Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 36

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 5 DICEMBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

LEGGI

 

LEGGE REGIONALE 19.11.2003, n. 17:

Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio.     Pag. 7

 

LEGGE REGIONALE 19.11.2003, n. 18:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3.3.1999, n. 11, art. 67 (Viabilità: funzioni trasferite alle province)................................................................ Pag. 8

 

LEGGE REGIONALE 19.11.2003, n. 19:

Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l’incentivazione all’esodo del personale delle agenzie formative.       Pag. 9

 

LEGGE REGIONALE 19.11.2003, n. 20:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.4.2003, n. 7 (Legge Finanziaria regionale 2003).         Pag. 12

 

LEGGE REGIONALE 19.11.2003, n. 21:

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003: I° provvedimento di variazione.           Pag. 32

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 14.10.2003, n. 111/6:

Istituzione Commissione d’inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti – Proroga ed estensione competenze alla ASL di Avezzano................ Pag. 52

 

DELIBERAZIONE 14.10.2003, n. 111/7:

Istituzione Commissione d’inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Teramo. Pag. 52

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 06.09.2003, n. 739:

Legge Regionale 1 giugno 1996, n. 29 art. 3 “Ulteriori compiti”. Affidamento all’ARSSA di competenze specifiche relative alla tenuta ed aggiornamento degli Albi dei vigneti D.O.C. e degli elenchi delle vigne ad I.G.T. della Regione Abruzzo........................ Pag. 53

 

DELIBERAZIONE 07.10.2003, n. 861:

Legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” – Alloggi vendibili nel Comune di Morino Provincia di L’Aquila.

....................................................... Pag. 55

 

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 873:

Legge 488/92 – Indicazione delle proposte in materia di agevolazioni relative al Bando dell’anno 2003 per il settore del turismo.

....................................................... Pag. 58

 

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 886:

D.G.R. n. 81/2001 – Modifica art. 4.7 “trasferimento di diritti di reimpianto vigneti”.

....................................................... Pag. 71

 

DECRETI

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 23.10.2003, n. 176:

Conferimento al componente la G.R. dott. Vito Domenici della delega inerente la materia della Sanità e nomina del dott. Donato Di Fonzo a componente la G.R. con delega all’Industria, Artigianato, Commercio, Attività professionali, Fiere e Mercati, Politiche per i consumatori, Rapporti con il sistema camerale.     Pag. 72

 

DECRETO 23.10.2003, n. 177:

Rinnovo Consiglio Camerale. Determinazioni in ordine alla individuazione delle organizzazioni cui spettano designare i componenti del Consiglio  della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di L’Aquila............................................... Pag. 73

 

DECRETO 23.10.2003, n. 178:

Designazione Componente Revisore dei Conti presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo................................ Pag. 75

 

DECRETO 29.10.2003, n. 179:

Commissione esame idoneità. Legge n. 264/91 – Nomina membro supplente.   Pag. 75

 

DECRETO 29.10.2003, n. 180:

Classificazione a comunale della strada interna al centro urbano del Comune di Lama dei Peligni, denominata "Via Orientale", di km. 0+900........... Pag. 77

 

DECRETO 29.10.2003, n. 181:

Classificazione a comunale della strada di servizio forestale “La Pineta o Panoramica” ricadente nel territorio del Comune di Lama dei Peligni (CH), di km. 1+600.          Pag. 77

 

DECRETO 29.10.2003, n. 182:

Classificazione a comunale della strada rurale “Pianimarini” ricadente nel territorio del Comune di Lama dei Peligni (CH), di km. 2+500.

....................................................... Pag. 78

 

DETERMINAZIONI

 

Direttoriali

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DF/103:

Rinnovo incarico al Sig. DI CICCIO Pier Luca libero-professionista, per le attività inerenti il funzionamento dell’ARAEN di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 31 ottobre 2001 e all’Ordinanza Direttoriale n. 01 del 07 gennaio 2002, nonché per ogni altra specifica attività della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, relativa e riconducibile alle fonti rinnovabili di energia e tutela della qualità dell’aria.   Pag. 79

 

DETERMINAZIONE 28.10.2003, n. DF/106:

Legge Regionale 29 Novembre 1999, n. 122 e Programma Triennale di E.A. 2001/2003. Iniziativa Ambiente & Scuola. Conferimento incarico consulenza alla Soc. FEDA Srl ai sensi della L.R. n. 52/1986 ed approvazione schema di Convenzione.

....................................................... Pag. 79

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DI COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DEGLI ABBRUZZESI ALL'ESTERO

 

DETERMINAZIONE 29.10.2003, n. DA5/209:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’As.Con.Abruzzo “Associazione di Difesa di Consumatori ed Utenti” – AVEZZANO (AQ).

....................................................... Pag. 84

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

 

DETERMINAZIONE 29.10.2003, n. DH18/54:

Determinazione del termine di presentazione delle istanze ex art. 20 l.r. 7/2002 – anno 2003 – differimento termini.

....................................................... Pag. 84

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 16.10.2003, n. DH16/746:

LL.RR. 28/94, 106/94 e 6/2000 – Deliberazione di G.R.A. n. 155 del 28.2.2001, modificata con D.G.R.A. n. 543 del 20.6.2001 – Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale – Programma triennio 2001/2003 – Punto 4.2.1. Interventi silvicolturali previsti all’art. 2 – Annualità 2003 – Concessione contributi ai beneficiari titolari di istanze progettuali ammissibili a finanziamento sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2003 – Provincia di Pescara.

....................................................... Pag. 85

 

DETERMINAZIONE 16.10.2003, n. DH16/747:

LL.RR. 28/94, 106/94 e 6/2000 – Deliberazione di G.R.A. n. 155 del 28.2.2001, modificata con D.G.R.A. n. 543 del 20.6.2001 – Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale – Programma triennio 2001/2003 – Punto 4.2.1. Interventi silvicolturali previsti all’art. 2 – Annualità 2002 e 2003 – Concessione contributi ai beneficiari titolari di istanze progettuali ammissibili a finanziamento sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2003 e di residua disponibilità finanziaria dell’anno 2002 – Provincia di Chieti.

....................................................... Pag. 90

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  TERAMO

 

DETERMINAZIONE 22.10.2003, n. DH12/56:

Reg.(CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo – Misura “A” Annualità 2001/2003 (2° Sportello). Opere: Realizzazione ed adeguamento di strutture di allevamento ed acquisto di macchina agricola ed attrezzatura. Ditta: D’AMICO MARIA residente in loc. Bascianella di Colledara (TE).

..................................................... Pag. 102

 

DETERMINAZIONE 22.10.2003, n. DH12/57:

Legge 14.02.1992 n. 185, art. 3, comma 2, lettera e – Contributi in conto capitale alle aziende agricole danneggiate dai Venti Impetuosi del 03-04 Marzo 2001 in Provincia di Teramo.

..................................................... Pag. 103

 

DETERMINAZIONE 03.11.2003, n. DH12/59:

Reg.(CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo – Misura “A” Annualità 2001/2003 (2° Sportello). Opere: realizzazione di struttura agricola per lo stoccaggio di derrate agricole e delle scorte ed acquisto attrezzatura e macchina agricola. Ditta: CENTORAME ANNAMARIA residente in loc. Casoli di Atri (TE).

..................................................... Pag. 105

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 17.10.2003, n. DC7/355:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Carpineto della Nora (PE).

..................................................... Pag. 105

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/357:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Scoppito (AQ).

..................................................... Pag. 106

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/358:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Scerni (CH).

..................................................... Pag. 106

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/359:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Poggiofiorito (CH).

..................................................... Pag. 106

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/360:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Castellafiume (AQ).

..................................................... Pag. 107

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/361:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Castel Frentano (CH).

..................................................... Pag. 107

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/362:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Cerchio (AQ).

..................................................... Pag. 108

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/363:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Castellafiume (AQ).

..................................................... Pag. 108

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/364:

E.R.P. – Legge 67/88 art. 22. Biennio 90/91 – Comune di Casoli (CH) – Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta di Euro 22.440,63 (£ 43.451.118,66).

..................................................... Pag. 109

 

DETERMINAZIONE 24.10.2003, n. DC7/366:

ATER Lanciano – Autorizzazione all’utilizzo proventi della L. 560/93 s.m.i. pari ad euro 104.004,22.

..................................................... Pag. 109

 

DETERMINAZIONE 27.10.2003, n. DC7/367:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Rivisondoli (AQ).

..................................................... Pag. 110

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

 

DETERMINAZIONE 14.10.2003, n. DC6/26:

CO.A.S.I.V di Vasto. Costruzione di uno stabilimento industriale adibito a carrozzeria. Ditta Grimaldi Romeo.

..................................................... Pag. 110

 

DETERMINAZIONE 16.10.2003, n. DC6/29:

Proroga espropriazioni. Lavori sistemazione strada “Le Macchie” nell’agglomerato industriale di Fara S. Martino (CH). Ditta A.T.I. Edilizia Generale D’Amico S.r.l..

..................................................... Pag. 112

 

DETERMINAZIONE 20.10.2003, n. DC6/31:

CO.A.S.I.V di Vasto. Costruzione di un opificio adibito alla costruzione di carpenteria metallica infissi in alluminio ecc. Ditta F.lli ORLANDO di Orlando A. & C..

..................................................... Pag. 113

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC6/33:

Spostamento metanodotto ad alta pressione della SNAM nel Nucleo Industriale di L’Aquila.

..................................................... Pag. 114

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC6/34:

Costruzione stabilimento industriale nell’agglomerato industriale di Cupello (CH). Ditta EDILTEC.

..................................................... Pag. 114

 

DETERMINAZIONE 22.10.2003, n. DC6/35:

Costruzione di un capannone per la lavorazione del vetro. Ditta CINQUINA Servizi srl.

..................................................... Pag. 115

 

DETERMINAZIONE 27.10.2003, n. DC6/36:

Costruzione di impianti a gas per autotrazione, impianti antincendio e relativa stazione di servizio – della Società Centrale Metano Marsica snc.

..................................................... Pag. 117

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI

 

DETERMINAZIONE 14.10.2003, n. DL10/2023:

Deliberazione n. 376 del 15.05.2001. Progetti Formazione continua. C.M. 92/2000. Scorrimento graduatoria di cui alla DL.3/278/FR del 04.07.2002.

..................................................... Pag. 118

 

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI, CONTROLLI

SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE SVILUPPO MONTANO

 

DETERMINAZIONE 30.10.2003, n. DB4/84:

Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 – Art. 6 – Classificazione del territorio montano.

..................................................... Pag. 124

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DG1/15:

Graduatorie ex art. 4 del D.P.R. 446 del 21 settembre 2001, dei Biologi, Chimici e Psicologi ambulatoriali, valide per l’anno 2004.

..................................................... Pag. 129

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 28.10.2003, n. DE4/70:

Ripristino a favore della Campo Felice S.p.A. delle concessioni al pubblico esercizio degli impianti funiviari situati in Comune di Rocca di Cambio (AQ), gestiti fino al 31.08.2003 dalla ditta SACMIF S.r.l. di Rocca Priora (RM).

..................................................... Pag. 136

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

 

Decreto d’esproprio per la realizzazione di lavori riguardanti: S.P. n. 77 del Cagno in territorio Comune di Atri....................................................... Pag. 137

 

COMUNE DI CELANO (AQ)

 

Avviso pubblico relativo a lavori di Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del complesso sportivo di via la torre..................................... Pag. 146

 

COMUNE DI NAVELLI (AQ)

 

Volturazione intestazione concessione coltivazione cava in località “Vallicelle”.          Pag. 147

 

COMUNE DI TERAMO (TE)

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi E.R.P. Comune di Teramo – Bando 2000.           Pag. 149

 

 


PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

LEGGI

 

LEGGE REGIONALE 19.11.2003, n. 17:

Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.   La Regione Abruzzo, consapevole del ruolo sempre più rilevante che la figura professionale dell’amministratore di condominio e di immobili riveste a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e dei conduttori degli immobili medesimi, al fine di garantire ed attestare la professionalità dei soggetti esercenti, in forma singola o associata, l’attività di amministratore di condominio e di immobili, istituisce il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili.

Art. 2
Istituzione del Registro regionale e provinciale degli amministratori di

condominio e di immobili

1.   E istituito presso la Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Servizio Bilancio, l’Ufficio per il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili di seguito denominato registro. Esso è suddiviso in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle Province della Regione.

2.   Hanno titolo a chiedere l’iscrizione al registro tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.

3.   La mancata iscrizione al registro regionale preclude l’esercizio dell’attività di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore.

Art. 3
Iscrizione al Registro e requisiti

1.   L’iscrizione al registro avviene su domanda scritta del soggetto interessato ed è disposta con determinazione del dirigente responsabile della competente struttura regionale, previo accertamento dei requisiti.

2.   L’iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a)   essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero cittadino di stati non appartenenti all’Unione Europea residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione di reciprocità, salvo il caso degli apolidi;

b)  godimento dei diritti civili;

c)   non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio;

d)  aver conseguito un diploma di scuola media superiore di secondo grado;

e)   aver compiuto il diciottesimo anno di età;

f)   aver superato l’esame di abilitazione di cui all’art. 4.

3.   Con la medesima procedura, di cui al comma 1, sono disposti il diniego della domanda di iscrizione e di cancellazione.

4.   I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati non oltre 180 giorni dalla domanda presentata ai sensi del comma 1 e devono essere motivati e comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’interessato.

Art. 4
Esame di abilitazione

1.   L’iscrizione al registro è subordinata al superamento di un esame di abilitazione.

2.   L’esame di cui al comma 1 è indetto, con cadenza almeno biennale, dal dirigente responsabile della competente struttura regionale e consta di una prova scritta e di due orali.

3.   Coloro che sono già iscritti in ordini e collegi professionali affini sono esentati dall’obbligo di sostenere l’esame di abilitazione e sono automaticamente iscritti a presentazione di domanda, se dimostrano di svolgere, già alla data della presente legge, la professione di amministratore di condominio.

Art. 5
Struttura dell’Assemblea degli amministratori

1.   In seguito all’iscrizione nel registro degli amministratori di condominio e di immobili si procede alla elezione di un presidente regionale degli amministratori e di un vice presidente, scelti tra gli iscritti nell’albo regionale.

2.   Al fine di garantire una maggiore collegialità territoriale il vice presidente viene eletto a rotazione tra gli iscritti nelle sezioni provinciali con l’esclusione di quella di appartenenza del Presidente.

3.   Di competenza del presidente è la nomina di un segretario e di un tesoriere.

4.   I componenti dell’Assemblea degli amministratori restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.

5.   Il procedimento, le sanzioni disciplinari, le norme transitorie relative allo svolgimento delle funzioni di amministratore immobiliare trovano disciplina in un apposito regolamento di esecuzione che sarà approvato successivamente.

Art. 6
Funzioni dell’Assemblea degli amministratori

1.   Il presidente, o in sua assenza il vice presidente, ha la rappresentanza legale dell’Assemblea.

2.   I compensi degli amministratori e le spese di gestione sono finanziati attraverso la costituzione di un fondo di garanzia e di assicurazione per gli stessi amministratori e per i condomini.

3.   Il fondo è costituito dalle quote versate annualmente dagli iscritti nel registro regionale.

Art. 7
Dichiarazione d’urgenza

1.   La presente legge dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 novembre 2003

PACE

 

 

 

 

LEGGE REGIONALE 19.11.2003, n. 18:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3.3.1999, n. 11, art. 67 (Viabilità: funzioni trasferite alle province).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni all’art. 67 della L.R. 11/1999

1.   Dopo la lettera b) del comma 2 dell’art. 67 della L.R. 11/1999 sono aggiunte le seguenti:

b/bis) il rilascio delle autorizzazioni per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più Comuni appartenenti ad un’unica Provincia;

b/ter) nel caso in cui le gare suddette ricadano nel territorio di più province, la competenza per il rilascio dell’autorizzazione spetta all’Amministrazione Provinciale nel cui territorio avviene la partenza.

Art. 2

Decorrenza trasferimento funzioni

1.   A norma del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 11/1999, il trasferimento alle Province delle funzioni di cui all’art. 67, comma 2, lettere b/bis) e b/ter), decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Urgenza

1.   La presente legge dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 novembre 2003

PACE

 


 

 

LEGGE REGIONALE 19.11.2003, n. 19:

Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l’incentivazione all’esodo del personale delle agenzie formative.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   La presente legge, emanata ai sensi dell’art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, persegue, mediante interventi strutturali pluriennali di riequilibrio e riconversione produttiva delle agenzie formative iscritte nell’elenco previsto dall’art. 29, comma 1, della L.R. 17 maggio 1995, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti finalità:

a)   rimuovere gli ostacoli derivanti da differenti livelli di flessibilità della struttura aziendale all’applicazione dei principi della concorrenza e del mercato tra gli operatori, pubblici e privati, dell’istruzione e formazione professionale;

b)  migliorare la qualità e la funzionalità del sistema formativo regionale agevolando il riequilibrio dei fattori produttivi e la riconversione organizzativa e funzionale delle agenzie formative private e pubbliche, anche ai fini dell’adeguamento delle sedi e delle prestazioni al sistema di accreditamento e certificazione di qualità;

c)   tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei processi di riequilibrio e riconversione aziendale.

2.   Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a)   valuta, in base a criteri predeterminati dalla Giunta regionale, i programmi di riequilibrio e riconversione elaborati dalle agenzie formative di cui al primo comma del presente articolo e ne certifica la qualità e la rispondenza alle finalità della presente Legge;

b)  partecipa al finanziamento dei programmi certificati in base a criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 2

Natura degli interventi

1.   In attuazione dei programmi di riequilibrio e riconversione certificati ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 1, la Regione:

a)   incentiva l’esodo del personale delle agenzie formative risultante in esubero;

b)  finanzia i progetti di formazione e aggiornamento del personale per il quale è previsto il mantenimento dell’impiego a tempo indeterminato;

c)   incentiva l’utilizzazione di nuovo personale qualificato in relazione alle necessità emergenti indicate nei programmi di riconversione.

2.   Ai fini dell’ammissione all’applicazione delle misure di cui al comma i, lett. a) del presente articolo ai programmi di riequilibrio e riconversione di cui al comma 2 dell’art. 1, va allegato un piano di esodo.

3.   Le misure e gli interventi previsti dal comma 1 lettera a) del presente articolo sono adottati anche in deroga alle disposizioni del piano annuale, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti derivanti dall’ ordinamento comunitario.

Art. 3

Campo di applicazione

1.   Le misure di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) si applicano esclusivamente al personale dipendente a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell’elenco previsto dall’art. 29, comma 1, della L.R. 111/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2000 risulti iscritto all’albo istituito ai sensi dell’art. 28 della stessa legge.

Art. 4

Procedure

1.   A ciascun dipendente che sottoscriva il piano di esodo, la Regione eroga un’indennità omnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto corrisposto dall’agenzia formativa.

2.   I criteri per la determinazione della misura dell’indennità di cui al comma 1 del presente articolo e le modalità di erogazione della stessa sono deliberati dalla Giunta regionale, che può prevedere anche l’ammissione al finanziamento di piani di esodo già avviati a far data dal 1° gennaio 2003 dalle agenzie formative.

3.   In applicazione della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, il Dirigente del competente Servizio della Direzione Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione, ripartisce le risorse finanziarie disponibili tra i piani di esodo dei programmi di riequilibrio e riconversione certificati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), e corrisponde direttamente ai dipendenti in esodo le relative indennità, previa dichiarazione dei medesimi di adesione volontaria alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro con l’agenzia che ha proposto il piano di esodo.

4.   Il provvedimento dirigenziale di cui al comma 3 del presente articolo costituisce titolo di pagamento.

5.   Ai pagamenti delle indennità di cui al presente articolo si applica l’art. 23 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

Art. 5

Norma finanziaria

1.   All’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 2003, si fa fronte nei limiti dello stanziamento iscritto al Cap. 52425 del bilancio per l’esercizio in corso.

2.   Alle risorse occorrenti per gli esercizi futuri si provvede con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1.   Le risorse finanziarie previste dall’ art. 5 per l’anno finanziario 2003 sono prioritariamente destinate all’applicazione delle misure di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) della presente legge al piano di esodo dell’Associazione CIAPI, Centro Interaziendale di Addestramento Professionale per l’Industria di Chieti - Pescara.

2.   Per il 2003 le suddette risorse concorrono alla copertura dei fabbisogni residui del piano di esodo dell’agenzia di cui al comma 1 del presente articolo, e per l’applicazione delle misure di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della presente legge, ai piani di esodo delle altre agenzie formative, mentre, per gli esercizi successivi, le stesse concorrono alla copertura dei fabbisogni finanziari delle sopra citate agenzie formative.

3.   Anche in deroga alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 4 della presente legge, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale approva con deliberazione, qualora non vi abbia ancora provveduto, il piano di esodo del programma di riequilibrio e riconversione dell’Associazione di cui al comma 1 del presente articolo; ai provvedimenti dirigenziali attuativi della suddetta deliberazione si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 4.

4.   Le risorse che, a seguito delle procedure di cui all’art. 4 e del comma 2 del presente articolo, non risultino utilizzate per le finalità di cui alla presente legge, concorrono ad accrescere la disponibilità finanziaria del Fondo unico per le politiche del lavoro.

Art. 7

Abrogazioni

1.   E’ abrogata la L.R. 9 aprile 1997, n. 34 e successive integrazioni e modificazioni. In particolare sono abrogati: l’art. 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139; l’art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142; l’art. 10 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6; la L.R. 28 aprile 2000, n. 71.

2.   L’art. 9 della L.R. 10 maggio 2002 n. 7, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)”, tenuto conto delle modifiche apportate dagli artt. 2 e 18 della L.F.R. 17.4.2003, n. 7, all’art. 1, comma 1, della L.R. 2 novembre 1994, n. 74, è sostituito dal seguente:

 “Art 9

(Disposizioni in favore del CIAPI)

1.   All’art. 1, comma 1, della L.R. 2 novembre 1994 n. 74, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Contributo all’Associazione CIAPI di Chieti - Pescara” dopo le parole “in qualità di socio di maggioranza un contributo annuale” le parole “per il triennio 2000/2002 di £. 1 miliardo” sono sostituite con le seguenti: “per il triennio 2002/2004, di Euro 774.685,00” per l’anno 2002, di Euro 1.162.438,27 per l’anno 2003 e di Euro 774.438,27 per l’anno 2004.

2.   All’art. 1, comma 1, della L.R. 2 novembre 1994 n. 74, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le erogazioni avvengono in due soluzioni semestrali pari ad € 387.342,50 ciascuna per l’anno 2002, ad € 581.219,13 ciascuna per l’anno 2003 e ad Euro 387.219,13 ciascuna per l’anno 2004 coincidenti, rispettivamente, con il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascuna annualità. Gli importi relativi alle quote semestrali sono erogati al CIAPI sulla base di formale richiesta da parte del medesimo ed inoltrate almeno 30 giorni prima dalle scadenze indicate”.

3.   All’ art. 7, comma 2, della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art. 17 bis L.R. 29.12.1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale”, le parole “2000 ed in quelli analoghi degli esercizi 2000 e 2001” sono sostituite dalle seguenti: “2002 ed in quelli analoghi degli esercizi 2003 e 2004”.”

Art. 8

Urgenza

1.   La presente legge dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 novembre 2003

PACE

 


 

 

LEGGE REGIONALE 19.11.2003, n. 20:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.4.2003, n. 7 (Legge Finanziaria regionale 2003).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1    Il 3° comma dell'art. 1 della L.R. 7/2003 è abrogato e rivivono le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 13 della L.R. 25.3.2002, n. 3.

2    Il 1° comma dell'art. 3 della L.R. 7/2003 è abrogato.

3    L'art. 10 della L.R. 7/2003 è abrogato.

4    L'art. 17 della L.R. 7/2003 è abrogato.

5    Dopo l'art. 21 della L.R. 7/2003 vengono inseriti i seguenti articoli:

      «Art. 21 bis - 1. La Regione Abruzzo concede un contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (UNMIL) per il perseguimento degli scopi previsti dalla statuto dell'Unione medesima, la quale è tenuta a presentare alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è erogato effettivamente il contributo una dettagliata rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite. La mancata presentazione della suddetta rendicontazione nei termini indicati, come pure l’irregolare destinazione delle somme, comporta la revoca e la conseguente  restituzione del contributo concesso.

2.   E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 25.000,00 sul Cap. 71655 - UPB 13 01 005 - così ridenominato: Contributo in favore dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (UNMIL) - Art. 1, comma 24, della L.R. 7/2002.

3.   Per gli esercizi successivi lo stanziamento del Cap. 71655 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.

      Art. 21 ter - 1. La Regione Abruzzo, atteso che la ripartizione dello stanziamento iscritto sul Cap. 71583, da effettuare tra le due Strutture ex ONPI presenti in Abruzzo ai sensi del 1° comma dell’art. 3 della L.R. 136/1997 in proporzione diretta al numero di ospiti di ciascuna, non può aver luogo poiché alla data del 31.12.2002 non si registrano utenti, destina la somma di € 300.000,00 quale contributo straordinario in favore del Comune di L’Aquila e del Comune di Spoltore nella misura di € 200.000,00 al Comune di L’Aquila e €100.000,00 al Comune di Spoltore, comuni proprietari di strutture ex ONPI.

2.   La copertura finanziaria dell'onere derivante dal 1° comma è assicurata con lo stanziamento di € 300.000,00, iscritto nell’ambito della UPB 13 01 005 sul capitolo di spesa 71583, denominato: Contributi a favore dei Comuni proprietari di strutture ex ONPI - L.R. 26.11.1997, n. 136».

6.   Dopo il comma 2 dell’art. 29 della L.R. 7/2003 è inserito il seguente:

      «2 bis. Le aziende sanitarie dovranno provvedere, con effetto immediato ad istituire apposito ruolo di dirigente nel settore vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro. In sede di prima applicazione, le aziende sanitarie provvederanno a reperire tra il proprio personale laureato del ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale in possesso di qualifiche non inferiori all’ultimo grado ex carriera direttiva, che abbia effettivamente svolto le funzioni riconducibili all’attività di cui all’art. 21 della Legge 833/78 affidando tale incarico, con relativo inquadramento giuridico ed economico, nella qualifica di dirigente, a coloro che hanno una maggiore anzianità nello svolgimento effettivo dell’attività di cui all’art. 21 della Legge 833/1978».

7.   Dopo l'art. 30 della L.R. 7/2003 è inserito il seguente articolo:

      «Art. 30 bis - 1. E’ autorizzata per l’anno 2003 l’iscrizione di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 05 01 007 sul Cap. 151424 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Spese di funzionamento del Centro Funzionale d’Abruzzo” per le finalità della O.M. n. 3134 del 10 maggio 2001 tese al completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 3 agosto 1998, n. 267.

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento viene determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3».

8.   Dopo l'art. 33 della L.R. 7/2003 è inserito il seguente:

      «Art. 33 bis. - 1. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell'ambito della UPB 04 02 001 sul Cap. 152439, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Contributi per il completamento ed il restauro conservativo di immobili adibiti, nell’esercizio del Ministero Pastorale, ad attività ricreative e culturali che non abbiano fini di lucro” del bilancio per l’esercizio 2003».

9.   L’art. 36 della L.R. 7/2003 è sostituito dal seguente:

      «Art. 36 - 1. La Regione Abruzzo istituisce un fondo per far fronte alle esigenze ed ai danni provocati da eventi calamitosi giusto DPCM del 31 gennaio 2003, pubblicato sulla G.U. del 7/2/2003 con una dotazione, per l’anno 2003, di    200.000,00.

2. E' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell’ambito della UPB 05 02 010 sul Cap. 152193, di nuova istituzione ed iscrizione ridenominato “Fondo per le esigenze e i danni provocati da eventi calamitosi - DPCM del 31 gennaio 2003” del bilancio per l’esercizio in corso.

3. Per gli esercizi successivi  lo stanziamento del Cap. 152193 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3».

10. Al comma 1 dell’art. 37 della L.R. 7/2003 le parole «per investimenti» sono soppresse. Al comma 2 dell’art. 37 della L.R. 7/2003 lo stanziamento è integrato per «€ 50.000,00»; l’integrazione è concessa con determina del Dirigente del Settore Attività produttive previa domanda del consorzio. Entro 6 mesi dall’erogazione il consorzio presenta rendicontazione delle spese sostenute alla Direzione Attività Produttive. Al comma 3 dell’art. 37 della L.R. 7/2003 le parole «per un importo massimo di € 50.000,00 ciascuno» sono sostituite dalle parole «per un importo massimo di € 25.000,00 ciascuno».

11. Al 1° comma dell'art. 38 della L.R. 7/2003, le parole «e rifinanziata ai sensi del 1° comma del precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti «rifinanziata ai sensi del 1° comma del successivo art. 39».

12. L'allegato sub a)1 - L.R. 95/1999 - di cui al 1° comma dell'art. 38 della L.R. 7/2003, è integrato con le seguenti Associazioni:

Associazione

Comune

Importo

Ass. ANFFAS

Avezzano

     2.000,00

Ass. ANFFAS

Lanciano

     1.000,00

Ass. ANFFAS

Vasto

     3.000,00

Ass. ANFFAS

Sulmona

     2.500,00

Croce verde

Civitella Roveto (AQ)

   20.000,00

TOTALE

 

   28.500,00

13. Gli importi dei contributi alle Associazioni ANFFAS previste dalla modifica all'allegato sub a) 1 L.R. 95/1999 – della  L.R. 7/2003 apportata con l’art. 1 della L.R. 19 agosto 2003, n. 12 subiscono le seguenti variazioni in aumento:

Associazione

Comune

Variazione importo in aumento

Ass. ANFFAS

Pescara

     1.250,00

Ass. ANFFAS

Giulianova

     1.250,00

Ass. ANFFAS

Martinsicuro

     1.250,00

Ass. ANFFAS

Teramo

     1.250,00

TOTALE

 

     5.000,00

14. All’allegato sub a), art. 39 comma 2 della L.R. 7/2003 sostituire: «Costruzione Chiesa San Giovanni Battista e San Benedetto di Pescara Colli € 10.000,00» con «Intervento per Parrocchia S. Carlo Borromeo di Carpineto della Nora (PE) P.zza S. Rocco - 65010 Carpineto della Nora € 10.000,00».

15. Nell’elenco allegato sub a2 alla L.R. 7/2003 sostituire «Ente Comune di Villavallelonga intervento strutturale Chiesa SS. Leucio e Nicola € 42.000,00» con «Ente comune di Villavallelonga intervento chiese del territorio comunale € 42.000,00».

16. All’allegato sub b), art. 39, comma 6 della L.R. 7/2003 sostituire:

«Forum alcolismo € 15.000,00» con «Comune di Villavallelonga per interventi su beni culturali € 10.000,00» e «Gruppo Alpini di Villavallelonga € 5.000,00»; «Mostra Internazionale di arte sacra di Celano € 10.000,00» con «Comune di Celano per interventi su beni culturali € 10.000,00».

17. L’allegato sub b) di cui al comma 6 dell’art. 39 della L.R. 7/2003 per gli interventi di cui alla L.R. 49/1999 e successive modifiche ed integrazioni è integrato con la tabella allegata A).

18. La Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR. Allegato 1 di cui all'art. 39, comma 1, della L.R. 7/2003 è così modificata ed integrata:

 


 

L.R.

Oggetto

Esercizio Finanziario 2003

Capitolo

N.

Anno

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

143

1997

Realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni

400.629,31

 

11464

11

2001

Spese funzionamento dell'Osservatorio elettorale

15.000,00

 

11469

36

1999

Interventi per favorire la tutela e la valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e dei privati

100.000,00

 

12301

44

1992

Norme in materia di musei

50.000,00

 

61431

40

1999

Partecipazione della Regione Abruzzo alla Costituzione, quale socio fondatore, della fondazione “Brigata Maiella”

30.000,00

 

61624

131

1999

Interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani abruzzesi

30.000,00

 

61628

131

1995

Norme in materia di musei

150.000,00

 

62101

44

1992

Norme in materia di beni culturali

100.000,00

 

62435

70

1999

Interventi a sostegno della scuola a domicilio

100.000,00

 

71518

72

2000

Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman

 

100.000,00

71614

137

1996

Contributo editoria parlata

15.375,00

 

71629

95

1999

Contributi per l'anno 1999 alle associazioni ANFFAS, PERCORSI, BAMBINI DOWN, AFIA, SEZIONE REGIONALE FIADDA E APTDH, AIAS di Sulmona

33.500,00

 

71630

71

1999

Contributi alle famiglie di caduti e dispersi in guerra

20.750,00

 

71633

7

2003

Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica - art. 22 L.R. 7/2003

20.000,00

 

71660

28

1994

Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale

56.250,00

 

111414

7

2002

Interventi a sostegno alla pluriattività nelle aree montane – art. 4 L.R. 7/2002

46.875,00

 

121541

7

2002

Incentivazione del Trasporto Locale nelle aree montane per esigenze sociali - art. 4 L.R. 7/2002

105.000,00

 

122344

29

1997

Interventi a favore delle Comunità montane per la Legge 93/81

370.000,00

 

122440

50

2001

Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale

599.370,69

 

152319

127

1999

Restauro organi antichi

210.000,00

 

152423

162

1998

Interventi in favore del turismo itinerante

51.646,00

 

242421

39

1998

Contributo straordinario alle Cooperative di garanzia dei Commercianti

1.475.000,00

 

251685

7

2003

Contributo in conto capitale in favore delle Cooperative di garanzia dei Commercianti

 

1.325.000,00

252434

82

1997

Partecipazione della Regione nei Consorzi Industriali

154.617,03

 

281620

 

56

2001

Contributi a piccoli Comuni per opere e infrastrutture

 

140.000,00

152300

49

1999

Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale e sportivo

140.000,00

 

61631

19. La tabella di cui all’allegato sub a3, richiamata nel 4° comma dell’art. 39 della L.R. 7/2003 contenente l’elenco delle opere ammesse a finanziamento di cui all’art. 2 della L.R. 28.9.2001, n° 50 è modificata con la sostituzione del beneficiario «Centro Madre Ester del contributo al Comune di Scerne di Pineto (TE) di € 150.000,00» con il beneficiario «Associazione Focolare Maria regina Onslus per la costruzione del centro studi sull’infanzia e l’adolescenza».

20. All’elenco di cui alla L.R. 49/1999 e L.R. 7/2003 sono inserite le seguenti voci:

«Parrocchia San Giuseppe                                                             Vasto          40.000,00

Parrocchia San Lorenzo martire                                                     S. Buono € 100.000,00»

Al suddetto elenco dopo le parole «Abruzzo Film Commission» aggiungere la parola «L’Aquila».

21. Sono soppressi gli interventi di cui all’allegato sub a2 della L.R. 7/2003 riferito alla L.R. 56/2001 denominati:

«Parrocchia San Giuseppe contributo per restauro organo              Vasto          40.000,00

Parrocchia San Lorenzo martire S. Buono                                      S. Buono € 100.000,00»

La voce «Teatro Fenaroli» - Comune di Lanciano di cui all’allegato sub a)2 della L.R. 7/2003 è sostituita dalla seguente «Manutenzione strade ed edifici – Comune di Lanciano». Le parole «Agli oleandri» dell’allegato sub a)3 L.R. 7/2003 sono sostituite dalle parole «verde attrezzato Borgo Santa Maria», mentre le parole «Consorzio Socart» dell’allegato sub a)2 sono sostituite da «Centro sportivo Agli Oleandri».

22. All’allegato sub a)5 art. 39 della L.R. 7/2003 sostituire «Torneo internazionale dei Quarti di rugby € 5.000,00» con «L’Aquila Nuoto - Pallanuoto femminile € 5.000,00».

23. La Tabella di cui al 1° comma dell'art. 42 della L.R. 7/2003 contenente le modifiche per l’anno 2003 agli stanziamenti continuativi e ai limiti d’impegno contenuti nel bilancio, è così modificata ed integrata:

 

Provvedimento

Oggetto

Importo in €

Capitolo

L.R.

Anno

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione

49

1995

Contributo al Consiglio regionale dell’Unione Italiana Ciechi

13.500,00

 

71525

90

1991

Contributi alle sezioni dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

16.875,00

 

71623

51

1999

Contributi al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle Sezioni provinciali abruzzesi dell’Unione italiana ciechi ed alle Sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei sordomuti

108.000,00

 

71625

115

1997

Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili

25.000,00

 

71626

30

1990

Provvidenze per la Sezione provinciale dell’Unione Italiana Ciechi di Teramo

13.556,60

 

71628

73

2000

Contributi in conto interessi in favore dei comuni di fascia demografica 01

37.000,00

 

151520

73

2000

Contributi in conto capitale in favore dei comuni di fascia demografica 01

3.000,00

 

152312

25

1995

Contributi per l’esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari

700.000,00

 

152360

115

2000

Contributi agli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica

350.000,00

 

152373

24. Dopo l'articolo 42 della L.R. 7/2003 è inserito il seguente:

«Art. 42 bis - 1. E' autorizzata per l'anno 2003 l’istituzione  dei seguenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata:


 

UPB

Capitolo

Descrizione

Stanziamento

03 02 001

32108

Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico (art. 86 del D.Lgs. 112/98)

0

03 05 001

35000

Entrate derivanti da contratti di Swap relativi alle operazioni di emissione di prestiti obbligazionari

€ 2.500.000,00

03 05 002

35016

Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura

0

03 05 002

35017

Entrate derivanti da sanzioni amministrative per l’oblazione della contravvenzione alle disposizioni del T.U. 1775/1933 (art. 219 del T.U. 11.12.1993, n. 1775)

0

03 05 001

35018

Entrate derivanti da cauzioni prestate a garanzia delle concessioni per l’utilizzazione di un terreno demaniale e di acque pubbliche – T.U. 523/1904

0

25. Dopo l’articolo 44 della L.R. 7/2003 è aggiunto il seguente:

«Art. 44 bis - Dopo il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 50/2001 è aggiunto il seguente comma: 2. Qualora il bene oggetto dell’intervento ammesso a contributo dovesse risultare non di proprietà dell’ente locale, il contributo assegnato è da intendersi attribuito al proprietario del bene individuato. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di concessione del contributo».

26. Il 10° comma dell’art. 45 della L.R. 7/2003 è sostituito dal seguente: «10. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente articolo:

Art. 6 bis - 1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2003 in € 305.000,00 si provvede con lo stanziamento di € 205.000,00 iscritto sul Cap. 71518 così ridenominato: “Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili” e con la somma di € 100.000,00 quale quota parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 71614.

2. Nello stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in diminuzione

 

 

 

competenza

cassa

13 01 007

71614

Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman – L.R. 28.04.2000, n.72

- 100.000,00

- 100.000,00

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in aumento

 

 

 

competenza

cassa

13 01 003

71518

Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili - L.R. 14.9.1999, n. 70 e succ. mod. ed integr.

+ 100.000,00

+ 100.000,00

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del Cap. 71518 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3».

27. L’art. 46 della L.R. 7/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 46 - 1. E’ ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per lavori, per forniture e per servizi con riguardo alle esigenze degli Organi Regionali, entro i seguenti limiti di spesa, esclusi spese tecniche ed oneri fiscali:

€ 200.000,00 per lavori;

€ 50.000,00 per le forniture e per i servizi.

2. Con specifico regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le tipologie delle spese in economia per lavori, forniture e servizi e la loro disciplina.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 2, è abrogato il Regolamento regionale n. 1 del 22.1.1997».

28. Nella tabella di cui al 2° comma dell'art. 85 della L.R. 7/2003 la denominazione relativa al Cap. 182410 è sostituita dalla seguente: «Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo - L.R. 27.4.1995, n. 67».

29. Dopo l'art. 91 della L.R. 7/2003 sono inseriti i seguenti  articoli:

«Art. 91 bis - 1. L’art. 13 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è abrogato.

Art. 91 ter - 1. L’art. 4, comma 3 della L.R. 24.6.2003, n. 10 è autenticamente interpretato nel senso che le disposizioni dettate dal medesimo trovano applicazione anche al patrimonio agricolo.

2. L’art. 6, comma 2, della L.R. 24.6.2003, n° 10 è autenticamente interpretato nel senso che la L.R. 30.12.1994, n° 105 si intende abrogata esclusivamente con riferimento alle disposizioni innovate dalla medesima L.R. 10/2003.

3. All’art. 7 della L.R. 24.6.2003, n° 10 recante: “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica”, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

1bis. Per l’esercizio finanziario 2003 l’onere derivante dalla presente legge, valutato in € 620.000,00 trova copertura con lo stanziamento iscritto sul Cap. 102341 - UPB 07 02 006.

1ter. Allo stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

-          Cap. 102453 – UPB 07 02 015 denominato: Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico  - in diminuzione € 620.000,00;

-          Cap. 102341 – UPB 07 02 006 denominato: Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica - in aumento € 620.000,00.

Art. 91 quater - 1. Al 1° comma dell’art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni le parole “e comunque nell’ambito delle assegnazioni statali in materia ai sensi del D.Lgs. 112/98” sono abrogate.

2. Dopo il 1° comma dell’art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 viene inserito il seguente:

1.bis. Per le medesime finalità sono utilizzate, di anno in anno, le assegnazioni statali alla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 112/98 in materia di “Incentivi alle imprese”, iscritte sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e destinate agli interventi di cui alla presente legge in base ad apposito atto di riparto della Giunta regionale.

Art. 91 quinquies - 1. Alla L.R. 99/1999 è inserito il seguente capo:

CAPO IV (Controllo e monitoraggio degli interventi di cui all’art. 2)

Art. 17bis (Finalità) - 1. La Regione Abruzzo, Direzione alle Attività produttive, dispone controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, nonché per il monitoraggio delle attività svolte e per la verifica di congruenza con la regolamentazione Comunitaria in materia di fondi FERS. In particolare i controlli riguardano:

a)        valutazione del progetto realizzato in relazione a quanto esposto in domanda;

b)        monitoraggio degli interventi di cui all’art. 2 della presente legge;

c)        attività promozionale tesa alla diffusione dei principi di adesione volontaria delle imprese alle migliori prassi di gestione delle problematiche ambientali;

d)        predisposizione di adeguate sintesi dei dati di base sullo stato di attuazione delle politiche ambientali, pertinenti con le azioni finanziate nell’ambito del DOCUP e finalizzate alla rendicontabilità dei fondi di cui alla presente legge.

Art. 17ter (Organismo di controllo e monitoraggio) - 1. La Regione Abruzzo individua come Organismo di Controllo e Monitoraggio l’Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente, la quale riveste il ruolo di soggetto responsabile del monitoraggio della presente legge.

2. Nel rispetto delle procedure tecnico amministrative, l’ARTA deve svolgere le funzioni di cui al precedente art. 24 di concerto con l’Organismo di Gestione della presente legge.

3. Le modalità di svolgimento dell'incarico sono regolamentate da apposita convenzione sottoscritta dall’Organismo di Gestione e dall’Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente.

4. I costi necessari per l’espletamento dell'incarico trovano capienza nell’ambito dei finanziamenti messi a disposizione dell'Organismo di Gestione della presente legge».

30. L'art. 98 della L.R. 7/2003 è abrogato.

31. Dopo l'art. 99 della L.R. 7/2003 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 99 bis - 1. La Regione Abruzzo concede un contribuito straordinario di € 500.000,00 al Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo.

2. L’erogazione del contributo regionale è disposta con determina della Direzione Attività Produttive secondo le seguenti modalità:

a)        70% a presentazione da parte del consorzio della domanda e relazione illustrativa;

b)        30% a presentazione del provvedimento di rendicontazione delle spese pari almeno al 70% del contributo concesso.

3. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 500.000,00 nell’ambito della UPB 08 02 020 sul Cap. 12303, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo straordinario al Parco Scientifico e Tecnologico.

