Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 117 SPECIALE

(Servizi Sociali)

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 7 NOVEMBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

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Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 892:

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti diretti alla realizzazione di interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema di cui all’art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Annualità 2003................................................. Pag. 2

 

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 895:

Promozione e sostegno della natalità. Individuazione delle linee di intervento, criteri e modalità di assegnazione delle relative risorse................. Pag. 10

 

DELIBERAZIONE 21.10.2003, n. 914:

Criteri per l’accesso ai contributi destinati ai Comuni per il pagamento delle spese relative alle rette di minori ospitati presso comunità ed istituti assistenziali.           Pag. 18

 

 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 892:

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti diretti alla realizzazione di interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema di cui all’art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Annualità 2003.

la giunta regionale

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l’art. 28 recante: interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema;

Visto il D.P.C.M. 15 dicembre 2000 riguardante il “Riparto tra le Regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora”;

Dato atto che, per le annualità 2001 e 2002, lo Stato ha assegnato alla Regione Abruzzo fondi finalizzati per l’attuazione di detti interventi, ai sensi del citato art. 28 della legge 328/2000, e che sono stati realizzati i rispettivi programmi regionali;

Considerato che, per l’anno 2003, si ritiene di dare continuità a tale tipologia di intervento, mediante le risorse della quota del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnata ai sensi dell’articolo 46 della legge 289/2002 (Finanziaria);

Vista la D.G.R. n. 799 del 26.9.2003 concernente la ripartizione/destinazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2003 assegnato alla Regione Abruzzo, che destina la somma di E 3 00.000,00 per gli interventi attinenti alle situazioni di povertà estrema di cui all’art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328, da iscrivere nel bilancio corrente sul cap. 71639/C/2003, denominato:“Interventi sociali a favore delle persone senza fissa dimora - Legge 328/2000 - art. 28, c. 1°”;

Visti i criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in questione, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli schemi relativi agli elementi essenziali per la redazione del progetto e alla domanda di finanziamento, allegato rispettivamente al presente atto sotto le lettere “B” e “C”;

Atteso che possono presentare domanda di finanziamento gli Enti Locali, le Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato, gli Organismi non lucrativi di utilità sociale e le IPAB;

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità, nella seduta del 22.9.2003, dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, di cui alla L.R. 18.4.1996, n. 21, modificata dalla L.R. 2.10.1998 n. 111;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed attività culturali, Promozione Sociale” in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) della L.R. 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa,

-    di approvare, per l’anno 2003, i criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti diretti alla realizzazione di interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema, di cui all’art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328, allegati sotto la lettera “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

-    di approvare, inoltre, a corredo dei suddetti criteri e modalità gli schemi relativi agli elementi essenziali per la redazione del progetto e alla domanda di finanziamento, allegati rispettivamente al presente atto sotto le lettere “B” e “C”, quali parti integranti e sostanziali;

-    darsi atto che alla spesa di E 300.000,00 si fa fronte mediante la disponibilità di cui al cap. 7163 9/C/2003, denominato: “Interventi sociali a favore delle persone senza fissa dimora -Legge 328/2000-art. 28, c.

-    di disporre l’integrale pubblicazione sul BURA della presente deliberazione.








 

 

DELIBERAZIONE 15.10.2003, n. 895:

Promozione e sostegno della natalità. Individuazione delle linee di intervento, criteri e modalità di assegnazione delle relative risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 46, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “disposizioni per la formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, che prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8, del decreto legislativo 28.8.1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, assicurando prioritariamente l’integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10% di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

Visto il D.M. 18.4.2003, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25.7.03, con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse del Fondo nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2003, ed in particolare il riparto delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di competenza regionale, che prevede, tra l’altro, l’assegnazione alla Regione Abruzzo della somma di € 3.946,385, da destinare ai sensi dell’art. 46, comma 2, della legge 289/2002, alle famiglie di nuova costituzione, di cui all’art, 29 della Costituzione, per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

Ritenuto che il tasso di natalità nella Regione Abruzzo riferito all’anno 2001 è stato dell’8,6 per mille abitanti, inferiore del 1,9 per mille rispetto al dato dell’Italia meridionale (10,5) e di 0,8 per mille rispetto al dato nazionale (9,4) (fonte ISTAT – stime dal censimento 2001);

Ritenuto di dover promuovere una politica integrata a favore della natalità che non prescinda dalle esigenze nuove e diversificate delle famiglie e dai diversi contesti in cui la vita familiare si svolge e dal fatto che le famiglie trovano sempre minore sostegno nell’ambito della rete familiare, parentale e delle risorse informali del territorio;

Considerato che la Regione Abruzzo, ha da tempo promosso una politica di sostegno della natalità con i Piani regionali di attuazione della L. 28.8.1997, n. 285 e la l.r. 28 aprile 2000, n. 76 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e successive modificazioni attraverso:

-     il miglioramento della qualità della vita dei minori e delle famiglie e la sperimentazione dei  servizi socio-educativi per la prima infanzia;

-    il sostegno alla rete dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici;

-    la individuazione dei requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia (DGR 565 del 26.6.2001);

-    la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi;

-    la promozione di attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell’infanzia, in collaborazione con  le Università, gli Enti e gli Istituti di ricerca e documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali;

Ritenuto, pertanto, di dover potenziare gli interventi già in atto al fine di offrire risposte diversificate ai bisogni emergenti delle famiglie, a sostegno della natalità, attraverso:

1)   contributi ai Comuni per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;

2)   contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi privati;

3)   assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

Atteso che con il citato programma di interventi si intende conseguire i seguenti obiettivi:

-    consentire un utilizzo più omogeneo dei servizi da parte delle famiglie interessate;

-    sostenere le famiglie nella ricerca di soluzioni di accoglienza dei figli all’interno del proprio contesto sociale di appartenenza;

-    sostenere le famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

-    favorire la fruizione del servizio di nido d’infanzia attivato dai privati nei Comuni in cui non siano disponibili analoghi servizi pubblici;

-    promuovere l’utilizzo dei servizi integrativi ai nidi nei Comuni in cui non siano disponibili nidi d’infanzia pubblici;

-    favorire l’estensione delle risposte di accoglienza offerte dai servizi pubblici, al fine di soddisfare con maggiore flessibilità le esigenze delle famiglie;

Atteso che con D.G.R. n. 799 del 26.9.2003 è stata ripartita la quota delle “Risorse da destinare alle famiglie di nuova costituzione” del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2003, di complessivi Euro 3.946.385,14 da destinare agli interventi di cui all’art. 46, comma 2, della legge 289/2002, destinando la somma di Euro 2.346.385,14, per “Assegnazione contributi ai Comuni singoli e associati per l’attuazione di iniziative a sostegno della natalità nelle famiglie di nuova costituzione”;

 

Ritenuto di dover, conseguentemente, determinare, sulla base della disponibilità di tale somma di Euro 2.346.385,14, l’ammontare dei contributi da destinare alle citate diverse tipologie di interventi nel modo seguente:

1.   Euro 400.000,00 per i contributi ai Comuni per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;

2.   Euro 400.000,00 per i contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi privati;

3.   Euro 1.546.385,14  assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

stabilendo, altresì, che eventuali disponibilità di fondi residuali, dopo le assegnazioni di cui ai punti 1) e 2), sono destinate agli interventi di cui al punto 3).

Ritenuto di dover stabilire i criteri per l’accesso ai contributi regionali di cui ai punti 1), 2)  e le modalità di assegnazione agli Enti di ambito sociale dei 35 ambiti sociali individuati dalla regione Abruzzo, ai sensi della L. 328/2000, delle risorse destinate agli interventi di cui al punto 3), che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Atteso che alla spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi Euro 2.346.385,14, si farà fronte con la quota dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione Abruzzo, ex art. 46, comma 2 della legge 289/2002, iscritti sul capitolo 71636 del  bilancio corrente denominato “Risorse da destinare alle famiglie di nuova costituzione, art. 46, c.2, L. 289/2002 – Assegnazione contributi a famiglie con portatori di handicap in situazione di gravità e ai Comuni per sostegno alla natalità”, che presenta la necessaria disponibilità;

Atteso che la Conferenza Permanente Regione – Enti locali, di cui alla l.r. 18.4.1996, n. 21, modificata dalla l.r. 2.10.1998, n. 111, ha espresso parere favorevole nella seduta 23 settembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale”, in ordine alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a della l.r. 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1.   di dover potenziare gli interventi già in atto al fine di offrire risposte diversificate ai bisogni emergenti delle famiglie, a sostegno della natalità, attraverso:

1)  contributi ai Comuni per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;

2)  contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi privati;

3)  assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

2.   di stabilire i criteri per l’accesso ai contributi regionali di cui ai punti 1), 2) e le modalità di assegnazione agli Enti di ambito sociale dei 35 ambiti sociali individuati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della L. 328/2000, delle risorse destinate agli interventi di cui al punto 3), che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera “A”;

3.   di fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi Euro 2.346.385,14,  con la quota dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione Abruzzo, ex art. 46, comma 2 della legge 289/2002, iscritti sul capitolo 71636 del bilancio corrente denominato “Risorse da destinare alle famiglie di nuova costituzione, art. 46, c.2, L. 289/2002 – Assegnazione contributi a famiglie con portatori di handicap in situazione di gravità e ai Comuni per sostegno alla natalità”, che presenta la necessaria disponibilità;

4.   di dover, conseguentemente, determinare, sulla base della disponibilità di tale somma di Euro 2.346.385,14 l’ammontare dei contributi da destinare alle citate diverse tipologie di interventi nel modo seguente:

-    Euro 400.000,00 per i contributi ai Comuni per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;

-    Euro 400.000,00 per i contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi privati;

-    Euro 1.546.385,14 assegnazione di risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

5.   di stabilire che eventuali disponibilità di fondi residuali, dopo le assegnazioni di cui ai punti 1) e 2), sono destinate agli interventi di cui al punto 3);

6.   di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A.


ALLEGATO A

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA NATALITA’
LINEE DI INTERVENTO
CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE RISORSE.

1.   Criteri per l’accesso ai contributi per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia, senza oneri aggiuntivi per la famiglia.

a)   Destinatari dei contributi

I contributi regionali sono erogati ai comuni titolari di nidi d’infanzia comunali, che intendano estendere l’orario di apertura giornaliero o settimanale dei propri nidi d’infanzia, al fine di rispondere in modo più adeguato alle esigenze delle famiglie

b)  Entità del contributo

I contributi destinati agli intervento del presente punto sono di complessivi Euro 400.000,00.

L’entità del contributo da erogare a ciascun Comune che ne faccia richiesta è fissata in:

-    Euro 2.000 (duemila/00) per l’estensione di un’ora dell’orario di apertura giornaliero per ciascun nido d’infanzia  comunale;

-    Euro 3.000 (tremila/00) per l’estensione di due ore dell’orario di apertura giornaliero per ciascun nido d’infanzia comunale;

-    Euro 4.000 (quattromila/00) per l’estensione da tre o quattro ore dell’orario di apertura giornaliero per ciascun nido d’infanzia comunale oppure per l’estensione dell’orario settimanale con apertura del servizio il sabato, per almeno 4 ore, ore ciascun nido comunale.

Il contributo per l’estensione dell’orario giornaliero è cumulabile con quello per l’estensione dell’orario settimanale al sabato. Ai sensi dell’articolo 9 delle Direttive generali di attuazione della l.r. 28 aprile 2000, n. 76 (approvate con D.G.R. n. 565 del 26.6.2001 pubblicate sul BURA n. 87 Speciale del 1 agosto 2001), l’orario di apertura giornaliera dei nidi d’infanzia non può superare le undici ore.

Nel caso in cui l’ammontare dei contributi richiesti superi la somma destinata a questa tipologia di interventi, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

c)   Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere consegnate o inoltrate tramite Raccomandata del Servizio Postale Nazionale (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) dai Comuni interessati alla  Regione Abruzzo – Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale –  Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo , corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

-    Istanza del Sindaco contenente un dichiarazione in cui si attesti l’orario attuale di apertura dei nidi d’infanzia comunali e l’estensione oraria/settimanale che si intende attivare attraverso l’utilizzo del contributo.

d)  Modalità di assegnazione dei contributi

L’assegnazione e l’erogazione dei contributi ai Comuni interessati saranno disposte con-testualmente con apposita determinazione dirigenziale.

I Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA entro il 30 giugno 2004 apposita rendicontazione attestante  le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti.

2.   Criteri per l’accesso ai contributi per il sostegno all’utilizzo dei nidi d’infanzia  e dei servizi integrativi privati  (centri gioco e centri bambini genitori)

a)   Destinatari dei contributi

I contributi regionali sono erogati ai Comuni, privi di nidi d’infanzia comunali, nei quali siano funzionanti nidi d’infanzia gestiti da soggetti privati e servizi integrativi (centri giochi e centri bambini genitori) a gestione  privata.

Le strutture devono essere in possesso alla data di scadenza del bando per l’accesso ai contributi, dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata come nido o servizio integrativo ai sensi della normativa vigente.

I Comuni utilizzano i contributi, in piena autonomia, secondo le seguenti modalità:

-    assegnazione diretta alle famiglie che usufruiscono del servizio di cui trattasi;

-    erogazione ai soggetti gestori dei nidi o servizi integrativi, finalizzandone l’utilizzo ad interventi di miglioramento o potenziamento del servizio che comportino una riduzione documentata degli oneri applicati alla alle famiglie al momento della richiesta del contributo.

b)  Entità del contributo

I contributi destinati agli interventi del presente punto sono di complessivi Euro 400.000,00.

L’entità del contributo è fissata in:

-    Euro 520,00 (cinquecentoventi/00)  per ogni posto bambino autorizzato come nido d’infanzia;

-    Euro 260,00 (duecentosessanta/00) per ogni posto bambino autorizzato come servizio integrativo.

Le quote di riduzione degli oneri a carico delle famiglie possono essere differenziate in base al reddito del nucleo familiare, purché  il beneficio interessi tutti i minori iscritti al nido o servizio integrativo.

Nel caso in cui l’ammontare dei contributi richiesti superi la somma destinata a questa tipologia di interventi, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

c)   Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere consegnate o inoltrate tramite Raccomandata del Servizio Postale Nazionale (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) dai Comuni interessati alla  Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale –  Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

-    Istanza del Sindaco contenente un dichiarazione in cui si attesti che il nido o il servizio integrativo privato  svolge un servizio di pubblica utilità e che nel Comune non esistono nidi d’infanzia comunali.

-    Copia fotostatica dell’autorizzazione al funzionamento del nido d’infanzia o servizio integrativo privato rilasciata dal Comune competente per territorio, nella quale sia indicata la ricettività massima autorizzata.

d)  Modalità di assegnazione dei contributi

L’assegnazione e l’erogazione dei contributi ai Comuni interessati saranno disposte contestualmente con apposita determinazione dirigenziale.

I Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA entro il 30 giugno 2004 apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti.

3.   Criteri per il riparto e l’assegnazione delle risorse per il sostegno alle famiglie in condizioni problematiche.

a)   Enti assegnatari delle risorse

Le risorse destinate all’attuazione degli interventi sono erogate agli Enti di ambito sociale individuati dai 35 ambiti sociali territoriali determinati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della L. 8.11.2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione dei sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Nel caso di Comuni che non abbiano individuato l’Ente di Ambito Sociale, devono delegare specificatamente l’Ente di Ambito Sociale di competenza.

b)  Destinatari degli interventi

Destinatari degli interventi sono le famiglie con uno o più figli che abbiano fino ad un anno di età e che si trovino in situazioni problematiche derivanti, a titolo esemplificativo:

-    da una condizione economica disagiata, come individuata sulla base dei criteri stabiliti dagli Enti di ambito sociale per l’erogazione di prestazioni quali l’assistenza economica;

-    dalla nascita di due o più gemelli o di bambini con disabilità affetti da gravi patologie, alle cui esigenze la famiglia non è in grado di far fronte con i propri ordinari mezzi di sostentamento.

Gli interventi possono essere realizzati attraverso l’erogazione di contributi di tipo economico oppure l’attivazione di servizi di sostegno, almeno per tutto il primo anno di vita dei minori interessati.

c)   Criteri di riparto delle risorse

I contributi destinati agli interventi del presente punto sono di Euro 1.546.385,00. Eventuali disponibilità di fondi residuali dopo le assegnazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono destinate agli interventi di cui al presente punto.

Le risorse saranno ripartite tra gli enti di cui alla lettera a), con successiva determinazione dirigenziale, compatibilmente con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, in base al numero di minori della fascia 0/1 anno relativo al censimento generale della popolazione, anno 2001 (fonte ISTAT) e tenendo conto di eventuali esigenze di riequilibrio delle risorse tra le diverse zone del territorio regionale.

d)  Modalità di assegnazione dei contributi

L’assegnazione e l’erogazione dei fondi agli Enti di cui alla lettera a) saranno disposte contestualmente con apposita determinazione dirigenziale. Gli Enti destinatari  dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Qualità della Vita, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio 425 – 65125 PESCARA entro il 30 giugno 2004 apposita rendicontazione attestante  le modalità di utilizzo delle risorse, le eventuali economie realizzate, il numero e le caratteristiche delle famiglie interessate agli interventi  e gli obiettivi raggiunti.



