Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 126 SPECIALE

(Agricoltura)

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 3 DICEMBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 07.10.2003, n. 860:

Decreto Legislativo n. 173 del 30.04.1998 – art. 13 – “interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione” – Approvazione del Bando Pubblico per la presentazione delle domande................................................ Pag. 3

 

DETERMINAZIONI

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 17.10.2003, n. DH5/148:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo - Misura “A” Annualità 2001/2003 - 2° Sportello - Terzo provvedimento di conferma del contributo concesso con O.D. n. DH5/155 del 24.10.2002.       Pag. 29

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 29.10.2003, n. DH4/183:

Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 53 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” - articolo 21 - Approvazione Rimodulazione “Programma Operativo di attuazione, per l’anno 2003 - 2004, del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele”. Pag. 56

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

 

DETERMINAZIONE 13.11.2003, n. DH18/55:

L.R.11/1/84 n. 1, come modificata dall’art. 19 della L.R. 10/5/2002 n. 7: Disciplinare attuativo dell’accesso al regime di aiuti n. 400/2002 ed impegno fondi annualità 2003.  Pag. 79

 


 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 07.10.2003, n. 860:

Decreto Legislativo n. 173 del 30.04.1998 – art. 13 – “interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione” – Approvazione del Bando Pubblico per la presentazione delle domande.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 13 del Decreto Legislativo n. 173 del 30.04.1998 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Considerato che, il regime di aiuti a favore dell’imprese che operano nel settore agroalimentare deve avvenire nel rispetto della decisione 94/173/CE del 22.03.94 e deve assicurare, inoltre, la partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell’iniziativa così come previsto dall’art. 12 del Reg.(CE) N. 951/97 abrogato e sostituito dai regolamenti (CE) N. 1257/99 e n.445/02;

Visto il Reg.(CE) N.1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia che modifica ed abroga taluni regolamenti e prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale Regionale;

Visto in particolare, l’art. 25 (Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) del citato Reg. 1257/99;

Visto il Reg. (CE) n. 445/02 “recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio”, relativamente agli artt.22 e 23  della sezione VII inerenti al Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il Reg. (CE) n. 2075/2000 che modifica ed integra il Reg.(CE) n. 1257/99;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C/2000/2151 del 20/07/2000 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 20/09/2000;

Viste le modifiche al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo, approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2002) n. 818 del 25.04.2002 e dalla  Giunta Regionale con Deliberazione n. 286 del 22.05.2002;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle norme per la presentazione delle domande per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nel periodo 2004 – 2006;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 28 dicembre 2001 n.52987 con il quale è stato approvato il riparto su base regionale delle risorse per gli aiuti di cui all’art.13, comma 1 del D.Lvo n.173/98 assegnando alla Regione Abruzzo la somma complessiva di €.1.750.788,89, la quale consente di sviluppare investimenti per un totale di €. 4.376.972,23;

Visto il Bando Pubblico per la presentazione delle domande comprensivo del modello di domanda (All.1) predisposto dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio Interventi Strutturali,allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, opportuno autorizzare il Dirigente del suddetto Servizio Interventi Strutturali a provvedere , con propri atti:

-    ad approvare per ogni settore d’intervento la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle ditte escluse;

-    a concedere i contributi spettanti ai singoli progetti;

-    a predisporre per la liquidazione dei contributi;

Considerato che alla spesa prevista per la realizzazione delle opere da finanziare con il presente Bando si farà fronte con i fondi messi a disposizione con D.M. del 28.12.2001 n.52987 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed iscritti al Bilancio Regionale sul Cap.102456;

Dato atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali  hanno attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle rispettive competenze;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

-         di approvare il Bando Pubblico, comprensivo del modello di domanda,relativo all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 173 del 30.04.1998, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (e nel rispetto del Reg. (CE) N. 1257/99, art. 25);

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali a provvedere con propri atti:

-    ad approvare per ogni settore d’intervento la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle ditte escluse;

-    ad approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari del presente Bando;

-    a concedere i contributi spettanti ai singoli progetti;

-    a predisporre per la liquidazione dei contributi;

-    di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul B.U.R.A.;

-    di considerare parte integrale e sostanziale del presente provvedimento l’Allegato 1, composto da n. 29 facciate.

 


REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
Servizio Interventi Strutturali

 

 

 

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998 n. 173 art. 13

“Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e

commercializzazione”.

 

1. SETTORI DI INTERVENTO ED OBIETTIVI

Il presente bando detta le disposizioni generali e le modalità  per l’attuazione di un programma di interventi, in applicazione e nel rispetto del Reg.(CE) 1257/99 (art.25 Cap.VII) e del P.S.R. 2000/2006 Abruzzo- e devono essere motivati da considerazioni di politica sociale, occupazionale o da vantaggi economici in generale, con priorità ai progetti che assicurino un’adeguata,certa e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici.

Obiettivi

In tutti i comparti gli obiettivi da perseguire sono:

1.   orientare la produzione verso reali sbocchi di mercato e favorirne la creazione di nuovi;

2.   migliorare e razionalizzare i processi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, con l’applicazione di nuove tecnologie e processi innovativi;

3.   migliorare e controllare la qualità dei prodotti e dei processi di produzione;

4.   migliorare e controllare le condizioni sanitarie;

5.   curare gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente, riciclaggio contenitori, depurazione dei reflui, risparmio energetico

Settori interessati

I  Settori  che si intendono valorizzare sono:

 

1.   Vitivinicolo

2.   Oleario

3.   Ortofrutticolo

4.   Carne

5.   Lattiero – caseario

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici previsti  dalla presente misura le persone fisiche e giuridiche o le Associazioni di tali persone cui incombe l’onere finanziario degli investimenti nell’ambito di imprese che, al momento della presentazione della domanda entro i termini stabiliti dal bando concorsuale:

1.   dimostrino il requisito della redditività (situazione di equilibrio patrimoniale e di gestione, valutata con gli indici dei quozienti di liquidità, di disponibilità, di redditività delle vendite ROS, del grado di immobilizzo, derivanti dai dati del bilancio degli ultimi tre anni) con indici NON INFERIORI  ai seguenti valori minimi:

a)  LIQUIDITÀ (attività immediatamente liquide dell’attivo/passività a breve):           1,0

b)  DISPONIBILITÀ (attività circolanti/passività a breve ):    1,5

c)   REDDITIVITÀ DELLE VENDITE -ROS-(utile operativo/fatturato):    0,05

d)  GRADO DI IMMOBILIZZO (immobilizzi/totale di bilancio):       0,25-0,50

-    Per aziende con meno di tre esercizi conclusi si farà riferimento almeno al bilancio dell’esercizio precedente.

-    Per aziende di nuova costituzione, dovrà essere presentato un bilancio di previsione ed un business-plan, finalizzato ad evidenziare la fattibilità dell’impresa e dell’investimento proposto, con il superamento del requisito della redditività sopra indicato.

-    Le Soc. Cooperative e le Associazioni, in quanto costituite con scopi di mutualità (art.2511 del C.C.) non sono tenute a rispettare quanto previsto dal punto 1. lettera c).

2.   dimostrino, attraverso un business-plan ed un bilancio di previsione ad investimento realizzato, l’idoneità degli stessi investimenti proposti, a conseguire un miglioramento dei risultati economici e finanziari. Il miglioramento dei risultati e cioè quindi del requisito della redditività, dovrà essere certificato nei modi indicati al punto 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE, lettera c;

3.   indichino le fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione degli investimenti mediante un piano di finanziamento analitico;

4.   rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e, limitatamente per il settore Carne, benessere degli animali. Tali requisiti dovranno essere mantenuti per la durata del vincolo di destinazione d’uso degli investimenti realizzati (10 anni per gli immobili e impianti fissi e 5 per i beni mobili).

5.   dimostrino di essere in regola con le normative cogenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro in vigore e i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti alla data di pubblicazione del presente bando;

6.   propongano investimenti conformi a quanto indicato nel presente bando;

7.   dimostrino la fattibilità del progetto sotto l’aspetto tecnico-logistico;

8.   pongano una particolare attenzione ai contenuti del punto 2 dell’art. 26 del Reg. 1257/99 e cioè ai rapporti con i produttori agricoli di base che  dovranno partecipare ai vantaggi dell’investimento in modo adeguato e duraturo, attraverso la stipula di contratti di conferimento che rispettino gli accordi interprofessionali (ove previsti) e fissando in almeno tre anni la durata di tali contratti.

9.   gli interventi realizzati nell’ambito di questo Piano di Sviluppo Rurale, nelle aree individuate ai sensi delle direttive comunitarie Habitat e Uccelli dovranno rispettare l’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

3. DURATA DEL PROGETTO E PIANO FINANZIARIO

La durata del presente progetto è triennale: decorre dal giorno 16 ottobre 2003 e si conclude entro il 15 Settembre 2006, con la definizione di tutti gli investimenti assentiti.

4. ZONE INTERESSATE ALLA MISURA

Gli interventi previsti devono essere localizzati nel territorio regionale senza alcuna indicazione specifica in considerazione delle molteplici variabili di tipo infrastrutturale, bacino di offerta di materia prima, presenza di vincoli di tipo ambientale, paesistico, etc..., che possono determinare valutazioni economiche e di fattibilità  da influenzare le scelte.

5. INTERVENTI PRIORITARI PER SETTORE

Il programma si prefigge di accompagnare il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, relativamente ai settori  produttivi che seguono:

-     Settore Vitivinicolo

Sono ammessi in via prioritaria:

a)   Investimenti tesi alla trasformazione delle uve ottenute con il metodo dell’agricoltura biologica (il 100% di materia prima di provenienza biologica relativamente all’investimento proposto);

b)  Progetti finalizzati al miglioramento tecnologico per aziende che producono vini di qualità e/o progetti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione sempre per aziende che producono vini di qualità;

c)   Investimenti volti alla concentrazione dei mosti;

d)  Adeguamenti tecnologici connessi a concentrazioni di attività finalizzati alla riduzione dei costi;

-     Settore Oleario

Si premette che sono ammessi esclusivamente interventi che riguardano il prodotto a D.O.P. riconosciuto o in via di riconoscimento.

Sono ammessi in via prioritaria:

a)   Investimenti tesi alla trasformazione delle olive ottenute con il metodo dell’agricoltura biologica (100% di materia prima di provenienza biologica relativamente all’investimento proposto);

b)   Investimenti tesi alla ottimizzazione dei tempi fra raccolta e molitura e che quindi possano prevedere l’aumento della capacità lavorativa degli impianti per la produzione di oli a DOP , fermo restante la capacità complessiva di lavorazione;

c)   Investimenti volti alla concentrazione del prodotto, tramite anche fusioni societarie e/o concentrazione di attività, senza aumento della preesistente capacità di trasformazione, finalizzata alla commercializzazione diretta (imbottigliamento, etichettatura,ecc.).

-     Settore Ortofrutta

Il sostegno è accordato a tutti i prodotti del settore, comprese le patate e le barbabietole, con esclusione della realizzazione di nuovi impianti.

Sono ammessi in via prioritaria :

a)   Adeguamenti tecnologici per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli ottenuti con il metodo dell’agricoltura biologica (il 100% di materia prima di provenienza biologica relativamente all’investimento proposto);

b)   Adeguamento e razionalizzazione degli impianti e macchinari finalizzati al miglioramento della qualità ed alla riduzione dei costi per  prodotti pronti e semipronti  e di nuovi prodotti, senza aumento di capacità ;

-     Settore Carne

Sono ammessi in via prioritaria:

a)   Interventi tecnologici sulle strutture di macellazione di carne ovi- caprina preesistenti  per la ottimizzazione dei processi produttivi, la riduzione dei costi e l’adeguamento contestuale alle nuove norme sanitarie comunitarie e nazionali, senza incremento di capacità;

b)   Per le carni bovine e suine adeguamenti tecnologici che prevedano nella fase di post macellazione l’incremento e la valorizzazione delle produzioni con denominazioni protette (D.O.P. I.G.P. ed AS) e l’introduzione di sistemi di rintracciabilità delle carni.

-     Settore Lattiero – Caseario

Per quanto riguarda il latte di vacca e suoi derivati, sono esclusi:

-    Investimenti che non garantiscano che la capacità produttiva non ecceda l’insieme dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori dispongono (quote latte); (Non rientrano nella esclusione gli investimenti per prodotti biologici, tipici, con denominazioni protette – DOP, IGP, AS – o in via di riconoscimento);

-    Investimenti che alla loro conclusione non ottengano le certificazioni previste dalla direttiva CEE 92/46 e successive modificazioni. (Nella fase istruttoria si può tenere presente l’eventuale parere preventivo dell’Autorità Sanitaria in merito alla conformità delle opere progettate con le dir. Comunitarie in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali).

Sono ammessi in via prioritaria:

a)   Progetti che prevedano il miglioramento qualitativo e della commercializzazione delle produzioni casearie con denominazioni protette  (D.O.P., I.G.P., AS) od in via di riconoscimento, attraverso la creazione e l’adeguamento di caseifici specializzati.

b)   Progetti che prevedano l’adeguamento tecnologico degli impianti e delle strutture esistenti finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni ottenute ed alla riduzione dei costi di produzione e all’ottimizzazione dei processi produttivi.

6. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili, in linea generale , comprendono:

-    opere civili (costruzione, ristrutturazione) utilizzate nelle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, stoccaggio delle scorte e del parco macchine ed attrezzature con esclusione delle macchine operatrici riguardanti la fase della produzione agricola e/o zootecnica;

-    acquisto o miglioramento tecnologico di impianti, acquisto di attrezzature anche informatiche, macchine e macchinari in genere legati alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

7. PIANO DI FINANZIAMENTO PER SETTORE PRODUTTIVO

Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 28/12/2001 n. 52987, è stato approvato il riparto su base regionale delle risorse di cui all’art. 13 comma 1 del D.Lvo n.° 173/98, assegnando alla Regione Abruzzo una disponibilità pari a Euro 1 750 788.89, la quale consente di sviluppare investimenti per un totale di Euro 4 376 972.23, ripartita in percentuale di massima ai seguenti Settori produttivi.

 

1

Vitivinicolo

30%

            1 313 091.67

2

Oleario

12%

               525 236.67

3

Ortofrutticolo

37%

            1 619 479.72

4

Carne

11%

               481 466.95

5

Lattiero-Caseario

10%

               437 697.22

 

Totale

100%

            4 376 972.23

 

Tali percentuali sono indicative e non rigide in considerazione che la mancanza di una progettualità esterna in un Settore può determinare lo slittamento di quote finanziarie in altri Settori, rispettando il rapporto percentuale.

Qualora le richieste pervenute non fossero sufficienti ad impegnare le risorse disponibili, si provvederà a riaprire i termini dallo 01-aprile 2004 del presente  bando, con le stesse modalità.

Per tutti i settori produttivi,  il limite  di spesa minimo è pari  a  € 120.000,00 che si riduce, nelle zone svantaggiate individuate ai sensi della Dir. Cee 268/75, a  € 60.000,00.

Non verranno considerati ammissibili ad aiuto i progetti presentati per un importo totale superiore al minimo (comprese le spese generali) che dopo l’istruttoria tecnica risultino inferiori al limite predetto.

Per tutti i settori produttivi, il limite massimo di spesa è pari a € 250.000,00. Richieste progettuali di importo superiore  verranno valutate complessivamente anche se la spesa ammissibile verrà ridotta d’ufficio ai limite massimo consentito.

La contribuzione pubblica è pari al 40% della spesa ammessa.

8. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

Criteri di selezione dei progetti

In previsione che le richieste progettuali che perverranno, ai sensi del Decreto Legislativo n.173/98, saranno superiori al tetto di investimenti consentito dalle risorse finanziarie disponibili, si rende opportuno dettare norme di selezione e scelta dei progetti.

I progetti presentati da beneficiari che hanno già ottenuto la concessione degli aiuti con il programma delle annualità 2001-2003 del P.S.R. 2000-2006 Misura “G”, limitatamente alla differenza tra l’investimento finanziato ed il tetto massimo consentito di Euro 1 500 000.00 (importo massimo finanziabile dalla Misura G), saranno ritenuti ammissibili solo se ricompresi tra quelli indicati tra gli “Interventi ammissibili” ed acquisiranno, comunque, la priorità successiva all’ultima indicata per ogni singolo Settore.

Avranno priorità le iniziative ritenute privilegiate nell’ordine indicato nella descrizione del settore di appartenenza;

-     A parità di condizioni, verrà assegnato un punteggio per ogni parametro appresso indicato:

a)  tipo di investimento:

-    nuova realizzazione e/o ristrutturazione con

potenziamento ed adeguamento tecnologico  2 punti

-    adeguamento tecnologico       4 punti

-    adeguamento tecnologico e sistemi di controllo di qualità      6 punti

b)  affidamento bancario (sull’investimento):

dal 60 al   63 %                                                                       0 punti

dal 64 al   67%                                                                        1 punto

dal 68 al   72%                                                                         2 punti

dal 73 al   78%                                                                        3 punti

dal 79%  in su                                                                          4 punti

c)   contratti di conferimento :

61 – 65%  della materia prima                                                  1 punto

66 - 75%                                                                               2 punti

76 –85%                                                                                3 punti

86% –99%                                                                             4 punti

100%                                                                                     5 punti

d)  materia prima di provenienza regionale (per tutti i richiedenti)

100%  prodotto regionale sul totale materia prima                     20 punti

90-99%                                                                                18 punti

80-89%                                                                                16 punti

…e così via fino a  0% prodotto regionale                                0   punti

e)  area territoriale

·               Zona non svantaggiata                                                         0  punti

·               Zona svantaggiata
(individuata ai sensi della Dir. Cee 268/75)                               2   punti

f)   Dati occupazionali (a regime e soltanto con riferimento all’investimento)

Da n. 1  a   5 (unità lavorative calcolate a tempo pieno)  2  punti

Da n. 6 a 10 (unità lavorative calcolate a tempo pieno)   4  punti

Oltre                                                                             6  punti

portatori di handicap – 1 punto in aggiunta per ogni portatore di handicap

9. PRESENTAZIONE  DOMANDE  E  DOCUMENTAZIONE

Le domande di contributo, redatte sul modello predisposto dal Servizio Interventi Strutturali della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, devono essere trasmesse, pena la loro esclusione automatica, alla Direzione Agricoltura, Foreste e  Sviluppo Rurale, Alimentazione,  Caccia e Pesca, - Via Catullo, 17 – Pescara, entro il 90° giorno a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione sul BURA Regionale ovvero, sempre entro il termine sopra indicato,ai  Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura con Raccomandata A.R.

Per il rispetto dei suddetti termini fa fede la data di invio desumibile dai timbri postali.

Le domande dovranno essere corredate, pena la decadenza della loro validità, da tutta la seguente documentazione (in unica copia):

a)   scheda di misura relativa agli aspetti anagrafici, finanziari e progettuali;

b)   delibera del consiglio d’amministrazione riguardante: l’approvazione del progetto definitivo, la delega al legale rappresentante a presentare domanda e a rilasciare quietanza del contributo, l’assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell’impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori e di avvenuta acquisizione dei beni (in caso di ditta individuale, alle medesime dichiarazioni ed ai medesimi impegni, provvederà il titolare) ;

c)   Dichiarazione rilasciata, in alternativa, da:

a.   società di revisione dei bilanci nel caso l’impresa disponga di bilanci certificati;

b.   Presidente del Collegio Sindacale, se presente nell’ambito degli organi societari;

c.   revisore contabile iscritto all’albo, nei rimanenti casi.

Attestante:

-    che l’impresa non è in stato di insolvenza, né sottoposta a procedure concorsuali;

-    che l’impresa non è oggetto di situazioni economico/finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente  punto;

-    che l’impresa svolge normalmente l’attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente le proprie obbligazioni (solo per aziende già operanti);

-    che l’impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che ne possano pregiudicare il regolare funzionamento;

-    che eventuali società controllanti, controllate e/o collegate rispondano ai requisiti dei punti precedenti;

-    che i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (ove esistenti) sono stati regolarmente depositati presso la C.C.I.A.A., completi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio sindacale;

-    che dall’analisi dei bilanci o del bilancio, il requisito della Redditività  (indici, da dichiarare in maniera analitica, di LIQUIDITA’, DISPONIBILITA’, REDDITIVITA’, GRADO DI IMMOBILIZZO) non è inferiore ai valori minimi, individuati tra i requisiti di accesso alla Misura.

d)  certificato rilasciato dalla camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell’impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

e)  dichiarazione del legale rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell’impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito;

f)   documentazione comprovante il titolo di possesso dell’area su cui insiste l’investimento e/o dell’immobile;

g)  progetto definitivo composto di: relazione tecnica articolata per capitoli di spesa, computo metrico estimativo analitico, disegni, layout e  preventivi.

Il progetto dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

-    Per sistemazioni esterne opere edili e affini: si deve utilizzare il prezziario ANCE in vigore nella Regione Abruzzo, forfetariamente ridotto del 20%. Le singole voci dovranno essere contraddistinte dal numero d’ordine del prezziario;

-    Per opere a preventivo (opere edili con strutture prefabbricate, impianti idrico sanitario, elettrico, macchinari, attrezzature ed impianti specifici e voci non contemplate nel prezziario ANCE), il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d’offerta contenuta nei preventivi analitici (voci e costi comparabili) di almeno tre ditte concorrenti. Occorre inoltre, predisporre apposito prospetto di raffronto con l’indicazione del preventivo scelto e la motivazione della scelta;

-    tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico, ecc. rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per l’ottenimento dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell’intervento.

-    le spese generali, tecniche e imprevisti, saranno calcolati nel seguente modo:

-    spese generali e tecniche pari al 6% sull’importo complessivo delle opere edili ed affini comprendenti impianti fissi;

-    spese generali e tecniche pari al 2% sull’importo complessivo dei macchinari ed attrezzature;

-    imprevisti pari al 3% dell’importo complessivo delle opere edili ed affini comprendenti impianti fissi.

-    concessione edilizia o documento rilasciato dal comune comprovante l’edificabilità dei mappali su cui insisterà l’investimento. Nel caso di investimenti in cui le opere edili previste siano subordinate a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, specifica dichiarazione in merito rilasciata dal tecnico progettista. Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all’acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione del legale rappresentante circa la disponibilità dell’immobile cui sono destinate sia attuale che per la durata dell’impegno a non distogliere l’investimento (cinque anni dalla data di accertamento di avvenuto acquisto);

-    parere preventivo, ove previsto, dell’autorità sanitaria in merito alla conformità delle opere progettate con le direttive comunitarie in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, completo dei disegni presentanti alla autorità veterinaria competente;

-    per il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali:

-    autocertificazione attestante il possesso della documentazione relativa al rispetto, al momento della presentazione della domanda, delle seguenti normative comunitarie (la relativa documentazione dovrà essere messa a disposizione in fase istruttoria), fatte salve le eventuali deroghe concesse:

§         direttiva 85/337/CEE e relativo D.P.R. attuativo del 12 aprile 1996, inerenti la valutazione di impatto ambientale;

§         per il settore carne, direttiva 64/433/CEE e successive modificazioni, inerente gli aspetti sanitari in materia di scambi intercomunitari di carni fresche;

§         per il settore carne, direttiva 77/99/CEE e successive modificazioni, inerente gli aspetti sanitari in materia di scambi intercomunitari di carni;

§         per il settore carne, direttiva 71/118/CEE e successive modificazioni, inerente gli aspetti sanitari in materia di scambi intercomunitari di carni fresche di volatili da cortile;

§         per il settore carne, direttiva 91/495/CEE e successive modificazioni, inerente gli aspetti sanitari in materia di scambi intercomunitari di carni di coniglio e selvaggina allevata;

§         per il settore lattiero-caseario, direttiva 92/46/CEE e successive modificazioni, inerente la produzione e commercializzazione di latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte;

§         direttive 93/43/CEE e 96/3/CE e successive modificazioni, inerenti le norme di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari (HACCP);

§         direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE e successive modificazioni, inerenti etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;

§         per il settore carne, direttiva 93/119/CEE e successive modificazioni, inerente la protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento;

§         per il settore carne direttiva 95/29/CEE e successive modificazioni, inerente la protezione degli animali durante il trasporto.

-    Dimostrazione dell’esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere, fra l’impresa ed i produttori agricoli che:

-    coprano almeno il 60% della materia prima occorrente alla struttura oggetto dell’investimento, nel caso di richiedenti produttori agricoli;

-    coprano il 100% della materia prima occorrente alla struttura oggetto dell’investimento nel caso che il richiedente sia una società di capitali o persona fisica non produttore;  

I contratti, con valenza giuridica, stipulati con produttori agricoli singoli o associati devono essere in grado di dimostrare un vantaggio poliennale (almeno triennale) per i produttori stessi a decorrere dal momento in cui il beneficiario avrà realizzato l’iniziativa. Per contratti con valenza giuridica, si intendono:

-    in sede di presentazione della domanda: contratti (e non soltanto promesse di acquisto o vendita) con firma autenticata di entrambe le parti o con allegato un documento di identità in corso di validità (ai sensi del D.P.R.445/2000)

-    a graduatoria approvata: saranno richieste le registrazioni degli stessi contratti già depositati in allegato alla domanda nelle modalità previste dalle disposizioni di legge.

I contratti stipulati per i singoli Settori di intervento devono almeno rispettare gli accordi interprofessionali (ove previsti) ed avere durata almeno triennale.

I contratti, con valenza giuridica, stipulati con altre imprese di raccolta e/o trasformazione devono identificare i produttori di base e dimostrare un vantaggio poliennale (almeno triennale) per i produttori stessi a decorrere dal momento in cui il beneficiario avrà realizzato l’iniziativa.