Art. 99 ter - 1. La Regione Abruzzo, quale socio del Consorzio Mario Negri Sud ai sensi della L.R. 4 ottobre 2001, n. 53 modificata ed integrata dell'art. 15 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 77, a seguito della decisione deliberata all’unanimità di aumento del capitale sociale di € 2.500.000,00 versa la propria quota pari ad € 250.000,00.

2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 250.000,00 nell'ambito della UPB 02 02 013 sul Cap. 12552, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Acquisizione quote sociali del Consorzio Mario Negri Sud del bilancio per l’esercizio 2003.

Art. 99 quater - 1. La Regione Abruzzo concede un contributo alle Province per sopperire alla mancanza di fondi per l’immediata attuazione del servizio di trasporto e di assistenza scolastica agli studenti portatori di handicap che frequentano le scuole medie superiori e l’Università, in attesa della emanazione di un provvedimento legislativo in materia di diritto allo studio che individui definitivamente in capo alla Provincia o al Comune la titolarità dei servizi in argomento ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 139 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112.

2. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell’ambito della UPB 10 01 001 sul Cap. 41516 denominato: Trasferimento alle Province per il trasporto e l’assistenza agli studenti disabili delle scuole medie superiori ed università.

Art. 99 quinquies - 1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di €. 5.000.000,00 all’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo per l’avviamento del Mercato Ortofrutticolo di Cepagatti.

2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede per € 3.500.000,00 mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto per l’anno 2003 sul Cap. 282451 e per € 1.5000.000,00 con lo stanziamento iscritto sul Cap. 102381 di nuova istituzione ed iscrizione.

3. E' autorizzata per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 1.500.000,00 nell’ambito della UPB 07 02 017 sul Cap. 102381, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Trasferimento straordinario all’ARSSA per l’avvio del Mercato Ortofrutticolo di Cepagatti.

Art. 99 sexies - 1. La Regione Abruzzo istituisce, nel proprio territorio, un sistema di educazione continua in medicina (ECM), garantendone la qualità e la trasparenza.

2. La Giunta regionale, entro 90 gg. dalla pubblicazione della presente legge, istituisce una Commissione ECM regionale, composta da esperti nell’ambito delle metodologie formative, da rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, da rappresentanti regionali delle società scientifiche di rilievo nazionale, salvo eventuali incompatibilità, con il compito di provvedere in particolare:

a)        all’individuazione dei requisiti, dei criteri e delle procedure per l’accreditamento dei soggetti idonei a realizzare eventi formativi e di aggiornamento professionale per l’ECM (provider) di interesse regionale;

b)        all’analisi dei bisogni formativi di interesse regionale, coerenti con gli obiettivi dei piani sanitari nazionale e regionale;

c)        all’individuazione degli obiettivi formativi di interesse regionale;

d)        alla validazione dei progetti formativi elaborati dai provider regionali;

e)        alla verifica costante della qualità degli eventi formativi, della loro coerenza con gli obiettivi di interesse regionale e nazionale, della correttezza dei comportamenti da parte dei soggetti accreditati;

f)         la valutazione delle varie forme di attività formativa e di aggiornamento professionale in termini di “crediti formativi”.

3.   L’attuazione del programma ECM si realizza prioritariamente attraverso l’accreditamento come “provider” delle ASL della Regione, singolarmente considerate o associate, e mediante la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative ECM a distanza, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dalla commissione nazionale ECM.

Le ASL sono tenute ad attivare i corsi di formazione/autoformazione a titolo gratuito e con le modalità di disponibilità oraria dei CC.NN.LL. all’interno degli orari di servizio.

La commissione regionale ECM, di cui al comma 2, ha facoltà di accreditare altri soggetti pubblici o privati che richiedano di svolgere attività di formazione continua ed in possesso dei requisiti richiesti, come le società scientifiche, le associazioni professionali, le istituzioni universitarie ed ospedaliere, gli organismi regionali delle società scientifiche nazionali.

4. Al fine di favorire la partecipazione delle strutture del Servizio sanitario regionale ai programmi di ECM di interesse nazionale, la Giunta regionale, in armonia con quanto previsto dall’art. 16 sexies del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, propone al Ministro della salute l’individuazione dei presidi ospedalieri, dei dipartimenti e delle strutture distrettuali della Regione in possesso dei requisiti definiti dalla commissione nazionale ECM, ai quali riconoscere funzioni di provider di eventi e di programmi ECM di interesse nazionale».

32. Dopo il CAPO V della L.R. 7/2003 viene inserito il seguente capo:

«CAPO V bis (Norme per il coordinamento dei tempi delle città) - Art. 106 bis (Finalità) - 1. Il presente capo, in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 e nel rispetto delle competenze di cui all'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, detta norme per il coordinamento da parte dei Comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

2. In tal senso la Regione Abruzzo promuove:

a)        la riorganizzazione dei tempi destinati al lavoro, alla cura e formazione della persona, alla vita di relazione ed allo svago, in modo da consentire un miglior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;

b)        l’armonizzazione dei tempi della città mediante il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;

c)        la valorizzazione del tempo ed il suo utilizzo per fini di solidarietà sociale e per migliorare la qualità della vita della persona;

d)        le pari opportunità, favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e delle stesse tra i due sessi.

Art. 106 ter (Compiti della Regione) - 1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 106 bis:

a)        adotta misure per migliorare la funzionalità dei servizi regionali e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, favorendo il coordinamento con gli uffici decentrati dello Stato, secondo i criteri di cui all'art. 106 quater;

b)        stabilisce i criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale dei tempi e degli orari da parte dei Comuni;

c)        stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni di finanziamenti per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione ed il sostegno delle banche dei tempi;

d)        promuove corsi di qualificazione e di riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

Art. 106 quater (Criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale degli orari) - 1. Nell'elaborazione del piano territoriale degli orari, i Comuni tengono conto dei seguenti criteri:

a)        organizzazione degli orari degli uffici e dei servizi pubblici che implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura che con un'articolazione delle fasce orarie che, tenuto conto degli orari della maggior parte delle attività lavorative, tenda ad evitare la coincidenza degli stessi;

b)        armonizzazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi e degli uffici della pubblica amministrazione con le esigenze dell'utenza che risiede, lavora ed utilizza il territorio di riferimento;

c)        coordinamento degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, con gli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;

d)        organizzazione dei servizi pubblici in modo da assicurare l'efficienza e il risparmio di tempo per l'utenza, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione, istituendo uffici di informazione accessibili al pubblico, anche mediante procedure informatizzate;

e)        organizzazione e programmazione degli orari delle attività commerciali e turistiche in modo da garantire l'erogazione nelle diverse zone del territorio;

f)         organizzazione degli orari di biblioteche, musei, centri culturali, ricreativi e sportivi in modo da consentire un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata settimanale;

g)        armonizzazione degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici alle esigenze della mobilità urbana e sovraurbana, favorendo forme di trasporto e di mobilità che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità, in particolare dei portatori di handicap, delle persone anziane, dei bambini, degli spostamenti d'urgenza e della mobilità nelle ore notturne.

Art. 106 quinquies (Ruolo delle Comunità montane) - 1. Le Comunità montane possono coordinare, nelle forme previste dal CAPO V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'attività dei Comuni per l'adozione dei Piani Territoriali degli orari affinché gli stessi siano coerenti ai principi di cui all'art. 106 quater e armonici tra loro nell'ambito della stessa Comunità Montana.

Art. 106 sexies (Contributi regionali per l'elaborazione e l'adozione dei piani territoriali degli orari) - 1. La Regione concede contributi ai Comuni, singoli o associati, per la predisposizione e l'adozione dei piani territoriali degli orari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 sono ritenuti prioritari i piani territoriali degli orari che, tenuto conto della popolazione coinvolta, prevedano:

a)        la qualificazione e la integrazione degli strumenti urbanistici generali vigenti sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, sia per quanto riguarda la loro diffusione territoriale e l'accessibilità che l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità;

b)        il coinvolgimento di più Comuni;

c)        l'introduzione di procedure informatizzate dirette a consentire agli utenti l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione ed alle sue informazioni;

d)        la riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale di aree e contenitori dismessi per le finalità di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con regolamento, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2.

4. I contributi concessi ai Comuni singoli o associati, in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali sono concessi.

Art. 106 septies (Contributi regionali per la costituzione, la promozione ed il sostegno delle banche dei tempi) - 1. La Regione sostiene la promozione da parte dei Comuni di associazioni denominate "Banche del tempo" aventi esclusivamente gli scopi indicati all'art. 27, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ed operanti nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga contributi ai Comuni per le spese sostenute per la fornitura di sedi e attrezzature.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2.

Art. 106 octies (Formazione professionale) - 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove e incentiva corsi di qualificazione e riqualificazione del personale degli Enti Locali, in relazione alle problematiche connesse alla progettazione dei Piani territoriali degli orari ed ai progetti di riorganizzazione dei servizi, tendenti al miglioramento dell'efficienza dei medesimi sotto il profilo della fruibilità e dell'innovazione tecnologica.

Art. 106 nonies (Interrelazioni tra piani territoriali degli orari e altri strumenti di pianificazione) - 1. In sede di redazione degli strumenti di pianificazione del territorio in materia di commercio, di traffico, di trasporti e di ogni altra attività che riguardi le necessità di organizzazione funzionale e spaziale delle città e del territorio, si dovrà tenere conto delle indicazioni derivanti dalla presente legge e dai piani territoriali degli orari.

Art. 106 decies (Norma finanziaria) - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo e quantificati per l’anno 2003 in €. 50.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 14 02 002 sul Cap. 12302, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributi ai Comuni per il coordinamento dei tempi delle città.

2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del Cap. 12302 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.

3. Per le medesime finalità sono utilizzati i fondi eventualmente assegnati alla Regione Abruzzo dal Fondo per l'armonizzazione dei tempi e dell'orario delle città di cui all'art. 28 della Legge 53/2000 ed iscritti sul Cap. 12310 – UPB 14 02 002 – del bilancio regionale.

Art. 106 undecies (Norma transitoria) - 1. Per l'anno 2003 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di cui all'art. 106 sexies, comma 3 e all'art. 106 septies, comma 3 nonché le modalità di trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dei piani territoriali degli orari, indicandone l'ordine di priorità ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge 53/2000».

33. Al comma 21 dell’art. 7 della L.R. 96/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la frase «Ai componenti le commissioni istituite con il presente articolo» sono aggiunte le seguenti parole: «ed al Segretario della commissione medesima».

34. Dal 1° gennaio 2003, ai fini del calcolo del valore della produzione relativa alla definizione della base imponibile IRAP, i contributi d’esercizio erogati alle imprese esercenti il TPL, ai sensi della L.R. 62/83 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’impiego del personale dipendente in misura pari al 70% dei costi complessivi aziendali imputabili all’esercizio del TPL.

35. Dopo l’art. 4 della L.R. 56/2001 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis - 1.           Sin dalla pubblicazione sul BURA, gli enti beneficiari dei finanziamenti possono comunque iniziare i lavori, indipendentemente dalla comunicazione di cui all’art. 4, dandone notizia ai competenti uffici regionali.

2. Nel caso di realizzazione di opere relative ad impianti ed aree pubbliche in regime di concessione, le opere sono realizzate dai concessionari ai quali, conseguentemente, viene erogato il finanziamento regionale.

3. Le suddette disposizioni si applicano anche agli interventi previsti nelle LL.RR. 50/2001 e 53/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. In ogni caso sono riaperti i termini per la presentazione delle domande ex lege 49/1999 e successive modifiche fino a trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge».

36. Il comma 2 dell’art. 9 della L.R. 11/2003 è abrogato.

37. Il comma 4, dell’articolo 15 della L.R. 11/2003 è così sostituito:

«4. I contributi della Regione alle spese di funzionamento degli enti di cui all’art. 16 della presente legge, sono ripartiti fra le comunità sulla base dei seguenti coefficienti:

a)        40% in parti uguali;

b)        25% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;

c)        25% in base all’indice di spopolamento delle zone classificate montane desunto dai dati UNCEM nazionale più recenti riferiti all’ultimo quinquennio;

d)        10% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti».

38. L’art. 16 della L.R. 11/2003 è così sostituito:

«Art. 16 - 1. La Regione concede annualmente un contributo alle comunità per le finalità istituzionali, in aggiunta ai fondi ordinari erogati dallo Stato.

2. L’erogazione del contributo è disposto con provvedimento di assegnazione da parte del Servizio regionale competente per materia, sulla base dei criteri di ripartizione di cui all’art. 15, comma 4 della presente legge, ad avvenuta pubblicazione della legge di bilancio.

3. Le comunità devono trasmettere entro il 30 giugno, alla Giunta regionale - Direzione Riforme istituzionali enti locali, controlli copia del bilancio preventivo annuale munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge ed entro il 30 settembre copia del conto consuntivo, munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge».

39. Il comma 4 dell’art. 19 della L.R. 11/2003 è soppresso.

40. Il comma 5 dell’art. 5 della L.R. 95/2000 è così sostituito:

«5. La quota del fondo di cui al comma 4, lett. a) è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:

a)        20% in parti uguali tra tutte le comunità montane;

b)        20% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;

c)        20% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;

d)        20% in base all’indice di spopolamento delle zone classificate montane desunto dai dati UNCEM nazionale più recenti riferiti all’ultimo quinquennio;

e)        5% in base alle classi di età secondo l’indice di dipendenza formulato come rapporto intercorrente tra la somma della popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 14 anni e la popolazione di età lavorativa secondo i dati riferiti all’ultimo censimento ISTAT;

f)         15% in base ai criteri perequativi stabiliti dalla Giunta regionale tendenti a riequilibrare le situazioni di maggiore svantaggio socio-economico tra le comunità montane come risultanti dalla classificazione di cui all’art. 6».

41. Al comma 2, dell’art. 2 della L.R. 16.3.2001, n° 9 le parole da «e non andranno a sommarsi ...» fino a quelle del termine del periodo «fascia fino a 3.000 abitanti» sono soppresse.

42. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e agevolare la produzione di energia da fonte rinnovabile e da fonti innovative, aderisce all’Associazione italiana per la valorizzazione dell’uso dell’idrogeno e delle celle a combustibile e all’Associazione nazionale (RENAEL) ed europea (FEDARENE) delle agenzie per l’energia SAVE attraverso la propria struttura speciale denominata Regional Energy Agency - Agenzia regionale per l’energia della Regione Abruzzo (ARAEN) operante presso la Direzione Turismo Ambiente Energia. Per l’anno 2003 l’onere, pari a € 4.200,00, trova copertura nell’ambito dello stanziamento iscritto al Cap. 282441 UPB 08 02 017. Per gli esercizi successivi la copertura finanziaria è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo con legge di bilancio.

43. L’aumento dei fondi stanziati sul Cap. 11464 UPB 14 01 002, sono assegnati alle Unioni dei comuni non montani costituitesi alla data del 31.10.2003, prevedendo un riparto dei fondi proporzionale al numero dei comuni facenti parte dell’Unione.

44. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la prima legge di variazione al bilancio per l’esercizio 2003.

45. Le competenti strutture regionali sono autorizzate ad adeguare le scritture contabili regionali alle prescrizioni della presente legge.

46. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 novembre 2003

PACE




LEGGE REGIONALE 19.11.2003, n. 21:

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003: I° provvedimento di variazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.   Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni in aumento, per competenza e per cassa, indicate nell’Allegato “A” della presente legge, per un totale pari a € 1.810.254.274,70 sia per la competenza che per la cassa.

2.   Nel medesimo stato di previsione dell’entrata del bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni in diminuzione, per competenza e per cassa, indicate nell’Allegato “B” della presente legge, per un totale pari a € 2.500.000,00 sia per la competenza che per la cassa.

3.   Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni in aumento, per competenza e per cassa, indicate nell’Allegato “C” della presente legge, pari a € 1.829.993.349,16 per la competenza e ad € 1.830.826.849,16 per la cassa.

4.   Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni in diminuzione, per competenza e per cassa, indicate nell’Allegato “D” della presente legge, pari a € 22.239.074,46 per la competenza e ad € 22.239.074,46 per la cassa.

5.   E’ approvato l’Allegato “E” della presente legge relativo al quadro generale riassuntivo della variazione del bilancio.

6.   Le unità previsionali di base oggetto di variazione sono ripartite ai fini della gestione secondo quanto previsto negli elenchi dei capitoli contenuti negli allegati seguenti:

-         Allegato “F”: Variazioni in aumento: parte Entrata;

-         Allegato “G”: Variazioni in diminuzione: parte Entrata

-         Allegato “H”: Variazioni in aumento: parte Spesa;

-         Allegato “I”: Variazioni in diminuzione: parte Spesa.

7.   L’“Elenco n. 1 di cui all’art. 13, comma 1, della L.R. 17 aprile 2003, n. 8, riguardante le “Spese obbligatorie iscritte nello stato di previsione della spesa a termini dell’art. 18 della legge di contabilità regionale” è integrato dai seguenti capitoli di spesa:

-    11208 denominato “Oneri riflessi a carico dell’Amministrazione su retribuzione del personale assunto a tempo determinato”, attribuito all’unità previsionale di base 02 01 005 denominata “Gestione delle risorse umane”;

-    11621 denominato “Quota associativa all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa”, attribuito all’unità previsionale di base 14 01 002 denominata “Riforma amministrativa e innovazione”.

8.   L’Elenco dei capitoli di spesa su cui è possibile effettuare aperture di credito a favore dei responsabili della spesa” allegato al bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2003 è integrato dal capitolo di spesa 151430 denominato “Spese per il funzionamento del Servizio Idrografico e Mareografico per attività istituzionali di manutenzione e gestione sistemi dati climatici per funzioni trasferite”, upb 05 01 002 denominata “Prevenzione e riduzione rischio idrogeologico”.

9.   La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione delle partite in entrata e nella spesa riguardanti le assegnazioni e il riparto tra le Regioni delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale disposte dal CIPE, nonché le variazioni al bilancio necessarie alla regolarizzazione delle somme da riversare allo Stato a titolo di maggiori introiti irap degli anni precedenti.

10. L’unità previsionale di base 15 01 002 è ridenominata in “Fondi di riserva per l’utilizzo di risorse vincolate”.

11. Il capitolo di spesa 323600, denominato “Fondo per la rassegnazione di economie vincolate” è attribuito all’unità previsionale di base 15 01 002, denominata “Fondi di riserva per l’utilizzo di risorse vincolate”.

12. Il capitolo di spesa 323700, denominato “Fondo per la rassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui” è attribuito all’unità previsionale di base 15 01 002 denominata “Fondi di riserva per l’utilizzo di risorse vincolate”.

13. L’unità previsionale di base riferita all’autonomia e organizzazione del Consiglio Regionale 01 01 005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale” è incrementata dell’importo indicato nell’Allegato “H”.

14. Sulla base della normativa vigente, il Consiglio Regionale procederà ad adeguare il proprio bilancio.

15. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, gli Enti e le Aziende  regionali destinatari di trasferimenti regionali modificati con la presente legge sono autorizzati ad apportare le modifiche necessarie nei propri bilanci di previsione.

16. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 novembre 2003

PACE


 



ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 14.10.2003, n. 111/6:

Istituzione Commissione d’inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti – Proroga ed estensione competenze alla ASL di Avezzano.

Il consiglio regionale

Premesso che con deliberazione n. 72/7 del 16.7.2002 il Consiglio regionale ha istituito la Commissione d’inchiesta sull’Azienda Sanitaria locale di Chieti fissandone la durata in mesi sei dalla data di insediamento;

Vista la richiesta di proroga dei lavori della predetta Commissione, per altri sei mesi, a firma del Presidente Spadano e pervenuta il 27.6.2003 nei termini di scadenza;

Vista l’istanza avanzata in data 30.7.2003 dal Consigliere Fanfani, unitamente ad altri quindici Consiglieri, con la quale si richiede che in sede di proroga della durata dei lavori della Commissione d’inchiesta sulla ASL di Chieti l’attività della stessa venga estesa, riguardo agli obiettivi e alla durata, anche alla ASL di Avezzano con l’aggiunta di una eventuale attività di verifica in merito alla sussistenza dei requisiti di legge in capo al Direttore Sanitario;

Vista la delibera n. 127 del 7.10.2003 con la quale l’Ufficio di Presidenza, in sede di esame della richiesta di estensione della competenza della Commissione alla ASL di Avezzano, avanzata dal Consigliere Fanfani, unitamente ad altri quindici Consiglieri, dispone:

1)   che la materia oggetto della richiesta è di competenza regionale;

2)   di dover rappresentare al Consiglio regionale la opportunità di attribuire alla operante Commissione di inchiesta sulla ASL di Chieti le attività relative all’inchiesta anche alla ASL di Avezzano;

Udita la relazione del Consigliere Aimola;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Fanfani, Spadano, Di Stanislao, Lombardi, Teodoro, Di Carlo e Felli

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

-    di prorogare la durata dei lavori della Commissione d’inchiesta sull’Azienda sanitaria Locale di Chieti fino al 30 giugno 2004

-    di estendere l’attività della predetta Commissione, riguardo agli obiettivi e alla durata, anche alla ASL di Avezzano, con l’aggiunta di un’eventuale attività di verifica in merito alla sussistenza dei requisiti di legge in capo al direttore Sanitario dell’Azienda.

 

 

 

DELIBERAZIONE 14.10.2003, n. 111/7:

Istituzione Commissione d’inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Teramo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la richiesta di istituzione della Commissione di inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Teramo a firma del Consigliere Di Stanislao ed altri quindici, che di seguito si riporta;

RELAZIONE

I sottoscritti consiglieri regionali ai sensi dell’art. 27 dello Statuto e dell’art. 105 del regolamento chiedono la istituzione di una Commissione di Inchiesta sull’Azienda sanitaria di Teramo.

La richiesta nasce dal fatto che ormai da molto tempo, anche da notizie riportate dalla stampa locale, si parla della ASL di Teramo con preoccupazione relativamente sia alla gestione del personale amministrativo, medico e paramedico; dei vari servizi e presidii ospedalieri territoriali, sia della stessa gestione economica dell’Azienda, senza che la Direzione Generale abbia mai speso una parola di chiarezza.

Una Commissione d’inchiesta sull’ASL di Teramo si rende quindi necessaria al fine di accertare:

-    lo stato di attuazione dell’applicazione degli istituti contrattuali;

-    l’andamento finanziario della gestione con particolare riferimento ai bilanci 2001-2002,

-    le misure di contenimento della spesa farmaceutica,

-    verifica della correttezza dei rapporti istituzionali con gli organismi territoriali di riferimento,

-    la legittimità degli incarichi di consulenza,

-    la legittimità dell’affidamento all’esterno dei servizi.

Istituzione
di una Commissione d’Inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Teramo

Art. 1

Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto e dell’art. 105 del Regolamento è istituita la Commissione d’Inchiesta sulla gestione dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo.

Art. 2

La Commissione deve accertare

-    lo stato di attuazione dell’applicazione degli istituti contrattuali,

-    l’andamento finanziario della gestione con particolare riferimento ai bilanci 2001-2002,

-    le misure di contenimento della spesa farmaceutica,

-    verifica della correttezza dei rapporti istituzionali con gli organismi territoriali di riferimento,

-    la legittimità degli incarichi di consulenza,

-    la legittimità dell’affidamento all’esterno dei servizi.

Art. 3

La Commissione resta in carica 180 giorni a partire dalla data del suo insediamento e al termine dei lavori rimetterà una relazione scritta al consiglio regionale.

Visto l’art. 27 dello Statuto e l’art. 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio;

Constatato che la richiesta è stata avanzata da 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione così come previsto al sesto comma dell’art. 105 del regolamento;

Preso atto che l’Ufficio di Presidenza con delibera n. 127 del 7 ottobre 2003 ha accertato che la materia oggetto della richiesta è di competenza regionale;

ISTITUISCE

      “la Commissione di inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Teramo” disciplinata secondo le modalità esposte nella richiesta e trascritte nella premessa del presente provvedimento.

 

 

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 06.09.2003, n. 739:

Legge Regionale 1 giugno 1996, n. 29 art. 3 “Ulteriori compiti”. Affidamento all’ARSSA di competenze specifiche relative alla tenuta ed aggiornamento degli Albi dei vigneti D.O.C. e degli elenchi delle vigne ad I.G.T. della Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1 giugno 1996, n. 29 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo” in seguito denominata A.R.S.S.A.;

Considerato che i compiti dell’A.R.S.S.A. descritti all’art. 2 della richiamata legge regionale, attengono ad attività strettamente connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, all’individuazione di norme tecniche per l’agricoltura biologica e per il risanamento e la difesa dell’ambiente a tutela della genuinità dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché all’innovazione tecnologica e alla divulgazione;

Visto il Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 che assegna alle Regioni la competenza per la gestione della tenuta ed aggiornamento degli Albi D.O.C. e D.O.C.G. e degli elenchi delle vigne ad I.G.T.;

Tenuto conto che tale attività, consente una semplificazione delle procedure in capo alla Regione relativamente al rilascio di attestati e/o di nuove iscrizioni e/o variazioni che avvengono negli Albi, ad esclusivo vantaggio dei produttori agricoli, qualora interessati anche a processi di riconversione e ristrutturazione viticola.

Ravvisato che tale esigenza comporta una sede adeguata, con strumenti informatici in rete e personale in grado di immettere i dati oggetto di lavorazione in tempi reali;

Vista la nota del Componente la Giunta con delega al Settore Agricoltura n. 1099/Segr. del 19.06.03, con la quale viene chiesto al Presidente dell’ARSSA la disponibilità ad offrire tale servizio;

Preso atto che l’ARSSA, con nota n. 1052 del 23.06.03, ha offerto la disponibilità richiesta;

Considerato che l’art. 3, comma 1 e 2 della L.R. 29/96, prevede che la Giunta Regionale possa affidare all’Agenzia ulteriori incarichi specifici, saltuari o poliennali che riguardano il territorio regionale o ampia estensione territoriale della Regione;

Ravvisato che la predetta attività può essere affidata in modo organico e poliennale alla luce del fatto che il Settore vitivinicolo rappresenta una risorsa imprescindibile nell’economia agricola regionale e che il comparto deve essere pronto a dare le risposte in termini di celerità e correttezza nel rispetto anche delle sollecitazioni e dei controlli dettati dai Regolamenti Comunitari specifici;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ha attestato la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto in premessa:

-    di conferire all’ARSSA, a partire dalla campagna vitivinicola 2003-2004, ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 2 - della L.R. 29/96, le competenze assegnate alla Regione, con Decreto Ministeriale 27 marzo 2001, per la tenuta ed aggiornamento degli Albi D.O.C. e D.O.C.G. e degli elenchi delle vigne ad I.G.T., compiti in precedenza svolti dalle Camere di Commercio;

-    di stabilire che l’ARSSA proceda, nello svolgimento dell’incarico affidato, nel rispetto delle procedure che. seguono:

a)   La base dati di riferimento da utilizzare per l’aggiornamento degli Albi, è rappresentata da:

-    Albri vigneti DOC forniti dalle Camere di Commercio

-    Dichiarazioni delle Superfici Vitate (modello B1 AGEA)

-    Fascicoli Aziendali disponibili presso i Servizi Ispettorati Provinciali Agricoltura.

b)   L’A.R.S.S.A. è tenuta a proporre ai SIPA competenti per territorio, mediante la “precompilazione” della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1), tutte le variazioni anagrafiche o della superficie vitata aziendale intervenute, in modo da allineare i dati presenti nell’Albo con quelli presenti nel fascicolo aziendale; sulla base di ciò, l’ARSSA effettuerà il calcolo delle rese e provvederà alla certificazione e al rilascio delle ricevute relative alle produzioni annuali;

c)   Le domande di nuova iscrizione saranno presentate su apposito modello al Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio entro il 30 giugno di ogni anno;

d)   La Regione e l’ARSSA, adotteranno un sistema informatizzato che consenta la condivisione di tutte le informazioni contenute nella banca dati degli Albi Vigneti con il sistema utilizzato per la gestione del Potenziale Viticolo; tale sistema informatico dovrà comunque essere reso operativo nei tempi indicati dalla normativa per gli Albi dei Vini a D.O. e per lo Schedario Viticolo;

e)   Le spese per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti art. 1 e 2 sono a carico dell’ARSSA;

f)    Sono a favore dell’ARSSA i diritti di segreteria versati dai conduttori in forza della normativa vigente, di importi non superiori a quelli adottati dalle Camere di Commercio regionali nell’ultima campagna vitivinicola.

      Il presente incarico non comporta oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo;

g)   di autorizzare la Direzione Agricoltura ad adottare eventuali ulteriori determinazioni e/o direttive che si rendessero necessarie per la concreta applicazione della presente deliberazione;

h)   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-    la nota del Componente la Giunta con delega al Settore Agricoltura n. 1099/Segr. del 19.06.03, con la quale viene chiesto al Presidente dell’ARSSA la disponibilità ad offrire tale servizio;

-    la nota dell’ARSSA, n. 1052 del 23.06.03, con la quale ha offerto la disponibilità richiesta;

i)    di notificare il presente provvedimento, alle Camere di Commercio Abruzzesi ed all’Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.);

j)    di far pubblicare integralmente sul B.U.R.A. - Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo la presente deliberazione.

 

 

 

DELIBERAZIONE 07.10.2003, n. 861:

Legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” – Alloggi vendibili nel Comune di Morino Provincia di L’Aquila.

 

LA giunta regionale

Vista la Legge 24.12.1993, n. 560, recante: “Norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”;

Visto in particolare il comma 4° dell’articolo unico che attribuisce alle Regioni la competenza alla formulazione dei piani di vendita per rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75% del patrimonio vendibile nel territorio di ciascuna Provincia;

Vista la legge 30.04.1999, n. 136, recante: “Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale”;

Preso atto che, con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 1055 del 15.03.1994 è stato approvato il piano di cessione di alloggi per la Provincia di L’Aquila;

Vista la Legge Regionale n. 76 del 19 dicembre 2001 recante “Norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” in base alla quale le ATER devono redigere ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare nella misura massima del 75% di cui alla Legge 560/93;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 68 del 22 febbraio 2002 con la quale è stato approvato il piano integrativo di vendita predisposto dall’ATER di L’Aquila in applicazione della citata L.R. 76/01;

Vista la successiva nota dell’ATER dell’Aquila con la quale è stato specificato che gli alloggi da porre in vendita, corrispondenti al 75% degli alloggi vendibili, risultano essere n. 2532 unità;

Preso atto che a seguito dell’approvazione del suddetto piano di vendita dell’ATER di L’Aquila la percentuale complessiva degli alloggi alienabili nella Provincia di L’Aquila risulta essere superiore alla percentuale del 75%;

Considerato che:

-    la ratio che ha ispirato il legislatore regionale nella emanazione della L.R. 76/01 è quella di incrementare le cessioni da parte degli Enti gestori al fine di realizzare nuovi programmi per lo sviluppo del settore;

-    la percentuale degli alloggi effettivamente venduti dagli Enti gestori degli alloggi, dal 1994 ad oggi risulta essere di gran lunga inferiore alla misura massima del 75%;

-    i piani di vendita degli Enti gestori hanno natura essenzialmente programmatoria e che appare necessaria una verifica finanziaria dei piani di vendita stessa al fine di monitorare gli alloggi effettivamente venduti ed il riscontro della relativa percentuale sul totale del patrimonio immobiliare;

-    è opportuno che gli Enti gestori regolamentino le modalità di cessione degli alloggi prevedendo in particolare il termine entro cui gli assegnatari inseriti nei piani di vendita debbono concludere il contratto;

Ritenuto pertanto, in linea generale, di poter autorizzare gli Enti gestori della Provincia di L’Aquila a programmare l’inserimento nei piani di vendita di ulteriori alloggi rinviando ad una verifica successiva la percentuale complessiva degli alloggi effettivamente venduti nell’ambito provinciale impegnando tuttavia l’Ente proponente a rimettere al Servizio Competente un piano di vendita redatto in ordine prioritario a cui il Comune attingerà nella prima fase per predisporre gli atti di cessione per i primi alloggi rientranti nella percentuale del 75%;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 05.04.2003 del Comune di Morino con la quale è stato chiesto alla Regione l’autorizzazione alla vendita di 49 alloggi ubicati Comune di Morino distinti in catasto:

      al Fg 10 part. 71 rispettivamente sub 1,

      al Fg 10 part. 201 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6,

      al Fg 10 part. 202 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12,

      al Fg 10 part. 203 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6,

      al Fg 10 part. 205 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6,

      al Fg 10 part. 206 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6,

      al Fg 10 part. 734 rispettivamente sub 1/2/3,

      al Fg 9 part. 1146 rispettivamente sub 2,

      al Fg 9 part. 190 rispettivamente sub 1/2/3/4/5/6,

      al Fg 6 part. 414 rispettivamente sub 1/2;

Rilevato che:

-    nella documentazione rimessa non si fa riferimento ai requisiti soggettivi dei potenziali acquirenti, nè ai diritti di coloro che attualmente conducono gli alloggi; gli uni e gli altri sono specificatamente esplicitati nell’art. 1, Legge 560/93 e non sono derogabili;

-    tali condizioni vanno poste quali prescrizioni perché dettate dalla normativa nazionale in modo tassativo;

Ritenuto con le specificazioni che precedono di poter aderire alla richiesta di integrazione del piano vendita degli alloggi nel Comune di Morino invitando l’Ente a far conoscere con cadenza trimestrale gli alloggi effettivamente venduti;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che ha espressamente posto in capo alla Giunta Regionale - art. 4, punto b) - la competenza ad adottare programmi di rilevante interesse regionale;

Dato atto che:

-    il Direttore Regionale dell’Area “Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato, Protezione Civile” ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento ed alla rispondenza formale per gli aspetti di competenza della medesima Area, con l’apposizione della firma in calce al provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

delibera

la premessa è parte integrante del presente deliberato

-    di integrare, per i motivi di cui in premessa, il piano di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per la Provincia di L’Aquila nel senso di inserirvi n. 49 alloggi di proprietà del Comune di Morino di cui al piano di vendita approvato con delibera consiliare n. 12 del 05.04.2003;

-    che la cessione dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto prescrive l’art. 1 della Legge 31 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni, senza deroga alcuna;

-    di impegnare il Comune di Morino:

-    a trasmettere trimestralmente alla Competente Direzione la situazione degli alloggi effettivamente venduti;

-    a rimettere altresì un piano di vendita redatto in forma prioritaria a cui il Comune attingerà nella prima fase per predisporre gli atti di cessione per i primi alloggi rientranti nella percentuale del 75%;

-    a disciplinare le modalità di cessione degli alloggi prevedendo che gli assegnatari inseriti nel piano di vendita debbono concludere il contratto di acquisto entro un termine prefissato, allo scadere del quale l’Ente integra il piano stesso con coloro che seguono nella graduatoria.

 

 



DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 873:

Legge 488/92 – Indicazione delle proposte in materia di agevolazioni relative al Bando dell’anno 2003 per il settore del turismo.

 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione può formulare proprie proposte relative a settori di attività o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, nonché specifiche priorità, con riferimento a particolari aree del territorio, specifiche attività turistico-alberghiere e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all’indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive, ed infine, in relazione alle eventuali ulteriori attività ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle indicate nelle citate direttive;

Omissis

DELIBERA

1.   di individuare, quale ulteriore attività ammissibile, oltre quelle già espressamente previste dal D.M. del 20.7.1998, la residenza di campagna (country-house) di cui all’art. 37 della L.R. 28.04.1995, n. 75 “Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere”;

2.   di approvare le tabelle allegate contenenti i punteggi attribuiti alle aree, alle tipologie e agli interventi, ai sensi del D.M. 03.07.2000, per il bando turismo, con annesso l’elenco dei Comuni della Regione compresi nelle aree predette ai fini della formazione della graduatoria ordinaria e di quella speciale, alla quale viene destinato il 30% delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo;

Omissis




DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 886:

D.G.R. n. 81/2001 – Modifica art. 4.7 “trasferimento di diritti di reimpianto vigneti”.

 

La giunta regionale

Visto il Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

Visto il Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto che l’art 4, paragrafo 4, del sopra citato Regolamento CE 1493/99 dispone che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad altra azienda all’interno dello stesso stato-Membro;

Visto che l’art. 4 comma 6 del Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000 stabilisce che ciascuna Regione o Provincia autonoma, in particolari situazioni locali, può limitare l’esercizio del diritto di reimpianto:

a)   sulla sola superficie oggetto dell’estirpazione;

b)   ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti ortograficamente difficili;

Vista che la D.G.R. n. 81 del 13.02.2001 (Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00 in materia di potenziale produttivo del comparto vitivinicolo della Regione Abruzzo) nel punto 4.7 “Trasferimento di diritti di reimpianto” non ha limitato il trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti verso aziende ubicate in altre regioni italiane;

Considerato che diversi diritti di reimpianto, originati da vigneti estirpati nel territorio abruzzese vengono trasferiti ad aziende ubicate in territori viticoli di altre Regioni italiane;

Ritenuto opportuno di non impoverire il patrimonio viticolo regionale, in considerazione della naturale vocazionalità per le produzioni viticole di qualità posseduta da gran parte del territorio stesso;

Ritenuto altresì che la viticoltura, essendo l’attività agricola maggiormente rappresentativa del territorio regionale sia dal punto di vista economico-sociale che in termini di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, debba essere adeguatamente tutelata;

Ritenuto pertanto di dover modificare la disciplina sul trasferimento dei diritti di reimpianto detenuti dai viticoltori abruzzesi, limitandone l’esercizio al solo territorio regionale;

Preso Atto che il Direttore regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, ne attestano la regolarità e legittimità;

A Voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

-    di limitare il trasferimento dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella regione Abruzzo al solo ambito del territorio regionale:

Sono fatti salvi i trasferimenti già richiesti ai Servizi Ispettorati dell’Agricoltura della Regione alla data di pubblicazione della presente deliberazione;

-    di far pubblicare integralmente sul B.U.R.A. - Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo la presente deliberazione.

 

 

 

 

DECRETI

 

 

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 23.10.2003, n. 176:

Conferimento al componente la G.R. dott. Vito Domenici della delega inerente la materia della Sanità e nomina del dott. Donato Di Fonzo a componente la G.R. con delega all’Industria, Artigianato, Commercio, Attività professionali, Fiere e Mercati, Politiche per i consumatori, Rapporti con il sistema camerale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 122 della Costituzione, così come novellato dall’art. 2 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, che nel prevedere l’elezione diretta del Presidente della Regione, attribuisce allo stesso il potere di nominare e revocare i componenti la Giunta Regionale;

Visto l’art. 5, 2° comma, della citata Legge Costituzionale n. 1/99, il quale prevede che sino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali il Presidente della Giunta Regionale provvede a nominare i componenti la Giunta, tra i quali un Vice-Presidente, e può successivamente revocarli;

Visto il proprio precedente decreto n. 247 del 9.11.2002, con il quale sono stati nominati i componenti la Giunta Regionale, ed attribuite agli stessi le relative deleghe;

Rilevato che con lo stesso decreto veniva attribuita al dott. Vito Domenici la delega in materia di Industria, Artigianato, Commercio, Attività professionali, Fiere e Mercati, Politiche per i consumatori, Rapporti con il sistema camerale;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 170 del 10.10.2003 con il quale veniva revocata la nomina del dott. Erminio D’Annunzio, quale componente la G.R. con delega alla Sanità, già conferita con il richiamato decreto n. 247 del 9.11.2002, e si disponeva il temporaneo esercizio della competenza nella materia della Sanità da parte del Presidente della Giunta Regionale;

Ritenuto di dover conferire la delega relativa alla materia della Sanità al componente la Giunta Regionale dott. Vito Domenici;

Ritenuto, altresì, di nominare quale componente la Giunta Regionale con delega in materia di Industria, Artigianato, Commercio, Attività professionali, Fiere e Mercati, Politiche per i consumatori, Rapporti con il sistema camerale il dott. Donato Di Fonzo, Consigliere Regionale;

Vista la legge del 23.4.1981 n. 154 concernente la ineleggibilità e l’incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, tuttora in vigore relativamente alle disposizioni riguardanti i consiglieri regionali, ai sensi dell’art. 274 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Preso atto che per i Componenti la Giunta che rivestono la carica di Consiglieri Regionali l’accertamento circa le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità è regolato dagli artt. 18 e seguenti del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

DECRETA

1)   di attribuire al componente la G.R. dott. Vito Domenici, con funzioni di Vice-Presidente, la delega inerente la materia della Sanità;

2)   di nominare il dott. Donato Di Fonzo, nato a Vasto il 1.03.1956, componente la G.R. con delega all’Industria, Artigianato, Commercio, Attività professionali, Fiere e Mercati, Politiche per i consumatori, Rapporti con il sistema camerale;

3)   di revocare parzialmente il proprio precedente decreto n. 247/2002 relativamente all’attribuzione al componente la G.R. dott. Vito Domenici della delega all’Industria, Artigianato, Commercio, Attività professionali, Fiere e Mercati, Politiche per i consumatori, Rapporti con il sistema camerale;

4)   di notificare copia del presente decreto al dott. Vito Domenici e al dott. Donato Di Fonzo;

5)   di comunicare il presente decreto al Presidente del Consiglio Regionale;

6)   di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURA.

L’Aquila, lì 23 ottobre 2003

Il presidente della giunta regionale

On. Giovanni Pace

 


 

 

DECRETO 23.10.2003, n. 177:

Rinnovo Consiglio Camerale. Determinazioni in ordine alla individuazione delle organizzazioni cui spettano designare i componenti del Consiglio  della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di L’Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 per il riordino delle Camere di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l’art. 12 concernente la costituzione del Consiglio Camerale;

Visto il Decreto Ministeriale del 24.7.96 n. 501 “Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordino delle Camere di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura”;

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140;

Vista la nota n. 06598 del 3 giugno 2003 con la quale il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L’Aquila ha comunicato al Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo l’avvio del procedimento per il rinnovo del Consiglio Camerale;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 18 luglio 2003, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L’Aquila ha adottato la norma statutaria, ai sensi dell’art. 10 comma 2, delle legge 29.12.1993, n. 580 stabilendo la ripartizione dei Consiglieri per settori economici del Consiglio Camerale nel modo seguente:

Settori di attività economica

Numero Consiglieri

- Agricoltura

2

- Artigianato

3

- Industria

4

- Commercio

4

- Cooperative

1

- Turismo

1

- Trasporti e spedizioni

1

- Credito e assicurazioni

1

- Servizi alle Imprese

3

- Lavoratori

1

- Consumatori

1

Totale

22

Visto l’art. 5 del citato D.M. n. 501/96 il quale dispone che il Presidente della Giunta Regionale, nella propria funzione, dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 3 dell’art. 2 dello stesso, e tenuto a rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del settore e ad individuare le organizzazioni imprenditoriali che designano i Componenti del Consiglio camerale, nonché il numero dei Componenti che ciascuna di esse designa, con modalità disciplinate dalla norma medesima;

Rilevato che lo stesso art. 5 prevede, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale determini a quale organizzazione sindacale o associazione di consumatori spetti designare il Componente in Consiglio, attribuendo, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione o associazione un punteggio per ciascuno dei seguenti parametri

-    Consistenza numerica;

-    Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

-    Servizi resi ed attività svolta;

Ritenuto non necessario attribuire il punteggio alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, dal momento che non concorrono per ciascun settore più soggetti ma un solo soggetto, risultante dall’apparentamento di più sigle sindacali ed associazioni di consumatori;

Considerato che nel Consiglio fanno altresì parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e che all’interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’Industria, del Commercio, e dell’Agricoltura, è assicurata una rappresentanza autonoma per piccole imprese;

Considerato, infine, che con nota datata 12.8.2003, prot. 2003/10100, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 comma 6, del citato Decreto Ministeriale n. 501/96 ed al fine di attivare le procedure di cui al successivo art. 5, la Camera di Commercio di L’Aquila ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale in originale la documentazione acquisita con i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore;

Visti in particolare gli artt. 2, 3, e 4 del citato D.M. 501/96;

Presa visione della documentazione trasmessa e dei dati relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b), c) del D.M. n. 501/96 dei richiedenti;

Visto il quadro riepilogativo definito sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 commi 2., 3., 4., 5. e 6 e dell’art. 4 del D.M. 501/96, contenente la determinazione del numero dei rappresentanti del Consiglio Camerale ai sensi dell’art. 10 della legge 580/93 e relativa attribuzione;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente atto espresso dal dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la firma in calce;

DECRETA

1.   di approvare l’unito quadro riepilogativo, relativo alla individuazione delle Organizzazioni cui spetta designare i Componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L’Aquila che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente:

-    la determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del settore di appartenenza;

-    la individuazione delle organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni che designano i Componenti del Consiglio Camerale nonché il numero dei Componenti che ciascuna di queste nomina;

-    la determinazione a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il Componente in Consiglio;

2.   di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare le determinazioni di cui sopra a tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 501/96.

