Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 137 SPECIALE

(Politiche del Lavoro)

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

D E L L A

REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV                    - L’AQUILA, 31 DICEMBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo:  € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili  € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di  € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di  € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 16.05.2003, n. 346:

P.O.R. 2000/2006 – Utilizzazione delle risorse finanziarie P.O.R. allocate nelle Misure D3 ed E1 e quota parte del Fondo Unico di cui al capitolo 22438, relative all’esercizio 2003, per il finanziamento delle istanze prodotte nell’annualità 2002 ricadenti, rispettivamente, nei Centri per l’Impiego svantaggiati e nei territori in Zona Obiettivo 2...................................................... Pag. 3

 

DELIBERAZIONE 24.10.2003, n. 785/P:

Legge regionale  10.07.1998, n. 55, articolo 18 - PIANO ESECUTIVO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE PER L’ANNO 2003. Pag. 4

 

DELIBERAZIONE 21.11.2003, n. 1041:

Adeguamento delle discipline attuative per l’accesso alle agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98 (artt. 4 e 8), 136/96, 143/95-96/97, e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione bando per la presentazione delle istanze a valere sull’annualità 2003..... Pag. 7

 

DELIBERAZIONE 10.12.2003, n. 1141:

Rettifica ed integrazione deliberazione G.R. n. 1041 del 21.11.2003.      Pag. 11

 

DETERMINAZIONI

 

Dirigenziali

 

 


 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E DELL' ISTRUZIONE

 

DETERMINAZIONE 12.12.2003, n. DL9/890:

Deliberazioni della G.R. nn. 346 del 16.05.2003 e 785/P del 24.09.2003: rimodulazione delle risorse del Fondo unico di cui al capitolo 22438 del bilancio relativo all'esercizio finanziario corrente e relativo impegno di spesa............................................................ Pag. 103

 

 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 16.05.2003, n. 346:

P.O.R. 2000/2006 – Utilizzazione delle risorse finanziarie P.O.R. allocate nelle Misure D3 ed E1 e quota parte del Fondo Unico di cui al capitolo 22438, relative all’esercizio 2003, per il finanziamento delle istanze prodotte nell’annualità 2002 ricadenti, rispettivamente, nei Centri per l’Impiego svantaggiati e nei territori in Zona Obiettivo 2.

La giunta regionale

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato

1.   Di destinare € 3.999.550,00 per la promozione di iniziative imprenditoriali riconducibili alla Misure D3 ed € 2.800.000,00 per quelle riguardanti la Misura E1, a valere sul P.O.R. Abruzzo, Ob. 3 per l’anno 2003, per il finanziamento delle istanze prodotte nell’annualità 2002 ricadenti, rispettivamente, nei Centri per l’impiego svantaggiati e nei territori in Zone Obiettivo2.

2.   Di prendere atto che le risorse comunitarie 2003 in parola non saranno comunque sufficienti a soddisfare tutte le iniziative proposte nell’ anno 2002, tenuto conto anche dei fondi P .O.R. di competenza già utilizzati per il medesimo anno, provenienti dalle aree svantaggiate sopra riportate, e segnatamente quelle inoltrate ai sensi degli artt. 4 e 8 della L.R. 55/98.

3.     Di dare atto che con deliberazione n. 444 del 26.06.2002 la Giunta regionale ha ribadito i criteri per l’accesso ai benefici delle leggi regionali sopra menzionate con l’osservanza delle priorità di intervento riportate nella medesima deliberazione.

4.   Di autorizzare il Dirigente del Servizio competente a rimodulare le risorse regionali, prelevate dal medesimo dal pertinente cap. 22438 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, per le finalità di cui in premessa, sulla base delle definitiva quantificazione del fabbisogno finanziario reale a conclusione dell’attività valutativa del Comitato.

5.   Di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione delle risorse regionali e comunitarie utilizzate a seguito della presente deliberazione.

6.   Di trasmettere il presente atto alla Direzione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai fini della pubblicazione.



 

 


DELIBERAZIONE 24.10.2003, n. 785/P:

Legge regionale  10.07.1998, n. 55, articolo 18 - PIANO ESECUTIVO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE PER L’ANNO 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende qui  integralmente riportato e approvato:

1.   Di approvare l’allegato “Piano delle Misure di sostegno all’occupazione per l’anno 2003, così come determinato nell’allegata Tabella.

2.   Di stabilire che la ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione per l’attuazione del “Piano esecutivo delle Misure di sostegno all’occupazione per l’annualità 2003”, in relazione alle varie linee di intervento, è quella indicata nel riquadro relativo alle “Risorse disponibili per linea di intervento” della Tabella, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

3.   Di dare atto che le eventuali economie derivanti dalle risorse destinate ai pacchetti progettuali, come riportato nella nota (b) della citata Tabella, saranno utilizzate per promozione di singole iniziative imprenditoriali che presentino le caratteristiche soggettive specificate nell’art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 55/98, riservandone una quota del 60% alle aree individuate ai sensi del medesimo art. 4, comma 2, lett. c).

4.   Di autorizzare, ai fini di un tempestivo utilizzo di tutti i fondi disponibili, il Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione a rimodulare, proporzionalmente, le risorse attribuite alle diverse linee di intervento a seguito di variazioni, in aumento o in diminuzione, degli importi stimati per i compensi al Comitato di valutazione e alla FI.R.A. S.p.A., o della somma presuntiva riguardante la quota del Fondo Unico utilizzata per il co-finanziamento del P.O.R. 2003

5.   Di dare atto che all’impegno delle risorse da utilizzare per l’attuazione del Piano delle misure di sostegno all’occupazione per l’annualità 2003 si provvederà con determinazioni dirigenziali.

6.   Di dare atto, altresì, che il trasferimento alla FI.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese, via Silvio Pellico, 28, 65123 Pescara - ai sensi della Convenzione con la Regione Abruzzo, citata in narrativa - delle risorse indicate al punto 2) del dispositivo della presente deliberazione, è effettuato attraverso specifiche determinazioni del Dirigente del competente Servizio della Direzione “Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione”;

7.   Di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata al parere della competente Commissione consiliare Affari Sociali che è tenuta ad esprimerlo entro 20 giorni dalla ricezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.R. 55/98.

8.   Di trasmettere, pertanto, copia del presente atto alla Commissione consiliare Affari Sociali per il competente parere.



 




DELIBERAZIONE 21.11.2003, n. 1041:

Adeguamento delle discipline attuative per l’accesso alle agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98 (artt. 4 e 8), 136/96, 143/95-96/97, e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione bando per la presentazione delle istanze a valere sull’annualità 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 10 luglio 1998, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all’occupazione”;

Richiamata la propria deliberazione n. 785/P del 24.09.2003 concernente “Legge regionale 10.07.1998, n. 55, art. 18 – Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione per l’anno 2003”, su cui la competente Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole, come da nota allegata;

Dato atto che con il predetto Piano esecutivo la Giunta Regionale ha individuato, tra l’altro, gli strumenti che si intendono attivare e le risorse da destinare alle varie misure sulla base delle risorse regionali e comunitarie a disposizione per l’anno 2003, come dettagliatamente riportato nella Tabella allegata al citato atto di Giunta n. 785/P/2003;

Considerato che:

-    Tutte le risorse, sia comunitarie che regionali, di cui al predetto Piano esecutivo concorrono ad attuare le medesime finalità legislative e vengono utilizzate attraverso le stesse procedure concorsuali, che danno origine, per ciascuna linea di intervento, ad un unico elenco di iniziative ammissibili a finanziamento;

-    Al fine di un efficace utilizzo delle risorse rese disponibili dal “Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione”, la competente Struttura della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, indica la natura dei fondi, comunitari o regionali, da destinare al finanziamento delle singole iniziative;

Ritenuto, quindi, che, allo scopo di massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle risorse comunitarie, nel rispetto delle strategie e degli obiettivi globali definiti nel P.O.R. Abruzzo – Obiettivo 3 – 2000/2006, tutte le iniziative ammesse a finanziamento a seguito delle procedure concorsuali attivate vengano attuate nel rispetto delle regole inerenti il F.S.E.; conseguentemente le iniziative cofinanziate dal F.S.E. potranno determinare importi eccedenti le quote annuali programmate per l’attuazione del P.O.R.;

Dato atto, altresì, che le risorse comunitarie afferenti il P.O.R. per l’anno 2003 concernenti le Misure D3 ed E1 sono già state utilizzate, come disposto dalla deliberazione della G.R. n. 346 del 16.05.2003, per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali inoltrate ai sensi delle LL.RR. 55/98 (artt. 4 e 8), 136/96, 143/95-96/97 per l’annualità 2002, e ricadenti in territori ricompresi nei Centri per l’Impiego svantaggiati e in Zone Obiettivo 2;

Richiamata la propria deliberazione n. 444 del 26.06.2002 con la quale è stato disposto, tra l’altro, per l’annualità 2002, lo spostamento del termine ultimo, dal 13.10.2002 al 31.03.2002, per l’inoltro delle istanze riguardanti progetti imprenditoriali, rinviando a successivi atti la definizione dei termini per le annualità successive;

Ritenuto, pertanto, a seguito dell’approvazione del citato Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione per l’anno 2003, di dover definire, mediante apposito bando, i termini entro i quali poter inoltrare le istanze per l’accesso alle agevolazioni previste dalle LL.RR. 55/98 (artt. 4 e 8), 136/96, 143/95-96/97, al fine di una sollecita attuazione degli interventi in parola;

Tenuto conto che il bando di  cui al punto che precede concerne esclusivamente le istanze riguardanti le iniziative imprenditoriali atteso che, per effetto della richiamata deliberazione n. 444/02, le disposizioni di cui all’Allegato C della deliberazione della G.R. n. 817 del 12.04.2000 (Profili attuativi per il reinserimento lavorativo dei soggetti elencati negli artt. 12, 13 e 14  della L.R. 55/98, e s.m. e i.) continuano ad applicarsi fino a nuove disposizioni;

Ravvisata l’esigenza, a seguito della profonda riforma del collocamento ordinario apportata dai Decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002 e dei radicali cambiamenti introdotti in materia lavoristica dalle statuizioni di cui  al D.Lgs 276 DEL 10.09.2003, attuativo della Legge n. 30/2003, di sospendere, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURA, l’efficacia delle disposizioni del predetto Allegato C, in attesa di un adeguamento sostanziale della disciplina attuativa delle misure in parola ai nuovi principi introdotti dalla citata normativa statale;

Ritenuto, pertanto, di dover rinviare a successivo atto deliberativo la definizione dei nuovi profili attuativi delle misure finalizzate al reinserimento lavorativo dei soggetti  di cui agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 55/98, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 17.04.2003, n. 7, l’applicazione delle LL.RR. 143/95 e 96/97 – 136/96, così come modificate dalla L.R. 142/99, è stata ulteriormente prorogata a tutto il 31.12.2005;

Visti gli allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, concernenti rispettivamente:

-    ALLEGATO A – Profili attuativi delle misure finalizzate alla promozione di Nuove società o cooperative ed iniziative individuali – LL.RR. 55/98 (Art. 4 e 8) e 136/96;

-    ALLEGATO B – Profili attuativi delle misure finalizzate alla promozione di imprese femminili di cui alle LL.RR. 143/95 e 96/97;

-    ALLEGATO C – La modulistica da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni di cui alle leggi regionali menzionate;

-    ALLEGATO D – Il Bando per la presentazione delle istanze a valere sull’annualità 2003.

Ravvisata l’opportunità di consentire, al fine di non vanificarne le aspettative, alle imprese che hanno inoltrato istanza a valere sull’annualità 2002 le cui iniziative imprenditoriali non sono state istruite e valutate per indisponibilità delle risorse finanziarie di competenza, così come disposto dalla deliberazione della G.R. n. 444/02, di riproporre l’istanza medesima, sulla base delle disposizioni introdotte dalle nuove discipline attuative approvate con il presente atto, fermo restando che, ai fini dell’accertamento della condizione di “Nuova Impresa” definita  nell’art. 4, comma 7, della L.R. 101/97, si ha riguardo alla data di presentazione della domanda originaria per l’annualità 2002;

Tenuto conto che a norma dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 314/2000 la Regione Abruzzo ha provveduto ad integrare le risorse statali assegnate negli anni 2002 e 2003 per il finanziamento del V° bando di cui alla Legge 215/92 con propri fondi, disponendo, nei bilanci di esercizio delle medesime annualità, iscrizioni di competenza sul pertinente capitolo di spesa rispettivamente 400.000,00 euro per l'anno 2002 e 500.000,00 euro per il corrente anno;

Dato atto che le Regioni che hanno provveduto alla integrazione dei fondi statali possono disporre, ai sensi dell'art. 18, comma 1, ispezioni e verifiche opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni , al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime;

Ritenuto, per quanto detto, di dover destinare quota parte delle risorse regionali sopra indicate, e segnatamente € 30.000,00, per la copertura degli oneri derivanti dagli adempimenti ispettivi, per l' espletamento dei quali il competente Servizio Ispettivo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione potrà avvalersi dell' assistenza tecnica dell’Ente strumentale Abruzzo Lavoro, in aggiunta agli oneri concernenti la remunerazione del Comitato di valutazione pari ad € 170.000,00;

Dato atto che il Dirigente del Servizio “Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione” e il Direttore della “Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione”, hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

Udito il Relatore

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato

1.   Di approvare gli allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, concernenti rispettivamente:

-    ALLEGATO A – Profili attuativi delle misure finalizzate alla promozione di Nuove società o cooperative e iniziative individuali – LL.RR. 55/98 (Art. 4 e 8) e 136/96;

-    ALLEGATO B – Profili attuativi delle misure finalizzate alla promozione di imprese femminili di cui alle LL.RR. 143/95 e 96/97;

-    ALLEGATO C – La modulistica da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni di cui alle leggi regionali menzionate;

-    ALLEGATO D – Il Bando per la presentazione delle istanze a valere sull’annualità 2003.

2.   Che, al fine di massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle risorse comunitarie, nel rispetto delle strategie e degli obiettivi globali definiti nel P.O.R. Abruzzo – Obiettivo 3 – 2000/2006, tutte le iniziative ammesse a finanziamento a seguito delle procedure concorsuali attivate vengano attuate nel rispetto delle regole inerenti il F.S.E.; conseguentemente le iniziative cofinanziate dal F.S.E. potranno determinare importi eccedenti le quote annuali programmate per l’attuazione del P.O.R.

3.   Di consentire, al fine di non vanificarne le aspettative, alle imprese che hanno inoltrato istanza a valere sull’annualità 2002, le cui iniziative imprenditoriali non sono state istruite e valutate per indisponibilità delle risorse finanziarie di competenza, così come disposto dalla deliberazione della G.R. n. 444/02, di riproporre l’istanza medesima, sulla base delle disposizioni introdotte dalle nuove discipline attuative approvate con il presente atto, fermo restando che, ai fini dell’accertamento della condizione di “Nuova Impresa”, definita  nell’art. 4, comma 7, della L.R. 101/97, si ha riguardo alla data di presentazione della domanda originaria per l’annualità 2002.

4.   Di sospendere, per tutto quanto specificato in premessa, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURA, l’applicazione delle disposizioni di cui al predetto Allegato C, in attesa di un adeguamento sostanziale della disciplina attuativa delle misure in parola ai nuovi principi introdotti dalla normativa statale.

5.   Di rinviare a successivo atto deliberativo la definizione dei nuovi profili attuativi delle misure finalizzate al reinserimento lavorativo dei soggetti  di cui agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 55/98, e successive modificazioni ed integrazioni.

6.   Di destinare quota parte delle risorse regionali integrative di quelle statali assegnate per il finanziamento del V° bando di cui alla Legge 215/92, e segnatamente € 30.000,0, per la copertura degli oneri derivanti dagli adempimenti ispettivi, per l’espletamento dei quali il competente Servizio Ispettivo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione potrà avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Ente strumentale Abruzzo Lavoro, in aggiunta agli oneri concernenti la remunerazione del Comitato di valutazione pari ad € 170.000,00

7.   Di trasmettere con urgenza copia del presente provvedimento al “Servizio BURA Pubblicità e Accesso” per una sollecita e integrale pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

8.   Di inserire il presente provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, nel sito web della Regione Abruzzo, ai fini di una più capillare informazione sul territorio.




DELIBERAZIONE 10.12.2003, n. 1141:

Rettifica ed integrazione deliberazione G.R. n. 1041 del 21.11.2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione G.R. n. 1041 del 21.11.2003 recante “Adeguamento delle discipline attuative per l’accesso alle agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98 (artt. 4 e 8), 136/96, 143/95-96/97, e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione bando per la presentazione delle istanze a valere sull’annualità 2003”;

Dato atto che negli allegati A, B e C uniti alla predetta deliberazione, per mero errore di dattiloscrittura sono stati omessi o riportati parzialmente alcuni dati e locuzioni tali da poter ingenerare nei potenziali fruitori eventuali inesattezze nell’ interpretazione delle disposizioni approvate;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare celermente le correzioni e/o le integrazioni ai citati allegati ai fini di una esatta ed univoca applicazione delle discipline attuative approvate e di una corretta utilizzazione della modulistica all’uopo predisposta, come di seguito correttamente riportati:

RETTIFICHE E/O INTEGRAZIONI DA APPORTARE ALL’ALLEGATO “A” – PRIMA PARTE

1.   Art. 6, comma 4, primo rigo – le parole “alla richiesta dell’anticipazione di cui al comma 1” sono sostituite con le parole “all’esibizione della documentazione contabile di cui al precedente comma”

2.   Al medesimo Art. 6 va aggiunto il seguente comma 5bis recante “Le spese di investimento effettuate tramite contratto di leasing sono riconosciute, ai fini della rendicontazione contabile in sede di anticipazione o di saldo, a condizione che:

a)   il contratto di leasing non sia stipulato per una durata superiore ad anni 5

b)  sia stato effettuato il pagamento di almeno il 20% del valore del bene oggetto del contratto do leasing, al momento della rendicontazione dell’anticipo;

c)   sia stato effettuato il pagamento di almeno il 40% del valore del bene oggetto del contratto do leasing, al momento della rendicontazione del saldo;

d)  sia presentata, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo e alla dichiarazione di cui alla successiva lett. e), specifica garanzia fidejussoria pari all’importo residuo non quietanzato e perdurante fino alla scadenza del contratto di leasing;

e)   con dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, l’impresa beneficiaria si impegni al riscatto del bene; a tal riguardo l’impresa medesima, alla scadenza del contratto stesso, trasmette tempestivamente, alla FI.R.A. S.p.A. e al Servizio competente, idonea documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà, anche ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria di cui alla precedente lett. d).

3.   All’art. 10, comma 1, dopo la lett. b) è aggiunto: “ lett. c)  mancata presentazione della documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà dei beni acquistati tramite contratto di leasing, come disposto dall’art. 6, comma 5bis, lett. e)”.

RETTIFICHE E/O INTEGRAZIONI DA APPORTARE ALL’ALLEGATO “A” – SECONDA PARTE

1.   All’art. 2,  comma 2, numero, prima riga, le parole “contributo a fondo perduto” sono sostituite con la parola “concorso”

2.   Al medesimo art. 2 è aggiunto il seguente comma 3 recante “I requisiti di cui all’art. 1 devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza o, in caso di fattispecie di cui alla lett. b) del precedente comma 1, al momento della rilevazione della titolarità”

3.   All’art. 5, comma 1, 5° riga, dopo la parola documentale è aggiunto “da inoltrare”

4.   All’art. 7, comma 4, primo rigo, le parole “alla richiesta dell’anticipazione” sono sostituite con le parole “all’esibizione della documentazione contabile di cui al precedente comma”

5.   Al medesimo Art. 7 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6bis recante “Ai fini della rendicontazione contabile delle spese di investimento effettuate tramite contratto di leasing, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 5bis – Prima Parte, del presente Allegato”

6.   All’art. 10, comma 1, sostituire la lett. c) con la lett. b), e dopo tale lettera è aggiunta lett. c) recante “mancata presentazione della documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà dei beni acquistati tramite contratto di leasing, come disposto dall’art. 6, comma 5bis, lett. e) – Prima Parte – del presente Allegato”.

RETTIFICHE E/O INTEGRAZIONI DA APPORTARE ALL’ALLEGATO “B” – PRIMA PARTE

1.   All’art. 4, comma 2, lett. b) dopo la parola vigenza è aggiunto “, per le imprese preesistenti”

2.   Al medesimo comma 2 dell’ art. 4, dopo la lett. f) è aggiunto “lett. g) Certificato di attribuzione del numero di partita IVA”

3.   All’art. 5, comma 1), terza riga, dopo la lett. e)  è aggiunto “e lett. g)” e sostituire al comma 3 “comma 2”

4.   All’art. 6, comma 2, quinta riga, è eliminata la lett. d)

5.   Al comma 2 del medesimo art. 6 nella prima riga  è eliminata la lett. d)

6.   All’art. 6, comma 5, prima riga, le parole “alla richiesta di anticipazione di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole “all’esibizione della documentazione contabile di cui al precedente comma”

7.   All’art. 6 dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6bis recante “Le spese di investimento effettuate tramite contratto di leasing sono riconosciute, ai fini della rendicontazione contabile in sede di anticipazione o di saldo, a condizione che:

a)   il contratto di leasing non sia stipulato per una durata superiore ad anni 5

b)  sia stato effettuato il pagamento di almeno il 20% del valore del bene oggetto del contratto di leasing, al momento della rendicontazione dell’anticipo;

c)   sia stato effettuato il pagamento di almeno il 40% del valore del bene oggetto del contratto di leasing, al momento della rendicontazione del saldo;

d)  sia presentata, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo e alla dichiarazione di cui alla successiva lett. e), specifica garanzia fidejussoria pari all’importo residuo non quietanzato e perdurante fino alla scadenza del contratto di leasing;

e)   con dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, l’impresa beneficiaria si impegni al riscatto del bene; a tal riguardo l’impresa medesima, alla scadenza del contratto stesso, trasmette tempestivamente, alla FI.R.A. S.p.A. e al Servizio competente, idonea documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà, anche ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria di cui alla precedente lett. d).

3.   All’art. 10, comma 1, dopo la lett. b) è aggiunto: “lett. c)  mancata presentazione della documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà dei beni acquistati tramite contratto di leasing, come disposto dall’art. 6, comma 6bis, lett. e)”.

RETTIFICHE E/O INTEGRAZIONI DA APPORTARE ALL’ALLEGATO “B” – SECONDA  PARTE

1.   All’art. 4, comma 2, lett. a), dopo la parola vigenza e aggiunto “, per le imprese preesistenti”

2.   Al medesimo comma 2 dell’ art. 4, dopo la lett. e) è aggiunto “lett. f) Certificato di attribuzione del numero di partita IVA”

3.   All’art. 5, comma 1, terzo rigo, dopo la lett. d è aggiunta la “lett. f” e, alla medesima riga, sostituire comma 3 con “comma 2”  e art. 3 con “art. 4”

4.   All’art. 5, dopo il comma 2 e aggiunto il comma 2bis recante “L’ordine cronologico è determinato sulla base della data e dell’orario indicati dal timbro postale accettante”

5.   All’art. 6, comma 2 , quinta riga, è eliminata la lett. d)

6.   Al comma 3 del medesimo art. 6 al primo rigo è eliminata la lett. d)

7.   All’art. 6, comma 5, prima riga, le parole “alla richiesta di anticipazione1” sono sostituite dalle parole “all’esibizione della documentazione contabile di cui al precedente comma”

8.   Al medesimo art. 6 dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6bis recante “Ai fini della rendicontazione contabile delle spese di investimento effettuate tramite contratto di leasing, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 5bis – Prima Parte del presente Allegato”

9.   All’ art. 9, comma 1, è sostituita la seconda lett. d) con la lettera e)

10. All’art. 10, comma 1, dopo la parola domanda sono eliminate le parole “, ovvero alienazione di quote sociali in difformità alle prescrizioni del precedente art. 1”

11. All’art. 10, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunto ““lett. c)  mancata presentazione della documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà dei beni acquistati tramite contratto di leasing, come disposto dall’art. 6, comma 6bis, lett. e)”.

RETTIFICHE E/O INTEGRAZIONI DA APPORTARE ALL’ALLEGATO “C”

1.   Al Modello C.1, pagina 3, dopo la lett. h) è aggiunto “lett. i) un preventivo di acquisto per ciascuna spesa prevista nel progetto secondo lo schema riportato in appendice”

2.   Al Modello C.1bis, pagina 3, dopo la lett. e), è aggiunto “lett.  f)  un preventivo di acquisto per ciascuna spesa prevista nel progetto secondo lo schema riportato in appendice”

3.   Al Modello C.1ter, pagina 3, alla terza alinea dopo la parola vigenza sono aggiunte “, per le imprese preesistenti”

4.   Al medesimo Modello C1ter, alla pagina 3, dopo la 5° alinea, è aggiunta la seguente alinea “ - un preventivo di acquisto per ciascuna spesa prevista nel progetto secondo lo schema riportato in appendice”

5.   Al Modello C.16 – Formulario 1, alla pagina 9, nella N.B. dopo la parola appendice aggiungere “ed allegati al presente formulario”

6.   Al Modello C.17 – Formulario 2,  pagina 5, punto 8, aggiungere dopo la parola bene “N.B. I preventivi devono essere dettagliati e redatti secondo lo schema in appendice ed allegati al presente formulario”

Ritenuto, per quanto sopra, di dover apportare con urgenza le rettifiche e le integrazioni evidenziate al fine di non ritardare l’applicazione del Piano esecutivo per le politiche di sostegno all’occupazione per l’anno 2003;

Ritenuto , altresì, opportuno procedere alla contestuale correzione degli errori individuati negli allegati alla citata D.G.R. n. 1041 del 21.11.2003 e alle integrazioni dei medesimi, al fine di renderne immediatamente intelligibile il testo nella versione corretta;

Dato atto che il Dirigente del Servizio “Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione” e il Direttore della “Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione”, hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

Udito Il Relatore

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato

1.   Di apportare negli Allegati A, B e C della Deliberazione N. 1041 del 21.11.2003 le rettifiche e le integrazioni evidenziate in narrativa.

2.   Di pubblicare, con urgenza, la presente deliberazione contestualmente alla D.G.R. n. 1041 del 21.11.2003.


ALLEGATO “A”

PARTE PRIMA – SOCIETA’ O COOPERATIVE

PROFILI ATTUATIVI DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI NUOVE SOCIETÁ O COOPERATIVE – ART. 4 DELLA L.R. 10/7/1998 N. 55 E L.R. 17.12.1996, N. 136, COME MODIFICATE DALLA L.R. 23/12/1999, N. 142.

ART. 1
Destinatari dei benefici

1.   Possono usufruire delle provvidenze di cui all’art. 4 della L.R. 10/7/98 n. 55 e L.R. 17.12.1996, n. 136, modificate ed integrate dalla L.R. 23/12/99 n. 142, le Nuove Imprese che si costituiscano in forma di Cooperativa, piccola Cooperativa o Società, aventi sede legale, operativa ed amministrativa nel territorio abruzzese, in possesso dei requisiti di P.M.I. definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie. Per “Nuova Impresa” si intende, si intende quella che al momento della presentazione della domanda di finanziamento non ha ancora conseguito ricavi desumibili dai registri contabili alla cui tenuta l’Azienda è obbligata ai sensi della normativa civilistica e fiscale, a norma dell’art. 4 c. 7 della L. 16/9/97 n. 101.

2.   La compagine sociale deve annoverare, in misura non inferiore al 50%, soggetti ricompresi in almeno una delle seguenti categorie a “disagio occupazionale” (l’eventuale frazione decimale si arrotonda all’unità inferiore):

a)   ultraquarantenni iscritti nell’elenco anagrafico dei Centri per l’Impiego d’Abruzzo in qualità di disoccupati;

b)   donne iscritte nell’elenco anagrafico dei Centri per l’Impiego d’Abruzzo in qualità di disoccupate/inoccupate;

c)   altri lavoratori iscritti da almeno 6 mesi nell’elenco anagrafico dei Centri per l’Impiego d’Abruzzo in qualità di disoccupati o inoccupati;

d)   lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero percettori del trattamento di disoccupazione speciale;

e)   lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nei casi di crisi aziendali, di settore e di area, ed ulteriori categorie di lavoratori determinate dalla Commissione di cui all’art. 16 della L.R. 16/9/98, n. 76.

3.   I soggetti di cui al comma 2 debbono detenere almeno il 50% del capitale sociale e la rappresentanza, nella medesima misura, negli organi di amministrazione. Per i soci a disagio occupazionale di cui al comma precedente sussiste l’obbligo di prestazione lavorativa  nell’impresa costituita. Sono consentiti trasferimenti di quote sociali, previa autorizzazione del Servizio competente, a condizione che non risultino alterate le condizioni, sussistenti alla data di presentazione dell’istanza, stabilite nei commi 2 e 4 e nel presente comma.

4.   Fermo restando il disposto dei precedenti commi 1 e 2, le società o cooperative che si costituiscono ai sensi della L.R. 136/96, sono composte, almeno per i 2/3 della compagine sociale, da residenti in comuni ubicati nei Parchi o nelle Riserve naturali; gli stessi debbono detenere nella medesima proporzione il capitale sociale e la rappresentanza negli organi di amministrazione.

5.   I requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere per almeno un quinquennio, pena la revoca dei benefici.

ART. 2
Natura delle agevolazioni

1.   Alle nuove imprese costituite ai sensi del precedente art. 1 che ne facciano richiesta, possono essere accordate le seguenti agevolazioni, rapportate alle voci di spesa ammissibili, dettagliate nel successivo art. 3:

a)   contributo a fondo perduto in conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile;

b)   prestito quinquennale senza interessi in misura non superiore al 50% della residua spesa di investimento ammissibile a finanziamento. Il prestito incide sull’agevolazione ai fini del “de minimis” in termini di ESL, assumendo a base di riferimento il “prime rate” ABI vigente al momento della presentazione della domanda

2.   Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti “de minimis”, nel tetto massimo di 100.000 euro;

ART. 3
Spese ammissibili

1.   Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, sostenute successivamente alla presentazione dell’istanza, ad eccezione di quelle strettamente inerenti la costituzione della società/cooperativa, relative a:

a)   spese di costituzione della Società ( nel limite massimo di € 2.000,00);

b)  impianti generali, allacciamenti, macchinari e attrezzature;

c)   brevetti e software;

d)  opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% dell’ammontare delle spese ammissibili per la voce b); le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell’importo ammesso per opere murarie;

e)   studi di fattibilità e piano d’impresa, comprensivi dell’analisi di mercato, nel limite del 3% della spesa ammissibile;

f)   servizi reali e consulenze professionali propedeutiche all’avvio dell’attività, nel limite del 4% della spesa ammissibile.

2.   Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto o tramite il sistema della locazione finanziaria; in tale ultimo caso il costo ammissibile è quello fatturato alla società di locazione finanziaria dal fornitore o costruttore del bene. Sono escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione.

3.   Riguardo alle spese ammissibili, definite al precedente comma 1, si precisa che:

-    tra gli impianti generali vengono comprese le spese relative all’impianto elettrico, antincendio, antifurto, riscaldamento, condizionamento, idraulico, ecc.;

-    rientrano tra i macchinari e le attrezzature anche altri beni strumentali strettamente connessi allo svolgimento dell'attività e le strutture non in muratura prefabbricate e rimovibili;

-    le spese per opere murarie, ammesse nel limite del 25% delle voci di spesa di cui alla lett. b) del precedente comma 1, sono quelle relative esclusivamente alla ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell'attività;

-    sono escluse le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobili;

-    le spese di progettazione e direzione lavori comprendono la progettazione tecnica degli investimenti, gli eventuali oneri per concessioni edilizie e i collaudi di legge;

-    tra le spese ammissibili sono comprese anche le quote iniziali dei contratti di franchising.

4.   In merito all’agevolabilità delle spese, va precisato che devono intendersi comunque non ammissibili quelle non pertinenti al programma o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione; i beni di uso promiscuo sono ammessi alle agevolazioni nei limiti e con i criteri fiscali di cui al T.U.I.R. D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986; sono escluse le scorte di materie prime, semilavorati e materiali di consumo, in quanto ascrivibili alle spese di gestione e funzionamento dell’attività, nonché l'acquisto di terreni e fabbricati. Sono esclusi, altresì, i mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento dell’attività.

5.   Il costo dei beni non è ammesso alle agevolazioni qualora uno dei soci dell’impresa richiedente, sia socio, ovvero coniuge o parente o affine entro il secondo grado, di alcuno dei soci o amministratore dell’impresa cedente. A tal fine il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, in sede di rendicontazione dell’anticipo e/o del saldo finale, rilascia apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in conformità all’unito Modello C.9 di cui all’Allegato “C”.

6.   Gli investimenti - ad eccezione dei costi per servizi di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 per i quali si applicano le relative disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e fiscale - devono essere capitalizzati e, quindi, risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell’impresa o nel registro dei beni ammortizzabili se la stessa non sia tenuta alla redazione del bilancio; i beni oggetto degli investimenti devono essere di nuova fabbricazione.

7.   In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale i beni immateriali, quali il software e i brevetti, ai fini dell'ammissibilità devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, essere sfruttati esclusivamente nell'unità locale oggetto dell'iniziativa, restarvi almeno per un periodo di cinque anni dall’acquisto.

8.   I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distolti dall’uso per almeno cinque anni dalla data dell’acquisto, pena la revoca delle agevolazioni concesse relativamente al bene distolto.

ART. 4
Profili procedurali e documentali

1.   Le società o cooperative che intendono accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2, ne propongono istanza in carta semplice, esclusivamente a mezzo plico raccomandato A/R, indirizzato a: Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Via Raffaello, 137 – Pescara, utilizzando lo schema di domanda MODELLO C.1, di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi prevista. Le istanze devono essere prodotte, pena la non ammissibilità, nei termini stabiliti nel relativo bando, pubblicato sul B.U.R.A.  Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Istanza per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 4 della L.R. 10.07.1998, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni - Misura D3”  ovvero  “Istanza per l’accesso alle agevolazioni di cui alla L.R. 17.12.1996, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni -  Misura D3”, in caso di richiesta a valere su quest’ultima;

2.   All’istanza devono essere allegati:

a)   Atto costitutivo con statuto e libro dei soci (per le società di capitali) in copia autentica.

b)  Idonea documentazione attestante la riconducibilità di almeno il 50% dei soci ad una delle categorie elencate nell’art. 4, comma 2, della L.R. 55/98 (MODELLO C.4 di cui all’Allegato “C”);

c)   Attestazione comprovante la sussistenza dei requisiti oggettivi della Società o Cooperativa previsti dall’art. 1 dei profili attuativi di cui all’Allegato “A” (MODELLO C.2 di cui all’Allegato “C”)

d)  Attestazione della competente Amministrazione comunale o di un tecnico abilitato concernente la compatibilità dell’iniziativa con la strumentazione urbanistica, nel caso che l’attuazione dell’iniziativa comporti la ristrutturazione di manufatti edilizi.

e)   Dichiarazione “de minimis” (MODELLO C.11 di cui all’Allegato “C”)

f)   Duplice copia del formulario relativo alla proposta imprenditoriale compilato in ogni sua parte  (MODELLO C.16 FORMULARIO “1”);

g)   Dichiarazioni rilasciate rispettivamente dall’Ente Parco o dall’Ente Gestore della Riserva naturale e dal Sindaco competente, attestanti la compatibilità dell’iniziativa con le norme di salvaguardia dell’ambiente, e con le strumentazioni urbanistiche vigenti (per l’istanza a valere sulla L.R. 136/96);

h)   Idonea documentazione attestante la residenza dei soci, nei Parchi o nelle Riserve naturali, nella proporzione di cui al comma 4 del precedente art. 1 (per l’istanza a valere sulla L.R. 136/96)

i)    Un preventivo di acquisto per ciascuna spesa prevista nel progetto secondo lo schema riportato in appendice.

3.   Con le medesime modalità potranno essere proposte le istanze riguardanti le iniziative complesse, articolate in Pacchetti progettuali di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) della L.R. 55/98, proposte attraverso gli Organismi ivi individuati.

4.   I pacchetti progettuali sono composti da due a quattro iniziative imprenditoriali, riconducibili ognuna ad una Società o Cooperativa. Per ciascuna iniziativa in cui si articola il Pacchetto dovrà essere allegata la documentazione prevista al comma 1. Al Pacchetto progettuale dovranno essere inoltre allegati:

a)   una scheda che identifichi il Proponente come abilitato alla presentazione di esso, in quanto Associazione Imprenditoriale, Ente bilaterale ovvero Organismo in possesso di qualificata esperienza nella promozione d’Impresa;

b)  una dichiarazione attestante l’assistenza progettuale fornita dall’Organismo proponente alle singole iniziative di cui consta il Pacchetto;

c)   una relazione di accompagnamento dell’Organismo proponente, esplicativa delle ragioni di complementarietà e delle interazioni che si stabiliscono tra le iniziative in cui è strutturata la proposta complessa.

Le proposte riguardanti la valorizzazione in chiave imprenditoriale di segmenti significativi del patrimonio culturale abruzzese possono consistere di singole iniziative imprenditoriali, ovvero di pacchetti progettuali.

ART. 5
Istruttoria e valutazione dei progetti

1.   Alla verifica della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze è preposto il Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione. La mancanza di uno dei documenti indicati nelle lett. a), b), c), f),  del comma 3 del precedente art. 4, o nelle lett. a), b) e c) del comma 5 del medesimo articolo, comporta l’inammissibilità della domanda. In caso di mancanza di alcuno degli altri documenti richiesti è consentita l’integrazione documentale nel termine decadenziale di 10 giorni dal ricevimento della richiesta del competente Servizio. In tal caso, però, l’ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è rideterminato in relazione alla data di trasmissione dei documenti integrativi come risultante dal timbro postale della raccomandata A/R. I Pacchetti progettuali si intendono completi quando per ciascuna iniziativa in cui essi si articolano, si determinino le condizioni documentali sopra indicate, e siano inoltre allegati, a pena di esclusione, la Scheda, la Dichiarazione e la Relazione del Proponente, indicate nel comma 5 dell’art. 4. All’esame di idoneità delle istanze ritenute documentalmente ammissibili provvede un apposito Nucleo di valutazione del Comitato di cui all’art. 19 bis della L.R. 55/98. Il parere di idoneità è analiticamente motivato in riferimento ai singoli punti del Formulario. Il parere assume carattere obbligatorio e vincolante; il Nucleo, inoltre, in caso di parere positivo, quantifica l’entità delle agevolazioni  da concedere per voci analitiche di spesa di investimento. Il Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione può avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Ente Abruzzo Lavoro, relativamente agli adempimenti di propria competenza previsti nel presente e nel successivo comma. E’ consentito al Nucleo richiedere chiarimenti, anche mediante colloquio, al fine di meglio esplicare i dati e le informazioni necessari alla valutazione di idoneità. L’impresa deve produrre i chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la valutazione viene effettuata allo stato degli atti presentati.

2.   Nella valutazione dei Pacchetti progettuali, il Nucleo preposto tiene conto, inoltre, dei criteri esplicitati nella Tabella 1. Il parere del Nucleo discende sia dalla valutazione delle singole iniziative, che dall’analisi dei profili inerenti la complementarietà che si stabilisce tra esse, l’attitudine ad innovare e/o la capacità di integrarsi con il tessuto produttivo pre-esistente. Il Nucleo può ravvisare l’idoneità di Pacchetti progettuali nei quali la valutazione tecnica risulti positiva per almeno due delle iniziative proposte, sempre che la ridotta attuazione del Pacchetto non pregiudichi il conseguimento prevalente degli obiettivi e delle sinergie attese. In caso contrario, le residue iniziative imprenditoriali valutate come idonee sono ammesse a concorrere singolarmente ai benefici sulla quota di risorse destinata alle proposte di singole società/cooperative.

3.   Le istanze sono valutate secondo l’ordine cronologico di invio, in relazione ai profili di ammissibilità e di idoneità, in conformità a quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.

4.   L’ordine cronologico è stabilito sulla base della data e dell’orario indicati dal timbro postale dell’ufficio accettante.

5.   Il Servizio competente, o l’Ente Abruzzo Lavoro, procede alla verifica della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. I competenti Nuclei di valutazione provvedono all’esame delle stesse, trasmettendo al Servizio competente i relativi pareri, nel termine di  sessanta giorni dalla consegna.

6.   Il competente Servizio provvede, entro 30 giorni dalla trasmissione degli esiti di cui al comma precedente, ad adottare il provvedimento di ammissione ai benefici e a darne comunicazione ai singoli proponenti.

7.   Per le istanze non istruite e non valutate per indisponibilità delle risorse finanziarie, il competente Servizio formula apposito elenco da pubblicare sul BURA.

ART. 6
Erogazione delle agevolazioni

1.   L’erogazione del contributo in c/investimenti viene effettuata dalla FI.R.A. S.p.A. in due rate, la prima corrispondente ad un’anticipazione pari al 70%, e la seconda a titolo di saldo per la parte residua spettante.

2.   L’anticipazione del 70% è corrisposta a presentazione - entro il termine perentorio di giorni sessanta (60) dalla data di ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni finanziarie – della seguente documentazione, da allegare al MODELLO C.5 di cui all’Allegato “C”:

a)   garanzia fidejussoria, conforme al MODELLO C.14 di cui all’Allegato “C”, di valore pari all’importo dell’anticipazione maggiorato del 5%, di durata non inferiore a mesi 12, e comunque tale da persistere fino alla data di verifica della rendicontazione dell’acconto; in luogo della garanzia fidejussoria possono essere prodotte fatture sottoscritte per quietanza dal fornitore, di importo complessivamente non inferiore all’anticipazione da erogare, qualora l’impresa abbia già sostenuto spese per l’attuazione degli investimenti;

b)  certificato storico d’iscrizione alla Camera di Commercio attestante, tra l’altro, la vigenza dell’impresa;

c)   dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 3 (comma 4) e 9 delle presenti disposizioni (MODELLI C.9 e C.10 di cui all’Allegato “C”).

Per ciascun Pacchetto progettuale, l’erogazione degli acconti è disposta a seguito della acquisizione della documentazione utile per tutte le iniziative in cui esso si articola. Qualora, per inosservanza del termine di presentazione dei documenti, si determini la decadenza di una o più iniziative del Pacchetto, esso è rimesso al Nucleo per le valutazioni di cui al comma 2 dell’art. 5.
L’ Organismo erogante, sulla scorta della intervenuta acquisizione dell’intera documentazione sopra specificata, provvede entro 30 giorni al pagamento dell’anticipazione prevista.
La rata di saldo è di misura pari alla differenza algebrica tra l’importo del contributo sulle spese di investimento effettivamente sostenute – riconosciuto come spettante dall’Ente Abruzzo Lavoro in sede di verifica finale sulle relative fatture quietanziate – e l’importo della anticipazione erogata.

2.   La mancata produzione della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c),  nel termine indicato di 60 giorni, comporta, per le imprese beneficiarie, la decadenza da tutti i benefici concessi.

3.   Entro e non oltre 6 mesi dall’accreditamento su c/c bancario dell’anticipazione, il soggetto beneficiario esibisce all’ Organismo erogante il MODELLO C.6 di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi richiesta. L’inosservanza del termine è sanzionata, previa diffida a provvedere entro giorni 15, pena la decadenza dal contributo. Il Servizio competente, opportunamente informato dall’ Organismo erogante, in caso di mancato rispetto dei predetti termini, dispone il recupero dell’anticipazione erogata, rivalutata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo maggiorato degli interessi legali;

4.   Contestualmente all’esibizione della documentazione contabile di cui al precedente comma, l’impresa beneficiaria richiede anche l’erogazione del prestito agevolato, ove già ammessa. Verificata la pertinenza e la completezza della documentazione contabile esibita, la FI.R.A. S.p.A. provvede a:

a)   erogare in unica soluzione il prestito quinquennale, previa presentazione di specifica garanzia fidejussoria conforme al MODELLO C.15 di cui all’Allegato “C”, di importo pari all’ammontare del prestito stesso maggiorato del 5% e di durata almeno corrispondente a quella del rapporto agevolativo;

b)  comunicare al competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione la sussistenza delle condizioni per autorizzare lo svincolo della fideiussione presentata a garanzia dell’anticipazione del contributo in c/investimenti.

5.   L’investimento in funzione del quale la Società o la Cooperativa ha conseguito agevolazioni ai sensi del presente articolato deve essere completato entro dodici mesi dall’accreditamento dell’anticipazione. In presenza di motivate ragioni, può essere concessa dal competente Servizio, a richiesta, una sola proroga di tre mesi, decorrente, in ogni caso, dal giorno successivo alla scadenza dei predetti dodici mesi. La richiesta di saldo va inoltrata alla FI.R.A. S.p.A., entro il termine predetto, utilizzando il MODELLO C.7 di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi prevista. In caso di inosservanza del termine il Servizio, su comunicazione della FI.R.A. S.p.A. medesima, dispone il recupero della somma erogata a titolo di anticipazione, rivalutata sulla base dell’indice ISTAT e maggiorata degli interessi legali. Il finanziamento definitivo è comunque proporzionale all’effettivo grado di realizzazione del progetto. Il saldo, ove spettante, è comunque erogato previa verifica finale condotta da Abruzzo-Lavoro, a ciò deputato dalla normativa di cui alla L.R. 76/98. La verifica, che si svolge con le modalità dettagliate nell’art. 8, è attivata dall’ Organismo erogante, scaduti i termini di completamento dell’investimento, anche in assenza di iniziative del beneficiario.

5bis Le spese di investimento effettuate tramite contratto di leasing sono riconosciute, ai fini della rendicontazione contabile in sede di anticipazione o di saldo, a condizione che:

a)   il contratto di leasing non sia stipulato per una durata superiore ad anni 5

b)  sia stato effettuato il pagamento di almeno il 20% del valore del bene oggetto del contratto do leasing, al momento della rendicontazione dell’anticipo;

c)   sia stato effettuato il pagamento di almeno il 40% del valore del bene oggetto del contratto do leasing, al momento della rendicontazione del saldo;

d)  sia presentata, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo e alla dichiarazione di cui alla successiva lett. e), specifica garanzia fidejussoria pari all’importo residuo non quietanzato e perdurante fino alla scadenza del contratto di leasing;

e)   con dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, l’impresa beneficiaria si impegni al riscatto del bene; a tal riguardo l’impresa medesima, alla scadenza del contratto stesso, trasmette tempestivamente, alla FI.R.A. S.p.A. e al Servizio competente, idonea documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà, anche ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria di cui alla precedente lett. d).

6.   Alla restituzione del prestito quinquennale si provvede mediante versamento, su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo, di quattro rate annuali di importo costante, a partire dal secondo anno dalla data dell’erogazione. Copia di ciascuna ricevuta del versamento va inviata immediatamente alla FI.R.A. S.p.A. ed al competente Servizio. L’inosservanza del termine annuale comporta l’applicazione di una penale del 5% dell’importo dovuto per l’anno di riferimento; il mancato versamento della rata, decorsi 90 giorni dalla scadenza, determina, in via automatica, la decadenza dal beneficio e l’obbligo della restituzione immediata del capitale, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e maggiorato degli interessi legali. La FI.R.A. S.p.A. accerta che la restituzione del prestito avvenga secondo le modalità e la tempistica sopra indicate, applica la penale, e comunica al Servizio competente l’esigenza di richiedere la restituzione del capitale.

7.   Le agevolazioni sono revocate qualora le spese in c/investimenti effettivamente sostenute siano state inferiori al 60% di quelle ammesse dal Nucleo di valutazione.

8.   Le richieste di anticipazione e di saldo delle agevolazioni sono formulate utilizzando la relativa modulistica (MODELLI C.5  e C.7 di cui all’Allegato “C”).

ART. 7
Flessibilità dell’investimento

1.   L’Impresa beneficiaria delle agevolazioni può attuare autonomamente, previa comunicazione al Servizio competente, variazioni autonome al piano d’investimento nel limite massimo del 20% della spesa ammessa, a condizione che le variazioni siano coerenti con gli obiettivi progettuali.

2.   Fermo restando l’ammontare complessivo del contributo regionale e la coerenza con gli obiettivi progettuali, le variazioni di importo superiore al limite di cui al comma precedente debbono essere rimesse alla valutazione del Nucleo di valutazione che si esprime entro 15 giorni dalla trasmissione della richiesta che l’impresa inoltra per il tramite del Servizio. Il costo dell’intervento del Nucleo, pari a quello della valutazione iniziale del progetto è posto a carico del richiedente e viene detratto dalle ulteriori erogazioni da corrispondere a quest’ultimo.

ART. 8
Attività di verifica finale

1.   La verifica dello stato di attuazione e della rispondenza agli obiettivi progettuali delle iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della Legge è demandata all’Ente Abruzzo-Lavoro, il quale accerta, entro 30 giorni dalla richiesta, in particolare:

a.   la realizzazione degli interventi in conformità al piano d’impresa e alla scheda tecnica allegata al parere del Nucleo di valutazione, tenuto anche conto delle variazioni effettuate a norma del precedente art. 7;

b.   l’effettivo utilizzo delle risorse per gli scopi previsti dall’art. 4 della Legge;

c.   la persistenza nel patrimonio della Società e l’effettivo utilizzo nell’unità operativa dell’azienda dei beni materiali e immateriali acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente disciplina, fatto salvo, per i primi, il disposto del successivo art. 10, comma1, lett. b).

d.   il possesso delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

2.   La FI.R.A. S.p.A. promuove la verifica non oltre quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di saldo, e comunque allo scadere dei 12 mesi, o dell’eventuale proroga, dall’accreditamento dell’anticipazione; Abruzzo-Lavoro entro 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione, trasmette all’ Organismo erogante e al Servizio competente, una dettagliata relazione in ordine agli esiti dell’accertamento svolto, dalla quale si rilevi l’importo del contributo a saldo da erogare ovvero la revoca delle agevolazioni concesse con recupero di quelle già erogate. L’Organismo erogante provvede all’erogazione del saldo entro 30 giorni dalla comunicazione di Abruzzo Lavoro. Le determinazioni pertinenti il recupero delle agevolazioni sono assunte dal competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.

ART. 9
Ulteriori obblighi del beneficiario

1.   Con la documentazione indicata nell’art. 6, i beneficiari delle agevolazioni producono anche una dichiarazione (MODELLO C.10 di cui all’Allegato “C”), sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale, lo stesso si impegna a:

a)   restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;

b)  conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla data di acquisto dei beni;

c)   acconsentire agli eventuali controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione;

d)  fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e dagli incaricati del monitoraggio e/o delle verifiche finali;

e)   comunicare tempestivamente al Servizio eventuali aiuti che fossero rogati all’impresa nei tre anni successivi all’ammissione ai benefici di cui all’art. 4 della legge.

ART. 10
Disposizioni finali e transitorie

1.   È comminata la sanzione della revoca dei benefici concessi, con recupero delle somme già corrisposte, rivalutate sulla base dell’indice ISTAT e maggiorate degli interessi legali, oltre ai casi descritti nei precedenti articoli, ove si verifichino le seguenti fattispecie, riscontrate a seguito delle attività di verifica indicate alle lett. c) e d) dell’articolo che precede:

a)   alienazione dell’impresa prima che decorrano cinque anni dalla presentazione della domanda, ovvero alienazione di quote sociali in difformità dalle prescrizioni del precedente art. 1;

b)  alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto; è fatta salva la sostituzione di beni obsoleti aventi con altri aventi analoga funzione,  previa comunicazione circostanziata al competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.

c)   mancata presentazione della documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà dei beni acquistati tramite contratto di leasing, come disposto dall’art. 6, comma 5bis, lett. e).

2.   Le disposizioni dettate dal presente allegato trovano applicazione per le istanze presentate successivamente alla sua approvazione.

3.   Per quanto non previsto espressamente trovano applicazione le disposizioni generali delle LL.RR. 55/98 e 142/99. L’attività di monitoraggio sugli interventi è attuata con gli strumenti previsti dalla normativa di cui alla L.R. 76/98, e dal P.O.R. 2000/2006 dell’Obiettivo 3.


PARTE  SECONDA – REIMPIEGO INDIVIDUALE

PROFILI ATTUATIVI DELLE MISURE FINALIZZATE AD AGEVOLARE L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INDIVIDUALI - ART. 8 L.R. 10/7/98 n. 55 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L.R. 23/12/99 n. 142.

ART. 1
Destinatari dei benefici

1.   Destinatari dei benefici di cui agli articoli successivi sono i soggetti individuali in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, commi 1-3, della L.R. 10/7/98 n. 55, come modificato dall’art. 1 c. 5 della L.R. 23/12/99 n. 142, e cioè:

a)   ultraquarantenni iscritti nell’elenco anagrafico dei Centri per l’Impiego d’Abruzzo in qualità di disoccupati;

b)   donne iscritte nell’elenco anagrafico dei Centri per l’Impiego d’Abruzzo in qualità di disoccupate/inoccupate;

c)   altri lavoratori iscritti da almeno 6 mesi nell’elenco anagrafico dei Centri per l’Impiego d’Abruzzo in qualità di disoccupati o inoccupati;

d)   lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero percettori del trattamento di disoccupazione speciale;

e)   lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nei casi di crisi aziendali, di settore e di area, ed ulteriori categorie di lavoratori determinate dalla Commissione di cui all’art. 16 della L.R. 16/9/98, n. 76;

f)    soggetti in condizioni di disagio sociale, riconducibili alle tipologie svantaggiate di cui all’art. 12 comma 1 ed all’art. 13 commi 1 e 2 della legge.

ART. 2
Natura e finalità delle agevolazioni

1.   Ai soggetti di cui all’art. 1 che ne propongano istanza in conformità alle disposizioni degli articoli che seguono, possono essere corrisposte le agevolazioni di cui al successivo comma 2, coerenti con il limite degli aiuti “de minimis”, in relazione alle seguenti fattispecie:

a)   avvio di una Nuova Impresa individuale per l’esercizio di un’attività economica ai sensi dell’art. 2082 del C.C.; per “Nuova impresa” si intende quella che al momento della presentazione della domanda di finanziamento non ha ancora conseguito ricavi desumibili dai registri contabili alla cui tenuta l’Azienda è obbligata ai sensi della normativa civilistica e fiscale, a norma dell’art. 4 c. 7 della L. 16/9/97 n. 101;

b)  rilevazione della titolarità di attività preesistenti;

c)   acquisizione della qualità di Socio in Società, o Cooperative di produzione e lavoro, preesistenti.

2.   Le agevolazioni  consistono in:

1)  contributo a fondo perduto alle spese di investimento complessivamente non superiore ad € 25.822,84 in relazione alla fattispecie di cui alla lettera a) del comma precedente;

2)  concorso alle spese di investimento, in relazione alle fattispecie di cui alla lettera b) del comma precedente, in misura complessivamente non superiore ad € 25.822,84, di cui il 20% erogabile in termini di prestito quinquennale senza interessi;

3)  contributo a fondo perduto alle spese di acquisizione delle partecipazioni societarie di cui alla lettera c) del comma precedente, in misura non superiore ad € 15.493,70.

3.   I requisiti di cui all’art. 1 devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza o, in caso di fattispecie di cui alla lett. b) del precedente comma 1, al momento della rilevazione della titolarità.

ART. 3
Spese ammissibili

1.   Per quanto riguarda le spese ammissibili, si fa espresso rinvio alla Parte Prima del presente Allegato A, art. 3, concernente la disciplina attuativa dell’art. 4 della L.R. 55/98.

2.   Nel caso di acquisizione di Azienda già avviata, fermo restando quanto disposto nel precedente comma 1 del presente articolo, possono concorrere alla determinazione del contributo per spese di investimento anche i beni (ad esclusione del valore di avviamento) non nuovi di fabbrica rientranti nel patrimonio dell’azienda da acquisire, riportati dettagliatamente nell’atto di cessione d’azienda, purché non obsoleti.

ART. 4
Profili procedurali e aspetti documentali

1.   I soggetti individuali in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 che intendono accedere agli incentivi previsti dall’art. 2, ne propongono istanza in carta semplice, esclusivamente a mezzo plico raccomandato A.R., indirizzato a: Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Via Raffaello, 137 – Pescara, utilizzando lo schema di domanda MODELLO C.1Bis, allegato alla presente disciplina, completo della documentazione ivi prevista. Le istanze devono essere prodotte, pena la non ammissibilità, nei termini stabiliti dal relativo bando, pubblicato sul BURA. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Istanza per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 8 della L.R. 10.07.1998, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni - Misura D3”.

2.   All’istanza devono essere allegati:

a)   Idonea documentazione attestante il possesso del requisito soggettivo di cui all’art. 1 (MODELLO C.4 di cui all’Allegato “C”);

b)  Dichiarazione “de minimis” (MODELLO C.11)

c)   Attestazione della competente Amministrazione comunale o di un tecnico abilitato concernente la compatibilità dell’iniziativa con la strumentazione urbanistica vigente, nel caso che l’attuazione dell’iniziativa comporti la ristrutturazione di manufatti edilizi;

d)  Duplice copia del formulario relativo alla proposta imprenditoriale compilato in ogni sua parte e comprensivo della documentazione prevista nel medesimo, pena l’esclusione ( MODELLO C.17 - FORMULARIO “2”)

e)   Atto di cessione e copia autentica del libro dei cespiti ammortizzabili (in presenza di acquisto d’azienda)

f)   Un preventivo per ciascuna spesa prevista nel progetto.

In caso di acquisizione di quote sociali allegare all’istanza, oltre alla documentazione di cui alla precedente lett. a):

g)   Atto costitutivo, statuto e libro dei soci (per le società di capitali), in copia autentica, della società o cooperativa di cui si intende acquisire quote sociali;

h)   Certificato storico d’iscrizione alla CCIAA attestante, tra l’altro, la vigenza della società di cui alla precedente lettera;

i)    Copia del bilancio, se obbligate alla redazione, ovvero situazione patrimoniale dell’ultimo esercizio (per le società di persone), certificato da un revisore contabile iscritto nell’apposito albo;

j)   Dichiarazione giurata del legale rappresentante della società o cooperativa in cui viene riportato il valore reale dell’azienda,  a cui viene commisurato il prezzo della quota che il richiedente le agevolazioni intende acquisire.

ART. 5
Valutazione dei progetti

1.   Alla verifica della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze è preposto il Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.  La mancanza di uno dei documenti indicati nelle lett. a), b), e d) del comma 3 del precedente art. 3, o nelle lett. g), h), j), comporta l’inammissibilità della domanda. In caso di mancanza di alcuno degli altri documenti richiesti il Servizio può richiedere l’integrazione documentale da inoltrare nel termine decadenziale di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso l’ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è rideterminato in relazione alla data di trasmissione dei documenti integrativi come risultante dal timbro postale della raccomandata A/R. All’esame di idoneità delle istanze ritenute documentalmente ammissibili provvede, secondo le disposizioni di cui all’art. 19 bis della L.R. 55/98 modificata dalla L.R. 142/99, un apposito Nucleo di valutazione. Il parere di idoneità è analiticamente motivato in riferimento ai singoli punti del Formulario. Il parere assume carattere obbligatorio e vincolante; il Nucleo, inoltre, in caso di parere positivo, quantifica l’entità delle agevolazioni da concedere per voci analitiche di spesa di investimento. Dal contributo va scomputata, ove ne ricorrano i presupposti, la residua quota dell’indennità di mobilità, spettante ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L. 223/91. E’ consentito al Nucleo richiedere chiarimenti, anche mediante colloquio, al fine di meglio esplicare i dati e le informazioni necessari alla valutazione di idoneità. L’impresa deve produrre i chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la valutazione viene effettuata allo stato degli atti presentati. Il Servizio Programmazione sopra richiamato può avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Ente Abruzzo Lavoro, relativamente agli adempimenti di propria competenza previsti nel presente comma.

2.   Le istanze sono valutate secondo l’ordine cronologico di invio, in relazione ai profili di ammissibilità e di merito, in conformità a quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.

3.   L’ordine cronologico di invio è determinato sulla base della data e dell’orario indicati dal timbro postale dell’ufficio accettante.

4.   Il Servizio competente, o l’Ente Abruzzo Lavoro, procede alla verifica della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. I competenti Nuclei di valutazione provvedono all’esame di idoneità nel termine di sessanta giorni dalla consegna delle istanze.

5.   Il competente Servizio provvede, entro 30 giorni dalla trasmissione degli esiti di cui al comma precedente, ad adottare i provvedimenti di ammissione ai benefici e a darne comunicazione ai singoli proponenti.

6.   Per le istanze non istruite e non valutate per indisponibilità delle risorse finanziarie, il competente Servizio formula apposito elenco da pubblicare sul BURA.

ART. 6
Disposizioni specifiche per l’acquisizione di partecipazioni societarie

1.   I soggetti individuali di cui all’art. 1 che intendono acquisire quote sociali in Società ovvero in Cooperative di produzione e lavoro, con l’istanza inviata secondo quanto stabilito nell’art. 3 comma 1, esibiscono la seguente documentazione, a pena di esclusione, oltre quella indicata nella lettera a), del comma 3 dello stesso articolo 3:

a)   atto costitutivo, statuto e libro dei soci (per le società di capitali), in copia autentica, della società o cooperativa di cui si intende acquisire le quote sociali;

b)  certificato storico di iscrizione alla CCIAA attestante, tra l’altro, la vigenza, della Società o Cooperativa di cui al punto precedente;

c)   visura camerale concernente l’assetto societario;

d)  per le società di capitali copia dell’ultimo bilancio depositato; per le società di persone copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio;

e)   dichiarazione giurata del legale rappresentante della società o cooperativa nella quale viene riportato il valore reale dell’azienda, cui viene commisurato il prezzo della quota che il richiedente le agevolazioni intende acquisire;

2.   Le istanze sono valutate, in relazione ai profili di ammissibilità e di merito, in conformità a quanto stabilito nell’art. 4.

ART. 7
Erogazione dei contributi

1.   L’erogazione del contributo sulle spese di investimento viene effettuata dalla FI.R.A. S.p.A. in due rate, la prima corrispondente ad un’anticipazione pari al 70%, e la seconda a titolo di saldo – non superiore, comunque, al restante 30%.

L’anticipazione del 70% è corrisposta a presentazione - entro il termine perentorio di giorni sessanta (60) dalla data di ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni finanziarie – della seguente documentazione, da allegare al MODELLO C.5, unito al presente Allegato A:

a)   garanzia fidejussoria, conforme al MODELLO C.14 di cui all’Allegato “C”, di valore pari all’importo dell’anticipazione maggiorato del 5%, di durata non inferiore a mesi 12, e comunque tale da persistere fino alla data di verifica della rendicontazione dell’acconto; in luogo della garanzia fidejussoria possono essere prodotte fatture munite di firma di quietanza del fornitore (o idonea documentazione in caso di acquisizione di Azienda o di partecipazioni in società o cooperative), di importo complessivamente non inferiore all’anticipazione da erogare, qualora l’impresa abbia già sostenuto spese per l’attuazione degli investimenti;

b)  certificato storico d’iscrizione alla Camera di Commercio attestante, tra l’altro, la vigenza dell’impresa;

c)   dichiarazioni di cui agli allegati MODELLI C.9 e C.10 di cui all’Allegato “C”.

L’ Organismo erogante, sulla scorta della intervenuta acquisizione dell’intera documentazione sopra specificata, provvede entro 30 giorni al pagamento dell’anticipazione prevista.
La rata di saldo è di misura pari alla differenza algebrica tra l’importo del contributo sulle spese di investimento effettivamente sostenute – riconosciuto come spettante dall’Ente Abruzzo Lavoro in sede di verifica finale sulle relative fatture quietanziate corredate di lettere liberatorie – e l’importo della anticipazione erogata.

2.   La mancata produzione della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c),  nel termine indicato di 60 giorni, comporta, per le imprese beneficiarie, la decadenza da tutti i benefici concessi.

3.   Entro e non oltre 6 mesi dall’accreditamento su c/c bancario dell’anticipazione, il soggetto beneficiario esibisce all’ Organismo erogante il MODELLO C.6 di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi richiesta. L’inosservanza del termine è sanzionata, previa diffida a provvedere entro giorni 15, pena la decadenza dal contributo. Il Servizio competente, opportunamente informato dall’ Organismo erogante, in caso di mancato rispetto dei predetti termini, dispone il recupero dell’anticipazione erogata, rivalutata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo maggiorato degli interessi legali;

4.   Contestualmente all’esibizione della documentazione contabile di cui al precedente comma, l’impresa beneficiaria richiede l’erogazione del prestito agevolato, ove ammesso. Verificata la pertinenza e la completezza della documentazione esibita, la FI.R.A. S.p.A. provvede a:

c)   erogare in unica soluzione il prestito quinquennale, previa presentazione di specifica garanzia fidejussoria, conforme al MODELLO C.15 di cui all’Allegato “C”,, di importo pari all’ammontare del prestito stesso maggiorato del 5% e di durata almeno corrispondente a quella del rapporto agevolativo;

d)  comunicare al competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione la sussistenza delle condizioni per autorizzare lo svincolo della fideiussione presentata a garanzia dell’anticipazione del contributo in c/investimenti.

5.   Qualora oggetto delle agevolazioni sia l’acquisizione di partecipazioni in Società o Cooperative, entro e non oltre tre mesi dall’erogazione dell’anticipazione, il beneficiario è tenuto ad esibire, in copia autentica, la documentazione dalla quale risulti l’acquisizione delle quote sociali, nonché una perizia asseverata redatta da un esperto, che evidenzi il reale valore dell’azienda oggetto dell’acquisizione totale o parziale. Tale perizia riveste carattere vincolante, qualora essa individui un valore reale dell’azienda di importo inferiore a quello dichiarato dal legale rappresentante della società o della cooperativa. L’inosservanza del termine sopra indicato, comporta la revoca del beneficio. Verificata la regolarità e la pertinenza della documentazione esibita, la FI.R.A. S.p.A. provvede al pagamento della residua quota di contributo.

6.   L’investimento in funzione del quale l’ impresa ha conseguito agevolazioni ai sensi del presente articolato deve essere completato entro dodici mesi dall’accreditamento dell’anticipazione. In presenza di motivate ragioni può essere concessa dal competente Servizio, a richiesta, una sola proroga di tre mesi, decorrente, in ogni caso, dal giorno successivo alla scadenza dei predetti dodici mesi. La richiesta di saldo va inoltrata alla FI.R.A. S.p.A., entro il termine predetto, utilizzando l’allegato MODELLO C.7 di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi prevista. In caso di inosservanza del termine il Servizio, su comunicazione della FI.R.A. S.p.A. medesima, dispone il recupero della somma erogata a titolo di anticipazione, rivalutata sulla base dell’indice ISTAT e maggiorata degli interessi legali. Il finanziamento definitivo è comunque proporzionale all’effettivo grado di realizzazione del progetto. Il saldo, ove spettante, è comunque erogato previa verifica finale condotta da Abruzzo-Lavoro, a ciò deputato dalla normativa di cui alla L.R. 76/98. La verifica, che si svolge con le modalità dettagliate nell’art. 8, Parte Prima del presente Allegato, è attivata dall’ Organismo erogante, scaduti i termini di completamento dell’investimento, anche in assenza di iniziative del beneficiario.

6.bis Ai fini della rendicontazione contabile delle spese di investimento effettuate tramite contratto di leasing, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 5.bis – Prima Parte, del presente allegato.

7.   Alla restituzione del prestito quinquennale si da corso mediante versamento, su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo, di quattro rate annuali di importo costante, a partire dal secondo anno dalla data dell’erogazione. Copia di ciascuna ricevuta del versamento va inviata immediatamente alla FI.R.A. S.p.A. ed al competente Servizio. L’inosservanza del termine annuale comporta l’applicazione di una penale del 5% dell’importo dovuto per l’anno di riferimento; il mancato versamento della rata, decorsi 90 giorni dalla scadenza, determina, in via automatica, la decadenza dal beneficio e l’obbligo della restituzione immediata del capitale, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e maggiorato degli interessi legali. La FI.R.A. S.p.A. accerta che la restituzione del prestito avvenga secondo le modalità e la tempistica sopra indicate, applica la penale, e comunica al Servizio competente l’esigenza di richiedere la restituzione del capitale.

8.   Le agevolazioni sono revocate qualora le spese in c/investimenti effettivamente sostenute siano state inferiori al 60% di quelle ammesse dal Nucleo di valutazione.

9.   Le richieste di anticipazione e di saldo delle agevolazioni sono formulate utilizzando la relativa modulistica (allegati MODELLI C.5  e C.7).

ART. 8
Flessibilità dell’investimento e attività di verifica finale

1.   La ditta beneficiaria dell’investimento può attuare variazioni della spesa di investimento secondo le modalità stabilite nell’art. 7, Parte Prima, del presente Allegato.

2.   La verifica dello stato di attuazione e della corrispondenza agli obiettivi progettuali delle iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi dell’ art. 8 della Legge, è effettuata secondo i termini e le modalità previste dall’art. 8, Parte Prima, del presente Allegato.

ART. 9
Ulteriori obblighi del beneficiario

1.   Con la documentazione indicata nell’art. 6, i beneficiari delle agevolazioni producono anche una dichiarazione (allegato MODELLO C.10 di cui all’Allegato “C”), sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale, lo stesso si impegna a:

a)   restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;

b)  conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla data di acquisto dei beni;

c)   acconsentire agli eventuali controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione;

d)  fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e dagli incaricati del monitoraggio e/o delle verifiche finali;

e)   comunicare tempestivamente al Servizio eventuali aiuti che fossero erogati all’impresa nei tre anni successivi all’ammissione ai benefici di cui all’art. 8 della L.R. 55/98.

ART. 10
Disposizioni finali e transitorie

1.   È comminata la sanzione della revoca integrale dei benefici concessi, con recupero delle somme già corrisposte, rivalutate sulla base dell’indice ISTAT e maggiorate degli interessi legali, oltre ai casi descritti nei precedenti articoli, ove si verifichino le seguenti fattispecie, riscontrate a seguito delle attività di verifica indicate alle lett. c) e d) dell’articolo che precede:

a)   alienazione dell’impresa, ovvero dell’azienda o quote sociali acquisite, prima che decorrano cinque anni dalla costituzione o dall’acquisizione dell’azienda o quote sociali;

b)  alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, fatta salva la sostituzione di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione, previa comunicazione dell’impresa al Servizio competente.

c)   mancata presentazione della documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà dei beni acquistati tramite contratto di leasing, come disposto dall’art. 6, comma 5.bis, lett. e) – Prima Parte – del presente Allegato.

2.   Le disposizioni dettate dal presente allegato trovano applicazione per le istanze presentate successivamente all’approvazione del presente regolamento.

3.   Per quanto non previsto espressamente trovano applicazione le disposizioni generali delle LL.RR. 55/98 e 142/99. L’attività di monitoraggio sugli interventi è attuata con gli strumenti previsti dalla normativa di cui alla L.R. 76/98, e dal P.O.R. 2000/2006 dell’Obiettivo 3.


TABELLA  1

Tabella dei criteri di graduazioni dei pacchetti progettuali di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) della L.R. 107/98 n. 55 E SUCCESSIVA MODIFICA ED INTEGRAZIONE

 

In sede di valutazione delle proposte imprenditoriali articolate in “pacchetti progettuali”, il comitato, oltre ai profili di merito delle singole iniziative in cui essi si articolano, tiene conto dei seguenti criteri prioritari, nell’ordine di elencazione:

a)   capacità di interazione delle iniziative proposte, ed attitudine del “Pacchetto” ad esercitare una azione propulsiva, in termini di innovazione, rispetto a Settori o Territori, anche in dimensioni ridotte, ovvero ad integrarsi, rafforzandola, con la realtà produttiva pre-esistente;

b)   numero delle iniziative idonee di cui consta il pacchetto, attribuendo valenza decrescente da 4 a 2;

c)   ambito di intervento: assumono valenza prioritaria, nell’ordine, i pacchetti finalizzati all’attuazione di interventi integrati di promozione del patrimonio culturale regionale (art. 6 della L.R. 55/98), quelli che operano all’interno dei bacini d’impiego individuati nell’art. 5 della stessa legge e nella deliberazione di Giunta assunta a norma dell’art. 18, quelli prevalentemente finalizzati alla produzione di beni;

d)   vantaggi occupazionali: assumono valenza prioritaria i pacchetti che realizzano i contenuti occupazionali più rilevanti, in atto ed in prospettiva.


ALLEGATO “B”

PARTE PRIMA

PROFILI ATTUATIVI DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI IMPRESE FEMMINILI DI CUI ALLE  LL.RR. 22/12/95 N. 143 e 16/9/97 N. 96.

SOCIETA’ O COOPERATIVE

ART. 1
Destinatari dei benefici

1.   Possono usufruire delle provvidenze di cui al successivo art. 4 del Testo coordinato delle LL.RR. 143/95 e 96/97, le Imprese Nuove e Preesistenti a carattere societario o cooperativistico, costituite ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del Testo medesimo. Per “Nuova Impresa” si intende quella che al momento della presentazione della domanda di finanziamento non ha ancora conseguito ricavi desumibili dai registri contabili alla cui tenuta l’Azienda è obbligata ai sensi della normativa civilistica e fiscale, a norma dell’art. 4 c. 7 della L. 16/9/97 n. 101.

2.   Per le “Imprese Preesistenti” i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del Testo coordinato delle LL.RR. 143/95 e 96/97 devono sussistere almeno dall’1/1/1997 e permanere per almeno 3 anni e comunque fino alla scadenza del rapporto agevolativi..

ART. 2
Natura delle agevolazioni

1.   Alle nuove imprese costituite ai sensi del precedente art. 1 che ne facciano richiesta, possono essere accordate le seguenti agevolazioni, rapportate alle voci di spesa ammissibili, dettagliate nel successivo art. 3:

NUOVE IMPRESE

a)   contributo a fondo perduto per spese di investimento, pari al 50% della spesa ammissibile;

b)  contributo a fondo perduto per spese di gestione, per la prima annualità, pari al 10% delle spese ammissibili, e comunque per un ammontare complessivo non superiore ad € 10.000,00; 

c)   prestito quinquennale senza interessi in misura non superiore al 50% della residua spesa di investimento ammissibile a finanziamento. Il prestito incide sull’agevolazione ai fini del “de minimis” in termini di ESL, assumendo a base di riferimento il “prime rate” ABI vigente al momento della presentazione della domanda

IMPRESE PREESISTENTI

a)   prestito quinquennale senza interessi, non superiore al 50% della spesa per investimenti ammissibile.

2.   Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti “de minimis”, nel tetto massimo di 100.000 euro;.

ART. 3
Spese ammissibili

1.   Per quanto riguarda le spese di investimento ammissibili a finanziamento, si fa espresso rinvio all’ Allegato A, art. 3, concernente la disciplina attuativa dell’art. 4 della L.R. 55/98. Relativamente alle spese di gestione per il primo anno di attività, sono riconosciute a rendicontazione:

a)   spese per locazioni, con esclusione di quelle finanziarie

b)  spese per utenze

c)   spese per consulenze

d)  spese per prestazioni di servizi

e)   oneri finanziari, con esclusione di quelle ascrivibili alla restituzione del mutuo agevolato

ART. 4
Profili procedurali e  documentali

1.   Le società o cooperative che intendono accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2, ne propongono istanza in carta semplice, esclusivamente a mezzo plico raccomandato A/R, indirizzato a: Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Via Raffaello, 137 – Pescara, utilizzando lo schema di domanda MODELLO C.1Ter, di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi prevista. Le istanze devono essere prodotte, pena la non ammissibilità, nei termini stabiliti nel relativo bando, pubblicato sul B.U.R.A.  Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Istanza per l’accesso alle agevolazioni di cui alle LL.RR. 22.12.1995, n. 143 e 16.09.1997, n. 96 - Misura E1;

2.   All’istanza devono essere allegati:

a)   Atto costitutivo, statuto e libro dei soci (per le società di capitali) in copia autentica

b)  Certificato storico di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA, comprensivo di vigenza, per le imprese preesistenti;

c)   Dichiarazione “de minimis” (MODELLO C.11 di cui all’Allegato “C”)

d)  Attestazione della competente Amministrazione comunale o di un tecnico abilitato concernente la compatibilità dell’iniziativa con la strumentazione urbanistica, nel caso che l’attuazione dell’iniziativa comporti la ristrutturazione di manufatti edilizi;

e)   Duplice copia del formulario relativo alla proposta imprenditoriale compilato in ogni sua parte  (MODELLO C.16 - FORMULARIO “1”).

f)   Un preventivo di acquisto per ciascuna spesa prevista nel progetto secondo lo schema riportato in appendice.

g)   Certificato di attribuzione del numero di partita IVA.

ART. 5
Valutazione dei progetti

1.   Alla verifica della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze è preposto il Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione. La mancanza di uno dei documenti indicati nelle lett. a), b), e), g) del comma 2 del precedente art. 4, comporta l’inammissibilità  della domanda. In caso di mancanza di alcuno degli altri documenti richiesti è consentita l’integrazione documentale nel termine decadenziale di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio competente. In tal caso, però, l’ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è rideterminato in relazione alla data di trasmissione dei documenti integrativi come risultante dal timbro postale della raccomandata A/R All’esame di idoneità delle istanze ritenute documentalmente ammissibili provvede un apposito Nucleo di valutazione del Comitato di cui all’art. 19 bis della L.R. 55/98. Il parere di idoneità è analiticamente motivato in riferimento ai singoli punti del Formulario. Il parere assume carattere obbligatorio e vincolante; il Nucleo, inoltre, in caso di parere positivo, quantifica l’entità delle agevolazioni eventualmente da concedere per voci analitiche di spesa di investimento. E’ consentito al Nucleo richiedere chiarimenti, anche mediante colloquio, al fine di meglio esplicare i dati e le informazioni necessari alla valutazione di idoneità. L’impresa deve produrre i chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la valutazione viene effettuata allo stato degli atti presentati. Il Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione può avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Ente Abruzzo Lavoro, relativamente agli adempimenti di propria competenza previsti nel presente comma.

2.   Le istanze sono valutate secondo l’ordine cronologico di invio, in relazione ai profili di ammissibilità e di idoneità, in conformità a quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.

3.   L’ordine cronologico è determinato sulla base della data e dell’orario indicati dal timbro postale dell’ufficio accettante.

4.   Il Servizio competente, o l’Ente Abruzzo Lavoro, procede alla verifica della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. I competenti Nuclei di valutazione provvedono all’esame di merito delle stesse, trasmettendo al Servizio competente i relativi pareri, nei successivi sessanta giorni dalla consegna.

5.   Il competente Servizio provvede, entro 30 giorni dalla trasmissione degli esiti di cui al comma precedente, ad adottare i provvedimenti di ammissione ai benefici e a darne comunicazione ai singoli proponenti.

6.   Per le istanze non istruite e non valutate per indisponibilità delle risorse finanziarie, il competente Servizio formula apposito elenco da pubblicare sul BURA.

ART. 6
Erogazione delle agevolazioni

1.   L’erogazione del contributo sulle spese di investimento viene effettuata dalla FI.R.A. S.p.A. in due rate, la prima corrispondente ad un’anticipazione pari al 70%, e la seconda a titolo di saldo – non superiore, comunque, al restante 30%.

L’anticipazione del 70% è corrisposta a presentazione - entro il termine perentorio di giorni sessanta (60) dalla data di ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni finanziarie – della seguente documentazione, da allegare al MODELLO C.5 di cui all’Allegato “C”:

a)   garanzia fidejussoria, conforme al MODELLO C.14 di cui all’Allegato “C”, di valore pari all’importo dell’anticipazione maggiorato del 5%, di durata non inferiore a mesi 12, e comunque tale da persistere fino alla data di verifica della rendicontazione dell’acconto; in luogo della garanzia fidejussoria possono essere prodotte fatture sottoscritte dai fornitori per quietanza, di importo complessivamente non inferiore all’anticipazione da erogare, qualora l’impresa abbia già sostenuto spese per l’attuazione degli investimenti;

b)  certificato storico d’iscrizione alla Camera di Commercio attestante, tra l’altro, la vigenza dell’impresa;

c)   dichiarazioni previste nei MODELLI C.9 e C.10 di cui all’Allegato “C”.

L’ Organismo erogante, sulla scorta della intervenuta acquisizione dell’intera documentazione sopra specificata, provvede entro 30 giorni al pagamento dell’anticipazione prevista.
La rata di saldo è di misura pari alla differenza algebrica tra l’importo del contributo sulle spese di investimento effettivamente sostenute – riconosciuto come spettante dall’Ente Abruzzo Lavoro in sede di verifica finale sulle relative fatture quietanziate corredate di lettere liberatorie – e l’importo della anticipazione erogata.

2.   Per le Imprese collettive già esistenti alle quali siano concesse agevolazioni in funzione dell’innovazione aziendale, il prestito è corrisposto in unica erogazione previo inoltro alla FI.R.A. S.p.A., di polizza fidejussoria, conforme al MODELLO C.15, di importo maggiorato del 5% rispetto alla misura del prestito stesso, e di durata non inferiore a quella del rapporto agevolativo, nonché della documentazione di cui alle lett. b), c), del precedente comma 1. La documentazione contabile che attesta l’avvenuto utilizzo del prestito per le finalità validate dal Nucleo, va esibita alla F.I.R.A. S.p.A. entro e non oltre 12 mesi dalla data di accreditamento del prestito. In presenza di motivate ragioni di ordine economico-sociale, può essere concessa dal competente Servizio, a richiesta, una sola proroga di tre mesi, decorrente, in ogni caso, dal giorno successivo alla scadenza dei predetti dodici mesi . Decorso tale termine, qualora l’Impresa non abbia provveduto alla totale realizzazione del progetto, il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione provvede, con l’ausilio di Abruzzo Lavoro, alla rideterminazione del prestito e al recupero della parte eccedente, maggiorata degli interessi legali.

3.   La mancata produzione della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), nel termine indicato di 60 giorni, comporta, per le imprese beneficiarie, la decadenza da tutti i benefici concessi.

4.   Entro e non oltre 6 mesi dall’accreditamento su c/c bancario dell’anticipazione, il soggetto beneficiario esibisce all’ Organismo erogante il MODELLO C.6 di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi richiesta. L’inosservanza del termine è sanzionata, previa diffida a provvedere entro giorni 15, pena la decadenza dal contributo. Il Servizio competente, opportunamente informato dall’ Organismo erogante, in caso di mancato rispetto dei predetti termini, dispone il recupero dell’anticipazione erogata, rivalutata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo maggiorato degli interessi legali;

5.   Contestualmente all’esibizione della documentazione contabile di cui al precedente comma, l’impresa beneficiaria  richiede l’erogazione del prestito agevolato. Verificata la pertinenza e la completezza della documentazione contabile esibita, la FI.R.A. S.p.A. provvede a:

a)   erogare in unica soluzione il prestito quinquennale, previa presentazione di specifica garanzia fidejussoria conforme al MODELLO C.15 di cui all’Allegato “C”, di importo pari all’ammontare del prestito stesso maggiorato del 5% e di durata almeno corrispondente a quella del rapporto agevolativo;

b)  comunicare al competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione la sussistenza delle condizioni per autorizzare lo svincolo della fideiussione presentata a garanzia dell’anticipazione del contributo in c/investimenti.

6.   L’investimento in funzione del quale la Società o la Cooperativa ha conseguito agevolazioni ai sensi del presente articolato deve essere completato entro dodici mesi dall’accreditamento dell’anticipazione. In presenza di motivate ragioni, può essere concessa dal competente Servizio, a richiesta, una sola proroga di tre mesi, decorrente, in ogni caso, dal giorno successivo alla scadenza dei predetti dodici mesi. La richiesta di saldo va inoltrata alla FI.R.A. S.p.A., entro il termine predetto, utilizzando il MODELLO C.7 di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi prevista. In caso di inosservanza del termine il Servizio, su comunicazione della FI.R.A. S.p.A. medesima, dispone il recupero della somma erogata a titolo di anticipazione, rivalutata sulla base dell’indice ISTAT e maggiorata degli interessi legali. Il finanziamento definitivo è comunque proporzionale all’effettivo grado di realizzazione del progetto. Il saldo, ove spettante, è comunque erogato previa verifica finale condotta da Abruzzo-Lavoro, a ciò deputato dalla normativa di cui alla L.R. 76/98. La verifica, che si svolge con le modalità dettagliate nell’art. 8, è attivata dall’ Organismo erogante, scaduti i termini di completamento dell’investimento, anche in assenza di iniziative del beneficiario.

6.bis. Le spese di investimento effettuate tramite contratto di leasing sono riconosciute, ai fini della rendicontazione contabile in sede di anticipazione o di saldo, a condizione che:

a)   il contratto di leasing non sia stipulato per una durata superiore ad anni 5

b)  sia stato effettuato il pagamento di almeno il 20% del valore del bene oggetto del contratto do leasing, al momento della rendicontazione dell’anticipo;

c)   sia stato effettuato il pagamento di almeno il 40% del valore del bene oggetto del contratto do leasing, al momento della rendicontazione del saldo;

d)  sia presentata, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo e alla dichiarazione di cui alla successiva lett. e), specifica garanzia fidejussoria pari all’importo residuo non quietanzato e perdurante fino alla scadenza del contratto di leasing;

e)   con dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, l’impresa beneficiaria si impegni al riscatto del bene; a tal riguardo l’impresa medesima, alla scadenza del contratto stesso, trasmette tempestivamente, alla FI.R.A. S.p.A. e al Servizio competente, idonea documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà, anche ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria di cui alla precedente lett. d).

7.   A pena di decadenza dal contributo, entro 60 giorni successivi allo scadere della prima annualità, computata dalla data di accreditamento dell’anticipazione del contributo in c/investimenti, l’impresa beneficiaria esibisce alla FI.R.A. S.p.A. la documentazione contabile attestante le spese di gestione sostenute nella prima annualità, riconducibili alle tipologie di cui al precedente art. 3, comma 1, ai fini della erogazione del relativo contributo. La FI.R.A. S.p.A., entro 30 giorni successivi alla ricezione, previo positivo esame della documentazione trasmessa, provvede al pagamento sulla base di quella formalmente idonea e ammissibile alle agevolazioni.

8.   Alla restituzione del prestito quinquennale si da corso mediante versamento, da parte sia delle Nuove Imprese che di quelle preesistenti, su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo, di quattro rate annuali di importo costante, a partire dal secondo anno dalla data dell’erogazione. Copia di ciascuna ricevuta del versamento va inviata immediatamente alla FI.R.A. S.p.A. ed al competente Servizio. L’inosservanza del termine annuale comporta l’applicazione di una penale del 5% dell’importo dovuto per l’anno di riferimento; il mancato versamento della rata, decorsi 90 giorni dalla scadenza, determina, in via automatica, la decadenza dal beneficio e l’obbligo della restituzione immediata del capitale, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e maggiorato degli interessi legali. La FI.R.A. S.p.A. accerta che la restituzione del prestito avvenga secondo le modalità e la tempistica sopra indicate, applica la penale, e comunica al Servizio competente l’esigenza di richiedere la restituzione del capitale.

9.   Le agevolazioni sono revocate qualora le spese in c/investimenti effettivamente sostenute siano state inferiori al 60% di quelle ammesse dal Nucleo di valutazione.

10. Le richieste di anticipazione e di saldo delle agevolazioni sono formulate utilizzando la relativa modulistica (MODELLI C.5  e C.7 di cui all’Allegato “C”).

ART. 7
Flessibilità dell’investimento

1.   L’Impresa beneficiaria delle agevolazioni può attuare autonomamente, previa comunicazione al Servizio competente, variazioni al piano d’investimento nel limite massimo del 20% della spesa ammessa, o del prestito in presenza di impresa preesistente, accordato a condizione che le variazioni siano coerenti con gli obiettivi progettuali ed attengano a spese strettamente indispensabili al processo produttivo ed evidenziate dal competente Nucleo di valutazione nella scheda tecnica allegata al parere.

2.   Fermo restando l’ammontare complessivo delle agevolazioni e la coerenza con gli obiettivi progettuali, le variazioni di importo superiore al limite di cui al comma precedente debbono essere rimesse alla valutazione del Nucleo di valutazione che si esprime entro 15 giorni dalla trasmissione della richiesta che l’impresa inoltra per il tramite del Servizio. Il costo dell’intervento del Nucleo, pari a quello della valutazione iniziale del progetto è posto a carico del richiedente e viene detratto dalle ulteriori erogazioni da corrispondere a quest’ultimo.

ART. 8
Attività di verifica finale

1.   La verifica dello stato di attuazione e della rispondenza agli obiettivi progettuali delle iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della Legge è demandata all’Ente Abruzzo-Lavoro, il quale accerta, entro 30 giorni dalla richiesta, in particolare:

a)   la realizzazione degli interventi in conformità al piano d’impresa e alla scheda tecnica allegata al parere del Nucleo di valutazione, tenuto anche conto delle variazioni effettuate a norma del precedente art. 7;

b)  l’effettivo utilizzo delle risorse per gli scopi previsti dall’art. 4 della Legge;

c)   la persistenza nel patrimonio della Società e l’effettivo utilizzo nell’unità operativa dell’azienda dei beni materiali e immateriali acquisiti con le agevolazioni previste dalla presente disciplina, fatto salvo, per i primi, il disposto del successivo art. 10, c. 1 lett. b).

d)  il possesso delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

2.   La FI.R.A. S.p.A. promuove la verifica non oltre quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di saldo, e comunque allo scadere dei 12 mesi, o dell’eventuale proroga, dall’accreditamento dell’anticipazione; Abruzzo-Lavoro entro 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione, trasmette all’ Organismo erogante e al Servizio competente, una dettagliata relazione in ordine agli esiti dell’accertamento svolto, dalla quale si rilevi l’importo del contributo a saldo da erogare ovvero la revoca delle agevolazioni concesse con recupero di quelle già erogate. L’Organismo erogante provvede all’erogazione del saldo entro 30 giorni dalla comunicazione di Abruzzo Lavoro. Le determinazioni pertinenti il recupero delle agevolazioni sono assunte dal competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.

ART. 9
Ulteriori obblighi del beneficiario

1.   Con la documentazione indicata nell’art. 6, i beneficiari delle agevolazioni producono anche una dichiarazione (MODELLO C.10 di cui all’Allegato “C”), sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale, lo stesso si impegna a:

a)   restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;

b)  conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla data di acquisto dei beni;

c)   acconsentire agli eventuali controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione;

d)  fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e dagli incaricati del monitoraggio e/o delle verifiche finali;

e)   comunicare tempestivamente al Servizio eventuali aiuti che fossero rogati all’impresa nei tre anni successivi all’ammissione ai benefici di cui all’art. 4 della legge.

ART. 10
Disposizioni finali e transitorie

1.   È comminata la sanzione della revoca dei benefici concessi, con recupero delle somme già corrisposte, rivalutate sulla base dell’indice ISTAT e maggiorate degli interessi legali, oltre ai casi descritti nei precedenti articoli, ove si verifichino le seguenti fattispecie, riscontrate a seguito delle attività di verifica indicate alle lett. c) e d) dell’articolo che precede:

a)   alienazione dell’impresa prima che decorrano cinque anni dalla presentazione della domanda, ovvero alienazione di quote sociali in difformità dalle prescrizioni del precedente art. 1;

b)  alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, fatta salva la sostituzione di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione previa comunicazione circostanziata al competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.

c)   Mancata presentazione della documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà dei beni acquistati tramite contratto di leasing, come disposto dall’art. 6, comma 6.bis, lett. e).

2.   Le disposizioni dettate dal presente allegato trovano applicazione per le istanze riferite all’annualità 2003 e successive.

Per quanto non previsto espressamente trovano applicazione le disposizioni generali delle LL.RR. 143/95 e 96/97. L’attività di monitoraggio sugli interventi è attuata con gli strumenti previsti dalla normativa regionale emanata in applicazione della L.R. 76/98 e dal P.O.R. 2000/2006 dell’Obiettivo 3.


PARTE SECONDA

PROFILI ATTUATIVI DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI IMPRESE FEMMINILI DI CUI ALLE  LL.RR. 22/12/95 N. 143 e 16/9/97 N. 96.

DITTE  INDIVIDUALI

ART. 1
Destinatari dei benefici

1.   Possono usufruire delle provvidenze di cui all’art. 4 del Testo coordinato delle LL.RR. 143/95 e 96/97, le Imprese Individuali Nuove o Preesistenti di cui siano titolari donne.

2.   Per “Nuova Impresa” si intende, a norma dell’art. 4 comma 7 della L.R. 101/97, quella che risulti inattiva alla data di presentazione della domanda di finanziamento, cioè che non abbia conseguito ancora ricavi.

ART. 2
Natura delle agevolazioni

1.   Alle Imprese di cui all’art. 1 che ne facciano richiesta, possono essere accordate le agevolazioni di seguito indicate, rapportate alle voci di spesa ammissibili:

NUOVE IMPRESE

a)   contributo a fondo perduto per spese di investimento, pari al 50% della spesa ammissibile;

b)  prestito quinquennale senza interessi in misura non superiore al 50% della residua spesa di investimento ammissibile a finanziamento. Il prestito incide sull’agevolazione ai fini del “de minimis” in termini di ESL, assumendo a base di riferimento il “prime rate” ABI vigente al momento della presentazione della domanda

IMPRESE PREESISTENTI

C9 prestito quinquennale senza interessi, pari al 50% della spesa per investimento ammissibile.

2.   Le agevolazioni di cui al comma 1 sono corrisposte in misura complessivamente non superiore al 40% del valore dei contributi “de minimis”, e cioè fino al limite di 40.000 EURO.

ART. 3
Spese ammissibili

1.   Per quanto riguarda le spese ammissibili, si fa espresso rinvio all’ Allegato A, Parte Prima, art. 3, concernente la disciplina attuativa dell’art. 4 della L.R. 55/98.

ART. 4
Profili procedurali e documentali

1.   Le imprese individuali di cui all’art. 1 che intendono accedere agli incentivi previsti dall’art. 2, ne propongono istanza in carta semplice, esclusivamente a mezzo plico raccomandato A.R. indirizzato a: Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Via Raffaello, 137 – Pescara, utilizzando lo schema di domanda MODELLO C.1Ter, di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi prevista. Le istanze devono essere prodotte, pena la non ammissibilità, nei termini stabiliti dal relativo bando, pubblicato sul BURA. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Istanza per l’accesso alle agevolazioni di cui  alle LL.RR. 22.12.1995, n. 143 e 16.09.1997, n. 96 - Misura E1;

2.   All’istanza devono essere allegati, pena l’esclusione:

a)   Certificato storico di iscrizione al Registro delle Imprese della competente CCIAA, comprensivo di vigenza, per le imprese preesistenti;

b)  Dichiarazione “de minimis” (MODELLO C-11 di cui all’Allegato “C”);

c)   Attestazione della competente Amministrazione comunale o di un tecnico abilitato concernente la compatibilità dell’iniziativa con la strumentazione urbanistica vigente, nel caso che l’attuazione dell’iniziativa comporti la ristrutturazione di manufatti edilizi;

d)  Duplice copia del formulario relativo alla proposta imprenditoriale compilato in ogni sua parte  pena l’esclusione (MODELLO C.17 - FORMULARIO “2”)

e)   Un preventivo per ciascun bene o servizio previsto nel progetto

f)   Certificato di attribuzione del numero di partita IVA.

ART. 5
Valutazione dei progetti

1.   Alla verifica della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze è preposto il Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione. La mancanza di uno dei documenti indicati nelle lett. a), d), f) del comma 2 del precedente art. 4, comporta l’inammissibilità della domanda. In caso di mancanza di alcuno degli altri documenti richiesti il Servizio può richiedere l’integrazione documentale nel termine decadenziale di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso l’ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è rideterminato in relazione alla data di trasmissione dei documenti integrativi come risultante dal timbro postale della raccomandata A/R. All’esame di idoneità delle istanze ritenute documentalmente ammissibili provvede un apposito Nucleo di valutazione del Comitato di cui all’art. 19 bis della L.R. 55/98. Il parere di idoneità, analiticamente motivato, è determinato sulla base dei criteri stabiliti nella griglia di valutazione di cui all’Allegato A. Il parere assume carattere obbligatorio e vincolante; il Nucleo, inoltre, in caso di parere positivo, quantifica l’entità delle agevolazioni eventualmente da concedere per voci analitiche di spesa di investimento. E’ consentito al Nucleo richiedere chiarimenti, anche mediante colloquio, al fine di meglio esplicare i dati e le informazioni necessari alla valutazione di idoneità. L’impresa deve produrre i chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la valutazione viene effettuata allo stato degli atti presentati. Il Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione può avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Ente Abruzzo Lavoro, relativamente agli adempimenti previsti nel presente e nel successivo comma.

2.   Le istanze sono valutate secondo l’ordine cronologico di invio, in relazione ai profili di ammissibilità e di idoneità, in conformità a quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.

2.bis. L’ordine cronologico è determinato sulla base della data e dell’orario indicati dal timbro postale dell’ufficio accettante.

3.   Il Servizio competente, o l’Ente Abruzzo Lavoro, procede alla verifica della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze entro trenta giorni dalla scadenza del bando. I competenti Nuclei di valutazione provvedono all’esame di idoneità delle stesse, trasmettendo al Servizio competente i relativi pareri, nei successivi sessanta giorni.

4.   Il competente Servizio provvede, entro 30 giorni dalla trasmissione degli esiti di cui al comma precedente, ad adottare i provvedimenti di ammissione ai benefici e a darne comunicazione ai singoli proponenti.

5.   Per le istanze non istruite e non valutate per indisponibilità delle risorse finanziarie, il competente Servizio formula apposito elenco da pubblicare sul BURA.

ART. 6
Erogazione delle agevolazioni

1.   L’erogazione del contributo sulle spese di investimento viene effettuata dalla FI.R.A. S.p.A. in due rate, la prima corrispondente ad un’anticipazione pari al 70%, e la seconda a titolo di saldo – non superiore, comunque, al restante 30%.

L’anticipazione del 70% è corrisposta a presentazione - entro il termine perentorio di giorni sessanta (60) dalla data di ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni finanziarie – della seguente documentazione, da allegare al MODELLO C.5:

a.   garanzia fidejussoria, conforme al MODELLO C.14 di cui all’Allegato “C”, di valore pari all’importo dell’anticipazione maggiorato del 5%, di durata non inferiore a mesi 12, e comunque tale da persistere fino alla data di verifica della rendicontazione dell’acconto; in luogo della garanzia fidejussoria possono essere prodotte fatture munite di firma di quietanza dei fornitori, di importo complessivamente non inferiore all’anticipazione da erogare, qualora l’impresa abbia già sostenuto spese per l’attuazione degli investimenti;

b.   certificato storico d’iscrizione alla Camera di Commercio attestante, tra l’altro, la vigenza dell’impresa;

c.   dichiarazioni  previste nei MODELLI C.9 e C.10 di cui all’Allegato “C”.

L’ Organismo erogante, sulla scorta della intervenuta acquisizione dell’intera documentazione sopra specificata, provvede entro 30 giorni al pagamento dell’anticipazione prevista.
La rata di saldo è di misura pari alla differenza algebrica tra l’importo del contributo sulle spese di investimento effettivamente sostenute – riconosciuto come spettante dall’Ente Abruzzo Lavoro in sede di verifica finale sulle relative fatture quietanziate corredate di lettere liberatorie – e l’importo della anticipazione erogata.

2.   Per le Imprese collettive già esistenti alle quali siano concesse agevolazioni in funzione dell’innovazione aziendale, il prestito è corrisposto in unica erogazione previo inoltro alla FI.R.A. S.p.A., di polizza fidejussoria, di importo maggiorato del 5% rispetto alla misura del prestito stesso, e di durata non inferiore a quella del rapporto agevolativo, nonché della documentazione di cui alle lett. b), c), del precedente comma 1. La documentazione contabile che attesta l’avvenuto utilizzo del prestito per le finalità validate dal Nucleo, va esibita alla F.I.R.A. S.p.A. entro e non oltre 12 mesi dalla data di accreditamento del prestito. In presenza di motivate ragioni di ordine economico-sociale, può essere concessa dal competente Servizio, a richiesta, una sola proroga di tre mesi, decorrente, in ogni caso, dal giorno successivo alla scadenza dei predetti dodici mesi . Decorso tale termine, qualora l’Impresa non abbia provveduto alla totale realizzazione del progetto, il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione provvede, con l’ausilio di Abruzzo Lavoro, alla rideterminazione del prestito e al recupero della parte eccedente, maggiorata degli interessi legali.

3.   La mancata produzione della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c),  nel termine indicato di 60 giorni, comporta, per le imprese beneficiarie, la decadenza da tutti i benefici concessi.

4.   Entro e non oltre 6 mesi dall’accreditamento su c/c bancario dell’anticipazione, il soggetto beneficiario esibisce alla FI.R.A. S.p.A. il MODELLO C.6 di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi richiesta. L’inosservanza del termine è sanzionata, previa diffida a provvedere entro giorni 15, pena la decadenza dal contributo. Il Servizio competente, opportunamente informato dall’ Organismo erogante, in caso di mancato rispetto dei predetti termini, dispone il recupero dell’anticipazione erogata, rivalutata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo maggiorato degli interessi legali;

5.   Contestualmente all’esibizione della documentazione contabile di cui al precedente comma, l’impresa beneficiaria richiede l’erogazione del prestito agevolato, ove ammesso. Verificata la pertinenza e la completezza della documentazione contabile esibita, la FI.R.A. S.p.A. provvede a:

a)   erogare in unica soluzione il prestito quinquennale, previa presentazione di specifica garanzia fidejussoria conforme al MODELLO C.15,, di importo pari all’ammontare del prestito stesso maggiorato del 5% e di durata almeno corrispondente a quella del rapporto agevolativo;

b)  comunicare al competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione la sussistenza delle condizioni per autorizzare lo svincolo della fideiussione presentata a garanzia dell’anticipazione del contributo in c/investimenti.

6.   L’investimento in funzione del quale la Società o la Cooperativa ha conseguito agevolazioni ai sensi del presente articolato deve essere completato entro dodici mesi dall’accreditamento dell’anticipazione. In presenza di motivate ragioni, può essere concessa dal competente Servizio, a richiesta, una sola proroga di tre mesi, decorrente, in ogni caso, dal giorno successivo alla scadenza dei predetti dodici mesi. La richiesta di saldo va inoltrata alla FI.R.A. S.p.A., entro il termine predetto, utilizzando il MODELLO C.7 di cui all’Allegato “C”, completo della documentazione ivi prevista. In caso di inosservanza del termine il Servizio, su comunicazione della FI.R.A. S.p.A. medesima, dispone il recupero della somma erogata a titolo di anticipazione, rivalutata sulla base dell’indice ISTAT e maggiorata degli interessi legali. Il finanziamento definitivo è comunque proporzionale all’effettivo grado di realizzazione del progetto. Il saldo, ove spettante, è comunque erogato previa verifica finale condotta da Abruzzo-Lavoro, a ciò deputato dalla normativa di cui alla L.R. 76/98. La verifica, che si svolge con le modalità dettagliate nell’art. 8, è attivata dall’ Organismo erogante, scaduti i termini di completamento dell’investimento, anche in assenza di iniziative del beneficiario.

6.bis. Ai fini della rendicontazione contabile delle spese di investimento effettuate tramite contratto di leasing, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all’art.6, comma 5.bis – Prima Parte del presente Allegato.

7.   Alla restituzione del prestito quinquennale si da corso mediante versamento, da parte sia delle Nuove Imprese che di quelle preesistenti, su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo, di quattro rate annuali di importo costante, a partire dal secondo anno dalla data dell’erogazione. Copia di ciascuna ricevuta del versamento va inviata immediatamente alla FI.R.A. S.p.A. ed al competente Servizio. L’inosservanza del termine annuale comporta l’applicazione di una penale del 5% dell’importo dovuto per l’anno di riferimento; il mancato versamento della rata, decorsi 90 giorni dalla scadenza, determina, in via automatica, la decadenza dal beneficio e l’obbligo della restituzione immediata del capitale, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e maggiorato degli interessi legali. La FI.R.A. S.p.A. accerta che la restituzione del prestito avvenga secondo le modalità e la tempistica sopra indicate, applica la penale, e comunica al Servizio competente l’esigenza di richiedere la restituzione del capitale.

8.   Le agevolazioni sono revocate qualora le spese in c/investimenti effettivamente sostenute siano state inferiori al 60% di quelle ammesse dal Nucleo di valutazione.

9.   Le richieste di anticipazione e di saldo delle agevolazioni sono formulate utilizzando la relativa modulistica (MODELLI C.5  e C.7 di cui all’Allegato “C”).

ART. 7
Flessibilità dell’investimento

1.   Per quanto attiene alle variazioni al piano d’impresa, si fa espresso rinvio a quanto disposto dall’art. 7, Parte Prima del presente allegato.

ART. 8
Attività di verifica finale

1.   La verifica dello stato di attuazione e della rispondenza agli obiettivi progettuali delle iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della Legge è demandata all’Ente Abruzzo-Lavoro, il quale accerta, entro 30 giorni dalla richiesta, in particolare:

a)   la realizzazione degli interventi in conformità al piano d’impresa e alla scheda tecnica allegata al parere del Nucleo di valutazione, tenuto anche conto delle variazioni effettuate a norma del precedente art. 7;

b)  l’effettivo utilizzo delle risorse per gli scopi previsti dall’art. 4 della Legge;

c)   la persistenza nel patrimonio dell’impresa, e l’effettivo utilizzo nell’unità operativa, dei beni materiali e immateriali acquisiti con il finanziamento regionale, fatto salvo, per i primi, il disposto del successivo art. 10, c. 1 lett. b).

2.   La FI.R.A. S.p.A. promuove la verifica non oltre quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di saldo, e comunque allo scadere dei 12 mesi, o dell’eventuale proroga, dall’accreditamento dell’anticipazione; Abruzzo-Lavoro entro 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione, trasmette all’ Organismo erogante e al Servizio competente, una dettagliata relazione in ordine agli esiti dell’accertamento svolto, dalla quale si rilevi l’importo del contributo a saldo da erogare ovvero la revoca delle agevolazioni concesse con recupero di quelle già erogate. L’Organismo erogante provvede all’erogazione del saldo entro 30 giorni dalla comunicazione di Abruzzo Lavoro. Le determinazioni pertinenti il recupero delle agevolazioni sono assunte dal competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.

ART. 9
Ulteriori obblighi dei beneficiari

1.   Con la documentazione indicata nell’art. 6, i beneficiari delle agevolazioni producono anche una dichiarazione (MODELLO C.10 di cui all’Allegato “C”), sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale, lo stesso si impegna a:

a)   restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;

b)  conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla data di acquisto dei beni;

c)   acconsentire agli eventuali controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione;

d)  fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e dagli incaricati del monitoraggio e/o delle verifiche finali;

e)   comunicare tempestivamente al Servizio eventuali aiuti che fossero rogati all’impresa nei tre anni successivi all’ammissione ai benefici di cui all’art. 4 della legge.

ART. 10
Disposizioni finali e transitorie

1.   È comminata la sanzione della revoca integrale dei benefici concessi, con recupero delle somme già corrisposte, rivalutate sulla base dell’indice ISTAT e maggiorate degli interessi legali, oltre ai casi descritti nei precedenti articoli, ove si verifichino le seguenti fattispecie, riscontrate a seguito delle attività di verifica indicate alle lett. c) e d) dell’articolo che precede:

a)   alienazione dell’impresa prima che decorrano cinque anni dalla presentazione della domanda;

b)  alienazione di beni oggetto dell’investimento acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, fatta salva la sostituzione di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione, previa comunicazione dell’impresa al Servizio competente.

c)   Mancata presentazione della documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà dei beni acquistati tramite contratto di leasing, come disposto dall’art. 6, comma 6.bis, lett. e).

2.   Le disposizioni dettate dal presente allegato trovano applicazione per le istanze ripresentate successivamente alla sua approvazione.

3.   Per quanto non previsto espressamente trovano applicazione le disposizioni generali delle LL.RR. 143/95 e 96/97. L’attività di monitoraggio sugli interventi è attuata con gli strumenti previsti dalla normativa regionale emanata in applicazione della L.R. 76/98 e dal P.O.R. 2000/2006 dell’Obiettivo 3.



 

 

DETERMINAZIONI

 

 

Dirigenziali

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E DELL' ISTRUZIONE

 

DETERMINAZIONE 12.12.2003, n. DL9/890:

Deliberazioni della G.R. nn. 346 del 16.05.2003 e 785/P del 24.09.2003: rimodulazione delle risorse del Fondo unico di cui al capitolo 22438 del bilancio relativo all'esercizio finanziario corrente e relativo impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della G.R. n. 346 del 16.05.2003, recante “P.O.R. 2000/2006 -Utilizzazione delle risorse finanziarie P.O.R. allocate nelle Misure D3 ed E1 e quota parte del Fondo Unico di cui al capitolo 22438, relative all’esercizio 2003, per il finanziamento delle istanze prodotte nell’annualità 2002 ricadenti, rispettivamente, nei Centri per l’Impiego svantaggiati e nei territori dell’Obiettivo 2”;

Richiamata, altresì, la deliberazione della GR. n. 785/P del 24.09.2003, concernente “Legge regionale 10.07.1998, n. 55, art. 18 - Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione per l’anno 2003”;

Preso atto che, ai fini di un tempestivo utilizzo di tutti i fondi disponibili, il Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione è stato autorizzato dalla Giunta regionale, giuste deliberazioni citate, a rimodulare proporzionalmente le risorse del Fondo Unico 2003 attribuite alle diverse linee di intervento del Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione, approvato con deliberazione della G.R. n. 785/P del 24.09.2003, a seguito di variazioni, in aumento o in diminuzione, dei mezzi finanziari, determinati in via presuntiva e concernenti il medesimo Fondo Unico 2003, utilizzati congiuntamente alle risorse del P.O.R. 2003, ai sensi della citata deliberazione della G.R. 346/03, per finanziare le istanze prodotte nell’annualità 2002 ricadenti nelle aree svantaggiate;

Dato atto che le risorse del Fondo Unico 2003, determinate in via presuntiva ed accantonate con la predetta D.G.R. 346/03, da destinare al finanziamento delle istanze 2002, ammontano ad Euro 1.350.000,00, di cui Euro 1.200.000,00 a favore delle imprese beneficiarie ed Euro 150.000,00 per compenso al Comitato di valutazione ed alla FI.R.A. S.p.A.;

Tenuto conto che:

-    alla luce del numero dei progetti dell’annualità 2002 esaminati dal competente Comitato ad attività valutativa conclusa, il fabbisogno delle risorse del Fondo Unico di cui alla deliberazione della G.R. n. 346/03, precedentemente computato in via presuntiva, da utilizzare per le necessità appena specificate, ammonta definitivamente ad Euro 2.060.000,00, in luogo di Euro 1.350.000,00, come di seguito evidenziato:

 

RIFERIMENTO

AMMONTARE DELLE
RISORSE DEL FONDO
UNICO 2003 UTILIZZATO

N O T E

L.R. 55/98 —ARTT. 4 e 8

985.000,00

 

LL.RR. 143/95 — 96/97

790.000,00

 

COMPENSO COMITATO DI VALUTAZIONE

110,000,00

 

COMPENSO FI.R.A. S.P.A.

175.000,00

 

TOTALE

2.060.000,00

 

 

-    con determinazione n. DL9/715 del 06.10.2003, in esecuzione della D.G.R. n. 545 del 23.07.2003, è stato disposto l’impegno della somma di Euro 90.000,00 a valere sulle risorse del citato Fondo Unico di cui al capitolo 22438;

-    a seguito di quanto esposto nei punti precedenti, le risorse del Fondo Unico allocate sul capitolo di bilancio 22438 già destinate ed utilizzate ammontano ad Euro 2.150.000,00, per cui residuerebbero Euro 17.962.000,00, in luogo di Euro 18.762.000,00, per l’attuazione del Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione per l’anno 2003;

-    conseguentemente, dalla minor quantità di fondi utilizzabili per l’attivazione degli strumenti di intervento previsti dal predetto Piano esecutivo, discende un minor fabbisogno per gli oneri di valutazione, potendosi valutare e finanziare un numero inferiore di progetti; per cui il costo stimato per il compenso del Comitato, evidenziato nella Tabella finanziaria allegata alla D.G.R. 785/P del 24.09.2003, è rideterminato, in via presuntiva, da Euro 350.000,00 in Euro 250.000,00;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 785/P del 24.09.2003, alla rimodulazione, proporzionalmente tra le varie misure di intervento, delle risorse finanziarie del Fondo Unico 2003 da utilizzare per l’attuazione del Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione, come riportato nella tabella che segue:

 

RIFERIMENTO

Risorse del Fondo Unico 2003 destinate con D.G.R 785/P del 24.09.2003

DECREMENTO

Risorse del Fondo Unico 2003 disponibili per l’attuazione del Piano 2003

Risorse derivanti
dal P.O:R. 2003
disponibili per
l’attuazione del Piano 2003

1

L.R. 55/98 - ART. 4

6.608.000,00

256.000,00

6.352.000,00

0,00

2

L.R. 55/98 - ART. 8

1.708.000,00

66.000,00

1.642.000,00

0,00

3

“ ART. 12-13-14-15

2.812.000,00

110.000,00

2.702.000,00

1.200.700,00

4

L.R. 136/96

3.000.000,00

116.000,00

2.884.000,00

0,00

5

LL.RR. 143/95 - 96/97

3.922.000,00

152.000,00

3.770.000,00

0,00

6

Compenso Comitato

350.000,00

100.000,00

250.000,00

0,00

7

Compenso FI.R.A. S.p.A.

362.000,00

0,00

362.000,00

0,00

 

TOTALE

18.762.000,00

800.000,00

17.962.000,00

1.200.700,00

 

Dato atto, infine, che a seguito della rimodulazione di cui sopra la ripartizione evidenziata nella lett. b) della Tabella finanziaria allegata alla D.G.R. n. 785/P del 24.09.2003, e concernente le risorse destinate all’art. 4 della L.R. 55/98, è conseguentemente rideterminata come segue:

-    60% delle risorse di cui al rigo 1 della tabella che precede, pari ad Euro 3.811.200,00, finalizzate alla promozione di singole iniziative imprenditoriali che presentino le caratteristiche soggettive specificate nell’art .4, comma 2, lett. a) della L.R. 55/98, riservandone una percentuale del 60% - Euro 2.286.720,00 - alle aree individuate ai sensi del medesimo art. 4, comma 2, lett. b);

-    40% delle risorse del medesimo rigo 1, pari ad Euro 2.540.800,00, da destinare al finanziamento dei pacchetti progettuali definiti nell’art. 4, comma 2, lett. e) della stessa legge 55/98;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere all’assunzione dell’impegno sul capitolo 22438, come specificato nella tabella che segue, del bilancio dell’esercizio finanziario corrente, le risorse regionali del Fondo Unico 2003, pari ad Euro 2.060.000,00, destinate al finanziamento dei progetti relativi all’annualità 2002 sulla base del numero delle istanze pervenute ed elencate nella Tabella “A” allegata alla determinazione dirigenziale n. DL9/122 del 10.12.2002:

 

CAPITOLO

SOMMA

DESTINATARIO

MOTIVAZIONE

22438/C/2003

1.775.000,00

FI.R.A. S.p.A. - Pescara

Trasferimento risorse come da convenzione in essere per i erogazione delle provvidenze alle imprese beneficiarie

22438/C/2003

110.000,00

Comitato per l’imprenditorialità da cui all’art. 19 bis della L.R. 55/98

Compenso ai Nuclei di valutazione

2243 8/C/2003

175.000,00

FI.R.A. S.p.A. - Pescara

Compenso ai sensi della convenzione in essere

T O T A L E

2.060.000,00

 

 

 

Ritenuto, altresì, di dover procedere all’assunzione dell’impegno sul medesimo capitolo 22438 delle risorse residuali del Fondo Unico 2003, ammontanti complessivamente ad Euro 17.962.000,00, come di seguito specificate, da utilizzare per l’attuazione del Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione per l’anno 2003, definito con D.G.R. n. 785/P del 24.09.03, per il quale la Giunta regionale con atto n. 1041 del 21.11.2003 ha approvato il relativo bando, con procedura a sportello, finalizzato alla presentazione delle istanze, attesa l’indifferibilità e l’urgenza di utilizzare le predette risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale per l’anno 2003, accelerando in tal modo il processo di spesa:

 

CAPITOLO

SOMMA

DESTINATARIO

MOTIVAZIONE

22438/C/2003

17.350.000,00

FI.R.A. S.p.A. - Pescara

Trasferimento risorse come da convenzione in essere per l’erogazione delle provvidenze alle imprese beneficiarie

22438/C/2003

250.000,00

Comitato per l’imprenditorialità di cui all’art. 19 bis della L.R. 55/98

Compenso ai Nuclei di valutazione

22438/C/2003

362.000,00

FI.R.A. S.p.A. - Pescara

Compenso ai sensi della convenzione in essere

TOTALE

17.962.000,00

 

 

atteso che il bando medesimo sarà pubblicato entro il corrente esercizio;

Tutto ciò premesso, che si intende integralmente riportato;

DETERMINA

1.   di dare atto che a seguito della rimodulazione effettuata, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 785/P del 24.09.2003, proporzionalmente tra le varie misure di intervento, le risorse finanziarie del Fondo Unico 2003 utilizzabili per l’attuazione del Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione, di cui alla D.G.R. n. 785/P del 24.09.2003, ammontano complessivamente ad Euro 17.962.000,00, come riportato nella tabella che segue:

 

RIFERIMENTO

Risorse del Fondo Unico 2003 destinate con D.G.R 785/P del 24.09.2003

DECREMENTO

Risorse del Fondo Unico 2003 disponibili per l’attuazione del Piano 2003

Risorse derivanti
dal P.O:R. 2003
disponibili per
l’attuazione del Piano 2003

1

L.R. 55/98 - ART. 4

6.608.000,00

256.000,00

6.352.000,00

0,00

2

L.R. 55/98 - ART. 8

1.708.000,00

66.000,00

1.642.000,00

0,00

3

“ ART. 12-13-14-15

2.812.000,00

110.000,00

2.702.000,00

1.200.700,00

4

L.R. 136/96

3.000.000,00

116.000,00

2.884.000,00

0,00

5

LL.RR. 143/95 - 96/97

3.922.000,00

152.000,00

3.770.000,00

0,00

6

Compenso Comitato

350.000,00

100.000,00

250.000,00

0,00

7

Compenso FI.R.A. S.p.A.

362.000,00

0,00

362.000,00

0,00

 

TOTALE

18.762.000,00

800.000,00

17.962.000,00

1.200.700,00

 

2.   di impegnare sul capitolo 22438 del bilancio relativo all’esercizio finanziario corrente le risorse del Fondo Unico 2003 pari ad Euro 2.060.000,00, come di seguito specificato, destinate per il finanziamento dei progetti relativi all’annualità 2002 sulla base del numero delle istanze pervenute ed elencate nella Tabella “A” allegata alla determinazione dirigenziale n. DL9/122 del 10.12.2002:

 

CAPITOLO

SOMMA

DESTINATARIO

MOTIVAZIONE

22438/C/2003

1.775.000,00

FI.R.A. S.p.A. - Pescara

Trasferimento risorse come da convenzione in essere per i erogazione delle provvidenze alle imprese beneficiarie

22438/C/2003

110.000,00

Comitato per l’imprenditorialità da cui all’art. 19 bis della L.R. 55/98

Compenso ai Nuclei di valutazione

2243 8/C/2003

175.000,00

FI.R.A. S.p.A. - Pescara

Compenso ai sensi della convenzione in essere

T O T A L E

2.060.000,00

 

 

 

3.   di impegnare altresì, sul medesimo capitolo 22438 le risorse residuali del Fondo Unico 2003, ammontanti ad Euro 17.962.000,00, come di seguito riportate, da utilizzare per l’attuazione del Piano esecutivo delle misure di sostegno all’occupazione per l’anno 2003 definito con D.G.R. n. 785/P del 24.09.03, per il quale la Giunta regionale con atto n. 1041 del 21.11.2003 ha approvato il relativo bando, con procedura a sportello, finalizzato alla presentazione delle istanze, attesa l’indifferibilità e l’urgenza di utilizzare le predette risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale per l’anno 2003, accelerando in tal modo il processo di spesa:

CAPITOLO

SOMMA

DESTINATARIO

MOTIVAZIONE

22438/C/2003

17.350.000,00

FI.R.A. S.p.A. - Pescara

Trasferimento risorse come da convenzione in essere per l’erogazione delle provvidenze alle imprese beneficiarie

22438/C/2003

250.000,00

Comitato per l’imprenditorialità di cui all’art. 19 bis della L.R. 55/98

Compenso ai Nuclei di valutazione

22438/C/2003

362.000,00

FI.R.A. S.p.A. - Pescara

Compenso ai sensi della convenzione in essere

TOTALE

17.962.000,00

 

 

 

in quanto i creditori sono determinati e determinabili a termine della legge regionale 3/2002, atteso, altresì, che il bando medesimo sarà pubblicato entro il corrente esercizio.

4.   di dare atto che al trasferimento delle risorse sopra specificate si provvederà con successivi provvedimenti dei competenti Servizi della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.

5.   di pubblicare, con urgenza, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regionale Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini