Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 34

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 19 NOVEMBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 113/9:

Comune di Pizzoli (AQ) – Adozione con recepimento del P.R.P. .  Pag. 7

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 06.09.2003, n. 736:

L.R. 56/1993 – Tit. IV – Piano Annuale di Attività Culturali anno 2003 – Determinazioni       Pag. 8

 

DELIBERAZIONE 24.09.2003, n. 787:

Variazione al bilancio di previsione 2002 ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 25.03.2002.         Pag. 42

 

DECRETI

 

Presidente del Consiglio Regionale

 

DECRETO 09.10.2003, n. 152/2003:

Nomina componenti della Commissione speciale "Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari”................................ Pag. 44

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 02.10.2003, n. 161:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH). Ditta Bellomo Vitale.............................................................. Pag. 46

 

DECRETO 02.10.2003, n. 162:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH). Ditta Troilo Nicola e Marchionno Concetta Irene............... Pag. 48

 

DECRETO 02.10.2003, n. 163:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH). Ditta Sirolli Emilia.............................................................. Pag. 49

 

DECRETO 02.10.2003, n. 164:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH). Ditta Del Romano Giuseppe.............................. Pag. 51

 

DECRETO 02.10.2003, n. 165:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH). Ditta Alimonti Mauro.............................................. Pag. 53

 

DECRETO 02.10.2003, n. 166:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH). Ditta Bellomo Bruno.............................................................. Pag. 55

 

DECRETO 02.10.2003, n. 167:

Calendario Integrativo Regionale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l’anno 2003.           Pag. 57

 

DECRETO 10.10.2003, n. 169/31 Bil:

Variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l"esercizio finanziario 2003.............................................................. Pag. 58

 

DECRETO 10.10.2003, n. 169/33 Bil:

Variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.............................................................. Pag. 59

 

DECRETO 10.10.2003, n. 170:

Revoca della nomina del Dr. Erminio D’Annunzio quale componente la Giunta Regionale con delega alla Sanità....................................................... Pag. 60

 

DECRETO 10.10.2003, n. 171:

Approvazione Accordo di Programma relativo all’intervento previsto nel Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) denominato “La città lineare della costa”. Intervento da realizzarsi nel Comune di Chiesti –Biblioteca Provinciale “De Meis” – (N. Prot. D’Intesa 13).         Pag. 61

 

DECRETO 10.10.2003, n. 172:

Integrazione nomine rappresentanti del Consiglio Regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione.     Pag. 66

 

DECRETO 10.10.2003, n. 173:

Diniego alla legittimazione e reintegra terre civiche in via amministrativa. Ditta Imprudente Alfredo. Comune di L’Aquila........................................... Pag. 67

 

DECRETO 10.10.2003, n. 174:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH).       Pag. 69

 

DETERMINAZIONI

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DI COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DEGLI ABBRUZZESI ALL'ESTERO

 

DETERMINAZIONE 15.10.2003, n. DA5/186:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Associazione A.I.A.S., Sezione di Lanciano onlus -  (CH). Pag. 70

 

DETERMINAZIONE 15.10.2003, n. DA5/187:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Associazione L’Angelo Custode, L’Aquila.............. Pag. 71

 

DETERMINAZIONE 15.10.2003, n. DA5/188:

L.R. 37/93 – Art. 4. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Associazione Regionale Consumatori “A.R.C.O.”, Avezzano.            Pag. 72

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  TERAMO

 

DETERMINAZIONE 07.10.2003, n. DH12/54:

Reg. (CE) 1257/99, art. 4 Cap. I – PSR 2000/06 – Misura “A” 2001/03 – (2° Sportello). Graduatorie Regionali provvisorie approvate con O.D. n. DH5/155 del 24.10.2002. Opere: Acquisto di una macchina agricola per la raccolta. Ditta: PROCACCI SILVESTRO – Teramo.  Pag. 73

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DETERMINAZIONE 10.10.2003, n. DI3/78:

Autorizzazione attività estrattiva. Cava in località Arenella del Comune di Giuliano Teatino (Prov. Chieti). Ditta F.lli Centofanti di Gino e Filippo snc. Pag. 74

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO

 

DETERMINAZIONE 09.10.2003, n. DI2/52:

Rettifica determinazione dirigenziale n. DI2/29 dell’11.09.2003.  Pag. 75

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE

 

DETERMINAZIONE 07.10.2003, n. DI5/39:

Rif. Atto aggiuntivo tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. stipulato il 20.04.99 e successivamente integrato con D.G.R. n. 103 del 21.2.2001: Trasferimento fondi per Euro 233.530,79 cap. 282451/R/2002 (rif. impegno n. 5 del 16.12.2002) a valere sugli interventi agevolativi di cui alla legge 28 novembre 1965 n. 1329 “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari” (rif. riparto Del. D.G.R. n. 946 del 13.11.2002).............................................................. Pag. 76

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 13.10.2003, n. DC7/336:

Stabilizzazione dei lavoratori occupati in attività socialmente utili. Servizi affidati alla Soc. Collabora Engineering S.p.A. di cui alla deliberazione GRA n. 759 del 30.08.2002 – “Il sistema informativo dell’Edilizia Residenziale Pubblica”; Impegno, liquidazione e pagamento stato di avanzamento mese di settembre.         Pag. 79

 

DETERMINAZIONE 14.10.2003, n. DC7/338:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi  di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Lanciano (CH).          Pag. 80

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE

 

DETERMINAZIONE 05.08.2003, n. DC8/162:

Legge regionale 28.04.2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e successive modifiche ed integrazioni  Concessione di contributi ai Comuni e loro Associazioni per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia.

 

....................................................... Pag. 80

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E DELL' ISTRUZIONE

 

DETERMINAZIONE 06.10.2003, n. DL9/715:

DGR n. 545 del 23 luglio 2003. Realizzazione delle attività di formazione per il recupero lavorativo e sociale dei disabili mentali – Anno 2003. Graduatoria progetti.           Pag. 84

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 08.10.2003, n. DD7/41:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

....................................................... Pag. 87

 

DETERMINAZIONE 09.10.2003, n. DD7/43:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui. Pag. 89

 

DETERMINAZIONE 14.10.2003, n. DD7/44:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

....................................................... Pag. 91

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZIO BENI CULTURALI

 

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DM8/149:

DocUp Obiettivo 2 (2000 - 2006). Complemento di Programmazione (CdP): Asse 3 –Misura 3.4 – Azione 3.4.1 – Approvazione della graduatoria definitiva riferita alle istanze degli Enti elencati nella linea d’intervento: AREE ARCHEOLOGICHE di cui alla lett. b) –punto III.4 – 3° comma - del CdP.

....................................................... Pag. 94

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

 

DETERMINAZIONE 30.09.2003, n. DG11/50:

Proroga Numero Verde di cui alla Deliberazione di G.R. n. 1433 del 10.11.2000.         Pag. 97

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 01.10.2003, n. DF3/84:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche ed integrazioni – L.R. 28.4.2000, n. 83, art. 29 – Ditta Agroter S.p.A.. loc. Valle Corina – Navelli (AQ) - Autorizzazione allo smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali (non pericolosi) prodotti al di fuori del territorio regionale.       Pag. 102

 

DETERMINAZIONE 02.10.2003, n. DF3/85:

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. Sangro) - Aggiornamento codici CER ammissibili presso l’impianto esistente ubicato in località Saletti – Acquaviva del Comune di Paglieta (CH) ai sensi della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001. – Notifica.    Pag. 104

 

DETERMINAZIONE 02.10.2003, n. DF3/86:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 27 e 28 – L.R. 28.4.2000 - L.R. 28.4.2000, n. 83. Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici Ambientali, Via Vicende – loc. Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e l’esercizio di un centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema di conferimento differenziato, da ubicare in loc. Noce Mattei del Comune di Sulmona (AQ). Piattaforma ecologica di tipo “A”. – Notifica.         Pag. 105

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 18.09.2003, n. DF2/353:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione calzetteria da donna” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta GISSI S.p.A. ubicata in Comune di Gissi (CH). loc. Terzi. - Z.I............... Pag. 112

 

DETERMINAZIONE 25.09.2003, n. DF2/358:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “verniciatura, lastroferratura, montaggio” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta SEVEL da ubicarsi nei Comuni di Atessa (CH) e Paglieta (CH). Pag. 113

 

DETERMINAZIONE 26.09.2003, n. DF2/359:

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 lett. a). Ditta INTERMOBILI di Pineto (TE). Revoca determinazione dirigenziale n. DF2/276 del 3.4.2003. Autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione mobili per l’arredamento della casa”, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 della Ditta INTERMOBILI da ubicarsi in Comune di Pineto (TE)     Pag. 114

 

Parte II

 

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

 

MINISTERO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO L'AQUILA

 

Sostituzione di un membro della Commissione C.I.G. per l’Industria della Provincia di Pescara.       Pag. 115

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

 

Avviso elenco nomine ex art. 4, L.R. 41/77. Aziende per il Diritto agli Studi Universitari.: – Consigli di Amministrazione - Collegi dei Revisori dei Conti. Pag. 117

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALI

 

Avviso di deposito progetto “Potenziamento della centrale a ciclo combinato di Celano (AQ). Ditta Termica Celano s.r.l. - Celano (AQ)............... Pag. 118

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

Comune di Oricola (AQ) – Ditta Az. Agr. “Il Gambero di Fiume” di Loris Proietti. Licenza di concessione di acqua dal fosso Cammarano per uso gamberocoltura.  Pag. 120

 

Licenze attingimento acqua per uso irriguo. Ditte varie.    Pag. 120

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

 

Decreto di approvazione dell’Accordo di Programma L. 285/97.   Pag. 135

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

 

Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso innaffiamento giardino. Comune di Alba Adriatica. Ditta Soc. Somigiema snc. Decreto di concessione n. DN5/53 del 2.04.03.        Pag. 137

 

COMUNITA' MONTANA

MAIELLETTA "ZONA P" - PENNAPIEDIMONTE (CH)

 

Statuto Comunità Montana –Modifiche ed integrazioni – Deliberazione Consiglio Comunitario n. 24 del 30.09.2003......................................... Pag. 139

 

COMUNE DI AVEZZANO (AQ)

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 23.12.2002. Piano di recupero del patrimonio edilizio in località Piazza Tommaso da Celano – Esame e determinazione circa le osservazioni pervenute ed approvazione............................................................ Pag. 141

 

COMUNE DI CELANO (AQ)

 

Avviso di deposito della Variante alle N.T.A. del P.R.G. – Zona di ristrutturazione di tipo 3. Integrazione Artt. 40 e 40/bis......................................... Pag. 143

 

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO (AQ)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della delibera di C.C., riguardante l’adozione di variante al P.R.G................................................. Pag. 144

 

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO (AQ)

 

Avviso di deposito adozione PRG in variante per esecuzione opere pubbliche.  Pag. 145

 

COMUNE DI MIGLIANICO (CH)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15.09.2003 – Modifica dell’art. 35 quater della Disciplina Edilizia Urbanistica allegata alla variante al P.R.G. approvata nel gennaio 2003............. Pag. 146

 

COMUNE DI ORTONA (CH)

 

Deliberazione del C.C. n. 79 del 10.09.2003. Ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di una sala conferenze dell’Hotel Mara. Variante alla c.e. n. 45 del 26.08.2002.       Pag. 147

 

Deliberazione del C.C. n. 80 del 10.09.2003. Progetto per l’ampliamento di un chiosco per la vendita di giornali in via della Libertà. Ditta: Edicola di Serafini Antonietta e di Sipio Angela & C. s.a.s.. D.P.R. 447/98, art. 5......................................................... Pag. 151

 

Avviso per la concessione del diritto di superficie su aree comunali al fine della realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati. Pag. 153

 

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

 

Avviso relativo al decreto per la coltivazione di una cava in località Paolantonio.         Pag. 158

 

COMUNE DI SANT'OMERO (TE)

 

Avviso di deposito variante parziale al P.R.G. nella zona produttiva in Via Metella Nuova.   Pag. 159

 

Avviso di approvazione definitiva Piano particolareggiato della struttura urbana centrale di Garrufo........................................................... Pag. 160

 

 


PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 113/9:

Comune di Pizzoli (AQ) – Adozione con recepimento del P.R.P. .

Omissis

il consiglio regionale

Omissis

delibera

1.   di approvare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 09.05.1990, n. 69 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, il recepimento del Piano Regionale Paesistico e le varianti allo stesso contenute nel PRG del Comune di Pizzoli (AQ), composto dagli elaborati riportati nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell’art. 150 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 per le parti di territorio comunale esterne al Piano Regionale Paesistico;

3.   di dare atto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5 della L.R. 69/90, così come sostituito dall’art. 2 della L.R. 5.09.1991, n. 59, che la definitiva approvazione dell’argomento in oggetto è successiva alla data di esecutività del provvedimento assunto ai sensi del precedente punto 1;

4.   di dare mandato al Dirigente del Servizio Aree Protette, Beni Ambientali Storico - Architettonici e Valutazione Impatto Ambientale per i conseguenti adempimenti di rito.

 


 


 

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 06.09.2003, n. 736:

L.R. 56/1993 – Tit. IV – Piano Annuale di Attività Culturali anno 2003 – Determinazioni

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

1)   Di condividere e far proprie le decisioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico per le attività culturali, anche in ordine degli esclusi dai finanziamenti della presente i. legge;

2)   Di approvare il piano regionale degli interventi culturali in ordine al titolo 4° della L.R. 56/93, i cui beneficiari ed i singoli finanziamenti risultano specificati nell’allegato “B” comprensivo anche delle esclusioni derivanti da valutazioni di merito,

3)   Di dare atto che le assegnazioni di contributo sono disposte sino ad esaurimento dei fondi destinati, secondo l’ordine decrescente di punteggio, al titolo 4° della L.R. 56/93 e che qualora dovessero verificarsi economie, il Dirigente del Servizio Politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo, provvederà ad assegnare il contributo ad altre iniziative inserite nell’elenco, nei limiti della percentuale ad esse assegnate ed in ordine di graduatoria;

4)   Di dare atto, qualora non dovesse essere esibita eventuale documentazione richiesta e ritenuta necessaria ai fini dell’erogazione del contributo o dovessero riscontrarsi irregolarità non sanabili, il Dirigente del Servizio Politiche Culturali provvederà all’esclusione dai benefici con propria ordinanza;

5)   Di autorizzare il Dirigente del Servizio politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo a compiere tutti gli atti necessari al fine di porre in esecuzione il presente provvedimento, anche in ordine a variazioni non sostanziali dei programmi, nonché ad emanare le ordinanze necessarie nei limiti e secondo le modalità prescritte;

6)   Di inviare ad ulteriore atto l’utilizzazione delle somme ancora disponibili;

7)   Di inviare copia del presente atto al Servizio Stampa – Ufficio Bollettino per la sua pubblicazione.

 



 
































 


 

 

DELIBERAZIONE 24.09.2003, n. 787:

Variazione al bilancio di previsione 2002 ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 25.03.2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1)   di istituire nel bilancio annuale 2003, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3 del 25 marzo 2002 una nuova unità revisionale di base di spesa denominata “Trasferimento in conto capitale ai Comuni per l’armonizzazione territoriale delle attività”

2)   di apportare nel bilancio per l’esercizio finanziario 2003, le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:

Stato di previsione dell’entrata

Unità

previsionale

di base

capitolo

descrizione

In aumento

Capitolo di

spesa correlato

04.03.012

23226

Assegnazione dello Stato per l’Intesa Istituzionale di Programma - Infrastrutture per le aree depresse, Legge 208/98 – delibere CIPE 142/99, 84/2000, 138/2000

Euro

53.426.515,84

12356

12357

Totale variazione in aumento dell’entrata

Euro

53.426.515,84

 

 

Stato di previsione della spesa

Unità

previsionale

di base

capitolo

descrizione

In aumento

Capitolo di

entrata correlato

02.02.009

12356

Intesa Istituzionale di Programma – Accordo di programma quadro – Legge 208/98 – delibere CIPE 142/99, 84/2000, 138/2000

Euro

33.335.967,82

23226

02.02.009

12357

Intesa Istituzionale di Programma – Accordo di programma quadro – delibere CIPE 36/2002 (di nuova istituzione)

Euro

20.090.548,02

23226

Totale variazione in aumento della spesa

Euro

53.426.515,84

 

 

3)   di invitare i direttori regionali interessati ad adottare i provvedimenti previsti dall’art. 23, comma 1) lettera h) della legge regionale del 14 settembre 1999 n. 77 avendo cura che i dirigenti nello svolgimento dei procedimenti di spesa si attengano rigorosamente ai limiti costituiti dalle fonti di finanziamento garantendo, per quanto possibile, che alla realizzazione della spesa corrisponda la riscossione dell’entrata;

4)   di pubblicare, per estratto, sul Bura la presente delibera ai sensi dell’art. 23 della legge di bilancio 2003 del 17 aprile 2003, n. 8.

 


 


 

 

DECRETI

 

 

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 09.10.2003, n. 152/2003:

Nomina componenti della Commissione speciale "Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari”.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 49/7 del 23.10.2001 ha istituito la Commissione Speciale “Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari”;

Richiamati i precedenti decreti n. 96/2001, 17/2002, 49/2002, 72/2002, 98/2002, 18/2003, 38/2003, 47/2003, 60/2003, 81/2003, 96/2003, 117/2003, 117/2003 e 146/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari;

Vista la nota in data 8.10.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Popolari”;

DECRETA

la Commissione Speciale “MONITORAGGIO DEI PERCORSI DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI BANDI COMUNITARI” è così composta:

-D.S

VERTICELLI MARCO

Con voti               3

-D.S

LAPENNA LUCIANO

"          " 2

 

-D.S

DI STANISLAO AUGUSTO

"          " 2

-F.I.

DI MARCANTONIO GIUSTINO

"          " 3

 

-F.I.

DI NARDO PASQUALE

"          " 4

 

-F.I.

SPADANO EUGENIO

"          " 3

 

-UDEUR

FELLI EZIO

"          " 1

 

-MISTO

FANFANI MARCO

"          " 1

-U.D.C.

FALCONIO ANTONIO

"          " 9

 

-A. N.

D’ORAZIO BENIGNO

"          " 8

 

- P.P.I

TEODORO MAURIZIO

"          " 3

 

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"          " 2

 

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"          " 1

 

-RIF. COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"          " 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A..

L'Aquila, 09.10.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 


 

 

 

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 02.10.2003, n. 161:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH). Ditta Bellomo Vitale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 4 particelle n. 361, 4108, 4109 per una superficie complessiva di mq. 6.370, a favore della Ditta Bellomo Vitale nato a Archi il 10/11/1936 e residente a Francavilla al Mare in Via Trigno, 2, con l’imposizione di un canone annuo di euro 12,42, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 414,05;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da oltre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 02 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace


 


 

 

DECRETO 02.10.2003, n. 162:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH). Ditta Troilo Nicola e Marchionno Concetta Irene.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 5 particelle n. 330, 281, 280, 424, 425, 429, 282, 426, 318, 278, 311, 430 per una superficie complessiva di mq. 10.160, a favore della Ditta Troilo Nicola e Marchionno Concetta Irene nati rispettivamente a Archi il 26/02/1937 e Paglieta il 14/03/1946 e residenti ad Archi alla Loc. S. Amico, 3, con l’imposizione di un canone annuo di euro 9,91, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 330,93;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da oltre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 02 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace

 


 

 

DECRETO 02.10.2003, n. 163:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH). Ditta Sirolli Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 2 particella n. 665, Foglio n. 12 particelle n. 259, 256, 167, Foglio n. 13 particelle n. 175, 176, 173, 394, 447  per una superficie complessiva di mq. 8.890, a favore della Ditta Sirolli Emilia nata a Archi il 28/11/1962 ed ivi residente alla Loc. Solagne, 1, con l’imposizione di un canone annuo di euro 8,67, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 288,93;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da oltre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 02 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace


 


 

 

DECRETO 02.10.2003, n. 164:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH). Ditta Del Romano Giuseppe.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 1 particelle n. 670, 283, 4032, 4034; Foglio n. 2 particelle n. 4013 e 4098, per una superficie complessiva di mq. 6.270, a favore della Ditta Del Romano Giuseppe nato a Guardiagrele il 15/09/1948 ed ivi residente alla Loc. Santa Lucia, 63, con l’imposizione di un canone annuo di euro 14,11, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 470,25;

-    di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da oltre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e ella Ditta.

L’Aquila, lì 02 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace


 


 

 

DECRETO 02.10.2003, n. 165:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH). Ditta Alimonti Mauro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 11 particelle n. 4143, 4145, 527, 546; Foglio n. 3 particelle n. 657, 909 per una superficie complessiva di mq. 2.790, a favore della Ditta Alimonti Mauro nato a Guardiagrele il 27/10/1949 ed ivi residente alla Loc. Bocca di Valle, 23, con l’imposizione di un canone annuo di euro 6,28, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 209,25;

-    di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da oltre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 02 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace


 


 

 

DECRETO 02.10.2003, n. 166:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH). Ditta Bellomo Bruno.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 4 particelle n. 24, 25, 287, 300, 371, 459, 460, 461, 463, 546, 547, 548, 370 per una superficie complessiva di mq. 16.340, a favore della Ditta Bellomo Bruno nato a Archi il 30/11/1941 ed  residente a Francavilla al Mare in Via Monte Velino, 13, con l’imposizione di un canone annuo di euro 31,86, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 1.062,10;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da oltre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 02 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace


 


 

 

DECRETO 02.10.2003, n. 167:

Calendario Integrativo Regionale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l’anno 2003.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

DECRETA

È emanato l’unito Calendario Integrativo Regionale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l’anno 2003.

L’Aquila, lì 02 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace

 

 


 

 

DECRETO 10.10.2003, n. 169/31 Bil:

Variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l"esercizio finanziario 2003.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   di introdurre nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Importo

02.01.009

321901

“Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi”

- in aumento

2.000.000,00

15.01.002

321940

“Fondo di riserva per le spese obbligatorie”

- in diminuzione

2.000.000,00

2.   di pubblicare, per estratto, sul B.U.R.A. il presente decreto ai sensi dell’art. 23 della legge di bilancio 17.04.2003, n. 8.

L’Aquila, lì 10 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On.le Giovanni Pace


 


 

 

DECRETO 10.10.2003, n. 169/33 Bil:

Variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   di introdurre nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Importo

02.01.007

11411

“Spese postali e telegrafiche”

- in aumento

60.000,00

02.01.008

11415

“Spese per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione”

- in aumento

100.000,00

15.01.002

321940

“Fondo di riserva per le spese obbligatorie”

- in diminuzione

160.000,00

2.   di pubblicare, per estratto, sul B.U.R.A. il presente decreto ai sensi dell’art. 23 della legge di bilancio 17.04.2003, n. 8.

L’Aquila, lì 10 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On.le Giovanni Pace

 


 


 

 

DECRETO 10.10.2003, n. 170:

Revoca della nomina del Dr. Erminio D’Annunzio quale componente la Giunta Regionale con delega alla Sanità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

di revocare, ai sensi dell’art. 5 della Legge Costituzionale n. 1/99, la nomina del Dr. Erminio D’Annunzio quale componente la Giunta Regionale con delega alla Sanità, conferita con proprio precedente decreto n. 247 del 9.11.2002;

di dare atto che le materia già attribuite alla competenza del Dr. D’Annunzio verranno temporaneamente esercitate, a far data dalla sottoscrizione del presente decreto e sino a nuovo incarico, dal sottoscritto Presidente della Giunta Regionale;

di notificare copia del presente atto al Dr. Erminio D’Annunzio;

di comunicare il presente decreto al Presidente del Consiglio Regionale;

di pubblicare il presente decreto sul BURA.

L’Aquila, lì 10 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On.le Giovanni Pace


 


 

 

DECRETO 10.10.2003, n. 171:

Approvazione Accordo di Programma relativo all’intervento previsto nel Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) denominato “La città lineare della costa”. Intervento da realizzarsi nel Comune di Chiesti –Biblioteca Provinciale “De Meis” – (N. Prot. D’Intesa 13).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

Premesso che:

-    è stato sottoscritto, a seguito del verbale della Conferenza di Servizio del 08.04.2003, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Chieti e dal Comune di Chieti l’Accordo di Programma, aventi i contenuti di cui agli art. 8 bis e ter. L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore, che da conto di tutta la fase procedurale e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    con deliberazione di Consiglio Comunale n. 333 del 16.07.2003 del Comune di Chieti è stata ratificata l’adesione del Sindaco al succitato Accordo di Programma;

Preso atto che il Direttore Regionale preposto alla Direzione OO.PP., Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato, Protezione Civile ha attestato la legittimità e la rispondenza formale del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14.09.1999, n. 77;

DECRETA

È approvato l’Accordo di Programma di che trattasi, ratificato dal Consiglio Comunale di Chieti con deliberazione n. 333 del 16.07.2003, relativo all’intervento da realizzarsi nel Comune di Chieti – Biblioteca Provinciale “De Meis” – (N. Prot. D’intesa 13)

Detto accordo produce l’effetto di variazione urbanistica allo strumento urbanistico vigente del Comune di Chieti.

L’Aquila, lì 10 Ottobre 2003

IL PRESIDENTE

On.le Giovanni Pace


 

 

 

 

 

 

DECRETO 10.10.2003, n. 172:

Integrazione nomine rappresentanti del Consiglio Regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

Il Consiglio Regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, già istituito con D.P.G.R. n. 316 del 26/9/2000 ai sensi della L.R. 79 del 28.4.95, artt. 4 e 5, è integrato con i Signori Antonio D’Orazio e Triestino Lomma in rappresentanza rispettivamente dei sindacati CGIL e CISL ai sensi della lett. e) dell’art. 5 della legge regionale L.R. 79 dell 1995 integrato dall’art. 52 della legge regionale n. 7 del 17 aprile 2003, e con il Sac. Giovanni Maciulli, in sostituzione di Mons. Antonio Natarelli quale rappresentante della Associazione “Migrantes”. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE

On.le Giovanni Pace

L’Aquila, lì 10 Ottobre 2003


 


 

 

DECRETO 10.10.2003, n. 173:

Diniego alla legittimazione e reintegra terre civiche in via amministrativa. Ditta Imprudente Alfredo. Comune di L’Aquila.

il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

-    di respingere la richiesta avanzata dalla Ditta Imprudente Alfredo tendente ad ottenere la legittimazione di terre civiche, in catasto al Foglio n. 73 particelle n. 4 e 5, per le motivazioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. DH16/620/Usi Civici del 17.09.2003, citata nelle premesse;

-    di reintegrare a favore dell’Amministrazione Separa della Frazione di Collebrincioni di L’Aquila le terre civiche riportate in catasto al Foglio n. 73 particelle n. 4 e 5;

-    di obbligare il Sindaco del Comune di L’Aquila ad effettuare le volture catastali presso l’Ufficio Erariale di L’Aquila con la seguente denominazione “Comune di L’Aquila - Amministrazione Separata della Frazione Collebrincioni – Demanio Civico” e la trascrizione alla Conservatoria dei Registri immobiliari di L’Aquila, con spese a carico del Comune;

-    di obbligare il Comune di L’Aquila a comunicare alla Giunta Regionale Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio – Via Catullo, 17 – Pescara, entro 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, gli adempimenti effettuati;

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Ditta Imprudente Alfredo e del Comune di L’Aquila del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte della Ditta e del Comune.

L’Aquila, lì 10 Ottobre 2003

il presidente

On. Giovanni Pace


 


 

 

DECRETO 10.10.2003, n. 174:

Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH).

il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 11 particella n. 576 e Foglio n. 12 particella n. 166 per una superficie complessiva di mq. 3.180, a favore della Ditta Cappellone Giuseppe nato a Archi il 22.02.1957 ed ivi residente in Via Sangro, con l’imposizione di un canone annuo di euro 6,20, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 206,70;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 10 Ottobre 2003

il presidente

On. Giovanni Pace

 

 


 

 

DETERMINAZIONI

 

 

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DI COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DEGLI ABBRUZZESI ALL'ESTERO

 

DETERMINAZIONE 15.10.2003, n. DA5/186:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Associazione A.I.A.S., Sezione di Lanciano onlus -  (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

a)   di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, l’Associazione AIAS - Sezione di Lanciano di LANCIANO con sede in Via Cesare Battisti, 12;

b)   che la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Marcello Verderosa


 


 

 

DETERMINAZIONE 15.10.2003, n. DA5/187:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Associazione L’Angelo Custode, L’Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

a)   di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, l’Associazione “L’Angelo Custode” di L’Aquila con sede in Via Paganica, 4;

b)   che la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Marcello Verderosa


 


 

 

DETERMINAZIONE 15.10.2003, n. DA5/188:

L.R. 37/93 – Art. 4. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Associazione Regionale Consumatori “A.R.C.O.”, Avezzano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, dell’Associazione Regionale Consumatori “A.R.C.O.” di Avezzano (AQ) con sede in Via Corradini, 25;

2.   la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa


 


 

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  TERAMO

 

DETERMINAZIONE 07.10.2003, n. DH12/54:

Reg. (CE) 1257/99, art. 4 Cap. I – PSR 2000/06 – Misura “A” 2001/03 – (2° Sportello). Graduatorie Regionali provvisorie approvate con O.D. n. DH5/155 del 24.10.2002. Opere: Acquisto di una macchina agricola per la raccolta. Ditta: PROCACCI SILVESTRO – Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, dell’Associazione Regionale Consumatori “A.R.C.O.” di Avezzano (AQ) con sede in Via Corradini, 25;

2.   la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa


 


 

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DETERMINAZIONE 10.10.2003, n. DI3/78:

Autorizzazione attività estrattiva. Cava in località Arenella del Comune di Giuliano Teatino (Prov. Chieti). Ditta F.lli Centofanti di Gino e Filippo snc.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 346 del 24.05.2002, il contributo in conto capitale di Euro 19.960,00 in favore della ditta: PROCACCI SILVESTRO nato a Teramo il 23.03.1961 ed ivi residente in loc. Colle Santa Maria – Strada Provinciale n. 53, CAP 64100 – cod. fisc. PRC SVS 61C23 L103P – part. IVA n. 00949810675;

-    con assegno circolare;

-    che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26.06.01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;

-    di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Omissis

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pietro Troili

 

 

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO

 

DETERMINAZIONE 09.10.2003, n. DI2/52:

Rettifica determinazione dirigenziale n. DI2/29 dell’11.09.2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

determina

La ditta F.LLI CENTOFANTI di Gino e Filippo snc, con sede legale in via S. Pietro, 31 Ari (CH), è autorizzata alla prosecuzione della coltivazione di una cava di sabbia in località “Arenella” del Comune di Giuliano Teatino (CH) distinta in Catasto al foglio n. 9 particelle n. 570-665; alle seguenti norme e condizioni:

-     La durata del ciclo lavorativo deve essere di anni 3 (tre);

-     La polizza fidejussoria deve essere elevata a Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

il direttore di area

Ing. Mario Pastore


 


 

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE

 

DETERMINAZIONE 07.10.2003, n. DI5/39:

Rif. Atto aggiuntivo tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. stipulato il 20.04.99 e successivamente integrato con D.G.R. n. 103 del 21.2.2001: Trasferimento fondi per Euro 233.530,79 cap. 282451/R/2002 (rif. impegno n. 5 del 16.12.2002) a valere sugli interventi agevolativi di cui alla legge 28 novembre 1965 n. 1329 “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari” (rif. riparto Del. D.G.R. n. 946 del 13.11.2002).

Il dirigente del servizio

Vista la propria precedente determinazione n. DI2/29 dell’11.9.03 avente ad oggetto “L. 449/97, art. 11 – Modifica Determinazione Dirigenziale n. DI2/100 del 20.12.02”;

Considerato che, per mero errore materiale nella parte narrativa – alla pag. 5 e alla posizione 16) – e nella parte dispositiva – alla pag. 12 e alla posizione 16) – alla Ditta CARPE DIEM di Ilario Fabio & C. sas sono stati attribuiti codice fiscale, partita IVA, Sede Legale ed Unità Locale errati;

ritenuto di dover rettificare i dati nel modo seguente:

16) Posizione : PE 25.10.2001-00132

Denominazione : CARPE DIEM di Ilario Fabio & C. sas

Codice Fiscale: 01559100688

Partita Iva: 01559100688

Sede Legale: VIA ALDO MORO, 28 – MONTESILVANO;

Unità Locale: VIA ALDO MORO, 28 – MONTESILVANO;

Credito d’imposta in precedenza concesso Euro 1871,12=

-    Motivo: cessazione attività nell’agosto 2002

Vista la L.R. 14.9.99, n. 77;

determina

-    di rettificare nel modo seguente i dati relativi alla ditta CARPE DIEM di Ilario Fabio & C. sas:

16) Posizione: PE 25.10.2001-00132

Denominazione: CARPE DIEM di Ilario Fabio & C. sas

Codice Fiscale: 01559100688

Partita Iva: 01559100688

Sede Legale: VIA ALDO MORO, 28 – MONTESILVANO;

Unità Locale: VIA ALDO MORO, 28 – MONTESILVANO;

Credito d’imposta in precedenza concesso Euro 1871,12=

-    Motivo: cessazione attività nell’agosto 2002

-    di confermare in ogni altra parte il proprio atto n. DI2/29 dell’11.9.03;

-    di trasmettere il presente atto al BURA per la sua pubblicazione.

Il dirigente del servizio

Dott. Mario Di Nizio

Omissis




 

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 13.10.2003, n. DC7/336:

Stabilizzazione dei lavoratori occupati in attività socialmente utili. Servizi affidati alla Soc. Collabora Engineering S.p.A. di cui alla deliberazione GRA n. 759 del 30.08.2002 – “Il sistema informativo dell’Edilizia Residenziale Pubblica”; Impegno, liquidazione e pagamento stato di avanzamento mese di settembre.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

1.   di impegnare e liquidare in favore della Soc. COLLABORA ENGINEERING S.p.A., con sede in L’Aquila - C.so Vittorio Emanuele n. 159, la somma di Euro 231.015,36, IVA al 20% inclusa, a titolo di pagamento dello stato di avanzamento del mese di settembre del disciplinare d’oneri relativo a “IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” firmato in data 04.08.03, con imputazione della spesa sul capitolo 22446 (UPB 11.02.005) del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

2.   di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo al pagamento della somma complessiva di Euro 231.015,36, IVA al 20% inclusa, spettante alla Soc. COLLABORA ENGINEERING S.p.A., mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 101 di L’Aquila (coordinate bancarie ABI 08327 CAB 03600) sul conto-corrente n. 000000013052 intestato alla Società creditrice;

3.   di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza e per il pagamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 


 

 

DETERMINAZIONE 14.10.2003, n. DC7/338:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi  di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Lanciano (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Lanciano, a riservare in via provvisoria per un periodo di massimo 2 anni n. 4 allogi ERP di proprietà dell’ATER di Chieti di cui alla delibera G.C. n. 441 del 19.08.03 a favore dei nuclei familiari:

-    Tuku Paolin, nato a Gljader Lezhe il 07.03.1963;

-    Rosato Donato, nato a Lanciano il 09.12.1933;

-    Paolucci Adele, nata a Lanciano il 01.01.1931;

-    Corona Romeo, nato a Lanciano il 02.10.1940;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 

 

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE

 

DETERMINAZIONE 05.08.2003, n. DC8/162:

Legge regionale 28.04.2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e successive modifiche ed integrazioni  Concessione di contributi ai Comuni e loro Associazioni per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia.

