Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XL

N. 34 SPECIALE

(Ambiente)

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

BOLLETTINO UFFICIALE

D E L L A

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV                         - L’AQUILA,  -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo:  € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili  € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di  € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di  € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

 

 


SOMMARIO

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 18.06.2009, n. 304:

L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2009, a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi.      Pag. 12

 

DELIBERAZIONE 29.06.2009, n. 310:

Criteri ed indirizzi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 59/05 - Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006.............................................. Pag. 45

 

DELIBERAZIONE 29.06.2009, n. 318:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta..................................................... Pag. 52

 

DELIBERAZIONE 29.06.2009, n. 322:

DGR n. 209 del 4 maggio 2009 ”Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila”. Proroga termini, modifiche ed integrazioni. Pag. 70

 

DELIBERAZIONE 13.07.2009, n. 348:

Direttive per la realizzazione del progetto denominato: “Rete regionale degli amici del riciclo”.       Pag. 74

 

DELIBERAZIONE 13.07.2009, n. 349:

Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, ARCOCONSUMATORI ed Aziende della distribuzione commerciale/GDO, denominato: “ECOSPESA”. Progetto sperimentale finalizzato alla prevenzione e riduzione, riuso e recupero dei rifiuti.............................. Pag. 84

 

DETERMINAZIONI

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 03.04.2008, n. DN3/113:

Comune di PICCIANO (PE). L.R. 45/2007 del 19.12.2007 All. 2 “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale.......................................................... Pag. 94

 

DETERMINAZIONE 08.01.2009, n. DN3/03:

L.R. 45/2007 del 19.12.2007 All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale.     Pag. 94

 

DETERMINAZIONE 10.02.2009, n. DN3/75:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di PENNAPIEDIMONTE (CH) in località Colle, individuato con codice ARTA CH233501. Approvazione del Piano di caratterizzazione..................................................... Pag. 95

 

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 24.04.2009, n. DR4/12:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di TORINO DI SANGRO (CH) in località Piana di Sodero, individuato con codice ARTA VS210030. Approvazione del Piano di caratterizzazione................................. Pag. 97

 

DETERMINAZIONE 24.04.2009, n. DR4/13:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Valle Caprelle”, codice ARTA AQ220083, Comune di VITTORITO (AQ).           Pag. 99

 

DETERMINAZIONE 07.05.2009, n. DR4/26:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di MOSCUFO (PE) in località Ripa dei Corvi, individuato con codice ARTA PE230031. Approvazione del Piano di caratterizzazione............................................................ Pag. 100

 

DETERMINAZIONE 07.05.2009, n. DR4/27:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di MONTEODORISIO (CH) in località Cantalupo, individuato con codice ARTA Vs220033. Approvazione del Piano di caratterizzazione................................................... Pag. 103

 

DETERMINAZIONE 07.05.2009, n. DR4/28:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di FRAINE (CH) in località San Biagio, individuato con codice ARTA VS220008. Approvazione del Piano di caratterizzazione............................................................ Pag. 105

 

DETERMINAZIONE 18.05.2009, n. DR4/45:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH) in località Cave, individuato con codice ARTA CH224301. Approvazione del Piano di caratterizzazione........................... Pag. 107

 

DETERMINAZIONE 27.05.2009, n. DR4/52:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) in località Saccorotto, individuato con codice ARTA AQ220050. Approvazione del Piano di caratterizzazione. ................................. Pag. 109

 

DETERMINAZIONE 27.05.2009, n. DR4/53:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di PALENA (CH) in località Carrera, individuato con codice ARTA CH213301. Approvazione del Piano di caratterizzazione............................................................ Pag. 111

 

DETERMINAZIONE 27.05.2009, n. DR4/54:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di POGGIOFIORITO (CH) in località Fonte Santa Maria, individuato con codice ARTA CH233601. Approvazione del Piano di caratterizzazione........................................... Pag. 113

 

DETERMINAZIONE 27.05.2009, n. DR4/59:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Campagnuccia”, codice ARTA PE230009, Comune di MANOPPELLO (PE).       Pag. 115

 

DETERMINAZIONE 10.06.2009, n. DR4/63:

Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) 1013/06 e D.M. 370/98 - Svincolo della polizza fidejussoria n.GE0611113 - notifica IT 006947 - presentata dalla società – S.e.ab S.r.l. Via Penne (zona industriale) Chieti Scalo (Chieti)..................................... Pag. 116

 

DETERMINAZIONE 11.06.2009, n. DR4/65:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di VILLA SANTA MARIA (CH) in località Pietragrossa - Pian di Pietra, individuato con codice ARTA VS220030. Approvazione del Piano di caratterizzazione................. Pag. 117

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/69:

Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) 1013 e D.M. 370/98 - Svincolo della polizza fidejussoria-notifica IT 001059- n.GE0605351 presentata dalla società –ECO VALSABBIA S.r.l. Via G. Falcone, 6 Gavardo (BS)............................................................ Pag. 120

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/70:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “colle della Giustizia”, codice ARTA TE230022, Comune di ATRI (TE).     Pag. 120

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/71:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Aquaviva”, codice ARTA PE230006, Comune di CASTIGLIONE A CASAURIA (PE).  Pag. 121

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/72:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Acquara”, codice ARTA VS220031, Comune di SCHIAVI DI ABRUZZO (CH).  Pag. 122

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/73:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Ortantonio”, codice ARTA VS230028, Comune di VILLA SANTA MARIA (CH).          Pag. 123

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/74:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Pretara - Intermesoli”, codice ARTA TE230010, Comune di PIETRACAMELA (TE).   Pag. 124

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/77:

Delibera G.R. n. 254 del 07.04.2008 avente ad oggetto «L.R. 19.12.2007 n. 45  Art. 57 “Fondo ambientale” – Individuazione interventi e ripartizione fondi – Annualità 2008» -  Delibera  G.R. n. 1334 del 29.11.2006 avente ad oggetto “Protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, in collaborazione con i Corpi di Polizia Provinciale, denominato: Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti in ambiti demaniali fluviali. - Impegno e liquidazione fondi. ................................................. Pag. 125

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/78:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Colle Bianco”, codice ARTA PE210002, Comune di CARAMANICO TERME (PE).     Pag. 129

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/79:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “San Tommaso”, codice ARTA PE230019, Comune di CARAMANICO TERME (PE). Pag. 130

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/80:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Madonna delle Grazie”, codice ARTA PE230027, Comune di CATIGNANO (PE).         Pag. 131

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/81:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Paduli”, codice ARTA PE230029, Comune di CATIGNANO (PE).  Pag. 132

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/82:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “C.da Filara”, codice ARTA PE210022, Comune di CORVARA (PE).         Pag. 133

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/83:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Piamentone - Segaluccia”, codice ARTA PE230032, Comune di CORVARA (PE).          Pag. 134

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/84:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Morrecine”, codice ARTA CH212601, Comune di LETTOPALENA (CH).          Pag. 135

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/85:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Miniera di bauxite”, codice ARTA AQ230024, Comune di LUCOLI (AQ).           Pag. 136

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/86:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Santo Stefano”, codice ARTA AQ220044, Comune di PETTORANO SUL GIZIO (AQ).           Pag. 137

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/87:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “San Simone”, codice ARTA PE230038, Comune di PIETRANICO (PE). Pag. 138

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/88:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Volpara”, codice ARTA AQ220070, Comune di TRASACCO (AQ).           Pag. 139

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/89:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Carbonara”, codice ARTA AQ220105, Comune di ALFEDENA (AQ).       Pag. 140

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/90:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Maruccio”, codice ARTA AQ220048, Comune di ALFEDENA (AQ).        Pag. 141

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/91:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “San Silvestro Pacinette”, codice ARTA TE220003, Comune di CROGNALETO (TE). Pag. 142

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/92:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Valle Campagna”, codice ARTA TE220004, Comune di CROGNALETO (TE).   Pag. 143

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/93:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e  s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Santa Maria Assunta”, codice ARTA TE210033, Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE).     Pag. 144

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/94:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Collardoso”, codice ARTA AQ220094, Comune di POGGIO PICENZE (AQ).     Pag. 145

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/95:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Coste”, codice ARTA CH224101, Comune di ROCCAMONTEPIANO (CH).     Pag. 146

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/96:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Capo Le Vigne”, codice ARTA CH234401, Comune di SAN VITO CHIETINO (CH).    Pag. 147

 

DETERMINAZIONE 26.06.2009, n. DR4/98:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Crocetta”, codice ARTA CH215001, Comune di TORRICELLA PELIGNA (CH).         Pag. 148

 

DETERMINAZIONE 26.06.2009, n. DR4/99:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “mozzano”, codice ARTA AQ210019, Comune di CAPITIGNANO (AQ).    Pag. 149

 

DETERMINAZIONE 26.06.2009, n. DR4/100:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “collicchio”, codice ARTA AQ220054, Comune di CAPITIGNANO (AQ).  Pag. 150

 

DETERMINAZIONE 26.06.2009, n. DR4/101:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Via Catania”, codice ARTA CH224201, Comune di SAN GIOVANNI TEATINO (CH).         Pag. 151

 

DETERMINAZIONE 06.07.2009, n. DR4/104:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Villavecchia”, codice ARTA AQ220097, Comune di VILLALAGO (AQ).  Pag. 152

 

DETERMINAZIONE 06.07.2009, n. DR4/105:

D. Lgs. 152/06, art. 242 comma 2 e s.m.i., L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “San Giovanni”, codice ARTA PE210016, Comune di TURRIVALIGNANI (PE).................................................... Pag. 153

 

DETERMINAZIONE 06.07.2009, n. DR4/106:

D. Lgs. 152/06, art. 242 comma 2 e s.m.i., L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Fosso Sterparo”, codice ARTA CH223801, Comune di RAPINO (CH)............................................................ Pag. 154

 

DETERMINAZIONE 06.07.2009, n. DR4/107:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Contrada sant'angelo”, codice ARTA VS210009, Comune di FURCI (CH)............................................................ Pag. 155

 

DETERMINAZIONE 06.07.2009, n. DR4/108:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Penninoli”, codice ARTA CH210501, Comune di BUCCHIANICO (CH).  Pag. 156

 

DETERMINAZIONE 13.07.2009, n. DR4/112:

Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) 1013/06 e D.M. 370/98 - Svincolo della polizza fidejussoria - n.GE0610165 -notifica IT 001059 presentata dalla società –ECO VALSABBIA S.r.l. Via G. Falcone, 6 Gavardo (BS).................................................... Pag. 157

 

DETERMINAZIONE 13.07.2009, n. DR4/113:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di VASTO (CH) in località Bottari, individuato con codice ARTA VS220023, in località Lota, individuato con codice ARTA VS220024 ed in località Vallone Maltempo, individuato con codice ARTA VS230013. Approvazione dei Piani di caratterizzazione............................... Pag. 158

 

DETERMINAZIONE 13.07.2009, n. DR4/114:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di SAN BUONO (CH) in località Scosta, individuato con codice ARTA VS230011. Approvazione del Piano di caratterizzazione............................................................ Pag. 161

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/115:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Comprensorio Valfino”, codice ARTA TE220012, Comune di MONTEFINO (TE)............................................................ Pag. 164

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/116:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Fiume Feltrino”, codice ARTA CH232001, Comune di FRISA (CH).         Pag. 165

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/117:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e  s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Castelluccia”, codice ARTA AQ220020, Comune di GIOIA DEI MARSI (AQ)............................................................ Pag. 166

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/118:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “valle dei fiori”, codice ARTA AQ220021, Comune di GIOIA DEI MARSI (AQ)............................................................ Pag. 167

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/119:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Collefiorito”, codice ARTA TE210004, Comune di TORRICELLA SICURA (TE)............................................................ Pag. 168

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/120:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Quadraccioni”, codice ARTA TE230009, Comune di CELLINO ATTANASIO (TE)............................................................ Pag. 169

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/121:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Fonte Lucci”, codice ARTA TE210013, Comune di CELLINO ATTANASIO (TE)............................................................ Pag. 170

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/122:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Colle della Vite”, codice ARTA TE220008, Comune di FANO ADRIANO (TE)............................................................ Pag. 171

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/123:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Aravecchia”, codice ARTA TE230032, Comune di FANO ADRIANO (TE)............................................................ Pag. 172

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/124:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di ROCCAMORICE (PE) in località Il Valzo, avente codice ARTA PE230053 e Colle della Lucertola - Vicenne, avente codice ARTA PE230046. Approvazione dei Piani di caratterizzazione.           Pag. 173

 

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/125:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di LORETO APRUTINO (PE) in località Gomma, avente codice ARTA PE230055 e ARTA PE230035. Approvazione del Piano di caratterizzazione............................... Pag. 176

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/126:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) in località Trembietta, individuato con codice ARTA TE210027. Approvazione del Piano di caratterizzazione........... Pag. 179

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/127:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati   Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di ABBATEGGIO (PE) in località C.da Cusano - fonte Vecchia, individuato con codice ARTA PE220001. Approvazione del Piano di caratterizzazione............................... Pag. 182

 

DETERMINAZIONE 15.07.2009, n. DR4/129:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di BISENTI (TE) in località Chioviano Alto, individuato con codice ARTA TE210022. Approvazione del Piano di caratterizzazione............................................................ Pag. 184

 

DETERMINAZIONE 15.07.2009, n. DR4/130:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di CONTROGUERRA (TE) in località Coste di Tronto, individuato con codice ARTA TE220006. Approvazione del Piano di caratterizzazione........................................... Pag. 187

 

DETERMINAZIONE 21.07.2009, n. DR4/132:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e  s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Garagnani”, codice ARTA PE230018, Comune di ELICE (PE).       Pag. 190

 

 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 18.06.2009, n. 304:

L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2009, a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di smaltimento dei rifiuti di origine urbana, a causa dell’assenza e/o insufficienza di disponibilità volumetriche residue di discariche dedicate in esercizio (discariche classificate per “rifiuti non pericolosi”);

Richiamata la DGR n. 1075 del 13.11.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" - art. 4, comma 1, lett. v). Conferimento sino al 30.06.2009 di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi.”, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, con la quale la Regione Abruzzo ha autorizzato sino al 30.06.2009, il conferimento dei rifiuti urbani (CER 20 e 19), in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi (Province e/o ATO);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Vista la DGR 14 aprile 2009, n. 178 avente per oggetto: “Sisma del 6 aprile 2006 – Prime disposizioni generali” che per estratto dispone: “omissis……..

-    4. Con riferimento a tutte le procedure e/o provvedimenti ad istanza di parte relativi ad ipotesi nella quali il mancato riscontro dell’Amministrazione equivale a provvedimento di assenso o di diniego, con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, il presente atto costituisce provvedimento generale ed espresso soprassessorio, inibitorio del formarsi di qualsivoglia consenso o diniego procedimentale, facendo salvo il successivo scrutinio dell’amministrazione posteriormente al 30 giugno 2009, data dalla quale torneranno a decorrere i termini di cui ad ogni singolo procedimento” e altresì;

-    5. E’ fatta salva, in ogni caso, la motivata possibilità di adozione di atti o provvedimenti puntuali ove i direttori od i dirigenti competenti ne ravvisino la imminente necessità, da esplicitare nell’atto medesimo;

omissis”;

Visto il D.L. 28.04.2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Richiamate in particolare, le OO.PP.CC.MM. nn. 3753 - 3754 - 3755 - 3667, che dispongono interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Richiamato in particolare, l’art. 6, punto 1) della predetta Ordinanza n. 3753 che recita: “Per i soggetti che alla data del 5 aprile erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza”;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti sta portando avanti una serie di attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzate in particolare a:

-    attuare puntualmente le disposizioni delle normative vigenti di settore;

-    attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse “procedure d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: IPPC (2008/2071), discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077), rifiuti portuali (2005/2015), ..etc.;

-    realizzare la programmazione prevista dal PRGR per il sistema impiantistico di supporto alla gestione del ciclo dei rifiuti (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tecnici, riunioni di approfondimento, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, … etc.);

-    garantire la continuità degli smaltimenti/trattamenti dei rifiuti per evitare situazioni emergenziali;

-    sviluppare le iniziative per diffondere e/o potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;

-    attuazione del Programma regionale RUB di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

-    indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, bonifica e ripristino di siti contaminati ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare la parte IV in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i., per quanto applicabile;

Vista la legge 27.02.2009, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, pubblicata sulla G.U. 28.02.2009, n. 49, che all’art. 5, comma 1 bis), ha previsto la possibilità di richiedere una proroga delle disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per le discariche classificate per “rifiuti non pericolosi” sino al 31.12.2009, previa assenso del MATTM, su richiesta della Regione interessata;

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot.n. 5711/DN3 del 13.03.2009, inviata al MATTM, avente per oggetto: “Legge 27.02.2009, n. 13 – art. 5, comma 1bis). Regime transitorio di cui all’art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. - Richiesta di proroga al 31.12.2009”;

Preso atto delle risultanze della riunione tenutasi presso il MATTM - Direzione QdV, in data 8.06.2009, convocata dallo stesso con nota prot.n. DR4/9708 del 25.05.2009, in cui sono state affrontate le diverse problematiche connesse alle richieste avanzate al MATTM dalle Regioni, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis) della legge 27.02.2009, n. 13 ed alle proposte di modifica del D.M. 3.08.2005 elaborate dal MATTM;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

-    l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;

-    l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;

-    l’art. 5 relativo alle “Competenze delle Province”;

-    l’art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi.

