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AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella
parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti
dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali –
integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei
cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello
Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli
annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui
inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti
della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli
interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i
provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di
controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati:
gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della
Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di
rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la
Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità
dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri
Straordinari e Speciali.
SOMMARIO
Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 21 del 5.08.2003.
SOMMARIO
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Definizione.
2. Autonomia.
3. Sede.
4. Territorio.
5. Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore –
Distintivo del Sindaco.
6. Pari opportunità.
7. Assistenza, integrazioni sociali e diritti
delle persone handicappate – Coordinamento degli interventi.
8. Conferenza Stato Città – Autonomie locali.
9. Tutela dei dati personali.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio, Giunta,
Sindaco)
Capo I – Consiglio Comunale
10. Elezione – Composizione – Presidenza –
Consigliere anziano – Competenze.
11. Consiglieri comunali – Convalida – Programma di
governo.
12. Funzionamento – Decadenza dei consiglieri.
13. Sessioni del Consiglio.
14. Esercizio della potestà regolamentare.
15. Commissioni consiliari permanenti.
16. Costituzione di commissioni speciali.
17. Indirizzi per le nomine e le designazioni.
Capo II – Giunta e Sindaco
18. Elezione del Sindaco.
19. Linee programmatiche.
20. Dimissioni del Sindaco.
21. Vice Sindaco.
22. Delegati del Sindaco.
23. Divieto generale di incarichi e consulenze –
Obbligo di astensione.
24. Nomina della Giunta.
25. La Giunta – Composizione e presidenza.
26. Competenze della Giunta e degli Assessori.
27. Funzionamento della Giunta.
28. Assessori.
29. Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
DIFENSORE CIVICO
Capo I – Partecipazione dei cittadini
Riunioni – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte
30. Partecipazione dei cittadini.
31. Riunioni e assemblee.
32. Consultazioni.
33. Istanze e proposte.
Capo II - Referendum
34. Azione referendaria.
35. Disciplina del referendum.
36. Effetti del referendum.
Capo III – Difensore civico
37. Istituzione dell’ufficio dei Diritti del
Cittadino.
38. Nomina – Funzioni – Disciplina.
TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
39. Albo Pretorio.
40. Svolgimento dell’attività amministrativa.
TITOLO V
PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA’
41. Statuto dei diritti del contribuente
42. Demanio e patrimonio.
43. Ordinamento finanziario e contabile.
44. Revisione economico-finanziaria.
TITOLO VI
I SERVIZI
45. Forma di gestione.
46. Gestione in economia.
47. Aziende speciali.
48. Istituzioni.
49. Società.
50. Concessione a terzi.
TITOLO VII
FORMA DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA
51. Convenzioni.
52. Accordi di programma.
TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE
SEGRETARIO COMUNALE
Capo I
Organizzazione degli uffici e personale
53. Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro.
54. Ordinamento degli uffici e dei servizi.
55. Organizzazione del personale.
56. Stato giuridico e trattamento economico del
personale.
57. Incarichi esterni.
Capo II
Segretario Comunale – Vice Segretario
58. Segretario Comunale – Direttore Generale.
59. Vice Segretario Comunale.
60. Responsabili degli uffici e dei servizi.
61. Avocazione.
62. Ufficio di staff.
63. Ufficio per la gestione del contenzioso del
lavoro.
64. Violazione di norme comunali – Sanzioni
65. Violazione alle norme di legge - Sanzioni
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
66. Entrata in vigore.
67. Modifiche dello Statuto.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Definizione
1. Il Comune di Canosa Sannita (Chieti), è Ente
Locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della
Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite
dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità,
assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti
di programmazione dello Stato, Regione e
Provincia e della convenzione europea relativa alla Carta europea
dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 nell’ambito
delle materie di rispettiva competenza.
3. Il Comune, per il raggiungimento dei propri
fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità
locali, anche di altre nazioni, tali rapporti possono esprimersi anche attraverso
la forma di gemellaggio.