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale 28.04.2000, n. 76 concernente "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e le successive modifiche ed integrazioni che prevedono la concessione di contributi, ai Comuni e loro Associazioni costituite ai sensi della L. 142/90, per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia;

Dato atto che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) della legge regionale suindicata i contributi regionali sui mutui sono determinati in misura non superiore al 50% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata determinata al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP. sulla spesa ammissibile e sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo;

Dato atto altresì che la spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non può comunque superare il miliardo di lire per ciascun ente (pari ad Euro 516.456,90);

Considerato che:

-    per poter beneficiare di tali contributi i Comuni e loro Associazioni dovevano produrre richiesta di finanziamento entro i termini fissati dall’art. 2, comma 1 della L.R. 32/2002 (entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge in questione e quindi entro il 30.01.2003) e dell’art. 79, comma 2 della L.R. 7/2003 – legge finanziaria regionale – entro il 31 maggio di ciascun anno;

-    entro i termini suindicati sono state inoltrate n. 15 richieste di contributo e ritenute ammissibili solo n. 12 richieste, per complessivi Euro 2.830.880,91;

Considerato infine che le richieste avanzate dai Comuni sottoelencati devono essere escluse per i motivi indicati a fianco di ciascuno di essi:

1.   CAMPLI – TE – Richiesta per acquisto arredi per asilo nido – La L.R. 32/2002, art. 2, comma 1, stabilisce che i Comuni e loro associazioni, possano produrre domande, per poter beneficiare dei contributi regionali per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76;

2.   MOSCIANO S. ANGELO – TE – Richiesta per acquisto arredi per asilo nido – La L.R. 32/2002, art. 2, comma 1, stabilisce che i Comuni e loro associazioni, possano produrre domande, per poter beneficiare dei contributi regionali per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76;

3.   TORRICELLA PELIGNA – CH – Richiesta per lavori di realizzazione refettorio scuola materna capoluogo – La L.R. 32/2002, art. 2, comma 1, stabilisce che i Comuni e loro associazioni, possano produrre domande, per poter beneficiare dei contributi regionali per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76;

Considerato che, ai sensi dell’art. 24, della L.R. n. 76/2000 i contributi regionali di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) della stessa legge devono essere ripartiti ed impegnati con provvedimento Dirigenziale tenendo conto dei seguenti elementi:

-    un indicatore dato dal numero complessivo dei bambini frequentanti i vari servizi educativi per la prima infanzia ubicati nel Comune pari ad un punto per ogni 30 unità o frazione superiore a 15;

-    una unità per ogni punto percentuale di spesa complessiva oltre la quota d’obbligo prevista nell’articolo 18 comma 1, lettera a), di cui si fa carico l’Ente richiedente;

-    un indicatore dato dal rapporto, per cento, tra il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni iscritti nell’anno di riferimento, ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune o dell’Associazione dei Comuni, ovvero il numero dei bambini, come certificato dall’Ufficiale dello stato civile, per i servizi educativi di nuova istituzione, e la popolazione residente nel Comune o dell’Associazione dei Comuni richiedente, riferita al 31 dicembre dell’anno antecedente alla richiesta di finanziamento;

Ritenuto di dover procedere alla formulazione della graduatoria e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. a) della L.R. 76/2000, al riparto del finanziamento secondo gli elementi suindicati, come da allegato "A";

Ritenuto altresì di dover impegnare, a favore dei Comuni, la somma di €. 78.000,00, in conto rata, disponibile sul capitolo 152311 dello Stato di previsione della spesa del bilancio di competenza del corrente esercizio finanziario, così come specificato nella graduatoria allegato "A" di cui sopra;

Vista la legge regionale 14.09.1999, n. 77 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", ed in particolare l’art. 5 comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DETERMINA:

1.   di approvare la graduatoria predisposta in applicazione dei parametri di cui all’art. 24 della L.R. 76/2000 e di ripartire, fra i Comuni, i fondi stanziati sul capitolo 152311, così come risulta dall’allegato "A" in colonna p), che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2.   di impegnare, a favore dei Comuni la somma di Euro 78.000,00, in conto rata, disponibile sul capitolo 152311, così come indicato in colonna p) dell’allegato "A" dello Stato di previsione della spesa del bilancio di competenza del corrente esercizio finanziario.

3.   di escludere le richieste avanzate dai Comuni sottoelencati per i motivi indicati a fianco di ciascuno di essi:

1.   CAMPLI – TE – Richiesta per acquisto arredi per asilo nido – La L.R. 32/2002, art. 2, comma 1, stabilisce che i Comuni e loro associazioni, possano produrre domande, per poter beneficiare dei contributi regionali per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76;

2.   MOSCIANO S. ANGELO – TE – Richiesta per acquisto arredi per asilo nido – La L.R. 32/2002, art. 2, comma 1, stabilisce che i Comuni e loro associazioni, possano produrre domande, per poter beneficiare dei contributi regionali per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76;

3.   TORRICELLA PELIGNA – CH – Richiesta per lavori di realizzazione refettorio scuola materna capoluogo – La L.R. 32/2002, art. 2, comma 1, stabilisce che i Comuni e loro associazioni, possano produrre domande, per poter beneficiare dei contributi regionali per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76.

 

Che alla formale concessione del contributo regionale si provvederà con provvedimento dirigenziale, sulla base della documentazione di cui al comma 2 dell’art. 20 della L.R. 76/2000.

IL DIRIGENTE del servizio

Dott. Antonio Sergio Castronovo

 

 

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E DELL' ISTRUZIONE

 

DETERMINAZIONE 06.10.2003, n. DL9/715:

DGR n. 545 del 23 luglio 2003. Realizzazione delle attività di formazione per il recupero lavorativo e sociale dei disabili mentali – Anno 2003. Graduatoria progetti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1.   di far proprie le risultanze prodotte dal Nucleo di valutazione con nota del 2/10/2003, allegato “A”;

2.   di approvare i due progetti sottoelencati e di ammettere a finanziamento il primo con Cod. 1:

Cod.

Soggetto Attuatore

Titolo Progetto

Sede Svolgimento

Prov

N. Allievi

N. Ore

Importo

1

Fondazione Padre Mileno

Giardiniere

Vasto

CH

10

800

Euro 90.000,00

2

IAL Abruzzo

Addetto alla manutenzione del verde

Avezzano

AQ

10

800

Euro 90.000,00

3.   di non ammettere a finanziamento il progetto presentato dalla S.G.I. di Avezzano dichiarato: “non ammissibile” riportato nelle risultanze prodotte dal suddetto Nucleo di Valutazione;

4.   di impegnare sul cap. 22438 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario la somma di Euro 90.000,00, necessaria per finanziare il corso con Cod. 1 relativo alle attività formative per il recupero lavorativo e sociale dei disabili mentali;

5.   di fissare, inderogabilmente, la data del 20.10.2003 quale termine ultimo per l’avvio del corso di che trattasi, pena la revoca automatica del finanziamento e lo scorrimento della graduatoria;

6.   di stabilire nei casi di successivo affidamento per scorrimento di graduatoria l’avvio entro 15 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento;

7.   di stabilire che il corso di che trattasi può essere avviato, nelle more di stipula della convenzione, esibendo la prevista documentazione contenente anche l’elenco degli allievi e la comunicazione del giorno di inizio dello stesso;

8.   di incaricare il Responsabile dell’Ufficio competente di provvedere in data odierna all’affissione della presente Determinazione all’Albo di questa Direzione ed alla sua immediata trasmissione agli organismi formativi interessati: Fondazione “Padre Mileno”, IAL Abruzzo e S.G.I., nonché al proprio Direttore, al Servizio Implementazione Programmi e Progetti, al Servizio Ragioneria e Credito ed altresì all’Ufficio BURA per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegroni


Dott. Nicola Allegrini


 




DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 08.10.2003, n. DD7/41:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

 

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 8 del 17.04.2003 inerente il bilancio di previsione 2003.

L’Aquila, lì 8 Ottobre 2003

Per il Dirigente del Servizio Bilancio
(vacante)

il direttore regionale

Dott. Antonio Iovino


 

 

 

DETERMINAZIONE 09.10.2003, n. DD7/43:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 8 del 17.04.2003 relativa al bilancio di previsione 2003.

L’Aquila, lì 9 Ottobre 2003

Per il Dirigente del Servizio Bilancio
vacante

il direttore regionale

Dott. Antonio Iovino


 

DETERMINAZIONE 14.10.2003, n. DD7/44:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

 

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa di bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 223 della legge regionale n. 8 del 17.04.2003 relativa al bilancio di previsione 2003.

L’Aquila, lì 14Ottobre 2003

Per il Dirigente del Servizio Bilancio
vacante

il direttore regionale

Dott. Antonio Iovino


 

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZIO BENI CULTURALI

 

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DM8/149:

DocUp Obiettivo 2 (2000 - 2006). Complemento di Programmazione (CdP): Asse 3 –Misura 3.4 – Azione 3.4.1 – Approvazione della graduatoria definitiva riferita alle istanze degli Enti elencati nella linea d’intervento: AREE ARCHEOLOGICHE di cui alla lett. b) –punto III.4 – 3° comma - del CdP.

 

il dirigente del servizio

Visto il Complemento di Programmazione del DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) ed in particolare la scheda di Misura 3.4 - Azione 3.4.1 “Recupero, restauro e valorizzazione di Beni storico-archeologici, realizzazione e potenziamento del sistema dei musei”;

Vista la deliberazione GR n. 558 del 12.7.02, successivamente modificata con atto n. 698 del 9.8.03, con la quale sono state ripartite le risorse spettanti alla suddetta Azione, pari a Euro 4.000.000,00, in quattro linee monosettoriali al fine di soddisfare il ventaglio di interventi da realizzare e, tra queste, la seguente:

Intervento

importo assegnato

min/max importo consentito per i progetti da presentare

punto III.4 - 3° comma - lett. b):

 

 

- interventi relativi alle aree archeologiche

abruzzesi, la cui titolarità sarà affidata

in concessione ai seguenti comuni interessati:

- Cansano (Tempio italico)

- Fossa (Necropoli italica)

- Massa d’Albe (Alba Fucens)

- S. Benedetto dei Marsi (Marruvium)

- Guardiagrele (Necropoli di Comino)

- Tornareccio (Monte Pallano)

- Catignano (Villaggio neolitico)

- Tocco Casauria (Villaggio protostorico)

- Campli (Campovalano)

- Martinsicuro (Colle S. Giovanni)

- Valle Castellana (sito di Castel Manfrino e C. medievale)   Euro 1.993.523,63                              Euro 129.114,22µ180.759,91

Vista la propria precedente Ordinanza n. DM8/76 del 12 maggio 2003 con la quale, a seguito di procedimento istruttorio delle schede progettuali presentate dagli Enti in elenco veniva approvata la graduatoria provvisoria degli interventi da finanziare rinviando a successivo provvedimento la predisposizione della graduatoria definitiva dopo l’acquisizione e la relativa verifica dei progetti esecutivi dei rispettivi Enti ai sensi di quanto stabilito nel modo seguente dalla medesima ordinanza: “i soggetti titolari di finanziamento dovranno presentare, su richiesta di questo Servizio, pena la esclusione, il relativo progetto esecutivo e cantierabile, il cui quadro economico deve essere sostanzialmente conforme a quello allegato alla scheda pro gettuale ammessa, corredato, unitamente all’impegno finanziario sul bilancio comunale della quota-percentuale a carico, della deliberazione di approvazione dello stesso, dando così corso alla composizione della definitiva graduatoria ed alla successiva concessione della spesa pubblica assegnata mediante ordinanze di questa dirigenza contenente tempi, criteri e modalità di realizzazione dell’iniziativa”;

Dato atto che questo Servizio, con nota n. 1098 del 30.5.03, nel comunicare agli enti suddetti la posizione ricoperta nella graduatoria provvisoria invitava gli stessi ad inviare il progetto dell’intervento corredato di quanto previsto nel precedente comma;

Considerato che tutti i progetti inoltrati dagli enti sono pervenuti entro i termini prescritti dalla suddetta nota;

Riscontrata la corrispondenza della documentazione presentata e che i quadri economici dei progetti sono sostanzialmente conformi a quelli allegati alle schede progettuali ammesse fatta eccezione per quello del Comune di Tocco Casauria (Pe) che, per difficoltà oggettive e procedurali, ha parzialmente modificato il progetto, non inficiando, in alcun modo, le finalità previste dal Docup per cui si dà atto che è ammissibile al finanziamento previsto;

Ritenuto per quanto esposto di stabilire che la graduatoria provvisoria approvata con Ordinanza DM8/76 risulta essere anche quella definitiva seguente:

Posizione

Ente

Punteggio complessivo

Importo totale intervento

Cofinanzimento
ente proponente

spesa pubblica assegnata

Comune di Cansano (Aq)

15

€ 180.759,90

€ 18.075,99

€ 162.683,91

Comune di Martinsicuro (Te)

15

€ 180.759,82

€23.498,78

€ 157.261,04

Comune di Catignano (Pe)

13,333

€ 180.759,91

€ 19.883,59

€ 160.876,32

Comune di Massa d’Albe (Aq)

12

€ 180.000,00

€ 18.000,00

€ 162.000,00

Comune di Tornareccio (Ch)

10

€ 180.759,91

€ 18.075,99

€ 162.683,92

Comune di Tocco da Casauria (Pe)

7

€ 180.759,91

€ 18.075,99

€ 162.683,92

Comune di Fossa (Aq)

6,3076

€ 180.759,90

€ 18.075,99

€ 162.683,91

Comune di Campli (Te)

6.1025

€ 180.759,91

€ 18.075,99

€ 162.683,92

Comune di Guardiagrele (Ch)

2

€ 180.759,91

€ 18.075,99

€ 162.683,92

Comune di San Benedetto dei Marsi (Aq)

2

€ 180.759,00

€ 18.075,90

€ 162.683,10

Comune di Valle Castellana (Te)

2

€ 180.759,00

€ 18.075,90

€ 162.683,10

Precisato che l’impegno delle risorse finanziarie è stato effettuato con Ordinanza n. DM8/121 del 13.11.02 (impegni nn. 28, 32 e 47 del 9.12.02);

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 in ordine alle competenze dei Dirigenti;

DISPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:

-    di approvare la graduatoria definitiva degli interventi da finanziare così come stilata nella tabella riportata in narrativa alla presente;

-    di inviare copia della presente ordinanza al Servizio Affari Internazionali e al Servizio Ragioneria e Credito oltrechè al Servizio BURA per la necessaria pubblicazione, precisando che la stessa ha valore di notifica agli Enti interessati;

-    di rinviare a successiva ordinanza dirigenziale la concessione dei finanziamenti ai soggetti ritenuti ammissibili in via definitiva.

L’Aquila, addì 12 agosto 2003

il dirigente del servizio

Dr. Paolo Antonetti

 



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

 

DETERMINAZIONE 30.09.2003, n. DG11/50:

Proroga Numero Verde di cui alla Deliberazione di G.R. n. 1433 del 10.11.2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”;

Vista la Legge 22 novembre 1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 30.09.2001, relativa al Piano triennale di prevenzione del randagismo 2001-2003;

Vista la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;

Visto che con Deliberazione n. 955 del 5 luglio 2000, la Giunta Regionale ha disposto l’approvazione del progetto denominato “Proposta di istituzione di un Numero Verde di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo ed al possesso di animali da affezione”;

Vista la Legge Regionale 29 marzo 2001, n. 13 “Bilancio di previsione per l’esercizio 2001, Bilancio pluriennale 2001-2003”;

Atteso che il Programma di informazione e comunicazione sul randagismo - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1433 del 10.11.2000 - prevede la proroga del predetto Numero Verde;

Ritenuto opportuno e necessario, prorogare per ulteriori dodici mesi il richiamato Numero Verde istituito con Protocollo Operativo approvato con Ordinanza Direttoriale DR. 2000/46 del 26.09.2000;

Ritenuto opportuno dover destinare a tale intervento la somma di Euro 12.394,96 per gli obiettivi da perseguire, come precisato dalla già richiamata D.G.R. n. 1146/2001;

Considerato che con nota del 15.04.2003 l’Associazione “Un amico per la vita” ha rinunciato alla prosecuzione della convenzione;

Considerato che con Ord. Dir. DG/11/26 del 24.06.2003 si è provveduto a fare un nuovo avviso per l’individuazione di un’associazione interessata;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale DG/11/39 del 05.08.2003 è stata individuata l’Associazione E.N.P.A. sezione di Pescara per la prosecuzione delle attività già previste e riferite al programma di informazione e comunicazione per il randagismo;

Vista la propria precedente Ordinanza DG/11/51 del 27 settembre 2001;

Visto l’art. 4 della la Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 13;

Visto l’art. 5della Legge Regionale 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”,

DISPONE

per le ragioni espresse in narrativa -

1)   di prorogare per ulteriori 12 mesi - ovvero fino al 14 settembre 2004 -  il Numero Verde in parola, affidando tale servizio all’Associazione protezionista “E.N.P.A.” sezione di Pescara, iscritta al n. 18 dell’apposito Albo Regionale;

2)   di affidare tale incarico - all’Associazione predetta - alle condizioni previste dal Protocollo Operativo approvato con Ordinanza Direttoriale DR. 2000/46 del 26.09.2000 e secondo quanto precisato nella convenzione - sottoscritta dalle parti -  allegata al presente provvedimento;

3)   che il pagamento delle prestazioni rese -  secondo quanto stabilito dall’art. 3 del richiamato Protocollo Operativo - verrà effettuato bimestralmente mediante appositi atti Dirigenziali, dietro presentazione di regolari fatture e/o analogo giustificativo di spesa da parte dell’Associazione medesima;

4)   che alle spese suddette si farà fronte utilizzando la somma già impegnata sul Cap. 81419/R/2001 del Bilancio Regionale 2003, giusto impegno n. 1 del 05.12.2001;

5)   la pubblicazione del presente atto sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Pescara, lì 30 Settembre 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli


OGGETTO: Istituzione di un numero verde di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo e al possesso di animali da affezione. Proroga periodo dal 15/9/2003 al 14/09/2004.