Sono esonerati dalla presentazione dei contratti le Cooperative, i Consorzi e le Associazioni purché la produzione dei propri associati assicuri la piena utilizzazione della struttura di trasformazione per la quale si chiede il finanziamento. Dovranno comunque presentare:

-    copia dello statuto o del regolamento che definiscano i rapporti di conferimento da parte dei soci e dichiarazione del legale rappresentante sul quantitativo del prodotto conferito dai soci rispetto al totale delle materie prime cui l’investimento è rivolto;

-    dichiarazione, sempre del legale rappresentante che i soci conferenti non appartengono, per le stesse superfici, anche ad altri organismi associativi aventi le medesime finalità (per le superfici già impegnate).

I soggetti che propongono investimenti nel sottosettore ortofrutticolo prodotti freschi, dovranno produrre specifica dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante, in alternativa:

-    che l’impresa aderisce ad una Organizzazione dei Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. CE 2200/96 (specificare quale);

-    che l’impresa non aderisce a nessuna Organizzazione dei Produttori riconosciuta ai sensi del reg. CE 2200/96.

I soggetti che propongono investimenti nel settore Lattiero-Caseario e siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifiche dichiarazioni, a firma del legale rappresentante, attestanti:

-    che l’impresa risulta riconosciuta ed iscritta all’albo regionale acquirenti per la gestione delle quote latte con l’indicazione della regione al cui albo è iscritta, del numero di iscrizione e della data di riconoscimento;

-    che l’investimento proposto è rivolto a materia prima coperta da quantitativi di riferimento individuali (quote) di cui i produttori di base conferenti dispongono,  eventualmente anche a titolo di affitto in corso di campagna, con allegato l’elenco dei produttori conferenti e relativi quantitativi.

I soggetti che propongono investimenti nel settore vitivinicolo dovranno produrre specifica dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante:

-    che il progetto proposto è dedicato esclusivamente alla produzione e/o commercializzazione di vini DOC, DOCG, IGT, VQPRD con specificati i rispettivi quantitativi negli ultimi tre anni;

Inoltre per coloro che trasformano prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Reg.CEE 2092/91 del 24 giugno 1991:

-    certificato di prodotto con allegata la relativa certificazione di prodotto redatto dall’organismo di controllo autorizzato, che attesti l’avvio e/o il mantenimento dei metodi di lavorazione biologici ai sensi del reg. CEE n. 2092/91;

Ove è consentito dall’art. 2 del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130 e successive modificazioni e dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in vigore dal 7 Marzo 2001, è possibile presentare temporaneamente dichiarazione sostitutiva, mentre la documentazione definitiva potrà essere fornita dal richiedente entro il termine della fase istruttoria.

La mancanza anche soltanto di uno dei documenti elencati determinerà la decadenza della  validità delle domande presentate.

10. MODALITA’ E TEMPI ISTRUTTORI

Entro 60 giorni calcolati da quello successivo alla scadenza del presente bando pubblico, le domande pervenute saranno istruite ed esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione, nominato con atto formale dal Direttore della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, che provvederà, preliminarmente, a definire esclusioni ed in seguito, attribuire i punteggi di merito avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico del Servizio Interventi Strutturali.

Alla conclusione delle fasi precedenti, il Nucleo di Valutazione formulerà una proposta di graduatoria per settore dei progetti ammissibili.

Entro i successivi 20 giorni sarà approvata la graduatoria provvisoria degli interventi ammessi, del relativo importo massimo di spesa ammissibile nonché l’ammontare massimo del contributo concedibile. Nel medesimo atto verranno indicate le domande escluse e le relative motivazioni.

11. GESTIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Ai progetti inseriti utilmente nelle graduatorie provvisorie settoriali, verranno riservati i finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le eventuali economie derivanti da rinunce o revoche effettuate da parte della Regione Abruzzo, entro il triennio, verranno utilizzate nell’ambito delle singole graduatorie settoriali in cui si sono verificate.

La carenza di progetti in un Settore determinerà l’utilizzo delle relative risorse per il finanziamento di pratiche di altri Settori, rispettando il rapporto percentuale assegnato.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini della conferma dell’accesso agli aiuti, verranno invitate ad integrare la domanda con la seguente documentazione:

2.   concessione edilizia (nel caso non presentata all’atto della domanda);

3.   certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell’impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo del nulla-osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31/05/65 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni (dicitura antimafia);

4.   Conferma, da parte della Banca con atto formale, dell’affidamento bancario finalizzato alla realizzazione del progetto ammesso a finanziamento (mutuo, linea di credito, ecc.)

5.   Eventuale documentazione autocertificata in sede di domanda.

6.   Per i progetti del settore lattiero caseario proposti da soggetti che risultino primi acquirenti nei confronti dei produttori di base sarà richiesta la dimostrazione che la materia prima, a fronte della quale l’investimento è realizzato, è coperta da quantitativi di riferimento individuali (quote) di cui i produttori di base conferenti dispongono, eventualmente anche a titolo di affitto in corso di campagna, con riferimento all’ultima annata conclusa.

7.   Per i progetti del settore vitivinicolo sarà richiesta la dimostrazione degli effettivi quantitativi di vini a D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., V.Q.P.R.D.  prodotti e/o commercializzati.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro 60 (sessanta) giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto del suddetto termine l’impresa beneficiaria decadrà dai benefici previsti.

La documentazione prodotta sarà istruita dal Servizio Interventi Strutturali e sottoposta all’esame del Nucleo di Valutazione ai fini di confermare la sussistenza dei requisiti tecnici e di merito attribuiti ai singoli progetti in fase di esame preliminare.

Successivamente il Dirigente responsabile del Servizio Interventi Strutturali provvederà, con atti formali, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli progetti che sono stati confermati, che rende la graduatoria definitiva.

L’erogazione del contributo potrà avvenire, successivamente all’esecutività dell’atto di concessione, secondo le seguenti modalità:

-    anticipo pari al 20% del costo totale dell’investimento, garantito da fidejussione bancaria o assicurativa per l’importo corrispondente alla somma da liquidare, maggiorato del  10%, a favore della Regione Abruzzo a seguito dell’approvazione dell’intervento e dell’avvenuto inizio dei lavori e/o degli acquisti dichiarato dal beneficiario;

-    liquidazione del saldo del contributo, ad avvenuto accertamento dell’esecuzione delle opere e previa approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente i lavori effettuati.

In sede di richiesta di verifica finale delle opere eseguite dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1)   consuntivo lavori eseguiti completo dei numeri di matricola dei macchinari (N.B. detti numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari per un puntuale controllo in sede di verifica di stato finale) (in originale);

2)   disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrici–sanitari, elettrico, ecc. rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l’ottenimento dell’agibilità e/o usabilità e alla contabilità finale. (in originale);

3)   contratto/i con la/e ditta/e affidataria/e delle opere edili ed affini, conferme d’ordini per le opere a preventivo (una copia dell’originale agli atti del beneficiario);

4)   certificato di agibilità dell’opera realizzata (una copia dell’originale agli atti del beneficiario);

5)   dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in originale) con la quale il Direttore dei lavori attesta:

-    che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d’arte come da progetto esecutivo;

-    che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;

-    che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi con l’indicazione delle relative posizioni;

6)   fatture (una copia dell’originale agli atti del beneficiario);

7)   lettere liberatorie, rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l’avvenuto pagamento (in originale);

8)   bolle di consegna o documento di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili (una copia dell’originale agli atti del beneficiario);

9)   bilancio dell’ultimo esercizio sociale completo delle relazioni di corredo; per le ditte individuali e le società di persone anche copia dell’ultima denuncia dei redditi (una copia dell’originale agli atti del beneficiario);

10) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in originale) con la quale il beneficiario attesta:

-    che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse  indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti  fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;

-    che sulle spese relative al progetto oggetto di accertamento non hanno beneficiato di altri contributi pubblici;

-    che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l’indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni;

-    la disponibilità dei fondi destinati al pagamento della quota dell’investimento a suo carico e indicazione della loro origine;

11) copia conforme della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale il beneficiario si assume l’obbligo, in modo pieno e incondizionato, di non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori e di acquisizione dei beni e di ratifica delle spese sostenute (tale obbligo deve essere assunto dal titolare in caso di ditta individuale);

12) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell’impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo del nulla-osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31/05/65 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (dicitura antimafia).

13) modello finanziamento delle spese sostenute a firma del presidente/legale rappresentante della ditta beneficiaria (in originale e fotocopia);

14) elenco dei documenti giustificativi di spesa (in duplice copia);

15) confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (in originale e copia);

In sede di verifica finale dei lavori, fatto salvo quanto precedentemente previsto il soggetto beneficiario ha l’obbligo, di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto bancari dai quali risulti l’addebito dell’importo delle fatture, libro IVA, registro dei beni ammortizzabili riportanti l’annotazione degli investimenti riguardanti il progetto approvato, ecc.) ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione del progetto.

L’accertamento dell’esecuzione dei lavori e il controllo e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari è eseguita da funzionari delle Strutture regionali che non abbiano condotto l’istruttoria, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di accertamento.

Dopo aver esplicato le procedure di esame  della documentazione e di verifica in loco, viene elaborato il verbale di accertamento con proposta di liquidazione del contributo, il dirigente Servizio Interventi Strutturali, con propria determinazione provvederà alla erogazione del contributo per il tramite del Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale.

12. TEMPI DI ESECUZIONE  DEI LAVORI  E  VARIANTI

I lavori relativi all’investimento approvato dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di notifica di concessione del contributo. Il Servizio Interventi Strutturali della Direzione Agricoltura potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe ai termini stabiliti se debitamente motivate, comunque con scadenza improrogabile al 30 Agosto 2006 .

Il mancato rispetto di questi termini comporta la revoca dei contributi stessi anche se in parte già erogati.

Le imprese beneficiarie devono, preventivamente, richiedere al Servizio Interventi Strutturali della Direzione Agricoltura l’autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti esecutivi approvati, pena la decadenza dagli aiuti previsti. A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al progetto:

-    cambiamento di beneficiario o modifica di ragione sociale;

-    cambio di sede dell’investimento;

-    modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;

-    modifica della tipologia di opere approvate.

Il Servizio Interventi Strutturali della Regione si riserva di autorizzare, con atto formale del Dirigente, le richieste di varianti in funzione della loro ammissibilità e subordinatamente alla verifica che la modifica proposta non vada a falsare la graduatoria di merito rendendo l’iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la variante richiesta non potrà portare all’aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.

Non  sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell’ambito del 10% del costo complessivo dell’opera al netto della voce spese tecniche.

13. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

-    gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell’aiuto di altri finanziamenti pubblici previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;

-    gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio;

-    gli investimenti finalizzati all’adeguamento a normative cogenti (es. ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie) vigenti al momento della presentazione della domanda ed i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti;

-    gli investimenti e/o gli acquisti effettuati prima della data di presentazione della domanda;

-    l’acquisto di terreni e relative spese;

-    le opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;

-    spese di noleggio attrezzature e di investimenti finanziati con leasing;

-    acquisto di veicoli;

-    spese non iscritte a cespiti;

-    IVA ed altre imposte/tasse recuperabili da parte del beneficiario;

-    investimenti relativi ad abitazioni di servizio per un importo superiore a 60.000 Euro;

-    acquisto e installazione di macchinari e impianti usati;

-    l’impianto che usufruisca di un contributo a valere sul presente bando non può accedere ad altri aiuti per investimenti strutturali a valere sugli artt. 25,26,27 del Reg. CE 1257/99 (misura  “G”) o di altri aiuti previsti dalla L.R. 53/97 nel periodo di validità del P.S.R. 2000- 2006;

-    i beni acquistati e le opere realizzate nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene idoneamente documentata;

-    le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di garantire il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali coi produttori agricoli di base che hanno costituito condizione di ammissibilità e/o titolo di priorità ai fini dell’accesso ai benefici in oggetto nei tre anni successivi alla realizzazione del progetto.

-    Investimenti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti provenienti da organismi geneticamente modificati.

14. CONTROLLI

Per verificare la sussistenza di ammissibilità all’accesso a alla prosecuzione dei regimi di sostegno sono effettuati:

a)   controlli amministrativi

b)   controlli sul posto.

I controlli amministrativi sono effettuati su tutte le richieste e mirano, tra l’altro, ad evitare qualsiasi concessione indebita dell’aiuto anche attraverso riscontri incrociati.

I controlli sul posto sono effettuati su un campione annuale pari al 5% delle pratiche oggetto di intervento.

15. SANZIONI  E  REVOCHE

Se nel corso dei controlli si verificano condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate nelle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell’azienda, si applica quanto previsto dagli artt. 9, 11 e 14 del Reg. (CEE) n. 3887/92.

Qualora risulti, per negligenza grave, una falsa dichiarazione, il beneficiario interessato è escluso per l’anno civile in questione da tutte le misure previste dal P.S.R. Nel caso di dichiarazione rilasciata intenzionalmente è escluso anche per l’anno successivo.

Oltre ai casi di cui ai punti precedenti, i contributi concessi vengono revocati e sarà provveduto al recupero delle somme percepite con gli interessi legali, maggiorati di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, qualora si verifichi:

-    mancata realizzazione dell’intervento o realizzazione parziale o realizzazione difforme;

-    mancato raggiungimento degli obiettivi;

-    mancato rispetto degli impegni;

-    mancato rispetto delle modalità e dei tempi di realizzazione determinati nell’atto di concessione.

