LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTI
-
gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118
della Costituzione,
-
la L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”,
-
la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”
che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico,
in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni
scolastiche,
-
la L. 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)”;
-
il D. Lgs. 1
marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la
programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei
piani provinciali,
-
il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233
“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
-
-
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
-
la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”,
-
il D.Lgs 17
ottobre 2005, n. 226 e s. m. i. “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
-
il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento
recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale
amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133”;
-
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTI altresì
-
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, art. 64;
-
il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante
disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali!”, art. 3;
-
la L. 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 19, commi 4 e 5;
-
la L. 12 novembre 2011, n. 183
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;
TENUTO CONTO
dell’emanando D.P.R. 4 ottobre 2012, recante “Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
DATO ATTO che la Corte
Costituzionale
-
con sentenza n. 200 del 24.6.2009 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale delle lettere f–bis)
ed f-ter) del c. 4 dell’art. 64 del citato D.L.
25.6.2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n.
133, rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà
legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella
disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul
territorio;
-
con sentenza n. 147 del 7.6.2012 ha
dichiarato incostituzionale l’art. 19, c. 4, del D.L. n. 98/ 2011, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, c. 3
della Costituzione, rilevando che tale disposizione incide direttamente sulla
rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che non può ricondursi
nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella
competenza concorrente relativa all’istruzione, per cui allo Stato spetta
soltanto di determinare i principi fondamentali e la disposizione in questione
non può esserne espressione, essendo una norma di dettaglio;
-
con la medesima sentenza 147/2012 ha
dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19, c. 5 del medesimo D.L. n. 98/2011, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dell’art. 4, c. 69, della L. 12.11.2011, n. 183, rilevando
che tale disposizione si propone di ridurre il numero dei dirigenti scolastici
al fine di contenimento della spesa pubblica, materia rientrante nell’ambito
della competenza statale;
TENUTO CONTO che non è stata perfezionata l’Intesa, da
stipularsi fra Il MIUR, il MEF e la Conferenza Unificata, concernente la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alle
Regioni;
CONSIDERATO che
-
compete alla Regione la definizione degli
indirizzi di programmazione e l’approvazione dei Piani Regionali della rete
scolastica,
-
la Giunta Regionale approva il Piano
Regionale della rete scolastica sulla base dei Piani Provinciali;
-
VISTI
-
la L.R. 3
marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”,
-
la L.R. 27
giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a
leggi regionali”,
-
il Decreto 16.4.2009, n. 3 e 17.7.2009
n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri DPCM del 6 Aprile
2009 “Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno
colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009”,
-
il Decreto 17.7.2009, n. 11 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri DPCM del 6 Aprile 2009
“Modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16
aprile 2009 recante Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici
che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”,
-
la D.C.R. n.
44/2 del 29.6.2010 “L.R. 27 giugno 2008, n. 10
recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi
regionali" articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione
degli ambiti territoriali delle Comunità Montane”;
RICHIAMATE
-
la D.G.R.
9.2.2009, n. 30 “DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – Variazioni -
anno scolastico 2009/2010”;
-
la D.G.R.
29.12.2010, n. 1035 “Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del
18.3.1999 e s. m. i.) – anno scolastico 2011-2012”;
-
la D.G.R.
29.12.2011, n. 954 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R.
n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2012-2013”;
RICHIAMATA altresì la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale –
Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”, con cui è stato istituito
un Tavolo Tecnico Interistituzionale per l’esame di tutte le questioni connesse
all’assetto della rete scolastica regionale;
VISTA la D.C.R. n. 97/3 del
15.11.2011 “Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale”;
RICHIAMATA la D.G.R.