L’Aquila, lì 23 ottobre 2003

Il presidente della giunta regionale

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 23.10.2003, n. 178:

Designazione Componente Revisore dei Conti presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

-    di designare quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo il Sig. Daniele DE IULIIS, nato a Teramo il 1.1.1953 e ivi residente in Via A. Diaz, n. 34, iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti;

-    di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare il presente decreto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo.

      L’Aquila, lì 23 ottobre 2003

Il presidente della giunta regionale

On. Giovanni Pace

 

 

DECRETO 29.10.2003, n. 179:

Commissione esame idoneità. Legge n. 264/91 – Nomina membro supplente.

Il presidente della giunta regionale

Vista la legge 8.8.1991, n. 264 avente ad oggetto:“Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” che all’art. 5, l° comma istituisce su base regionale un’apposita commissione da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

Visto il D.P.G.R. n. 353 del 30.03.1994 con il quale è stata costituita la commissione sopra indicata composta da n. 6 membri effettivi e n. 3 membri supplenti;

Visti i DD.PP.GG.RR. n. 793 del 18/12/1996, n. 272 del 04/06/1997, n. 42 del 03/02/1999, n. 461 del 28/09/1999 e n. 151 del 07/04/2000, 107 del 17 luglio 2003 e n. 145 del 5.08.2003, con i quali la suddetta commissione è stata modificata ed integrata;

Rilevato che per garantire il funzionamento della Commissione è opportuno provvedere anche alla nomina dei membri supplenti;

Considerato che il Sig. Dino Lucente, membro supplente della Commissione in argomento, ha presentato le proprie dimissioni in data 19.09.2003 per motivi personali e di lavoro;

Vista la nota del Ministero dei Trasporti - Comitato per l’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi di Pescara - prot. n. 9405 datata 13 ottobre 2003, con la quale viene designato membro supplente della Commissione istituita ai sensi della Legge 264/91 e della Circolare n. 111/97 datata 29.10.1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. - IV Direzione Centrale - il Sig. Antonio LABBATE Presidente Vicario Comitato Provinciale Albo Autotrasportatori di Pescara;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del su indicato membro supplente in conformità della designazione sopra riportata;

Dato atto che per quanto concerne il compenso da corrispondere ai membri della Commissione questo verrà stabilito con successiva Determinazione del Dirigente competente per materia;

Dato atto, altresì, che il Dirigente del Servizio Trasporto Merci e Logistica Integrata della Direzione Trasporti e Mobilità (DE) con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e regolarità,

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1)   Di nominare membro supplente in seno alla commissione istituita a termini della legge n. 264/91 il Sig. Antonio LABBATE - Presidente vicario comitato Provinciale Autotrasportatori di Pescara -

2)   Di dare atto, per quanto sopra riportato, che per effetto della nomina disposta con il presente decreto, la commissione istituita ai sensi della legge n. 264/91 e successive modificazioni risulta costituita come di seguito indicato:

A)  MEMBRI EFFETTIVI

-    Dr. Ing. Giuseppe VERLENGIA, Presidente, in rappresentanza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

-    Comandante pro-tempore della Capitaneria di Porto di Pescara, in rappresentanza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

-    Dr. Serafino COLAIUDA, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Abruzzo;

-    Dr. Ing. Pierdomenico FABIANI, in rappresentanza del Comitato Regionale per l’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi;

-    Sig.ra Wanda GIGANTE, in rappresentanza della CONFEDERTAAI (già FEDERTAAI);

-    Sig.ra Raffaella ALVIANI, in rappresentanza dell’UNASCA;

-    Sig. Gabriele IRELLI, in rappresentanza degli Automobile Club.

B)  MEMBRI SUPPLENTI

-    Antonio LABBATE, in rappresentanza del Comitato Regionale per l’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi;

-    Il Capo pro-tempore della Sezione Tecnica del compartimento marittimo di Pescara, in rappresentanza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

-    Dr.ssa Gigliola CERRONI, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Abruzzo;

-    Sig. Pasquale DI BLASIO, in rappresentanza della CONFEDERTAAI (già FEDERTAAI);

-    Sig. Manrico ALESSANDRINI, in rappresentanza dell’UNASCA;

-    Dr. Paolo PROSDOCIMI, in rappresentanza degli Automobili Club.

3)   Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

4)   Di dare mandato alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità per la trasmissione del presente decreto al Comitato Regionale per l’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi presso l’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Pescara, al Presidente della Commissione di che trattasi Dr. Ing. Giuseppe VERLENGIA presso l’ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Chieti, al Sig. Antonio LABBATE Via Puccini, 30 S. Giovanni Teatino (CH), nonchè al Servizio del BURA per la relativa pubblicazione.

L’Aquila, lì 29 ottobre 2003

il presidente della giunta regionale

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 29.10.2003, n. 180:

Classificazione a comunale della strada interna al centro urbano del Comune di Lama dei Peligni, denominata "Via Orientale", di km. 0+900.

Il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

1)   la strada interna al centro urbano del Comune di Lama dei Peligni, denominata “Via Orientale” della lunghezza di Km. 0+900 è classificata comunale ed inserita nell’elenco delle strade del Comune di Lama dei Peligni (CH), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

2)   Ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le strade ed autostrade, - per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Aquila, lì 29 ottobre 2003

Il presidente della giunta regionale

On Giovanni Pace

 

 

DECRETO 29.10.2003, n. 181:

Classificazione a comunale della strada di servizio forestale “La Pineta o Panoramica” ricadente nel territorio del Comune di Lama dei Peligni (CH), di km. 1+600.

Il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

1)   la strada di servizio forestale “La Pineta o Panoramica” della lunghezza di Km. 1+600, ricadente nel territorio del Comune di Lama dei Peligni (CH), è classificata comunale ed inserita nell’elenco delle strade del Comune di Lama dei Peligni (CH), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

2)   Ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le strade ed autostrade, - per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Aquila, lì 29 ottobre 2003

Il presidente della giunta regionale

On Giovanni Pace

 


 

 

DECRETO 29.10.2003, n. 182:

Classificazione a comunale della strada rurale “Pianimarini” ricadente nel territorio del Comune di Lama dei Peligni (CH), di km. 2+500.

 

Il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

1)   la strada rurale “Pianimarini” della lunghezza di Km. 2+500, ricadente nel territorio del Comune di Lama dei Peligni (CH), è classificata comunale ed inserita nell’elenco delle strade del Comune di Lama dei Peligni (CH), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

2)   Ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le strade ed autostrade, - per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Aquila, lì 29 ottobre 2003

Il presidente della giunta regionale

On Giovanni Pace

 

 

DETERMINAZIONI

 

 

Direttoriali

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DF/103:

Rinnovo incarico al Sig. DI CICCIO Pier Luca libero-professionista, per le attività inerenti il funzionamento dell’ARAEN di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 31 ottobre 2001 e all’Ordinanza Direttoriale n. 01 del 07 gennaio 2002, nonché per ogni altra specifica attività della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, relativa e riconducibile alle fonti rinnovabili di energia e tutela della qualità dell’aria.

Il direttore regionale

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1)   di rinnovare con decorrenza dal 21 ottobre 2003 al 20 ottobre 2004 al Sig. Di Ciccio Pier Luca l’incarico professionale riconducibile in generale alle fonti rinnovabili di energia, risparmio ed efficienza energetica, tutela della qualità dell’aria, per le attività previste nel Progetto Europeo ARAEN protocollo n. ENER/4.1031/A/99-006, ed in particolare:

-    esperto in promozione e valutazione dei bandi finalizzati allo sviluppo dell’energia alternativa e relative procedure informatiche, analisi dei consumi energetici, madrelingua inglese per agevolare i rapporti con la Comunità Europea ed i partners stranieri;

3)   che l’espletamento dell’incarico avvenga secondo quanto stabilito dal contratto allegato (Allegato 1 alla presente);

4)   di fissare per il professionista per l’intera durata del contratto un compenso lordo di € 26.058,00 (euro ventiseimilacinquantotto/00) comprensivo di INPS al 4%, IVA al 20%. In aggiunta rimborso spese forfettario pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) documentate entro i limiti fissati dal progetto;

5)   di dare atto che la spesa complessiva di € 26.058,00 (euro ventiseimilacinquantotto/00) comprensiva di compenso, INPS al 4%, IVA al 20%, eventuale rimborso spese forfettario, trova capienza sul Capitolo di Bilancio in Uscita n. 12484/R/2001 del Bilancio 2003 che presenta la relativa disponibilità, giusto impegno di spesa n. 05 effettuato con Ordinanza Direttoriale n. DF/36 del 14 dicembre 2001;

6)   di doversi effettuare le ritenute di legge in quanto il professionista si avvale del regime fiscale ordinario;

7)   di stabilire che il compenso sia liquidato e pagato in rate bimestrali posticipate dal Servizio Ragioneria e Credito – previa apposita disposizione del Direttore dell’Area Ambiente Turismo ed Energia – dietro presentazione di resoconto dell’attività e dopo emissione di fattura pari ad € 4.343,00 (euro quattromilatrecentoquarantatre/00) onnicomprensiva come da precedente punto 3);

8)   di disporre la notifica del presente provvedimento alla persona interessata e la sua pubblicazione sul BURA.

per IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Sergio Marciani

 

 

 

DETERMINAZIONE 28.10.2003, n. DF/106:

Legge Regionale 29 Novembre 1999, n. 122 e Programma Triennale di E.A. 2001/2003. Iniziativa Ambiente & Scuola. Conferimento incarico consulenza alla Soc. FEDA Srl ai sensi della L.R. n. 52/1986 ed approvazione schema di Convenzione.

 

Il direttore regionale

Omissis

determina

-    per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono trascritte e riportate:

1)   di conferire alla Soc. FEDA Srl l’incarico per la consulenza relativa all’espletamento delle attività previste per la realizzazione del progetto “Ambiente & Scuola” nell’ambito delle iniziative del Programma triennale di educazione ambientale, come da convenzione allegata, per un importo complessivo di € 43.200,00= comprensiva di IVA e ogni altro onere;

2)   di approvare lo schema di Convenzione da stipularsi tra la Regione Abruzzo - Direzione Turismo Ambiente e Energia - e la Soc. FEDA Srl, contenente l’oggetto dell’incarico di consulenza in parola, la durata, le modalità di svolgimento, il compenso e le modalità di erogazione dello stesso (All.3);

3)   di prendere atto che l’onere relativo all’incarico di consulenza in parola, pari a lire € 43.200,00= comprensivo di IVA e ogni altro onere, trova capienza nel capitolo 292210/R/01 del Bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. 1 del 02.07.01) sarà corrisposto previa presentazione fattura, con le seguenti modalità:

-    il 30% dell’importo stabilito entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione;

-    il 30% al 28 febbraio 2004 e il restante 40% - a saldo - al completamento del progetto e accertamento della puntuale esecuzione.

4)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul BURA;

il direttore regionale

Dott. Franco Costantini


Allegato 3

REGIONE ABRUZZO

Direzione Turismo Ambiente Energia

Convenzione per l’incarico di consulenza a FE.DA. S.r.l. dell’attività di presentazione e promozione e realizzazione del progetto Ambiente & Scuola “della Regione Abruzzo”.

FRA:

la Regione Abruzzo, Codice Fiscale e Partita IVA n. 80003170661 nel proseguo denominata anche semplicemente “Regione” rappresentata dal Dott. Franco Costantini, nato a Silvi (TE) il 18.01.1946, nella qualità di Direttore dell’Area Turismo Ambiente Energia - con sede in Pescara, in via Passolanciano n. 75

E

La Società FE.DA. S.r.l., con sede in Cesena Via Montessori, 79 - 47023 Cesena, Partita IVA 03149160404, in persona dell’amministratore delegato Daniele Baronio nato a Rimini il 24/02/1962;

premesso

a)   che la Regione Abruzzo, Direzione Turismo Ambiente Energia all’interno del Programma triennale di Educazione Ambientale di cui alla L.R. n. 122/99 e delle delibere di G.R. n. 1204 del 12.12.01 e n. 747 del 10.8.02 realizzerà il progetto di Educazione Ambientale con le scuole medie e superiori della Regione per l’anno scolastico 2003-2004, denominato “AMBIENTE & SCUOLA”;

b)   che la Regione Abruzzo intende promuovere, nell’ambito del proprio progetto, la sensibilizzazione ed educazione degli studenti, degli insegnanti e di conseguenza delle famiglie in relazione alle problematiche ambientali con particolare riguardo alle dinamiche della educazione, formazione ed informazione sul tema dell’ambiente.

c)   per l’anno scolastico 2003-2004 il tema dell’iniziativa è: L’ACQUA il suo consumo, il suo risparmio, il suo inquinamento, la sua utilità e l’obbligo di non sprecarla nell’uso quotidiano.

d)   Il progetto vedrà il coinvolgimento diretto degli studenti e degli insegnanti attraverso una collaborazione che ne faccia un percorso educativo e formativo durante l’anno scolastico per giungere alla presentazione di studi, lavori creati dagli studenti, che verranno esposti nella manifestazione organizzata dalla Regione aperta alle scuole e non solo (in data da definire) per caratterizzarne e far conoscere lo sviluppo artistico, creativo, letterario sul tema in oggetto delle scuole abruzzesi.

e)   che la Regione intende creare un momento unico di coinvolgimento per le scuole medie e superiori della Regione al fine di svilupparne il coinvolgimento su tutto il territorio e di dare una comunicazione e informazione capillare dell’evento.

f)    che la Regione al fine di promuovere e realizzare tale iniziativa riconosce a FE.DA. S.r.l. le qualità professionali e il relativo curriculum e know how circa l’ideazione, la progettazione e l’attuazione di eventi di promozione, di educazione ambientale e affida ad essa l’incarico di consulenza per la realizzazione del progetto in conformità della deliberazione direttoriale n     del         ;

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, secondo il disposto dell’art. 2 della L.R. 9.9.1986, V. 52 e le parti come sopra citate

STIPULANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

CONFERIMENTO DELL’INCARICO

La Regione Abruzzo., come sopra rappresentata, affida a “FE.DA. S.r.l.”, per conto della quale l’amministratore delegato accetta l’incarico di consulenza e assistenza tecnica in tutte le fasi di ideazione, promozione e realizzazione del progetto “Ambiente & Scuola” nell’ambito delle iniziative del programma regionale di educazione Ambientale.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

L’incarico di consulenza e assistenza tecnica comprende le seguenti attività:

1.   Ideazione manifestazione

2.   Stesura bando di concorso per le scuole

3.   Studio grafico logo della manifestazione

4.   Presenza per conferenza stampa di lancio del concorso

5.   Preparazione piano di lavoro: date, incontri, sopralluogo per definire la località della mostra finale;

6.   Punto di raccordo per le scuole

7.   Ricerca patrocini e partners istituzionali, in accordo con la Regione

8.   Stesura programma delle giornate della festa finale

9.   Studio grafico manifesti

10. Studio grafico brochure ed altro materiale promozionale in accordo con la Regione

11. Definizione sezioni da premiare e commissione

12. Definizione premi

13. Coordinamento presenza sponsor in accordo con la Regione

14. Consulenza per organizzazione mostra

15. Manifestazione finale: divisione spazi, allestimenti, laboratori didattici

16. Presenza nei giorni della manifestazione come supporto alla Regione per ogni situazione da concordare

17. Organizzazione premiazione: commissione, premi, attestati di partecipazione e quant’altro

Art. 3

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha effetto dalla data di stipula e scadenza alla conclusione dell’anno scolastico 2003-2004 e, comunque, non oltre il 30.6.2004.

Art. 4

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituisce giusta causa di recesso immediato qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di tale gravità da non permettere la continuazione del rapporto sulla base di una reciproca fiducia. Le parti dichiarano di considerare in ogni caso, indipendentemente dalla gravità della violazione, come giusta causa di recesso immediato la violazione dei seguenti obblighi: obblighi di FE.DA. S.r.l.: intrasferibilità del contratto; obblighi della Regione Abruzzo: violazione dei patti relativi alle condizioni economiche.

Art. 5

OBBLIGHI DI FE.DA. S.r.l.

a)   la FE.DA. S.r.l. deve adempiere all’incarico in conformità alle decisioni progettuali adottate in accordo con la Regione e secondo la seguente temporizzazione:

OTTOBRE - NOVEMBRE 2003

Definizione bando di concorso con tema del concorso

Conferenza stampa dell’Assessorato per il lancio del progetto

Invio del bando alle scuole con una lettera di presentazione del progetto

Incontro con gli Istituti Scolastici

Preparazione pagina Ambiente & Scuola nel sito della Regione

Predisposizione elenco indirizzi e-mail o fax delle scuole del territorio

Definizione luogo, date per festa finale ed esposizione lavori

Nomina Commissione giudicatrice

Inizio ricerca collaborazioni e sponsor concordati con la Regione e invio lettere di richiesta patrocini e collaborazioni istituzionali (Ministero dell’Ambiente, Direzione scolastica Regionale, Enti ed Associazioni del territorio, Consorzi, Associazioni del settore acque, Consorzi di bonifica, ecc.)

Definizione piano di formazione per gli insegnanti contattando realtà competenti della Regione da tenersi a livello provinciale

Definizione programma di incontri per gli insegnanti

 

DICEMBRE 2003 – GENNAIO/ FEBBRAIO 2004

Azioni di supporto alle insegnanti

Telefonate ed e-mail con le scuole per mantenere il contatto con le insegnanti.

Ricerca sponsor per la manifestazione finale

Continuità nell’azione di contatto e di costruzione di una continuità nel rapporto tra l’Assessorato e gli insegnanti

 

MARZO 2004

Definizione programma e laboratori per la mostra finale

Incontro finale con gli insegnanti

Definizione e stampa pieghevoli da inviare alle scuole con il programma fina1e della Mostra

 

APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2004

Preparazione Mostra finale

Consegna elaborati

Incontro della Commissione Giudicatrice

Festa finale ed esposizione lavori

Premiazione lavori

Chiusura lavori

Art. 6

OBBLIGHI DELLA REGIONE

La Regione deve mettere a disposizione della Società FE.DA srl tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’incarico e fornire tutti i supporti tecnici necessari, nonché comunicare qualsiasi ed eventuale variazione intervenuta.

Nel caso in cui la Regione non adempia agli obblighi di cui al comma 1, e per tali ragioni vengano ritardati i tempi di realizzazione delle attività, non potrà essere imputata alcuna responsabilità a FE.DA. S.r.l..

Art. 7

PROPRIETA’ DEGLI ATTI E TRATTAMENTO DATI

Tutti gli elaborati, gli atti e i documenti di qualsiasi natura prodotti dal Consulente in attuazione della presente convenzione, sono di proprietà esclusiva della Regione, è fatto divieto della loro utilizzazione senza esplicita autorizzazione della Regione.

Il Consulente è responsabile del trattamento dei dati reperiti presso la regione da utilizzare solo nell’ambito del progetto e non potranno essere divulgati a terzi.

Art. 8

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per l’attività di ideazione, consulenza e supporto agli uffici della Regione per ogni necessità svolta da FE.DA. S.r.l. viene pattuito un corrispettivo complessivo fisso ed invariabile di Euro 36.000,00 (trentaseimila) più IVA.

Il pagamento sarà effettuato, previa presentazione di fattura, secondo le seguenti modalità:

il 30% dell’importo stabilito entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione, il 30% al 28 febbraio 2004 e il restante 40% - a saldo - al completamento del progetto e accertamento della puntuale esecuzione.

Art. 9

FORMA SCRITTA

Qualsiasi modificazione del presente contratto deve essere pattuita per iscritto, a pena di nullità.

Art. 10

CONTROVERSIE

Per ogni ed eventuale controversia che non riuscisse ad essere risolta bonariamente sarà competente il Foro dell’Aquila.

Per quanto altro non previsto nel presente contratto valgono le norme di cui al Codice Civile.

Art. 11

ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE

Tutti gli oneri fiscali e di registrazione derivanti dal presente contratto, da registrare solo in caso d’uso, sono a carico della Soc. FEDA srl.

Letto Approvato e Sottoscritto - Pescara, lì_______________

           REGIONE ABRUZZO                                           FE.DA. S.r.l.

 


 

 

 

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DI COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DEGLI ABBRUZZESI ALL'ESTERO

 

DETERMINAZIONE 29.10.2003, n. DA5/209:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’As.Con.Abruzzo “Associazione di Difesa di Consumatori ed Utenti” – AVEZZANO (AQ).

 

Il dirigente del servizio

Omissis

dispone

a)   di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, l’As.Con.Abruzzo “Associazione di Difesa di Consumatori ed Utenti” di Avezzano (AQ) con sede in Via Fratelli Rosselli, 79 c/o Associazione Rindertimi;

b)   che la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

il dirigente del servizio

Dott. Marcello Verderosa

 

 

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

 

DETERMINAZIONE 29.10.2003, n. DH18/54:

Determinazione del termine di presentazione delle istanze ex art. 20 l.r. 7/2002 – anno 2003 – differimento termini.