16. RICORSI

Gli interessati, oltre a rivolgere alla Struttura regionale competente per territorio l’istanza di revisione delle risultanze istruttorie, possono impugnare i provvedimenti entro i termini di legge con ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

17. DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI BILANCIO

Gli indici dei quozienti di bilancio saranno calcolati, esemplificativamente, nel modo seguente:

1.1  LIQUIDITÀ : Attività correnti (Cassa e Banche; Titoli e Crediti negoziabili; Clienti ed effetti attivi commerciali; Meno Fondo svalutazione crediti)/Passività correnti (Banche; Fornitori ed effetti passivi; Quota corrente dei debiti finanziari a M/L termine; Altri debiti; Anticipi da clienti; Fondo imposte correnti; Ratei e risconti passivi).

1.2-DISPONIBILITÀ: Totale attività correnti (Cassa e Banche; Titoli e Crediti negoziabili; Clienti ed effetti attivi commerciali ; Crediti verso partecipazioni; Magazzino; Anticipi a fornitori; Ratei e risconti attivi; Meno Fondo svalutazione crediti)/ Passività correnti (Banche; Fornitori ed effetti passivi; Quota corrente dei debiti finanziari a M/L termine; Altri debiti; Anticipi da clienti; Fondo imposte correnti; Ratei e risconti passivi).

1.3- REDDITIVITÀ DELLE VENDITE (ROS): Utile operativo (Ricavi meno: Magazzino iniziale, più acquisti, più oneri del lavoro, più ammortamenti, più spese generali, meno magazzino finale, meno spese di ricerca, meno spese generali ed amministrative, meno spese di vendita)/ Fatturato

1.4-GRADO DI IMMOBILIZZO : Immobilizzi (Crediti commerciali a lunga scadenza; Depositi cauzionali; Partecipazioni; Immobilizzazioni tecniche: a- terreni e fabbricati industriali; b- impianti, macchinari ed attrezzature; c- mobili e macchine per ufficio; d- automezzi; e- costruzioni in corso; meno fondi di ammortamento; Immobili civili; Marchi e brevetti; Oneri pluriennali) / Totale bilancio.

18. DISP<<OSIZIONI FINALI

La Regione Abruzzo si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.


 

 

DETERMINAZIONI

 

 

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 17.10.2003, n. DH5/148:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo - Misura “A” Annualità 2001/2003 - 2° Sportello - Terzo provvedimento di conferma del contributo concesso con O.D. n. DH5/155 del 24.10.2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di far proprie le proposte di conferma del beneficio alle iniziative dei Settori Produttivi “Viticoltura Grad A”, “Olivicoltura Grad A e B”, “Ortofrutticoltura Comparti Ortaggi Grad A, Frutta Grad A e Industriale Grad A”, “Florovivaismo Grad A”, “Zootecnia da Latte Grad A e B”, “Zootecnia da Carne Comparti Avicolo Grad A e B, Bovino Grad B e Miele Grad B” e inserite negli Allegati “3° Conf 155” e riportate nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”;

-    di confermare il beneficio per complessivi € 1.325.331,29; così come riportato nel “Riepilogo Investimenti ed Economie”, in favore delle ditte inserite negli Allegati “3° Conf 155” con l’importo dell’investimento e del relativo contributo spettante indicato a margine dei nominativi;

-    di procedere con successivo e specifico atto alla concessione dell’economia di contributo pubblico di € 171.178,14 derivante dalla presente conferma di beneficio e riportato negli Allegati “3° Econ 155” e nel “Riepilogo Investimenti ed Economie”;

-    di notificare alle ditte interessate, tramite i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere generale”;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comunicazioni conferma beneficio” e note SIPA in ventuno facciate;

-    Allegato “Riepilogo Investimenti ed Economie” in una facciata;

-    Allegato “3° Conf 155” in tredici facciate;

-    Allegato “3° Econ 155” in tredici facciate;

-    “Prescrizioni e norme di carattere generale” in tre facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano


 

 

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 29.10.2003, n. DH4/183:

Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 53 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” - articolo 21 - Approvazione Rimodulazione “Programma Operativo di attuazione, per l’anno 2003 - 2004, del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale 30 maggio 1997, n. 53, recante “Interventi nel settore agricolo ed agroalimentare”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 415/P del 28 maggio 2003 con la quale è stato approvato il “Programma operativo di attuazione del Regolamento (CE) n.122l/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele”, predisposto dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali;

Visto il parere favorevole n. 84/P/2003 relativo al succitato “Programma Operativo”, espresso dalla III^ Commissione Consiliare Agricoltura, ai sensi degli articoli 19 e 21 della L.R. n. 53/97, nella seduta 2 ottobre 2003;

Considerato che, la richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 415/P del 28 maggio 2003, ha stabilito, fra l’altro, che, con successivi atti dirigenziali, possono essere apportate variazioni e modifiche, anche nei limiti finanziari delle diverse misure del Sottoprogramma Abruzzo in funzione delle disposizioni e dell’importo del finanziamento pubblico comunicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ed approvati dalla competente Commissione Comunitaria;

Vista la nota n. M/1547, del 3 settembre 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso il testo della Decisione della Commissione del 20 agosto 2003, n. C(2003) 2990 def; con la relativa ripartizione del contributo totale fra i singoli Enti partecipanti segnalando, nel contempo, l’opportunità concessa alla Regioni di procedere, ove ricorra il caso, ad eventuali rimodulazioni del piano finanziario inerente i rispettivi sottoprogrammi;

Preso atto che, le Associazioni degli Apicoltori d’Abruzzo, unitamente all’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, nella riunione del 25 settembre 2003, hanno unanimemente condiviso, a seguito della richiamata disposizione ministeriale, la seguente rimodulazione finanziaria da esplicitare nel sottoprogramma Abruzzo 2003 - 2004:

 

 

 

SOTTOAZIONE

COSTO

TOTALE

CONTRIBUTO PUBBLICO

QUOTA

PRIVATO

a.1.1 - Corsi Aggiornamento/

Formazione dipendenti pubblici

5.000,00

5.000,00

 

 

a.1.2 - Corsi Aggiornamento/

Formazione Apicoltori

5.555,56

5.000,00

555,56

a.2 - Seminari e Convegni tematici

8.000,00

8.000,00

 

 

a.3 - Azioni di comunicazioni:

sussidi didattici, abbonamenti,

schede ed opuscoli informativi

3.930,00

3.537,00

393,00

b.3 - Acquisto di arnie con fondo

a rete o modifica arnie esistenti

(fondi antivarroa)

166.666,67

100.000,00

66.666,67

c.2.2 - Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo

130.000,00

6.5000,00

65.000,00

 

c.2.3. - Acquisto api regine

20.000,00

12.000,00

8.000,00

 

TOTALE

339.152,23

198.537,00

140.615,23

 

INTERCALARE N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. DH4/183 DEL 29/10/2003

Visto il Programma Operativo Regionale di attuazione, per l’anno 2003 - 2004, del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele”, opportunamente rimodulato dall’Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali secondo le indicazioni sopra riportate e che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che il suddetto Programma Operativo possa essere approvato per un importo totale dell’investimento pubblico di € 198.537,00, di cui il 50% a carico del fondo nazionale di rotazione ed il restante 50% a carico del FEOGA;

Dato atto, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti e futuri a carico del bilancio regionale;

Ritenuto, infine, che il Servizio bollettino, pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Considerato, inoltre, che il presente atto è di mera esecuzione della citata deliberazione della Giunta regionale n. 287/P del 22 maggio 2002;

Vista, infine, la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l’articolo 5;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1.   di approvare il Programma Operativo Regionale di attuazione, per l’anno 2003 - 2004, del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele”, opportunamente rimodulato dall’Ufficio tutela e valorizzazione delle produzioni animali per un investimento pubblico di € 198.537,00, di cui il 50% di quota a carico del fondo nazionale di rotazione ed il restante 50% a carico del FEOGA;

2.   di dare atto che il suddetto Programma è stato rimodulato secondo le disposizioni comunicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni degli Apicoltori d’Abruzzo, dall’Agenzia per i Servizi di Sviluppo Agricolo e dall’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise nella riunione del 25 settembre 2003;

3.   di autorizzare il Servizio bollettino, pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento sul B.U.R.A;

4.   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il “Programma Operativo Regionale di attuazione, per l’anno 2003 - 2004, del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele”, opportunamente rimodulato dall’Ufficio tutela e valorizzazione delle produzioni animali, composto da n. 28 facciate dattiloscritte dal modello di domanda costituito da una pagina e due facciate dattiloscritte.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

Ufficio Tutela e valorizzazione produzioni animali

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

di attuazione del «Regolamento (CE) n.1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele» - Rimodulazione -

anno 2003-2004

 

Il Responsabile dell’Ufficio

Dott. Rino DI FELICE

Pescara, 22 0ttobre 2003


NOTE ALLA RIMODULAZIONE

In grassetto, sono riportate le modifiche e le variazioni apportate all’originario testo, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.415/P, del 28 maggio 2003.

Il suddetto provvedimento, infatti, stabilisce che, con successivi atti dirigenziali, possono essere apportate motivate variazioni e modifiche, anche nei limiti finanziari delle diverse misure del Sottoprogramma Abruzzo, in funzione delle disposizioni e dell’importo di finanziamento pubblico comunicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ed approvate dalla competente Commissione comunitaria

1.   PREMESSA

Sulla serie L, della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, n.173 del 1 luglio 1997, è stato pubblicato il Regolamento (CE) n.1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.

Le norme di applicazione del suddetto Regolamento sono state definite dal Regolamento (CE) n.2300/97 della Commissione del 20 novembre 1997 (G.U. L 319 del 21 novembre 1997).

Quest’ultimo, è stato modificato successivamente dal Regolamento (CE) n.758/98 della Commissione del 3 aprile 1998 (G.U. L105 del 4 aprile 1998).

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con circolare n.1, del 21 febbraio 2000, successivamente integrata con nota protocollo n. M/972, del 30 marzo 2000, ha stabilito le linee guida per l’applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele.

Le suddette linee guida sono state modificate con circolare 17 dicembre 2002, n. 3 (pubblicata nella GU della Repubblica Italiana – serie generale n. 33,del 10 febbraio 2003) che ha stabilito le certificazioni necessarie per la operatività della nuova sottoazione c.2.3, relativa agli acquisti di api regine e di sciami.

In armonia con gli obiettivi e le azioni dettati dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, la Regione Abruzzo intende attivare incentivi volti a migliorare le condizioni di produzione dell’allevamento apistico e quelli di commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell’alveare attraverso l’attuazione del presente «Programma Operativo», elaborato in continuità con quelli già presentati ed attuati negli anni 1998 - 2001 ed in corso di attuazione per l’anno 2002 – 2003.

Con il presente documento programmatico, si fornisce nella parte iniziale un sintetico quadro conoscitivo dell’apicoltura regionale e, successivamente, dopo aver evidenziato le finalità e gli obiettivi del Programma, si propongono le azioni ritenute idonee a raggiungerli ed il relativo fabbisogno finanziario per l’anno 2003-2004.

Le procedure amministrative di attuazione sono definite sulla base dei chiarimenti e delle integrazioni forniti dal competente Ministero e dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.).

Il Programma Operativo in questione è stato predisposto con la fattiva collaborazione dell’Associazione Regionale Produttori Miele (A.R.P.M.) con sede in Lanciano, della Cooperativa Apistica Abruzzese di Lanciano, dell’Associazione Interprovinciale Produttori Apistici (A.I.P.A.) con sede in Pescara, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise con sede in Teramo e dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.) con sede in Avezzano (AQ).

Con gli stessi Organismi, esso è stato definitivamente concertato nella riunione del 17 marzo 2003, per quanto riguarda le linee generali, le azioni da attivare sul territorio regionale ed il relativo fabbisogno finanziario da richiedere al Ministero delle politiche agricole e forestali da porre a carico del fondo nazionale di rotazione per il 50% e per il restante 50% a carico del FEOGA – Sezione Garanzia.

Lo stesso Ministero provvede ad inoltrare il Programma nazionale alla Commissione comunitaria per il parere di competenza ed il sottoprogramma regionale, in linea teorica, diventa operativo già dal 1° settembre 2003, dopo l’approvazione del Programma nazionale da parte della Commissione delle Comunità Europee, fatta salva l’eventuale rimodulazione finanziaria del Programma a seguito della decisione dell’Esecutivo comunitario.

Il presente sottoprogramma regionale deve essere concluso improrogabilmente entro il 31 agosto 2004; termine entro il quale la Regione Abruzzo deve adempiere agli atti necessari per la rendicontazione delle attività finanziate all’A.G.E.A., pena il mancato riconoscimento del contributo, comunitario e nazionale, assegnato.

Da quanto sopra esposto emerge la necessità e l’urgenza di avviare, a livello regionale, le procedure per l’approvazione del presente Programma e la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo al fine di arrivare in tempi brevi all’apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari che, comunque, può avvenire solo dopo la Decisione della Commissione comunitaria.

