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ANNO XXXIV

N. 130 SPECIALE

(Impiantistica Sportiva)

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 10 DICEMBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

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Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

                                   

 

 

DELIBERAZIONE 09.10.2003, n. 867:

Art. 1, comma 1, let. c) legge 06/03/1987, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Utilizzo somme rinvenienti da revoche di cui all’elenco delle opere dell’anno 1989 per interventi inerenti gli impianti destinati alla promozione di attività sportivo-ricreative. Approvazione “avviso pubblico”.           Pag. 2

 

 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

                                   

 

 

DELIBERAZIONE 09.10.2003, n. 867:

Art. 1, comma 1, let. c) legge 06/03/1987, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni. Utilizzo somme rinvenienti da revoche di cui all’elenco delle opere dell’anno 1989 per interventi inerenti gli impianti destinati alla promozione di attività sportivo-ricreative. Approvazione “avviso pubblico”.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    con propria deliberazione n. 5511, del 23.07.1992, resa esecutiva dalla Commissione di controllo con provvedimento n. 6490/6761, nella seduta del 30.7.1992, ha, fra l’altro, disposto di approvare l’elenco delle opere per l’anno 1989, nel limite degli stanziamenti assegnati alla Regione Abruzzo con D.M. 10.01.1990, per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, let. c), della L. n. 65/87 e successive modifiche ed integrazioni;

-    il Ministero del Turismo e dello Spettacolo con proprio D.M. 24.10.1992 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali, a carico dello Stato, per un importo complessivo di lire 9.310 milioni di lire, a favore dei soggetti e per gli interventi di cui all’elenco opere per l’anno 1989, approvato con la menzionata deliberazione n. 5511, del 23/7/1992, esecutiva ai sensi di legge;

-    il citato D.M. 24/10/92 prevede, altresì, all’art. 2, che l’intervento finanziario pubblico sopramenzionato (mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) è soggetto a revoca con le modalità previste dall’art. 8, comma 2, della legge 21/3/1988, n. 92;

-    che la citata legge 21/3/1988, n. 92, prevede altresì, che le somme disponibili o non utilizzate per la concessione dei benefici, come sopra esposto, restino disponibili per il relativo reimpiego in una successiva attività regionale in materia;

Dato atto della propria deliberazione n. 152/P del 28/2/2001, avente per oggetto: ”Legge 06/03/1987, n. 65 come modificata dalla legge 21/3/1988, n. 92. Elenco opere anno 1989, di cui all’art. 1, comma 1, let. c), L. 65/87, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 23/7/1992, n. 5511, recepita con decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del 24/10/1992. Revoche dei benefici finanziari non utilizzati, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto ministeriale del 24/10/1992”, dalla quale risulta che le somme rivenienti da dette revoche ammontano a lire 6.177.500.000;

Considerato che, come disposto dalla menzionata deliberazione del 28/02/2001, n. 152/P, la competente 5^ Commissione Consiliare, esaminato detto provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole, giusta comunicazione prot. 1637, del 23/3/2001, (All. 1)

Dato atto che il competente Servizio Sport, Impiantistica Sportiva, in ossequio a quanto disposto dalla citata deliberazione 152/P, del 28/2/2001, con nota prot. 1626/Imp., del 26/4/2001, ha provveduto a trasmettere al Ministero per i Beni e le attività culturali –Ufficio Impianti Sportivi, detta deliberazione munita del parere favorevole espresso dalla competente 5^ Commissione Consiliare, al fine di ottenere le disponibilità delle somme revocate, aggiornate ai tassi vigenti, per il loro successivo utilizzo per interventi inerenti l’impiantistica sportiva;

Dato atto che il Ministero per i Beni e le attività Culturali, con nota di risposta prot. n. 398/UROS/SP65/87, del 23.05.2001, ha comunicato che le somma rinveniente da revoche di cui all’elenco delle opere anno 1989, inerenti il D.M. 24.10.1992, determinano una disponibilità finanziaria per nuovi investimenti pari a lire 8.250 milioni di lire (All. 2);

Dato atto, altresì, che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito di variazione dei tassi di interesse praticati, con successiva nota prot. 1983/UROS/SP65/87 .del 07.10.03, ha comunicato l’aggiornata disponibilità finanziaria per i nuovi investimenti che quantifica in Euro 4.645.000,00la nuova somma utilizzabile per le finalità in argomento (All.3);