Considerato che permangono ancora difficoltà operative, come precedentemente accennato, che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, in particolare, nella Provincia di L’Aquila e Teramo, per la mancanza di impianti di smaltimento autorizzati ed aventi sufficienti capacità volumetriche;

Visto il documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti denominato: “Sistema regionale di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati – 10 giugno 2009”, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Tenuto conto altresì, che il Servizio Gestione Rifiuti, al fine di gestire e superare le attuali difficoltà operative e garantire la continuità degli smaltimenti di rifiuti di origine urbana, ha provveduto nel frattempo, dall’adozione della DGR n. 1075/2008, che ha autorizzato sino al 30.06.2009, il conferimento dei rifiuti urbani (CER 20 e 19), in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi (Province e/o ATO), a:

-    autorizzare con D.Dir. n. 81/120 del 06.02.2009, la realizzazione e l’esercizio dell’ampliamento della discarica esistente, ubicata in località “S.Lucia” di Atri (TE), di 90.000 mc;

-    completare l’iter amministrativo per la realizzazione della nuova discarica ubicata in località “Valle dei fiori“ di Gioia dei Marsi (AQ), all’esame definitivo del comitato regionale VIA, di 300.000 mc;

-    sollecitare il completamento dell’iter amministrativo per la discarica ubicata in località “Salinello” di Tortoreto (TE), per un ampliamento di 265.000 mc;

-    autorizzare con D.Dir. n. 66/147 del 04.11.2008, l’ampliamento della discarica ubicata in località “Casette di Grasciano” di Notaresco (TE), di 31.000 mc;

-    avviare il procedimento per il rilascio dell’AIA al CIRSU SpA – SOGESA SpA, per l’ampliamento della discarica ubicata in località “Casette di Grasciano” di Notaresco (TE), di 485.000 mc;

-    autorizzare l’avvio delle attività del nuovo impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) e compostaggio di Aielli (AQ);

-    autorizzato con D.Dir. n. 42/117 del 27.03.2008, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) – Bioessicazione/CDR, in località “Villa Pavone” di San Nicolò a Tordino (TE);

-    potenziamento dei servizi di raccolta differenziata RD in numerosi Comuni, tramite la concessione di contributi finanziari da parte della Regione Abruzzo, ai sensi della DGR n. 1090 del 2.10.2006 e provvedimenti attuativi;

-    approvare il “Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio”, di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008;

Considerato che le iniziative suddette sono in fase di concreta realizzazione (costruzione degli impianti) e/o di conclusione dell’iter amministrativo di approvazione dei progetti (richiesta pareri tecnici, organizzazione delle conferenze di servizi, ..etc.) e necessitano ancora alcuni mesi (6-12 mesi), per l’avvio effettivo dei diversi impianti, nonché per la realizzazione dei programmi in materia di RD, da parte dei soggetti interessati;

Considerato pertanto, che risulta necessaria una collaborazione tra le diverse realtà provinciali e/o ATO interessate, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione già in atto, ai sensi della DGR n. 1075/08;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, con nota prot.n. DR4/9708 del 25.05.2009, avente per oggetto: “DGR n. 1075/08 - L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. Esame delle problematiche delle attività di smaltimento di rifiuti urbani. Provvedimenti”, a convocare una riunione in data 10.06.2009 per sentire i diversi soggetti interessati, acquisire valutazioni e pareri, al fine di attivare una sussidiarietà tra Province e/o ATO diversi, per elaborare e concordare modalità ed interventi finalizzati al conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati ed aventi sufficienti capacità volumetriche, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Ritenuto necessario che la Regione Abruzzo autorizzi, sentiti i soggetti interessati nella riunione tenutasi il 10.06.2009, per un periodo necessario alla definitiva concretizzazione delle azioni ed interventi in corso, comunque per un periodo limitato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v), il conferimento dei rifiuti di origine urbana, da parte di Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comuni, Gestori dei servizi di igiene urbana, ..etc., in Province e/o ATO diversi;

Considerato che le Province, sentite dal competente Servizio regionale, hanno ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l’impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e si rende, in alternativa, necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., sentiti i soggetti interessati;

Richiamata la nota del Comune di Teramo prot.n. 24936 del 19.05.2009, con la quale, nel confermare la situazione di criticità ancora presente sul proprio territorio per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, si chiede alla Regione Abruzzo di attivarsi ai fini di individuare soluzioni che consentano di garantire la continuità dello smaltimento degli stessi;

Richiamata la nota del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Area Piomba/Fino di Atri (TE), prot.n. 582 del 14.05.2009, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 9936 del 26.05.2009, con la quale è stato richiesto dallo stesso di attivare un “Accordo di programma”, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni del Consorzio, presso la discarica di Guglionesi (CB),

Richiamata la nota prot.n. 3864 del 24.12.2008 del COGESA di Sulmona, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 31424/DN3 del 31.12.2008, con la quale si comunica il conferimento dei rifiuti con CER 191212 e 190503 presso la discarica ubicata in località “Tufo colonico” nel Comune di Isernia, ai sensi della DGR n. 1075/08;

Richiamata la nota prot. n. 440 del 27.01.2009 del CIVETA di Cupello, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 2443 del 2.02.2009, con la quale si comunica il conferimento dei rifiuti con CER 191212 presso la discarica ubicata in località “Tufo colonico” nel Comune di Isernia, ai sensi della DGR n. 1075/08;

Ritenuto che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.   comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.   allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

Ritenuto altresì di prendere atto del conferimento di rifiuti di origine urbana trattati (CER 191212 e 190503), per un periodo limitato, da parte del COGESA SpA e Consorzio CIVETA, nell’impianto ubicati in località “Tufo colonico”, nel Comune di Isernia, nella Regione Molise, in relazione alla effettiva disponibilità ed alla non sussistenza di impedimenti normativi;

Ritenuto opportuno incaricare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare le procedure amministrative, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 45/07 e s.m.i., per la richiesta alla Regione Molise di sottoscrizione di un “Accordo di programma” al fine di attuare una collaborazione tra le due Regioni nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare per l’eventuale utilizzo di impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, previa la disponibilità degli Enti locali e dei gestori degli impianti interessati;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a convocare e sentire tutti i soggetti interessati ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. nonché ad illustrare agli stessi la situazione al giugno 2009 del sistema di smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

Richiamata la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”, in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”, in particolare per le disposizioni inerenti l’attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - - Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all'esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03 - Direttive tecnico – gestionali”;

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Richiamata la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Richiamata la DGR n. 209 del 4 maggio 2009 avente per oggetto: “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila”;

Richiamata altresì, la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento, a cui i “soggetti passivi” interessati sono obbligati alla puntuale applicazione;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato a garantire la continuità delle attività di un essenziale servizio pubblico, come quello rappresentato dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali emergenze di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi richiamati; nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico ed una negativa immagine delle realtà interessate;

Ritenuto che il periodo di tempo di autorizzazione allo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana in altri impianti ubicati in diverse Province e/o ATO, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07, possa essere definito dalla data di approvazione del presente atto da parte della Giunta regionale, sino al 31.12.2009, con le modalità sopra definite e salvo ulteriori proroghe per accertate necessità;

Considerato che il presente atto è da ritenersi urgente, al fine di evitare situazioni di emergenza per le attività di smaltimento dei rifiuti di origine urbana nonché per evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.L. 39/09;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di Autorizzare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07, per accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati, sino al 31.12.2009, il conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti autorizzati di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi;

2.   di Prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

-    comunicare, preventivamente, alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

-    allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

3.   di Prescrivere alle Province interessate:

a.   il monitoraggio trimestrale delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati;

b.   la comunicazione al competente Servizio regionale dell’eventuale superamento dell’emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all’autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;

c.   il rigoroso controllo delle attività di smaltimento e/o trattamento e rispetto delle normative di settore vigenti;

4.   di Richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti;

5.   di Rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

-    la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-    la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall’approvazione della presente delibera, il gestore dell’impianto di smaltimento dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza;

-    ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate.

6.   di Richiamare i gestori degli impianti di smaltimento al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale (ecotassa);

7.   di Prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

8.   di Prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

a.   l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, nonché il rispetto degli obblighi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

b.   la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

9.   di Autorizzare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;

10. di Trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Molise, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo ed Isernia, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti e Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA territorialmente competenti;

11. di Demandare alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;

12. di Pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue allegato




DELIBERAZIONE 29.06.2009, n. 310:

Criteri ed indirizzi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 59/05 - Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006.

La giunta regionale

Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” che ha abrogato il Decreto Legislativo 04 agosto 1999 n. 372, concernente la disciplina della prevenzione e della riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività elencate nell’allegato I del Decreto stesso;

Vista la DGR 13.02.2004, n. 58 afferente i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 (ex D. Lgs. n. 372/1999), che individua l’Autorità Competente nella Direzione Parchi, Territorio, Ambiente e Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano 75, per tutte le categorie di impianti interessati;

Vista la DGR 3.05.2006, n. 461 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” che fissa i criteri per il rilascio dell’AIA, emana la nuova modulistica e i nuovi calendari per la presentazione delle richieste di autorizzazione;

Vista DGR 8.10.2007, n. 997 e s.m.i. recante: “Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica” che integra l’allegato B della DGR 461/06 con l’art. 8 Autorizzazione avente valore di AIA;

Vista la DGR 26.03.2008, n. 233 recante: “Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente “attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica ed integrazione”, che integra l’Allegato B della DGR n. 461/06 con l’art. 9 “Sanzioni”;

Vista la DGR 27.11.2008, n. 1154 recante: “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1) , 2) e 3) ; art. 5); art. 9) punti 2)  e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”, che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;

Vista la DGR 13.08.2007, n. 862 recante: “Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente “attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 D.Lgs. 59/05: approvazione modulistica”, che modifica l’art. 5 dell’Allegato B alla DGR n. 461/06;

Vista la DGR 30.03.2009, n. 158 recante: “DGR n. 997 dell’8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 3.05.2006 – D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica – Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA”;

Considerato che conseguentemente all’emanazione della DGR n. 31/09 recante: “Ridefinizione delle Direzioni regionali - definizione degli obiettivi”, le competenze per il rilascio dell’AIA per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3, 4, 6 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05, fanno capo alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia e per gli impianti di cui alla categoria 5 dell’allegato I del D. Lgs. n. 59/2005 fanno capo alla Direzione Protezione Civile, Ambiente;

Ritenuto pertanto di individuare l’Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. 59/05, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e la Direzione Protezione Civile, Ambiente, per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5  dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05;

Dato atto che occorre modificare il punto 1 della DGR 13.02.2004, n. 58 individuando quale Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/05, le suddette Direzioni, ciascuna per quanto di propria competenza, disponendo che la eventuale definizione di regolamenti attinenti le applicazioni della legislazione nazionale ed europea debbono essere condivisi tra le due Direzioni, nonché l’attuazione del procedimento di cui all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 59/05 (osservatorio);

Ritenuto opportuno riordinare i criteri e gli indirizzi per il rilascio dell’AIA, anche al fine di rendere il procedimento semplificato e spedito modificando il dispositivo della DGR n. 461/06, sostituendo il punto 8 del dispositivo nel seguente modo:

      “Punto 8.1 Ogni servizio competente nell’ambito della Direzione individuata, gestisce il ricevimento e l’organizzazione delle istanze e procede alla cura ed alla tenuta del Registro delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.          

      Punto 8.2 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio competente che svolge le funzioni ed attività afferenti il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs 59/05, anche ai fini dell’informazione.                                                  

      Punto 8.3 Per l’istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione integrata ambientale l’Autorità competente si può avvalere della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA).

      Punto 8.4 Le tariffe per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al D.Lgs. 59/05, sono quelle previste dal Decreto Interministeriale sulle Tariffe ed il pagamento delle stesse deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme sul c/c bancario della Tesoreria della Regione Abruzzo n°.000000040300 ABI 06040 CAB 03600 CIN O IBAN IT78O0604003600000000040300 oppure sul c/c postale n°. 208678 ABI 07601 CAB 03600 IBAN IT61R0760103600000000208678 intestato alla Regione Abruzzo – Sevizio Tesoreria; Causale Versamento: “Diritti di istruttoria D.Lgs.59/2005 – D.Interm. 24/04/2008 – Autorizzazione Integrata Ambientale – cap. 31130”, specificando ulteriormente l’articolo ed il comma del D.Lgs. 59/05 relativo all’attività istruttoria richiesta, indicando, inoltre, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia –Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA- per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005 e la Direzione Protezione Civile, Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti- per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/05.

      Punto 8.5 L’autorizzazione avente valore di AIA” ex comma 1, art. 9 del D.Lgs. 59/05, ha una durata massima di 1 anno, salvo proroghe oggettivamente necessarie disposte dall’Autorità competente. Essa può essere rilasciata agli impianti esistenti, ex lett. d) comma 1, art. 2 del D.Lgs. 59/05, che dichiarino con apposita autocertificazione ex DPR n. 445/00:

-    di aver presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini stabiliti dai calendari emanati dall’Autorità Competente;

-    di aver ricevuto regolare avvio del procedimento;

-    di aver espletato e concluso la procedura di evidenza pubblica di cui al comma 7, art. 5 del D.Lgs. 59/05;

-    di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’esercizio delle attività e che le stesse siano in corso di validità;

-    di rispettare le migliori tecniche disponibili (MTD), di cui all’art. 7 del D.Lgs. 59/05;

      L’autorizzazione avente valore di AIA, proroga le autorizzazioni precedentemente rilasciate nel rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti ivi previsti.

      L’autorizzazione avente valore di AIA, deve contenere il piano di monitoraggio e controllo. Il rilascio dell’AIA sostituisce l’autorizzazione avente valore di AIA.

      Punto 8.6 Agli effetti della presente delibera costituisce: “Organo di controllo”, l’ARTA nonché qualunque ufficiale di polizia giudiziaria.  La procedura relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative  previste dall’art. 16, commi 4, 5, 6 del  D.Lgs. 59/05, è  attivabile, nel rispetto delle  procedure di seguito esposte, su istanza:

      A. di uno specifico organo di controllo;

      B. di un qualsiasi cittadino.

Nell’ipotesi sub A),  l’organo di controllo, accertato che  il gestore di un  impianto rientrante nelle categorie di cui all’all. 1 del D.Lgs. 59/05, non ha ottemperato a taluna delle prescrizioni richiamate dall’art. 16,  commi 4-5-6 del suddetto decreto, deve darne comunicazione all’Autorità competente, la quale provvede all’irrogazione della sanzione ex art. 16, comma 8 del D.Lgs. 59/05.

Nell’ipotesi sub B), qualunque cittadino venga direttamente a conoscenza che il gestore di un impianto rientrante nelle categorie di cui all’All. 1 del D.Lgs. 59/05, non ha ottemperato a taluna delle prescrizioni richiamate dall’art. 16, commi 4-5-6 del suddetto decreto, può farne denuncia all’autorità competente.

La denuncia deve essere sottoscritta e trasmessa alle Direzioni su individuate per quanto di competenza mediante raccomandata a/r. La stessa deve contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti affinché l’Autorità competente possa individuare, senza possibilità di equivoci, l’impianto e l’oggetto della contestazione.

L’Autorità competente comunica la denuncia al Responsabile del Procedimento che ne cura la trasmissione all’ARTA  ovvero  ad  altro organo di controllo ritenuto  idoneo affinché accerti la fondatezza della violazione contestata.

L’organo  di controllo trasmette all’Autorità competente, apposita relazione di sopralluogo recante, in allegato, il relativo verbale.

Qualora, a seguito  delle verifiche compiute  dall’organo  di controllo, la  denuncia  risulti infondata, l’Autorità competente provvede all’archiviazione della procedura dandone comunicazione al denunciante. Qualora, invece,  la denuncia  risulti fondata, l’Autorità competente provvede all’irrogazione della sanzione  ai sensi dell’art. 16, comma 8 del D.Lgs. 59/05 e della presente delibera.

E’ prevista, in ogni caso, l’irrogazione della sanzione minima stabilita dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05, con riferimento all’infrazione accertata, salvo quanto disposto dal successivo comma.

L’Autorità competente applica al gestore la sanzione massima prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05, relativamente alla violazione accertata qualora, dal rilascio o rinnovo dell’autorizzazione integrata  ambientale, sia stata  irrogata nei confronti dello stesso gestore  altra sanzione in conseguenza della  medesima violazione.

Il gestore deve provvedere al pagamento della sanzione irrogata dall’Autorità competente, entro il termine stabilito nello stesso provvedimento sanzionatorio, mediante versamento della somma sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, ABI 07601, CAB 03600, IBAN IT61R0760103600000000208678, specificando la causale del versamento: “Pagamento sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 59/05 (specificare il comma riportato nel provvedimento sanzionatorio) - Autorizzazione Integrata Ambientale’; capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001”, specificando ulteriormente l’articolo ed il comma del D.Lgs. 59/2005 relativo all’attività istruttoria richiesta, indicando, inoltre, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA per gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c)  come già in attribuzione  ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8  dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e  la Direzione Protezione Civile, Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti- per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05”;

Ritenuto opportuno di conseguenza abrogare l’Allegato B alla DGR n. 461/06;

Dato atto che il Direttore Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia e il Direttore Protezione Civile, Ambiente, hanno espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Visti

il D.Lgs 59/05;

la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte,

1.   di Modificare il punto 1 della DGR 13.02.2004, n. 58 che viene sostituito con il seguente punto:

      “1. di individuare quale  Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi  del D. Lgs. 59/05, la “Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” relativamente agli impianti di cui alle categorie  1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c)  come  già in attribuzione ed in  itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05 e la “Direzione Protezione Civile, Ambiente”, relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05”;

2.   di Disporre che l’eventuale definizione di regolamenti attinenti le applicazioni della legislazione nazionale ed europea debbono essere condivisi tra le due Direzioni nonché  l’attuazione del procedimento di cui all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 59/05 (osservatorio);

3.   di Riordinare i criteri e gli indirizzi per il rilascio dell’AIA, anche al fine di rendere il procedimento semplificato e spedito modificando il dispositivo della DGR n. 461/06 sostituendo il Punto 8 del dispositivo nel seguente modo:

      Punto 8.1 Ogni servizio competente nell’ambito della Direzione individuata, gestisce il ricevimento e l’organizzazione delle istanze e procede alla cura ed alla tenuta del Registro delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

      Punto 8.2 Il Responsabile del  Procedimento è il Dirigente del Servizio competente che svolge le funzioni ed attività afferenti il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs 59/05, anche ai fini dell’informazione.

      Punto 8.3 Per l’istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione integrata  ambientale l’Autorità Competente si può avvalere della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA).

      Punto 8.4 Le tariffe per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al D.Lgs. 59/05, sono quelle previste dal Decreto Interministeriale sulle Tariffe ed il pagamento delle stesse deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme sul c/c bancario della Tesoreria della Regione Abruzzo n°.000000040300 ABI 06040 CAB 03600 CIN O IBAN IT78O0604003600000000040300 oppure sul c/c postale n°. 208678 ABI 07601 CAB 03600 IBAN IT61R0760103600000000208678 intestato alla Regione Abruzzo – Sevizio Tesoreria; Causale Versamento: “Diritti di istruttoria D.Lgs.59/2005 – D.Interm. 24/04/2008 – Autorizzazione Integrata Ambientale – cap. 31130”, specificando ulteriormente l’articolo ed il comma del D.Lgs.  59/05 relativo all’attività istruttoria richiesta, indicando, inoltre, la Direzione  Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia –Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA-  per  gli   impianti   di  cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c)  come già  in  attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005 e la Direzione  Protezione  Civile,  Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti- per  gli impianti  di  cui alle  categorie 3.1, 5, 6.4.a)  come  già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/05.

