LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che le pratiche di tatuaggio e piercing, fenomeno diffuso soprattutto tra gli
adolescenti, se esercitato in modo non corretto, comportano, in quanto
interventi modificativi ed invasivi sul corpo, l’esposizione dei soggetti che
vi si sottopongono a possibili conseguenze dannose sull’integrità psicofisica;
RITENUTO
che in assenza di riferimenti normativi specifici, la regolamentazione delle
suddette attività sia da ricondurre alla disciplina nazionale e regionale
vigente per estetiste acconciatori e mestieri affini, stante l’esplicita
nozione di affinità di cui alla legge 161/63 e ss.mm.,
che prevede l’attribuzione di poteri formali e dei conseguenti atti
amministrativi in capo ai comuni, e assegna, invece alle Aziende Sanitarie
Locali compiti di istruttoria, supporto e vigilanza igienico-sanitaria;
VISTI
- la Legge Regionale 17-05-1995, nr. 111 e s.m.i.;
- il Regolamento, 07-12-1995, n. 12,
relativo all’attuazione della L.R., n.111/95 sulla
Formazione Professionale e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 20
luglio 2009, n. 363, recante “Accreditamento delle sedi formative ed
orientative della Regione Abruzzo, a norma del D.M.25 maggio 2001, n. 166:
Approvazione nuovo Disciplinare.”, pubblicato sul BURA 7 agosto 2009, n. 33
Speciale Formazione;
- la “Circolare 5 febbraio 1998
n.2.9/156” “Linee Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di
procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” ,nonché la
“Circolare 16 luglio 1998 n.2.8/633” “Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore
della Sanità” (allegato “A”);
- il D.M. del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali 31 maggio 2001 n.174 sui Criteri per la certificazione
nel sistema della Formazione Professionale;
- la Legge n. 92/2012 recante
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita”, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea propedeutica per
la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni,
riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al
sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
- il D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13
recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali
e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92”, (adozione di un quadro comune di riferimento in
ordine all'ambito definitorio e applicativo della
certificazione delle competenze per la definizione del sistema certificatorio
nazionale;
- il Programma Operativo FSE Abruzzo
2007-2013, Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell’8/XI/2007;
- la D.G.R.
27-09-2010, nr. 744, concernente: “PO FSE Abruzzo
2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” – Piano Operativo
2009-2010-2011: Approvazione”, nel cui ambito è ricompresa la programmazione
del progetto speciale “Repertorio regionale dei profili e delle qualifiche e
libretto formativo”;
- la Determinazione dirigenziale 29
novembre. 2012, nr. 142/DL22, recante “Aggiudicazione definitiva della gara per
l’affidamento del “Servizio per la definizione e costruzione del repertorio
regionale dei profili professionali e formativi, definizione del sistema
regionale di offerta formativa e del sistema regionale di formalizzazione,
certificazione delle competenze e di un servizio per la sperimentazione del
libretto formativo del cittadino”, in fase avanzata di realizzazione;
CONSIDERATO
- che il progetto di legge 0579/05,
concernente “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing”, in istruttoria
in V° Commissione nel corso della VII legislatura
nell’ambito del quale l’art. 5 commi 1 e 2 e l’art. 12, commi 2 e 3 prevedono
l’obbligatorietà della frequenza di un corso specifico e l’emanazione di
apposito regolamento regionale relativo a programmi e modalità di
realizzazione, a tutt’oggi non risulta approvato dall’Assemblea Consiliare;
- che il disegno di legge n. 1313/2009
presentato dal senatore Tomassini, recante “Norme in
materia di tatuaggio e piercing”, a tutt’oggi non risulta approvato dalle
Camere;
RITENUTO
pertanto, nelle more di approvazione di una legge regionale o statale in
materia, nonché della realizzazione e messa a regime del “Sistema regionale
delle qualifiche”, la necessità di procedere a regolamentare i relativi
percorsi formativi, procedendo alla definizione, delle modalità organizzative e
alla individuazione degli standard professionali e formativi essenziali, al
fine di consentire la frequenza di corsi di formazione da parte di coloro che
esercitano o intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing, al fine
di assicurare la qualificazione degli operatori;
DATOATTO
che con nota 03 marzo 2014, prot. n. RA 61111/DL29/P
la Direzione proponente “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali” ha provveduto ad inoltrare richiesta di parere alla
Direzione Politiche della Salute – Sevizio Prevenzione collettiva – Ufficio
Igiene e Sanità pubblica;
VISTO
e condiviso il documento Allegato “B”, denominato “Disposizioni organizzative e
standard formativi essenziali per la formazione di coloro che esercitano o
intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing”, elaborato dal
Servizio “Programmazione politiche attive del lavoro, formative e sociali”,
relativamente a:
- corso di qualifica per operatori di
tatuaggio e piercing;
- corso di aggiornamento per operatori
di tatuaggio e piercing
DATOATTO
del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive
del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” in ordine alla
legittimità e alla regolarità tecnico amministrativa del presente
provvedimento.
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente trascritte
ed approvate:
1. diapprovare
le modalità organizzative e gli standard formativi essenziali, a livello
regionale, per la formazione di coloro che esercitano o intendano esercitare
attività di tatuaggio e/o piercing, ai fini della attivazione di corsi di
formazione professionale, strutturati in coerenza con le indicazioni contenute
nella “Circolare 5 febbraio 1998 n.2.9/156” “Linee Guida del Ministero della
Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di
sicurezza”, così come definiti nell’Allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente atto denominato “Disposizioni organizzative e standard
formativi essenziali per la formazione di coloro che esercitano o intendano
esercitare attività di tatuaggio e/o piercing, relativamente a:
- corso
di qualifica per operatori di tatuaggio e piercing;
- corso
di aggiornamento per operatori di tatuaggio e piercing
2. didaremandato
al competente Servizio DL31 “Gestione politiche attive del lavoro e formative”
della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali, di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza.
3. diautorizzare
il Direttore Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali, alla correzione di eventuali errori materiali
rinvenibili negli allegati alla presente.
4. didisporre la
pubblicazione del presente deliberato nel B.U.R.A.T.
e nel sito http://www.regione.abruzzo.it
.
Seguono allegati