DELIBERAZIONE 21.10.2003, n. 914:

Criteri per l’accesso ai contributi destinati ai Comuni per il pagamento delle spese relative alle rette di minori ospitati presso comunità ed istituti assistenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti - la legge 8.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

-    la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 che ha istituito il Fondo Sociale Regionale;

-    la legge regionale 27.3.1998, n. 22, “Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano sociale regionale 1998/2000”, e successive modificazioni ed integrazioni;

-    la legge n. 149 del 23.3.2001,  recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al libro primo del Codice Civile”;

-    il DPR 3 maggio 2001 recante “Approvazione del Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali per il triennio 2001-2003”, in attuazione dell’art. 18 della citata legge 328/2000, pubblicato sulla G.U. Suppl. n. 181 del 6.8.2001;

-    la determinazione degli ambiti territoriali sociali, effettuata ai sensi della legge 328/2000 e pubblicata sul BURA, n. 59 speciale del 15.5.2002 e la successiva modifica pubblicata sul BURA n. 16 del 7.8.2002;

-    il Piano Sociale Regionale 2002-2004, approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 69/8 del 26.6.2002 e pubblicato sul BURA n. 12 speciale del 26.7.2002;

Vista la precedente deliberazione adottata nella seduta odierna con la quale la Giunta regionale ha stabilito di destinare la somma di Euro 302.260,00 della quota del Fondo sociale regionale – anno 2003 – per “Interventi generali” del Piano sociale regionale, resasi disponibile per mancata o irregolare rendicontazione di contributi precedentemente assegnati ai Comuni, per incrementare la quota per “Interventi diretti regionali” del Fondo Sociale regionale, così come previsto dalla Sezione 3, par. 3 del Piano sociale regionale 2002 – 2004, stabilendo, altresì, di utilizzare la medesima per assegnare ai Comuni un contributo straordinario “una tantum” per il pagamento delle spese delle rette dei minori ospitati presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, nel corso dell’anno 2003;

Vista la D.G.R. n. 799 del 26.9.2003 con la quale è stata ripartita la quota delle Risorse Indistinte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2003, al netto della quota già destinata con DGR 697/2003 al finanziamento dell’annualità 2003 dei Piani di Zona dei Servizi Sociali, destinando la somma di Euro 200.000,00 da assegnare ai Comuni un contributo straordinario per il pagamento delle spese delle rette dei minori ospitati presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, nel corso dell’anno 2003;

Ritenuto, pertanto, di destinare ai Comuni, in considerazione dell’esigenza da più parti rappresentata ed in analogia con quanto già disposto con propria precedente deliberazione n. 1002 del 26.11.2002, un contributo per le spese per il ricovero dei minori , nel corso dell’anno 2003 presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, in quanto privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell’Autorità Giudiziaria o ai quali la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere;

Considerato di poter destinare all’intervento sopra descritto la somma complessiva di Euro 502.260,00 (Euro 302.260,00 + Euro 200.000,00) da ripartire ed assegnare a quei Comuni che avanzeranno istanza alla Regione nei tempi e con le modalità e con i  criteri stabiliti nell’allegato “A”,  parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di stabilire di assegnare il 60% della somma di Euro 502.260,00, pari a Euro 301.356,00 ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed il restante 40%, pari a Euro 200.904,00 ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Ritenuto, altresì, di dover prevedere il cofinanziamento con fondi propri da parte dei Comuni destinatari del contributo, nella misura  del 20% della somma complessivamente impegnata per l’intervento se trattasi di ricovero presso Istituti e del 10% se trattasi di Comunità;

Atteso che alla complessiva spesa di Euro 502.260,00, derivante dal presente atto, può farsi fronte per Euro 302.260,00 con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 71520 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario denominato “Fondo Sociale per l’espletamento dei Servizi ed Interventi in materia sociale e socio-assistenziale”, e per Euro 200.000,00 con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 71521 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario denominato “Contributi in favore dei Comuni sulle spese per il ricovero di minori in istituto”;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione “Qualità della vita, beni ed attività culturali, promozione sociale” in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) della L.R 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa,

1.   di approvare i criteri e le modalità per l’ accesso ai contributi, del complessivo ammontare di Euro 502.260,00 (Euro cinquecentoduemiladuecentosessanta/00), destinati ai Comuni, singoli o associati, per il pagamento delle spese relative delle rette dei minori ospitati presso comunità ed istituti assistenziali dei minori ospitati, nel corso dell’anno 2003, presso Comunità o Istituti Educativi Assistenziali, in quanto privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell’Autorità Giudiziaria o ai quali la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, allegati alla presente sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;

2.   di assegnare il 60% della somma di Euro 502.260,00, pari a Euro 301.356,00 ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed il restante 40%, pari a Euro 200.904 ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

3.   di procedere al riparto ed assegnazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati,  che avanzeranno istanza alla Regione secondo i criteri e le modalità stabilite nell’allegato “A”, prevedendo il cofinanziamento con fondi propri da parte dei Comuni destinatari del contributo, nella misura  del 20% della somma complessivamente impegnata per l’intervento se trattasi di ricovero presso Istituti e del 10% se trattasi di Comunità;

4.   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione della presente deliberazione;

5.   di disporre la pubblicazione sul BURA del presente atto.