LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che le pratiche di tatuaggio e piercing, fenomeno diffuso soprattutto tra gli adolescenti, se esercitato in modo non corretto, comportano, in quanto interventi modificativi ed invasivi sul corpo, l’esposizione dei soggetti che vi si sottopongono a possibili conseguenze dannose sull’integrità psicofisica;

RITENUTO che in assenza di riferimenti normativi specifici, la regolamentazione delle suddette attività sia da ricondurre alla disciplina nazionale e regionale vigente per estetiste acconciatori e mestieri affini, stante l’esplicita nozione di affinità di cui alla legge 161/63 e ss.mm., che prevede l’attribuzione di poteri formali e dei conseguenti atti amministrativi in capo ai comuni, e assegna, invece alle Aziende Sanitarie Locali compiti di istruttoria, supporto e vigilanza igienico-sanitaria;

VISTI

-          la Legge Regionale 17-05-1995, nr. 111 e s.m.i.;

-          il Regolamento, 07-12-1995, n. 12, relativo all’attuazione della L.R., n.111/95 sulla Formazione Professionale e successive modifiche e integrazioni;

-          la D.G.R. 20 luglio 2009, n. 363, recante “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo, a norma del D.M.25 maggio 2001, n. 166: Approvazione nuovo Disciplinare.”, pubblicato sul BURA 7 agosto 2009, n. 33 Speciale Formazione;

-          la “Circolare 5 febbraio 1998 n.2.9/156” “Linee Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” ,nonché la “Circolare 16 luglio 1998 n.2.8/633” “Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità” (allegato “A”);

-          il D.M. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 31 maggio 2001 n.174 sui Criteri per la certificazione nel sistema della Formazione Professionale;

-          la Legge n. 92/2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea propedeutica per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze”.

-          il D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”, (adozione di un quadro comune di riferimento in ordine all'ambito definitorio e applicativo della certificazione delle competenze per la definizione del sistema certificatorio nazionale;

-          il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell’8/XI/2007;

-          la D.G.R. 27-09-2010, nr. 744, concernente: “PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” – Piano Operativo 2009-2010-2011: Approvazione”, nel cui ambito è ricompresa la programmazione del progetto speciale “Repertorio regionale dei profili e delle qualifiche e libretto formativo”;

-          la Determinazione dirigenziale 29 novembre. 2012, nr. 142/DL22, recante  “Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del “Servizio per la definizione e costruzione del repertorio regionale dei profili professionali e formativi, definizione del sistema regionale di offerta formativa e del sistema regionale di formalizzazione, certificazione delle competenze e di un servizio per la sperimentazione del libretto formativo del cittadino”, in fase avanzata di realizzazione;

CONSIDERATO

-          che il progetto di legge 0579/05, concernente “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing”, in istruttoria in Commissione nel corso della VII legislatura nell’ambito del quale l’art. 5 commi 1 e 2 e l’art. 12, commi 2 e 3 prevedono l’obbligatorietà della frequenza di un corso specifico e l’emanazione di apposito regolamento regionale relativo a programmi e modalità di realizzazione, a tutt’oggi non risulta approvato dall’Assemblea Consiliare;

-          che il disegno di legge n. 1313/2009 presentato dal senatore Tomassini, recante “Norme in materia di tatuaggio e piercing”, a tutt’oggi non risulta approvato dalle Camere;

RITENUTO pertanto, nelle more di approvazione di una legge regionale o statale in materia, nonché della realizzazione e messa a regime del “Sistema regionale delle qualifiche”, la necessità di procedere a regolamentare i relativi percorsi formativi, procedendo alla definizione, delle modalità organizzative e alla individuazione degli standard professionali e formativi essenziali, al fine di consentire la frequenza di corsi di formazione da parte di coloro che esercitano o intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing, al fine di assicurare la qualificazione degli operatori;

DATOATTO che con nota 03 marzo 2014, prot. n. RA 61111/DL29/P la Direzione proponente “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” ha provveduto ad inoltrare richiesta di parere alla Direzione Politiche della Salute – Sevizio Prevenzione collettiva – Ufficio Igiene e Sanità pubblica;

VISTO e condiviso il documento Allegato “B”, denominato “Disposizioni organizzative e standard formativi essenziali per la formazione di coloro che esercitano o intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing”, elaborato dal Servizio “Programmazione politiche attive del lavoro, formative e sociali”, relativamente a:

-          corso di qualifica per operatori di tatuaggio e piercing;

-          corso di aggiornamento per operatori di tatuaggio e piercing

DATOATTO del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1.         diapprovare le modalità organizzative e gli standard formativi essenziali, a livello regionale, per la formazione di coloro che esercitano o intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing, ai fini della attivazione di corsi di formazione professionale, strutturati in coerenza con le indicazioni contenute nella “Circolare 5 febbraio 1998 n.2.9/156” “Linee Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza”, così come definiti nell’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto denominato “Disposizioni organizzative e standard formativi essenziali per la formazione di coloro che esercitano o intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing, relativamente a:

-          corso di qualifica per operatori di tatuaggio e piercing;

-          corso di aggiornamento per operatori di tatuaggio e piercing

2.         didaremandato al competente Servizio DL31 “Gestione politiche attive del lavoro e formative” della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza.

3.         diautorizzare il Direttore Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, alla correzione di eventuali errori materiali rinvenibili negli allegati alla presente.

4.         didisporre la pubblicazione del presente deliberato nel B.U.R.A.T. e nel sito http://www.regione.abruzzo.it .

 

Seguono allegati

Allegato A

Allegato B