      Punto 8.5 L’autorizzazione avente valore di AIA” ex comma 1, art. 9 del D.Lgs. 59/05, ha una durata massima di 1 anno, salvo proroghe oggettivamente necessarie disposte dall’Autorità competente. Essa può essere rilasciata agli impianti esistenti, ex lett. d) comma 1, art. 2 del D.Lgs. 59/05, che dichiarino con apposita autocertificazione ex DPR n. 445/00:

-    di aver presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini stabiliti dai calendari emanati dall’Autorità competente;

-    di aver ricevuto regolare avvio del procedimento;

-    di aver espletato e concluso la procedura di evidenza pubblica di  cui  al comma 7,  art. 5 del  D.Lgs. 59/05;

-    di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’esercizio delle attività e che le stesse siano in corso di validità;

-    di rispettare le migliori tecniche disponibili (MTD), di cui all’art. 7 del D.Lgs. 59/05;

      L’autorizzazione avente valore di AIA, proroga le autorizzazioni precedentemente rilasciate nel rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti ivi previsti.

      L’autorizzazione avente valore di AIA, deve contenere il piano di monitoraggio e controllo. Il rilascio dell’AIA sostituisce l’autorizzazione avente valore di AIA.

      Punto 8.6 Agli effetti della presente delibera costituisce: “Organo di controllo”, l’ARTA nonché qualunque ufficiale di polizia giudiziaria. La procedura relativa  all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 16, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 59/05, è attivabile, nel rispetto delle procedure di seguito esposte, su istanza:

A. di uno specifico organo di controllo;

B. di un qualsiasi cittadino.

Nell’ipotesi sub A), l’organo di controllo, accertato che il gestore di un impianto  rientrante  nelle  categorie di cui all’all. 1 del D.Lgs. 59/05, non ha ottemperato a  taluna delle prescrizioni richiamate dall’art. 16, commi 4-5-6 del suddetto decreto, deve darne comunicazione all’Autorità competente, la quale provvede all’irrogazione della sanzione ex art. 16, comma 8 del D.Lgs. 59/05.

Nell’ipotesi sub B), qualunque cittadino venga direttamente a conoscenza che il gestore di un impianto rientrante nelle categorie di cui all’All. 1 del D.Lgs. 59/05, non ha ottemperato a taluna delle prescrizioni richiamate dall’art. 16, commi 4-5-6 del suddetto decreto, può farne denuncia all’autorità competente.

La denuncia deve essere sottoscritta e trasmessa alle Direzioni su individuate per quanto di competenza mediante raccomandata a/r. La stessa deve contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti affinché l’Autorità competente possa individuare, senza possibilità di equivoci, l’impianto e l’oggetto della contestazione.

L’Autorità competente comunica la denuncia al Responsabile del Procedimento che ne cura la trasmissione all’ARTA ovvero ad altro organo di controllo ritenuto idoneo affinché  accerti la  fondatezza della violazione contestata.

L’organo di controllo trasmette all’Autorità competente, apposita relazione di sopralluogo recante, in  allegato, il relativo verbale.

Qualora, a seguito delle verifiche compiute dall’organo di controllo, la enuncia risulti infondata, l’Autorità competente provvede all’archiviazione della procedura dandone comunicazione al  denunciante. Qualora, invece, la denuncia risulti fondata, l’Autorità competente provvede all’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 16, comma 8 del D.Lgs. 59/05 e della presente delibera.

E’ prevista, in ogni caso, l’irrogazione della sanzione minima stabilita dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05, con riferimento all’infrazione accertata, salvo quanto disposto dal successivo comma.

L’Autorità competente applica al gestore la sanzione massima prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 59/05, relativamente alla violazione accertata qualora, dal rilascio o rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, sia stata irrogata nei confronti dello stesso gestore altra sanzione in conseguenza della medesima violazione.

Il gestore deve provvedere al pagamento della sanzione irrogata dall’Autorità competente, entro il termine stabilito nello stesso provvedimento sanzionatorio, mediante versamento della somma sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, ABI 07601, CAB 03600, IBAN IT61R0760103600000000208678, specificando la causale del versamento: “Pagamento sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 59/05 (specificare il comma riportato nel provvedimento sanzionatorio) - Autorizzazione Integrata Ambientale’; capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001”, specificando ulteriormente l’articolo ed il comma del D.Lgs. 59/2005 relativo all’attività istruttoria richiesta, indicando, inoltre, la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA per  gli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4,  6.1,  6.2, 6.3, 6.4.b), 6.4.c) come già in attribuzione ed in itinere, 6.6, 6.7 e 6.8 dell’Allegato I del D.Lgs.  59/05 e la Direzione Protezione Civile, Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti- per gli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4.a) come già in attribuzione ed in itinere, 6.5 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/05”;

4.   di Disporre la trasmissione della presente deliberazione all’ARTA Direzione Centrale di Pescara per quanto di competenza ed alla Direzione Risorse Istituzionali Enti Locali Bilancio Attività Sportive Umane e Strumentali, Servizio Risorse Finanziarie – L’Aquila, in ordine all’attuazione degli adempimenti di competenza per le disposizioni contenute nella presente deliberazione, punti 8.4 e 8.6;

5.   di Disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.



DELIBERAZIONE 29.06.2009, n. 318:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione delle raccolte differenziate prioritariamente secondo modelli integrati “porta a porta” e/o di “prossimità”, alla realizzazione di una “rete regionale” di Piattaforme (PE) e  Stazioni Ecologiche (SE), finalizzata all’effettivo recupero-riciclo dei rifiuti ed alla creazione di un mercato dei prodotti riciclati, nell’ambito degli obiettivi fissati dal “VI° Programma d’Azione per l’Ambiente” e dal “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” (PRGR);

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 196 “Competenze delle Regioni”;

Visto il D.M. 8 aprile 2008 avente per oggetto: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato – Articolo 183, comma 1, lett. cc) del D.Lgs 152/06” e s.m.i., pubblicato sulla G.U 28.04.2008, n. 99 che ha definito la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuti urbani ed assimilati;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che prevede, coerentemente con le direttive europee di settore, le seguenti priorità di intervento:

1.   prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti;

2.   recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;

3.   recupero energetico dai rifiuti, complementare al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione integrata dei rifiuti;

4.   smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

Visto l’art. 4 “Competenze della Regione” della L.R. 45/07 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lett. h) il quale prevede che alla Regione Abruzzo spetta: “la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti”;

Visto l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lett. k) della L.R. 45/07 e s.m.i., che prevede la definizione di: “stazione ecologica o centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti urbani”, intesa come: “omissis … struttura localizzata in un'area delimitata e sorvegliata per il conferimento in raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche ingombranti, da parte del cittadino utente, presso la quale i rifiuti devono essere raggruppati per frazioni omogenee e stoccati in attesa di essere avviati a recupero”;

Visto in particolare, l’art. 24 della L.R. 45/07 e s.m.i., che stabilisce: la promozione del riuso, riciclaggio e recupero, attraverso:

a)   le iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare delle istituzioni pubbliche, in conformità del programma regionale sulla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui all’art. 22, c. 2;

b)   la diffusione di sistemi di raccolta differenziata, privilegiando “sistemi integrati”, ovvero “porta a porta” e/o di “prossimità”, per le principali categorie di rifiuti urbani, nonché per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi esistenti;

c)   la realizzazione di stazioni ecologiche per agevolare la raccolta differenziata dei materiali riutilizzabili e riciclabili;

d)   la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;

e)   l’organizzazione di iniziative per favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l’istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi eco-sostenibili che premi l’utilizzo di materiali recuperati;

f)    la realizzazione di impianti per la produzione di “compost di qualità”, promuovendo la partecipazione diretta nella gestione degli stessi degli operatori agricoli;

g)   la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione dei rifiuti;

h)   la diffusione del compostaggio domestico (autocompostaggio domestico), da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

i)    l’utilizzo degli ammendanti di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217 recante “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, per attività agronomiche e tutela dei suoli;

j)    l’utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale;

k)   l’utilizzo di frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo e delle biomasse, ai fini di programmi energetici di fonti rinnovabili.

Considerato che il PRGR, di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., definisce delle ipotesi di sviluppo dei servizi di raccolta ed ha individuato tre diversi schemi di servizi da applicare sul territorio:

1.   servizi di raccolta differenziata domiciliari - RD domiciliari per la frazione organica, il verde, la carta e la frazione residua indifferenziata;

2.   servizi di raccolta differenziata stradali - servizi RD che avranno indicativamente raccolte stradali per il rifiuto indifferenziato, la carta, il vetro e i contenitori in plastica, con sviluppo dell’autocompostaggio domestico per organico e verde e con la presenza di piattaforme per la RD);

3.   servizi di raccolta differenziata stradali estensivi - servizi RD in aree del territorio con rarefazione degli insediamenti tali da presentare aspetti di criticità anche nell’attivazione di raccolte di tipo stradale, per la difficoltà ad associare i singoli contenitori a località abitate di adeguate dimensioni. 

Ritenuto opportuno approvare delle direttive regionali agli Enti interessati (Comuni, Consorzi Comprensoriali/AdA, Comunità Montane, .. etc.), al fine di uniformare i regolamenti di gestione delle “Stazioni Ecologiche” nonché dei “Centri di raccolta”, di cui al D.M 8 aprile 2008 e s.m.i., prevedendo, altresì, l’introduzione di disposizioni per le utenze interessate, incentivanti le attività di riciclo (metodo “ecocard”) ed un elenco, non esaustivo, di rifiuti (CER) che può essere gestito nei suddetti impianti, salvo limiti imposti dalle normative vigenti (es. D.M. 8.04.2008 e s.m.i.) e/o autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti;

Ritenuto altresì, prevedere che il “Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta”, di cui al presente atto, sia estensibile ai “Centri di raccolta”, come disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i., a cui i soggetti interessati devono riferirsi per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle “Stazioni Ecologiche”, nonché alle disposizioni di cui al D.M. 8.04.2008 e s.m.i., per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dei “Centri di raccolta”;

Richiamata la DGR n. 131 del 22.02.2006 “Linee guida per la realizzazione delle stazioni ecologiche o di conferimento dei rifiuti urbani (S.E.). Art. 19, comma 1 ed art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. 28.04.2000, n. 83”;

Richiamata la DGR n. 1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico – biologico”, pubblicata nel B.U.R.A. Speciale n. 11 del  09.02.07;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziate destinate al recupero”, pubblicata nel  B.U.R.A. Speciale n. 71 del 05.09.2007;

Ritenuto di approvare il “Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta”, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, costituito dai seguenti Allegati e Moduli:

-     Allegato - Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta;

-     Modulo A - Scheda rifiuti conferiti alla Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta;

-     Modulo B - Domanda di autorizzazione per il conferimento alla Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta da parte di utenze non domestiche.

Vista la DGR n. 31 del 9.02.2009 “L.R. n°77/99 – Ridefinizione delle Direzioni Regionali – Definizione degli obiettivi”, come parzialmente modificata con DGR n. 102 del 6.03.2009, con le quali sono state ridefinite le Direzioni della Giunta regionale;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

il D.M. 8.04.2008 e s.m.i.;

la L.R.45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di Approvare ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) ed art. 4, comma 1, lett. h) della L.R. 45/07 e s.m.i., il “Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta”, costituito dai seguenti documenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente delibera:

-     Allegato - Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta;

-     Modulo A - Scheda rifiuti conferiti alla Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta;

-     Modulo B - Domanda di autorizzazione per il conferimento alla Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta da parte di utenze non domestiche.

2.   di Comunicare il presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI - Sezione regionale Abruzzo, all’ARTA - Direzione centrale;

3.   di Disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della stessa.

Segue allegato




DELIBERAZIONE 29.06.2009, n. 322:

DGR n. 209 del 4 maggio 2009 ”Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila”. Proroga termini, modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato la Regione Abruzzo ed in particolare Comuni della Provincia di L’Aquila;

Visto il Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39 recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito in legge dalla Camera dei Deputati in data 23 giugno 2009, in fase di pubblicazione sulla G.U., che all’art. 9, prevede specifiche disposizioni in materia di gestione dei rifiuti;

Richiamate le OO.PP.CC.MM. n. 3753, n. 3754, n. 3755, n. 3767, che dispongono interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il 6 aprile 2009, la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Richiamato in particolare, l’art. 6, punto 1) della predetta Ordinanza n. 3753 che recita: “Per i soggetti che alla data del 5 aprile erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza”;

Richiamata in particolare l’Ordinanza n. 3767 che ha disposto, in deroga alla L.R. n. 45/07 e s.m.i. ed alla vigente normativa nazionale, l’autorizzazione ai comuni interessati alla rimozione dei materiali depositati nell’ambito degli interventi di emergenza ed il conferimento degli stessi in siti individuati da soggetti pubblici al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali;

Vista la DGR 14.04.2009, n. 178 avente per oggetto: “Sisma del 6 aprile 2006 - Prime disposizioni generali” che per estratto recita: “omissis……..

-    4. Con riferimento a tutte le procedure e/o provvedimenti ad istanza di parte relativi ad ipotesi nella quali il mancato riscontro dell’Amministrazione equivale a provvedimento di assenso o di diniego, con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, il presente atto costituisce provvedimento generale ed espresso soprassessorio, inibitorio del formarsi di qualsivoglia consenso o diniego procedimentale, facendo salvo il successivo scrutinio dell’amministrazione posteriormente al 30 giugno 2009, data dalla quale torneranno a decorrere i termini di cui ad ogni singolo procedimento” e altresì;

-    5. E’ fatta salva, in ogni caso, la motivata possibilità di adozione di atti o provvedimenti puntuali ove i direttori od i dirigenti competenti ne ravvisino la imminente necessità, da esplicitare nell’atto medesimo;

omissis…”;

Richiamata la DGR 4.05.2009, n. 209. avente per oggetto: ”Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila”;

Premesso che la situazione conseguente all’evento sismico del 6 aprile 2009, continua a condizionare l’area della Provincia di L’Aquila in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora impedite e/o fortemente rallentate e che ciò determina un grave disagio socio economico che costituisce a tutti gli effetti causa di forza maggiore rilevante ai fini contrattuali;

Evidenziato che, per taluni procedimenti ancora in corso, nella fase istruttoria sono emerse particolari criticità gestionali e/o strutturali, che hanno portato la Regione all’adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come: provvedimento di sospensione delle attività, aperture di procedimenti, diffide, convocazioni di Conferenze dei Servizi, successivamente rinviate a causa dell’evento sismico e per le quali ancora non si è in grado di prevedere puntualmente la conclusione dell’iter;

Rilevato che alcune attività sono state obbligatoriamente interrotte a causa della mancata definizione, nei termini di scadenza, delle procedure istruttorie di rinnovo e/o proroga, attualmente in corso;

Ritenuto opportuno prevedere che ogni attività attinente l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai sensi di legge, prorogata sino al 30 giugno 2009 in virtù della DGR n. 209 del 4 maggio 2009, operanti nella Provincia di L’Aquila, per cui:

a)   i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;

b)   i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

c)   i termini temporali connessi riferiti all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);

venga ulteriormente prorogata alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

Ritenuto altresì, prevedere una proroga dei termini temporali riferiti alle comunicazioni mensili di cui all’art. 6, comma 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., al sistema regionale CARIREAB dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani (produzione, raccolte differenziate, ..etc.), stabilendo che le comunicazioni, in caso di oggettive difficoltà ad adempiere da parte dei Comuni interessati, cause opportunamente e tempestivamente comunicate all’ORR, siano effettuate, comunque, entro il 31.12.2009;

Dato atto che le eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella Regione Abruzzo, permangono anche allo stato attuale e fanno ritenere indispensabile ed urgente di dover prorogare gli interventi già adottati con la sopra richiamata DGR n. 209/2009 per favorire il ritorno alle normali attività lavorative per tutti quegli impianti di smaltimento/recupero della Provincia di L’Aquila autorizzati in procedura ordinaria, nonché iscritti in procedura semplificata, alle stesse condizioni già autorizzate/iscritte, riservandosi appena possibile la ultimazione dei predetti procedimenti amministrativi;

Ritenuto di dover confermare l’esclusione, dall’ambito di applicazione del presente provvedimento, degli impianti di discariche di rifiuti urbani speciali non pericolosi, in quanto sottoposti all’adozione di puntuali provvedimenti dedicati ed altresì degli impianti di gestione dei rifiuti soggetti alle procedure di Autorizzazione Ambientale Integrata IPPC, in quanto inseriti nella DGR 30.03.2009, n. 158 richiamata in premessa;

Richiamati tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i., e che le operazioni siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Precisato che presso gli impianti devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziare previste ai sensi della D.G.R. 3.08.2007, n. 790 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di Prorogare al 31.12.2009, i termini di cui alla DGR n. 209 del 4 maggio 2009, fissati al 30.06.2009, per ogni attività attinente l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai sensi di legge, operanti nella Provincia di L’Aquila, giusta DGR 14.04.2009, n. 178 per cui:

a.   i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;

b.   i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

c.   i termini connessi all’avvio dell’esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);

alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

2)   di Prorogare altresì, al 31.12.2009, in caso di oggettive difficoltà ad adempiere, da parte dei Comuni interessati, cause opportunamente e tempestivamente comunicate all’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), i termini temporali delle comunicazioni mensili di cui all’art. 6, comma 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., al sistema regionale CARIREAB dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani (produzione, raccolte differenziate, ..etc.);

3)   di Riservarsi eventuali ulteriori proroghe del termine di cui ai punti 1) e 2), qualora si rendessero necessarie in relazione all’evolversi della situazione connessa con l’evento sismico del 6 aprile 2009;

4)   di Ribadire che il presente provvedimento non si applica agli impianti di smaltimento assoggettati al D.Lgs. 36/03 e s.m.i., nonché gli impianti assoggettati al D.Lgs. 59/05 (IPPC), in quanto sottoposti all’adozione di puntuali provvedimenti dedicati, salvo provvedimenti emergenziali, connessi agli eventi sismici, che saranno adottati dalle Autorità statali;

5)   di Disporre da parte del Servizio competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnicoamministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente e con esclusione di richieste di varianti sostanziali, ai sensi della DGR n. 1192/08;

6)   di Trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di L’Aquila, all’ARTA Direzione Centrale, all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila, al P.R.A. della Provincia di Chieti, operante per conto del P.R.A. di L’Aquila ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila;

7)   di Disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

 

 




DELIBERAZIONE 13.07.2009, n. 348:

Direttive per la realizzazione del progetto denominato: “Rete regionale degli amici del riciclo”.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate: alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani con la promozione di interventi finalizzati alla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti, la diffusione delle raccolte differenziate secondo sistemi domiciliari (porta a porta e/o di prossimità), con l’avvio all’effettivo riciclo dei rifiuti urbani e la creazione di un mercato dei prodotti riciclati, nell’ambito degli obiettivi fissati dal “Protocollo di Kyoto”;

Considerato che la Regione Abruzzo intende promuovere sempre più un ruolo attivo dei cittadini-utenti alle politiche ambientali dei Comuni e di altri soggetti pubblici coinvolti nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, per contribuire ad una migliore organizzazione dei servizi di igiene urbana gestiti da operatori di settore (Comuni, Consorzi comprensoriali e/o loro Società SpA, Comunità Montane, ..etc.) ed in particolare dei servizi delle raccolte differenziate finalizzate al recupero-riciclo dei rifiuti urbani (RU), nonché per diffondere le “buone pratiche ambientali” dei cittadini;

Vista la nuova “Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce” che, in particolare, orienta le politiche ambientali di settore verso una sempre maggiore sensibilizzazione degli Stati membri alla riduzione della produzione di rifiuti in continuo incremento negli ultimi anni ed al riuso e riciclaggio degli stessi;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte IV, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Visto la L. R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:

-    l’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” che prevede che la Regione Abruzzo attraverso specifici programmi persegua obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e coerenti con l’obiettivo strategico indicato dal Piano del -5% nel periodo di riferimento  2005 - 2011 e che al comma 4 consente la stipula di accordi volontari con soggetti pubblici e privati, con associazioni ambientaliste e dei consumatori al fine di sviluppare azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;

-    l’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;

-    l’art. 24 “Promozione del riuso riciclaggio e recupero”, che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

-    l’art. 28 “Accordi e contratti di programma ,protocolli d’intesa” che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;

-    l’art. 29 “Informazione al cittadino”, che stabilisce che la Giunta Regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, valorizzazione e recupero dei rifiuti;

-    l’art. 30 “Educazione e formazione nell’ambito dei servizi”, che stabilisce che la Regione considera prioritaria l’educazione e formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori ed i cittadini-utenti.

