LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

 PREMESSO che:

-          la l.r.  1 giugno 1999, n.36 detta le  “Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati”;

-          i commi 1, 2 e 3 dell’art. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1° giugno 1999, n. 36) della l.r  n.7 del 10.05.2002 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo), che, riguardo alla suddetta l.r. 36/99, rispettivamente, dispongono: l’integrazione del comma 1, lett. d) dell’art 3, la sostituzione del comma 1 dell’art.5 e l’aggiunta dei commi 4,5 e 6 all’art. 6;

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 1 (Principi e finalità), 2 (Natura degli interventi), 3 (Beneficiari degli interventi), 4 (Requisiti dei progetti), 5 (Esame e approvazione dei progetti) e 6 (Concessione dei contributi)  della suddetta l. r;

RILEVATO che, nella menzionata l.r., l’attuazione dei principi e ed il perseguimento delle finalità stabiliti dall’art. 1 si concretizzano in interventi consistenti nella concessione di contributi finanziari per la realizzazione di progetti di lavoro presentati dai richiedenti, aventi titolo a norma della stessa, giusta la disciplina degli articolo da 2 a 6;

TENUTO PRESENTE che :

-          in conformità all’art. 12 (“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”) della  l. n. 241 del 07/08/ 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la Giunta regionale ha ritenuto “di dover ridefinire complessivamente i criteri per l’utilizzo delle risorse in materia di archivi storici degli enti locali e degli archivi d'interesse storico particolarmente importante dei privati, attribuite per l’attuazione dei progetti  di cui alla L.R. 36/99”;

-          pertanto, la deliberazione della stessa Giunta  n. 604, adottata il  27/06/2007 e  pubblicata sul BURA ordinario n. 53 del 21.09.07, ha stabilito i “Criteri di attuazione della l.r. 36/99 e succ. mod. ed integr.”, di qui in poi, nel presente atto,  denominati anche  “Criteri”, per la concessione dei contributi previsti dalla stessa l.r., che sono corredati dagli schemi di modulistica per la presentazione dei progetti, nonché per la richiesta, l’accettazione e la rendicontazione dei contributi;

EVIDENZIATO, poi, in merito a detti “Criteri” di attuazione che il “Piano delle prestazioni 2012 –2014”(Applicazione L.R. 8 aprile 2011, n. 6) approvato con dgr n. 903 del 27/12/2012 , fissa, per il “Servizio Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del territorio legalità”, l’Obiettivo annuale  N.3,  individuato come : “Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della direzione, come indicati nella DGR n.31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa”, ed il correlato obiettivo operativo è così definito dal Piano : “Elaborazione di modulistica per le procedure di richiesta di contributi e gestione elenco operatori archivistici di cui alla L.R. n. 36/99 in materia archivistica atta alla trasmissione ed acquisizione telematica.”;

ATTESO che il Servizio suddetto, per ovviare alle criticità manifestatesi con l’utilizzazione della modulistica come sopra approvata, ha inteso sostituirla con altra modulistica;  

PRECISATO che quest’ultima perfeziona quella approvata nel 2007 mediante l’inserimento di precisazioni ed integrazioni riguardanti l’intestazione di alcuni  dei paragrafi e voci in cui si articola la descrizione del progetto e la predisposizione di  modelli appositi per la richiesta del contributo e la presentazione dei progetti da parte di privati possessori di archivio di interesse storico particolarmente importante;

CONSIDERATO, inoltre, che l’indicazione del menzionato obiettivo 3 è nel senso che la suddetta modulistica debba essere resa accessibile on line in formato word e PDF nel sito della Regione,  e  debba  consentirsi la presentazione delle richieste e dei progetti di cui alla l.r 36/99, anche mediante PEC;

VISTI, al riguardo: il dpr n.445 del 28. 12. 2000,“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, individuato, anche in questo provvedimento, con l’acronimo TUDA, il d.lgs n. 82 del 07.03.2005, “Codice dell’amministrazione digitale”, individuato, anche in questo provvedimento, con l’acronimo CAD, il dpr n. 68 dell’11. 02.2005, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della l. 16 gennaio 2003, n. 3”, con le rispettive successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI, in particolare:

-          l’art.65 del CAD, rubricato “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica” e, specificamente, il comma 1, lettera a) e lettera c), la lettera c bis) dello stesso comma 1 (così come sostituita dall’art. 47, comma 1, lett. b- del dlgs n. 235 del 30/12/2010); il comma 2, che sostituisce  il comma 2 del  art. 38 del TUDA;

-          il dpcm 27/09/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Gen. N. 294 del 18/12/2012), che  detta le “Regole tecniche per l'identificazione, anche in via  telematica,  del titolare della casella di posta  elettronica certificata,  ai  sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.”;

-          il  menzionato art. 38 del TUDA, rubricato “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze” ed, in particolare, il comma 2;

-          l’art. 43 del TUDA, rubricato “ Accertamenti d’ufficio” ed, in particolare, il comma 1 , così come sostituito dall’art. 15, comma 1, lett.c) della l. 12.11. 2011, n.183;

-          l’art. 47 del TUDA, rubricato “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”, ed , in particolare, il comma 1 ed il comma 3;

-          il correlato articolo 19 del TUDA, rubricato  “ Modalità alternative all'autenticazione di copie”; - - il successivo art. 19-bis del TUDA medesimo, rubricato “ Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva”;

-          l’ articolo 45 del CAD, rubricato “Valore giuridico della trasmissione” ed ,in particolare, i commi 1 e 2;

-          il successivo articolo 48  dello stesso CAD, rubricato “Posta elettronica certificata.”, commi 1,2 e 3;

-          l’articolo 6 del CAD, rubricato  “Utilizzo della posta elettronica certificata”, in particolare, il comma 1;

-          l’articolo 6  del  dpr n. 68 dell’11. 02.2005, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della l. 16 gennaio 2003, n. 3”,  rubricato “ Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna”, in particolare i primi tre commi del suddetto art.6;

ATTESO che , in ordine al rilascio di copie informatiche conformi all’originale formato o detenuto dall’ente locale, l’art. 12 dei Criteri allegati è stato formulato conformandosi all’indicazione fornita da  Digit PA (ora Agenzia per l’Italia Digitale)  nella risoluzione data al quesito 4.1- Area Tematica Documenti Informatici (visibile nel sito Agenzia per l’Italia Digitale Gestione ex Digit.pa - Quesiti afferenti la gestione documentale);

RITENUTA  la necessità di tener presenti e  far, comunque, salve, laddove ed allorquando applicabili, le disposizioni sul “Domicilio digitale del cittadino” di cui all’art. 3 bis del più volte richiamato CAD., introdotto dall’art. 4 dl 18  ottobre 2012,  n. 179  convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, recante: «Ulteriori misure  urgenti per la crescita del Paese.», che istituisce il “Domicilio digitale del cittadino” ed, in particolare, i commi 1,2,3 e 4;

CONSTATATO  che la sostituzione dei modelli implica la contestuale sostituzione dei “Criteri” , cui ha provveduto il competente suddetto “Servizio Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del territorio legalità”, che, tenendo anche conto del  comma 3 dell’art. 5, rubricato “Autonomia della funzione dirigenziale”, della lr 14.03.2009,n.77, recante  “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.”,  ha predisposto l’allegato testo, destinato a sostituirli;

RITENUTO, in definitiva di stabilire che, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sul BURAT:

-          è revocata la succitata  dgr n.604 del 27/06/2007;

-          non troveranno più applicazione i “Criteri” approvati dalla più volte richiamata deliberazione dgr n. 604/2007;

-          non dovrà più essere utilizzata la modulistica approvata con il suddetto atto deliberativo;

-          in luogo dei “Criteri” come sopra approvate, dovranno essere applicati quelli approvati con la presente delibera  e riportati nell’allegato, che ne è parte integrante e sostanziale, denominato “Criteri di attuazione della l.r. 36/99 e succ. mod. ed integr.- Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione,   inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati .- Concessione di contributi”, composto di  una premessa e diciotto  articoli;

