Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 29

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 10 OTTOBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 266:

Assegnazione finanziamento regionale ai programmi di recupero urbano denominati “Contratti di quartiere”dei Comuni di Pescara e Sulmona. Pag. 4099

 

DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 675:

Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, articolo 5, comma 4, lettera c) e comma 10 – D.G.R. n. 493 del 26 giugno 2002 – Fondo speciale per gli interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche presso la F.I.R.A. S.p.A. – Direttive di attuazione – Risorse 2002.         Pag. 4102

 

DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 680:

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 2000, n. 440: Definizione degli impianti a struttura semplice.     Pag. 4133

 

DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 680:

D.G.R. 999/2002 recante: “Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3 – Contributi alle Comunità Montane per l’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti”. Modifiche ed integrazioni.-    Pag. 4134

 

DELIBERAZIONE 26.09.2003, n. 815:

Legge 08.02.2001, n. 21, art. 4 – D.M. 30.12.2002 – Bando per la realizzazione dei Programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II”. Pag. 4138

 

DECRETI

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 19.08.2003, n. 148:

Nomina Presidente Commissione assegnazione per la formazione delle graduatorie alloggi ERP presso l’ATER di Chieti............................. Pag. 4150

 

DECRETO 19.08.2003, n. 149:

Commissione per la formazione graduatorie assegnazione alloggi ERP presso ATER dell’Aquila – Sostituzione componente................................ Pag. 4150

 

DECRETO 19.08.2003, n. 150:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Casoli (CH). Ditta Verlengia Nicola. Pag. 4150

 

DECRETO 19.08.2003, n. 151:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civi-che site nel Comune di Elice (PE). Ditta Nerone Alfredo... Pag. 4151

 

DETERMINAZIONI

 

Direttoriali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

 

DETERMINAZIONE 29.04.2003, n. DH20/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO”.......................................................... Pag. 4152

 

DETERMINAZIONE 29.04.2003, n. DH21/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “ARCA ABRUZZO”.  Pag. 4153

 

DETERMINAZIONE 29.04.2003, n. DH23/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “MARSICA”.   Pag. 4154

 

DETERMINAZIONE 29.04.2003, n. DH24/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “LEADER TERAMANO”.   Pag. 4155

 

DETERMINAZIONE 30.04.2003, n. DH26/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “VASTESE INN”.       Pag. 4156

 

DETERMINAZIONE 07.05.2003, n. DH27/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – rettifica n. DH/26/03 del 29/04/2003................ Pag. 4157

 

DETERMINAZIONE:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “MAIELLA VERDE”.           Pag. 4158

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

DETERMINAZIONE 14.05.2003, n. DN12/10:

Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso innaffiamento giardino stabi-limento balneare. Comune di Alba Adriatica. Ditta Stabilimento Balneare “Nettuno” di Addazi Alessandro.         Pag. 4159

 

DETERMINAZIONE 14.05.2003, n. DN12/11:

Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso antincendio. Comune di Anca-rano. Ditta Italpannelli.......................................................... Pag. 4162

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 18.07.2003, n. DF2/336:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produ-zione conglomerati bituminosi” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta SOLBIT SEVI CONGLOMERATI s.r.l. da ubicarsi nucleo industria-le in Comune di Onna di L’Aquila.       Pag. 4164

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

 

DETERMINAZIONE 28.07.2003, n. DC6/5:

Deposito presso la Segreteria del Comune di Avezzano (AQ) dell’Elenco delle Ditte e del Piano Particellare relativo all’esproprio per costruzione opificio Ditta LA SPLENDOR di Benedetto COLASI - Avezzano (AQ).

................................................... Pag. 4164

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 29.07.2003, n. DH4/115:

D.G.R. 1250 del 27.12.02. Assegnazione dei diritti d’impianto nuovamente creati per vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola per la produzione di vini DOC, DOCG e IGT nella Regione Abruzzo.         Pag. 4166

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 04.08.2003, n. DC7/225:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. –Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE).          Pag. 4174

 

DETERMINAZIONE 04.08.2003, n. DC/7/226:

E.R.P. – Legge 17.02.1992, n. 179. Programma Quadriennale 92/95. Verbale C.R. 79/1 dell’11.02.1998. P.R.U. Comune di Teramo disposto con D.G.R. n. 181 dell’11.02.1999. Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta di Euro 81.980,55 (£. 158.736.465). Pag. 4174

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 05.08.2003, n. DF2/339:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “verni-ciatura dell’alluminio” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta KROMOSS da ubicarsi in strada comunale del Fucino - comune di Aielli (AQ). Pag. 4174

 

DETERMINAZIONE 05.08.2003, n. DF2/340:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “verni-ciatura” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ISRINGHAUSEN ATESSA da ubicarsi in c.da Saletti, comune di Atessa (CH).............. Pag. 4175

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZIO BENI CULTURALI

 

DETERMINAZIONE 05.08.2003, n. DM8/142:

DocUP Obiettivo 2 (2000 – 2006). Complemento di Programmazione (CdP): Asse 3 – Misura 3.4 – Azione 3.4.1 – Approvazione della graduatoria definitiva riferita alle istan-ze degli Enti aventi musei classificati di 1^ e 2^ Categoria ai sensi della LR n. 44/92. Pag. 4176

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

DETERMINAZIONE 06.08.2003, n. DF1/61/03:

Programma Regionale per l’Educazione Ambientale – Annualità 2002 – Bando per la concessione di contributi per iniziative di soggetti pubblici e privati – Presa d’atto gra-duatoria e ammissione a finanziamento dei progetti ...................................................... Pag. 4178

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  PESCARA

 

DETERMINAZIONE 07.08.2003, n. DH10/28:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 Abruzzo – Misura “A” Annualità 2001/2003 (1° Sportello) –Domanda n. 04156559132 del 15.06.2001.

Opere: Acquisto macchine ed attrezzature. Ditta Masciotra Antonio residente alla loc. Sperduto, 21 Alanno (PE). Settore produttivo Zootecnia da latte. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

................................................... Pag. 4181

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  TERAMO

 

DETERMINAZIONE 07.08.2003, n. DH12/44:

Legge 14.02.1992 n. 185, Art. 3, Comma 2, lettera e – Contributi in conto capitale alle aziende agricole danneggiate dai Venti Impetuosi del 03-04 Marzo 2001 in provincia di Teramo.           Pag. 4183

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

 

DETERMINAZIONE 07.08.2003, n. DH18/41:

Ripartizione dello stanziamento finalizzato alla tutela della fauna selvatica ed all’attività venatoria ai sensi delle LL.RR. 30/94, 33/95, 93/97 e 54/98 – Anno 2003.            Pag. 4185

 

DETERMINAZIONE 07.08.2003, n. DH18/43:

Determinazione del termine di presentazione delle istanze ex art. 20 l.r. 7/2002 – anno 2003.           Pag. 4187

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 08.08.2003, n. DE4/59:

Approvazione del progetto esecutivo relativa all’impianto di cabinovia ad otto posti ad agganciamento temporaneo denominato “Le Fosse – Monte Arso” (1439,85 – 1790,00 m. s.l.m.), da realizzarsi, in sostituzione della esistente seggiovia biposto “Le Fosse – Campetti della Magnola”, in Loc. Magnola del Comune di Ovindoli (AQ) da parte della società Monte Magnola Impianti S.r.l. corrente in Ovindoli, Piazzale Magnola n. 69. Art. 6 L.R. 61/83 e s.m. ............................ Pag. 4191

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DETERMINAZIONE 11.08.2003, n. DI3/72:

Ditta EFFECCI s.n.c. Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Carac-ciolo” nel Comune di Penne (PE)....................................... Pag. 4192

 

DETERMINAZIONE 11.08.2003, n. DI3/73:

Ditta Soc. Agraria Rotacupa s.a.s. . Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Congiunti” nel Comune di Collecorvino (PE)......... Pag. 4193

 

DETERMINAZIONE 11.08.2003, n. DI3/74:

Ditta Saline s.r.l. . Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Case Car-darelli” nel Comune di Collecorvino (PE)............................ Pag. 4194

 

DETERMINAZIONE 11.08.2003, n. DI3/75:

Ditta Soc. Agraria Rotacupa s.a.s. . Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in lo-calità “Cartiera” nel Comune di Loreto (PE)................... Pag. 4196

 

DETERMINAZIONE 11.08.2003, n. DI3/76:

Ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s. . Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Cardito”. Comune di Loreto (PE)...................................... Pag. 4197

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

 

DETERMINAZIONE 12.08.2003, n. DC6/6:

Autorizzazione occupazione temporanea d’urgenza, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, dei terreni siti nel Comune di L’Aquila per lavori di costruzione stabilimento industriale per produzione carta stampata - Ditta Mercurio Service srl.

................................................... Pag. 4199

 

DETERMINAZIONE 12.08.2003, n. DC6/7:

Autorizzazione occupazione temporanea d’urgenza, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, dei terreni siti nel Comune di L’Aquila per lavori di costruzione stabilimento industriale per laminati in alluminio- Ditta A.L.A. srl.............. Pag. 4201

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 12.08.2003, n. DC/7/254:

ATER Teramo – Autorizzazione al reinvestimento dei proventi ex legge 560/93.         Pag. 4202

 

DETERMINAZIONE 12.08.2003, n. DC/7/255:

ATER Teramo – Autorizzazione ripiano perdite esercizi 2000/2002.        Pag. 4202

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

 

DETERMINAZIONE 12.08.2003, n. DH18/44:

DGR 994 del 26/11/2002 – L.R. n. 7 del 10/05/02 art. 20. Aiuto al reddito dei lavorato-ri delle imprese abruzzesi impegnate in attività di facchinaggio nei Mercati Ittici regio-nali in relazione ai mancati guadagni provocati da “Fermo Biologico e/o tecnico” – anno 2002. Ditte Beneficiarie: “Aurora s.r.l. –Società Coop- a resp. Lim.” e “Nuovo Progresso – Società Cooperativa a r.l.”. Liquidazione e pagamento saldo.           Pag. 4204

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

 

DETERMINAZIONE 14.08.2003, n. DC6/10:

Autorizzazione occupazione temporanea d’urgenza, in favore del Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale del Vastese, dei terreni siti nel Comune di Pollutri per lavori di costruzione opificio Ditta TERMOMETALLI SUD................................................. Pag. 4207

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 18.08.2003, n. DD7/36:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.      Pag. 4209

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 19.08.2003, n. DE4/60:

L.R. 27.04.1995 n. 67, modificata dalle LL.LR. 17.12.1996 n. 140 e 27.12.2001 n. 85: Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo – Annualità 2003. Approvazione della graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento ed assunzione dell’impegno di spesa.......................................................... Pag. 4211

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 20.08.2003, n. DD7/37:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.      Pag. 4214

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE

 

DETERMINAZIONE 21.08.2003, n. DC8/180:

Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” – Rassegnazione residuo di un mutuo concesso relativo ad un finanziamento disposto con il Primo Piano annuale di attuazione del Piano Generale Triennale 1996 – 1998 – Legge 02.10.1997, n. 340 “Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica”, art. 1, comma 8 – Comu-ne di Tagliacozzo (AQ). Pag. 4217

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 21.08.2003, n. DE4/61:

Impianto di sciovia a fune alta denominato “Piano Aremogna – Gravare di Sotto” (1417,44 – 1667,66 m. s.l.m.), da realizzarsi in località Aremogna del Comune di Rocca-raso (AQ), da parte della società “Monte Tre C” S.r.l. di Roccaraso (AQ). Approvazione progetto, art. 6 L.R. 9.9.83 n. 61.          Pag. 4217

 

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DI COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DEGLI ABBRUZZESI ALL'ESTERO

 

DETERMINAZIONE 25.08.2003, n. DA5/148:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volonta-riato dell’Associazione “FRATERNA TAU” – L’Aquila.

 

................................................... Pag. 4218

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 25.08.2003, n. DC/7/264:

Determinazione del prezzo di cessione di n. 6 alloggi Abilag nel Comune di Trasacco – costruiti ai sensi della Legge 30 dicembre 1960, n. 1676.. Pag. 4220

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)

 

Espropriazione immobili per i lavori di costruzione impianto sportivo polivalente in località “Foro”. Determinazione delle indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle ditte proprietarie.  Pag. 4221

 

COMUNE DI GIULIANOVA (TE)

 

Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 19.06.2003: “Piano di lottizzazione in zona G3 di Via Fonte Noci – Ditta Trifoni Domenico – Approvazione Pag. 4222

 

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE)

 

Decreto di esproprio immobili per restauro del Monastero dell’Abbazia di San Giovanni ad Insulam e realizzazione di area di sosta e servizi.... Pag. 4223

 

CITTA' DI MONTESILVANO (PE)

 

Delibera di C.C. n. 46 del 23.05.2003 – Variante al settore “C” del Piano per gli Insediamenti Produttivi proposta dalla Ditta Saicem srl, adottata con delibera di C.C. 50/’02 ai sensi dell’art. 20 della LUR – Determinazione conseguente l’osservazione formulata dall’Amm. Provinciale di Pescara ed approvazione.     Pag. 4224

 

COMUNE DI MORRO D'ORO (TE)

 

Approvazione Definitiva della Variante Specifica n. 3 al Piano Regolatore Esecutivo.

 

................................................... Pag. 4225

 

COMUNE DI PIANELLA (PE)

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 14.07.2003. Programmi Integrati di Intervento (Delibera di C.C. n. 91 del 20.12.2001). Approvazione finale del programma proposto dalla ditta Pozzi Costruzioni S.n.c. di M. Pozzi & C., Immobiliare Pozzi S.a.s. di Pozzi Antonio e Adriani Maria & C. e Marco Pozzi.          Pag. 4226

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14.07.2003. Programmi Integrati di Intervento (Delibera di C.C. n. 91 del 20.12.2001). Approvazione finale del programma proposto dalla ditta Durante Anna, Mantellini Faieta Cristiana, Mantellini Faieta Daniele, Padula Antonio e Padula Giuseppe.   Pag. 4226

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14.07.2003. Programmi Integrati di Intervento (Delibera di C.C. n. 91 del 20.12.2001). Approvazione finale del programma proposto dalla ditta D’Andrea Delia.    Pag. 4227

 

COMUNE DI POPOLI (PE)

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi E.R.P. .          Pag. 4228

 

 

Piano Sociale Regionale 2002 – 2004 – Piano di zona dei Servizi Sociali 2003 – 2005 dell’ambito n. 2 “Vibrata” – Verifica di compatibilità. Deliberazione di Giunta Regionale n. 207 del 27 Marzo 2003.      Pag. 4229

 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

 

Comunicato relativo alla modifica delle modalità applicative dell’opzione tariffaria di vendita BIORARIA BT (codice UB1).................................... Pag. 4230

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALI

 

- Avviso pubblico dell’Elenco delle pratiche esaminate nelle sedute del 26.06.2003, 22.07.2003 e 07.08.2003 dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valuta-zione di Impatto Ambientale.     Pag. 4231

 

 

Elettrodotto 150 kV “Canistro – Morino”/Variante di tracciato. Comuni di Canistro, Civitella Roveto, Civita d’Antino e Morino. Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza/Iter autorizzativi. Istanza     Pag. 4232

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALI

 

Avviso pubblico relativo alla realizzazione di un impianto di selezione e valorizza-zione di Rifiuti Solidi Urbani.......................................................... Pag. 4233

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

3° SETTORE

 

Accordo di programma tra la provincia di Chieti e l’Ente Parco Nazionale della Majella per la riqualificazione ambientale della strada della Majelletta e la realiz-zazione di un itinerario Turistico – Naturalistico accessibile......................................................... Pag. 4234

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 39 del 22.05.2003 – Comune di Pratola Peligna – Variante specifica al P.R.G. – Recepimento della normativa urbanistica sulle zone agricole di cui alle LL.RR. 12/1999 e 54/1999 – Artt. 10 e 11 L.R. 12.04.1983 n. 18. Pag. 4236

 

Variante S.P. “Paganica – Pescomaggiore” Loc. Cretola – Vallone. Approvazione accordo di programma.......................................................... Pag. 4237

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

 

Decreto Presidente della Provincia prot. n. 47403 del 05.06.2003 di approvazione dell’Accordo di Programma per l’infanzia e l’adolescenza per la promozione di diritti e opportunità.        Pag. 4238

 

COMUNE DI CELANO (AQ)

 

Indennità di espropriazione preordinata all’esecuzione dei lavori di costruzione di una rimessa per il parco mezzi del Comune di Celano........... Pag. 4239

 

COMUNE DI ELICE (PE)

 

Avviso di deposito variante al Piano Regolatore Generale.          Pag. 4240

 


 


PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 266:

Assegnazione finanziamento regionale ai programmi di recupero urbano denominati “Contratti di quartiere”dei Comuni di Pescara e Sulmona.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in particolare l’articolo 2, primo comma, lettera f), che consente l’attuazione di programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata;

Visto l’articolo 2, comma 63, lettera b) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che destina 200 miliardi per i programmi di cui all’articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995;

Visto l’art. 1, comma 8, della legge 27.12.1997, n. 449, che ha destinato i fondi di cui all’art. 2, comma 63, lett. C) della legge 23.12.1996 n. 662 all’incremento delle risorse di cui alla lett. B) del citato comma 63 da utilizzare per le stesse finalità e modalità di cui alla medesima lett. B);

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 238 del 22 ottobre 1997 di approvazione del Bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel Settore dell’edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell’ambito di programmi di recupero urbano denominati “Contratti di Quartiere”, registrato alla Corte dei Conti il 27 novembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1998, n. 24;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 774 del 20 maggio 1998 di modifica dei termini di presentazione delle proposte di “Contratto di Quartiere”, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 1998;

Vista la deliberazione della Consiglio Regionale, Verbale n. 69/19 del 23.09.1997, con la quale sono stati programmati i fondi per la realizzazione di programmi di recupero urbano attribuiti alla Regione Abruzzo con il D.M. 1113 del 07.04.1997 pari a £. 19.814.400.000, assegnando una quota di £. 4.000.000.000 quale contributo regionale alla formazione e realizzazione dei programmi sperimentali denominati “Contratti di Quartiere”.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2297 del 31.08.1998 con la quale sono state individuate e selezionate le proposte di programmi sperimentali “Contratti di Quartiere” da rimettere al Segretario Generale del Comitato per l’Edilizia Residenziale Pubblica relative ai seguenti Comuni: Avezzano, Giulianova, Pescara, Sulmona e Vasto;

Vista la graduatoria dei “Contratti di Quartiere”, formulata dalla Commissione Ministeriale nominata con D.M. n. 1362 del 16.09.1998 per la valutazione e selezione delle proposte di Contratto di Quartiere;

Considerato che nella seduta del 29 gennaio 1999 il Comitato esecutivo del CER ha effettuato, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del citato Bando di gara, la scelta definitiva delle proposte di Contratto di Quartiere selezionate dalla Commissione sopracitata;

Visto il D.M. n. 191 del 25.02.1999 con il quale sono stati resi esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dal Comitato esecutivo del CER nella seduta del 29 gennaio 1999, a seguito della quale è stata approvata  la graduatoria delle proposte di Contratto di Quartiere;

Vista la nota del 19.07.1999 n. 916/99 del Ministero LL.PP. – Segretariato generale del CER – Divisione VI, con la quale si comunica l’ammissione a finanziamento del programma del Comune di Giulianova e invita la Regione a predisporre il provvedimento per l’assegnazione dei finanziamenti regionali come previsto dalla delibera C.R. verbale n. 69/19 del 23.09.1997 succitata;

Considerato che nella proposta del Comune di Giulianova del “Contratto di Quartiere”, approvato con deliberazione di G.C. n. 262 del 25.06.1998, viene richiesto, a carico della Regione Abruzzo, l’importo di £. 2.000.000.000;

Vista la Determina del Dirigente del Servizio n. 1 del 11.01.2000 con la quale sono stati assegnati al programma sperimentale “Contratto di Quartiere” di Giulianova la quota di finanziamento regionale richiesta, pari a £. 2.000.000.000;

Visto il D.M. n. 2524 del 27.12.2001 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono stati ammessi a finanziamento ulteriori programmi sperimentali denominati Contratti di Quartiere, facenti parte della graduatoria di merito di cui al D.M. 191 del 25.02.1999, tra cui quelli proposti dai Comuni di Sulmona e Pescara, con importi rispettivamente di £. 15.838.749.760 (pari ad Euro 8.180.031,59) e di £. 20.000.000.000 (pari a Euro 10.329.137,98)

Viste le note del Comune di Pescara, pervenuta in data 30.07.2002, e del comune di Sulmona, n. 9701 del 31.12.2002, con le quali si richiede l’assegnazione di fondi regionali, i quali erano previsti come canali di finanziamento nei rispettivi programmi;

Considerato che residuano £. 2.000.000.000 dai contributi regionali destinati per la formazione e realizzazione dei programmi sperimentali denominati “Contratti di Quartiere”, di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale, Verbale n. 69/19 del 23.09.1997;

Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione dei finanziamenti regionali ai Comuni di Pescara e Sulmona per i P.R.U. denominati “Contratti di quartiere”, utilizzando i fondi accantonati per tali fini con la deliberazione di Consiglio Regionale Verbale n. 69/19 del 23.09.1997, in quanto:

-    tali proposte di Contratto di Quartiere a suo tempo sono state dalla Regione individuate e selezionate;

-    nella proposta originaria tali programmi presentavano opere da realizzare con fondi a carico della Regione;

-    ad oggi le proposte dei Comuni di Pescara e Sulmona sono state considerate meritevoli di essere finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’assegnazione dei finanziamenti ai “Contratti di Quartiere” presentati dai Comuni di Pescara e Sulmona con una quota di Euro 516.456,90 (£. 1.000.000.000) per ciascun programma;

Preso atto che il Dirigente del Servizio, con la sottoscrizione del presente atto, ha attestato la regolarità istruttoria del provvedimento;

Dato atto che il Direttore Regionale preposto all’Area “OO.PP. Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale ed aree urbane, ciclo idrico integrato, Protezione civile” ha attestato la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-    La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

-    Di assegnare, per quanto esplicitato in premessa, a ciascun programma di recupero urbano sperimentale denominati “Contratti di Quartiere” dei Comuni di Pescara e Sulmona la quota di finanziamento regionale di Euro 516.456,90 (£. 1.000.000.000), di cui ai fondi messi a disposizione dalla deliberazione di Consiglio Regionale, Verbale n. 69/19 del 23.09.1997;

-    I suddetti finanziamenti devono essere utilizzati secondo le disposizioni del D.M. 1° dicembre 1994 “Realizzazioni dei programmi di recupero urbano” e relative disposizioni regionali in materia.

 




DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 675:

Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, articolo 5, comma 4, lettera c) e comma 10 – D.G.R. n. 493 del 26 giugno 2002 – Fondo speciale per gli interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche presso la F.I.R.A. S.p.A. – Direttive di attuazione – Risorse 2002.

Omissis

la giunta regionale

Omissis

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1.   di determinare la dotazione finanziaria del fondo, riferita all’annualità 2002, in complessivi Euro 327.095,03, di cui Euro 149.695,03 sul cap. 122343 fondi statali anno 2001 ed Euro 177.400,00 sul cap. 122342 fondi regionali anno 2002;

2.   di dare atto che la suddetta spesa di Euro 327.095,03 (Euro trecentoventisettemilanovantacinque/05) trova copertura negli impegni di spesa assunti, rispettivamente, con Determinazione Dirigenziale DB4/52 del 13.11.2002, quanto ad Euro 275.495,03 (Euro duecentosettantacinquemilaquattrocentonovantacinque/03), e DB4/56 del 10.12.2002, quanto ad Euro 51.600,00 (Euro cinquantunomilaseicento/00);

3.   di dare atto che non è da imputarsi sul fondo stesso alcun compenso da corrispondere alla F.I.R.A. S.p.A. per l’attività svolta;

4.   di approvare le direttive di attuazione “Agevolazione all’accesso al credito – Abbattimento del tasso di interesse”, allegate alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

5.   di approvare lo schema di Convenzione (Allegato B), che regolamenta tutti i rapporti tra la Regione Abruzzo e la FI.R.A. S.p.A., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

6.   di incaricare il Servizio “Sistemi locali e programmazione dello Sviluppo Montano”, della Direzione “Riforma Istituzionali – Enti Locali – Controlli” di provvedere alla formale assunzione del provvedimento di liquidazione a favore della FI.R.A. S.p.A. secondo le modalità di cui alla suddetta Convenzione (Allegato B), nonché di ogni altro atto connesso e conseguente di competenza;

7.   di disporre che la FI.R.A. S.p.A. provveda, in conformità delle previsioni di cui all’allegato A, a definire le istruzioni operative e, più in generale, ad assumere le disposizioni organizzative atte ad assicurare l’efficace gestione del fondo ed il perseguimento delle sue finalità, nonché ad adottare le più idonee forme di promozione e di pubblicizzazione;

8.   di disporre l’utilizzazione, mediante scorrimento, della graduatoria predisposta dalla FI.R.A. Spa, ammettendo alle agevolazioni le domande utilmente inserite in graduatoria, ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse da parte di altri Enti e/o da parte della Regione, fino ad un esaurimento delle medesime.

9.   di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo.


ALLEGATO “A”

 

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI

SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO

 

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

“AGEVOLAZIONE ALL’ACCESSO AL CREDITO -  ABBATTIMENTO TASSO DI INTERESSE” LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, n. 95, ART. 5, COMMA 4, lett. c) e COMMA 10.

 

La Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” ha come obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano nonché lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni ivi residenti.

In particolare l’art. 5, comma 4, lett. c) stabilisce che il 5% del “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” è destinato all’istituzione e alimentazione del fondo speciale presso la FI.R.A. o altro istituto finanziario, finalizzato al sostegno economico di attività produttive, di servizio o di riantropizzazione del territorio montano.

Tutto ciò premesso:

La Regione Abruzzo favorisce, nell’ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere, nelle piccole e medie imprese artigiane, industriali, commerciali (non all’ingrosso), investimenti attraverso l’accesso al credito agevolato.

Articolo 1

Ambiti territoriali di intervento

Il fondo opera nei territori montani dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane della Regione Abruzzo, così come ridelimitati ai sensi della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92 e successive modifiche e integrazioni, di cui all’Appendice I.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del fondo le piccole e medie imprese artigiane, industriali, commerciali (non all’ingrosso) e di servizi, le quali esercitino attività che non comportino emissioni inquinanti in atmosfera o reflui liquidi non depurati, rientranti nelle categorie “D-G52-I-K-O” della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 come riportate nell’appendice II, aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, che intendano usufruire dell’abbattimento del tasso d’interesse su finanziamenti afferenti investimenti nelle unità produttive localizzate nel territorio montano abruzzese, di cui al precedente art. 1.

Le imprese sono definite piccole e medie in base ai parametri stabiliti dall’Unione Europea con la “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese” (96/C 213/04, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23 luglio 1996, e successive modifiche ed integrazioni).

Articolo 3

Oggetto degli interventi

Sono ammissibili alle agevolazioni del fondo gli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, finalizzati a stimolare e favorire una più complessa azione di sviluppo del tessuto economico e sociale della montagna abruzzese. In particolare, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento (incluse eventuali scorte nei limiti

dell’investimento totale) finalizzati a:

a)   trasferimento dell’attività  

b)   impianto di nuove attività

c)   ampliamento, sviluppo, qualificazione e/o riqualificazione di attività già in esercizio nei territori sopra specificati.

Le attività trasferite, di cui al punto a) del presente articolo, devono aver chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data di presentazione delle domande, intendendo tale la data dell’autentica della firma in calce al modulo.