2.   L’APICOLTURA REGIONALE

Gli apicoltori della Regione Abruzzo dichiarano il numero di arnie possedute, al fine di consentire l’attivazione di programmi di controllo sanitario degli apiari.

Sulla base delle citate denunce di possesso, presentate dagli apicoltori alle Unità Territoriali per l’Agricoltura (U.T.A.) ed ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (S.I.P.A.), risulta, per l’anno 2002, un patrimonio apistico censito di 39.385 alveari, posseduti da 326 apicoltori, distinti, per attività e provincia, come nella tabella di seguito indicata:

Provincia

NUMERO APICOLTORI

NUMERO ALVEARI

Stanziali

Nomadi

Totale

Stanziali

Nomadi

Totale

 

CHIETI

21

83

104

2.854

20.358

23.212

 

L’AQUILA

85

18

96

4.105

3.782

7.887

 

PESCARA

48

4

52

3.418

407

3.825

 

TERAMO

71

6

74

3.807

654

4.461

 

TOTALE  REGIONE

225

111

326

14.184

25.201

39.385

 

STIMA ASSOCIAZIONI

 

 

650

 

 

65.000

 

 

Tuttavia, in merito alle consistenze ufficiali sopra specificate, è il caso di evidenziare che una parte degli apicoltori che inizia ex-novo la pratica apistica, o svolge la stessa in modo hobbistico o amatoriale (soprattutto coloro che producono per il fabbisogno familiare e/o per quello degli amici e dei parenti) sfugge dal conteggio in quanto, il più delle volte, non effettua la regolare denuncia di possesso degli alveari.

Inoltre, molto probabilmente, i dati dichiarati non rispecchiano la reale consistenza regionale degli apiari dal momento che, da parte degli allevatori come in tutte le attività economiche, vi è la cronica tendenza a dichiarare una consistenza inferiore a quella effettiva.

Le Associazioni degli apicoltori stimano, infatti, nella regione Abruzzo una consistenza di almeno 650 apicoltori e  65.000 alveari.

Poiché a tutt’oggi non è stato ancora definito un metodo e un modello di indagine conoscitiva più specifici per quanto riguarda la rilevazione della reale consistenza del comparto apistico, ben si comprende il discostamento numerico di circa il 50%,  tra le consistenze rilevate dall’ISTAT, quelle sicuramente sottostimate dalla Regione e quelle fornite dalle Associazioni degli Apicoltori.

Circa la metà degli operatori esercitanti l’apicoltura è in grado di praticare una attività di buon livello sia per la preparazione tecnica sia per l’ampiezza degli allevamenti.

La totalità degli apicoltori della Regione è indirizzata prevalentemente verso la produzione del miele.

La trasformazione che investe l’apicoltura regionale, paradossalmente, ha avuto inizio proprio con la comparsa della «Varroasi» (anno 1986) che ha spinto gli apicoltori più motivati e preparati ad acquisire una maggiore professionalità.

La Direzione Regionale Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca della Giunta Regionale, d’intesa con le Organizzazioni degli apicoltori, e con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico, delle Aziende Sanitarie Locali ha avviato, fin dal 1989, piani di lotta alla varroa i cui risultati positivi ottenuti nei primi anni sono stati successivamente affievoliti dalla comparsa di fenomeni di resistenza agli acaricidi impiegati.

Da ultimo è da riconsiderare anche una recrudescenza delle infestazioni di Peste Americana, che sta destando e causando preoccupazioni per gli effetti che produce negli allevamenti apistici abruzzesi e non.

Da evidenziare che, anche dietro la spinta di specifici interventi pubblici di sostegno all’acquisto di macchine ed attrezzature per l’esercizio dell’attività apistica e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, le aziende sono interessate da un progressivo e razionale ammodernamento.

3.   QUADRO NORMATIVO

Allo stato attuale la Direzione Regionale Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale della Giunta Regionale d’Abruzzo opera con la legge regionale 30 maggio 1997, n.53, recante «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare».

La citata legge, infatti, all’articolo 21, secondo comma, stabilisce che “La Giunta regionale adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i provvedimenti necessari per il proficuo utilizzo dei fondi comunitari e/o statali in agricoltura”.

La 3^ Commissione Consiliare “Agricoltura” ha esaminato il programma operativo 2003-2004 ed ha espresso, sul testo così come proposto dalla Giunta Regionale, parere n. 84/P/2003, favorevole all’unanimità dei Commissari presenti.

4.   FINALITA’

Il presente Programma Operativo 2003-2004 di attuazione del Regolamento (CE) n.1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, e sue successive modifiche ed integrazioni, stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele nel comparto apistico abruzzese.

Detto Programma prevede una serie di interventi che interessano le Azioni A., B., C., e D per una spesa totale di euro 533.623,00; il finanziamento pubblico richiesto, ripartito al 50% tra Stato ed Unione Europea, ammonta complessivamente ad euro 322.610,00 mentre la quota a carico degli apicoltori è pari ad euro 211.013,00.

In sintesi le Azioni e le Sottoazioni che s’intendono attuare, sono di seguito indicate:

Codice Azione e Sottoazione

Azioni

Spesa

Contributo

Euro

Euro

%

 

a.1.2

 

Corsi Aggiornamento/Formazione

 

37.300,00

 

33.570,00

 

90

 

a.2

 

Seminari e convegni tematici

 

7.745,00  

 

7.745,00 

 

100

a.3

 

Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi

5.500,00

4.950,00

90

A

 

Totale Assistenza Tecnica e Formazione Professionale degli apicoltori

50.545,00

46.265,00

 

b.2

 

Indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti

7.745,00 

7.745,00 

100

b.3

 

Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti (fondi antivarroa)

288.333,00

173.000,00

60

B

Totale Lotta alla Varroasi e Malattie connesse

296.078,00

180.745,00

 

c.2.2

 

Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo

180.000,00

90.000,00

50

C

Totale Razionalizzazione della Transumanza

180.000,00

90.000,00

 

d.3

Presa in carico di spese per analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali

7.000,00

5.600,00

80

D

Totale provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi

7.000,00

5.600,00

 

A + B + C + D

 

TOTALE GENERALE PROGRAMMA 2003-2004

533.623,00   

322.610,00

 

 

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota n.M/1547, del 3 settembre 2003, ha comunicato la Decisione della Commissione del 20 agosto 2003, n.C(2003)2990 def, recante l’approvazione del programma italiano per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele relativo all’annualità 2003-2004.

La ripartizione del contributo totale fra i singoli Enti partecipanti al programma nazionale, operata come di consueto sulla base del numero di alveari censiti, prevede per la Regione Abruzzo un contributo pubblico riconosciuto di 198.537,00 euro, a fronte di 322.610,00 euro richiesti.

Per quanto sopra esposto, si è resa necessaria una rimodulazione dell’originario Sottoprogramma Regione Abruzzo e, nella riunione del 25 settembre 2003, le Associazioni degli Apicoltori d’Abruzzo, unitamente all’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, hanno unanimemente condiviso la seguente rimodulazione finanziaria:

SOTTOAZIONE

COSTO TOTALE

CONTRIBUTO PUBBBLICO

QUOTA PRIVATO

a.1.1 – Corsi Aggiornamento /

Formazione dipendenti pubblici

5.000,00 

5.000,00  

  

a.1.2 – Corsi Aggiornamento /

Formazione apicoltori

5.555,56

5.000,00

555,56

a.2 – Seminari e Convegni tematici

8.000,00

8.000,00

 

a.3 – Azioni di comunicazioni: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi

3.930,00

3.537,00

393,00

b.3 – Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti (fondi antivarroa)

166.666,67

 

100.000,00

 

66.666.67

c.2.2 – Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo

130.000,00

65.000,00

65.000,00

c.2.3 – Acquisto api regine

20.000,00

12.000,00

8.000,00

TOTALE

339.152,23

198.537,00

140.615,23

5.   OBIETTIVI

Sulla base delle esperienze degli anni precedenti ed alla luce delle recenti normative comunitarie e nazionali, l’obiettivo strategico del presente Programma è quello di sviluppare il comparto dell’apicoltura su tutto il territorio regionale nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute del consumatore.

Altri obiettivi specifici sono:

-    Sviluppare le capacità professionale degli apicoltori;

-    Sensibilizzare i consumatori;

-    Potenziare i servizi di divulgazione, informazione ed assistenza tecnica;

-    Migliorare la qualità delle produzioni;

-    Incrementare il livello tecnologico delle aziende apistiche;

-    Ridurre i costi di produzione;

-    Razionalizzare la pratica del nomadismo;

-    Migliorare l’efficienza gestionale degli allevamenti apistici;

-    Ridurre l’incidenza dei danni causati dalle patologie legate all’allevamento delle api.

6.   BENEFICIARI

Per gli interventi previsti dall’azione B – b.3, e C – c.2.2, c.2.3, di cui al prospetto precedente sono considerati beneficiari: i produttori apistici e gli apicoltori, siano essi persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, nelle forme previste dal Codice Civile così come sostituito dal comma 1, dell’articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57”, titolari di aziende ed in regola con la denuncia di detenzione degli alveari presentata ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (S.I.P.A.) entro il 31 marzo di ogni anno, così come stabilito dall’articolo 15, della legge regionale 9 febbraio 2000, n.6, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art.17 – bis L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) – Legge finanziaria regionale”.

Per gli interventi previsti dall’azione A – a.1.1, a.1.2, a.2, a.3, di cui al prospetto rimodulato del precedente  punto quattro: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise di Teramo, l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.) e le Associazioni degli Apicoltori Abruzzesi regolarmente riconosciute.

Agli interventi di formazione, qualificazione ed aggiornamento partecipano anche gli apicoltori hobbisti o amatoriali non provvisti di Partita I.V.A.; le stesse figure professionali possono concorrere per l’azione B – b.3 “Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti (fondi antivarroa)”.

In questo ultimo caso, qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita IVA devono rilasciare apposita dichiarazione.

Per l’azione C. – c.2.2, e c.2.3, invece, gli apicoltori richiedenti i benefici previsti dal presente Programma devono praticare il nomadismo ed essere in possesso della Partita I.V.A. e dell’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo delle imprese agricole delle competenti Camere di Commercio.

7.   AZIONI

In linea con quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.1221, del Consiglio del 25 giugno 1997, e dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, per conseguire gli obiettivi previsti dal presente Programma si intende avviare una serie di azioni, di cui al successivo punto, ciascuna delle quali è strutturata in una o più sottoazioni aventi ognuna un proprio costo.

Tuttavia, è il caso di precisare che, ai sensi dell’articolo 4 bis, del Reg. CE n.2300/97, i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti del 10%, fermo restando il massimale totale del programma annuo. Va da sé che qualsiasi modifica al sottoprogramma regionale costituisce oggetto di specifica richiesta al Ministero che provvederà a produrre, ove si dovesse superare il predetto limite del 10%, analoga istanza alla Commissione della Unione Europea per la conseguente approvazione.

Nell’ambito delle sottoazioni b.3 e c.2.2 del presente Programma Operativo è fatto obbligo agli apicoltori che beneficiano del contributo ai sensi del reg. (CE) 1221/97 di provvedere alla identificazione dei beni acquistati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l’anno di approvazione del programma (03), la provincia di appartenenza (CH, AQ, PE, TE) e un codice per identificare in modo univoco l’azienda corrispondente al numero di posizione che il beneficiario assume nella graduatoria degli interventi ammessi e finanziati. Nel caso di macchinari occorre fare riferimento al numero di matricola degli stessi, che, in sede di collaudo, deve essere opportunamente annotato nel verbale di accertamento e verificato nei controlli successivi.  

I beneficiari sono tenuti, comunque, a rispettare tutte le prescrizioni, gli impegni e le norme vigenti, comunitarie, nazionali e regionali, cui si fa riferimento nel presente Programma Operativo.

Pertanto, i materiali, le attrezzature e le apparecchiature varie, il cui uso ed utilità economica non si esauriscono entro l’arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d’uso e di proprietà.

Tale periodo minimo è stabilito in cinque anni per arnie ed attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei beneficiari in questione, a condizione che siano tempestivamente comunicati ai competenti Uffici regionali.

7.1 AZIONE A - ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI

7.1.1 Sottoazione a.1.1 e a.1.2: Corsi di aggiornamento e formazione

Al fine di aggiornare e migliorare le capacità professionali degli apicoltori si propone un corso sul “controllo e gestione di un’azienda apistica” che abbracci, oltre alle tematiche gestionali, anche l’analisi dei costi dei fattori della produzione e la normativa fiscale in materia di conduzione dell’azienda apistica. Si prevedono anche visite guidate per gli approfondimenti tecnico-pratici.

Inoltre, allo scopo di ampliare, aggiornare e perfezionare le conoscenze del personale degli Enti pubblici preposti alla progettazione, alla programmazione degli interventi sul territorio regionale ed al loro controllo, si ritiene efficace consentire anche la partecipazione dello stesso alle varie iniziative che investono il settore apistico.

Un corso specifico sulle strutture di lavorazione e trasformazione dei prodotti dell’alveare, nonché sulla relativa normativa vigente, ivi compresa quella sanitaria, è previsto per i dipendenti pubblici della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca. Allo stesso corso può essere favorita la partecipazione dei veterinari pubblici delle AUSL della Regione Abruzzo.

