Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 19

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 11 LUGLIO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 253:

D.G.R. 119/2002 e successive modifiche e integrazioni: “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali.” Modifica Allegato B punto 10 let. r).

 

......................................................... Pag. 8

 

DELIBERAZIONE 24.04.2003, n. 281:

Piano di Emergenza per la profilassi della Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) – O.M. 11 maggio 2001. Regione Abruzzo......................... Pag. 8

 

DECRETI

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 20.05.2003, n. 58:

Elezioni rinnovo Amm.ne Separata Beni Civici frazione S. Vito del Comune di Valle Castellana (TE). ............................................................. Pag. 19

 

DECRETO 20.05.2003, n. 59:

Legittimazione terre civiche. Ditta Farina Peppino. Comune di Archi (CH).       Pag. 19

 

DECRETO 20.05.2003, n. 60:

Legittimazione terre civiche. Ditta Scuccimarra Gennaro. Comune di Archi (CH).       Pag. 20

 

DECRETO 20.05.2003, n. 61:

Legittimazione terre civiche. Ditta Sciorilli Giulio. Comune di Archi (CH).        Pag. 21

 

DECRETO 20.05.2003, n. 62:

Legittimazione terre civiche. Ditta Di Carlantonio Filomena, Nicola, Luciano, Terenzio, Faustino e Gemmiti Bambina. Comune di Archi (CH)....... Pag. 22

 

DECRETO 20.05.2003, n. 63:

Declassificazione a Comunale della S.P. 5/D di Accattapane ricadente nel territorio dei Comuni di Corropoli e Controguerra (TE). ............................ Pag. 23

 

DECRETO 20.05.2003, n. 64:

Declassificazione a Comunale della S.P. n. 1/D Colonnella-Tronto ricadente nel territorio del Comune di Colonnella (TE). ...................................... Pag. 24

 

DECRETO 20.05.2003, n. 65:

Declassificazione a Comunale della S.P. n. 57/A di Villa Bizzarri ricadente nel territorio dei Comuni di Ancarano e Torano Nuovo (TE)................. Pag. 24

 

DECRETO 20.05.2003, n. 66:

Declassificazione a Comunale della S.P. Campodino ricadente nel territorio dei Comuni di Nereto e Torano Nuovo (TE).

 

....................................................... Pag. 25

 

Decreti Dirigenziali

 

DECRETO 23.05.2003, n. 5:

Autorizzazione provvisoria alla realizzazione dell’elettrodotto 150 KV da Cellino Attanasio a C.P. di Penne interessante i Comuni di Cellino Attanasio, Castiglione M.R., Bisenti e Penne (PE).           Pag. 25

 

ORDINANZE

 

Presidente della Giunta Regionale

 

ORDINANZA 20.05.2003, n. 12:

Espropriazioni – Ditta F.lli Orlando nel Comune di Roccaspinalveti (CH) – Pagamento indennità.    Pag. 26

 

DETERMINAZIONI

 

Direttoriali

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DETERMINAZIONE 06.05.2003, n.  DM/53:

DocUP Obiettivo 2 (2000-2006). Complemento di Programmazione (CdP): Asse 3 – Misura 3.4 - Azione 3.4.1 e Azione 3.4.2-. Deliberazione GR n. 48 del 5.2.03- Riapprovazione dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili e finanziabili e quelle inammissibili relative ai Progetti Integrati Territoriali (PIT) selezionati dai “tavoli di partenariato” costituiti nelle quattro amministrazioni provinciali abruzzesi. Assegnazione del cofinanziamento della “spesa pubblica”. ............................... Pag. 28

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DI COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DEGLI ABBRUZZESI ALL'ESTERO

 

DETERMINAZIONE 13.05.2003, n. DA5/88:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione ANGSA Abruzzo onlus – 66054 Vasto (CH). Pag. 36

 

DETERMINAZIONE 14.05.2003, n. DA5/92:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione Gruppo Intercomunale Volontari – Comunità Montana Sirentina – 67029 Secinaro (AQ).............................................................. Pag. 36

 

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DA5/96:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione Obiettivo Prevenzione ed Informazione Senologica – OPIS – “Sandra Brandano” – 65026 Popoli (PE). Pag. 36

 

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DA5/97:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano – Consiglio Regionale d’Abruzzo – 67100 L’Aquila.   Pag. 37

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 15.05.2003, n. DH5/68:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello – Interventi finanziati con Fondi Regionali – Primo provvedimento conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/187 del 04.12.2002.............................................................. Pag. 38

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 08.04.2003, n. DC7/51:

Legge regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Pennapiedimonte (CH).

 

....................................................... Pag. 46

 

DETERMINAZIONE 09.04.2003, n. DC7/52:

Legge regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Corvara (PE). Pag. 46

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 20.05.2003, n. DD7/22:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.            Pag. 47

 

DETERMINAZIONE 21.05.2003, n. DD7/23:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

....................................................... Pag. 48

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE

 

DETERMINAZIONE 30.04.2003, n. DG5/128:

Centro di Diagnostica Radiologica e Terapia Fisica del Dr. Torinto Sciuba s.r.l. – Sulmona. Autorizzazione al trasferimento della struttura da Corso Ovidio n. 43 Sulmona in Via Tirone n. 6 dello stesso Comune.    Pag. 51

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE

 

DETERMINAZIONE 16.05.2003, n. DG4/012:

Società S.T.S.A. S.R.L. di Castiglione Messer Marino (CH). Modifica dello Statuto e della denominazione sociale della Società e proroga del termine fissato con O.D. n. DG4/013 del 26.03.02 per l’allestimento di una R.S.A. per 40 P.L. Residenziali nel Comune di Castiglione Messer Marino (CH). Pag. 51

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

 

DETERMINAZIONE 13.05.2003, n. DG15/68:

Pubblica assistenza Croce Verde “Pratola Soccorso” di Pratola Peligna (AQ) – Autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi e feriti al di fuori e nell’ambito del Servizio di Emergenza ed Urgenza Sanitaria “118”.............................................................. Pag. 52

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 20.05.2003, n. DC7/69:

Legge regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Roseto Degli Abruzzi (TE).

 

....................................................... Pag. 53

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO SVILUPPO SISTEMI E COMUNICAZIONE

 

DETERMINAZIONE 30.04.2003, n. DL9/424:

Attuazione P.O.R Anno 2002 – Asse E Azione E/1.5. Ricerca finalizzata alla definizione di un modello adeguato alla realtà locale per la riduzione del gender - gap.

....................................................... Pag. 54

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

 

DETERMINAZIONE 13.05.2003, n. DG15/69:

Pubblica assistenza Abruzzo “Croce Gialla” di Lanciano (CH) – Autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi e feriti nell’ambito del Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria “118”.   Pag. 57

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

 

DETERMINAZIONE 09.05.2003, n. DG11/18:

Istituzione nella Regione Abruzzo dell’Albo dei Medici Veterinari riconosciuti. Elenco degli iscritti triennio 2003-2005. Aggiornamento ed integrazione elenco.

 

....................................................... Pag. 58

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DF2/290:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione fondi per calzature in TR, PVC e etilene vinilacetato (EVA) e granuli di EVA” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta FINPROJECT da ubicarsi in strada Bonifica Km. 12,400 - Comune di Ancarano (TE). ............................................................. Pag. 62

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DF2/291:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “taglio di piastre e resinatura per la produzione di accumulatori al piombo e di produzione di accumulatori di piombo ermetici” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta FIAMM AUTOMOTIVES BATTERIES, ubicati in Comune di Avezzano (AQ), via A. Volta n. 9. Rinnovo D.G.R. n. 1131 del 26.5.1999 e n. 3325 del 16.12.1998.............................................................. Pag. 62

 

DETERMINAZIONE 06.05.2003, n. DF2/283:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “pasta alimentare” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO ubicato in Comune di Ortona (CH) loc. Madonna della Croce. Rettifica determinazione dirigenziale n. DF2/282 del 14.4.2003. ........................................... Pag. 63

 

DETERMINAZIONE 08.05.2003, n. DF2/295:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “frantumazione e vagliatura di inerti calcarei” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta I.C. s.r.l. da ubicarsi in loc. Corneto di Sotto - Comune di Ortona dei Marsi (AQ).  Pag. 64

 

DETERMINAZIONE 09.05.2003, n. DF2/296:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di percarbonato di sodio” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta MEDAVOX da ubicarsi in P.le Elettrochimica n. 1 - Comune di Bussi sul Tirino (PE).      Pag. 65

 