Richiamata la DGR n. 275 del 1° giugno 2009 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45. DGR n 130 del 22/02/2006 - Rinnovo del Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) denominato: Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio”;

Richiamata altresì, la DGR n. 1012 del 29.10.2008, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato, ai sensi dell’art. 22, della L.R. 45/07 e s.m.i., il “Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” denominato: “Ridurre e Riciclare per vivere meglio” nel quale sono indicati come prioritari, tra i n. 12 progetti previsti, le azioni di riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, come strumenti per il  raggiungimento di obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR); 

Considerato che l’attuazione degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), in materia di educazione, informazione e formazione ambientale dei cittadini, nonché di diffusione delle “buone pratiche ambientali” e recupero dei materiali riciclabili, possa realizzarsi anche attraverso l’organizzazione di un progetto denominato: “Rete regionale degli amici del riciclo”, che costituisce una rete di livello regionale composta da volontari ecologici, riuniti in gruppi locali, dai Comuni ed Enti aderenti, coordinati attraverso un “portale”, animato da informazioni, approfondimenti tematici, proposte, eventi e pratiche di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e del ciclo dei rifiuti, fondendo la collaborazione tra volontari ed amministrazioni pubbliche; 

Ritenuto opportuno, collegare la “Rete regionale degli amici del riciclo” della Regione Abruzzo, con altre esperienze similari in corso di svolgimento in altre regioni, riservandosi di stabilire in seguito, tramite il competente Servizio Regionale Rifiuti l’adozione delle modalità operative e degli atti necessari;

Considerato pertanto, che gli impegni prioritari previsti per gli “Amici del Riciclo” saranno il monitoraggio delle raccolte differenziate, l’informazione alle utenze dei servizi ed il coinvolgimento attivo dei cittadini per conseguire gli obiettivi di incremento delle raccolte differenziate previsti dal PRGR;

Ritenuto che le risorse necessarie per far fronte al finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento, valutabili in circa 20.000 Euro compreso I.V.A., graveranno sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio 2009;

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dei seguenti Allegati, predisposti dal Servizio Gestione Rifiuti - ORR, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderli parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

-     Allegato – Direttive per la realizzazione di una rete regionale di educatori ed informatori ambientali sulle raccolte differenziate denominata: “Amici del riciclo”;

-     Modulo 1 – Schema di bando per la selezione e formazione degli “Amici del riciclo”;

-     Modulo 2 – Schema di deliberazione del Consiglio/Giunta comunale.

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.

Vista la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di Approvare le direttive per la realizzazione del progetto  denominato: “Rete regionale degli amici del riciclo”, una rete regionale di educatori ed informatori ambientali sui temi della sostenibilità e del ciclo dei rifiuti, di cui alla seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-    Allegato – Direttive per la realizzazione del progetto denominato: “Rete regionale degli amici del riciclo”;

-    Modulo 1 – Schema di bando per la selezione e formazione degli “Amici del riciclo”;

-    Modulo 2 – Schema di deliberazione del Consiglio/Giunta comunale.

2.   di Incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti – ORR, per l’attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto;

3.   di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, Moduli 1 e 2 nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue allegato


 

 

DELIBERAZIONE 13.07.2009, n. 349:

Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, ARCOCONSUMATORI ed Aziende della distribuzione commerciale/GDO, denominato: “ECOSPESA”. Progetto sperimentale finalizzato alla prevenzione e riduzione, riuso e recupero dei rifiuti.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l’Unione Europea (UE) opera perché siano riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, concetto rafforzato nel VI° Programma d’Azione per l’Ambiente (2001 - 2010), con il quale la Commissione Europea sottolinea l'importanza di nuove forme di partecipazione e collaborazione di cittadini e imprese;

Considerato che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate: alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani con la promozione di interventi finalizzati alla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti, la diffusione delle raccolte differenziate secondo sistemi domiciliari (porta a porta e/o di prossimità), con l’avvio all’effettivo riciclo dei rifiuti urbani e la creazione di un mercato dei prodotti riciclati, nell’ambito degli obiettivi fissati dal “Protocollo di Kyoto”;

Preso atto che a livello europeo, nazionale, regionale e locale, le politiche sullo smaltimento dei rifiuti sono da tempo orientate verso la riduzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e del quantitativo dei rifiuti da smaltire, verso il miglioramento e la qualificazione delle soluzioni impiantistiche di smaltimento, puntando sul riutilizzo e recupero-riciclo dei materiali;

Vista la nuova “Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce” che, in particolare, orienta le politiche ambientali di settore verso una sempre maggiore sensibilizzazione degli Stati membri alla riduzione della produzione di rifiuti in continuo incremento negli ultimi anni ed al riuso e riciclaggio degli stessi;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale, che prevede all’art. 180 “Prevenzione della produzione dei rifiuti”, che “le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, …..  omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;

Considerato che il D.Lgs.152/06 e s.m.i., prevede all’art. 219 “Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, criteri che devono ispirarsi al rispetto del principio della responsabilità condivisa, tramite accordi tra soggetti istituzionali ed economici, una maggiore informazione rivolta ai consumatori finali e forme di incentivazione per la restituzione degli imballaggi usati;

Visto la L. R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:

-     art. 22Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” che prevede che la Regione Abruzzo attraverso specifici programmi persegua obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e coerenti con l’obiettivo strategico indicato dal PRGR del -5% nel periodo di riferimento 2005 - 2011 e che al comma 4 consente la stipula di accordi volontari con soggetti pubblici e privati,  associazioni ambientaliste e dei consumatori, al fine di sviluppare azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;

-     art. 23Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che dispone la raccolta differenziata (RD) su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;

-     art. 24Promozione del riuso riciclaggio e recupero”, che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

-     art. 28Accordi e contratti di programma ,protocolli d’intesa”, che consente alla Giunta regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;

-     art. 29Informazione al cittadino”, che stabilisce che la Giunta regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, valorizzazione e recupero dei rifiuti.

Richiamata la DGR n. 1012 del 29.10.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008 che ha previsto la realizzazione di uno specifico progetto riguardante iniziative da sviluppare nel settore della distribuzione – GDO finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;

Richiamata la DGR n.275 del 01/06/2009 avente per oggetto: “Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, che prevede, tra l’altro, che si sviluppino attività di promozione e diffusione di efficaci sistemi di gestione integrata dei rifiuti ed si possano avviare politiche  di riduzione  della produzione  dei rifiuti;

Considerato che la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti è la soluzione preferibile, dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e sociale ed occorre quindi agire sia a livello nazionale e/o sovra-nazionale per incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite con minor impatto ambientale, che a livello regionale e locale, per favorire la distribuzione di prodotti che producano meno rifiuti e per incentivare, da parte delle pubbliche amministrazioni ed operatori privati, comportamenti virtuosi in grado di ridurre la formazione di rifiuti e la loro pericolosità;

Considerato che il settore della distribuzione commerciale ed in particolare della grande distribuzione organizzata (GDO), come è noto, costituisce un rilevante vettore di formazione di imballaggi e rifiuti di imballaggio, in considerazione dello sviluppo che lo stesso settore ha avuto negli anni, soprattutto nella Regione Abruzzo;

Considerato che la Regione Abruzzo si pone tra gli obiettivi quello della riduzione dei rifiuti all’origine, agendo sia sui comportamenti individuali e collettivi, sia estendendo e razionalizzando i servizi di raccolta differenziata, in collaborazione con gli Enti interessati e con i grossi centri di distribuzione;  

Considerato che il progetto sperimentale denominato “ECOSPESA”, è coerente con i criteri e gli obiettivi delineati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i. e con la DGR n. 275 del 01.06.2009, in particolare per le azioni previste nel settore della prevenzione e riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché dell’utilizzo di prodotti derivanti dalle attività di riciclo;

Preso atto della volontà dell’ARCOCONSUMATORI e delle Aziende/GDO operanti in Abruzzo nel settore della distribuzione commerciale (hanno espresso l’intenzione di aderire AUCHAN, LECLERC, CONAD, COOP e Gabrielli), anche a seguito degli esiti degli incontri tenutisi presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti e della sede regionale dell’Associazione, di addivenire ad uno impegno volontario e congiunto per la realizzazione di iniziative finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti (soprattutto imballaggi e rifiuti di imballaggio), al loro riuso e riciclaggio, anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo volontario, come confermato con la nota dell’ARCOCONSUMATORI, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti - ORR con prot.n. 11465 del 25.06.2009;

Visto che l’ARCOCONSUMATORI è associazione riconosciuta ufficialmente dalla Regione Abruzzo con L.R. 30/2001, come portatrice degli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti abruzzesi e svolge un’attività costruttiva di informazione, rivolta ai cittadini e agli Enti locali, comprensiva anche di proposte utili a risolvere i problemi degli utenti, con la quale la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ha già sperimentato, positivamente, iniziative nel settore della riduzione della produzione dei rifiuti (es. progetto “Ecofeste – Scarabeo verde”); 

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dell’Allegato, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti - ORR, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre, di considerare “aperto” il protocollo di intesa ad eventuali ulteriori ditte che volessero sottoscriverlo concordandone preventivamente l’accettazione con Regione Abruzzo, Osservatorio Regionale Rifiuti, ARCOCONSUMATORI e Aziende aderenti;

Ritenuto che le risorse necessarie per far fronte al finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento, valutabili complessivamente in circa 15.000 Euro compreso I.V.A., graveranno sul capitolo di spesa 292210 del bilancio del corrente esercizio 2009;   

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

la L.R. 30/01.

Vista la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di Approvare il Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo, l’ARCOCONSUMATORI e l’Azienda/e aderenti, denominato: “ECOSPESA”, progetto sperimentale finalizzato alla prevenzione e riduzione, riuso e recupero dei rifiuti, in particolare degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di Autorizzare l’Assessore regionale all’Ambiente alla firma del Protocollo d’intesa denominato: “ECOSPESA”;

3.   di Demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti i necessari connessi e successivi adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto;

4.   di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue allegato




DETERMINAZIONI

 

 

Dirigenziali

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 03.04.2008, n. DN3/113:

Comune di PICCIANO (PE). L.R. 45/2007 del 19.12.2007 All. 2 “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’allegato 2 art. 8 comma 12 detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione;

Vista l’autocertificazione (mod. A) del 12/12/2007 prot. n. 3939, con la quale il comune di PICCIANO (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per il sito ex discarica R.S.U. in loc. “Contrada Le Piane”, avente codice ARTA PE230012, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45/2007 del 19.12.2007 all. 2;

Considerato che la sopraccitata L.R. 45/07 all’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

-    di escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. in loc. “Contrada Le Piane”, avente codice ARTA PE230012, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi all’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12;

-    di notificare il presente atto al Comune di PICCIANO, alla Provincia di Pescara ed all’ARTA.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 08.01.2009, n. DN3/03:

L.R. 45/2007 del 19.12.2007 All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione;

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 18.11.2008 prot. n. 13828, con la quale il Comune di Loreto Aprutino (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Collatuccio” avente codice ARTA PE230053, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45/2007 del 19.12.2007 all. 2;

Considerato che la L.R. 45/07 all’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Collatuccio” avente codice ARTA PE230053, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi all’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12;

-    di Notificare il presente atto al Comune di Loreto Aprutino (PE) alla Provincia di Pescara ed al Dipartimento Provinciale ARTA di Pescara.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 10.02.2009, n. DN3/75:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di PENNAPIEDIMONTE (CH) in località Colle, individuato con codice ARTA CH233501. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “Dlgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di PENNAPIEDIMONTE (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti con prot. DN3/2578 del 03.02.2009CH;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Colle, trasmesso dal Comune di PENNAPIEDIMONTE (CH), con nota del 21,10,2008 prot. n. 3244, acquisita al protocollo del Servizio gestione rifiuti con prot. DN3/26385 del 30.08.2008;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 195 del 08.01.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 27.01.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Preso atto del parere della ASL di Chieti, pervenuto via Fax in data 24.01.2009, ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Colle, espresso nella riunione del 27.01.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   valutare ai primi risultati dell’indagine delle indagini, la necessità di effettuare lo studio dell’IBE e di realizzare n, 4 pozzetti esplorativi al fine di delimitare il rifiuto abbancato e di riposizionare i sondaggi proposti anche in funzione dei risultati provenienti dagli scavi da realizzare;

b)   di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 20.01.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Colle, nel Comune di PENNAPIEDIMONTE (CH), individuato con codice ARTA CH233501, con le seguenti prescrizioni:

a)   valutare ai primi risultati dell’indagine delle indagini, la necessità di effettuare lo studio dell’IBE e di realizzare n, 4 pozzetti esplorativi al fine di delimitare il rifiuto abbancato e di riposizionare i sondaggi proposti anche in funzione dei risultati provenienti dagli scavi da realizzare;

b)   di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Chieti), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Chieti;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di PENNAPIEDIMONTE (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Chieti;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 24.04.2009, n. DR4/12:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di TORINO DI SANGRO (CH) in località Piana di Sodero, individuato con codice ARTA VS210030. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di TORINO DI SANGRO (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota prot. 6505 del 20.06.08, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Piana di Sodero, trasmesso dal Comune di TORINO DI SANGRO (CH), in data 11.11.2008 prot. n. 4773, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 12.08.2008 con prot. n. DN3/20302;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 22811 del 23.09.2008;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 03.10.2008, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Piana di Sodero, espresso nella riunione del 03.10.2008, con le seguenti prescrizioni:

a)   eseguire un test di cessione in acqua sui campioni di rifiuto rappresentativo del corpo discarica;

b)   stabilire gli analiti da ricercare in funzione dei risultati del test di cessione in acqua sui rifiuti;

c)   di limitare il numero dei sondaggi a due soli punti intorno alla discarica e di effettuare due sondaggi sul corpo rifiuti prelevando, oltre agli stessi rifiuti per il test di cessione, anche il terreno di base, su cui essi poggiano;

d)   prelevare campioni di sedimento lungo il fosso a monte ed a valle del corpo discarica;

e)   di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 03.10.2008;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Piana di Sodero, nel Comune di TORINO DI SANGRO (CH), individuato con codice ARTA VS210030, con le seguenti prescrizioni:

a)   eseguire un test di cessione in acqua sui campioni di rifiuto rappresentativo del corpo discarica;

b)   stabilire gli analiti da ricercare in funzione dei risultati del test di cessione in acqua sui rifiuti;

c)   di limitare il numero dei sondaggi a due soli punti intorno alla discarica e di effettuare due sondaggi sul corpo rifiuti prelevando, oltre agli stessi rifiuti per il test di cessione, anche il terreno di base, su cui essi poggiano;

d)   prelevare campioni di sedimento lungo il fosso a monte ed a valle del corpo discarica;

e)   di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di TORINO DI SANGRO (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 24.04.2009, n. DR4/13:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Valle Caprelle”, codice ARTA AQ220083, Comune di VITTORITO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del solo ind. preliminare, con la quale il Comune di VITTORITO (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Valle Caprelle” avente codice ARTA AQ220083, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Valle Caprelle” avente codice ARTA AQ220083, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di VITTORITO (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 07.05.2009, n. DR4/26:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di MOSCUFO (PE) in località Ripa dei Corvi, individuato con codice ARTA PE230031. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di MOSCUFO (PE), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 09/06/2008 prot. n. 5383, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Ripa dei Corvi, trasmesso dal Comune di MOSCUFO (PE), in data 06.03.09 prot. n. 2129, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 09.03.2009 con prot. n. DN3/5413;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 7104 del 26.04.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 23.04.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Ripa dei Corvi, espresso nella riunione del 23.04.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   realizzare un ulteriore sondaggio da ubicare a valle di S2, verificando la presenza di ulteriori piezometri installati dall’ARTA e, nel caso, utilizzarli per il prelievo delle acque;