Il costo totale ammissibile è pari ad euro 10.555,56 mentre la spesa pubblica ammonta ad euro 10.000,00.

7.1.2 Sottoazione a.2: Seminari e Convegni tematici

La produzione e la commercializzazione degli alimenti è sempre più disciplinata da norme che vanno al di là dei confini nazionali e, spesso, anche comunitari.

Da qui l’esigenza di conoscere in maniera approfondita ed inequivocabile, anche alla luce della nuova proposta di legge regionale in materia di apicoltura, il sistema che regola i prodotti alimentari di cui il miele fa parte, al fine di fornire agli imprenditori interessati le necessarie conoscenze per essere sempre più competitivi.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno organizzare un convegno specialistico inerente le principali problematiche gestionali dell’azienda apistica con particolare riguardo alla commercializzazione del miele ed ai possibili riflessi e sviluppi futuri della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per detta iniziativa, la cui realizzazione è affidata all’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, il costo totale ammissibile, pari al contributo pubblico massimo ammissibile, è stimato in euro 8.000,00.

7.1.3 Sottoazione a.3: Azioni di comunicazioni: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi

Una notevole fonte di informazione, anche specialistica, per gli apicoltori abruzzesi può venire dalle diverse riviste periodiche specializzate nel settore e che forniscono informazioni tecniche, economiche e gestionali.

Si ritiene, pertanto, necessario incentivare, attraverso le Associazioni degli Apicoltori, la sottoscrizione a favore degli apicoltori, anche non soci, di abbonamenti alle riviste specializzate che rispondano alle condizioni sopra descritte, nonché l’acquisto di sussidi didattici ad alto contenuto tecnico.

Il costo previsto per la sottoazione in questione ammonta complessivamente ad euro 3.930,00, per una spesa pubblica di euro 3.537,00.

Il contributo pubblico corrisponde al 90% del costo dell’intervento, mentre il restante 10% rimane a carico dell’apicoltore.

7.2 AZIONE B - LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE

7.2.1 Sottoazione b.3: Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti (fondi antivarroa)

Per l’anno 2003-2004, in continuità con le azioni dei Programmi degli anni precedenti,  si ritiene ancora efficace intervenire a favore degli apicoltori incentivando l’acquisto di arnie con fondo a rete che, rispetto a quelle aventi fondo fisso, consentono un più efficiente e razionale controllo della varroa.

La spesa massima ammissibile per l’acquisto di arnie antivarroa è fissata in euro 105,00 cadauna .

Il contributo pubblico è pari al 60% della spesa massima ammissibile (IVA esclusa solo se recuperata, rimborsata o compensata).

Per una più razionale lotta contro il parassita è consentito anche il solo acquisto di fondi anti-varroa al fine di adeguare le arnie già in uso.

La spesa massima ammissibile per l’acquisto di fondi anti-varroa è valutata in euro 30,00 cadauno ed il contributo pubblico ammonta al 60% di essa (IVA esclusa solo se recuperata, rimborsata o compensata).

In totale, per l’attuazione della presente sottoazione si prevede una spesa massima di euro 166.666,67 alla quale corrisponde  un impegno pubblico massimo ammissibile di euro 100.000,00.

Il numero di arnie e fondi antivarroa acquistabili per ogni apicoltore non può superare il 50% del totale alveari denunciati. Detto limite può essere superato, sino alla copertura massima del totale denunciato e richiesto, qualora risulti un numero di domande insufficienti a coprire l’intera spesa pubblica disponibile; in questo caso le eventuali maggiori richieste sono soddisfatte scorrendo l’ordine della relativa graduatoria e sino ad esaurimento del finanziamento pubblico disponibile.

Le richieste di acquisto arnie e fondi antivarroa avanzate da ditte che hanno già ottenuto finanziamenti analoghi nell’ambito dei precedenti Programmi operativi, possono trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, solo dopo aver soddisfatto prioritariamente le istanze di altri apicoltori che non hanno mai beneficiato, per la stessa sottoazione, di finanziamenti negli anni precedenti.

Ovviamente, in tal caso la priorità di finanziamento è accordata secondo il seguente anno di riferimento del contributo concesso: 1998, 1999, 2000 , 2001, 2002 e 2003.

7.3 AZIONE C – RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

7.3.1 Sottoazione c.2.2: Acquisto macchine, attrezzature e materiali  vari per l’esercizio del nomadismo

La Regione Abruzzo intende favorire il nomadismo in quanto ritiene tale pratica indispensabile per un più razionale sfruttamento delle risorse nettarifere delle varie zone, al fine di consentire la produzione di particolari mieli e, contestualmente, elevare la produzione di ciascun alveare.

Per tale scopo, si prevedono interventi a sostegno delle aziende apistiche che praticano la transumanza degli alveari e che hanno presentato regolare denuncia di possesso, per almeno 50 alveari, ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (S.I.P.A.) entro il 31 marzo di ogni anno, così come stabilito dall’articolo 15, della legge regionale 9 febbraio 2000, n.6, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art.17 – bis L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) – Legge finanziaria regionale”.

Gli incentivi sono erogati mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile (IVA esclusa solo se recuperata, rimborsata o compensata) per l’acquisto di macchine operatrici, attrezzature e materiali vari necessari alla movimentazione degli alveari e, più in particolare, per l’esercizio del nomadismo (muletti elevatori, gru, carriole porta arnie, supporti che facilitino lo spostamento delle arnie, piccoli rimorchi, sponde idrauliche, ecc…), ad esclusione degli automezzi targati.

La spesa massima ammissibile per i suddetti interventi non può superare l’importo di euro 25.000,00 per ciascuna azienda che, al momento della presentazione della domanda, ha denunciato il possesso di 151 alveari; per gli allevamenti, invece, che hanno denunciato un numero di alveari compreso tra 50 e 150 unità, la spesa massima ammissibile per azienda è fissata in euro 12.500,00.

Le richieste di acquisto macchine ed attrezzature di che trattasi avanzate dalle ditte che hanno già ottenuto finanziamenti analoghi nell’ambito dei precedenti Programmi operativi, possono trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, solo dopo aver soddisfatto prioritariamente le istanze di altri apicoltori che non hanno mai beneficiato, per la stessa sottoazione, di finanziamenti negli anni precedenti.

Ovviamente, in tal caso la priorità di finanziamento è accordata secondo il seguente anno di riferimento del contributo concesso: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

Per la sottoazione di che trattasi si prevede un investimento complessivo di euro 130.000,00, pari ad un contributo pubblico massimo ammissibile di euro 65.000,00.

7.3.2 Sottoazione c.2.3: Acquisto di api regine

Al fine di favorire la ricostituzione degli apiari colpiti dalle avversità sanitarie e meteorologiche intervenute nel corso degli ultimi anni, è previsto un aiuto per l’acquisto di api regine delle razze Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula ed ecotipi locali, prodotte in Italia, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile (IVA esclusa solo se recuperata, rimborsata o compensata) pari a 26 euro (IVA inclusa).

Il numero di api regine acquistabili per ogni apicoltore non può superare il 50% del totale alveari denunciati. Detto limite può essere superato, sino alla copertura massima del totale denunciato e richiesto, qualora risulti un numero di domande insufficienti a coprire l’intera spesa pubblica disponibile pari a 12.000,00 euro; in questo caso le eventuali maggiori richieste sono soddisfatte scorrendo l’ordine della relativa graduatoria e sino ad esaurimento del finanziamento pubblico disponibile.

Le richieste di acquisto di api regine di che trattasi avanzate dalle ditte che hanno già ottenuto finanziamenti analoghi nell’ambito del precedente Programma operativo 2002-2003, possono trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, solo dopo aver soddisfatto prioritariamente le istanze di altri apicoltori che non hanno mai beneficiato, per la stessa sottoazione, di finanziamenti negli anni precedenti.

Al momento dell’acquisto è necessario acquisire la certificazione, rilasciata dalle preposte Autorità,  attestante l’idoneità sanitaria e l’appartenenza al tipo genetico delle api regine.

8.   PIANO FINANZIARIO

Il presente Programma Operativo richiede, per la sua realizzazione, un fabbisogno finanziario complessivo di 339.152,23 euro, di cui 198.537,00 euro di provenienza pubblica (50% a carico dello Stato e 50% a carico della Unione Europea) e 140.615,23 euro a carico dei privati.

Al pagamento dei contributi spettanti ai beneficiari provvede direttamente l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), entro il 15 ottobre 2004, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal competente Servizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca della Regione Abruzzo.

I costi ed i relativi contributi pubblici e privati, rimodulati a seguito della nota MIPAF n.M/1547, del 3 settembre 2003, sono riepilogati nella tabella che segue:


 

 

CODICE AZIONE E SOTTOAZIONE

COSTO

QUOTA FINANZIAMENTO PUBBLICO

QUOTA

 

TOTALE

STATO

U.E.

TOTALE

PRIVATO

a.1.1 Corsi di Aggiornamento /Formazione dipendenti pubblici

5.000,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

 

a.1.2 – Corsi Aggiornamento /Formazione apicoltori

5.555,56

2.500,00

2.500,00

5.000,00

555.56 

a.2 – Seminari e Convegni tematici

8.000,00

4.000,00

4.000,00

8.000,00

 

a.3 – Azioni di comunicazioni: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi

3.930,00

1.768,50

1.768,50

3.537,00

393,00

A: Totale Assistenza Tecnica e Formazione degli apicoltori

22.485,56

10.768,50

10.768,50

21.537,00

948,56

b.3 – Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti (fondi antivarroa)

166.666,67

50.000,00

50.000,00

100.000,00

66.666,67

B: Totale Lotta alla Varroasi e Malattie connesse

166.666,67

50.000,00

50.000,00

100.000,00

66.666,67

c.2.2 – Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo

130.000,00

32.500,00

32.500,00

65.000,00

65.000,00

c.2.3 – Acquisto di api regine

20.000,00

6.000,00

6.000,00

12.000,00

8.000,00

C: Totale Razionalizzazione della Transumanza

150.000,00

38.500,00

38.500,00

77.000,00

73.000,00

A+B+C – Totale Programma anno 2003 - 2004

339.152,23

99.268,50

99.268,50

198.537,00

140.615,23


 

 

9.   PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Di seguito, si riportano le procedure per la realizzazione del Programma operativo di attuazione del Regolamento CE n° 1221/97 del Consiglio  del 25 giugno 1997, e sue successive modifiche ed integrazioni.

9.1 (Eligibilità delle spese) Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione della Decisione comunitaria allo Stato membro purché non antecedenti la data del 1° settembre dell’anno 2003.

9.2 (Presentazione delle domande) Le domande, redatte secondo l’allegato modello 1, in triplice copia, sono trasmesse con plico postale raccomandato, o consegnate a mano, complete di tutta la documentazione di cui al successivo punto 9.3., entro trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) del presente Programma.

A tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione o, in caso di recapito a mano, del timbro di “accettazione” apposto dagli Uffici regionali competenti. 

Le istanze degli apicoltori sono presentate ai Servizi ispettorati provinciali dell’agricoltura (S.I.P.A.) competenti per territorio; quelle degli Enti, invece, alla Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca – Via Catullo, 17, 65127 Pescara.

9.3 (Trasmissione delle domande) I S.I.P.A., dopo avere apposto lo specifico numero BARCODE fornito dal Servizio produzioni agricole e mercato, provvedono ad inviare allo stesso Servizio, in un’unica soluzione, l’originale ed una copia delle domande pervenute, entro dieci giorni successivi alla  scadenza della presentazione delle stesse.

9.4 (Documentazione a corredo della domanda)

Ø      Enti ed Associazioni degli apicoltori - Le domande presentate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, dall’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo e dalle Associazioni degli Apicoltori sono corredate della seguente documentazione:

a)      il “Progetto esecutivo” delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l’analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l’impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione ed il responsabile dell’attuazione delle stesse;

b)      tre preventivi comparabili di ditte diverse.

Per le Associazioni, inoltre,:

c)      copia autenticata del verbale del competente organo dal quale risulti l’avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto a);

d)      dichiarazione di regolarità dell’ultimo bilancio approvato e della contabilità in corso, rilasciata dal Collegio Sindacale ai sensi della L.R. n.22/86,

Ø      Apicoltori - Le domande presentate dagli apicoltori sono, invece, accompagnate dalla seguente documentazione:

e)    certificato di iscrizione al registro delle imprese - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura -, (solo se si richiedono i benefici previsti dalla sottoazione c.2.2 “Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo” e c.2.3 “Acquisto di api regine”;

f)     copia del certificato di attribuzione della partita IVA. Qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita IVA devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l’esenzione producendo, nel contempo, copia dei certificati di attribuzione dei codici fiscali;

g)    attestato di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi della L.R. 37/86 e della L.R. 7/91 e successive modifiche e integrazioni (solo ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito)

h)    tre preventivi comparabili di ditte diverse;

In sostituzione dei documenti indicati ai precedenti punti e), f) e g), in sede di istruttoria preventiva delle istanze pervenute, si ritengono valide anche le semplici dichiarazioni riportate in domanda (ovvero le autodichiarazioni in sostituzione delle copie degli stessi documenti). Tuttavia, in sede di collaudo, il contenuto delle autodichiarazioni deve essere comprovato da idonea documentazione; a seguito di falsa dichiarazione da parte della ditta beneficiaria, il finanziamento pubblico accordatole è revocato ed il fatto è segnalato alle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti.