-          per la presentazione  dei progetti, nonché per l’accettazione  e la rendicontazione dei contributi previsti dalla lr in argomento, dovrà essere utilizzata la correlata modulistica, composta di otto modelli (nn. 1,1A, 2, 2A,3,3A, 4 e 5),allegati alla presente di cui sono parte integrante e sostanziale;

in via transitoria ed  anche in deroga ai Criteri approvati con la presente deliberazione:

-          i richiedenti, non oltre  il 31 marzo 2013, possono, comunque, applicare i Criteri approvati con la dgr 604/2007 ed utilizzare la modulistica a questi ultimi allegata;

in via transitoria ed  anche in deroga ai Criteri approvati dalla presente deliberazione:

-          l’istruttoria delle  domande ed i progetti presentati avvalendosi della facoltà stabilita al precedente alinea sarà, comunque, condotta in base ai cennati Criteri approvati con dgr 604/2007 ed i richiedenti che si sono avvalsi della facoltà di cui sopra, fino alla conclusione del procedimento, potranno corrispondere con il competente Servizio con le modalità attualmente utilizzate oppure tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità stabilite dai Criteri approvati dalla presente deliberazione, una volta che siano entrati in vigore;

SENTITO il comitato di cui alla lr 36/99;

PRESO ATTO che la  presente deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio regionale; 

DATO ATTO, infine,  del parere di legittimità e di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio “ Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del territorio legalità”,  e dal Direttore della Direzione  “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive” mediante la firma apposta al presente provvedimento;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto riferito in premessa:

1)         di revocare, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sul BURAT, la dgr:

-          n.604 del 26/06/2007, avente ad oggetto avente ad oggetto: “Criteri di attuazione della L.r. 36/99 e succ. mod. ed integr.: -Norme per la partecipazione della regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati.-, ai sensi dell’art. 12 della L.241/90, Concessione di contributi.”;

2)         di stabilire  che , con la stessa decorrenza di cui al punto precedente punto 1):

a)         non troveranno applicazione i “Criteri di attuazione della l.r. 36/99 e succ. mod. ed integr.- Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati - ai sensi dell’art.12 della L. 241/90.- Concessione di contributi” approvati dalla  più volte richiamata deliberazione dgr n. 604 in data   27/06/2007 e  pubblicata sul BURA ordinario n. 53 del 21.09.07;

b)         non dovrà essere utilizzata la modulistica approvata con il suddetto atto deliberativo;

c)         in luogo dei  Criteri di cui alla lettera a) che precede, dovranno essere applicati quelli che, con la presente, si approvano, riportati nell’allegato, che ne è parte integrante e sostanziale, denominato “Criteri di attuazione della l.r. 36/99 e succ. mod. ed integr.- Norme per la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati- Concessione di contributi”, composto di  una premessa e di diciotto articoli, corredato dalla correlata modulistica, costituita  da otto modelli;

d)         per la presentazione  dei progetti, nonché per l’accettazione e la rendicontazione dei contributi previsti dalla lr in argomento, dovrà essere utilizzata la  modulistica, composta di otto modelli (nn. 1,1A, 2, 2A ,3,3A, 4 e 5),che correda i Criteri approvati come  da  precedente lettera c);

3)         di stabilire, altresì, che, in via transitoria ed  anche in deroga ai Criteri approvati alla  lettera c) del precedente punto 2):

-          i richiedenti, non oltre  il 31 marzo 2013, possono, comunque, applicare i Criteri approvati con la dgr 604/2007 ed utilizzare la modulistica a questi ultimi allegata;

-          l’istruttoria delle  domande ed i progetti presentati avvalendosi della facoltà stabilita al precedente alinea sarà, comunque, condotta in base ai cennati Criteri approvati con dgr 604/2007 ed i richiedenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al suddetto precedente alinea, fino alla conclusione del procedimento, potranno  corrispondere con il competente Servizio con le modalità attualmente utilizzate oppure  tramite  posta elettronica certificata, secondo le modalità stabilite dai Criteri approvati alla lettera c) del precedente punto 2), una volta che siano entrati in vigore; 

4)         di dare atto che la  presente deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

5)         di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul BURAT e sul sito Internet della Regione.

Seguono Allegati

Concessioni contributi

Modelli - 1,1A, 2, 2A ,3,3A

Modelli  - 4 e 5