4. Il Comune ispira la propria attività alla
tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso
le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 3
Sede
1. La sede del Comune è sita nel palazzo civico
in Via Vittorio Emanuele, n. 32; presso la detta sede di riuniscono, ordinariamente,
tutti gli organi elettivi collegiali e le Commissioni Comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze
particolari, le riunioni degli organi elettivi collegiali potranno essere
tenute in luoghi diversi dalla sede comunale individuati di volta in volta con
provvedimento motivato del Sindaco che firmerà la convocazione.
La suddetta sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio
Comunale.
Art. 4
Territorio
1. Il territorio comunale è quello risultante
dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica, e confina con i territori comunali di Orsogna, Giuliano Teatino,
Tollo e Crecchio.
Art. 5
Stemma – Gonfalone –
Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco
1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono
conformi alle miniature approvate con D.P.R. 24.02.1995 concessivo degli
stessi; il loro uso è disciplinato dalla Legge nelle cerimonie ufficiali.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del
Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune
ed il suo uso è disciplinato dalla Legge.
3. L’uso del gonfalone al di fuori delle cerimonie
ufficiali è disposto dalla Giunta Comunale, quale insegna del Comune; esso
fuori dalla sede comunale deve essere accompagnato dal Sindaco o da un Consigliere
delegato dal Sindaco e scortato dalla Polizia Urbana.
4. L'uso o la riproduzione dello stemma può
essere autorizzato solo con deliberazione della Giunta Comunale congruamente motivata.
Art. 6
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di
componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando
il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. C), del D.L.gs 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve
essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare
pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive
della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella
Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina
di detto organo.
Art. 7
Assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli
interventi
1. Il Comune promuove forme di collaborazione
con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi
sociali e sanitari previsti dalla legge 54 febbraio 1992, n. 104, nel quadro
della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art.
34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento
degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali
sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede
ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i
responsabili dei servizi medesimi.
3. All’interno del comitato viene istituita una
segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i
loro familiari.
Art. 8
Conferenza Stato –
Città - Autonomie locali
1. Nell'ambito del decentramento di cui alla
Legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza
Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali.
Art. 9
Tutela dei dati
personali
1. Il Comune garantisce, in forma regolamentare,
che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche
e integrazioni.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta -
Sindaco)
Capo I
Consiglio comunale
Art. 10
Elezione -
Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze
1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo del Comune; La sua elezione, la sua
durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità
e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal
Sindaco. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di
convocazione, di direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le
funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice-Sindaco
qualora questi rivesta la carica di
Consigliere, altrimenti dal Consigliere anziano.
3. Il Consigliere Anziano è l’eletto appartenente
alla lista dei candidati che ha conseguito la maggiore cifra elettorale, in possesso
della cifra individuale più alta.
In caso di assenza o impedimento del Consigliere Anziano il Consiglio Comunale
è presieduto dal Consigliere della stessa lista che segue per cifra
individuale.
4. Le materie, gli atti, le attribuzioni di competenza
del Consiglio sono disciplinati dalla Legge.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge,
dall'atto costitutivo di un ente o da convenzione, a nominare più di un rappresentante
presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari,
quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte
votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di
Maggioranza e i Consiglieri di Minoranza.
Art. 11
Consiglieri Comunali -
Convalida - Programma di governo
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero
Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza
in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei
Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla
convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di
ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del
T.U. 18.08.2000, n. 267.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al
Consiglio la composizione della Giunta, tra cui l'Assessore delegato-Vice Sindaco,
dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del
Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, notifica ai capigruppo consiliari, il
programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio
esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione palesemente
espressa.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee
programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica,
del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che dovranno essere coerenti
con le predette linee, con adeguata
motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione
del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente
all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto
dall'art. 193 del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Art. 12
Funzionamento -
Decadenza dei Consiglieri
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato
secondo il principio generale di economicità e contenimento della spesa pubblica
da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in
conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere
recapitati ai Consiglieri, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
-
cinque giorni prima
per le convocazioni in seduta ordinaria;
-
tre giorni prima
per le convocazioni in seduta straordinaria;
-
un giorno prima per
le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
-
il giorno di
consegna non viene computato;
b) nessun
argomento potrà essere posto in discussione se non sia stata assicurata
un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli
Consiglieri, mediante il deposito in un luogo indicato nell'avviso di convocazione
del Consiglio medesimo, della documentazione relativa alle proposte iscritte
all'ordine del giorno da parte del responsabile del servizio, almeno due giorni
prima della seduta. Il Segretario Comunale dovrà assicurare il suddetto
adempimento da parte dei Responsabili dei Servizi Comunali interessati per materia.