9.5 (Istruttoria) I Servizi ispettorati provinciali dell’agricoltura, entro quarantacinque giorni successivi alla  scadenza della presentazione delle domande, procedono alla istruttoria delle richieste pervenute, anche attraverso gli Uffici Territoriali per l’Agricoltura (U.T.A.);

9.6 (Valutazione delle richieste) Le richieste avanzate dagli apicoltori, ai fini della formulazione della successiva graduatoria delle istanze istruite favorevolmente e di quelle ammesse al finanziamento di cui al reg. (CE) n.1221/97, sono valutate secondo i parametri di seguito indicati, assegnando a ciascuno, il punteggio di merito relativo:

Parametri

Punti

a)

Aziende ricadenti in aree protette, ovvero in zone di montagna o in zone svantaggiate ai sensi della ex direttiva 75/268/CEE, del Consiglio del 28 aprile 1975

 

1

 

b)

Apicoltori di età non superiore ad anni 40 alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.

 

1

 

c)

Imprenditore agricolo a titolo principale

0,5

 

d)

Per il possesso di alveari denunciati:

1.   fino a 50 unità

2.   da 51 a 100

3.   da 101 a 150

4.   da 151 a 400

5.   da 401 a 600

6.   oltre 600

 

   0,5

   1

   1,5

2,5

3

3,5

 

9.7 (Trasmissione elenchi provinciali) I S.I.P.A., entro cinque giorni successivi alla data di scadenza dello svolgimento dell’istruttoria delle domande presentate, trasmettono al Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, gli elenchi riepilogativi, suddivisi per tipologia di intervento, delle richieste istruite favorevolmente,  e quelli delle istanze non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione, secondo le indicazioni impartite dallo stesso Servizio che fornisce, fra l’altro, anche il relativo supporto magnetico;

9.8 (Formazione graduatorie regionali) Il Servizio Produzioni Agricole e Mercato, sulla base degli elenchi trasmessi dai S.I.P.A. e dei relativi punteggi assegnati alle istanze pervenute,  predispone:

§           le graduatorie regionali ed i successivi atti necessari alla prenotazione ed alla liquidazione dei fondi, nonché alla successiva erogazione dei contributi spettanti agli aventi diritto da parte dell’AGEA;

§           gli atti necessari all’approvazione dei progetti esecutivi, presentati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, dall’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo e dalle Associazioni degli Apicoltori, nonché alla prenotazione dei relativi fondi, alla liquidazione ed al pagamento del contributo ad essi spettanti da parte dell’AGEA;

§           ai fini della predisposizione della graduatoria regionale dei beneficiari, a parità di punteggio totale prevale l’età più giovane del richiedente. Nel caso di società, cooperative o imprese si fa riferimento all’età del legale rappresentante; a parità di condizioni si dà priorità alle richieste di contributo quantitativamente più basse ed in caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

9.9 (Pubblicazione e notifica) Le graduatorie delle istanze ammesse, e non, al finanziamento di cui al reg. (CE) 1221/97 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; detta pubblicazione costituisce comunicazione agli interessati;

9.10(Richiesta collaudo) Gli apicoltori beneficiari del finanziamento pubblico, entro, e non oltre, il 31 luglio 2004 trasmettono, ai S.I.P.A. competenti per territorio, la richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi, completa della documentazione comprovante le spese sostenute ed il contenuto delle eventuali autodichiarazioni fatte in sede di presentazione delle domande di contributo pubblico;

9.11 (Collaudi) I S.I.P.A., entro il 31 agosto 2004, trasmettono al Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, gli elenchi riepilogativi, suddivisi per tipologia di azione, delle risultanze istruttorie degli accertamenti di avvenuta esecuzione degli interventi effettuati nell’ambito del Programma in questione, secondo le indicazioni impartite dallo stesso Servizio che fornisce, fra l’altro, anche il relativo supporto magnetico.

      Ai suddetti elenchi sono allegati una copia dei verbali di collaudo finale ed una copia delle “check list di processo” di cui al successivo punto 9.12.

I verbali di controllo devono indicare in maniera chiara almeno i seguenti dati:  nome e cognome del controllore, dati identificativi e fiscali del produttore beneficiario, descrizione dell’intervento, numero delle fatture quietanzate, numero degli alveari accertati, eventuale numero del certificato iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) e dell’attestato di imprenditore agricolo a titolo principale, eventuali dichiarazioni del produttore, data e ora del controllo, firma del produttore e firma del controllore. Detti verbali, redatti in duplice copia, sono debitamente firmati dal tecnico collaudatore e controfirmati dal soggetto controllato e dal Dirigente del Servizio competente. Una copia del verbale è rilasciata all’azienda visitata, e l’originale è trattenuto dall’Organismo regionale di controllo nel fascicolo del beneficiario.

Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria. E’ necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l’attuazione del programma in questione riporti la dicitura “ai sensi del Reg.(CE) n.1221/97”, in modo da risultare che le spese documentate sono state cofinanziate dalla Unione Europea e dallo Stato Italiano.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l’Ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, si provvede d’ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, all’esclusione dell’interessato dal beneficio del contributo per l’anno civile considerato e anche per l’anno civile successivo.

La stessa esclusione è prevista in caso di non utilizzazione del contributo pubblico concesso. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione, a condizione che siano comunicati tempestivamente alla Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione caccia e pesca. 

9.12 (Check-list di processo) Al fine di rendere più uniforme la visione delle spese realizzate e collaudate e consentire, altresì, una più efficace azione di controllo sulle attività di competenza delle Amministrazioni regionali gli elenchi provinciali di liquidazione ed i verbali di collaudo finale devono essere accompagnati da una copia della check-list di processo, redatta secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) e dal Servizio produzione agricole e mercato.

9.13 (Rendicontazione Enti ed Associazioni) Gli Enti e le Associazioni degli apicoltori beneficiari del finanziamento pubblico, entro il 31 luglio 2004 trasmettono, al Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, la rendicontazione delle attività svolte. Detta rendicontazione è analitica ed è accompagnata da una esauriente relazione tecnica-economica sullo stato di attuazione degli interventi realizzati riportante, fra l’altro, a seconda della sottoazione realizzata: l’elenco dei partecipanti ai corsi di formazione o ai convegni (registro delle presenze), il numero dei campioni analizzati, i parametri individuati ed il costo unitario, l’elenco dei beneficiari che hanno sottoscritto gli abbonamenti alle riviste specialistiche con l’indicazione della rivista interessata, l’elenco dei docenti o dei relatori partecipanti alle varie attività, quantità e qualità del materiale divulgativo distribuito. Una copia di tutto il materiale di formazione o informazione prodotto o acquistato è allegato alla rendicontazione per essere acquisita al fascicolo e rimanere a disposizione degli Organi comunitari per gli eventuali controlli previsti dal reg. (CE) n.1663/95, relativo alle procedure di liquidazione dei conti FEOGA – sezione Garanzia; 

9.14 (Fatture) I documenti giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono prodotti in originale. Sugli stessi gli Uffici competenti appongono la dicitura “ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/97” e provvedono a conservare nel fascicolo del beneficiario copia conforme all’originale degli stessi documenti. Nello stesso fascicolo sono conservati: la domanda di aiuto con i relativi allegati, i verbali di accertamento preventivo e finale, la check list di processo, le dichiarazioni del produttore, etc…

9.15 (Liquidazione del contributo) Il Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, entro il 10 settembre 2004, trasmette all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) gli elenchi di liquidazione ed il relativo supporto magnetico predisposto e distribuito dalla stessa Agenzia;

9.16 (Erogazione del contributo) L’A.G.E.A., entro il 15 ottobre 2004, attiva le procedure di rimborso dell’aiuto ed il conseguente addebito delle spese al FEOGA – sezione Garanzia.

9.17 (Norma generale) Qualora le scadenze indicate nel presente Programma coincidano con i giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

10. DISPOSIZIONI FINALI

I provvedimenti attuativi del presente “Programma operativo” sono rimandati a successivi atti del Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, della Giunta Regionale.

Lo stesso è autorizzato a modificare, eventualmente, anche l’importo complessivo del finanziamento pubblico (in aumento o in diminuzione) e, proporzionalmente, anche quello delle diverse azioni e sottoazioni, in funzione di quello approvato dalla Unione Europea e dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, fermo restando gli obiettivi e gli interventi previsti dalle azioni e dalle sottoazioni esplicitate nel presente Programma.

La Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, è, altresì, autorizzata a recepire e diffondere ogni eventuale successiva disposizione o circolare interpretativa che sia emanata dalle Autorità competenti (MIPAF – A.G.E.A.), nonché a diffondere ulteriori disposizioni ritenute necessarie alla corretta interpretazione ed attuazione delle suddette procedure amministrative.

Le richieste dei beneficiari sono soddisfatte fino alla concorrenza della quota di finanziamento pubblico assegnata alla Regione Abruzzo; qualora il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel corso di realizzazione del Programma di che trattasi, assegni all’Abruzzo ulteriori finanziamenti, per la utilizzazione degli stessi si procede allo scorrimento delle eventuali “domande istruite favorevolmente e non finanziate per carenza di fondi”, secondo le apposite graduatorie regionali predisposte dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato.

La stessa procedura si adotta qualora vi siano rinunce di contributo da parte dei beneficiari.

Qualora, invece, i fondi assegnati ad una o più azioni programmate non vengano totalmente utilizzate per mancanza di richieste sufficienti a coprire l’intera spesa pubblica disponibile, il Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato , valutate le necessità finanziarie delle altre azioni e sottoazioni, può richiedere al Ministero delle politiche agricole e forestali, variazioni dei limiti finanziari di ciascuna azione, fermo restando il massimale del programma annuo approvato dallo stesso Ministero.

11. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Il presente Programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, successivamente all’approvazione della Decisione della Commissione comunitaria e secondo gli importi di finanziamento assegnati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con atto del Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato. Inoltre, il Programma di che trattasi ed ogni suo ulteriore provvedimento operativo è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura. Infine, ogni eventuale ulteriore informazione può essere richiesta al Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca ed in particolare ai signori:

-    Dott. Rino DI FELICE – Responsabile dell’Ufficio tutela e valorizzazioni produzioni animali – Tel. 085/7672921;

-    P.A. Vania SANTILLI – Assistente tecnico – Tel. 085/7672919.

Pescara, 22 ottobre 2003

Il Responsabile dell’Ufficio                   Il Responsabile del Servizio

Dott. Rino DI FELICE                                         Dott. Giuseppe ZANELLI

 

 

 

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

 

DETERMINAZIONE 13.11.2003, n. DH18/55:

L.R.11/1/84 n. 1, come modificata dall’art. 19 della L.R. 10/5/2002 n. 7: Disciplinare attuativo dell’accesso al regime di aiuti n. 400/2002 ed impegno fondi annualità 2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 11/1/84 n. 1, concernente “Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare , di seguito indicata come “Legge”;

Vista la L.R. 10/5/2002 n. 7, concernente Legge finanziaria regionale per il 2002, ed in particolare l’art. 19 c.4 , che ha apportato modifiche ed integrazioni alla citata Legge , demandando altresì a Determinazione dirigenziale la disciplina puntuale dell’accesso ai relativi benefici ;

Dato Atto che le misure d’aiuto contemplate nella suddetta normativa regionale hanno formato oggetto di notifica alla Commissione Europea, a norma del paragrafo 2.9.3.delle Linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della Pesca e dell’Acquacoltura (GU C 19 del 20/1/2001) ;

Dato Atto che in sede di notifica , su invito della Commissione europea , è stata limitata a cinque anni l’applicabilità del regime di Aiuti , a decorrere dal 1/1/2002 ;

Considerato che con nota n. 231064 del 28/7/2003 , partecipata alla Regione Abruzzo dal Mi.P.A.F. con nota n. 200212607 del 8/9/2003, la Commissione Europea ha comunicato la Decisione di considerare l’Aiuto notificato compatibile con il Mercato Comune, nei termini illustrati nella Decisione medesima, che si unisce alla presente Determinazione come Allegato A);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per procedere all’applicazione dell’Aiuto 400/2002, e di doverne pertanto dettare le modalità di fruizione in conformità al Disciplinare accluso come Allegato B);

Ritenuto di pubblicare in via straordinaria ed urgente sul B.U.R.A. il Disciplinare accluso come Allegato B) al fine di suscitare la presentazione delle istanze a cura degli interessati fin dal presente esercizio finanziario , onde renderne disponibili gli stanziamenti;

Vista la L.R. 25/3/2002 n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”, che all’art. 33, nel disciplinare la gestione delle spese, prevede testualmente che durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure di gara in via di espletamento;

Considerato che il Disciplinare accluso, comportando una procedura concorsuale di presentazione-valutazione – selezione di istanze, con termine di invio fissato , per gli eventi dannosi antecedenti alla data di pubblicazione di esso, al 31/12/2003, configura una procedura di gara cui è per ciò stesso applicabile, ai fini dell’impegno della spesa, il dispositivo sopra menzionato, con riferimento alle risorse disponibili per il corrente esercizio;

Ritenuto per quanto esposto di impegnare la spesa di Euro 31.250,00 (trentunomiladuecentocinquanta/00) sul Capitolo 71640 dello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, e di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione ed il pagamento delle somme come sopra impegnate;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

-    di approvare il Disciplinare di accesso ai benefici di cui all’Aiuto 400/2002, concernente “Aiuti alle Imprese di Pesca per i danni causati da eventi eccezionali”, in conformità all’accluso Allegato B);

-    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in via straordinaria ed urgente ed in forma integrale sul B.U.R.A. e sul sito Internet www.regione.abruzzo.it/pesca/;

-    di impegnare, a norma dell’art. 33 della L.R. 25/3/2002 n. 3 , la somma di Euro 31.250,00 (trentunomiladuecentocinquanta/00) sul Capitolo 71640 dello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

-    di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione ed il pagamento delle somme come sopra impegnate;

-    di dichiarare gli Allegati A) e B) parti integranti e sostanziali della presente Determinazione.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Antonio Di Paolo

 

 

 



Allegato B

Disciplinare attuativo dell’Aiuto di Stato 400/2002 concernente

“Aiuti alle Imprese di Pesca per i danni causati da eventi eccezionali”

Punto 1: Aventi titolo

1.   Hanno titolo ad accedere ai benefici di cui al punto 4, in relazione agli eventi eccezionali indicati nel punto 2, le Imprese di pesca individuali o collettive aventi sede legale nella Regione Abruzzo ed iscritte nel Registro Imprese di Pesca ( di seguito indicato come R.I.P.) presso la Capitaneria di Porto di Pescara.