Considerato che i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all’art. 1, comma 3 della Legge 7/8/1989, n. 289, rimanendo a carico degli Enti beneficiari una quota, ancorchè minima, degli oneri di ammortamento;

Dato atto che l’art. 1, comma 3 della citata Legge n. 289/89 dispone che l’ammontare dei mutui è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata, calcolata  nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del Decreto di approvazione degli interventi da finanziare inerenti gli impianti sportivi di che trattasi;

Dato atto, altresì, che con i decreti del 13.4.88 e del 4.12.89, del Ministro del Turismo e Spettacolo, furono definiti i criteri e parametri per la realizzazione, con i finanziamenti statali, degli impianti sportivi destinati all’attività sportivo-ricreativa;

Considerato, analogamente, che per definire l’attività concernente i possibili investimenti di che trattasi, la Regione, anche in ottemperanza all’ art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, deve stabilire i parametri, le modalità ed i criteri prioritari, per valutare le domande inerenti la richiesta dei finanziamenti di cui in argomento;

Ritenuto di dover ridefinire le modalità di presentazione delle domande, le condizioni di accesso ai contributi di che trattasi nonché le finalità, i criteri ed i parametri, di cui all’art. 2 del citato decreto ministeriale del 4.12.89, rivisitando ed inserendo ulteriori elementi che tengano conto delle attuali esigenze in materia di impiantistica sportiva regionale nonché di quanto disposto dalla vigente L.R. del 7.3.2000, n. 20, nella stessa materia;

Considerato che la L.R. 7.3.2000, n. 20, al Titolo XI – “interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva” -, in particolare dispone che:

-    la Regione promuove e sostiene la qualificazione ed il potenziamento degli impianti destinati ad uso sportivo e ricreativo, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e di miglioramento delle strutture esistenti;

-    la Giunta Regionale approva l’elenco delle opere da finanziare in relazione alle  iniziative come di seguito riportato:

1)  adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza ivi compreso l’eliminazione delle barriere architettoniche;

2)  completamento e miglioramento delle strutture sportive esistenti;

3)realizzazioni di nuovi impianti sportivi secondo le seguenti priorità:

-    I^ localizzazione in Comuni sprovvisti di impianti dei quali si chiede la realizzazione;

-    II^ realizzazione di campi di calcio e strutture polivalenti;

-    III^ realizzazione di palestre e strutture coperte;

-    IV^ realizzazione di altri impianti sportivi;

Considerato che con il citato provvedimento n. 152/P del 28.2.2001 era stato autorizzato il competente Servizio Sport, Impiantistica Sportiva a predisporre un programma di interventi, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale, per l’utilizzo delle somme revocate, nel rispetto delle finalità e dei criteri fissati dalla L. 65/87 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti e fatti propri, nell’interezza della relativa formulazione, gli acclusi elaborati, predisposti dal Servizio Sport e Impiantistica sportiva, inerenti le modalità di utilizzo delle somme revocate per interventi concernenti gli impianti destinati alla promozione di attività sportivo-ricreative, nel rispetto delle finalità e dei criteri fissati dalla legge n. 65/87 e successive modifiche ed integrazioni, rivisitati ed integrati di ulteriori elementi in considerazione delle attuali esigenze in materia di impiantistica sportiva regionale nonché di quanto previsto dalla citata L.R. n. 20/2000, come di seguito indicati:

-    “avviso pubblico” per interventi inerenti l’impiantistica sportiva da finanziare con le somme rinvenienti dalle revoche, di cui alla deliberazione n. 152/P del 28.2.2001 come da Allegato ”A”;

-    fac-simile di domanda per accedere alla richiesta dei finanziamenti, come da Allegato “B”;

-    elenco della documentazione da allegare a detta domanda come da Allegato “C”;

-    scheda informativa e relative istruzioni per la compilazione come da Allegato “D”;

allegati “A”, “B”, “C” e “D” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che la tipologia degli interventi e l’ordine di priorità degli stessi, di cui al menzionato avviso pubblico e relativa documentazione (All. “A”, “B”, “C” e “D”), sono coerenti con le finalità di cui alla legge n. 65/87 e con quanto disposto dalla L.R. n. 20/2000 in materia  di impiantistica sportiva;