 

Il dirigente del servizio

Omissis

Dispone

Di differire al 15 Novembre  2003 il termine fissato dalla Determinazione DH18/43 del 7/08/2003;

Di dare diffusione al presente provvedimento mediante pubblicazione, oltre che sul B.U.R.A., sul sito Internet www.regione.abruzzo.it/pesca e mediante trasmissione del medesimo alle Segreterie Regionali di Legapesca, AGCI-Pesca e Federcoopesca.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Antonio Di Paolo

 


 

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 16.10.2003, n. DH16/746:

LL.RR. 28/94, 106/94 e 6/2000 – Deliberazione di G.R.A. n. 155 del 28.2.2001, modificata con D.G.R.A. n. 543 del 20.6.2001 – Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale – Programma triennio 2001/2003 – Punto 4.2.1. Interventi silvicolturali previsti all’art. 2 – Annualità 2003 – Concessione contributi ai beneficiari titolari di istanze progettuali ammissibili a finanziamento sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2003 – Provincia di Pescara.

 

Il dirigente del servizio

Premesso che con deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 28.2.2001, è stato approvato il programma concernente interventi di forestazione e valorizzazione ambientale per il triennio 2001/2003, con i criteri di priorità della spesa e della relativa ripartizione, modificato successivamente con D.G.R.A. n. 543 del 20.6.2001;

Considerato che la stessa deliberazione indica al punto 4.2.1 del Programma le attività operative previste dal combinato disposto dell’art. 2 delle LL.RR. n. 28/94 e 106/94 da attuarsi in aree ricomprese nel territorio delle Comunità Montane, fra le quali risultano comprese le attività silvicolturali individuate ai punti 4.2.1.1., 4.2.1.2, 4.2.1.3., per cui sono previsti ripartizione di fondi a livello  di territorio di Comunità Montana e conseguente ammissione a finanziamento sulla base di graduatorie da formularsi per territorio di Comunità Montana;

Rilevato che il programma medesimo definisce i criteri di ripartizione dei fondi resi annualmente disponibili nel Bilancio regionale di previsione, rimandando ad atti successivi di competenza del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio l’adozione della ripartizione medesima;

Vista la determinazione dirigenziale n. DH16/440 del 13.6.2002 con cui si è provveduto ad approvare gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammissibili e non finanziati per carenza di fondi e di quelli delle istanze con istruttoria sfavorevole per la provincia di PESCARA in base al punto 4.2.1. del programma ed a concedere ai beneficiari di cui all’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento il contributo spettante sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2001;

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. DH16/57 del 10.2.2003 con cui si è provveduto a concedere ai beneficiari di cui agli elenchi dei progetti ammissibili a finanziamento per la provincia di Pescara il contributo spettante sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2002;

Visti, pertanto, gli Elenchi relativi alle Comunità Montane Vestina e Maiella - Morrone, rielaborati dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio sulla base degli elenchi predisposti dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara ed approvati con determinazione dirigenziale n. DH16/57 del 10.2.2003, fra cui gli:

-    ELENCHI dei Progetti non ammissibili a finanziamento nell’annualità 2002 per carenza di fondi costituiti da n. 2 facciate dattiloscritte con un totale di n. 2 istanze non ammesse a finanziamento per carenza di fondi, per un importo totale di spesa ammissibile pari ad € 38.871,76;RILEVATO, che negli elenchi di cui sopra è riscontrabile un errore materiale che consiste nell’inversione degli “Importi non ammissibili a finanziamento per carenza di fondi” fra l’unico progetto riportato nello specifico elenco della Comunità Montana Maiella Morrone e l’unico progetto della Comunità Montana Vestina;

Dato atto, pertanto, che gli elenchi di cui sopra sono da ritenersi rettificati a seguito della presente determinazione, mediante l’inversione delle cifre specificata al punto precedente;

Premesso, inoltre, che la ripartizione dei fondi disponibili per l’annualità 2003, il contestuale impegno degli stessi e l’attribuzione dei medesimi ai singoli territori di Comunità Montana  sono stati operati con determinazione dirigenziale n. DH16/345 del 3.6.2003, prevedendo uno stanziamento di € 3.080.034,00 da destinarsi ad interventi silvicolturali di cui ai punti 4.2.1.1., 4.2.1.2, 4.2.1.3. del programma, da attuarsi nei territori montani sulla base dell’assegnazione per singola area di Comunità Montana;

Considerato che per la provincia di Pescara la disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2003 è la seguente:

COMUNITA’ MONTANA

IMPORTO ASSEGNATO IN EURO

I – Vestina

149.368,68

 

L - Maiella e Morrone

144.552,52

 

TOTALE

293.921,20

 

Ritenuto, sulla base delle procedure amministrative previste dal programma triennale di cui trattasi, di poter procedere allo scorrimento delle graduatorie dei progetti risultati ammissibili a finanziamento e di concedere ai beneficiari di cui agli elenchi dei “Progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di fondi sulla base della disponibilità finanziaria 2002” il contributo nella misura indicata a fianco di ciascun beneficiario fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria accertata per l’annualità 2003;

Visti gli Elenchi relativi alle Comunità Montane Vestina e Maiella - Morrone, rielaborati dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio sulla base degli elenchi predisposti dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara ed approvati con O.D. n. DH16/440 del 13.6.2002, e ritenuto di poter approvare i medesimi, così specificati:

-    ELENCHI dei Progetti ammessi a finanziamento sulla base delle disponibilità finanziarie relative all’annualità 2003, costituiti da n. 2 facciate dattiloscritte con un totale di n. 2 istanze ammesse a finanziamento, per un importo totale di spesa ammessa pari ad € 38.871,76;

Considerato che la spesa pubblica di € 38.871,76 trova capienza nell’impegno n. 1 assunto con Determinazione Dirigenziale n.DH16/345 del 3.6.2003 e prenotato sul capitolo 112346 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

Rilevato, altresì, che sulla base delle specifiche disponibilità finanziarie relative all’annualità 2003, risultano le seguenti rispettive economie per i due territori di Comunità Montana della provincia di Pescara derivanti dalla carenza di progetti finanziabili: C.M. VESTINA € 116.554,60 – C.M. MAIELLA MORRONE € 138.494,84, per un totale provinciale di € 255.049,44 e che il programma di cui trattasi prevede che, in caso di eccedenza finanziaria nell’ambito della singola annualità di attuazione, la disponibilità eccedente venga ripartita in parti uguali fra i territori delle Comunità Montane della stessa provincia ed in subordine fra le Comunità Montane della altre province;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla ripartizione delle economie di cui al punto precedente, pari ad € 255.049,44, ripartendo le stesse in parti uguali fra i territori delle Comunità Montane delle restanti tre province, per un importo unitario pari ad € 15.002,90 per ciascun territorio di Comunità Montana;

Rilevato che:

-    sulla base del Programma di cui in oggetto, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara è incaricato di comunicare a ciascun  beneficiario la concessione del finanziamento e di trasmettere allo stesso copia del progetto istruito completo delle prescrizioni previste dalle norme legislative ed amministrative vigenti in materia, nonché di vigilare sulla corretta attuazione dei progetti in corso di finanziamento;

-    l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine massimo di 120 gg. dalla data di comunicazione, da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente, dell’avvenuta adozione del presente provvedimento (pena la decadenza dal diritto al finanziamento stesso), fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 7 della L.R. 32/95, così come modificato dalla L.R. 75/97;

-    l’avvenuto inizio lavori deve essere comunicato all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente, entro 15 giorni dall’inizio lavori medesimo;

-    la realizzazione degli interventi deve essere ultimata entro il termine di mesi 24 dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento; solo in caso di verificata necessità, previa richiesta motivata da inoltrarsi alla Struttura regionale competente del procedimento istruttorio almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza sopra citato, può essere eventualmente concessa proroga dal Dirigente del Servizio  Foreste Demanio ed Armentizio, nel rispetto di procedure e limiti fissati dal Programma in oggetto, fino ad una massimo di ulteriori 6 (sei) mesi;

-    alla contabilità finale dei lavori deve essere allegata la scheda di monitoraggio fisico e degli effetti, prevista dal programma “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale per il triennio 2001/2003”, pubblicato sul BURA n. 40 speciale del 30.3.2001;

Ritenuto che la presente ordinanza venga pubblicata sul BURA;

Viste le LL.RR. 28/94 e 106/94;

Vista, inoltre, la L.R. 77/99:

determina

per i motivi esposti in narrativa:

1)   di approvare  gli Elenchi relativi alle Comunità Montane Vestina e Maiella - Morrone, rielaborati dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio sulla base degli elenchi predisposti dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara ed approvati con O.D. n. DH16/440 del 13.6.2002, così specificati:

-    ELENCHI dei Progetti ammessi a finanziamento sulla base delle disponibilità finanziarie relative all’annualità 2003, costituiti da n. 2 facciate dattiloscritte con un totale di n. 2 istanze istruite favorevolmente ed ammesse a finanziamento, per l’importo totale di spesa ammessa di € 38.871,76;

2)   di concedere il finanziamento ai beneficiari riportati negli Elenchi denominati: “Elenchi dei Progetti ammessi a finanziamento” per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi;

3)   di dare atto che la spesa pubblica di € 38.871,76 trova capienza nell’impegno n. 1 assunto con Determinazione Dirigenziale n. DH16/345 del 3.6.2003 e prenotato sul capitolo 112346 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

4)   di procedere alla ripartizione delle economie risultanti per l’anno 2003 per la provincia di Pescara e pari ad € 255.049,44, ripartendo le stesse in parti uguali fra i territori delle Comunità Montane delle restanti tre province, per un importo unitario pari ad € 15.002,90 per ciascun territorio di Comunità Montana, importi che saranno destinati con successivi provvedimenti di questo Servizio;

5)   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli elenchi come sopra descritti ed individuati;

6)   di dare atto che l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara è incaricato di comunicare ai beneficiari la concessione del finanziamento e di trasmettere agli stessi copia del progetto approvato completo delle prescrizioni dettate sulla base delle norme e disposizioni vigenti in materia; nonché di vigilare sulla corretta attuazione dei progetti finanziati;

7)   di autorizzare l’Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul BURA;

8)   di fare obbligo ai beneficiari:

-    di iniziare i lavori entro 120 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara dell’avvenuta adozione del presente provvedimento, pena la decadenza dal diritto al finanziamento stesso, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 7 della L.R. 32/95, così come modificato dalla L.R. 75/97;

-    di comunicare l’avvenuto inizio lavori all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente entro 15 giorni dall’inizio lavori medesimo;

-    di realizzare gli interventi entro il termine di mesi 24 dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento; solo in caso di verificata necessità, previa richiesta motivata da inoltrarsi alla Struttura regionale competente del procedimento istruttorio almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza sopra citato, può essere eventualmente concessa proroga dal Dirigente del Servizio  Foreste Demanio ed Armentizio, nel rispetto di procedure e limiti fissati dal Programma in oggetto, fino ad una massimo di ulteriori 6 (sei) mesi;

-    di allegare alla contabilità finale dei lavori la scheda di monitoraggio fisico e degli effetti, prevista dal programma “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale per il triennio 2001/2003”, pubblicato sul BURA n. 40 speciale del 30.3.2001.

Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA

Il dirigente del servizio

Dott. Lorenzo Potena


 

 

DETERMINAZIONE 16.10.2003, n. DH16/747:

LL.RR. 28/94, 106/94 e 6/2000 – Deliberazione di G.R.A. n. 155 del 28.2.2001, modificata con D.G.R.A. n. 543 del 20.6.2001 – Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale – Programma triennio 2001/2003 – Punto 4.2.1. Interventi silvicolturali previsti all’art. 2 – Annualità 2002 e 2003 – Concessione contributi ai beneficiari titolari di istanze progettuali ammissibili a finanziamento sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2003 e di residua disponibilità finanziaria dell’anno 2002 – Provincia di Chieti.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 28.2.2001, è stato approvato il programma concernente interventi di forestazione e valorizzazione ambientale per il triennio 2001/2003, con i criteri di priorità della spesa e della relativa ripartizione, modificato successivamente con D.G.R.A. n. 543 del 20.6.2001;

Considerato che la stessa deliberazione indica al punto 4.2.1 del Programma le attività operative previste dal combinato disposto dell’art. 2 delle LL.RR. n. 28/94 e 106/94 da attuarsi in aree ricomprese nel territorio delle Comunità Montane, fra le quali risultano comprese le attività silvicolturali individuate ai punti 4.2.1.1., 4.2.1.2, 4.2.1.3., per cui sono previsti ripartizione di fondi a livello di territorio di Comunità Montana e conseguente ammissione a finanziamento sulla base di graduatorie da formularsi per territorio di Comunità Montana;

Rilevato che il programma medesimo definisce i criteri di ripartizione dei fondi resi annualmente disponibili nel Bilancio regionale di previsione, rimandando ad atti successivi di competenza del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio l’adozione della ripartizione medesima;

Vista la determinazione dirigenziale n. DH16/439 del 13.6.2002 con cui si è provveduto ad approvare gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammissibili e non finanziati per carenza di fondi e di quelli delle istanze con istruttoria sfavorevole per la provincia di CHIETI in base al punto 4.2.1. del programma ed a concedere ai beneficiari di cui all’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento il contributo spettante sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2001;

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. DH16/154 del 13.3.2003 con cui si è provveduto a concedere ai beneficiari di cui agli elenchi dei progetti ammissibili a finanziamento per la provincia di CHIETI il contributo spettante sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2002;

Visti, pertanto, gli Elenchi relativi alle Comunità Montane Maielletta, Aventino-Medio Sangro, Medio Sangro, Medio Vastese, Alto Vastese rielaborati dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio sulla base degli elenchi predisposti dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CHIETI ed approvati con determinazione dirigenziale n. DH16/154 del 13.3.2003, fra cui gli:

-    ELENCHI dei Progetti non ammissibili a finanziamento nell’annualità 2002 per carenza di fondi costituiti da n. 4 facciate dattiloscritte con un totale di n. 25 istanze non ammesse a finanziamento per carenza di fondi, per un importo totale di spesa ammissibile pari ad € 1.979.848,13;

Rilevato che con la determinazione di cui al punto precedente si è accertata per la Comunità Montana Valsangro una disponibilità finanziaria totale per l’annualità 2002 pari ad € 130.936,60, che non è stata assorbita dai progetti presentati nel corso dell’annualità 2001 in quanto non risultante alcuna istanza finanziabile con istruttoria favorevole;

Considerato, altresì, che con determinazione n. DH16/183 datata 21.3.2003, pubblicata sul BURA n. 13 del 7.5.2003, sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze ai fini del finanziamento degli interventi di carattere silvicolturale individuati ai punti 4.2.1.1., 4.2.1.2, 4.2.1.3. del Programma in oggetto in relazione ai territori della Comunità Montana VALSANGRO sulla base delle disponibilità finanziarie relative alle annualità 2002 e 2003,  e della Comunità Montana AVENTINO MEDIO SANGRO sulla base delle disponibilità finanziarie relative all’annualità 2003, giusto quanto disposto nelle Procedure Amministrative Generali della sopracitata D.G.R.A. n. 155/2001;

Visto l’Elenco relativo alla Comunità Montana Valsangro elaborato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CHIETI sulla base dell’istruttoria dei progetti presentati a seguito del bando approvato con D.D. DH16/183 datata 21.3.2003, pubblicata sul BURA n. 13 del 7.5.2003, relativo alle disponibilità finanziarie dell’annualità 2002 e ritenuto di poter approvare il medesimo, così specificato:

-    ELENCO dei Progetti ammessi a finanziamento sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2002, costituito da n. 1 facciata dattiloscritta con un totale di n. 1 istanza ammessa a finanziamento, per un importo totale di spesa ammessa pari ad € 130.600,00, che trova capienza nella specifica disponibilità finanziaria dell’impegno n. 1 assunto con Ordinanza Dirigenziale n. DH16/427 del 6.6.2002 e prenotato sul capitolo 112346/R/02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

Premesso, inoltre, che la ripartizione dei fondi disponibili per l’annualità 2003, il contestuale impegno degli stessi e l’attribuzione dei medesimi ai singoli territori di Comunità Montana  sono stati operati con determinazione dirigenziale n. DH16/345 del 3.6.2003, prevedendo uno stanziamento di € 3.080.034,00 da destinarsi ad interventi silvicolturali di cui ai punti 4.2.1.1., 4.2.1.2, 4.2.1.3. del programma, da attuarsi nei territori montani sulla base dell’assegnazione per singola area di Comunità Montana;

Considerato che per la provincia di CHIETI la disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2003 è la seguente:

COMUNITA’ MONTANA

IMPORTO ASSEGNATO IN EURO

P – Maielletta

112.774,41

Q - Aventino e Medio Sangro

140.140,43

R - Medio Sangro

133.371,87

S - Val Sangro

114.225,23

T - Medio Vastese

151.655,14

U - Alto Vastese

152.640,10

TOTALE

            804.807,18

Rilevato, inoltre, che le specifiche disponibilità di cui sopra sono incrementate di una somma pari ad € 15.002,90 per ciascun territorio di Comunità Montana, derivante dalla ripartizione di economie verificatesi nella provincia di Pescara per l’annualità 2003, a causa di carenza di istanze progettuali risultate finanziabili;

Considerato, altresì, che per l’annualità 2003 si riscontra carenza di progetti finanziabili nei territori di alcune Comunità Montane della provincia di CHIETI, per le quali si verificano pertanto le seguenti economie totali:

COMUNITA’ MONTANA

ECONOMIE

Q - Aventino e Medio Sangro

21.957,33

R - Medio Sangro

84.667,55

S - Val Sangro

15.752,13

TOTALE

            122.377,01

Dato atto che le procedure generali del programma di cui in oggetto prevedono che la disponibilità economica eccedente venga ripartita di preferenza in parti uguali fra i territori delle Comunità Montane della stessa provincia, conseguentemente per le Comunità Montane Maielletta, Medio Vastese ed Alto Vastese risulta una disponibilità finanziaria aggiuntiva unitaria pari ad ulteriori € 40.792,33, che va ad aggiungersi a quella derivante dalle economie risultanti per la Provincia di Pescara;

Ritenuto, sulla base delle procedure amministrative previste dal programma triennale di cui trattasi, di poter procedere allo scorrimento delle graduatorie dei progetti risultati ammissibili a finanziamento e di concedere ai beneficiari di cui agli elenchi dei “Progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di fondi sulla base della disponibilità finanziaria 2002” il contributo nella misura indicata a fianco di ciascun beneficiario fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria accertata per l’annualità 2003;

Visti gli Elenchi relativi alle Comunità Montane Maielletta, Medio Sangro, Medio Vastese, Alto Vastese, rielaborati dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio sulla base degli elenchi predisposti dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CHIETI ed approvati con O.D. n. DH16/439 del 13.6.2002, nonché quelli relativi alle Comunità Montane Aventino-Medio Sangro e Valsangro elaborati dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CHIETI sulla base dell’istruttoria dei progetti presentati a seguito del bando approvato con D.D. DH16/183 datata 21.3.2003, pubblicata sul BURA n. 13 del 7.5.2003, e ritenuto di poter approvare i medesimi, così specificati:

-    ELENCHI dei Progetti ammessi a finanziamento sulla base delle disponibilità finanziarie relative all’annualità 2003, costituiti da n. 6 facciate dattiloscritte con un totale di n. 14 istanze ammesse a finanziamento, per un importo totale di spesa ammessa pari ad € 894.824,56, di cui €  90.017,40 provenienti dalla ripartizione di economie verificatesi per la provincia di Pescara;

-    ELENCO dei progetti non ammissibili per motivi tecnici e/o amministrativi relativo alla Comunità Montana Aventino Medio Sangro, contenente un solo progetto;

-    ELENCHI dei Progetti non ammessi a finanziamento per carenza di fondi costituiti da n. 3 facciate dattiloscritte con un totale di n. 16 istanze non ammissibili a finanziamento per carenza di fondi, per un importo totale di spesa non ammissibile pari ad € 1.331.685,56;

Considerato che la spesa pubblica di € 894.824,56, trova capienza nell’impegno n. 1 assunto con Determinazione Dirigenziale n.DH16/345 del 3.6.2003 e prenotato sul capitolo 112346 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

Rilevato che:

-    sulla base del Programma di cui in oggetto, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CHIETI è incaricato di comunicare a ciascun  beneficiario la concessione del finanziamento e di trasmettere allo stesso copia del progetto istruito completo delle prescrizioni previste dalle norme legislative ed amministrative vigenti in materia, nonché di vigilare sulla corretta attuazione dei progetti in corso di finanziamento;

-    l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine massimo di 120 gg. dalla data di comunicazione, da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente, dell’avvenuta adozione del presente provvedimento (pena la decadenza dal diritto al finanziamento stesso), fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 7 della L.R. 32/95, così come modificato dalla L.R. 75/97;

-    l’avvenuto inizio lavori deve essere comunicato all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente, entro 15 giorni dall’inizio lavori medesimo;

-    la realizzazione degli interventi deve essere ultimata entro il termine di mesi 24 dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento; solo in caso di verificata necessità, previa richiesta motivata da inoltrarsi alla Struttura regionale competente del procedimento istruttorio almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza sopra citato, può essere eventualmente concessa proroga dal Dirigente del Servizio  Foreste Demanio ed Armentizio, nel rispetto di procedure e limiti fissati dal Programma in oggetto, fino ad una massimo di ulteriori 6 (sei) mesi;

-    alla contabilità finale dei lavori deve essere allegata la scheda di monitoraggio fisico e degli effetti, prevista dal programma “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale per il triennio 2001/2003”, pubblicato sul BURA n. 40 speciale del 30.3.2001;

Ritenuto che la presente ordinanza venga pubblicata sul BURA;

Viste le LL.RR. 28/94 e 106/94;

Vista, inoltre, la L.R. 77/99:

determina

per i motivi esposti in narrativa:

1)   di approvare l’Elenco relativo alla Comunità Montana Valsangro elaborato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CHIETI sulla base dell’istruttoria dei progetti presentati a seguito del bando approvato con D.D. DH16/183 datata 21.3.2003, pubblicata sul BURA n. 13 del 7.5.2003, relativo alle disponibilità finanziarie dell’annualità 2002, così specificato:

-    ELENCO dei Progetti ammessi a finanziamento sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2002, costituito da n. 1 facciata dattiloscritta con un totale di n. 1 istanza ammessa a finanziamento, per un importo totale di spesa ammessa pari ad € 130.600,00, che trova capienza nella specifica disponibilità finanziaria dell’impegno n. 1 assunto con Ordinanza Dirigenziale n. DH16/427 del 6.6.2002 e prenotato sul capitolo 112346/R/02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

2)   di approvare, altresì, gli Elenchi relativi alle Comunità Montane Maielletta, Medio Sangro, Medio Vastese, Alto Vastese, rielaborati dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio sulla base degli elenchi predisposti dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CHIETI ed approvati con O.D. n. DH16/439 del 13.6.2002, nonché quelli relativi alle Comunità Montane Aventino-Medio Sangro e Valsangro elaborati dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CHIETI sulla base dell’istruttoria dei progetti presentati a seguito del bando approvato con D.D. DH16/183 datata 21.3.2003, pubblicata sul BURA n. 13 del 7.5.2003, così specificati:

-    ELENCHI dei Progetti ammessi a finanziamento sulla base delle disponibilità finanziarie relative all’annualità 2003, costituiti da n. 6 facciate dattiloscritte con un totale di n. 14 istanze ammesse a finanziamento, per un importo totale di spesa ammessa pari ad € 894.824,56, di cui €  90.017,40 provenienti dalla ripartizione di economie verificatesi per la provincia di Pescara;

-    ELENCO dei progetti non ammissibili per motivi tecnici e/o amministrativi relativo alla Comunità Montana Aventino Medio Sangro, contenente un solo progetto;

-    ELENCHI dei Progetti non ammessi a finanziamento per carenza di fondi costituiti da n. 3 facciate dattiloscritte con un totale di n. 16 istanze non ammissibili a finanziamento per carenza di fondi, per un importo totale di spesa non ammissibile pari ad € 1.331.685,56;

3)   di dare atto che la spesa pubblica di € 894.824,56, trova capienza nell’impegno n. 1 assunto con Determinazione Dirigenziale n. DH16/345 del 3.6.2003 e prenotato sul capitolo 112346 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

4)   di concedere il finanziamento ai beneficiari riportati negli Elenchi denominati: “Elenchi dei Progetti ammessi a finanziamento” per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi;

5)   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli elenchi come sopra descritti ed individuati;

6)   di dare atto che l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CHIETI è incaricato di comunicare ai beneficiari la concessione del finanziamento e di trasmettere agli stessi copia del progetto approvato completo delle prescrizioni dettate sulla base delle norme e disposizioni vigenti in materia; nonché di vigilare sulla corretta attuazione dei progetti finanziati;

7)   di autorizzare l’Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul BURA;

8)   di fare obbligo ai beneficiari:

-    di iniziare i lavori entro 120 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CHIETI dell’avvenuta adozione del presente provvedimento, pena la decadenza dal diritto al finanziamento stesso, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 7 della L.R. 32/95, così come modificato dalla L.R. 75/97;

-    di comunicare l’avvenuto inizio lavori all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente entro 15 giorni dall’inizio lavori medesimo;

-    di realizzare gli interventi entro il termine di mesi 24 dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento; solo in caso di verificata necessità, previa richiesta motivata da inoltrarsi alla Struttura regionale competente del procedimento istruttorio almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza sopra citato, può essere eventualmente concessa proroga dal Dirigente del Servizio  Foreste Demanio ed Armentizio, nel rispetto di procedure e limiti fissati dal Programma in oggetto, fino ad una massimo di ulteriori 6 (sei) mesi;

-    di allegare alla contabilità finale dei lavori la scheda di monitoraggio fisico e degli effetti, prevista dal programma “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale per il triennio 2001/2003”, pubblicato sul BURA n. 40 speciale del 30.3.2001.

Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA

Il dirigente del servizio

Dott. Lorenzo Potena



 





 



 

 


 

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  TERAMO

 

DETERMINAZIONE 22.10.2003, n. DH12/56:

Reg.(CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo – Misura “A” Annualità 2001/2003 (2° Sportello). Opere: Realizzazione ed adeguamento di strutture di allevamento ed acquisto di macchina agricola ed attrezzatura. Ditta: D’AMICO MARIA residente in loc. Bascianella di Colledara (TE).

 

il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 346 del 24.05.2002, il contributo in conto capitale di € 17.500,00 in favore della ditta: D’AMICO MARIA nata ad Isola del Gran Sasso (TE) il 21.09.1964 e residente in loc. Bascianella di Colledara (TE), CAP 64042, codice fiscale DMC MRA 64P61 E343Q, partita IVA n. 00933900672;

-    con assegno circolare;

-    che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;

-    di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati in copia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 6 facciate;

-    certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pietro Troili

 


 

 

DETERMINAZIONE 22.10.2003, n. DH12/57:

Legge 14.02.1992 n. 185, art. 3, comma 2, lettera e – Contributi in conto capitale alle aziende agricole danneggiate dai Venti Impetuosi del 03-04 Marzo 2001 in Provincia di Teramo.

 

il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

-    di approvare i verbali d’accertamento di esecuzione dei lavori delle Ditte di cui all’elenco allegato Capolista DI SEREAFINO GABRIELE & QUINTO Società Semplice, redatti dai tecnici istruttori incaricati di questo Servizio, relativi ai lavori di ripristino delle strutture aziendali danneggiate dai venti impetuosi del 3 e 4 marzo 2001, per un importo ammesso complessivo di € 108.698,08 e per una contribuzione pubblica di €  62.751,40;

-    di liquidare a n. 08 Ditte inserite nell’elenco allegato, Capolista DI SERAFINO GABRIELE & QUINTO Società Semplice, il contributo in conto capitale per un totale di € 62.751,40 pari al 57,73% della spesa ammessa complessiva di € 108.698,08 cosi come stabilito nei verbali d’accertamento finale;

-    di impegnare l’onere di € 62.751,40 sul Capitolo 102435 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per il corrente esercizio finanziario;

-    di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere i mandati di pagamento a favore delle Ditte beneficiarie inserite nell’elenco allegato, - n. 08 Ditte per una somma complessiva di € 62.751,40, mediante assegni circolari non trasferibili;

-    di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

-    Elenco domande ammesse a liquidazione.

Teramo, lì 22 ottobre 2003

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pietro Troili


 

 

DETERMINAZIONE 03.11.2003, n. DH12/59:

Reg.(CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo – Misura “A” Annualità 2001/2003 (2° Sportello). Opere: realizzazione di struttura agricola per lo stoccaggio di derrate agricole e delle scorte ed acquisto attrezzatura e macchina agricola. Ditta: CENTORAME ANNAMARIA residente in loc. Casoli di Atri (TE).

 

il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 346 del 24.05.2002, il contributo in conto capitale di € 47.509,68  in favore della ditta: CENTORAME ANNAMARIA nata ad Atri ( TE ) il 26.07.1954 ed ivi residente in loc. Casoli; codice fiscale: CNT NMR 54L66 A488C; partita IVA: 006573306765;

-    con accredito con assegno circolare;

-    che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;

-    di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 3 facciate;

-    certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pietro Troili

 

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 17.10.2003, n. DC7/355:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Carpineto della Nora (PE).

 

il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Carpineto Della Nora, a riservare in via provvisoria per un periodo di massimo di 2 anni n. 1 alloggio ERP di cui alla delibera della G.C. n. 32 del 05.06.03 a favore della sig.ra Silvestri Maichina;

-    di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Dario Bafile


 

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/357:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Scoppito (AQ).

 

il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Scoppito, a riservare in via provvisoria un alloggio di ERP di cui alla delibera n. 54 del 25.08.2003 per un periodo massimo di 2 anni al Sig. Vincenzo Caracciolo nato a Ciminà (RC) il 31.08.1938;

-    di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Dario Bafile

 


 

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/358:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Scerni (CH).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Scerni, a riservare in via provvisoria un alloggio di ERP di cui alla delibera n. 102 del 11.06.2003 per un periodo massimo di due anni;

-    di impegnare il Comune a trasmettere la data di assegnazione dell’alloggio ERP, ubicato in via Vico II di via Lucene n. 4, alla Sig.ra Di Cinto Flavia;

-    di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria.

Il dirigente deL servizio

Dott. Dario Bafile

 

 

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/359:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Poggiofiorito (CH).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

dispone

-    di autorizzare il Comune di Poggiofiorito a riservare in via provvisoria per un periodo massimo di 2 anni dal 23.06.2003 un alloggio ERP sito al primo piano – matricola 798 – del fabbricato ubicato in Contrada Mortella, n. 19 per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96;

-    di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 


 

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/360:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Castellafiume (AQ).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Castellafiume, a riservare in via provvisoria per un periodo massimo di anni 2, l’alloggio popolare sito in via Rio Sonno di cui alla delibera n. 55 del 20.09.2003 ai coniugi Salvati Maria Pia e Musichini Dante, di un alloggio E.R.P. sito in Via Rio Sonno;

-    di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/361:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Castel Frentano (CH).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Castel Frenano, a riservare in via provvisoria per un periodo massimo di 2 anni n. 1 alloggio ERP di cui alla delibera della G.C. n. 54 del 10.09.03 a favore del nucleo familiare del Sig. Sem Pace;

-    di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 


 

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/362:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Cerchio (AQ).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Cerchio, a riservare in via provvisoria l’alloggio ERP di proprietà dell’ATER fabbricato 645/10 utenza 4735 sito in cerchio alla sig.ra Tomassini Tiziana di cui alla delibera n. 84 del 07.08.2003 per un periodo massimo di due anni;

-    di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 

 

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/363:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Castellafiume (AQ).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Castellafiume, a riservare in via provvisoria per un periodo massimo di anni 2, l’alloggio popolare sito in via S. Rocco di cui alla delibera n. 54 del 20.09.2003 ai coniugi Serchia Alberto e Musichini Serenella;

-    di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 


 

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC7/364:

E.R.P. – Legge 67/88 art. 22. Biennio 90/91 – Comune di Casoli (CH) – Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta di Euro 22.440,63 (£ 43.451.118,66).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di autorizzare il Comune di Casoli all’utilizzo della somma residua del ribasso d’asta pari ad Euro 22.440,63 (Lire 43.451.118,66 dell’intervento finanziato per la realizzazione delle opere specificate con nota 1148/PR n. 170 del 26.09.2003 dell’Amministrazione Comunale;

-    di dare atto chi i suddetti finanziamenti non transitano attraverso il Bilancio Regionale;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 

 

 

DETERMINAZIONE 24.10.2003, n. DC7/366:

ATER Lanciano – Autorizzazione all’utilizzo proventi della L. 560/93 s.m.i. pari ad euro 104.004,22.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    per quanto specificato in premessa, di autorizzare l’ATER di Lanciano ad utilizzare la somma di Euro 104.004,22 derivante dai rientri della ex Legge 560/93 per le opere indicate nella relazione tecnica allegata alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 21 agosto 2003;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 


 

 

DETERMINAZIONE 27.10.2003, n. DC7/367:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Rivisondoli (AQ).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Rivisondoli, a riservare in via provvisoria un alloggio di ERP di cui alla delibera di G.C. n. 69 del 02.09.2003 al Sig. Caputi Franco per un periodo massimo di due anni e comunque senza ledere i diritti dei legittimi assegnatari;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 

 

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

 

DETERMINAZIONE 14.10.2003, n. DC6/26:

CO.A.S.I.V di Vasto. Costruzione di uno stabilimento industriale adibito a carrozzeria. Ditta Grimaldi Romeo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l’istanza n. 1869 del 13.05.2003 del Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese con la quale si chiede l’emissione del provvedimento di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di ROCCASPINALVETI (CH) per i lavori di costruzione di uno stabilimento industriale adibito a carrozzeria della Ditta “GRIMALDI ROMEO”;

Omissis

DISPONE

Art. 1

E’ autorizzata, per motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese dei terreni precedentemente indicati di cui all’allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso e purché il P.R.T. sia sempre vigente;

Art. 2

Il presente provvedimento perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

E’ fatto obbligo al Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi – Settore LL. PP. Della Giunta Regionale, attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data;

Art. 3

I termini per i lavori e le espropriazioni sono così stabiliti:

a)Lavori:INIZIO entro un anno dall’immissione in possesso

FINE entro 36 mesi dal loro inizio e comunque non oltre il termine finale                  dell’occupazione d’urgenza;

b) Espropriazioni: INIZIO il 27.03.2003             data della delibera di cui in premessa

FINE entro 36 mesi dalla data della delibera medesima

 

 

Art. 4

L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, o dell’efficacia del presente provvedimento, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente, per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6

Il presente provvedimento dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o presa conoscenza dello stesso.

L’Aquila, lì 14.10.2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Nicoletti

 


 

 

DETERMINAZIONE 16.10.2003, n. DC6/29:

Proroga espropriazioni. Lavori sistemazione strada “Le Macchie” nell’agglomerato industriale di Fara S. Martino (CH). Ditta A.T.I. Edilizia Generale D’Amico S.r.l..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Viste le istanze n. 4063 del 23.09.2003 e n. 4477 del 16.10.2003 con le quali viene richiesta l’emissione del provvedimento di proroga dei termini relativi all’occupazione d’urgenza e alle espropriazioni, per un periodo di anni due, dei terreni siti, nel Comune di Fara S. Martino, per i lavori di sistemazione della strada “Le Macchie” e realizzazione di opere di urbanizzazione nell’agglomerato industriale Fara S. Martino;

Omissis

DISPONE

Art. 1

E’ autorizzata, per i motivi specificati in premessa, la proroga di due anni dei termini relativi all’occupazione d’urgenza e alle espropriazioni fino alla data 20.10.2005 per i lavori di sistemazione della strada “Le Macchie” e realizzazione di opere di urbanizzazione nell’agglomerato industriale di Fara S. Martino, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro – Casoli;

Art. 2

L?indennità di espropriazione, se non è stata ancora determinata, sarà fissata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti;

Art. 3

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro – Casoli (CH) dovrà notificare, nelle forme previste dalla legge, il presente provvedimento alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

L’Aquila, lì 16 ottobre 2003

Il dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti

 


 

 

DETERMINAZIONE 20.10.2003, n. DC6/31:

CO.A.S.I.V di Vasto. Costruzione di un opificio adibito alla costruzione di carpenteria metallica infissi in alluminio ecc. Ditta F.lli ORLANDO di Orlando A. & C..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l’istanza n. 1161 del 20.03.2003 con la quale il Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale del Vastese chiede l’emissione del dispositivo di deposito alla Cassa DD.PP. Competente per territorio, delle indennità non accettate, per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Roccaspinalveti (CH) per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un Opificio adibito alla produzione di carpenteria metallica, infissi in alluminio ecc. della Ditta F.lli ORLANDO di Orlando A. & C. S.n.c.;

Omissis

DISPONE

E’ fatto obbligo al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese di depositare, presso la Cassa DD.PP., le indennità non accettate, in favore delle Ditte di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa valutazione da parte della competente Agenzia per il territorio, ai sensi della normativa vigente.

La valutazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD.PP.

L’Aquila, lì 20 ottobre 2003

Il dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti

 


 

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC6/33:

Spostamento metanodotto ad alta pressione della SNAM nel Nucleo Industriale di L’Aquila.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l’istanza n. 2257 del 23.09.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila con la quale si chiede l’emissione del provvedimento di esecutività della determinazione dirigenziale di occupazione d’urgenza dei terreni siti nel Comune di L’Aquila, per i lavori di completamento delle infrastrutture dell’agglomerato industriale di Pile, limitatamente all’ampliamento di una parte della superficie necessaria allo spostamento del metanodotto ad alta pressione della SNAM;

Omissis

DISPONE

Art. 1

E’ resa esecutiva, ai sensi dell’art. 30 del citato D.Lvo n. 164 del 23.05.2000, l’occupazione temporanea d’urgenza disposta con proprio provvedimento n. 4 del 25.07.2003, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, per l’ampliamento di una parte della superficie necessaria allo spostamento del metanodotto ad alta pressione della snam;

L’Aquila, lì 21 ottobre 2003

Il dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DC6/34:

Costruzione stabilimento industriale nell’agglomerato industriale di Cupello (CH). Ditta EDILTEC.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l’istanza n. 3239 del 09.09.2003 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese, con la quale si richiede l’emissione del provvedimento di pubblicazione dell’elenco delle ditte e del Piano particellare d’esproprio dei beni siti nel Comune di Cupello (CH), ai sensi del DPR 06.03.1978, n. 218 per i lavori di costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione ed il commercio di componenti per l’edilizia e la lavorazioni di lamiere – Ditta Ediltec S.r.l.;

Omissis

DISPONE

Che il predetto Elenco delle ditte e Piano particellare, ricomprendente l’indennità provvisoria, parte integrante ed inscindibile del presente atto, siano depositati per trenta giorni consecutivi nella Segreteria del Comune di Cupello (CH), e che sia curata dal Sindaco di detto Comune la contemporanea pubblicazione nell’Albo Pretorio. Dovrà essere inoltre osservato quanto disposto dall’art. 31 della L. 24.11.2000, n. 340 in merito all’obbligo di pubblicazione.

Il dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti

 


 

 

DETERMINAZIONE 22.10.2003, n. DC6/35:

Costruzione di un capannone per la lavorazione del vetro. Ditta CINQUINA Servizi srl.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Viste l’istanza n. 2807 del 18.07.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH),con la quale si richiede l’emissione del provvedimento di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di S. Salvo (CH) per l’assegnazione di un lotto di terreno per la costruzione di un capannone per la lavorazione di lastre di vetro della Ditta Cinquina Servizi S.r.l.;

Omissis

DISPONE

Art. 1

E’ autorizzata, per motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese (CH) dei terreni precedentemente indicati di cui all’allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso e purché il P.R.T. sia sempre vigente;

Art. 2

Il presente provvedimento perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

E’ fatto obbligo al Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH) di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi – Settore LL. PP. Della Giunta Regionale, attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data;

Art. 3

I termini per i lavori e le espropriazioni sono così stabiliti:

a)Lavori:INIZIO entro il 12° mese della data dall’immissione in possesso;

FINE entro 36 mesi dal loro inizio e comunque non oltre il termine finale                  dell’occupazione d’urgenza;

b) Espropriazioni: INIZIO il 10.12.2002             data della delibera n. 330/2002 di cui in premessa

FINE entro 36 mesi dalla data della delibera medesima

 

Art. 4

L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, o dell’efficacia del presente provvedimento, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente, per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6

Il presente provvedimento dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o presa conoscenza dello stesso.

L’Aquila, lì 22.10.2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Nicoletti

 


 

 

DETERMINAZIONE 27.10.2003, n. DC6/36:

Costruzione di impianti a gas per autotrazione, impianti antincendio e relativa stazione di servizio – della Società Centrale Metano Marsica snc.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l’istanze n. 1865 del 22.10.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ) con la quale si chiede l’emissione del provvedimento di proroga dei termini relativi alle espropriazioni all’occupazione d’urgenza ed ai lavori per un periodo di due anni dei terreni, siti nel Comune di Sulmona per i lavori di costruzione di impianti a gas per autotrazione e impianti antincendio e relativa stazione di servizio – della Società Centrale Metano Marsica snc;

Omissis

DISPONE

Art. 1

E’ autorizzata, per i motivi specificati in premessa, la proroga di due anni dei termini relativi a:

-    per il completamento delle procedure espropriative, fino alla data del 17.05.2006;

-    per il completamento dei lavori, fino alla data del 29.10.2005;

-    per la valenza del decreto di occupazione d’urgenza, fino al 29.10.2006;

in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ), per i lavori di costruzione di impianti a gas per autotrazione e impianti antincendio e relativa stazione di servizio – della Società Centrale Metano Marsica snc;

Art. 2

L’indennità di espropriazione, se non è stata ancora determinata, sarà fissata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti;

Art. 3

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona dovrà notificare, nelle forme previste dalla legge, il presente provvedimento alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

L’Aquila, lì 27 ottobre 2003

Il dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti

 


 

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI

 

DETERMINAZIONE 14.10.2003, n. DL10/2023:

Deliberazione n. 376 del 15.05.2001. Progetti Formazione continua. C.M. 92/2000. Scorrimento graduatoria di cui alla DL.3/278/FR del 04.07.2002.

 

il dirigente del servizio

Richiamata la deliberazione di G.R. n. 376 del 15/05/2001 con oggetto “Interventi di promozione di Piani formativi Aziendali Settoriali e Territoriali e sviluppo della prassi della Formazione Continua - Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. n. 92/2000 del 29/12/2000, pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16/01/2001, con la quale è stato destinato il 40% del finanziamento pubblico di cui alla C.M. 92/2000 alla realizzazione di progetti di formazione continua;

Vista l’ordinanza dirigenziale DL 3/278/FR del 04/07/02 con la quale si impegna la somma di € 1.254.148,92 sul capitolo di Bilancio n. 51636/C/2002 e, nel contempo si ammettono a finanziamento progetti per un totale di € 1.181.080,11, realizzando un’economia di Euro 73.068,81 sulla somma impegnata;

Considerato che i corsi relativi ad alcuni dei progetti sopra menzionati non sono stati mai avviati dai soggetti attuatori, mentre altri importi progettuali sono stati successivamente rimodulati, per cui emerge un avanzo di € 363.738,32 che, sommato alla surrichiamata economia di Euro 73.068,81 dà un totale disponibile di Euro 480.189,50 da ripartire tra le quattro province in base al seguente prospetto:

 

L’AQUILA

€ 58.321,67

CHIETI

€ 186.281,82

PESCARA

€ 90.939,86

TERAMO

€ 144.646,14

Ritenuto pertanto opportuno utilizzare detta somma di € 480.189,50 procedendo allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con Determinazione Dirigenziale. DL 3/278/FR del 04/07/02, ammettendo a finanziamento i seguenti progetti:

L’AQUILA Prot. 15565 e 15584

CHIETI Prot. 15579, 15581, 15582, 15585, 15586

PESCARA Prot. 15585, 15606, 15609

TERAMO Prot. 15631, 15636, 15638, 15647, 15658, 15662, 15666

Riscontrato che, una volta effettuato lo scorrimento sopra descritto, risulta un’economia di € 76.345,45 che può essere opportunamente ridistribuita tra le Province che, percentualmente, hanno ottenuto il minor numero di affidamenti;

Accertato che le percentuali di affidamento dei progetti di cui sopra risultano ripartite nel modo che segue: L’Aquila 9,04%, Pescara 17,29%, Teramo 34,49%, Chieti 39,18%, per cui con l’economia realizzata si possono finanziare i progetti:

1)   n. 15588 OTEFAL L’AQUILA - Finanziamento pubblico: € 25306,39

2)   n. 15.619 Tavo Calcestruzzi - PE Finanz. pubblico € 21.536,25

3)   n. 15667 Delta Soluzioni - TERAMO- Finanz. pubblico € 19.625,36;

Ritenuto, pertanto, opportuno ammettere a finanziamento tutti i progetti di cui ai prospetti allegati al presente atto;

Rammentato che con la succitata Ordinanza DL 3/278/FR del 4/07/2002, è stato assunto l’impegno della spesa per le attività in oggetto;

Accertata la regolarità giuridica e tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1.   di ammettere a finanziamento, i progetti, ripartiti per le province di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, di cui ai prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di incaricare ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il Responsabile dell’Ufficio “Gestione Interventi sostenuti da Fondi nazionali e regionali. Corsi Riconosciuti. Priorità QCS”, di procedere alla formale notifica dell’atto mediante raccomandata a.r. ai soggetti presentatori dei progetti ammessi a finanziamento al fine di avviare la presentazione della documentazione necessaria alla stipula della convenzione di affidamento.

3.   di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica di ammissione a finanziamento, i soggetti promotori sono tenuti a comunicare al Servizio Implementazione Programmi e Progetti “Ufficio Gestione Interventi sostenuti da Fondi nazionali e regionali. Corsi Riconosciuti. Priorità QCS”anche via fax (al n. 085/7672207) l’elenco dei partecipanti, il nome del responsabile del progetto, la sede di svolgimento, l’articolazione, il calendario dettagliato dell’attività formativa e la dichiarazione del titolare dell’azienda che attesti che la formazione è rivolta a persone con rapporto di lavoro dipendente secondo i vincoli previsti dalla C.M. n. 30/2000;

4.   dl confermare in dodici mesi il termine di conclusione delle attività, come previsto nel punto 2.5 della C.M. n. 30/2000, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di approvazione ed ammissibilità al finanziamento del progetto, di cui sub. 2;

5.   di dare atto che il mancato avvio dell’attività entro 60 giorni dalla data di comunica­zione dell’avvenuta ammissione a contributo, nonché la parziale o insufficiente attua­zione del progetto, comportano la revoca del finanziamento;

6.   di richiamare la documentazione prevista dalla G.R. con atto n. 1504/00, all’allegato E per l’avvio delle attività corsuali, in particolare mod. 1, Mod. 2, Mod. 3, Mod. 5, Mod. 6, Mod. 7, Mod. 8, con allegate:

-    dichiarazione del presentatore e del titolare dell’azienda di non sovrapposizione del presente intervento con altre azioni formative finanziate;

-    certificato della Camera di Commercio con vigenza;

-    copie del libro matricola;

-    la dichiarazione del titolare dell’azienda sul rispetto delle regole del “de minimis” (punto 2.7 C.M. n. 30/2000);

-    la dichiarazione di regolare versamento del contributo, di cui all’art. 9 comma 5 L. 236/93, dello 0,30% del monte salari in favore dell’INPS

7.   che tutta la predetta documentazione sub 3 e sub 6, sia presentata per conoscenza anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;

8.   di stabilire che la liquidazione e l’erogazione del finanziamento sia disposta nel rispetto delle percentuali di anticipazione e di saldo previste dalla normativa regionale di settore;

9.   di rinviare a separato atto la liquidazione e l’erogazione dell’anticipo del finanziamento al momento dell’incasso da parte della Regione delle relative risorse statali, previa presentazione da parte dell’affidatario di apposita fideiussione del valore pari all’80% dell’intero finanziamento, le cui spese restano a carico del proponente il progetto;

10. di comunicare il presente atto al Ministero del Lavoro e P.S. - U.C.O:F.P.L. Div. V;

11. di trasmettere la presente determinazione al Servizio B.U.R.A. per la sua integrale pubblicazione.

Il dirigente del servizio

Dott. Nicola Allegrini



 

 

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI, CONTROLLI

SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE SVILUPPO MONTANO

 

DETERMINAZIONE 30.10.2003, n. DB4/84:

Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 – Art. 6 – Classificazione del territorio montano.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” che ha come finalità la valorizzazione e la tutela del territorio montano e lo sviluppo culturale, sociale e economico della popolazione ivi residente;

Visto in particolare l’articolo 6, comma 1, ai sensi del quale la Giunta Regionale adotta i provvedimenti di propria competenza per la classificazione del territorio montano “sentita la Commissione Consiliare competente, l’UPA, l’UNCEM e l’ANCI“, stabilendo i criteri e definendo i parametri per l’individuazione delle zone che presentano maggiori svantaggi naturali e socio-economici in ambito montano”;

Considerato altresì che il predetto art. 6, al comma 2, specifica che i criteri per la delimitazione delle aree omogenee devono tener conto dei seguenti elementi:

-    dimensione del Comune sia territoriale sia demografica;

-    densità di popolazione;

-    indice di spopolamento;

-    indice di ruralità;

-    altimetria del capoluogo;

-    livello dei servizi;

-    livello delle attività extra agricole ivi comprese quelle turistiche;

-    indice di percorrenza della strada principale che collega al capoluogo di provincia o comunque ad un centro capoluogo di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

oltre ad eventuali ulteriori parametri idonei a definire il principio di marginalità sociale ed economica;

Atteso che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, spetta alle Comunità Montane, applicando i parametri riconosciuti validi per tutto il territorio montano abruzzese, provvedere a classificare i rispettivi territori nelle tre zone omogenee:

a)   Area “A” corrispondente ai Comuni con alta marginalità;

b)   Area “B” corrispondente ai Comuni con media marginalità;

c)   Area “C” corrispondente ai Comuni con bassa marginalità;

Tenuto conto dell’ulteriore previsione di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 95/2000, come introdotta dall’art. 32, comma 1, lett. b) della L.R. 11/2001, ai sensi della quale, qualora le Comunità Montane risultino inadempienti rispetto a quanto sopra previsto, il Servizio regionale competente per materia provvede alla classificazione, secondo i criteri e le modalità prestabiliti;

Richiamata la Delibera n. 798 adottata dalla Giunta Regionale in data 11.09.2002, con cui, in attuazione del predetto articolo 6, sono stati  definiti criteri e modalità alla stregua dei quali ciascuna Comunità Montana provvede a raggruppare i Comuni appartenenti al proprio territorio nelle tre classi previste dall’art. 6, comma 3, della legge medesima, trasmettendo al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo  Montano il relativo provvedimento, approvato dal Consiglio comunitario;

Considerato inoltre che, allo scopo di uniformare la rilevazione statistica e rendere omogenea per tutto il territorio montano abruzzese la suddetta classificazione, si è altresì disposto che il Servizio per l’Informazione Statistica regionale provvedesse a fornire alle  Comunità Montane e al suddetto Servizio i parametri e gli indici secondo le modalità stabilite nel suddetto provvedimento

Rilevato che, le Comunità Montane “AMITERNINA”, “CAMPO IMPERATORE – PIANA NAVELLI”, “VALLE DEL GIOVENCO”, “MARSICA 1”, “PELIGNA”, “VALLE ROVETO”, “ALTOSANGRO”, “VESTINA”, “MAIELLA E MORRONE”, “MAIELLETTA”, “MEDIO SANGRO”, “VALSANGRO” e “ALTO VASTESE”  hanno provveduto a classificare i Comuni appartenenti al proprio territorio come risultante dal prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento (All. “A”) quale parte integrante e sostanziale ed a trasmettere al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano la relativa delibera di approvazione, adottata dal Consiglio Comunitario competente;

Considerato altresì che, nei termini stabiliti nella predetta D.G.R., le Comunità Montane “SIRENTINA”, “DELLA LAGA”, “VOMANO FINO PIOMBA”, “DEL GRAN SASSO”, “AVENTINO MEDIO SANGRO” e “MEDIO VASTESE” non hanno provveduto alla classificazione dei Comuni appartenenti al proprio territorio né, conseguentemente, alla trasmissione al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano del relativo provvedimento;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DB4/42 del 19.06.2003 con la quale il citato Servizio ha, pertanto, provveduto a classificare i Comuni appartenenti a tali Comunità Montane nel modo risultante dal prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento (All. “B”) quale parte integrante e sostanziale ed a darne comunicazione alle stesse, trasmettendo copia del provvedimento medesimo;

Atteso che, pertanto, i 224 Comuni appartenenti alle 19 Comunità Montane abruzzesi risultano così classificati:

-    40 in AREA A;

-    83 in AREA B;

-    101 in AREA C;

Considerata la rilevanza che tale classificazione assume, in particolare, nell’ambito della L.R. 18.05.2000, n. 95 che prevede, tra l’altro, all’art. 30, comma 2, sotto la rubrica “Attività commerciali”, che le province e le Comunità Montane(…) promuovono intese per agevolare le condizioni di acquisto dei prodotti, anche con contributi di solidarietà opportunamente graduati in relazione al livello di svantaggio dei Comuni in cui hanno sede gli esercizi commerciali, in base alla classificazione di cui all’art. 6; all’art. 38, comma 4, rubricato “Servizi sociali ed interventi in favore della famiglia”, che la Giunta Regionale definisce le politiche di sostegno alle famiglie (delle zone montane) in relazione, tra l’altro, al livello di svantaggio dei Comuni definito all’art. 6; all’art. 41, comma 7, sotto la rubrica “servizi scolastici”, che i finanziamenti regionali per il diritto allo studio sono incrementati del 15% per i Comuni montani individuati nell’area “A” e del 10% nell’area “B” di cui all’art. 6;

Atteso altresì che ai sensi dell’articolo 51, comma 1, della legge medesima, gli atti legislativi della Regione, adottati dopo l’entrata in vigore della stessa, devono contenere normative specifiche della materia trattata con riferimento alle zone montane e che pertanto, la classificazione in questione può assumere rilevanza nei relativi contesti;

Ritenuto pertanto, opportuno disporre la pubblicazione sul B.U.R.A. della classificazione adottata, come risultante dai prospetti riepilogativi (All.“A”) e (All.“B”) allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti l’art. 5, comma 3 e l’art. 24 della L.R. 77/99;

Ritenuta in relazione a quanto precede, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

per i narrati motivi:

1.   di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

2.   di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli, ai sensi dell’articolo 16, comma 11, L.R. 7/2002, nonché alle Direzioni Attività Produttive e Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, per conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Mariangela Virno


    


 

 

 

 

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA

 

DETERMINAZIONE 21.10.2003, n. DG1/15:

Graduatorie ex art. 4 del D.P.R. 446 del 21 settembre 2001, dei Biologi, Chimici e Psicologi ambulatoriali, valide per l’anno 2004.

 

il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare le graduatorie dei Biologi e Psicologi ambulatoriali, definite da questo competente Servizio, di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte integrante della presente ordinanza;

2)   di disporre la pubblicazione delle graduatorie in argomento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

per Il Dirigente del Servizio
il responsabile dell’ufficio

Anna Maria Scarazza



 

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 28.10.2003, n. DE4/70:

Ripristino a favore della Campo Felice S.p.A. delle concessioni al pubblico esercizio degli impianti funiviari situati in Comune di Rocca di Cambio (AQ), gestiti fino al 31.08.2003 dalla ditta SACMIF S.r.l. di Rocca Priora (RM).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

a)   di ripristinare a favore della Campo Felice S.p.a., Amministratore Unico Lallini Saverio – Via delle Palme 16 Rocca Priora (Roma), le concessioni al pubblico esercizio dei sottoelencati impianti, in precedenza gestite dalla SACMIF S.r.l. fino al 31.08.2003:

Tipologia Impianto

Denominazione

Scadenza Concessione (disponibilità dei suoli atto Rep. 623 del 3.12.94)

Seggiovia biposto

Seggiovia “Valle dei Nibbi – Monterotondo”

(1654 – 1949)

02.12.2004

Seggiovia quadriposto

“Valle dei Nibbi – Nibbio” (1580 – 1905)

02.12.2004

Seggiovia biposto

“Valle dei Nibbi – Cisterna” (1650 – 1919)

02.12.2004

Seggiovia biposto

“Campo Felice – Quota” (1542 – 1602)

02.12.2004

Seggiovia biposto

“Fontana Valle – Brecciara” (1420 – 1719)

02.12.2004

c)   di confermare tutte le condizioni e prescrizioni contenute negli atti originari di concessione che con il presente atto vengono ripristinate in favore della Campo Felice S.p.A.;

d)   di inviare il presente provvedimento alla società Campo Felice S.p.A. di Rocca Priora (RM), al Comune di Rocca di Cambio (AQ) ed all’USTIF di Pescara;

e)   di inviare la presente Determinazione al Servizio B.U.R.A., Pubblicità ed Accesso per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luigi De Collibus

 


 

 

PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

 

Decreto d’esproprio per la realizzazione di lavori riguardanti: S.P. n. 77 del Cagno in territorio Comune di Atri.









 


 

 

COMUNE DI CELANO (AQ)

 

Avviso pubblico relativo a lavori di Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del complesso sportivo di via la torre.

Avviso pubblico per informazione della presenza nel programma triennale 2004/2006 di interventi realizzabili con capitali privati

(Art. 37-bis, c. 2-bis, Legge 109/94 e ss.mm. e ii.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

RENDE NOTO

che nello schema di programma triennale dei lavori relativo al triennio 2004/2006 adottato dalla Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 30/09/2003 è presente il seguente intervento realizzabile con capitale privato, ai sensi dell’art. 37-bis della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni:

Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del complesso sportivo di via la torre.

Premesse e obiettivi:

Con tale intervento l’Amministrazione si é posta l’obiettivo di completare l’opera di ristrutturazione e adeguamento dell’intero complesso sportivo di Via La Torre (Palazzetto dello sport, Campi Esterni, Stadio Comunale) in parte iniziata, con propri fondi, con la sistemazione delle aree esterne ed in particolare dello spogliatoio, del campo da calcetto, dei campi da tennis, della struttura polivalente coperta. Si richiede quindi al promotore di formulare idee in merito a nuovi lavori ed alla conseguente gestione dell’intero complesso con l’obiettivo di far diventare lo stesso una cittadella dello sport che sia un forte polo di attrazione. A tal fine l’Amministrazione potrà prendere in considerazione anche proposte che prevedano la realizzazione di opere di natura diversa da quelle di carattere prettamente sportivo e/o il riutilizzo e riuso di parte delle strutture sportive esistenti.

I soggetti promotori, aventi i requisiti previsti dall’art. 37-bis c. 2 della Legge 109/94 e ss.mm. e ii., dovranno presentare all’Amministrazione Comunale di Celano, così come previsto dall’art. 37-bis c. 1 della Legge 109/94 e s.m. e i., le proposte relative agli interventi sopra descritti entro il 30 Giugno 2004, indirizzando la documentazione prevista dall’articolo citato al Sindaco del Comune di Celano P.zza IV Novembre, 67043 Celano (AQ) le proposte possono essere spedite a mezzo raccomandata postale, nel qual caso farà fede la data di ricevimento apposta dal protocollo generale del Comune, oppure presentata a mano all’Ufficio Protocollo presso il Palazzo Comunale, nel qual caso farà fede il normale timbro e datario apposto sulla busta.

Potranno essere valutate proposte che prevedano che, qualora necessario, l’Amministrazione concedente assicuri al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo l’Amministrazione concedente potrà cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione.

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare la valutazione di cui all’art. 37-ter della Legge 109/94 e s.m.i. entro quattro mesi dalla ricezione della proposta. Ove necessario, il responsabile del procedimento potrà concordare per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione.

Per quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti o che verranno emanate in materia.

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Responsabile del Procedimento che è l’Ing. Vittoriano Berardicurti - tel. 086379541.

Potrà altresì essere richiesto, al Responsabile del Procedimento, copia del Documento Preliminare alla Progettazione.

Si dispone la pubblicazione del presente avviso:

-    Affissione presso l’Albo pretorio

-    Sul sito Internet del Comune (www.comune.celano.aq.it) e su quello del Ministero (www.serviziobandi.llpp.it)

-    Su almeno un quotidiano nazionale

-    Presso associazioni di categoria.

Trasmissione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Celano, lì 20.10.2003

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP

Ing Valter Specchio

 

 

 

 

COMUNE DI NAVELLI (AQ)

 

Volturazione intestazione concessione coltivazione cava in località “Vallicelle”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

-    con contratto in data 12.12.1998 n. 222 di rep., registrato a L’Aquila il 15.12.1998 n. 2015, sono stati dati in concessione alla ditta F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore Giovanni (codice fiscale 01243380662) con sede in Capestrano (AQ), via L’Aquila n. 33, le terre civiche per coltivazione cava, riportate al foglio n. 9 part.lle 535, 536,538,562,564,566,567,568,569, 614, 615,616,617;

-    con autorizzazione in data 8 luglio 2000 si autorizzava la ditta F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore Giovanni alla proroga per l’esecuzione di lavori di coltivazione e ripristino dei luoghi fermo restando per il restante quanto già autorizzato all’esercizio di attività estrattiva di inerti con precedente Decreto del Sindaco di Navelli al fine di prosecuzione di attività estrattiva, sistemazione e recupero finale dei luoghi già destinati a cava in località “Vallicelle” del Comune di Navelli;

-    che è stata fatta richiesta di cessione e subentro negli atti di cui sopra dalla ditta Edilinerti srl, con sede legale in Spoltore (PE), via Mare Adriatico n. 68/A (codice fiscale 01618000689), con nota deI 18.09.2003 acquisita in pari data al prot. n. 2620;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 30.09.2003 nella quale veniva deliberato tra l’altro quanto segue:

-    di acconsentire alla volturazione della concessione dello sfruttamento della cava sita nel Comune di Navelli in località Vallicelle, dall’Impresa F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore Giovanni, con sede in Capestrano (AQ) via L’Aquila n. 33 a favore dell’Impresa Edilinerti srl con sede in Spoltore (PE) via Mare Adriatico n. 68/A;

Visto l’atto d’obbligo sottoscritto dalle parti interessate stipulato con il Comune di Navelli in data 9.10.2003 nel quale le parti si impegnano a sottostare a tutte le condizioni previste nel contratto di concessione n. 222 del 12.12.1998 e si impegnano altresì, in solido, a pagare il debito residuo, come risulta dalla ricognizione effettuata e conteggio dei rilievi, ammontante ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 26 luglio 1983, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni secondo cui “La concessione e l’autorizzazione hanno carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento l’avente causa deve chiedere all’organo competente, entro il termine di tre mesi, di subentrare nella titolarità della concessione o della autorizzazione. Il subentrante dal momento del trasferimento è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento originario, che conserva la sua efficacia sino a quando gli organi competenti non abbiano provveduto sulla domanda di cui al secondo comma”;

Visto altresì il punto 10 del sopra richiamato contratto di rep. n. 222 del 12.12.1998 secondo cui “E’ fatto divieto alla concessionaria di cedere ad altri il presente contratto, sotto qualsiasi forma, a pena di rescissione, senza il preventivo assenso del Comune di Navelli;

Visto la Legge Regionale 26 luglio 1983 n. 54;

Visto la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 9.10.2003 con la quale tra l’altro:

-    si accettava il subentro nel contratto n. 222 di rep. alla ditta F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore Giovanni, con sede in Capestrano via L’Aquila n. 3, della ditta Edilinerti srl con sede in Spoltore (PE), via Mare Adriatico n. 68/A, ferme restando le condizioni già stabilite e le prescrizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale D’Abruzzo n. 2158/c;

-    si disponeva la volturazione a nome della ditta Edilinerti srl con sede legale a Spoltore (PE), via Mare Adriatico n. 68/A codice fiscale 01618000689, della autorizzazione già concessa alla ditta F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore Giovanni, ferme restando tutte le prescrizioni ivi previste;

SI AUTORIZZA

Art. 1

La Ditta Edilinerti srl con sede in Spoltore (PE), Via Mare Adriatico n. 68/A, codice fiscale 01618000689, al subentro alla ditta F.lli Di Fiore snc di Di Fiore Piero e Di Fiore Giovanni, con sede in Capestrano, via L’Aquila n. 33, codice fiscale 01243380662, per l’esecuzione dei lavori di coltivazione e ripristino dei luoghi, fermo restando per il rimanente, quanto già autorizzato all’esercizio di attività estrattiva di inerti con precedente Decreto del Sindaco di Navelli al fine di prosecuzione di attività estrattiva, sistemazione e recupero finale dei luoghi già destinati a cava in località “Vallicelle” del Comune di Navelli.

Art. 2

L’obbligo del risanamento ambientale finale, dovrà essere garantito dal deposito cauzionale o da certificato di fideiussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 170.431,00 (centosettantamilaquattrocentotrentuno/00). La predetta garanzia dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla notifica della presente, a pena di decadenza.

Art3

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art.4

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando l’unità Operativa per le Attività Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 5

La quantità media estraibile annualmente, la durata della coltivazione ed il risanamento ambientale, nonché tutte le altre modalità di esecuzione dei lavori non in contrasto con la presente autorizzazione restano quelle già determinate con precedente Decreto del Sindaco di Navelli relativo alla medesima attività estrattiva.

Art. 6

La proroga per la esecuzione dei lavori e per il risanamento ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Art. 7

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del comitato, allegato “E” art. 6 LR 67/87, e le prescrizioni di cui all’art. 6.

Art. 8

Il presente Decreto Comunale dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Sebastiano Angelone

 

 

 

COMUNE DI TERAMO (TE)

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi E.R.P. Comune di Teramo – Bando 2000.