativa della stessa per un periodo di tempo di 6 mesi al fine di
provvedere, a mezzo di un Collegio tecnico-istituzionale da costituirsi di
intesa tra il Ministero, la Regione e la Snam, ad una nuova e più approfondita
valutazione dell’opera e della eventuale proposta alternativa che verrà
formulata dalla Regione di concerto con i Comuni interessati.
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso
parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa
del presente provvedimento;
Per le ragioni sopra espresse e a voti
unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.
di
condividere le risultanze dell’incontro congiunto tenutosi a Pescara il
20/02/2015 con i rappresentanti tecnici ed istituzionali delle Regioni Abruzzo,
Marche, Umbria e Molise, consistenti
nella definizione di una tesi comune incentrata su tre sostanziali assunti:
1) sciogliere preventivamente il nodo del tratto pugliese Massafra – Biccari
dell’infrastruttura; 2) non esprimere alcun assenso all’Intesa sul progetto fintantochè non saranno sciolti i nodi relativi alla centrale
di compressione di Sulmona; 3) trasferire la discussione sui tavoli della
conferenza Stato-Regioni; e nella decisione di delegare la Regione Abruzzo per
il tramite dell’Assessore Regionale all’Ambiente, Ecologia, Servizio Idrico,
Integrato, Protezione Civile, Cave e Torbiere, Termalismo, Enti Locali,
Assistenza Tecnica ai Piccoli Comuni, Associazionismo Territoriale a
rappresentare alla riunione della conferenza dei servizi del 24/02/2015 le
Regioni intervenute all’incontro;
2.
di
esprimere il diniego all’Intesa avverso l’adozione positiva dell’atto
conclusivo del procedimento di cui all’art. 52 quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, relativa all’opera denominata
"Metanodotto 'Sulmona-Foligno' DN 1200 (48”)", per le ragioni nel
presente atto evidenziate, qui da intendersi per riprodotte e trascritte;
3.
di
esprimere, in conformità ai
propri vigenti strumenti (QRR, PRP e PSR) e con specifico riferimento all’art.
6 L.R. 25/88, la propria contrarietà, come atto di indirizzo politico, in
autotutela, ed il diniego all’Intesa di cui all’art. 81 e all’autorizzazione di
concessioni o mutamenti di destinazione, anche provvisoria o temporanea, dei
terreni di uso civico ricadenti nel progetto del metanodotto Snam in parola,
sempre per le ragioni nel presente atto evidenziate, qui da intendersi per
riprodotte e trascritte;
4.
di
ribadire il proprio parere negativo all’opera nella sua integralità, costituita
dalla "Centrale di compressione Snam in Sulmona" e dal metanodotto
nel suo tracciato "Sulmona (L’Aquila- Pescara)-Foligno";
5.
di
ribadire il proprio parere negativo, al proposto Piano Decennale di Sviluppo
delle reti di trasporto del Gas naturale predisposto da Snam Rete Gas, ai sensi
dell’art 4 del D.M. 27.02.2013 n. 65;
6.
di
dare mandato al Presidente ed al Vice Presidente della Giunta Regionale, oltre
che all’Assessore all’Ambiente, Ecologia, Servizio Idrico, Integrato,
Protezione Civile, Cave e Torbiere, Termalismo, Enti Locali, Assistenza Tecnica
ai Piccoli Comuni, Associazionismo Territoriale, di richiedere in via
preliminare, in seno alla Conferenza dei Servizi del prossimo 24 febbraio 2015,
la sospensione della stessa al fine di consentire la valutazione e la
consultazione del Piano Decennale di Sviluppo delle Reti di Trasporto del Gas
naturale al fine di conseguire il necessario dovuto parere propedeutico
all’avvio delle conseguenti e successive procedure autorizzative, provvedendo,
a mezzo di un Collegio tecnico-istituzionale da tenersi nei tavoli della
Conferenza Stato/Regioni, da costituirsi
di intesa tra il Ministero, le Regioni e la Snam, ad una nuova e più
approfondita valutazione del tracciato e della eventuale proposta alternativa
che verrà formulata dalle Regioni di concerto con i Comuni interessati:
7.
di
trasmettere il presente provvedimento al Ministero per lo Sviluppo Economico –
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le Infrastrutture
energetiche – Divisione V –, oltre che a tutti i soggetti pubblici interessati
(Province, Comuni, Comunità Montane, ecc.) ed al competente Dipartimento regionale
per i provvedimenti consequenziali;
8.
di
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Segue Allegato