b)   realizzare i nuovi sondaggi a carotaggio continuo con il relativo prelievo di campioni di terreno (n. 3) lungo le verticali di perforazione e, su almeno un campione per ciascun sondaggio, le analisi vanno integrate con i parametri previsti dalle linee guida ARTA per il SIN;

c)   integrare per le acque sotterranee i parametri da ricercare, almeno per il punto posto più a valle, con quelli delle linee guida dell’ARTA per quanto attiene le aree ricadenti all’interno del SIN;;

d)   effettuare analisi del sedimento fluviale a monte ed a valle del corpo discarica oppure valutare i risultati i risultati delle analisi effettuate dall’ ARTA eventualmente realizzate in prossimità della discarica stessa

e)   prelevare i campioni di rifiuto al fine di verificarne lo stato di mineralizzazione e la tipologia;

f)    di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

g)   trasmettere all’ARTA il cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine, almeno con quindici giorni di anticipo;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato, mediante filtrazione in campo con l’acidificazione dello stesso, e sul campione tal quale in maniera tale da confrontar i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 23.04.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Ripa dei Corvi, nel Comune di MOSCUFO (PE), individuato con codice ARTA PE230031, con le seguenti prescrizioni:

a)   realizzare un ulteriore sondaggio da ubicare a valle di S2, verificando la presenza di ulteriori piezometri installati dall’ARTA e, nel caso, utilizzarli per il prelievo delle acque;

b)   realizzare i nuovi sondaggi a carotaggio continuo con il relativo prelievo di campioni di terreno (n. 3) lungo le verticali di perforazione e, su almeno un campione per ciascun sondaggio, le analisi vanno integrate con i parametri previsti dalle linee guida ARTA per il SIN;

c)   integrare per le acque sotterranee i parametri da ricercare , almeno per il punto posto più a valle, con quelli delle linee guida dell’ARTA per quanto attiene le aree ricadenti all’interno del SIN;;

d)   effettuare analisi del sedimento fluviale a monte ed a valle del corpo discarica oppure valutare i risultati i risultati delle analisi effettuate dall’ ARTA eventualmente realizzate in prossimità della discarica stessa

e)   prelevare i campioni di rifiuto al fine di verificarne lo stato di mineralizzazione e la tipologia;

f)    di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

g)   trasmettere all’ARTA il cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine, almeno con quindici giorni di anticipo;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Pescara, ARTA - Dipartimento provinciale di Pescara, ASL di Pescara), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Pescara;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di MOSCUFO (PE), provincia di Pescara, ARTA - Dipartimento provinciale di Pescara, ASL di Pescara;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

di Inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 07.05.2009, n. DR4/27:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di MONTEODORISIO (CH) in località Cantalupo, individuato con codice ARTA Vs220033. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di MONTEODORISIO (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 22/11/2007 prot. n.5320, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Cantalupo, trasmesso dal Comune di MONTEODORISIO (CH), in data 09.03.09 prot. n. 1063, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 7255 del 27.03.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 28.04.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Cantalupo, espresso nella riunione del 28.04.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   integrare i parametri da ricercare con tutti i solventi;

b)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

c)   trasmettere all’ARTA il cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine, almeno con quindici giorni di anticipo;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 28.04.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Cantalupo, nel Comune di MONTEODORISIO (CH), individuato con codice ARTA Vs220033, con le seguenti prescrizioni:

a)   integrare i parametri da ricercare con tutti i solventi;

b)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

c)   trasmettere all’ARTA il cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine, almeno con quindici giorni di anticipo;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di MONTEODORISIO (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 07.05.2009, n. DR4/28:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di FRAINE (CH) in località San Biagio, individuato con codice ARTA VS220008. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di FRAINE (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 27/11/2007 prot. n.3090, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località San Biagio, trasmesso dal Comune di FRAINE (CH), in data 447 del 13.02.09, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 17.02.2009 con prot. n. DN3/3753;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 7256 del 27.03.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 28.04.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località San Biagio, espresso nella riunione del 28.04.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   integrare i parametri da ricercare con tutti i solventi;

b)   ridurre il numero degli stendimenti di geoelettrica ad uno, effettuando solo lo stendimento di valle;

c)   effettuare due prelievi di sedimento nell’incisione a valle della discarica;

d)   evidenziare e definire su planimetria in scala adeguata, il confine di proprietà, al fine di identificare il punto di conformità per l’eventuale analisi di rischio;

e)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 28.04.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località San Biagio, nel Comune di FRAINE (CH), individuato con codice ARTA VS220008, con le seguenti prescrizioni:

a)   integrare i parametri da ricercare con tutti i solventi;

b)   ridurre il numero degli stendimenti di geoelettrica ad uno, effettuando solo lo stendimento di valle;

c)   effettuare due prelievi di sedimento nell’incisione a valle della discarica;

d)   evidenziare e definire su planimetria in scala adeguata, il confine di proprietà, al fine di identificare il punto di conformità per l’eventuale analisi di rischio;

e)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di FRAINE (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 18.05.2009, n. DR4/45:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH) in località Cave, individuato con codice ARTA CH224301. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 05.02.2008 prot. 451, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Cave, trasmesso dal Comune di SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH), in data 02.03.09 prot. n. 784, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 7249 del 27.03.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 28.04.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Cave, espresso nella riunione del 28.04.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   definire/evidenziare l’area di proprietà al fine di identificare il punto di conformità per l’analisi di rischio;

b)   individuare i pozzi presenti nell’intorno della discarica soprattutto nella zona di valle;

c)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

d)   trasmettere all’ARTA il cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine, almeno con quindici giorni di anticipo;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 28.04.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Cave, nel Comune di SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH), individuato con codice ARTA CH224301, con le seguenti prescrizioni:

a)   definire/evidenziare l’area di proprietà al fine di identificare il punto di conformità per l’analisi di rischio;

b)   individuare i pozzi presenti nell’intorno della discarica soprattutto nella zona di valle;

c)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

d)   trasmettere all’ARTA il cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine, almeno con quindici giorni di anticipo;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Chieti), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Chieti;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Chieti;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 27.05.2009, n. DR4/52:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) in località Saccorotto, individuato con codice ARTA AQ220050. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D. lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 17.07.07 prot. 3056, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Saccorotto, trasmesso dal Comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ), con nota del 18.12.2007 prot. n. 15173, acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 23753 del 02.10.2008;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 21.10.2008, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Saccorotto, espresso nella riunione del 21.10.2008, con le seguenti prescrizioni:

a)   effettuare dei pozzetti con escavatore per prelevare, in contraddittorio, campioni di terreno in prossimità dell’area interessata dalla contaminazione;

b)   effettuare prelievi di acqua e sedimenti e sedimenti a monte ed a valle della discarica lungo l’asta del fiume sagittario;

c)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Preso atto del parere favorevole dell’Azienda Unità sanitaria Locale di Avezzano - Sulmona, pervenuto successivamente con nota del 17.02.09 avente prot. n. 11627/09 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DN3/4284 del 23.02.2009;

Preso atto che la conferenza dei Servizi ribadisce che il laboratorio che effettuerà le analisi dovrà essere accreditato SINAL per almeno un parametro di quelli oggetto di analisi, come da verbale della riunione del 21.10.2008;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 21.10.2008;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Saccorotto, nel Comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ), individuato con codice ARTA AQ220050, con le seguenti prescrizioni:

a)   effettuare dei pozzetti con escavatore per prelevare, in contraddittorio, campioni di terreno in prossimità dell’area interessata dalla contaminazione;

b)   effettuare prelievi di acqua e sedimenti e sedimenti a monte ed a valle della discarica lungo l’asta del fiume sagittario;

c)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di L'Aquila, ARTA - Dipartimento provinciale di L'Aquila, ASL di Avezzano/Sulmona), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del Piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di L'Aquila;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ), provincia di L'Aquila, ARTA - Dipartimento provinciale di L'Aquila, ASL di Avezzano/Sulmona;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 27.05.2009, n. DR4/53:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di PALENA (CH) in località Carrera, individuato con codice ARTA CH213301. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di PALENA (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 09/08/2007 prot. n. 4462, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Carrera, trasmesso dal Comune di PALENA (CH), in data 27.08.09 prot. n. 4695, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 20517 del 15.11.2007;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 15.11.07, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Carrera, espresso nella riunione del 15.11.07;

Preso atto del parere favorevole dell’Azienda Unità sanitaria Locale di Lanciano - Vasto, pervenuto successivamente con nota del 09.04.09 avente prot. n. 7025  ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/8213 del 15.04.2009;

Preso atto del parere favorevole dell’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, pervenuto successivamente con nota del 13.11.2007 avente prot. n. 7616 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DN3/23237 del 15.11.2007;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Carrera, nel Comune di PALENA (CH), individuato con codice ARTA CH213301;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Chieti;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di PALENA (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 27.05.2009, n. DR4/54:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di POGGIOFIORITO (CH) in località Fonte Santa Maria, individuato con codice ARTA CH233601. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di POGGIOFIORITO (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 14.11.2007 prot. n. 2272, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Fonte Santa Maria, trasmesso dal Comune di POGGIOFIORITO (CH), in data 09.03.09 prot. n. 606, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 7245 del 27.03.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 28.04.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Fonte Santa Maria, espresso nella riunione del 28.04.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   definire/evidenziare l’area di proprietà al fine di identificare il punto di conformità per l’analisi di rischio;

b)   integrare i parametri da ricercare con tutti i solventi clorurati;

c)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

d)   trasmettere all’ARTA il cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine, almeno con quindici giorni di anticipo;

Preso atto del parere favorevole dell’Azienda Unità sanitaria Locale di Chieti, pervenuto successivamente con nota del 28.04.09 avente prot. n. 511  ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/8845 del 07.05.2009;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 28.04.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Fonte Santa Maria, nel Comune di POGGIOFIORITO (CH), individuato con codice ARTA CH233601, con le seguenti prescrizioni:

a)   definire/evidenziare l’area di proprietà al fine di identificare il punto di conformità per l’analisi di rischio;

b)   integrare i parametri da ricercare con tutti i solventi clorurati;

c)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

d)   trasmettere all’ARTA il cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine, almeno con quindici giorni di anticipo;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Chieti), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Chieti;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di POGGIOFIORITO (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Chieti;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 27.05.2009, n. DR4/59:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Campagnuccia”, codice ARTA PE230009, Comune di MANOPPELLO (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) acquisita dal Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile in data 12. 02.08 con prot. n. 3731/DN5, con la quale il Comune di MANOPPELLO (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Campagnuccia” avente codice ARTA PE230009, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Campagnuccia” avente codice ARTA PE230009, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di MANOPPELLO (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 10.06.2009, n. DR4/63:

Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) 1013/06 e D.M. 370/98 - Svincolo della polizza fidejussoria n.GE0611113 - notifica IT 006947 - presentata dalla società – S.e.ab S.r.l. Via Penne (zona industriale) Chieti Scalo (Chieti).

Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    lo svincolo della polizza fidejussoria n. GE0611113 del 14/05/2008, contratta dalla S.e.ab S.r.l , Via Penne Chieti Scalo (CH) a beneficio del Ministero dell’Ambiente, via Cristoforo Colombo, 44 (Roma) emessa dalla società ATRADIUS CREDIT INSURANCE – Agenzia di Pescara, rappresentanza Generale per l’Italia domiciliata in Roma – Via Crescenzio, 12, per l’importo di € 1.143.074,06 (Unmilionecentodoquarantamilasettantaquattro/06);

-    di notificare il presente atto alla Società S.e.ab S.r.l con sede operativa in Via Penne Chieti Scalo (CH), alla società ATRADIUS CREDIT INSURANCE – Agenzia di Pescara, nonché alla Provincia territorialmente competente.

-    Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Il dirigente del servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 11.06.2009, n. DR4/65:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di VILLA SANTA MARIA (CH) in località Pietragrossa - Pian di Pietra, individuato con codice ARTA VS220030. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di VILLA SANTA MARIA (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 26/09/2007 prot. n.4665, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Pietragrossa - Pian di Pietra, trasmesso dal Comune di VILLA SANTA MARIA (CH), in data 06.03.09 prot. n. 1103, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 18.03.2009 con prot. n. DN3/6258;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 7252 del 27.03.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 28.04.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Pietragrossa - Pian di Pietra, espresso nella riunione del 28.04.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   prevedere, nel caso in cui la perforazione intercetti i rifiuti, una cementazione della parte nel rifiuto con la riperforazione con diametro più piccolo, in maniera tale da evitare contaminazioni indotte, finestrando il piezometro solo nel tratto acquifero sotto l’abbanco dei rifiuti, qualora presente;

b)   identificare effettivamente l’estensione della discarica di rifiuti urbani, effettuando una serie di pozzetti esplorativi intorno alla zona identificata dal comune come “discarica”;

c)   evidenziare/definire l’area di proprietà per quanto necessario, al fine di identificare il punto di conformità per l’eventuale analisi di rischio;

d)   integrare i parametri da ricercare con l’amianto, solo nel terreno, nella parte superficiale, (top-soil) e qualora dovessero intercettarsi rifiuti contenenti amianto in profondità, prelevare campioni di terreno sottostanti i rifiuti stessi;

e)   effettuare la ricerca dei solventi per entrambe le matrici;

f)    di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla ASL Lanciano - Vasto, pervenuto successivamente con nota del 20.05.2009, prot. n. 2637  ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/10067 del 08.04.09;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 28.04.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Pietragrossa - Pian di Pietra, nel Comune di VILLA SANTA MARIA (CH), individuato con codice ARTA VS220030, con le seguenti prescrizioni:

a)   prevedere, nel caso in cui la perforazione intercetti i rifiuti, una cementazione della parte nel rifiuto con la riperforazione con diametro più piccolo, in maniera tale da evitare contaminazioni indotte, finestrando il piezometro solo nel tratto acquifero sotto l’abbanco dei rifiuti, qualora presente;

b)   identificare effettivamente l’estensione della discarica di rifiuti urbani, effettuando una serie di pozzetti esplorativi intorno alla zona identificata dal comune come “discarica”;

c)   evidenziare/definire l’area di proprietà per quanto necessario, al fine di identificare il punto di conformità per l’eventuale analisi di rischio;

d)   integrare i parametri da ricercare con l’amianto, solo nel terreno, nella parte superficiale, (top-soil) e qualora dovessero intercettarsi rifiuti contenenti amianto in profondità, prelevare campioni di terreno sottostanti i rifiuti stessi;

e)   effettuare la ricerca dei solventi per entrambe le matrici;

f)    di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Chieti;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di VILLA SANTA MARIA (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/69:

Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) 1013 e D.M. 370/98 - Svincolo della polizza fidejussoria-notifica IT 001059- n.GE0605351 presentata dalla società –ECO VALSABBIA S.r.l. Via G. Falcone, 6 Gavardo (BS).

Il Dirigente del Servizio

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    lo svincolo della polizza fidejussoria n. GE0605351 del 27/08/2007, contratta dalla ECO VALSABBIA S.r.l., via G. Falcone 6 Gavardo (BS) a beneficio del Ministero dell’Ambiente, via Cristoforo Colombo, 44 (Roma) emessa dalla società ATRADIUS CREDIT INSURANCE – Agenzia di Bergamo, rappresentanza Generale per l’Italia domiciliata in Roma – Via Crescenzio, 12, per l’importo di € 2.787.627,76 (Duemilioni settecentoottantasetteseicentoventisette/76≠);

-    di notificare il presente atto alla Società ECO VALSABBIA S.r.l. con sede operativa in via G. Falcone 6 Gavardo (BS), alla società ATRADIUS CREDIT INSURANCE – Agenzia di Bergamo, nonché alla Provincia territorialmente competente.

-    di provvedere alla pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/70:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “colle della Giustizia”, codice ARTA TE230022, Comune di ATRI (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 15.04.2008 prot. 9874, con la quale il Comune di ATRI (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “colle della Giustizia” avente codice ARTA TE230022, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “colle della Giustizia” avente codice ARTA TE230022, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di ATRI (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL d Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/71:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Aquaviva”, codice ARTA PE230006, Comune di CASTIGLIONE A CASAURIA (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 11.09.2007 prot. n. 2421, con la quale il Comune di CASTIGLIONE A CASAURIA (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Aquaviva” avente codice ARTA PE230006, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Aquaviva” avente codice ARTA PE230006, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CASTIGLIONE A CASAURIA (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/72:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Acquara”, codice ARTA VS220031, Comune di SCHIAVI DI ABRUZZO (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 22.11.2007 prot. 2848, con la quale il Comune di SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Acquara” avente codice ARTA VS220031, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Acquara” avente codice ARTA VS220031, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di SCHIAVI DI ABRUZZO (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano/Vasto, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Vasto - san Salvo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/73:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Ortantonio”, codice ARTA VS230028, Comune di VILLA SANTA MARIA (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 26/09/2007 prot. n.4664, con la quale il Comune di VILLA SANTA MARIA (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Ortantonio” avente codice ARTA VS230028, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Ortantonio” avente codice ARTA VS230028, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di VILLA SANTA MARIA (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano/Vasto, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 22.06.2009, n. DR4/74:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Pretara - Intermesoli”, codice ARTA TE230010, Comune di PIETRACAMELA (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 08.01.2008 prot 436, con la quale il Comune di PIETRACAMELA (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Pretara - Intermesoli” avente codice ARTA TE230010, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Pretara - Intermesoli” avente codice ARTA TE230010, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di PIETRACAMELA (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL d Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/77:

Delibera G.R. n. 254 del 07.04.2008 avente ad oggetto «L.R. 19.12.2007 n. 45  Art. 57 “Fondo ambientale” – Individuazione interventi e ripartizione fondi – Annualità 2008» -  Delibera  G.R. n. 1334 del 29.11.2006 avente ad oggetto “Protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, in collaborazione con i Corpi di Polizia Provinciale, denominato: Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti in ambiti demaniali fluviali. - Impegno e liquidazione fondi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la D.G.R. n. 1334 del 29.11.2006 avente ad oggetto “Protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, in collaborazione con i Corpi di Polizia Provinciale, denominato: Programma di prevenzione ambientale ed interventi di rimozione di abbandoni e/o depositi incontrollati di rifiuti in ambiti demaniali fluviali” con la quale l’organismo collegiale ha stabilito, tra l’altro, di:

“omissis …

di approvare il protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo con i rispettivi Corpi di Polizie Provinciali, contenente l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del provvedimento… omissis;

… omissis …

di demandare al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia i necessari connessi adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto;