Punto 2: Eventi eccezionali

1.   Costituiscono circostanze obiettivamente rilevanti ai fini dell’erogazione dell’aiuto le situazioni  dannose determinate accidentalmente secondo un rapporto causa-effetto da eventi eccezionali riconducibili alle seguenti tipologie :

Mare in burrasca, tempesta, tromba d’aria, fulmine, scoppio di ordigno bellico, urto o collisione, incendio, naufragio, danneggiamento in fase di ormeggio per avverse condizioni meteorologiche.

Punto 3: Danni indennizzabili

1.   L’aiuto spetta limitatamente ad eventi calamitosi insorti o che insorgano nel periodo compreso tra il 1/1/2002 ed il 31/12/2006.

2.   Il contributo è corrisposto in relazione ai danni provocati dagli eventi eccezionali di cui al punto 2 allo scafo , alle attrezzature di bordo , alle attrezzature di pesca , con riferimento esclusivo ai natanti adibiti alla pesca professionale.

3.   I benefici non competono qualora il danno sia stato determinato da comportamenti dolosi o da colpa grave , nonché qualora il fatto dannoso goda di copertura assicurativa , ovvero sussistano obblighi di risarcimento a carico di terzi , ovvero per il medesimo fatto sia stata corrisposta o si abbia titolo ad altra sovvenzione pubblica .Qualora la copertura assicurativa sia parziale , il contributo è decurtato di un importo equivalente al risarcimento conseguito o conseguibile.

4.   Per danni di importo inferiore a 250,00 Euro non è corrisposto alcun contributo.

Punto 4: Ammontare del contributo e durata dell’Aiuto

1.   Il contributo è erogato nella misura del 40% del valore del danno riconosciuto, fino ad un ammontare di 50.000,00 Euro, e comunque nel limite massimo dello stanziamento di Bilancio.

2.   I soggetti ammessi ai benefici di legge non possono produrre più istanze relative al medesimo anno in cui si è verificato un evento indennizzato , né nuove istanze per l’ anno successivo ad esso.

Punto 5: Modalità e termini di presentazione della domanda

1.   La domanda di accesso ai benefici di legge deve essere redatta in conformità all’accluso Modello 1; essa va sottoscritta dal Rappresentante legale dell’Impresa di Pesca e trasmessa alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria – via Catullo n. 17 65127 Pescara , esclusivamente a mezzo Raccomandata postale A/R .

2.   Le istanze di cui al comma 1. possono essere inviate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A.. Per i danni verificatisi dal 1/1/2002 alla data di pubblicazione del presente disciplinare il termine finale di presentazione scade il 31/12/2003. Per i danni che insorgano dopo la pubblicazione, fermo restando il termine iniziale di trasmissione, l’istanza può essere inviata decorsi non più di 60 giorni dalla data dell’evento dannoso. Il rispetto dei termini è desunto dal timbro di spedizione apposto dall’Ufficio postale.

Punto 6: Documentazione dell’istanza

1.   Alla domanda vanno allegati:

-    copia di un documento valido di riconoscimento del sottoscrittore;

-    certificato di iscrizione dell’Impresa di Pesca al R.I.P.;

-    copia della Licenza di Pesca;

-    certificato rilasciato dalla Camera di Commercio o dal Tribunale attestante che a carico dell’Impresa non risulta intervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa , ammissione in concordato, amministrazione controllata;

-    Copia della denuncia di evento straordinario presentata alla Capitaneria di porto competente;

-    Dichiarazione dell’Ufficio marittimo competente comprovante l’effettiva sussistenza, nelle condizioni di tempo e di luogo denunciate dal richiedente, del / degli eventi straordinari denunciati, l’attitudine di essi a provocare i danni lamentati, l’assenza, per quanto consti all’ Ufficio stesso in relazione alla fase procedimentale di sua competenza, di dolo o colpa grave;

-    Attestazione dell’Ufficio marittimo competente che il natante al momento dell’evento era convenientemente armato ed equipaggiato;

-    Certificazione dei lavori eseguiti rilasciata dal R.I.N.A.;

-    Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’Impresa di Pesca attestante l’insussistenza di obblighi risarcitori a carico di terzi e l’assenza di copertura assicurativa del fatto dannoso;

-    due Preventivi per ciascuna attrezzatura sostituita, o in alternativa  un preventivo munito di visto di congruità della C.C.I.A.A.; per gli eventi antecedenti alla pubblicazione della Determinazione DH18/55 del 13/11/2003, in luogo dei preventivi è consentito produrre una perizia tecnico-contabile firmata da un tecnico abilitato;

-    Fatture quietanzate relative alle riparazioni/acquisti effettuati per reintegrare i beni danneggiati e dichiarazioni liberatorie dei fornitori,

2.   Qualora l’istanza risulti incompleta , il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria assegna il termine perentorio di giorni 20 per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile.

Punto 7: Valutazione ed ammissione ai benefici

1.   Alla valutazione delle istanze provvede il Nucleo di Valutazione del Sottoprogramma regionale del Doc.U.P.- Pesca 2000/2006 in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 19 della L.R.7/2002. Il Nucleo ha facoltà di effettuare verifiche in loco , per esaminare i reperti di cui al successivo comma 3. Ove ne ravvisi la necessità, il Nucleo può inoltre richiedere chiarimenti e notizie ad Organismi ed Istituzioni competenti, ovvero invitare l’interessato a presentare documentazione o perizie tecniche integrative.

2.   La Valutazione si risolve in un accertamento della sussistenza di taluna delle situazioni eccezionali contemplate al punto 2, dell’esistenza di un nesso di causalità tra il danno e l’evento dichiarati, della congruità della spesa sostenuta per riparazioni e/o sostituzioni ; essa culmina in un giudizio di ammissibilità o inammissibilità della richiesta, senza attribuzione di punteggi, e nella quantificazione del contributo da riconoscere. L’ordine di ammissione ai benefici è determinato dalla data di trasmissione dell’istanza al Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria desumibile dalla data di invio della Raccomandata postale, ovvero dalla data di completamento della documentazione nei casi di cui al punto 6 c.2. A parità di data di trasmissione, l’ordine di accesso ai benefici è determinato mediante sorteggio pubblico presso il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria. Le richieste di contributo sono soddisfatte nei limiti dello stanziamento di Bilancio previsto per l’annualità in cui si è verificato l’evento calamitoso.

3.   Le attrezzature o le parti di esse danneggiate e sostituite debbono essere tenute a disposizione del Nucleo per le eventuali verifiche di cui al comma 1.

4.   Il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria provvede a comunicare ai richiedenti l’esito della valutazione e ad emettere gli atti concessori entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori del Nucleo.


Modello 1) – Modulo di domanda

 

 

Casella riservata all’Ufficio
data di spedizione della  domanda:


_________ / ___________ / _________________

 

 

Regione Abruzzo

Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria

 *

 

L.R.11/1/84 n°1, come modificata dall’art.19 della L.R. 10/5/2002 n° 7:
”Aiuti alle Imprese di Pesca per i danni causati da eventi eccezionali”
Disciplina dell’accesso al regime di aiuti n° 400/2002

Determinazione DH 18 n. 55 del 13/11/2003

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO

(da spedire tramite Raccomandata Postale con Avviso di Ricevimento a: Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria – via Catullo n. 17  65127 Pescara)

 

IL SOTTOSCRITTO

 

1. Estremi Identificativi del Soggetto Richiedente il Contributo.

Cognome…………….………………..… Nome………….…………….……… nato il .…...…

a ……………………………….…..……. (....)  Codice Fiscale ……………………………….. residente a ……………………………(....) Via …………………………………...… n° ….…
nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa di Pesca denominata: …………………………………………….…………………………………………………..…

…………………….………………………………….……………………………………….…

 

CHIEDE

 

la concessione del contributo di € …..……….…… (in lettere:……………………….………..

…………………………………………………………...................................) pari al 40 % del danno complessivo di € …..…….…….. subito a causa del verificarsi del seguente evento  eccezionale: …………………………………………………………………………………… , come evidenziato nella documentazione allegata, che si è verificato  in data  .………….……..

 

 

A TAL FINE

 

A)  Dichiara  ai sensi degli articoli  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000 n. 445 che i fatti, stati e qualita’  riportati nei punti sucecssivi  corrispondono a verita’

1. Dati Generali e Fiscali dell’Impresa di Pesca richiedente.

Ragione o denominazione sociale ……………………………………………………………....

Forma giuridica ………………………………………………………………………………....

Sede legale:………………………………………….…………………………..………………

Località ..................................……Via ……….…………………..… n°…… c.a.p....................

Telefono ………………… fax ….…….…..…… e-mail ………………………….….……… Partita I.V.A. …………………………..Codice Fiscale……………………………….………

Tipo di contabilità fiscale detenuta:……………………………………………………………             

                                                                   

B) Allega i seguenti  Documenti  e dichiarazioni:

Spazio riservato

all’Ufficio

Documentazione da allegare, come previsto al Punto  6  del Disciplinare attuativo dell’Aiuto di Stato 400/2002 di cui alla Determina DH18/55 del 13/11/2003.

¨


Copia di un documento valido di riconoscimento del sottoscrittore;

 

¨


Certificato di iscrizione dell’Impresa di Pesca al R.I.P.;

 

¨


Copia autenticata della Licenza di Pesca ;

 

¨


Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio o dal Tribunale attestante che a carico dell’Impresa non risulta intervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata ;

 

¨


Copia della denuncia di evento straordinario presentata alla Capitaneria di porto competente;

 

¨


Dichiarazione dell’Ufficio marittimo competente comprovante l’effettiva sussistenza, nelle condizioni di tempo e di luogo denunciate dal richiedente , del / degli eventi straordinari denunciati, l’attitudine di essi a provocare i danni lamentati,  l’assenza, per quanto consti all’Ufficio stesso in relazione alla fase procedimentale di sua competenza , di dolo o colpa grave;

 

¨


Attestazione dell’Ufficio marittimo competente attestante che il natante al momento dell’evento era convenientemente armato ed equipaggiato ;

¨


Certificazione dei lavori eseguiti rilasciata dal R.I.N.A.;

¨


Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’Impresa di Pesca attestante l’insussistenza di obblighi risarcitori a carico di terzi e l’assenza di copertura assicurativa del fatto dannoso;

 

¨


Due Preventivi per ciascuna attrezzatura sostituita , o in alternativa  un preventivo munito di visto di congruità della C.C.I.A.A.; per gli eventi antecedenti alla pubblicazione della Determinazione DH18/55 del 13/11/2003, in luogo dei preventivi è consentito produrre una perizia tecnico-contabile firmata da un tecnico abilitato;

 

¨


Fatture quietanzate relative alle riparazioni/acquisti effettuati per reintegrare i beni danneggiati e dichiarazioni liberatorie dei fornitori,

 

¨


Altro (specificare):………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..

 

 

 

C)  Il Sottoscritto Dichiara Infine:

- di non avere beneficiato per gli stessi danni di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non proporre in futuro istanze in tale senso, essendo edotto del divieto di cumulo di più benefici sullo stesso contributo;

 

- Il sottoscritto, ai sensi della legge 675/96, dichiara anche di essere informato che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso la Regione e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo. Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/1968 ed importano l’applicazione della sanzione penale. Unisce tutti i documenti elencati al precedente punto 6.

 

                                                                       

Data…………………………                         Firma …………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Allega copia fronte retro di un valido documento di identità del richiedente il contributo.