c) previsione, per la validità della
seduta, della presenza, escluso il Sindaco, di non meno di:
-
n. 7 Consiglieri
per le sedute di prima convocazione;
-
n. 4 Consiglieri
per le sedute di seconda convocazione;
d) riserva al Presidente del potere di convocazione
e di direzione dei lavori;
e) fissazione del tempo riservato, per ogni
seduta, a ciascun intervento nonché alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze
e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le
repliche e per le dichiarazioni di voto;
f) indicazione circa i tempi della trattazione
di interrogazioni, interpellanze e mozioni (in apertura o chiusura della
seduta);
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento
di cui al precedente comma 1, ed in mancanza di designazione da parte dei
gruppi dei rispettivi Capogruppo, si intendono costituiti tanti gruppi quante
sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato
consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla
carica di Sindaco delle rispettive liste o in assenza di questi, il candidato
che abbia riportato il maggior numero di voti nella relativa lista.
3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per
iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
4. La mancata partecipazione a tre sedute
consecutive o alle sedute ordinarie di un anno solare, senza presentare la
documentazione idonea giustificativa, dà luogo all'avvio del procedimento per
la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso
all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla
notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di
decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata
all'interessato entro i 10 giorni successivi alla deliberazione consiliare. La
surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto ha luogo nella stessa seduta
nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento
dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità del
surrogante.
Art. 13
Riunioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie
e in sedute straordinarie.
2. Le sedute ordinarie si svolgono:
a) per l'approvazione del rendiconto della
gestione dell'esercizio precedente (conto consuntivo);
b) per l'approvazione del bilancio preventivo;
3. Le sedute straordinarie si svolgono per tutti
gli altri argomenti e potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
4. Le sedute straordinarie sono dichiarati
urgenti con provvedimento motivato del Sindaco inserito nell'avviso di convocazione.
In tal caso su richiesta di almeno 7 Consiglieri è possibile rinviare la trattazione
al giorno seguente - stesso orario.
Art. 14
Esercizio della
potestà regolamentare
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale,
nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto
dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie
ad essi demandati dalla legge.
2. Tutti i regolamenti comunali deliberati
dall’organo competente sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di
affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa
disposizione contenuta in ciascun regolamento, il primo giorno del mese
successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
Art. 15
Commissioni consiliari
permanenti
1. Attesa l’esiguità della consistenza demografica
del Comune non si ritiene di dover fare uso dell’istituto in oggetto sin d’ora.
Sarà il Consiglio Comunale ad introdurre, ove lo ritenga, tale istituto con
propria deliberazione assunta con maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Art. 16
Costituzione di
commissioni speciali
1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento,
con il voto favorevole di almeno 7 Consiglieri escluso il Sindaco, può costituire
commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive riguardanti specifici
provvedimenti da adottare o adottati. Tali commissioni devono essere presiedute
da un Consigliere di Minoranza.
Art. 17
Indirizzi per le
nomine e le designazioni
1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i
trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli
indirizzi per le eventuali nomine, designazioni e revoche da parte del Sindaco,
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco
darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
In caso di mancata definizione degli indirizzi il Sindaco procederà secondo gli
indirizzi già in vigore o con provvedimento motivato.
2. Tutti i nominati o designati dal Sindaco
restano in carica fino all’insediamento del successore.
Capo II
Giunta e Sindaco
Art. 18
Elezione del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2.
Il Sindaco presta
davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione Italiana.
3.
Il Sindaco
rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende
al funzionamento dei Servizi e degli Uffici Comunali e all’esecuzione degli
atti nonchè alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi
comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se
nominato, ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali.
4.
Il Sindaco esercita
le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e
sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune;
quale Ufficiale di Governo è anche il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
Il Sindaco ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo
sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive ed ha la
rappresentanza in giudizio dell’Ente sia come attore che come convenuto.
5.
Il Sindaco neo
eletto convoca il Consiglio Comunale nella prima seduta, nomina i Responsabili
dei Servizi e degli Uffici Comunali, attribuisce e definisce gli incarichi
direttivi nonché gli incarichi di collaborazione esterna secondo i criteri e le
modalità stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs n. 267/2000, del presente
statuto e dei regolamenti comunali.
Art. 19
Linee programmatiche
1.
Le linee
programmatiche presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente
articolo 11, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso
del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la
priorità.
Art. 20
Dimissioni del Sindaco
1.
Le dimissioni
scritte del Sindaco sono indirizzate al Consiglio e per conoscenza al Segretario
Comunale e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune. Le
dimissioni del Sindaco possono essere ritirate dallo stesso nei venti giorni
successivi alla loro presentazione.
2.
Le dimissioni, una
volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio,
divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso il Segretario Comunale
informerà il Prefetto che procederà allo scioglimento del Consiglio, con
contestuale nomina di un commissario.
Art. 21
Vice Sindaco
1.
Il Vice Sindaco
sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente,
impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma
4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. Ove sia
presente il Sindaco, al Vice Sindaco rimangono le sole funzioni di Assessore.
2.
In caso di assenza
o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede
l’assessore più anziano di età ed in caso di assenza o impedimento di ogni
assessore alla sostituzione provvede il Consigliere anziano.
3.
Nel caso di
impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni
dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art. 22
Delegati del Sindaco
1.
Il Sindaco ha
facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni
ordinate organicamente per gruppi di materie nonché di conferire agli stessi delega
a firmare gli atti relativi.
2.
Il Sindaco può
modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni
qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3.
Le deleghe e le
eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per
iscritto e comunicate al Consiglio.
4.
Il Sindaco, per
particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli
della Minoranza.
Art. 23
Divieto generale di
incarichi e consulenze – Obbligo di astensione
1.
Al Sindaco, al Vice
Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi
e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2.
Gli amministratori
devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni
riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di
carattere generale, quali i piani urbanistici, commerciali ed affini, se non
nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto
della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o
affini entro il quarto grado.
Art. 24
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2.
I soggetti chiamati
alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
-
essere in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere
comunale;
-
non essere coniuge,
ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3.
La Giunta nella sua
prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la
condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di
eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4.
Salvi i casi di
revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della
proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 25
La Giunta –
Composizione e presidenza
1.
La Giunta Comunale
è Organo di Governo del Comune ed è composta dal Sindaco che la presiede e da
un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, non superiore a quattro.
2.
Possono essere
nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale
ed in tal caso gli assessori sono detti “Esterni” e possono partecipare alle
sedute del Consiglio Comunale ma senza diritto di voto.
3. Gli assessori che ricoprano anche la carica di Consigliere Comunale diventano automaticamente Assessore Esterni senza necessità di riconferma e di nuova nomina da parte del Sindaco se dimissionari dalla carica di Consigliere Comunale.
4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status di assessore, gli istituti della decadenza e della revoca, l’obbligo di astensione, le aspettattive, i permessi, gli oneri previdenziali, le indennità, i rimborsi spese e le missioni sono disciplinati dalla Legge.
5. Gli assessori non possono essere scelti tra parenti o affini entro il terzo grado del Sindaco.
6.
I componenti la
Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori
pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di
edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.
Art. 26
Competenze della
Giunta e degli Assessori
1.
La Giunta collabora
con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
2.
La Giunta compie
gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 1078, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati
dalla legge al consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze,
previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco e dei funzionari dirigenti.
3.
La Giunta collabora
con il Sindaco:
-
per la redazione
delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
-
per la
realizzazione degli indirizzi generali d’amministrazione espressi dal Consiglio;
-
per la
valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione
popolare;
-
adottando motivate
deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli uffici
con contratto di diritto privato.
4.
La Giunta adotta:
-
il regolamento
degli uffici e dei sevizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
-
le deliberazioni,
in via d’urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a
ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e
comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è proceduto alla variazione;
-
le deliberazioni di
concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali
previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d’iniziative e
manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche,
tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d’interessi
generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
-
le deliberazioni
relative all’utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all’organo consiliare.
5.
La Giunta:
-
autorizza il
Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell’interesse del Comune in
tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado
del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte
ricorrente o resistente. Per le controversie tributarie la Giunta può
autorizzare il Sindaco a delegare l’Assessore competente per materia od il
funzionario responsabile del servizio tributi;
-
predispone lo
schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale presentandoli al
Consiglio Comunale per le deliberazioni
che a questo competono;
6.
La Giunta, inoltre, nell’esercizio delle funzioni di
governo, adotta i seguenti ulteriori provvedimenti:
-
definizione di
obiettivi, priorità, piani e programmi
per l’azione amministrativa e la gestione da parte dei responsabili dei servizi
comunali;
-
individuazione
delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare ai vari
servizi ed obiettivi e la loro ripartizione tra gli uffici dei responsabili;
-
determinazione
delle tariffe, dei canoni e similari a carico di eventuali terzi;
-
approvazione di
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;
-
nomina eventuali
commissioni di gara;
-
indizione bandi di
concorso e di reclutamento sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
-
nomina delle
commissioni di concorsi;
-
conferimento di
incarichi professionali;
-
stipula di apposita
polizza assicurativa per amministratori e dipendenti comunali contro rischi e
sanzioni previsti dal vigente sistema in materia amministrativa, civile e penale;
-
fissazione dei
criteri e degli indirizzi per l’adozione di determinazioni a contrattare di
competenza dei Responsabili dei Servizi o dei Dirigenti;
-
costituzione
l’ufficio comunale per le elezioni;
-
costituzione
l’ufficio comunale per i censimenti;
-
approvazione degli
accordi di contrattazione decentrata e loro attuazione nell’ambito delle proprie
competenze;
- accettazione di lasciti e donazioni di competenza della Giunta salvo che ciò non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, let. i) del D.L.gs 18.08.2000, n. 267.
Art. 27
Funzionamento della Giunta
1.
L’attività della
Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei
singoli assessori. Essa delibera con l’intervento della maggioranza assoluta
dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti validi; in caso di
parità di voti nella votazione la proposta si intende approvata.
2.
La Giunta è
convocata senza regole formali ed anche in via breve dal Sindaco che la
presiede e che coordina e controlla l’attività degli assessori stabilendo gli argomenti
da trattare, anche tenuto conto delle proposte da esaminare che siano di
iniziativa dello stesso Presidente, di singoli Assessori, di singoli
Consiglieri Comunali, del Segretario e dei Responsabili degli Uffici e dei
Servizi Comunali.
3.
L’istruttoria, la
documentazione, il deposito degli atti in segreteria e la formazione delle
proposte di deliberazioni, spettano al Responsabile del servizio interessato;
allo stesso Responsabile, pertanto, il promotore della proposta dovrà
presentare la propria iniziativa o, in caso di inerzia dello stesso promotore,
il Segretario Comunale qualora abbia ricevuto la proposta di deliberazione
priva di istruttoria, provvederà a sottoporla al Responsabile competente per la
formulazione del prescritto parere.
4.
La verbalizzazione
della seduta di Giunta è effettuata dal Segretario Comunale il quale partecipa
anche alla discussione degli argomenti senza diritto di voto; i verbali delle
deliberazioni sono sottoscritti esclusivamente dal Sindaco e dal Segretario
Comunale.
5.
Il Segretario
Comunale che si trovi nel corso della discussione su specifici argomenti in un
caso di incompatibilità è sostituito da un Assessore indicato nella seduta
stessa dal Sindaco.
6.
Le sedute sono
segrete e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti con voto di
norma palese; sono da assumere, con voto segretamente espresso, le
deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una
persona.