Dato atto che il protocollo d’intesa sopra citato, impegna la Regione a:

“far fronte agli oneri previsti per una somma pari a € 100.000,00 per ogni Provincia per un totale € 400.000,00 finalizzati al finanziamento degli interventi previsti dal presente accordo, stanziati nel bilancio corrente al Cap. 292210……. omissis;

omissis…,

ad erogare le somme, nei limiti delle risorse complessive assegnate con le seguenti modalità:

a)   30% a seguito dell’approvazione da parte del Gruppo di lavoro costituito da due rappresentanti del Servizio Gestione Rifiuti della Regione, da due rappresentanti di ogni Provincia e un rappresentate dell’ARTA, del “programma operativo” regionale, di cui all’art. 3, comma 4”;

b)   40% a seguito della presentazione del 1° stato di avanzamento dei lavori e/o opere realizzate (fermo restando il raggiungimento della percentuale di cui alla suddetta lett. a)

c)   30% alla presentazione dello stato finale e rendicontazione dei lavori e/o opere realizzate e previsti nel programma operativo di ciascuna Provincia”;

Vista la D.G.R. n. 254 del 07.04.2008 avente ad oggetto «L.R. 19.12.2007 n. 45  art. 57 “Fondo ambientale” – Individuazione interventi e ripartizione fondi – Annualità 2008», con la quale, è stata stabilita la ripartizione del Fondo Ambientale;

Dato atto che con la stessa deliberazione, l’organismo collegiale ha destinato la somma di € 400.000,00 alla attuazione di iniziative di cui alla lettera h) dell’art. 57 della L.R. 45/2007, cioè per la “Realizzazione di iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge stabilendo, nel contempo, che tale somma è destinata, tra l’altro, al “Finanziamento di strumenti organizzativi di ampio raggio (accordi di programma, protocolli di intesa, piani di settore ecc.) il cui fine sia quello di consentire il raggiungimento di particolari o specifici obiettivi previsti dalla L.R. 45/2007;

Dato atto, pertanto, che in virtù di quanto stabilito nel citato protocollo d’intesa, debbono essere assegnati a ciascuna Provincia (Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo) € 100.000,00 con imputazione della spesa sul cap. 292210 del corrente esercizio finanziario, per dare attuazione a quanto previsto nello stesso protocollo, poiché lo stesso rientra pienamente in quanto stabilito  dall’organismo collegiale con la DGR n. 254/2008;

Richiamata la D.D. n. DN3/143 del 16.10.2008 con la quale sono stati impegnati sul capitolo 292210  e liquidati euro 120.000 (30.000,00 per ciascuna provincia) a favore delle province di Chieti, Pescara, L’Aquila e Teramo quale prima tranche pari al 30% dell’intero importo;

Richiamata la D.D. n. DN3/328 del 28.11.2008 con la quale il Servizio Gestione Rifiuti (SGR) ha provveduto ad impegnare la somma di € 280.000,00 (euro duecentoottanatmila/00) sul capitolo 292210, a favore delle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, quale seconda (40% I° SAL) e ultima tranche (30% rendicontazione stato finale), in attuazione degli obblighi assunti dalla Regione stessa con DGR n. 1334/2006;

Richiamata altresì la nota prot. n. DD12/RA/37554 del 17.03.2008 con la quale il Servizio Ragioneria e Credito ha comunicato l’elenco degli impegni di spesa archiviati senza registrazione contabile per il rispetto del patto di stabilità interno e che include anche  il sopra citato impegno di € 280.000,00, giusta DD n. DN3/328 del 28.11.2008;

Vista la nota prot. n. 7305/DN3 del 30.03.2008 con la quale il SGR ha chiesto al Servizio Bilancio la reiscrizione della somma di € 280.000,00 sul capitolo 292210, U.P.B. 05.02.010, centro di responsabilità DN3, relativo alle economie vincolate dell’esercizio 2008;

Vista la DD DB8/43 del 3.06.09 con la quale il Servizio Bilancio ha autorizzato le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed in particolare la somma di € 868.000,00 sul capitolo 292210 , U.P.B. 05.02.010, “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale – L.R. 16.6.2006, n.17” di cui 280.000,00 destinati alle Province per l’attuazione del protocollo di intesa approvato con D.G.R. n.1334/06;

Richiamato il verbale del Gruppo di lavoro (GdL) riunitosi il 18/02/08 dal quale si rileva che le quattro Province si sono attivate al fine di dare seguito al programma dei lavori.

Vista la rendicontazione della Provincia di Teramo trasmessa con nota prot. 225937 del 28/08/08 pervenuta a agli atti di questo Servizio il 3 Settembre 2008 prot. 021433 del 04/09/08

Vista la rendicontazione della Provincia di L’Aquila trasmessa con nota prot. 33279 del 11/06/08 pervenuta a agli atti di questo Servizio il 16 Giugno 2008 prot. 15457 del 17/06/08;

Vista la rendicontazione della Provincia di Pescara trasmessa con nota prot. 0186148 del 11/11/08 pervenuta a agli atti di questo Servizio il 12 Novembre 2008 prot. 27724 del 13/11/08;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

-    di poter dar luogo alla liquidazione della seconda quota di finanziamento pari al 40% dell’intero   importo assentito per le sole Province di L’Aquila, Teramo e Pescara (120.000,00 euro), le uniche a rendicontare il I° stato di avanzamento dei lavori;

-    di dover procedere, pertanto, all’impegno della somma complessiva di € 280.000,00 quale importo ancora da impegnare con imputazione della spesa sul capitolo 292210 del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità, a favore delle Province di Chieti, Pescara, L’Aquila e Teramo, quale contributo destinato dalla Giunta Regionale (DGR 110/2006, in relazione alle iniziative di cui al comma 2, lettera h dell’art. 57 della L.R. 45/2007) in attuazione degli obblighi assunti dalla Regione stessa in esito alla approvazione del citato protocollo d’intesa;

-    di dover provvedere alla contestuale liquidazione della somma di euro 120.000,00 (40% dell’importo complessivo) alle Province di L’Aquila, Teramo e Pescara le uniche a rendicontare il I° stato di avanzamento dei lavori;

-    di rinviare a successivo/i specifico/i atto/i la liquidazione delle somme già stanziate dalla DGR 1334 del 29/11/06 a seguito di approvazione da parte del Gruppo di Lavoro, delle successive fasi attuative previste dall’art. 4 inerente: “disposizioni finanziarie” dell’allegato 1 alla DGR 1334/06, nonché alla presentazione della rendicontazione del I° stato di avanzamento lavori della provincia di Chieti;

Accertata la regolarità tecnica amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.lgs 152/06 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 45/07;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “ Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1.   di Dare atto che con la determina DB8/43 del 3.06.09 del Servizio Bilancio della Giunta Regionale sono state reiscritte le economie vincolate relative alle somme stanziate per l’anno 2008 ed in particolare la somma di € 868.000,00 sul capitolo 292210 , U.P.B. 05.02.010, “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale – L.R. 16.6.2006, n.17” di cui 280.000,00 destinati alle Province per l’attuazione del protocollo di intesa approvato con la D.G.R. n.1334/06;

2.   di Impegnare la somma di € 280.000,00 ( euro duecentottantamila/00), con imputazione della spesa sul capitolo 292210 del bilancio del corrente esercizio finanziario, relativo al fondo di cui all’art. 57, della L.R. 45/2007, lett.c): “Realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dimesse, nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate”, che presenta la necessaria disponibilità, a favore delle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, quale seconda (40% I° S.A.L.) e ultima tranche (30% rendicontazione stato finale) in attuazione degli obblighi assunti dalla Regione stessa con DGR n. 1334/2006 (relativamente a quanto stabilito nel protocollo d’intesa approvato con la stessa DGR);

3.   di Prendere atto delle relazioni di rendicontazione del I° stato di avanzamento dei lavori presentate rispettivamente:

a.   dalla Provincia di Teramo, con nota prot.n. 225937 del 28/08/08, acquisita agli atti di questo Servizio con nota prot.n 021433 del 04/09/08;

b.   dalla Provincia di L’Aquila, con nota prot.n. 33279 del 11/06/08, acquisita agli atti di questo Servizio con nota prot.n. 15457 del 17/06/08;

c.   dalla Provincia di Pescara con nota prot. n. 0186148 del 11/11/08, acquisita agli atti di questo Servizio con nota prot. 27724 del 13/11/08;

4.   di Liquidare la somma di € 40.000,00 rispettivamente alle Province di Teramo, L’aquila e Pescara pari al 40% dell’intera somma ad essi destinata (100.00,00 euro per ogni Provincia), così come previsto dall’art. 4 comma 1, lett a) del protocollo di intesa approvato con DGR n.1334 del 29/11/06; con imputazione sul capitolo 292210, codice S.I.O.P.E. 2232, del bilancio del corrente esercizio finanziario, relativo al fondo di cui all’art. 57, della L.R. 45/2007, lett.c);

5.   di Rinviare a successivo/i specifico/i atto/i la liquidazione delle somme già stanziate dalla DGR n. 1334 del 29/11/06, a seguito di approvazione da parte del Gruppo di Lavoro, delle successive fasi attuative previste dall’art. 4 inerente: “disposizioni finanziarie” dell’Allegato 1 alla DGR n. 1334/06, nonché alla presentazione della rendicontazione del I° stato di avanzamento lavori della Provincia di Chieti;

6.   di Trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione risorse umane finanziarie e strumentali – Servizio ragioneria e credito;

7.   di Trasmettere copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, Pescara L’Aquila e Teramo;

8.   di Trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio BURA della Regione Abruzzo per l’integrale pubblicazione.

AUTORIZZA

Il Servizio Ragioneria a liquidare la somma spettante alle Province di L’Aquila, Teramo e Pescara pari a 40.000,00 euro (capitolo 292210 – complessivamente 120.000,00 euro) sui seguenti conti correnti:

 

 

Vista la circolare ministeriale n. 22 del 29.07.08 che, nel fornire delucidazioni sulle modalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR 29.9.73 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni, chiarisce che le disposizioni citate nel suddetto art 48 bis non trovano applicazione nei confronti delle pubbliche Amministrazioni

Il Dirigente del servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/78:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Colle Bianco”, codice ARTA PE210002, Comune di CARAMANICO TERME (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 5133 del 24.06.2009, con la quale il Comune di CARAMANICO TERME (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Colle Bianco” avente codice ARTA PE210002, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Colle Bianco” avente codice ARTA PE210002, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CARAMANICO TERME (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/79:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “San Tommaso”, codice ARTA PE230019, Comune di CARAMANICO TERME (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 5134 del 24.06.2009, con la quale il Comune di CARAMANICO TERME (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “San Tommaso” avente codice ARTA PE230019, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “San Tommaso” avente codice ARTA PE230019, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CARAMANICO TERME (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/80:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Madonna delle Grazie”, codice ARTA PE230027, Comune di CATIGNANO (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 13/06/2008 prot. n. 2611, con la quale il Comune di CATIGNANO (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Madonna delle Grazie” avente codice ARTA PE230027, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Madonna delle Grazie” avente codice ARTA PE230027, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CATIGNANO (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/81:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Paduli”, codice ARTA PE230029, Comune di CATIGNANO (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 13/06/2008 prot. n. 2612, con la quale il Comune di CATIGNANO (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Paduli” avente codice ARTA PE230029, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Paduli” avente codice ARTA PE230029, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CATIGNANO (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/82:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “C.da Filara”, codice ARTA PE210022, Comune di CORVARA (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 23.06.2009 prot. n. 1310, con la quale il Comune di CORVARA (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “C.da Filara” avente codice ARTA PE210022, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “C.da Filara” avente codice ARTA PE210022, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CORVARA (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/83:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Piamentone - Segaluccia”, codice ARTA PE230032, Comune di CORVARA (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 23.06.2009 prot. n. 1311, con la quale il Comune di CORVARA (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Piamentone - Segaluccia” avente codice ARTA PE230032, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Piamentone - Segaluccia” avente codice ARTA PE230032, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CORVARA (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/84:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Morrecine”, codice ARTA CH212601, Comune di LETTOPALENA (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 22.06.2009 prot. n. 2761, con la quale il Comune di LETTOPALENA (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Morrecine” avente codice ARTA CH212601, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Morrecine” avente codice ARTA CH212601, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di LETTOPALENA (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano/Vasto, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/85:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Miniera di bauxite”, codice ARTA AQ230024, Comune di LUCOLI (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 18.06.2009 prot. n. 5322, con la quale il Comune di LUCOLI (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Miniera di bauxite” avente codice ARTA AQ230024, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Miniera di bauxite” avente codice ARTA AQ230024, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di LUCOLI (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL dell'Aquila, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/86:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Santo Stefano”, codice ARTA AQ220044, Comune di PETTORANO SUL GIZIO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 07.11.2007 prot. n. 3017, con la quale il Comune di PETTORANO SUL GIZIO (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Santo Stefano” avente codice ARTA AQ220044, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Santo Stefano” avente codice ARTA AQ220044, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di PETTORANO SUL GIZIO (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/87:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “San Simone”, codice ARTA PE230038, Comune di PIETRANICO (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 19.06.2009 prot. n. 1878, con la quale il Comune di PIETRANICO (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “San Simone” avente codice ARTA PE230038, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “San Simone” avente codice ARTA PE230038, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di PIETRANICO (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/88:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Volpara”, codice ARTA AQ220070, Comune di TRASACCO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 17.06.2009 prot. n. 5052, con la quale il Comune di TRASACCO (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Volpara” avente codice ARTA AQ220070, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Volpara” avente codice ARTA AQ220070, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di TRASACCO (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/89:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Carbonara”, codice ARTA AQ220105, Comune di ALFEDENA (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 18.06.2009 prot. n. 903, con la quale il Comune di ALFEDENA (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Carbonara” avente codice ARTA AQ220105, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Carbonara” avente codice ARTA AQ220105, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di ALFEDENA (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/90:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Maruccio”, codice ARTA AQ220048, Comune di ALFEDENA (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 18.06.2009 prot. n. 904, con la quale il Comune di ALFEDENA (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Maruccio” avente codice ARTA AQ220048, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Maruccio” avente codice ARTA AQ220048, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di ALFEDENA (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/91:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “San Silvestro Pacinette”, codice ARTA TE220003, Comune di CROGNALETO (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 20.06.2009 prot. n. 2835, con la quale il Comune di CROGNALETO (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “San Silvestro Pacinette” avente codice ARTA TE220003, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “San Silvestro Pacinette” avente codice ARTA TE220003, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CROGNALETO (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/92:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Valle Campagna”, codice ARTA TE220004, Comune di CROGNALETO (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 20.06.2009 prot. n. 2826, con la quale il Comune di CROGNALETO (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Valle Campagna” avente codice ARTA TE220004, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Valle Campagna” avente codice ARTA TE220004, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CROGNALETO (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/93:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e  s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Santa Maria Assunta”, codice ARTA TE210033, Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 18.06.2009 prot. n. 10497, con la quale il Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Santa Maria Assunta” avente codice ARTA TE210033, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Santa Maria Assunta” avente codice ARTA TE210033, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/94:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Collardoso”, codice ARTA AQ220094, Comune di POGGIO PICENZE (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 07.09.2007 prot. n. 1797, con la quale il Comune di POGGIO PICENZE (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Collardoso” avente codice ARTA AQ220094, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Collardoso” avente codice ARTA AQ220094, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di POGGIO PICENZE (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL dell'Aquila, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/95:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Coste”, codice ARTA CH224101, Comune di ROCCAMONTEPIANO (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 10.12.2007 prot. n. 6336, con la quale il Comune di ROCCAMONTEPIANO (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Coste” avente codice ARTA CH224101, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Coste” avente codice ARTA CH224101, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di ROCCAMONTEPIANO (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Chieti, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 25.06.2009, n. DR4/96:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Capo Le Vigne”, codice ARTA CH234401, Comune di SAN VITO CHIETINO (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 11.03.08 prot 2821, con la quale il Comune di SAN VITO CHIETINO (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Capo Le Vigne” avente codice ARTA CH234401, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Capo Le Vigne” avente codice ARTA CH234401, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di SAN VITO CHIETINO (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano/Vasto, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 26.06.2009, n. DR4/98:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Crocetta”, codice ARTA CH215001, Comune di TORRICELLA PELIGNA (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 23.11.2007 prot. n. 4871, con la quale il Comune di TORRICELLA PELIGNA (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Crocetta” avente codice ARTA CH215001, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Crocetta” avente codice ARTA CH215001, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di TORRICELLA PELIGNA (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano/Vasto, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 26.06.2009, n. DR4/99:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “mozzano”, codice ARTA AQ210019, Comune di CAPITIGNANO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 14.12.2007 prot. n. 3057, con la quale il Comune di CAPITIGNANO (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “mozzano” avente codice ARTA AQ210019, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “mozzano” avente codice ARTA AQ210019, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CAPITIGNANO (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL dell'Aquila, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 26.06.2009, n. DR4/100:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “collicchio”, codice ARTA AQ220054, Comune di CAPITIGNANO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 14.12.2007 prot. n. 3056, con la quale il Comune di CAPITIGNANO (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “collicchio” avente codice ARTA AQ220054, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “collicchio” avente codice ARTA AQ220054, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CAPITIGNANO (AQ), alla Provincia di L’Aquila, alla ASL dell'Aquila, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 26.06.2009, n. DR4/101:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Via Catania”, codice ARTA CH224201, Comune di SAN GIOVANNI TEATINO (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 25.06.09 prot. n. 12034, con la quale il Comune di SAN GIOVANNI TEATINO (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Via Catania” avente codice ARTA CH224201, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Via Catania” avente codice ARTA CH224201, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di SAN GIOVANNI TEATINO (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Chieti, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 06.07.2009, n. DR4/104:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Villavecchia”, codice ARTA AQ220097, Comune di VILLALAGO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 24.06.2009 prot. n. 2452, con la quale il Comune di VILLALAGO (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Villavecchia” avente codice ARTA AQ220097, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Villavecchia” avente codice ARTA AQ220097, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di VILLALAGO (AQ), alla Provincia dell'Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 06.07.2009, n. DR4/105:

D. Lgs. 152/06, art. 242 comma 2 e s.m.i., L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “San Giovanni”, codice ARTA PE210016, Comune di TURRIVALIGNANI (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06, art. 242 comma 2 e s.m.i e la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 26.06.2009 prot. n. 3050, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 01.07.2009 prot. DR4/11856, con la quale il Comune di TURRIVALIGNANI (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “San Giovanni” avente codice ARTA PE210016, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “San Giovanni” avente codice ARTA PE210016, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di TURRIVALIGNANI (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 06.07.2009, n. DR4/106:

D. Lgs. 152/06, art. 242 comma 2 e s.m.i., L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Fosso Sterparo”, codice ARTA CH223801, Comune di RAPINO (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06, art. 242 comma 2 e s.m.i e la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 24.06.2009 prot. n. 3222, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 29.06.2009 prot. DR4/11601, con la quale il Comune di RAPINO (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Fosso Sterparo” avente codice ARTA CH223801, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Fosso Sterparo” avente codice ARTA CH223801, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di RAPINO (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Chieti, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 06.07.2009, n. DR4/107:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Contrada sant'angelo”, codice ARTA VS210009, Comune di FURCI (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.,  parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 28.11.2007 prot. n. 4156 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti, con la quale il Comune di FURCI (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Contrada sant'angelo” avente codice ARTA VS210009, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Contrada sant'angelo” avente codice ARTA VS210009, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di FURCI (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano/Vasto, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Vasto - San Salvo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 06.07.2009, n. DR4/108:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Penninoli”, codice ARTA CH210501, Comune di BUCCHIANICO (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.,  parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 25.06.2009 prot. n. 12209 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 01.07.2009 prot. DR4/11869, con la quale il Comune di BUCCHIANICO (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Penninoli” avente codice ARTA CH210501, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Penninoli” avente codice ARTA CH210501, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di BUCCHIANICO (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Chieti, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 13.07.2009, n. DR4/112:

Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) 1013/06 e D.M. 370/98 - Svincolo della polizza fidejussoria - n.GE0610165 -notifica IT 001059 presentata dalla società –ECO VALSABBIA S.r.l. Via G. Falcone, 6 Gavardo (BS).