Le PMI che intendono porre in atto interventi di cui al punto c) del presente articolo, devono aver chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data di presentazione delle domande, intendendo tale la data dell’autentica della firma in calce al modulo.

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, sostenuti a partire dal 12° mese antecedente alla data di presentazione della domanda e fino a 6 mesi successivi alla data di comunicazione dell’ammissione all’agevolazione.

Articolo 4

Misura dell’agevolazione

A.  Contributo

L’impresa potrà optare fra le due seguenti forme di erogazioni:

Contributo in conto interesse

La piccola o media impresa, la cui richiesta di contributo sia stata accolta, riceverà un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento agevolato, che abbatte di quattro punti percentuali annui il tasso di interesse di riferimento.

Contributo in conto capitale

A richiesta dell’interessato il contributo in conto interessi può essere convertito in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il Tasso di attualizzazione è quello stabilito ufficialmente dal Ministero dell’industria e la durata del finanziamento è fissata a 7 anni.

Regime di aiuto

A scelta dell’impresa beneficiaria, l’agevolazione potrà essere concessa ai sensi del:

Regolamento di Esenzione CE 70(2001):

L’agevolazione consiste in un contributo in conto interesse - che ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione sarà attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi  o in conto capitale. Il contributo massimo è pari alle percentuali approvate dal regolamento CE(70)2001, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI: Massimo 15% ESL per PI e 7,5 ESL per Ml sulle spese di investimento. Nelle zone 87.3.c) il massimale per le per PMI passa a 20 ESN+10 ESL.

Ovvero ai sensi del:

Regolamento “De Minimis” CE 69/2001

L’agevolazione consiste in un contributo in conto interesse - che ai fini della valutazione del rispetto del regolamento di esenzione sarà attualizzato scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interessi - o conto capitale. Il contributo massimo è di 100.000 EURO, in applicazione del Regolamento ‘de minimis’ C.E. (69)2001. In tal caso l’Impresa compilerà la dichiarazione di cui all’All. n. 3.

 

Durata

Le operazioni di finanziamento devono avere durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni oltre ad 1 anno di preammortamento e possono essere effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, previa stipula di apposita convenzione con la FI.R.A. S.p.A.

C. Tasso di interesse

Il tasso di interesse applicato non può essere superiore all’Euribor (6 mesi) + 1 spread, vigente al momento della stipula della contratto di finanziamento.

D. Ammontare del finanziamento

L’intervento agevolativo del fondo si applica ad una quota pari al 100% dell’investimento fino ad un massimo di euro 100.000,00.

E. Cumulo di agevolazioni.

Le agevolazioni previste dal fondo sono cumulabili con altre agevolazioni nei limiti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Articolo 5

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, redatta secondo lo schema All. n. 1, deve essere inoltrata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) alla FI.R.A. S.p.A., Via Silvio Pellico 28/1 - 65123 PESCARA e contestualmente solo nel caso di scelta dell’erogazione del contributo in conto interesse, alla Banca convenzionata prescelta dall’Azienda, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del termine di presentazione, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere indicato il riferimento a ‘Abbattimento Tasso d’interesse - Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, art. 5, comma 4, lett. c) e comma 10”.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata di:

1.   Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. e relativa vigenza;

2.   Piano finanziario contenente la descrizione e l’importo complessivo dell’investimento l’indicazione della documentazione di spesa, l’indicazione della copertura finanziaria;

3.   Copia fotostatica dell’ultimo bilancio approvato ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

4.   Elenco della documentazione di spesa relativo al programma di investimento redatto come da Allegato n. 2;

5.   Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda beneficiaria ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti:

a)   la località ove viene effettuato l’investimento

b)  il mantenimento dell’attività, oggetto del provvedimento agevolativo, nel luogo di insediamento per la durata di dieci anni.

c)   il codice ISTAT dell’azienda beneficiaria;

d)  la regolarità contributiva IRPEF/IRPEG e INPS alla data della presentazione della domanda

6.   Nel caso di scelta dell’erogazione del contributo in conto interesse, entro trenta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al comma I del presente articolo, disponibilità della formale Delibera di finanziamento da parte della Banca Convenzionata.

La firma apposta deve essere autenticata ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 3 del D.P.R. 28.12.2000, allegando copia fotostatica di valido documento di identità.

La presentazione oltre il termine prefissato, la mancanza o l’incompletezza della documentazione di cui sopra, la mancanza della sottoscrizione o della relativa autentica, nonché la carenza dell’indicazione sulla busta della dicitura richiesta, comporteranno la reiezione della domanda.

Articolo 6

Graduatoria e concessione delle agevolazioni

La FI.R.A. S.p.A., previa istituzione di una commissione tecnica mista di cui fa parte, tra l’altro,

il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano e/o funzionario delegato e un dipendente del Servizio medesimo, istruisce le domande di contributo e, ai fini della concessione dell’agevolazione, accertate la sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda e della documentazione prevista, entro 60 giorni dal termine di cui all’art. 5, dispone la graduatoria in base ai seguenti criteri:

a)   attribuzione di un punteggio da 0 a 1 in relazione all’investimento effettuato intendendo premiare piccoli investimenti;

b)   attribuzione di un punteggio da 0 a 1,5 riferito alla valutazione degli obiettivi economici ed occupazionali legati all’attuazione dell’investimento.

Nella graduatoria sono inserite con priorità rispetto alle altre, le domande relative ad attività appartenenti, nell’ordine, alla categoria “DA” e “D” della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991.

La graduatoria è trasmessa al Dirigente del Servizio competente che, con proprio provvedimento, ne prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Le domande inserite in graduatoria sono ammesse alle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all’ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma disponibile. Qualora l’ultima posizione agevolabile in graduatoria sia occupata da due o più domande, le disponibilità residue saranno ripartite tra queste ultime proporzionalmente alle agevolazioni concedibili.

Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche, riduzioni delle agevolazioni concesse, saranno agevolati ulteriori finanziamenti, seguendo l’ordine fissato dalla graduatoria.

Ulteriori finanziamenti potranno essere, altresì, agevolati, seguendo l’ordine fissato dalla graduatoria, ove si rendano disponibili risorse da parte di altri Enti.

Articolo 7

Tempi di realizzazione dei progetti

I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ammissione alla agevolazione.

Le imprese che abbiano richiesto il contributo in conto interesse dovranno ricevere l’erogazione del finanziamento da parte della Banca convenzionata entro 3 mesi dalla data di comunicazione dell’ammissione all’agevolazione.

Articolo 8

Erogazione delle agevolazioni

L’erogazione delle agevolazioni avverrà:

1.   Contributo in conto interessi: con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, relativamente alle rate pagate nel semestre precedente.

2.   Contributo in conto capitale: in un’unica soluzione ad avvenuta presentazione dei documenti di cui all’art. 9.

Articolo 9

Documentazione da presentare per l’erogazione

Contributo in Conto Interessi: l’impresa (o per suo conto la Banca convenzionata) successivamente alla stipula del finanziamento agevolato, ai fini dell’erogazione del contributo relativo alla prima rata, dovrà trasmettere la seguente documentazione:

a)   il contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento dal quale si evinca la quota di contributo concessa pari all’abbattimento di 4 punti;

b)   dichiarazione da parte della Banca, attestante la data di erogazione del finanziamento;

c)   copia della Contabile Bancaria (o comunicazione da parte della Banca) attestante l’avvenuto pagamento della rata;

d)   elenco delle fatture regolarmente quietanzate e munite di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore conforme all’All. n. 2 presentato unitamente alla domanda;

Contributo in Conto Capitale: l’impresa, qualora abbia optato per il contributo in conto capitale, dovrà trasmettere la seguente documentazione:

a) Elenco delle fatture regolarmente quietanzate e munite di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore conforme all’All. n. 2 presentato unitamente alla domanda.

L’impresa deve tenere a disposizione della Regione Abruzzo, tutta la documentazione relativa al progetto agevolato sino al 31 dicembre 2010.

Articolo 10

Controlli e ispezioni

La Regione Abruzzo, Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali Controlli, Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, direttamente o attraverso la FI.R.A. S.p.A., può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Articolo 11

Revoche e sanzioni

Le agevolazioni sono revocate in caso dl false dichiarazioni, estinzione anticipata o risoluzione del contratto di finanziamento, comprese le ipotesi di cessazione definitiva dell’attività, di incorporazione, di cessione, di fusione, di fallimento o di concordato preventivo con cessione di beni da parte dell’impresa beneficiaria.

La revoca decorrerà dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento, di incorporazione, di fusione, di cessione dell’attività, dalla data di cessazione dell’attività, dalla data della sentenza di omologazione del concordato preventivo.

Articolo 12

Pubblicazioni

Il presente bando, con i relativi allegati, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet della Regione Abruzzo.

 


ALLEGATO B

 

CONVENZIONE

 

ART. 1

La presente convenzione, approvata con Delibera di Giunta Regionale n……del………..determina le procedure per la gestione del bando “AGEVOLAZIONE ALL’ACCESSO AL CREDITO - ABBATTIMENTO TASSO DI INTERESSE - LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, n. 95, ART. 5, COMMA 4, LETT. C) e COMMA 10” di seguito denominato “Abbattimento del tasso di interesse”.

ART. 2

La Regione Abruzzo affida alla FI.R.A. S.p.A. l’incarico della gestione del bando “Abbattimento del tasso di interesse” secondo i contenuti, le procedure, le modalità e le scadenze contenute nella normativa di attuazione disciplinata con D.G.R. n………………..

Tali modalità, su richiesta del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli della Regione Abruzzo e contestuale accettazione della FI.R.A. S.p.A., possono anche subire variazioni qualora sopravvengano modifiche delle disposizioni a livello regionale.

ART. 3

La FI.R.A. S.p.A. provvederà:

a)   all’istruttoria, previa istituzione di una commissione tecnica mista di cui fa parte, tra l’altro, il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano e/o funzionario delegato ed un dipendente del medesimo Servizio, delle istanze pervenute;

b)   alla gestione amministrativa e finanziaria del bando ed a rendicontare analiticamente, anche attraverso prospetti riassuntivi, i pagamenti effettuati alle PMI artigiane, industriali, commerciali (non all’ingrosso) e di servizi, con cadenza semestrale, fornendo tutti gli elaborati contabili previsti dalle vigenti normative o richiesti dagli organi regionali;

c)   alla trasmissione della relativa graduatoria delle istanze alla Direzione Riforme Istituzionali-Enti Locali - Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, della Regione Abruzzo

d)   a consegnare, a chiusura dell’incarico, gli elaborati previsti, su supporto cartaceo e informatico, ognuno completo dei relativi allegati, al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli della Regione Abruzzo. Della consegna sarà redatto apposito verbale;

e)   a definire le ulteriori istruzioni operative e, più in generale, ad assumere le disposizioni organizzative atte ad assicurare l’efficace gestione del fondo ed il perseguimento delle sue finalità;

f)    ad adottare idonee forme di promozione e di pubblicizzazione della presente iniziativa, concertandole con il competente Servizio regionale.

ART. 4

Per la realizzazione del progetto “Abbattimento del tasso di interesse” è previsto uno stanziamento di Euro 327.095,03 ai sensi dell’art. 5 comma 4, lett. c) della L.R. 95/2000.

ART. 5

La FI.R.A. S.p.A. si impegna ad espletare l’incarico in modo gratuito, senza aver diritto alla corresponsione di alcun compenso.

ART. 6

La FI.R.A. S.p.A. si impegna ad assicurare la gestione del Bando “Abbattimento del tasso di interesse”, secondo i criteri di massima correttezza e nel rispetto delle normative vigenti. La FI.R.A S.p.A. terrà una contabilità specifica del progetto “Abbattimento del tasso di interesse”, o con un sistema contabile separato o con una contabilità analitica autonoma all’interno del proprio sistema contabile, che consenta in qualsiasi momento di ottenere consuntivi riepilogativi di tutte le spese sostenute.

La F.I.R.A S.p.A. è tenuta, inoltre, alla raccolta ed alla custodia dei documenti originali giustificativi dei pagamenti effettuati che possono essere richiesti, in qualunque momento, dal Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli della Regione Abruzzo e che saranno consegnati allo stesso Servizio a conclusione dell’incarico.

ART. 7

Tutti gli adempimenti amministrativi-contabili (fatture, quietanze, versamenti per ritenute d’acconto, certificazioni CUD, giustificativi vari) saranno curati dalla F.I.R.A. S.p.A.

ART. 8

La FI.R.A S.p.A. si impegna ad ottemperare, nei confronti del proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto della presente concessione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro di assicurazione sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi.

ART. 9

La Regione si impegna ad erogare alla F.I.R.A. S.p.A. la somma di Euro 327.095,03 con le seguenti modalità:

-    prima anticipazione pari al 70% dello stanziamento, alla firma per accettazione della presente concessione da parte del legale rappresentante della FI.R.A. S.p.A.;

-    saldo alla trasmissione da parte della FI.R.A. S.p.A. della graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione della finanziaria medesima.

ART. 10

Tutte le spese di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti alla presente concessione, sono a carico della FI.R.A. S.p.A. Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso.

ART. 11

Le parti stabiliscono di consentire il ricorso all’arbitrato.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri dei quali uno nominato dalla Regione, un secondo nominato dalla F.I.R.A. S.p.A. e un terzo membro, con funzioni di Presidente, nominato d’intesa tra i due membri come sopra nominati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale dell’Aquila.

Per eventuali controversie inerenti alla presente concessione, resta intesa tra le parti la competenza del Foro de L’Aquila con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

ART. 12

A tutti gli effetti per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

ART. 13

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della firma per accettazione da parte del legale rappresentante della FI.R.A. S.p.A. ed avrà termine alla chiusura dell’intervento.

 

Pescara,                   

Il Dirigente deL Servizio Sistemi locali e Programmazione

dello Sviluppo Montano

 

Il Presidente della FI.RA. S.p.A.



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI

SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO

 

 

ALL. N. 3

 

DICHIARAZIONE DEL RISPETTO

 

“DE MINIMIS”’

 

Il Sottoscritto (1)

Nato a

il

Residente in:

Via:

in qualità di Legale rappresentante dell’impresa:

presentatore del Progetto ai sensi della normativa di attuazione “AGEVOLAZIONE ALL’ACCESSO AL CREDITO - ABBATTIMENTO TASSO DI INTERESSE”LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, n. 95, ART. 5, COMMA 4, LETT. C) e COMMA 10” in esame.

 

DICHIARA

 

ai sensi dell’Art. 19 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, che la stessa rispetta la regola del “DE Minimis” in vigore così come previsto dalla normativa comunitaria e precisamente dal Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.

 

Timbro e Firma del legale Rappresentante

 

(allegare copia di valido documento di riconoscimento)

 

 

 

 

 

 

 

Da presentare esclusivamente nel caso di agevolazione concessa “In regime ‘DE MINIMIS’ ai sensi del regolamento CE n. 69/2001”.

 


 

APPENDICE 11 - Codici Attività ISTAT ‘91

 

D-ATTIVITA’ MANIFATTURIERE

DA-INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.-Industrie alimentari e delle bevande

15.1-Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

15.1 1-Produzione, lavorazione e conservazione di carne, esclusi i volatili

lS.11.l-Produzione di carne, non dì volatili, e di prodotti della macellazione

15.11.2-Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione

15.12-Produzione, lavorazione e conservazione di carne di volatili

15.12.1-Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione

IS.l2.2-Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione

15.13-Produzione di prodotti a base di carne

15.13.01-Produzione di salumerie (carni affumicate, salate, insaccate seccate e comunque altrimenti preparate)

lS.l3.02-Produzione di carne in scatola

lS.l3.03-Produzione di altri prodotti a base di carne

15.20-Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce

lS.20.l-Conservazione di pesci, crostacei e molluschi: congelamento, surgelazione, inscatolamento, ecc.

15.20.2-Produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi

15.3-Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

15.31 -Lavorazione e conservazione delle patate

15.32-Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

15.33-Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.

15.4-Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali

15.41-Fabbricazione di oli e grassi grezzi

15.41.1-Fabbricazione di olio di oliva grezzo

15.41.2-Fabbricazione di oli da temi oleosi grezzi

15.41.3-Fabbricazione di oli e grassi animali grezzi

15.42-Fabbricazione di oli e grassi raffinati

15.42.1-Fabbricazione di olio di oliva raffinato

15.42.2-Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati

15.42.3-Fabbricazione di grassi animali raffinati

15.43-Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

15.5-Industria lattiero-casearia

ìS.51-Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte

15.51.1 -Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione

ì5.51.2-Prodazione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.

15.52-Fabbricazione di gelati

15.6-Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei

15.61-Lavorazione delle granaglie

15.61.1-Molitura dei cereali

15.61.2-Altre lavorazioni di semi e granaglie

15.62-Fabbricazione di prodotti amidacei

15.7-Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali

15.71-Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali da allevamento

15.72-Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici

15.8-Fabbricazione di alti-i prodotti alimentari

15.81-Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.81.1-Fabbricazione di prodotti di panetteria

15.81.2-Fabbricazione di pasticceria fresca

15.82-Fabbricazione di feste biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti dì pasticceria conservati

15.83-Fabbricazione di zucchero

15.84-Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

15.85-Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.85.0l-Produzione di paste alimentati secche

15.85.02-Produzione di paste alimentati fresche

15.85.03-Altre eventuali lavorazioni diverse dalla pasta

15.86-Lavorazione del tè e del caffè

15.87-Fabbricazione di condimenti e spezie

15.88-Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15.89-Fabbricazione di altri prodotti alimentati n.c.a.

15.89.1-Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola

15.89.2-Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc), di minestre e brodi

15.89.3-Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori ed altri prodotti alimentari

15.9-Indusmia delle bevande

15.91-Fabbricazione di bevande alcoliche distillate

15.92-Fabbricazione di alcol etilico dì fermentazione

15.93-Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria)

15.93.1-Fabbricazione di vini (esclusi i vini speciali)

15.93.2-Fabbricazione divini speciali

15.94-Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

15.95-Produzione di altre bevande fermentate non distillate

15.96-Fabbricazione di birra

15.97-Fabbricazione di malto

15.98-Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

15.99-Fabbricazione di altre bevande analcoliche

 

16-Industria del tabacco

16.00-Industria del tabacco

 

DB-INDUSTRIE TESSILI E DELL’ABBIGLIAMENTO

17-Industrie tessili

17.1-Preparazione e filatura di fibre tessili

17.11-Preparazione e filatura di fibre tipo cotone

17.12-Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata

17.12.l-Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura

17.12.2-Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero

17.13-Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata

17.13.1-Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate

17.13.2-Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse

17.14-Preparazione e filatura di fibre tipo lino

17.15-Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami) e torcitura e testurizzazione di filati sintetici o artificiali

17.16-Preparazione di filati cucirini

17.17-Attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili

17.2-Tessitura di materie tessili

17.21 -Tessitura di filati tipo cotone

17.22-Tessitura di filati tipo lana ceniate

17.23-Tessitura di filati tipo lana pettinata

17.24-Tessitura di filati tipo seta

17.25—Tessitura di altre materie tessili

17.30-Fiiasaggio dei tessili

17.40-Confezionamento di articoli intessuto, esclusi gli articoli di vestiario

17.40.1-Confezionarnento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

17.40.2-Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.

17.5-Altre industrie tessili

17.51-Fabbricazione di tappeti e moquettes

17.52-Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

17.53-Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

17.54-Fabbricazione di altri tessili n.c.a.

17.54.1-Fabbricazione di feltri battuti

17.54.2-Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili

17.54.3-Fabbricazione di tessuti elastici diversi

17.54.4-Fabbricazione di articoli tessili diversi

17.54.5-Fabbricazione di tulli, pizzi, merletti

17.54.6-Fabbricazione di ricami

17.6-Fabbricazione dì maglierie

17.7-Fabbricazione di articoli in maglieria

17.71-Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia

17.72-Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

17.73-Fabbricazione di altra maglieria esterna

17.74-Fabbricazione di maglieria intima

17.75-Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia

 

18-Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce

18.1-Confezione di vestiario in pelle

18.2-Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori

18.21-Confezione di indumenti da lavoro

18.22-Confezione di altri indumenti esterni

18.22.1-Confezione di vestiario esterno

18.22.2-Confezione su misura di vestiario

18.23-Confezione di biancheria personale

18.24-Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori

18.24.1-Confczione di cappelli

18.24.2-Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

18.24.3-Confezione di abbigliamento o indumenti particolari

18.24.4-Altre attività collegate all’industria dello abbigliamento

18.3-Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia pelle e similari

18.30.01-Preparazione e tintura pelli per pellicceria

18.30.02-Confezione di articoli in pelliccia

 

DC-INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI

19-preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da

correggiaio, selleria e calzature

19.1-Preparazione e concia del cuoio

19.2-Fabbricazions di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria

19.3-Fabbricazione di calzature

19.30.1-Fabbricazione di calzature non in gomma

19.30.2-Fabbricazione dipani e accessori per calzature non in gomma

19.30.3-Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica

 

DD-INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

20-industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di

articoli di paglia e materiali da intreccio

20.10-Taglio, piallatura e trattamento del legno

20.10.01-Produzione dì pavimenti in legno

20.1 0.02-Altre produzioni comprendenti taglio, piallatura e trattamento del legno

20.2-Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata),pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli

20.3-Fabbricazione di elementi dì carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

20.30.1-Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

20.30.2-Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria

20.4-Fabbricazione di imballaggi in legno

20.5-Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero,paglia e materiali da intreccio

20.51-Fabbricazione di altri prodotti in legno

20.51.1-Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

20.51.2-Laboratori di corniciai

20.52-Fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

20.52.1-Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

20.52.2-Produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio prodotti di carta; stampa ed editoria

 

DE-FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA: STAMPA ED EDITORIA

21-fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta

21.1-Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

21.11-Fabbricazione della pasta-carta

21.12-Fabbricazione della carta e del cartone

21.2-Fabbricazione di articoli di carta e dì cartone

21.21-Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone

21.22-Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

21.23-Fabbricazione dì prodotti cartotecnici

21.24-Fabbricazione di carta da parati

21.25-Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a.

 

22-editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati

22.1-Editoria

22.1 1-Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni

22.12-Edizione di giornali

22.13-Edizione di riviste e periodici

22.14-Edizione di supporti sonori registrati

22.15-Altre edizioni

22.2-Stampa e attività dei servizi connessi alla stampa

22.21-Stampa di giornali

22.22-Altre stampe di arti grafiche

22.23-Rilegatura e finitura di libri

22.24-Composizione e fotoincisione

22.25-Almi servizi connessi alla stampa

22.3-Riproduzione di supporti registrati

22.3 1-Riproduzione di supporti sonori registrati

22.32-Riproduzione di supporti video registrati

22.33-Riproduzione di supporti informatici registrati

 

 

DF-FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

23-fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari

23.1-Fabbricacione di prodotti di cokeria

23.2-Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati

23.20.1-Raffinerie di petrolio

23.20.2-Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

23.20.3-Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento

23.20.4-Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e dì leganti per uso stradale

23.3-Trattamento dei combustibili nucleari

 

DG-FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

24-Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

24.1-Fabbricazione di prodotti chimici di base

24.11-Fabbricazione di gas industriali

24.12-Fabbricazione di coloranti e pigmenti

24.13-Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

24.14-Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

24.15-Fabbricazione di concimi e di composti azotati

24.16-Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

24.17-Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

24.2-Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

24.3-Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

24.4-Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali

24.41-Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

24.42-Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

24.5-Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta U 24.51-Fabbricazione di saponi, deteraivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

24.51.1-Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e dì agenti organici tensioattivi

24.51.2-Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione

24.52-Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta

24.6-Fabbricazione di altri prodotti chimici

24.61-Fabbricazione di esplosivi

24.62-Fabbricazione di colle e gelatine

24.63-Fabbricazione di oli essenziali

24.64-Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

24.65-Fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video, informatica

24.66-Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.

24.661-Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali

24.662-Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa) elettrotermici

24.66.3-Trattamento chimico degli acidi grassi

24.66.4-Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti, antigelo)

24.66.5-Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

24.66.6-Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

24.7-Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

 

DH-FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE

25-Articoli in gomma e materie plastiche

25.1-Articoli in gomma

25.11-Pneumatici e di camere d’aria

25.12-Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

25.13-Altri prodotti in gomma

25.2-Articoli in macerie plastiche

25.21-Lastre, fogli, tubi e profilati in plastica

25.22-Imballaggi in materie plastiche

25.23-Articoli in plastica per l’edilizia

25.24-Altri articoli in materie plastiche

 

 

DI-FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

26-Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

26.1-Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro

26.11-Fabbricazione di vetro piano

26.12-Lavorazione e trasformazione del vetro piano

26.13-Fabbricazione di vetro cavo

26.14-Fabbricazione di fibre di vetro

26.15-Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo

26.15.l-Lavorazione e trasformazione del vetro cavo

26.15.2-Lavorazione di vetro e mano e a soffio

26.15.3-Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori)

26.2-Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all’edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

26.21-Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

26.22-Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

26.23-Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

26.24-Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale

26.25-Fabbricazione di altri prodotti ceramici

26.26-Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari

26.3-Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti

26.4-Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

26.5-Produzione di cemento, calce, grato

26.51-Produzione di cemento

26.52-Produzione di calce

26.53-Produzione di gesso

26.6-Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo,cemento o gesso

26.61-Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

26.61.01-Fabbricazione di elementi prefabbricati in cemento

26.61.02-Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo e cemento per l’edilizia

26.62-Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia

26.63-Produzione di calcestruzzo pronto per l’isso

26.64-Produzione di malta

26.65-Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

26.66-Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

26.7-Taglio, modellatura e finitura della pietra

26.70. 1-Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

26.70.2-Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico

26.70.3-Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

26.8-Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

26.81-Fabbricazione di prodotti abrasivi

26.82-Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

 

DJ-PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO

27- Produzione di metalli e loro leghe

27.1-Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)

27.2-Fabbricacione di tubi

27.21-Fabbricazione di tubi di ghisa

27.22-Fabbricazione di tubi di acciaio

27.221-Produzione di tubi soma saldatura

27.22.2-Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili

27.3-Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio e produzione di ferroleghe non CECA

27.31-Stiratura s freddo

27.32-Laminaziona a freddo di nastri

27.33-Profilatara mediante fornatura e piegatura a freddo

27.34-Trafilatura

27.35-Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio n.c.a. ; produzione di ferroleghe non CECA

27.4-Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi

27.41-Produzione di metalli preziosi e semilavorati

27.42-Produzione di alluminio e semilavorati

27.43-Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati

27.44-Produzione di rame e semilavorati

27.45-Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati

27.5-Fusione di metalli

27.51-Fusione di ghisa

27.52-Fusione di acciaio

27.53-Fusione di metalli leggeri

27.54-Fusione di altri metalli non ferrosi

28- fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti

28.1 -Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo

28.11-Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.12-Fabbricazione di porte e finestre in metallo

28.12.1-Fsbbticazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

28.12.2-Fabbricszione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili

28.2-Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento,

28.21-Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

28.22-Fabbticaziord di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale

28.3-Fabbricazione di generatoti di vapore, escluse le caldaie per riscaldamento centrale ad acqua calda

28.4-Fucmnatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

28.40.1-Produzione di pezzi di acciaio fucinati

28.40.2-Produzione di pezzi di acciaio stampati

28.40.3-Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo

28.40.4-Sinterizzazione dei metalli e loro leghe

28.5-Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di meccanica generale per conto terzi

28.51-Trattamento e rivestimento dei metalli

28.52-Lavori di meccanica generale per conto terzi

28.6-Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo

28.61-Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

28.62-Fabbricazious di utensileria

28.62.1-Fabbricazione di utensileria a mano

28.62.2-Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici

28.63-Fabbricazione di serrature e cerniere

28.7-Fabbricazione di altri prodotti metallici

28.71-Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

28.72-Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero

28.73-Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

28.74-Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle

28.74.1-Produzione di filettatura e bulloneria

28.74.2-Produzione di molle

28.74.3-Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate

28.75-Fabbricazione di altri prodotti metallici n.c.a.

