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Ufficiale – 67100 L’Aquila.
AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella
parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti
dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali –
integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei
cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello
Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli
annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui
inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti
della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli
interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i
provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di
controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati:
gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della
Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di
rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la
Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità
dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri
Straordinari e Speciali.
SOMMARIO
Statuto Comunale
Indice |
|
|
TITOLO I |
|
PRINCIPI GENERALI E FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI |
|
CAPO I |
|
I PRINCIPI GENERALI |
|
|
Art. 1 |
Il Comune
di Montereale |
|
|
Art. 2 |
Territorio
e Sede Comunale |
|
|
Art. 3 |
Stemma e
Gonfalone del Comune |
|
|
Art. |
Funzioni |
|
|
Art. 5 |
Principi
ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune |
|
|
Art. 6 |
Cultura |
|
|
Art. 7 |
Programmazione
socio - economica e territoriale |
|
|
Art. 8 |
Ambiente
montano |
|
|
Art. 9 |
Sport e
tempo libero |
|
|
Art. 10 |
Pari
opportunità |
|
|
Art. 11 |
Autonomia
statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa |
|
|
Art. 12 |
Autonomia
finanziaria ed impositiva |
|
CAPO II |
|
FORME DI RELAZIONE CON GLI ALTRI ENTI |
|
|
Art. 13 |
Interventi
e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale |
|
|
Art. 14 |
Collaborazione
del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione |
|
TITOLO II |
|
PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E GARANZIE |
|
CAPO I |
|
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DI INFORMAZIONE E
DIRITTI DEI CITTADINI |
|
|
Art. 15 |
Partecipazione
popolare |
|
|
Art. 16 |
Istanze,
petizioni, proposte |
|
|
Art. 17 |
Consultazione
popolare |
|
|
Art. 18 |
Referendum |
|
|
Art. 19 |
Partecipazione
ai procedimenti amministrativi |
|
|
Art. 20 |
Pubblicità
ed accesso agli atti |
|
|
Art. 21 |
Diritto di
informazione |
|
CAPO II |
|
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO |
|
|
Art. 22 |
Associazionismo |
|
|
Art. 23 |
Diritti
delle Associazioni |
|
|
Art. 24 |
Contributi
alle Associazioni |
|
|
Art. 25 |
Volontariato |
|
CAPO III |
|
LE GARANZIE - IL DIFENSORE CIVICO |
|
|
Art. 26 |
Ruolo e
poteri del Difensore Civico |
|
|
Art. 27 |
Elezione
del Difensore Civico |
|
TITOLO III |
|
ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITÀ |
|
CAPO I |
|
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE |
|
|
Art. 28 |
Organi di
Governo |
|
CAPO II |
|
IL CONSIGLIO COMUNALE |
|
Sezione I |
|
Ruolo e
competenze del Consiglio Comunale |
|
|
Art. 29 |
Il
Consiglio Comunale |
|
|
Art. 30 |
Competenze
del Consiglio Comunale |
|
Sezione
II |
|
Assetto
istituzionale e organizzazione del Consiglio comunale |
|
|
Art. 31 |
Prima
seduta del Consiglio comunale |
|
|
Art. 32 |
Gruppi
consiliari |
|
|
Art. 33 |
Commissioni
Consiliari |
|
|
Art. 34 |
Garanzie
per le minoranze |
|
|
Art. 35 |
Commissione
Pari Opportunità |
|
Sezione
III |
|
Funzionamento
del Consiglio Comunale |
|
|
Art. 36 |
Articolazione
dell'attività del Consiglio |
|
|
Art. 37 |
Pubblicità
e verbalizzazione delle sedute |
|
|
Art. 38 |
Funzionamento
del Consiglio |
|
|
Art. 39 |
Autonomia
funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale |
|
CAPO III |
|
IL SINDACO |
|
|
Art. 40 |
Ruolo
istituzionale e funzioni del Sindaco |
|
|
Art. 41 |
Rappresentanza
legale |
|
|
Art. 42 |
Rapporti
con gli Assessori e con il Segretario Comunale, |
|
il
Direttore Generale e i Responsabili dei Servizi |
|
|
Art. 43 |
Vice
Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco |
|
|
Art. 44 |
Consiglieri
del Sindaco |
|
|
Art. 45 |
Mozione di
sfiducia e dimissioni |
|
CAPO IV |
|
LA GIUNTA |
|
|
Art. 46 |
Composizione
della Giunta e nomina degli Assessori |
|
|
Art. 47 |
Ruolo e
competenze della Giunta |
|
|
Art. 48 |
Funzionamento
della Giunta |
|
|
Art. 49 |
Ruolo e
compiti degli Assessori |
|
|
Art. 50 |
Dimissioni
degli Assessori e loro revoca |
|
CAPO V |
|
CONDIZIONE GIURIDICA, DIRITTI E DOVERI DEGLI
AMMINISTRATORI DEL COMUNE |
|
|
Art. 51 |
Condizione
giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche |
|
|
Art. 52 |
Diritti di
informazione dei Consiglieri |
|
CAPO VI |
|
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ,
DIMISSIONI, |
|
RIMOZIONE
E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI |
|
|
Art. 53 |
Incompatibilità
ed ineleggibilità degli Amministratori |
|
|
Art. 54 |
Rimozione,
sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge |
|
|
Art. 55 |
Decadenza
dei Consiglieri per assenza ingiustificata |
|
CAPO VII |
|
LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO
E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO |
|
DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO
E DI CONTROLLO |
|
|
Art. 56 |
Linee
programmatiche per il mandato amministrativo |
|
|
Art . 57 |
Definizione
delle linee programmatiche |
|
|
Art. 58 |
Attuazione
delle linee programmatiche |
|
|
Art. 59 |
Verifiche
ed adeguamenti delle linee programmatiche |
|
|
Art. 60 |
Consuntivazione
dell'attuazione delle linee programmatiche |
|
TITOLO IV |
|
UFFICI E PERSONALE |
|
CAPO I |
|
UFFICI E PERSONALE |
|
|
Art. 61 |
Principi
strutturali e organizzativi e Organizzazione degli Uffici e del personale |
|
|
Art. 62 |
Regolamento
degli uffici e dei servizi |
|
|
Art. 63 |
Ufficio
del Sindaco e della Giunta |
|
|
Art. 64 |
Istituzione
degli Uffici speciali temporanei |
|
|
Art. 65 |
Diritti e
doveri dei dipendenti |
|
CAPO II |
|
PERSONALE DIRETTIVO |
|
|
Art. 66 |
Direttore Generale |
|
|
Art. 67 |
Compiti
del Direttore Generale |
|
|
Art. 68 |
Funzioni
del Direttore Generale |
|
|
Art. 69 |
Responsabili
degli uffici e dei servizi |
|
|
Art. 70 |
Funzioni
dei Responsabili degli uffici e dei servizi |
|
|
Art. 71 |
Collaborazioni esterne |
|
CAPO III |
|
SEGRETARIO COMUNALE |
|
|
Art. 72 |
Il
Segretario Comunale |
|
CAPO IV |
|
LA RESPONSABILITÀ |
|
|
Art. 73 |
Responsabilità
verso il Comune |
|
|
Art. 74 |
Responsabilità
verso terzi |
|
TITOLO V |
|
I SERVIZI PUBBLICI |
|
|
Art. 75 |
Forme di
gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali |
|
|
Art. 76 |
Partecipazioni
a società |
|
|
Art. 77 |
Forme per
la gestione dei servizi sociali e culturali - L'Istituzione |
|
|
Art. 78 |
Elementi
di riferimento per l'erogazione dei servizi |
|
|
Art. 79 |
Nomina di
rappresentanti del Comune in società ed altri organismi |
|
partecipati
o controllati |
|
TITOLO VI |
|
STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI |
|
CAPO I |
|
GLI STRUMENTI ECOMICO-FINANZIARI DEL COMUNE |
|
|
Art. 80 |
Risorse
economico-finanziarie |
|
|
Art. 81 |
Rapporti
finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite |
|
|
Art. 82 |
Patrimonio
del Comune |
|
|
Art. 83 |
Gli
strumenti contabili |
|
|
Art. 84 |
Revisione
economico-finanziaria |
|
CAPO II |
|
IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI |
|
|
Art. 85 |
Il sistema
dei controlli interni |
|
|
Art. 86 |
Modalità
di sviluppo del controllo di gestione |
|
TITOLO VII |
|
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI |
|
CAPO I |
|
DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITÀ MONTANA |
|
|
Art. 87 |
Delega di
funzioni alla Comunità Montana |
|
CAPO II |
|
REVISIONE DELLO STATUTO - PUBBLICAZIONE |
|
|
Art. 88 |
Revisione
dello Statuto conseguente ad innovazioni normative |
|
|
Art. 89 |
Pubblicazione
ed entrata in vigore |
|
|
Art. 90 |
Disposizione
abrogativa |
Titolo
I
Principi generali e forme di relazione con altri Enti
Capo
I
I Principi generali
Art. 1
Il Comune di Montereale
1.1. Il Comune di Montereale, Ente Locale
autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale,
ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
1.2. Il Comune in particolare rappresenta gli
interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che
esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.
1.3. Il Comune collabora con lo Stato, la
Regione, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi e con le forme associative e
di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
1.4. Il Comune concorre alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione,
dello Stato e della Comunità Europea al fine del più efficace assolvimento
delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli
Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà,
secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte
delle famiglie, associazioni e comunità.
Art. 2
Territorio e Sede Comunale
2.1. Il Comune Montereale confina con i comuni
di: Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto, Pizzoli, Barete e la provincia
di Rieti.
2.2. Il territorio di cui al precedente comma
comprende:
- Montereale capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
- le frazioni di: Aringo, Cabbia, Capo Fano, Casale Bottone, Castel Paganica, Castiglione, Cauccio, Cavagnano, Cavallari, Cesaproba, Cesariano, Civitella Verrico, Collecalvo, Colle Cavallari, Colle Paganica, Colle Verrico, Corcioni, Lonaro, Marana, Marignanetto, Marignano, Pellescritta, Piedicolle, Piedicolle di Fano, San Giovanni Paganica, Santa Lucia, San Vito, Santa Vittoria, Verrico e La Villa
2.3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato
in Via del Municipio, 12 nel capoluogo di Montereale
2.4. Le adunanze degli organi collegiali si
svolgono normalmente nella sala Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi
in caso di necessità o per particolari esigenze.
2.5. Il Comune può prevedere l'apertura di
sportelli per l'erogazione di determinati servizi anche in altre località del
suo territorio.
Art. 3
Stemma e Gonfalone del Comune
3.1. Il Comune di Montereale ha un proprio
Stemma ed un Gonfalone.
3.2. Lo Stemma presenta una corona a nove torri
che sovrasta uno scudo tagliato in due campi triangolari; nel triangolo posto
in alto viene raffigurata un’aquila e una freccia; in quello posto in basso
sono raffigurati tre monti; il tutto è circondato da un serto composto, nella
parte destra, da un ramo di quercia (simbolo di forza) e nella parte sinistra,
da un ramo di ulivo (simbolo di pace).
3.3. Il Gonfalone è costituito da un drappo blu
rettangolare, bordato e frangiato d’oro, terminante al ventame con tre bandoni,
il centrale più lungo e al bilico in tre merli guelfi; caricato al centro dallo
Stemma recante in capo la scritta “COMUNE DI MONTEREALE”; il drappo e riccamente
ricamato da filamenti in argento; il bilico è unito all’asta con un cordone di
argento.
3.4. Lo Stemma e il Gonfalone sono stati
adottati con deliberazioni consiliari e riconosciuti a norma di legge.
3.5. Il Comune fa uso, nelle cerimonie
ufficiali, del gonfalone.
3.6. Il Sindaco può disporre che il gonfalone
del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di
particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni
ufficiali.
3.7.La
Giunta può autorizzare l'uso o la riproduzione dello stemma del Comune per fini
non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4.1. Il Comune è titolare ed esercita le
funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge
dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4.2. Il Comune esercita in particolare tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico,
fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo,
definite per legge.
4.3. Al fine di dare piena attuazione al
principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4.4.Il
Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con
ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla
cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale.
Art. 5
Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune
5.1. Il Comune di Montereale ispira la sua
azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione
per il completo sviluppo della persona umana.
5.2. Ispira la sua azione al principio di
solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali,
economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità Nazionale
e Internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria
comunità:
- sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
- promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;
- garantendo, anche attraverso azioni positive, la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;
- realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;
- rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
- tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita;
- mantenendo vivi i rapporti con i Monterealesi non residenti, sia per non disperdere i legami di appartenenza con la comunità di origine, sia per facilitare gli scambi, le permanenze temporanee e i rientri.
5.3. Il Comune riconosce il diritto dei
cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni
che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla
formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.
5.4. Il Comune concorre, nell'ambito delle
organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di
gemellaggio con altri Enti, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione
per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
5.4. Il Comune
esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e
garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso
garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali,
degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi
diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento
e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione locale.
5.5. L'attività amministrativa del Comune è
svolta secondo criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, efficacia,
efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del
principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti
preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli
utenti dei servizi.
5.6. Il Comune uniforma altresì la propria
attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale,
ratificata con la Legge 30 dicembre 1989, n. 439.
6.1. Il Comune riconosce la cultura come
attività e come bene primario per lo sviluppo della personalità umana.
6.2. In tale contesto tutela e valorizza
segnatamente il patrimonio storico, religioso, tradizionale-popolare, nonché le
forme originali della cultura materiale e delle attività produttive.
6.3. Parimenti incoraggia le esperienze
culturali, innovative nel campo umanistico, economico-sociale e scientifico.
6.4. Per il raggiungimento di tali scopi, il
Comune favorisce e sostiene le Associazioni ed i Gruppi operanti nel territorio
comunale, che svolgono attività culturali nelle loro varie forme, assicurando
ad essi pure la fruizione di locali, strutture e spazi per l'esercizio
dell'attività medesima.
Art. 7
Programmazione socio - economica e territoriale
7.1. Il Comune individua nel metodo della
programmazione lo strumento essenziale per coordinare, indirizzare ed attuare
gli obiettivi di sviluppo economico, sociale e culturale della comunità
Monterealese;
7.2. La programmazione, tenendo presente anche i
contesti comprensoriali e interprovinciali e avvalendosi dell'apporto delle
formazioni socio - economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio,
dovrà, in particolare, perseguire una promozione integrale dei settori economici,
una efficace politica dei servizi, un organico assetto territoriale ed urbanistico,
una costante iniziativa per la crescita culturale dei cittadini.
7.3.In
tale ambito il Comune sostiene con particolare vigore anche per favorire le ricorrenti esigenze occupazionali, lo sviluppo
delle attività e delle iniziative legate al turismo ed all'agriturismo,
dell'artigianato e dell'edilizia, delle attività agricole, zootecniche e
forestali, delle attività industriali e del terziario.
8.1. L'ambiente montano, nel quale è situato il
Comune di Montereale, è risorsa insostituibile per lo sviluppo della comunità.
8.2. Esso deve essere salvaguardato e
valorizzato tenendo presente, in modo sostanziale, la necessità di qualificarne
il ruolo e le prospettive nel contesto delle azioni programmatiche per il
riequilibrio della montagna e delle zone interne previste dalla legislazione
nazionale e regionale.