7.
Il Sindaco dirige e
coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico – amministrativo
e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
Art. 28
Assessori
1.
Agli Assessori
possono essere assegnate, con
provvedimenti del Sindaco, funzioni ordinate per materia, con delega a
firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate,
conformemente al principio per cui all’Assessore Delegato spettano poteri di
indirizzo e di controllo sulla gestione dei servizi, limitatamente alle
funzioni medesime delegate.
2.
Il Sindaco può
revocare o modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni
Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi di funzionalità e/o di
coordinamento.
3.
Le deleghe, le
eventuali revoche e le modificazioni di cui sopra, devono, a pena di invalidità,
essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
4.
Le dimissioni da
assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa
d’atto e diventano irrevocabili ed efficaci una volta adottata dal Sindaco la
relativa sostituzione.
5.
Alla sostituzione
degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per
altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima
seduta utile, al Consiglio.
Art. 29
Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
1.
Le dimissioni,
l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco
comportano la decadenza della Giunta.
2.
Il Sindaco e la
Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio.
3.
La mozione deve
essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati,
senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che
provvede a comunicare al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari,
con lettera scritta entro i successivi tre giorni.
4.
La convocazione del
Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni
e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione a cura del Sindaco o in caso di
inerzia di quest’ultimo del Consigliere Anziano.
5.
Il Sindaco e la
Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione
di sfiducia.
6.
Il Segretario
Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza di quest’ultimo.
TITOLO III
ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
Capo I
Partecipazione dei cittadini – riunioni – assemblee – consultazioni
– istanze e proposte – diritto di accesso
Art. 30
Partecipazione dei cittadini
1.
Il Comune
garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini
all’attività politico – amministrativa, economica e sociale della comunità.
2.
Ai fini di cui al
comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:
a)
le assemblee e
consultazioni sulle principali questioni di scelta in locali comunali idonei.
b)
L’iniziativa
popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
3.
L’Amministrazione
comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza
di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
4.
Nel procedimento
relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive
vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità
stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo,
nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
5.
Il diritto di
accesso ad atti e provvedimenti del Comune è oggetto dell’apposito vigente
regolamento comunale in vigore e che dovrà essere rivisto alla luce della legge
241/90 T.V..
Art. 31
Riunioni e assemblee
1.
Il diritto di
promuovere riunioni in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini,
gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento
in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e
ricreative.
2.
L’amministrazione
comunale ne facilita l’esercizio mettendo a eventualmente a disposizione di
tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere non politico e che ne
facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni
e le modalità d’uso appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni
e le cautele necessarie in relazione alla statica ed al corretto uso degli
edifici, alla incolumità delle persone.
3.
Per la copertura
delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo e per la
copertura dei rischi la stipula di polizza assicurativa idonea.
Art. 32
Consultazioni
1.
Il Consiglio e la
Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano
di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e
sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di
loro interesse.
2.
I costi delle
consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata
richiesta da altri organismi; in quest’ultimo caso i relativi costi sono previsti
su relazione tecnica preventiva alla concessione dell’autorizzazione alla consultazione
da parte del Responsabile del Servizio Comunale interessato, a carico dell’organismo
proponente il quale ne dovrà accettare per iscritto gli oneri.
Art. 33
Istanze e proposte
1.
Gli elettori del
Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale
relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni
nuove o di revoca delle precedenti.
2.
Il Consiglio
comunale e la Giunta, entro 90 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad
emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del
ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del
procedimento.
3.
Le proposte
dovranno essere sottoscritte almeno da 50 elettori con firme autenticate con la
procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
Capo II
Referendum
Art. 34
Azione referendaria
1.
Sono consentiti
referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in materia di esclusiva competenza
comunale.
2.
Non possono essere
indetti referendum:
a)
in materia di
tributi locali e di tariffe;
b)
su attività
amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c)
su materie che sono
state oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo quinquennio.
3.
I soggetti
promotori del referendum possono essere:
a)
il trenta per cento
del corpo elettorale alla data del 31.12 dell’anno precedente;
b)
il Consiglio
comunale.
