IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

 

Art. 1

(Modifica all’art. 14 della L.R. 77/1999, e disposizioni applicative)

1.         All’art. 14 della L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Il Dirigente della Struttura Speciale di Supporto di cui al comma 2, lett. f), è, altresì, il Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché il responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”.

2.         Il Responsabile per la prevenzione della corruzione incaricato alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le funzioni di sua competenza fino alla data di approvazione da parte della Giunta regionale del Piano della Prevenzione della Corruzione 2013-2016.

Art. 2

(Modifica all’art. 1 della L.R. 50/2013)

1.         La lettera b), del comma 1, dell’articolo 1 della L.R. 18.12.2013, n. 50 (Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all'art. 20 della L.R. 77/1999) è abrogata e rivivono le disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 3

(Modifica alla L.R. 59/2013)

1.         Al Prospetto “A”, di cui all’art. 3 della L.R. 30.12.2013, n. 59 (Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo"), sostituire:

“UPB 02.01.005 – capitolo 11202 Trattamento economico del personale principale e accessorio + € 430.000,00

UPB 02.01.005 – capitolo 11213 Trattamento economico del personale dirigenziale principale e accessorio –  € 430.000,00”

con

“UPB 02.01.005 – capitolo 11222 Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività + € 430.000,00

UPB 02.01.005 – capitolo 11223 Fondo per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale –  € 430.000,00.”.

Art. 4

(Modifica alla L.R. 2/2014)

1.         Al comma 2, dell’art. 4, della L.R. 4 gennaio 2014, n. 2 (Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti), le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti “al comma 2”.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  12 febbraio 2014

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

Segue testo coordinato

Testo coordinato