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661), rappresentata nel presente atto dal Dott. Giuseppe Bucciarelli, nato a Teramo il 05.02.1957, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Veterinario, Direzione Sanità, della Giunta

E

l’Associazione protezionista “Ente Nazionale Protezione Animali” (C.F.80116050586), iscrizione n. 18 Albo Regione Abruzzo per la protezione degli animali d’affezione, rappresentata dalla Sig.ra Maria Carmela Bellini, nata a Lanciano (CH) il 20.02.1948, nella sua qualità di Presidente.

PREMESSO

che con Deliberazione n. 955 del 05.07.2000 la Giunta Regionale:

-    ha disposto l’approvazione del progetto denominato “Proposta di istituzione di un numero verde di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo e al possesso di animali da affezione”;

-    che con Deliberazione G.R. n.1433 del 10/11/2000 è stata prevista la proroga del protocollo connesso con l’attivazione del Numero Verde;

-    che con Deliberazione n.1146 del 30/09/2001 è stato approvato il piano triennale di prevenzione del randagismo 2001/2003 in cui si prevede una quota di finanziamento a carico della Regione per l’informazione dei cittadini.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

 

Articolo 1

Finalità

Si richiamano le finalità indicate nella “Proposta di istituzione di un numero verde di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo e al possesso di animali da affezione”. Sono inoltre richiamati gli obiettivi indicati dal Programma di Prevenzione al Randagismo Triennio 2001/2003.

Articolo 2

Tempi di realizzazione

La durata dell’accordo è di 12 mesi, con decorrenza dal 15.09.03

 

ARTICOLO 3

Adempimenti della Regione Abruzzo

Il Servizio Veterinario Regionale, a partire dalla data indicata nel precedente articolo e per il periodo di realizzazione del progetto, mette a disposizione degli operatori indicati dall’Associazione protezionista animali d’affezione “Ente Nazionale Protezione Animali”:

- una postazione presso i locali situati a Pescara in Via Conte di Ruvo, n. 74;

- un PC con possibilità di stampa.

La Regione, infine, dispone bimestralmente il pagamento relativo alle prestazioni rese dagli operatori indicati dall’Associazione “Ente Nazionale Protezione Animali”, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7 e dietro presentazione di regolari fatture o giustificativi di spesa.

Articolo 4

Adempimenti dell’Associazione “Ente Nazionale Protezione Animali”

-    L’Associazione “Ente Nazionale Protezione Animali” provvede alla stipulazione del contratto per l’attivazione della linea telefonica ed al pagamento delle spese di allaccio, dei canoni e del traffico di rete compreso l’apparecchio telefonico.

-    L’Associazione “Ente Nazionale Protezione Animali” garantisce la presenza, presso la postazione individuata dal Servizio Veterinario Regionale, di operatori, regolarmente coperti da assicurazione, per l’intero periodo di realizzazione del progetto.

Il servizio dovrà essere attivo per cinque giorni la settimana per almeno 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e con due rientri pomeridiani del martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.

Articolo 5

Modalità di realizzazione del progetto

Gli operatori del numero verde sono a disposizione del Servizio Veterinario Regionale, che disciplina l’accesso alle informazioni e la divulgazione delle notizie e dei dati trattati.

Costituiscono compiti essenziali degli operatori:

-    rispondere ai quesiti posti dai cittadini, se possibile, in tempo reale; qualora i quesiti non abbiano contenuti tali da consentire una replica immediata, gli operatori hanno comunque il dovere di fornire un’adeguata risposta, richiamando l’utente al recapito telefonico ed alla data da quest’ultimo indicati;

-    annotare i rilievi ed i bisogni segnalati dai cittadini, fornendo loro, se del caso, opportuni chiarimenti e informazioni, nonché aggiornare il sito Web così come riportato nel punto 3 del Programma regionale di Prevenzione del Randagismo 2001/2003.

Il Personale del Servizio Veterinario Regionale fornisce agli operatori l’assistenza necessaria per la soluzione dei quesiti di particolare complessità.

Gli operatori sono tenuti, inoltre, a compiere ogni tipo di attività inerente alle finalità di cui all’articolo 1, nonché a collaborare con il Servizio Veterinario Regionale nell’espletamento dei compiti istituzionali allo stesso attribuiti in materia di randagismo e possesso di animali da affezione.

Gli operatori, infine, sono responsabili della regolare compilazione del registro delle presenze e del registro delle chiamate evase, il cui contenuto è disciplinato nel successivo art. 6; detti registri sono custoditi negli archivi regionali, costituendo prova dell’attività espletata nell’ambito del progetto.

Articolo 6

Contenuto del registro delle presenze e di quello relativo alle chiamate

evase.

Il registro delle presenze degli operatori del numero verde, bollato e numerato, contiene le seguenti indicazioni:

-    la data;

-    l’orario di entrata;

-    l’orario di uscita;

-    la firma leggibile dell’operatore presente;

-    alla chiusura di ogni bimestre, la sigla del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale.

Il registro delle chiamate evase dagli operatori del numero verde, bollato e numerato, contiene le seguenti indicazioni:

-    la data in cui avviene la chiamata;

-    l’orario;

-    l’oggetto del quesito o segnalazione;

-    la risposta dell’operatore (in sintesi);

-    cognome, nome, data, recapito telefonico e comune di residenza forniti dall’utente, qualora la risposta dell’operatore non possa avvenire in tempo reale;

-    alla chiusura di ogni bimestre, la sigla del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale.

Articolo 7

Costo del progetto

Il costo del progetto ammonta a Euro 12.394,96 (Lit. 24.000.000), onnicomprensivi delle prestazioni rese dagli operatori, spese telefoniche - allaccio, canoni, traffico -, locandine e depliants, polizze assicurative, varie ed eventuali.

Le spese devono essere supportate da documenti probatori (fatture etc.). La quota da corrispondere bimestralmente all’Associazione viene quindi fissata in Euro 2.065,83 (Lit. 4.000.000). E’ fatto obbligo all’Associazione di rendicontare trimestralmente l’utilizzo delle somme ricevute.

La cifra viene versata dall’ufficio competente sul cc/bancario/postale intestato all’Associazione dietro presentazione di regolare fattura salvo diversa comunicazione dell’Associazione.

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi. La Regione potrà, qualora sussistano le condizioni, proporre eventuali proroghe e assumere il provvedimento di revoca con preavviso di 10 giorni nel caso di violazione degli accordi da parte degli operatori dell’Associazione.

Gli operatori si impegnano ad accendere apposita polizza di Assicurazione che sollevi l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa sorgere da queste attività.

Per le eventuali controversie è competente il foro de L’Aquila.

Il presente atto è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell’art. 5 comma 5, legge 21.12.1978 n. 845.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Per la Regione Abruzzo:

Dott. Giuseppe BUCCIARELLI       ______________________________________

 

Per l’Associazione “Ente Nazionale Protezione Animali”:

Sigra Maria carmela BELLINI    ______________________________________

 

Pescara, lì

 



DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 01.10.2003, n. DF3/84:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche ed integrazioni – L.R. 28.4.2000, n. 83, art. 29 – Ditta Agroter S.p.A.. loc. Valle Corina – Navelli (AQ) - Autorizzazione allo smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali (non pericolosi) prodotti al di fuori del territorio regionale.

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 28.4.2000, n. 83, la Ditta AGROTER Spa, avente sede legale in Via Serre 5 Mondavio (PS), ad utilizzare presso il proprio impianto di compostaggio ubicato in loc. Valle Corina del Comune di Navelli (AQ), già autorizzato ex artt.li 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i. con provvedimenti regionali nn. 1841/99, 98/01, 182/01, 35/02 e 94/02, rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale abruzzese, nei limiti quantitativi annui già autorizzati e per tipologie di rifiuto già autorizzate così come analiticamente riportate nel provvedimento n. DF3/94/2002;

2)   di STABILIRE che la gestione dei rifiuti di provenienza extra regionale deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, di quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della Ditta medesima, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)   la Ditta rispetti quanto previsto all’art. 29 della L.R. n. 83/00,

b)  il quantitativo dei rifiuti trattati nell’impianto potrà raggiungere le 30.000 T/a solo dopo il completamento delle opere finalizzate alle migliorie tecniche, autorizzate con Determinazione n. DF3/94 del 23.12.2002)

c)   la Ditta, per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei rifiuti extra-regionali, dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nella autorizzazione concessa con D.G.R. n. 184 1/99, rinnovata con D.G.R. n. 98 del 21.02.01, in particolare per quanto attiene alle comunicazioni trimestrali su quantità di rifiuti movimentata, provenienza e loro destinazione;

3)   di STABILIRE, altresì, che la validità temporale dell’autorizzazione concessa al precedente punto 1) e direttamente collegata alla validità temporale prevista dalla D.G.R. n. 1841/99 così come rettificata dalla D.G.R. n. 98/2001;

4)   di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

e.   è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

6)   di RICHIAMARE la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Pescara e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7)   di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Navelli (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, e all’A.R.T.A.- Dipartimento Provinciale - di L’Aquila;

8)   di NOTIFICARE ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta AGROTER Spa - sede legale di Via Serre 5 - 61040 Mondavio (PS);

9)   di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica

Il responsabile del servizio

Dott. Carlo Di Palo

 



DETERMINAZIONE 02.10.2003, n. DF3/85:

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. Sangro) - Aggiornamento codici CER ammissibili presso l’impianto esistente ubicato in località Saletti – Acquaviva del Comune di Paglieta (CH) ai sensi della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001. – Notifica.

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di stabilire, ai sensi della Legge 443/01, che presso l’impianto esistente ubicato in località Saletti-Acquaviva del Comune di Paglieta (CH) gestito dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), sede legale Via San Nicola 46 Casoli (CH), possono essere conferiti/utilizzati i codici CER sottoelencati, come da parere A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti) con nota n. 2232 del 03.07.2003:

CODICE CER

DESCRIZIONE

020106

Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

020201

Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

020301

Fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

020502

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

020603

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (limitatamente alle acque reflue derivanti dalla lavorazione della pasta e panificazione, che non hanno subito alcun trattamento intermedio, prescrizione punto 2) O.D. n. 85 del 17-03-2000)

020701

Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

020705

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

070612

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611

160799

Rifiuti non specificati altrimenti

190805

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

200304

Fanghi delle fosse settiche

200306

Residui della pulizia delle fognature

2)   di stabilire che per quanto riguarda i codici dei rifiuti col finale 99, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, la Ditta deve inviare una comunicazione trimestrale, contenente il nominativo dell’utilizzatore, i quantitativi e analisi eventuali di accompagnamento; La comunicazione, sottoforma di elenco riepilogativo, deve essere inviata all’A.R.T.A.-Abruzzo in duplice copia, di cui una alla sede centrale in Viale Marconi, 178 Pescara, e l’altra al Dipartimento Provinciale - Via S. Olivieri, 195 di Chieti;

3)   di confermare, altresì, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di seguito elencate:

-    D.G.R. n. 5469 del 10.11.1995;

-    Ordinanza n. DF3/85 del 17.03.2000;

-    Determinazione Dirigenziale n. DF3/17 del 18.02.200, con particolare riferimento a quanto indicato al punto 2) della Determinazione in parola:

a)          I rifiuti debbono essere stoccati in vasche diverse e non possono essere miscelati in fase di stoccaggio;

b)          Che i 100 metri cubi giornalieri sono riferiti indistintamente alla somma dei rifiuti trattati nella giornata.

4)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Paglieta (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti ed all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;

5)   di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento - al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), Via San Nicola 46 Casoli (CH);

6)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il responsabile del servizio

Dott. Carlo Di Palo

 

 


 

 

DETERMINAZIONE 02.10.2003, n. DF3/86:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 27 e 28 – L.R. 28.4.2000 - L.R. 28.4.2000, n. 83. Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici Ambientali, Via Vicende – loc. Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ) – Autorizzazione regionale per la realizzazione e l’esercizio di un centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema di conferimento differenziato, da ubicare in loc. Noce Mattei del Comune di Sulmona (AQ). Piattaforma ecologica di tipo “A”. – Notifica.

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del D.Lgs. 22/97, secondo le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30.07.03 in variante alla strumento urbanistico comunale, assumendo carattere di lavoro di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, il progetto presentato dal CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI. Via Vicende - loc. Noce Mattei 68039 SULMONA (AQ). relativo a un centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema di conferimento differenziato, da ubicare il loc. Noce Mattei del Comune di Sulmona (piattaforma ecologica di tipo “A”), costituito dagli elaborati progettuali indicati nell’allegato Bal presente provvedimento;

2)   di autorizzare il Consorzio in oggetto, ai sensi dell’art. 27 del citato D. Lgs. n. 22/97, a realizzare l’impianto nel rispetto degli elaborati indicati al precedente punto 1); detta autorizzazione viene concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

3)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del predetto D. Lgs. n. 22/97, il Consorzio in oggetto all’esercizio dell’impianto, per un periodo pari ad anni cinque a decorrere dalla data di avvio indicata all’art. 22 della L.R. n. 83/2000, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24, comma 5, della medesima legge regionale;

4)   di prescrivere che presso la piattaforma di che trattasi, da ubicare nel sito individuato dalle particelle catastali riportate nel foglio 46 del Comune di Sulmona nn. 113, 346, 239, 136, 137, 138 e 149, avente una potenzialità complessiva annua, dì progetto, per un turno di lavoro e per 250 giornate lavorative/anno, di circa 15-20.000 T/a, con le precisazioni contenute alle pagine 15 e 16 della Relazione del Progetto Definitivo, datata giugno 2000, tav. R, per una superficie complessiva interessata dall’intervento pari a mq. 9.700, di cui 3.800 di proprietà del Consorzio e 5.800 da acquisire e/o espropriare, possono essere stoccati, trattati e valorizzati i CER riportati nell’allegato “C” al presente provvedimento, cosi come desunti dalla predetta Relazione di Progetto Definitivo - giugno 2002 - tav. R;

5)   di subordinare la presente autorizzazione:

a)   a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 per quanto attiene all’ingresso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

b)  alla prescrizione di fare salve eventuali autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta, di competenza di altri Enti ed Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

c)   all’obbligo di comunicare, con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale dell’Aquila e al Dipartimento provinciale dell’ARTA di L’Aquila, la quantità, la provenienza e la destinazione dei rifiuti movimentati;

d)  alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 22/97;

e)   all’obbligo del rispetto delle ulteriori prescrizioni fissate al D. Lgs. n. 22/97 e dalla L.R. n. 83/2000;

6)   di obbligare il Consorzio beneficiario della presente autorizzazione, ad inviare al Servizio Gestione Rifiuti della (Direzione Turismo, Ambiente, Energia - Regione Abruzzo), entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento copia della polizza a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila,00 euro); detta polizza a favore della Regione Abruzzo, controfirmata per accettazione, sarà restituita in copia all’interessato;

7)   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere inoltre sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a)   le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

8)   di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97;

9)   di trasmettere copia del presente provvedimento alla Amministrazione Provinciale di L’Aquila, al Dipartimento provinciale dell’ARTA di L’Aquila ed al Comune di Sulmona (AQ);

10) di notificare il presente provvedimento al Consorzio intercomunale interessato;

11) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il dirigente del servizio

Dott. Carlo Di Palo


 

Allegato B

 

Copie da allegare alla Delibera di Autorizzazione Regionale Artt. 27 e 28 D.Lg. 22/97

 

Documenti consegnati ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi:

 

DOCUMENTI

 

Tav.

descrizione

 

R 1

RELAZIONE GENERALE QUADRO ECONOMICO

 

ELU

ELENCO PREZZI UNITARIO

 

CME

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 

 

VERIFICA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

 

 

RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA E AMBIENTALE

 

 

ELABORATI GRAFICI

Tav.

descrizione

scala

 

P. 1

COROGRAFIE

Varie

 

P. 2

INQUADRAMENTO CATASTALE

1:500

 

P. 3

INQUADRAMENTO GENERALE

1:500

 

P. 4

RILIEVO STATO DI FATTO

1:500

 

P. 5

SEZIONI

1:200

 

A. 1

PLANIMETRIA GENERALE

Varie

 

A. 2

CAPANNONE - UFFICI
piante

1:100

 

A. 3

CAPANNONE UFFICI
sezioni e prospetti

1:100

 

A. 4

TETTOIA
piante, sezioni, prospetti

1:100

 

A. 5

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
recinzione, pali di illuminazione esterna

Varie

 

S. 1

CAPANNONE - UFFICI
piante fondazioni, fili fissi e copertura

1:100

 

S. 2

TETTOIA
piante fondazioni, fili fissi e copertura

1:100

 

S. 3

RAMPA Dl TRAVASO
piante, sezioni, carpenterie

Varie

 

M. 1

PLANIMETRIA DRENAGGI

Varie

 

M. 2

PARTICOLARI DRENAGGI

Varie

 

M. 3

IMPIANTI TECNOLOGICI

Varie

 

M. 4

TRITURATORE
pianta, prospetti e particolari

1:50

 

I. 1

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE ESTERNA

1:500

 

I.2

IMPIANTO ELETTRICO

1:100

 

I. 3

IMPIANTO IDRICO

Varie

 

I. 4

IMPIANTO ELETTRICO UFFICI

Varie

 

I. 5

IMPIANTO TERMICO

1:50

 

I. 6

IMPIANTO ELETTRICO - quadri elettrici

 

 

 


 

 

 

Documentazione per il rilascio parere del Comitato di Coordinamento regionale sulla Valutazione di Impatto ambientale, espresso positivamente con Decreto V.I.A. n. 17/01 del 3.7.2001:

 

DOCUMENTI

Tav.

descrizione

 

VERIFICA Di COMPATIBILITA’ AMBIENTALE separata

Documentazione integrativa per richiesta rilascio parere ARTA, espresso positivamente con lettera prot. N. 3462 del 04.09.02:

 

DOCUMENTI

 

descrizione

 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

 

 

 

ELABORATI GRAFICI

Tav.

descrizione

scala

P. 3

INQUADRAMENTO GENERALE

1:500

A. O

AEROFOTOGRAMMETRICO STRALCIO PRG

1:10.000

M. 1

PLANIMETRIA DRENAGGI

Varie

VPP

TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA

1:50

 


 

 

ALLEGATO C

 

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE’DALLE ISTITUZIONI
(INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA)

 

 

CODICE

DESCRIZIONE

200101

Carta e cartone

191201

Carta e cartone

150101

Imballaggi in carta e cartone

200102

Vetro

191205

Vetro

150106

Imballaggi in materiali misti

150107

Imba1laggi in vetro

200139

Plastica

150102

Imballaggi in plastica

191204

Plastica e gomma

150104

Imballaggi metallici

191002

Rifiuti di metalli non ferrosi

191203

Metalli non ferrosi

200140

Metallo

191207

Legno diverso da quello di cui alla voce 191206

200125

Oli e grassi commestibili

200110

Abbigliamento

2001l1

Prodotti tessili

150109

Imballaggi in materia tessile

191208

Prodotti tessili

200130

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129

200202

Terra e roccia

200203

Altri rifiuti biodegradabili

200306

Rifiuti dalla pulizia delle fognature

191212

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

200301

Rifiuti urbani non differenziati

200302

Rifiuti di mercati

200303

Residui della pulizia stradale

200399

Rifiuti urbani non specificati altrimenti

 


 

 

 

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, SELVICOLTURA,
CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

 

CODICE

DESCRIZIONE

020104

Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi

 

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI

CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI

 

CODICE

DESCRIZIONE

030101

Scarti di corteccia e sughero

030105

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104

030301

Scarti di corteccia e legno

030307

Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

030308

Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

 

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE’

DELL’INDUSTRIA TESSILE

 

CODICE

DESCRIZIONE

040221

Rifiuti da fibre tessili grezze

040222

Rifiuti da fibre tessili lavorate

040209 -

Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

040215

Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214

 

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

 

CODICE

DESCRIZIONE

10112

Rifiuti di vetro diversi da uelii di cui alla voce 10111

101103

I Scarti di materiali in fibra a base di vetro

 


 

 

 

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO

E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

 

CODICE

DESCRIZIONE

 

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

 

100210

Scaglie di laminazione

 

120102

Polveri e particolato di materiali ferrosi

 

120103

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

.