4.
I referendum non
possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali
e circoscrizionali.
Art. 35
Disciplina del referendum
1.
Apposito
regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2.
In particolare il
regolamento deve prevedere:
a)
i requisiti di
ammissibilità;
b)
i tempi;
c)
le condizioni di
accoglimento;
d)
le modalità
organizzative;
e)
i casi di revoca e
sospensione;
f)
le modalità di
attuazione.
Art. 36
Effetti del referendum
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2.
Se l’esito è stato
favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio Comunale entro 180
giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del
quesito sottoposto a referendum.
3.
Entro lo stesso
termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente
al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Capo III
Difensore Civico
Art. 37
Istituzione dell’Ufficio – Diritti del cittadino
1.
Non potendosi per
mancanza di disponibilità finanziarie ed attesa l’esiguità della consistenza
demografica di questo Comune (1.558 al 31.12.1998) dotare questo Comune
dell’Ufficio del Difensore Civico e ritenuto comunque utile e prezioso
l’istituto in sé, è istituito l’Ufficio dei Diritti del Cittadino quale ufficio
garante dell’imparzialità e della correttezza dell’azione amministrativa.
L’Ufficio dei Diritti del Cittadino è composto da:
a)
Sindaco-Presidente
b)
1 Consigliere di
Maggioranza non componente della Giunta Comunale nominato dal Consiglio
Comunale con votazione separata;
c)
1 Consigliere di
Minoranza non componente della Giunta Comunale nominato dal Consiglio Comunale
con votazione separata;
d)
Segretario
Comunale.
Le attribuzioni dell’Ufficio sono
espletate in modo collegiale e tra i componenti viene scelto di volta in volta
un verbalizzante.
Le riunioni sono convocate dal
Presidente su istanza di parte o d’ufficio almeno una volta all’anno con gli
stessi metodi previsti per le convocazioni del Consiglio Comunale.
2.
E’ istituito nel Comune l’Ufficio dei Diritti del Cittadino quale garante
dell’imparzialità e della correttezza dell’azione amministrativa.
Art. 38
Nomina – Funzioni – Disciplina
1. Alla nomina dell’ufficio dei Diritti del cittadino provvede il Sindaco.
2. I componenti elettivi dell’Ufficio dei Diritti del Cittadino sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione distinta una per la maggioranza ed una per la minoranza. In caso di assenza della minoranza rimarrà eletto il suo Capogruppo. Spetta al Presidente attribuire ai componenti le attribuzioni e gli incarichi ai quali dovranno dare compito entro il termine loro assegnato dallo stesso Presidente. Spetta all’Ufficio Diritti del Cittadino curare, a richiesta di singoli cittadini o di enti o di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso il Comune ed i suoi Servizi ed Uffici. L’Ufficio ha altresì diritto di iniziativa per casi similari a quelli per i quali è stato richiesto di intervenire o qualora abbia notizie di disfunsioni o disorganizzazioni o danni. L’Ufficio ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e di documenti, nonché ogni notizia connessa con la questione trattata. L’ufficio comunica direttamente a chi ne abbia provocato l’azione il risultato della indagine svolta e stende relazioni alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei Servizi per le opportune determinazioni di competenza.
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 39
Albo pretorio
1. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione è disposta a cura del Segretario Comunale il quale si avvale per la tenuta dell’Albo degli Uffici Comunali, preferibilmente di un dipendente dell’area amministrativa o del Messo Comunale e su attestazione degli stessi certifica l’avvenuta pubblicazione.
Art. 40
Svolgimento dell’attività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati alla luce dei sopradetti principi.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, cerca di favorire forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con la A.S.L..
4. Il Comune, a tutela dei propri interessi e diritti, può assumere a proprio carico, purchè non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla eventuale apertura di un provvedimento di responsabilità civile o penale o amministrativa nei confronti di Sindaco, Assessori, Consiglieri, Segretario e Dipendenti Comunali, limitatamente a fatti o atti direttamente connessi con l’espletamento delle rispettive proprie funzioni. Nell’eventualità di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, i soggetti predetti sono tenuti a rimborsare il Comune di tutti gli oneri sostenuti per la loro difesa in ogni grado di giudizio. Il Comune, inoltre, a tutela del buon andamento della attività amministrativa, può stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi a responsabilità per danni prodotti dai soggetti predetti a causa di atti o fatti connessi con l’esercizio delle proprie rispettive funzioni.
