Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XL

N. 2 SPECIALE

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

BOLLETTINO UFFICIALE

D E L L A

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV                         - L’AQUILA,  -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo:  € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili  € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di  € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di  € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

 

 


SOMMARIO

CITTA' DI GIULIANOVA (TE)

 

Statuto Comunale............................ Pag. 2

 


 



CITTA' DI GIULIANOVA (TE)

 

Statuto Comunale

 

 

 

CITTÀ DI GIULIANOVA

 
STATUTO

 

 

Approvato con delibera consiliare n. 26 del 3.03.2008


CITTÀ DI GIULIANOVA
(Provincia di Teramo)

Statuto comunale

indice

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Comune di Giulianova……..

Pag.  

Art. 2

Territorio, Sede, Stemma…..

Pag.  

Art. 3

Gonfalone…………………..

Pag.  

Art. 4

Norme d’indirizzo in materia di principi fondamentali e diritti dei cittadini…………..

Pag.  

Art. 5

Pace e diritti umani…………

Pag.  

Art. 6

Sviluppo sostenibile………..

Pag.  

TITOLO II
FUNZIONI, COMPITI, PROGRAMMAZIONE

Art.   7

Funzioni del comune………

Pag.  

Art.   8

Comitato di protezione civile………………………

 

Pag.  

Art.   9

Programmazione…………..

Pag.  

TITOLO III
DECENTRAMENTO COMUNALE

Capo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 10

Diritti di partecipazione…...

Pag.

Art. 11

Valorizzazione e promozione della partecipazione……………..

 

 

Pag.

Art. 12

Consiglio Comunale dei ragazzi……………………

 

Pag.

Art. 13

Rapporti tra Comune ed associazioni………………..

 

Pag.

Art. 14

Comitati di quartiere………

Pag.

Art. 15

Forum dei cittadini………...

Pag.

Art. 16

Carta dei diritti…………….

Pag.

Art. 17

Consulte di settore………...

Pag.

Art. 18

Iniziative popolari…………

Pag.

Art. 19

Istanze, proposte, petizioni……………………

 

Pag.

Art. 20

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale…………………

 

 

Pag.

Art. 21

Conferenza dei servizi……..

Pag.

 

Capo II
I REFERENDUM COMUNALI

Art. 22

Norma generale……………

Pag.

Art. 23

Referendum propositivo…...

Pag.

Art. 24

Referendum consultivo……

Pag.

Art. 25

Referendum abrogativo……

Pag.

Art. 26

Disposizioni comuni sui referendum………………...

 

Pag.

Capo III
IL DIFENSORE CIVICO NORME GENERALI

Art. 27

Il difensore civico…………

Pag.

Art. 28

Istituzione – finalità……….

Pag.

Art. 29

Elezione……………………

Pag.

Art. 30

Competenze economiche….

Pag.

Art. 31

Funzioni…………………...

Pag.

Art. 32

Segnalazioni relative ad altre amministrazioni………

 

Pag.

Art. 33

Limitazione degli interventi Forme di accesso dei cittadini all’informazione ed ai procedimenti amministrativi……………..

 

 

 

 

Pag.

Art. 34

Diritto d’informazione, di accesso e partecipazione all’azione amministrativa….

 

 

Pag.

Art. 35

Diritti del contribuente…….

Pag.

TITOLO IV
LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Capo I
ORGANI COLLEGIALI

Art. 36

Consiglio Comunale……….

Pag.

Art. 37

Organi e funzionamento del Consiglio Comunale……….

 

Pag.

Art. 38

Presidenza del Consiglio…..

Pag.

Art. 39

Gruppi Consiliari………….

Pag.

Art. 40

Linee programmatiche…….

Pag.

Art. 41

Diritti e poteri dei consiglieri comunali……….

 

Pag.

Art. 42

Consigliere straniero aggiunto……………………

 

Pag.

Art. 43

Competenza del consiglio…

Pag.

Art. 44

Commissioni del consiglio...

Pag.

Art. 45

Giunta……………………...

Pag.

Art. 46

Competenze della Giunta….

Pag.

Art. 47

Funzionamento della Giunta……………………...

 

Pag.

Capo II
IL SINDACO

Art. 48

Sindaco…………………..

Pag.

Art. 49

Rappresentanza legale…...

Pag.

Capo III
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 50

Albo pretorio-notificazione atti…………

 

Pag.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
FINANZA LOCALE

Art. 51

Risorse finanziarie………

Pag.

CAPO II
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 52

Revisione economico-finanziaria………………

 

Pag.

Art. 53

Sistema dei controlli interni…………………...

 

Pag.

Art. 54

Gestione contabile……...

Pag.

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE

Art. 55

Principi organizzativi…..

Pag.

Art. 56

Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi………….

 

 

Pag.

Art. 57

Funzione dirigenziale…..

Pag.

Art. 58

Attribuzione delle funzioni dirigenziali……

 

Pag.

Art. 59

Responsabilita’ dirigen-
ziale…………………….

 

Pag.

Art. 60

Segretario Generale…….

Pag.

Art. 61

Direttore Generale……...

Pag.

Art. 62

Conflitti di competenza...

Pag.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI

Art. 63

Servizi pubblici locali…..

Pag.

Art. 64

Forme di gestione dei servizi…………………...

 

Pag.

Art. 65

L’istituzione…………….

Pag.

Art. 66

Modalità di nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni……………….

 

 

 

Pag.

TITOLO VII
NORME ATTUATIVE

Art. 67

Regolamenti attuativi…….

Pag.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 68

Regolamento di attuazione dello statuto………………

 

Pag.

Art. 69

Verifica dello statuto……..

Pag.

 


TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Comune di Giulianova

1.   Il Comune di Giulianova, in quanto ente locale, rappresenta la propria comunità territoriale, secondo lo spirito ed il dettato della Costituzione repubblicana. Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.   Il Comune esercita le funzioni proprie secondo i principi della Costituzione, del presente Statuto e la propria autonomia regolamentare.

Art. 2

Territorio, Sede, Stemma

1.   Il territorio del Comune si estende per 27,43 chilometri quadrati; confina a nord con il fiume Salinello, a sud con il fiume Tordino, ad est con il Mare Adriatico e ad ovest con il territorio del Comune di Mosciano Sant’Angelo.

2.   La sede del Comune è stabilita con Delibera del Consiglio Comunale; vi si riuniscono normalmente tutti gli organi collegiali del Comune, secondo modalità e criteri stabiliti dai regolamenti.

3.   La sede comunale è aperta alle libere forme associative e di partecipazione popolare. Il Comune disciplina modalità e criteri per la realizzazione di tale principio.

Art. 3

Gonfalone

1.   L’emblema raffigurativo del Comune di Giulianova è: “Stemma d’oro, al cavaliere armato di tutto punto di acciaio al naturale, l’elmo cimato dalla piuma di rosso, cavalcante il cavallo baio al naturale, afferrante con la mano sinistra le briglie, di rosso, con la mano destra non visibile la spada di acciaio al naturale, posta in banda alzata, esso cavallo passante sulla pianura di verde, con l’arto anteriore sinistro alzato. Ornamenti esteriori da Città.” L’insegna del Comune, nelle cerimonie Ufficiali, è il gonfalone sul quale campeggia il predetto simbolo. L’uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta

2.   Il Consiglio Comunale determina con atto d’indirizzo, i criteri di esibizione del Gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani.

Art. 4

Norme d’indirizzo in materia di principi fondamentali e diritti dei cittadini

Il Comune:

1.   nel rispetto del principio di eguaglianza formale e sostanziale fra uomo e donna, ai sensi dell’articolo 3 secondo comma della Costituzione, promuove la realizzazione della parità giuridica, economica e sociale tra uomo e donna, assicurando la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli Organi Collegiali degli Enti, delle Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, nonché in tutti gli Organi Collegiali consultivi e delle Commissioni di Concorso, fatte salve motivate impossibilità. Istituisce la Commissione consultiva per le Pari Opportunità;

2.   rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

3.   riconosce i diritti dei minori, secondo i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’O.N.U. il 20 novembre 1989 e dalla legge; s’impegna a garantirne il rispetto anche attraverso la realizzazione di una adeguata rete di servizi;

4.   tutela l’istituzione della famiglia, espressione primaria della società, e i diritti dell’infanzia con momenti di incontro, confronto e dibattito che abbiano cadenze periodiche e costanti, anche secondo gli orientamenti delle organizzazioni mondiali operanti nello specifico settore;

5.   assicura la tutela ai giovani, garantendo l’effettività del diritto allo studio e promovendo iniziative volte alla formazione fisica e culturale. Favorisce la loro partecipazione alla vita pubblica locale attraverso l’istituzione di momenti di incontro, confronto e dibattito;

6.   nel riconoscere il valore sociale e la funzione dell’attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidarietà, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale. A tal fine stipula le convenzioni previste dalla legge, oltre ad individuare ulteriori forme di valorizzazione anche con riferimento alla legislazione regionale concorrente;

7.   favorisce l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati e promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri residenti nel proprio territorio;

8.   favorisce l’effettività del diritto allo studio e promuove la crescita culturale dei cittadini, promovendo iniziative volte ad interventi di sussidio alle famiglie meno abbienti, nei limiti delle capienze di bilancio, e politiche di diffusione della cultura;

9.   opera per favorire il processo d’integrazione dei popoli, anche alla luce dei grandi eventi di rinnovamento delle nazioni, tramite forme di cooperazione, di scambi di gemellaggi, con altri paesi. A tal proposito s’impegna alla ricerca delle opportunità offerte dalla programmazione europea, con la partecipazione ai bandi e agli inviti a presentare proposte alla Commissione Europea;

10. favorisce la pratica sportiva, riconoscendone il valore formativo ed educativo, con la programmazione annuale di politiche di sviluppo nelle scuole e nella popolazione;

11. promuove la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali, con la programmazione annuale di iniziative in tal senso, impegnando idonee strutture comunali e favorendo l’impegno ed il coinvolgimento delle risorse culturali ed artigianali del territorio;

12. promuove la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata attraverso forme di confronto e dibattito con l’associazionismo economico e di cooperazione;

13. concorre a garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e predispone strumenti idonei a renderlo effettivo, favorendo un’efficace prevenzione;

14. promuove la valorizzazione e la conservazione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico con iniziative tese a garantire la tutela idrogeologica; collabora con le altre istituzioni locali per l’adozione di misure atte a conservare e difendere le aree di verde pubblico e privato, per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico ed idrico;

15. promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico; favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell’attività culturale e sociale cittadina;

16. promuove nel proprio territorio il rispetto, fra le persone, le culture, le etnie, le idee e le ideologie, considerando la diversità e le differenze una risorsa della città. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione e della contaminazione convinti che rappresenti una risorsa per il futuro della città;

17. condanna e contrasta qualsiasi manifestazione di violenza, personale o collettiva, evidente o nascosta. Opera per rimuovere in tutti i campi le condizioni che nella quotidianità, dall’informazione al costume ai rapporti interpersonali o familiari, possono indurre le persone e soprattutto i giovani a manifestare comportamenti devianti e violenti. Promuove allo stesso tempo, nel quadro della collaborazione collettiva, della cooperazione fra gli organi istituzionalmente preposti, la massima sicurezza nella vita delle persone e della convivenza sociale.

Art. 5

Pace e diritti umani

1.   Il Comune di Giulianova riconosce nella Pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; a tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione istituendo e partecipando ad appositi organismi che tendono a fare del Comune una terra di Pace.

2.   Favorisce inoltre tutte le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni e gruppi di volontariato che perseguono il rispetto dei diritti umani in ogni paese del mondo ed obiettivi di pace e cooperazione internazionale.

Art. 6

Sviluppo sostenibile

1.   Il Comune aderisce ai principi dello sviluppo sostenibile di cui alla “Carta della Terra” emanata a Rio de Janeiro nel 1992.

2.   Aderisce, altresì, al progetto delle città sostenibili di cui alla “Carta di Aalborg” del 1994 e successive integrazioni.

TITOLO II
FUNZIONI, COMPITI, PROGRAMMAZIONE

Art. 7

Funzioni del comune

1.   Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali e regionali, secondo le rispettive competenze.

2.   Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento che di cooperazione con altri comuni ed enti pubblici e/o Privati.

3.   In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:

1.   Tutela della salute e dell’ambiente:

SALUTE

1.   garantisce il diritto alla vita e alla salute dei cittadini, la qualità della vita, l’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di vita e di lavoro, favorendo un’efficace prevenzione;

2.   tutela i consumatori, anche attraverso i sistema di garanzia della sicurezza alimentare;

3.   opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, ai problemi della maternità e della filiazione, ai disabili ed agli invalidi.

AMBIENTE

1.   combatte gli inquinamenti ambientali più comuni, quali le polveri sottili, prodotti in massima parte dal traffico veicolare, evitando il superamento dei valori limite previsti a livello comunitario;

2.   in rapporto all’ecosistema urbano attua il monitoraggio atmosferico in modo da quantificare gli inquinamenti atmosferici monitorati in modo significativo;

3.   ottimizza la raccolta differenziata dei rifiuti, la depurazione delle acque, opera per garantire la tutela idrogeologica del territorio;

4.   attua il risparmio di fonti di energia e risorse naturali, ne promuove il recupero e la valorizzazione attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica con l’adozione di un piano energetico comunale che incentivi il ricorso a fonti rinnovabili;

5.   promuove progetti ambientali rilevanti volti a migliorare la vivibilità del centro urbano, perseguendo percorsi che puntano ad azioni praticabili ed obiettivi che valorizzino l’esistente legando accessibilità, qualità urbana ed identità del territorio;

6.   collabora con le altre istituzioni locali per l’adozione di misure idonee a conservare e difendere il patrimonio naturale, con particolare riferimento alle aree di verde pubblico e privato, alla collina ed al mare;

7.   tutela il patrimonio storico, artistico e culturale;

8.   concorre, inoltre, ad assicurare un’adeguata difesa del suolo ed a tutelare la qualità dell’aria e dell’acqua;

9.   garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale;

10. promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico.

2.   Sviluppo economico in collaborazione con altri enti ed istituzioni

1.   coordina e sviluppa le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo;

2.   promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l’occupazione giovanile;

3.   favorisce il turismo nelle sue diverse forme con iniziative, economiche, culturali ed artistiche stimolandone il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;

4.   tutela e promuove lo sviluppo della piccola e media impresa, dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico;

5.   incoraggia e sostiene l’associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi;

6.   tutela e promuove le attività della pesca e di tutte le attività portuali;

7.   tutela e promuove le attività agricole ed agrituristiche compatibili con il proprio territorio con particolare attenzione ai prodotti locali ed alle colture biologiche;

8.   recepisce integralmente, per quanto di sua competenza, la Direttiva Comunitaria 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, come attuata con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195;

9.   garantisce, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e degli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo, a tal fine ed in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

10. Il comune favorisce nel proprio territorio un sistema di trasporti idoneo a garantire tutte le forme di mobilità del cittadino.

Art. 8

Comitato di Protezione Civile

1.   Viene costituito per effetto della Legge Regionale un Comitato per la protezione civile, al quale partecipano cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili, sia per avviare attività di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire un aiuto nel caso di eventuale emergenza nel territorio.

2.   Il Comitato ha sede nel Comune, è presieduto dal Sindaco che funge da garante del rispetto delle direttive regionali e nomina nel suo seno un coordinatore tecnico.

3.   L’attività del comitato è disciplinata da un apposito Regolamento.

Art. 9

Programmazione

1.   Il Comune realizza la programmazione mediante la effettiva partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2.   Il Comune opera con la politica del bilancio partecipativo e con gli altri mezzi e strumenti a disposizione in modo da applicare i principi e le regole della programmazione. Periodicamente il Consiglio Comunale verifica i risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità.

TITOLO III
DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 10

Diritti di partecipazione

1.   Le disposizioni del presente titolo III si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Giulianova:

1.   ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

2.   ai cittadini italiani e dell’Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, agli apolidi, anche non residenti nel Comune, che vi esercitino la propria attività prevalente di lavoro e studio.

2.   Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definiti criteri, vincoli e modalità per l’applicazione e l’esercizio degli istituti di partecipazione previsti dal presente titolo.

Art. 11

Valorizzazione e promozione della partecipazione

1.   La partecipazione della popolazione all’amministrazione dell’ente è promossa e tutelata al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità, la trasparenza e la democrazia di base. A tal fine il Comune:

1.   adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini;

2.   garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutta la popolazione all’attività politico/amministrativa, economica, sociale e culturale della città, valorizzando le libere forme associative, facilitandone la comunicazione con l’amministrazione e promovendone il concorso attivo all’esercizio delle proprie funzioni;

3.   riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione e la conoscenza dei cittadini sulle decisioni e sui provvedimenti comunali; cura, a tal fine, l’istituzione degli strumenti idonei di conoscenza e pubblicità.

Art. 12

Consiglio Comunale dei ragazzi

1.   Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2.   Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3.   Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 13

Rapporti tra Comune ed associazioni

1.   Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio, la loro costituzione e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini e la loro partecipazione alla vita amministrativa del Comune stesso.

2.   Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:

1.   sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo anche mediante la stipula di convenzioni per la loro attuazione, privilegiando le proposte in forma progettuale;

2.   favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali, delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti l’associazionismo;

3.   garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;

4.   mette a disposizione delle libere forme associative operanti nel territorio comunale strutture e mezzi per l’organizzazione di attività secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento;

5.   affida ad associazioni ed ai comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria ed integrata rispetto all’Ente, assegnando i fondi necessari.

3.   E’ istituito uno albo delle associazioni operanti nel Comune, per settori di intervento al quale si accede su domanda corredata del proprio statuto e dell’atto costitutivo. Requisito per l’accesso è la prova di avere svolto attività nell’anno precedente alla richiesta di accesso.

4.   L’iscrizione al predetto albo è consentita previa verifica da parte del Comune nei confronti delle associazioni o altre forme associative dei seguenti elementi:

1.   finalità ;

2.   strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;

5.   L’iscrizione all’albo è la condizione per fruire del sostegno del Comune.

6.   Le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.   perseguimento di pubbliche finalità;

2.   eleggibilità delle cariche;

3.   volontarietà dell’adesione e del recesso degli associati;

4.   assenza dei fini di lucro;

5.   pubblicità degli atti e dei registri.

Art. 14

Comitati di Quartiere

1.   Il Comune istituisce per ambiti territoriali omogenei i Comitati di Quartiere quali strumenti di consultazione e di partecipazione all’attività amministrativa.

2.   Ai Comitati possono essere affidate, secondo le norme e nei limiti del regolamento sulla partecipazione, funzioni d’impulso e proposte su attività di interesse dei singoli quartieri, nei settori principalmente dei beni culturali, delle tradizioni locali, dello sport e del tempo libero.

3.   Il regolamento sulla partecipazione individua gli ambiti territoriali dei comitati e ne disciplina, in attuazione delle norme del presente Statuto, le competenze, il funzionamento degli organi ed i rapporti con i cittadini e l’Amministrazione Comunale. Il regolamento prevede altresì le modalità di partecipazione del Comune alle iniziative direttamente programmate dagli organismi di quartiere.

Art. 15

Forum dei cittadini

1.   Il Comune può promuovere, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, in altre parole riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative, che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2.   I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3.   Ad essi partecipano gli interessati e i rappresentanti dell’amministrazione responsabili delle materie inserite all’ordine del giorno.

4.   I forum possono essere convocati anche in base ad una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell’amministrazione di cui è richiesta la presenza.

5.   Il regolamento di partecipazione stabilirà le modalità di convocazione, anche in riferimento al numero minimo dei richiedenti, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 16

Carta dei diritti

1.   Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie, eventualmente, dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio.

2.   Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell’ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche. Il Comune è tenuto a darne pubblicizzazione attraverso le proprie sedi, i propri uffici ed inserendo le carte dei diritti nei propri regolamenti come criteri di indirizzo per l’attività comunale.

Art. 17

Consulte di settore

1.   Il Consiglio Comunale istituisce le consulte di settore, rappresentative delle organizzazioni sociali, culturali, sportive ed ecologiche operanti nel territorio del Comune.

2.   Le consulte svolgono funzioni di proposta e di controllo, nei settori di propria competenza ed esprimono pareri obbligatori secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 18

Iniziative popolari

1.   I cittadini esercitano l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per costituzione di commissioni di inchiesta.

2.   L’iniziativa si esercita mediante proposta sottoscritta da almeno cinquecento cittadini.

3.   Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare ed i termini entro i quali il Consiglio comunale delibera sulle stesse.

Art. 19

Istanze, proposte, petizioni

1.   Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono concernere argomenti di competenza del Comune, essere regolarmente firmate ed indirizzate al Sindaco.

2.   Dell’esito del loro esame è data risposta, dal Sindaco con lettera diretta al primo firmatario, entro 60 giorni dalla presentazione.

3.   La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell’Amministrazione nell’ambito dei poteri degli organi competenti.

Art. 20

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1.   Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2.   Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale.

Art. 21

Conferenza dei servizi

1.   L’Amministrazione indice periodicamente una conferenza dei servizi, d’intesa con la partecipazione delle associazioni degli utenti, aventi articolazioni organizzative nel territorio comunale, e delle organizzazioni sindacali territoriali.

2.   La conferenza, indetta dal Sindaco, fa bilancio dell’andamento dei servizi, della loro qualità, quantità, efficienza ed efficacia.

3.   Le risultanze della conferenza dei servizi sono comunicate al Consiglio Comunale per l’adozione di eventuali provvedimenti.

CAPO II
I REFERENDUM COMUNALI

Art. 22

Norma generale

1.   Sono previsti referendum propositivi, consultivi ed abrogativi.

2.   Gli istituti referendari di cui al precedente comma sono previsti esclusivamente nelle materie di interesse comunale.

3.   Il regolamento di partecipazione disciplinerà modalità e criteri dell’iter referendario.

4.   La Commissione di Garanzia preposta a decidere sulla regolarità ed ammissibilità dei referendum, è composta da cinque componenti esterni scelti tra:

1.   professori universitari in materie giurispubblicistiche;

2.   avvocati amministrativisti e costituzionalisti;

3.   esperti e cultori della materia delle autonomie locali.

5.   La Commissione di Garanzia di cui al comma precedente, decide secondo criteri scientifici e tecnico-giuridici e con adeguata motivazione.

6.   In caso di opposizione avverso la decisione di non ammissibilità del referendum, il Difensore Civico, su richiesta espressa dei proponenti, esercita un controllo su eventuali vizi del provvedimento della Commissione di Garanzia.

7.   Il Difensore Civico può rinviare la decisione contestata alla Commissione di garanzia che riesamina e decide in via definitiva.

8.   Il Difensore Civico comunica alle parti, in ogni caso, la decisione presa a chiusura del suo procedimento.

Art. 23

Referendum propositivo

1.   E' previsto il referendum propositivo su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini, apolidi e stranieri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, pur non residenti, ma che svolgano attività costante e continuativa nella collettività locale. Il Comune riconosce all'istituto carattere fondamentale di democrazia e ne favorisce lo svolgimento.

2.   Non possono essere sottoposti a referendum propositivo le seguenti materie:

1.   gli atti inerenti la limitazione della tutela di diritti delle minoranze etniche e religiose ;

2.   qualunque atto dovuto dall’amministrazione in forza di disposizioni normative vigenti

3.   Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Sindaco.

4.   La proposta di referendum, formulata in modo chiaro ed univoco, deve essere presentata al Sindaco che entro trenta giorni la trasmette alla Commissione di Garanzia di cui al precedente articolo 21 comma 4 per le rispettive competenze.

5.   Qualora gli organi competenti deliberino prima del suo svolgimento sui contenuti del referendum, la commissione di garanzia decide se la consultazione popolare non debba più tenersi o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

Art. 24

Referendum consultivo

1.   Il Consiglio comunale può promuovere un referendum consultivo su qualunque argomento di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o lo promuove su richiesta del 15% degli elettori come indicati nel successivo art. 26, 3° comma.

2.   Non possono essere sottoposti a referendum consultivo :

1.   gli atti per i quali è inammissibile il referendum propositivo;

2.   i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;

3.   i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;

4.   i provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;

5.   le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche o le decadenze.

Art. 25

Referendum abrogativo

1.   E’ previsto il referendum abrogativo su richiesta di almeno il venticinque per cento dei cittadini elettori della Camera dei Deputati, quale strumento di esercizio diretto della volontà popolare, volto all’abrogazione totale o parziale di atti esecutivi dell’amministrazione comunale.

2.   Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti per i quali sono inammissibili il referendum propositivo ed il referendum consultivo.

3.   Sono esclusi dal referendum abrogativo il Bilancio ed il PRG (piano regolatore generale).

4.   Le modalità per lo svolgimento del referendum abrogativo sono le stesse previste per il referendum propositivo.

Art. 26

Disposizioni comuni sui referendum

1.   Nel caso di referendum consultivo o propositivo, gli organi competenti del Comune debbono deliberare sull’oggetto del referendum entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione.

2.   Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla Camera dei Deputati e dei referendum.

3.   Possono partecipare alla votazione dei referendum tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età all’atto della presentazione della mozione referendaria.

4.   Non possono essere tenuti contemporaneamente più di tre referendum. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i primi tre referendum sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta.

5.   Con riferimento ai referendum propositivi ed abrogativi, ove il risultato della consultazione sia negativo, lo stesso quesito non può essere riproposto per i successivi cinque anni.

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO NORME GENERALI

Art. 27

Il Difensore Civico

1.   Il Comune prevede con regolamento l’istituzione dell’ufficio del Difensore Civico, anche in forma associata, al fine di garantire l’imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento della amministrazione comunale.

2.   Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, di formazioni sociali e sindacali, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

3.   Il Difensore Civico, qualora lo ritenga necessario, può esercitare davanti alle giurisdizioni amministrative azione popolare ed i ricorsi che spetterebbero al Comune.

4.   Il Difensore Civico è tenuto a presentare ogni semestre al Consiglio Comunale dettagliate relazioni sulla propria attività.

5.   E’ in sua facoltà, altresì, fornire all’assemblea utili elementi per eventuali modifiche delle norme locali, dell’assetto organizzativo e delle prassi amministrative, in relazione ad anomalie rilevate nell’esercizio delle sue funzioni.

6.   E’ tassativamente vietato ai Consiglieri di richiedere l’intervento del Difensore Civico.

7.   Il Comune provvede ad assicurare al Difensore Civico i mezzi ed il personale necessari per l’espletamento dei compiti ad esso spettanti.

Art. 28

Istituzione – finalità

1.   L’intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto :

1.   da coloro che risiedono stabilmente e dimorano abitualmente nel Comune;

2.   da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;

3.   dalle associazioni di partecipazione popolare;

4.   dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;

5.   dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

2.   Gli interventi previsti possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni previste ai numeri 1) e 2).

Art. 29

Elezione

1.   Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni.

2.   Ove non si raggiunga il quorum stabilito nel precedente comma durante l’adunanza del Consiglio comunale, la votazione può essere ripetuta in un Consiglio comunale successivo, a distanza di non meno di quindici giorni. In tale successiva adunanza il Difensore civico può essere eletto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati.

3.   Il regolamento per l’istituto del Difensore civico disciplinerà le modalità di candidatura, di elezione ed i requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

4.   All’ufficio del Difensore Civico deve essere eletta persona residente nel comune che, per preparazione ed esperienze acquisite, pubbliche o nell’attività svolta, offra garanzie di indipendenza, obiettività di giudizio, probità e competenze giuridico-amministrative.

5.   Non possono comunque ricoprire la carica di Difensore Civico i candidati in una qualsiasi elezione ad assemblee, la cui durata in carica coincida o si accavalli con il quinquennio amministrativo in corso. Parimenti non sono eleggibili all’ufficio coloro che rivestono incarichi politici od amministrativi, siano dipendenti della stessa amministrazione comunale od abbiano incarichi direttivi o esecutivi di partito.

6.   Il regolamento determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità.

7.   Il Difensore Civico cessa dalla carica :

1.   per scadenza del mandato;

2.   per dimissioni, morte od impedimento grave;

3.   quando il Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali.

8.   Il Difensore Civico resta in carica cinque anni e non può essere rieletto.

Art. 30

Competenze economiche

1.   L’indennità di funzione del Difensore Civico è fissata in misura non superiore a quella di un Assessore Comunale.

2.   Il regolamento per l’istituto del Difensore Civico disciplinerà le eventuali ulteriori competenze economiche, la sede, le attrezzature il personale e quanto altro necessario per il suo funzionamento.

Art. 31

Funzioni

1.   Il Difensore Civico Comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.

2.   Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell’attività dell’Amministrazione Comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 267/2000.

3.   Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma (oppure di propria iniziativa) nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell’attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell’azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all’emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

4.   Il Difensore Civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni.

5.   Il Difensore Civico Comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall’art. 11 del D.Lgs. 267/ 2000 ed è, pertanto agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

6.   Il Difensore Civico Comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed autonomia.

Art. 32

Segnalazioni relative ad altre amministrazioni

1.   Qualora il Difensore civico, nell’esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verifichino o si riflettano nell’ambito del territorio comunale ed incidano dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell’art. 4, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l’intervento dell’Amministrazione comunale, prestando, lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 33

Limitazione degli interventi

1.   Non possono ricorrere al Difensore civico :

1.   i Consiglieri Comunali e circoscrizionali in carica nel Comune, se non in qualità di cittadini, a fronte dell’azione amministrativa, ovvero nei casi previsti dalla legge;

2.   le pubbliche amministrazioni;

3.   il Segretario Comunale ed i revisori dei conti dell’ente, delle aziende e dei consorzi salvi i casi specificati nella precedente lett. a);

4.   i dipendenti dell’Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi, per far valere pretese derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro con l’Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività.

2.   Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazione professionale o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

CAPO IV
FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 34

Diritto d’informazione, di accesso e partecipazione all’azione amministrativa

1.   Il Comune fonda nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini singoli o associati al governo della comunità.

2.   Il Comune istituisce un apposito ufficio per le pubbliche relazioni abilitato ad informare gli utenti dello stato del procedimento che li interessa ed a ricevere eventuali reclami e suggerimenti da parte dei cittadini per il miglioramento dei servizi. L’ufficio provvede anche alla tenuta dei registri delle richieste e dei reclami. L’ufficio svolge la sua attività anche in collaborazione con il Difensore Civico.

3.   L’attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ed è retta da criteri di economicità ed efficacia, di semplificazione, di trasparenza e partecipazione, nonché dei principi dell’Ordinamento comunitario.

4.   Il Comune, nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente. I soggetti privati preposti o delegati all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

5.   Gli uffici non possono aggravare il procedimento se non per motivate e straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria che deve essere in ogni caso conclusa mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

6.   Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività il Comune incentiva l’uso della telematica e delle altre innovazioni tecnologiche, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e con i privati.

7.   Tutte le nomine di competenza comunale sono sottoposte alla preventiva idonea pubblicità. Le nomine, istruite sulla base dei curricula presentati dai candidati, sono improntate all’esclusiva valutazione e motivazione delle specifiche competenze e professionalità per le attività oggetto di nomina.

8.   Un apposito regolamento disciplina organicamente la materia di cui al presente articolo.

Art. 35

Diritti del contribuente

1.   Il Comune recepisce integralmente, per quanto di sua competenza, i principi di cui alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 concernente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

2.   Le disposizioni tributarie comunali devono essere improntate ai principi di chiarezza e trasparenza.

3.   Gli atti comunali in materia impositiva devono essere motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della L. 241/90, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

4.   I rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione Comunale in materia sono improntati al principio della collaborazione.

5.   Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell’amministrazione ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

6.   Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 15 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obbiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

7.   Il Comune deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni amministrative in materia tributaria, comprese tutte le circolari e le risoluzioni, mettendole e disposizione dei contribuenti, presso ogni ufficio impositore.

8.   Assume idonee iniziative di informazione elettronica tale da consentire aggiornamenti in tempo reale e ponendola a disposizione gratuita del contribuente.

9.   Il Comune deve garantire la conoscenza degli atti e la semplificazione in materia impositiva ed accertativa.

TITOLO IV
LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

CAPO I
ORGANI COLLEGIALI

Art. 36

Consiglio Comunale

1.   Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Eccezioni alla loro pubblicità sono previste dal regolamento in relazione alla esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi. E’ seduta di seconda convocazione soltanto quella che succede, al massimo, entro venti giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti. Gli argomenti non deliberati entro il termine predetto divengono oggetto, nelle successive sedute, di prima convocazione.

Art. 37

Organi e funzionamento del Consiglio Comunale

1.   Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, le commissioni consiliari, i gruppi consiliari. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta il regolamento interno che ne disciplina l’attività e l’esercizio delle funzioni nell’ambito dei principi fissati nel presente statuto.

Art. 38

Presidenza del Consiglio

1.   Nella prima seduta del Consiglio si procede alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente del Consiglio, al giuramento del Sindaco ed alla comunicazione dei componenti la Giunta.

2.   Subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio nomina nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio. Nel caso di esito negativo si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto quello che raccoglie più voti o il più anziano in età in caso di pareggio.

3.   Il Presidente non può ricoprire altra carica all’interno del Comune e negli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune.

4.   Le funzioni del Presidente del Consiglio sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento degli Organi.

5.   Qualora il Presidente non convochi il Consiglio nel termine previsto su richiesta del prescritto numero dei consiglieri o del Sindaco, o non inserisca all’ordine del giorno questioni richieste a norma dello Statuto e del Regolamento, provvede il Prefetto ai sensi dell’articolo 39 comma 5 del TUEL, su segnalazione dei richiedenti.

6.   Il Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno 10 giorni prima della discussione, e sottoscritta dai componenti del Consiglio in numero non inferiore a 10, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

7.   Il Regolamento per il funzionamento degli organi del comune, con riferimento al funzionamento del Consiglio comunale dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

1.   garanzia per ciascun consigliere e assessore per la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;

2.   diritto di ciascun consigliere o assessore di esprimere compiutamente il proprio pensiero;

3.   democraticità delle decisioni attraverso la libera espressione del voto, sulle questioni controverse;

4.   diritto di ciascun consigliere e di ciascun gruppo di far conoscere i fatti che riterranno rilevanti;

5.   rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi sopra detti che si traducano nell’impedimento al libero svolgimento delle attività e al conseguimento delle decisioni.

Art. 39

Gruppi consiliari

1.   I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti di uno o più componenti. Ciascun gruppo designa un Capogruppo.

2.   La conferenza dei capigruppo ha funzioni di organizzazione delle attività consiliari e di quelle previste dal regolamento. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio.

Art. 40

Linee programmatiche

1.   Entro il termine di 120 giorni decorrenti dal suo insediamento, il Sindaco presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche di cui all’articolo 46 comma 3 del TUEL.

2.   Con cadenza annuale e, comunque, entro il 30 settembre il Consiglio provvede in seduta straordinaria a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti, le linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 41

Diritti e poteri dei consiglieri comunali

1.   I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2.   I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze. Queste possono essere presentate al Presidente del Consiglio sia verbalmente sia per iscritto, secondo le modalità previste dal regolamento.

3.   I Consiglieri comunali hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione delle proposte di deliberazione in caso di esercizio dell’iniziativa di cui all’art. 43 comma 1 del TUEL.

4.   Le sedute del Consiglio comunale possono essere aperte per l’audizione di singoli o gruppi di persone, di rappresentanti di enti, di associazioni, di organizzazioni su questioni di interesse collettivo.

5.   Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, nel suo interno può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste; esse possono essere istituite su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

6.   Quando le Commissioni siano costituite con funzioni di controllo o garanzia, la presidenza delle stesse è affidata ad un membro dell’opposizione.

7.   Il Consigliere comunale viene dichiarato decaduto dalle funzioni in caso di assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive. Su segnalazione del Presidente, il Consiglio contesta, nella seduta immediatamente successiva, al consigliere, la mancata partecipazione invitandolo a giustificare le assenze entro il termine di gg. 10. Nella seduta successiva a quella della contestazione il Consiglio delibera in via definitiva.

Art. 42

Consigliere straniero aggiunto

1.   Ai fini del riconoscimento ai cittadini stranieri maggiorenni residenti il diritto di eleggere propri rappresentanti chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio comunale, è istituita la figura del consigliere straniero aggiunto con funzioni consultive e senza diritto di voto.

2.   Il Consigliere straniero aggiunto ha diritto di essere convocato alle sedute del Consiglio comunale e di essere informato in via preliminare sugli oggetti all’ordine del giorno.

3.   Il regolamento di partecipazione disciplina modalità e criteri di elezione del Consigliere straniero aggiunto.

Art. 43

Competenza del consiglio

1.   Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo, la cui competenza è diretta all’approvazione degli atti fondamentali previsti dalla legge.

Art. 44

Commissioni del consiglio

1.   Il Consiglio si avvale di commissione costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2.   Sono costituite le seguenti commissioni:

1.   per gli affari istituzionali ed amministrativi;

2.   per il bilancio e lo sviluppo economico;

3.   per l’urbanistica, l’assetto del territorio e per i lavori pubblici;

4.   per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero.

3.   Possono essere istituite commissione temporanee o speciali per l’esame di questioni di carattere particolare o eccezionale; il regolamento definisce tempi e ambiti di operatività, modi di scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

4.   Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 45

Giunta

1.   La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori previsto dalla legge.

2.   I Componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare, direttamente e/o in partecipazione a studi variamente associati, attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3.   Sia nella Giunta che nelle varie nomine di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio dovranno essere presenti componenti di ambo i sessi.

Art. 46

Competenze della Giunta

1.   La Giunta comunale compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto, non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi di decentramento e agli organi burocratici. Tra l’altro sono riservati alla Giunta gli atti deliberativi concernenti:

1.   scelta dell’istituto di intermediazione finanziaria in occasione di emissione di prestiti obbligazionari;

2.   proroghe e modifiche, entro i limiti stabiliti dagli atti d’approvazione del Consiglio comunale, in materia di opere di urbanizzazione previste dai piani urbanistici;

3.   controdeduzioni alle osservazioni presentate nel corso delle procedure espropriative;

4.   declassificazione dei beni dal demanio al patrimonio;

5.   costituzione di servitù passive su beni immobili di proprietà comunale;

6.   costituzione di servitù attive su beni immobili di terzi;

7.   prestito di opere e oggetti d’arte in dotazione agli istituti culturali;

8.   accordi e transazioni a seguito di riserve avanzate da ditte aggiudicatarie di lavori;

9.   indirizzi per la partecipazione alle assemblee ordinarie delle società partecipate e dei consorzi;

10. l’autorizzazione alle liti.

Art. 47

Funzionamento della Giunta

1.   La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

2.   Spetta alla Giunta disciplinare la propria attività collegiale.

3.   Contestualmente all’affissione all’albo pretorio, tutte le delibere della Giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari, mediante consegna di una copia.

CAPO II
IL SINDACO

Art. 48

Sindaco

1.   Al Sindaco compete l’esercizio delle funzioni previste dalla legge vigente.

2.   Il Sindaco illustra annualmente, lo stato della comunità in apposita seduta del Consiglio.

Art. 49

Rappresentanza legale

1.   La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco e ai dirigenti nei casi previsti dalla legge.

2.   In sede giudiziale la rappresentanza con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, può essere delegata dal Sindaco ai dirigenti a seconda della competenza professionale nella materia oggetto della lite.

3.   Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi di governo del Comune o di altri enti pubblici.

4.   La Giunta comunale, nell’interesse generale del Comune può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

CAPO III
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 50

Albo pretorio-notificazione atti

1.   Il Comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti, degli avvisi e degli atti che la legge prescrive. Il contenuto degli atti affissi deve essere sinteticamente e facilmente individuabile. Chiunque ha diritto di prenderne cognizione a semplice richiesta sulla base delle disposizioni del regolamento per l’accesso agli atti.

2.   Ai fini della tempestiva conoscenza, lo stesso giorno di pubblicazione degli atti di approvazione dei regolamenti comunali, ne è data notizia agli organi di stampa e per via telematica; i regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività delle rispettive delibere di approvazione.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
FINANZA LOCALE

Art. 51

Risorse finanziarie

1.   Le risorse finanziarie sono costituite da quelle previste dalle leggi. In mancanza di altre risorse il Comune può procurarsi i mezzi necessari, per l’esecuzione di opere pubbliche, mediante l’emissione di cartelle di debito comunale.

2.   Il Comune di Giulianova per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, adotta la metodologia del Bilancio Partecipato, per il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte programmatiche annuali, pluriennali e per la valutazione dei risultati. Il regolamento di partecipazione conterrà la disciplina di dettaglio per le garanzie di partecipazione in sede di elaborazione, approvazione, gestione e verifica dei bilanci annuali e pluriennali.

CAPO II
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 52

Revisione economico-finanziaria

1.   I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti per la carica a Consigliere comunale.

2.   La nomina dei revisori dei conti è effettuata previa emanazione di pubblico avviso e con l’obbligo di presentazione di istanza accompagnata da analitico curriculum di studio e professionale. Il regolamento di contabilità stabilisce le procedure e le modalità di nomina secondo i principi di legge.

3.   Il Collegio dei Revisori trasmette al Consiglio comunale con cadenza semestrale, una relazione sulla gestione contabile dei servizi comunali anche gestiti mediante società partecipate. In occasione dei pareri legalmente rimessi per il bilancio preventivo e per il rendiconto, il Collegio integra detti pareri con delle separate relazioni sui bilanci delle società partecipate prive di organi di revisione contabile.

4.   Il Collegio, per l’esercizio dei compiti assegnati, ha diritto di accesso agli atti dell’Ente.

Art. 53

Sistema dei controlli interni

1.   Il Comune attiva, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il sistema dei controlli interni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2.   I controlli di regolarità dell’azione amministrativa, quelli di regolarità contabile e tecnica, sono normati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.   Le modalità di attivazione e di espletamento del controllo strategico, del controllo di gestione e del sistema di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, sono disciplinate nel regolamento di organizzazione e nel regolamento di contabilità, in conformità ai principi generali previsti dalla normativa vigente.

Art. 54

Gestione contabile

1.   L’ente ha facoltà di dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli articoli 2424, 2425, 2425-bis e seguenti del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.

2.   Tale contabilità parallela deve determinare il conto economico a costi, ricavi e rimanenze per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.

3.   Il regolamento per la contabilità parallela dovrà prevedere i criteri del bilancio preventivo comparato e del bilancio consuntivo comparato secondo i principi della programmazione e del controllo per centri di costo.

4.   I responsabili di Area avranno la gestione della parte del bilancio di loro competenza, quale centro di costo o spesa, nell’ambito del bilancio dell’Ente.

5.   La Giunta può disporre rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE

Art. 55

Principi organizzativi

1.   La struttura organizzativa del Comune si ispira a criteri di funzionalità, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza della gestione, di autonomia, flessibilità, professionalità e responsabilità, di garanzia di una effettiva promozione e sviluppo della parità e delle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale.

