LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D.Lgs. 387 del 29.12.2003 “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in
particolare l'art. 12, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative il procedimento
dell’autorizzazione unica, che al comma 1 dichiara che le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio
degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica
utilità ed indifferibili ed urgenti;
VISTO
il D.P.R. 327 del 08/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTA
la L.R. n. 7 del 03/03/2010 “Disposizioni regionali
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTA
la L.R. n. 28 del 19/06/2012 “Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia
di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela
del territorio regionale)”;
PRESO
ATTO dell’istanza presentata dalla Società Fabbrica Energie Rinnovabili
Alternative (F.E.R.A.) s.r.l. il 27/01/2014 e
acquisita al protocollo regionale n° RA/24513 del
27/01/2014 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico da ubicarsi
nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui opere connesse
interessano anche i Comuni di Colledimezzo (CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante
(CH) e Villa Santa Maria (CH);
CONSIDERATO
che la L.R. 7/2010 all’art. 5, dispone, tra l’altro,
di conferire agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le
funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di
esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di
competenza regionale o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base
alla normativa vigente;
CONSIDERATO
che nella fattispecie trattasi di opere che interessano il territorio di più
Comuni e che pertanto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera b), costituisce
autorità espropriante la Provincia ove insiste l’opera;
CONSIDERATA
la possibilità di conferire ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R. n. 7/2010, all’Amministrazione Provinciale di Chieti
la funzione di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni
di esecuzione della relativa procedura, relativamente alla costruzione di un
impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Montazzoli
(CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo
(CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante
(CH) e Villa Santa Maria (CH). Società proponente: Fabbrica Energie Rinnovabili
Alternative srl di Milano – di cui all’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, acquisita
al protocollo regionale n° RA/24513 del 27/01/2014;
DATO
ATTO, altresì, che l’art. 5 comma 6 della richiamata L.R.
n. 7/2010 dispone che “con provvedimento della Giunta regionale saranno
determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno
schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato”;
CONSIDERATO
doveroso non impedire lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica
ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili e quindi, nelle more della determinazione delle modalità di
attuazione delle deleghe di cui all’art. 5 comma 6 della L.R.
7/2010, di procedere attraverso la definizione di delibera di giunta
straordinaria e specifica, facendo riferimento allo schema di Convenzione
approvato dalla Conferenza Permanete Regione-Enti Locali di cui all’art. 5
comma 6 della L.R. 7/2010 e ai criteri per il calcolo
dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative
delegate;
DATO
ATTO che l’intero onere finanziario della spesa per l’acquisizione degli
immobili ovvero del loro asservimento nonché dell’intera procedura
espropriativa, così come individuato all’art. 5 commi 5 e 8 della L.R. n. 7 del 03/03/2010, sono a carico del soggetto
Proponente, che è, per l’impianto in oggetto la Società Fabbrica Energie
Rinnovabili Alternative (F.E.R.A.) s.r.l. con sede
legale in Milano - Via Cavour n. 7;
RITENUTO
di dover approvare l’Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da erogare
agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” recante la
formula per il calcolo degli importi da erogare agli stessi Enti, approvato
dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali come risulta dalla copia dei
verbali in data 04/07/2007 e 08/07/2009 in atti della Regione Abruzzo,
evidenziando che le opere oggetto del presente provvedimento sono opere private
dichiarate di pubblica utilità ai sensi di legge e pertanto tutti gli oneri di
previsione della spesa per l’acquisizione degli immobili ovvero il loro
asservimento nonché per l’espletamento delle procedure espropriative, sono a
carico dei proponenti e rese direttamente dagli stessi all’autorità
espropriante;
RITENUTO
di dover approvare l’Allegato B “Convenzione per parco eolico Montazzoli – F.E.R.A. srl”
redatto secondo lo Schema di convenzione
approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, tenuto conto
della facoltà della Regione di delegare con provvedimenti regionali le funzioni
espropriative agli Enti locali, stabilendone limiti e modalità, come negli
incontri della Conferenza di cui ai
verbali del 04/07/2007 e 08/07/2009, in
atti della Regione Abruzzo;
PRESO
ATTO di dover avviare la fase dell’intera procedura di esproprio per l’impianto
eolico sito nel Comune di Montazzoli (CH) e le cui
opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo
(CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante
(CH) e Villa Santa Maria (CH), proposto dalla Società F.E.R.A.
srl con istanza acquisita al protocollo regionale n°
RA/24513 del 27/01/2014;
RITENUTO
opportuno, così come previsto dall’art.
6 comma 2 del D.P.R. 327/01 - che prevede che le Regioni individuino ed organizzino l’ufficio per le
espropriazioni, ovvero attribuiscano i relativi poteri ad un ufficio già
esistente - individuare l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA quale ufficio idoneo alla
definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell’impianto di
che trattasi e alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti l’adozione
del presente atto;
PRESO
ATTO che in fase di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 la struttura competente istruisce la pratica
nella sua completa documentazione, comprensiva di Piano particellare di
esproprio;
RITENUTO
pertanto opportuno definire i costi istruttori in favore della Regione per la
fase di istruttoria preliminare all’avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e per il rilascio dell’autorizzazione con la
conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell’Allegato A
“Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali
affidatari di procedure espropriative delegate” i quali saranno versati, dalla
ditta proponente, contestualmente alla stipula della convenzione, in favore della Regione Abruzzo sul c.c.
della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna – IBAN
IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale “Servizio DA13 - costi
istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all’avvio del
procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio
dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità” e
successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria,
SINA sul capitolo di entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di
istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. – L.R. 09.08.2006 n. 27”;
DATO
ATTO infine, che il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ed amministrativa nonché in ordine alla legittimità del presente
Provvedimento;
A
voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
per
i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:
1. di delegare all’Amministrazione
Provinciale di Chieti, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del
03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di “autorità
espropriante” per la realizzazione delle opere relative al progetto
“costruzione di un impianto da ubicarsi nel Comune di Montazzoli
(CH) e le cui opere connesse interessano anche i Comuni di Colledimezzo
(CH), Pietraferrazzana (CH), Monteferrante
(CH) e Villa Santa Maria (CH). Società Proponente F.E.R.A.
srl di Milano – istanza acquisita al protocollo regionale n°
RA/24513 del 27/01/2014”.
2. di approvare l’allegato A “Criteri per
il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure
espropriative delegate” approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti
Locali.
3. di approvare l’Allegato B “Convenzione
per parco eolico Montazzoli - F.E.R.A.
srl” redatto secondo lo schema di
convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da
stipulare con l’Amministrazione Provinciale di Chieti, autorizzando all’uopo il
Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della
“Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” o suo delegato;
4. di individuare ai sensi dell’art. 6
comma 2 del DPR 327/01, l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA quale ufficio idoneo alla
definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell’impianto di
che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l’adozione del
presente atto;
5. di stabilire che i costi istruttori
relativi alla fase di istruttoria preliminare all’avvio del procedimento ex
art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio
dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così
come previsti nella quota Pp dell’Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da
erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” siano
versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula delle
convenzioni, in favore della Regione
Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna –
IBAN IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale “Servizio DA13 - costi
istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all’avvio del
procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio
dell’autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità” e
successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria,
SINA sul capitolo di entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di
istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. – L.R. 09.08.2006 n. 27”.
6. che il presente provvedimento venga
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Seguono allegati