28.75.1-Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l’arredamento di stanze da bagno

28.75.2-Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

28.75.3-Cottiuzione di altri articoli metallici e minuteria metallica

28.75.4-Fabbricazione di armi bianche

28.75.5-Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tranvie

28.75.6-Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione

 

DK-FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L’INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE

29-Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l’installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione

29.1-Fabbricazione di macchine e apparecchi per la produzione e l’utilizzazione dell’energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

29.11-Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

29.11.1-Cottnszione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

29.11 .2-Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e

riparazione

29.12-Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.13-Fabbricazione di rubinetti e valvole

29.14-Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

29.14.1-Fabbricazione di organi di trasmissione

29.14.2-Fabbricazione di cuscinetti a sfere

29.2-Fabbricazione di altre macchine di impiego generale

29.21-Fabbricazione di fornaci e bruciatori

29.21.1-Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori

29.21.2-Riparazione di fornaci e bruciatori

29.22-Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

29.22.1-Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

29.22.11-Fabbricazione di ascensori, montacarichi, scale mobili

29.22.12-Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasportatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

29.22. 13-Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

29.22.2-Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

29.23-Fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, perla refrigerazione e la ventilazione

29.23 .1-Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, perla refrigerazione e la ventilazione

29.23 .2-Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione

29.24-Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

29.24.1-Costruzione di materiale per saldatura non elettrica

29.24.2-Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.24.21 -Costruzione di bilance e macchine automatiche

29.24.22-Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche

29.24.23-Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

29.24.3-Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.

29.24.4-Riparazione di altre macchine di impiego generale

29.3-Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

29.31-Fabbricazione di trattori agricoli

29.31.1-Fabbricazione di trattori agricoli

29.31.2-Riparazione di trattori agricoli

29.32-Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

29.32.1-Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

29.32.2-Riparazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

29.4-Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.5-Fabbricazione dì altre macchine per impieghi speciali

29.51-Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.52-Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.52.01-Fabbricazione di macchine per movimento terra

29.52.02-Fabbticazione di altre macchine e apparecchi poi-lavorazione, estrazione e trattamento dei minerali; per la preparazione meccanica dei materiali da costruzione,

per l’edilizia e il genio civile

29.53-Fabbricazione di macchine perla lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.54-Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio

29.54.1-Costruzione e installazione di macchine tessili; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi

parti e accessori, manutenzione e riparazione)

29.54.11-Fabbricazione di macchine per cucire e per maglieria

29.54.12-Fabbricazione di altre macchine, apparecchi, parti e accessori perla lavorazione e finitura dei tessili

29.54.2-Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)

29.54.3-Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.54.31 -Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie (sterilizzatori, depuratori, apparecchiature per impianti di disinfezione)

29.54.32-Costruzione di macchine e apparecchiature per lavanderie e stirerie

29.54.33-Costruzione di altre apparecchiature igienico-sanitarie

29.55-Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.56-Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a..

29.56.1-Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)

29.56.2-Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)

29.56.3-Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a, (compresi parti e

accessori, manutenzione e riparazione)

29.56.4-Fabbricazione e installazione di macchine perla lavorazione del legno e materie similari (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)

29.56.5-Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.6-Fabbricazione di armi, sistemi d’arma e munizioni

29.7-Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a.

29.71-Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione vedi 52 7)

29.72-Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione vedi 52 7)

 

DL-FABBRICAZIONE DI MACCHINE, ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE

30-Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici

30.01-Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione vedi 72 5)

30.02-Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di alcune apparecchiature per l’informatica (esclusa riparazione vedi 72 5)

31-Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.

31.1-Fabbricazione di motori, generatoti e trasformatori elettrici

31.10.1-Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

31.10.2-Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici

3 t.2-Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

31.20.1-Fabbricazione di apparecchiature perla distribuzione e il controllo dell’elettricità

3 l.20.2-Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo

31.3-Fabbricazione di fili scavi isolati

31.4-Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile

31.5-Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche

31.6-Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.

31.61-Fabbricazione di apparecchi elettrici poi-motorie veicoli, n.c.a.

31.62-Fabbricazione dì altri apparecchi elettrici n.c.a..

31.62.1-Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. comprese parti staccate e accessori)

31.62.2-Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l’edilizia, vedi 45 31)

 

32-Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni

32.1-Fabbricazione di tubi e valvole elettronici q di altri componenti elettronici

32.2-Fabbricazione di apparecchi trasmittenti perla radio diffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo

32.20.1-Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati

32.20.2-Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazione, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici

32.20.3-Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora

32.3-Fabbricazione di apparecchi riceventi perla radiodiffusione e la televisione, di apparecchi perla registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di prodotti connessi

 

33-Fabbricazione di apparecchi medicali,di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi

33.1-Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di apparecchi ortopedici

33.10.1-Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori)

33.10.2-Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate e accessori)

33.10.3-Fabbricazione di protesi dentarie

33.10.4-Fabbticazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili

33.2-Fabbricazione dì strumenti e apparecchi di misurazione, e controllo, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali

33.20.1-Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)

33.20.2-Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)

33.20.3-Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

33.20.4-Costruzione di strumenti per disegno e calcolo; strumenti di misura dimensionale di precisione; di bilance analitiche di precisione; apparecchi per laboratorio e

materiale didattico; costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione

33.20.5-Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)

33.3-Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali

33.4-Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature fotografiche

33.40.1-Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

33.40.2-Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto

33.40.3-Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate

33.40.4-Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione

33.40.5-Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche

33.40.6-Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici

33.5-Fabbricazione di orologi

 

DM-FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

34-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

34.l-Fabbricacione di autoveicoli

34.2-Fabbricazione di carrozzeria per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi

34.20.0l-Fabbticazione di carrozzerie di qualsiasi tipo

34.20.02-Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di qualsiasi tipo

34.20.03-Fabbricazione di containers

34.20.04-Altre lavorazioni affini

34.3-Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori

35-fabbricazione di altri mezzi di trasporto

35.1-Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni

35.1 1-Costruzioni navali e riparazioni dì navi

35.11.1-Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.2-Cantieri navali per costruzioni non metalliche

35.11.3-Cantieri di riparazioni navali

35.11.4-Cantieri di demolizioni navali

35.12-Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

35.2-Costrozione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario

35.20.1-Costruzione di materiale rotabile ferroviario

35.20.2-Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane

35.20.3-Riparazione di materiale rotabile ferroviario

35.20.4-Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane

35.3-Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

35.4-Fabbricazione di motocicli e biciclette

35.41-Fabbricazione di motocicli

35.41.l-Costruzmone e montaggio di motocicli e motoveicoli

35.41.2-Cost.ruzione di accessorie pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori

35.42-Fabbricazione di biciclette

3 5.42. 1-Costruzione e montaggio di biciclette

35.42.2-Costruzione di accessori spezzi staccati di biciclette

35.43-Fabbricazione di veicoli per invalidi

35.5-Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

35.50.1-Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale

35.50.2-Costruzione e riparazione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli

 

DN-ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36-fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere

36.1-Fabbricazione di mobili

36.1l-Fsbbticazione dì sedie e sedili

36.tl.l-Fabbticazìone di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni

36.11.2-Fabbricazione di poltrone e divani

36.1 1.21-Fabbricazione di poltrone e divani (compresi i telai)

36.11.22-Attività di tappezzeria

36.12-Fabbricazione di mobili per uffici e negozi

36.12. 1-Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi,’ecc.

36.12.2-Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.

36.13-Fabbricazione di mobili per cucina

36.14-Fabbricazione di altri mobili

36.14.3-Fabbricazione di altri mobili in legno

36. 14.ll-Fabbricazione di mobili

36.14.12-Finitura di mobili, laccatura e doratura di mobili

36.14.13-Restauro di mobili

36.14.2-Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale

36.l5-Fabbricazione di materassi

36.2-Ginielleria e oreficeria

36.21-Coniazione di monete e medaglie

36.22-Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi n.c.a.

36.22.l-Fabbticazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

36.22.2-Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale

36.3-Fabbricazione di strumenti musicali

36.4-Fabbricazione di articoli sportivi

36.5-Fabbricazione di giochi e giocattoli

36.50.l-Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi

36.50.2-Fabbricazione di giocattoli, compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo

36.6-Altre industrie manifatturiere n.c.a.

36.61-Fabbticazione di oggetti di bigiotteria

36.62-Fabbricazione di scope e spazzole

36.63-Altre industrie manifatturiere n.c.a.

36.63.l-Fabbticazione di carrozzina e passeggini per l’infanzia

36.63.2-Fabbricazione di linoleum ed altri rivestimenti rigidi per pavimenti

36.63.3-Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini

36.63 .4-Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-parks

36.63.5-Fabbricazione e applicazione di elementi sagomati in materiale vario per l’isolamento e la coibentazione termoacustica in ambiente industriale

36.63.6-Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli reca.

 

37-recupero e preparazione per il riciclaggio

37.1-Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

37.2-Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici

37.20.1-Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico perla produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche

37.20.2-Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

 

G52-Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

52.1-Conirnercio al dettaglio in esercizi non specializzati

52.11 -Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

52.11.l- Commercio al dettaglio degli ipermercati

52.ll.2-Commercio al dettaglio dei supermercati

52.11 .3- Commercio al dettaglio dei minimercati

52.ll.4-Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi

52.ll.5- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

52.12-Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari

52.12.1-Grandi magazzini

52.12.2-Altri esercizi non specializzati

52.2- Commercio al dettaglio di prodotti alimentati, bevande e tabacco in esercizi specializzati

52.21- Commercio al dettaglio di frutta e verdura

5222-Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne

52.22.1-Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine

52.22.2-Corasnercio al dettaglio di carni: pollame,, conigli, selvaggina, cacciagione, ecc.

52.23-Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

52.24-Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi

52.24.1-Cominercio al dettaglio di pane

52.24.2-Conurìercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria

52.25-Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)

52.26-Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio

52.27-Altro commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

52.27.1-Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

52.27.2-Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili

52.27.3-Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

52.27.4-Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande

52.3-Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di profumeria

52.33-Farmacie

52.32-Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici

52.33-Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria

52.33.1-Erboristerie

52.33 .2-Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l’igiene personale

52.4-Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

52.41-Commercio al dettaglio di tessili

52.41.1-Commercio al dettaglio di stoffe per l’abbigliamento

52.41.2-Commercio al dettaglio di tessuti per l’arredamento e di tappeti

52.41.3-Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa

52.41.4-Commercio al dettaglio di filati per maglieria

52.42-Commercio al dettaglio di articoli d’abbigliamento

52.42.1-Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

52.42.2-Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

52.42.3-Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

52.42.4-Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami

52.42.5-Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria

52.42.6-Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

52.43-Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio

52.43.1-Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami

52.43.2-Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

52.44-Commercio al dettaglio di mobili e di articoli d’illuminazione

52.44.1-Commercio al dettaglio di mobili

52.44.2-Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame

52.44.3-Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e materiale elettrico vario

52.44.4-Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica

52.44.5-Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico

52.45-Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio e televisori

52.45.1-Commercio al dettaglio di elettrodomestici

52.45.2-Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori

52.45.3-Commercio al dettaglio di dischi e nastri

52.45.4-Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

52.45.5-Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria

52.46-Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici, vetro

52.46.1-Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il fai da te e vetro piano

52.46.2-Commercio al dettaglio di pitture e vernici

52.46.3-Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

52.46.4-Commercio al dettaglio di materiali da costruzione

52.46.5-Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici

52.46.6-Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio

52.47-Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria

52.47.1-Commercio al dettaglio di libri nuovi

52.47.2-Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

52.47.3-Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio

52.48-Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati

52.48.1-Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio

52.48.2-Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione

52.48.3-Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

52.48.4-Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli

52.48.5-Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria

52.48.51-Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

52.48.52-Commercio al dettaglio di bomboniere

52.48.53-Commercio al dettaglio di bigiotteria, chincaglieria e oggetti ricordo

52.48.54-Commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero

52.48.55-Commercio al dettaglio dì articoli per caccia e pesca, anni e munizioni

52.48.56-Commercio al dettaglio di biciclette, ricambi ed accessori

52.48.57-Commercio al dettaglio di trofei, coppe e medaglie

52.48.58-Commercio al dettaglio di altri prodotti affini

52.48.6-Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione

52.48.61-Commercio al dettaglio di oggetti di antiquariato e opere d’arte

52.48.62-Gallerie di esposizione con vendita di oggetti d’arte

52.48.63-Commercio al dettaglio di prodotti artistici dell’artigianato

52.48.64-Commercio al dettaglio di arredi sacri e articoli religiosi

52.48.65-Commercio al dettaglio di altri prodotti affini

52.48.7-Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico

52.48.8-Commercio al dettaglio di natanti ed accessori

52.48.9-Commercio al dettaglio di altri prodotti n.c.a..

52.48.91-Commercio al dettaglio di fiori e piante, semi, fertilizzanti

52.48.92-Corsmercio al dettaglio di animali domestici

52.48.93-Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica, collezioni

52.48.94-Commercio al dettaglio di carte da parati e rivestimenti per pavimenti

52.48.95-Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta

52.48.96-Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

52.48.97-Conmsercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini

52.48.98-Commercio al dettaglio di altri prodotti similari n c

52.5-Commercia al dettaglio di articoli di seconda mano

52.50.1-Commercio al dettaglio di libri usati

52.50.2-Commercio al dettaglio di mobili usati

52.50.3-Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati

52.50.4-Case di vendite all’asta

52.6-Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi

52.61-Commercio al dettaglio per corrispondenza

52.61.01-Commercio al dettaglio di prodotti alimentari

52.61.02-Coramercio al dettaglio di prodotti non alimentati

52.62-Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso

52.62.3-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande

52.62.11-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di prodotti ortofrutticoli

52.62.32-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di pesce

52.62.13-Cotrunercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di carne

52.62.34-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri prodotti alimentari

52.62.2-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti

52.62.3-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento

52.62.4-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

52.62.5-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico

52.62.6-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati

52.62.61-Cominercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di libri e dischi

52.62.62-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di giocattoli

52.62.63-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di chincaglieria e bigiotteria

52.62.64-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di orologi

52.62.65-Comnsercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli d’occasione

52.62.7-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.

52.62.71-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori e piante

52.62.72-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di profumeria, detersivi, saponi

52.62.73-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e giardinaggio

52.62.74-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di animali vivi

52.62.75-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di opere d’arte e oggetti di antiquariato

52.62.76-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.

52.63-Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi

52.63.1-Vendita diretta di prodotti vari mediante l’intervento di un dimostratore

52.63.11-Vendita diretta mediante l’intervento di un dimostrante di prodotti alimentari

52.63.12-Vendita diretta mediante l’intervento di un dimostrante di prodotti non alimentari

52.63.2-Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

52.63.21-Commercio effettuato a mezzo di distributori automatici di prodotti alimentari (somministrazione di alimenti e bevande)

52.63.22-Conmsercio effettuato a mezzo di distributori automatici di prodotti non alimentari

52.63.3-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande

52.63.31-Commercio al dettaglio a posteggio mobile di prodotti ortofrutticoli

52.63.32-Commercio al dettaglio a posteggio mobile di pesce

52.63.33-Commercio al dettaglio a posteggio mobile di altri prodotti alimentari

52.63.4-Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento

52.63.5-Altro commercio ambulante a posteggio mobile

52.7-Riparazione di beni di consumo personali e perla casa

52.71-Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio

52.72-Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

52.72.01-Riparazione di elettrodomestici

52.72.02-Riparazione di apparecchi radio e televisivi

52.72.03-Riparazione di altri apparecchi elettrici per la casa

52.73-Riparazione di orologi e di gioielli

52.74-Riparazioni di beni di consumo n.c.a.

52.74.01-Riparazione di biciclette

52.74.02-Riparazione di vestiario

52.74.03-Riparazione di altri beni n.c.a.

 

 



DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 680:

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 2000, n. 440: Definizione degli impianti a struttura semplice.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1.   Di definire impianti a struttura semplice: “tutti quelli che siano conformi al vigente strumento urbanistico, che non siano soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e a Verifica di Compatibilità Ambientale statale o regionale; conseguentemente, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto si intende autorizzato qualora la struttura competente, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, non comunichi il proprio motivato dissenso, ovvero non convochi l’impresa per l’audizione, fatte salve le procedure di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni”.

2.   Di indicare nello Sportello Regionale Ambientale (S.R.A.), istituito con D.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni, l’interlocutore unico regionale in materia di beni ambientali, di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale

3.   Di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A. .

 




DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 680:

D.G.R. 999/2002 recante: “Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3 – Contributi alle Comunità Montane per l’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti”. Modifiche ed integrazioni.-

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per i motivi specificati in narrativa

1.   Di individuare nelle Comunità Montane e nei Comuni montani, appartenenti alle medesime, i soggetti beneficiari dei contributi di cui all’art. 4, comma 3, della Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 finalizzati all’acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti;

2.   di approvare le “Direttive di attuazione” in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, finalizzati all’acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti”, secondo le modalità di cui all’All.“A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.   di stabilire che la somma di Euro 245.000 stanziata sul Cap. 122344 del corrente esercizio finanziario, denominato: “Incentivazione del trasporto locale nelle aree montane per esigenze sociali” destinata all’erogazione alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, dei contributi previsti dall’art. 4, comma 3, L.R. 10.05.2002 n. 7, è così ripartita:

a)              Euro 147.000 per l’acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari al 60% della somma complessiva;

b)  Euro 98.000 per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 40% della somma complessiva;

4.   di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli di provvedere agli adempimenti di conseguenza, secondo quanto disposto nell’All. “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5.   di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A. .


ALL. A

REGIONE ABRUZZO

Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli

Servizio Sistemi Locali e programmazione dello Sviluppo Montano

 

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

In ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani, finalizzati all’acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti.

Art. 1

Finalità

1.   Le presenti direttive, emanate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, individuano, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3 della Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, nonché all’art. 41, commi 6 e 9 della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi per l’acquisto o riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, al fine di garantire omogeneità applicativa in tutto il territorio montano della Regione.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1.   I soggetti beneficiari dei contributi sono le Comunità Montane, cosi come ridelimitate ai sensi della L.R. 92/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i Comuni montani appartenenti alle medesime.

Art. 3

Oggetto degli interventi

1.   I contributi di cui all’art. 1, stanziati annualmente sul Cap. 122344 del bilancio regionale denominato “Incentivazione del trasporto locale nelle aree montane per esigenze sociali” sono ripartiti nella percentuale sotto indicata per le seguenti tipologie:

a)   60% per l’acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio;

b)   40% per l’abbattimento delle tariffe di viaggio di lavoratori e studenti.

 

2.   L’ammontare dei contributi per l’acquisto di autobus o minibus e per l’abbattimento delle tariffe di viaggio per lavoratori e studenti di cui al precedente comma 1, concessi ai singoli beneficiari non può comunque essere superiore alla spesa presunta e fino ad un massimo di 26.000,00 Euro.

3.   L’ammontare dei contributi per la riconversione di autobus o minibus di cui al precedente comma 1, concessi ai singoli beneficiari non può comunque essere superiore alla spesa presunta e fino ad un massimo di 10.000 Euro.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione

1.   La richiesta di contributo deve riguardare una sola delle tipologie indicate al precedente art. 3, comma 1.

2.   La richiesta di contributo, redatta ai sensi del successivo art. 5, deve essere inoltrata, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Abruzzo Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Via Raffaello - 65100 - PESCARA”, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.A. .

3.   Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.

4.   La presentazione della richiesta di contributo oltre il termine prefissato, la mancanza della documentazione di cui al successivo art. 5, nonché la mancata sottoscrizione del Rappresentante legale dell’Ente, ne comporteranno la reiezione.

Art. 5

Documentazione

1.   La richiesta di Contributo per l’acquisto o la riconversione di autobus o minibus”, corredata dal provvedimento dell’organo esecutivo riferito alla legge regionale in oggetto e dalla delibera di adesione assunta dagli Enti partecipanti ovvero dalla dichiarazione da parte dei diversi Rappresentanti legali dei medesimi Enti, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Ente e contenere le seguenti dichiarazioni:

a)   lo svolgimento o l’intenzione di svolgere il servizio di trasporto in esercizio associato ed esclusivamente per le esigenze sociali del territorio;

b)   l’indicazione dei Comuni montani o delle località abitate ricadenti in territorio montano dove risultano soppressi i seguenti servizi pubblici:

-    uffici postali;

-    scuole dell’obbligo;

-    servizio di trasporto pubblico.

c)   l’impegno all’acquisto o alla riconversione del mezzo di trasporto entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione dell’ assegnazione del contributo ed alla presentazione della copia autenticata della fattura di acquisto o della riconversione.

d)   l’ammontare della spesa presunta compresa l’IVA.

2.   Alla richiesta di contributo per la riconversione del mezzo di trasporto deve essere, inoltre, allegata copia autenticata del libretto di circolazione ed il certificato di proprietà

3.   La richiesta di “Contributo per l’abbattimento delle tariffe per lavoratori e studenti”, corredata dal provvedimento dell’organo Esecutivo riferita alla legge regionale in oggetto, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Ente ed accompagnata da una relazione che deve contenere necessariamente:

a)   l’indicazione del numero degli studenti e/o lavoratori per i quali si prevede l’abbattimento delle tariffe di viaggio;

b)  l’ammontare della spesa presunta;

c)   l’impegno alla restituzione di eventuali somme erogate e non utilizzate, secondo le all’art. 9 delle presenti Direttive.

Art. 6

Graduatoria e concessione dei contributi

1.   La “Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano”, accertata ai sensi degli artt. 4 e 5, la sussistenza dei requisiti, la completezza delle domande e della documentazione allegata, predispone, entro sessanta giorni dal termine di cui all’art. 4, un’apposita graduatoria delle richieste pervenute, distinta per tipologia, secondo i criteri di cui ai successivi artt. 7 ed 8.

2.   Le richieste di contributo inserite nella graduatoria sono ammesse al beneficio fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

3.   In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all’ultima richiesta accolta sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso è pari alla somma disponibile, previa accettazione dell’Ente beneficiano.

4.   Eventuali economie delle risorse stanziate, per mancanza di soggetti beneficiari per l’acquisto o la riconversione di autobus o minibus, possono essere utilizzate per l’abbattimento delle tariffe di viaggio e viceversa.

5.   Eventuali ed ulteriori economie, per mancanza di soggetti beneficiari, incrementano gli stanziamenti dell’esercizio finanziario successivo.

Art. 7

Criteri per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto o la riconversione di autobus e minibus

1.   Le Comunità Montane usufruiscono di priorità nell’assegnazione dei contributi.

2.   La graduatoria dei soggetti beneficiari è formulata secondo i seguenti criteri:

a)   numero dei comuni partecipanti alla gestione associata del servizio di trasporto per un valore attribuito del 20%;

b)   numero dei servizi soppressi nel territorio di competenza ai quali è assegnato il seguente punteggio:

-    ufficio postale - punti 5;

-    scuola dell’obbligo - punti 2;

-    trasporto pubblico - punti 3;

per un valore attribuito del 30%;

c)   indice medio positivo di disagio della Comunità Montana ovvero all’indice positivo di disagio del Comune montano, formulati sulla base dei parametri individuati con la O.C.R. n. 798 dell’11.09.2002, in applicazione dell’art. 6 della L.R. 95/2000 per un valore attribuito del 50%.

3.   In caso di parità di punteggio è data precedenza nella graduatoria al soggetto beneficiario con il più alto indice di disagio.

 

Art. 8

Criteri per l’assegnazione dei contributi per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti.

1.   Le Comunità Montane usufruiscono di priorità nell’assegnazione dei contributi.

2.   Il Comune montano è escluso dalla graduatoria nel caso in cui la Comunità Montana di appartenenza abbia presentato richiesta di contributo al medesimo titolo.

3.   La graduatoria dei soggetti beneficiari ammessi al contributo è formulata secondo i seguenti criteri:

a)   numero degli studenti e/o lavoratori per i quali si prevede l’abbattimento delle tariffe per un valore attribuito 40%;

b)  indice medio positivo di disagio della Comunità Montana ovvero all’indice positivo di disagio del Comune montano, formulati sulla base dei parametri individuati con la D.G.R. n. 798 dell’11/09/2002, in applicazione dell’art. 6 della L.R. 95/2000 per un valore attribuito 60%.

4.   In caso di parità di punteggio è data precedenza nella graduatoria al soggetto beneficiari con il più alto indice di disagio.

Art. 9

Erogazione

1.  Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano provvede con proprio atto all’approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari ed alla liquidazione del contributo concesso.

 

2.   Per l’acquisto o la riconversione di autobus o minibus, il contributo è liquidato previa presentazione, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione della assegnazione, della copia autenticata della fattura di acquisto o della riconversione.

3.   Qualora l’Ente beneficiano non acquisti o non provveda alla riconversione del mezzo di trasporto entro il termine suddetto, il contributo concesso è revocato ed assegnato ad altro soggetto secondo l’ordine della graduatoria.

4.   Per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, il contributo è liquidato all’atto della assegnazione. L’Ente beneficiano è tenuto a presentare la dichiarazione delle spese sostenute, con allegata copia dei relativi documenti giustificativi, entro un anno dalla comunicazione dell’assegnazione.

5.   Le somme erogate per l’abbattimento delle tariffe non utilizzate e non rendicontate entro il termine di cui al comma precedente, devono essere restituite mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a “REGIONE ABRUZZO - Servizio Tesoreria - 67100 L’AQUILA” dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - 65100 PESCARA ed al Servizio Bilancio - Via Leonardo da Vinci 67100 L’AQUILA.

 

 

 

 

DELIBERAZIONE 26.09.2003, n. 815:

Legge 08.02.2001, n. 21, art. 4 – D.M. 30.12.2002 – Bando per la realizzazione dei Programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II”.

Omissis

la giunta regionale

Visto il comma 1 dell’art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che prevede che il Ministero dei Lavori Pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di Comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l’occupazione, per favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa;

Visto il comma 4 dell’art. 4 della già citata legge 8 febbraio 2001, n. 21 che dispone che con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici oggi Ministero Infrastrutture e Trasporti vengano definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti;

Visto il Decreto 27 Dicembre 2001 “Programmi innovativi in ambito urbano” che in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della legge 8 Febbraio 2001, n. 21 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emetteva apposito bando di concorso per la disciplina degli interventi tesi alla riqualificazione delle aree urbane;

Visto il successivo Decreto dello stesso organo ministeriale 30 Dicembre 2002 “Modifiche al decreto 27 Dicembre 2001, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di quartiere II” che, tra l’altro, all’art. 1 - prevede una contribuzione al finanziamento degli interventi, nella misura del 35% del costo complessivo del programma, a carico delle singole regioni e province autonome, in luogo del 50% precedentemente previsto;

Preso atto che con deliberazione di G.R. n. 450 del 19.06.2003 la Regione ha aderito al programma innovativo in ambito urbano di cui al Decreto 27 Dicembre 2001, così come modificato dal successivo Decreto 30 Dicembre 2002, impegnando la quota di risorse disponibili pari a Euro 11.773.497,35 nel modo che segue:

-    Euro 8.056.957,87 deliberazione C.I.P.E. n. 36/02, nota 23 Dicembre 2002 n. 1174/PROGR;

-    Euro 3.716.539,48 con prelievo sui limiti d’impegno dell’edilizia agevolata, che lo Stato trasferisce alla Regione in attuazione dell’accordo di programma relativo all’edilizia agevolata, sottoscritto tra il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 26 Ottobre 2000;

Dato atto che alla realizzazione delle opere sono destinati complessivamente i seguenti finanziamenti:

1)   Euro 21.865.066,51 di provenienza statale;

2)   Euro 11.773.497,35 a valere sul Bilancio Regionale.

I finanziamenti statale sono così articolati:

a.   Euro 511.839,78 quale limite d’impegno per 15 annualità;

b.   Euro 14.187.469,88 contributo in conto capitale.

Ritenuto pertanto di dover emettere un bando di gara, secondo lo schema di cui al D.M. 30 dicembre 2002 il quale costituisce riferimento di massima per le regioni che hanno aderito ai Programmi con fondi propri, denominato Allegato “A”;

Dato atto che il Direttore Regionale dell’Area “Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato e Reti Tecnologiche, Protezione Civile” ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento ed alla rispondenza formale per gli aspetti di competenza della medesima Area, con l’apposizione della firma in calce al provvedimento;

A Voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

-    Di approvare il presente Bando secondo l’allegato “A” il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

-    Di stabilire che la quota regionale sarà individuata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa da stipularsi tra i Comuni selezionati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo;

-    Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativi allegati sul B.U.R.A. .




DECRETI

 

 

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 19.08.2003, n. 148:

Nomina Presidente Commissione assegnazione per la formazione delle graduatorie alloggi ERP presso l’ATER di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 25 ottobre 1996 n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”;

Omissis

Ritenuto, pertanto, di dover nominare altro Presidente per la Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERP presso l’ATER di Chieti individuandolo nella persona del Dott. Brizio Montinaro – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, autorizzato all’espletamento di tale incarico dal Consiglio Superiore della Magistratura;

Omissis

DECRETA

Per quanto specificato in premessa il Dott. Brizio Montinaro – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano – è nominato Presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione alloggi di edilizia Residenziale Pubblica presso l’ATER di Chieti.

L’Aquila, lì 19.08.2003

IL PRESIDENTE

On. Dr. Giovanni Pace

 


 

 

DECRETO 19.08.2003, n. 149:

Commissione per la formazione graduatorie assegnazione alloggi ERP presso ATER dell’Aquila – Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 25 ottobre 1996 n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”;

Omissis

Ritenuto, pertanto, di dover nominare il Sig. Fabi Rodolfo, Componente della Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERP presso l’ATER di L’Aquila in sostituzione del sig. De Panfilis Augusto Romano;

Omissis

DECRETA

Il Sig. Fabi Rodolfo residente a L’Aquila, Via dei Malatesta, 26 è nominato Componente della Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione alloggi di edilizia Residenziale Pubblica, di cui all’art. 7 della L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni, con sede presso l’ATER di L’Aquila, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali degli Assegnatari.

L’Aquila, lì 19.08.2003

IL PRESIDENTE

On. Dr. Giovanni Pace

 

 

 

DECRETO 19.08.2003, n. 150:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Casoli (CH). Ditta Verlengia Nicola.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Casoli, in catasto al foglio n. 26 particelle n. 47, 51, 52, 59, 61, 63, 65, 66, 214, 215, 330 per una superficie complessiva di mq. 11.860, a favore della Ditta Verlengia Nicola … Omissis … con l’imposizione di un canone annuo di Euro 26,69, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a Euro 889,50;

-    di obbligare il Comune di Casoli a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Casoli e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 19.08.2003

IL PRESIDENTE

On. Dr. Giovanni Pace

 

 

 

DECRETO 19.08.2003, n. 151:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civi-che site nel Comune di Elice (PE). Ditta Nerone Alfredo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

      sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Elice, in catasto al foglio n. 12 particelle n. 173 e 377 per una superficie complessiva di mq. 3.340, a favore della Ditta Nerone Alfredo … Omissis … con l’imposizione di un canone annuo di Euro 16,04, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a Euro 534,40;

-    di obbligare il Comune di Elice a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Elice e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 19.08.2003

IL PRESIDENTE

On. Dr. Giovanni Pace

 


 

 

DETERMINAZIONI

 

 

Direttoriali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

 

DETERMINAZIONE 29.04.2003, n. DH20/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

-    di approvare il Piano di Sviluppo Locale (PSL) proposto dal GAL “ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO”;

-    di pubblicare sul BURA la presente determinazione;

-    di demandare al Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura tutti gli ulteriori adempimenti relativi:

-    alla notifica del presente atto al GAL “ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO”, proponente e gestore del PSL approvato, e al GAL “CENTRO ABRUZZO”;

-    all’invito, allo stesso GAL, a rimodulare e riformulare il proprio programma, in funzione della dotazione finanziaria complessiva della Regione Abruzzo e dell’eventuale quota di premialità aggiuntiva;

-    alla pubblicazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL “ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO”, una volta finanziariamente rimodulato e reso definitivo;

-    al finanziamento del suddetto PSL, una volta rimodulato e definito, secondo le procedure di cui al punto 9.3 del PRL+;

-    che gli allegati n. 1 (composto da n. 135 facciate) e n. 2 (composto da n. 136 facciate), sono depositati e consultabili presso il Servizio “Piani e Programmi Integrati” della Direzione Agricoltura;

-    che il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni o il ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dal giorno di documentata conoscenza dello stesso da parte degli interessati.

il direttore regionale

Dr. Luigi Santilli

 

 


 

 

DETERMINAZIONE 29.04.2003, n. DH21/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “ARCA ABRUZZO”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

-    di approvare il Piano di Sviluppo Locale (PSL) proposto dal GAL “ARCA ABRUZZO”;

-    di pubblicare sul BURA la presente determinazione;

-    di demandare al Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura tutti gli ulteriori adempimenti relativi:

-    alla notifica del presente atto al GAL “ARCA ABRUZZO”, proponente e gestore del PSL approvato, ed al GAL “ABRUZZOUNO”;

-    all’invito, allo stesso GAL, a rimodulare e riformulare il proprio programma, in funzione della dotazione finanziaria complessiva della Regione Abruzzo e dell’eventuale quota di premialità aggiuntiva;

-    alla pubblicazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL “ARCA ABRUZZO”, una volta finanziariamente rimodulato e reso definitivo;

-    al finanziamento del suddetto PSL, una volta rimodulato e definito, secondo le procedure di cui al punto 9.3 del PRL+;

-    che gli allegati n. 1 (composto da n. 160 facciate) e n. 2 (composto da n. 104 facciate), sono depositati e consultabili presso il Servizio “Piani e Programmi Integrati” della Direzione Agricoltura;

-    che il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni o il ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dal giorno di documentata conoscenza dello stesso da parte degli interessati.

il direttore regionale

Dr. Luigi Santilli

 

 


 

 

DETERMINAZIONE 29.04.2003, n. DH23/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “MARSICA”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

-    di approvare il Piano di Sviluppo Locale (PSL) proposto dal GAL “MARSICA” (allegato 1);

-    di pubblicare integralmente sul BURA la presente determinazione;

-    di demandare al Servizio Piani e Programmi Integrati il coordinamento per l’eventuale rimodulazione del PSL di che trattasi, gli impegni e l’erogazione dei contributi così come definito dal citato PRL+, nonché tutti gli ulteriori adempimenti relativi:

-    alla notifica del presente atto al GAL “MARSICA”, proponente e gestore del PSL di che trattasi;

-    all’invito, allo stesso GAL, a rimodulare e riformulare il proprio programma, in funzione della dotazione finanziaria complessiva della Regione Abruzzo e dell’eventuale quota di premialità aggiuntiva;

-    alla pubblicazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL “MARSICA”, una volta finanziariamente rimodulato e reso definitivo;

-    al finanziamento del suddetto PSL, una volta rimodulato e definito, secondo le procedure di cui al punto 9.3 del PRL+;

-    che l’allegato n. 1 (composto da n. 241 facciate) è depositato e consultabile presso il Servizio “Piani e Programmi Integrati” della Direzione Agricoltura;

-    che il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni o il ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dal giorno di documentata conoscenza dello stesso da parte degli interessati.

il direttore regionale

Dr. Luigi Santilli

 


 

 

DETERMINAZIONE 29.04.2003, n. DH24/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “LEADER TERAMANO”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

-    di approvare il Piano di Sviluppo Locale (PSL) proposto dal GAL “LEADER TERAMANO” (allegato 1);

-    di pubblicare integralmente sul BURA la presente determinazione;

-    di demandare al Servizio Piani e Programmi Integrati il coordinamento per l’eventuale rimodulazione del PSL di che trattasi, gli impegni e l’erogazione dei contributi così come definito dal citato PRL+, nonché tutti gli ulteriori adempimenti relativi:

-    alla notifica del presente atto al GAL “LEADER TERAMANO”, proponente e gestore del PSL di che trattasi;

-    all’invito, allo stesso GAL, a rimodulare e riformulare il proprio programma, in funzione della dotazione finanziaria complessiva della Regione Abruzzo e dell’eventuale quota di premialità aggiuntiva;

-    alla pubblicazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL “LEADER TERAMANO”, una volta finanziariamente rimodulato e reso definitivo;

-    al finanziamento del suddetto PSL, una volta rimodulato e definito, secondo le procedure di cui al punto 9.3 del PRL+;

-    che l’allegato n. 1 (composto da n. 109 facciate) è depositato e consultabile presso il Servizio “Piani e Programmi Integrati” della Direzione Agricoltura;

-    che il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni o il ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dal giorno di documentata conoscenza dello stesso da parte degli interessati.

il direttore regionale

Dr. Luigi Santilli

 


 

 

DETERMINAZIONE 30.04.2003, n. DH26/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “VASTESE INN”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

-    di approvare il Piano di Sviluppo Locale (PSL) proposto dal GAL “VASTESE INN”;

-    di pubblicare sul BURA la presente determinazione;

-    di demandare al Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura tutti gli ulteriori adempimenti relativi:

-    alla notifica del presente atto al GAL “VASTESE INN”, proponente e gestore del PSL approvato, ed al GAL “PARCO BIOLOGICO DELLA MONTAGNA”;

-    all’invito, allo stesso GAL, a rimodulare e riformulare il proprio programma, in funzione della dotazione finanziaria complessiva della Regione Abruzzo e dell’eventuale quota di premialità aggiuntiva;

-    alla pubblicazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL “VASTESE INN”, una volta finanziariamente rimodulato e reso definitivo;

-    al finanziamento del suddetto PSL, una volta rimodulato e definito, secondo le procedure di cui al punto 9.3 del PRL+;

-    che gli allegati n. 1 (composto da n. 145 facciate) e n. 2 (composto da n. 71 facciate), sono depositati e consultabili presso il Servizio “Piani e Programmi Integrati” della Direzione Agricoltura;

-    che il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni o il ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dal giorno di documentata conoscenza dello stesso da parte degli interessati.

il direttore regionale

Dr. Luigi Santilli

 


 

 

DETERMINAZIONE 07.05.2003, n. DH27/03:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – rettifica n. DH/26/03 del 29/04/2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la determinazione n. DH/26/03 del 29/04/2003, con cui si approva il Piano di Sviluppo Locale proposto dal GAL “VASTESE INN”;

 

Considerato che nella suddetta DH sono indicati i punteggi raggiunti dal GAL “VASTESE INN” e dal GAL “PARCO BIOLOGICO DELLA MONTAGNA”, in sede di valutazione da parte della Commissione Selezionatrice;

 

Rilevato che, per mero errore materiale di trascrizione, sono stati riportati rispettivamente per i suddetti GAL i seguenti punteggi:

 

- GAL “VASTESE INN”

punti 281/300;

- GAL “ PARCO BIOLOGICO DELLA MONTAGNA”

punti 266/300;

 

Rilevato, altresì, che i punteggi realmente conseguiti dai suddetti GAL sono i seguenti:

- GAL “VASTESE INN”

- GAL “ PARCO BIOLOGICO DELLA MONTAGNA”

punti 244/300;

punti 241/300;

e che questi, e solo questi, possono essere indicati sul provvedimento di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, necessario rettificare i punteggi indicati nella determinazione n. DH/26/03 del 29/04/2003;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

-    di rettificare i punteggi indicati nella determinazione n. DH/26/03 del 29/04/2003, e quindi, di considerare validi i punteggi effettivamente raggiunti dai GAL di cui in premessa e corrispondenti ai seguenti:

- GAL “VASTESE INN”

punti 244/300;

- GAL “ PARCO BIOLOGICO DELLA MONTAGNA”

punti 241/300;

il direttore regionale

Dr. Luigi Santilli

 


 

 

DETERMINAZIONE:

Iniziativa Comunitaria LEADER+. Programma Regionale LEADER+ 2000-2006 Abruzzo – approvazione Piano di Sviluppo Locale presentato dal Gruppo di Azione Locale “MAIELLA VERDE”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

-    di approvare il Piano di Sviluppo Locale (PSL) proposto dal GAL “MAIELLA VERDE” (allegati 1/A e 1/B);

-    di pubblicare integralmente sul BURA la presente determinazione;

-    di demandare al Servizio Piani e Programmi Integrati il coordinamento per l’eventuale rimodulazione del PSL di che trattasi, gli impegni e l’erogazione dei contributi così come definito dal citato PRL+, nonché tutti gli ulteriori adempimenti relativi:

-    alla notifica del presente atto al GAL “MAIELLA VERDE”, proponente e gestore del PSL di che trattasi;

-    all’invito, allo stesso GAL, a rimodulare e riformulare il proprio programma, in funzione della dotazione finanziaria complessiva della Regione Abruzzo e dell’eventuale quota di premialità aggiuntiva;

-    alla pubblicazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL “MAIELLA VERDE”, una volta finanziariamente rimodulato e reso definitivo;

-    al finanziamento del suddetto PSL, una volta rimodulato e definito, secondo le procedure di cui al punto 9.3 del PRL+;

-    che gli allegati n. 1/A (composto da n. 114 facciate) e n. 1/B (composto da n. 79 facciate) sono depositati e consultabili presso il Servizio “Piani e Programmi Integrati” della Direzione Agricoltura;

-    che il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni o il ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dal giorno di documentata conoscenza dello stesso da parte degli interessati.

il direttore regionale

Dr. Luigi Santilli

 


 

 

 

Dirigenziali

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

DETERMINAZIONE 14.05.2003, n. DN12/10:

Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso innaffiamento giardino stabi-limento balneare. Comune di Alba Adriatica. Ditta Stabilimento Balneare “Nettuno” di Addazi Alessandro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta STABILIMENTO BALNEARE “NETTUNO” di ADDAZI ALESSANDRO con sede legale in Via Europa, 62 – Roseto degli Abruzzi - , di derivare acqua dal pozzo tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0,0007 da utilizzare per uso INNAFFIAMENTO GIARDINO STABILIMENTO BALNEARE.

Art. 2

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.01.96, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 477 del 7.11.2002.

Art. 3

La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno anticipatamente l’annuo canone di Euro 92,96 (180.000) ..... omissis

 

L’Aquila, lì 18.02.2003

per il dirigente del servizio

IL DIRETTORE REGIONALE

F.to Dott. Ing. Pierluigi Caputi

 


ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 477 DEL 7.11.2002

Omissis

ART. 1

Quantità ed uso dell’acqua da derivare

 

La quantità d’acqua derivata per uso INNAFFIAMENTO GIARDINO STABILIMENTO BALNEARE in località Lungomare del Comune di Alba Adriatica è fissata in misura non superiore a moduli max 0.0007 (modulo calcolato ai sensi dell’art. 1081 comma 3 del c.c. cui corrisponde una portata di 0,07 l/sec.). L’acqua derivata verrà utilizzata a ciclo chiuso senza restituzione dei reflui.

ART. 2

Luogo e modo della derivazione

Le opere di presa dell’acqua si trovano nella località Lungomare del Comune di Alba Adriatica in sponda destra del subalveo del Torrente Vibrata (iscritto al n. 164 dell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un pozzo della profondità di circa 23 m.

Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico Geom. Giovanni Lucani, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da una relazione tecnica con annessi elaborati tecnici.

ART. 4

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La Ditta concessionaria è tenuta all’installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l’Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara.

ART. 5

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l’acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità dei pozzi ed alla zona interessata dall’emungimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall’Amministrazione concedente. Inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a sospendere l’emungimento, a termine dell’art. 12 bis del T.U. 1775/33, introdotta dal D.Lgv. 275/93, così come sostituito dall’art 23 - comma 3 - del D. Lgv. 152/99, dandone tempestiva comunicazione al Servizio concedente, qualora il livello statico e dinamico dell’acqua di falda dovesse subire modifiche sostanziali, ovvero dovesse verificarsi una delle condizioni previste dal 3° comma del succitato art. 23.

ART. 8

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 1.01.1996 (data di effettivo inizio della derivazione). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.

Omissis

Teramo li, 7.11.2002

f.to Addazii Alessandro

Il Dirigente del Servizio

f.to Dr. Ing. Ettore Ricci

 

 

DETERMINAZIONE 14.05.2003, n. DN12/11:

Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso antincendio. Comune di Anca-rano. Ditta Italpannelli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta ITALPANNELLI con sede legale in S.P. BONIFICA KM. 13.500 – ANCARANO -, di derivare acqua dal pozzo tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0,01 da utilizzare per uso ANTINCENDIO.

Art. 2

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.09.92, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 481 del 27.03.2003.

Art. 3

La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno anticipatamente l’annuo canone di Euro 92,96 (180.000) ..... omissis

L’Aquila, lì 18.02.2003

per il dirigente del servizio

IL DIRETTORE REGIONALE

F.to Dott. Ing. Pierluigi Caputi

 


ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 481 DEL 27.03.2003

Omissis

ART. 1

Quantità ed uso dell’acqua da derivare

La quantità d’acqua derivata per uso ANTINCENDIO in località Bonifica del Comune di Ancarano è fissata in misura non superiore a moduli 0.01 d’acqua (modulo calcolato ai sensi dell’art. 1081 comma 3 del c.c.) per uso antincendio. L’acqua derivata verrà utilizzata a ciclo chiuso senza restituzione dei reflui.

ART. 2

Luogo e modo della derivazione

Le opere di presa dell’acqua si trovano nella località Bonifica del Comune di Ancarano in sponda destra del subalveo del Fiume Tronto (iscritto al n. 171 dell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un pozzo del diametro di circa 30 cm. e della profondità di circa 15 m.

Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico Geologo Dott. VITTORIO MARUCCI, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da una relazione tecnica con allegata relazione geologica.

ART. 4

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La Ditta concessionaria è tenuta all’installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l’Ufficio Idrografico e Mareografico di Bologna.

ART. 5

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l’acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità dei pozzi ed alla zona interessata dall’emungimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall’Amministrazione concedente. .Inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a sospendere l’emungimento, a termine dell’art. 12 bis del T.U. 1775/33, introdotta dal D.Lgv. 275/93, così come sostituito dall’art 23 - comma 3 - del D. Lgv. 152/99, dandone tempestiva comunicazione al Servizio concedente, qualora il livello statico e dinamico dell’acqua di falda dovesse subire modifiche sostanziali, ovvero dovesse verificarsi una delle condizioni previste dal 3° comma del succitato art. 23.

ART. 8

Durata della concessione

 

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 1.09.1992 (data di effettivo inizio della derivazione). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.

Omissis

Teramo li, 27.03.2003

f.to De Angelis Giovanni

Il Dirigente del Servizio

f.to Dr. Ing. Ettore Ricci

 

 

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 18.07.2003, n. DF2/336:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produ-zione conglomerati bituminosi” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta SOLBIT SEVI CONGLOMERATI s.r.l. da ubicarsi nucleo industria-le in Comune di Onna di L’Aquila.

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di Autorizzare, ai sensi dell’art. 15 a) del D.P.R. 203/88, la Ditta SOLBIT SEVI CONGLOMERATI s.r.l. per l’impianto di “produzione conglomerati bituminosi” sito in S.S. 17 Km. 43.200 – nucleo industriale – Comune di Onna dell’Aquila (AQ), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di Concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E1, riportate nella tabella riassuntiva datata 26.3.2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per il dirigente del servizio

il direttore regionale

Dott. Franco Costantini

 

 

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

 

DETERMINAZIONE 28.07.2003, n. DC6/5:

Deposito presso la Segreteria del Comune di Avezzano (AQ) dell’Elenco delle Ditte e del Piano Particellare relativo all’esproprio per costruzione opificio Ditta LA SPLENDOR di Benedetto COLASI - Avezzano (AQ).

 

il dirigente del servizio

Omissis

Vista l’istanza n. 1508 del 27.05.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano con la quale si richiede l’emissione del provvedimento di pubblicazione dell’elenco delle ditte e del Piano particellare d’esproprio dei beni siti nel Comune di AVEZZANO (AQ), ai sensi del DPR 06/03/1978, n. 218 per i lavori di costruzione di un opificio adibito a deposito ed Ufficio per la fornitura di servizi di pulizia di locali pubblici e privati e giardinaggio della Ditta LA SPLENDOR di Benedetto COLASI;

Omissis

DISPONE

Che il predetto Elenco delle ditte e Piano particellare, ricomprendente l’indennità provvisoria, parte integrante ed inscindibile del presente atto, siano depositati per trenta giorni consecutivi nella Segreteria del Comune di AVEZZANO (AQ), e che sia curata dal Sindaco di detto Comune la contemporanea pubblicazione nell’Albo Pretorio.

Dovrà essere inoltre osservato quanto disposto dall’art. 31 della L. 24/11/2000, n. 340 in merito all’obbligo di pubblicazione.

L’Aquila lì 29 luglio 2003

Il Dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti




DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 29.07.2003, n. DH4/115:

D.G.R. 1250 del 27.12.02. Assegnazione dei diritti d’impianto nuovamente creati per vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola per la produzione di vini DOC, DOCG e IGT nella Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1205 del 28.12.2002, recante “Bando per l’assegnazione dei diritti d’impianto nuovamente creati per vigneti destinati alla produzione di vini DOC, DOCG ed IGT nella Regione Abruzzo-Regolamenti (CE) nn. 1493/99 e 1227/00;

Visto che la sopra citata deliberazione ha riservato 10 ettari, dei 613 disponibili, alla sperimentazione vitivinicola rimandandone l’assegnazione, ad un successivo provvedimento della Direzione Agricoltura;

Visto in particolare art. 3 comma 2,  lettera a del Reg. CE 1227/00 a norma del quale il produttore può utilizzare i diritti di nuovo impianto concessegli per produrre da vigneti sperimentali vini destinati alla commercializzazione;

Visto l’art. 2 comma 2 della L.R. 1.6.1996 n. 29 (istitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo), che attribuisce all’A.R.S.S.A., fra l’altro compiti di elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione per tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione dei prodotti agroalimentari;

Vista la nota n. 2529 del 27.12.02 (All. 1), con la quale l’ARSSA ha richiesto l’assegnazione di ha 10 di diritti di nuovo impianto per gli imprenditori agricoli le cui aziende rientrano nei progetti di sperimentazione vitivinicola in corso ovvero programmati al fine di:

-    poter produrre vino da destinare alla commercializzazione dai vigneti sperimentali precedentemente autorizzati dalla Regione per la produzione di uve da vino;

-    poter impiantare nuovi vigneti sperimentali, da ubicare in diverse zone del territorio regionale, con vitigni risultati già positivi alla sperimentazione, in particolare autoctoni, allo scopo di verificarne ulteriormente la risposta quali-quantitativa, agevolarne la diffusione in coltura e consentirne la commercializzazione delle produzioni ottenute;

Vista la nota della Direzione Agricoltura 2607 del 11.02.2003), con la quale chiede all’ARSSA di trasmettere l’elenco degli impianti sperimentali posti in essere e l’elenco degli impianti sperimentali programmati (All. 2);

Vista la nota n. 1187 del 24.7.03, con la quale l’ARSSA ha trasmesso l’elenco definitivo dei vigneti sperimentali per i quali richiede l’assegnazione dei ha 10 di diritti di nuovo impianto disponibili (All. 3);

Ritenuto pertanto di dover procedere all’assegnazione dei 10 ettari di diritti d’impianto vigneti nuovamente creati ai produttori agricoli le cui aziende rientrano nei progetti giunti a fine periodo di sperimentazione ovvero in atto o programmati di ricerca vitivinicola dell’ARSSA, coinvolti, tramite convenzione, al rispetto di un apposito protocollo sperimentale di durata decennale;

Considerato infine che l’assegnazione di cui trattasi comporta la possibilità di commercializzare il prodotto ottenuto dai vigneti interessati e di beneficiare del conseguente reddito e che di ciò va tenuto conto nelle convenzioni tra l’ARSSA e i produttori interessati;

Vista la L.R. n. 77/1999.

DETERMINA

-      di assegnare i 10 ettari di diritti d’impianto vigneti nuovamente creati e riservati alla sperimentazione vitivinicola ai sensi della D.G.R. n. 1205 del 28.12.2002 agli imprenditori agricoli le cui aziende rientrano nei progetti giunti a fine sperimentazione, ovvero in atto o

-      programmati di sperimentazione vitivinicola dell’ARSSA (All. 3);

-      di incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato del rilascio dell’autorizzazione all’ impianto vigneti alle singole ditte interessate;

-      di trasmettere copia delle autorizzazioni di cui sopra ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura al fine di permettere l’aggiornamento del potenziale viticolo delle aziende interessate;

-                     di far pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti all’allegati:

-     nota dell’ARSSA n. 2529 del 27.12.02 (All. 1), che consta di n. 1 facciata;

-                nota della Direzione Agricoltura n. 2607 del 11.02.2003 (All. 2) che consta di n. 1 facciata;

-                nota dell’ARSSA n. 1187 del 24.7.03, (All. 3) che consta di n. 4 facciate.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli



DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 04.08.2003, n. DC7/225:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. –Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

dispone

-    di autorizzare il Comune di Sant'Eufemia a Maiella a prorogare per un altro anno e mezzo la riserva, in via provvisoria e per i motivi di cui in premessa, ai sensi del 2° comma dell'art. 15 della L.R. 96/96, dell'alloggio ubicato in Via R. Crivelli al Sig. Sefket Pajaziti e comunque per un periodo massimo di 2 anni, senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti in una eventuale graduatoria;

-    di impegnare l'Amministrazione ad attivare la procedura per l'assegnazione dell' alloggio in forma concorsuale.

il dirigente del servizio

Dott. Dario Bafile

 


 

 

DETERMINAZIONE 04.08.2003, n. DC/7/226:

E.R.P. – Legge 17.02.1992, n. 179. Programma Quadriennale 92/95. Verbale C.R. 79/1 dell’11.02.1998. P.R.U. Comune di Teramo disposto con D.G.R. n. 181 dell’11.02.1999. Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta di Euro 81.980,55 (£. 158.736.465).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

-    di autorizzare il Comune di Teramo ad utilizzare l'importo del ribasso d'asta di Euro 81.980,55 per la redazione del progetto di completamento delle opere di urbanizzazione primaria zona PEEP di S. Nicolò e Cona di Lire 1.270.000.000 nell'ambito del PRU -Comune di Teramo finanziato con delibera di G.R. 181 del 10.02.1999;

Di dare atto che i suddetti finanziamenti non transitano attraverso il Bilancio Regionale.

il dirigente DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 05.08.2003, n. DF2/339:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “verni-ciatura dell’alluminio” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta KROMOSS da ubicarsi in strada comunale del Fucino - comune di Aielli (AQ).

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di Autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta KROMOSS per l’impianto di “verniciatura alluminio” da ubicarsi in strada comunale del Fucino – Comune di Aielli (AQ), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di Concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione E33 ed E34, riportati nella tabella riassuntiva datata 7.1.2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per il dirigente del servizio

il direttore regionale

Dott. Franco Costantini

 


 

 

DETERMINAZIONE 05.08.2003, n. DF2/340:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “verni-ciatura” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ISRINGHAUSEN ATESSA da ubicarsi in c.da Saletti, comune di Atessa (CH).