DETERMINAZIONE 09.05.2003, n. DF2/297:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “taglio grandi lastre e linea di produzione fibra di vetro e insilaggio ossido di ferro e carbone e produzione vetri incapsulati – fusione per la produzione vetro piano float – rifilatura parabrezza” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta PILKINGTON SIV ubicati in zona industriale - comune di San Salvo (CH). Rinnovo ordinanza dirigenziale n. 91 del 27.03.2000. Rettifica determinazione dirigenziale n. DF2/154 del 25.11.2002. Autorizzazione ai sensi art. 6 per un nuovo impianto di rifilatura parabrezza da ubicarsi in Comune di San Salvo (CH). Pag. 65

 

DETERMINAZIONE 12.05.2003, n. DF2/298:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “macinazione buccette e produzione vapore derivante dalla combustione del biogas” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta DISTILLERIA D’AURIA da ubicarsi in stazione Caldari - Comune di Ortona (CH).............................................................. Pag. 66

 

DETERMINAZIONE 14.05.2003, n. DF2/300:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “conglomerati bituminosi” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta MARCONI ASFALTI, da ubicarsi in via Piceni 1 - Comune di Montesilvano (PE). Pag. 67

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

DETERMINAZIONE 14.05.2003, n. DF2/301:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione bevande alcoliche e analcoliche” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15a) – della Ditta CAMPARI CRODO ubicato in Comune di Sulmona (AQ) – S.S. 17 Km. 96, zona industriale.       Pag. 67

 

Parte II

 

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

 

CORTE COSTITUZIONALE

 

Sentenza n. 169 del 23 maggio 2003, relativa all’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002 n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali)............................................. Pag. 69

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALI

 

Avviso di deposito progetto “Coltivazione di una cava di ghiaia e ripristino ambientale tramite attività produttiva” nel Comune di Lanciano............ Pag. 71

 

Avviso di deposito progetto “Realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominato “Scindarella” nella stazione sciistica di Campo Imperatore in Comune dell’Aquila.”    Pag. 71

 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

Licenza attingimento d’acqua per uso irriguo – Ditta: PELLICANO ROSA – . Pag. 72

 

Licenza attingimento d’acqua per uso irriguo – Ditta: DI SALVO MARIA ANTONIETTA – .         Pag. 72

 

Licenza attingimento d’acqua per uso irriguo – Ditta: LIBERATORE ANTONIO – . Pag. 73

 

Licenza attingimento d’acqua per uso irriguo – Ditta: DEL GRANDE GIUSEPPE -.   Pag. 73

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

 

Estratto atto di determinazione n. 1832 del 25.03.2003.     Pag. 74

 

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria del Comunale dell’Adozione della variante parziale al P.R.G., relativa alla revisione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., adottata con deliberazione di C.C. n. 25 del 06.05.2003........................................... Pag. 75

 

COMUNE DI ANCARANO (TE)

 

Avviso di deposito della variante al P.R.E. per la “Realizzazione di n. 3 alloggi di edilizia sovvenzionata”.............................................................. Pag. 75

 

Avviso di deposito della variante al P.R.E. per lavori di ristrutturazione edificio di proprietà comunale denominato “Palazzo Spalazzi”.................. Pag. 75

 

COMUNE DI CARSOLI (AQ)

 

Avviso di approvazione variante specifica al Piano Regolatore Generale Cimitero di Pietrasecca.   Pag. 76

 

COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI (CH)

 

Avviso di deposito degli atti di Piano Regolatore Generale.         Pag. 76

 

COMUNE DI NERETO (TE)

 

Avviso di deposito: Adozione Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto

 

....................................................... Pag. 78

 

Avviso di deposito: Approvazione Definitiva variante parziale n. 7 al P.R.G. vigente da Zona Direzionale a Zona Residenziale di completamento mista. Pag. 78

 

COMUNE DI SAN SALVO (CH)

 

Accordo di programma Piano di Zona – Ambito n. 26 “COSTA SUD”- .

 

....................................................... Pag. 79

 

COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO (CH)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale del Piano Regolatore Esecutivo.    Pag. 84

 

COMUNE DI SILVI (TE)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale degli Atti ed Elaborati della Variante al P.R.G. per inserimento area da destinare ad attrezzature di interesse comune di tipo religioso.        Pag. 85

 

COMUNITA' MONTANA

COMUNITA' MONTANA AVENTINO MEDIO SANGRO

 

Deliberazione di G.R. d’Abruzzo n. 202 del 27.03.2003 – Approvazione Piano di zona 2003-2005 - Ambito Sociale n. 20 “Aventino”........................ Pag. 85

 

COMUNITA' MONTANA

PELIGNA ZONA F

 

Deliberazione di G.R. d’Abruzzo n. 129 del 25.02.2003 – Approvazione Piano di zona 2003-2005 - Ambito Sociale n. 17 “Valle Peligna”................. Pag. 86

 

ERRATA CORRIGE

 

Comunicato relativo alla pubblicazione delle modifiche allo Statuto del Comune di Francavilla al Mare (CH), pubblicato sul B.U.R.A. n. 13 Serie Ordinario del 7 Maggio 2003.     Pag. 90

 


 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 253:

D.G.R. 119/2002 e successive modifiche e integrazioni: “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali.” Modifica Allegato B punto 10 let. r).

 

 

Vista la delibera di Giunta Regionale n 119 del 22.03.2002 e successive modifiche e integrazioni (n. 241/2002, n. 757/2002 e n. 839/2002) di approvazione del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”;

Considerato necessario procedere al seguente adeguamento:

Allegato B punto 10 lettera r) aggiungere dopo “freatiche” le parole:”superiori a 50 litri al secondo”;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. Storico Architettonici e VIA ha attestato la legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge:

delibera

Di adeguare il documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 119/2002 e successive modifiche e integrazioni (n. 241/2002, n. 757/2002 e n. 839/2002) nel modo seguente:

Allegato B punto 10 lettera r) aggiungere dopo “freatiche” le parole:”superiori a 50 litri al secondo”;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

DELIBERAZIONE 24.04.2003, n. 281:

Piano di Emergenza per la profilassi della Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) – O.M. 11 maggio 2001. Regione Abruzzo.

la giunta regionale

Omissis

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritti:

1)   Di rendere obbligatoria nei territori di tutti i Comuni delle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, la vaccinazione di tutti i ruminanti domestici (ovini, caprini, bovini e bufalini). In attuazione all’Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

2)   La campagna di vaccinazione è attuata secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi punti, in assonanza con il provvedimento del Ministero della Salute n. 608/BT/14 del 7 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni e secondo il piano allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)   La campagna di vaccinazione dovrà terminare entro il 31 Maggio 2003 salvo proroghe. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise “G. Caporale” provvederà alla fornitura del vaccino ed all’attività di formazione ed informazione relativa ai protocollo di vaccinazione, nei confronti dei Servizi Veterinari delle Aziende Unità sanitarie Locali e dei veterinari operatori riconosciuti. Per la copertura finanziaria delle attività di cui al precedente punto 2) sì farà fronte mediante:

a)   l’impiego e rifinalizzazione delle somme già impegnate con Deliberazione di G.R. n. 998 del 31 ottobre 2001, concernente: “Riserva e finalizzazione di somma del Fondo Sanitario Nazionale per l’attuazione dei piani annuali di emergenza, L.R. n. 56/95. Approvazione del programma delle emergenze per l’anno 2001 e impegno del relativo importo di € 249.448,68 (pari a £ 483.000.000)”;

b)  l’impiego di quota parte - ovvero € 206.582,86 (€ 103.291,43 per abbattimenti + 103.291,43 vaccin. blue tongue) - delle somme già impegnate con delibera di.G.R. n. 1115 del 12 dicembre 2002 concernente: “Riserva e finalizzazione di somma del Fondo Sanitario Nazionale per l’attuazione dei piani annuali di emergenza, L. R. 56/95. Approvazione del programma delle emergenze per l’anno 2002 e impegno del relativo importo di € 249.448,68”;

c)   con quota parte - ovvero € 77.468,53 - del fondo relativo all’anno 2003 e riservato a: “Riserva e finalizzazione di somma del Fondo Sanitario Nazionale per l’attuazione dei piani annuali di emergenza, L.R. n. 56/95. Programma delle emergenze per l’anno 2003 e impegno del relativo importo di € 249.448,68 secondo le indicazioni fornite nella riunione del C.R.Z. in data 10.04.2003 come da verbale allegato; la rimanente somma di € 171.980,15 (€ 249.448,68 - € 77.468,53) rimane a disposizione del Servizio Veterinario Regionale per eventuali ulteriori spese per abbattimenti e per il potenziamento del Servizio predetto;

d)  con la ulteriore quota di € 361.520,00 sul Cap. 81501 del Bilancio regionale 2003, del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla Regione Abruzzo per l’anno in corso; per gli anni successivi si provvederà con analoghi finanziamenti, per la durata dei piani di profilassi;

4)   le risorse finanziarie di cui ai punti precedenti - sulla base dei compiti attribuiti a ciascuna A.U.S.L., all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ed al Servizio Veterinario Regionale - vengono ripartite per le attività di cui ai punti 1), 2) e 3), secondo una stima proporzionata alla consistenza del patrimonio zootecnico nel territorio, del numero degli allevamenti e dei capi bovini ed ovi-caprini, nella maniera specificata nella seguente tabella:

FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (Blue Tongue)

Servizio Veterin.

