Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 96 SPECIALE

(Qualità della vita)

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 24 SETTEMBRE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 551:

I.P.A.B. - Asilo Infantile “MARIA” di SAN VITO CHIETINO (CH) – Estinzione ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110........................................... Pag. 3

 

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 552:

IPAB – Asilo Infantile “D. BARBA” di ATRI (TE) – Frazione S. Margherita – Ricostituzione Organo di Amministrazione................................... Pag. 4

 

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 557:

IPAB – Asilo Infantile “FRANCESCA PADOVANO” di FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Estinzione ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110. Pag. 5

 

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 559:

Disposizioni in materia di Assistenza Scolastica agli alunni portatori di Handicap – anni scolastici 2002-2003 – 2003-2004, approvazione modelli di rilevazione dei bisogni degli alunni portatori di handicap.     Pag. 7

 

DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 695:

L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 – art. 9, comma 3 rifinanziata con L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente - CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - ANNUALITÀ 2003.     Pag. 12

 

DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 696:

L.R. 29 novembre 1999, n. 125 – art. 2, comma 4 - CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - ANNUALITÀ 2003 - L.R. 17 aprile 2003, n. 8.       Pag. 16

 


 


PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 551:

I.P.A.B. - Asilo Infantile “MARIA” di SAN VITO CHIETINO (CH) – Estinzione ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

1)   prendere atto della volontà manifestata dal Commissario Regionale della IPAB – Asilo Infantile “MARIA” di SAN VITO CHIETINO (CH) con nota prot. n. 10 del 25.03.2002, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), di pervenire, in presenza di obiettive condizioni di perdurante inattività, di accertato superamento degli originari fini statutari e di non contingente mancanza dei necessari mezzi finanziari, all’estinzione della locale I.P.A.B. - Asilo Infantile “MARIA”, eretta in Ente Morale con R.D. 27 giugno 1912 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, in precedenza concentrata ed amministrata dall’ex E.C.A. del Comune medesimo;

2)   procedere, ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, della legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 10 e del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207, art. 21, che in particolare consente, nel periodo transitorio previsto per il riordino delle II.PP.A.B., di continuare ad applicare la normativa previgente, alla estinzione della I.P.A.B. - Asilo Infantile “MARIA” di SAN VITO CHIETINO (CH), riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, dando atto che la stessa non rientra tra gli Enti che, secondo l’art. 4 della medesima legge regionale n. 110/98, svolgono prevalente attività sanitaria;

3)   dichiarare, pertanto, l’estinzione della I.P.A.B. - Asilo Infantile “MARIA” di SAN VITO CHIETINO (CH), individuando nella persona del Commissario Regionale dell’ente stesso, Geom. Giuseppe PAGLIANI, nominato con D.P.G.R. 29 settembre 1998, n. 515, l’organo liquidatore per i successivi adempimenti formali di cui all’art. 6 della citata L.R. n. 110/98, nei modi e nei tempi dalla stessa previsti;

4)   stabilire che l’estinzione comporta il trasferimento del patrimonio e delle situazioni giuridiche pendenti della I.P.A.B. al Comune di SAN VITO CHIETINO (CH), sede delle strutture attraverso le quali l’Ente medesimo perseguiva gli originari fini statutari, nel rispetto dei vincoli, delle procedure, degli adempimenti e dei tempi previsti negli artt. 5 - 6 - 7 e 8 della stessa legge regionale n. 110/98, secondo quanto già rilevato dallo stesso Commissario con la richiamata nota prot. n. 10 del 25.03.2002 in merito alla situazione della IPAB;

5)   incaricare il competente “Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture” degli adempimenti per la notifica, ai soggetti interessati, del presente provvedimento;

6)   precisare che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

7)   disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A..