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di Autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta ISRINGHAUSEN ATESSA per l’impianto di “verniciatura” da ubicarsi in c.da Saletti, – Comune di Atessa (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di Concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 13.6.2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per il dirigente del servizio

il direttore regionale

Dott. Franco Costantini

 



DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZIO BENI CULTURALI

 

DETERMINAZIONE 05.08.2003, n. DM8/142:

DocUP Obiettivo 2 (2000 – 2006). Complemento di Programmazione (CdP): Asse 3 – Misura 3.4 – Azione 3.4.1 – Approvazione della graduatoria definitiva riferita alle istan-ze degli Enti aventi musei classificati di 1^ e 2^ Categoria ai sensi della LR n. 44/92.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Complemento di Programmazione del DocUP Obiettivo 2 (2000 - 2006) ed in particolare la scheda di Misura 3.4 - Azione 3.4.1 “Recupero, restauro e valorizzazione di Beni storico - archeologici, realizzazione e potenziamento del sistema dei musei”;

Vista la deliberazione GR n. 558 del 12.7.02, successivamente modificata con atto n. 698 del 9.8.03, con la quale sono state ripartite le risorse spettanti alla suddetta Azione, pari a Euro 4.000.000,00, in quattro linee monosettoriali al fine di soddisfare il ventaglio di interventi da realizzare e, tra queste, la seguente:

Intervento

 

importo assegnato

 

min/max importo consentito per i progetti da presentare

punto III.4 – 3° comma - lett. c) del C.d.P:

 

 

 

- interventi relativi ai musei abruzzesi classificati nella 1^ e 2^ categoria, la cui titolarità sarà affidata in concessione agli enti interessati

Euro 723.039,66

Euro 25.822,84/72.303,97

Vista la propria precedente Ordinanza n. DM8/62 del 14 aprile 2003 con la quale, a seguito di procedimento istruttorio delle schede progettuali presentate dagli Enti titolari di musei di 1^ e 2^ categoria veniva approvata la graduatoria provvisoria degli interventi da finanziare rinviando a successivo provvedimento la predisposizione della graduatoria definitiva dopo l’acquisizione e la relativa verifica dei progetti esecutivi dei rispettivi Enti ai sensi di quanto stabilito nel modo seguente dalla medesima ordinanza: “i soggetti titolari di finanziamento dovranno presentare, su richiesta di questo Servizio, pena la esclusione, il relativo progetto esecutivo e cantierabile, il cui quadro economico deve essere sostanzialmente conforme a quello allegato alla scheda progettuale ammessa, corredato, unitamente all’impegno finanziario sul bilancio comunale della quota-percentuale a carico, della deliberazione di approvazione dello stesso, dando così corso alla composizione della definitiva graduatoria ed alla successiva concessione della spesa pubblica assegnata mediante ordinanze di questa dirigenza contenente tempi, criteri e modalità di realizzazione dell’iniziativa”;

Dato atto che questo Servizio, con nota n. 894 del 28.4.03, nel comunicare agli Enti proprietari di musei di 1^ e 2^ categoria la posizione ricoperta nella graduatoria provvisoria invitava gli stessi ad inviare il progetto dell’intervento corredato di quanto previsto nel precedente comma;

Considerato che tutti i progetti inoltrati dagli Enti sono pervenuti entro i termini prescritti dalla suddetta nota;

Riscontrata la corrispondenza della documentazione presentata e che i quadri economici dei progetti sono sostanzialmente conformi a quelli allegati alle schede progettuali ammesse;

Ritenuto per quanto esposto di stabilire che la graduatoria provvisoria approvata con Ordinanza DM8/62 risulta essere anche quella definitiva seguente:

Posizione

Ente

Punteggio comples

sivo

 

Importo totale intervento

Cofinanzimento ente proponente

spesa pubblica

assegnata

 

Comune di Castel di Sangro (Aq)

31,055

 

Euro 72.303,97

Euro 14.460,79 + cofinanz. Privato Euro 3.615,2

Euro 54.227,98

Fondazione Stauròs Italiana - S. Gabriele (Te)

29,337

Euro 67.088,82

Euro 8.050,66

Euro 59.038,16

Comune di Civitella del Tronto (Te)

29

Euro 72.303,97

Euro 7.230,40

Euro 65.073,57

Comune di Sulmona (Aq)

26,275

Euro 72.303,97

Euro 7.230,40

Euro 65.073,57

Comune di Crecchio (Ch)

25,936

Euro 72.300,00

Euro 7.230,40

Euro 65.070,00

Fondazione dei Musei Civici - Loreto Aprutino (Pe)

25,620

Euro 72.300,00

Euro 7.953,00

Euro 64.347,00

Comune di Penne (Pe)

23,888

Euro 72.295,15

Euro 8.675,42

Euro 63.619,73

Comune di Castelli (Te)

23,220

Euro 72.303,96

Euro 7.230,40

Euro 65.073,56

Istituto Nazionale Tostiano - Ortona (Ch)

23,117

Euro 71.623,57

Euro 7.879,58

Euro 63.752,99

10°

Comune di Ortona (Ch)

21

Euro 67.135,00

Euro 10.070,25

Euro 57.064,75

11°

Comune di Collelongo (Aq)

20,882

Euro 72.256,70

Euro 7.225,67

Euro 65.031,03

12°

Fondazione MUTAC - Picciano (Pe)

20,589

Euro 71.500,00

Euro 7.150,00

Euro 64.350,00

Precisato che l’impegno delle risorse finanziarie è stato effettuato con Ordinanza n. DM8/121 del 13.11.02 (impegni nn. 28, 32 e 47 del 9.12.02);

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 in ordine alle competenze dei Dirigenti;

DISPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:

-    di approvare la graduatoria definitiva degli interventi da finanziare così come stilata nella tabella riportata in narrativa alla presente;

-    di inviare copia della presente ordinanza al Servizio Affari Internazionali e al Servizio Ragioneria e Credito oltrechè al Servizio BURA per la necessaria pubblicazione, precisando che la stessa ha valore di notifica agli Enti interessati;

-    di rinviare a successiva ordinanza dirigenziale la concessione dei finanziamenti ai soggetti ritenuti ammissibili in via definitiva.

L’Aquila, addì 5 agosto 2003

il dirigente del servizio

Dr. Paolo Antonetti

 

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

DETERMINAZIONE 06.08.2003, n. DF1/61/03:

Programma Regionale per l’Educazione Ambientale – Annualità 2002 – Bando per la concessione di contributi per iniziative di soggetti pubblici e privati – Presa d’atto gra-duatoria e ammissione a finanziamento dei progetti .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1.   di prendere atto della documentazione trasmessa dalla Commissione di valutazione, relativa all’esame di merito dei progetti pervenuti a seguito del Bando in oggetto, consistente nel verbale delle sedute effettuate, nella graduatoria definitiva con i soli punteggi finali e nell’elenco dei partecipanti con tutti i punteggi attribuiti ( All. 1);

2.   di ammettere a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse, i progetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva, dal n. 1 al n. 21, di seguito elencati, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari, così come previsto nel Bando in oggetto, ai fini dell’avvio delle attività:

Ordine di graduatoria

RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE PROGETTO

Costo totale progetto

Finanz. Richiesto

% finanz.
accordata

Totale finanziato (EURO)

1

Comune di Penne - CEA "A. Bellini" - CEA di Interesse Regionale

Civiltà dell'acqua e sviluppo sostenibile

50.300,00 Euro

36.800,00 Euro

100

36.800,00 Euro

2

Comune di Sulmona - Centro E.A. "Paolo Barrasso" - CEA di Interesse Regionale

Giochiamo con la natura con i bambini dell'ospedale

22.520,00 Euro

17.000,00 Euro

100

17.000,00 Euro

3

Majambiente Soc. Coop. a.r.l. - CEA P. Barrasso - CEA di Interesse Regionale

H2O?

35.666,70 Euro

31.966,70 Euro

100

31.966,70 Euro

4

Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella - CEA del Fiume - CEA di Interesse Regionale

La costa teatina: un osservatorio sulla sostenibilità

48.350,00 Euro

43.950,00 Euro

100

43.950,00 Euro

5

Il Grande Faggio s.a.s. Centro di Educazione Ambientale ed Esperienza Ambientale - CEA di Interesse Regionale

Facciamo acqua da tutte le parti

47.360,00 Euro

47.360,00 Euro

100

47.360,00 Euro

6

GEOALP s.c.r.l. - CEA di Abbateggio - CEA di Interesse Regionale

Il sole fonte di energia pulita: come ridurre l'inquinamento elettromagnetico attraverso l'uso di energie alternative

60.500,00 Euro

50.575,00 Euro

70

35.402,50 Euro

7

Riserva Naturale Regionale Abetina di Rosello - CEA Abetine - CEA di Interresse Regionale

Viaggi nella natura e nella memoria del Sangro - Aventino

41.000,00 Euro

36.500,00 Euro

70

25.550,00 Euro

8

Associazione "IL SALVIANO" - Centro Natura Marsica

Progetto Agenda 21 Salviano (P.A.S.)

50.000,00 Euro

47.300,00 Euro

70

33.110,00 Euro

9

Associazione BUENDIA - Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale - Via Pola, 35 Francavilla al Mare (CH)

Flora, vegetazione spontanea - Agricoltura tradizionale, agricoltura biologica

28.000,00 Euro

15.000,00 Euro

70

10.500,00 Euro

10

C.E.A. 3 Portoni - CEA di Interesse Regionale

Biodiversità e dintorni

45.950,00 Euro

37.950,00 Euro

70

26.565,00 Euro

11

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.

Progetto Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile

78.062,40 Euro

51.645,69 Euro

70

36.151,98 Euro

12

COART Studio

H2O: una risorsa preziosa. Qualità delle acque e risparmio idrico

50.450,00 Euro

43.387,00 Euro

70

30.370,90 Euro

13

Pomilio Blumm

A lezione d'Ambiente

59.392,54 Euro

51.645,69 Euro

70

36.151,98 Euro

14

Parco Nazionale della Majella

Recupero, conservazione e valorizzazione della biodiversità agronomica

58.000,00 Euro

40.000,00 Euro

70

28.000,00 Euro

15

Comune di Morino - Riserva naturale Zompo lo Schioppo

Rifiuta i rifiuti

45.560,00 Euro

42.977,00 Euro

70

30.083,90 Euro

16

Comune di Sulmona - Centro E.A. "Paolo Barrasso" - CEA di Interesse Regionale

Fino all'ultima goccia

25.680,00 Euro

20.000,00 Euro

70

14.000,00 Euro

17

REGIONE ABRUZZO - AGENZIA PER LA PROMOZIONE CULTURALE

Surviving: la riacquisizoine del contatto con l'ambiente naturale e la memoria storica attraverso i gesti e le tecniche di sopravvivenza nel rispetto degli ecosistemi

56.500,00 Euro

50.850,00 Euro

70

35.595,00 Euro

18

Silver Vision International s.r.l.

Tutti x 4…..4 per Tutti! Aria, Fuoco, Terra, Acqua: gli elementi per la vita

63.750,00 Euro

51.000,00 Euro

70

35.700,00 Euro

19

Circolo Legambiente Geo Onlus - Casanatura Fontecampana - CEA di Interesse Regionale

Un mondo possibile per sostenere il futuro

45.231,00 Euro

40.931,00 Euro

70

28.651,70 Euro

20

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Le scuole del Parco in rete

49.700,00 Euro

39.760,00 Euro

70

27.832,00 Euro

21

Istituto Tecnico Industrile Statale "V. Cerulli"

Ambiente & Energia

40.000,00 Euro

40.000,00 Euro

resto
(circa 48%)

28.000,00 Euro

3.   di riservarsi di provvedere, con successivo e separato atto, all’erogazione della quota di contributo prevista come anticipazione a seguito della comunicazione di avvio delle attività;

4.   di disporre lo scorrimento della graduatoria anzidetta, in caso di rinunce da parte dei soggetti finanziati, fino a concorrenza delle somme resesi disponibili, attribuendo a ciascun nuovo beneficiario un contributo pari al 70% del finanziamento richiesto previa eventuale integrazione, fino al conseguimento della suddetta percentuale, del contributo concesso al progetto classificatosi al ventunesimo posto;

5.   di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A.;

6.   di inserire gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice, consistenti nel verbale delle sedute effettuate, nella graduatoria definitiva con i soli punteggi finali e nell’elenco dei partecipanti con tutti i punteggi attribuiti, sul sito www.regione.abruzzo.it, unitamente alla presente determinazione;

7.   di trasmettere il presente atto al Direttore Regionale dell’Area Turismo, Ambiente, Energia, per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei modi e nei termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Franca Chiola

 

 



DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  PESCARA

 

DETERMINAZIONE 07.08.2003, n. DH10/28:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 Abruzzo – Misura “A” Annualità 2001/2003 (1° Sportello) –Domanda n. 04156559132 del 15.06.2001.

Opere: Acquisto macchine ed attrezzature. Ditta Masciotra Antonio residente alla loc. Sperduto, 21 Alanno (PE). Settore produttivo Zootecnia da latte. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

 

Il Dirigente del Servizio

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo - Misura “A” redatto ai sensi del Reg. (CE) 1257/99, art. 4 Cap. I;

Vista la DH5/38 del 22/05/2002 con il quale il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali ha disposto o determinato la conferma del beneficio di Euro 61.862,17 pari al 40 % dell’investimento di Euro 154.655,43 ammesso a finanziamento con DH5/49 del 17/09/2001, ai sensi del Reg. (Ce) 1257/99, art. 4 Cap. I – PSR 2000/2006 Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 (1° Sportello) approvato con la D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, in favore della ditta MASCIOTRA ANTONIO residente in loc. Sperduto, 21 - Comune di ALANNO (PE) per la realizzazione, nel Settore Produttivo ZOOTECNIA DA LATTE, di acquisto macchine ed attrezzature

Visto il verbale di avvenuta esecuzione dei lavori redatto in data 09.07.2003 con il quale il Funzionario incaricato Dr. Nicola D’ANNIBALLE:

-    Attesta che le opere di acquisto macchine e attrezzature per un importo di Euro 44.601,22, relative allo Stato Finale, sono state regolarmente eseguite dalla ditta: MASCIOTRA Antonio…Omissis… e residente in Loc. Sperduto, 21 - Comune di ALANNO Prov. PE …Omissis..;

-    Propone la liquidazione del contributo in conto capitale di Euro 17.840,49 pari al 40% spesa riconosciuta di Euro 44.601,23.

Considerato che ricorrono le condizioni, previste dal bando concorsuale della Misura “A”, per la liquidazione del contributo di Euro 17.840,49 in favore della ditta MASCIOTRA ANTONIO;

Considerato che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,164 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26.06.01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

Considerato che la liquidazione della somma di Euro 17.840,49 verrà proposta dal Servizio Interventi Strutturali con elenco di liquidazione da inviare all’AGEA;

DETERMINA

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19.03.2001, il contributo in conto capitale di Euro 17.840,49 in favore della ditta: MASCIOTRA ANTONIO …Omissis… e residente in loc. Sperduto Comune di ALANNO Prov. PE …Omissis…;

-    che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26.06.01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;

-    di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 5 facciate;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Luigi Donadio

 




DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  TERAMO

 

DETERMINAZIONE 07.08.2003, n. DH12/44:

Legge 14.02.1992 n. 185, Art. 3, Comma 2, lettera e – Contributi in conto capitale alle aziende agricole danneggiate dai Venti Impetuosi del 03-04 Marzo 2001 in provincia di Teramo.

Il Dirigente del Servizio

Omissis

DETERMINA

-                     di approvare i verbali d’accertamento di esecuzione dei lavori delle Ditte di cui all’elenco allegato “A” - Capolista DI LUCA GRAZIELLA, redatti dai tecnici istruttori incaricati di questo Servizio, relativi ai lavori di ripristino delle strutture aziendali danneggiate dai venti impetuosi del 3 e 4 marzo 2001, per un importo ammesso complessivo di Euro 148.112,60 e per una contribuzione pubblica di Euro 85.505,40;

-    di liquidare a n. 11 Ditte inserite nell’elenco “A”, Capolista DI LUCA GRAZIELLA, il contributo in conto capitale per un totale di Euro 85.505,40 pari al 57,73% della spesa ammessa complessiva di Euro 148.112,60 così come stabilito nei verbali d’accertamento finale;

-    di impegnare l’onere di Euro 85.505,40 sul Capitolo 102435 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per il corrente esercizio finanziario;

-    di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere i mandati di pagamento a favore delle Ditte beneficiarie inserite nell’elenco “A”, - n. 11 Ditte per una somma complessiva di Euro 85.505,40, mediante assegni circolari non trasferibili;

-    di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

-    Elenco “A” Domande ammesse a liquidazione

Teramo, lì 7 agosto 2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Troili


 

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

 

DETERMINAZIONE 07.08.2003, n. DH18/41:

Ripartizione dello stanziamento finalizzato alla tutela della fauna selvatica ed all’attività venatoria ai sensi delle LL.RR. 30/94, 33/95, 93/97 e 54/98 – Anno 2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 31.05.1994, n. 30 recante “Norme per l’attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica”, ed in particolare l’articolo 49 che disciplina il modo di riparto e la finalizzazione degli stanziamenti all’uopo annualmente iscritti nel Bilancio regionale;

Viste altresì le LL.RR. 4.4.95 n. 33, 20.8.97 n. 93, 12.6.98 n. 54, che hanno apportato integrazioni e modificazioni al citato art. 49, nonché ad altre disposizioni della L.R. 30/94, con riferimento alle modalità di riparto e d’utilizzo delle risorse in parola, nonché al livello istituzionale preposto all’esercizio di funzioni inerenti alle attività promozionali e il finanziamento delle Associazioni venatorie;

Preso Atto che lo Stato di Previsione della Spesa del Bilancio per l’esercizio finanziario 2003 approvato con L.R. 17.04.2003 n. 8 assegna al Capitolo 142332, che alimenta il perseguimento delle finalità contemplate dalla Normativa in questione, uno stanziamento complessivo di Euro 1.200.000,00;

Vista la L.R. 14.9.99 n. 77;

Ritenuto di dover procedere con Determinazione Dirigenziale alla ripartizione del Fondo medesimo, tenuto conto che le citate disposizioni di Legge ne rendono automatica la distribuzione;

Ritenuto, preliminarmente, di procedere alla distribuzione del predetto Fondo tra le finalità indicate nell’art. 49 comma 1 lettere a), b), c) applicando le percentuali stabilite nel comma 3 della medesima disposizione normativa, e cioè attribuendo a ciascuna le seguenti quote dello stanziamento iscritto nel Capitolo citato:

1)  lettera a):  4%

2)  lettera b):  4%

3)  lettera c): 92%

Considerato di dover inoltre specificare che:

a)   le risorse di cui al punto 1) del precedente capoverso sono ulteriormente ripartite tra la Regione (50%) e le Province Abruzzesi (restante 50% suddiviso in parti uguali tra esse), per essere rispettivamente destinate:

-    quanto agli stanziamenti regionali, alle spese di stampa del Calendario venatorio e dei tesserini annuali;

-    quanto agli stanziamenti provinciali, alle iniziative promozionali di cui all’art. 41 della l.r. 30/94;

b)   le risorse di cui al punto 2) del capoverso precedente sono ulteriormente ripartite tra le Province Abruzzesi in parti eguali, per essere da esse destinate, a norma dell’art. 23 della 30/94, previo Regolamento provinciale adottato con i contenuti ed i criteri di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 54/98, all’erogazione di finanziamenti alle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale operanti in ciascuna Provincia;

le risorse di cui al punto 3) del capoverso precedente sono ulteriormente ripartite tra le Province secondo le percentuali di seguito specificate:

Provincia dell’Aquila:   27,5%

Provincia di Chieti:       27,5%

Provincia di Pescara:    22,5%

Provincia di Teramo:    22,5%

Ciascuna Amministrazione provinciale destina le risorse di cui al presente punto per le finalità e nella misura indicate nell’art. 49, commi 3 e 4, della L.R. 30/94 e successive rettifiche ed integrazioni;

Dato Atto che il quadro finanziario riepilogativo della ripartizione operata con il presente provvedimento è unito come Allegato A), per formare parte integrante e sostanziale di esso;

Rilevato che, a norma dell’art. 49 – comma 6 – della L.R. 30/94, le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare annualmente, entro il 30 giugno 2003, “…insieme alle proposte programmatiche (n.d.r. relative all’utilizzazione dei fondi assegnati per l’esercizio corrente ), la relazione sull’attività svolta e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell’anno precedente, con l’indicazione dei relativi provvedimenti di Bilancio”;

Dato Atto che a tutt’oggi le suddette relazioni non sono pervenute;

Ritenuto di procedere all’approvazione del presente Riparto finanziario, e di rinviare l’assunzione di Impegno, Liquidazione e Pagamento delle risorse con esso individuate per la Regione, a separata Determinazione, e per ciascuna Provincia a successivi Atti Dirigenziali da adottare ad avvenuto espletamento, da parte delle medesime  Amministrazioni, degli adempimenti prescritti a loro carico sopra rammentati;

Tutto ciò premesso

DISPONE

a)   di ripartire, per le motivazioni espresse in narrativa, le risorse stanziate sul Capitolo 142332 dello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio approvato con L.R. 17.04.2003 n. 8 in conformità all’unito Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b)   di rinviare a separata Determinazione l’Impegno, la Liquidazione ed il Pagamento delle risorse di pertinenza regionale;

c)   di rinviare l’Impegno, la Liquidazione ed il Pagamento delle somme come sopra individuate a favore di ciascuna Amministrazione Provinciale a successivi Atti dirigenziali da assumere all’avvenuto espletamento, da parte delle stesse, degli adempimenti prescritti a loro carico dall’art. 49 comma 6 della L.R. 31.5.94 n. 30 e successive rettifiche ed integrazioni;

d)   di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione in forma integrale sul B.U.R.A., nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia)

Il Dirigente del Servizio

f.to dr. Antonio Di Paolo


 

ALL. A). Ripartizione "Fondo per la tutela e l'incremento della fauna selvatica e disciplina della caccia ", cap. 142332 stato previsione della spesa L.R.  8/03 Euro 1.200.000,00 - Anno 2003

Ente

Art. 49 Comma 1° lett. a) L.R. 30/94 e succ. mod. ed integr.

Art. 49 Comma 1° lett. b) L.R. 30/94 e succ. mod. ed integr.

Art. 49 Comma 1° lett. c) L.R. 30/94 e succ. mod. ed integr.

Totale

Reg. Abruzzo

24,000.00

 

 

 

24,000,00

Prov. L'Aquila

 

6,000,00

12,000,00

303,600,00

321,600,00

Prov. Chieti

 

6,000,00

12,000,00

303,600,00

321,600,00

Prov. Teramo

 

6,000,00

12,000,00

248,400,00

266,400,00

Prov. Pescara

 

6,000,00

12,000,00

248,400,00

266,400,00

Totale Generale

 

 

 

 

Euro 1.200.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinazione dirigenziale DH 18/41 del 07.08.'03

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 07.08.2003, n. DH18/43:

Determinazione del termine di presentazione delle istanze ex art. 20 l.r. 7/2002 – anno 2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 10.5.2002 n. 7, ed in particolare l’art. 20;

Dato Atto che la Giunta regionale ha approvato con Deliberazione n. 994 del 26.11.2002, il Regolamento d’attuazione della suddetta disposizione normativa, prescrivendo che il termine di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici sia fissato con Determinazione del Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria (ex Servizio Caccia e Pesca Marittima);

Considerato che il suddetto Regolamento, unito al presente provvedimento come allegato-a, è pubblicato sul B.U.R.A. n. 15 del 29.11.2002 e sul sito internet  www.regione.abruzzo.it/pesca e che, al fine di una corretta interpretazione dello stesso, la frase “Caccia e Pesca Marittima” è equivalente ad “Economia Ittica e Programmazione venatoria”;

Considerato che i fondi disponibili, per l’annualità 2003, sono quelli iscritti nel Bilancio corrente al capitolo 142330 per Euro 100.000,00 (euro centomila/00);

Vista la Ordinanza n. 44/2003 della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Pescara che dispone, nel periodo compreso dall’11 agosto 2003 al 9 settembre 2003, una interruzione obbligatoria della pesca con sistemi a strascico e/o volante nelle acque del medesimo Compartimento Marittimo.

Considerato che la frase “…interruzione temporanea obbligatoria …” della Ordinanza 44/2003 della Capitaneria di Porto sopra richiamata è, ai fini dell’art. 20 L.R. 10/05/2002 n. 7, l’equivalente della frase “…fermo biologico…”

Vista la L.R. 25.03.2002 n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; rilevato che l’art. 33 della Legge citata, nel disciplinare la gestione delle spese, al comma 9 prevede testualmente che: “Durante la gestione possono essere prenotati impegni, entro il termine perentorio del 30 Ottobre, relativi a procedure di gara in via di espletamento...”.

Ritenuto per quanto sopra di stabilire, ravvisata la sussistenza di circostanze di urgenza legate alla tempistica di assunzione degli impegni di spesa sul Bilancio regionale, al 30.09.2003 il termine di presentazione delle istanze in parola , e di rendere noto il testo della presente Determinazione mediante pubblicazione sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca , oltre che sul B.U.R.A.;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

-    di stabilire che alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici dell’art. 20 della L.R. 7/2002 si proceda mediante invio a mezzo Raccomandata Postale A/R delle istanze e della documentazione integrativa indicata nel Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 994/2002, alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria - Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali, Via Catullo n. 17, 65127 Pescara, nel termine del 30 settembre 2003;

-    di invitare il Responsabile dell’Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Nazionali e Regionali a curare la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca .

Il Dirigente del Servizio

Dott. Antonio Di Paolo

 


Allegato - a) alla Determinazione DH18/43 del 7/08/2003

REGOLAMENTO
(pubblicato sul B.U.R.A. n° 15 del 29/11/2002)

 

“Disposizioni di attuazione dell’art. 20 della L.R. 10/5/2002 n. 7”

 

Art. 1

1.   Possono beneficiare degli aiuti contemplati dall’art. 20 della L.R. 10.5.2002 n. 7 le Cooperative le Società che gestiscono le operazioni di facchinaggio nei Mercati Ittici abruzzesi, risultando remunerate per tali servizi in base al pescato venduto. L’aiuto spetta esclusivamente in relazione ai periodi di interruzione annuale dell’attività di commercializzazione del pesce fresco conseguente alla proclamazione del “Fermo tecnico” del prelievo ittico nel Mare Adriatico.

Art. 2

1.   La concessione dei benefici di cui all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di apposita istanza, nel termine definito con Determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca marittima, sottoscritta dal Rappresentante legale della Società /Cooperativa interessata. La domanda va corredata della seguente documentazione:

a)   Statuto ed Atto Costitutivo da cui si evincano le finalità della Cooperativa o della Società;

b)  certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ;

c)   copia dell’atto da cui risulta l’affidamento dei Servizi di facchinaggio nel/nei Mercati Ittici;

d)  elenco dei Soci-Lavoratori e/o dei dipendenti che hanno prestato la loro opera nella

Cooperativa/Società nell’anno di riferimento in attività di facchinaggio presso i Mercati

ittici ubicati in Abruzzo (precisando per ciascuno il periodo di impegno effettivo);

e)  dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la somma delle retribuzioni lorde corrisposte ai suddetti Lavoratori, relativamente al periodo dell’anno in cui è proposta istanza compreso tra il primo gennaio e la fine del mese che precede il Fermo;

f)   dichiarazione del Legale Rappresentante attestante l’osservanza, da parte della Cooperativa/Società, degli obblighi di contribuzione previdenziale ;

g)  dichiarazione del Legale Rappresentante attestante l’impegno a corrispondere l’aiuto al reddito ai soli Lavoratori addetti ad attività di facchinaggio nei Mercati Ittici che la Cooperativa non utilizzi, durante il Fermo Tecnico, in altre attività retribuite.

 

Art. 3

1.   Alla valutazione delle istanze provvede il Servizio Caccia e Pesca Marittima della Regione Abruzzo. La sovvenzione è corrisposta per ciascun mese di Fermo in misura pari al 80% della media mensile del monte salariale lordo individuato con le modalità di cui alla lettera e) dell’art. 2, nel limite massimo di 50.000,00 Euro per ciascuna Cooperativa/Società richiedente. Qualora la domanda cumulata di contributi ecceda la disponibilità finanziaria, le richieste sono soddisfatte proporzionalmente allo stanziamento annuo. Le Cooperative/Società destinano il finanziamento alla reintegrazione del mancato reddito dei Lavoratori di cui all’articolo 2 , ed alla copertura previdenziale dei medesimi ..2. L’aiuto non è cumulabile, per i fini per i quali è concesso, con altri aiuti a finalità regionale d’origine locale, regionale , nazionale o comunitaria. Entro sei mesi dalla concessione della sovvenzione, la Cooperativa/Società presenta una dichiarazione del Rappresentante Legale attestante:

a)   l’effettiva destinazione dei fondi in coerenza con le presenti statuizioni;

b)  l’impegno a garantire per almeno 5 anni la conservazione della relativa documentazione,

nonché ad esibirla , a richiesta , alle competenti Strutture regionali;

c)   di non aver proposto, e di impegnarsi a non proporre , istanza di finanziamento a valere su altre sovvenzioni pubbliche per i medesimi fini esposti per accedere al presente aiuto.

3.   Il Servizio competente provvede al recupero totale o parziale dell’aiuto , qualora utilizzato con modalità difformi da quelle prescritte con il presente Regolamento.

4.   Nessun aiuto è corrisposto fino alla positiva conclusione del procedimento di notifica del relativo regime alla U.E. ai sensi dell’art. 88 del Trattato di Roma.

Art. 4

1.   Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo .

2.   E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

 



DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 08.08.2003, n. DE4/59:

Approvazione del progetto esecutivo relativa all’impianto di cabinovia ad otto posti ad agganciamento temporaneo denominato “Le Fosse – Monte Arso” (1439,85 – 1790,00 m. s.l.m.), da realizzarsi, in sostituzione della esistente seggiovia biposto “Le Fosse – Campetti della Magnola”, in Loc. Magnola del Comune di Ovindoli (AQ) da parte della società Monte Magnola Impianti S.r.l. corrente in Ovindoli, Piazzale Magnola n. 69. Art. 6 L.R. 61/83 e s.m. .

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   Di approvare, in deroga alla L.R. 11.9.1975 n. 45, il progetto esecutivo della cabinovia ad otto posti ad agganciamento temporaneo denominato “Le Fosse - Monte Arso” (1439,85 - 1790,00 ml s.l.m.), da realizzarsi in sostituzione della esistente obsoleta seggiovia biposto “Le Fosse - Campetti della Magnola”, da parte della società Monte Magnola Impianti S.r.l., P.le Magnola n.69 Ovindoli (AQ), in località Magnola del Comune di Ovindoli (AQ);

2)   Di subordinare la presente approvazione all’osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nelle sottoelencate note che allegate alla presente ne formano parte integrante:

-    nota n. 634(6)71.11/93l del 29.07.2003 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale Sistemi di Trasporto ad Impianto Fisso;

-    nota n. 1431 del 05.08.2003 dell’USTIF di Pescara;

-    nota dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila, prot. n. 0882 del 13.02.2002;

-    certificato di immunità da valanghe n. 50 del 06.05.2003 rilasciato dal CO.RE.NE.VA;

-    nota n. 6424 del 07.08.2003 della Direzione “Territorio, Urbanistica, BB.AA. Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici”;

3)   Di autorizzare l’inizio dei lavori di montaggio della cabinovia ad otto posti ad agganciamento temporaneo denominato “Le Fosse - Monte Arso” (1439,85 - 1790,00 ml s.l.m.), dal giorno successivo a quello della notifica della presente Determina di approvazione Regionale del progetto, con l’ avvertenza che detti lavori dovranno essere ultimati, per dare l’opera finita e funzionante, entro mesi 24 a far data di inizio degli stessi;

4)   di approvare lo schema del Regolamento di Esercizio della sciovia disponendo che detto schema, integrato dalle eventuali prescrizioni ed annotazioni che potranno essere emanate dal competente USTIF in uno con il nullaosta ai fini della sicurezza ex art. 102 DPR 753/80, assuma valenza di Regolamento di Esercizio;

5)   Di intendere autorizzato l’esercizio pubblico dell’impianto, senza ulteriore provvedimento, dopo:

-    l’acquisizione agli atti della Regione della concessione al pubblico esercizio (Art. 1 L.R. 61/83) da rilasciarsi, per l’impianto in questione ed a favore della Monte Magnola Impianti S.r.l., dal Comune di Ovindoli (AQ);

-    l’espletamento, con esito favorevole, delle verifiche e prove funzionali di cui al DPR 753/80;

-    l’acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio rilasciato dall’USTIF, ai sensi dell’art. 4 del DPR 753/80;

6)   Di inviare il presente atto alla Monte Magnola Impianti S.r.l., al Comune di Ovindoli (AQ), all’USTIF di Pescara ed all’Ente Parco Velino - Sirente;

7)   Di inviare la presente disposizione al Servizio “BURA, Pubblicità, Accesso” per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l’applicazione della normativa Urbanistico - Edilizia Locale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

Il Dirigente del Servizio

ing. Luigi De Collibus

 


 

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DETERMINAZIONE 11.08.2003, n. DI3/72:

Ditta EFFECCI s.n.c. Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Carac-ciolo” nel Comune di Penne (PE).

IL DIRETTORE DI AREA

Omissis

determina

La ditta EFFECCI s.n.c., con sede legale in C/da Cesi Castiglione M.R. (TE), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Caracciolo” nel Comune di Penne (PE) individuata in Catasto al foglio n. 4, particelle n. 59 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1.   Deve essere mantenuta una distanza degli scavi con relativa picchettazione a 50,00 mt. dal confine demaniale;

2.   Deve essere installato un piezometro all’interno dell’area di cava;

3.   Per il ritombamento dell’area di cava deve essere utilizzato terreno idoneo all’uso agricolo e comunque materiale non compreso nell’elenco allegato al Dec. Leg.vo n. 22/97

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità estraibile sarà di mc. 10.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRettore di area

Ing. Mario Pastore

 

 

 

DETERMINAZIONE 11.08.2003, n. DI3/73:

Ditta Soc. Agraria Rotacupa s.a.s. . Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Congiunti” nel Comune di Collecorvino (PE).

IL DIRETTORE DI AREA

Omissis

determina

La ditta Soc. Agraria Rotacupa s.a.s., con sede legale in via Vestina 118 Montesilvano (PE), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Congiunti” nel Comune di Collecorvino (PE), individuata in Catasto al foglio n. 8, particelle nn. 586 (parte), 588 (parte), 488 (parte), 489 (parte), 558 (parte), 851 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 90.000,00 (novantamila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1.   Deve essere mantenuta una distanza degli scavi con relativa picchettazione a 50,00 mt. dal confine demaniale;

2.   Deve essere installato un piezometro in prossimità del fiume Tavo;

3.   Per il ritombamento dell’area di cava deve essere utilizzato terreno idoneo all’uso agricolo e comunque materiale non compreso nell’elenco allegato al Dec. Leg.vo n. 22/97

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 13.100 e complessivamente di mc. 26.200 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRettore di area

Ing. Mario Pastore

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 11.08.2003, n. DI3/74:

Ditta Saline s.r.l. . Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Case Car-darelli” nel Comune di Collecorvino (PE).

IL DIRETTORE DI AREA

Omissis

determina

La ditta Saline s.r.l., con sede legale in via Piceni, 54 Montesilvano (PE), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Case Cardarelli” nel Comune di Collecorvino (PE) individuata in Catasto al foglio n. 6, part. n. 50 (parte) e Foglio n. 7, particelle (tutte parte) nn. 560-562-554-558-551-561-550-553-557-559-545-552-546-555-250-181-215-113-187-556 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 70.000,00 (settantamila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1.   Deve essere mantenuta una distanza degli scavi con relativa picchettazione di 50,00 mt. dal confine demaniale;

2.      Deve essere installato un piezometro all’interno del lotto n. 5;

3.      Il passaggio al lotto successivo deve avvenire previo collaudo, da parte dell’ufficio cave del lotto precedente;

4.   Per il ritombamento dell’area di cava deve essere utilizzato terreno idoneo all’uso agricolo e comunque materiale non compreso nell’elenco allegato al Dec. Leg.vo n. 22/97

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 10.000 e complessivamente di mc. 40.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRettore di area

Ing. Mario Pastore

 

 


 

 

DETERMINAZIONE 11.08.2003, n. DI3/75:

Ditta Soc. Agraria Rotacupa s.a.s. . Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in lo-calità “Cartiera” nel Comune di Loreto (PE).

IL DIRETTORE DI AREA

Omissis

determina

La ditta Soc. Agraria Rotacupa s.a.s. con sede legale in via Vestina 118 Montesilvano (PE), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Cartiera” nel Comune di Loreto (PE) individuata in Catasto al foglio n. 31, particella n. 141 (parte) alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1.   Deve essere mantenuta una distanza degli scavi di mt. 5,00 dai sostegni della linea elettrica;

2.   Per il ritombamento dell’area di cava deve essere utilizzato terreno idoneo all’uso agricolo e comunque materiale non compreso nell’elenco allegato al Dec. Leg.vo n. 22/97

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 10.000 e complessivamente di mc. 20.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRettore di area

Ing. Mario Pastore

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 11.08.2003, n. DI3/76:

Ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s. . Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Cardito”. Comune di Loreto (PE).

IL DIRETTORE DI AREA

Omissis

determina

La ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s. con sede legale in via Roma 10 Loreto (PE), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Cardito” nel Comune di Loreto (PE) individuata in Catasto al foglio n. 14, Particelle nn. 359 (parte) e 407 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1.   Gli scavi devono mantenere una distanza di mt. 20,00 dall’abitazione;

2.   Il passaggio al lotto successivo deve avvenire previo collaudo, da parte dell’Ufficio Cave, dell’avvenuto ripristino del lotto N. 1;

3.   Per il ritombamento dell’area di cava deve essere utilizzato terreno idoneo all’uso agricolo e comunque materiale non compreso nell’elenco allegato al Dec. Leg.vo n. 22/97

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 10.215 e complessivamente di mc. 20.430 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRettore di area

Ing. Mario Pastore

 



DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

 

DETERMINAZIONE 12.08.2003, n. DC6/6:

Autorizzazione occupazione temporanea d’urgenza, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, dei terreni siti nel Comune di L’Aquila per lavori di costruzione stabilimento industriale per produzione carta stampata - Ditta Mercurio Service srl.

 

il dirigente del servizio

Omissis

Vista l’istanza n. 1063 del 03.04.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, con la quale si chiede l’emissione del provvedimento di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di L’Aquila per i lavori di costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di carta stampata a laser e moduli - Ditta Mercurio Service srl;

Visto l’elenco delle Ditte ed il Piano particellare dei terreni da occupare, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Omissis

DISPONE

Art. 1 – E’ autorizzata, per motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, dei terreni precedentemente indicati di cui all’allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso e purché il P. R. T. sia sempre vigente;

Art. 2 – Il presente provvedimento perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.
E’ fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi – Settore LL. PP. Della Giunta Regionale, attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data;

Art. 3   I termini per i lavori e le espropriazioni sono così stabiliti:

a) Lavori:

INIZIO entro il 30.09.2003 e comunque successivamente all’immissione in possesso;

FINE entro il 19.02.2006 e comunque non oltre il termine finale dell’occupazione d’urgenza;

 

b) Espropriazioni:

INIZIO il 19.02.2003 data della delibera n. 124/19.02.2003 di cui in premessa;

 

FINE entro 36 mesi dalla delibera medesima

Art. 4 L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, o dell’efficacia del presente provvedimento, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente, per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5 L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6 Il presente provvedimento dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 7 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o presa conoscenza dello stesso.

L’Aquila lì 12 agosto 2003

Il Dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti



DETERMINAZIONE 12.08.2003, n. DC6/7:

Autorizzazione occupazione temporanea d’urgenza, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, dei terreni siti nel Comune di L’Aquila per lavori di costruzione stabilimento industriale per laminati in alluminio- Ditta A.L.A. srl.

il dirigente del servizio

Omissis

Vista l’istanza n. 1062 del 03.04.2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, con la quale si chiede l’emissione del provvedimento di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di L’Aquila per i lavori di costruzione di uno stabilimento industriale per laminati in alluminio – Ditta A. L. A. srl;

Visto l’elenco delle Ditte ed il Piano particellare dei terreni da occupare, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Omissis

DISPONE

Art. 1 – E’ autorizzata, per motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, dei terreni precedentemente indicati di cui all’allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso e purché il P. R. T. sia sempre vigente;

Art. 2 – Il presente provvedimento perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.
E’ fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi – Settore LL. PP. Della Giunta Regionale, attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data;

Art. 3 I termini per i lavori e le espropriazioni sono così stabiliti:

 

a) Lavori:

INIZIO entro sei mesi dall’immissione in possesso;

FINE entro 3 anni dalla presente determina e comunque non oltre il termine finale dell’occupazione d’urgenza;

b) Espropriazioni:

INIZIO il 26.03.2003 data della delibera n.160 /26.03.2003 di cui in premessa;

FINE entro 36 mesi dalla delibera medesima;

 

Art. 4 L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, o dell’efficacia del presente provvedimento, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente, per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5 L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6 Il presente provvedimento dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 7 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o presa conoscenza dello stesso.

L’Aquila, lì 12 agosto 2003

Il Dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti

 


 

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 12.08.2003, n. DC/7/254:

ATER Teramo – Autorizzazione al reinvestimento dei proventi ex legge 560/93.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

-    per quanto specificato in premessa, di autorizzare l'ATER di Teramo ad utilizzare la somma di Euro 829.970,39 disponibile ex Legge 560/93 per le opere indicate nella relazione tecnica allegata alla delibera del Consiglio di Amministrazione n° 19 -atto n° 49 -del 20 luglio 2003;

-    di dare atto che a seguito del presente provvedimento, la somma ancora disponibile per il reinvestimento, al 31 dicembre 2002, è di Euro 510.783,94.

il dirigente DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 

 

DETERMINAZIONE 12.08.2003, n. DC/7/255:

ATER Teramo – Autorizzazione ripiano perdite esercizi 2000/2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

-    la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

-    di integrare la propria Determinazione DC/7/56 del 26/4/2003 per tener conto dell'autorizzazione ad utilizzare ulteriori somme disponibili ex art. 25 L. 513/77 per il ripiano, in parte, della perdita dell' esercizio 2002, come meglio specificato in premessa

-    di autorizzare l'ATER di Teramo alla copertura delle perdite degli esercizi 2000 e 2002 attraverso l'utilizzo delle seguenti somme, come meglio specificato in premessa:

a)   il 20% del ricavato della vendita degli alloggi al 31/12/2002, pari ad Euro 855.955,09

b)  Euro 325.788,15 quale somma accantonata al 31/12/2000 rimasta nella disponibilità dell' Azienda in quanto non versata sul c/c di contabilità speciale

-    di dare atto che la somma disponibile ex art 25 L. 513/77 già trasferita all' ATER di Teramo con la richiamata Determinazione DC/7/56 del 26/4/2003, inizialmente di Euro 1.760.918,97, attualmente è di Euro 389.020,24 utilizzabile sia per le finalità proprie dell'art. 25 L. 513/77 che per quelle derivanti dalla definizione del ricalcolo dei canoni di locazione di cui all'art. 27 legge regionale 44/99, per la quale l'Azienda dovrà proporre l'utilizzo entro il 31 dicembre 2003.

il dirigente DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile




DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

 

DETERMINAZIONE 12.08.2003, n. DH18/44:

DGR 994 del 26/11/2002 – L.R. n. 7 del 10/05/02 art. 20. Aiuto al reddito dei lavorato-ri delle imprese abruzzesi impegnate in attività di facchinaggio nei Mercati Ittici regio-nali in relazione ai mancati guadagni provocati da “Fermo Biologico e/o tecnico” – anno 2002. Ditte Beneficiarie: “Aurora s.r.l. –Società Coop- a resp. Lim.” e “Nuovo Progresso – Società Cooperativa a r.l.”. Liquidazione e pagamento saldo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 7 del 10.05.2002 ed in particolare l’art. 20, che detta disposizioni in materia di aiuti a settori colpiti dalle interruzioni annuali della commercializzazione del pescato conseguenti al “fermo biologico”;

Vista la D.G.R. n. 994 del 26.11.2002 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente “Disposizioni di attuazione dell’art. 20 della L.R. 10.05.2002 n. 7”;

Vista la Determinazione n. DH18/34 del 09.12.2002 con la quale è stabilito che alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici dell’art. 20 della L.R. 10.05.2002 n. 7, nonché alla integrazione documentale delle domande già prodotte….si proceda……. nel termine del 30.12.2002;

Considerato che la Commissione Europea con Decisione C(2003)920 fin del 02.04.2003 ha considerato la misura di aiuto prevista dall’art. 20 della L.R. n. 7 del 10 Maggio 2002 compatibile con il mercato comune;

Viste la nota dell’11.12.2002 della “Nuovo Progresso – Società Cooperativa a.r.l.” di Pescara” e la nota del 10.12.2002 della “Aurora s.r.l. - Società Coop. a resp. Lim.” di Giulianova Lido (Te), pervenute al Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria rispettivamente in data 24.12.2002 prot. 23962 ed in data 24.12.2002 prot. 23962, intese ad ottenere l’ammissione ai benefici previsti dall’art. 20 della L.R. n. 7 del 10/05/2002;

Viste le note dell’11.06.2003 della “Aurora s.r.l. - Società Coop. a resp. Lim.” di Giulianova Lido (Te) e della “Nuovo Progresso – Società Cooperativa a r.l.” di Pescara, pervenute al Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria rispettivamente in data 18.06.2003 prot. 12346 ed in data 12.06.2003 prot. 11796, relative alla trasmissione della integrazione documentale;

Dato Atto che risultano trasmessi i documenti richiesti all’articolo 2 del Regolamento approvato con DGR n. 994 del 26.11.2002 ed in particolare le autocertificazioni rese dai richiedenti in merito all’ammontare lordo delle retribuzioni erogate ai soci delle Cooperative dall’1.01.2002 al 31.07.2002;

Considerate le giornate effettive di fermo pesca, pari a 45, dal 1 Gennaio 2002 al 31 Luglio 2002;

 

Ditta

Retribuzione Lorda  dichiarata
dall’1/1 al 31/07/2002

Euro

Retribuzione media giornaliera

Euro

Giorni di
fermo pesca
n.

Retribuzione lorda periodo di fermo pesca
Euro

Contributo stimato
Euro

a

b=a / 212

c = 45

d =b x c

e = d x 0,80

“Aurora s.r.l. -
Società Coop. a resp. Lim.” 

42.593,00

200.91

45

9.040,95

7.232,71

“Nuovo Progresso –
Società Cooperativa a r.l.”

40.422,48

190,67

45

8.580,15

6.864,12

 

 

 

 

Totale

14.096,83

 

Visti i certificati rilasciati dalle C.C.I.A.A. di Teramo e di Pescara comprovanti che a carico delle predette Ditte non risultano pervenute negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione concordata e comprensivi del nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

Vista la propria Determinazione DH18/32 del 2/12/2002, con la quale è stata impegnata sul capitolo 142330/C/2002 denominato “Spese per il riconoscimento di un’indennità economica per il mancato guadagno causato dal fermo biologico dell’attività di pesca”, la somma di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) a favore delle Società che avevano prodotto istanza nei termini;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione ed il pagamento dei relativi importi alle ditte di seguito specificate:

1.   “Aurora s.r.l. - Società Coop. a resp. Lim.”  di Giulianova Lido (Te): Euro 7.232,76 pari all’80% della media della retribuzione dal mese di gennaio a luglio dell’anno 2002;

2.   “Nuovo Progresso – Società Cooperativa a.r.l.” di Pescara: Euro 6.864,12 pari all’80% della media della retribuzione dal mese di gennaio a luglio dell’anno 2002;

Dato Atto che la spesa di Euro 14.096,83 trova integrale capienza nell’impegno n. 1, Capitolo 142330 assunto con Determinazione DH18/32 del 2.12.2002;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

-    di concedere alle sotto elencate ditte in relazione al mancato reddito derivante dalla sospensione dell’attività di pesca durante il periodo di sospensione obbligatoria del prelievo ittico “fermo biologico”:

- “Aurora s.r.l. - Società Coop. a resp. Lim.”  di Giulianova Lido (Te): Euro 7.232,71 pari all’80% della media della retribuzione dal mese di gennaio a luglio dell’anno 2002

- “Nuovo Progresso – Società Cooperativa a.r.l.” di Pescara: Euro 6.864,12 pari all’80% della media della retribuzione dal mese di gennaio a luglio dell’anno 2002;

-    di liquidare e pagare la spesa complessiva di  Euro 14.096,83, con imputazione sull’impegno n. 1 Capitolo 142330 assunto con Determinazione DH18/32 del 2.12.2002, in favore della seguenti ditte:

1.   “Aurora s.r.l. - Società Coop. a resp. Lim.” con sede in Via Lungomare Spalato n. 11 64022 Giulianova Lido (TE), Codice Fiscale 00229690672, …Omissis… per l’importo di Euro 7.232,71;

2.   “Nuovo Progresso – Società Cooperativa a r.l.” con sede in Via Paolucci, 65100 Pescara (PE), Codice Fiscale 00109400689, …Omissis… per l’importo di Euro 6.864,12;

di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad eseguire i pagamenti sopra specificati;

di stabilire che le Società Beneficiarie, entro sei mesi dalla concessione della presente sovvenzione, sono tenute a presentare al Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria, Via Catullo n. 17, 65127 PESCARA, la dichiarazione del Rappresentante Legale attestante quanto riportato all’articolo 3, lettere a), b) e c) del Regolamento approvato con DGR 994 del 26.11.2002; e pubblicato sul B.U.R.A. n. 15 del 29.11.2002;

di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Monitoraggio e Controllo Politiche Ittiche Regionali e Nazionali a curare la pubblicazione della presente Determinazione sul sito internet regionale all’indirizzo www.regione.abruzzo.it/pesca ed a trasmetterne copia ai soggetti in indirizzo:

1.   Ditte Beneficiarie (n. 2 destinatari),

2.   Servizio Ragioneria e Credito,

3.   B.U.R.A.: originale e formato elettronico per la pubblicazione,

4.   Servizio Attività Generali e Amministrative,

5.   Ufficio Politiche Ittiche Comunitarie;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Antonio Di Paolo

 



DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

 

DETERMINAZIONE 14.08.2003, n. DC6/10:

Autorizzazione occupazione temporanea d’urgenza, in favore del Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale del Vastese, dei terreni siti nel Comune di Pollutri per lavori di costruzione opificio Ditta TERMOMETALLI SUD.

il dirigente del servizio

Omissis

Vista l’istanza n. 2808 del 18.07.2003 del Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese con la quale si chiede l’emissione del provvedimento di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di Pollutri per i lavori di costruzione di opificio per assemblaggio, deposito e vendita all’ingrosso di prodotti termoidraulici e di condizionamento della Ditta TERMOMETALLI SUD;

Visto l’elenco delle Ditte ed il Piano particellare dei terreni da occupare, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

Art. 1 – E’ autorizzata, per motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese dei terreni precedentemente indicati di cui all’allegato prospetto che è parte integrante del presente provvedimento, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso e purché il P. R. T. sia sempre vigente;

Art. 2 – Il presente provvedimento perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.
E’ fatto obbligo al Consorzio per L’area di Sviluppo Industriale del Vastese di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi – Settore LL. PP. Della Giunta Regionale, attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data;

Art. 3 I termini per i lavori e le espropriazioni sono così stabiliti:

 

a) Lavori:

INIZIO entro un anno dall’immissione in possesso

FINE entro 36 mesi dall’immissione nel possesso comunque non oltre il termine finale dell’occupazione d’urgenza;

b) Espropriazioni:

INIZIO il 29.10.2002 data della delibera …… di cui in premessa

FINE entro 36 mesi dalla data della delibera medesima

Art. 4 L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, o dell’efficacia del presente provvedimento, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente, per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5 L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6 Il presente provvedimento dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 7 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o presa conoscenza dello stesso.

 

L’Aquila lì 14 agosto 2003

Il Dirigente del servizio

Dott. Roberto Nicoletti




DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 18.08.2003, n. DD7/36:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 8 del 17.04.2003 inerente il bilancio di previsione 2003.

L’Aquila, lì 18 Agosto 2003

per il dirigente del servizio bilancio

(vacante)

il direttore regionale

Dott. Antonio Iovino


 

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 19.08.2003, n. DE4/60:

L.R. 27.04.1995 n. 67, modificata dalle LL.LR. 17.12.1996 n. 140 e 27.12.2001 n. 85: Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo – Annualità 2003. Approvazione della graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento ed assunzione dell’impegno di spesa.

il dirigente del servizio

Vista la L.R. 27.04.1995, n. 67, modificata dalle LL.RR. 140/1996 e n. 85/2001: “Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo” che agli artt. 2 e 3 definisce sia le categorie d’opere e lavori ammissibili a finanziamento che le modalità di presentazione, esame ed ammissione ai benefici di legge delle istanze di finanziamento, individuando nell’ex Settore Regionale Trasporti, ora Direzione “Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale”, la struttura competente all’espletamento delle relative funzioni tecnico - amministrative;

Considerato che, effettuata l’istruttoria delle domande pervenute, è stata redatta ed approvata la graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili a finanziamento con propria Determinazione Dirigenziale n. DE4/46 dell’11.06.2003;

Dato atto:

-    che, ai sensi del comma 16 dell’art. 3 della L.R. 67/95 e s.m., la citata Determinazione Dirigenziale n. DE4/46 dell’11.06.2003 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 20 del 16.07.2003 (Allegato n.1);

-    che nel termine di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della citata Ordinanza sul B.U.R.A., fissato dall’art. 3 - comma 17 - della L.R. 67/95, non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DE4/46 dell’11.06.2003;

-    che, ai sensi del comma 19 dell’art. 3 della L.R. 67/95, in assenza di ricorsi, la suddetta graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili a finanziamento, diventa definitiva, (Allegato n. 2);

Considerato:

-    che la L.R. 17.04.2003 n. 8 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 –Bilancio Pluriennale 2003 – 2005”, al Capitolo n. 182410 - esercizio finanziario 2003 – “Interventi per la riqualificazione, il Potenziamento e l’adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo - L.R. 27.04.1995 n. 67” assegna una disponibilità finanziaria di Euro 600.000,00;

-    che detta somma di Euro 600.000,00 consente di erogare il contributo solo per i due sottoelencati interventi riconosciuti ammissibili a finanziamento:

-    nella misura intera all’intervento occupante il primo posto nella graduatoria definitiva: “Sostituzione della sciovia Pilone di Mezzo con seggiovia biposto ad attacco fisso Pilone di Mezzo”, costo intervento Euro 1.656.000,00, contributo massimo concedibile Euro 516.456,90;

-    in percentuale ridotta all’intervento che occupa il secondo posto nella graduatoria definitiva: “Realizzazione seggiovia Passo Tettone - Maielletta in sostituzione di sciovie esistenti”, costo intervento Euro 2.629.565,90, contributo concedibile stante la disponibilità di bilancio Euro 83.543,10;

-    che per l’intervento che figura al secondo posto e finanziato in misura minore, potrà procedersi all’assegnazione della somma mancante per raggiungere l’intero importo del contributo concedibile, solo in caso di rinuncia da parte dell’intervento che precede in graduatoria e/o con le eventuali provvidenze previste dall’art. 85 della L.R. 17.04.2003 n. 7 (legge finanziaria regionale) che saranno individuate e disciplinate con le modalità previste dal comma 4° dello art. 85;

-    che per gli interventi che seguono in graduatoria dal terzo posto in poi, potrà essere assegnato il relativo contributo, per intero o in parte, solo in caso di rinuncia da parte di degli assegnatari che li precedono in graduatoria, oltre che con le eventuali provvidenze previste dall’art. 85 della L.R. 17.04.2003 n. 7 (legge finanziaria regionale) che saranno individuate e disciplinate con le modalità previste dal comma 4° del citato art. 85;

-    che detto importo di Euro 600.000,00 deve essere impegnato sul Capitolo 182410 del Bilancio di competenza del corrente esercizio finanziario all’uopo istituito;

Visto il disposto della L.R. 67/95, art. 3, c.21, il quale stabilisce che il Dirigente dell’ex Servizio Impianti Fissi, ora Servizio Trasporto Ferroviario Regionale - Impianti a Fune e Filo, notifica al Beneficiario, con Raccomandata A.R., la concessione del contributo regionale ed il Disciplinare di Concessione;

Visto l’art. 5 della L.R. 14.09.1999 n. 77, autonomia della funzione dirigenziale;

DETERMINA

a)   di confermare, ai fini del finanziamento degli interventi ammissibili ai benefici di cui alla L.R. 67/95 e s.m. per l’anno 2003, la graduatoria già approvata con propria Determinazione Dirigenziale n. DE4/46 dell’11.06.2003 e riportata nell’Allegato n. 2, che unito al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

b)   di impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 600.000,00, sul Capitolo n. 182410 del Bilancio di competenza dell’esercizio finanziario 2003 all’uopo istituito;

c)   di provvedere alla notifica, ai Beneficiari utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, della concessione del contributo regionale e del Disciplinare di Concessione;

d)   di stabilire che, in caso di eventuale rinuncia da parte di uno, o più, degli interventi classificati ai primi due posti della graduatoria definitiva, le somme residuali che si renderanno disponibili verranno assegnate, fino al raggiungimento del contributo massimo concedibile individuato in sede istruttoria, agli interventi che seguono in graduatoria dal terzo posto in poi, mediante la notifica del Disciplinare di Concessione. Inoltre detti interventi potranno essere finanziati, sempre fino al raggiungimento del contributo massimo concedibile individuato in sede istruttoria, con le eventuali provvidenze previste dall’art. 85 della L.R. 17.04.2003 n. 7 (legge finanziaria regionale) che saranno individuate e disciplinate con le modalità previste dal comma 4° del citato art. 85;

e)   di inviare il presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane Finanziarie e Strumentali, Servizio Ragioneria e Credito;

f)    di dare mandato al Servizio B.U.R.A., Pubblicità ed Accesso, di provvedere alla urgente ed integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

il dirigente del servizio

Ing. Luigi De Collibus


 

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 20.08.2003, n. DD7/37:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale relativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

L’Aquila, lì 19 Agosto 2003

per il dirigente del servizio bilancio

(vacante)

il direttore regionale

Dott. Antonio Iovino




DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE

 

DETERMINAZIONE 21.08.2003, n. DC8/180:

Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” – Rassegnazione residuo di un mutuo concesso relativo ad un finanziamento disposto con il Primo Piano annuale di attuazione del Piano Generale Triennale 1996 – 1998 – Legge 02.10.1997, n. 340 “Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica”, art. 1, comma 8 – Comu-ne di Tagliacozzo (AQ).

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1.   Di rassegnare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi della L. 340/97, art. 1, comma 8, al Comune di Tagliacozzo (AQ) la somma di Euro 19.026,56, quale residuo del mutuo già concesso di Euro 84.807,55 (pari a Lire 164.210.311) – posizione n. 4302031 00 per lavori di risanamento igienico sanitario dell’edificio della scuola media A. Argoli.

2    Di trasmettere la presente determinazione al Ministero della Pubblica Istruzione, alla Cassa DD. E PP. E al Comune  di Tagliacozzo (AQ) per il seguito di competenza.

3    Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

il dirigente del servizio

Dott. Antonio Sergio Castronovo


 

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 21.08.2003, n. DE4/61:

Impianto di sciovia a fune alta denominato “Piano Aremogna – Gravare di Sotto” (1417,44 – 1667,66 m. s.l.m.), da realizzarsi in località Aremogna del Comune di Rocca-raso (AQ), da parte della società “Monte Tre C” S.r.l. di Roccaraso (AQ). Approvazione progetto, art. 6 L.R. 9.9.83 n. 61.

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di approvare, in deroga alla L.R. 11.9.1975 n. 45, il progetto esecutivo della sciovia a fune alta denominato “Piano Aremogna - Gravare di Sotto” (1417,44 - 1667,66 m. s.l.m.), redatto dall’ing. Fabrizio Bianchi per conto della ditta costruttrice Bolzano Impianti a Fune S.a.s., da realizzarsi, da parte della società Monte Tre C S.r.l., Via Aremogna n. 44 Roccaraso (AQ), in località Aremogna Gravare del Comune di Roccaraso (AQ);

2)   di subordinare la presente approvazione all’osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nelle sottoelencate note che allegate alla presente ne formano parte integrante:

-         nota dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila, prot. n. 03912 del 06.07.2002;

-         certificato di immunità da valanghe n. 46 del 06.12.2002, rilasciato dal CO.RE.NE.VA;

-         nota n. 2332 del 09.12.2002 dell’USTIF di Pescara;

3)   di autorizzare l’inizio dei lavori di montaggio della sciovia a fune alta denominato “Piano Aremogna - Gravare di Sotto” (1417,44 - 1667,66 m. s.l.m.) dal giorno successivo a quello della notifica della presente Determina di approvazione Regionale del progetto, con l’avvertenza che detti lavori dovranno essere ultimati, per dare l’opera finita e funzionante, entro mesi 24 a far data di inizio degli stessi;

4)   di approvare lo schema del Regolamento di Esercizio della sciovia disponendo che detto schema, integrato dalle eventuali prescrizioni ed annotazioni che potranno essere emanate dal competente USTIF in uno con il nullaosta ai fini della sicurezza ex art. 102 DPR 753/80, assuma valenza di Regolamento di Esercizio;

5)   di intendere autorizzato l’esercizio pubblico dell’impianto, senza ulteriore provvedimento, dopo:

-    l’acquisizione agli atti della Regione della concessione al pubblico esercizio (Art. 1 L.R. 61/83) da rilasciarsi, per l’impianto in questione ed a favore della Monte Tre C S.r.l., dal Comune di Roccaraso (AQ);

-    l’espletamento, con esito favorevole, delle verifiche e prove funzionali di cui al DPR 753/80; l’acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio rilasciato dall’USTIF, ai sensi dell’art.4 del DPR 753/80;

-    l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione al pubblico esercizio, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 61/83 e dell’art. 2 della L.R. n. 2/92, per le piste di discesa poste a servizio della sciovia a fune alta denominato “Piano Aremogna - Gravare di Sotto” (1417,44 - 1667,66 m. s.l.m.);

6)   di inviare il presente atto alla Monte Tre C S.r.l., al Comune di Roccaraso (AQ), all’USTIF di Pescara;

7)   di inviare la presente disposizione al Servizio BURA, Pubblicità, Accesso per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l’applicazione della normativa Urbanistico - Edilizia Locale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Luigi De Collibus

 

 

 

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DI COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DEGLI ABBRUZZESI ALL'ESTERO

 

DETERMINAZIONE 25.08.2003, n. DA5/148:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volonta-riato dell’Associazione “FRATERNA TAU” – L’Aquila.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

a)   di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, l’Associazione “FRATERNA TAU” con sede in Via dei Giardini, 22 – 67100 L’Aquila;

b)   che la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Marcello Verderosa

 




DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 25.08.2003, n. DC/7/264:

Determinazione del prezzo di cessione di n. 6 alloggi Abilag nel Comune di Trasacco – costruiti ai sensi della Legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

il dirigente del servizio

Omissis

determina

Di fissare il prezzo di cessione di n. 6 alloggi ABILAG nel Comune di Tra sacco, come meglio specificato di seguito, autorizzando l’Ente ai successivi adempimenti per la definizione del passaggio di proprietà degli alloggi agli assegnatari e contestuale pagamento delle somme dovute:

Comune

Piano

Assegnatario

Utenza

Inizio Ammortamento

Fine Ammortamento definitivo al 50%

Costo Prezzo

Totale pagato

Differenza

Trasacco

Lancia Pasqualina

5777

01.07.1973

01.06.1998

2.743,94

2.743,94

/

Paponetti Aurelio

5778

 

 

 

/

Gentile Maria Ved. Cambise

5779

 

 

 

/

Cambise Bruno

5780

 

 

 

/

Lancia Domenico

5781

 

 

 

/

Moretti Giovanna

5782

 

 

 

53,50

il dirigente del servizio

Dott. Dario Bafile



PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)

 

Espropriazione immobili per i lavori di costruzione impianto sportivo polivalente in località “Foro”. Determinazione delle indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle ditte proprietarie.

il responsabile del procedimento

Vista la delibera di G.C. n. 1001 del 24 ottobre 2002 divenuta esecutiva in data 10 novembre 2002, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di Euro 361.519,82 dei lavori di costruzione impianto sportivo polivalente in Zona Foro”.

Vista la L.R. del 12.08.1998, n. 72 – art. 66 – 1° comma di delega delle funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità comprese quelle di cui agli art. 11 e seguenti di cui alla legge n. 865/71;

A norma dell’art. 11, della Legge n. 22.10.1971, n. 865,

rende noto

La misura dell’indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere alle Ditte di seguito indicate:

sono: Comune Censuario: FRANCAVILLA AL MARE:

1)   Ditta proprietà Sigg. CAMPANELLA Franco, nato a Francavilla al Mare, il 2.05.1933 e CAMPANELLA Rocco, nato a Francavilla al Mare, il 20.09.1906, fg. 21, particella 1728 superf. estesa mq. 362,00 (Orto Irriguo) classe 2, superficie da occupare mq. 362,00;

2)   Ditta proprietaria Sig. CAMPANELLA Luigi, nato a Francavilla al Mare, il 01.04.1912 (proprietario attuale CAMPANELLA Antonio), fg. 21, particella 1135 e 861, superf. estese mq. 490,00 e mq. 620,00 (Orto Irriguo) classe 2, superficie da occupare mq. 490,00 e mq. 620,00 superficie totale mq. 1.110,00;

3)   Ditta proprietaria Sigg. CAMPANELLA Luigi, nato a Francavilla al Mare, il 2.05.1933 (proprietario attuale Sig. CAMPANELLA Antonio) e DI CAMPLI Laura, nata a Ortona, il 22.02.1916, fg. 21, particella 448 e 449, superf. estesa mq. 660,00 e mq. 524,00 (Orto Irriguo e Seminativo Arborato) classe 2, superficie da occupare mq. 660,00 e mq. 395,00, superficie totale Mq. 1.055,00;

4)   Ditta proprietaria Sigg. CAMPANELLA Luigi, nato a Francavilla al Mare, il 2.05.1933 (proprietario attuale Sig. CAMPANELLA Antonio) e DI CAMPLI Laura, nata a Ortona, il 22.02.1916, fg. 21, particella 4127, superf. estesa DEMANIO DELLO STATO (Vigneto) classe 1, superficie estesa mq. 370,00 superficie da occupare mq. 370,00;

5)   Ditta proprietaria Sigg.,PELLIZZONE Giuliana, nata a Francavilla al Mare, il 08.11.1950 e PELLIZZONE Lucia, nata a Francavilla al Mare, il 05.12.1919, fg. 21, particella 4553, superf. estese mq. 1.410 (Seminativo Arborato) classe 1, superficie da occupare mq.1.140;

6)   Ditta proprietaria Sigg. PELLIZZONE Giuliana, nata a Francavilla al Mare, il 08.11.1950 e PELLIZZONE Rita, nata a Francavilla al Mare, il 05.06.1949, fg. 21, particella 4552, superf. estese mq. 1.500 (Seminativo Arborato) classe 1, superficie da occupare mq. 1.350;

Mentre l’indennità di occupazione sarà pari a 3,5% annuo delle indennità di esproprio fino ad un massimo di cinque anni compreso la proroga di legge;

PRECISA

Entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di notifica della presente comunicazione, codesta Ditta può comunicare l’accettazione delle indennità, restituendo a questo Comune l’allegato schema, debitamente firmato.

In caso di accettazione delle indennità provvisorie determinata ai sensi della Legge n. 359/92 art. 5/bis, la riduzione del 40% sull’indennità di esproprio non sarà applicata;

Ai sensi del D.L.vo del 30.12.1992, n. 504 art. 16 punto primo, l’indennità di esproprio sarà ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriande ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennità determinata.

Per procedere alla liquidazione gli aventi diritto dovranno produrre documentazione tale da dimostrare il titolo di proprietà del terreno interessato.

Trascorso i trenta (30) giorni senza che vi sia alcuna comunicazione espressa (per iscritto) l’indennità si intende tacitamente rifiutata.

Resta a carico del Comune l’obbligo di corrispondere alle ditte espropriande i rimborsi di qualunque importo previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della Legge n. 865/71;

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio Di Filippo

 


 

 

COMUNE DI GIULIANOVA (TE)

 

Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 19.06.2003: “Piano di lottizzazione in zona G3 di Via Fonte Noci – Ditta Trifoni Domenico – Approvazione

il consiglio comunale

Omissis

delibera

1)   dare atto che, nel termine stabilito, nessuna osservazione e/o opposizione è stata presentata al piano di lottizzazione in zona G3 di Via Fonte Noci, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente del Settore competente;

2)   approvare, ai sensi dell’art.20 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, il piano di lottizzazione convenzionata delle aree in zona G3 di Via Fonte Noci, distinte in catasto al foglio 31, part.lle 74, 913 e 924, estese complessivamente mq. 10.791, presentato dalla ditta Trifoni Domenico, redatto dall’Ing. Marco Trifoni, costituito da: relazione illustrativa, relazione geologica, computo metrico estimativo, norme tecniche di attuazione, schema di convenzione e n. 6 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Servizio Urbanistico;

3)   individuare nel Dirigente del 3° Settore il soggetto incaricato alla stipula della convenzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia facoltà di apportare in essi tutte le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell’Ente.

IL PRESIDENTE

Dr. Luciano Orsini

IL SEGRETARIO

Dr. Giuseppe D’Urbano


 

 

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE)

 

Decreto di esproprio immobili per restauro del Monastero dell’Abbazia di San Giovanni ad Insulam e realizzazione di area di sosta e servizi.

il responsabile dell’area tecnica

Visto il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per publica utilità”;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 2.9.1998 con la quale si approvava il progetto, ai fini espropriativi, per la realizzazione dei lavori di restauro del Monastero dell’Abbazia di San Giovanni ad Insulam e realizzazione di area di sosta e servizi e si disponeva l’occupazione temporanea e di urgenza delle aree interessate dalla realizzazione delle opere;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 3.9.2001 con la quale si disponeva, la protrazione per ulteriori due anni dell’occupazione temporanea e d’urgenza delle aree soggette al procedimento espropriativo;

Vista il decreto di occupazione temporanea e di urgenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 9523 del 20.10.1999 con il quale si è proceduto alla immissione in possesso delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori e si è rilevato lo stato di consistenza;

Visto il Decreto prot. n. 1254 del 9.2.2000 con il quale è stata determinata la misura dell’indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, relativo alla realizzazione dei lavori sopra detti, pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 17.11.1999 e nel Foglio degli Annunzi Legali della provincia di Teramo n. 78 del 20.10.1999;

Considerato che non si è verificata alcuna scadenza dei termini relativi ai lavori e alla espropriazione;

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 319 del 8.9.2003 con le quali sono state liquidate le indennità di espropriazione ai proprietari che hanno accettato e versate alla Cassa Depositi e Prestiti le indennità di coloro che non hanno accettato l’indennità;

DECRETA

ART. 1

In favore del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, con sede in Piazza Contea di Pagliara, codice fiscale 80003790674, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, necessari per il restauro del Monastero dell’Abbazia di San Giovanni ad Insulam e realizzazione di area di sosta e servizi:

1.   - Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, concedente;

- Ponzetti Andrea, nato a Isola del Gran Sasso il 18.7.1906, colono miglioratario per 1/9;

- Ponzetti Antonio, nato a Isola del Gran Sasso il 8.2.1909, colono miglioratario per 1/9;

- Ponzetti Giovanni, nato a Isola del Gran Sasso il 12.9.1920, colono miglioratario per 4/9;

- Ponzetti Luigi, nato a Isola del Gran Sasso il 4.3.1923, colono miglioratario per 1/9;

- Ponzetti Santino, nato a Isola del Gran Sasso il 8.4.1914, colono miglioratario per 1/9;

- Tauri Adelina, mar. Ferretti, fu Antonio, livellario; - Tauri Bice, mar. Zuccarini, fu Antonio, livellario;- Tauri Dina, mar. Silvestri, fu Antonio, livellario;- Tauri Giuseppina, mar. De Amicis, fu Antonio, livellario;- Visione Gino, nato a Colledara il 29.9.1919, colono miglioratario per 1/18;- Visione Vincenzo, nato a Sant’Omero il 28.10.1960, colono miglioratario per 1/18;- Zuccarini Beatrice, nata a Chieti il 10.8.1945, livellario per 11/1125;- Zuccarini Carlo, nato a Chieti il 20.9.1956, livellario per 11/1125;- Zuccarini Diana, nata a Chieti il 3.9.1942, livellario per 11/1125;- Zuccarini Ester, nata a Chieti il 22.7.1953, livellario per 11/1125;- Zuccarini Giuseppe, nato a Cermignano il 24.12.1916, livellario per 55/1125;- Zuccarini Luigi, nato a Cermignano il 26.3.1919, livellario per 55/1125;- Zuccarini Maria Luisa, nata a Chieti il 27.6.1949, livellario per 11/1125;- Zuccarini Maria Teresa, nata a Cermignano il 30.6.1924, livellario per 55/1125;- Zuccarini Mario, nato a Cermignano il 8.4.1921, livellario per 55/1125; terreno di estensione complessiva di mq. 590, riportato in Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso, Foglio n. 7 - particella n. 342, per una indennità di Euro 1.104,38;

 

2.   - Fieni Andrea, nato a Isola del Gran Sasso 30.11.1942 - C.F. FNINDR42S30E343B - proprietario, terreno di estensione complessiva di mq. 2.241, riportato in Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso, Foglio n. 7, particelle n. 625 di mq. 859, n. 630 di mq. 122 e 341 di mq. 1260, per una indennità di Euro 5.732,02;

 

3.   - Di Saverio Leonido, nato a Valle Castellana il 15.2.1956, C.F. DSVLND56B15L597W, proprietario per 1/2;- Fieni Lucia, nata a Isola del Gran Sasso il 3.12.1954, C.F. FNILCU54T53E343Q, proprietario per 1/2;- Fieni Luigi, nato a Isola del Gran Sasso il 5.8.1920, C.F. FNILGU520M05E343T, usufruttuario; terreno, riportato in Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso, Foglio n. 7, particelle n. 622 di mq. 88, per una indennità di Euro 2.517,24;

4.   - Fieni Luigi, nato a Isola del Gran Sasso il 5.8.1920, C.F. FNILGU520M05E343T, proprietario, terreno, riportato in Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso, Foglio n. 7, particelle n. 627 di mq. 614 per una indennità di Euro 570,40;

 

ART. 2

Il presente Decreto sarà notificato ai proprietari degli immobili espropriati, nelle forme degli atti processuali civili, trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari in termini d’urgenza, pubblicato per estratto sul Bollettino della Regione Abruzzo a spese e cura di questo Ente.

ART. 3

Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo. Avverso ad esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Isola del Gran Sasso, 22 agosto 2003

il responsabile dell’area tecnica

Arch. Raffaele Raiola

 

 

 

 

CITTA' DI MONTESILVANO (PE)

 

Delibera di C.C. n. 46 del 23.05.2003 – Variante al settore “C” del Piano per gli Insediamenti Produttivi proposta dalla Ditta Saicem srl, adottata con delibera di C.C. 50/’02 ai sensi dell’art. 20 della LUR – Determinazione conseguente l’osservazione formulata dall’Amm. Provinciale di Pescara ed approvazione.

il consiglio comunale

Omissis

delibera

1.   Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   Decidere di controdedurre sulle osservazioni sollevate dall’Amministrazione Provinciale nell’atto di C.P. n. 15 del 24.02.2003, così come segue;

a)   Con riguardo al punto 1, si precisa che la normativa tecnica da applicare nel P.I.P. è quella di cui all’art. 50 delle N.T.A. del P.R.G., e non sono state previste variazioni alla stessa, a tal riguardo si riporta lo stralcio della suddetta normativa:

Art. 50

Sottozona D1

Omissis

Per le aree libere, ulteriormente individuate come ampliamenti prive di pianificazione, fermo restando il rispetto della viabilità principale, il rilascio della concessione dovrà essere proceduta da studio planivolumetrico che dovrà indicare oltre al lotto, laddove fosse necessario, la viabilità i parcheggi e le aree a verde. Per tali aree valgono le indicazioni di cui al punto successivo.

Lotto minimo (già previsto)

Q = 50%

H = 10,50

U.F. = 0.7 mq/mq

L’assegnazione delle aree potrà avvenire per diritto di prelazione a chi ne ha titolo.

L’intervento edilizio dovrà essere subordinato alla stipula di una convenzione che prevede la cessione delle aree per urbanizzazione e la partecipazione in quota parte relativamente al settore di intervento delle opere di urbanizzazione primaria.

Omissis

b)      E’ stato prodotto un quadro comparativo, tav. 3 bis, tra il P.I.P. previgente Settore “C” e la Variante allo stesso, così come predisposto, a livello planovolumetrico, dalla ditta richiedente e con riferimento alla perimetrazione del P.R.G. ed alla normativa di piano, da tale elaborato si evincono gli scostamenti planimetrici e dei parametri urbanistici, e con la precisazione che i valori espressi in progetto, sono all’interno e compatibili con le normative vigenti;

c)      Il procedimento formativo della Variante al piano esecutivo è stato adottato ai sensi dell’art. 20 della L.U.R. in quanto la variazione è stata riferita direttamente al Piano esecutivo del Settore “C” del P.I.P. previgente, mentre va considerato che le altre aree aggiunte e sottratte, per effetto della perimetrazione del nuovo P.R.G., sono assoggettate, per normativa, a semplice planovolumetrico, come peraltro già detto nel punto a) e che nel piano non sono oggetto di trasformazioni nel nuovo disegno urbanistico proposto. L’ampliamento o la modifica dei parametri urbanistici (vedi tav. 3 bis) è determinata in base al vecchio P.R.G. e le aggiunte o sottrazioni sono tutte assoggettate alla normativa del P.R.G. e le rispettano.

3    Le aree di cessione, i costi di urbanizzazione da sostenere e le superfici utili dovranno essere ripartite proporzionalmente tra tutti i proprietari, mentre i costi concessori saranno quelli direttamente relativi alle varie concessioni dei singoli richiedenti;

4    Di approvare la Variante alla zona C del P.I.P. ai sensi dell’art. 20 della L.U.R.

Omissis

F.to il segretario generale

Dott. Leone Giorgio

F.to il presidente del c.c.

Prof. Pavone G. Massimiliano

 

 

COMUNE DI MORRO D'ORO (TE)

 

Approvazione Definitiva della Variante Specifica n. 3 al Piano Regolatore Esecutivo.

 

 

il responsabile del servizio

Viste le LL.RR. nn. 18/83; 70/95; 11/99 e 26/2000;

rende noto

Che la Variante Specifica n. 3 al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Morro D’Oro è stata approvata definitivamente con delibera Consiliare n. 14 in data 27.06.2003.

Morro d’Oro, 20 agosto 2003

il responsabile del servizio

Geom. Fabrizio Notarini


 

 

COMUNE DI PIANELLA (PE)

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 14.07.2003. Programmi Integrati di Intervento (Delibera di C.C. n. 91 del 20.12.2001). Approvazione finale del programma proposto dalla ditta Pozzi Costruzioni S.n.c. di M. Pozzi & C., Immobiliare Pozzi S.a.s. di Pozzi Antonio e Adriani Maria & C. e Marco Pozzi.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1)   Di prendere atto che durante il periodo di pubblicazione, non sono state presentate osservazioni in merito alla proposta di Recupero e Riqualificazione Urbana avanzata dalla ditta Pozzi Costruzioni S.n.c. di M. Pozzi & C., Immobiliare Pozzi S.a.s. di Pozzi Antonio e Adriani Maria & C. e Marco Pozzi;

2)   Di approvare definitivamente ai sensi dell’art. 20 Comma 6° della L.U.R. 18/1983 la proposta di Recupero e Riqualificazione Urbana avanzata in data 02.07.2002 prot. 9094 dalla ditta Pozzi Costruzioni S.n.c. di M. Pozzi & C., Immobiliare Pozzi S.a.s. di Pozzi Antonio e Adriani Maria & C. e Marco Pozzi …..Omissis

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14.07.2003. Programmi Integrati di Intervento (Delibera di C.C. n. 91 del 20.12.2001). Approvazione finale del programma proposto dalla ditta Durante Anna, Mantellini Faieta Cristiana, Mantellini Faieta Daniele, Padula Antonio e Padula Giuseppe.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Di prendere atto che durante il periodo di pubblicazione, non sono state presentate osservazioni in merito alla proposta di Recupero e Riqualificazione Urbana avanzata dalla ditta Durante Anna, Mantellini Faieta Cristiana, Mantellini Faieta Daniele, Padula Antonio e Padula Giuseppe;

Di approvare definitivamente ai sensi dell’art. 20 Comma 6° della L.U.R. 18/1983 la proposta di Recupero e Riqualificazione Urbana avanzata in data 15.07.2002 prot. 9743 dalla ditta Durante Anna, Mantellini Faieta Cristiana, Mantellini Faieta Daniele, Padula Antonio e Padula Giuseppe …..Omissis…..

 

 

 


 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14.07.2003. Programmi Integrati di Intervento (Delibera di C.C. n. 91 del 20.12.2001). Approvazione finale del programma proposto dalla ditta D’Andrea Delia.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1)   Di prendere atto che durante il periodo di pubblicazione, non sono state presentate osservazioni in merito alla proposta di Recupero e Riqualificazione Urbana avanzata dalla ditta D’Andrea Delia;

2)   Di approvare definitivamente ai sensi dell’art. 20 Comma 6° della L.U.R. 18/1983 la proposta di Recupero e Riqualificazione Urbana avanzata in data 13.03.2003 prot. 3190 dalla ditta D’Andrea Delia …….Omissis……



COMUNE DI POPOLI (PE)

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi E.R.P. .