9.1. Il Comune incoraggia e sostiene lo sport
anche dilettantistico, il turismo sociale e le attività di tempo libero,
finalizzate in particolare modo alla crescita culturale ed al rispetto e
valorizzazione dell'ambiente favorendo, nei modi opportuni, anche le
associazioni che ne promuovono l'attuazione.
10.1 Il Comune persegue la realizzazione di
condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita
civile e sociale.
10.2 Nelle Commissioni Consiliari e negli altri
Organi Collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni partecipati, controllati
o dipendenti del Comune, è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi
i sessi.
Art. 11
Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa
11.1. Il Comune ha autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa ed amministrativa.
11.2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e
regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili
fissati dalla legge.
11.3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è
attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti
dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni,
dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.
11.4. L'autonomia amministrativa è tradotta in
provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo
in materia di attività amministrativa.
Art. 12
Autonomia finanziaria ed impositiva
12.1. Il Comune ha autonomia impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri Statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
12.2. L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed
impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei
limiti generali da esse stabiliti.
12.3. L'esercizio dell'autonomia impositiva è
sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali
di settore applicabili all'attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira
anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.
12.4. Il Comune concorre alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il
miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della
produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e
delle attività di propria competenza.
Capo
II
Forme di relazione con gli altri Enti
Art. 13
Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale
13.1. Nelle materie di propria competenza il Comune
formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia
ed agli altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate
in base a specifica disposizione di legge.
13.2. Il Comune opera altresì per sviluppare
iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di
rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.
Art. 14
Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione
14.1. Il Comune può formalizzare intese o accordi
di collaborazione con altri Enti Locali
e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:
- coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
- sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
- razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
14.2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri
Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di
servizi o funzioni.
14.3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di
programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare,
il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il
Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò
risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione
o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità
Locale.
Titolo II
Partecipazione, informazione e garanzie
Capo
I
Istituti di partecipazione di informazione e diritti dei cittadini
Art. 15
Partecipazione popolare
15.1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione
dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di
assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
15.2. La partecipazione popolare si esprime
attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il
diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
15.3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un
regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono
far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Art.16
Istanze, petizioni, proposte
16.1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che
comunque operano nel territorio Comunale e le loro associazioni, possono
presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere, nelle materie
di competenza comunale, interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi. Il Comune di Montereale ne garantisce tempestivo esame e
riscontro.
16.2. Le istanze devono essere prese in
considerazione dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia, che formula
le relative valutazioni. La risposta scritta, entro trenta giorni, sarà data
dal Sindaco.
16.3. Le petizioni e le proposte, intese ad
ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale,
devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli elettori residenti nel
Comune. Esse sono presentate al Sindaco, il quale le trasmette con osservazioni
entro dieci giorni al Consiglio, affinché l'Organo Collegiale ne valuti i
contenuti ed adotti i provvedimenti conseguenti entro sessanta giorni.
16.4. Per quanto concerne le petizioni, il
contenuto della decisione del Consiglio Comunale, unitamente al testo della petizione,
è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo
tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio
del Comune.
16.5. Per quanto concerne le proposte, le
determinazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate negli appositi spazi e
sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 17
Consultazione popolare
17.1. Il Comune di Montereale può indire
consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative
allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività
amministrativa, nelle seguenti materie:
- politiche sociali e politiche giovanili;
- interventi di sviluppo economico;
- interventi per il turismo;
- politiche per i servizi pubblici locali;
- interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio comunale.
17.2. La consultazione è realizzata mediante
assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo.
17.3. La consultazione popolare è indetta dal
Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta. La
consultazione è comunque obbligatoriamente indetta quando sia formalmente
richiesta da un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente.
17.4. Il Sindaco provvede affinché le risultanze
della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio. Alle
conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.
18.1. La partecipazione della popolazione alla
determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche
attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.
18.2. Il Sindaco indice referendum consultivo,
propositivo od abrogativo di atti dell'Amministrazione Comunale in materia di
politiche sociali e politiche giovanili, interventi di sviluppo economico,
interventi per il turismo, politiche per i servizi pubblici locali, interventi
per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale,
quando ne faccia richiesta il 20% dei cittadini elettori residenti nel
Comune. L’indizione dovrà avere luogo
entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare previa
verifica dell’ammissibilità del quesito referendario.
18.3. Non possono essere indetti referendum in
materia di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e
quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo
quinquennio. Non possono inoltre essere sottoposti a referendum, in qualsiasi
sua forma:
- lo Statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
- il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
- i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
- i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
- i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
- materie attinenti al personale (assunzioni, revoche, ecc.);
- i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;
- i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni;
- il Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi.
18.1. Dopo
l'indizione del referendum, gli organi comunali devono astenersi dal deliberare
sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria fino alla
conclusione dello stesso.
18.2. Il
referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti
recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai
firmatari.
18.3. I referendum abrogativi e propositivi sono
validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto
ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
18.4. In caso
di esito positivo del referendum consultivo, il Sindaco adotta gli atti
necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio
Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto
della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed
abrogativo, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la
volontà manifestata dagli elettori.
18.5. Le
modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del
referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento da adottare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 19
Partecipazione ai procedimenti amministrativi
19.1. Il Comune assicura la partecipazione dei
destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti
dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti
amministrativi.
19.2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia
da istanza di parte sia d'ufficio e ove previsto ex lege, previa comunicazione
all’interessato, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere
parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì
diritto di essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e
temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad
assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria
procedimentale.
19.3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma
urgenza, il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di
partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie
sintetiche od osservazioni.
19.4. Il Comune assicura la partecipazione dei
cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del
giusto procedimento.
19.5. La partecipazione degli interessati è
garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei
principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.
19.6. Il regolamento disciplina in dettaglio le
modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la
possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.
Art. 20
Pubblicità ed accesso agli atti
20.1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi
del Comune di Montereale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in
tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
20.2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati
da organi del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.
20.3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti
amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme
del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.
20.4. Il regolamento disciplina comunque
l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i
quali l'accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di
riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire
l'effettività del diritto.
Art. 21
Diritto di informazione
21.1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad
esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono
essere adeguatamente pubblicizzati.
21.2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante
affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato
nell'atrio del palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi
spazi a ciò destinati.
21.3. L'affissione viene curata dal Segretario
Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica
l'avvenuta pubblicazione.
21.4. Gli atti aventi destinatario determinato
devono essere notificati all'interessato.
21.5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a
Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
21.6. Inoltre, per gli atti più importanti
individuati nel Regolamento deve essere disposta l'affissione negli spazi
pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Capo
II
Associazionismo e Volontariato
22.1. Il Comune riconosce e promuove le forme di
associazionismo presenti sul proprio territorio.
22.2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza
delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio
comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sopracomunale.
22.3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è
necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e
comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
22.4. Non è ammesso il riconoscimento di
associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi
generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti, e dal presente Statuto.
22.5. Le Associazioni registrate devono presentare
annualmente il loro bilancio.
22.6. Il Comune può promuovere e istituire la
Consulta delle Associazioni.
Art. 23
Diritti delle Associazioni
23.1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto,
per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di
cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in
merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
23.2. Le scelte amministrative che incidono
sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di
pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
23.4. I pareri devono pervenire all'Ente nei
termini stabiliti dalla richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori
a dieci giorni.
Art. 24
Contributi alle Associazioni
24.1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con
esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo
svolgimento dell'attività associativa.
24.2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle
Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, beni
o servizi in modo gratuito.
24.3. La modalità di erogazione dei contributi o di
godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito
regolamento in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
24.4. Il Comune può gestire servizi in
collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello
nazionale e inserite nell'apposito Albo Regionale, l'erogazione dei contributi
e le modalità della collaborazione verranno stabilite in appositi regolamenti.