Ritenuto di dover approvare i suddetti elaborati, allegati “A”, “B”, “C”, e “D”, inerenti le modalità di accesso ai benefici previsti dalla legge n. 65/87, concernenti interventi per l’impiantistica sportiva da finanziare con la predetta somma di Euro 4.645.000,00, come da comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, giusta la predetta nota prot. 1983/UROS/SP65/87, del 07.10.03;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, trattandosi di finanziamento statale di cui alla L. n. 65/87, annualità 89;

Dato atto che il Direttore della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

Vista la legge 6.3.87, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7.8.90, n. 241;

Vista la L.R. 14.4.99, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 07.03.2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa:

1.   di dare atto che lo stanziamento di lire 6.177.500.000 pari a Euro 3.190.412,00 derivanti dalle revoche di cui alla deliberazione n. 152/P, del 28.2.2001, determina nuovi investimenti per complessivi Euro 4.645.000,00 giusta comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. n. 19837UROS/SP65/87, del 07.10.03, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 3);

2.   che la suddetta somma di Euro 4.645.000,00 è da utilizzare per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, let. c) della L n. 65/87 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento degli interventi in materia di impiantistica sportiva;

3.   di fare propri ed approvare i seguenti allegati elaborati:

-    “avviso pubblico” relativo ad interventi in materia di impiantistica sportiva da finanziare con le somme rinvenienti dalle revoche, di cui alla deliberazione n.152/P del 28/2/2001, come da Allegato ”A”;

-    fac-simile di domanda per accedere alla richiesta dei finanziamenti, come da Allegato “B”;

-    elenco della documentazione da allegare a detta domanda come da Allegato “C”;

-    scheda informativa e relative istruzioni per la compilazione come da Allegato “D”;

allegati “A”, “B”, “C” e “D” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.   che ulteriori attività finanziabili con somme rinvenienti da revoche di cui alla Legge n. 65/87 o comunque resosi disponibili nell’ambito della citata legge medesima, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento, delle finalità e dei criteri fissati da detta legge e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle modalità, criteri, parametri e priorità, per l’attribuzione dei relativi benefici, di cui ai citati allegati “A”, “B”, “C” e “D”, sono da sottoporre alla approvazione di questo esecutivo;

5.   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per i Beni e le attività culturali –Ufficio Impianti Sportivi-, per i successivi adempimenti di competenza;

6.   di autorizzare il competente Servizio Sport, Impiantistica Sportiva a disporre, con proprio provvedimento, le eventuali variazioni all’importo totale disponibile di cui ai precedenti punti 1 e 2 nonché all’art. 2 dell’avviso pubblico (all. A), nel caso in cui detto importo di finanziamento dovesse subire modifiche al fluttuare del tasso di interesse praticato a seguito di comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, fermo restando ogni altra disposizione contenuta nel provvedimento stesso nonché nei relativi predetti allegati “A”, “B”, “C” e “D”;

7.   di dare atto che l’attività di cui in argomento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di finanziamento statale di cui  alla L. n. 65/87, annualità 1989;

8.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ivi compresi gli allegati “A”, ”B”, ”C” e “D” sul B.U.R.A., rimarcando che il termine perentorio di 30 giorni, per la presentazione delle domande, di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico (All. “A”), per la richiesta dei relativi finanziamenti decorre dal giorno successivo a tale data di pubblicazione;

9.   di disporre, altresì, per una migliore e più immediata fruizione delle notizie e documentazione di cui in argomento, che i suddetti allegati “A”, “B”, “C” e “D” siano integralmente riportati sul sito internet della Regione Abruzzo, con possibilità, per i fruitori, di estrarre copia degli stessi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

10. di autorizzare il competente Servizio Sport e Impiantistica Sportiva a curare ogni adempimento connesso con l’adozione del presente provvedimento, ivi compresa tutta l’attività inerente l’istruttoria delle istanze presentate per le finalità di quanto in argomento nonché l’individuazione e predisposizione dell’elenco delle opere da finanziare e di quelle eventualmente escludibili, sulla scorta di tutto quanto riportato e previsto nei predetti allegati “A”, “B”, “C” e “D”, da sottoporre al successivo esame ed approvazione di questo esecutivo.