Art. 41
Statuto dei diritti del contribuente
1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a) all’informazione del contribuente (art. 5);
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d) alla remissione in termini (art. 9);
e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede – agli errori del contribuente (art. 10);
f) all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19).
TITOLO V
PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA’
Art. 42
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche o sostituzioni, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 43
Ordinamento finanziario e contabile
1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla Legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dal D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 44
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplina, altresì, la nomina ed il funzionamento dell’organo di revisione.
TITOLO VI
I SERVIZI
Art. 45
Forma di gestione
1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.
Art. 46
Gestione in economia
1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 47
Aziende speciali
1. Attesa la modesta entità demografica del Comune non si ritiene di poter gestire servizi a mezzo di aziende speciali.
Art. 48
Istituzioni
1. Attesa la modesta entità demografica del Comune non si ritiene di costituire apposite istituzioni.
Art. 49
Società
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 113 del T.U. 18.08.2000, n. 267.
3. Per l’applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.
Art. 50
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 51
Convenzioni ed Unioni
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di Unioni con altri Comuni o Convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la A.S.L..
2. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo degli enti deleganti.
3. Le Convenzioni e le Unioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 52
Accordi di programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di Opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE
Capo I
Organizzazione degli uffici e personale
Art. 53
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.L.gs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 54
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale anche con ricorso a collaborazioni esterne ed a lavoro temporaneo, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 55
Organizzazione del personale
1. Il Comune valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione; a tal fine ricorre alle assunzioni solo dopo aver esaminato tutte le possibilità relative al personale già in organico.
2. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali, tale inquadramento riconosce un livello di professionalità senza determinare automaticamente l’affidamento di responsabilità su unità organizzative.
3. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali siglati anche in sede decentrata aziendale.
Art. 56
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 57
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinati di dirigenti, altre specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui sl presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relativa alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.L.gs 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate da regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione.
Capo II
SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO
Art. 58
Segreteria comunale – Direttore generale
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale, previo parere della Giunta Comunale. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario spettano i compiti previsti dall’art. 108 del D.Lgs n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata al Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.
4. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo di cui al comma 1 dell’art. 98 del D.Lgs n. 267/2000.
5. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
6. La nomina, al conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
7. Al Segretario Comunale sono attribuite la seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.
c) Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.
d) Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.
e) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
8.
Il
Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione
associata del servizio di segreteria comunale.
Art. 59
Vice Segretario comunale
1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere che un Funzionario direttivo del Comune, oltre alle attribuzioni specifiche del posto ricoperto, possa essere incaricato, con provvedimento del Sindaco, di funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Comunale; tale funzionario individuato in uno dei funzionari apicali del Comune, in possesso dei requisiti di legge, potrà assolvere tali funzioni vicarie o ausiliarie, solo in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto e/o di diritto del Segretario Comunale.
Art. 60
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d) dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18.08.2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
j) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
k) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
l) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli offici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Art. 61
Avocazione
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.
Art. 62
Ufficio di staff
1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto ala diretta dipendenza del Sindaco o della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge e composto dal Segretario comunale e/o dai dipendenti comunali.
Art. 63
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
1. Ai sensi dell’art. 12-bis del D.L.gs 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’art. 7 del D.L.gs 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con ilo regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.
Art. 64
Violazione di norme comunali - Sanzioni
1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell’ordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a € 25,00 né superiore a € 500,00.
3. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.
4. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25,00 e massima di € 500,00.
Art. 65
Violazione alle norme di legge - Sanzioni
1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all’art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66
Norma transitoria ed entrata in vigore
1. Dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione dello Statuto, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserto nella raccolta ufficiale degli statuti;
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
Art. 67
Modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge dello Stato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.