24.5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi
in denaro o in natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno,
rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
25.1. Il Comune promuove forme di volontariato per
un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della
qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare nelle fasce in
costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
25.2. Il volontariato potrà esprimere il proprio
punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti,
strategie, studi e sperimentazioni.
25.3. Il Comune garantisce che le prestazioni di
attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di
importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e
siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Capo
III
Le garanzie - Il Difensore Civico
Art. 26
Ruolo e poteri del Difensore Civico
26.1. Il Comune di Montereale ha facoltà di
istituire l'Ufficio del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire
l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, nonché degli
organismi controllati, dipendenti e partecipati dall'Ente.
26.2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali
ovvero d'ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei
confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che
ritenga opportuno. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento
del Difensore Civico Comunale. Nel caso in cui sia un cittadino a richiedere
l'intervento del Difensore Civico, quest'ultimo riferisce entro trenta giorni
l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto.
26.3. Il Difensore Civico esercita altresì le
funzioni attribuitegli dalla legge, con particolare riferimento a quanto
previsto in ordine all'espletamento di controlli preventivi di legittimità su
particolari categorie di atti dell'Amministrazione Comunale, nonché a quanto
stabilito in materia di contenzioso inerente l'accesso ai documenti
amministrativi.
26.4. Il Difensore Civico deve vigilare affinché a
tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
26.5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio
interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere
disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
26.6. Il Difensore Civico svolge la propria
attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di
subordinazione gerarchica o funzionale.
27.7. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei
propri compiti, ha libero accesso agli Uffici del Comune, delle Aziende
speciali e delle Istituzioni nonché degli Enti convenzionati, anche al fine di
effettuare accertamenti diretti; ha diritto di visionare atti e documenti e di
averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla
questione trattata; può convocare il Segretario Comunale, il Direttore
Generale, se nominato, o i Responsabili dei Servizi per un esame congiunto
delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio
né la riservatezza.
27.8. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso
idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai
servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
27.9. Il Difensore Civico presenta al Consiglio una
relazione annuale entro il 30 giugno ove illustra l'attività svolta nell'anno
precedente e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze
dell'amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire
efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei servizi
pubblici comunali. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio,
trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in
Consiglio Comunale. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo
dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti
il suo incarico. Può altresì venire convocato dai medesimi organi.
27.10. Al Difensore Civico spettano l'indennità di
funzione nonché il trattamento di missione nella misura determinata dal
Consiglio comunale e comunque non superiore a quella massima prevista per i
Responsabili dei Servizi.
27.11. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio,
per l'istituzione del Difensore Civico può stipulare accordi con Enti locali,
Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici operanti nel territorio
comunale.
27.12. L'accordo di cui al precedente comma disciplina
l'ufficio del Difensore Civico ed i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche
che vi partecipano.
Art. 27
Elezione del Difensore Civico
27.1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio
Comunale, entro 120 giorni dall'insediamento dell'Amministrazione, con
votazione a scrutinio segreto, e con le modalità di cui al Regolamento,
nell'ambito di un elenco di candidati predisposto a seguito di avviso pubblico
da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'insediamento dell'Amministrazione.
Hanno facoltà di proporre la propria candidatura, allegando dettagliato
curriculum, i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto i quaranta
anni di età e che per preparazione, esperienza, probità e competenza
giuridico-amministrativa, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività
e serenità di giudizio.
27.2. Non può essere eletto difensore civico:
- chi si trovi in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
- I membri dei consorzi tra Comuni, delle Comunità montane e del Comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i componenti degli organi direttivi dei partiti e dei movimenti politici e sindacali;
- I dipendenti del Comune, i titolari, gli amministratori ed i dirigenti di Enti ed Imprese che abbiano rapporti contrattuali per opere, somministrazioni o servizi con l'amministrazione comunale o che da essa ricevano sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo;
- Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini sino al quarto grado di amministratori o dirigenti del Comune, del Segretario e del Direttore Generale;
- Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo alla amministrazione comunale;
- Colui che ha lite pendente con il Comune;
27.3. Il Difensore Civico dura in carica per
l'intero mandato del Consiglio Comunale, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento
del successore, e non è rieleggibile per due mandati consecutivi;
27.4. Egli cessa dalla carica in caso di
dimissioni, decadenza o revoca. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale,
a maggioranza dei propri componenti per sopravvenienza di una delle condizioni
che osterebbero alla nomina. Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata
approvata da almeno i due terzi dei suoi componenti, può revocare il difensore
civico per gravi violazioni di legge o per accertata e documentata inefficienza;
Titolo III
Organi di Governo e loro attività
Capo
I
Gli Organi di Governo del Comune
28.1. Sono Organi di Governo del Comune il
Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
28.2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del
Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa,
della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione
Comunale.
Capo
II
Il Consiglio Comunale
Sezione
I
Ruolo e competenze del Consiglio Comunale
29.1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva
della comunità locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico amministrativo
del Comune e che ne controlla l'attuazione.
Art. 30
Competenze del Consiglio Comunale
30.1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti
fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono
individuate dalla legge.
30.2. Nelle materie di competenza del Consiglio non
possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del
Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Sezione
II
Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale
Art. 31
Prima seduta del Consiglio comunale
31.1. La prima seduta è convocata e presieduta dal
Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio che può essere eletto
tra i consiglieri e resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio
stesso.
31.2. Al Presidente se eletto verrà corrisposta un
indennità di carica quantificata nei modi e termini di legge o regolamento.
31.3. Il Presidente è eletto con voto segreto a
maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun
candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione
nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei
Consiglieri presenti.
31.4. In caso di impedimento del Presidente le
funzioni vicarie di presidente dell'assemblea sono esercitate dal Sindaco.
31.5. Il Presidente può essere revocato, su mozione
di sfiducia proposta da almeno di 2/5 dei membri del Consiglio. La mozione per
essere approvata deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei
Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta
alle nuove elezioni. La mozione deve essere messa in discussione non prima di
10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
31.6. Qualora il Consiglio non procede all'elezione
del Presidente, le funzioni di presidente del Consiglio sono esercitate dal
Sindaco, e in caso di assenza o di impedimento, dal Vicesindaco.
31.7. Il Presidente del Consiglio rappresenta
l'assemblea nei rapporti con gli altri organi istituzionali e all'esterno
dell'amministrazione ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle
problematiche ad essi correlate, ne esprime
gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e
culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità a tutela delle
prerogative dei singoli consiglieri.
31.8. Il Presidente del Consiglio convoca e
presiede le Assemblee Consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il
calendario dei lavori, concorre previa intesa con i singoli presidenti, alla
programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni Consiliari.
31.9. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata
e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e a singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio.
31.10. È facoltà del Presidente del Consiglio
intervenire nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal
presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale sul funzionamento dei
rapporti istituzionali tra Organi del Comune al fine di consentire un migliore
e più rapido sviluppo della attività amministrativa e dei processi decisionali
inerenti le principali linee di azione all'ente.
31.11. La carica di Presidente del Consiglio è
incompatibile con quella di componente di Commissioni Consiliari alle quali può
partecipare, senza diritto di voto.
31.12. Al Presidente sono attribuiti tra gli altri i
poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio
Comunale.
31.13. Il Consiglio provvede alla convalida dei
consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia,
disponendo le eventuali surroghe.
31.14. Agli adempimenti di cui al comma precedente il
Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
31.15. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio
adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità
dell'Amministrazione Comunale e della stessa Assemblea rappresentativa, secondo
quanto previsto dalla legge.
32.1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la
composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati dal Regolamento.
32.3. A ciascun Gruppo Consiliare nei limiti delle
disponibilità degli immobili di proprietà di questo Comune attestata dal
Responsabile dell’ufficio competente sono assicurati gli spazi e le risorse
necessarie per lo svolgimento dei compiti d’istituto.
Art. 33
Commissioni Consiliari
33.1. Il Consiglio Comunale può istituire nel
proprio seno Commissioni permanenti, temporanee, per settori organici di
materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare.
Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione
di istituzione, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio.
33.2. Le Commissioni sono composte da soli
Consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la
rappresentanza di tutti i Gruppi.
33.3. Esse esercitano le competenze loro attribuite
anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli
altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.
33.4. Alle Commissioni può essere deferito il
compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare,
da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.
33.5. Il Consiglio Comunale può istituire
Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari,
stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze,
i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con
una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali
provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.
33.6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri
di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari
sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il
quale può prevedere anche procedure facilitate per l'esame da parte del
Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle
stesse Commissioni.
33.7. Le Commissioni hanno comunque diritto di
ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori,
nonché l'audizione del Direttore Generale, se nominato, del Segretario Comunale
o di Responsabili di Servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune.
Possono, altresì, invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione,
la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
33.8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche,
salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del
Consiglio comunale.
Art. 34
Garanzie per le minoranze
34.1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue
Commissioni permanenti, temporanee o speciali, l'attività istituzionale è
sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il
coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali
dell'assemblea. Nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
possono essere definiti, a tal fine, specifici strumenti e particolari
procedure.
34.2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i
Presidenti delle Commissioni Consiliari con funzioni di garanzia e di controllo
qualora istituite sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai
Gruppi Consiliari di opposizione.
Art. 35
Commissione per le Pari Opportunità
35.1. Il Consiglio Comunale può istituire una
Commissione per le Pari Opportunità tra
uomo e donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla
definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.
35.2. I Componenti, anche esterni, della Commissione
sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività
culturale, sociale, politica ed economica.
35.3. La Commissione, il cui funzionamento è
disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,
formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere
attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari opportunità. A
tal fine, può avvalersi del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà
sociali.
35.4. La Giunta Comunale può consultare
preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio
in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari
opportunità.
35.5. La Commissione, che dura in carica per
l'intero mandato, per il suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle
risorse previste per le Commissioni Consiliari dallo Statuto e dal Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Sezione
III
Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 36
Articolazione dell'attività del Consiglio
36.1. Il Consiglio Comunale articola la propria
attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la
piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le
modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni
dell'Assemblea.
36.2. Il Presidente del Consiglio o in assenza il
Sindaco sono comunque tenuti a riunire il Consiglio, convocandolo entro un
termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le
questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri.
Art. 37
Pubblicità e verbalizzazione delle sedute
37.2. Le sedute del Consiglio Comunale sono
pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.
37.3. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale
deve essere dato specifico resoconto della attività dell'Assemblea.
Art. 38
Funzionamento del Consiglio
38.1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è
disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum
per la validità delle sedute.
38.2. L'attività si svolge in sessioni ordinarie,
straordinarie e straordinarie urgenti;.
38.3. Ai fini della convocazione sono considerate
ordinarie le sedute in cui vengono iscritte le proposte di deliberazioni
inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio
di previsione e del Rendiconto della gestione.
38.4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate
almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la discussione consiliare;
le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima.
38.5. In caso di urgenza la convocazione deve
avvenire almeno 24 ore prima.
38.6. L'avviso di convocazione può prevedere una
seconda convocazione da tenersi non prima di 24 ore dalla prima.
38.7. Il Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'Assemblea
e gli organismi ad essa correlati.
Art. 39
Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale
39.1. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse
umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia
funzionale ed organizzativa.
39.2. Il regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia
dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa
può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico
e di supporti organizzativi specialistici.
Capo
III
Il Sindaco
Art. 40
Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco
40.1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione
Comunale, della quale è l'Organo responsabile e della quale interpreta ed
esprime gli indirizzi di politica amministrativa.
40.2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso
attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.
40.3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo,
con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50 e
dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.
40.4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei
singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle
determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle
proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente.
Sovrintende in via generale al funzionamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Comunale e al Direttore
Generale, se nominato.
40.5. Il Sindaco può esercitare il potere di delega
nei modi e forme di legge.
41.1. La rappresentanza legale del Comune spetta al
Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, nei casi previsti dalla legge.
41.2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in
giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.
41.3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio
atto la rappresentanza in sede processuale al Segretario Comunale o, se
nominato, al Direttore Generale o in sua assenza ai Responsabili di Servizio
del Comune.
41.4. In attuazione di quanto previsto dal
precedente comma 3, il Segretario Comunale, o, se nominato, il Direttore Generale
o il Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.
Art. 42
Rapporti con gli Assessori e con il Segretario Comunale,
il Direttore Generale e i Responsabili dei Servizi
42.1. In relazione alle attività istituzionali del
Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli
Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative
progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico -
amministrativo.
42.2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto
stabilito dal precedente comma 1, sovrintende direttamente alle materie ed ai
progetti di valenza interassessoriale.
42.3. Il Sindaco opera nei confronti del Segretario
Comunale, del Direttore Generale, se nominato, e dei Responsabili di Servizio
al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo
dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti
valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni
degli Organi di Governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli
stessi.
Art. 43
Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco
43.1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del
Sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o
sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di
dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco
provvede alla sua sostituzione.
43.2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel
coordinamento dell'attività della Giunta.
43.3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice
Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per
età.
Art. 44
Consiglieri del Sindaco
44.1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori,
nonché le competenze gestionali del Segretario Comunale, del Direttore
Generale, se nominato, e dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare
con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici,
definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari
attività.
44.2. I compiti di cui al comma 1 non possono
comunque comportare, per il Consigliere cui siano affidati, l'esercizio di
poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco
in funzione vicaria.
44.3. L’attività svolta dai Consiglieri del Sindaco
non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.
Art. 45
Mozione di sfiducia e dimissioni
45.1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad
una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
45.2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica
in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
45.3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a
tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
45.4. L'approvazione della mozione di sfiducia
comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un
Commissario, ai sensi delle vigenti leggi.
45.5. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco
al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro
presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del
Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
Capo
IV
La Giunta
Art. 46
Composizione della Giunta e nomina degli Assessori
46.1. La Giunta è composta dal Sindaco che la
preside e da un numero di Assessori che non deve essere superiore a 1/3, arrotondato aritmeticamente, dei
Consiglieri comprendendo a tal fine anche il Sindaco.
46.2. Il Sindaco nomina, i Componenti della Giunta,
tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è
effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
46.3. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i
Consiglieri. E' comunque scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a
ricoprire la carica di Vice Sindaco.
46.4. Può comunque procedersi alla nomina ad
Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio e in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;
46.5. Gli Assessori esterni, se nominati, possono
partecipare alle sedute consiliari senza diritto di voto e senza determinare la
validità della seduta. Essi sono tenuti
a partecipare quando il Consiglio e le Commissioni trattino argomenti
attenenti alle deleghe ad essi eventualmente conferite;
46.6. Il Sindaco può affidare a ciascuno degli
Assessori, anche con provvedimento diverso da quello di nomina, il compito di
sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici
progetti.
Art. 47
Ruolo e competenze della Giunta
47.1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli
indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche
politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato
amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività
di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce
periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria
competenza.
47.2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli
atti di governo locale che non siano, dalla legge e dal presente Statuto,
espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Sindaco.
47.3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono
trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione
all'Albo Comunale.
47.4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono
inoltre messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi
testi nell'Ufficio del Segretario Comunale.
Art. 48
Funzionamento della Giunta
48.1. Il Sindaco o di chi ne fa le veci, convoca e
presiede la Giunta.
48.2. Le modalità di convocazione e di
funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto -
regolamentative.
48.3. La Giunta esercita collegialmente le sue
funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei Componenti
in carica. In caso di parità prevale il
voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
48.4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Art. 49
Ruolo e compiti degli Assessori
49.1. In relazione alle materie affidate alla loro
cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di
Servizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione
ed elementi riconducibili all'indirizzo politico - amministrativo.