 

 

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 552:

IPAB – Asilo Infantile “D. BARBA” di ATRI (TE) – Frazione S. Margherita – Ricostituzione Organo di Amministrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, di:

1)   prendere atto della comunicazione della IPAB – Asilo Infantile “D. BARBA” di ATRI (TE)Frazione S. Margherita in data 11 giugno 2003, acquisita agli atti con Prot. n. 4949/DM2 del 13.06.03 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), concernente la segnalazione dei due componenti di diritto del Consiglio di amministrazione corrispondenti alle seguenti persone:

-         Dott. Giovanni BARBA, nato a Pescara il 24.08.57 e residente a Roseto degli Abruzzi (TE) in via Nazionale Nord, n. 4 – Erede del fondatore della IPAB;

-         Sac. Diomede LANZI, nato a Teramo il 09.05.31 – Parroco della Chiesa di S. Margherita di Atri (TE);

2)   prendere altresì atto che, con nota prot. n. 7263 del 26.05.03, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. B), il Comune di Atri (TE) ha trasmesso il provvedimento n. 2/2003 del 28 gennaio 2003 concernente la nomina, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio di amministrazione, della Sig.a Lucia COLANCECCO, nata ad Atri il 30.11.1961 ed ivi residente nella frazione S. Margherita – Via Melegnano;

3)   approvare la proposta del competente assessore, formalizzata con nota prot. n. 634/Segr. del 17.06.03 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. C), concernente la individuazione, per la nomina a componenti dell’organo di amministrazione della predetta IPAB, in luogo di quelli statutariamente attribuiti al Prefetto ed al Provveditore agli Studi, delle sotto elencate persone:

-    Anna CAPUANI, nata il 01.08.51 ad Atri ed ivi residente in via Bertolone, 13;

-    Mariapia CAPUANI, nata il 21.07.52 ad Atri ed ivi residente in via Bertolone, 8;

4)   dichiarare formalmente ricostituito, secondo la previsione dell’art. 9 del vigente Statuto dell’ente ed in applicazione della L.R. n. 97/99, l’organo ordinario di amministrazione della IPAB – Asilo Infantile “D. BARBA” di ATRI (TE)Frazione S. Margherita, eretta in Ente Morale con D.P.R. 26 maggio 1948, n. 998, e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, nelle seguenti persone:

-         Dott. Giovanni BARBA, nato a Pescara il 24.08.57 e residente a Roseto degli Abruzzi (TE) in via Nazionale Nord, n. 4 – Erede del fondatore della IPAB;

-         Sac. Diomede LANZI, nato a Teramo il 09.05.31 – Parroco della Chiesa di S. Margherita di Atri (TE);

-         Sig.a Lucia COLANCECCO, nata ad Atri il 30.11.1961 ed ivi residente nella frazione S. Margherita – Via Melegnano;

-    Anna CAPUANI, nata il 01.08.51 ad Atri ed ivi residente in via Bertolone, 13;

-    Mariapia CAPUANI, nata il 21.07.52 ad Atri ed ivi residente in via Bertolone, 8;

5)   stabilire che, come previsto dallo Statuto, il ricostituito Organo di Amministrazione resta in carica per anni quattro, a decorrere dalla data di insediamento e di elezione nel proprio seno del Presidente, e comunque fino alla eventuale trasformazione della IPAB, ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, ed all’emananda normativa regionale di attuazione, in Azienda pubblica di servizi alla persona ovvero, ricorrendone le condizioni, in persona giuridica privata;

6)   rinviare a successivo provvedimento la presa d’atto, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 97/99, della elezione del Presidente, formalizzata con apposita deliberazione contestuale all’insediamento del ricostituito Consiglio d’Amministrazione della predetta IPAB, come previsto dall’art. 9 del vigente Statuto;

7)   incaricare il competente “Servizio vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali – Promozione rapporti con soggetti e strutture” degli adempimenti per le notifiche del presente provvedimento agli interessati;

8)   disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A..


 

 

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 557:

IPAB – Asilo Infantile “FRANCESCA PADOVANO” di FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Estinzione ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

1)   prendere atto della volontà manifestata dall’Amministrazione comunale di FRANCAVILLA AL MARE (CH), con deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 20.03.2002, trasmessa con nota prot. n. 15707-2613 del 13.06.2002, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A), di pervenire, in presenza di obiettive condizioni di perdurante inattività, di accertato superamento degli originari fini statutari e di non contingente mancanza dei necessari mezzi finanziari, all’estinzione della locale I.P.A.B. - Asilo Infantile “FRANCESCA PADOVANO” di FRANCAVILLA AL MARE (CH), eretta in Ente Morale con R.D. 8 aprile 1923, n. 1839 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

2)   prendere atto, altresì, dell’avvenuta scadenza dell’Organo ordinario di amministrazione, costituito nel 1991, con durata quadriennale;

3)   procedere, ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, della legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 10 e del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207, art. 21, che in particolare consente, nel periodo transitorio previsto per il riordino delle II.PP.A.B., di continuare ad applicare la normativa previgente, alla estinzione della I.P.A.B. - Asilo Infantile “FRANCESCA PADOVANO” di FRANCAVILLA AL MARE (CH), riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dando atto che la stessa non rientra tra gli Enti che, secondo l’art. 4 della medesima legge regionale n. 110/98, svolgono prevalente attività sanitaria;

4)   dichiarare, pertanto, l’estinzione della I.P.A.B. - Asilo Infantile “MARIA” di SAN VITO CHIETINO (CH), individuando nel Sindaco pro-tempore del Comune medesimo, o suo delegato, l’organo liquidatore per i successivi adempimenti formali di cui all’art. 6 della citata L.R. n. 110/98, nei modi e nei tempi dalla stessa previsti;

5)   stabilire che l’estinzione comporta il trasferimento del patrimonio e delle situazioni giuridiche pendenti della I.P.A.B. al Comune di FRANCAVILLA AL MARE (CH), sede delle strutture attraverso le quali l’Ente medesimo avrebbe dovuto perseguire gli originari fini statutari, nel rispetto dei vincoli, delle procedure, degli adempimenti e dei tempi previsti negli artt. 5 - 6 - 7 e 8 della stessa legge regionale n. 110/98, secondo quanto già rilevato dal Comune medesimo con la richiamata deliberazione della Giunta Municipale n. 27/2002 in merito alla situazione della I.P.A.B. stessa;

6)   incaricare il competente “Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture” degli adempimenti per la notifica, ai soggetti interessati, del presente provvedimento;

7)   precisare che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8)   disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A..

 




DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 559:

Disposizioni in materia di Assistenza Scolastica agli alunni portatori di Handicap – anni scolastici 2002-2003 – 2003-2004, approvazione modelli di rilevazione dei bisogni degli alunni portatori di handicap.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa,

-    di stabilire che per gli anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004, le spese per l’assistenza scolastica di base o materiale agli alunni portatori di handicap, frequentanti la scuola dell’obbligo, erogata dai Comuni o dagli Enti d’Ambito Sociale, sono ammissibili alla rendicontazione regionale concessa in esecuzione del piano Sociale regionale;

-    di stabilire altresì, che per la rendicontazione delle spese di detto servizio da rendere alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale – Servizio “Programmazione Politiche Sociali” devono essere rispettate le stesse modalità che vengono utilizzate per i servizi finanziati con le risorse indistinte regionali per gli interventi generali di cui al punto A.1 e per quelli finanziati con le risorse indistinte statali (Piani di Zona e gestione associata) punto B, previste nell’ambito della Politica della spesa del Piano Sociale Regionale 2002-2004 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26.6.2002, n. 69/8;

-    di approvare i 4 modelli di rilevazione dati da utilizzare per l’individuazione dei bisogni dell’alunno portatore di handicap, che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, denominati:

-    “Integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap - Assistenza di base/assistenza qualificata”;

-    “Integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap – Riepilogo mensile delle prestazioni di competenza dell’operatore dell’Ente Locale (art. 39 L. 112/1998)”;

-    “Integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap - Assistenza di base/assistenza qualificata, relazione quadrimestrale”;

-    “Integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap Riepilogo mensile delle prestazioni di competenza del collaboratore scolastico (nota MIUR 3390/30.11.2001).

-    di stabilire che i suddetti modelli dovranno essere utilizzati da tutte le scuole e da tutti i Comuni ove sia presente un alunno portatore di handicap;

-    di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, delle disposizioni approvate con il presente provvedimento;

Pescara, lì





DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 695:

L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 – art. 9, comma 3 rifinanziata con L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente - CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - ANNUALITÀ 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 110, recante “Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) aventi sede ed operanti nel territorio regionale”;

Visto, in particolare, l’art. 9 della predetta L.R. n. 110/98, che prevede l’erogazione di contributi a favore delle II.PP.A.B. al fine di favorire il miglioramento dei servizi erogati agli utenti;

Rilevato che la stessa legge, all’art. 9, comma 3, demanda espressamente alla Giunta Regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi finanziari;

Atteso che, con la L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 - Bilancio pluriennale 2003 - 2005”, è stato previsto lo stanziamento, per l’anno 2003, sul pertinente capitolo del Bilancio regionale n. 72300 dell’importo di Euro 525.000,00, da assegnare alle II.PP.A.B. per interventi contributivi in c/capitale finalizzati al miglioramento dei servizi erogati agli utenti, mediante lavori di sistemazione delle strutture o di riqualificazione organizzativa, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110;

Considerato che il Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali ha predisposto lo schema dei “Criteri e modalità di erogazione” dei predetti contributi per l’annualità 2003, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 8 pagine, compresa la copertina, e consistente in n. 11 articoli numerari progressivamente;

Dato atto del parere favorevole, espresso dal Direttore della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

1.   approvare l’allegato schema, composto di n. 8 pagine, compresa la copertina, e consistente in n. 11 articoli numerari progressivamente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente “Criteri e modalità di erogazione dei contributi - Annualità 2003”, in applicazione dalla L.R. 17 aprile 2003, n. 8, secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 3, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110;

2.   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.


REGIONE
ABRUZZO


Giunta Regionale

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività
Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale



Servizio
“Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali -
Promozione rapporti con soggetti e strutture”




L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 – art. 9, comma 3

rifinanziata con
L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente:
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003 - 2005

 

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI
ANNUALITA’ 2003

- capitolo di spesa n. 72300 del Bilancio regionale -

(Provvedimento della Giunta Regionale)


 

L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 – art. 9, comma 3
rifinanziata con

L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente:
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003 - 2005



 

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE

 DEI CONTRIBUTI

 ANNUALITA’ 2003

- capitolo di spesa n. 72300 del Bilancio regionale - 

(Provvedimento della Giunta Regionale)

 

ART. 1

1.   In attuazione della L.R. 17 aprile 2003, n. 8 concernente: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003-2005”, il presente provvedimento detta i criteri e disciplina le modalità di erogazione, per l’anno 2003, dei contributi previsti dall’art. 9, comma 3, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

1.   I contributi, erogati in favore delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) operanti nell’ambito della Regione Abruzzo in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, sono finalizzati al miglioramento dei servizi erogati agli utenti, mediante interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione (ivi compresi lavori di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e per l’abbattimento delle barriere architettoniche), di costruzione per ampliamento delle strutture, ovvero progetti per la riqualificazione e formazione del proprio personale.

ART. 3

1.   I contributi, in conto capitale, vengono concessi in modo proporzionale al “numero dell’utenza effettiva” risultante dalla Sezione IV – Erogazione Servizi – punto 4.3 della “Scheda Informativa – Mod. all. A” allegata all’autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento (rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.), prevista dalle “Direttive generali provvisorie” regionali approvate con deliberazione G.R. n. 1230 del 12/12/2001 (B.U.R.A. n. 2 ord. del 15/02/2002), ovvero, per le strutture a carattere residenziale, al “numero massimo degli ospiti assistibili”, desunto dal punto 2.4.1 (capacità ricettiva) della Sezione II – Amministrativa – della medesima scheda.

ART. 4

1.   Il 20% dello stanziamento del bilancio regionale per l’anno 2003, previsto in Euro 525.000,00 sul pertinente capitolo n. 72300, è riservato e ripartito, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 110/1998, in modo proporzionale alla capacità ricettiva, tra le II.PP.A.B. che gestiscono Residenze Assistite, aventi i requisiti previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, per le quali è stata formalmente riconosciuta l’idoneità a svolgere l’attività di carattere sanitario connessa a quella socio-assistenziale.

2.   La parte residua del predetto stanziamento viene assegnata alle altre II.PP.A.B. che svolgono attività statutaria, senza soluzione di continuità nel precedente biennio, alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A..

3.   Qualora parte dei fondi assegnabili a ciascuna categoria di I.P.A.B. di cui ai precedenti punti 1. e 2. del presente articolo dovesse risultare in eccedenza, rispetto alle effettive richieste pervenute nei termini, la stessa potrà essere destinata a soddisfare le esigenze dell’altra tipologia di strutture, con le stesse modalità e nei limiti stabiliti dal presente provvedimento.

ART. 5

1.   I contributi non possono, comunque, essere superiori al 90% dell’importo degli interventi programmati, comprensivo degli oneri e spese per la sicurezza, risultante dall’apposito “Quadro economico” allegato al progetto, al netto degli imprevisti, delle spese di progettazione e di direzione dei lavori, nonché degli oneri fiscali a norma di legge.

ART. 6

1.   Per l’accesso ai benefici regionali, il legale rappresentante di ciascuna I.P.A.B. deve inoltrare alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale – Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali, Viale Bovio, 425 – 65125 PESCARA, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., pena l’esclusione, la seguente documentazione:

a.   istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, con esplicita indicazione degli interventi programmati e dei relativi oneri previsti;

b.   deliberazione dell’Organo di gestione dell’I.P.A.B. recante:

b.1 approvazione del progetto da realizzare, conforme alle finalità di cui al precedente art. 2;

b.2 approvazione della “Relazione tecnica illustrativa” del progetto, nonché del relativo “Quadro economico” (documenti da allegare obbligatoriamente alla deliberazione medesima);

b.3 delega al legale rappresentante a richiedere il contributo finanziario, ai sensi della L.R. n. 110/98, secondo i criteri di cui al presente provvedimento;

b.4 impegno a coprire, con proprie risorse, le necessità finanziarie derivanti dal “Quadro economico” e non soddisfatte dal contributo regionale che andrà ad essere assegnato;

b.5 attestazione del legale rappresentante sul possesso dell’autorizzazione comunale provvisoria all’esercizio dell’attività di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, in conformità alle “Direttive generali provvisorie” emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1230 del 12/12/2001 (B.U.R.A n. 2 ord. del 15/02/2002), con esplicita indicazione dell’attività svolta dall’Ente;

b.6 presa d’atto dell’autocertificazione del legale rappresentante dell’Ente sul numero dei fruitori dei servizi erogati, ovvero della capacità ricettiva autorizzata, come indicato nel precedente art. 3, risultanti dalla “Scheda Informativa” allegata  al provvedimento comunale di autorizzazione provvisoria al funzionamento, rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

b.7 dichiarazione di aver ottemperato all’approvazione del proprio conto consuntivo dell’ultimo anno, regolarmente inviato al competente Organo di Controllo;

b.8 dichiarazione sul possesso di formale provvedimento di riconoscimento dell’idoneità a svolgere attività sanitaria connessa a quella socio-assistenziale, ovvero di apposita convenzione in atto con la competente ASL (per le II.PP.A.B. di cui al punto 1. del precedente art. 4).

2.   Si considerano prodotte in tempo utile le istanze, inoltrate esclusivamente a mezzo servizio dell’Ente Poste, recanti sul plico raccomandato A.R., il timbro con data non successiva a quella di scadenza di cui al precedente punto 1.

ART. 7

1.   Sulla base delle istanze pervenute, il competente Servizio provvede, con determinazione dirigenziale ai sensi della L.R. 14.9.99, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, all’assegnazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale in esecuzione delle disposizioni di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, secondo i criteri fissati nel precedente art. 4, in proporzione al numero degli utenti dei servizi certificato da ciascuna I.P.A.B. ed individuato con le modalità previste nel punto 1, lett. b.6) del precedente art. 6.

ART. 8

1.   Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi, le II.PP.A.B. beneficiarie, pena la decadenza, devono trasmettere al competente Servizio della Giunta Regionale la seguente documentazione:

a.   deliberazione dell’organo di amministrazione relativa all’aggiudicazione delle opere da eseguire ovvero all’affidamento del progetto di riqualificazione e formazione del proprio personale con attestazione di effettivo inizio del progetto stesso;

b.   dichiarazione di impegno, da parte del legale rappresentante, a restituire alla Regione parte o tutta la somma ricevuta, in caso di parziale o totale mancata realizzazione degli interventi progettati;

c.   attestazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della  propria tesoreria e del relativo conto corrente postale o bancario;

d.   richiesta (facoltativa), a firma del legale rappresentante, di erogazione, a titolo di acconto, della somma corrispondente al 50% (cinquanta per cento) dell’ammontare del contributo assegnato.

ART. 9

1.   I progetti soggetti a contributo devono essere ultimati entro e non oltre un anno dalla data di inizio.

2.   Per la erogazione del saldo del contributo, le II.PP.A.B. devono rimettere al competente Servizio della Giunta Regionale la seguente documentazione, nel termine di giorni sessanta dalla ultimazione dei lavori:

a.   richiesta, a firma del legale rappresentante, di erogazione del saldo;

b.   deliberazione dell’organo di amministrazione concernente l’approvazione dello “stato finale delle opere realizzate” e del “certificato di regolare esecuzione” (redatti dal direttore dei lavori), ovvero l’approvazione del “Rendiconto” delle spese relative al progetto di riqualificazione e formazione del personale, da allegare alla deliberazione medesima;

c.   dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di analoghi contributi, pubblici o privati, a copertura della quota di interventi realizzati con partecipazione della Regione.

ART. 10

1.   Eventuali economie, risultanti da decadenza o da esecuzione parziale o totale degli interventi programmati, saranno destinate  all’incremento proporzionale del contributo a tutte le altre II.PP.A.B. già assegnatarie, con le stesse modalità e nei limiti stabiliti per la fase di assegnazione del contributo medesimo.

2.   L’eventuale assegnazione di contributi derivanti da rimodulazioni di economie, ai sensi del precedente punto 1., sarà disposta con determinazione dirigenziale, notificata alle II.PP.A.B. beneficiarie.

ART. 11

1.   Il presente provvedimento della Giunta Regionale sarà pubblicato sul B.U.R.A.

 

 

DELIBERAZIONE 09.08.2003, n. 696:

L.R. 29 novembre 1999, n. 125 – art. 2, comma 4 - CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - ANNUALITÀ 2003 - L.R. 17 aprile 2003, n. 8.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 29 novembre 1999, n. 125, che prevede la concessione di contributi alle II.PP.A.B. presenti sul territorio regionale, al fine di favorire la necessaria integrazione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per il miglioramento dei servizi erogati;

Visto che la stessa legge, all’art. 2, comma 4, demanda espressamente alla Giunta Regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei predetti contributi finanziari;

Atteso che, con la L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 - Bilancio pluriennale 2003 - 2005”, è stato previsto lo stanziamento, per l’anno 2003, sul pertinente capitolo del Bilancio regionale n. 72301 dell’importo di Euro 450.000,00, da assegnare alle II.PP.A.B. per interventi contributivi in c/capitale finalizzati al miglioramento dei servizi erogati agli utenti, mediante lavori di sistemazione delle strutture o di riqualificazione organizzativa, ai sensi della L.R. 29 novembre 1999, n. 125;

Considerato che il Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali ha predisposto lo schema dei “Criteri e modalità di erogazione” dei citati contributi per l’annualità 2003, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 7 pagine, compresa la copertina, e consistente in n. 9 articoli numerari progressivamente;

Dato atto del parere favorevole, espresso dal Direttore della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, di:

1.   approvare l’allegato schema, composto di n. 7 pagine, compresa la copertina, e consistente in n. 9 articoli numerari progressivamente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente “Criteri e modalità di erogazione dei contributi - Annualità 2003”, in applicazione dalla L.R. 17 aprile 2003, n. 8, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 4, della L.R. 29 novembre 1999, n. 125;

2.   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.


REGIONE
ABRUZZO


Giunta Regionale

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività
Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale



Servizio
“Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali -
Promozione rapporti con soggetti e strutture”




L.R. 29 novembre 1999, n. 125 – art. 2, comma 4

rifinanziata con
L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente:
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003 - 2005

 

CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI
ANNUALITA’ 2003

- capitolo di spesa n. 72301 del Bilancio regionale -

(Provvedimento della Giunta Regionale)


 

L.R. 29 novembre 1999, n. 125 – art. 4, comma 2
rifinanziata con

L.R. 17 aprile 2003, n. 8, concernente:
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003 - 2005




CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI
ANNUALITA’ 2003

- capitolo di spesa n. 72301 del Bilancio regionale -

(Provvedimento della Giunta Regionale)

 

ART. 1

1.   In attuazione della L.R. 17 aprile 2003, n. 8 concernente: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003-2005”, il presente provvedimento detta i criteri e disciplina le modalità di erogazione, per l’anno 2003, dei contributi previsti dall’art. 2, comma 4, della L.R. 29 novembre 1999, n. 125.

ART. 2

1.   Al fine di favorire la necessaria integrazione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti nel territorio, la Regione, per l’esercizio finanziario 2003, assegna il 60% dei fondi stanziati in bilancio, ai sensi della L.R. 29 novembre 1999, n. 125, previsti in Euro 450.000,00 sul pertinente capitolo n. 72301, alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) che gestiscono Case di Riposo con le seguenti caratteristiche:

a.   idoneità ad erogare, in via prevalente, prestazioni socio-sanitarie ad anziani non autosufficienti di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, assimilabili a quelle fornite in regime di R.S.A.;

b.   possesso del riconoscimento di tale idoneità formalmente rilasciato dalla Regione con le procedure e le modalità fissate dalla Deliberazione Consiliare n. 49/6 del 23/06/1987, modificata con Deliberazione Consiliare n. 71/11 del 21/10/1997.

2.   La parte residua del predetto stanziamento viene assegnata alle altre II.PP.A.B. che svolgono attività socio-assistenziale in favore di anziani, disabili ed inabili comunque denominati.

3.   Qualora parte dei fondi assegnabili a ciascuna tipologia di Enti, di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, dovesse risultare in eccedenza in rapporto alle effettive richieste pervenute nei termini, la stessa potrà essere destinata a soddisfare le esigenze dell’altra categoria di strutture, con le stesse modalità e nei termini stabiliti dal presente provvedimento.

ART. 3

1.   Le erogazioni finanziarie disciplinate dal presente provvedimento sono finalizzate alla concessione di contributi per interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione,  di completamento, ampliamento e/o riconversione di attività delle strutture delle II.PP.A.B. che forniscono  servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore di anziani non autosufficienti, disabili, inabili comunque denominati, allo scopo di consentire il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni, anche mediante progetti di riqualificazione e formazione del proprio personale.

ART. 4

1.   Per accedere ai predetti contributi, gli Enti interessati dovranno inoltrare, alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali –  Viale Bovio, 425 – 65125 PESCARA, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., pena l’esclusione, la seguente documentazione:

a.   istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, con esplicita indicazione degli interventi programmati e dei relativi oneri previsti;

b.   deliberazione dell’Organo di gestione dell’Ente recante:

b.1 approvazione del progetto da realizzare, conforme alle finalità di cui al precedente art. 3;

b.2 approvazione della “Relazione tecnica illustrativa” del progetto, nonché del relativo “Quadro economico” (documenti da allegare obbligatoriamente alla deliberazione medesima);

b.3 delega al legale rappresentante a richiedere il contributo finanziario, ai sensi della L.R. n. 125/99, secondo i criteri di cui al presente provvedimento;

b.4 impegno a coprire, con proprie risorse, le necessità finanziarie derivanti dal “Quadro economico” e non soddisfatte dal contributo regionale che andrà ad essere assegnato;

b.5 attestazione del legale rappresentante sul possesso dell’autorizzazione comunale provvisoria all’esercizio dell’attività di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, in conformità alle “Direttive generali provvisorie” emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1230 del 12/12/2001 (B.U.R.A. n. 2 ord. del 15/02/2002), con esplicita indicazione dell’attività svolta dall’Ente;

b.6 presa d’atto dell’autocertificazione del legale rappresentante dell’Ente sul numero dei posti-letto risultanti dalla “Scheda Informativa – Mod. all. A(punto 2.4.1 – SEZIONE II – AMMINISTRATIVA) allegata al provvedimento comunale di autorizzazione provvisoria al funzionamento, rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

b.7 dichiarazione di aver ottemperato all’approvazione del proprio conto consuntivo dell’ultimo anno, regolarmente inviato al competente Organo di Controllo;

b.8 dichiarazione sul possesso di formale provvedimento di riconoscimento dell’idoneità a svolgere attività sanitaria connessa a quella socio-assistenziale, ovvero di apposita convenzione in atto con la competente ASL (per gli Enti di cui al precedente art. 2).

2.   Si considerano prodotte in tempo utile le istanze, inoltrate esclusivamente a mezzo servizio dell’Ente Poste, recanti sul plico raccomandato A.R. il timbro con data non successiva a quella di scadenza di cui al precedente punto 1.

ART. 5

1.   Sulla base delle istanze pervenute, il competente Servizio provvede, con determinazione dirigenziale ai sensi della L.R. 14.9.99, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, all’assegnazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, della L.R. n. 125/99, secondo i criteri fissati nel precedente art. 2, in proporzione al numero degli utenti dei servizi certificato da ciascun Ente ed individuato con le modalità previste nel punto 1, lett. b.6), del precedente art. 4.

2.   L’entità del contributo determinato secondo i predetti criteri, non potrà, in alcun caso, superare il 90% (novanta per cento) dell’importo degli interventi programmati, comprensivo degli oneri e delle spese per la sicurezza, risultante dall’apposito “Quadro economico” allegato al progetto, al netto degli imprevisti, delle spese di progettazione e di direzione lavori, nonché degli oneri fiscali a norma di legge.

ART. 6

1.   Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi, gli Enti beneficiari, pena la decadenza, devono trasmettere al competente Servizio della Giunta Regionale la seguente documentazione:

a.   deliberazione dell’organo di amministrazione relativa all’aggiudicazione delle opere da eseguire ovvero all’affidamento del progetto di riqualificazione e formazione del proprio personale con attestazione di effettivo inizio del progetto stesso;

b.   dichiarazione di impegno, da parte del legale rappresentante, a restituire alla Regione parte o tutta la somma ricevuta, in caso di parziale o totale mancata realizzazione degli interventi progettati;

c.   attestazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della  propria tesoreria e del relativo conto corrente postale o bancario;

d.   richiesta (facoltativa), a firma del legale rappresentante, di erogazione, a titolo di acconto, della somma corrispondente al 50% (cinquanta per cento) dell’ammontare del contributo assegnato.

ART. 7

1.   I progetti soggetti a contributo devono essere ultimati entro e non oltre un anno dalla data di inizio.

2.   Per la erogazione del saldo del contributo, le II.PP.A.B. devono rimettere al competente Servizio della Giunta Regionale la seguente documentazione, nel termine di giorni sessanta dalla ultimazione dei lavori:

a.   richiesta di erogazione del saldo, a firma del legale rappresentante;

b.   deliberazione dell’organo di amministrazione concernente l’approvazione dello “stato finale delle opere realizzate” e del “certificato di regolare esecuzione” (redatti dal direttore dei lavori), ovvero l’approvazione del “Rendiconto” delle spese relative al progetto di riqualificazione e formazione del personale, da allegare alla deliberazione medesima;

c.   dichiarazione del legale rappresentante circa la insussistenza di analoghi contributi, pubblici o privati, a copertura della quota di interventi realizzati con partecipazione della Regione.

ART. 8

1.   Eventuali economie, risultanti da decadenza o da esecuzione parziale o totale degli interventi programmati, saranno destinate all’incremento proporzionale del contributo a tutti gli altri Enti già assegnatari, con le stesse modalità e nei limiti stabiliti per la fase di assegnazione del contributo medesimo.

2.   L’eventuale assegnazione di contributi derivanti da rimodulazioni di economie, ai sensi del precedente punto 1., sarà disposta con determinazione dirigenziale, notificata agli Enti beneficiari.

ART. 9

1.   Il presente provvedimento della Giunta Regionale sarà pubblicato sul B.U.R.A.