IL
CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
(Modifica all’art. 14 della L.R. 77/1999, e disposizioni applicative)
1. All’art. 14 della L.R.
14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4
bis. Il Dirigente della Struttura Speciale di Supporto di cui al comma 2, lett.
f), è, altresì, il Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché il responsabile
della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”.
2. Il Responsabile per la prevenzione
della corruzione incaricato alla data di entrata in vigore della presente legge
continua a svolgere le funzioni di sua competenza fino alla data di
approvazione da parte della Giunta regionale del Piano della Prevenzione della
Corruzione 2013-2016.
Art. 2
(Modifica all’art. 1 della L.R. 50/2013)
1. La lettera b), del comma 1,
dell’articolo 1 della L.R. 18.12.2013, n. 50
(Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di
garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata
dall'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e
modifiche all'art. 20 della L.R. 77/1999) è abrogata
e rivivono le disposizioni precedentemente in vigore.
Art. 3
(Modifica alla L.R.
59/2013)
1. Al Prospetto “A”, di cui all’art. 3
della L.R. 30.12.2013, n. 59 (Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte
Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti,
modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante
"Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento
della professione di guida alpina-maestro di
alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media
montagna-maestro di escursionismo"), sostituire:
“UPB
02.01.005 – capitolo 11202 Trattamento economico del personale principale e
accessorio + € 430.000,00
UPB
02.01.005 – capitolo 11213 Trattamento economico del personale dirigenziale
principale e accessorio – € 430.000,00”
con
“UPB
02.01.005 – capitolo 11222 Fondo relativo alle risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività + € 430.000,00
UPB
02.01.005 – capitolo 11223 Fondo per il finanziamento di retribuzione di
posizione e di risultato del personale dirigenziale – € 430.000,00.”.
Art. 4
(Modifica alla L.R.
2/2014)
1. Al comma 2, dell’art. 4, della L.R. 4 gennaio 2014, n. 2 (Misure urgenti per la riduzione
del disagio abitativo. Istituzione commissioni territoriali per la graduazione
degli sfratti), le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti “al comma
2”.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 12 febbraio 2014
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
Segue testo coordinato