IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DH31/685/Usi Civici del 25/07/2013, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, il Dirigente del Servizio Politiche Forestali
Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la richiesta di legittimazione
con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila
Frazione Aragno (Cens. Camarda);
VISTO l’allegato “A”
Elenco n. 1/Aragno datato 07/11/2012 allegato alla
Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che
ha richiesto la legittimazione e affrancazione, i dati catastali nonché il
canone annuo da corrispondere al Comune di L’Aquila –Comitato
per l’Amministrazione Separata beni uso Civico della Frazione di Aragno, oltre alle 10 annualità pregresse e il capitale di
affranco;
CONSIDERATO che le
spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco
n. 1/Aragno sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di
riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) e successive modifiche e
integrazioni;
RITENUTO che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e affrancazione, ai
sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore
della Ditta di cui al più volte citato allegato “A” Elenco n. 1/Aragno datato 07/11/2012;
DATO ATTO che il
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio
e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del
presente provvedimento:
DECRETA
- sono legittimate con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di L’Aquila –Frazione
Aragno (Censuario di Camarda)
- a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco n. 1/Aragno datato 07/11/2012 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di L’Aquila
a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato “A” Elenco n. 1/Aragno datato 07/11/2012 nonchè
effettuare l’affrancazione;
- -di fare obbligo al Comune di L’Aquila
di corrispondere al Comitato per l’Amministrazione Separata della Frazione di Aragno i proventi derivanti dalla legittimazione di cui
sopra; il Comitato per l’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della
Frazione di Aragno deve provvedere a reinvestire il
capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R.
n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di L’Aquila
ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio,
con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine
di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..
L'Aquila, lì 28.08.2013
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott.
Giovanni Chiodi
Segue
allegato