120104

Polveri e articolato di materiali non ferrosi

 

100210

Scaglie di laminazione

 

120 105

Limatura e trucioli di materiali plastici

 

 

 

 

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI
FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

 

CODICE

DESCRIZIONE

150101

Imballaggi in carta e cartone

150102

Imballaggi in plastica

150103

Imballaggi in legno

150104

Imballaggi metallici

191002

Rifiuti di metalli non ferrosi

191203

Metalli non ferrosi

150105

Imballaggi in materiali compositi

150106

Imballaggi in materiali misti

150107

Imballaggi in vetro

150109

Imballaggi in materia tessile

150203

Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

 

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

 

CODICE

DESCRIZIONE

160103

Pneumatici fuori uso

160112

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111

160116

Serbatoi per gas liquido

160117

Metalli ferrosi

160118

Metalli non ferrosi

160119

Plastica

160120

Vetro

160122

Componenti non specificati altrimenti

160214

Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16209 a 160213

160216

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

020110

Rifiuti metallici

160604

Batterie alcaline (tranne 160603)

160605

Altre batterie ed accumulatori

 

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

 

CODICE

DESCRIZIONE

170201

Legno

170202

Vetro

170203

Plastica

170401

Rame, bronzo, ottone

191002

Rifiuti di metalli non ferrosi

170402

Alluminio

170404

Zinco

170405

Ferro e acciaio

020110

Rifiuti metallici

191001

Rifiuti di ferro e acciaio

170407

Metalli misti

191002

Rifiuti di metalli non ferrosi

170411

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

 

 

 

 

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 18.09.2003, n. DF2/353:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione calzetteria da donna” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta GISSI S.p.A. ubicata in Comune di Gissi (CH). loc. Terzi. - Z.I

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta GISSI alla continuazione delle emissioni in atmosfera relative all’impianto di “produzione calzetteria da donna” sito in zona industriale - loc. Terzi - Comune di Gissi (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 26.9.1997 di cui alla D.G.R. n. 3138 del 3.12.1997 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 


 

 

DETERMINAZIONE 25.09.2003, n. DF2/358:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “verniciatura, lastroferratura, montaggio” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta SEVEL da ubicarsi nei Comuni di Atessa (CH) e Paglieta (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi degli artt. 6 e 15 a) del D.P.R. 203/88, la Ditta SEVEL per gli impianti di “verniciatura, lastroferratura e montaggio” da ubicarsi nei Comuni di Atessa (CH), e di Paglieta (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nelle tabelle riassuntive datate 2.7.2003 – impianto di verniciatura (all. n. 9), 21.5.2003 - impianto di lastratura (all. n. 10) e 21.5.2003 - impianto di montaggio (all. n. 11) – parti integranti e sostanziali della presente disposizione e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 

 

DETERMINAZIONE 26.09.2003, n. DF2/359:

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 lett. a). Ditta INTERMOBILI di Pineto (TE). Revoca determinazione dirigenziale n. DF2/276 del 3.4.2003. Autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione mobili per l’arredamento della casa”, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 della Ditta INTERMOBILI da ubicarsi in Comune di Pineto (TE)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di revocare l’autorizzazione concessa con DF2/276 del 3.4.2003, avente per oggetto: “Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di produzione mobili per l’arredamento della casa - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a), della ditta INTERMOBILI da ubicarsi in Comune di Pineto (TE), S.S. Adriatica Km. 424”, per le motivazioni espresse in premessa;

2)   autorizzare, ai sensi dell’art. 15 lett. a) del D.P.R. 203/88, la ditta INTERMOBILI per l’impianto di “produzione mobili per l’arredamento della casa” da ubicarsi in S.S. Adriatica Km. 424 - Comune di Pineto (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

Omissis

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


 


 

 

PARTE II

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLO STATO

 

MINISTERO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO L'AQUILA

 

Sostituzione di un membro della Commissione C.I.G. per l’Industria della Provincia di Pescara.

COMMISSIONE PROVINCIALE C.I.G. INDUSTRIA PESCARA

Il direttORE

Vista la legge del 20.05.75, n. 164 concernente i provvedimenti di garanzia del salario;

Visto il Decreto n. 7/2000 del 20.06.2000 relativo alla costituzione della Commissione Provinciale C.I.G. per l’Industria per la provincia di PESCARA;

Vista la nota della C.G.I.L di Scafa - PE - pervenuta a questo Ufficio tramite la Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara in data 19.09.2003, con la quale ha comunicato che designa il sig. SABLONE Moreno - Membro Effettivo - in seno alla Commissione in argomento in sostituzione del sig. D’ALIMONTE Ivano - dimissionario -;

DECRETA

Il Sig. SABLONE Moreno - Membro Effettivo - della Commissione C.I.G. Industria di Pescara in sostituzione del Sig. D’ALIMONTE Ivano - dimissionario -.

Il presente provvedimento è stato realizzato in n. 6 esemplari originali due dei quali restano agli atti dell’Ufficio e gli altri vanno rispettivamente: n. 2 al Servizio Stampa della Giunta Regionale d’Abruzzo di L’Aquila, n. 1 al Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara, n. 1 alla C.G.I.L. di Scafa - PE -.

L’Aquila, 09 Ottobre 2003

Il direttORE regionale

Dr. Francesco Colaci


 

 


 

 

PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

 

Avviso elenco nomine ex art. 4, L.R. 41/77. Aziende per il Diritto agli Studi Universitari.: – Consigli di Amministrazione - Collegi dei Revisori dei Conti.

AVVISO PUBBLICO

 

AZIENDE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

- CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

L.R. 6.12.1994, n. 91. art. 7

Elezione di quattro rappresentanti della Regione in seno a ciascuno dei Consigli di Amministrazione delle Aziende per il diritto agli studi universitari di L’Aquila, Chieti e Teramo. I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.

- COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

L.R. 6.12.1994, n. 91. art. 10

Elezione di tre membri in ciascuno dei Collegi dei Revisori dei Conti delle Aziende per il diritto agli studi universitari di L’Aquila, Chieti e Teramo.

I membri sono scelti:

a)   uno tra iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzioni di presidente;

b)   uno tra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti;

c)   uno tra gli iscritti all’Albo dei ragionieri.

 


 


 

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALI

 

Avviso di deposito progetto “Potenziamento della centrale a ciclo combinato di Celano (AQ). Ditta Termica Celano s.r.l. - Celano (AQ).

AVVISO AL PUBBLICO
Artt. 8 e 9 del D.P.R. 12.04.1996
Art.
8, comma 3 e 4 DGR 119/02 e successive modifiche e integrazioni

Si comunica che dal 25.09.2003 è pubblicato sul sito internet http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA (sezione “pratiche on-line) l’avviso di deposito presso la Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto Ambientale - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - in Via Leonardo da Vinci, 1 67100 L’Aquila - Piano Terra - ai sensi dell’Art 8, comma 3 e 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni il Progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Potenziamento della centrale a ciclo combinato di Celano (AQ).

PROPONENTE

TERMICA CELANO s.r.l. con sede legale a Milano in via Foro Buonaparte, 31.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPCM 10 Agosto 1988, n. 377 ; art. 1 comma 1, lettera b: “centrali termoelettriche, con potenza termica di almeno 300 MW.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Comune di Celano - Borgo Strada 14;

DESCRIZIONE DEL PROGETTO, FINALITA’, CARATTERISTICHE e DIMENSIONAMENTO

Potenziamento della centrale termoelettrica dalla attuale potenza termica di circa 250 MW alla potenza termica di circa 375 MW, per una potenza elettrica di circa 192 MW, mediante lavori di modifica impiantistica, interni alla centrale stessa. Il potenziamento non implica la realizzazione di opere connesse ed in particolare, di elettrodotti e di metanodotti, in quanto verranno utilizzate le opere esistenti. L’energia elettrica aggiuntiva, prodotta dalla Centrale a seguito del potenziamento, verrà completamente destinata secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 16/03/1999, n. 79 mentre la maggior produzione di energia termica cogenerata sarà conferita allo Zuccherificio Sadam Abruzzo interconnesso alla centrale stessa.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Politica e Gestione Integrata dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, BB.AA e V.I.A. - Ufficio V.I.A..

Si rende noto che dalla data di pubblicazione sul sopra citato sito internet decorre il termine di 45 giorni per l’inoltro di eventuali istanze osservazioni e pareri da parte di Enti Pubblici, Privati Cittadini, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste etc.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Serafino Martini - tel. 0862/363261.

Il responsabile dell’informazioni è l’Ing. Patrizia De Iulis - Tel. 0862/363249.


 


 

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

Comune di Oricola (AQ) – Ditta Az. Agr. “Il Gambero di Fiume” di Loris Proietti. Licenza di concessione di acqua dal fosso Cammarano per uso gamberocoltura.

La Ditta “ IL GAMBERO DI FIUME” di Loris Proietti, con sede legale in Comune di Oricola (AQ), in data 13/07/2001 ha presentato domanda di concessione in sanatoria per derivare acqua da pozzo nella misura di L/S 10 per uso gamberocoltura in Comune di Oricola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Ettore Ricci

 

 

 

Licenze attingimento acqua per uso irriguo. Ditte varie.

SCHEDE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

-    Con decreto 332/03 in data 30/1/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CANDELORO STELIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal collettore centrale nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 47/03 in data 6 Maggio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta RASCHIATORE MARIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore sx - canale allacciante nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 48/03 in data 6 Maggio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PARIS ATTILIO la licenza di attingere l/sec. da 2 a 20 di acqua dal fosso 45 nel Comune di LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 180/03 in data 25.03.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ORLANDI FELICE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 1 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 191/03 in data 03.04.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta LUCCITTI MARIA PIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 13 - 14 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 269/03 in data 12.05.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ALFONSI FRANCA la licenza di attingere l/sec. 10 di acqua dal FIUME LIRI nel Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 92/03 in data 18.06.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CARDARELLI SANTINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal sorgente naturale nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 101/03 in data 18.06.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI PAOLO SANTE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal piccola cinta fosso 38 - 24 – 40 - canale collettore centrale - canale collettore sx - nel Comune di TRASACCO-CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 142/03 in data 24 Giugno 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MARCANIO PIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 13 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 158/03 in data 27 Giugno 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIPERNI RITA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal 12 - piccola cinta nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 165/03 in data 27 Giugno 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ANGELINI SALVATORE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale allacciante nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 196/03 in data 27 Giugno 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TORRELLI ANTONIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 13 – 21 - cinta nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 216/03 in data 4 Luglio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MACEROLA TONINA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 21 nel Comune di AIELLI - CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 229/03 in data 4 Luglio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIPERNI VITTORIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso non numerato derivazione del fosso 12 - 21 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 242/03 in data 4 Luglio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CIPRIANI DOMENICO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal cintarella undicimila nel Comune di CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 368/03 in data 10 Luglio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta COCCIA MARIA TERESA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal COLLETTORE CENTRALE - FOSSO 43 - FOSSO ALLACCIANTE nel Comune di LUCO DEI MARSI TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 370/03 in data 10 Luglio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CHERUBINI SETTIMIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal collettore centrale fossi derivazioni cintina di Luco nel Comune di AVEZZANO - LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 371/03 in data 10 Luglio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FOSCA ANTONIETTA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal COLLETTORE CENTRALE - FOSSI DERIVAZIONE nel Comune di AVEZZANO - LUCO DEI MARSI - TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 373/03 in data 10 Luglio 2003 del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CHIARILLI LUIGI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal collettore centrale e fossi derivazione nel Comune di LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 379/03 in data 10 Luglio 2003 del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta BOVE MARIA CLAUDIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 43 nel Comune di LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 382/03 in data 10 Luglio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta COCCIA VALERIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal collettore centrale nel Comune di LUCO DEI MARSI - TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 385/03 in data 11 Luglio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CURITTO VITTORIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso strada 20 traversa 11000 - fosso 17 - fiume Giovenco nel Comune di AIELLI - CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 394/03 in data 11 Luglio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta VENDITTI ANTONELLA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di LUCO DEI MARSI - TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 610/03 in data 17/7/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MONTANARO RACHELE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE COLLETTORE MERIDIONALE E FOSSO 38 nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 414/03 in data 18 Luglio 2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MASCITTI VITTORIANA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale allacciante nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 579/03 in data 9/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DE ASCENTIS ERNESTO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 580/03 in data 9/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta IACOBONI FRANCESCA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE COLLETTORE CENTRALE nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 581/03 in data 9/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI FELICE ROSANNA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 4 - 2 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 582/03 in data 9/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI PANCRAZIO ANTONIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 5 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 583/03 in data 9/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI RENZO GIULIANA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal contro collettore dx e canale allacciante nel Comune di AVEZZANO - CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 584/03 in data 9/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI BERARDINO SEBASTIANO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 4-7 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 585/03 in data 9/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI BERARDINO NICOLA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 4 e 7 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 586/03 in data 9/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta BIANCHI QUIRINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di LUCO DEI MARSI - CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 587/03 in data 10/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta GALLOTTI ROBERTA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal PICCOLA CINTA -ALLACCIANTE - FOSSO 23 nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUIO.

-    Con decreto 588/03 in data 10/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CERONE LUIGI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore dx e fosso 8-7-10 nel Comune di AVEZZANO - CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 589/03 in data 10/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TAROLA EUGENIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 590/03 in data 10/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta GASBARRE MARIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di PESCINA - CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 591/03 in data 11/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FAONIO GIOVANNI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore centrale nel Comune di AVEZZANO - LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 592/03 in data 11/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DEL VECCHIO ERNESTO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale centrale nel Comune di AVEZZANO - LUCO DEI MARSI - TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 593/03 in data 11/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MORGANTE MARIA OLIMPIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore imele nel Comune di SCURCOLA MARSICANA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 595/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TRINCHINI SILVANO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di CERCHIO - PESCINA - AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 596/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta VENDITTI LAURO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE ALLACCIANTE MERIDIONALE nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 597/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta SANTILLI MICHELANGELO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE ALLACCIANTE E FOSSO 12 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 598/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta VICARETTI DOMENICO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal collettore e fosso 22 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 600/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PARIS ALVARO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CONTRO CANALE COLLETTORE DX nel Comune di LUCO DEI MARSI - AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 601/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta STORNELLI ANTONIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 7 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 602/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIPERNI LUIGI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 14 - 12 E CINTA (4) nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 603/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MONTAGLIANI PAOLA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 13 – cinta (2) allacciante (3) nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 604/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MALIZIA VITTORIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 12 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 605/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI RENZO ANDREA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 22 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 606/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI LORETO MAURIZIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal 13 - allacciante nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 607/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FELLI ANTONIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 21 - allacciante nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 608/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CATARINACCI ANTIMO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CINTA - FOSSO 39 E ALLACCIANTE nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 609/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta SANTUCCI ONOFRIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal contro collettore dx nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 611/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TRINCHINI REMO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 612/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta RASCHIATORE FRANCO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore sx nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 613/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta AZ. AGRICOLA DI CASSETTA ENRICO E RANIERO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal contro collettore dx e sx - canale allacciante meridionale - fosso non numerato derivazione fosso 42 nel Comune di AVEZZANO – CELANO - LUCO DEI MARSI - TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 614/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MARCANIO GABRIELE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 13 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 615/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MARCANIO ERMENEGILDO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 14 - collettore centrale - fosso 13 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 616/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PARIS LORETO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal contro collettore dx nel Comune di AVEZZANO - LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 617/03 in data 17/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta RESTAIONO MARIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 3 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 594/03 in data 18/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CATARINACCI GIUSEPPE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal collettore meridionale e fosso compensatore nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 619/03 in data 18/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta LUCCITTI VITTORIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 13 - 12 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 618/03 in data 18/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta VICARETTI AGOSTINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale allacciante superiore, fosso 13, fosso 14 fosso 15 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 620/03 in data 18/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta BONALDI MAURO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal collettore piccola cinta (bacinetto), fosso 15 - Rio Foci - Fosso 13 - contro collettore Dx - canale collettore nel Comune di AIELLI – CELANO - AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 621/03 in data 18/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TORRELLI GAETANO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale nel Comune di CELANO - AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 622/03 in data 18/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TUCCERI ALESSANDRO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale allacciante - piccola cinta – fossi - derivazioni nel Comune di CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 623/03 in data 18/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ROSSI GIANNI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 15 - collettore bacinetto - piccola cinta - collettore allacciante settentrionale - nel Comune di CELANO - AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 612/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CERASANI ANNA RITA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di CELANO E PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 613/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIPERNI BERARDINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal collettore centrale nel Comune di AIELLI, CELANO, PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 614/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ANTONETTI CARLA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 615/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CAPALDI LORETO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 616/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta LUCCITTI GEMMA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con il decreto 617/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MALIZIA ANNUNZIATA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal cinta fosso 12 – 13 – 10 - nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 618/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MILONE LUCIANA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 619/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PALMERONE ANTONIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal 13 - collettore - fosso 13 - cinta nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 620/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PALMERONE MICHELE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 13 canale - cinta nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 621/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta STORNELLI VINCENZO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal allacciante - cinta nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 622/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta RANALLETTA ANGELO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 14 – 13 - collettore fosso 23 e cinta nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 623/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TUCCERI CARMINE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal Fiume Rafia nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 624/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta VALERI PASQUALE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal allacciante meridionale - piccola cinta meridionale nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 625/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI BENEDETTO DAMIANO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore del bacinetto, fiume giovenco, fosso 22, piccola cinta meridionale, fosso non numerato detto fosso morto nel Comune di CELANO - PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 626/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI BENEDETTO SALVATORE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore del bacinetto, fiume giovenco, Piccola cinta meridionale, fosso non numerato (detto fosso morto) fosso 25 – 26 - 27 nel Comune di CELANO - PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 627/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MORGANI SANDRO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 24 - 20 – giovenco – cinta - nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 628/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MAZZEI RAFFAELLA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 629/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TARQUINI NELLO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore del Bacinetto, fosso 23, piccola cinta meridionale, fosso non numerato (fosso morto) fosso 25, fosso 26, Traversa di undicimila nel Comune di PESCINA - CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 630/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta SBUCAFRATTA OLIMPIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 631/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta GIGLI FABIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal allacciante meridionale, piccola cinta meridionale, fosso compensatore, fosso 33, 34 nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 632/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta IMBASTARI ADA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore del bacinetto, fiume giovenco, fosso 22, piccola cinta meridionale, traversa di undicimila nel Comune di CELANO – CERCHIO - PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 633/03 in data 19/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ANTONANGELI VALERI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal allacciante settentrionale - piccola cinta Settentrionale - fosso 23 nel Comune di ORTUCCHIO PESCINA - TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 635/03 in data 25/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CAMPORA VITTORIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 636/03 in data 25/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI PASQUALE ANGELA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 7 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 637/03 in data 25/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta GUGLIELMI ANTONIO ATTILIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 638/03 in data 25/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta VITALE ELIDO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore principale nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 639/03 in data 25/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CASCIOLA AMERICO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal cintarella - cinta grande - fossi laterali nel Comune di CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 640/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI CICCO PASQUALE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal Giovenco - rio delle foci - canale grande e piccolo - fosso 13 - fosso adiacente Giovenco, nel Comune di CELANO - AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 641/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI CICCO MARIA DOMENICA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal GIOVENCO, RIO DELLE FOCI, CINTA, CANALE GRANDE E PICCOLO, FOSSO 13, 12, 14 nel Comune di CELANO AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 642/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta STORNELLI LUIGI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal ALLACCIANTE - FOSSO 14 – 15 - ALLACCIANTE nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 643/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MALIZIA FERNANDO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE COLLETTORE nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 644/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FIDANZA CESARE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 8 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 645/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CONTESTABILE GUIDO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CINTA ALLACCIANTE nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 646/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta BIANCHI AUGUSTO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore dx e sx. nel Comune di AVEZZANO - LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 647/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta IACCHETTA LUCIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale allacciante settentrionale - fosso 13 - canale allacciante settentrionale, nel Comune di CELANO - AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 648/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PRESUTTI LUIGI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale centrale nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 649/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIERLEONI FRANCESCA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 13 E CANALE COLLETTORE DX nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 650/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TORRELLI VITTORIANO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 10 - pozzone - fosso 12 - 13 controcollettore dx - canale collettore nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 651/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI RENZO VINCENZO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 10 - 12 - 22 - 23 nel Comune di AVEZZANO, CELANO, PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 652/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIPERNI ANTONINA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal Fosso 13, Canale allacciante settentrionale, canale cinta settentrionale nel Comune di CELANO - CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 653/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta BERARDICURTI ENRICA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 13 - 14 collettore del bacinetto nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 654/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta VITAGLIANI LORETA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 12 - 10 - contro canale collettore dx nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 655/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIETRANTONI DOMENICO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 17 - 18 - 20 - 21 - collettore bacinetto - fosso 14 - fosso 17 - 18 - 21 - 20 nel Comune di AIELLI - CELANO - CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 656/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIETRANTONI FABRIZIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso collettore bacinetto sett. - fosso 20 - 18 - 17 nel Comune di CERCHIO AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 657/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIETRANTONI MICHELINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso bacinetto nel Comune di CELANO - PESCINA per uso.

-    Con decreto 658/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIETRANTONI VALENTINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal Fosso bacinetto nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 659/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PETROLIO CESARE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore bacinetto nel Comune di AIELLI - CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 660/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FINUCCI GIOVANNI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 22, piccola cinta, settentrionale, fosso 15, allacciante settentrionale nel Comune di AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 661/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MALIZIA MAURO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 10 – 12 - Canale allacciante nel Comune di CELANO - AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 662/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI PIETRO CESIDIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal Due cinte Giovenco - fosso 17 - Cinta nel Comune di AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 663/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta SCRITTI BARTOLOMEO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore sx e fosso 4-3-7 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 664/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MOSTACCI EMILIANO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal PESCINA E CERCHIO nel Comune di PESCINA E CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 665/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI LORETO ARCANGELO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di SAN BENEDETTO DEI MARSI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 666/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI GENOVA FILIPPO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di PESCINA - CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 667/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI GENOVA GIANFRANCO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE COLLETTORE nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 668/03 in data 26/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta BOSCOLO GIUSEPPE GALAZZO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di PESCINA ORTUCCHIO per uso

-    Con decreto 669/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DEL PINTO LUIGI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di CERCHIO- CELANO - PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 670/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TAGLIOLA QUINTINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE COLLETTORE nel Comune di PESCINA E CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 671/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TARQUINI EMIDIO FEDERICO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE COLLETTORE nel Comune di PESCINA E CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 672/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta AMICUZI PAOLA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal Canale centrale, fosso, derivazione, canale allacciante, fossi derivazioni piccola cinta formetta nel Comune di AIELLI - CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 673/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIETROSANTE VITTORIANO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 12-13 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 674/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta BALIVA ROMINA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 11-12-13- canale collettore superiore - canale collettore centrale nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 675/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FLAVIANI ANGELA la licenza di attingere l/sec, da 2 a 20 di acqua dal FOSSO 15-16-17-10-8-12-13-14--contro collettore dx - canale collettore - canale collettore bacinetto + collettore cinta nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 676/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CIACCIA ROSETTA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 8-10 nel Comune di AVEZZANO - CELANO AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 678/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta RANIERI VITTORIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 12-13-14 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 679/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta GUERRA LINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 13-14-11-12 nel Comune di CELANO - AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 680/03 in data 29/9/2003, deI Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CICCARELLI OTTAVIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale allacciante meridionale -fosso 23 - collettore del bacinetto nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 681/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L‘Aquila è stata accordata alla ditta BARBONE ANGELA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 11-12-13 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 681bis/03 in data 13/2/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta GIOMMO MASSIMO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE COLLETTORE DX nel Comune di AVEZZANO - LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 682/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta LETTA DOMENICO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 17, canale allacciante settentrionale, collettori vari bacinetto Rio Aielli nel Comune di CERCHIO, AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 683/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PARIS LORETA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 17, Rio di Aielli, collettori vari, bacinetto canale allacciante, settentrionale, fosso 13, contro collettore dx canale allacciante, nel Comune di AIELLI, CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 684/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FLAMMINI SILVIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 12-13-14-11-15-16, collettore cinta bacinetto nel Comune di CELANO - AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 685/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CARUSI VITTORIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 12 nel Comune di CELANO-AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 686/03 in data 29/9/2003. del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta GIOVANNONE VITTORIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di CANALE CENTRALE per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 687/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PACE ENZO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale centrale - freddo - fosso 40 nel Comune di LUCO DEI MARSI - AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 688/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alta ditta DI GIAMBERARDINO VINCENZO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal Canale centrale, allacciante, collettore dirivazioni nel Comune di LUCO DEI MARSI - TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 689/03 in data 29/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta GIANNANTONI NICOLA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore cintarella nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 690/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ARATARI NADIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 691/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta COOP. VALFUCINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore Cinta nel Comune di S. BENEDETTO DEI MARSI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 692/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ANTONELLI DOMENICA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di AVEZZANO - SCURCOLA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 693/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI BERNARDO ALESSANDRO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di CELANO E AIELLI per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 694/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta RANALLI ARISTIDE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 695/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta SANTILLI COLOMBO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 698/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ARATARI ANGIOLINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di PESCINA, ORTUCCHIO, TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 699/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI MUZIO SANDRO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di ORTUCCHIO E TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 700/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI MUZIO PIETRO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di ORTUCCHIO E TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 701/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CIPRIANI ANTONIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 702/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CONTESTABILE BENITO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 703/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CERASANI VINCENZO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 704/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PORRECA VIRGINIO la licenza di attingere l/sec. da 2 a 20 di acqua dal nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 705/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta SALVATI LUIGI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 706/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI GENOVA COLOMBA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 707/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta CERASANI DOMENICO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal collettore fosso 21 – 24 - 26 nel Comune di CERCHIO – CELANO - PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 708/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIPERNI DINA AZ. AGR. OMONIMA C.F. la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 12 nel Comune di CELANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 709/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FOSCA DOMENICO ANTONIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 40 nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 710/03 in data 30/9/2003, del DirigEnte del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta BIANCHI ELVIRO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore e fosso 7 e cintarella nel Comune di LUCO DEL MARSI - AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 711/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DI GIANFILIPPO FABIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale allacciante nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 712/03 in data 30/09/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TARQUINI FRANCESCO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore del bacinetto - fosso 23 - piccola cinta meridionale - fosso non numerato detto fosso morto, fosso 25 fosso 26 e traversa di undicimila nel Comune di PESCINA E CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 713/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PIPERNI ROBERTO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 5 - 7 - 8 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 714/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FRATELLI IPPOLITI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal Contro collettore sx - canale allacciate nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 715/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FORSINETTI FILIPPO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 4 - 3 - 2 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 716/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ALMONTE AURELIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal piccola cinta meridionale - fosso 29 - 26 - 27 nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 717/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta TRINCHINI DOMENICO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore del bacinetto - fosso 24 - piccola cinta meridionale, traversa di undicimila, allacciante meridionale nel Comune di PESCINA E CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 718/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FABRIZI FABRIZIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 23 - 26 - 27 nel Comune di PESCINA E CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 719/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta GRASSI ORANTE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal allacciante meridionale fosso 29 - 30 - 34 - 35 nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 720/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta DEL GROSSO MODESTO A. la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore del bacinetto - piccola cinta meridionale - traversa undicimila nel Comune di PESCINA - ORTUCCHIO E CERCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 721/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta D’AVOLIO AGOSTINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 20, piccola cinta meridionale, fosso 21 nel Comune di CERCHIO PESCINA - COLLARMELE per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 722/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FORCUCCI CONCETTA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal piccola cinta meridionale, fosso 29 - 30 - 31 nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 723/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta ONOFRI MARINA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal piccola cinta meridionale - fosso 29 - 30 - 31 nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 724/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta FANTOZZI ATTILIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore del bacinetto - piccola cinta meridionale - fosso non numerato (detto fosso morto, fiume giovengo nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 725/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta PRESCIUTTI ANGELA C la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 8 - 9 - 10 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 896/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio d L’Aquila è stata accordata alla ditta CIPRIANI ENNIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

-    Con decreto 897/03 in data 30/9/2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila è stata accordata alla ditta MAZZEI VITTORIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal nel Comune di Pescina per uso DA 2 A 20.

il responsabile del servizio

F.to Dott. Ing. Ettore Ricci

 


 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

 

Decreto di approvazione dell’Accordo di Programma L. 285/97.

IL PRESiDENTE

Premesso

-    che la L. 28.08.1997 n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’Infanzia e l’Adolescenza” prevede la stipula di appositi Accordi di Programma tra gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie Locali, Direzione Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Centri di Giustizia Minorile per l’attuazione di Piani Territoriali d’Intervento;

-    che in data 2 ottobre 1998 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma relativo al I° triennio 1997/1999 successivamente integrato con ulteriore accordo sottoscritto in data 25.07.01;

-    che con delibera di Giunta n. 3177 del 12.02.1998 la Regione Abruzzo ha approvato il predetto Piano Territoriale Provinciale e concesso i relativi finanziamenti;

Rilevato

-    che con deliberazione di Consiglio Regionale n. 26/07 del 23.01.01 è stato approvato il Piano di Attuazione della L. 285/97 II° triennio;

-    che in data 18.06.01 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma relativo al II° triennio della citata legge per la Provincia dell’Aquila ed integrato in data 25.07.01;

-    che con ordinanza DM4/44 del 31.07.01 la Regione Abruzzo ha approvato il predetto Piano d’Intervento per l’Infanzia e l’Adolescenza della Provincia dell’Aquila e concesso il relativo finanziamento;

Atteso

-    che in data 30.09.2002 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, i legali rappresentanti degli Enti partecipanti hanno provveduto alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma volto ad utilizzare le economie di spesa realizzate nel primo e secondo anno del I° triennio;

-    che in data 16.10.03 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, i legali rappresentanti degli enti partecipanti hanno provveduto alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma volto ad utilizzare le economie di spesa realizzate nella terza annualità del primo triennio e prima annualità del secondo triennio;

Visto l’art. 34 del decreto L.vo n. 267/2000 il quale dispone che l’Accordo di Programma venga approvato con atto formale del Presidente della Provincia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1.   di approvare l’Accordo di Programma per la promozione di diritti e di opportunità per l’Infanzia e l’Adolescenza sottoscritto in data 16.10.2003 contenente le modalità di utilizzo delle economie di spesa realizzate nella terza annualità del primo triennio e prima annualità del secondo triennio e le integrazioni ai progetti inseriti nel Piano territoriale d’Intervento 2000/2002, Accordo allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;

2.   di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 16.10.2003

IL presidENTE

Dr. Palmiero Susi


 


 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

 

Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso innaffiamento giardino. Comune di Alba Adriatica. Ditta Soc. Somigiema snc. Decreto di concessione n. DN5/53 del 2.04.03.

Ordinanza n. DN5/53 del 2.04.2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta SOC.SOMIGIEMA SNC con sede legale in VIA UMBRIA 23/13 - ALBA ADRIATICA -, di derivare acqua dal pozzo tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0,0002 da utilizzare per uso INNAFFIAMENTO GIARDINO.

Art. 2

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.02.95, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 476 del 24.10.2002……

Art. 3

Omissis        La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno, anticipatamente, l’annuo canone di Euro 92,96 (180.000)..... omissis

L’Aquila, lì 2.04.2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Ing. Pierfranco Colangeli

*******

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 476 DEL 24.10.2002

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,

PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO sede de L’AQUILA

GENIO CIVILE - TERAMO

Ufficio Attività Amministrative

Omissis

- ART. 1 -

QUANTITA’ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE.

La quantità d’acqua derivata in località LUNGOMARE MARCONI del Comune di ALBA ADRIATICA è fissata in misura non superiore a moduli 0,0002 (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 comma 3 del c.c.).

L’acqua derivata verrà utilizzata a ciclo chiuso senza restituzione dei reflui.

- ART. 2 -

LUOGO E MODO DELLA DERIVAZIONE

Le opere di presa dell’acqua si trovano nella località LUNGOMARE MARCONI del Comune di ALBA ADRIATICA in sponda destra del Torrente Vibrata (iscritto al n. 164 dell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un pozzo della profondità di circa 6 m.

Il progetto di tale opera di derivazione, a firma del tecnico GEOM PIERLUIGI MARZIALE, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da n. 1 elaborato tecnico e da una relazione tecnica.

Omissis

- ART.4 -

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE.

La Ditta concessionaria è tenuta all’installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l’Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara.

-ART 5 -

GARANZIE DA OSSERVARSI.

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l’acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità dei pozzi ed alla zona interessata dall’emugimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall’Amministrazione concedente.

-ART. 8 -

DURATA DELLA CONCESSIONE.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 1.02.1995 (data di effettivo inizio della derivazione). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.

Omissis           

Teramo lì, 27.03.2003

F.TO Giovannelli Giammarco

F.TO Il Dirigente del Servizio

Dr. Ing. Ettore Ricci


 


 

 

COMUNITA' MONTANA

MAIELLETTA "ZONA P" - PENNAPIEDIMONTE (CH)

 

Statuto Comunità Montana –Modifiche ed integrazioni – Deliberazione Consiglio Comunitario n. 24 del 30.09.2003.

Art. 4 – Piano pluriennale di sviluppo socio – economico – Programma operativo annuale.