18.9.2012, n. 588 “Rete scolastica regionale - Indicazioni operative per le
attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per
l’a.s. 2013/2014”, con cui, sulla base dei suddetti
“Indirizzi”, sono state approvate le indicazioni operative, rivolte alle
Amministrazioni Provinciali, relative agli interventi concernenti sia la
razionalizzazione e l'adeguamento della rete scolastica regionale sia il
potenziamento dell’offerta d’istruzione, per l’anno scolastico 2013/2014”;
DATO ATTO che, a tale
scopo, su iniziativa del Componente la G.R. con
delega all’Istruzione, le proposte concernenti sia la razionalizzazione e
l'adeguamento dell’attuale dimensionamento della rete scolastica regionale sia
il potenziamento dell’offerta d’istruzione sono state esaminate nell’ambito del
Tavolo Tecnico Interistituzionale dianzi richiamato, riunitosi nei gg. 21 e 26
novembre e 18 dicembre 2012;
DATO ATTO che le
Amministrazioni Provinciali, dopo aver attivato le opportune forme di
concertazione con gli Enti Locali, le Rappresentanze Sindacali e gli altri
Soggetti istituzionali e sociali interessati, nonché con i rispettivi Ambiti
territoriali dell’U.S.R., hanno adottato i Piani
Provinciali, di cui ai seguenti atti:
-
Deliberazioni della Giunta Provinciale di
Pescara, n. 193 del 30.11.2012 e n. 219 del 20.12.2012,
-
Deliberazione del Consiglio Provinciale
di Teramo, n. 62 del 20.12.2012,
-
Deliberazione del Consiglio Provinciale
di Chieti, n. 159 del 17.12.2012;
PRESO ATTO che la Provincia dell’Aquila non ha ancora
deliberato il rispettivo Piano Provinciale;
CONSIDERATO che il
ritardo nella definizione del Piano regionale della rete scolastica comporta,
automaticamente, un differimento di tutte le operazioni conseguenti,
finalizzate al corretto avvio dell’anno scolastico 2013/2014, con negativi
riflessi per gli alunni e le famiglie;
RITENUTO per quanto
sopra esposto, di approvare
-
le operazioni di razionalizzazione e di
adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica regionale, come
analiticamente descritte nell’Allegato “1-CH”, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione,
-
gli interventi di potenziamento
dell’offerta d’istruzione, come analiticamente descritti negli Allegati “2-CH”, “3-PE” e “4-TE”;
CONSIDERATO che, per
quanto attiene alla previsione dello spostamento della sede della Dirigenza
Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Nereto-S.Omero-Torano
N. dal Comune di Nereto al Comune di S. Omero,
approvata a maggioranza, dal Consiglio Provinciale di Teramo, con un
emendamento alla citata Deliberazione n. 62 del 20.12.2012,
-
nell’Allegato “A”, punto 4 alla
richiamata D.G.R. n. 588/2012, si disponeva che le
Province avrebbero trasmesso alla Regione i rispettivi Piani, formalmente
approvati, corredati dagli atti deliberativi dei Comuni per quanto concerne le
proposte riferite al I ciclo d’istruzione,
-
gli atti deliberativi dei Comuni
interessati all’operazione di cui sopra non risultano né allegati alla suddetta
Deliberazione n.62/2012, né citati nella medesima;
RITENUTO pertanto, di soprassedere
a quanto stabilito, in merito, nella richiamata Deliberazione n. 62/2012, non risultando perfezionate le
procedure prescritte nella citata D.G.R. n. 588/2012;
PRESO ATTO della
necessità di rinviare a un ulteriore provvedimento l’approvazione del Piano della rete scolastica relativo alla
Provincia dell’Aquila;
RITENUTO di rimandare a
un ulteriore provvedimento la programmazione, per l’a.s.
2013/14, dei 4 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, istituiti con D.G.R. n. 1035 del 29.12.2010;
PRECISATO che le
proposte concernenti percorsi di formazione professionale contenute nei Piani
Provinciali esulano dal Piano di cui al presente provvedimento;
PRECISATO altresì che,
per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è
confermato, per l’anno scolastico 2013-2014, il vigente assetto della rete
scolastica regionale nelle Province di Chieti, Pescara e Teramo;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive
del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del
Servizio “Politiche dell'Istruzione” in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;
UDITO il Relatore;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni di
cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate
1. di approvare:
• le operazioni di razionalizzazione e
di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica regionale, come
analiticamente descritte nell’ Allegato “1-CH”, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione,
• gli interventi di potenziamento
dell’offerta d’istruzione, come analiticamente descritti negli Allegati “2-CH”,
“3-PE” e “4-TE”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di soprassedere a quanto stabilito
nella Deliberazione del Consiglio
Provinciale di Teramo n. 62 del 20.12.2012, per quanto attiene alla previsione
dello spostamento della sede della Dirigenza Scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Nereto-S.Omero-Torano N. dal Comune di
Nereto al Comune di S. Omero, non risultando
perfezionate le procedure prescritte nella citata D.G.R.
n. 588/2012;
3. di rinviare a un successivo
provvedimento la programmazione, per l’a.s. 2013/14, del Piano della rete scolastica della
Provincia dell’Aquila;
4. di rimandare a un ulteriore
provvedimento la programmazione, per l’a.s. 2013/14,
dei 4 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti istituiti con D.G.,R. n.
1035 del 29.12.2010.
5. di precisare che, per quanto non
espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno
scolastico 2013-2014, il vigente assetto della rete scolastica regionale nelle
Province di Chieti, Pescara e Teramo.
6. di prevedere che eventuali rettifiche
ai suddetti Allegati, concernenti meri
errori materiali o, comunque,
precisazioni non comportanti l’istituzione di nuove Autonomie
Scolastiche potranno essere apportate con provvedimento della competente
Direzione “Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche
Sociali”.
7. di dare mandato alla suddetta Direzione
“Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” di
assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente
provvedimento.
8. di trasmettere il presente
provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di Chieti, Pescara e Teramo e
all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per gli adempimenti di
competenza.
9. di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul
sito internet regionale.
Seguono
Allegati
Allegato 1 - Provincia di CHIETI – Dimensionamento della
rete scolastica
Allegato 2 - Provincia
di CHIETI – Ampliamento dell'offerta d’istruzione
Allegato 3 - Provincia
di PESCARA – Ampliamento dell'offerta d’istruzione
Allegato 4 - Provincia
di TERAMO – Ampliamento dell'offerta d’istruzione