Commissione E.R.P. - Pescara

Estratto Seduta n. 73 – 23 Luglio 2003

La commissione, verificato …….Omissis……..

Formula la seguente graduatoria definitiva

1-

SANTILLI SALVO

PUNTI

8

2-

ONESTA ANDREA

7

3-

CASCIANO VANDA

6

4-

LATTANZIO GIUSEPPE

5

5-

MARINI RAFFAELLA

5

6-

CAVALIERE RUT

5

7-

LEMANSKI ANDRZEJ

4

8-

FANTOZZI LUCIETTA

4

9-

DI CICCIO WALTER

4

10-

FINOCCHI MARCO

3

11-

MOLESE GIUSEPPE

3

12-

MAZILU LILIANA

3

13-

GENTILE FERNANDA

3

14-

CIAMPA FERNANDO

2

15-

MOLESE SABRINA

2

16-

PATRIZIO PALMERINA

2

17-

LO GIOCO LUIGIA

2

18-

TACCONELLI ANTONIO G.

2

19-

RICO GIOVANNI

2

20-

DAMIANI ILDE

2

21-

DIGLIO DONATA

2

22-

CASASANTA SILVANA

2

23-

SULPRIZIO ANGELO

2

24-

ALLODI CARMEN

1

25-

PETRONE GENNARO

1

Escluso: DI GIANDOMENICO GIANNI per difetto residenza/attività nel Comune.

Pescara, lì 23.7.2003

il segretario

Firma illeggibile



 

Piano Sociale Regionale 2002 – 2004 – Piano di zona dei Servizi Sociali 2003 – 2005 dell’ambito n. 2 “Vibrata” – Verifica di compatibilità. Deliberazione di Giunta Regionale n. 207 del 27 Marzo 2003.

la giunta regionale

Omissis

delibera

Per i narrati motivi,

1.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 2 “Vibrata” compatibile con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003 – 2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 7 marzo 2003, allegato per estratto al presente atto e nella “scheda per l’istruttoria del Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003 – 2005” dell’Ambito Territoriale n. 2 “Vibrata”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di fare propria la prescrizione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003 – 2005” nella seduta del 7.03.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito Territoriale n. 2 “Vibrata” “è necessario prevedere, entro il periodo di attuazione del piano di zona, l’attivazione dei servizi, attinenti al livello essenziale di assistenza sociale (LIVEAS): “Centri di accoglienza a carattere residenziale o diurno”;

3.   di condividere la raccomandazione, formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003 – 2005” nella seduta del 7.03.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito Territoriale n. 2 “Vibrata”, di “provvedere, entro il periodo di attuazione del Piano, all’attivazione del servizio di ‘Pronto Intervento Sociale’, qualora l’ambito non dovesse essere coinvolto nella sperimentazione prevista dalle ‘Azioni Innovative’ per il servizio medesimo”;

4.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 2 “Vibrata” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003, 2004 e 2005 alla Regione Abruzzo, nonchè a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente Piano Sociale Regionale;

5.   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;

6.   di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n. 2 “Vibrata” il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale sono state calcolate sull’importo del FNPS riferito al triennio 2001 - 2003, così come comunicato nel corso del 2001 - 2002 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Resta inteso che, qualora, le somme del FNPS assegnate alla Regione Abruzzo per il 2003 dovessero subire delle variazioni, sarà cura di questo Servizio comunicare tempestivamente i nuovi importi a disposizione di ciascun Ambito Territoriale.

Si assicura, fin d’ora, che si provvederà tempestivamente all’assegnazione e comunicazione delle somme del FNPS non appena le stesse saranno state rese note dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le spese di attuazione del Piano di Zona, assistite dal contributo suddetto, sono soggette a rendicontazione annuale nel rispetto degli indirizzi del Piano Sociale Regionale e delle disposizioni che saranno stabilite dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo applicativo. Non sono comunque ammesse a contributo e rendicontabili le spese sostenute per il funzionamento degli organi degli enti strumentali sociali.

L’Ente di Ambito Sociale in indirizzo è invitato a comunicare, con la massima sollecitudine, a tutti gli altri Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma con cui è stato approvato il Piano di Zona, il contenuto della presente nota, fornendo allo scrivente Servizio assicurazione al riguardo.

Sarà cura di codesto Ente di Ambito Sociale, provvedere alla pubblicazione sul BURA della deliberazione della G.R. n. 207 del 27 marzo 2003, allegata per estratto alla presente nota, con la quale il piano di zona di codesto Ambito Territoriale è stato dichiarato compatibile con le linee programmatiche del piano sociale.

Si fa presente, infine, che tutti i Piani di zona saranno pubblicati sul sito Internet dell’Osservatorio Sociale e saranno consultabili all’indirizzo: www.osr.regione.abruzzo.it

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

il dirigente

Dott. Lorenzo Bontempo


 

 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

 

Comunicato relativo alla modifica delle modalità applicative dell’opzione tariffaria di vendita BIORARIA BT (codice UB1).

Enel Distribuzione SpA comunica la modifica delle modalità applicative dell’opzione tariffaria di vendita BIORARIA BT (codice UB 1), offerta ai clienti con forniture per usi diversi dalle abitazioni alimentate in bassa tensione e potenza disponibile superiore a 30 kW, approvata dalla Autorità per l’energia elettrica e il gas con delibera n. 82/03 del 1° luglio 2003, pubblicata sul sito dell’Autorità l’11 luglio 2003.

Ai soli clienti ‘non idonei’ e che richiedono l’opzione bioraria per una fornitura presso cui siano istallati misuratori sprovvisti dell’unità elettronica programmabile, necessaria a configurare il misuratore stesso per la rilevazione dei prelievi per fasce orarie, verrà offerta la possibilità di richiedere la stessa opzione UB1 con prezzi mediati tra ore piene e ore vuote separatamente tra periodo invernale e estivo, in abbinamento all’opzione di trasporto SB1, per un periodo massimo della durata di 6 mesi.

I prezzi sono determinati in base alla media dei prezzi in ore piene e ore vuote previsti per l’opzione UB1, secondo i seguenti pesi:

-    periodo invernale: peso ore piene 0,624; peso ore vuote 0,376

-    periodo estivo: peso ore piene 0,70; peso ore vuote 0,30

Entro il suddetto periodo di 6 mesi si procederà alla sostituzione del gruppo di misura con un nuovo contatore biorario e, conseguentemente, verrà applicata l’opzione bioraria.

responsabile unità territoriale commerciale lazio, abruzzo e molise

Michele Abbate



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALI

 

-    Avviso pubblico dell’Elenco delle pratiche esaminate nelle sedute del 26.06.2003, 22.07.2003 e 07.08.2003 dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valuta-zione di Impatto Ambientale.

avviso al pubblico

Art. 8, comma 6 DGR 119/02 e successive modifiche e integrazioni

Si comunica che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA) nelle sedute del 26.06.2003 – 22.07.2003 – 07.08.2003 ha esaminato le seguenti pratiche soggette alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

Per qualsiasi altra informazione contattare la Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici – Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto Ambientale – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale – in Via Leonardo da Vinci, 1 67100 L’Aquila o consultare il sito internet http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA

 



 

Elettrodotto 150 kV “Canistro – Morino”/Variante di tracciato. Comuni di Canistro, Civitella Roveto, Civita d’Antino e Morino. Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza/Iter autorizzativi. Istanza

La T.E.R.N.A. S.p.A., con sede legale in Roma Viale Regina Margherita n. 125, interamente controllata dall’ENEL S.p.A.

Ai sensi dell’art. 111 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici” e della Legge Regionale 20.09.1988, n. 83 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

ai sensi dell’art. 3 della citata Legge Regionale che - con domanda 06 Agosto 2003, prot. n. TEAOTRM/P2003001411 inoltrata alla Regione Abruzzo, Direzione Ambiente Gestione Integrata Acqua e Suolo, Servizio Tecnico del Territorio L’Aquila, per il tramite del competente Ufficio Periferico Attività Tecniche, Genio Civile di Avezzano -, ha richiesto - ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 20.09.1988 n. 83 e successive modifiche ed integrazioni – l’autorizzazione definitiva a ricostruire ed esercitare un tratto di elettrodotto aereo AT 150 kV denominato “Canistro – Morino”, che consentirà la rimozione di parte dell’esistente elettrodotto analogamente denominato, ad oggi inadeguato ed obsoleto e recante tangibile pregiudizio alla pianificazione urbanistica di alcuni Comuni della Valle Roveto.

L’elettrodotto in trattazione interessa terreni siti nei Comuni di Canistro, Civitella Roveto, Civita d’Antino e Morino, tutti ricompresi nel territorio della Provincia di L’Aquila.

Contestualmente, la scrivente Società ha richiesto che l’impianto e l’esercizio delle opere elettriche in argomento siano autorizzati in via definitiva, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge Regionale 20.09.1988 n. 83, come modificata, con contestuale autorizzazione ad iniziare immediatamente i lavori.

Come noto, dalla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza discende (ex art. 14, 2° comma, L.R. 83/1988) l’inamovibilità della linea elettrica in trattazione.

Le caratteristiche principali dell’impianto - costituito da una terna di cavi - sono le seguenti:

-    lunghezza totale dell’elettrodotto: km 10,250 circa;

-    frequenza nominale: 50 Hz;

-    tensione nominale:150 kV;

-    portata nominale: 550 A;

-    diametro di mm 31,50;

Le domande ed i documenti allegati con la descrizione particolareggiata del tracciato saranno depositati presso le Segreterie dei Comuni di Canistro, Civitella Roveto Civita d’Antino e Morino per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di apertura al pubblico dell’Ufficio.

Ai sensi dell’art. 5 della predetta Legge Regionale e successive modifiche ed integrazioni, le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovrebbero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto elettrodotto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse presso il competente Servizio del Genio Civile di Avezzano, ivi sedente alla via Marruvio, 75 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Abruzzo.

Il presente Avviso si inserisce nel procedimento finalizzato al conseguimento della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

Roma lì

il responsabile

Giacinto Filippelli


 

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALI

 

Avviso pubblico relativo alla realizzazione di un impianto di selezione e valorizza-zione di Rifiuti Solidi Urbani.

avviso al pubblico

Artt.8 e 9 del D.P.R. 12.04.1996

Art. 8, comma 3 e 4 DGR 119/02 e successive modifiche e integrazioni

Si comunica che dal 18.08.2003 è pubblicato sul sito internet http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA (sezione “pratiche on-line) l’avviso di deposito presso la Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto Ambientale -Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - in Via Leonardo da Vinci, 1 67100 L’Aquila -Piano Terra - ai sensi dell’Art 8, comma 3 e 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni il Progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione di Rifiuti Solidi Urbani

PROPONENTE

AQUILAMBIENTE spa con sede in L’Aquila in via Bazzano n. 2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.G.R. 119/2002 e successive modifiche e integrazioni. art. 7 comma 1 All. A lett. j) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22...”.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Comune di L’Aquila fraz. Sassa.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO, FINALITÀ, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO

“L'impianto è costituito dalle seguenti linee di processo:

-    linea di selezione meccanica dei RSU indifferenziati: mediante triturazione e vagliatura finalizzata alla separazione della frazione secca, per produzione di CDR da quella umida sottoposta a biostabilizzazione e raffinazione per la produzione di frazione organica stabilizzata;

-    linea di compostaggio della frazione organica da RD delle frazioni ligneocellulosiche e dei fanghi biologici: mediante miscelazione delle suddette tipologie di materiale, compostaggio maturazione e raffinazione del prodotto finale per la produzione di compost di elevata qualità;

-    linea di selezione meccanico-manuale delle frazioni multimateriale da RD;

-    messa a riserva dei rifiuti provenienti dalla microraccolta;

-    impianti ausiliari e presidi ambientali di controllo.”

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Politica e Gestione Integrata dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, BB.AA e V.I.A. - Ufficio V.I.A..

Si rende noto che dalla data di pubblicazione sul sopra citato sito internet decorre il termine di 45 giorni per l’inoltro di eventuali istanze osservazioni e pareri da parte di Enti Pubblici, Privati Cittadini, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste etc.

Il responsabile del procedimento è l’ing. Serafino Martini - Tel. 0862/363261, Fax 0862/363486

Il responsabile dell’informazioni è l’Ing. Patrizia De Iulis - Tel. 0862/363249.

 

 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

3° SETTORE

 

Accordo di programma tra la provincia di Chieti e l’Ente Parco Nazionale della Majella per la riqualificazione ambientale della strada della Majelletta e la realiz-zazione di un itinerario Turistico – Naturalistico accessibile

PREMESSO

·        Che con Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e l’Ente Parco Nazionale della Majella, siglato in data 02.06.1997 ed avente ad oggetto “Progetto Speciale Territoriale - Area Passo Lanciano - Maielletta del Massiccio della Majella. Art. 6 bis comma 5 L.R. 70/95”, i due Enti hanno convenuto di chiudere “funzionalmente la strada Statale dall’Hotel Mammarosa fino al Blokhouse, avviando uno specifico progetto di ripristino ambientale”;

 

·        Che l’Ente Parco è beneficiario di un contributo regionale per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale e di eliminazione dei detrattori presenti nei bacini sciistici Passolanciano-Majelletta;

 

·        Che l’Ente Parco, con nota n. 3311/L del 26.10.2001, ha convocato per il giorno 08.11.2001 una conferenza di servizi, secondo la disciplina dell’art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e successive integrazioni e modifiche, per la declassificazione della strada statale d’interesse regionale n. 614 della Maielletta e del segmento di competenza provinciale, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale e di eliminazione dei detrattori presenti nei bacini sciistici Passolanciano-Maielletta;

 

·        Che alla citata conferenza di servizi sono state invitate a partecipare le seguenti amministrazioni interessate: Regione Abruzzo - Direzione Trasporti e Mobilità; A.N.A.S. - Compartimento della viabilità per l’Abruzzo; Provincia di Chieti - Settore Viabilità; Provincia di Pescara - Servizio Urbanistico; 3° Reggimento Trasmissioni; Comune di Pretoro; Comune di Rapino; Comune di Pennapiedimonte; Comune di Roccamorice; Comune di Caramanico;

 

·        Che nella richiamata conferenza di servizi del 8.11.2001 sono state approvate, all’unanimità dei partecipanti, con raccomandazioni e modifiche, le linee guida sugli interventi progettuali per la riqualificazione ambientale della strada della Majelletta e la realizzazione di un itinerario turistico-naturalistico accessibile concordando, altresì, di procedere alla declassificazione della strada in oggetto;

 

·        Che la Provincia di Chieti non ha adottato il provvedimento di declassificazione in quanto, considerato l’intervento da realizzare sul tratto di strada, appare più opportuna una cessione dell’infrastruttura in parola all’Ente Parco onde consentire una più razionale attuazione dei lavori ed una successiva gestione diretta più consona alle esigenze di salvaguardia ambientale dell’area;

 

·        Che per la realizzazione del progetto di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA STRADA DELLA MAJELLETTA E LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO - NATURALISTICO ACCESSIBILE”, rivestendo lo stesso una notevole importanza sul territorio, è necessaria l’azione integrata e coordinata dell’Ente Parco Nazionale della Majella e della Provincia di Chieti;

 

·        Che su proposta del rappresentante della Provincia di Chieti, Ing. Cristini, in occasione dell’incontro tra i rappresentanti del Parco e la Provincia di Chieti tenutosi a Guardiagrele il 27.11.2002, l’Amministrazione Provinciale si è fatta promotrice di un accordo di programma da eseguirsi ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TUTTO CiÒ PREMESSO,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le premesse di cui innanzi fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma e si intendono qui tutte riportate e trascritte;

Articolo 2

Il presente accordo di programma viene stipulato ai sensi del citato articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed ha per oggetto “LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA STRADA DELLA MAJELLETTA E LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO - NATURALISTICO ACCESSIBILE”.

Articolo 3

Il presente accordo di programma viene approvato ai sensi del citato articolo 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 mediante atto formale del Presidente della Provincia di Chieti;

Articolo 4

Con la sottoscrizione del presente accordo la Provincia di Chieti cede all’Ente Parco Nazionale della Majella la strada statale di interesse regionale n. 614 della Maielleta dal Km 15+300 al Km 22+800. L’Ente Parco si impegna a realizzare gli interventi di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA STRADA DELLA MAJELLETTA E LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO - NATURALISTICO ACCESSIBILE” secondo le linee guida approvate nella conferenza di servizi del 8.11.2001. Per il tratto di strada tra la chilometrica 15+300 e la chilometrica 18+894 l’Ente Parco Nazionale della Majella si impegna a garantire, attraverso apposita regolamentazione, un utilizzo veicolare controllato in considerazione delle diverse condizioni stagionali e di sicurezza, nonchè delle esigenze di salvaguardia ambientale;

Articolo 5

La cessione del tratto di strada in parola sarà formalizzata entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.

Articolo 6

Ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio, così composto:

1.   dal Dr. Mauro Febbo con funzioni di Presidente;

2.   dal Dr. Nicola Cimini per l’Ente Parco;

3.   dall’Ing. Carlo Cristini con funzioni di Segretario;

Il collegio di vigilanza svolge i seguenti compiti:

1.   vigilare sulla piena e corretta attuazione del presente accordo di programma, nel rispetto dei tempi e degli obblighi che ciascun soggetto partecipante ha sottoscritto;

2.   intervenire nella risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soggetti partecipanti all’accordo in ordine all’attuazione dello stesso.

Articolo 7

L’attuazione del presente accordo di programma comporta la fattiva collaborazione di tutti i soggetti interessati.

Articolo 8

Le parti richiamate in premessa, e che sottoscrivono il presente accordo, convengono che, anche se in tempi successivi potranno aderire all’accordo stesso, altri soggetti che a titoli diversi fossero interessati alla realizzazione degli interventi di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA STRADA DELLA MAJELLETTA E LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO - NATURALISTICO ACCESSIBILE”.

Articolo 9

L’efficacia del presente accordo di programma resta legata alla realizzazione di tutte le obbligazioni contenute nell’accordo stesso.

La durata del presente accordo di programma è vincolata alla realizzazione di tutti gli interventi previsti nello stesso e nelle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Chieti, lì 24.01.2003

per la provincia di chieti

il presidente

Dott. Mauro Febbo

per l’ente parco nazionale della majella

il presidente

Ing. Cesare Patrone

 

 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 39 del 22.05.2003 – Comune di Pratola Peligna – Variante specifica al P.R.G. – Recepimento della normativa urbanistica sulle zone agricole di cui alle LL.RR. 12/1999 e 54/1999 – Artt. 10 e 11 L.R. 12.04.1983 n. 18.

il consiglio provinciale

Omissis

delibera

di approvare la Variante specifica al P.R.G., avente ad oggetto il recepimento della normativa urbanistica sulle zone agricole di cui alle Leggi Regionali 12/1999 e 54/1999 mediante l’integrazione delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, adottata dal Comune di Pratola Peligna con deliberazione di C.C. n. 16 del 05.04.2002, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 18/83 nel testo in vigore, in conformità del parere del C.R.T.A. - Sezione Urbanistica Provinciale - n. 11/01 del 27.03.2003 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

omissis

f. to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to IL PRESidENTE DEL CONSIGLIO PROViNCIALE

 

 


 

 

Variante S.P. “Paganica – Pescomaggiore” Loc. Cretola – Vallone. Approvazione accordo di programma.

il presidente della giunta provinciale dell’aquila

Visto l’Art.34 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

Visto l’Art. 8ter della L.R. 12.04.1983 n. 18 nel testo coordinato con la L.R. 27.04.1995, n. 70;

Vista la Legge 25.06.1865, n. 2359;

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 03.01.1978, n. 1;

Considerato:

-    Che i lavori in oggetto consistono nella realizzazione di una bretella in variante la sede attuale nel tratto compreso dal Km 2+200 al Km 4+100 della S.P. n. 103 “DI FILETTO”;

-    Che in data 28.01.2003, ai fini della realizzazione dei lavori sopra indicati, trattandosi di opere da realizzare in variante allo strumento urbanistico è stato stipulato apposito Accordo di Programma ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

-    Che tale Accordo determina la variazione dello strumento urbanistico comunale di L’Aquila;

Vista la deliberazione Consiliare n. 30 del 12.03.2003 del Comune di L’Aquila con la quale è stato ratificato, dal Consiglio Comunale l’Accordo di Programma medesimo entro trenta giorni dalla notifica, avvenuta con nota n. 4756 del 04.02.2003 dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila acquisita agli atti del Settore Opere Pubbliche in data 13.02.2003 prot. n. 850, giusta quanto riportato nella narrativa dell’atto stesso;

DECRETA

1)   Di approvare l’Accordo di Programma stipulato in data 28.01.2003 per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto completo di verbali, atti, provvedimenti, documenti e progetto ad esso materialmente allegati, ovvero dichiarati farne parte integrante, anche se non materialmente acclusi;

2)   Di dare atto, ai sensi dell’Art. 1 della L. 03.01.1978, n. 1, dell’Art. 8 ter della L.R.18/1983 nel testo integrato con la L.R.70/1995, nonché del comma 6 dell’Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, che l’approvazione delle opere previste nell’Accordo di Programma e nel progetto definitivo ad esso allegato equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse;

3)   Che venga determinato, attraverso il presente provvedimento, la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di L’Aquila e sostituita la relativa concessione edilizia;

4)   Di far ricorso, ai sensi delle Leggi vigenti, al procedimento espropriativo ed all’occupazione d’urgenza delle aree individuate nel piano particellare d’esproprio di cui è corredato il progetto definitivo;

5)   Di stabilire, ai sensi dell’Art. 13 della Legge 25.06.1865, n. 2359, la durata dell’occupazione d’urgenza degli immobili in tre anni dall’immissione in possesso che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del relativo Decreto del Presidente della Giunta Provinciale salvo eventuali proroghe concesse a norma di Legge;

6)   Di fissare, salvo eventuali proroghe concesse a norma di Legge, i seguenti termini per i lavori e le espropriazioni:

-    Inizio lavori entro 3 mesi dall’immissione in possesso;

-    Avvio delle procedure espropriative entro tre mesi dalla data del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale e liquidazione delle relative indennità entro e non oltre il termine di tre anni dall’immissione in possesso;

-    Completamento delle pratiche espropriative entro tre anni dal loro inizio.

il presidente

Dott. Palmiero Susi

 

 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

 

Decreto Presidente della Provincia prot. n. 47403 del 05.06.2003 di approvazione dell’Accordo di Programma per l’infanzia e l’adolescenza per la promozione di diritti e opportunità.

il presidente

Premesso che la legge 28.08.1997, n. 285 detta disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e che ha previsto la stipula di Accordi di Programma tra gli Enti Locali, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Locali, Provveditorato agli Studi e Centro di Giustizia Minorile per l’attuazione di Piani Territoriali di Intervento;

Atteso che, in data 22 giugno 2001, è stato sottoscritto dalla Provincia di Teramo, dal Provveditorato agli Studi di Teramo, dalla A.U.S.L. di Teramo, dal Centro di Giustizia Minorile per il Lazio e l’Abruzzo, dagli 8 Ambiti della Provincia di Teramo rappresentati dai sottoelencati Enti Gestori:

-    Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O”

-    Comunità Montana della Laga Zona “M”

-    Comune di Roseto degli Abruzzi

-    Comune di Silvi

-    Comune di Teramo

-    Comune di Giulianova

-    Comune di S. Egidio alla Vibrata

-    Comunità Montana del Vomano Fino e Piomba Zona “N”

l’Accordo di Programma contenente il Piano Territoriale per la Promozione di Diritti e di Opportunità per l’Infanzia e l’Adolescenza, relativamente al triennio 2000 – 2002;

Accertato che nel predetto Accordo si è registrato il consenso unanime del Presidente della Provincia, dei rappresentanti legali degli 8 Ambiti in cui è ripartito il territorio provinciale oltre che del Provveditorato agli Studi di teramo, dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo e del Centro di Giustizia Minorile per il Lazio e l’Abruzzo;

Visto che con Ordinanza Dirigenziale n. DM4/31 del 27.06.2001 la Regione Abruzzo ha approvato il predetto Piano Territoriale Provinciale e concesso i relativi finanziamenti;

Atteso che, in data 5 giugno 2003, è stato sottoscritto dalla Provincia di Teramo, dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo, dal MIUR C.S.A. per la Provincia di Teramo, dal Centro di Giustizia Minorile per l’Abruzzo e dagli Enti Gestori degli 8 Ambiti Locali l’Accordo di Programma contenente varianti in corso d’opera alla seconda annualità di progetti ricompresi nel Piano Territoriale d’Intervento approvato con l’Accordo sottoscritto in data 22 giugno 2001;

Visto l’art. 34 del Decreto L.vo n. 267/2000 il quale dispone che l’Accordo di Programma venga approvato con atto formale del Presidente della Provincia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

decreta

Di approvare l’Accordo di Programma per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza sottoscritto in data 5 giugno 2003 contenente varianti in corso d’opera alla seconda annualità di progetti ricompresi nel Piano Territoriale d’Intervento Provinciale relativo al triennio 2000/2002 che, allegato al presente Decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Di disporre la pubblicazione del presente Decreto unitamente all’Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

il presidente della provincia

Claudio Ruffini

 

 

 

COMUNE DI CELANO (AQ)

 

Indennità di espropriazione preordinata all’esecuzione dei lavori di costruzione di una rimessa per il parco mezzi del Comune di Celano.

il responsabile del servizio

Omissis

Considerata la necessità di determinare la misura della indennità di espropriazione preordinata alla esecuzione dei lavori di costruzione di una rimessa per il parco mezzi del Comune di Celano – prevista dall’art. 11 della Legge 22.10.1971, n. 865;

Omissis

determina

Art. 1

La misura delle indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata nell’unito prospetto predisposto dal Responsabile del Procedimento espropriativo di codesto Comune, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Il Responsabile della procedura espropriativa è incaricato di comunicare l’indennità determinata con il presente decreto alle ditte interessate nelle forme previste per gli atti processuali civili.

Art. 3

Entro trenta giorni dalla inserzione del presente decreto di determinazione dell’indennità provvisoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità, possono proporre opposizione alla stima dell’indennità stessa, davanti la Corte d’Appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all’espropriante.

Art. 4

I proprietari, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di cui al comma 4° dell’art. 11 della Legge 865/71, comunicano all’espropriante se intendono accettare l’indennità provvisoria.

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata.

Art. 5

Il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Celano, lì 25.07.2003

il responsabile del servizio

Ing. Valter Specchio

 


 

 

COMUNE DI ELICE (PE)

 

Avviso di deposito variante al Piano Regolatore Generale.

il segretario comunale

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 24.07.2003, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione urbana centro storico - edilizia sovvenzionata. L.R. n. 64/99, che costituisce adozione di variante al Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Elice, ai sensi dell’art. 19, primo comma, del T.U. n. 327/2001 sugli espropri;

Visto il D.L.vo n. 267/2000,

RENDE NOTO

il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione urbana centro storico - edilizia sovvenzionata. L.R. n. 64/99, redatto dall’Ing. Giustino Di Giacomo, che costituisce adozione di variante al Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Elice, ai sensi dell’art. 19, primo comma, del T.U. n. 327/2001 sugli espropri, è stato depositato nella Segreteria Comunale da oggi per rimanerVi nei dieci giorni successivi, unitamente alla deliberazione di C.C. n. 32 del 24.07.2003;

L’inserzione dell’avviso di deposito della variante al Piano Regolatore Generale sarà pubblico all'Albo Pretorio di questo Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Elice lì 11 Agosto 2003

il segretario comunale

Dott. Adriano D’Arcangelo