2.   La struttura degli Uffici e dei Servizi Comunali è organizzata in Aree affidate alla responsabilità di un Dirigente che risponde all’insieme delle attività interne all’Area.

3.   Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, ne favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.

4.   Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione ed il libero sviluppo.

5.   Il Comune riconosce l’autonomia professionale e decisionale dei Dirigenti.

6.   Il Comune adegua il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi agli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge.

Art. 56

Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi

1.   Con apposito Regolamento, secondo quanto previsto dalla legge, è disciplinato l’ordinamento generale degli uffici e servizi.

2.   I contenuti obbligatori del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi sono disciplinati dalla legge.

3.   Il Regolamento definisce la struttura organizzativa del Comune ed è approvato dalla Giunta sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 57

Funzione dirigenziale

1.   Ferme restando le responsabilità riservate dalla legge in via esclusiva ai dirigenti, gli stessi sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune - alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte - della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2.   I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

3.   I dirigenti preposti alle Aree, oltre a svolgere i compiti previsti espressamente dall’art. 107 del TUEL, competono le seguenti funzioni:

1.   emanazione delle ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 54 del TUEL e di quelle previste da leggi speciali che prevedano competenze non attribuibili ai dirigenti;

2.   dare corso ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adozione delle sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge, dal regolamento e dai contratti collettivi;

3.   emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ed applicazione delle sanzioni accessorie;

4.   esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e delle direttive impartite dal Sindaco, dagli assessori, dal Direttore generale, se nominato, e/o dal Segretario generale;

5.   fornire, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano esecutivo di gestione;

6.   ogni altro atto ad essi delegato dal Sindaco sulla base di Regolamenti comunali.

4.   Alle commissioni partecipano solo tecnici o esperti interni ed esterni all'amministrazione scelti secondo modalità stabilite dal regolamento.

5.   Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

6.   Salvo diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le Aree cui sono preposti.

Art. 58

Attribuzione delle funzioni dirigenziali

1.   Il Sindaco attribuisce, secondo le disposizioni degli artt. 109 e 110 del TUEL, le funzioni dirigenziali a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, a dipendenti di ruolo o a contratto a tempo determinato in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche locali. A tal fine si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 59

Responsabilità dirigenziale

1.   I dirigenti sono responsabili dell’efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi che siano indicati dai programmi dell’Amministrazione.

2.   I dirigenti nell’emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo i criteri di diligenza professionale previsti dalla legge.

3.   I dirigenti sono responsabili dell’ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione.

4.   Nell’esercizio delle funzioni di sovraintendenza, il Sindaco può richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.

5.   Il Sindaco può revocare anche anticipatamente le funzioni dirigenziali nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 60

Segretario generale

1.   Il segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell’azione amministrativa.

2.   Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo il caso in cui il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.

3.   Il Segretario generale dipende funzionalmente dal Sindaco alle cui direttive ispira il proprio operato.

4.   Il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi prevede un vicesegretario generale, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 61

Direttore Generale

1.   Il Sindaco, con le modalità previste dalla legge, e secondo i criteri previsti dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può nominare un Direttore Generale.

2.   Le modalità di revoca e la durata del mandato del Direttore Generale sono disciplinati dalla Legge.

3.   Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali d’efficacia ed efficienza.

4.   Oltre ai compiti espressamente individuati dalla legge, il Sindaco può assegnare al Direttore Generale specifiche ulteriori funzioni.

5.   Qualora non sia nominato il Direttore Generale, il Sindaco può attribuire le relative funzioni al Segretario Generale.

Art. 62

Conflitti di competenza

1.   I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra dirigenti o funzionari responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Segretario Generale.

2.   Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario esso viene risolto dalla Giunta.

3.   Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all’uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici.

4.   I soggetti coinvolti hanno l’obbligo di sottoporre il conflitto all’esame dell’organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI

Art. 63

Servizi pubblici locali

1.   Il Comune approva annualmente il piano generale dei servizi pubblici svolti. Esso costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica. In sede di prima approvazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento agli ambiti territoriali, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto. A seguito delle risultanze derivanti dall’atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.

2.   il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione, secondo le modalità previste dalla legge.

Art.64

Forme di gestione dei servizi

1.   Il Comune, nell'àmbito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2.   La gestione dei servizi pubblici locali si effettua, ai sensi di legge, secondo le seguenti forme:

1.   Istituzioni;

2.   società di capitali;

3.   forme associative o altri organismi.

Art. 65

L’istituzione

1.   Per la gestione di servizi sociali, culturali, sportivi ed educativi, il Comune può creare una o più istituzioni, anche con altri enti locali, sulla base di accordi.

Art. 66

Modalità di nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni

1.   Il Sindaco nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore dell’istituzioni sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale ai sensi di legge.

TITOLO VII
NORME ATTUATIVE

Art. 67

Regolamenti attuativi

1.   Per l’attuazione dei principi indicati nel presente Statuto, il Comune adotta, in particolare, i seguenti regolamenti:

1.   il regolamento per il funzionamento degli organi comunali;

2.   il regolamento per il decentramento e la partecipazione popolare;

3.   il regolamento del Difensore Civico;

4.   il regolamento di contabilità;

5.   il regolamento dei contratti;

6.   il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

7.   il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunle dei ragazzi;

8.   il regolamento di informazione, accesso e partecipazione all’azione amministrativa.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 68

Regolamento di attuazione dello statuto

1.   Il Consiglio comunale procede all’approvazione dei regolamenti di cui all’articolo precedente, entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto.

Art. 69

Verifica dello statuto

1.   Entro un anno dall’entrata in vigore dello Statuto è promossa una sessione straordinaria del Consiglio comunale per la verifica della sua attuazione.

2.   Il Consiglio Comunale nomina con criteri proporzionali e facendo in modo che ogni gruppo consiliare vi sia rappresentato, una commissione permanente con il compito di esprimere pareri sulle questioni interpretative dello Statuto e di svolgere attività istruttorie e referente sulle proposte di revisione dello stesso e di modifica dei regolamenti comunali. Il Sindaco o un suo delegato è membro di diritto della commissione.

3.   La commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, è composta dai Consiglieri Comunali e nomina nella prima seduta un Vice Presidente; può avvalersi dell'apporto di esperti esterni.