IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge mineraria R.D. n. 1143/1927;

Visto il D.P.R. n. 382/1994 recante il regolamento procedimentale per le miniere ed in particolare gli artt. 12 e 16;

Visto il D.L.gs n. 112/1998, con cui viene disciplinata la delega delle funzioni amministrative in materia mineraria dallo Stato alle Regioni;

Visto il DM 6/6/1984 della concessione trentennale a partire dalla data del decreto fino al 6/6/2014), con una superficie complessiva asservita al vincolo minerario di ettari 6.781, ricadente nei comuni di Scafa, Manoppello, Lettomanoppello, Abbateggio, Roccamorice e San Valentino e successivo D.P.G.R. n. 216 del 11.10.2002 di riduzione di 1.775 ettari; fino alla superficie attuale di 5.006 ha;

Vista l’istanza presentata dalla società SAMA s.r.l. con sede in Bergamo, via G. Camozzi n. 124 in data 16/09/2009, acquisita in pari data al n.prot. 12521 della Direzione regionale, è stata richiesta una riduzione della superficie della concessione da 5.006 ha a 1.470 ha e la successiva proposta a 1.110 ettari, con l’esclusione dell’intera area ricadente nel Parco Nazionale della Majella;

Tenuto conto che l’Ente Parco della Majella, con nota n.902 del 21/01/2011, ha rilasciato il nulla-osta di competenza alla riduzione, nonché all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza delle aree;

Preso atto dell’esito delle Conferenze dei Servizi del 14/07/2011 e dell’8/09/2011 con le quali è stato espresso l’assenso alla realizzazione delle opere necessarie della messa in sicurezza nelle zone interessate dagli ex cantieri minerari ed a procedere alla richiesta riduzione dell’area in concessione mineraria;

Vista la documentazione trasmessa in data 16.02.2011 denominata “Interventi di messa in sicurezza della Miniera Acquafredda” di cui al prot. 18.02.2011 prot.n. 1559 e l’integrazione relativa alla stabilità della volta di una cavità dell’ex cantiere del 17.11.2011 prot.n. 10029;

Visto il verbale del 14.12.2011 redatto in esito del sopralluogo effettuato dal Servizio Regionale Risorse del Territorio, congiuntamente ai rappresentanti degli Enti e strutture interessati, in località “Acquafredda” del comune di Roccamorice (PE), di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli ex cantieri minerari secondo le modalità e le opere contenute nel documento esaminato dalla Conferenza dei Servizi dell’ 8.09.2011 nonché dalle ulteriori prescrizioni dettate in sede di visita preliminare del 9.11.2011;

Preso atto degli impegni assunti dalla Società SAMA per l’ulteriore valorizzazione dei siti minerari dismessi a seguito della riduzione della superficie in concessione;

Tenuto conto della disponibilità manifestata dall’Agenzia del Demanio in merito all’utilizzazione dell’area per l’intervento di valorizzazione a fini museali degli ex cantieri minerari utilizzati nell’estrazione della roccia asfaltica predisposto dal Comune di Roccamorice;

Considerato che i lavori di coltivazione e di ulteriore valorizzazione della roccia asfaltica avviene solo nei cantieri denominati nelle località Oltre il fosso Crocefisso e Foce Valle Romana come si evince dai programma annualmente trasmessi dalla Società concessionaria nonché dal progetto di coltivazione con ampliamento e recupero ambientale del cantiere in comune di Manoppello in corso di approvazione e già sottoposto al Giudizio VIA con esito favorevole n. 1610 del 9.11.2010 della competente Direzione regionale;

Ritenuto di poter valutare non più preminente l’interesse minerario nelle aree da stralciare di cui alla richiesta di riduzione, come da planimetria esaminata nelle Conferenze di servizi  appositamente convocate, ai sensi del D.P.R. n. 382/1994, in data 14/07/2011 e 8/09/2011 (all. A);

Ritenuto che la superficie mineraria risultante dalla riduzione, a 1.110 ettari, garantisce ugualmente il soddisfacimento della richiesta del mercato del minerale estratto, richiesta che ha subito peraltro una forte contrazione rispetto al periodo di rilascio del titolo minerario;

Vista la L.R. n. 77/1999

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate,

1.   E’ accordata, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 382/1994, alla società SAMA s.r.l. con sede legale in Bergamo, via G. Camozzi n. 124, titolare, e stabilimento di produzione in Scafa (PE) via Stazione n. 3, ai sensi del R.D. n. 1443/1927 della concessione mineraria allo sfruttamento della roccia asfaltica e bituminosa denominata “S. Valentino” (Provincia di Pescara), la riduzione a ettari 1.110 di terreno dell’area sottoposta a vincolo minerario, secondo la planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante (all. A);

2.   La perimetrazione dell’area dovrà essere delimitata mediante pilastrini obbligatoriamente messi in opera in accordo alla normativa mineraria entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

3.   Nell’area mineraria risultante di ettari 1.110 restano fermi ed invariati tutti gli obblighi derivanti dal D.M. 6.6.1984 e D.P.G.R. n. 216 dell’ 11.10.2002 e dalle leggi Statali e Regionali in materia mineraria, ivi compreso il pagamento del nuovo diritto proporzionale che la società SAMA è tenuta a versare annualmente alla Regione Abruzzo;

4.   Lo svincolo di destinazione del soprassuolo non costituisce di per sé perdita delle caratteristiche geo-giacimentologiche, essendo state riconosciute dallo Stato e dalla Regione Abruzzo a norma del R.D. n. 1443/1927 l’esistenza e la coltivabilità del giacimento di roccia asfaltica e bituminosa di interesse nazionale.

Il presente provvedimento dovrà pubblicato sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta

Segue allegato

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