AUSL

Avezzano
Sulmona

Chieti

Lanciano
Vasto

L’Aquila

Pescara

Teramo

IZS e

REGIONE

TOTALI

Ripartizione in €

140.440,00

36.500,00

91.376,00

110.040,00

148.472,00

266.438,00

 

793.266,00

Formazione e aggiornamento

 

 

 

 

 

 

I.Z.S.
€ 25.000,00

25.000,00

Raccolta aggregaz ed Analisi dei dati, ed ogni altra spesa non prevista.

 

 

 

 

 

 

REGIONE
€ 76.754,00

76.754,00

Totali parziali

140.440,00

36.500,00

91.376,00

110.040,00

148.472,00

266.438,00

101.754,00

895.020,00

5)   di incaricare i Direttori Generali delle AA.UU.SS.LL. - nel più breve tempo possibile - a trasmettere al Servizio Veterinario Regionale i programmi che i Responsabili dei Servizi Veterinari interessati avranno predisposto, in ragione dei quali saranno assegnate le risorse di cui al prospetto sopra riportato;

6)   analogamente, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise di Teramo - entro i termini medesimi - provvederà a trasmettere il Programma di formazione/aggiornamento da realizzare.

7)   l’attività di cui ai punti 1), e 2) potrà essere realizzata mediante l’impiego di tutti i Medici Veterinari dipendenti delle Aziende UU.SS.LL. o LL.PP. riconosciuti. Deve essere garantita la realizzazione del 30% delle attività precisate, come compito di istituto; per la realizzazione della restante attività, se svolta da personale dipendente, può essere attribuito un compenso non superiore al 50% della tariffa prevista per i veterinari liberi professionisti. In relazione all’urgenza delle operazioni da svolgere possono essere utilizzate e prorogate le convenzioni già stipulate dai servizi veterinari delle Az. U.S.L. con i LL. PP.

8)   al Servizio Veterinario Regionale viene affidato l’incarico di valutare i programmi di cui ai precedenti punti 6) e 7); lo stesso viene incaricato di adottare le misure correttive che eventualmente si rendessero necessarie nel corso di attuazione dei piani di cui ai punti 1), 2) e 3);

9)   qualora i servizi territoriali delle AA.UU.SS.LL. o degli altri enti pubblici e privati non dovessero ottemperare alle disposizioni impartite, il Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione può adottare tutte le misure del caso, ovvero: vicariando e/o commissariando gli enti inadempienti o avvicendando i soggetti responsabili, con conseguente sottrazione delle risorse e - per il buon esito dei piani - affidamento dell’incarico ad altri Enti pubblici o privati in grado di assicurare lo svolgimento delle attività in parola. La mancata realizzazione dei programmi comporterà - per il Servizio Veterinario della ASL o dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale - il “non raggiungimento” degli obiettivi da parte dei dirigenti interessati, con conseguente segnalazione al nucleo di valutazione interna ed al Direttore Generale dell’Ente;

10) le Aziende UU.SS.LL., per lo svolgimento delle operazioni previste ai precedenti punti 1) e 2), possono avvalersi del supporto di Medici Veterinari Libero-professionisti appositamente incaricati, autorizzati o a contratto come sopra precisato, assicurando loro un compenso di € 15,00 per ogni allevamento bovino e/o ovi-caprino, sottoposto a piano di profilassi per la Blue Tongue, € 2,00 per ogni capo bovino vaccinato ed € 0,80 per ogni capo ovino vaccinato. Alle tariffe devono essere aggiunte l’IVA al 20% e l’ENPAV al 2%.

11) Per quanto concerne i programmi per TBC, Br. Bov, LEB, BSE, Scrapie, MVS, Br. 0v-cap. ed ogni altro adempimento regionale nel settore veterinario, a carattere ricorrente, sono assegnati al Dirigente del Servizio Veterinario Regionale che, sulla base delle indicazioni ministeriali e in assonanza con la normativa comunitaria, li adotta con proprio provvedimento;

12)per l’assolvimento delle mansioni attribuite al Servizio Veterinario Regionale (raccolta, aggregazione, analisi dei dati ecc.) - permanendo la grave carenza di organico ed in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali - si farà fronte mediante medici veterinari e personale appositamente incaricato con provvedimenti del Dirigente, utilizzando parte delle risorse ad esso assegnate. In tal caso, resta inteso che sarà il Dirigente del Servizio stesso, a curare e coordinare le attività in parola;

14) Il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione, è delegato all’assunzione degli atti amministrativi connessi alla presente Deliberazione, ivi compresa la liquidazione dei fondi agli aventi diritto, previa verifica delle attività svolte;

15) per quanto non espressamente previsto nei Piani allegati, si faccia riferimenio alle disposizioni vigenti in materia ed ai relativi provvedimenti regionali;

16) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).



PIANO OPERATIVO

INTRODUZIONE

POPOLAZIONE ANIMALE RECETTIVA ALLA BLUE TONGUE IN ABRUZZO

ASL

AZ. BOVINE

N. CAPI

AZ. OVI-CAPRINE

N. CAPI

CHIETI

365

3500

700

9000

AVEZZANO – SULM.

760

13850

1330

69560

LANCIANO - VASTO

869

12051

1124

26580

PESCARA

1282

17603

2168

44120

L’AQUILA

798

8236

895

39800

TERAMO

2303

27395

4402

80000

 

 

 

 

 

TOTALE

6377

82637

10619

289060

La popolazione animale da sottoporre a vaccinazione per l’intera regione è pari a 82.637 capi bovini e 289.060 capi ovi-caprini per un totale complessivo di 371697 capi. e 16996 aziende.

Le operazioni di vaccinazione sono iniziate a febbraio in alcune province e termineranno il 31 maggio 2003, salvo proroghe.

ORGANISMI COINVOLTI:

Servizi Veterinari delle ASL

Veterinari Riconosciuti

Servizio Veterinario Regionale

Istituto Zooprolilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise.

OPERAZiONi DI CAMPO:

Ciascun operatore dovrà essere dotato di:

-    una borsa frigo per la corretta tenuta del vaccino e siberine in quantità adeguata per mantenere le dosi vaccinali alla temperatura di 4-8° C;

-    un numero di siringhe, aghi e dosi vaccinali sufficiente al numero di capi che devono essere vaccinati;

-    più copie della scheda SBT09 (tabella I), nella quale registrare gli interventi vaccinali effettuati;

-    modello 2bis/33 sul quale registrare le matricole degli ovini e caprini vaccinati.

-    Modello 2/33 sul quale registrare le matricole dei bovini vaccinati.

AZIENDE SENTINELLA:

I bovini sentinella non vanno sottoposti a vaccinazione e con essi un congruo numero di bovini della stessa azienda, stabilito dal Servizio veterinario della ASL, considerati di riserva;
gli ovini e caprini presenti nell’azienda sentinella devono essere vaccinati.

I° FASE OPERATIVA

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI VACCINATI

L’identificazione degli animali vaccinati, ai fini delle successive eventuali certificazioni deve essere registrata con rigorosa precisione:

Animali delle specie ovina e caprina

I codici identificativi dì tutti gli animali vaccinati dovranno essere riportati sul modello 2bis/33, nel quale, oltre agli estremi identificativi dell’allevamento e la data in cui si è praticata la vaccinazione, dovrà essere riportata la dicitura: «Vaccinazione nei confronti della blue tongue, sierotipi 2 e 9 gg/mm/aa - non destinabile agli scambi intracomunitari”, timbro della AUSL e firma leggibile del veterinario che effettua l’intervento vaccinale.

Sul registro aziendale dovrà essere riportato il numero degli animali che sono stati vaccinati e la data di vaccinazione.

Gli ovi-caprini sprovvisti di marca auricolare dovranno essere identificati con apposizione di un marchio auricolare riportante la nuova codifica regionale prevista per gli ovini.

Le spese per i marchi sono a carico dell’allevatore.

Gli ovi-caprini dovranno essere contrassegnati con un tatuaggio da apporre sulla grassella o sul padiglione auricolare recante “BT”, due cifre corrispondenti al mese in cui tale animale è stato vaccinato (ad esempio, “02” se l’animale è stato vaccinato a febbraio) ed una cifra recante l’anno in cui tale animale è stato vaccinato (ad esempio, “3” se l’animale è stato vaccinato nel 2003).

I modelli 2bis/33 recanti gli identificativi degli animali vaccinati dovranno essere conservati presso gli uffici del servizio veterinario dell’Azienda USL, al fine di poter certificare, in qualunque momento, l’avvenuta vaccinazione degli animali in questione.

Qualora gli animali vaccinati perdessero il marchio identificativo e non fosse possibile risalire correttamente all’identità, per gli animali in questione dovranno essere adottati gli opportuni provvedimenti.

Animali della specie bovina e bufalina:

Per tutti gli animali vaccinati andrà riportato, sia sul registro aziendale che sul documento di identificazione individuale (passaporto) la seguente dicitura: «Vaccinazione nei confronti della bluetongue, sierotipi 2 e 9 gg/mm/aa - non destinabile agli scambi intracomunitari”, timbro della AUSL e firma leggibile del veterinario che effettua l’intervento vaccinale. lnoltre, sul registro aziendale dovrà essere riportata il numero degli animali che sono stati vaccinati e la data di vaccinazione.

Le operazioni devono essere completate con la compilazione del modello 2/33 o analogo foglio di lavoro, debitamente sottoscritto dal detentore degli animali e deve essere conservato presso gli uffici del Servizio Veterinario della ASL e nell’Azienda a cura del detentore.

MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZlONE E DELL’IMPIEGO DEL VACCINO

Registrazione della distribuzione del vaccino

La distribuzione verrà effettuata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise che provvederà a consegnare al Servizio Veterinario dell’Azienda USL, il numero di dosi necessarie per la vaccinazione.

Le Az.UU.SS.LL. provvederanno ad immagazzinare, anche temporaneamente, ed a distribuire il vaccino. Dovranno detenere un registro di carico e scarico conforme al modello riportato nella scheda SBT08. (tabella II) Il registro dovrà essere compilato secondo le istruzioni contenute nell’Allegato la. Per ciascun lotto dovrà essere riportato il numero di flaconi presi in carico ed il numero di flaconi distribuiti.

Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di vaccinazione. In quest’ultimo caso il veterinario dovrà registrare l’accaduto e la registrazione dovrà essere tenuta agli atti dell’Azienda USL di competenza e disponibile, su richiesta, per gli organi di controllo nazionali e comunitari.

Il vaccino deve essere mantenuto a temperature di refligerazione (+4-8°C), anche nel corso del suo trasporto per l’impiego su campo. A tale scopo possono essere utilizzati comuni contenitori o borse termiche dotate di siberine per il mantenimento della temperatura. Il vaccino non deve essere mai congelato al fine di evitare l’inattivazione del virus e, pertanto, nel caso di trasporto con borse termiche, è necessario evitare che le siberine siano a diretto contatto con il vaccino. Qualora, nel corso delle operazioni di campo non sia possibile utilizzare nel corso della giornata tutto il vaccino ricostituito, è possibile utilizzare le rimanenti dosi nei successivi 3-4 giorni, purché il falcone sia conservato a temperatura di refrigerazione (+4-8°C).

Le AUSL dovranno smaltire i flaconi vuoti di vaccino, nonché eventuali flaconi ancora contenenti dosi vaccinati non più utilizzabili, secondo le norme previste per i rifiuti speciali.

Registrazione degli interventi vaccinali.

Gli interventi vaccinali effettuati nelle aziende dovranno essere accuratamente registrati utilizzando la scheda SBT09 e seguendo le istruzioni contenute nell’Allegato 1b. I dati così registrati dovranno essere quindi inviati, a mezzo fax, al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME), presso l’istituto Zooprotilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, Teramo (0861 - 332251).

II° FASE OPERATIVA

CARATTERISTICHE, PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI IMPIEGO DEL VACCINO

Caratteristiche e presentazione del vaccino

Il vaccino, prodotto dall’istituto Veterinario di Onderstepoort, Sud Africa, è un vaccino liofilizzato contenente virus vivo attenuato.

È costituito da un flacone, di prodotto liofilizzato per ciascun sierotipo (BTV 2. e BTV9) e da una bottiglia da 100 ml di diluente sterile. Il Vaccino ricostituito contiene 100 dosi vaccinali (1 ml per ciascun animale).

Il vaccino deve essere conservato ad una temperatura di 4-8°C e non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza. Il vaccino non deve essere congelato.

L’immunità si sviluppa in circa 2-3 settimane dalla somministrazione del vaccino.

Ricostituzione del vaccino

Con una siringa sterile trasferire 2-3 ml dei 100 ml di diluente sterile nel flacone contenente il vaccino liofilizzato. Agitare fino al completo dissolvimento della polvere e trasferire la sospensione così ottenuta nella bottiglia del diluente mescolando bene. Il vaccino è pronto per l’uso e deve essere utilizzato quanto prima.

Indicazioni per l’uso

Prima di prelevare la dose di vaccino agitare la bottiglia. Durante la vaccinazione evitare l’esposizione della bottiglia ad alte temperature ed alla luce solare.

Dosaggio

iniettare 1 ml di vaccino sottocute. Il vaccino può essere iniettato nella zona del torace/petto, nella parte interna dell’arto anteriore (regione ascellare) o nella faccia interna della coscia ma non sotto la coda. Negli ovini è opportuno scegliere una zona con poco vello.

RACCOMANDAZIONI PER L’USO E SCHEMI VACCINALI

Vaccinazione animali delle specie ovina e caprina:

Agnelli/capretti: se privi di immunità colostrale, possono essere vaccinati dalla 4^ settimana di vita e successivamente al 6° mese di età. Gli agnelli ed i capretti nati da madri immunizzate possono essere vaccinati a partire dall’età di 6 mesi. Nelle zone ad alta incidenza di infezione, possono essere vaccinati a partire dalle 4 settimane di età. In quest’ultimo caso devono essere nuovamente trattati al 6° mese.

Vaccinazione animali delle specie bovina e bufalina:

Vitelli/annutoli: se privi di immunità colostrale, possono essere vaccinati dalla 4^ settimana di vita e successivamente al 6° mese di età.

Se nati da madri immunizzate possono essere vaccinati a partire dall’età di 6 mesi. Nelle zone ad alta incidenza di infezione possono essere vaccinati a partire dalle quattro settimane di età, in quest’ultimo caso devono trattati nuovamente al raggiungimento del 6° mese.

NB: Non necessariamente il vaccino proteggerà la totalità degli animali trattati. Misure aggiuntive dovranno essere prese per assicurare la protezione degli animali dalla Bluetongue in quei periodi dell’anno in cui il rischio di trasmissione dell’infezione da parte degli insetti è maggiore. Gli animali dovrebbero essere tenuti distanti dalle aree vicino a fiumi, dighe, bacini. Gli animali di maggior valore dovrebbero essere tenuti in stalla durante il tardo pomeriggio, la notte e le prime ore della mattina.

Effetti del vaccino

Dopo 7 giorni dalla vaccinazione, alcuni animali possono manifestare una reazione febbrile. Non esporre questi animali al sole, a stress o a condizioni ineteorologiche avverse.

III° FASE OPERATIVA

Monitoraggio di eventuali effetti indesiderati sulla riproduzione animale

Il vaccino potrebbe avere effetti abortigeni o teratogeni. I Servizi Veterinari dovranno porre particolare attenzione al rilievo ed alla segnalazione di eventuali fenomeni di aborti, malformazioni fetali e natimortalità nelle aziende sottoposte a vaccinazione.

In particolare dovranno inviare all’istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio:

1)   i feti abortiti, quando l’aborto si verifica nell’arco di 1-3 settimane dalla vaccinazione della madre;

2)   le carcasse degli animali, in caso di malformazioni o mortalità neonatale (entro la prima settimana di vita).

Il materiale, accompagnato dalla scheda SBT10, (tabella III) completa in ogni sua parte, verrà inviato al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME), presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, Teramo, seguendo strettamente le indicazioni contenute nell’Allegato 1c. L’istituto Zooprofilattico Sperimentale è tenuto a non accettare i campioni qualora la scheda SBT10 risultasse incompleta. L’istituto Zooprofilattico Sperimentale, dopo aver escluso qualunque possibile eziologia batterica o parassitaria ed in caso di fondato sospetto, provvederà agli accertamenti per la verifica della presenza del virus della biuetongue nel materiale inviato.

DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Per quanto riguarda la movimentaziene degli animali, ci si attiene alle disposizioni contenute nel Provvedimento ministeriale n. 608/BT/505 del 11 febbraio 2003.

Animali da vita provenienti da Province indenni con obbligo di vaccinazione:

Lo spostamento di animali è consentito a condizione che siano vaccinati da almeno 30 giorni. In deroga, gli stessi animali possono essere movimentati tra aziende con pari stato sanitario all’interno della stessa Provincia o con Province di pari stato sanitario.

Animali da macello provenienti da province indenni con obbligo di vaccinazione:

La movimentazione è consentita secondo le disposizioni impartite dai capitolo F comma I del provvedimento del Ministero della Salute n. 608/BT/505 del 11.02.2003 in deroga, per gli animali non vaccinati si stabilisce che nelle Aziende dove ancora non si è proceduto a profilassi immunizzante, gli animali sensibili possono essere avviati direttamente alla macellazione previa visita clinica da effettuarsi entro le 48 ore precedenti il carico. L’esito favorevole della visita clinica deve essere riportato sul modello 4.

Spostamento di animali sotto età vaccinate diretti al macello:

Si fa riferimento alla nota ministeriale n. 608/BT/897 del 7 marzo 2003, in deroga qualora gli animali sono destinati direttamente al mattatoio, possono essere movimentati previa verifica da attestare sul modello 4.

IV FASE OPERATIVA

Flusso dei dati e rendicontazione finanziaria

I Servizi veterinari delle Aziende UU.SS.LL. trasmetteranno al Servizio veterinario Regionale i dati riepilogativi delle attività previste dal presente piano, mediante supporto informatico e cartaceo, secondo il seguente programma riepilogativo e successivamente entro 3 mesi.

1)   Programma preliminare entro il più breve tempo possibile con almeno le seguenti indicazioni:

- N. capi

- N. aziende

- N. operatori coinvolti

- Spese

- tempi di realizzo

2)   Monitoraggio trimestrale delle attività svolte, secondo la tabella soprariportata. Per agevolare l’erogazione dei fondi, la prima rendicontazione dovrà essere effettuata il 30 giugno 2003 e successivamente ogni 3 mesi.

3)   Nello stesso periodo dovranno essere trasmessi i dati del Piano di sorveglianza entomologico e sierologico.

4)   In caso di contestazioni per le vaccinazioni svolte il Servizio Veterinario dovrà far pervenire alla Direzione Sanità ed Agricoltura della Regione, le schede di rilevazione degli incidenti vaccinali (SBT10) ed eventuali esiti.

 

ASL

n. aziende bovine vaccinate

n. aziende ovi- caprine vaccinate

N. capi bovini vaccinati

N. capi
ovi-caprini vaccinati

Spese sostenute per materiali

Veterinari asl impiegati

Veterinari riconosciuti impiegati

Costi veterinari asl

Costi veterinari riconosciuti

CH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA-VA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV-SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo entro il 30 giugno 2003 trasmetterà al Servizio Veterinario Regionale, mediante supporto informatico e cartaceo, il numero delle dosi di vaccino distribuite ai Servizi Veterinari delle ASL.

ISTITUTO ZOOPROF. SPERIM. DI TE

N. DOSI VACCINALI

N. cotture effettuete

ASL

 

 

CHIETI

 

 

LANCIANO - VASTO

 

 

AVEZZANO - SULMONA

 

 

PESCARA

 

 

LAQUILA

 

 

TERAMO

 

 

TOTALE

 

 

Lo stesso dovrà indire per ogni az. USL il N. delle catture di insetti (culicoides) effettuato ed i relativi esiti.

In caso di incidenti vaccinali confermati l’IZS dovrà inviare le informazioni necessarie alle competenti Direzioni della Regione.



DECRETI

 

 

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 20.05.2003, n. 58:

Elezioni rinnovo Amm.ne Separata Beni Civici frazione S. Vito del Comune di Valle Castellana (TE).

Il presidente della giunta regionale

Omissis

Considerato che occorre provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Separata della Frazione San Vito del Comune di Valle Castellana (TE) in quanto in scadenza, al fine di assicurare la continuità dell’Amministrazione Stessa;

Omissis

Decreta

Sono indette le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione San Vito del Comune di Valle Castellana (TE) per il giorno 22.06.2003, secondo le norme indicate nell’Allegato A” del verbale del Consiglio Regionale n. 82/22 citato nelle premesse.

L’Aquila, lì 20 maggio 2003

il presidente

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 20.05.2003, n. 59:

Legittimazione terre civiche. Ditta Farina Peppino. Comune di Archi (CH).

il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 4 particelle n. 187 e 214 per una superficie complessiva di mq. 5.880, a favore della Ditta Farina Peppino nato a Schaffausen (Svizzera) il 11.08.62 e residente a Atessa alla Loc. S. Luca, 77, con l’imposizione di un canone annuo di euro 10,93, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 364,42;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 20 Maggio 2003

il presidente

On. Giovanni Pace

 


 

 

DECRETO 20.05.2003, n. 60:

Legittimazione terre civiche. Ditta Scuccimarra Gennaro. Comune di Archi (CH).

il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 20 particelle n. 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 688, e 850 per una superficie complessiva di mq. 23.510, a favore della Ditta Scuccimarra Gennaro nato a Padova il 02.12.78 e residente a Archi in Via E. Sirolli, 68, con l’imposizione di un canone annuo di euro 21,36, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 728,51;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 20 Maggio 2003

il presidente

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 20.05.2003, n. 61:

Legittimazione terre civiche. Ditta Sciorilli Giulio. Comune di Archi (CH).

il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 4 particelle n. 188 e 353 per una superficie complessiva di mq. 8.370, a favore della Ditta Sciorilli Giulio nato a Perano il 20.11.32 e residente a Roma in Via dei Guadagni, 88, con l’imposizione di un canone annuo di euro 15,56, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 518,73;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 20 Maggio 2003

il presidente

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 20.05.2003, n. 62:

Legittimazione terre civiche. Ditta Di Carlantonio Filomena, Nicola, Luciano, Terenzio, Faustino e Gemmiti Bambina. Comune di Archi (CH).

il presidente della giunta regionale

Omissis

decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 6 particelle n. 743 e 1421 per una superficie complessiva di mq. 3.250, a favore della Ditta Di Carlantonio Filomena, Nicola, Luciano, Terenzio, Faustino e Gemmiti Bambina nati rispettivamente a Archi il 28.12.43, Archi il 07.04.63, Atessa il 25.10.74, San Vincenzo Valle Roveto il 10.03.58, Pescara il 12.08.67 e San Vincenzo Valle Roveto il 28.09.32 e residenti c/o Di Carlantonio Nicola Loc. Ruscitelli, 76 – Archi, con l’imposizione di un canone annuo di euro 6,04, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 201,41;

-    di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 20 Maggio 2003

il presidente

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 20.05.2003, n. 63:

Declassificazione a Comunale della S.P. 5/D di Accattapane ricadente nel territorio dei Comuni di Corropoli e Controguerra (TE).

Il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

1)   La S.P. 5/D di Accattapane di Km. 4+360 ricadente per Km. 2+300 nel territorio del Comune di Corropoli (TE) e per Km. 2+060 nel territorio del Comune di Controguerra (TE) è declassificata;

2)   La strada 5/D di Accattapane di Km. 4+360 ricadente per Km. 2+300 nel territorio del Comune di Corropoli (TE) e per Km. 2+060 nel territorio del Comune di Controguerra (TE) è classificata comunale ed inserita nell’elenco delle strade dei rispettivi comuni di appartenenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.92 n. 495;

3)   Ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale per le strade ed autostrade, per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Aquila lì, 20 maggio2003

Il presidente

Dott. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 20.05.2003, n. 64:

Declassificazione a Comunale della S.P. n. 1/D Colonnella-Tronto ricadente nel territorio del Comune di Colonnella (TE).

Il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

1)   La strada provinciale n. 1/D Colonnella-Tronto di Km. 2+680 ricadente nel territorio del Comune di Colonnella (TE) è declassificata.

2)   La strada n. 1/D Colonnella-Tronto di Km. 2+680 ricadente nel territorio del Comune di Colonnella (TE) è classificata comunale ed inserita nell’elenco delle strade del Comune di Colonnella (TE) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.92 n. 495.

3)   Ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale per le strade ed autostrade, - per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Aquila, lì 20 maggio 2003

Il presidente

Dott. Giovanni Pace

 


 

 

DECRETO 20.05.2003, n. 65:

Declassificazione a Comunale della S.P. n. 57/A di Villa Bizzarri ricadente nel territorio dei Comuni di Ancarano e Torano Nuovo (TE).

Il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

1)   La strada provinciale n. 57/A di Villa Bizzarri, ricadente nel territorio del comune di Ancarano (TE) per Km. 2+225 e di Torano Nuovo (TE) per Km. 1+275 è declassificata.

2)   La strada n. 57/A di Villa Bizzarri, ricadente nel territorio del comune di Ancarano per Km. 2+225 e di Torano Nuovo per Km. 1+275 è classificata comunale ed inserita nell’elenco delle strade dei rispettivi comuni di appartenenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e D.P.C. 16.12.92 n. 495;

3)   Ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione Generale per le strade ed autostrade, per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Aquila, lì 20 maggio 2003

Il presidente

Dott. Giovanni Pace

 

 

DECRETO 20.05.2003, n. 66:

Declassificazione a Comunale della S.P. Campodino ricadente nel territorio dei Comuni di Nereto e Torano Nuovo (TE).

 

 

Il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

1)   La S.P. Campodino ricadente nel territorio del Comune di Nereto (TE) per Km. 1+065 e di Torano Nuovo (TE) per Km. 1+935 è declassificata.

2)   La S.P. Campodino ricadente nel territorio del Comune di Nereto (TE) per Km. 1+065 e di Torano Nuovo (TE) per Km. 1+935 è classificata comunale ed inserita nell’elenco delle strade dei rispettivi Comuni di appartenenza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e D.P.R. 16.12.92 n. 495.

3)   Ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero dei LL.PP. – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Aquila, lì 20 maggio 2003

Il presidente

Dott. Giovanni Pace

 

 

 

 

 

 

Decreti Dirigenziali

DECRETO 23.05.2003, n. 5:

Autorizzazione provvisoria alla realizzazione dell’elettrodotto 150 KV da Cellino Attanasio a C.P. di Penne interessante i Comuni di Cellino Attanasio, Castiglione M.R., Bisenti e Penne (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

Per tutto quanto premesso,

-    di autorizzare in via provvisoria l’.E.N.E.L Distribuzione S.p.A. – Compartimento di Roma – Distretto dell’Abruzzo – Zona di L’Aquila, con sede in L’Aquila, Via A. Volta n. 1, alla costruzione dell’elettrodotto 150 KV da Cellino Attanasio a C.P. di Penne interessante i Comuni di Cellino Attanasio, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti e Penne (PE)

-    e fermo restando che l’.E.N.E.L Distribuzione S.p.A. dovrà attenersi alle seguenti condizioni:

1)  evitare aperture di piste o altri interventi al di fuori dello scavo delle buche per i pali;

2)  il materiale scavato dovrà essere riutilizzato per le altre opere dell’impianto o portato in discarica autorizzata;

-    di dichiarare, in forza dell’art. 9, comma 9° del D.P.R. 18.03.65, n. 342 e dell’ultimo comma dell’art. 11 della L.R. 20.09.88, n. 83 la indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 della legge 25.03.65, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;

-    di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Attività amministrative del Genio Civile di Teramo dell’esecuzione del presente Decreto.

-    Le espropriazioni avranno inizio a far data dalla presente Ordinanza di autorizzazione e avranno fine entro tre anni.

-    I lavori avranno inizio entro dodici mesi all’immissione nel possesso dei terreni ed avranno fine entro tre anni dall’immissione stessa.

-    Il presente Decreto annulla e sostituisce l’Ordinanza Dirigenziale n. 3 DN/2 del 31 gennaio 2003 con la quale l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. era stata autorizzata in via provvisoria a costruire le opere in parola.

Teramo, lì 23 maggio 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ettore Ricci


 

 

ORDINANZE

 

 

Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA 20.05.2003, n. 12:

Espropriazioni – Ditta F.lli Orlando nel Comune di Roccaspinalveti (CH) – Pagamento indennità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n1161 del 20.03.2003 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH), intesa ad ottenere l’Ordinanza di pagamento diretto – prevista dal 3 comma dell’art. 12 della citata Legge n. 865/71 – della indennità dovute agli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Roccaspinalveti (CH), per l’assegnazione di un lotto di terreno alla Ditta F.lli ORLANDO di Orlando A. & C. S.n.c. di Roccaspinalveti (CH) nell’agglomerato artigianale di Roccaspinalveti (CH) per la costruzione di un opificio per la produzione di carpenteria metallica, infissi in alluminio ecc.;

Omissis

ORDINA

Art. 1

Al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH) di pagare, previo accertamento della proprietà e libertà dei beni espropriandi, le indennità accettate dalle menzionate Ditte di cui all’allegato elenco;

Art. 2

 

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’art. 16 della citata legge n. 865/71 e, pertanto, resta a carico dell’Ente espropiante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale della esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della ricevuta del pagamento effettuato.

 

L’Aquila, 20 maggio 2003

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace

 




DETERMINAZIONI

 

 

Direttoriali

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DETERMINAZIONE 06.05.2003, n.  DM/53:

DocUP Obiettivo 2 (2000-2006). Complemento di Programmazione (CdP): Asse 3 – Misura 3.4 - Azione 3.4.1 e Azione 3.4.2-. Deliberazione GR n. 48 del 5.2.03- Riapprovazione dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili e finanziabili e quelle inammissibili relative ai Progetti Integrati Territoriali (PIT) selezionati dai “tavoli di partenariato” costituiti nelle quattro amministrazioni provinciali abruzzesi. Assegnazione del cofinanziamento della “spesa pubblica”.

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la deliberazione GR n. 7 del 14.01.02 con la quale è stato assegnato ai PIT il 50% delle risorse sopra indicate e così ripartite tra le quattro amministrazioni provinciali abruzzesi:

L’AQUILA

CHIETI

PESCARA

TERAMO

€ 2.965.495,51

€ 1.650.079,79

€ 924.457,85

€ 759.708,10

Considerato che:

-    l’Amministrazione provinciale di L’Aquila ha ulteriormente ripartito la quota ad essa assegnata, così come si evince dai bandi pubblicati sul BURA, nel modo seguente:

PIT Ambito L’Aquila

PIT Ambito Avezzano

PIT Ambito Sulmona

€ 1.083.889,00

€ 1.167.516,00

€ 714.091,00

destinando le stesse somme solo agli interventi relativi alla Azione 3.4.1;

-    l’Amministrazione Provinciale di Chieti non ha previsto ripartizioni della quota assegnata di € 1.650.079,79 tra gli ambiti di Lanciano e Vasto, così come si evince dai bandi pubblicati sul Bura, nè ha attribuito un importo specifico alle Azioni 3.4.1 e 3.4.2, escludendo altresì dalle provvidenze previste dalla Misura 3.4 l’ambito di Chieti;

-    l’Amministrazione Provinciale di Pescara ha attivato esclusivamente la Azione 3.4.1 per l’intero importo della quota assegnata di € 924.457,85 così come riportato sul bando pubblicato sul Bura;

-    l’Amministrazione provinciale di Teramo ha attribuito l’importo di € 591.859,61 alla Azione 3.4.1 della quota complessiva assegnata di € 759.708,10;

Considerato che:

-    il Servizio Beni Culturali con ordinanza n. DM8/11 del 16.1.03 ha approvato l’elenco degli ammessi e finanziati fino alla concorrenza delle risorse (secondo la ripartizione per ambito disposta con deliberazione GR n. 7/02) e quello degli esclusi riferiti ai progetti PIT dell’Azione 3.4.1 selezionati dai tavoli di partenariato costituiti nelle quattro Province e che la stessa è stata inviata alla Direzione Affari della Presidenza per gli adempimenti di competenza;

-    il Servizio Politiche Culturali con ordinanze n. DM9/20-21-22 del 16.1.03 ha approvato l’elenco delle istanze ammissibili e quello delle istanze non ammissibili riferite ai progetti PIT dell’Azione 3.4.2 selezionati dai tavoli di partenariato costituiti nelle quattro Province e che la stessa è stata inviata alla Direzione Affari della Presidenza per gli adempimenti di competenza;

-    le suddette istanze sono state ordinate sulla base delle priorità approvate dai partenariati locali;

Dato atto che con deliberazione n. 48 del 5.2.03 la Giunta Regionale approvava le proposte definitive di P.I.T. formulate dalle Province rideterminando gli importi finanziari assegnati per ambito e disponendo altresì “di demandare ai Responsabili di Misura e di Azione tutte le valutazioni tese al pieno utilizzo delle risorse, compreso l’emanazione di eventuali ulteriori bandi, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nelle proposte di PIT e di eventuali concertazioni con le Province;”;

Considerato che:

-    l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, con nota n. 9944 del 12.3.03 (All. A), ha confermato le ripartizioni finanziarie contenute nelle deliberazioni G.P. nn. 211, 212, 213 del 9.11.02;

-    l’Amministrazione Provinciale di Pescara, con nota n. 10165 del 27 febbraio 2003 (All. B), ha confermato la validità del piano finanziario contenuto nel PIT definitivo trasmesso l’11 novembre 2002 ribadendo la destinazione della intera somma assegnata al suo ambito totalmente alla Azione 3.4.1;

-    l’Amministrazione Provinciale di Teramo, con nota n. 15467 del 19.2.03 (All. C), ha confermato il piano finanziario approvato dal partenariato locale con la seguente ripartizione:

Azione 3.4.1= € 591.931,51

Azione 3.4.2= € 167.848,49;

-    l’Amministrazione Provinciale di Chieti, con nota n. 155 del 26 febbraio 2003 (All. D), ha richiesto di sommare le economie generatesi nell’Azione 3.4.2 alle somme dell’Azione 3.4.1 ampliando la lista dei beneficiari di quest’ultima Azione;

Ritenuto per quanto suesposto che, nel mentre può essere dato corso alla assegnazione dei cofinanziamenti ai progetti riferiti all’Azione 3.4.1 - Ambiti di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescara e Teramo - e all’Azione 3.4.2 - Ambito di Teramo - così come riportato rispettivamente nei prospetti allegato “E” ed “F”, si rende necessario acquisire, per lo spostamento di fondi dall’Azione 3.4.2 alla Azione 3.4.1, una deliberazione da parte dell’Organo di governo della Provincia di Chieti provvista del parere del tavolo di partenariato e che pertanto, in attesa del predetto atto, l’assegnazione dei cofinanziamenti per gli ambiti di Lanciano e Vasto sarà rinviato ed effettuato con successivo provvedimento direttoriale;

Considerato che alla luce di quanto riportato nel dispositivo della suddetta DGR n. 48/2003 in merito al “pieno utilizzo delle risorse” demandato ai Responsabili di Misura e di Azione il tutto è determinato secondo i suddetti allegati “E” ed “F” e, in particolare, modulando le risorse tra gli Ambiti della Azione 3.4.1 per quel che concerne la Provincia di L’Aquila, assegnando le risorse della Provincia di Pescara per intero alla Azione 3.4.1 e ripartendo le risorse tra le due Azioni nel modo già determinato dalla Provincia di Teramo;

Ritenuto necessario stabilire che i soggetti titolari delle istanze ritenute ammissibili e finanziabili dovranno presentare, su richiesta dei rispettivi Responsabili di Azione, pena la esclusione, il relativo progetto esecutivo e cantierabile, il cui quadro economico deve essere sostanzialmente conforme a quello allegato alla scheda progettuale ammessa, corredato, unitamente all’impegno finanziario della quota-percentuale a carico, della deliberazione di approvazione dello stesso, dando così corso alla successiva concessione della spesa pubblica assegnata mediante ordinanze dirigenziali contenente tempi, criteri e modalità di realizzazione dell’iniziativa del PIT;

Ritenuto altresì precisare che l’impegno delle risorse finanziarie è stato effettuato con Ordinanze DM8/121 del 13.11.02 e DM9/419 del 20.11.02 rispettivamente per l’Azione 3.4.1 e 3.4.2;

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 in ordine alle competenze dei Direttori;

DISPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:

-    di confermare il procedimento istruttorio delle istanze ammissibili e finanziabili e di quelle escluse di cui alle Ordinanze DM8/11 e DM9/20-21-22 del 16.1.03 rispettivamente dei Responsabili di Azione 3.4.1 e 3.4.2 per quel che concerne gli ambiti riferiti alle Province di L’Aquila, Pescara e Teramo, rinviando a ulteriore ordinanza direttoriale la assegnazione della spesa pubblica agli ambiti di Lanciano e Vasto dopo il realizzarsi di quanto esplicitato in narrativa;

-    di approvare l’assegnazione della spesa pubblica a fianco di ciascun Ente riportata e come meglio indicato nei prospetti allegati sub-lettera “E” ed “F” rispettivamente Azione 3.4.1 e 3.4.2;

-    di demandare ai rispettivi Responsabili di Azione gli adempimenti connessi e discendenti dal presente atto ivi compreso le comunicazioni, le concessioni e quant’altro previsto nella scheda di Misura 3.4;

-    di inviare la presente ordinanza, per gli adempimenti conseguenti, ai Servizi: Beni Culturali, Politiche Culturali, Ragioneria e Credito, Attività Internazionali ed infine al Bura per la relativa pubblicazione.

L’Aquila, addì 6 maggio 2003

il direttore regionale

Dott. Giancarlo Zappacosta








 

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DI COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DEGLI ABBRUZZESI ALL'ESTERO

 

DETERMINAZIONE 13.05.2003, n. DA5/88:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione ANGSA Abruzzo onlus – 66054 Vasto (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

a)      DI ISCRIVERE AL Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, l’Associazione ANGSA Abruzzo Onlus di VASTO con sede in Via Platone n. 79 – 66054 VASTO (CH);

b)     che la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa


 

 

DETERMINAZIONE 14.05.2003, n. DA5/92:

L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione Gruppo Intercomunale Volontari – Comunità Montana Sirentina – 67029 Secinaro (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)     la cancellazione dal Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, dell’Associazione Gruppo Intercomunale VolontariComunità Montana Sirentina di Secinaro con sede in Via dell’Aia, 69 – 67029 SECINARO (AQ9;

2)     la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa

 

 

 

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DA5/96:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione Obiettivo Prevenzione ed Informazione Senologica – OPIS – “Sandra Brandano” – 65026 Popoli (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

c)      a)   di iscrivere al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, l’Associazione Obiettivo Prevenzione ed Informazione Senologica – OPIS – “Sandra Brindano” di POPOLI con sede in Via Mazzini, 149 – 65026 POPOLI (PE);

d)     b)  che la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa

 


 

 

DETERMINAZIONE 22.05.2003, n. DA5/97:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano – Consiglio Regionale d’Abruzzo – 67100 L’Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

e)      a)   di iscrivere al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, l’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano - Consiglio Regionaled’Abruzzo di L’AQUILA con sede in Via Roio, 8 – 670100 L’AQUILA;

f)       b)  che la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Verderosa



DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 15.05.2003, n. DH5/68:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello – Interventi finanziati con Fondi Regionali – Primo provvedimento conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/187 del 04.12.2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di far proprie le proposte di conferma del beneficio alle iniziative dei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”, “Zootecnia da Carne” e “Florovivaismo” ammesse a finanziamento con D.D. n. DH5/187 del 04.12.2002, trasmesse dai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di L’Aquila, Teramo e Chieti e riportate nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”;

-    di confermare il beneficio alle ditte inserite negli Allegati “1° Conf 187” con l’importo dell’investimento e del relativo contributo spettante riportato a margine del nominativo come di seguito specificato per complessive € 870.753,84 e per un contributo totale di € 412.509,14:

Settore Produttivo:                                                        Investimento               Contributo

- Ortofrutticoltura e Colture Industriali                         456.944,51                228.472,25

- Zootecnia da Latte                                                   185.131,52                  92.565,76

- Florovivaismo                                                             228.677,81                  91.471,13

-    di procedere con successivo e specifico atto alla concessione, nei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”, “Zootecnia da Carne”, e “Florovivaismo” dell’economia di contributo pubblico € 24.374,47 derivante dalla presente conferma di beneficio e riportato negli Allegati “1° Econ 187” e di seguito specificato:

Settore Produttivo:                                                        Economia

- Ortofrutticoltura e Colture Industriali                         22.709,15

- Zootecnia da Latte                                                      1.412,87

- Florovivaismo                                                               252,45

-    di notificare alle ditte interessate, tramite i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di L’Aquila e Teramo, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere generale”;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

Omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano




DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 08.04.2003, n. DC7/51:

Legge regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Pennapiedimonte (CH).

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

        per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Pennapiedimonte, a riservare in via provvisoria un alloggio di ERP al Sig. Boschetti Germano nelle more dell’approvazione della graduatoria definitiva e comunque per un periodo non superiore a due anni.

il dirigente

Dott. Dario Bafile


 

 

DETERMINAZIONE 09.04.2003, n. DC7/52:

Legge regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Corvara (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

        per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Corvara, a riservare in via provvisoria un alloggio di ERP al Sig. Bregolin Cristian, per un periodo massimo di due anni;

        di impegnare il Comune di Corvara ad iniziare le procedure per assegnare gli alloggi disponibili in forma concorsuale;

        l’assegnazione provvisoria deve comunque avvenire senza ledere i diritti di soggetti eventualmente inseriti in graduatoria.

il dirigente

Dott. Dario Bafile



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 20.05.2003, n. DD7/22:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 8 del 17.04.2003 relativa al bilancio di previsione 2003.

L’Aquila, lì 20 Maggio 2003

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

Il Direttore Regionale

Dott. Antonio Iovino


SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Pag.1

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISONI DI CASSA

NOTE

12433

COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI COMUNITARI PNIC, PIM, E POP 89/93 – L.R. 28.7.98, N. 58 -.

413.165,65

413.165,65

 

 

 

 

 

 

52430

FINANZIAMENTO DELLO STATO (F.D.R.) PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL 2000-2006

2.883.922,07

2.883.922,07

 

 

 

 

 

 

52431

FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (F.S.E.) PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL 2000-2006

4.119.889,00

4.119.889,00

 

 

 

 

 

 

81530

INTERVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE PER LALOTTA CONTRO L’AIDS – ART. 4 L. 5.6.1990, N. 135.

