PREMESSO CHE
- l’articolo 1, comma 122, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1), decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 prevede che: “Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione
siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un
importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e
- l’articolo 1, comma 123 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1), decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 prevede che: “Gli importi indicati per ciascuna regione nella
tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di
contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi
finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli
spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei
piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da
sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”;
- l’articolo 1, comma 124 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1), decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 prevede che: “La cessione di
spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte
dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari
ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di
favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte”;
- l’articolo 1, comma 125 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1), decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 prevede che “Entro il termine perentorio del 30 giugno, con
riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”;
RICHIAMATA
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 391 del 27/05/2013
di attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato ai sensi
dell’allora vigente disposto dell’art 1 commi 122 e segg della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 450 del 17 giugno
2013 con cui è stato disposto:
1. di revocare la sopracitata
deliberazione n. 391 del 27 maggio 2013 avente ad oggetto “Articolo 1, commi da
2. di dare attuazione ex novo al patto di
stabilità regionalizzato verticale incentivato in ottemperanza alle nuove
disposizioni normative di cui agli articoli di legge ripotati in premessa anche
in considerazione del nuovo termine perentorio del 30 giugno 2013;
3. di stabilire la data del 25 giugno 2013
quale termine ultimo e perentorio entro il quale gli enti locali potevano
comunicare, tramite invio a mezzo posta elettronica certificata, pena la non
ammissibilità al procedimento, le richieste di spazi finanziari in conformità
alle disposizioni vigenti;
4. di incaricare
PRESO ATTO che il Servizio Bilancio,
in attuazione di quanto disposto dalla richiamata DGR n. 450/2013 con nota RA
158098 del 19 giugno 2013, allegata al presente atto, ha ottemperato a quanto
rappresentato al sopracitato punto 4., provvedendo a notificare agli enti
locali, tramite posta elettronica certificata, la deliberazione di revoca, ad
informare gli stessi dell’inizio del nuovo procedimento di assegnazione degli
spazi finanziari valido ai fini del patto di stabilità regionale verticale
incentivato e a richiedere, altresì, ai medesimi enti, di comunicare, entro il
termine perentorio del 25 giugno 2013, espressamente stabilito con la citata
DGR n. 450/2013 pena la non ammissibilità al procedimento, mediante utilizzo di
posta elettronica certificata, la necessità di spazi finanziari da destinare,
in conformità al dettato di cui al novellato articolo 1 comma 124 della L. 24
dicembre 2012, n. 228, al pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte;
CONSIDERATO
- che gli importi dei contributi indicati nella tabella 1
citata all’articolo 1 comma 122 della L. 228/2012, sono stati approvati dalla
commissione Affari Finanziari nella seduta del 26 giugno 2013, come da
comunicazione della Conferenza delle Regioni in data 27.06.2013;
- che, la tabella di cui all’ articolo 1 comma 122 della citata
legge 228/2012, come approvata dalla Commissione Affari Finanziari nella seduta
del 26.06.2013 e all’attenzione della Conferenza delle Regioni, prevede per
- che nelle more dell’acquisizione dell’accordo della
Conferenza Permanente Stato-Regioni di cui all’articolo 1, comma 123, della L.
228/2012, è necessario procedere alla ripartizione degli spazi finanziari entro
il termine perentorio del 30 giugno 2013 stabilito dal comma 125 della medesima
disposizione anche al fine di scongiurare la perdita del contributo a favore
della Regione;
- che l’erogazione del contributo suddetto è subordinata alla
cessione, da parte della Regione, di spazi finanziari validi ai fini del patto
di stabilità interno, di importi pari a Euro
- che, ai sensi e per gli effetti del disposto del richiamato
articolo 1 comma 124 della L. 228/2012, la cessione di spazi finanziari agli
enti locali negli importi e nelle modalità sopra rappresentate comporta, per
- che il miglior risultato in termini di conseguimento del
maggior contributo e di minor sacrificio per
- che la necessità di massimizzare l’importo del contributo,
limitando al minimo possibile quello degli spazi finanziari ceduti da parte
della Regione, è dovuto alla significativa riduzione del limite di patto di
stabilità regionale per l’annualità 2013 operata ai sensi dell’art. 1 comma 449
della L 228/2012, che ha comportato per
- che, la necessità sopra rappresentata è ancor più
avvalorata dall’ipotesi di poter utilizzare i contributi previsti
dall’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato, a
compensazione dei tagli ai trasferimenti regionali previsti a qualsiasi titolo
per l’anno 2013 dal disposto di cui all’articolo 16, comma 2 del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come altresì
prevista in via prudenziale dalla deliberazione CIPE 8 marzo 2013, n. 14/2013,
pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale – n. 140 del 17 giugno 2013;
- che, in ragione di quanto sopra considerato, nell’ipotesi
di importi richiesti dagli enti locali in misura superiore agli spazi
finanziari massimi concedibili, tenuto comunque conto del vincolo imposto
dall’articolo 1, comma 123 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (riserva del
50% a favore di piccoli comuni con popolazione compresa tra 1000 e i 5000
abitanti) è possibile procedere alla ripartizione a favore dei soggetti che
hanno fatto richiesta, mediante applicazione di un criterio di proporzionalità
che consenta, comunque, di attribuire i citati spazi finanziari limitatamente
alla quota di minor sacrificio in termini di patto di stabilità per
- che, resta comunque ferma, anche ai sensi del novellato
articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 228/2012, la ripartizione degli
spazi finanziari con la distinzione di quelli cedibili a favore della province
rispetto a quelle cedibili a favore dei comuni;
- che ai sensi dell’articolo 1, commi 123 della legge
228/2012, la ripartizione degli spazi finanziari ai comuni, con riferimento ai
rispettivi contributi massimi concedibili, deve essere effettuata tenendo conto
che almeno il 50 % degli stessi venga riservata ai comuni con popolazione
compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti;
- che, attesi gli importi complessivi di spazi finanziari
richiesti dai comuni, il vincolo della riserva del 50% sopra rappresentato
viene garantito, pur tenendo conto del criterio della proporzionalità degli
spazi da assegnare rispetto alle richieste dei comuni, prevedendo comunque la
destinazione ai comuni con popolazione compresa tra i 1000 e 5000 abitanti di
una quota di spazi finanziari minima pari almeno a Euro 13.120.901,40 e la
destinazione della quota residua ai comuni con popolazione superiore a 5000
abitanti;
PRESO ATTO
- che gli spazi finanziari possono essere attributi a favore
degli enti locali aventi titolo che alla data del 25.06.2013 hanno inviato le
comunicazioni conformi al modello di istanza allegato alla citata nota
RA/158098 del 19 giugno 2013 del Servizio Bilancio e alle modalità di
trasmissione indicate;
- che, in riscontro della citata nota del Servizio Bilancio
RA/158098 del 19 giugno 2013, alla data del 25.06.2013 sono state acquisite,
nei termini e con le modalità richieste dal procedimento, le richieste di spazi
finanziari utili ai fini della ripartizione dei medesimi inviate dalle n. 4
province, per un ammontare pari ad Euro 37,38 mln, e inviate da n. 158 comuni,
per un ammontare complessivo di Euro 164,68 mln, di cui Euro 50,72 mln da 112
comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti ed Euro 113,96 da
46 comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;
- che, in riscontro alla predetta nota RA/158098 del 19
giugno 2013, sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata
bilancio@pec.regione.abruzzo.it oltre il termine perentorio stabilito dalla
deliberazione della Giunta Regionale 450/2013, le comunicazioni dei comuni
riportate nel prospetto allegato denominato “Elenco comunicazioni inviate oltre
il termine perentorio del 25 giugno
- che, sulla base delle richieste pervenute risulta comunque
necessario garantire la quota minima pari al 50% degli spazi finanziari da
cedere a favore dei comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti;
- che, sulla base delle comunicazioni pervenute, gli spazi
finanziari ceduti dalla Regione sono attribuibili ai comuni e alle province
rispettivamente negli importi riportati nel “Prospetto di riparto degli spazi
finanziari a favore delle Province” (Allegato 1), nel “Prospetto di riparto
degli spazi finanziari a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti” (Allegato 2) e nel “Prospetto di riparto degli spazi finanziari a
favore dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti” (Allegato 3),
allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO
- di poter procedere alla attribuzione degli spazi finanziari
di patto di stabilità verticale incentivato a favore dei comuni e delle
province nel limite del minimo
sacrificio in termini di spazi finanziari ceduti da parte della Regione con
riferimento al massimo contributo realizzabile da parte della Regione medesima
ex articolo 1, comma 122, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- di dover approvare il “Prospetto di riparto degli spazi
finanziari a favore delle Province” (Allegato 1), il “Prospetto di riparto
degli spazi finanziari a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti” (Allegato 2) e il “Prospetto di riparto degli spazi finanziari a
favore dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti” (Allegato 3),
allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di non poter ammettere al riparto degli spazi finanziari le
richieste pervenute oltre il termine perentorio stabilito dalla deliberazione
della Giunta Regionale 450/2013 “Elenco comunicazioni inviate oltre il termine
perentorio del 25 giugno
- di incaricare
- di incaricare
DATO ATTO che il Direttore
della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività
Sportive, e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno espresso parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità
del presente provvedimento;
A VOTI unanimi, resi nelle
forme di legge.
DELIBERA
1. di procedere alla attribuzione degli spazi finanziari di
patto di stabilità verticale incentivato a favore dei comuni e delle province
nel limite del minimo sacrificio in termini di spazi finanziari ceduti da parte
della Regione con riferimento al massimo contributo realizzabile da parte della
Regione medesima ex articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n.
228;
2. di procedere alla attribuzione degli spazi finanziari di
patto di stabilità verticale a favore dei comuni per l’importo massimo di Euro
26,242 mln e a favore delle province per l’importo massimo di Euro 8,747 mln,
al fine di massimizzare il contributo da assegnare alla Regione medesima ex
articolo 1, comma 122, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 per l’importo di
Euro 29,157 mln;
3. di approvare il “Prospetto di riparto degli spazi finanziari
a favore delle Province” (Allegato 1), il “Prospetto di riparto degli spazi
finanziari a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”
(Allegato 2) e il “Prospetto di riparto degli spazi finanziari a favore dei
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti” (Allegato 3), allegati come
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dichiarare non ammessi al riparto degli spazi finanziari
i comuni di cui all’“Elenco comunicazioni inviate oltre il termine perentorio
del 25 giugno
5. di incaricare
6. di incaricare
7. di incaricare
Seguono
allegati