Il Dirigente del Servizio

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    lo svincolo della polizza fidejussoria n. GE0610165 del 17/10/2007, contratta dalla ECO VALSABBIA S.r.l., via G. Falcone 6 Gavardo (BS) a beneficio del Ministero dell’Ambiente, via Cristoforo Colombo, 44 (Roma) emessa in Bergamo, dalla Atradius Credit Insurance N.V ,rappresentanza Generale per l’Italia domiciliata in Roma - Via Crescenzio, 12, per l’importo di € 1.393.813,88 (EURO Unmilione trecentonovanta tremilaottocentotredici/88≠);

-    di notificare il presente atto alla Società ECO VALSABBIA S.r.l. con sede operativa in via G. Falcone 6 Gavardo (BS), alla Atradius Credit Insurance N.V , agenzia di Bergamo , nonché alla Provincia territorialmente competente.

-    di provvedere alla pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 13.07.2009, n. DR4/113:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di VASTO (CH) in località Bottari, individuato con codice ARTA VS220023, in località Lota, individuato con codice ARTA VS220024 ed in località Vallone Maltempo, individuato con codice ARTA VS230013. Approvazione dei Piani di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Viste la comunicazioni da parte del responsabile del procedimento del Comune di VASTO (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 14.01.09 prot. n. 1851, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti in data 21.01.2009 con prot. n. 1368/DN3;

Visti i Piani di caratterizzazione trasmessi dal Comune di VASTO (CH), dei siti di discarica in località Lota e Vallone Maltempo, trasmessi con nota del 29.01.09 prot. n. 5141, ed in località Bottari, trasmesso con nota del 18.02.09 prot. n. 8721 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti rispettivamente in data 03.02.2009 con prot. n. 2589/DN3 e 19.02.2009 con prot. n. 4029/DN3;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. DN3/5313 del 09.03.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 19.03.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza dei Servizi ai Piani di caratterizzazione dei siti di discarica nelle seguenti località, espressi nella riunione del 19.03.2009, con le seguenti prescrizioni:

Loc. Lota (Codice ARTA VS220024)

a)   verificare la tenuta della vasca di raccolta del percolato;

b)   spostare il sondaggio S5 in corrispondenza della vasca di percolato;

c)   presentare i formulari di smaltimento del percolato;

Loc. Bottari (Codice ARTA VS220023)

a)   effettuare prelievi di acque e sedimenti dal fosso, a monte ed a valle della discarica;

b)   verificare la tenuta della vasca di raccolta del percolato e la corretta gestione dello stesso;

c)   spostare il sondaggio S5 nella zona ad est del sondaggio S8 in modo da coprire tutto il lato di valle;

Loc. Vallone Maltempo (Codice ARTA VS220013)

a)   effettuare prelievi di acque e sedimenti dal fosso, a monte ed a valle della discarica;

b)   spostare il sondaggio S6 nella zona compresa tra la discarica e la strada provinciale ed il sondaggio S8 più a ridosso del limite della discarica;

per i tre i siti in esame:

a)   prelevare campioni di terreno secondo quanto indicato dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

b)   concordare con l’ARTA la lista degli analiti da ricercare;

c)   di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

d)   verificare la perimetrazione, sia del sito di discarica che dell’area di proprietà;

Acquisiti i pareri favorevoli ai tre Piani di caratterizzazione espressi dalla ASL Lanciano - Vasto, pervenuti successivamente con nota del 30.03.2009, prot. n. 1653 ed acquisiti dal Servizio Gestione Rifiuti in data 08.04.2009 con prot. n. 8045/DN3;

Acquisiti i pareri favorevoli ai tre Piani di caratterizzazione espressi dal Dipartimento Subprovinciale ARTA di Vasto-San Salvo, pervenuti successivamente con note del 03.07.2009, prott. nn. 956 (Vallone Maltempo), 957 (Bottari)e 958 (Lota) ed acquisiti dal Servizio Gestione Rifiuti in data 08.07.2009, rispettivamente con prott. DR4 nn. 12285, 12284 e 12283, con le seguenti prescrizioni:

Loc. Bottari e Loc. Vallone Maltempo (risp. Codice ARTA VS220023 e VS220013)

-    realizzare una carta delle isopieze che illustri il rapporto alimentazione/drenaggio tra le acque di falda e quelle del fosso adiacente alla discarica;

Loc. Vallone Maltempo (Codice ARTA VS220013)

-    verificare la stabilità del versante cartografato nel PAI, sul quale è localizzata l’area ex-discarica;

Evidenziato che  l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare  due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238, come altresì evidenziato nel verbale della conferenza del 19.03.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, i Piani di caratterizzazione Siti di discarica nel Comune di VASTO (CH) in località Bottari, individuato con codice ARTA VS220023, in località Lota, individuato con codice ARTA VS220024 ed in località Vallone Maltempo, individuato con codice ARTA VS220013, con le seguenti prescrizioni:

Loc. Lota (Codice ARTA VS220024)

a)   verificare la tenuta della vasca di raccolta del percolato;

b)   spostare il sondaggio S5 in corrispondenza della vasca di percolato;

c)   presentare i formulari di smaltimento del percolato;

Loc. Bottari (Codice ARTA VS220023)

a)   effettuare prelievi di acque e sedimenti dal fosso, a monte ed a valle della discarica;

b)   verificare la tenuta della vasca di raccolta del percolato e la corretta gestione dello stesso;

c)   spostare il sondaggio S5 nella zona ad est del sondaggio S8 in modo da coprire tutto il lato di valle;

d)   realizzare una carta delle isopieze che illustri il rapporto alimentazione/drenaggio tra le acque di falda e quelle del fosso adiacente alla discarica;

Loc. Vallone Maltempo (Codice ARTA VS220013)

a)   effettuare prelievi di acque e sedimenti dal fosso, a monte ed a valle della discarica;

b)   spostare il sondaggio S6 nella zona compresa tra la discarica e la strada provinciale ed il sondaggio S8 più a ridosso del limite della discarica;

c)   verificare la stabilità del versante cartografato nel PAI, sul quale è localizzata l’area ex-discarica;

d)   realizzare una carta delle isopieze che illustri il rapporto alimentazione/drenaggio tra le acque di falda e quelle del fosso adiacente alla discarica;

per i tre i siti in esame:

a)   prelevare campioni di terreno secondo quanto indicato dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

b)   concordare con l’ARTA la lista degli analiti da ricercare;

c)   di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

d)   verificare la perimetrazione, sia del sito di discarica che dell’area di proprietà;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione dei Piani di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da par<te del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione dei Piani di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Vasto - san Salvo;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di VASTO (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - san Salvo, ASL di Lanciano/Vasto;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 13.07.2009, n. DR4/114:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di SAN BUONO (CH) in località Scosta, individuato con codice ARTA VS230011. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di SAN BUONO (CH), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 11.03.2009 prot. n. 839, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti in data 19.09.2007 con prot. DN3/18060;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Scosta, trasmesso dal Comune di SAN BUONO (CH), in data 508 del 16.02.09, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 17.02.2009 con prot. n. DN3/3832;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. 5312 del 09.03.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 19.03.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Scosta, espresso nella riunione del 19.03.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   eliminare il sondaggio S5 ed effettuare prelievi di acque e sedimenti dal fiume, a monte ed a valle dello stesso;

b)   eseguire un test di cessione su almeno due campioni rappresentativi di rifiuti ;

c)   concordare con l’ARTA la lista degli analiti da cercare;

d)   perimetrare sia il sito di discarica che l’area di proprietà;

e)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla ASL Lanciano - Vasto, pervenuto successivamente con nota del 27.03.2009, prot. n. 1654  ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DN3/8046 del 08.04.09;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Dipartimento Subprovinciale ARTA di di Vasto - San Salvo, pervenuto successivamente con nota del 03.07.2009, prot. n. 959 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/12281 del 07.04.09, con le seguenti prescrizioni:

a)   effettuare il campionamento delle acque superficiali del fiume Treste a monte ed a valle del sito della discarica;

b)   valutare la possibilità di realizzare il sondaggio S2 nuovo a monte della stradina per verificare quanto espresso dal tecnico in riferimento alla concentrazione di Manganese;

c)   posizionare il sondaggio S3 nuovo in direzione suboccidentale, in corrispondenza della seconda stradina;

d)   portare la perforazione fino all’incontro con le argille di substrato, pur comportando una variazione delle profondità indicate nel Piano di caratterizzazione;

e)   eseguire il campionamento della matrice suolo-sottosuolo come indicato nell’All. 2 parta IV del D. lgs. 152/06. il primo metro dal piano campagna, insaturo e frangia capillare, a meno che il cumulo di rifiuti non interessi anche la zona satura;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 19.03.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Scosta, nel Comune di SAN BUONO (CH), individuato con codice ARTA VS230011, con le seguenti prescrizioni:

a)   eliminare il sondaggio S5 ed effettuare prelievi di acque e sedimenti dal fiume, a monte ed a valle dello stesso;

b)   eseguire un test di cessione su almeno due campioni rappresentativi di rifiuti ;

c)   concordare con l’ARTA la lista degli analiti da cercare;

d)   perimetrare sia il sito di discarica che l’area di proprietà;

e)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

f)    effettuare il campionamento delle acque superficiali del fiume Treste a monte ed a valle del sito della discarica;

g)   valutare la possibilità di realizzare il sondaggio S2 nuovo a monte della stradina per verificare quanto espresso dal tecnico in riferimento alla concentrazione di Manganese;

h)   posizionare il sondaggio S3 nuovo in direzione suboccidentale, in corrispondenza della seconda stradina;

i)    portare la perforazione fino all’incontro con le argille di substrato, pur comportando una variazione delle profondità indicate nel Piano di caratterizzazione;

l)    eseguire il campionamento della matrice suolo-sottosuolo come indicato nell’All. 2 parta IV del D. lgs. 152/06. il primo metro dal piano campagna, insaturo e frangia capillare, a meno che il cumulo di rifiuti non interessi anche la zona satura;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di SAN BUONO (CH), provincia di Chieti, ARTA - Dipartimento provinciale di Vasto - San Salvo, ASL di Lanciano/Vasto;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/115:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Comprensorio Valfino”, codice ARTA TE220012, Comune di MONTEFINO (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 27.06.2009 prot. n. 2769 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 03.07.2009 prot. 12058/DR4, con la quale il Comune di MONTEFINO (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Comprensorio Valfino” avente codice ARTA TE220012, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Comprensorio Valfino” avente codice ARTA TE220012, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di MONTEFINO (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/116:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Fiume Feltrino”, codice ARTA CH232001, Comune di FRISA (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 24.06.2009 prot. n. 2891 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 01.07.2009 prot. 11864/DR4, con la quale il Comune di FRISA (CH) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Fiume Feltrino” avente codice ARTA CH232001, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Fiume Feltrino” avente codice ARTA CH232001, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di FRISA (CH), alla Provincia di Chieti, alla ASL di Lanciano/Vasto, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/117:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e  s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Castelluccia”, codice ARTA AQ220020, Comune di GIOIA DEI MARSI (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.,  parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 01.07.2009 prot. 2743 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 03.07.2009 prot. n. 12044/DR4, con la quale il Comune di GIOIA DEI MARSI (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Castelluccia” avente codice ARTA AQ220020, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Castelluccia” avente codice ARTA AQ220020, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di GIOIA DEI MARSI (AQ), alla Provincia dell'Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/118:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “valle dei fiori”, codice ARTA AQ220021, Comune di GIOIA DEI MARSI (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 01.07.2009 prot. 2743 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 03.07.2009 prot. n. 12044/DR4, con la quale il Comune di GIOIA DEI MARSI (AQ) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “valle dei fiori” avente codice ARTA AQ220021, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “valle dei fiori” avente codice ARTA AQ220021, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di GIOIA DEI MARSI (AQ), alla Provincia dell'Aquila, alla ASL di Avezzano/Sulmona, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/119:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Collefiorito”, codice ARTA TE210004, Comune di TORRICELLA SICURA (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 25.06.2009 prot. n. 3659 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 01.07.2009 prot. 11805/Dr4, con la quale il Comune di TORRICELLA SICURA (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Collefiorito” avente codice ARTA TE210004, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Collefiorito” avente codice ARTA TE210004, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di TORRICELLA SICURA (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/120:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Quadraccioni”, codice ARTA TE230009, Comune di CELLINO ATTANASIO (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 25.06.2009 prot. n. 3373 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 03.07.2009 prot. n. 12056/DR4,con la quale il Comune di CELLINO ATTANASIO (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Quadraccioni” avente codice ARTA TE230009, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Quadraccioni” avente codice ARTA TE230009, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CELLINO ATTANASIO (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/121:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Fonte Lucci”, codice ARTA TE210013, Comune di CELLINO ATTANASIO (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 25.06.2009 prot. n. 3372 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 03.07.2009 prot. n. 12057/DR4, con la quale il Comune di CELLINO ATTANASIO (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Fonte Lucci” avente codice ARTA TE210013, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Fonte Lucci” avente codice ARTA TE210013, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di CELLINO ATTANASIO (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/122:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Colle della Vite”, codice ARTA TE220008, Comune di FANO ADRIANO (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 19.06.2009 prot. 2232 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 07.07.2009 prot. n. 122247/DR4, con la quale il Comune di FANO ADRIANO (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Colle della Vite” avente codice ARTA TE220008, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Colle della Vite” avente codice ARTA TE220008, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di FANO ADRIANO (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/123:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Aravecchia”, codice ARTA TE230032, Comune di FANO ADRIANO (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 19.06.2009 prot. 2232 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data , con la quale il Comune di FANO ADRIANO (TE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Aravecchia” avente codice ARTA TE230032, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Aravecchia” avente codice ARTA TE230032, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di FANO ADRIANO (TE), alla Provincia di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/124:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di ROCCAMORICE (PE) in località Il Valzo, avente codice ARTA PE230053 e Colle della Lucertola - Vicenne, avente codice ARTA PE230046. Approvazione dei Piani di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Viste le comunicazioni da parte del responsabile del procedimento del Comune di ROCCAMORICE (PE), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmesse con nota del 04/10/2008 prot. n. 3540 (Colle della Lucertola) e del 30/06/2008 prot. n. 2423 (Il Valzo),acquisite dal Servizio gestione rifiuti;

Visti i Piani di caratterizzazione dei siti di discarica in località Colle della Lucertola - Vicenne, trasmesso dal Comune di ROCCAMORICE (PE), in data 23.05.2009, rispettivamente con prot. n. 1826/R9 (Colle della Lucertola) e 1825/R8 (Il Valzo), acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 01.06.2009, rispettivamente con prot. n. DR4/10212 e DR4/10213;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.), con nota prot. n. DR4/11217 del 22.06.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 07.07.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza dei Servizi ai Piani di caratterizzazione dei siti di discarica, espressi nella riunione del 07.07.2009, con le seguenti prescrizioni:

-     Colle della Lucertola (Codice ARTA PE230046)

a)   estendere le indagini anche nelle zone laterali alla discarica;

b)   riportare su una planimetria di dettaglio le indagini effettuate e da realizzare;

c)   acquisire la documentazione relativa ai lavori effettuati dal Parco della Maiella;

d)   definire la geometria della sorgente di contaminazione ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

e)   ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

f)    comunicare agli enti competenti l’avvio delle indagini e le indicazioni sia sul cronoprogramma che sulle metodologie d’indagine da usarsi, almeno quindici giorni prima dell’inizio;

g)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

 

-     Il Valzo (Codice ARTA PE230053)

a)   identificare geometricamente il corpo dei rifiuti con indagini dirette ed indirette che andranno preventivamente comunicate a tutti gli enti;

b)   effettuare il prelievo di campioni di terreno “profondi”;

c)   ricercare, in sede di indagini, tutti quei parametri già indicati nelle linee guida per le indagini preliminari;

d)   definire la geometria della sorgente di contaminazione ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

e)   ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

f)    comunicare agli enti competenti l’avvio delle indagini e le indicazioni sia sul cronoprogramma che sulle metodologie d’indagine da usarsi, almeno quindici giorni prima dell’inizio;

g)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Evidenziato che  l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, i Piani di caratterizzazione dei Siti di discarica nel Comune di ROCCAMORICE (PE) in località Il Valzo, avente codice ARTA PE230053 e Colle della Lucertola - Vicenne, avente codice ARTA PE230046, con le seguenti prescrizioni:

-     Colle della Lucertola (Codice ARTA PE230046)

a)   estendere le indagini anche nelle zone laterali alla discarica;

b)   riportare su una planimetria di dettaglio le indagini effettuate e da realizzare;

c)   acquisire la documentazione relativa ai lavori effettuati dal Parco della Maiella;

d)   definire la geometria della sorgente di contaminazione ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

e)   ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

f)    comunicare agli enti competenti l’avvio delle indagini e le indicazioni sia sul cronoprogramma che sulle metodologie d’indagine da usarsi, almeno quindici giorni prima dell’inizio;

g)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

-     Il Valzo (Codice ARTA PE230053)

a)   identificare geometricamente il corpo dei rifiuti con indagini dirette ed indirette che andranno preventivamente comunicate a tutti gli enti;

b)   effettuare il prelievo di campioni di terreno “profondi”;

c)   ricercare, in sede di indagini, tutti quei parametri già indicati nelle linee guida per le indagini preliminari;

d)   definire la geometria della sorgente di contaminazione ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

e)   ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

f)    comunicare agli enti competenti l’avvio delle indagini e le indicazioni sia sul cronoprogramma che sulle metodologie d’indagine da usarsi, almeno quindici giorni prima dell’inizio;

g)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Pescara, ARTA - Dipartimento provinciale di Pescara, ASL di Pescara), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione dei Piani di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Pescara;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di ROCCAMORICE (PE), provincia di Pescara, ARTA - Dipartimento provinciale di Pescara, ASL di Pescara;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/125:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di LORETO APRUTINO (PE) in località Gomma, avente codice ARTA PE230055 e ARTA PE230035. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Viste le comunicazioni da parte del responsabile del procedimento del Comune di LORETO APRUTINO (PE), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmesse con note del 18/11/2008 prot. n. 13826 e 13825 e acquisite dal Servizio gestione rifiuti rispettivamente in data 24.11.2008 prott. DN3 rispettivamente 28604 e 28606;

Visto il Piano di caratterizzazione dei siti di discarica in località Gomma, trasmesso dal Comune di LORETO APRUTINO (PE), con nota del 24.02.2009 prot. n. 2038 ed acquisito dal Servizio Gestione Rifiuti in data 03.03.2009, rispettivamente con prot. n. DN3/5050;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.), con nota prot. n. DR4/11214 del 22.06.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 07.07.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione dei siti di discarica, espressi nella riunione del 07.07.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   identificare geometricamente il corpo dei rifiuti ed indagare in dettaglio le anomalie di resistività evidenziate nei tracciati ST2 e ST1 di Gomma 1;

b)   riportare su di una planimetria di dettaglio, le indagini effettuate e da realizzare;

c)   spostare uno dei due sondaggi di bianco nel punto più a valle dell’area;

d)   approfondire almeno due dei sondaggi, uno a monte e l’altro a valle fino al livello semi-acquiclude e nel caso di perforazioni sul corpo rifiuto di prescrive la cementazione del foro stesso;

e)   effettuare il prelievo dei tre campioni lungo le verticali di sondaggio, in tre aliquote;

f)    ricercare, in sede di indagini, tutti quei parametri già indicati nelle linee guida per le indagini preliminari;

g)   definire la geometria della sorgente di contaminazione ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

h)   ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo linee guida APAT, ultima rev.)ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

i)    comunicare agli enti competenti l’avvio delle indagini e le indicazioni sia sul cronoprogramma che sulle metodologie d’indagine da usarsi, almeno quindici giorni prima dell’inizio;

j)    recintare, come intervento di prevenzione, la recinzione dell’intera area di discarica;

k)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Evidenziato che  l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione dei siti di discarica nel Comune di LORETO APRUTINO (PE) in località Gomma, avente codice ARTA PE230035 e ARTA , con le seguenti prescrizioni:

a)   identificare geometricamente il corpo dei rifiuti ed indagare in dettaglio le anomalie di resistività evidenziate nei tracciati ST2 e ST1 di Gomma 1;

b)   riportare su di una planimetria di dettaglio, le indagini effettuate e da realizzare;

c)   spostare uno dei due sondaggi di bianco nel punto più a valle dell’area;

d)   approfondire almeno due dei sondaggi, uno a monte e l’altro a valle fino al livello semi-acquiclude e nel caso di perforazioni sul corpo rifiuto di prescrive la cementazione del foro stesso;

e)   effettuare il prelievo dei tre campioni lungo le verticali di sondaggio, in tre aliquote;

f)    ricercare, in sede di indagini, tutti quei parametri già indicati nelle linee guida per le indagini preliminari;

g)   definire la geometria della sorgente di contaminazione ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

h)   ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo linee guida APAT, ultima rev.)ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

i)    comunicare agli enti competenti l’avvio delle indagini e le indicazioni sia sul cronoprogramma che sulle metodologie d’indagine da usarsi, almeno quindici giorni prima dell’inizio;

j)    recintare, come intervento di prevenzione, la recinzione dell’intera area di discarica;

k)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del Piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Pescara, ARTA - Dipartimento provinciale di Pescara, ASL di Pescara), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del Piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Pescara;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di Loreto Aprutino (PE), provincia di Pescara, ARTA - Dipartimento provinciale di Pescara, ASL di Pescara;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/126:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) in località Trembietta, individuato con codice ARTA TE210027. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 08.07.2009 trasmessa via fax, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti in data 08.07.2009 prot. n. 12300/DR4;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Trembietta, trasmesso dal Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE), con nota del 07.05.2009 prot. n. 2995, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 14.05.2009 prot. n. 9224/DR4;;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. DR4/8741 del 05.05.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 26.05.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Trembietta, espresso nella riunione del 26.05.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   effettuare due prelievi di sedimento nell’incisione a valle della discarica;

b)   verificare la possibilità di prelevare campioni a monte in sede di esecuzione delle indagini;

c)   eliminare i sondaggi ubicati sul corpo discarica, spostando l’S3c sul lato sud-ovest dell’ammasso di rifiuti e realizzando a monte di S3P3 una trincea esplorativa;

d)   realizzare un’ulteriore trincea in S1;

e)   integrare la lista degli analiti proposti con quelli previsti dalle linee guida;

f)    ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo linee guida APAT, ultima rev.)ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

g)   comunicare agli enti competenti l’avvio delle indagini e le indicazioni sia sul cronoprogramma che sulle metodologie d’indagine da usarsi, almeno quindici giorni prima dell’inizio;

h)   di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla Provincia di Teramo, pervenuto successivamente con nota del 09.06.2009, prot. n. 193831  ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/10694 del 10.06.2009;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla A.S.L. di Teramo, pervenuto successivamente con nota del 26.05.2009, prot. n. 1212  ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/10489 del 08.06.2009;

Evidenziato che  l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Trembietta, nel Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE), individuato con codice ARTA TE210027, con le seguenti prescrizioni:

a)   effettuare due prelievi di sedimento nell’incisione a valle della discarica;

b)   verificare la possibilità di prelevare campioni a monte in sede di esecuzione delle indagini;

c)   eliminare i sondaggi ubicati sul corpo discarica, spostando l’S3c sul lato sud-ovest dell’ammasso di rifiuti e realizzando a monte di S3P3 una trincea esplorativa;

d)   realizzare un’ulteriore trincea in S1;

e)   integrare la lista degli analiti proposti con quelli previsti dalle linee guida;

f)    ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

g)   comunicare agli enti competenti l’avvio delle indagini e le indicazioni sia sul cronoprogramma che sulle metodologie d’indagine da usarsi, almeno quindici giorni prima dell’inizio;

h)   di georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Teramo, ARTA - Dipartimento provinciale di Teramo, ASL d Teramo), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Teramo;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE), provincia di Teramo, ARTA - Dipartimento provinciale di Teramo, ASL d Teramo;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 14.07.2009, n. DR4/127:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati   Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di ABBATEGGIO (PE) in località C.da Cusano - fonte Vecchia, individuato con codice ARTA PE220001. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di ABBATEGGIO (PE), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 17/10/2008 prot. n. 4128, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti in data 27.10.2008 prot. n. 26074/DN3;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località C.da Cusano - fonte Vecchia, trasmesso dal Comune di ABBATEGGIO (PE), in data 21/05/2009 prot. n. 2134, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 28.05.2009 prot. n. 10107/DR4;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. DR4/11221 del 22.06.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 07.07.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

 

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località C.da Cusano - fonte Vecchia, espresso nella riunione del 07.07.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   effettuare i sondaggi fino al substrato roccioso;

b)   effettuare il prelievo dei tre campioni lungo le verticali di sondaggio, in tre aliquote, analizzare solo il campione superficiale C1 e –se lo stesso risultasse contaminato- procedere all’analisi dei campioni C2 e C3;

c)   effettuare il prelievo dei sedimenti dal fosso, a monte ed a valle del sito e di prelevare un campione di acqua dalla sorgente posta a valle della discarica;

d)   ampliare i parametri da ricercare con i metalli indicati nelle linee guida per le indagini preliminari;

e)   definire la geometria della sorgente di contaminazione ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

f)    ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo le linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

g)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Evidenziato che  l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località C.da Cusano - fonte Vecchia, nel Comune di ABBATEGGIO (PE), individuato con codice ARTA PE220001, con le seguenti prescrizioni:

a)   effettuare i sondaggi fino al substrato roccioso;

b)   effettuare il prelievo dei tre campioni lungo le verticali di sondaggio, in tre aliquote, analizzare solo il campione superficiale C1 e –se lo stesso risultasse contaminato- procedere all’analisi dei campioni C2 e C3;

c)   effettuare il prelievo dei sedimenti dal fosso, a monte ed a valle del sito e di prelevare un campione di acqua dalla sorgente posta a valle della discarica;

d)   ampliare i parametri da ricercare con i metalli indicati nelle linee guida per le indagini preliminari;

e)   definire la geometria della sorgente di contaminazione ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

f)    ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo le linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

g)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Pescara, ARTA - Dipartimento provinciale di Pescara, ASL di Pescara), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Pescara;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di ABBATEGGIO (PE), provincia di Pescara, ARTA - Dipartimento provinciale di Pescara, ASL di Pescara;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

 

 

DETERMINAZIONE 15.07.2009, n. DR4/129:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di BISENTI (TE) in località Chioviano Alto, individuato con codice ARTA TE210022. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di BISENTI (TE), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 14.01.2008 prot. n. 200, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Chioviano Alto, trasmesso dal Comune di BISENTI (TE), in data 953 del 16.02.09, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 17.02.2009 con prot. n. DN3/3751;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. DN3/5859 del 13.03.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 26.05.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Chioviano Alto, espresso nella riunione del 26.05.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   realizzare un ulteriore sondaggio a valle della vasca A (lato opposto alla strada);

b)   effettuare, oltre al prelievo delle acque superficiali, anche il prelievo dei sedimenti

c)   ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo le linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

d)   concordare con l’ARTA la comunicazione del cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine;

e)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla Provincia di Teramo, pervenuto successivamente con nota del 09.06.2009, prot. n. 193843  ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/10693 del 10.06.09;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla A.S.L. di Teramo, pervenuto successivamente con nota del 07.07.2009, prot. n. 2358 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/12417 del 13.07.09;

Evidenziato che  l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 26.05.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Chioviano Alto, nel Comune di BISENTI (TE), individuato con codice ARTA TE210022, con le seguenti prescrizioni:

a)   realizzare un ulteriore sondaggio a valle della vasca A (lato opposto alla strada);

b)   effettuare, oltre al prelievo delle acque superficiali, anche il prelievo dei sedimenti

c)   ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo le linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

d)   concordare con l’ARTA la comunicazione del cronoprogramma e l’inizio dei lavori di indagine;

e)   georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Teramo, ARTA - Dipartimento provinciale di Teramo, ASL di Teramo), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Teramo;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di BISENTI (TE), provincia di Teramo, ARTA - Dipartimento provinciale di Teramo, ASL di Teramo;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 15.07.2009, n. DR4/130:

D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 avente per oggetto: «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento». Siti di discarica nel Comune di CONTROGUERRA (TE) in località Coste di Tronto, individuato con codice ARTA TE220006. Approvazione del Piano di caratterizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Richiamata la DGR n. 1529 del 27.12.2006, avente ad oggetto: “D.lgs 3.04.2006 del 27.12.2006 n. 152/06 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett. a) - anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”, Allegato tecnico 1;

Richiamato il comma 7 dell’Allegato tecnico 1 alla DGR n. 1529/06 (siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) che stabilisce, tra l’altro: “omissis… che il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto”;

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. ha recepito con modifiche il contenuto della sopra citata DGR n. 1529/06;

Richiamata la D. D. n. DN3/18 del 12.02.02007, avente ad oggetto: “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) - Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento - Approvazione - Aggiornamento al disciplinare tecnico”;

Vista la comunicazione da parte del responsabile del procedimento del Comune di CONTROGUERRA (TE), di avvio delle procedure di bonifica di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa con nota del 25.01.2008 prot. n. 547, ed acquisita dal Servizio gestione rifiuti;

Visto il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Coste di Tronto, trasmesso dal Comune di CONTROGUERRA (TE), in data 982 del 12.02.09, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data 18.02.2009 con prot. n. DN3/3862;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche d’Ingegneria, ha provveduto a convocare un’apposita conferenza dei servizi tra gli Enti interessati (Provincia, Comune, ARTA - Dipartimento provinciale territorialmente competente, ASL competente per territorio, .. etc.”, con nota prot. n. DR4/8742 del 05.05.2009;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza dei Servizi da parte degli Enti presenti, come da verbale della riunione del 26.05.2009, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti - Attività Tecniche d’Ingegneria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Coste di Tronto, espresso nella riunione del 26.05.2009, con le seguenti prescrizioni:

a)   trasformare i pozzetti esplorativi con quattro sondaggi fio alla profondità delle argille (6-7- metri), da ubicarsi sui quattro lati della discarica, eventualmente da attrezzare a piezometro nel caso si dovesse rinvenire acqua durante la perforazione;

b)   integrare la lista degli analiti proposti con quelli proposti dalle linee guida;

c)   fare riferimento alle indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i campionamenti del terreno;

d)   ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo le linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

e)   comunicare agli enti competenti l’avvio delle indagini e le indicazioni sia sul cronoprogramma che sulle metodologie d’indagine da usarsi, almeno quindici giorni prima dell’inizio;

f)    georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla Provincia di Teramo, pervenuto successivamente con nota del 09.06.2009, prot. n. 193822  ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/10695 del 10.06.09;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla A.S.L. di Teramo, pervenuto successivamente con nota del 03.07.2009, prot. n. 4268 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DR4/12598 del 15.07.09;

Evidenziato che l’analisi sui metalli per le acque sotterranee va effettuata sul campione filtrato e sul campione tal quale in maniera tale da confrontare i due dati, come specificato nelle note dell’ISS 006038 I.A. 12 del 23.01.02 e 0020925 – AMPP 03.04.2008 – 001238 del 08.04.2008 e ribadito nella Conferenza dei Servizi, come da verbale della riunione del 26.05.2009;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D. lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di Approvare ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 – DGR n. 1529 del 27.12.2006, il Piano di caratterizzazione del sito di discarica in località Coste di Tronto, nel Comune di CONTROGUERRA (TE), individuato con codice ARTA TE220006, con le seguenti prescrizioni:

a)   trasformare i pozzetti esplorativi con quattro sondaggi fio alla profondità delle argille (6-7- metri), da ubicarsi sui quattro lati della discarica, eventualmente da attrezzare a piezometro nel caso si dovesse rinvenire acqua durante la perforazione;

b)   integrare la lista degli analiti proposti con quelli proposti dalle linee guida;

c)   fare riferimento alle indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i campionamenti del terreno;

d)   ricercare tutti i parametri necessari per implementare il modello sito-specifico (pH, TOC, granulometrie, secondo le linee guida APAT, ultima rev.) ai fini dell’eventuale analisi di rischio;

e)   comunicare agli enti competenti l’avvio delle indagini e le indicazioni sia sul cronoprogramma che sulle metodologie d’indagine da usarsi, almeno quindici giorni prima dell’inizio;

f)    georeferire tutti i punti d’indagine realizzati e da realizzare;

di Stabilire ai sensi dell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che, entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, siano eseguiti i lavori previsti dallo stesso ed il soggetto responsabile presenti agli Enti interessati (Regione/Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Provincia di Teramo, ARTA - Dipartimento provinciale di Teramo, ASL di Teramo), i risultati dell’analisi di rischio, ove necessaria;

di Riservarsi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti, previa comunicazione da parte del soggetto responsabile, anche in riferimento ad eventuali proroghe temporali, oggettivamente  necessarie; 

di Stabilire altresì, che gli interventi riferiti all’attuazione del piano di caratterizzazione, siano preventivamente concordati con l’ ARTA – Dipartimento provinciale di Teramo;

di Provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di CONTROGUERRA (TE), provincia di Teramo, ARTA - Dipartimento provinciale di Teramo, ASL di Teramo;

di Inviare copia del presente provvedimento al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini


 

 

DETERMINAZIONE 21.07.2009, n. DR4/132:

D. Lgs. 152/06, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2 e s.m.i.; L.R. 19.12.2007, n. 45 e  s.m.i. - All. 2. “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” – Esclusione del sito dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale. Sito ex discarica R.S.U. “Garagnani”, codice ARTA PE230018, Comune di ELICE (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte IV Titolo V “Bonifiche di siti inquinati”, art. 242 comma 2;

Richiamata la L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che nell’Allegato 2, art. 8, comma 12, detta le procedure in merito all’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale di quei siti per i quali non si sia rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);

Vista l’autocertificazione (mod. A) trasmessa con nota del 25.06.2009 prot. n. 2930 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti in data , con la quale il Comune di ELICE (PE) ha comunicato, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il non superamento delle CSC per il sito ex discarica R.S.U. denominato “Garagnani” avente codice ARTA PE230018, come previsto altresì dall’art. 8 comma 12 della L.R. 45 del 19.12.2007 all. 2 e s.m.i.;

Considerato che la L.R. 45/07 e s.m.i. - Allegato 2, art. 8, commi 11 e 12, dispone l’esclusione dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti nei quali l’indagine preliminare evidenzi il mancato superamento dei livelli di (CSC);

Vista la L.R. 14.09.1999 n. 77, recante il titolo “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-    di Escludere il predetto sito ex discarica R.S.U. denominato “Garagnani” avente codice ARTA PE230018, dall’anagrafe dei siti a rischio potenziale, ai sensi dell’Allegato 2 art. 8 commi 11 e 12 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

-    di Notificare il presente atto al Comune di ELICE (PE), alla Provincia di Pescara, alla ASL di Pescara, all’ ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara ed alla Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche di Sviluppo Sostenibile.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini