IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO

 

VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;

VISTA la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu la quale, all’art. 6, prevede l’adozione nelle zone delimitate delle misure ufficiali fissate ai punti I e II dell’allegato II ed in particolare il divieto di movimentazione del materiale vegetale di Castanea destinato alla piantagione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 214, del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” che all’articolo 50 indica tra le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale, quella di prescrivere tutte le misure ufficiali ritenute necessarie al controllo di organismi nocivi;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 “Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento Decisione della Commissione 2006/464/CE”, che definisce: “vegetali” i vegetali e le parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, “zona di insediamento” l’area delimitata costituita dall'area infestata più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di la del confine dell'area infestata;

VISTO il Report, notificato il 17.11.2010, relativo all’ispezione dell’Ufficio Veterinario e Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601 del 1-12.3.2010 che ha riguardato, tra le altre lotte obbligatorie, anche quella al cinipide del castagno e nel quale, per quanto riguarda questa avversità, si raccomanda di “assicurare che il movimento delle piante ospiti all’interno e all’esterno della zona delimitata sia vietato a norma dell’allegato II, sezione II della Decisione 2006/464/CE”;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. FIT/091 del 17 Novembre 2009, n. FIT/059 del 22 Novembre 2010, n. FIT 083 del 23 Novembre 2011 e DH/27/27 del 11 Febbraio 2013, con le quali viene progressivamente ampliata la delimitazione della zona di insediamento del Cinipide;

CONSIDERATO che nel corso del monitoraggio primaverile-estivo 2013 è stata accertata la diffusa presenza del cinipide anche nei territori comunali di Civitella del Tronto, Torricella Sicura e Cortino in provincia di Teramo e L’Aquila, Tornimparte, Tagliacozzo, Cappadocia, Luco nei Marsi, Civita D’Antino e Balsorano in provincia de L’Aquila;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi degli art. 8 e 9 del DM 30/10/2007, dover ridefinire l’area infestata all’interno della zona di insediamento, già individuata con la Determinazione del Dirigente n. DH/27/27 del 11 Febbraio 2013 – Direzione Politiche agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Produzioni Agricole e Mercato, tenendo conto delle nuove aree dove è stata accertata la presenza del cinipide nel 2013, con la relativa fascia tampone di 16 km;

RITENUTO necessario, a seguito delle raccomandazioni contenute nel Report dell’Ufficio Veterinario e Alimentare della Commissione Europea DG SANCO 2010-8601, di disporre il divieto di movimentazione dei vegetali di Castanea prodotti nella zona di insediamento, sia all’interno della zona delimitata sia verso l’esterno;

Per quanto in premessa, ai sensi dell’ articolo 50 del Decreto Legislativo 214/2005 e s. m. i. e del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007

DETERMINA

-          di delimitare la zona di insediamento di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu della Regione Abruzzo che risulta così costituita:

1.         area infestata, gli interi territori comunali di Civitella Valle Roveto, Canistro, Capistrello, Carsoli, Oricola, Morino, Castellafiume, San Vincenzo Valle Roveto, L’Aquila, Tornimparte, Tagliacozzo, Cappadocia, Luco nei Marsi, Civita D’Antino, Balsorano, Montereale, Cagnano Amiterno, Sante Marie, in provincia de L’Aquila e gli interi territori comunali di Valle Castellana, Campli, Crognaleto, Rocca Santa Maria, Civitella del Tronto, Torricella Sicura e Cortino in provincia di Teramo;

2.         fascia tampone, l’area di ampiezza di 16 km al di là del confine dell’ area infestata comprendente il territorio, in tutto o parte, dei Comuni elencati nell’allegato 1, e di parte dei territori delle regioni contermini Lazio e Marche la cui puntuale definizione è competenza delle relative amministrazioni regionali alle quali il presente atto sarà trasmesso.

I comuni appartenenti all’area infestata ed alla fascia tampone sono riportati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

L’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, riporta su cartografia la zona d’insediamento;

-          di vietare la movimentazione dei vegetali di Castanea spp.        prodotti nella zona di insediamento, sia all’interno della zona delimitata sia verso l’esterno;

-          in deroga a quanto previsto al precedente punto ed ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Decreto, qualsiasi eventuale spostamento di vegetali all’interno della zona d’insediamento deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale a seguito dei risultati di una specifica valutazione del rischio fitosanitario;

-          fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

-          per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale 30/10/2007 e al D. Lgs n. 214/2005.

-          la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e le misure di emergenza fitosanitaria in essa prescritte  entrano in vigore dal momento di pubblicazione sul BURAT.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

 

Segue allegato

Allegato 1