49.2. I Componenti della Giunta possono assumere la
responsabilità degli Uffici e dei Servizi oltre ad avere il potere di adottare
atti anche di natura tecnico gestionale ai sensi di legge vigente.
Art. 50
Dimissioni degli Assessori e loro revoca
50.1. Le dimissioni dalla carica di Assessore
devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco,
tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono
registrate al protocollo.
50.2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli
Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento
espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile
dello stesso.
50.3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva
alla revoca.
Capo
V
Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune
Art. 51
Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative
economiche
51.1. La condizione giuridica degli Amministratori
del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori, e nei Consiglieri
Comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici,
il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati
dalla legge.
51.2. Il comportamento degli Amministratori del
Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato
all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto
del principio di separazione tra indirizzo politico - amministrativo e gestione
nei limiti di legge..
51.3. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti
di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro,
beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del
mandato.
51.4. I Componenti della Giunta aventi competenza
in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici non possono esercitare
attività professionali come libero professionista in materia di edilizia
privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
51.5. Tutti gli Amministratori hanno altresì
l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al
quarto grado.
51.6. L'obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto
dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed
affini fino al quarto grado.
51.7. Il medesimo obbligo di astensione sussiste
inoltre in confronto dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi in relazione
ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di
propria competenza.
51.8. I Componenti degli Organi di governo e degli
Organi in gestione devono assumere ogni atto e provvedimento monocratico o
collegiale nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di
imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni
o di concorrervi anche mediante pareri quando, per qualsiasi ragione, anche di
opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente
suscettibile di violare tali principi.
51.9. Tutti i Consiglieri eletti residenti in altri
Comuni sono obbligati a designare un domiciliatario residente nel Comune di
Montereale. In mancanza di tale comunicazione, l'avviso di convocazione è
depositato presso l'Ufficio notifiche del Comune di Montereale.
51.10. Ogni Consigliere Comunale può chiedere che il
complesso dei gettoni di presenza da egli percepito in ragione dell'attività
svolta, sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato
in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito
dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
51.11. L'atto deliberativo di cui al precedente comma
definisce, per le indennità di funzione per i Consiglieri Comunali, l'entità in
forma percentuale e le modalità per l'applicazione di detrazioni alle stesse
indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
Art. 52
Diritti di informazione dei Consiglieri
52.1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di
ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del
Comune di Montereale, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni
acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge.
52.2. L'acquisizione delle informazioni e delle
notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali,
realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire
con modalità, stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle
strutture dell'Amministrazione Comunale.
Capo
VI
Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni,
rimozione e decadenza degli Amministratori
Art. 53
Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori
53.1. Le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
53.2. La contestazione di eventuali cause di
incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e
dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le
specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva
rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.
Art. 54
Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla
legge
54.1. I presupposti, le condizioni e gli effetti
delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione
o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge; al verificarsi di una di
tali situazioni, le strutture ed il personale dell'Amministrazione Comunale
prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti
in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'Ente, al
fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.
54.2. Le articolazioni organizzative ed i
dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente
comma 1 anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio Comunale o qualora la
rimozione e la sospensione di Amministratori dell'Ente provochi situazioni potenzialmente
pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.
Art. 55
Decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata
55.1. E' dichiarato decaduto il Consigliere che,
senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio
Comunale.
55.2. Gli elementi addotti a giustificazione devono
essere rappresentati per iscritto al Sindaco.
55.3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio
Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa del Sindaco o di un
qualsiasi Consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente
preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter
evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni
che gli hanno impedito di renderle note al Sindaco.
Capo
VII
Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo e di controllo
Art. 56
Linee programmatiche per il mandato amministrativo
56.1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di
progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in
relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
56.2. Le linee programmatiche configurano gli
obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il
quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed
atti d'indirizzo definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione
del Comune.
Art . 57
Definizione delle linee programmatiche
57.1. Il Sindaco predispone un articolato documento
descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
57.2. Il documento rappresentativo degli elementi
di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione Comunale è
impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli
obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali
utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.
57.3. L'elaborazione delle linee programmatiche
deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e
deve essere formalizzata mediante una decisione della Giunta.
57.4. I singoli Assessori possono contribuire alla
formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed
elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.
57.5. Nell'elaborazione delle linee programmatiche,
il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla
Comunità Locale.
57.6. Al fine di sollecitare e razionalizzare i
contributi qualificati dei cittadini, delle forme di aggregazione, delle
associazioni e dei soggetti operanti nell'ambito economico territoriale, il Sindaco
può indire apposita istruttoria pubblica, i cui risultati sono riportati alla
Giunta per le necessarie valutazioni e, successivamente, al Consiglio in sede
di confronto sulle linee programmatiche.
57.7. Il documento contenente le linee
programmatiche è comunque sottoposto al Consiglio entro novanta giorni dall'insediamento
del Sindaco.
57.8. Il Consiglio Comunale prende in esame le
linee programmatiche, valutando gli elementi costitutivi delle azioni e dei
progetti dell'Amministrazione per il mandato amministrativo e procedendo ad un
confronto sui contenuti delle stesse con il Sindaco e gli Assessori, anche nell'ambito
delle Commissioni Consiliari.
Art. 58
Attuazione delle linee programmatiche
58.1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di
propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del
corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche,
informandone periodicamente il Sindaco.
58.2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio, il
Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, ed i Responsabili di
Servizio adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto
necessario a dare traduzioni, sotto il profilo programmatorio, d'indirizzo e
gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al bilancio, agli atti
di programmazione, ai piani, agli atti generali di indirizzo, al piano
esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione e di gestione.
Art. 59
Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche
59.1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello
stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata
relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee
programmatiche.
59.2. La realizzazione delle azioni e dei progetti
previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del
controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.
59.3. In sede di presentazione della relazione, il
Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle
linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:
59.4. Con riferimento ad analitici rapporti del
Segretario Comunale, del Direttore Generale, se nominato, dei Responsabili di
Servizio preposti alle principali strutture dell'Amministrazione Comunale;
59.5. Con riguardo alle osservazioni ed alle
specifiche proposte di ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di
propria competenza;
59.6. Le valutazioni del Sindaco sono formalizzate
in un documento sottoposto alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione,
adeguamento o modifica, sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi
riferiti alle situazioni di contesto, alle istanze ed alle indicazioni della
comunità locale, alle esigenze di rispetto dell'impostazione fondamentale delle
linee programmatiche, nonché alle esigenze ed alle possibilità derivanti dallo
stato economico- finanziario complessivo del Comune.
59.7. L'esame delle integrazioni e delle modifiche
deve avvenire nell'ambito di un dibattito consiliare nel quale il Sindaco e gli
assessori sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.
59.8. Ogni Assessore verifica, con cadenza mensile
lo stato di attuazione delle linee
programmatiche integrate e modificate e ne riferisce al sindaco l’efficacia e
la recettività da parte della comunità locale.
Art. 60
Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche
60.1. Il Sindaco presenta al Consiglio, in
prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolo documento nel
quale è definito, in termini di consuntivazione, lo stato di attuazione e di realizzazione
delle linee programmatiche.
60.2. Il consuntivo dell'attuazione delle linee
programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul
grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.
Titolo IV
Uffici e Personale
Capo
I
Uffici e Personale
Art. 61
Principi strutturali e organizzativi e Organizzazione degli Uffici e del
personale
61.1. L'amministrazione del Comune si esplica
mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai
seguenti principi:
- una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
61.2. Il Comune disciplina con appositi atti la
dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente
Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione
tra funzioni politiche e di controllo di gestione amministrativa attribuita al
Consiglio Comunale, al Sindaco e alla
Giunta e al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai
Responsabili degli Uffici e dei Servizi ognuno per quanto di competenza..
61.3. Gli Uffici sono organizzati secondo principi
di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità
di gestione e flessibilità della struttura.
61.4. I Servizi e gli Uffici operano sulla base
della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la
propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza
ai bisogni e l'economicità.
61.5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico
vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
61.6. I Servizi e gli Uffici possono avere natura
di strutture permanenti, se attengono a funzioni ed attività a carattere continuativo;
strutture temporanee o di progetto, quando sono connesse alla realizzazione di
specifici progetti.
Art. 62
Regolamento degli uffici e dei servizi
62.1. Il Comune, attraverso il regolamento di
organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento
degli Uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna
struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra
questi, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, e gli
Organi Amministrativi.
62.2. I regolamenti si uniformano al principio
secondo cui per quanto di competenza
agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di
controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e
finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il
conseguimento; al Segretario Comunale,
al Direttore Generale, se nominato, e ai Responsabili di Servizio spetta, ai
fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire
congruamente con i fini istituzionali gli obiettivi più operativi e la gestione
amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e
responsabilità.
62.3. Il Comune recepisce e applica gli accordi
collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione
sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi
collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 63
Ufficio del Sindaco e della Giunta
63.1. Può essere costituito l'Ufficio del Sindaco e
della Giunta posto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori per la
collaborazione nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro
attribuite dalla legge.
63.2. L'istituzione, la consistenza e il
funzionamento di detto Ufficio è disciplinato dal Regolamento Organico e del
Personale.
63.3. Possono far parte degli Uffici dipendenti
dell'Ente, o collaboratori esterni altamente specializzati e iscritti negli
albi professionali incaricati con contratto a tempo determinato di durata non
superiore al mandato del Sindaco e nel rispetto delle leggi in materia.
63.4. Gli incarichi di cui sopra possono essere
conclusi a condizione che l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi
nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs
504/92 e si risolvono di diritto qualora l'Ente dichiari successivamente il dissesto
o venga a trovarsi nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.
45 del D.Lgs. 504/92.
Art. 64
Istituzione degli Uffici speciali temporanei
64.1. Il Sindaco e la Giunta, su proposta del
Direttore se nominato o del Segretario Comunale, possono istituire, con deliberazione,
Uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di
particolare valenza e con orizzonte temporale limitato.
64.2. La deliberazione istitutiva indica:
- le ragioni che giustificano l'istituzione dell'Ufficio temporale;
- gli obiettivi da perseguire;
- i termini entro i quali gli obiettivi devono essere perseguiti;
- il Responsabile dell'Ufficio;
- il personale da assegnare all'Ufficio;
- le risorse finanziarie attribuite all'Ufficio, commisurate agli obiettivi da raggiungere ed al tempo previsto per il loro raggiungimento.
64.3. Il responsabile è tenuto a presentare al
Sindaco e alla Giunta il programma di lavoro dell'Ufficio.
64.4. Dopo la predisposizione del programma di
lavoro dell'Ufficio, il Direttore Generale stabilisce la periodicità con la
quale il Responsabile è tenuto a presentare idonea relazione sull'attività
svolta ed i risultati conseguiti. Detta relazione sarà dal Direttore Generale
inoltrata al Sindaco ed alla Giunta con le sue valutazioni.
Art. 65
Diritti e doveri dei dipendenti
65.1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli
organici e ordinati secondo le categorie in conformità alla disciplina generale
sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla
legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al
servizio e nell'interesse dei cittadini.
65.2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad
assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a
raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile
verso il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, il
Responsabile degli Uffici e dei Servizi e l'Amministrazione, degli atti
compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
65.3. Il Regolamento Organico determina le
condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e
l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee
a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed
effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
65.4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei
canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già
approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi
servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario
Comunale, dal Direttore Generale, se nominato
e dagli Organi Collegiali.
65.5. Il personale di cui al precedente comma
provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa,
nonché delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle
ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
Capo
II
Personale Direttivo
66.1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta
Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione
organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposite convenzioni tra
i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
66.2. In tal caso il Direttore Generale dovrà
provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
Art. 67
Compiti del Direttore Generale
67.1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente secondo
le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
67.2. Il Direttore Generale sovrintende alla
gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra
i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio
delle funzioni loro assegnate.
67.3. La durata dell'incarico non può eccedere
quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca
previa deliberazione della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di
politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave
opportunità.
67.4. Quando non risulta stipulata la convenzione
per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere
conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.
Art. 68
Funzioni del Direttore Generale
68.1. Il Direttore Generale predispone la proposta
di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto
dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e
dalla Giunta Comunale.
68.2. Egli in particolare esercita le seguenti
funzioni:
- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione relazione o studi particolari;
- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei Servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- autorizza le missioni, prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei Servizi;
- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;
- gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
Art. 69
Responsabili degli Uffici e dei Servizi
69.1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi
sono individuati nel Regolamento di Organizzazione e nel Regolamento Organico
del personale.
69.2. I Responsabili provvedono a organizzare gli
uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario
Comunale e dal Direttore Generale, se nominato, e secondo le direttive
impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
69.3. Essi, nell'ambito delle competenze loro
assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi
e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario Comunale, dal Direttore
Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Art. 70
Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi
70.1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi
stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i
ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di
concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione degli impegni di spesa.
70.2. Essi provvedono altresì al rilascio delle
autorizzazioni o delle concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
- presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità di relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazioni degli strumenti urbanistici;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
- promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale, se nominato;
- forniscono al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato, nei limiti in cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale, se nominato, e dal Sindaco;
- rispondono nei confronti del Segretario Comunale o, se nominato, del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
70.3. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi
possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur
rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro
assegnati.
70.4. I Responsabili dei Servizi sono direttamente
responsabili, in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell'Ente, della
correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
Art. 71
Collaborazioni esterne
71.1. Il regolamento può prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo
per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
71.2. Le norme regolamentari per il conferimento
degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione
devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del
mandato elettorale, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento
economico.
Capo
III
Segretario Comunale
Art. 72
Il Segretario Comunale
72.1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato
giuridico ed economico del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge, cui
compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la revoca.
72.2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni
di legge, il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazioni e di funzioni
di assistenza giuridico - amministrativo nei confronti degli Organi dell'Ente
in ordine alla conformità alla normativa vigente.
72.3. Il Segretario Comunale:
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale;
- svolge l'attività di qualificata consulenza giuridica per gli Amministratori e Responsabili di Servizio dell'Amministrazione Comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposto;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- dirime i conflitti di attribuzioni e di competenza fra gli Uffici;
- sovrintende l'attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Capo
IV
La responsabilità
Art. 73
Responsabilità verso il Comune
73.1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali
sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi
di servizio.
73.2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile
del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui
sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai
sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei
Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità
e la determinazione dei danni.
73.3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al
Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio, la denuncia è fatta a
cura del Sindaco.
Art. 74
Responsabilità verso terzi
74.1. Gli Amministratori, il Segretario, il
Direttore Generale, se nominato, i dipendenti comunali che, nell'esercizio
delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri,
per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a
risarcirlo.
74.2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo
l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal
dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
74.3. La responsabilità personale
dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia
violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di
compimento di operazioni, che nel caso di omissione o nel ritardo ingiustificato
di atti o operazioni al cui compimento
l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o regolamento.
74.4. Quando la violazione del diritto sia derivata
da atti o operazioni di Organi Collegiali del Comune, sono responsabili, in solido,
il Sindaco e i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto o operazione.
La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale
il proprio dissenso.
Titolo V
I Servizi Pubblici
Art. 75
Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali
75.1. Il Comune di Montereale, nell'ambito delle
proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed
a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale.
75.2. Il Comune nell'esercizio delle funzioni di
sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di
assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione
in condizioni di uguaglianza.
75.3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le
attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri Uffici, può avvalersi,
nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o
altri organismi disciplinati dal Codice Civile, il cui oggetto sociale
ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle
dell'Amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite
convenzioni.
75.4. Il Comune individua, tra quelli definiti
dalla legge e nel rispetto delle eventuali limitazioni e finalizzazioni poste
dalla stessa, le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguate
alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di
opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo
riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici
da perseguire.
75.5. I servizi pubblici afferenti alla competenza
del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti
Locali.
75.6. Le decisioni relative all'assunzione diretta
e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio
Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di
fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e
qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti
riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo
impatto sul tessuto economico del territorio.
Art. 76
Partecipazioni a società
76.1. Il Comune può promuovere la costituzione o
partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare
a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello
sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività
strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative
di maggiore efficienza.
76.2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di
funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della
partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico locale.
76.3. La partecipazione a società per la gestione
di servizi pubblici si uniforma alla distinzione delle responsabilità inerenti
la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza
delle relazioni finanziarie.
76.4. L'indicazione di eventuali criteri per il
riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese
intercorse fra gli Enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione
consiliare di assunzione del servizio.
76.5. Al fine di garantire l'autonomia gestionale
della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione
Comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità
del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi
approvati dal Consiglio Comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e
gli obblighi reciproci tra Comune e società.
76.6. I candidati alla carica di Amministratore
all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli
obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.
Forme per la gestione dei servizi sociali
e culturali - L'Istituzione
77.1. I servizi sociali e culturali sono gestiti
dall'Amministrazione Comunale facendo ricorso in via preferenziale al modello
dell'Istituzione, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, approvata
con la maggioranza dei Consiglieri in carica, che precisa l'ambito di attività
dell'Istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare
alla stessa.
77.2. Ogni Istituzione è dotata di autonomia
gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento
dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti
comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale. A tal fine, ciascuna
Istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con la
maggioranza dei Consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a
quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di
funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la
struttura e il funzionamento dell'Istituzione medesima.
77.3. Il regime contabile delle Istituzioni è
disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità
gestionale delle Istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
77.4. Le Istituzioni dispongono altresì di entrate
proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente
messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate
sono iscritte direttamente nel bilancio delle Istituzioni e sono da queste
accertate e riscosse.
Art. 78
Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi
78.1. Il Comune sviluppa la gestione dei servizi
pubblici locali di competenza con le forme che assicurano la maggiore
efficienza, garantendo, in relazione ai processi di esternalizzazione, il
rispetto dei principi di concorrenzialità e di attenzione per le esigenze degli
utenti.
78.2. Tutte le forme di gestione prescelte adottano
alla base della loro iniziativa il principio del contenimento entropico e della
diminuzione degli sprechi energetici,
tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema
di relazioni esterne ed interne.
78.3. L'efficacia delle prestazioni e la qualità
nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standars
definiti in Carte dei Servizi.
Art. 79
Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi
partecipati o controllati
79.1. Per le Società, le Istituzioni e gli altri
organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici,
controllati o partecipati dal Comune, gli Amministratori sono nominati o
designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra
persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti
o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.
79.2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per
quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di
cui al precedente comma 1 nel rispetto delle previsioni di legge in ordine alle
incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati
dall'Amministrazione comunale.
79.3. In sede di definizione dell'atto contenente
gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il
Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di
amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.
79.4. Gli Amministratori di cui al presente
articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, per quanto di
competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito
contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di
documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o
dell'Ente.
Titolo VI
Strumenti economico-finanziari e controlli interni
Capo
I
Gli strumenti ecomico-finanziari del Comune
Art. 80
Risorse economico-finanziarie
80.1. L'ordinamento della finanza del Comune di
Montereale è disciplinato dalla legge; rispetto a tale riferimento ed ai limiti
da esso posti, l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della
finanza pubblica.
80.2. Nell'esercizio della propria autonomia
finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso
alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle
norme che regolano la finanza locale.
80.3. Il Comune è altresì titolare di potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di
altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.
Art. 81
Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite
81.1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio
delle funzioni conferite al Comune di Montereale dallo Stato e dalla Regione,
nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite, sono disciplinati
dalla legge e dalla normativa attuativa
della stessa.
81.2. L'esercizio delle funzioni conferite deve
comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali
e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione
amministrativa e dell'efficacia della stessa.
82.1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio,
nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli
immateriali, e immobili.
82.2. I beni mobili e immobili, ordinati in base
alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente
aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di
contabilità.
82.3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o
resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale
Art. 83
Gli strumenti contabili
83.1. La gestione economico finanziaria del Comune
di Montereale si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione
previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono
redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi,
servizi ed interventi.
83.2. La dimostrazione dei risultati della gestione
è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il
conto consuntivo e il conto del patrimonio.
83.3. I risultati della gestione sono rilevati
anche mediante contabilità economica.
83.4. La predisposizione degli strumenti contabili
e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle
relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione
economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei
procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa, sono definiti dal
regolamento di contabilità.
Art. 84
Revisione economico-finanziaria
84.1. Ai fini della revisione
economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il
Revisore nei modi indicati dalla legge.
84.2. Il Revisore espleta le funzioni ad esso
attribuite dalla legge secondo modalità definite dal Regolamento di Contabilità
e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti
a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.
84.3. Nell'ambito della collaborazione con il
Consiglio Comunale, il Revisore, oltre alle funzioni previste dalla
legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità, formula pareri
sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle
risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli
altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento
della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità Locale
la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
84.4. Il Revisore, nell'esercizio della sua
funzione, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente e delle sue
Istituzioni.
Capo
II
Il sistema di controlli interni
Art. 85
Il sistema dei controlli interni
85.1. Nell'ambito dell'Amministrazione comunale la
valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo
di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati
dei Responsabili di Servizio e del personale, costituiscono un sistema per i controlli
interni.
85.2. I controlli interni, sono attuati per
sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali e
verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.
85.3. Il controllo e la valutazione strategica sono
finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed
obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo
politico - amministrativo.
85.4. La valutazione dei risultati dei Responsabili
di Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione
degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa,
l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle
risorse umane operanti nell'Amministrazione.
85.5. Il controllo di gestione è finalizzato a
verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa
allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione,
il rapporto tra costi e risultati.
Modalità di sviluppo del controllo di
gestione
86.1. L'Amministrazione Comunale può predisporre
adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo
svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per
esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione
dei modelli e dei processi - chiave per il controllo dei flussi economici e
dell'attività delle organizzazioni.
86.2. In ogni caso, lo sviluppo del controllo di
gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati
inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards
di erogazione dei servizi.
Titolo VII
Disposizioni diverse, transitorie e finali
Capo
I
Delega di funzioni alla Comunità Montana
Art. 87
Delega di funzioni alla Comunità Montana
87.1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione
assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità
Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
87.2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva
poteri di indirizzo e di controllo.
Capo
II
Revisione dello Statuto - pubblicazione
Art. 88
Revisione dello Statuto conseguente ad innovazioni normative
88.1. Le innovazioni normative contenute in leggi
che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune
comportano la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.
88.2. I Regolamenti da adottare citati nei
precedenti articoli del presente Statuto dovranno essere adottati entro 120
giorni dall'esecutività del presente Statuto.
Art. 89
Pubblicazione ed entrata in vigore
89.1. Il presente Statuto sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affisso all'Albo Pretorio del Comune
per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere
inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
89.2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta
giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
Art. 90
Disposizione abrogativa
89.3. E' abrogato lo Statuto del Comune di
Montereale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
05.06.1991 e successive modifiche ed integrazioni.