L’art. 4 è modificato come segue: 

-    al 20° comma: il termine “120 giorni” è sostituito con “60 giorni”

-    al 21° comma: i termini “ 60 giorni” sono sostituiti con “30 giorni”

Art. 12 – Durata del Consiglio e permanenza in carica dei Consiglieri

L’art. 12 è modificata e integrata come segue:

-    al 3° comma: “L.R. 6/12/1994 n. 92” è sostituito con “L.R. 5.8.2003 n. 11”

-    al 7° comma si aggiunge in ultimo: “ed al Consiglio comunitario - Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto”:

-    dell’introduzione del comma 11 bis: “In caso di gestione commissariale i Consiglieri appartenenti al disciolto Consiglio comunale permangono in carica fino alla nomina di successori; ove lo scioglimento consegua a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, i consiglieri cessati decadono immediatamente dalla carica ricoperta in seno al Consiglio comunitario”.

Art. 15 – Elezione degli organi esecutivi

L’art. 15 è modificato come segue:

-    al 5° comma: “entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri” è sostituito “entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione”.

2)- di dare atto che il Consiglio Comunitario Comunitario ha provveduto ad adeguare lo Statuto, a seguito delle disposizioni sancite dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 con le deliberazioni n. 9 del 20.3.2001 e n. 13 del 21.5.2002, rispettivamente pubblicate sul B.U.R.A. n. 11 del 30.5.2001 e n. 14 del 7.7.2002;


 


 

 

COMUNE DI AVEZZANO (AQ)

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 23.12.2002. Piano di recupero del patrimonio edilizio in località Piazza Tommaso da Celano – Esame e determinazione circa le osservazioni pervenute ed approvazione.

L’anno duemiladue il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18,40 e segg., in Avezzano, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune – dietro regolare avviso di convocazione del 20.12.2002 contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all’albo pretorio del Comune, nei termini di legge - si è riunito in sessione straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all’appello nominale, risultano:

COGNOME E NOME

PRESENTE

COGNOME E NOME

PRESENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO: DOTT. ANTONIO FLORIS

SI

 

 

 

 

 

 

ALFATTI

APPETITI

ROBERTO

SI

FRANCHI

BERARDINO

--

ALTOBELLI

BRUNO

SI

IAMPIERI

BRUNO

SI

AMATILLI

FABRIZIO

SI

LUCCITTI

GIUSTINO

--

BERNARDINI

DOMENICO

--

PACIOTTI

FRANCESCO

SI

BISEGNA

FABIO

SI

PAOLONI

CORRADO

--

CERONE

ALESSANDRA

SI

PARISSE

RENATA

--

CIPOLLONI

LINO

SI

PATRIZI

VINCENZO

SI

COSIMATI

IRIDE

SI

PIERLEONI

ANGELO

SI

DI CICCO

GINO

SI

POLCE

ARRIGO

SI

DI DOMENICO

GIACOMO

SI

RANALLETTA

VINCENZO

--

DI FABIO

ANTONIO

SI

RETICO

ALFREDO

SI

DI MARZIO

EMILIO

--

SIGISMONDI

LUIGI

SI

DI MATTEO

NAZZARENO

SI

TIBURZI

CORRADO

SI

DI PANGRAZIO

GIUSEPPE

SI

VERROCCHIA

VINCENZO

SI

FERRERI

GIUSEPPE

SI

VICINI

CARLA

--

Il Presidente Sig. Sigismondi Luigi, riconosciuta legale l’adunanza per l’intervento di n. 23 su trentuno componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il Segretario Generale Sig. Dott. Vincenzo Montillo.

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:

VERRECCHIA

MASSIMO

SI

GALLESE

VINCENZO

--

SORGI

ONOFRIO

SI

GEMINI

ANTONIO

SI

GIFFI

BIAGIO AURELIANO

SI

DI BERARDINO

DOMENICO

SI

DE NICOLA

STEFANO

SI

IAMPIERI

EMILIO

SI

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto n. 13 dell’o.d.g. e dopo una breve illustrazione da parte dell’Assessore De Nicola, ne propone l’approvazione;

(Esce dall’aula il Consigliere Di Matteo ed entrano i Consiglieri Bernardini, Luccitti e Parisse; i presenti sono n. 25)

il consiglio comunale

-    Udita la proposta del Presidente;

-    Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell’allegato “A”;

-    Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all’allegato “B”;

-    Visto il parere della competente Commissione Consiliare in data 11.12.2002 (allegato “A1”);

-    Visto lo Statuto Comunale;

-    Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

-    Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

delibera

1)   Di controdedurre le osservazioni – di cui alle allegate schede “C1”, e “C2” – presentate al Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio in località piazza Tommaso da Celano con il seguente parere:

osservazione n. 1 prot. 21206 del 13.08.02, parere favorevole

osservazione n. 2 prot. 21277 del 14.08.02, parere favorevole

2)   Di dare atto che gli elaborati di adozione del P.R.P.E. in loc. Piazza Tommaso da Celano sono integrati con la tav. D) Schema di Convenzione;

3)   Fatte proprie le motivazioni espresse dalla II Commissione Consiliare in data 11.12.2002, (allegato A1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 18/83 e s.m.i., il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio in località Piazza Tommaso da Celano costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione di cui sono parte integrante come modificati in seguito ai pareri espressi nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate.

Tav. n. 1     INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Tav. n. 2     INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE

Tav. n. 3  CONSISTENZA, DESTINAZIONI E STATO DI EDIFICI ED URBANIZZAZIONI

Tav. n. 4    CATEGORIE DI INTERVENTO, PROGETTO, TIPOLOGIE EDILIZIE

Tav. n. A    RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E QUADRO DI SPESA

Tav. n. B    NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tav. n. C    SCHEDE DI INDAGINE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tav. n. D    SCHEMA DI CONVENZIONE

4)   Di dare atto che il P.R.P.E. prevede interventi di natura pubblica per una somma complessiva di circa Euro 289.216,00 da attuarsi nel tempo di validità del Piano di Recupero e da inserire nella Programmazione delle Opere Pubbliche.

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Omissis

 


 

 

COMUNE DI CELANO (AQ)

 

Avviso di deposito della Variante alle N.T.A. del P.R.G. – Zona di ristrutturazione di tipo 3. Integrazione Artt. 40 e 40/bis.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione consiliare n0 11 del 17.05.2003, con la quale è stata adottata la “VARIANTE ALLE N.T.A del P.R.G. - ZONA DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO 3 - INTEGRAZIONE ARTT. 40 e 40/bis”;

Visto l’art. 10 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che, presso la Segreteria Comunale, sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, a libera visione del pubblico, gli atti della “Variante alle N.T.A. del P.R.G. Zona di Ristrutturazione di tipo 3” INTEGRAZIONE ARTT. 40 e 40/bis.

Entro il termine del deposito, chiunque può presentare osservazioni anche sotto forma di istanze, proposte o contributo.

Dette osservazioni ed eventuali grafici allegati, vanno prodotti in triplice copia di cui una in bollo.

Dalla Residenza Municipale 15 Ottobre 2003

Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata
il responsabile del settore

Arch. Vitaliano Gentile


 


 

 

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO (AQ)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della delibera di C.C., riguardante l’adozione di variante al P.R.G.

AVVISO DI DEPOSITO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la legge 1/78

RENDE NOTO

Che presso la segreteria Comunale è depositata, a libera visione del pubblico, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 2.10.2003 relativa all’approvazione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione Piazza in Fraz. S. Giovanni costituente adozione di variante al Piano Regolatore Generale.

Che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

Le citate osservazioni e gli eventuali grafici dovranno essere redatti in carta legale, unitamente a copia in carta semplice.

Il responsabile dell’area tecnica

D’Eramo Angelo


 


 

 

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO (AQ)

 

Avviso di deposito adozione PRG in variante per esecuzione opere pubbliche.

il responsabile dell’ufficio tecnico

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della L. 1/78 e art. 6 e seguenti della L. 167/62 e successive modifiche ed integrazioni;

rende noto

Che presso l’Ufficio di Segreteria sono depositati, in libera visione al pubblico e per 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo PRETORIO del Comune, gli atti relativi all’adozione della variante al PRG, per la realizzazione dell’intervento riguardante la sistemazione della strada in località Roscia, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27.06.2003, esecutiva ai sensi di legge.

AVVERTE

Che durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione e può presentare al Comune di Civita D’Antino documentate osservazioni, istanze e memorie in merito alla variante adottata, in carta legale.

Le osservazioni presentate dopo tale termine, anche sotto forma di istanze proposte o contributo, sono irricevibili.

Civita D’Antino lì 11.07.2003

IL RESPONSABILE DELl’ufficio

Geom. Antimo Rauso


 


 

 

COMUNE DI MIGLIANICO (CH)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15.09.2003 – Modifica dell’art. 35 quater della Disciplina Edilizia Urbanistica allegata alla variante al P.R.G. approvata nel gennaio 2003.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Del Comune suddetto

RENDE NOTO

-    che con deliberazione del Comunale n. 49 del 15.09.2003, è stata adottata la modifica dell’art. 35 quater della disciplina edilizia urbanistica allegata alla Variante al P.R.G. vigente di questo comune approvata nel gennaio 2003;

-    che detta delibera ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, rimarrà depositata nelle segreteria comunale, per 45 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

INVITA

Chiunque a prendere visione della suddetta delibera, precisando che la presentazione delle osservazioni alla stessa, secondo quanto stabilito dall’art. 10 della citata Legge Regionale, dovrà avvenire entro il suddetto periodo di pubblicazione.

Miglianico, lì 14 Ottobre 2003

IL RESPONSABILE DELL’ufFICIO TECNICO

Geom. Nando Timperio


 


 

 

COMUNE DI ORTONA (CH)

 

Deliberazione del C.C. n. 79 del 10.09.2003. Ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di una sala conferenze dell’Hotel Mara. Variante alla c.e. n. 45 del 26.08.2002.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2003 N. 79

Omissis

il consiglio comunale

Premesso:

-    Che in data 9/09/2002, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive Chietino-Ortonese, è stata presentata istanza dalla Ditta HOTEL MARA SRL, con sede in ORTONA alla Via Lido Riccio, 4 acquisita al prot. 2363, pratica n. 238 intesa ad ottenere concessione edilizia in variante al P.R.G. per l’ampliamento, ristrutturazione e costruzione di una sala conferenze dell’Hotel Mara di Ortona;

-    Che lo sportello ha invitato tutte le amministrazioni competenti, coinvolte nel presente procedimento, a far pervenire gli atti istruttori e i pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti o ritenuti necessari, entro il termine prescritto

-    Che con nota n. 20724/23773 del 8/10/2002, acquisita al Protocollo di questo Ufficio in data 21/10/2002 al n. 238, il Comune di ORTONA ha comunicato parere contrario al rilascio della concessione edilizia;

-    Che con nota del 28/10/2002 prot. n. 2718, lo Sportello Unico ha comunicato detto parere contrario alla Ditta richiedente;

-    Che la Ditta con nota acquisita al prot. SUAP in data 4/11/2002 al n. 2756, ha richiesto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 447/98, la convocazione di apposita conferenza dei servizi, al fine di attivare le procedure di cui all’art. 5 del D.P.R. sopra richiamato, come modificato dal DPR 440/2000;

-    Che il Responsabile del Procedimento ha convocato con nota prot. n. 2980 del 2/12/2002 la conferenza dei servizi per il 18/12/02, invitandovi a partecipare le amministrazioni pubbliche competenti a rilasciare atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti o ritenute necessari, per la conclusione del presente procedimento amministrativo;

-    Che la convocazione della conferenza è stata resa pubblica, nel rispetto delle forme di pubblicità previste dal regolamento SUAP, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di ORTONA e del Comune di Chieti, ente capofila;

-    Che in data 18/12/02 si è tenuta la Conferenza dei Servizi come risulta dal relativo verbale;

-    Che il predetto verbale della conferenza dei Servizi è stato affisso all’Albo Pretorio;

-    Che con nota acquisita al protocollo in data 10/3/03 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso a questo Comune la nota del 6/3/03 per l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini della Variante al P.R.G.;

Viste:

-    la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 16/12/2002 n. 5370, con la quale esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole a condizione alla realizzazione dell’opera in oggetto;

-    la nota della ASL del 20/1/2003 n. 66, con la quale esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole a condizione alla realizzazione dell’opera in oggetto;

-    la nota del Servizio Tecnico del Territorio con la quale esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’opera in oggetto ai sensi dell’art. 13 L. 64/74 e con il rispetto della procedura prevista dall’art. 2 della L. 64/74;

-    la nota della Regione Abruzzo Servizio Territorio Urbanistica BB.AA. del 12/2/2003 n. 13219/02 con la quale esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell’opera in oggetto;

-    la nota della Capitaneria di Porto del 3/3/03 n. 5249, con la quale asserisce che non sussistono motivi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione, ma che presupposto formale per il rilascio è la presentazione della necessaria concessione edilizia;

-    la nota del Ministero dei Beni Culturali del 28/3/03 N. 3698/03, con la quale viene confermato il Nulla Osta Ambientale;

Visto il verbale della conferenza dei Servizi del 18/12/02 nonché il parere della Provincia di Chieti con le relative osservazioni contenute nello stesso parere.

Vista la documentazione sostitutiva presentata in data 23/07/03 N. 17623 di prot. dal L.R. Hotel Mara s.r.l. che propone il progetto per la realizzazione degli standards parcheggi costituito da: Planimetria Generale E1 - Schema di convenzione F1 - Computo Metrico Estimativo G - Pianta Sezione Gabbionata H - Parcheggi Lido Riccio - Arielli I;

Visto il D.M. 1444/68 art. 5, comma 2;

Visto il D.P.R. 447/98;

Visto altresì il D.P.R. 440/00;

Rilevato che allo stato attuale la proposta progettuale unitamente agli atti relativi alla individuazione delle opere da realizzare per gli standards nonché alla parte delle aree da cedere e sistemare deve essere sottoposta all’esame del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole reso dal Dirigente III Settore, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/8/00, come risulta dall’allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto dell’emendamento approvato;

Con voto unanime, reso per alzata di mano (presenti e votanti 14);

DELIBERA

1)   In riferimento alle osservazioni della Provincia di Chieti, di ritenere applicabile nel caso in esame la procedura di cui art. 5 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni in quanto la zona di intervento è gia classificata B7 - Zona Alberghiera di Lido Riccio - e la variante stessa non comporta una variante della destinazione urbanistica ma comporta una variante ai parametri edilizi fissati dall’art. 20 della N.T.A. nonché al progetto precedentemente approvato con deliberazione del C.C.17 del 20/4/01; inoltre l’intervento concretizza il pieno utilizzo degli impianti turistico ricettivi e delle aree impegnate esistenti, limitando il consumo dei suoli e dei costi di infrastrutturazione in armonia con gli indirizzi del P.T.C.P.; l’insediamento stesso dispone di aree pertinenziali private attrezzate nonché di parcheggio privato in misura sufficiente a garantire una ordinata utilizzazione delle strutture alberghiere e di servizio;

2)   In ordine alla sostenibilità ambientale risulta acquisito il parere della Regione con successiva conferma del Ministero in data 28/3/03; le presenze turistiche in relazione all’ampliamento previsto incidono principalmente sulle strutture e sui servizi alberghieri della stessa ditta proponente che è già dotata di parcheggi previsti e strutture complementari e di servizio; al fine di migliorare la sostenibilità ambientale e il sistema della mobilità si ritiene necessario la realizzazione di ulteriori parcheggi pubblici, nell’immediato, secondo la proposta della ditta e contenuta nella documentazione che individua la realizzazione di opere anche su aree di proprietà demaniale e in parte la cessione di aree di proprietà della proponente, fermo restando che le opere di urbanizzazione realizzate dovranno essere gratuitamente concesse in uso pubblico perpetuo in favore del Comune di Ortona, con stipula di opportuna polizza cauzionale di importo pari al costo delle opere da realizzare a garanzia dell’adempimento, in favore di questo Comune;

3)Di approvare alle condizioni riportate nel parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco del 16/12/02, nella nota della A.S.L. del 20/1/03, nel parere del Servizio Tecnico del Territorio del 10/1/03 nella nota della Capitaneria di Porto di Pescara del 03/03/03, la proposta di intervento della ditta Hotel Mara S.r.l., come da progetto allegato a firma dell’Ing. Tommaso Iubatti costituito dai seguenti elaborati:

-    Relazione tecnica (tav. A);

-    Stralcio I.G.M. - Stralcio P.R.G. catastale (Tav. n. 1);

-    Planimetria Particolareggiata (Tav. n. 2);

-    Pianta Piano Interrato (Tav. n. 3);

-    Pianto Piano Terra (Tav. n. 4);

-    Pianta Piano Tipo (P1 - P2 - P3) - Pianta Piano Sottotetto (Tav. n. 5);

-    Prospetti (tav. n. 6 A);

-    Prospetti (tav. n. 6 B);

-    Prospetti (tav. n. 6 C);

-    Sezioni (tav. n. 7 A);

-    Sezioni (tav. n. 7 B);

-    Scheda di sintesi con elaborato grafico (tav. D);

4)   Di ritenere idonea la proposta formulata dalla ditta relativa alla realizzazione degli standards parcheggi pubblici, in parte su aree di proprietà demaniale ed in parte mediante la cessione di aree di proprietà della ditta proponente, a condizione che le opere di urbanizzazione (parcheggi pubblici) vengano gratuitamente concesse in uso pubblico perpetuo in favore del Comune di Ortona e che la ditta produca polizza cauzionale di importo pari al costo delle opere da realizzare a garanzia dell’adempimento al momento della stipula della convenzione - Quanto sopra tenuto conto che l’insediamento dispone anche di attrezzature integrative private di interesse comune e di servizi (sala conferenze, piscina, etc.) in applicazione dell’art. 5, comma 2 del D.M. 1444/68 a condizione che la ditta corrisponda gli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione senza alcuno scomputo e che si munisca di titoli di disponibilità delle aree demaniali per le parti interessate non di proprietà di questo Comune prima della stipula della convenzione e del rilascio della Concessione Edilizia. Inoltre per le modificazioni previste per l’ampliamento del parcheggio pubblico comunale, si acquisisca il Nulla Osta Ambientale ai sensi del D.Leg. 490/99, art. 151;

5)   dare atto che le tavole E ed F trasmesse dal SUAP, sono di fatto sostituite da quelle trasmesse in data 23.07.03 dalla Ditta che vengono approvate con la presente deliberazione e costituite da:

Planimetria Generale E1 - Schema di convenzione F1 - Computo Metrico Estimativo G - Pianta Sezione Gabbionata H - Parcheggi Lido Riccio - Arielli I con conseguente variazione della relazione per il punto “Standards urbanistici” come risulta dalla documentazione prodotta ed approvata; che i previsti parcheggi vengano realizzati nel rispetto delle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e che la ubicazione degli stessi venga definita con apposita segnaletica orizzontale da non sovrapporsi con il marciapiede pubblico;

5bis)    Il Comune di Ortona si fa carico di provvedere alla segnaletica orizzontale e verticale sulle aree di che trattasi, ricavando il maggior numero di posti macchina possibile, consentendo il parcheggio di autovetture sul lato Hotel Mara anche sui marciapiedi senza occupazione della carreggiata, a scrima di pesce. L’uso dei marciapiedi da parte dei pedoni è consentito sul lato Ferrovia per l’intero tratto. Il Comune di Ortona completerà i lavori in corso mediante la piantumazione al fine di realizzare un viale alberato su entrambi i lati, intervallando le piante senza diminuire i posti macchina.

6)   Disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A. e venga trasmessa al Responsabile del Procedimento SUAP unitamente a una copia della documentazione prodotta e approvata con la presente deliberazione.

f.to il segretario generale

A. Gialloreto

f.to il presidente

L.Cieri

f.to il consigliere anziano

C.F. Vanni


 


 

 

Deliberazione del C.C. n. 80 del 10.09.2003. Progetto per l’ampliamento di un chiosco per la vendita di giornali in via della Libertà. Ditta: Edicola di Serafini Antonietta e di Sipio Angela & C. s.a.s.. D.P.R. 447/98, art. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2003 N. 80

Omissis

il consiglio comunale

Premesso che in data 25.11.2002, presso lo Sportello Unico per le. Attività Produttive Chietino - Ortonese, è stata presentata istanza dalla Ditta “EDICOLA di SERAFINI ANTONIETTA e DI SIPIO ANGELA e C. S.A.S.” con sede legale in Ortona alla via della Libertà, acquisita al protocollo al n. 2921 - pratica n. 281, intesa ad ottenere la concessione edilizia per lavori di sostituzione di un chiosco prefabbricato ad uso commerciale in Via della Libertà;

Che lo Sportello Unico ha invitato le amministrazioni competenti, coinvolte nel presente procedimento, a far pervenire gli atti istruttori e i pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti o ritenuti necessari, entro il termine prescritto;

Che con nota del 13.01.2003, acquisita al protocollo del SUAP in data 21.01.2003 al n. 132, il Comune di Ortona ha comunicato parere contrario al rilascio della concessione edilizia;

Che il Responsabile del Procedimento del S.U.AP., vista la richiesta di indizione della conferenza dei Servizi prodotta dalla sopracitata Ditta, ha convocato, con nota prot. n. 969 del 22.05.2003, la detta conferenza per il 16.06.2003 presso questo Comune, invitandovi a partecipare le amministrazioni pubbliche competenti a rilasciare atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti o ritenute necessarie per la conclusione del procedimento amministrativo;

Che la convocazione della detta Conferenza è stata resa pubblica nel rispetto delle forme di pubblicità previste dal Regolamento S.U.A.P., mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni di Ortona e Chieti, quale Ente capofila;

Che in data 16 giugno 2003 si è tenuta la predetta Conferenza dei Servizi come risulta dal verbale allegato;

Rilevato che alla data odierna risultano acquisiti in sede di conferenza dei Servizi, il parere del Comune di Ortona, della AUSL di Ortona - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nonché considerato acquisito l’assenso dell’Ente Servizio Attività Tecniche Territoriali, non avendo motivato lo stesso il proprio dissenso ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90;

Visto il D.P.R. n. 447/98 ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Visto altresì il D.P.R. n. 440/00;

Rilevato che allo stato attuale la proposta progettuale deve essere sottoposta all’esame del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole del Dirigente il 3° Settore Assetto del Territorio espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.8.2000 come risulta dall’allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voto unanime, reso per alzata di mano (presenti e votanti 14)

DELIBERA

1)   di approvare, alle condizioni riportate nel parere della A.U.S.L. di Chieti datato 13.09.2002 e del Comune di Ortona reso in data 16.06.2003, in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, il progetto inerente l’ampliamento di un chiosco per la vendita di giornali in Via della Libertà di questo Comune presentato dalla ditta Edicola Serafini Antonietta e Di Sipio Angela e C. s.a.s. a firma del dott. Geom. Sergio Pace e costituito da una tavola unica.

2)   Disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A. e venga trasmessa al Responsabile del Procedimento del S.U.A.P..

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello per la verifica del numero legale.

Il Segretario procede all’appello nominale al quale risultano presenti i seguenti 6 consiglieri, oltre al Presidente: Coletti, Davino, De Lutiis, di Paolo, d’Ottavio e Serafini.

Il Presidente, pertanto, constatato che sono presenti 7 consiglieri su 21 assegnati e in carica, alle ore 21,21, scioglie la seduta.

f.to il segretario generale

A. Gialloreto

f.to il presidente

L.Cieri

f.to il consigliere anziano

C.F. Vanni


 


 

 

Avviso per la concessione del diritto di superficie su aree comunali al fine della realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati.

1)   OGGETTO DELL’AVVISO.

Il Comune di Ortona, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della Legge 24 marzo 1989, n. 122

RENDE NOTO

ai privati interessati, alle imprese di costruzione ed alle Società, anche cooperative, che dalla data del presente Avviso è ammessa la presentazione di domande di concessione del diritto di superficie su aree comunali per un periodo di 90 anni, al fine della realizzazione, a cura e spese del Concessionario, di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati.

2)   AREE INTERESSATE.

1.   Piazza S. Francesco.

2.   Belvedere F.P. Tosti - piazza del Teatro (scheda S3e del piano particolareggiato della zona B2b1).

3)   RAPPORTO DI PERTINENZIALITÀ.

Ai sensi della delibera del Consiglio comunale n. 81 del 12 settembre 2003, il rapporto di pertinenzialità sussiste quando l’unità immobiliare principale è ubicata nelle zone A, B1, B2, B3, B4, B5, FM1, FM2, FM3, come definite dagli artt. 14, 15, 16, 17, 28, 29 e 30 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale, nonché nel restante territorio comunale

Il concessionario può cedere i posti auto in proprietà superficiaria agli aventi diritto, secondo un rapporto massimo di due posti auto per ciascuna unità immobiliare.

A norma dell’articolo 9, comma 5, legge n. 122/89, i posti auto non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, pena la nullità dei relativi atti di cessione.

Le modalità di assegnazione dei posti auto e la graduale modificazione della disciplina relativa ai posti auto rimasti invenduti sono regolate dallo schema di convenzione allegato.

4)   PLURALITÀ DI DOMANDE.

In caso di presentazione di plurime domande per la stessa area, verrà preferita quella che prevede la cessione gratuita al Comune della maggiore superficie destinabile a parcheggio pubblico, tenuto altresì conto del valore tecnico ed estetico delle opere progettate e del tempo di esecuzione dei lavori. Al primo elemento verranno attribuiti un massimo di sessanta punti; al secondo elemento un massimo di venti punti; al terzo elemento un massimo di venti punti. Si procederà all’individuazione della proposta più vantaggiosa con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B al d.P.R. n. 554/99.

5)   OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

L’aggiudicatario sarà tenuto alla stipula di una convenzione in conformità all’art. 9, comma 4, legge n. 122/89, redatta secondo lo schema di convenzione allegato.

La costituzione del diritto di superficie in capo al concessionario è condizionata all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Ortona.

E’ esclusa ogni forma di finanziamento a carico dell’Amministrazione comunale. Sono previste specifiche agevolazioni tributarie come da delibera del Consiglio comunale n. 81 del 12 settembre 2003.

Alla scadenza, le strutture del parcheggio ed i relativi impianti sono trasferiti di diritto e gratuitamente in proprietà all’Amministrazione comunale.

6)   SOGGETTI AVENTI TITOLO.

Soggetti privati, singoli o associati; imprese di costruzione; società anche cooperative.

Nel caso di presentazione di domande da parte di soggetti temporaneamente associati, questi ultimi, prima della presentazione dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di aggiudicazione, i soggetti temporaneamente associati sono tenuti a costituire una società di capitali, anche cooperativa, che sottoscrive la convenzione assumendo la qualità di concessionario.

7)   CONTENUTO DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere compilate secondo l’allegato modulo e dovranno essere corredate dai seguenti elaborati:

1- relazione tecnico - descrittiva dell’intervento, contenente:

-    descrizione dell’intervento in termini tecnici e funzionali, con indicazione di:

a)     Ubicazione area oggetto dell’intervento.

b)    Destinazione PRG.

c)     Capacità di parcamento complessiva della struttura.

d)    Tipologia costruttiva.

e)     Numero di piani entro terra.

f)     Superficie Coperta, Superficie lorda complessiva, Volume lordo complessivo

g)     Descrizione degli accessi e della viabilità interna.

-    Illustrazione delle ragioni della soluzione individuata, sotto il profilo funzionale, dando approfondimento in termini generali alle problematiche di impatto ambientale, di interazione con il contesto edilizio, alle interferenze con i sottoservizi, allo stato della sosta e degli spazi esistenti per il parcheggio di superficie nell’intorno.

-    Cronoprogramma delle fasi attuative con indicazione dei tempi massimi per lo svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo..

2-  elaborati grafici di progetto

Il progetto deve comprendere:

-    Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del Piano Urbanistico generale ed attuativo, sul quale deve essere indicato la localizzazione dell’intervento da realizzare.

-    Planimetria (scala non inferiore a 1:200) di inquadramento dell’intervento nell’ambito della rete viaria, con particolare riferimento alla sosta su strada, all’accessibilità ai mezzi pubblici, allo stato circolatorio prevedibilmente conseguente la realizzazione dell’opera.

-    Schemi grafici (scala non inferiore a 1:200) con indicazione delle caratteristiche tecniche dell’opera, con particolare riferimento all’indicazione degli accessi, agli schemi della viabilità interna ovvero gestione meccanizzata, agli interventi previsti per il contenimento dell’impatto ambientale e al rispetto della Qualità urbana, alla moderazione dell’impatto dell’opera sulla capacità di deflusso dell’area interessata (se su sede stradale) e lo stato esistente della sosta nell’area oggetto dell’intervento.

-    Sezioni principali dell’opera (scala non inferiore al 1:200).

-    Schemi grafici del cantiere (scala non inferiore 1:200), con indicazione dell’impatto delle fasi di cantierizzazione sull’assetto della viabilità, delle attività commerciali e terziarie di particolare entità, dello stato della sosta, della gestione degli spazi di deposito dei materiali e della movimentazione dei mezzi da cantiere.

3-  schema di piano economico finanziario, contenente il calcolo sommario della spesa e le modalità di finanziamento previste per la realizzazione dell’opera.

4-  dichiarazione con la quale l’aggiudicatario attesta, sotto la propria responsabilità, di aver esaminato l’allegato Schema di convenzione; di essersi recato sul luogo di realizzazione del parcheggio; di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, delle pre esistenze e dei sottoservizi interferenti nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sui costi di realizzazione dell’opera, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; di aver giudicato il parcheggio realizzabile alle condizioni indicate nel progetto allegato alla domanda. In nessun caso si procede alla stipulazione della convenzione, se l’aggiudicatario non conferma il permanere delle suddette condizioni all’atto della stipula.

5-  cauzione di importo pari al 2% (due per cento) del valore dell’opera indicato nello schema di piano economico finanziario allegato alla domanda, da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della Convenzione medesima. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale; dovrà inoltre avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6-  impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al punto 11 del presente Avviso. L’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia prima della data di stipulazione della convenzione di concessione del diritto di superficie

8)   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere presentate in quattro copie, di cui una in bollo.

La documentazione di cui al punto 7 dovrà essere presentata in quattro copie, non in bollo.

Le domande e l’allegata documentazione, nel numero di copie richiesto, dovranno essere inserite in una busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro e controfirmata sui lembi.

Sulla busta dovrà essere scritta la seguente dicitura:

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI PRIVATI SU AREE COMUNALI - ART. 9 L. 122/89.

9)   TERMINE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Ortona - Terzo Settore, Ortona (CAP 66026) entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre 2003.

In caso di presentazione effettuata a mani, al momento del deposito un addetto all’Ufficio apporrà sulla busta la data e l’ora del deposito, rilasciandone ricevuta.

In caso di presentazione effettuata a mezzo posta o con altri mezzi, il mittente dovrà curarsi che entro il termine di cui al comma precedente le domande pervengano all’Ufficio di cui sopra. Resta quindi ad esclusivo rischio del mittente il mancato recapito della busta.

10) VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE.

La valutazione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione tecnica nominata dal Dirigente del Terzo Settore e composta da tecnici comunali successivamente al termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande

La Commissione giudicherà comparativamente i progetti presentati, secondo il criterio previsto dall’art. 4 del presente avviso.

Al termine della valutazione, la Commissione predisporrà una graduatoria che sarà resa pubblica con le medesime forme del presente Avviso.

In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario agli obblighi di cui al presente Avviso o delle disposizioni dello Schema di Convenzione a cui è subordinata la cessione del diritto di superficie, l’Amministrazione potrà aggiudicare al concorrente che segua in graduatoria, ovvero non provvedere alla stipula della Convenzione, senza che alcun partecipante possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento, indennizzo o a qualsiasi altro titolo.

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, discrezionale ed insindacabile, di non provvedere all’aggiudicazione.

11) GARANZIE RICHIESTE.

L’aggiudicatario, anteriormente alla stipulazione della Convenzione, è obbligato a costituire una cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’opera indicato nello schema di piano economico finanziario allegato alla domanda. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione da parte dell’Amministrazione, che può aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento del concessionario e cessa di avere effetto dalla scadenza della concessione o dalla anticipata risoluzione per fatto non imputabile al concessionario. Su richiesta del Concessionario, la fidejussione è parzialmente svincolata dopo l’approvazione del collaudo per una somma pari al 90% del relativo; il restante 10% resta vincolato fino al termine del rapporto di concessione.

Il Comune di Ortona è esonerato da ogni responsabilità nell’esecuzione dei lavori di costruzione del parcheggio. All’atto della stipula della convenzione, il Concessionario deve obbligarsi a tenere indenne il Comune da qualsiasi eventuale azione o pretesa avanzata da terzi.

Il Concessionario è obbligato a stipulare, a propria cura e spese e prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicurativa che garantisca il Comune di Ortona da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, nonché dal mancato completamento dell’opera che ne renda impossibile l’utilizzo, per un massimale pari ad euro 5.000.000 (cinque milioni) La polizza deve inoltre prevedere una assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari ad euro 5.000.000 (cinque milioni) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’area e cessa alla data della emissione del certificato di collaudo.

Il Concessionario è inoltre obbligato a stipulare di una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il relativo limite di indennizzo è pari ad euro 5.000.000 (cinque milioni) La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo.

12) VARIE.

Le domande sono valide per 6 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Responsabile del procedimento di concessione è l’arch. Antonio Giordano (telefono 085 - 9057312; telefax 085 - 9068404; e-mail: ortona.ambiente@tiscali.it).

Allegati:

Schema di Convenzione;

Facsimile della domanda.

il direttore generale

Avv. Massimo Cirulli


 


 

 

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

 

Avviso relativo al decreto per la coltivazione di una cava in località Paolantonio.

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ATTIVITà ESTRATTIVA
IN LOCALITà PAOLANTONIO

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Omissis

Visto il parere favorevole del C.T.R. CAVE espresso nella seduta del 23.5.03;

omissis

autorizza

la società “F.lli Quaresima Costruzioni S.r.l.”, con sede in Folignano, via S. Antonio 6/G, alla apertura attività di cava in località Paolantonio sull’area interessata alla realizzazione del nuovo stabilimento della società Maglificio Gran Sasso con la possibilità di commercializzare 15.000 mc. di materiale di risulta.

Il dirigente dell’area tecnica

Ing. Maria Angela Mastropietro


 


 

 

COMUNE DI SANT'OMERO (TE)

 

Avviso di deposito variante parziale al P.R.G. nella zona produttiva in Via Metella Nuova.

IL RESPONSABILE del servizio

Visto l’art. 10 della L.R. 12.4.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è stato depositato il progetto di piano relativo alla deliberazione di C.C. n. 26 del 15.7.2003 avente all’oggetto “Variante parziale al PRG e cessione aree nella zona produttiva in via Metella Nuova”.

Chiunque sia interessato può prendere visione degli elaborati di piano.

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURA, i cittadini interessati possono presentare osservazioni, istanze, proposte o contributi.

Dalla residenza Municipale 31.7.2003

Il responsabile dell’area tecnica

Ing. Gabriele Di Felice

 


 


 

 

Avviso di approvazione definitiva Piano particolareggiato della struttura urbana centrale di Garrufo

Visto l’art. 20 della L.R. 12.4.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 43 della L.R. 3.3.1999, n. 11;

RENDE NOTO

Che il piano particolareggiato della struttura urbana centrale di Garrufo è stato definitivamente con la delibera di CC. n. 33 del 26.9.2003

Dalla residenza Municipale, 9.10.2003

IL RESPONSABIle DEL SERVIZIO

Ing. Gabriele Di Felice