Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 24

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 27 AGOSTO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

LEGGI

 

LEGGE REGIONALE 05.08.2003, n. 11:

Norme in materia di comunità montane.

 

................................................... Pag. 3279

 

LEGGE REGIONALE 19.08.2003, n. 12:

Modifica alla L.R. 17.4.2003, n° 7 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale).

 

................................................... Pag. 3296

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 17.06.2003, n. 98/15:

Comune di Bugnara (AQ) – Adozione P.R.G. con recepimento del P.R.P..         Pag. 3300

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 28.05.2003, n. 402:

Legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”. Costituzione Comitato di valutazione.............................. Pag. 3302

 

DELIBERAZIONE 19.06.2003, n. 458:

D.G.R. 26.11.2002, n. 999, ad oggetto “Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3 – Contributi alle Comunità Montane –per l’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti –Direttive di attuazione – Approvazione della graduatoria delle Comunità Montane ammesse ai contributi. Anno 2002.    Pag. 3318

 

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 532:

Legge 7.8.1990, n. 241 – art. 12 – Criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni in favore di Enti Pubblici o di Enti finalizzati alla promozione dell’Artigianato riconosciuti dalla Regione ed Associazioni delle categorie artigiane per la realizzazione di manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni e di ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell’Artigianato Abruzzese ai sensi della L.R. 31.7.1996, n. 60.   Pag. 3323

 

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 570:

Approvazione “schema di regolamento” per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile.     Pag. 3326

 

DECRETI

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 03.07.2003, n. 103:

Proroga dell’incarico a favore del Dott. Gianpiero D’Ercole, a Commissario ad acta presso l’Azienda Speciale Consortile per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani – Ambito di Manoppello (PE).      Pag. 3337

 

DECRETO 03.07.2003, n. 104:

Classificazione a comunale della S.P. di Colonnella e Corropoli (TE).     Pag. 3338

 

DECRETO 03.07.2003, n. 105:

Diniego personalità giuridica all’Associazione “Florian proposta Teatro d’Innovazione”.

 

................................................... Pag. 3339

 

DECRETO 03.07.2003, n. 106:

Diniego personalità giuridica all’Ente Morale “San Luigi Gonzaga”di Chieti.

 

................................................... Pag. 3339

 

Decreti Direttoriali

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 25.06.2003, n. 87:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. 85/94 della Società Cooperativa “Solidarietà e vita Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L.”.  Pag. 3341

 

DECRETO 25.06.2003, n. 88:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. 85/94 della Società Cooperativa “Reis Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L.”.           Pag. 3341

 

DECRETO 25.06.2003, n. 89:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. 85/94 della Società Cooperativa “Trans Food Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L. .”.         Pag. 3342

 

DECRETO 25.06.2003, n. 90:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. 85/94 della Società Cooperativa “Fresh Food Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L. .”.          Pag. 3342

 

DECRETO 25.06.2003, n. 91:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. 85/94 della Società Cooperativa “Biancaneve Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L. .”.         Pag. 3343

 

DETERMINAZIONI

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO CACCIA E PESCA MARITTIMA

 

DETERMINAZIONE 02.07.2003, n. DH18/24:

Piano di contenimento dei corvidi, cornacchia e gazze (2003/2005) nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Aree a Tutela Temporanea della Provincia di Pescara.   Pag. 3343

 

DETERMINAZIONE 02.07.2003, n. DH18/25:

Piano di contenimento della GAZZA (Pica Pica) nelle Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di TERAMO per l’anno 2003. Richiesta di autorizzazione.          Pag. 3344

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  TERAMO

 

DETERMINAZIONE 24.06.2003, n. DH12/39:

Reg.(CE) n.1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura “A” Annualità 2001/2003 (1° Sportello). Domanda n. 04156560411 del 18.06.2001.

Opere: Adeguamento tecnologico di una serra ed di un vivaio esistenti. Ditta: Azienda Agraria AGOFLOR di Agostini S. e C. s.s. ( rappr. Leg. Agostini Silvana nata in Ascoli Piceno il 04.02.1966 e residente in Via Plinio il Vecchio, 15 di Martinsicuro ( TE ) ).

Settore Produttivo: Florovivaismo. Liquidazione in conto capitale per lavori 1° SAL.

................................................... Pag. 3344

 

DETERMINAZIONE 02.07.2003, n. DH12/40:

Reg.(CE) n.1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura “A” Annualità 2001/2003 (1° Sportello). Domanda n. 04156560114 del 18.06.2001. Opere: costruzioni di f. r. per allevamenti. Ditta: DI GIAMBATTISTA FRANCESCA nata a Teramo il 21.01.1960 ed ivi residente in località Castrogno. Codice Fiscale: DGM FNC 60A61 L103U. Partita IVA n. 00615850674. Settore Produttivo: zootecnia da latte. Liquidazione  finale contributo in conto capitale.      Pag. 3347

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 01.07.2003, n. DC/7/127:

Impegno, liquidazione e pagamento contributo anno 2003 al Consorzio "Istituto Superiore Europeo per l'Artigianato del recupero nell'edilizia". Legge Regionale 2 ottobre 1998 n. 113. Pag. 3349

 

DETERMINAZIONE 02.07.2003, n. DC7/130:

Comune di Vasto (CH) – Autorizzazione cambio alloggio ERP a favore del sig. Ma-ranca Cesareo. Pag. 3350

 

DETERMINAZIONE 03.07.2003, n. DC7/132:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. –Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Villetta Barrea (AQ). Pag. 3350

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 07.07.2003, n. DD7/29:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

 

................................................... Pag. 3352

 

DETERMINAZIONE 07.07.2003, n. DD7/30:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

 

................................................... Pag. 3354

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZIO BENI CULTURALI

 

DETERMINAZIONE 09.07.2003, n. DM8/116:

L.R. 18 giugno 1992, n. 44 – Norme in materia di Musei di EE.LL. o di Interesse Lo-cale – Classificazione dei Musei di cui agli artt. 3, 7 e 9. Anno 2003 (I provvedimento).       Pag. 3356

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

 

DETERMINAZIONE 24.06.2003, n. DG11/27:

Variazione ragione sociale, ditta “SORRENTINO GIOVANNI”, che assume denomi-nazione “SALUMIFICIO SORRENTINO S.R.L.” con sede in Via Cuna Re di Coppe 9/11 (già Via Moscarpone) a Mozzagrogna (CH)................................................. Pag. 3358

 

DETERMINAZIONE 24.06.2003, n. DG11/28:

D.Lgs. 537/92 Variazione ragione sociale ditta “JUPITER IMPORT - EXPORT SRL” (N.ro CEE 1415/L), che assume denominazione “JUPITER S.R.L.” con sede, invariata, in località Le Campore snc di Oricola (AQ).......................................................... Pag. 3358

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 25.06.2003, n. DE4/47:

Impianto di seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata “Pilone di Mezzo – Corno Piccolo” (1493,90 –1801,60 m. s.l.m.) da realizzarsi nel Comune di Pietracamela (TE), loc. Prati di Tivo, in sostituzione della esistente omonima sciovia con vita tecnica scadu-ta, da parte della Gran Sasso Tramano S.p.A. di Pietracamela –Teramo. Approvazione progetto, art. 6 L.R. 9/9/83 n. 61.        Pag. 3359

 

Parte II

 

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

 

MINISTERO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

 

Nomina del sig. Trignani Vincenzo come membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori, nella commissione provinciale di conciliazione... Pag. 3361

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

Comune L’Aquila – Ditta Di Nardo Fabio. Licenza di attingimento acqua dal Fiume Vera per uso irriguo.......................................................... Pag. 3362

 

Comune di Montorio al Vomano (TE). Fiume Vomano. Ditta A.S.A.R. (Azienda Speciale per l’Acquedotto del Ruzzo – Teramo.............................. Pag. 3362

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

 

Approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo Istituto Professionale “P. De Giorgio” di Lanciano (CH)..................... Pag. 3364

 

Approvazione dell’Accordo di Programma e del Piano Territoriale di intervento per le politiche migratorie – 2° triennio – 2^ annualità 2002: decreto n. 49/Gab. del 25 giugno 2003.       Pag. 3368

 

-Comune di Pretoro – Ditta Consorzio Alto Foro 2001 – istanza in data 08.06.2001 al prot. 2851, tendente ad ottenere la concessione a derivare l/s 5,00 d’acqua dal subalveo del Fiume Foro, tramite impianto a caduta, per uso irriguo, in agro del Comune di Pretoro.

 

................................................... Pag. 3368

 

Ditta SNAM RETE GAS s.p.a. – Istanza in data 14.08.2000 al prot. n. 4279, ten-dente ad ottenere la concessione a sanatoria per derivare l/s 2 d’acqua tramite n. 2 pozzi, per uso irriguo, dal subalveo del Fiume Pescara in località Via E.A. Piave 17/19 del Comune di Chieti.

 

................................................... Pag. 3369

 

Ditta SNAM RETE GAS s.p.a. – Istanza in data 14.08.2000 al prot. n. 4280, ten-dente ad ottenere la concessione in sanatoria per derivare l/s 2 d’acqua tramite n. 2 pozzi, per uso irriguo, in località Brecciarola via Casone del Comune di Chieti...................... Pag. 3369

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

 

Estratto di decreto di esproprio relativo a lavori di pubblica utilità sulla S.P. n. 10 di Villa Maggi. Allargamento e sistemazione incrocio con la SS. N. 262. Pag. 3370

 

S.P. n. 77 del Cagno. Lavori di sistemazione del corpo stradale, depolverizzazione e parziale rifacimento di tratti di pavimentazione: Estratto di decreto di indenni-tà provvisoria.         Pag. 3371

 

COMUNITA' MONTANA

AMITERNINA ZONA OMOGENEA "A"

 

Espropriazione per pubblica utilità. Indicazione della misura della indennità a titolo provvisoria. Comune di Fossa (AQ)...................................... Pag. 3375

 

COMUNE DI BALSORANO (AQ)

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi ERP per la generalità dei concorrenti.     Pag. 3378

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi ERP riservata ai Baraccati.           Pag. 3381

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi ERP per i beneficiari di riserva – Punto E – Bando di concorso.......................................................... Pag. 3384

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi ERP per i beneficiari di riserva –Punto F – Bando di concorso.......................................................... Pag. 3386

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi ERP degli aspiranti al cambio alloggio.    Pag. 3388

 

COMUNE DI FOSSACESIA (CH)

 

Piano Sociale Regionale 2002-2004 –Piano di zona dei servizi sociali 2003-2005 dell’ambito n. 23 “Basso Sangro” –Verifica di compatibilità. Deliberazione08.05.2003, n. 313.            Pag. 3389

 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)

 

Piano Sociale Regionale 2002-2004 – Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005 dell’ambito n. 29 “Foro – Alento” – Verifica di compatibilità. Deliberazione n. 86 del 21 Febbraio 2003.        Pag. 3390

 

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO (CH)

 

Decreto n. 1 del 12.06.2003. Misure indennità d’esproprio a carico del Comune di Roio del Sangro.......................................................... Pag. 3413

 

COMUNE DI SERRAMONACESCA (PE)

 

Accordo di programma fra la Comunità Montana della Majella e del Morrone – Zona L – di Caramanico Terme (PE), il Comune di Serramonacesca (PE) e l’Azienda Speciale “Majella Morrone” S.p.A. .         Pag. 3416

 

Approvazione definitiva del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica (com-parto edificatorio) nella zona “Comparto di Trasferimento”........ Pag. 3417

 

Approvazione definitiva della “Variante al Piano Regolatore Esecutivo per Inse-diamenti Produttivi in località “Piana Bellonia”......................... Pag. 3417

 

AZIENDA CONSORTILE

ACQUEDOTTO DEL RUZZO TERAMO

 

Deliberazione assembleare n. 1 del 11 giugno 2003.Adeguamento Tariffe Idriche anno 2002 senza approvazione incremento tariffario 2001.... Pag. 3418

 

Deliberazione assembleare n. 1 del 11 giugno 2003.Adeguamento Tariffe Idriche anno 2002 con approvazione incremento tariffario 2001.............. Pag. 3418

 

S.A.S.I. S.P.A.

S.A.S.I. S.P.A. SOCIETA' ABRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.

 

Tariffa acqua al metro cubo per Comuni soci nel periodo 01.07.2002 – 31.12.2002.      Pag. 3419

 

 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

LEGGI

 

LEGGE REGIONALE 05.08.2003, n. 11:

Norme in materia di comunità montane.

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità

1.   In attuazione del D.Lgs. 267/2000, la presente legge disciplina la costituzione delle Comunità Montane, di seguito denominate Comunità, detta norme per il loro funzionamento e dispone l'adeguamento dei relativi statuti alle nuove disposizioni sulla composizione degli organi, realizzando il complessivo riordino della legislazione regionale vigente.

Art. 2
Natura

1.   Le Comunità sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 3
Ambiti territoriali

1.   Gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità sono individuati con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, a seguito del procedimento di concertazione di cui al successivo art. 7.

2.   L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata nel rispetto della legge statale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a)   rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico - sociale;

b)  adeguatezza all'esercizio delle funzioni proprie o conferite, nonché all'esercizio associato di funzioni dei Comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112, art. 3, comma 2 ed alla L.R. 11/99;

c)   tendenziale corrispondenza con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale.

3.   Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dagli ambiti territoriali i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di Provincia ed i Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, possono essere inclusi i Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della Comunità.

4.   L'esclusione di Comuni dalle Comunità, effettuata ai sensi del presente art., non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di Comuni non montani nella Comunità, non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.

5.   La ridelimitazione degli ambiti territoriali e la conseguente revisione delle Comunità può essere realizzata, con cadenza non inferiore al quinquennio, con le stesse modalità di cui al presente articolo. Nel caso in cui la ridelimitazione delle zone omogenee non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le comunità montane, il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'art.5 riguarda comunque, anche se solo a fini confermativi, l'intero assetto delle Comunità stesse.

Art. 4
Territori classificati montani

1.   Sono Comuni montani o parzialmente montani quelli il cui territorio è classificato montano ai sensi delle vigenti disposizioni della legge statale, indicati nella tabella "A", allegata alla presente legge.

2.   Le variazioni della classificazione dei territori montani sono disposte con delibera del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, nel rispetto della normativa statale.

Art. 5
Modalità per la costituzione delle Comunità Montane

1.   Il Presidente della Giunta Regionale, con apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale di cui all'art. 3, comma 1, provvede alla costituzione delle Comunità Montane tra i Comuni i cui territori ricadono negli ambiti territoriali individuati nella deliberazione stessa.

2.   Con il medesimo decreto sono individuate le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità.

Art. 6
Modalità di approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall'organo rappresentativo della Comunità Montana con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio della Comunità e dei Comuni membri.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Comunità.

Art. 7
Procedimento di concertazione

1.   Allo scopo di definire gli ambiti territoriali, la concertazione si svolge tra la Giunta regionale e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (A.N.C.I. - U.P.A. - U.N.C.E.M) e si realizza garantendo alle Comunità ed ai Comuni interessati la formulazione di proposte, rilievi e osservazioni.

2.   Il procedimento è avviato dalla Giunta Regionale, anche a seguito di richiesta da parte delle associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali interessate alla materia.

3.   I risultati della concertazione sono constatati, entro 45 giorni dall'inizio del procedimento, in apposito verbale redatto congiuntamente dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

4.   La proposta concertata è comunicata tempestivamente, a cura della Giunta Regionale, a ciascuna Comunità ed a ciascun Comune interessato, con invito a deliberare e comunicare, entro i successivi 20 giorni, eventuali osservazioni e proposte alternative.

5.   Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse, con la redazione di un verbale integrativo, tenuto conto delle deliberazioni trasmesse dalle Comunità e dai Comuni.

6.   Nei 30 giorni successivi, la Giunta Regionale adotta la proposta concertata, motivando espressamente in ordine ad eventuali aspetti che non risultino concordemente definiti in sede concertativa ed alle eventuali osservazioni e proposte delle Comunità e dei Comuni non recepite.

TITOLO II
ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 8
Organi della Comunità Montana

1.   La Comunità, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, ha un organo rappresentativo - consiglio, un organo esecutivo - giunta - ed un presidente.

Art. 9
Composizione dell'organo rappresentativo

1.   L'organo rappresentativo della Comunità è costituito esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.

2.   In mancanza, il difensore civico regionale, ove costituito, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 267/2000.

3.   A ciascun Comune è attribuito, in seno all'organo consiliare, un numero di rappresentanti pari a tre, eletti a scrutinio palese, con il sistema del voto limitato ad uno e, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, è ad esse riservato un seggio; tale riserva non opera nel caso in cui la minoranza non sia costituita.

4.   Risulta eletto chi, in rappresentanza della maggioranza e della minoranza, consegue il maggior numero di voti.

5.   In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

6.   Le deliberazioni di elezione dei rappresentanti dei Comuni sono immediatamente esecutive.

7.   In caso di morte, dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di un componente del consiglio comunitario, il Comune interessato provvede, entro venti giorni, alla surroga del rappresentante da sostituire, con le stesse modalità previste per l'elezione dei consiglieri comunitari.

8.   Le dimissioni vanno indirizzate contestualmente all'organo rappresentativo comunitario ed al consiglio comunale di provenienza; sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. La surroga dei consiglieri dimissionari deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissione stesse.

9.   I componenti dell'organo rappresentativo restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

10. In caso di gestione commissariale, i consiglieri appartenenti al disciolto Consiglio comunale permangono in carica fino alla nomina dei successori; ove lo scioglimento consegua a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, i consiglieri cessati decadono immediatamente dalla carica ricoperta in seno all'organo comunitario.

11. In caso di scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni appartenenti alla Comunità provvedono, entro venti giorni dallo scioglimento, ad una nuova elezione dei propri rappresentanti.

12. Dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria, l'organo rappresentativo comunitario provvede, in un'unica seduta da tenersi entro dieci giorni dall'acquisizione delle deliberazioni di nomina dei Consigli comunali rinnovati, alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli comunali eletti nella consultazione. A tal fine le deliberazioni dovranno essere trasmesse nel termine massimo di 30 giorni dalla data di adozione.

13. I casi di ineleggibilità e/o incompatibilità sono quelli contemplati dal D.Lgs. 267/2000 per i consiglieri degli altri enti locali.

Art. 10
Rinnovo e permanenza in carica dell'organo rappresentantivo comunitario

1.   Il rinnovo dell'organo rappresentativo comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli comunali e dura in carica fino all'insediamento di quello successivo.

Art. 11
Composizione dell'organo esecutivo

1.   L'organo esecutivo è composto dal Presidente e dal seguente numero massimo di componenti:

a)   quattro per le comunità con popolazione montana fino a 15.000 abitanti;

b)  sei per le comunità con popolazione montana fino a 30.000 abitanti;

c)   otto per le comunità con popolazione montana superiore a 30.000 abitanti.

2.   Lo Statuto della Comunità, nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, fissa il numero di componenti dell'organo esecutivo.

Art. 12
Elezione degli organi esecutivi

1.   L'organo rappresentativo della Comunità elegge il Presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo con un'unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità.

2.   L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità. Ove non sia raggiunta tale maggioranza, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

3.   Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

4.   In caso di dimissioni del Presidente, decade l'organo esecutivo; in tal caso la nuova elezione avviene con la procedura di cui al presente art., entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione, pena lo scioglimento dell'organo rappresentativo.

5.   La surroga di uno o più componenti l'organo esecutivo deve avvenire nella prima seduta dell'organo rappresentativo successiva alla vacanza. Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino all'elezione del suo successore.

6.   Le deliberazioni di elezione del Presidente e dell'organo esecutivo sono immediatamente esecutive.

Art. 13
Presidente

1.   Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2.   La carica è cumulabile con quella di sindaco di uno dei Comuni membri della Comunità.

3.   Il Presidente convoca e presiede l'organo esecutivo e rappresentativo predisponendone l'ordine del giorno; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Comunità.

4.   Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni.

5.   Il Presidente è tenuto a riunire l'organo rappresentativo, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 14
Strumenti di programmazione comunitari

1.   Gli strumenti di programmazione delle Comunità Montane sono quelli previsti e disciplinati dagli artt. 8 e 10 della L.R. 95/2000.

2.   All'art. 8, comma 6, della L.R. 95/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

6 bis.    Ai fini dell'approvazione, il Consiglio Provinciale esamina lo strumento programmatorio entro 60 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine, il piano si intende approvato.

6 ter.    In caso di approvazione condizionata, la Comunità provvede ad inviare alla Provincia i provvedimenti di adeguamento richiesti, entro e non oltre 30 giorni; la definitiva approvazione del Piano è adottata dal Consiglio Provinciale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti comunitari.

Art. 15
Criteri di ripartizione dei finanziamenti

1.   Le risorse regionali per l'esercizio di funzioni conferite sono ripartite ed assegnate secondo criteri omogenei definiti nella sede e con le procedure previste per l'attuazione del D.Lgs. 112/1998, art. 3, comma 5. Nella stessa sede sono concertate le eventuali modifiche dei criteri di ripartizione stabiliti nel comma 4.

2.   Le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione Europea o da atti di programmazione negoziata, nonché i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere e di interventi, previsti nei Piani di Sviluppo Socio Economico, a valere sulle risorse del bilancio regionale proprie o trasferite dallo Stato, sono ripartiti ed assegnati in conformità delle rispettive discipline specifiche.

3.   I finanziamenti regionali per le finalità di cui alla L.R. 9 aprile 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sono ripartiti e assegnati in base ai criteri di cui al comma successivo.

4.   I contributi della Regione alle spese generali di funzionamento degli enti, di cui all'art.16 della presente legge, sono ripartiti fra le Comunità in base ai seguenti coefficienti:

a)   40% in parti uguali;

b)  25% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati UNCEM nazionale;

c)   25% in base all'indice di spopolamento delle zone montane desunto dai dati ufficiali ISTAT riferiti agli ultimi due censimenti della popolazione;

d)  10% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati UNCEM nazionale.

Art. 16
Contributo per le spese di funzionamento

1.   La Regione concede annualmente un contributo alle Comunità per le finalità istituzionali, in aggiunta ai fondi ordinari erogati dallo Stato.

2.   L'erogazione del contributo è disposta con provvedimento di assegnazione da parte del Servizio regionale competente per materia, sulla base dei criteri di ripartizione di cui all'art.15, comma 4 della presente legge, ad avvenuta pubblicazione della legge di bilancio e ad avvenuta trasmissione da parte delle Comunità dei documenti contabili di cui al comma successivo.

3.   Le Comunità devono trasmettere entro il 30 giugno, alla Giunta Regionale - Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli - copia del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, approvati con deliberazioni esecutive ai termini di legge.

4.   La mancata trasmissione dei documenti contabili suddetti nel termine stabilito, comporta la sospensione dal beneficio previsto, fino al superamento dell'inadempienza stessa.

Art. 17
Rapporti con altri enti

1.   Salvo diverse disposizioni di legge regionale, le funzioni amministrative richiedenti l'esercizio associato in ambito coincidente con il territorio della Comunità sono esercitate dalla Comunità stessa.

2.   La Comunità esercita altresì, per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni amministrative e i compiti di gestione relativi ad enti e organismi nel cui ambito territoriale è ricompresa, nelle forme e con le modalità stabilite dallo Statuto.

3.   Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, la Comunità ricerca e attua, nell'interesse dei Comuni partecipanti, rapporti di collaborazione e forme di cooperazione con gli altri enti operanti nel proprio territorio, con le modalità e gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 18
Disposizioni transitorie

1.   Le disposizioni di cui agli artt.8, 9,10, 11, 12 e 13 della presente legge si applicano, salvo diversa disciplina prevista dagli Statuti degli Enti interessati adeguata ai principi dettati dal D.L. vo 18 agosto 2000, n. 267.

2.   Le Comunità, costituite ai sensi della presente legge, approvano o adeguano il proprio Statuto entro centottanta giorni dalla data di emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'art.5.

3.   Fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art. 5, le Comunità sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nell’allegata tabella "B".

4.   Con i medesimi decreti di cui all'art. 5 sono dettate le disposizioni per l'eventuale successione, anche parziale, tra le Comunità, di cui al comma 1 e quelle costituite ai sensi della presente legge.

5.   In caso di ridelimitazione degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 3, comma 5, il Presidente della Giunta Regionale adotta i provvedimenti di cui all'art. 5.

Art. 19
Norma finanziaria

1.   Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 3, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo 122440 denominato "Interventi a favore delle Comunità Montane per le finalità della Legge 93/1981 e della L.R. 9 aprile 1997, n. 29" e 122341 denominato "Fondo nazionale ordinario degli investimenti per le Comunità Montane ", del bilancio di previsione.

2.   Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.16 della presente legge, la Regione fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 121540, denominato "Contributo in favore delle Comunità montane".

3.   Per gli esercizi futuri l'entità dello stanziamento viene fissata dalle leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

4.   Le disposizioni di cui all'art. 15 hanno vigore dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20
Abrogazione di norme

1.   Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a)   L.R. 6.12.1994, n° 92: Riordino delle Comunità Montane;

b)  L.R. 25.10.1996, n° 101: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 92/1994, avente per oggetto: Riordino delle Comunità Montane;

c)   L.R. 19.12.1995, n. 141: Integrazione all'art. 31 della L.R. 92/1994 concernente: Riordino delle comunità montane;

d)  L.R. 19.12.1995, n. 142: Modifiche alla legge regionale: Integrazione all'art. 31 della e)    L.R. 92/1994 concernente: Riordino delle comunità montane;

f)   L.R. 17.5.1985, n. 49: Ripartizione ed assegnazione di fondi alle Comunità Montane e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21
Urgenza

1.   La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

Data a L’Aquila, addì 05 Agosto 2003

PACE




 

 

LEGGE REGIONALE 19.08.2003, n. 12:

Modifica alla L.R. 17.4.2003, n° 7 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale).

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

L’allegato sub a) di cui all’art. 38 della L.R. 7/2003, comma 1 (pag. 53 del BURA n° 50 Speciale del 30.4.2003) viene integrato con:

L.R. 95/1999

ASSOCIAZIONE

COMUNE

IMPORTO

ASS. ANFFAS

PESCARA

Euro    3.750,00

ASS. ANFFAS

GIULIANOVA

Euro    3.750,00

ASS. ANFFAS

MARTINSICURO

Euro    3.750,00

ASS. ANFFAS

TERAMO

Euro    3.750,00

TOTALE

 

Euro  15.000,00

e per un totale di Euro 275.000,00 (pari all’importo stanziato sul Cap. 71630 pag. 283 del BURA n° 50 Speciale del 30.4.2003).

Art. 2

All’art. 39 della L.R. 7/2003 è aggiunto il seguente comma:

“7. Il termine di presentazione delle domande relative all’attuazione degli interventi di cui alla L.R. 49/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito, per l’anno 2003, al 30 settembre 2003. Sono fatte salve le domande già inoltrate alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 3

All’art. 42 della L.R. 7/2003, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

2. Il contributo alle sezioni dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Combattenti e Reduci (ANCR) L.R. 64/1980 è pari a:

-    Euro 15.625,00 per l’ANCR

-    Euro 12.500,00 per l’ANMIG.

3. Il contributo al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’assistenza dei Sordomuti (ENS) L.R. 107/1995 e successive modificazioni è pari a:

-    Euro 186.075,00 per l’UIC di cui:

-    Euro  22.785,00 al Consiglio regionale UIC

-    Euro 163.290,00 alle sezioni provinciali UIC (Euro 40.822,50 a ciascuna sezione)

-    Euro 113.925,00 per l’ENS di cui:

-    Euro 12.153,00 al Comitato regionale dell’ENS

-    Euro 101.772,00 alle sezioni provinciale ENS (Euro 25.443,00 a ciascuna sezione)

4. Il contributo di Euro 31.250,00 alle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra L.R. 128/1996 è pari a Euro 15.625,00 per ciascuna associazione di cui:

-    Euro 1.561,00 per i singoli comitati regionali

-    Euro 14.064,00 per i singoli comitati provinciali.

Art. 4

All’art. 87 della L.R. 7/2003, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Limitatamente all’anno 2003 il termine di presentazione, di cui al comma 1, è fissato al 31 gennaio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 Agosto 2003.

pace


 



ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 17.06.2003, n. 98/15:

Comune di Bugnara (AQ) – Adozione P.R.G. con recepimento del P.R.P..

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1.   di approvare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 09/05/1990, n. 69 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, il recepimento del Piano Regionale paesistico e le varianti allo stesso contenute nel PRG del Comune di Bugnara (AQ), composto dagli elaborati elencati nel parere del Comitato regionale per BB.AA. n. 4597/2003 del 21.01.2003 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell’art. 150 D.Lgl. 29 ottobre 1999, n. 490 per le parti di territorio comunale esterne al Piano Regionale Paesistico.

3.   di dare atto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5 della L.R. 69/90, così come sostituito dall’art. 2 della L.R. 5/09/1991, n. 59, che la definitiva approvazione dell’argomento in oggetto è successiva alla data di esecutività del provvedimento assunto ai sensi del precedente punto 1;

4.   Il Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. della Giunta Regionale, curerà i conseguenti adempimenti di rito.


 

 




 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 28.05.2003, n. 402:

Legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”. Costituzione Comitato di valutazione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

-

 

Per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato

1.   Di prendere atto delle candidature a componente il Comitato di valutazione delle istanze prodotte ai sensi della Legge 215/92, pervenute alla Direzione regionale Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione in esito all’avviso pubblico comparso sui quotidiani “il Tempo”, il Messaggero”, “Il Centro” in data 16 aprile 2003, riepilogate nella Tabella A.

2.   Di approvare le seguenti tabelle, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

a)   Tabella B - elenco dei soggetti che hanno fatto pervenire le loro istanze nel termine ed hanno evidenziato, anche con la sola autodichiarazione ai sensi del DPR 345/2000, esperienza nell’analisi tecnica, economica e finanziaria dei progetti imprenditoriali.

b)  Tabella C - contenente i nominativi dei soggetti non inseriti nella predetta Tabella B, a motivo della mancata rilevazione, dai curricula, del possesso di competenze ed esperienze di cui alla lettera precedente.

c)   Tabella D - concernente i soggetti che hanno formulato istanze pervenute oltre il termine (ore 13:00 del 26.04.2003) previsto nell’avviso pubblico.

d)  Tabella E - comprendente i nominativi dei 15 esperti esterni, individuati tra quelli compresi nella Tabella B, quali componenti il Comitato per la valutazione delle istanze prodotte ai sensi della legge 215/92, relativamente al 5° bando di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 22.11.2002.

3.   Di dare atto che il Comitato in parola dovrà operare, per una migliore efficienza organizzativa, in sottocomitati o nuclei funzionali, alla cui articolazione provvederà il competente Servizio della Direzione delle Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, che curerà, inoltre, i compiti di segreteria con propri funzionari.

4.   Di dare atto che il Comitato in questione dovrà provvedere all’istruttoria e alla valutazione dei progetti pervenuti in relazione e alla tempistica e alle disposizioni di cui all’art. 13 del D.P.R. 314/2000, nonché agli indirizzi e direttive in merito emanate dal Dicastero delle Attività Produttive o dalla competente Direzione Politiche Attive del Lavorò, della Formazione e dell’Istruzione;

5.   Di determinare, come specificato in narrativa, la remunerazione di Euro 154,94, più IVA se dovuta, per ogni progetto imprenditoriale istruito e valutato dal sottocomitato o nucleo.

6.   Di dare atto che all’onere derivante da tutta l’attività connessa all’istruttoria e alla valutazione delle istanze pervenute, quantificata presuntivamente in Euro 180.000,00, si farà fronte con le risorse allocate sul capitolo 22445/R/2002

7.   Di incaricare il Servizio “B.U.R.A, pubblicità ed accesso”, della pubblicazione, per estratto, del presente deliberato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, intendendosi in tal modo assolto, come precisato nell’avviso pubblico del 16 aprile 2003, ogni obbligo di divulgazione.









 


 

 

DELIBERAZIONE 19.06.2003, n. 458:

D.G.R. 26.11.2002, n. 999, ad oggetto “Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3 – Contributi alle Comunità Montane –per l’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti –Direttive di attuazione – Approvazione della graduatoria delle Comunità Montane ammesse ai contributi. Anno 2002.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

 

1.   di approvare i prospetti All. “A” e “C”, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatti sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 7 ed 8 delle Direttive approvate con la D.G.R. n. 999/2002, nonché dei relativi coefficienti di ponderazione attribuiti;

2.   di approvare, altresì, la graduatoria delle Comunità Montane ammesse ai contributi, per le finalità di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, per un importo complessivo di Euro 350.000,000 (trecentocinquantamila/00) così distinta:

 

-    “Contributi per l’acquisto di autobus e minibus” per un importo di Euro 130.000,00, come risulta dall’All. ‘‘B’’, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-         “Contributi per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti” per un importo di Euro 220.000,00, come risulta dall’All. “D”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

3.  di incaricare il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano a provvedere ai conseguenti adempimenti, secondo le disposizioni di cui all’ art. 9 dell’ All.”A” alla D.G.R. n. 999/2002;

4.  di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel B.U.R.A. relativamente agli All. “B” e “D”.




  



DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 532:

Legge 7.8.1990, n. 241 – art. 12 – Criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni in favore di Enti Pubblici o di Enti finalizzati alla promozione dell’Artigianato riconosciuti dalla Regione ed Associazioni delle categorie artigiane per la realizzazione di manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni e di ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell’Artigianato Abruzzese ai sensi della L.R. 31.7.1996, n. 60.

Omissis

la giunta regionale

Omissis

delibera

-    di determinare, come segue, i criteri e le modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni in favore di Enti pubblici, di Enti finalizzati alla promozione dell’Artigianato riconosciuti dalla Regione ed Associazioni delle categorie artigiane per la realizzazione di manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni e di ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell’Artigianato Abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori, che verso il pubblico dei consumatori, ai sensi dell’art. 41 della L.R.31/7/1996, n. 60.

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 41 DELLA L.R. 60/96 IN FAVORE ENTI PUBBLICI, DI ENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL’ARTIGIANATO RICONOSCIUTI DALLA REGIONE ED ASSOCIAZIONI DELLE CATEGORIE ARTIGIANE

Si individuano due tipologie di iniziative e cioè 1) Manifestazioni e Fiere e 2) Convegni, studi, pubblicazioni ed altre iniziative.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alla data del 31/08 di ogni esercizio finanziario ed è perentorio.

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il suddetto termine perentorio del 31/08 di ogni anno. A tale proposito fa fede la data apposta dall’Ufficio Postale di Stato o Ufficio equiparato.

Con deliberazione di Giunta Regionale annualmente si provvede a determinare la somma da destinare alla concessione dei contributi di cui trattasi ed a fornire eventuali ulteriori direttive per l’applicazione della disposizione normativa in argomento.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato si provvede all’esame delle richieste pervenute ed a determinare il contributo massimo ammissibile per ciascuna delle iniziative in parola.

Viene determinata motivatamente l’entità dell’intervento oltre che sulla base dello stanziamento disponibile, in base al rapporto tra spesa prevista sulla base dei preventivi e, la rilevanza dell’iniziativa.

Per Manifestazioni e Fiere si valuta la rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale.

Per convegni, studi, pubblicazioni ed altre iniziative si valuta la rilevanza dell’iniziativa per gli interessi delle categorie interessate, così come esplicitato rispettivamente nei punti 1) e 2).

Il contributo da liquidare per ciascuna iniziativa non potrà superare il 60% delle spese effettivamente sostenute.

Non sono cumulabili per la stessa iniziativa più contributi su proposizione di diversi Settori della Giunta Regionale.

1)   MANIFESTAZIONI E FIERE

a)   I contributi vengono concessi per le iniziative che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità di promozione dell’artigianato e, prioritariamente per quelle che si propongono gli obiettivi:

-   di contribuire all’incremento della occupazione;

-   di favorire la collocazione dei prodotti artigianali attraverso l’orientamento per la commercializzazione e l’individuazione di nuovi sbocchi di mercato;

-   di realizzare momenti di incontro e/o di dibattito delle categorie artigianali finalizzati alla diffusione dei prodotti del settore;

-   di favorire le iniziative tendenti al recupero di attività artigianali;

-   La rilevanza internazionale nazionale regionale o locale della manifestazione o fiera si determina sia in relazione al luogo in cui si svolge che alla sua risonanza promozionale e commerciale.

Il contributo va contenuto entro i seguenti massimali:

b-1a: manifestazioni tenute fuori del territorio nazionale, oppure nel territorio nazionale ma di rilevanza internazionale, in cui l’artigianato della regione Abruzzo sia presente con uno stand collettivo o spazio espositivo dedicato a vari prodotti e più ditte operanti nella Regione Abruzzo od anche ad un solo prodotto o ad una sola categoria di prodotti rappresentativi dell’Artigianato Abruzzese: il contributo può raggiungere la percentuale del 60% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della manifestazione e da documentazione giustificativa di spesa;

b-2a: manifestazioni tenute nel territorio nazionale, oppure nel territorio regionale ma di rilevanza nazionale, in cui l’artigianato sia rappresentato con uno stand collettivo o spazio espositivo dedicato a più prodotti e più Ditte operanti nella Regione Abruzzo od anche ad un solo prodotto o ad una sola categoria di prodotti rappresentativi dell’Artigianato Abruzzese od anche manifestazioni che valorizzino prodotti tipici realizzati in più Comuni della Regione: il contributo può raggiungere la percentuale del 55% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della manifestazione e da documentazione giustificativa di spesa;

b-3a:  manifestazioni, di rilevanza regionale e tenute nella Regione stessa, che valorizzino prodotti tipici dell’artigianato realizzati in più Comuni della Regione oppure più prodotti dell’artigianato od anche un solo prodotto od una sola categoria di prodotti rappresentativi dell’artigianato: il contributo può raggiungere la percentuale del 50% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della manifestazione e da documentazione giustificativa di spesa;

b-4a:  manifestazioni, di rilevanza locale che valorizzino prodotti tipici dell’artigianato realizzati in più Comuni della Regione: il contributo può raggiungere la percentuale del 45% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della manifestazione e da documentazione giustificativa di spesa;

b-4b: manifestazioni, di rilevanza locale che valorizzino prodotti tipici dell’artigianato realizzati nello stesso Comune: il contributo può raggiungere la percentuale del 40% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della manifestazione e da documentazione giustificativa di spesa;

Le suddette percentuali si applicano allo stesso modo allorché le Manifestazioni e Fiere siano intese a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell’Artigianato Abruzzese.

2)      CONVEGNI, STUDI, PUBBLICAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE.

Sono ammesse a contributo le iniziative promosse dagli organismi previsti dalla legge dirette allo sviluppo della conoscenza dei valori e dei problemi dell’artigianato della Regione, nonché per la realizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni, video ed altri sistemi di trasferimento delle informazioni.

Sono finanziate le iniziative, finalizzate alla conoscenza dei problemi di interesse delle categorie artigianali e, prioritariamente quelle afferenti alla divulgazione dei seguenti temi:

-    Problemi afferenti la commercializzazione dei prodotti e servizi dell’artigianato;

-    Temi legislativi di particolare interesse per le categorie artigiane;

-    Processi di ammodernamento imprese artigianali;

-    Normative comunitarie;

-    Normative in materia di tutela ambientale;

Il contributo avrà carattere di sostegno alle Spese effettivamente sostenute, finalizzate alla promozione ed allo sviluppo dell’artigianato ed alla conoscenza dei problemi della categoria e sarà contenuto entro i seguenti massimali:

A)    Convegni: sino ad un massimo del 60%;

B)     Studi, pubblicazioni, video ed altre iniziative: sino ad un massimo del 50%.

A) Convegni

A1- Il contributo massimo erogabile per ciascuna iniziativa, da erogare successivamente alla presentazione del rendiconto finanziario, sarà contenuto entro i seguenti massimali:

A1.a- Problemi attinenti il complesso delle categorie artigianali: il contributo può raggiungere la percentuale del 60% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della iniziativa e da documentazione giustificativa di spesa;

A1.b- Problemi attinenti una particolare categoria artigiana: il contributo può raggiungere la percentuale del 55% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della iniziativa e da documentazione giustificativa di spesa;

B)  Studi, pubblicazioni, video ed altre iniziative:

B1.a:         Studi e pubblicazioni e video diffusi in oltre 5000 copie: il contributo può raggiungere la percentuale del 50% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della iniziativa e da documentazione giustificativa di spesa;

B1.b:         Studi, pubblicazioni e video diffusi in numero compreso tra oltre 1000 e 5000 copie: il contributo può raggiungere la percentuale del 45% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della iniziativa e da documentazione giustificativa di spesa;

B1.c:         Studi, pubblicazioni e video diffusi in numero compreso tra 300 e 1000 copie: il contributo può raggiungere la percentuale del 40% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della iniziativa e da documentazione giustificativa di spesa;

B1.d:         Studi o indagini che pur non venendo pubblicati vengano presentati ufficialmente in Convegni o altre manifestazioni: il contributo può raggiungere la percentuale del 35% della spesa sostenuta rilevabile dal rendiconto finanziario della iniziativa e da documentazione giustificativa di spesa;

3)  MODALITÀ PROCEDIMENTALI

a)   La domanda di richiesta del contributo finanziario:

-    deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione de richiedente;

-    deve essere sottoscritta  dal legale rappresentante dell’Ente o Associazione;

-    deve indicare le finalità per cui si chiede il contributo finanziario;

b)      Alla domanda deve essere allegato il programma dell’attività o della iniziativa che si intende realizzare, completo di tempistica e del preventivo finanziario recante l’indicazione dettagliata delle voci di entrata e di spesa. Deve inoltre essere dichiarato da parte del legale rappresentante dell’Ente o dell’Associazione se per la realizzazione dell’iniziativa siano stati richiesti altri finanziamenti regionali.

c)      Le istruzioni per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nella determina dirigenziale di concessione.

d)      La determina dirigenziale con cui l’iniziativa viene ammessa a contributo ha carattere programmatorio e la relativa promessa di contributo viene determinata in relazione alla natura dell’iniziativa programmata ed al preventivo di spesa presentato. Alla successiva fase di liquidazione del contributo si provvede, mediante singole determine dirigenziali, dopo la presentazione di relazione finale illustrativa sul regolare svolgimento dell’iniziativa, di rendiconto finanziario della manifestazione e dei documenti giustificativi della spesa e di ogni altra documentazione ritenuta utile. I suddetti documenti giustificativi di spesa verranno autenticati presso gli Uffici del Servizio Sviluppo dell’Artigianato, previa esibizione degli originali. Deve inoltre essere dichiarato da parte del legale rappresentate dell’Ente o dell’Associazione che per la realizzazione della iniziativa non sono stati usufruiti altri finanziamenti regionali.

e)      Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato o funzionario dallo stesso delegato.

         4)         Il presente atto sostituisce la precedente propria deliberazione n. 3796 del 28.10.1996 contenente “Criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni in favore di Enti Pubblici o di Enti finalizzati alla promozione dell’Artigianato riconosciuti dalla Regione ed Associazioni delle categorie artigiane per la realizzazione di manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni e di ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell’Artigianato Abruzzese ai sensi della L.R. 31.07.1996, n. 60”.

La Giunta Regionale dà, altresì, mandato agli Uffici del Servizio Artigianato di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

         5)         Norma transitoria. In sede di prima applicazione delle presenti determinazioni, e cioè per il corrente esercizio finanziario, sono fatte salve le richieste di contributo pervenute nel termine del 30.06.2003 e secondo le modalità di cui all’atto di Giunta Regionale n. 3796 del 28.10.1996. Sono altresì fatte salve le richieste eventualmente inoltrate oltre il termine del 30.06.2003 e secondo le modalità della citata deliberazione n. 3796 del 28.10.1996, prima della pubblicazione del presente atto nel B.U.R.A. . Non si prenderanno comunque in considerazione le richieste di contributo inoltrate dopo la scadenza del termine annuale del 31.08.03, così come modificato dal presente atto.

Non si prenderanno comunque in considerazione le richieste di contributo inoltrate dopo la scadenza del termine attuale del 31.08.2003, così come modificato dal presente atto.

 

 

 

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 570:

Approvazione “schema di regolamento” per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Visto il D.lgs. n. 198 del 04.09.2002 recante “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art.1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001 n. 443”;

Ritenuto opportuno predisporre un provvedimento unitario di supporto e riferimento per le Amministrazioni locali nell’adozione dei provvedimenti regolamentari previsti dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 e dal D.lgs. n. 198 del 04.09.2002;

Visto lo schema di regolamento tipo per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.A), predisposto dall’A.R.T.A. (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) come da nota prot. n.5489 del 6 giugno 2003 a firma del Commissario Regionale Avv. Maurizio DIONISIO (All.1), nel quale vengono soddisfatti i presupposti enunciati;

Considerato altresì che il suddetto regolamento stabilisce le norme atte ad assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi all’installazione, al funzionamento ed all’esercizio degli impianti fissi e/o mobili di telefonia mobile, nel rispetto dei principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza stabiliti nel D.lgs. n. 198 del 04.09.2002;

Richiamata la necessita per i Comuni di esercitare la potestà regolamentare attribuita agli stessi dall’art. 8 della Legge 22.02.2001 n. 36, nel rispetto dei principi fissati in diritto dal D.lgs. n. 198 del 04.09.2002;

Considerato che, per quanto attiene alla potestà urbanistico edilizia, i Comuni, salva e garantita la corretta esecuzione del servizio pubblico di telefonia ai gestori, possano adottare criteri e parametri architettonici da rispettare in sede di installazione degli impianti al fine di salvaguardare l’ambiente, il paesaggio, il decoro architettonico del centro storico e ciò anche al fine dell’esercizio della facoltà di esprimere il motivato dissenso;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di regolamento elaborato dall’A.R.T.A. (All.A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituisce atto di supporto e riferimento per le amministrazioni comunali;

Dato atto che il Direttore dell'Area Turismo Ambiente Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1.   di approvare lo “schema di regolamento per l’installazione di impianti per la telefonia mobile”, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.A), quale provvedimento unitario di supporto e riferimento per le Amministrazioni Comunali per le attività a queste attribuite dalla L. 22.02.2001 n. 36 e dal D.lgs. n. 198 del 04.09.2002;

2.   di demandare alla Direzione Regionale competente l'adozione di tutti gli atti conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;

3.   di disporre la pubblicazione della presente delibera sul B.U.R.A. (All.A).


ALLEGATO A

 

ARTA                                                 Regione Abruzzo

SCHEMA DI REGOLAMENTO

per l’installazione di impianti per la telefonia mobile

 

 

INDICE

 

Articolo 1:   finalità

 

Articolo 2:   campi di applicazione

 

Articolo  3:   definizioni

 

Articolo  4:   competenze della Regione, delle Province e dei Comuni

 

Articolo  5:   localizzazione degli impianti

 

Articolo  6:   installazione di impianti su proprietà comunali

 

Articolo  7:   misure di cautela ed obiettivi di qualità

 

Articolo  8:   linee guida progettuali per l’installazione

 

Articolo  9:   provvedimento autorizzatorio

 

Articolo  10:   interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia

 

Articolo 11: interventi realizzabili mediante la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

 

Articolo 12: documentazione necessaria per la richiesta di Autorizzazione Edilizia

 

Articolo 13: documentazione occorrente per la D.I.A.

 

Articolo 14: vigilanza e controllo

 

Articolo 15: risanamento

 

Articolo 16: sanzioni

 

Articolo 17: abrogazioni


Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge n. 36 del 22/02/01 art. 8, comma 6, della Legge Regionale n. 22 del 06/07/01 art. 3, nonché del Decreto Legislativo n. 198 del 04/09/02, l’installazione, le caratteristiche, l’esercizio ed il controllo degli impianti di telefonia mobile (stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS) sull’intero territorio regionale.

Inoltre stabilisce le norme atte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi all’installazione, al funzionamento ed all’esercizio degli impianti fissi e/o mobili di telefonia mobile, così come stabilito dall’attuale legislazione in materia.

Articolo 2

Campi di applicazione

1)   Sono soggetti al presente regolamento tutti i sistemi fissi e/o mobili di telefonia mobile, disciplinati dal D.M. n. 381/98 art. 1, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra  100kHz e 300GHz. Tali frequenze sono da ritenersi automaticamente modificate a seguito di futuri aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti in materia.

2)   Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei riguardi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e relativi servizi sanitari e tecnici.

 

Articolo  3

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

-    Legge Quadro: Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

-    Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;

-    Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,  considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti  acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione per le finalità di cui all’art. 1 del presente regolamento;

-    Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’art. 1. Esso costituisce      misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei modi e nei tempi previsti dalla legge;

-    Obiettivi di qualità sono:

1)  i criteri localizzativi;

2)  gli standard urbanistici;

3)  le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione secondo le competenze definite dall’art. 4;

4)  i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’art .4, comma 1, lett. a della Legge Quadro n. 36/01, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi.

-    Esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad esclusione dell’esposizione per scopi diagnostici o terapeutici;

-    Impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra (SRB) del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, composta da antenne che trasmettono e ricevono il segnale radio ed il gruppo di apparati elettronici annessi che li elabora. Le antenne sono sostenute da apposite strutture (pali, tralicci,         paline) posizionate sul terreno o sopra gli edifici. Gli apparati sono alloggiati all’interno di locali prefabbricati (schelter) o in appositi contenitori (unifront e cabinet) da posizionarsi in ambienti esistenti.

Articolo  4

Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni

Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

-    l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) n. 1) della legge Quadro, e relativi Decreti attuativi;

-    il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Sono di competenza delle Province tutte le altre funzione assegnate dallo Stato e dalla Regione.

Sono di competenza dei Comuni:

f)        -         il rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e alla modifica delle infrastrutture delle stazioni radio base GSM/UMTS, conformemente alle procedure stabilite agli artt. 4 e 5 del D.L. n. 198/2002;

g)      -         la previsione di termini più brevi per la conclusione dei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 198/2002.

Articolo  5

Localizzazione degli impianti

In riferimento al D.L. n. 198 del 04/09/02, art. 3, comma 2, il posizionamento delle SRB  GSM/UMTS “è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica  ed è realizzabile in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento”.

“Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.L. n. 490 del 29/09/99 nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge n. 898 del 24/12/76” (D.L. n. 198 del 04/09/02, art. 4, comma 2).

L’installazione delle SRB dovrà comunque conciliarsi con le esigenze della circolazione stradale e della tutela dei beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, senza limitarne la visibilità in relazione agli effetti prospettici.

Gli impianti dovranno essere progettati in modo da favorire l’aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui saranno installati e, dove possibile, dovranno mimetizzarsi mediante idonei accorgimenti.

E’ fatta salva altresì la gestione diretta, la costituzione di società miste pubblico private per la realizzazione e messa a disposizione a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, delle infrastrutture di comunicazione.

Per una immediata identificazione della SRB, è opportuno munire la stessa di  targa con il nominativo del Gestore, da porsi in luogo ben visibile.

Qualora venissero emanate nuove norme, le stesse si intendono automaticamente recepite, sarà allora da valutare lo spostamento degli impianti esistenti ed eventualmente realizzati in difformità alle norme suddette.

Articolo  6

Installazione di impianti su proprietà comunali

Nel rispetto del presente regolamento, nonché delle leggi in vigore, per ottenere la minimizzazione degli impatti sul territorio di ogni Comune, è prevista, per l’installazione dei nuovi impianti, l’offerta in disponibilità di siti comunali.

A tal fine sono state individuate alcune tipologie (immobili e terreni) di proprietà comunale:

depuratore,

serbatoio idrico,

discarica comunale,

cimitero,

impianti sportivi,

parcheggi pubblici,

autoparco comunale.

Ulteriori immobili e/o terreni di proprietà comunale sono da verificare con le strutture tecniche dei singoli Comuni.

Qualora le SRB siano installate all’interno delle proprietà pubbliche e/o delle aree individuate dal Comune in sede di pianificazione urbanistica, le relative istanze di autorizzazione e le denunce di attività si intendono accolte qualora, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per l’ipotesi di  dissenso manifestata dal Comune a norma dell’articolo 5, commi 5,6 e 7 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Articolo  7

Misure di cautela ed obiettivi di qualità

Ai sensi del D.M. n. 381/98 art. 4, comma 2 è indispensabile per l’ottenimento dei provvedimenti citati negli artt. 10 e 11 del presente regolamento il rispetto dei seguenti valori:

-    6 V/m per il campo elettrico,

-    0,016 A/m per il campo magnetico, nonché il rispetto dei limiti di pressione acustica in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 447/95 e decreti applicativi, nonché dal D.P.C.M. 01/03/91.

Articolo  8

Linee guida progettuali per l’installazione

Al fine di assicurare che la realizzazione delle SRB sia coerente con la tutela della salute e vengano  minimizzati i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, nonché al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti sul territorio comunale, la protezione dell'ambiente e il decoro paesistico, storico, architettonico e urbanistico, in sede di progettazione degli impianti dovranno essere rispettate le seguenti linee di indirizzo:

a)   dovrà essere utilizzata la migliore tecnologia disponibile sul mercato, intendendosi per “migliore tecnologia” quella in grado di garantire il minor grado di emissioni elettromagnetiche;

b)   le SRB dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il minor impatto visivo, estetico, acustico e ambientale con l’ambiente circostante, avuto riguardo al contesto urbanistico e paesistico in cui viene installato l’impianto, salvo sempre il pieno e corretto esercizio dell’attività del gestore. Dovranno essere rispettate le prescrizioni architettoniche previste da piani del colore e/o strumenti di recupero urbano adottati dal Comune. Saranno ammesse deroghe nel caso in cui la stessa sia necessaria per garantire il pieno e  corretto esercizio dell’attività del gestore;

c)   i Gestori dovranno eseguire la manutenzione programmata degli impianti nel rispetto di quanto previsto dalla casa costruttrice. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che comportino pericolo grave e imminente per la popolazione e la salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione  dell'impianto stesso  fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

d)   i Gestori dovranno preferibilmente posizionarsi tutti sul medesimo sito, salvo che ciò renda impossibile l’esercizio del servizio. Nel caso in cui l’uso della migliore tecnologia comporti contrasto con le prescrizioni e/o linee di indirizzo di cui alle precedenti lettere b), c), d), dovranno essere rispettate queste ultime, salvo sempre il rispetto degli obiettivi di qualità e dei valori limite di emissione previsti dalla vigente legislazione. 

E’ fatta salva l’applicazione delle distanze minime tra impianti e fabbricati, l’osservanza di prescrizioni, zone e/o fasce di rispetto eventualmente previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

Articolo  9

Provvedimento autorizzatorio

L’installazione delle SRB è autorizzata dal servizio Sportello Unico per le Attività  Produttive (S.U.A.P.) ove presente, o dal Comune, previo accertamento da parte dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.), alla quale va inoltrata contestualmente copia dell’istanza, della compatibilità del progetto con i valori riportati nell’art. 7 del presente regolamento.

Successivamente al pronunciamento dell’A.R.T.A., che dovrà avvenire entro 20 giorni, lo sportello locale competente, o il Comune, provvederà a pubblicizzare l’istanza (art. 5, comma 3, del D.L. n. 198 del 04/09/02).

Entro 15 giorni dal pronunciamento dell’A.R.T.A., il responsabile del procedimento può, per una sola volta, richiedere integrazioni alla documentazione presentata (art. 5, comma 4, del D.L. n. 198 del 04/09/02).

Una volta ottenuto il parere favorevole del Comune, nonché i nulla-osta dagli organi competenti per gli impianti situati in luoghi sottoposti a vincolo, lo sportello locale o il Comune, entro 90 giorni, provvederà all’emanazione del provvedimento conclusivo (art. 6, comma 1, del D.L. n. 198 del 04/09/02).

Nel caso in cui una delle amministrazioni interessate abbia espresso motivato dissenso, si fa riferimento all’art. 5, commi 5, 6 e 7 del D.L. n. 198 del 04/09/02. Entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, dovranno essere realizzate tutte le opere relative all’installazione della SRB, pena la decadenza del provvedimento stesso (art. 6, comma 2, del D.L. n. 198 del 04/09/02).

Articolo 10

Interventi soggetti ad Autorizzazione Edilizia

Come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 198 del 04/09/02, sono soggette alla richiesta di Autorizzazione Edilizia sia le installazioni di nuove SRB, anche se provvisorie  (carrati), sia le trasformazioni dei sistemi radianti relativi agli impianti esistenti, qualora la potenza in singola antenna sia superiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati all’art. 7 del presente regolamento.

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per l’ipotesi di  dissenso manifestata dal Comune a norma dell’articolo 5, commi 5,6 e 7, del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

E’ fatta salva altresì la formazione del silenzio assenso nel termine di 30 giorni nell’ipotesi prevista dall’art. 6 del presente regolamento.

Articolo 11

Interventi realizzabili mediante la denuncia di inizio attività (D.I.A.)

E’ necessario presentare la D.I.A. per i seguenti interventi:

-    installazione di SRB, comprese quelle costituite da impianti microcellulari, con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 Watt, (art. 5, comma 2, del D.L. n. 198 del 04/09/02);

-    interventi di manutenzione straordinaria che non apportino modifiche alla consistenza ed alla forma degli impianti;

-    interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti e delle componenti tecnologiche con elementi di uguali caratteristiche e prestazioni;

-    interventi di sostituzione completa che non apportino modifiche alla forma ed alla consistenza degli impianti o la loro sostituzione  con impianti microcellulari con potenza immessa al connettore di antenna minore/uguale a 5 W;

fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati all’art. 7 del presente regolamento.

Le denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per l’ipotesi di  dissenso manifestata dal Comune a norma dell’articolo 5, commi 5,6 e 7, del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

E’ fatta salva altresì la formazione del silenzio assenso nel termine di 30 giorni nell’ipotesi prevista dall’art. 6 del presente regolamento.

Articolo  12

Documentazione necessaria per la richiesta di Autorizzazione Edilizia

Per ottenere l’autorizzazione edilizia è necessario presentare:

1)   copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo con l’indicazione dei dati catastali e con le coordinate UTM della dislocazione dell’impianto;

2)   descrizione sintetica ma esauriente:

-    del posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o sue frazioni;

del terreno circostante, evidenziando gli edifici posti in vicinanza del sito, la conformazione e morfologia del terreno circostante, la eventuale presenza di altre stazioni emittenti sulla medesima struttura o immobile ospitante;

-    delle caratteristiche radioelettriche dell’impianto. Stime del campo generato con rappresentazione grafica in sezioni orizzontale e verticali dei lobi di irradiazione dei campi elettrici a 3 V/m, a 6 V/m ed a 20 V/m, in tutte le direzioni di irraggiamento, riportate rispettivamente su planimetria dettagliata dei luoghi e su sezioni verticali del sito da cui si evincano i profili  del terreno, degli edifici e di altre infrastrutture. Nel calcolo dei lobi si dovrà tenere conto sia degli impianti da autorizzare, che degli impianti per cui l’A.R.T.A. abbia già espresso il proprio parere favorevole, previa richiesta all’A.R.T.A. medesima di segnalarli. Le suddette informazioni sono da omettere nel caso di installazioni di ponti radio (parabole).                                               Nel caso in cui i volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche, rispetto  alle  soglie  usate,  per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore, dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione, massimo 10 punti per sito, per i quali si dovrà evidenziare sulle planimetrie le posizioni accessibili alla popolazione, specificandone i tempi di permanenza.                                                                     Tutte le valutazioni sopraindicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo;

3)   scheda tecnica dell’impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell’antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);       

-    specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti, in questo caso, il parere A.R.T.A. sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante;

-    planimetria generale ante operam e post operam del progetto di impianto in scala 1: 500;

-    dichiarazione della potenza fornita a connettore d’antenna del sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione, tali dati verranno rilasciati per ogni frequenza.

4)   elaborati grafici in scala adeguata relativi all’intervento in oggetto;

-    mappa del territorio circostante all’impianto in scala 1:500 con: indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all’impianto, indicazione delle curve di livello altimetriche, indicazione delle   abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, indicazione del Nord geografico;

5)   relazione di valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall’impianto;

6)   indicazione delle misure necessarie per rendere l’impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;

7)   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si specifichi che l’impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme alle norme dell’art. 7 del presente regolamento.

Articolo  13

Documentazione occorrente per la D.I.A.

La documentazione necessaria per D.I.A. è la seguente:

1)   domanda indicante i dati anagrafici del richiedente, l’opera da realizzare, il sito interessato e la copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo con l’indicazione dei dati catastali e con coordinate UTM della dislocazione dell’impianto;

2)   relazione descrittiva nella quale si specifichi l’intervento in oggetto, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato, nonché le coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni;

3)   mappa in scala 1: 500 del territorio con l’indicazione del punto di installazione e con la zona circostante per un raggio di 300 metri;

4)   elaborati grafici in scala adeguata relativi all’intervento in oggetto;

5)   scheda  tecnica dell’impianto, con indicato tipo di antenna installata,  altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico), rappresentazione grafica in sezioni orizzontale e verticali dei lobi di irradiazione dei campi elettrici a 3 V/m, a 6 V/m ed a 20 V/m, in tutte le direzioni di irraggiamento, riportate rispettivamente su planimetria dettagliata dei luoghi e su sezioni verticali del sito da cui si evincano i profili  del terreno, degli edifici e di altre infrastrutture. Nel calcolo dei lobi si dovrà tenere conto sia degli impianti da autorizzare, che degli impianti per cui l’A.R.T.A. abbia già espresso il proprio parere favorevole, previa richiesta all’A.R.T.A. medesima di segnalarli. Le suddette informazioni sono da omettere nel caso di installazioni di ponti radio (parabole). Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti. In questo caso il parere A.R.T.A. sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante. Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione tali dati verranno rilasciati per ogni frequenza. Scheda tecnica dell’impianto;

6)   relazione di valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall’impianto;

7)   riferimento preciso ad Autorizzazione o Concessione Edilizia ed alle eventuali successive varianti;

8)   copia della licenza individuale per il servizio di comunicazioni mobili;

9)   copia procura;

10) copia dei documenti del/dei procuratori speciali.

Articolo  14

Vigilanza e controllo

I Comuni svolgono la funzione di vigilanza e di controllo sull’attuazione delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi del supporto tecnico dell’A.R.T.A. e possono in qualsiasi momento procedere alla verifica degli impianti a mezzo della stessa così come previsto nell’art. 14, commi 1 e 2 della Legge Quadro.

In particolare è fatto obbligo al Gestore dell’impianto di:

A)  dichiarare la potenza massima immessa in antenna e non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata;

B)  delimitare e segnalare i siti in cui sono ubicati gli impianti e le relative zone ad accesso interdetto per la popolazione;

C)  operare la corretta manutenzione dell’impianto al fine di assicurare che l’erogazione della potenza immessa in antenna sia costante e comunque di prevenire pericoli per la popolazione;

D)  comunicare al Comune ogni modifica di impianti.

Ogni titolare di SRB è tenuto ad eseguire annualmente controlli strumentali atti al rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli anche certificati nelle loro risultanze dall’A.R.T.A. o da Ente idoneo.

Gli esiti di tale monitoraggio saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica curata dal Comune.

Il Gestore, qualora sia scaduta la concessione ministeriale e non sia rinnovata o l’impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante, è tenuto entro 90 giorni a rimuovere l’impianto ed a ripristinare, a sue spese, lo stato dei luoghi.

Quanto detto resta valido anche nel caso in cui il Gestore decida autonomamente la disattivazione dell’impianto.

Articolo  15

Risanamento

Se, dopo le verifiche effettuate, risultassero superati i limiti di esposizione di cui all’art. 7 del presente regolamento, l’Ente locale, prescriverà al Gestore il ripristino della situazione preesistente.

Se al superamento dei detti limiti concorrono più impianti, il provvedimento sopraccitato riguarderà i titolari di ogni impianto interessato.

Sono fatti salvi gli obblighi di risanamento adottati dalla Regione su proposta dei gestori e sentiti i Comuni interessati, a norma dell’art. 9 Legge Quadro n. 36/01.

Articolo  16

Sanzioni

L’inosservanza delle disposizioni previste dalle leggi citate, comporta l’erogazione da parte delle autorità competenti di sanzioni.

Le stesse si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento e non rispetti limiti e tempi previsti.

Per l’inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e inadempienze degli obblighi assunti dal gestore in esecuzione del presente regolamento saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

A)  in caso di mancato rispetto dell’obbligo di non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata previsto dall’art. 3 il titolare e/o l’utilizzatore a qualsiasi titolo dell’impianto è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000;

B)  in caso di mancata delimitazione e segnalazioni di zone ad accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000;

C)  In caso di mancata manutenzione si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000. E’ fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 ultimo comma del presente regolamento;

D)  In caso di esercizio in mancanza del titolo autorizzatorio si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000 a Euro 5.000;

E)  In caso di modifica dell’impianto in mancanza della comunicazione di cui all'art. 4, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500 a Euro 1.000.

Articolo  17

Abrogazioni

All’entrata in vigore dei Decreti attuativi della Legge Quadro, le norme del presente regolamento, continuano ad avere efficacia se non in contrasto con le previsioni dei predetti Decreti.


 


 

 

DECRETI

 

 

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 03.07.2003, n. 103:

Proroga dell’incarico a favore del Dott. Gianpiero D’Ercole, a Commissario ad acta presso l’Azienda Speciale Consortile per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani – Ambito di Manoppello (PE).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni sopra riportate,

 

1)   di prorogare a favore del Dott. Gianpiero D’Ercole, nato a Scafa (PE) il 29.4.1955, residente in Via Trovigliano 29, S. Valentino in A.C. (PE), l’incarico di Commissario ad acta presso l’Azienda Speciale Consortile per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani Ambito di Manoppello (PE), già Consorzio comprensoriale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, Ambito di Manoppello (PE), per la prosecuzione dell’incarico già determinato nei Decreti nn. 87/9.5.2001 e 168/10.07.2002;

 

2)   di ribadire che sono attribuiti al predetto Commissario tutti i poteri previsti dalla legge ed in particolare quanto indicato all’art. 32 della L.R. 28.4.2000, n. 83 per il completamento delle seguenti procedure:

-    reperimento delle somme disponibili dal Piano Triennale per la Tutela dell‘Ambiente;

-    affidamento, previo bando di gara pubblico, dell’incarico di progettazione nelle sue varie fasi, cosi come individuate dalla vigente normativa;

-    acquisizione di tutte le autorizzazioni regionali necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto medesimo;

-    avviare le procedure per la realizzazione dell’impianto seguendo ogni sua fase, fino alla definizione dei vari stadi di collaudo (amministrativo-contabile-tecnico-funzionale ecc.);

 

3)   di stabilire che:

-    la durata dell’incarico commissariale è determinata in mesi dodici dalla data di scadenza del precedente Decreto n. 168/10.07.2002 ed è rinnovabile qualora ne ricorrano le condizioni;

-    il Commissario incaricato provvederà con cadenza trimestrale, a far data dall’incarico, a relazionare in merito alle attività oggetto del presente mandato, predisponendo apposite relazioni da trasmettere alla Presidenza della Giunta Regionale d’Abruzzo ed al componente la Giunta Regionale preposto all’Ambiente;

-    il Commissario, le cui funzioni si intendono equiparabili alle funzioni attribuite agli amministratori dell‘Azienda, già Consorzio, beneficerà della relativa indennità di carica e/o dei gettoni di presenza previsti dal D.M. 4.4.2000, n. 119 e dalle norme statutarie consortili vigenti, mentre, per quanto attiene ai rimborsi spese, sarà applicata l’attuale normativa in materia, ivi compresi i tariffari ACI per quanto attiene ai rimborsi stradali; le predette indennità e rimborsi spese sono a totale carico del bilancio dell’Azienda Speciale Consortile, già Consorzio comprensoriale, interessato dal presente provvedimento;

4)   il presente Decreto sia notificato all’interessato, all’Azienda Speciale Consortile per la raccolta e lo smaltimento, già Consorzio comprensoriale - Ambito di Manoppello (PE) e sia pubblicate sul B.U.R.A

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace

 

 

DECRETO 03.07.2003, n. 104:

Classificazione a comunale della S.P. di Colonnella e Corropoli (TE).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1)   La S.P. 3 di Colonnella di Km. 5+830 ricadente per Km.0+l 10 nel territorio del Comune di Corropoli (TE) e per Km. 5+720 nel territorio del Comune di Colonnella (TE), è declassificata;

2)   La S.P. 3 di Colonnella di Km. 5+830 ricadente per Km.0+l 10 nel territorio del Comune di Corropoli (TE) e per Km. 5+720 nel territorio del Comune di Colonnella (TE), è classificata comunale ed inserita nell’elenco delle strade dei rispettivi Comuni di appartenenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.92 n. 495;

3)   Ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le strade ed autostrade, - per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace

 


 

 

DECRETO 03.07.2003, n. 105:

Diniego personalità giuridica all’Associazione “Florian proposta Teatro d’Innovazione”.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza presentata dal legale rappresentante dell’ Associazione “Florian Proposta Teatro d’innovazione”, avente sede in Pescara, Via Valle Roveto, n. 39, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata;

Accertata la competenza regionale a svolgere le funzioni amministrative delegate in quanto le finalità dell’Associazione rientrano tra quelle attribuite alle Regioni e la sua attività si esaurisce nell’ambito del territorio abruzzese;

Acquisiti i pareri della Direzione Qualità della vita per quanto attiene al merito dell’attività dell’Associazione e della Direzione Programmazione, Risorse umane, finanziarie e strumentali per quanto attiene gli aspetti economico - finanziari;

Evidenziato che la consistenza economica dei mezzi disponibili e le risultanze di gestione sono state ritenute insufficienti al conseguimento dello scopo;

Visto l’art. 5 della L.R. 6/91 che prevede la possibilità che la Giunta regionale possa condizionare il riconoscimento alla costituzione di un deposito cauzionale;

Visto che la Giunta regionale, con nota prot. 437 del 13 febbraio 2003, condividendo le risultanze dell’istruttoria ha stabilito l’entità dalla garanzia patrimoniale assegnando un termine per produrre l’idonea certificazione subordinando a questa il parere favorevole e, in caso contrario, decidendo già per il diniego;

Considerato che con raccomandata prot. 577/P/Dir del 5.3.2003 è stata notificata la decisione della Giunta regionale assegnando 90 giorni dalla data di ricezione per far pervenire la documentazione probatoria dell’avvenuta costituzione della garanzia, preavvertendo che decorso infruttuosamente tale periodo si sarebbe proceduto, senza ulteriore preavviso, ad emettere il provvedimento di diniego al riconoscimento;

Rilevato che la raccomandata è stata ricevuta il 10 marzo 2003 e che alla scadenza del 10 giugno non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Associazione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

 

-    il diniego del riconoscimento della personalità giuridica di natura privata all’Associazione “Florian proposta Teatro d’Innovazione” con sede in Pescara, Via Valle Roveto, n. 39;

-    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE

On. Dr. Giovanni Pace

 

 

DECRETO 03.07.2003, n. 106:

Diniego personalità giuridica all’Ente Morale “San Luigi Gonzaga”di Chieti.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza presentata dal legale rappresentante dell’ Ente Morale San Luigi Gonzaga”, avente sede in Chieti, Corso Marrucino, n. 27, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di natura privata, ritenendo di possedere i requisiti che il D.P.C.M. 16.2.1990 ha fissato quali presupposti affinché gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza possano avanzare la domanda;

Omissis

Evidenziato che dalla documentazione fornita e dall’istruttoria svolta dalla competente struttura sono emersi i seguenti motivi che escludono il possesso dei requisiti necessari per ottenere la concessione del riconoscimento richiesto:

-        carenza documentale anche con riferimento all’accertamento degli elementi economico-finanziari relativi al possesso del requisito patrimoniale, essenziale per il riconoscimento di una Fondazione;

-        impossibilità di individuare su quale elemento è focalizzata la richiesta cioè se sulla natura privata o sull’ispirazione religiosa, non essendovi specificazione in merito da parte del richiedente e non essendo desumibile - tale elemento - dalla documentazione che non indica la sussistenza delle tre condizioni richieste per ciascuna fattispecie;

-        inidonea manifestazione di volontà da parte del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato di chiedere il riconoscimento ai sensi della L.R. 100/98 che è applicabile alle II.PP.AA.BB. che svolgono attività sanitaria e non caso in esame;

Visto che la Giunta regionale, con nota prot. 343 del 6 febbraio 2003, ha condiviso le risultanze dell’istruttoria autorizzando l’emanazione del provvedimento di diniego

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

-    il diniego del riconoscimento della personalità giuridica di natura privata all’Ente Morale “San Luigi Gonzaga”, avente sede in Chieti, Corso Marrucino, n. 27, non ricorrendo i presupposti di legge;

-    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE

On. Dr. Giovanni Pace

-

 


 

 

 

Decreti Direttoriali

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 25.06.2003, n. 87:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. 85/94 della Società Cooperativa “Solidarietà e vita Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L.”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   la Società Cooperativa “Solidarietà e vita Piccola Società Cooperativa Sociale A.R.L.”, con sede in Pineto (TE) Borgo Santa Maria, Viale della Resistenza, 24, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94 – è iscritta alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

2.   Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 25 giugno 2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta

 

 

 

DECRETO 25.06.2003, n. 88:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. 85/94 della Società Cooperativa “Reis Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L.”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   La Società Cooperativa “Reis Piccola Società Cooperativa Sociale A.R.L.”, con sede in Pineto (TE) Borgo Santa Maria, Viale della Resistenza, 24, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94 – è iscritta alla Sezione “B” dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

2.   Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 25 giugno 2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta


 

 

DECRETO 25.06.2003, n. 89:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. 85/94 della Società Cooperativa “Trans Food Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L. .”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   La Società Cooperativa “Trans Food Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L.” con sede in Teramo, Viale Crucioli, 53, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94 – è iscritta alla Sezione “B” dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

2.   Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 25 giugno 2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta

 

 

DECRETO 25.06.2003, n. 90:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. 85/94 della Società Cooperativa “Fresh Food Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L. .”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   La Società Cooperativa “Fresh Food Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L.” con sede in Teramo, Viale Crucioli, 53, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94 – è iscritta alla Sezione “B” dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

2.   Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 25 giugno 2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta


 

 

DECRETO 25.06.2003, n. 91:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. 85/94 della Società Cooperativa “Biancaneve Piccola Società Cooperativa sociale A.R.L. .”.

 

 

DETERMINAZIONI

 

 

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO CACCIA E PESCA MARITTIMA

 

DETERMINAZIONE 02.07.2003, n. DH18/24:

Piano di contenimento dei corvidi, cornacchia e gazze (2003/2005) nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Aree a Tutela Temporanea della Provincia di Pescara.

Il Dirigente del Servizio

Omissis

DISPONE

-    di autorizzare l’Amministrazione provinciale di Pescara a dare esecuzione al piano di contenimento dei corvidi per il triennio 2003/2005, cosi come previsto nel piano triennale per la sola zona di  ripopolamento e cattura di Penne. Autorizzando nella predetta zona per il solo anno 2003 il raddoppio del contenimento, così come suggerito dall’INFS;

-    di autorizzare, per il solo anno 2003, il contenimento dei corvidi nelle restanti zone (ZRC Loreto, ATT di Penne, Bolognano e Città S. Angelo) nei limiti quantitativi previsti nelle schede di previsione, rinviando a successiva autorizzazione regionale per gli anni 2004/2005, previa istanza corredata del parere INFS; 

-    di stabilire che la suddetta Amministrazione si attenga strettamente alle modalità prospettate nel Piano (metodo di prelievo utilizzato) ed alle raccomandazioni formulate dall’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, contenendo il numero dei capi abbattuti entro la soglia massima prevista nel citato piano (schede di previsione);

-    che l’amministrazione Provinciale di Pescara rimetterà entro il 31.01.’04, una relazione contenente elementi di giudizio sull’applicazione della presente ordinanza e sulla quantità del prelievo;

-    la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo. 

Il Dirigente del Servizio

Dr. Antonio Di Paolo


 

 

DETERMINAZIONE 02.07.2003, n. DH18/25:

Piano di contenimento della GAZZA (Pica Pica) nelle Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di TERAMO per l’anno 2003. Richiesta di autorizzazione.

Il Dirigente del Servizio

Omissis

DISPONE

-    di autorizzare l’Amministrazione provinciale di Teramo a dare esecuzione per l’anno 2003 al piano di contenimento della presenza della Gazza in tutte le Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia, mediante l’utilizzo della specifica trappola modello larsen;

-    di stabilire che la suddetta Amministrazione si attenga strettamente alle modalità prospettate nel Piano ed alle raccomandazioni formulate dall’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, contenendo il numero dei capi abbattuti entro la soglia massima prevista nella “scheda di previsione“,  allegata all’istanza;

-    che l’amministrazione Provinciale di Teramo rimetterà entro il 31.01.’04 una relazione contenente elementi di giudizio sull’applicazione della presente Ordinanza e sulla effettiva consistenza del prelievo eseguito;

-    la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio

Dr. Antonio Di Paolo

 

 

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  TERAMO

 

DETERMINAZIONE 24.06.2003, n. DH12/39:

Reg.(CE) n.1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura “A” Annualità 2001/2003 (1° Sportello). Domanda n. 04156560411 del 18.06.2001.

Opere: Adeguamento tecnologico di una serra ed di un vivaio esistenti. Ditta: Azienda Agraria AGOFLOR di Agostini S. e C. s.s. ( rappr. Leg. Agostini Silvana nata in Ascoli Piceno il 04.02.1966 e residente in Via Plinio il Vecchio, 15 di Martinsicuro ( TE ) ).

Settore Produttivo: Florovivaismo. Liquidazione in conto capitale per lavori 1° SAL.

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo - Misura "A" redatto ai sensi del Reg. (CE) 1257/99, art. 4 Cap. I;

Vista la O.D. n. DH5/20 del 26.03.2002 con il quale il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali ha disposto la conferma del beneficio di Euro 102.944,12 pari al 40 % dell’investimento di Euro 257.360,29 ammesso a finanziamento con O.D. n. DH5/49 del 17.09.2001, ai sensi del Reg. (Ce) 1257/99, art. 4 Cap. I – PSR 2000/2006 Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003(1° Sportello) approvato con la D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, in favore della ditta: Azienda Agraria AGOFLOR di Agostini S. e C. S.S. part. IVA 00712400670 (Rappr. Leg. Agostini Silvana nata in Ascoli Piceno il 04.02.1966 e residente in Via Plinio il Vecchio, 15 di Martinsicuro ( TE ) Cap 64014, codice fiscale: GST SVN 66B44 A462M ) per la realizzazione, nel Settore Produttivo florovivaismo, delle opere di adeguamento tecnologico di una serra ed di un vivaio esistenti ;

Considerato che con “Elenco di liquidazione n. 18 del 30.08.2002 “ il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali ha trasmesso all’AGEA di Roma la documentazione per la liquidazione dell’anticipo su garanzia di Euro 51.472,06 pari al 50% del contributo confermato di Euro 102.944,12;

Visto il verbale di avvenuta esecuzione dei lavori redatto in data 12.06.2003 con il quale il Funzionario incaricato p.a. Vito Pantoli:

-    Attesta che le opere di investimenti per la realizzazione delle opere di adeguamento di una serra ed acquisto attrezzatura per un importo di Euro 142.292,56 e relative ai lavori realizzati con il 1° SAL, sono state regolarmente eseguite dalla ditta Azienda Agraria AGOFLOR di Agostini S. e C. S. S.;

-    Attesta che le stesse sono superiori al 40% del costo dell’intero investimento;

-    Propone la liquidazione del contributo in conto capitale Euro 30.879,37 pari al 30% del contributo confermato con variante in corso d’opera,  di Euro 102.931,22;

Considerato che ricorrono le condizioni, previste dal bando concorsuale della Misura “A”, per la liquidazione del contributo di Euro 30.879,37 in favore della ditta Azienda Agraria AGOFLOR di Agostini S. e C. S. S.;

Considerato che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,164 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

Considerato che la liquidazione della somma di Euro 30.879,37 verrà proposta dal Servizio Interventi Strutturali con elenco di liquidazione da inviare all’AGEA;

Visto il certificato della Camera di Commercio di Teramo rilasciato in data 08.05.2003  con il quale si attesta che a carico ditta Azienda Agraria AGOFLOR di Agostini S. e C. S. S. non sussistono procedure fallimentari e gode del libero esercizio dei propri diritti e si comunica il Nulla-osta ai fini della certificazione “antimafia”;

DETERMINA

di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di Euro 30.879,37  in favore della ditta: Azienda Agraria AGOFLOR di Agostini S. e C. S.S. part. IVA 00712400670 ( Rappr. Leg. Agostini Silvana nata in Ascoli Piceno il 04.02.1966 e residente in Via Plinio il Vecchio, 15 di Martinsicuro ( TE ) Cap 64014, codice fiscale: GST SVN 66B44 A462M )

-    con accredito sul conto corrente n. 70474, intestato alla Azienda Agraria AGOFLOR di Agostini S. e C. S.S. della Banca Popolare dell’Adriatico, Filiale di Villa Rosa di Martinsicuro ( TE ), cod ABI n. 5748, CAB n. 77100;

-    che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;

-    di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 4 facciate;

-    certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2  facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Troili


 


 

 

DETERMINAZIONE 02.07.2003, n. DH12/40:

Reg.(CE) n.1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura “A” Annualità 2001/2003 (1° Sportello). Domanda n. 04156560114 del 18.06.2001. Opere: costruzioni di f. r. per allevamenti. Ditta: DI GIAMBATTISTA FRANCESCA nata a Teramo il 21.01.1960 ed ivi residente in località Castrogno. Codice Fiscale: DGM FNC 60A61 L103U. Partita IVA n. 00615850674. Settore Produttivo: zootecnia da latte. Liquidazione  finale contributo in conto capitale.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo - Misura "A" redatto ai sensi del Reg. (CE) 1257/99, art. 4 Cap. I;

Vista la O.D. n. DH5/20 del 26.03.2002 con il quale il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali ha disposto la conferma del beneficio di Euro 30.420,86 pari al 50 % dell’investimento di Euro 60.841,72 ammesso a finanziamento con O.D. n. DH5/49 del 17.09.2001, ai sensi del Reg. (Ce) 1257/99, art. 4 Cap. I – PSR 2000/2006 Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 (1° Sportello) approvato con la D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, in favore della ditta: DI  GIAMBATTISTA FRANCESCA nata a Teramo il 21.01.1960 ed ivi residente in località Castrogno. Codice Fiscale: DGM FNC 60°61 L103U. Partita IVA n. 00615850674 per la realizzazione, nel Settore Produttivo zootecnia da latte, delle opere di  costruzioni di f. r. per allevamenti;

Considerato che con  “Elenco di liquidazione n. 24 del 28.11.2002 “ il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali ha trasmesso all’AGEA di Roma la documentazione per la liquidazione dell’anticipo su garanzia di Euro 15.210,43 pari al 50% del contributo confermato di Euro 30.420,86;

Visto il verbale di avvenuta esecuzione dei lavori redatto in data 27.06.2003 con il quale il Funzionario incaricato agrot. Cordone Valentino:

-    Attesta che le opere di costruzioni di f. r. per allevamenti per un importo di Euro 55.755,09, relative allo Stato Finale, sono state regolarmente eseguite  dalla ditta: DI GIAMBATTISTA  FRANCESCA nata a Teramo il 21.01.1960 ed ivi residente in località Castrogno. Codice Fiscale: DGM FNC 60°61 L103U. Partita IVA n. 00615850674;

-    Propone la liquidazione del contributo in conto capitale di Euro 12.667,12 pari al contributo spettante  di Euro 27.877,55 detratto della somma di Euro 15.210,43, corrispondente all’anticipazione di Euro 15.210,43 liquidato dall’AGEA a seguito dell’ “Elenco di liquidazione n. 24 del 28.11.2002”; 

Considerato che ricorrono le condizioni, previste dal bando concorsuale della Misura “A”,  per la liquidazione del contributo di Euro 12.667,12 in favore della ditta DI  GIAMBATTISTA  FRANCESCA nata a Teramo il 21.01.1960 ed ivi residente in località Castrogno;

Considerato che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,164 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

Considerato che la liquidazione della somma di Euro 12.667,12 verrà proposta dal Servizio Interventi Strutturali con elenco di liquidazione da inviare all’AGEA;

Visto il certificato della Camera di Commercio di Teramo rilasciato in data 20.06.2003 con il quale si attesta che a carico della ditta DI  GIAMBATTISTA  FRANCESCA nata a Teramo il 21.01.1960 ed ivi residente in località Castrogno,non sussistono procedure fallimentari e gode del libero esercizio dei propri diritti e si comunica il Nulla-osta ai fini della certificazione “antimafia”;

DETERMINA

di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di € 12.667,12  in favore della ditta: DI  GIAMBATTISTA  FRANCESCA nata a Teramo il 21.01.1960 ed ivi residente in località Castrogno. Codice Fiscale: DGM FNC 60°61 L103U. Partita IVA n. 00615850674;

-    con accredito con assegno circolare;

-    che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro  5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

-    di inviare il presente provvedimento al  Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;

-    di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 6   facciate;

-    certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2  facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Troili


 


 

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 01.07.2003, n. DC/7/127:

Impegno, liquidazione e pagamento contributo anno 2003 al Consorzio "Istituto Superiore Europeo per l'Artigianato del recupero nell'edilizia". Legge Regionale 2 ottobre 1998 n. 113.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per quanto specificato in premessa

1)   di impegnare la somma di Euro 148.400,00 nell’ambito della UPB 03.02.005 sul Capitolo 152435 del bilancio di previsione dell’esercizio 2003, denominato: “Intervento per spese in conto capitale al Consorzio “Istituto Superiore Europeo per l’Artigianato del recupero nell’edilizia” – L.R. 02.10.1998, n. 113”;

2)   di liquidare e pagare a favore del Consorzio “Istituto Superiore Europeo per l’Artigianato del recupero nell’edilizia”, con sede in Sulmona, Viale Matteotti – P. IVA 01472900669 la somma di Euro 148.400,00;

3)   di autorizzare il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria a disporre il pagamento della somma di Euro 148.400,00 mediante accredito presso la Carispaq, Agenzia 2, L’Aquila sul c/c n. 626695, intestato al Consorzio stesso il cui legale rappresentante è il Sig. Ovidio D’Eramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 


 

 

DETERMINAZIONE 02.07.2003, n. DC7/130:

Comune di Vasto (CH) – Autorizzazione cambio alloggio ERP a favore del sig. Ma-ranca Cesareo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di autorizzare il Comune di Vasto, al cambio dell’alloggio ERP assegnato al sig. Maranca Cesario con quello disponibile in via De Gasperi, 22, nelle more dell’approvazione della graduatoria per la mobilità, impegnando il Comune a

-    definire le procedure per la formazione della graduatoria per la mobilità in tempi ragionevoli

-    rendere libero l’alloggio al momento dell’approvazione della graduatoria della mobilità al fine di essere messo a disposizione a favore dei legittimi aspiranti al cambio dell’alloggio semprechè l’alloggio stesso non risulti assegnabile al sig. Maranca

-    acquisire in forma scritta l’impegno del sig. Maranca Cesario a lasciare libero l’alloggio al momento della formalizzazione della graduatoria, nelle stesse condizioni di fatto in cui gli viene consegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 

 

 

DETERMINAZIONE 03.07.2003, n. DC7/132:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. –Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Villetta Barrea (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Villetta Barrea, a riservare in via provvisoria un alloggio di ERP alla sig.ra di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 9 del 07/03/2003 per un periodo massimo di due anni;

-    che vengano salvaguardati gli interessi legittimi di coloro che sono collocati in graduatoria ed aspirano all’assegnazione dell’alloggio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 




DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 07.07.2003, n. DD7/29:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa di bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 8 del 17.04.2003 relativa al bilancio di previsione 2003.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Iovino

 

SERVIZIO BILANCIO –UFFICIO INFORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO           STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitolo

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA

NOTE

 242433

Trasferimenti dello stato in materia di industria alberghiera e per la qualificazione della offerta turistica –L. 17.5.1983, n. 217

3.971.330,92

3.971.330,92

 

262402

Contributi su mutui agevolati per il completamento di iniziative in corso, concernenti l’edilizia abitativa –L. 5.8.1978 n. 457, art. 38 -.

161.808,83

161.808,83

 

323600

Fondo per la riassegnazione di economie vincolate

4.133.139,75-

4.133.139,75-

 

 

TOTALI

 

 

 


 

 


 

 

 

DETERMINAZIONE 07.07.2003, n. DD7/30:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa di bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 8 del 17.04.2003 inerente il bilancio di previsione 2003.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Iovino



 

 

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZIO BENI CULTURALI

 

DETERMINAZIONE 09.07.2003, n. DM8/116:

L.R. 18 giugno 1992, n. 44 – Norme in materia di Musei di EE.LL. o di Interesse Lo-cale – Classificazione dei Musei di cui agli artt. 3, 7 e 9. Anno 2003 (I provvedimento).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di classificare i Musei, così come riportato nel prospetto che segue:

Richiedente

Categoria di classificazione

Comune di Alfedena (AQ)

“Museo Civico Aufidenate”

III ctg

Comune di Monteodorisio (CH)

“Centro di documentazione museale dell’ordine francescano in Abruzzo e Molise e Museo Civico del Castello Medievale”

IV ctg

2.   di rettificare la denominazione e il richiedente come segue:

Richiedente

Categoria di classificazione

Dott. Gildo Martucci – Canosa Sannita (CH)

Casa – Museo denominato “Museo della Guerra per la Pace”

IV ctg

3.   di inviare copia del presente provvedimento alla redazione del B.U.R.A. per la relativa pubblicazione;

4.   di notificare agli interessati gli esiti del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Antonetti


 

 



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

 

DETERMINAZIONE 24.06.2003, n. DG11/27:

Variazione ragione sociale, ditta “SORRENTINO GIOVANNI”, che assume denomi-nazione “SALUMIFICIO SORRENTINO S.R.L.” con sede in Via Cuna Re di Coppe 9/11 (già Via Moscarpone) a Mozzagrogna (CH).

il dirigente del servizio

Omissis

determina

per le ragioni espresse in narrativa

1)   che i decreti di riconoscimento di seguito elencati,

-    CEE 2402/M nota 600.8/24475/23.32/1618 del 26 giugno 2000;

-    CEE 2402/S nota 600.8/24475/23.32/1619 del 26 giugno 2000;

-    CEE 1609/L nota 600.8/80.83/23.40/333 del 12 aprile 2000;

-    CEE 1609/LP nota 600.8/80.83/23.40/798 del 27 giugno 2000;

precedentemente rilasciati alla Ditta “SORRENTINO GIOVANNI” per lo stabilimento sito in Via Cuna Re di Coppe 9/11 (già Via Moscarpone) a Mozzagrogna (CH), siano volturati in favore della ditta “SALUMIFICIO SORRENTINO S.R.L.”; lo stabilimento rimane iscritto negli speciali registri previsti dalle normative di riferimento;

1)   il Sig. Sorrentino Marino, legale rappresentante della Ditta “SALUMIFICIO SORRENTINO S.R.L.” - che per gli effetti del presente Atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell’omonimo stabilimento sito Via Cuna Re di Coppe 9/11 a Mozzagrogna è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale, per il tramite della U.S.L. territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge; -

2)   la pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

Pescara, lì 24 giugno 2003

il dirigente del servizio

Dr. Giuseppe Bucciarelli

 

 

 

DETERMINAZIONE 24.06.2003, n. DG11/28:

D.Lgs. 537/92 Variazione ragione sociale ditta “JUPITER IMPORT - EXPORT SRL” (N.ro CEE 1415/L), che assume denominazione “JUPITER S.R.L.” con sede, invariata, in località Le Campore snc di Oricola (AQ).

il dirigente del servizio

Omissis

determina

per le ragioni espresse in narrativa

1)   la variazione della ragione sociale dello stabilimento - di cui al D. Lgs. 537/92 e successive modifiche, già iscritto all’elenco Nazionale con il n. CEE 1415/L - da Ditta “Jupiter import-export srl” a Ditta “JUPITER SRL”;

2)   lo stabilimento rimane iscritto all’elenco Nazionale con il medesimo numero CEE 1415/L attribuito nota n. 600.8/80.83/39.21/918 del 31 ottobre 2000 e che pertanto deve intendersi modificato solo per la parte riguardante la ragione sociale;

3)   che il Sig. Parmeggiani Tiziano, legale rappresentante della Ditta “JUPITER SRL” - che per gli effetti del presente Atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell’omonimo stabilimento sito in località Le Campore di Oricola (AQ) - è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale, per il tramite della U.S.L. territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;

4)   La pubblicazione della presente Ordinanza Dirigenziale sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

Pescara, lì 24 giugno 2003

il dirigente del servizio

Dr. Giuseppe Bucciarelli

 

 


 

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 25.06.2003, n. DE4/47:

Impianto di seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata “Pilone di Mezzo – Corno Piccolo” (1493,90 –1801,60 m. s.l.m.) da realizzarsi nel Comune di Pietracamela (TE), loc. Prati di Tivo, in sostituzione della esistente omonima sciovia con vita tecnica scadu-ta, da parte della Gran Sasso Tramano S.p.A. di Pietracamela –Teramo. Approvazione progetto, art. 6 L.R. 9/9/83 n. 61.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

1.   Di approvare, in deroga alla L.R. 11/9/1975 n. 45, il progetto esecutivo della seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata “Pilone di Mezzo – Corno Piccolo” (1493,90 –1801,60 s.l.m.), redatto dall’ing. Paolo Camalich per conto della ditta costruttrice Leitner di Vipiteno (BZ), da realizzarsi, da parte della società Gran Sasso Teramano S.p.A., Largo S. Matteo 1 Casella postale n. 72 Teramo Centro, in sostituzione della esistente sciovia “Pilone di Mezzo”, giunta a scadenza di vita tecnica.

2.   di subordinare la presente approvazione all’osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nelle sottoelencate note che allegate alla presente ne formano parte integrante:

-         verbale di Conferenza dei Servizi copia del verbale della Conferenza di Servizi del 26.03.2002, con i relativi allegati;

-         verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 15.05.2003, con i relativi allegati;

-         nota n., rilasciata dall’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga;

-         certificato di immunità da valanghe n. 55 del 17.06.2003, rilasciato dal CO.RE.NE.VA;

-         nota n. 1076 del 24.06.2003 dell’USTIF di Pescara;

3.   Di autorizzare l’inizio dei lavori di montaggio della seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata “Pilone di Mezzo – Corno Piccolo” (1493,90 – 1801,60 s.l.m) dal giorno successivo a quello della notifica della presente Determina di approvazione Regionale del progetto, con l’avvertenza che detti lavori dovranno essere ultimati, per dare l’opera finita e funzionante, entro mesi 24 a far data di inizio degli stessi;

4.   di approvare lo schema del Regolamento di Esercizio della seggiovia biposto disponendo che detto schema, integrato dalle eventuali prescrizioni ed annotazioni che potranno essere emanate dal componente USTIF in uno con il nullaosta ai fini della sicurezza ex art. 102 DPR 753/80, assuma valenza di Regolamento di Esercizio;

5.   di intendere autorizzato l’esercizio pubblico dell’impianto, senza ulteriore provvedimento, dopo:

-         l’acquisizione agli atti della Regione della Concessione al pubblico esercizio (Art. 1 L.R. 61/83) da rilasciarsi, per l’impianto in questione ed a favore della Gran Sasso Teramano, dal Comune di Pietracamela (TE);

-         l’espletamento, con esito favorevole, delle verifiche e prove funzionali di cui al DPR 753/80;

-         l’acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio rilasciato dall’USTIF, ai sensi dell’art. 4 del DPR 753/80;

6.   di inviare il presente atto alla Gran Sasso Teramano S.p.A., al Comune di Pietracamela (TE), all’USTIF di Pescara ed all’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga;

7.   di inviare la presente disposizione al Servizio B.U.R.A., Pubblicità, Accesso per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l’applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luigi De Collibus


 

 


 

 

PARTE II

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLO STATO

 

MINISTERO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERAMO

 

Nomina del sig. Trignani Vincenzo come membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori, nella commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE REGGENTE

Visto l’articolo 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 389 del 27 luglio 1994, con il quale ha provveduto alla costituzione, presso la Direzione provinciale del Lavoro di Teramo, della Commissione provinciale di Conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro;

Attesa la necessità di dover procedere alla sostituzione del Rag. Barbieri Cenzino, membro supplente di suddetta Commissione;

Vista la nota n. 1434 del 13.06.2003 dell’unione Generale del Lavoro di Teramo con la quale il Sig. Trignani Vincenzo viene nominato membro supplente in sostituzione del rag. Barbieri Cenzino;

DECRETA

Il Sig. Trignani Vincenzo residente in Teramo Via Vinciguerra n. 9 è nominato membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori, nella commissione provinciale di conciliazione.

Teramo, 26.06.03

IL DIRETTORE REGGENTE

Dott. Francesco Colaci

 


 

 

PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

Comune L’Aquila – Ditta Di Nardo Fabio. Licenza di attingimento acqua dal Fiume Vera per uso irriguo.

LICENZA DI ATTINGIMENTO D’ACQUA

Con provvedimento n. 1470 del 23 giugno 2003 il Dirigente del Servizio tecnico del Territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta Di Nardo Fabio, residente in L’Aquila la licenza di attingere litri/secondo 1 di acqua dal fiume Vera in territorio del Comune di L’Aquila per uso irriguo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ettore Ricci

 

 

 

 

Comune di Montorio al Vomano (TE). Fiume Vomano. Ditta A.S.A.R. (Azienda Speciale per l’Acquedotto del Ruzzo – Teramo.

L’A.S.A.R. – Azienda Speciale per l’Acquedotto del Ruzzo -, con sede  in Teramo, via Nicola Dati n. 16, ha presentato in data 20.02.2003 ed in data 14.06.2003, istanze di variante sostanziale alle precedenti domande prodotte in data 07.09.95 e 18.05.98, per derivare moduli 14,6 di acqua, ad uso potabile, dal fiume Vomano in Comune di Montorio al Vomano, avvalendosi delle opere di presa (invaso di Piaganini ) della grande derivazione ad uso idroelettrico assentita alla Società ENEL Spa.

Con le medesime domande è stato chiesta l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, ai sensi degli artt. 13 e 33 del T.U.  n. 1775 dell’11.12.1933.

Teramo, lì 2 luglio 2003 n. 5865 di prot.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Ettore Ricci

 




AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

 

Approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo Istituto Professionale “P. De Giorgio” di Lanciano (CH).

IL PRESIDENTE

Premesso:

che nel programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2003-2005, l’Amm.ne Provinciale di Chieti, ha previsto la realizzazione della nuova sede dell’I.P.S.C.T.P. “Pietro De Giorgio” di Lanciano per una spesa prevista complessiva di Euro 5.990.900,00 interamente programmata nell’annuale 2003;

che per tale intervento, già pianificato nel programma pluriennale dell’Ente (triennio 2001-2003) è stato approvato il progetto preliminare redatto dall’Arch. Michele Rullo e dall’Ing. Giuseppe Carulli, progettisti incaricati dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale N. 455 del 20/1/.2000 ;

che prima di avviare le procedure necessarie alla realizzazione dell’intervento in parola, si è reso necessario procedere alla rielaborazione del progetto preliminare;

che il progetto preliminare generale, debitamente rielaborato dall’Arch. Vincenzo Ranalli, dell’importo complessivo di Euro 5.990.900,00 di cui per lavori a base d’asta Euro 3.925.072,40 e per somme a disposizione dell’Amministrazione Euro 2.065.827,60, è stato approvato con

Determinazione Dirigenziale n. 56 del 25/02/2003 e successiva N. 17 del 27/01/2003;

che per la realizzazione dell’opera e la relativa acquisizione delle aree, in termini urbanistici, è indispensabile attuare una variante al P.R.G. del Comune di Lanciano tramite Conferenza di Servizi e successivo Accordo di Programma, in quanto  l’area da espropriare di mq. 30.270, ricade in una Zona del P.R.G. vigente destinata a “Verde Pubblico Attrezzato” (ZONA “VaSt”), “Viabilità” e “Parcheggio”;

che la Provincia di Chieti, per verificare la possibilità di concludere l’Accordo di Programma finalizzato all’adozione della variante agli strumenti urbanistici del Comune di Lanciano e per acquisire i nulla-osta necessari alla realizzazione dei lavori, con nota Prot. N. 898 in data 20.03.2003, ha indetto apposita Conferenza di Servizi tra le Amministrazioni pubbliche interessate;

che nella Conferenza di Servizi del 28.04.2003 , promossa dalla Provincia di Chieti, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90 e dell’art. 7 della Legge n. 109/94, sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte dell’ITALCOGIM S.p.A. - Zona Lanciano, dal Servizio Tecnico del Territorio di Chieti, dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti, dall’ENEL S.p.A. Zona di Chieti, dal Comune di Lanciano, dal dirigente scolastico e, sotto il profilo tecnico urbanistico da parte dell’Amministrazione Provinciale di Chieti, le cui finalizzazioni sono mirate alla sottoscrizione di un Accordo di Programma e conseguente attuazione di una Variante al P.R.G. del Comune di Lanciano per i lavori di costruzione della nuova sede dell’Istituto Professionale “P.De Giorgio” di Lanciano;

che in data 28/04/2003 è stato firmato il relativo Accordo di Programma tra la Provincia di Chieti ed il Comune di Lanciano;

che il Consiglio Comunale di Lanciano, con delibera n. 29 dell’11/06/2003, ha ratificato il suddetto Accordo di Programma.

Considerato che, l’Accordo di Programma, così come ratificato dal Consiglio Comunale di Lanciano, costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nello stesso Comune;

che, a norma dell’art. 34, quarto comma, D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, l’accordo unanime tra il Comune di Lanciano e la Provincia di Chieti va approvato con atto formale che, nella fattispecie, afferisce alle competenze del Presidente della Provincia di Chieti;

visti gli elaborati tecnici allegati all’Accordo di Programma in parola;

DECRETA

E’ approvato l’Accordo di Programma tra la Provincia di Chieti ed il Comune di Lanciano per i lavori di costruzione della nuova sede dell’Istituto Professionale “P. De Giorgio” di Lanciano per l’importo complessivo di Euro 5.990.900,00, come da elaborati tecnici allegati all’accordo in parola.

In conseguenza di tale accordo unanime e delle conseguenti ratifiche ad opera del Consiglio Comunale di Lanciano, attuata con delibera n. 29 dell’ 11/06/2003, sono apportati allo strumento urbanistico del Comune di Lanciano le varianti necessarie alla realizzazione dell’opera in esame.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a norma dell’art. 34, quarto comma, D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE

Mauro Febbo

Chieti, 24 giugno 2003


 


 



Approvazione dell’Accordo di Programma e del Piano Territoriale di intervento per le politiche migratorie – 2° triennio – 2^ annualità 2002: decreto n. 49/Gab. del 25 giugno 2003.

IL PRESIDENTE

adotta il seguente decreto:

Premesso che il D.lgs. n° 286 del 25.07.1998 detta disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e che, in particolare, con delibera di Giunta n° 601/c la Regione Abruzzo in riferimento alle competenze provinciali ha previsto la stipula di Accordi di Programma tra gli Enti Locali Comunità Montane e Provincia nel rispetto di quanto disposto dall’art. 34 del Dlgs n° 267/2000;

Atteso che in data 23.06.2003 é stata sottoscritto dalla Provincia di Chieti e dagli 11 Ambiti della provincia di Chieti:

·    n. 20 - Aventino

·    n. 21 - Sangro

·    n. 22 - Lanciano

·    n. 23 - Basso Sangro

·    n. 24 - Vastese

·    n.  25- Alto Vastese

·    n. 26 - Costa Sud

·    n. 27 - Maielletta

·    n.  28 - Ortonese

·    n. 29 - Foro Alento

·    n. 30 - Chieti

l’allegato Accordo di Programma ed il relativo Piano Territoriale d’intervento finalizzati alla promozione di diritti e opportunità a favore degli immigrati – 2° triennio, 2^ annualità 2002,

Accertato che nel predetto Accordo si è registrato il consenso unanime del Presidente della Provincia, dei rappresentanti legali degli 11 Ambiti in cui è ripartito il territorio provinciale;

Visto l‘art. 34 del Decreto leg. vo n0 267/2000 il quale dispone che l’Accordo di Programma venga approvato con atto formale dal Presidente della Provincia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

-    di approvare, relativamente al 2° triennio della 2^ annualità 2002, l’Accordo di Programma sottoscritto, come indicato in premessa, unitamente al Piano Territoriale d‘Intervento, finalizzati alla promozione di diritti e opportunità a favore degli immigrati, articolato in progetti esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria che, allegati al presente Decreto, ne formano parte integrante e sostanziale;

-    di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Mauro Febbo

 

 

 

-Comune di Pretoro – Ditta Consorzio Alto Foro 2001 – istanza in data 08.06.2001 al prot. 2851, tendente ad ottenere la concessione a derivare l/s 5,00 d’acqua dal subalveo del Fiume Foro, tramite impianto a caduta, per uso irriguo, in agro del Comune di Pretoro.

 

 

Il Dirigente del Settore suddetto rende noto che la Ditta Consorzio Alto Foro 2001, con sede in Via Ponte n. 33 Comune di Pretoro, ha presentato istanza in data 04.06.2001 acquisita da questo Servizio in data 08.06.2001 al n. 2851, tendente ad ottenere ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive Leggi di modifica ed integrazione, la concessione a derivare, dal subalveo del Fiume Foro, l/s 5,00 d’acqua, tramite impianto a caduta per uso irriguo in agro del Comune di Pretoro, senza restituzione delle colature.

Prot. 1931 Chieti, 26 giugno 2003.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Carlo Cristini

 

 


 

 

Ditta SNAM RETE GAS s.p.a. – Istanza in data 14.08.2000 al prot. n. 4279, ten-dente ad ottenere la concessione a sanatoria per derivare l/s 2 d’acqua tramite n. 2 pozzi, per uso irriguo, dal subalveo del Fiume Pescara in località Via E.A. Piave 17/19 del Comune di Chieti.

 

 

Il Dirigente del Settore suddetto rende noto che la Ditta SNAM RETE GAS S.p.a. con sede in San Donato Milanese (MI) ha presentato istanza in data 14.08.2000 prot. n. 4279 ai sensi dell’art. 17 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive Leggi di modifica ed integrazione, tendente ad ottenere la concessione “in sanatoria” per derivare dal subalveo del Fiume Pescara l/s 2 d’acqua tramite n. 2 pozzi, per uso irriguo, in località Via E.A. Piave 17/19 del Comune di Chieti.

Chieti, 25 marzo 2003.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Carlo Cristini

 

 

 

 

Ditta SNAM RETE GAS s.p.a. – Istanza in data 14.08.2000 al prot. n. 4280, ten-dente ad ottenere la concessione in sanatoria per derivare l/s 2 d’acqua tramite n. 2 pozzi, per uso irriguo, in località Brecciarola via Casone del Comune di Chieti.

Il Dirigente del Settore suddetto rende noto che la Ditta SNAM RETE GAS S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI) ha presentato istanza in data 14.08.2000 prot. n. 4280 ai sensi dell’art. 17 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive Leggi di modifica ed integrazione, tendente ad ottenere la concessione “in sanatoria” per derivare , dal subalveo del Fiume Pescara, l/s 2 d’acqua tramite n. 2 pozzi, per uso irriguo, in località Brecciarola via Casone del Comune di Chieti.

Chieti, 25 marzo 2003.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Carlo Cristini

 


 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

 

Estratto di decreto di esproprio relativo a lavori di pubblica utilità sulla S.P. n. 10 di Villa Maggi. Allargamento e sistemazione incrocio con la SS. N. 262.

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità sulla “S.P. n. 10 di Villa Maggi.

Allargamento e sistemazione incrocio con la SS. 262

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Con Decreto rep. 24540 del 23/06/2003 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l’espropriazione dei seguenti immobili siti in comune di Mosciano S. Angelo (Te).

 

-    Ditta 1: Palandrani Luigi, nato a Giulianova il 13/02/1959 C.F. PLNLGU5913I3E058J nudo proprietario per ½ Euro 238,22, Palandrani Vincenzo nato a Mosciano S.A. il 27/02/1955 C.F. PLNVCN55B27F764R nudo proprietario per 1/4 Euro 119,11, Palandrani Rosella nata a Mosciano S.A. il 18/02/1958, C.F. PLNRLL58B58F764S, nuda proprietaria per 1/4 Euro 119,11,

-    Palandrani Pierino nato a Mosciano S.A. il 05/02/1920 C.F. PLNPRN20B05F764V usufruttuario parziale, Euro 42,34 Palandrani Ersilia nata a Mosciano S.A. il 20/12/1924 C.F. PLNRSL24T60F764L, usufruttuaria parziale Euro 52,93, Casimirri Filomena nata a Roseto degli Abruzzi il 25/06/1926 C.F. CSMFMN26H65F585H usufruttuaria parziale Euro 63,52 per immobile distinto in catasto terreni comune di Mosciano S.A. foglio 5 particella n. 758(ex 634/b) di mq. 41 s.r.

-    Ditta 2: Maggi Luigi nato a Giulianova il 15/10/1954, C.F. MGGLGU54R15E058X, proprietario per 1/3 indennità definitiva di espropriazione Euro 428,66, Maggi Santina nata a Montorio al V. il 29/09/1929 C.F. MGGSTN29P69F690C proprietaria per 1/3 indennità definitiva di espropriazione Euro 428,66; Maggi Carlo nato a Montorio al V. il 29/09/1922 C.F. MGGCRL22P29F690T proprietario per 1/3 indennità definitiva di espropriazione Euro 428,66 per immobile distinto in catasto terreni comune di Mosciano S.A. foglio 5 particella 755 (ex 24/b) di mq.83 s.r

-    Ditta 3: Maggi Carlo, nato a Montorio al Vomano il 29/09/1922, C.F. MGGCRL22P29F690T, proprietario per 1/1 indennità definitiva di espropriazione Euro 357,25 per immobile distinto in catasto terreni comune di Mosciano S.A. Foglio 5 particella n. 757(ex 26/b) di mq. 23 R.D. Euro 0,18 R.A. Euro 0,12

-    Ditta 4: Maggi Luigi, nato a Giulianova il 15/10/1954, C.F. MGGLGU54R15E058X, proprietario per 1/1 indennità definitiva di espropriazione Euro 686,25 per immobili distinti in catasto terreni del Comune di Mosciano S.A. al foglio 4 particella 298 (ex 92/b) di mq. 282 ,R.D. Euro 2,04 R.A. Euro 1,67.

-    Ditta 5: Maggi Santina, nata a Montorio al Vomano il 29/09/1929, C.F. MGGSTN29P69F690C proprietaria per 1/1 indennità definitiva di espropriazione Euro 95,84 per immobile distinto in catasto terreni del Comune di Mosciano S.A. foglio 4 particella n. 300 (ex 93/b) di mq. 49 R.D. Euro 0,38 e R.A. Euro 0,27.

IL PRESIDENTE

Mauro Febbo

 

 


 

 

S.P. n. 77 del Cagno. Lavori di sistemazione del corpo stradale, depolverizzazione e parziale rifacimento di tratti di pavimentazione: Estratto di decreto di indenni-tà provvisoria.

il presidente della provincia di teramo

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione di lavori di pubblica utilità inerenti la “S.P. n. 77 del Cagno. Lavori di sistemazione del corpo stradale, depolverizzazione e parziale rifacimento di tratti di pavimentazione.” Con decreto n. 56603 del 23.06.2003 è stata determinata la misura delle indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, sulla base dei risultati dei tipi di frazionamento n. 1978/2000, n. 1979/2000, n. 813 e n. 814 del 21.03.2000 regolarmente approvati dall’Ufficio del Territorio di Teramo, per immobili siti in territorio del comune di Atri come di seguito:

-1  Ditta - Mariani Anna Francesca, nata in Atri il 26.07.1967, CF. MRNNFR67L66A488Z, proprietaria per 1/3, Mariani Maria Vittoria, nata in Atri 10.12.1969 CF. MRNMVT69T50A488U proprietaria per 1/3, Narducci Maria Smeralda nata a Castilenti il 08.05.1941, CF. NRDMSM41E48C322I, proprietaria per 1/3 immobile Foglio 40 particella 195 (ex 58/b) di mq. 152 RA. Euro 0,67 RD Euro 0,71 indennità provvisoria offerta Euro 154,65.

-2  Ditta Brillante Antonio, nato a Pineto il 01.05.1937, CF. BRLNTN37E01F831H, proprietario per 1/1 immobile Foglio 40 particella 188 (ex 101/b) di mq.4 RA Euro 0.02 RD Euro 0.02 foglio 40 particella 189 (ex 102/b) di mq. 26 s.r., Foglio 40 particella 193 (ex 88/b) di mq. 653 RA. Euro 2,87 RD 3,04 Euro indennità complessiva provvisoria offerta Euro 699,74.

-3  Ditta: Brillante Francesco, nato a Pineto il 06.01.1935, C.F. BRLFNC35A06F831Z, proprietario per 1/1 immobile Foglio 40 particella 191 (ex 89/b) di mq. 371 RA Euro 1,63 RD Euro 1,71 indennità provvisoria offerta Euro 377,46;

-4  Ditta Colleluori Carmine, nato a Pineto il 06.02.1962 CF. CLLCMN62B06F831I, nudo proprietario per 13/16, Pompetti Gabriella nata ad Atri 13.03.1965 PMPGRL65C53A488M, nudo proprietario per 3/16 Colleluori Domenico nato a Pineto il 21.01.1935, CF. DNC35A21F831J, usufruttuario per 1/1 Foglio 41 particella 298 (ex 21/b) di mq. 2 R.A 0.01. RD 0,01 indennità provvisoria offerta Euro 2,03.

-5  Ditta Colleluori Rodolfo, nato a Pineto 11.09.1937 C.F. CLLRLF37P11F831N, proprietario per 7/9 Pavone Anna Maria, nata a Pineto il 25.04.1940, CF PVNNMR40D65F831Y, proprietaria per 2/9 immobile Foglio 41 particella 294 (ex 96/b) di mq. 139 RA 0,54 Euro RD 0,32 Foglio 41 particella 296 (ex 95/b) di mq. 136 RA Euro 0,53 RD 0,32 indennità provvisoria complessiva offerta Euro 279,79.

-6  Ditta Pattinama Augustina nata in Indonesia il 20.02.1949 CF PTTGTN49B60Z223D proprietaria per 1/2 Russo Cosimo nato a Corigliano Calabro il 01.05.1952 CF. RSSCSM52E01D005B proprietario per 1/2 immobili Foglio 41 particella 242 (ex 215/b) di mq.16 RA Euro 0,07 RD. Euro 0,07 foglio 41 Particella 292 (ex 102/b) di mq. 87 RA Euro 0,34 RD 0,2, indennità provvisoria complessiva Euro 104,8.

-7  Ditta Marra Maria nata a Volturara Irpina il 16.03.1955, CF. MRRMRA55E56M130W, Proprietaria per 1/2, Petretta Mario, nato a Vulturara Irpina il 14.08.1952, CF PTRMRA52M14M130F, Pineto proprietario per 1/2 immobile Foglio 41 particella 290 (ex 213/b) di mq. 15 s.r. indennità provvisoria offerta Euro 15,26.

-8  Ditta Centorame Giuseppe nato ad Atri il 10.03.1955, CF CNTGPP55C10A488N, Proprietario per 1/1 per immobile Foglio 41 particella 289 (ex 212/b) di mq. 5 RA Euro 0,02 RD. Euro 0,01 indennità provvisoria offerta Euro 5,09.

-9  Ditta Ferretti Alfonso nato ad Atri il 16.09.1959 CF FRRLNS59P16A488I, proprietario per 1/2, Ferretti Patrizio ,nato ad Atri il 06.04.1968, CF FRRPRZ68D06A488L, proprietario per 1/2 immobile foglio 41 particella 244 (ex 216/b) di mq. 10 RA Euro 0,04 RD Euro 0,05, foglio 41 particella 285 (ex 165/b) di mq. 33 RA Euro 0,14 RD Euro 0,015 foglio 41 particella 287 (ex 19l/b) di mq. 7 indennità provvisoria complessiva offerta Euro 58,3.

-10      Ditta Ferri Antonio, nato a Atri il 20.09.1945, CF FRRNTN45P20A488E, proprietario per 1/1 Foglio 41 particella 246 (ex 151/b ) di mq. 58 RD Euro 0,25 RA. 0,25, Foglio 41 particella 248 (ex 155/b) di mq. 26 RA. Euro 0,16 RD Euro 0,21, Foglio 41 particella 250 (ex 164/b) di mq. 46 RA Euro 0,2 RD Euro 0,21 indennità provvisoria complessiva offerta Euro 216,63.

-11      Ditta Colleluori Guido, nato ad Atri il 12.09.1929. CF CLLGDU29P12A488I, Proprietario per 1/1 immobile Foglio 41 particella 281 (ex 105/b) di mq. 18 RA Euro 0,11 RD. Euro 0,15 indennità provvisoria offerta Euro 18,31.

-12      Ditta D’Alesio Maria Donata nata a Città S. Angelo, il 14.07.1942, C.F. DLSMDN42L54C750M, proprietaria per 1/1 immobile Foglio 41 particella 269 (ex 220/b) di mq. 60 RA Euro 0,26 RD. Euro 0,28, foglio 41 particella 256 (ex 116/b) di mq. 37 RA Euro 0,15 RD Euro 0,16, foglio 41 particella 279 (ex 28/b) di mq. 15 RA Euro 0,06 RD. Euro 0,05 indennità provvisoria complessiva offerta Euro 122,16.

-13      Ditta Colleluori Rocco nato a Pineto 21/01/1969 CF. CLLRCC69A21F831U, Proprietario 1/1 immobili Foglio 41 particella 258 (ex 117/b) di mq.13 RA C 0.06 RDC 0,06, foglio 41 particella 275(ex 42/b) di mq.49 R.A.0,23 R.D.C 0,23 foglio 41 particella 277 (ex 41/b) di mq. 67 RA Euro 0,29 RD. 0,31 indennità provvisoria complessiva offerta Euro131,25.

-14      Ditta Iommarini Sofia nata ad Atri il 27.02.1922, CF MNRSF022B67A488T, proprietaria per 1/1 immobile Foglio 41 particella 260 (ex 75/b) di mq. 4 RA Euro 0,2 RD 0,2 indennità provvisoria offerta Euro 4,81.

-15      Ditta Dell’Orletta Angela, nata a Pineto il 27.03.1967, C.F. DLLNGL67C67F831I comproprietaria, Micolucci Ersilia, nata Pineto il 08.01.1961, CF MCLRSL61A48F831B comproprietaria, Capuani Rosanna, nata a Pineto il 15.08.1953, CF CPNRSN53M55F831F,comproprietaria, Ciarrocchi Giuliano nato a Città S. Angelo il 18.05.1950, CF CRRGLN50E18C750Q, comproprietario, Ciarrocchi Gaetano nato ad Atri 11.06.1963, CF CRRGTN63H11A488F, comproprietario Ciarrocchi Nazario, nato ad Atri 14.07.1959, CF CRRNZR59L14A488Z comproprietario per immobile Foglio 41 particella 261 (ex 186/b)di mq. 33 s.r. indennità provvisoria complessiva offerta Euro 39,71.

-16      Ditta D’Agostino Luigi, nato a Cellino Attanasio il 10.04.1923, CF. DGSLGU23D10C449U, Proprietario per 1/2 Ranalli Domenica nata a Cellino Attanasio il 06.07.1931, CF RNLDNC31L46C449N, proprietaria per 1/2 immobile Foglio 41 particella 263 (ex 224 /b) di mq. 24 RA. 0,11 RD.0,11 indennità provvisoria Euro 37,56.

-17      Ditta Pavone Rosa Elisa, nata a Pineto il 10.04.1932, CF. PVNRLS32D50F831C, proprietaria per 1/1 immobile Foglio 41 Particella 273 (ex 100/b) di mq. 5 RA. Euro 0,02 RD Euro 0,02 indennità provvisoria offerta Euro 5,09.

-18      Ditta Pisciella Emidio, nato ad Atri il 16.05.1931, CF. PSCMDE31E16A488O, proprietario per immobile Foglio 41 particella 271 (ex 221/b) di mq. 31 RA Euro 0,14 RD. 0,14 indennità provvisoria offerta Euro 31,54.

-19      Ditta Ferretti Francesco nato ad Atri il 07.05.1924, CF. FRRFNC24E07A488G, proprietario immobile Foglio 41 particella 265 (ex 82/b) di mq. 115 RA Euro 0.5 RD. Euro 0,53, foglio 41 particella 267 (ex 83/b) di mq. 11 RA. Euro 0,5 RD Euro 0,53 indennità provvisoria complessiva offerta Euro 128,19.

-20      Ditta Trippetta Corradino, nato a Montefino il 04.09.1931 CF TRPCRD31P04F500I, C.da Cagno Atri proprietario 1/2, Matricciani Annadomenica nata a Montefino il 28.04.1935 CF MTRNDM35D68F500K proprietaria per 1/2 immobile Foglio 65 particella 220 (ex 6/b) di mq. 78 RA. Euro 0,32 RD Euro 0,26 indennità provvisoria offerta Euro 79,36.

-21      Ditta Dionisi Carlo, nato a L’Aquila il 15.08.1944, CF. DNSCRL44M15A345S,proprietario per immobile Foglio 65 particella 222 (ex 154/D) di mq. 48 RA. Euro 0,19 RD. Euro 0,11 indennità provvisoria offerta Euro 75,11.

-22      Ditta De Lauretis Antonio nato ad Atri il 23.10.1920, CF DLRNTN20R23A488U, proprietario per immobile Foglio 65 particella 224 (ex 2/F) di mq. 31 RA Euro 0,12 RD. 0,07, foglio 65 particella 225 (ex 2/G) di mq. 248 RA. Euro 0,58 RD. Euro 0,96, Foglio 65 particella 227 (ex/121)di mq. 118 RA. Euro 0,46 RD. Euro 0,27 foglio 56 particella 54 (ex 15/B) di mq. 641 Euro RA 2,81 Euro RD. 2,98. indennità provvisoria complessiva offerta Euro.1073,06

-23      Ditta Guardiani Fernando nato ad Atri il 26.04.1947 CF. GRDFNN47D26A488X, via Trinità Atri, proprietario 1/2 Giorgini Carmela nata ad Atri il 25.04.1959, CF.GRGCML59D65A488G, proprietario per 1/2. immobile Foglio 65 particella 229 (ex 117/m) di mq. 153 RA. Euro 0,59 RD. Euro 0,36 indennità provvisoria offerta Euro 239,42.

-24      Ditta Frigerio Donatella nata ad Albese Con Cassano il 24.02.1953, CF. FRGDTL53B64A153M, proprietario per 1/1 immobili foglio 56 particella 56 (ex 36/D) di mq. 44 RA Euro 0,2 RD. Euro 0,02 Foglio 56 particella 58 (ex 28/F) di mq. 30 RA. Euro 0,14 RD. Euro 0,14 Foglio 56 Particella 59 (ex 28/G) di mq. 233 RA Euro 1,08 RD. Euro 1,08 Foglio 56 particella 63 (ex 10/M) di mq. 42 RA. Euro 0,18 RD. Euro 0,2 indennità provvisoria complessiva offerta Euro 363,26.

-25      Ditta Di Benedetto Giuseppe, nato ad Atri il 03.01.1931, CF. DBNGPP31A03A488A, proprietario per 1/2, Peracchia Laura nata a Silvi il 20.06.1936 C.F PRCLRA36H60I741G, proprietaria per 1/2 immobile Foglio 56 particella 61 (ex 42/I) di mq. 7 RA .Euro 0,18 RD. Euro 0,2 indennità provvisoria offerta Euro 7,12.

-26      Ditta Giorgini Faustino, nato ad Atri il 31.07.1957 C.F GRGFTN57L31A488M, nudo proprietario per 11/15, Forcella Mariagrazia nata ad Atri il 14.09.1958, CF. FRCMGR58P54A488X, nuda proprietaria per 4/15, Giorgini Salvatore nato a Notaresco il 27.04.1929 CF, GRGSVT29D27F942N, Usufruttuario per 2/5, Mariani Gilda nata ad Atri il 26.12.1934 CF MRNGLD34T66A488U usufruttuaria per 3/5 immobile Foglio 56 particella 65 (ex 51/O) di mq. 233 RA. Euro 0.96 RD Euro 0,78 foglio 56 particella 66 (ex 51/P) di mq. 58 RA Euro 0,24 RD. Euro 0,19 indennità provvisoria complessiva offerta Euro 296,07. I proprietari, ai sensi del 1° comma dell’art. 12 della legge 865/71, entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, comunicano a questo Ente se intendono accettare l’indennità provvisoria dichiarando di voler convenire alla cessione volontaria degli immobili a cui saranno applicate le maggiorazioni di legge. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.

il dirigente del ii° settore

Dott. Leo Di Liberatore


 

 


 

 

COMUNITA' MONTANA

AMITERNINA ZONA OMOGENEA "A"

 

Espropriazione per pubblica utilità. Indicazione della misura della indennità a titolo provvisoria. Comune di Fossa (AQ).

il dirigente dell’ufficio tecnico

-    Vista la deliberazione n. 43 del 05.08.2002 di Giunta della Comunità Montana Amiternina, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il progetto esecutivo distinto in oggetto, anche ai fini della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere per la realizzazione dell’opera medesima, ai sensi dell’art. 1 della legge 1/78 e successiva legge 109/94, art. 14, comma 13 per la procedura esecutiva di cui all’art. 3 della legge 1/78;

-    Vista la determinazione dirigenziale n. 216/T del 26.08.2002 con la quale è stato disposto di procedere alla occupazione in via temporanea e d’urgenza delle aree per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

-    Considerato che con la richiamata deliberazione è stato approvato, ai sensi dell’art. 1 della Legge 1/1978, il progetto relativo all’opera di cui sopra e sono stati indicati, in anni tre ed anni cinque, a decorrere dal 05.08.2002, i termini entro i quali dovranno rispettivamente cominciare e compiersi le espropriazioni;

-    Considerato che detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità e urgenza delle opere suddette;

-    Considerato che il giorno 26.9.2002 la Comunità Montana “Amiternina” ha preso possesso dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera;

-    Preso atto che la documentazione della procedura di espropriazione è stata depositata presso gli uffici della Comunità Montana “Amiternina”;

-    Constatato che, al fine della determinazione della indennità provvisoria , le aree espropriande non sono classificabili come aree edificabili ai sensi del terzo comma dell’art. 5-bis della Legge n. 359/92;

-    Visto il progetto esecutivo delle opere da eseguire redatto dai professionisti dott. archh. Marino Bruno, Stefano Cardelli e dott. ing. Diamante Leone;

-    Vista la planimetria delle aree da espropriare, il piano particellare d’esproprio e l’elenco dei proprietari, iscritti negli atti catastali, in esso contenuti;

-    Considerato che l’indennità, riportata nel piano particellare d’esproprio, è stata calcolata ai sensi delle disposizioni vigenti;

-    Vista la legge 25.05.1865, n. 2359;

-    Vista la legge 22.10.1971, n. 865;

-    Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

-    Vista la legge 28.01.1977, n. 10;

-    Visto il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

-    Vista la legge 3.1.1978 n. 1;

-    Vista la legge 08.08.1992, n. 359;

-    Vista la Legge Regionale 09.01.1979, n. 2;

-    Richiamata La Legge Regionale n. 72 del 12.08.1998, con la quale sono state delegate le funzioni amministrative concernente l’espropriazione per pubblica utilità;

DECRETA

ART. 1

La misura della indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata nel prospetto allegato al presente decreto e determinata ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta a carico dell’Ente Espropriante l’obbligo di corrispondere alle ditte da espropriare i rimborsi di qualunque importo previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della Legge n. 865/71;

ART. 2

L’indennità, determinata con il presente decreto, dovrà essere comunicata a tutte le ditte interessate.

ART. 3

Il presente decreto dovrà essere pubblicato , a cura e spese dell’Ente espropriante, nell’Albo Pretorio del Comune di Fossa e inserito per estratto nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

L’Aquila, 2 luglio 2003

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giovanni Liberotti


 

 




COMUNE DI BALSORANO (AQ)

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi ERP per la generalità dei concorrenti.




 

 

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi ERP riservata ai Baraccati.



 

 

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi ERP per i beneficiari di riserva – Punto E – Bando di concorso.


 

 

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi ERP per i beneficiari di riserva –Punto F – Bando di concorso.


 

 

 

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi ERP degli aspiranti al cambio alloggio.

COMUNE DI BALSORANO – La Commissione per la mobilità degli alloggi di E.R.P. nella seduta del 29 maggio 2003 ha approvato la seguente graduatoria definitiva degli aspiranti al cambio alloggio:

1.   Fantauzzi Annunziata – Assegnataria dell’alloggio utenza n. 8792 fabbr. 1327 gestito dall’A.T.E.R. di L’Aquila – Punti 4,5 (0,5 anziani – 4 sottoaffollamento).

IL SINDACO

Sig. Armando Margani

 



COMUNE DI FOSSACESIA (CH)

 

Piano Sociale Regionale 2002-2004 –Piano di zona dei servizi sociali 2003-2005 dell’ambito n. 23 “Basso Sangro” –Verifica di compatibilità. Deliberazione08.05.2003, n. 313.

 

DELIBERAZIONE N. 313 DELL’8 MAGGIO 2003

 

PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 - PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 2003-2005 DELL’AMBITO N 23 “BASSO SANGRO” - VERIFICA DI COMPATIBILITA’­

LA GIUNTA REGIONALE

…Omissis…

DELIBERA

Per i narrati motivi,

1.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi sociali 2003-2005 dell’Ambito Territoriale n. 23 “Basso Sangro” compatibile con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 11 aprile 2003, allegato per estratto al presente atto e nella “scheda per l’istruttoria del Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005” dell’Ambito Territoriale n. 23 “Basso Sangro”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di condividere la raccomandazione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005” nella seduta del 11.4.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito Territoriale n. 23 “Basso Sangro” di ““potenziare, entro il periodo di attuazione del piano, i servizi, attinenti al livello essenziale di assistenza sociale (LIVEAS) ‘Centri di accoglienza a carattere residenziale o diurno e al LIVEAS ‘Strutture residenziali e semi residenziali”;

3.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005 dell’Ambito Territoriale n. 23 “Basso Sangro” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003, 2004 e 2005 alla Regione Abruzzo, nonché a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente Piano Sociale Regionale;

4.   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;

5.   di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n. 23 “Basso Sangro” il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale.

Pescara, lì 21 maggio 2003.

IL DIRIGENTE UFFICIO PIANO SOCIALE REGIONALE

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Silvana Romagnoli

 

 

 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)

 

Piano Sociale Regionale 2002-2004 – Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005 dell’ambito n. 29 “Foro – Alento” – Verifica di compatibilità. Deliberazione n. 86 del 21 Febbraio 2003.

la giunta regionale

Omissis

delibera

per i narrati motivi,

1.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi sociali 2003-2005 dell’Ambito Territoriale n. 29 “Foro-Alento” compatibile con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 28 gennaio 2003, allegata per estratto al presente atto e nella “scheda per l’istruttoria del Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005” dell’Ambito Territoriale n. 29 “Foro-Alento”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di condividere la raccomandazione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005” nella seduta del 28.1.2003 in ordine al piano di zona dell’Ambito Territoriale n. 29 “Foro-Alento” di “potenziare l’offerta di strutture residenziali, in particolare quelle per disabili, che non risultano esplicitamente previste e, relativamente ai centri diurni per anziani, di prestare attenzione alla possibilità di integrare i servizi sociali già presenti nel Piano di Zona, con servizi anche sanitari”;

3    di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005 dell’Ambito Territoriale n. 29 “Foro-Alento” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse dei Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003, 2004 e 2005 alla Regione Abruzzo, nonchè a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente Piano Sociale Regionale;

4    di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;

5    di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n. 29 “Foro-Alento” il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FRANCAVILLA AL MARE N° 152 DEL 30.12.2002

OGGETTO: PIANO DI ZONA 2003-2005 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NEI COMUNI ASSOCIATI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 29 “FORO-ALENTO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA LEGGE 8.11.2000, N. 328 – APPROVAZIONE.

Premesso che per la Programmazione e l’Organizzazione dei Servizi ed Interventi di cui alla Legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali” sono riuniti in Associazione d’Ambito i seguenti Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale n. 29 “Foro-Alento” istituito con il Piano Sociale della Regione Abruzzo 2002-2004 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 86/23 del 05.05.1998, modificata con deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 59/5 del 19.03.2002:

-    Comune di Bucchianico Delibera di C.C. n. 30 del 27.09.2002;

-    Comune di Casacanditella Delibera di C.C. n. 31 del 30.09.2002;

-    Comune di Casalincontrada Delibera di C.C. n. 33 del 30.09.2002;

-    Comune di Fara Filiorum Petri Delibera di C.C. n. 33 del 30.09.2002;

-    Comune di Francavilla al Mare Delibera di C.C. n. 99 del 02.10.2002;

-    Comune di Miglianico Delibera di C.C. n. 68 del 30.10.2002;

-    Comune di Ripa Teatina Delibera di C.C. n. 47 del 13.09.2002;

-    Comune di San Giovanni Teatino Delibera di C.C. n. 88 del 23.10.2002;

-    Comune di San Martino sulla Marrucina Delibera di C.C. n. 19 del 27.09.2002;

-    Comune di Torrevecchia Teatina Delibera di C.C. n. 23 del 30.09.2002;

-    Comune di Villamagna Delibera di C.C. n. 36 del 01.10.2002;

Che l’art. 131 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

Che l’art. 19, comma 1, della Legge 8.11.2000, n. 328, dispone che “i Comuni associati, negli Ambiti Territoriali di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli artt. 3 e 4, al coordinamento e all’integrazione degli interventi sociali con quelli sanitari e dell’istruzione, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all’art. 18, comma 6, a definire il Piano di Zona”;

Che l’art. 19, comma 2, della Legge 8.11.2000, n. 328, ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato attraverso un Accordo di Programma;

Dato atto che con nota n. 3247 del 3.10.2002 e successiva n. 3864 del 28.11.2002 il Dirigente del competente servizio della Regione Abruzzo ha comunicato a questo Comune gli importi assegnati allo stesso per l’anno 2003, quantificati rispettivamente in Euro 131.711,19 quale importo previsto della quota spettante del Fondo Nazionale Politiche Sociali ed in Euro 94.497,55 quale importo previsto della quota del Fondo Sociale Regionale;

Avuto presente che la Conferenza dei Sindaci nelle sedute del 05.12.2002 e 09.12.2002 ha adottato, su progettazione del Coordinatore Tecnico dell’Ambito Territoriale Sociale n. 29 “Foro-Alento” Assistente Sociale Concetta Mercante, fatta propria e proposta da questo Comune – Ente d’Ambito Sociale, il Piano di Zona 2003-2005 per la realizzazione di un sistema integrato d’interventi e servizi sociali nei Comuni Associati dell’Ambito Territoriale Sociale n. 29 “Foro-Alento” ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 8.11.2000, n. 328 (si allegano Verbali rispettivamente sotto le lettere “B” e “C”);

Visto l’Accordo di Programma (allegato “D”) stipulato presso questo Comune in data 11.12.2002, per la realizzazione del Piano di Zona 2003-2005 (Allegato “F”);

Visto, altresì, il Protocollo d’Intesa stipulato presso questo Comune in data 11.12.2002, per la concertazione del predetto Piano di Zona 2003-2005 (allegato “E”);

Considerato che la durata del Piano di Zona (Allegato “F”) è 2 gennaio 2003 – 31 dicembre 2005 e che il Piano economico allegato allo stesso è articolato, per le rispettive quote di competenza, sugli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005;

Ritenuto di dover adottare apposita delibera di recepimento-ratifica dei provvedimenti innanzi richiamati, approvazione del Piano di Zona 2003-2005 e autorizzazione della spesa da iscrivere nel bilancio di previsione 2003 e seguenti;

Che nel merito si è espresso favorevolmente il Collegio dei Revisori dei Conti in data 24.12.2002;

Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze del Consiglio;

Visto l’art. 9 - comma 2, della Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 che ha abrogato, tra l’altro, l’art. 130 della Costituzione afferente l’esercizio del controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Locali previsto dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, di cui all’allegato “A”;

Con n. 10 voti, nessuno contrario e n. 1 astenuto (Bernini), espressi in forma palese;

DELIBERA

1)  Di recepire, i provvedimenti tutti richiamati in premessa e segnatamente:

-    Verbale di Conferenza dei Sindaci del 05.12.2002 (Allegato “B”);

-    Verbale di Conferenza dei Sindaci del 09.12.2002 (Allegato “C”);

-    Accordo di Programma (Allegato “D”) stipulato presso questo Comune in data 11.12.2002, per la realizzazione del Piano di Zona 2003-2005 (Allegato “F”);

-    Protocollo d’Intesa stipulato presso questo Comune in data 11.12.2002, per la concertazione del predetto Piano di Zona 2003-2005 (Allegato “E”);

2)  Di approvare, così come con il presente atto si approva, il Piano di Zona 2003-2005 per la realizzazione di un sistema integrato d’interventi e servizi sociali nei Comuni Associati dell’Ambito Territoriale Sociale n. 29 “Foro-Alento”, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 8.11.2000, n. 328, che allegato al presente provvedimento è parte integrante e sostanziale (Allegato “F”);

3)  di approvare il piano finanziario 2003-2005 del Piano di Zona, per un importo annuale complessivo pari a Euro 1.614.927,59, come segue:

Quota a carico del C. di Francavilla al Mare Euro    512.277,26

Quota a carico della Regione Abruzzo          Euro    551.101,01

Quota a carico degli altri Comuni                  Euro    551.549,32

                                                             Totale Euro 1.614.927,59

4)  di dare atto che con nota n. 3247 del 3.10.2002 e successiva n. 3864 del 28.11.2002 il Dirigente del competente servizio della Regione Abruzzo ha comunicato a questo Comune gli importi assegnati allo stesso per l’anno 2003, quantificati rispettivamente in Euro 131.711,19 quale importo previsto della quota spettante del Fondo Nazionale Politiche Sociali ed in Euro 94.497,55 quale importo previsto della quota del Fondo Sociale Regionale;

5)  di impegnarsi ad iscrivere negli appositi Capitoli del bilancio di previsione 2003 e seguenti le somme su riportate;

6)  di trasmettere la presente delibera al responsabile del servizio finanziario per l’assunzione del provvedimento relativo all’impegno di spesa, con le modalità di cui all’art. 151 - comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE:

f.to Ing. Giovanni Castagna

IL CONSIGLIERE ANZIANO:

f.to Arch. Carmine di Giovanni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE:

f.to Nino Pagano

 


PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI

(Legge 328/2000 e Piano sociale regionale 2002-2004)

 

AMBITO TERRITORIALE N. 29 “FORO – ALENTO”

Ente d’Ambito Sociale: Comune di Francavilla al Mare

Comuni

Bucchianico

Casacanditella

Casalincontrada

Fara Filiorum Petri

Francavilla al Mare

Miglianico

Ripa Teatina

San Giovanni Teatino

San Martino sulla Marrucina

Torrevecchia Teatina

Villamagna

Referente del Piano: Dott. Giovanni Rosito


SEZIONE I – ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE

 

I.1. Descrizione del processo di formazione del Piano

Il Piano di Zona dei Servizi Sociali rappresenta una occasione importante per conoscere meglio la domanda e l’offerta di servizi e prestazioni sociali e per individuare le scelte da confermare, quelle da modificare, da migliorare ed anche scelte nuove in campi eventualmente non esplorati.

L’obiettivo del PdZ è quello di promuovere opportunità per le persone e per le famiglie in un contesto di regole flessibili e leggere finalizzate a tutelare e sostenere i diritti di cittadinanza per la generalità delle persone ed in particolare per quelle più svantaggiate.

Il PdZ contiene la rappresentazione dello scenario prossimo futuro, i valori di riferimento, gli obiettivi generali e quelli specifici, le azioni da attivare o proseguire, le risorse economiche necessarie, i contributi delle istituzioni e degli altri attori sociali che a diverso titolo e responsabilità concorrono a definire e a realizzare il benessere comunitario in uno spirito di condivisione e di collaborazione.

Il PdZ, quindi, in quanto strumento fondamentale di programmazione concertata e partecipata finalizzato allo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali richiede, per salvaguardare il sostanziale valore innovativo che la sua corretta predisposizione comporta, una rilevante capacità di riflessione ed una revisione profonda da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle pratiche sin qui abitualmente eseguite.

Il processo formativo del PdZ ha tenuto conto delle strategie individuate dal PSR (Par. 3.2), e nello specifico;

-    coinvolgimento dei soggetti sociali rappresentativi della comunità locale;

-    coinvolgimento delle istituzioni presenti sul territorio (ASL, Scuole, ecc);

-    predisposizione del rapporto sintetico (risultati della precedente programmazione);

-    predisposizione dell’analisi dei bisogni della comunità locale;

-    nomina del Gruppo di Piano quale strumento operativo della Conferenza dei Sindaci.

 

SEZIONE II – LE PRIORITÀ E GLI OBIETTIVI DEL PIANO

 

II.1. Le priorità generali del Piano

Le priorità generali del Piano sono state individuate attraverso l’analisi effettuata dal Segretariato Sociale, dall’Ufficio di Piano e dal Gruppo di Piano.

Tale analisi ha individuato, confermando le indicazioni del PSR, quattro aree prioritarie di intervento:

-    Anziani,

-    Famiglie,

-    Minori e Giovani,

-    Disabili.

Per ognuna di queste aree di bisogno si è proceduto all’individuazione delle azioni prioritarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascuna area che scaturiscono dall’analisi dei bisogni della comunità locale (Rapporto di sintesi).

La programmazione del PdZ 2003 – 2005 deve tra l’altro prendere necessariamente in considerazione alcuni elementi fondamentali ed imprescindibili:

-    le caratteristiche socio – demografiche della popolazione residente nel territorio dell’Ambito,

-    le esigenze emerse e rilevate dal Segretariato Sociale e dall’Ufficio di piano nel corso di realizzazione del precedente PdZ dei servizi sociali.

L’invecchiamento della popolazione, il crescente isolamento degli anziani, l’aumento delle patologie invalidanti e delle demenze, l’aumento dei carichi assistenziali relativi ai disabili impongono azioni finalizzate a garantire i livelli minimi di assistenza per ogni area di bisogno così come individuato.

Partendo dall’analisi del territorio, dall’analisi dei risultati ottenuti con la precedente programmazione e dall’analisi dei bisogni della comunità locale è possibile definire gli obiettivi comuni a tutte le aree tematiche (anziani, minori e giovani, famiglie, disabili).

Il PdZ nella sua fase di progettazione e di realizzazione, non può perdere di vista due direttrici di lavoro fondamentali tra loro correlate e che in fase di programmazione non possono essere disgiunte, perché complementari:

-    potenziamento e miglioramento dei servizi già esistenti;

-    realizzazione ex-novo laddove non esistono dei servizi.

Quanto detto sta a significare che nella progettazione occorre partire dall’esistente e nel contempo riflettere sull’impatto dei nuovi servizi che si andranno a realizzare.

Del resto, il PdZ nasce attraverso una programmazione concertata, il cui principio più significativo è la centralità della cultura dell’inclusione del cittadino; pertanto l’obiettivo generale trasversale prioritario non può non essere la riorganizzazione della rete territoriale dei servizi.

Ecco, di seguito elencati, gli obiettivi trasversali individuati:

-    garantire una migliore qualità della vita, pari opportunità, diritti di cittadinanza e uguaglianza;

-    valorizzare, sostenere e promuovere le responsabilità familiari;

-    promuovere l’integrazione tra sociale e sanitario;

-    promuovere l’integrazione tra pubblico e privato sociale, fra mondo del lavoro e mondo della formazione;

-    potenziare la domiciliarità;

-    potenziare e qualificare il segretariato sociale;

-    promuovere il servizio sociale professionale;

-    attivare il pronto intervento sociale

-    uniformare i sistemi di valutazione, di rilevazione e gli indicatori di qualità dei servizi;

-    migliorare l’informazione;

-    promuovere la formazione degli operatori;

-    realizzare la carta della cittadinanza sociale.

II.2 Gli obiettivi strategici e le responsabilità necessarie per il loro raggiungimento

Area di bisogno Anziani.

Caratteristiche

-    invecchiamento della popolazione,

-    crescita delle richieste di assistenza,

-    isolamento sociale.

Azione

-    assistenza domiciliare,

-    centri sociali diurni,

-    strutture e centri residenziali,

-    cure termali.

Obiettivi generali che si vogliono raggiungere

-    sostenere l’autonomia dell’anziano al fine di mantenerlo il più possibile nel contesto territoriale e sociale di appartenenza,

-    fornire prestazioni adeguate e funzionali ad ogni specifica situazione di bisogno nell’ottica dell’integrazione socio – sanitaria,

-    prevenire situazioni di isolamento e solitudine,

-    valorizzare l’anziano nelle attività relative alla socializzazione, alle relazioni interpersonali e allo scambio intergenerazionale.

Soggetti istituzionali e sociali da coinvolgere

-    Terzo settore,

-    ASL,

-    Servizio Sociale Professionale,

-    Segretariato Sociale,

-    Associazioni di anziani.

Area di bisogno Famiglie.

Caratteristiche

-    presenza di famiglie multiproblematiche per disagio socio – economico.

Azioni

-    contrasto al fenomeno dell’alcolismi,

-    assistenza malati terminali a domicilio,

-    assistenza alla prima infanzia,

-    ADI,

-    Mediazione familiare,

-    Sostegno economico,

-    Affido familiare,

-    Incentivo alle nascite.

Obiettivi generali che si vogliono raggiungere

-    sostegno psico sociale a famiglie problematiche al fine di recuperare le funzioni genitoriali in situazioni di crisi,

-    sostenere le famiglie in crisi strutturando interventi personalizzati e attuando un lavoro in rete attivando unità multidisciplinare.

Soggetti istituzionali e sociali da coinvolgere

-    Servizio Sociale Professionale,

-    Segretariato Sociale,

-    Terzo settore,

-    Istituzioni scolastiche,

-    ASL (distretto, servizio alcoologia, CSM, Consultorio Familiare, Unità multidisciplinare).

Area di bisogno Infanzia, Adolescenti, Giovani

Caratteristiche

-    presenza di situazioni di disagio,

-    necessità di assistenza domiciliare,

-    necessità di informazione e orientamento dei giovani.

Azioni

-    assistenza domiciliare,

-    disturbi condotta alimentare,

-    consulenza psico sociale scolastica,

-    informagiovani,

-    assistenza pre-post scuola,

-    strutture e centri residenziali,

-    centri aggregazione giovanile (L. 285/97).

Obiettivi generali che si vogliono raggiungere

-    promozione dei diritti dell’infanzia, adolescenza, giovani,

-    sostegno in situazioni di disagio,

-    prevenzione del disagio.

Soggetti istituzionali e sociali da coinvolgere

-    ASL,

-    Istituzioni scolastiche,

-    associazioni,

-    informagiovani,

-    Centri per l’impiego (nuovi servizi: orientamento, formazione, pre-selezione, ecc.),

Segretariato Sociale.

Area di bisogno Disabilità

Caratteristiche

-    aumento delle richieste di assistenza,

-    bisogno di inserimento lavorativo o formazione professionale,

-    assicurare gli interventi a minori, adulti e anziani disabili a carico delle famiglie.

Azioni

-    assistenza domiciliare,

-    integrazione scolastica,

-    servizio trasporto diretto, indiretto e rimborso,

-    borse lavoro,

-    materiale e sussidi scolastici speciali.

Obiettivi generali che si vogliono raggiungere

-    sostenere le famiglie con gravi carichi assistenziali.

-    garantire l’integrazione degli alunni disabili,

-    superare gli interventi standard e creare un sistema di progetti individualizzati così da fornire azioni mirate e integrate.

Soggetti istituzionali e sociali da coinvolgere

-    Servizio Sociale Professionale,

-    Segretariato Sociale,

-    Terzo settore,

-    Istituzioni scolastiche,

-    ASL,

-    Centri riabilitazione,

-    Servizio inserimento lavorativo utenza svantaggiata (orientamento, formazione, inserimento).

Area di bisogno Infanzia, Adolescenti, Giovani

Caratteristiche

-    presenza di situazioni di disagio,

-    necessità di assistenza domiciliare,

-    necessità di informazione e orientamento dei giovani.

Azioni

-    assistenza domiciliare,

-    disturbi condotta alimentare,

-    consulenza psico sociale scolastica,

-    informagiovani,

-    assistenza pre-post scuola,

-    strutture e centri residenziali,

-    centri aggregazione giovanile (L. 285/97).

Obiettivi generali che si vogliono raggiungere

-    promozione dei diritti dell’infanzia, adolescenza, giovani,

-    sostegno in situazioni di disagio,

-    prevenzione del disagio.

Soggetti istituzionali e sociali da coinvolgere

-    ASL,

-    Istituzioni scolastiche,

-    associazioni,

-    informagiovani,

-    Centri per l’impiego (nuovi servizi: orientamento, formazione, pre-selezione, ecc.),

-    Segretariato Sociale.

Area di bisogno Disabilità

Caratteristiche

-    aumento delle richieste di assistenza,

-    bisogno di inserimento lavorativo o formazione professionale,

-    assicurare gli interventi a minori, adulti e anziani disabili a carico delle famiglie.

Azioni

-    assistenza domiciliare,

-    integrazione scolastica,

-    servizio trasporto diretto, indiretto e rimborso,

-    borse lavoro,

-    materiale e sussidi scolastici speciali.

Obiettivi generali che si vogliono raggiungere

-    sostenere le famiglie con gravi carichi assistenziali.

-    garantire l’integrazione degli alunni disabili,

-    superare gli interventi standard e creare un sistema di progetti individualizzati così da fornire azioni mirate e integrate.

Soggetti istituzionali e sociali da coinvolgere

-    Servizio Sociale Professionale,

-    Segretariato Sociale,

-    Terzo settore,

-    Istituzioni scolastiche,

-    ASL,

-    Centri riabilitazione,

-    Servizio inserimento lavorativo utenza svantaggiata (orientamento, formazione, inserimento).

 

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO

D’INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NEI COMUNI ASSOCIATI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 29 “FORO-ALENTO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328

PREMESSA

Il Comune di Francavilla al Mare, individuato quale Ente dell’Ambito Territoriale Sociale n. 29 “Foro-Alento”, promotore, in tale sua qualità, delle procedure finalizzate alla formazione ed approvazione del Piano di Zona 2003-2005 in esecuzione della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - Legge 08.11.2000, n. 328 - ha organizzato le riunioni della Conferenza dei Sindaci per l’adesione dei Comuni dell’Ambito al Piano Sociale Regionale 2002-2004, l’individuazione dell’Ente d’Ambito Sociale (E.A.S.) e l’adozione delle determinazioni in merito alle modalità di funzionamento e nomina del Coordinatore della Conferenza dei Sindaci, alla designazione e nomina dei componenti del Gruppo di Piano, alla concertazione con i Sindacati ed ai rapporti con il terzo settore, all’analisi dei bisogni e dell’offerta, documentazione allegata al presente accordo sotto la lettera “B”, alla stesura ed approvazione del Piano di Zona 2003-2005.

Dette riunioni si sono tenute nelle date seguenti:

25 LUGLIO 2002

22 AGOSTO 2002

03 SETTEMBRE 2002

12 SETTEMBRE 2002

08 OTTOBRE 2002

24 OTTOBRE 2002

07 NOVEMBRE 2002

05 DICEMBRE 2002

09 DICEMBRE 2002

E’ stato insediato il Gruppo di Piano, composto da rappresentanti degli Enti pubblici e privati e degli organismi di cui al comma 4 dell’art. 1 della Legge 08.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” di seguito indicata semplicemente come Legge 328/2000.

Il Gruppo di Piano, previa analisi dei risultati della precedente programmazione (Piano di Zona 1999 – 2001) e contestuale rilievo dei bisogni della comunità locale, ha evidenziato, attraverso specifici sottogruppi per le problematiche comuni ai comparti della Sanità e della Pubblica Istruzione, una puntuale individuazione delle aree e degli obiettivi d’intervento del nuovo Piano di Zona previsto dall’ art. 19 della Legge 328/2000. In tale contesto sono state organizzate apposite riunioni come segue:

Gruppo di Piano del 19 SETTEMBRE 2002

Sottogruppo di Piano del 26 SETTEMBRE 2002

Gruppo di Piano del 2 OTTOBRE 2002

Sottogruppo di Piano del 18 OTTOBRE 2002

Gruppo di Piano del 4 DICEMBRE 2002

Sulla base di tali contributi alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi

-    La Provincia di Chieti

-    Il Centro Servizi per lo Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche di Chieti

-    I Distretti Sanitari di Base di Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino, Miglianico, Bucchianico, i Consultori Familiari ricadenti nell’Ambito, il Dipartimento di Salute Mentale di Chieti e Ortona e, per essi tutti, l’Azienda Usl di Chieti

-    I Comuni dell’Ambito Sociale n. 29 “Foro-Alento”: Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Torrevecchia Teatina, Villamagna, e, per essi tutti il Comune di Francavilla al Mare, nella sua qualità di Ente d’Ambito Sociale (E.A.S.) hanno verificato, per iniziativa e su invito del Comune di Francavilla al Mare - Ente d’Ambito Sociale, l’interesse comune per la stipula del presente Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nella Conferenza tra i rappresentanti di tutte le predette Amministrazioni, tenutasi in Francavilla al Mare, Sede del Palazzo Municipale, in data 06 dicembre 2002.

Stante quanto innanzi premesso ed evidenziato, tra:

-    la Provincia di Chieti

-    il Centro Servizi per lo Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche di Chieti

-    i Distretti Sanitari di base di Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino, Miglianico, Bucchianico, i Consultori ricadenti nell’Ambito, il Dipartimento di Salute Mentale di Chieti e Ortona e, per essi tutti, l’Azienda Usl di Chieti

-    i Comuni dell’Ambito Sociale n. 29 “Foro - Alento“ Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, San Martino Sulla Marrucina, Torrevecchia Teatina, Villamagna, e, per essi tutti il Comune di Francavilla al Mare, nella sua qualità di Ente d’Ambito Sociale (E.A.S.)

VISTO CHE

-    l’art. 131 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

-    l’art. 19, comma 1, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 dispone che “i Comuni associati, negli Ambiti Territoriali di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli artt. 3 e 4, al coordinamento e all’integrazione degli interventi sociali con quelli sanitari e dell’istruzione, secondo le indicazioni del Piano Regionale di cui all’art. 18, comma 6, a definire il Piano di Zona”;

-    l’art. 19, comma 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato attraverso un Accordo di Programma;

AVUTO PRESENTE

la necessità da parte degli enti aderenti al presente Accordo di facilitare ed incoraggiare l’accesso ai servizi del Piano di Zona, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici, promovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso la definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall’art. 19, della legge 8 novembre 2002, n. 328;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO 1

Recepimento della premessa - Finalità – Risorse, Interventi e Obiettivi

Art. 1 - Accordo di Programma.

La premessa è parte integrante del presente Accordo di Programma.

Ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito indicato più semplicemente come D.Lgs. n. 267/2000, si conclude con il consenso unanime dei legali rappresentanti degli Enti stipulanti di cui al successivo art. 6, il presente Accordo di Programma, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, le cui premesse ne costituiscono parti integranti e sostanziali, unitamente agli atti amministrativi e progettuali concernenti il Piano di Zona 2003-2005 dell’Ambito Sociale Territoriale n.29 “Foro-Alento” al medesimo Accordo allegato sotto la lettera “A”.

Art. 2 - Finalità.

Per la programmazione degli interventi e dei servizi sociali in forma integrata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del Testo Unico 267/2000 e dell’art. 3 della Legge 328/2000, è adottato il metodo dell’integrazione e concertazione tra gli stipulanti di cui al successivo articolo 6.

Le Amministrazioni interessate alla programmazione di cui al precedente comma 1 con il presente Accordo approvano il Piano di Zona 2003-2005 per l’Ambito Territoriale Sociale n.29 “Foro-Alento”, che, elaborato nel rispetto dei criteri della Legge 328/2000, della Delibera del Consiglio Regionale 26.06.2002, n. 69/8 e della Delibera della Giunta Regionale del 22.03.2002, n. 137/C, al medesimo Accordo si allega per costituirne parte integrante e sostanziale; approvano, inoltre, i principi che sottendono alla formulazione del Piano, che saranno alla base della sua attuazione, dando atto che risulta necessario:

a)   assicurare una programmazione coordinata di tutti gli interventi socio-assistenziali , socio-sanitari e socio-educativi;

b)   assicurare la partecipazione ed il contributo alla definizione e alla attuazione degli interventi, dei soggetti pubblici e privati interessati, con riferimento particolare alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

c)   elaborare politiche e progettare interventi riferiti agli specifici bisogni di aree territoriali omogenee;

d)   attribuire ai Comuni la responsabilità dell’attuazione dei singoli progetti esecutivi;

e)   considerare come finalità ineludibili del programma i seguenti punti:

1.   Potenziare il sostegno alla genitorialità, migliorando i servizi per le famiglie e promuovendo nuove azioni che contrastino l’indebolimento dei legami familiari, la crescita dell’individualismo e dei conseguenti esiti di isolamento e di solitudine;

2.   Favorire l’integrazione fra soggetti e culture attraverso:

a.   un’azione vista non solo come potenziamento degli strumenti culturali di lettura e scrittura, ma come intervento d’informazione per migliorare la consapevolezza dei propri diritti e doveri;

b.   il potenziamento, la promozione e lo sviluppo, in collaborazione con il terzo settore e la cittadinanza, di spazi di aggregazione come centri per le famiglie, centri sociali, laboratori protetti;

3.   Migliorare il rapporto utente-servizi, che presenta oggi problemi di accessibilità culturale e sociale per ragioni di significatività e appropriatezza verso i bisogni e le strategie dell’utente, mediante la sperimentazione dello sportello unico per l’accesso ai servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi del sistema locale;

4.   Adottare il regolamento per l’accesso ai servizi, la presa in carico dell’utente e l’erogazione delle prestazioni da effettuare;

5.   Adottare il regolamento ISEE in tutti i Comuni dell’Ambito, come strumento indispensabile di trasparenza, di equità e di contrasto alla povertà.

Art. 3 – Risorse, interventi e obiettivi.

Per la realizzazione degli interventi, dei servizi sociali e degli obiettivi concernenti il sistema integrato di cui al precedente articolo 1, così come disposto e disciplinato dalla Legge 328/2000, gli Enti stipulanti di cui al successivo art. 6 provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, alla cooperazione tra i diversi livelli istituzionali mediante la condivisione delle risorse disponibili e messe in rete in esecuzione del presente Accordo.

L’assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l’avvio e la gestione del Piano di Zona da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi sociali, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l’attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328.

I Comuni e gli altri firmatari del presente Accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato (Allegato “A”) secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e, in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, s’impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

Gli Enti Locali, onde garantire forme di gestione associata di servizi sociali, possono stipulare tra loro apposite convenzioni ex articolo 30 Legge 267/2000.

CAPO 2

Sistema integrato di interventi e servizi sociali – Definizione – Interventi – Enti stipulanti

Art. 4 – Definizione.

Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali di cui al presente Accordo si realizza, ai sensi dell’art. 22 della Legge 328/2000, mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Art. 5 – Interventi.

Gli interventi di seguito indicati costituiscono prestazioni essenziali del sistema integrato dei servizi alla persona:

-    prestazioni sociali a rilevanza sanitaria finalizzate a supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;

-    prestazioni sanitarie a rilevanza sociale finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e all’espressione personale;

-    prestazioni assistenziali agli alunni in situazione di handicap mediante operatori socio-educativi adibiti a collaborare con gli insegnanti nelle attività didattico – educative per favorire il recupero dell’autonomia e della comunicazione personale ed assicurare l’igiene e la pulizia personale degli allievi affidati;

-    prestazioni integrate di tipo socio – educativo  per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva per il recupero ed il reinserimento sociale.

Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati attraverso apposite intese.

Art. 6 – Enti stipulanti.

Gli Enti stipulanti il presente accordo sono:

-    La Provincia di Chieti

-    Il Centro Servizi per lo Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Chieti

-    I Distretti Sanitari di base di Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino, Miglianico, Bucchianico, i Consultori Familiari ricadenti nell’Ambito, il Dipartimento di Salute Mentale di Chieti e Ortona e, per essi tutti, l’Azienda Usl di Chieti

-    I Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 29 “Foro–Alento“ Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Torrevecchia Teatina, Villamagna, e, per essi tutti il Comune di Francavilla al Mare, nella sua qualità di Ente d’Ambito Sociale (E.A.S.).

CAPO 3

Principi generali – Integrazione sanitaria

Integrazione scolastica

Concertazione con i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 4 della Legge 328/2000 Impegni dei soggetti firmatari

Art. 7 – Principi generali.

Gli Enti di cui al precedente art. 6 stipulanti il presente Accordo di Programma convengono sui seguenti principi generali:

-    la concertazione tra gli Enti stipulanti l’Accordo costituisce il metodo prioritario dell’azione programmatoria integrata;

-    nell’esecuzione del presente Accordo sono attori coinvolti gli Enti e gli organismi previsti dall’art. 1, comma 4 della Legge 328/2000;

-    il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al presente Accordo promuove la solidarietà sociale, valorizza le iniziative delle persone, dei nuclei familiari, favorisce le forme di auto–aiuto e di reciprocità, nonché, segnatamente, gli interventi e le attività integrati e disciplinati nei successivi artt. 8, 9 e 10.

Art. 8 – Integrazione sanitaria.

Si definiscono prestazioni socio–sanitarie, ai sensi dell’art. 3 septies, comma 1 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

Le condizioni e i riferimenti per affrontare i problemi dell’integrazione socio-sanitaria sono indicati nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, nel D.Lgs n. 229/99, nell’atto di indirizzo sull’integrazione socio-sanitaria, nella Legge  328/2000 e nel Piano Sociale Nazionale 2001-2003. 

L’integrazione si attua attraverso: la costituzione di unità valutative integrate, la valutazione dell’impatto economico delle decisioni, la definizione delle responsabilità nel lavoro integrato, la predisposizione di percorsi assistenziali appropriati per tipologie d’intervento.

Per qualificare le scelte finalizzate all’integrazione socio-sanitaria è necessario rendere tra loro compatibili le scelte previste dal Programma delle Attività Territoriali (di cui all’art. 3 quater del D. Lgs. n. 229/99) e dal Piano di Zona (di cui all’art. 19 della Legge n. 328/2000).

Il Piano di Zona è lo strumento per definire le strategie di risposta ai bisogni sociali e socio-sanitari. E’, pertanto, necessario che i due strumenti, Piano di Zona e Programma delle Attività Territoriali siano gestiti all’interno di un’unica strategia programmatoria, attuata in modo collaborativo tra Azienda Sanitaria ed Enti Locali e finalizzata alla promozione e alla tutela della salute delle persone e delle famiglie, secondo il seguente programma:

TEMI GENERALI

I.    ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

II.  CONCESSIONE DI BORSE LAVORO PER RIABILITAZIONE PSICO-SOCIALE

III. DISTURBI IN ETA’ EVOLUTIVA SU BASE SOCIO-FAMILIARE

IV. ASSISTENZA DEI MALATI TERMINALI A DOMICILIO

V.  FENOMENO DELL’ALCOLISMO

TEMI SPECIFICI

1) Il primo punto prevede l’attivazione di INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) connotati da una forte valenza integratoria socio-sanitaria, in cui, accanto alle tradizionali prestazioni socio-assistenziali, l’Azienda USL assicura, in accordo con il Comune attuatore, i seguenti servizi:

-    assistenza infermieristica;

-    assistenza riabilitativa;

-    assistenza specialistica;

-    assistenza del medico di medicina generale.

Le modalità attuative dell’ADI prevedono la programmazione degli interventi sanitari ed assistenziali utilizzando ed implementando la rete dei servizi territoriali, il costante controllo di qualità secondo indicatori mirati, la piena realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria, la promozione del collegamento tra operatori di diversi servizi e la loro costante formazione.

2) Il secondo punto prevede la concessione di BORSE LAVORO per tirocini pratici di apprendistato lavorativo finalizzato all’integrazione del soggetto interessato in ambiente di lavoro idoneo al ripristino di un buon livello di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell’interessato medesimo.

3) Il terzo punto va sviluppato con la formazione dei vari operatori che gravitano nell’ambito andando in definitiva a trattare:

a)   i disturbi dell’alimentazione

b)   il disagio socio/familiare

c)   i disturbi dell’apprendimento.

4) Il quarto punto concerne una tipologia assistenziale in struttura dedicata ad accogliere pazienti sofferenti in fase terminale, che non possono essere assistiti a domicilio temporaneamente o stabilmente; i tempi di realizzazione del programma prevedono nel primo anno la fase di formazione del personale e la realizzazione dell’Hospice per le cure palliative, mentre dal secondo anno si prevede l’attivazione dell’assistenza ai malati.

5) Il quinto punto sarà articolato in un corso di FORMAZIONE BIENNALE rivolto alle diverse categorie d’interesse e tratterà l’alcol ed i problemi alcol correlati fino a raggiungere nel terzo anno l’organizzazione di un Centro di Ascolto nel proprio ambito con personale formato.

Art. 9 – Integrazione scolastica.

L’Integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio dell’Ambito Sociale n. 29 “Foro–Alento” si realizza attraverso:

-    la programmazione coordinata di interventi per la lotta alla dispersione scolastica, la tutela dei minori in situazioni di disagio e/o di difficoltà sociale e psicologica, lo sviluppo della sicurezza e promozione sociale, già oggetto di specifiche azioni da parte degli istituti scolastici;

-    l’inserimento del personale educativo–assistenziale nell’itinerario di classe  mediante un Piano Educativo che consenta da un lato di agire in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto a quelli specifici del personale docente, dall’altro di evitare un intervento puramente assistenziale dell’allievo disabile, pur costituendo tale intervento la base da cui muovere la propria azione;

-    la realizzazione, attraverso gli strumenti della programmazione e della pianificazione, di un’azione diretta a coniugare per l’allievo disabile risposte a bisogni materiali (cura della persona) con risposte a bisogni immateriali (relazioni  partecipate).

      Il Piano di Zona è lo strumento per definire le strategie di risposta ai bisogni sociali e socio-educativi. E’, pertanto, necessario che i due strumenti di  lavoro, Piano Educativo e Piano di Zona, siano gestiti all’interno di un’unica strategia programmatoria, attuata in modo collaborativo tra Scuole ed Enti Locali, finalizzata alla promozione della crescita socio-culturale e all’integrazione scolastica degli allievi, secondo il seguente programma:

AREA INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI

Bisogni – età correlati (minori adolescenti)

-    tutela dei minori in situazione di disagio e di difficoltà sociale e psicologica;

-    consulenza di Psicologi dell’età evolutiva.

Obiettivi:

-    Individuare tempestivamente gli interventi da attivare, al fine di accrescere la capacità di diagnosi precoce delle situazioni di disagio.

-    Promuovere esperienze di protagonismo giovanile e di miglioramento dell’autostima.

Azioni:

-    Attività di consulenza dello psicologo nei consigli di classe;

-    Attività di consulenza individuale ai Docenti;

-    Interventi di supporto alle classi.

-    Sostegno economico ai Progetti atti a favorire esperienze di protagonismo giovanile e di  miglioramento dell’autostima.

AREA INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI IMMIGRATI

Bisogni correlati all’immigrazione e all’integrazione:

-    tutela dei minori immigrati in situazione di disagio e di difficoltà sociale e psicologica;

-    necessità di Mediatori Culturali.

Obiettivi:

-    Implementazione di azioni specifiche per i minori immigrati.

Azioni:

-    Attività di consulenza del mediatore culturale nei consigli di classe;

-    Attività di consulenza individuale ai Docenti;

-    Sostegno economico ai Progetti atti a favorire l’inserimento dei minori immigrati;

-    Sostegno economico per iniziative specifiche nei territori in cui si registra la maggiore presenza di alunni immigrati.

AREA DISABILITÀ

Bisogni – derivanti da patologie, menomazioni ed handicap

-    protesi e sussidi;

-    assistenti socio-educativi;

-    trasporto.

Obiettivi:

-    favorire l’attuazione dei Progetti Educativi Individualizzati.

Azioni:

-    provvedere alle richieste di protesi e sussidi;

-    provvedere alle richieste di assistenti socio-educativi;

-    provvedere alle richieste di trasporto.

Art. 10 – Concertazione con i soggetti di cui al comma 1 dell’art.4 della Legge 328/2000.

Gli Enti stipulanti il seguente Accordo, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, nella programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali.

Per favorire l’attuazione del principio di sussidarietà, gli Enti stipulanti il presente Accordo, nell’ambito delle risorse disponibili promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative. Ai fini dell’affidamento dei servizi, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

Art. 11 - Impegni dei soggetti firmatari.

L’attuazione del Piano di Zona oggetto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti, i quali svolgono i compiti loro affidati in base all’Accordo stesso. Ciascun Ente partecipante individua, inoltre, le risorse da impegnare per la sua realizzazione.

I sottoscritti assumono, pertanto, gli impegni sottoindicati:

-    concorrono all’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali

-    promuovono iniziative di formazione professionale.

La Provincia di Chieti:

-    conferisce le risorse “storiche” per i servizi in essere, con riferimento alla popolazione dell’Ambito Territoriale di riferimento;

-    concorre con i propri strumenti alla formazione delle risorse umane, al monitoraggio dei bisogni e delle risposte;

-    conferisce le risorse storiche alla programmazione unitaria di ambito.

Le scuole attive sul territorio ambitale n. 29 “Foro-Alento”:

-    concorrono con i propri strumenti alla formazione delle risorse umane;

-    partecipano, per quanto di competenza, alla gestione degli interventi a forte valenza integratoria socio-educativa con le proprie strutture, il proprio personale, la strumentazione in loro possesso.

L’Azienda Usl di Chieti mette a disposizione strutture, strumentazione, personale per le competenze socio-sanitarie descritte all’art. 3-septies del D.Lgs. 229/1999.

I Comuni dell’Ambito Territoriale n. 29 “Foro-Alento” conferiscono:

-    strutture, strumentazione, risorse umane ed economiche necessarie per l’attuazione del Piano di Zona 2003-2005, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli e nei singoli provvedimenti di attuazione del presente Accordo;

-    quota capitaria per i servizi sociali attivati e da attivare;

-    quota capitaria di cui alla legge quadro per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza sociale (di cui all’art. 22, legge 328/2000).

CAPO 4

Assetto e organizzazione – Ambito Sociale – Assetto dell’Ente di Ambito Sociale

Art. 12 – Ambito Sociale.

I Comuni di Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Torrevecchia Teatina e Villamagna, stipulanti il presente Accordo sono collocati nell’Ambito Territoriale Sociale n. 29 “Foro-Alento” deliberato con provvedimento del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 59/5 del 19.03.2002, pubblicato sul B.U.R.A. n° 59 “Speciale Politiche Sociali” del 15.05.2002.

Art. 13 – Assetto dell’Ente d’Ambito Sociale.

Al fine di conseguire un adeguato livello di efficienza ed assicurare, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 22/1998, una regia unitaria delle attività del Piano di Zona ed un collegamento diretto e continuo con i vertici politici dell’Ambito, all’Ente d’Ambito Sociale è affidata l’esecuzione del presente Accordo.

Il Responsabile dell’organizzazione dell’Ente d’Ambito Sociale è nominato dalla Conferenza dei Sindaci. Lo stesso si avvale della collaborazione del personale dipendente dei Comuni Associati.

La Conferenza dei Sindaci nomina, altresì, un esperto-Coordinatore Tecnico per l’attuazione del Piano di Zona con particolare riguardo ai problemi relativi alla realizzazione dei programmi integrati ed alla verifica graduale dei servizi proposti sul territorio.

L’organizzazione per la gestione unitaria dei servizi sociali s’ispira ad un modello strutturato su tre livelli di responsabilità: politico, gestionale, operativo:

-    livello “politico”, con responsabilità di indirizzo e di controllo:

-    la Conferenza dei Sindaci per la Programmazione e l'Organizzazione dei Servizi ed Interventi socio-assistenzali è organismo di indirizzo e di programmazione dell’Ambito Territoriale Sociale n. 29 “Foro-Alento”, ha competenza sugli atti fondamentali concernenti la programmazione e l’organizzazione di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale e, segnatamente:

-    promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale Sociale n.29 “Foro-Alento”;

-    istituisce l’Ufficio di Piano e ne nomina i componenti e il responsabile;

-    verifica il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano;

-    rimodula, ove necessario, le azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta dell’ufficio di piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma;

-    stipula i protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma;

-    predispone tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli Comuni o di altri soggetti istituzionali;

-    contribuisce, attraverso proprie indicazioni e proposte, all’individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci sono definite in apposito Regolamento che si allega al presente Accordo sotto la lettera “C”.

-    l’Ente d’Ambito Sociale (E.A.S.) rappresenta l’Ambito Territoriale Sociale ed esercita, in nome e per conto di tutti i Comuni dell’Ambito, le funzioni amministrative in materia sociale, assicurando la regia unitaria dei processi istituzionali di competenza dell’Ambito stesso; ha competenza negli atti di amministrazione che non rientrino tra quelli attribuiti alla Conferenza dei Sindaci e che non siano riservati dalla legge ai Dirigenti o ai Funzionari; l’Ente d’Ambito Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale n. 29 “Foro-Alento” è il Comune di Francavilla al Mare.

-    livello “gestionale”, con responsabilità di direzione dell’Ufficio di Piano secondo i criteri e le norme di legge, nonché la gestione amministrativa e finanziaria dell’Ufficio mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (art.107 T.U. 267/2000).

-    livello “operativo”, con responsabilità operativa sull’erogazione dei servizi, che può essere assicurata in forma “diretta” o mediante affidamento a soggetti terzi.

CAPO 5

Disposizioni finali – Durata dell’Accordo

Piano economico, copertura finanziaria e risorse

Responsabilità

Collegio di vigilanza e suo funzionamento

Eventuale procedimento di arbitrato

Pubblicazione - Clausola di salvaguardia

Art. 14 - Durata dell’Accordo.

Il presente Accordo è valido per l’intera durata del Piano di Zona 2003-2005 approvato dai Comuni associati dell’Ambito Territoriale n. 29 “Foro – Alento”.

Il primo anno ha carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali.

Art. 15 – Piano economico, copertura finanziaria e risorse.

Gli stipulanti il presente Accordo s’impegnano alla realizzazione del Piano di Zona nel triennio 2003-2005 secondo le rispettive risorse, competenze e disponibilità finanziarie, anche mediante la stipula di apposite intese di volta in volta definite tra gli Enti.

Il Piano di Zona 2003-2005 è allegato (Allegato “A”), quale sua parte integrante, sostanziale ed inscindibile, al presente Accordo.

Art. 16 – Responsabilità.

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

a)   il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la Provincia nel Presidente della Provincia di Chieti, per la parte sociale nel Sindaco del Comune di appartenenza dell’utente, per la parte sanitaria nel responsabile dell’Azienda Usl di Chieti e per la parte scolastica nel responsabile del Centro Servizi per lo Sviluppo delle Istituzioni Scolastiche e del Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Chieti;

b)   il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nei responsabili delle strutture organizzative degli enti stipulanti il presente Accordo di Programma ovvero nell’operatore investito  della  conduzione  del  caso o dell’intervento comunicato al cittadino.

Art. 17 – Collegio di vigilanza e suo funzionamento.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio composto da quattro componenti indicati ciascuno dagli stipulanti il presente accordo e da un quinto scelto dagli stessi di comune accordo con funzioni di presidente.

Il collegio di vigilanza, una volta accertato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli ai soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre alla Conferenza dei Sindaci la modifica anche sostanziale del Piano di Zona.

Il collegio si riunisce su convocazione del Presidente o su iniziativa di almeno tre suoi componenti.

Art. 18 – Eventuale procedimento di arbitrato.

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all’accordo di programma, e che non si possano definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di cinque arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti ed il quinto, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dagli altri quattro. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

Art.19 – Pubblicazione.

Il legale rappresentante dell’Ente d’Ambito Sociale trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano sociale Regionale e successivamente a tale verifica provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente accordo.

Art. 20 – Clausola di salvaguardia.

Gli stipulanti danno atto che il presente accordo è subordinato all’adozione del Piano di Zona dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito Sociale Territoriale n. 29 “Foro-Alento” 2003-2005 da parte dei Comuni associati, nonché all’approvazione del medesimo Piano di Zona da parte della Regione Abruzzo.

Fatto, letto e sottoscritto nella Casa Comunale di Francavilla al Mare, addì 11.12.2002.

Per la Provincia di Chieti – F.to: Dr. Domenico De Petra

Per l’Azienda Usl di Chieti – F.to: D.ssa Rosa Borgia

Per il C.I.S. – C.S.A. di Chieti – f.ti: D.ssa Marisa Colletti Bottarel – D.ssa Orlanda Sanvitale

Per i Comuni associati dell’Ambito Territoriale Sociale n.29 “Foro-Alento”

l’Ente d’Ambito Sociale

F.to: Anna Maria Chiementa


 

 

 

 

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO (CH)

 

Decreto n. 1 del 12.06.2003. Misure indennità d’esproprio a carico del Comune di Roio del Sangro.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Vista la Legge 25/06/1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 22/10/1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 28/01/1977, n. 10;

Visto il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15/01/1972, n. 8;

Vista la Legge 03/01/1978 n0 1;

Vista la Legge Regionale 09/01/1979, n. 2;

Vista la Legge Regionale 08/08/1992, n.  359 -

Vista la Legge Regionale 12/08/1998 n.  72

Considerato l’indirizzo giurisprudenziale inerente alla determinazione dell’indennità di espropriazione;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n0 5 del 24/02/2003 con la quale si approva il progetto esecutivo di:”Sistemazione strada comunale Forestiera”, si dichiara l’opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, e si stabiliscono nel contempo i termini relativi alle espropriazioni e asservimento e ai lavori a far data dalla suddetta deliberazione 5/03 come segue:

ESPROPRIAZIONI e/o ASSERVIMENTO : L’inizio è stabilito per il 24/02/2003, ed il termine entro il 24/02/06;

LAVORI: L’inizio è fissato per il 24/02/03 ed il termine entro il 24/02/04;

 

Visti i verbali di consistenza e le relative immissioni in possesso, avve­nute in data 24/04/03;

Considerato che, ai sensi della surrichiamata L.R. n. 2/1979, art. 2   Comma 4, l’avvenuta occupazione deve intendersi disposta per un periodo di anni tre dalla data dell’immissione in possesso;

Considerato che non si è verificata scadenza di nessuno dei termini sopracitati;

Considerato che le indennità provvisorie, per i predetti terreni sono state determinate tenendo conto sia dei valori agricoli medi a seconda della destinazione urbanistica dei terreni come da allegati elenchi;

Visto l’avviso, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dell’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio presso la segreteria del Comune dal 28/03/2003 al 24/04/2003;

Considerato che nel periodo di deposito dei succitati atti non sono state presentate osservazioni scritte da parte degli espropriandi;

Vista la relazione dell’opera da eseguire redatta dal Progettista nel mese di Marzo 2002;

 

Visto l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Roio del Sangro ha dato il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, nonchè sulla legittimità del presente provvedimento;

Visto il provvedimento di nomina del Responsabile del Servizio interessato;

DECRETA

Art. 1

La misura delle indennità di espropriazione e/o asservimento, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata negli allegati prospetti, che formano parte integrante del presente decreto;

Resta a carico del Comune di Roio del Sangro l’obbligo dì corrispondere alle ditte espropriande i rimborsi di qualunque importo, previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della Legge n. 865 nonchè ogni altra somma prevista dalle vigenti leggi;

Art. 2

L’ufficio Notifiche del Comune di Roio del Sangro è incaricato di comunicare l’indennità determinata con il presente decreto alle ditte interessate, nelle forme previste per gli atti processuali e civili;

Art. 3

I proprietari, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di cui al 4° comma dell’art. 11 della Legge 865/71, comunicano all’Ente espropriante, se intendono accettare l’indennità provvisoria.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché, a cura e spese dello Ente espropriante.

Roio del Sangro, lì 12 giugno 2003

VISTO: IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Illeggibile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Illeggibile


 

 



COMUNE DI SERRAMONACESCA (PE)

 

Accordo di programma fra la Comunità Montana della Majella e del Morrone – Zona L – di Caramanico Terme (PE), il Comune di Serramonacesca (PE) e l’Azienda Speciale “Majella Morrone” S.p.A. .

IL SINDACO del comune di serramonacesca

Premesso che in data 4 marzo 2003 fra i soggetti sopraindicati, è stato sottoscritto uno specifico il Protocollo d’Intesa per l’esecuzione delle opere finalizzate alla attuazione di un progetto per la “Realizzazione di una struttura adibita a residenza per particolari categorie sociali (anziani) e per le attività direttamente connesse alla relativa gestione della struttura”, ubicata nel Comune di Serramonacesca (PE);

Richiamate le premesse del menzionato Protocollo d’Intesa di seguito riportate:

omissis

Rilevato, altresì, che in data 20 giugno 2003 è stato sottoscritto dai rappresentanti titolati degli Enti interessati (Comune di Serramonacesca, Comunità Montana della Majella e del Morrone - Zona L - e Azienda Speciale “Majella Morrone” S.p.A.) il definitivo “Accordo di Programma” per l’attuazione del menzionato progetto inerente la “Realizzazione di una struttura adibita a residenza per particolari categorie sociali (anziani) e per le attività direttamente connesse alla relativa gestione della struttura”, ubicata nel Comune di Serramonacesca;

Visto il documento “Accordo di Programma”...

omissis

Visto il progetto definitivo - esecutivo dell’iniziativa in argomento, parte integrante e sostanziale del citato Accordo di Programma, costituito dai seguenti elaborati tecnici: 1.1. Relazione Tecnica; 1.2. Elaborato Grafico: Planimetrie Generali; 1.3. Elaborato Grafico: Stato di Fatto; 1.4. Elaborato Grafico: Di Progetto; 1.5. Piano Particellare d’Esproprio; 1.6. Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;

Rilevato, altresì, che l’Accordo di Programma richiamato è stato stipulato fra le parti interessate ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e contempla la variazione del vigente locale strumento urbanistico (P.R.E.) ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art.34 del D.Lgs. n.267/2000;

Rilevato che il Consiglio Comunale di Serramonacesca, con Deliberazione n. 8 del 27.06.2003, esecutiva, ha ratificato l’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma in argomento;

omissis

Richiamati, altresì, i pareri espressi sul progetto dagli Enti sovraordinati e resi sia in sede di Conferenza dei Servizi che “a latere” della medesima;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 24 marzo 2003, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. n.18/83, così come integrata e modificata dalla L.R. n.70/95, e specificatamente gli articoli 8 - bis ed 8 - ter;

Visto l’art. 34, commi 4° e 5°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

1)   E’ approvato l’Accordo di Programma fra la Comunità Montana della Majella e del Morrone -Zona L - di Caramanico Terme (PE), il Comune di Serramonacesca (PE) e l’Azienda Speciale “Majella Morrone” S.p.A., relativo alla “Realizzazione di una struttura adibita a residenza per particolari categorie sociali (anziani) e per le attività direttamente connesse alla relativa gestione della struttura”, ubicata nel Comune di Serramonacesca (PE), stipulato in data 20.06.2003, giusta ratifica del Consiglio Comunale di Serramonacesca con Deliberazione n. 8 del 27.06.2003;

2)   Si da atto che la pubblicazione sul B.U.R.A. del presente Decreto ha valore di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste nell’Accordo medesimo e determina la variazione dello strumento urbanistico generale (P.R.E.) del Comune di Serramonacesca.

3)   Si dispone di richiedere la pubblicazione del presente Decreto alla Direzione del B.U.R.A. .

Dal Palazzo Municipale, addì 24 luglio 2003

Il Sindaco

Dr. Andrea Di Meo


 

 

Approvazione definitiva del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica (com-parto edificatorio) nella zona “Comparto di Trasferimento”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dagli articoli 20 e 21 della L.U.R. n. 18/83

AVVISA

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.07.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato definitivamente approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica (comparto edificatorio) nella zona “Comparto di Trasferimento”.

Dal Palazzo Municipale, addì 24 luglio 2003

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Mario Mazzocca

 

 

 

Approvazione definitiva della “Variante al Piano Regolatore Esecutivo per Inse-diamenti Produttivi in località “Piana Bellonia”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

-    in adempimento di quanto disposto dalla L.U.R. n. 18/83;

omissis

-    vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 88/13 del 24.06.2003 di approvazione definitiva del “Recepimento del P.R.P.” nella “Variante al Piano Regolatore Esecutivo per Insediamenti Produttivi in località “Piana Bellonia”, con proposta di modifica del P.R.P.;

AVVISA

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10.07.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato definitivamente approvata la “Variante al Piano Regolatore Esecutivo per Insediamenti Produttivi in località “Piana Bellonia”.

Dal Palazzo Municipale, addì 24 luglio 2003

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Mario Mazzocca


 

 

AZIENDA CONSORTILE

ACQUEDOTTO DEL RUZZO TERAMO

 

Deliberazione assembleare n. 1 del 11 giugno 2003.Adeguamento Tariffe Idriche anno 2002 senza approvazione incremento tariffario 2001.

Omissis.

Approvare le seguenti Tariffe acqua potabile con decorrenza

01.07.2003. Tariffe Idriche anno 2002. Tariffe anno: fino a 84 mc.: Euro 0,195737;

da 85 mc. a 204 mc.: Euro 0,419363; da 205 mc. a 312 mc.: Euro 0,617166; oltre 312 mc: Euro 0,649703; Tariffa uso allevamento: Euro 0,210198; Tariffa sub-distributori: Euro

0,198319; Tariffa utenze comunali: Euro 0,195737.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Alessandra Davide

IL PRESIDENTE F.F.

F.to Franco Di Bonaventura

 

 

Deliberazione assembleare n. 1 del 11 giugno 2003.Adeguamento Tariffe Idriche anno 2002 con approvazione incremento tariffario 2001.

Tariffe anno: fino a 84 mc.: Euro 0,199241; da 85 mc. a 204 mc.: Euro 0,426869; da 205 mc. a 312 mc.: Euro 0,628213; oltre 312 mc.: Euro 0,661332; Tariffa uso allevamento: Euro 0,213960; Tariffa sub-distributori: Euro 0,201869;Tariffa utenze comunali: Euro 0,199241.

Omissis.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Alessandra Davide

IL PRESIDENTE F.F.

F.to Franco Di Bonaventura

 

 


 

 

S.A.S.I. S.P.A.

S.A.S.I. S.P.A. SOCIETA' ABRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.

 

Tariffa acqua al metro cubo per Comuni soci nel periodo 01.07.2002 – 31.12.2002.

IL PRESIDENTE

Vista la Deliberazione C.I.P.E. n. 131/2002 del 19.12.2002;

Vista la Circ. n. 3559/C della Direzione Generale del Commercio delle Assicurazioni e dei Servizi -  Servizio centrale Camere di Commercio - Uffici B1-B2, del 13 maggio 2003, prot. 552314, punto 3.2;

RENDE NOTO

Che il C.d.A. della Società, con propria deliberazione, ha approvato in Euro 0,1322920 al metro cubo la tariffa dell’acqua erogata dalla Società ai Comuni soci nel periodo 01.07.2002-31.12.2002.

Lanciano, 30.06.2003

Illeggibile