731.807,84

731.807,84

 

 

 

 

 

 

152354

INERVENTI STRATEGICI SUL TERRITORIO REGIONALE L. 183/89 – D.P.R. 27.7.1999

4.131.655,19

4.131.655,19

 

 

 

 

 

 

152385

INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE DEL SANGRO, SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ART. 31 L. 18.5.89, N. 183 E ART. 9 L. 7.8.90, N. 253 – STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3 D.P.C.M. 1 MARZO 1991 -.

361.519,83

361.519,83

 

 

 

 

 

 

282451

FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE – D.LGS. 112/98

847.982,09

847.982,09

 

 

 

 

 

 

323600

FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE

13.489.941,67-

13.489.941,67-

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

 

 

Prospetto allegato alla Determinazione n. DD7/22 del 20.05.2003

 

Il Direttore Regionale

Dott. Antonio Iovino

 

 

 

DETERMINAZIONE 21.05.2003, n. DD7/23:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 8 del 17.04.2003 relativa al bilancio di previsione 2003.

L’Aquila, lì 21 Maggio 2003

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

Il Direttore Regionale

Dott. Antonio Iovino


SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Pag.1

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISONI DI CASSA

NOTE

16433

COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI COMUNITARI PNIC, PIM, E POP 89/93 – L.R. 28.7.98, N. 58 -.

346.605,56

346.605,56

 

 

 

 

 

 

16483

ATTIVAZIONE INTERVENTI COMUNITARI ORDINARI E PIM – L.R. 29.5.1986, N. 16-.

30,91

30,91

 

 

 

 

 

 

16536

PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 – OBIETTIVO 1 INTERVENTO NAZIONALE (FESR – L.R. 3.4.1995, N. 32-).

162.683,92

162.683,92

 

 

 

 

 

 

16539

PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 – OBIETTIVO 1 COMUNITARIO (FESR) – L.R. 3.4.1995, N. 32-.

232.405,61

232.405,61

 

 

 

 

 

 

16569

P.O.P. – SOTTOPROGRAMMA N. 10 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMPLETAMENTO INTERVENTI PIM E PNIC MISURA 1 – FORMAZIONE PER INDUSTRIA, ARTIGIANATO

SERVIZI ALLE IMPRESE

B)

F)

410,66

410,66

 

 

 

 

 

 

85502

QUOTA PER IL FONDO SANITARIO NAZIONALE RISERVATA PER IMPREVISTI E STRAORDINARI – FONDO DI RISERVA

2.145.318,03

2.145.318,03

 

 

 

 

 

 

156371

INTERVENTI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DELL’APRILE 1992 –ART. 1, COMMA 4°, L. 23.12.1992, N. 505-.

686.758,35

686.758,35

 

 

 

 

 

 

323700

FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI

3.574.213,04--

3.574.213,04--

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

 

 

Prospetto allegato alla Determinazione n. DD7/23 del 21.05.2003

 

Il Direttore Regionale

Dott. Antonio Iovino

 



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE

 

DETERMINAZIONE 30.04.2003, n. DG5/128:

Centro di Diagnostica Radiologica e Terapia Fisica del Dr. Torinto Sciuba s.r.l. – Sulmona. Autorizzazione al trasferimento della struttura da Corso Ovidio n. 43 Sulmona in Via Tirone n. 6 dello stesso Comune.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per tutto quanto riportato in narrativa -

1.   Di autorizzare la Società “Centro di Diagnostica Radiologica e Terapia Fisica del Dr. Torinto Sciuba s.r.l.” amministrata dal Sig. Elpidio Tataseo, a trasferire i locali della struttura in parola da Corso Ovidio n. 43 Sulmona in Via Tirone n. 6 dello stesso Comune.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuliano Rossi


 

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE

 

DETERMINAZIONE 16.05.2003, n. DG4/012:

Società S.T.S.A. S.R.L. di Castiglione Messer Marino (CH). Modifica dello Statuto e della denominazione sociale della Società e proroga del termine fissato con O.D. n. DG4/013 del 26.03.02 per l’allestimento di una R.S.A. per 40 P.L. Residenziali nel Comune di Castiglione Messer Marino (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-    che con LL.RR. nn. 72/94 e 37/99 (Piani Sanitari Regionali), e con delibera di Giunta Regionale n. 1175/96 è stata programmata e regolamentata la realizzazione di R.S.A.;

-    che con delibera di Giunta Regionale n. 100 del 9.2.00 è stato disciplinato il regime autorizzatorio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi dell’art. 8 ter del D.L.vo 229/99;

-    che con Ordinanza Dirigenziale n. DG4/013 del 26.03.2002 è stato espresso il parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale del progetto di attivazione di una R.S.A. nel Comune di Castiglione Messer Marino (CH) presentato dalla società S.T.A. s.r.l. di Castiglione Messer Marino (CH);

-    che in detta Ordinanza è stato indicato il termine di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica della stessa, per l’allestimento della struttura di che trattasi;

Vista la nota del 19.03.2003 con la quale il Presidente della Società S.T.S.A. trasmette il nuovo statuto e comunica che la nuova denominazione sociale della società è “Servizi Turistici e Sanitari Abruzzesi”;

Viste, altresì, le note del 06.03.2003 e 10.03.2003 con le quali il Rappresentante Legale della Società S.T.S.A. s.r.l. di Castiglione Messer Marino (CH) chiede la proroga di 6 (sei) mesi del termine fissato con la citata ordinanza, per la seguente motivazione:

-    i lavori di intonaci interni, pavimentazione interne ed esterne e blocco ascensore esterno non sono stati completati nei termini stabiliti a causa delle avverse condizioni metereologiche;

Omissis

DISPONE

- per le motivazioni di cui in narrativa -

1.   di prendere atto del nuovo statuto della società e della nuova denominazione sociale “Servizi Turistici e Sanitari Abruzzesi”;

2.   di accogliere la richiesta avanzata dal Rappresentante Legale della Società S.T.S.A. s.r.l. di Castiglione Messer Marino (CH) di prorogare il termine fissato con ordinanza dirigenziale n. DG4/013 del 26.03.2002 per l’allestimento della R.S.A. per 40 p.l. nel Comune di Castiglione Messer Marino (CH);

3.   di concedere una proroga di 6 (sei) mesi, con decorrenza 26.03.2003 data di scadenza del termine fissato con ordinanza dirigenziale n. DG4/013 del 26.03.2002.

Il Dirigente del Servizio

Dr. Giancarlo Schiazza


 

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

 

DETERMINAZIONE 13.05.2003, n. DG15/68:

Pubblica assistenza Croce Verde “Pratola Soccorso” di Pratola Peligna (AQ) – Autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi e feriti al di fuori e nell’ambito del Servizio di Emergenza ed Urgenza Sanitaria “118”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1)   di autorizzare la Pubblica Assistenza Croce Verde “PRATOLA SOCCORSO” – sita in Pratola Peligna (AQ), Via F. Colella, n. 27 – nella persona del Suo Rappresentante legale Sig. Bruno Santilli, ad esercitare il servizio di trasporto infermi e feriti nell’ambito e al di fuori del servizio di emergenza ed urgenza sanitaria “118”, “a condizione che sia stipulata convenzione con l’Azienda di riferimento che garantisca la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli relativi alla dotazione dell’equipaggio minimo di personale necessario per operare nell’ambito del servizio 118”;

2)   di affidare la direzione sanitaria della Struttura al dr. Massimo Vergari nato il 10 settembre 1954 a Raiano (AQ), laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Anestesia e Rianimazione ed iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di L’Aquila.

***************

-    Gli automezzi dovranno essere contrassegnati dagli estremi della presente autorizzazione;

-    ai sensi normativa vigente, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare - entro trenta giorni - all’Azienda Sanitaria di Avezzano-Sulmona, competente per territorio ed alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, tutte le variazioni relative all’autorizzazione ottenuta (stato sociale, sede, personale, direttore sanitario, ecc…);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Costantino Nieddu


 

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 20.05.2003, n. DC7/69:

Legge regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Roseto Degli Abruzzi (TE).

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

        per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Roseto Degli Abruzzi, a riservare in via provvisoria un alloggio di ERP al Sig. D’Angelo Massimo per un periodo massimo di tre mesi;

        l’assegnazione deve avvenire senza ledere gli interessi di soggetti utilmente collocati in graduatoria.

il dirigente

Dott. Dario Bafile

 



DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO SVILUPPO SISTEMI E COMUNICAZIONE

 

DETERMINAZIONE 30.04.2003, n. DL9/424:

Attuazione P.O.R Anno 2002 – Asse E Azione E/1.5. Ricerca finalizzata alla definizione di un modello adeguato alla realtà locale per la riduzione del gender - gap.

 

il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1)   fatte proprie le risultanze prodotte dal nucleo di valutazione, (allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto) e tenuto conto delle risorse disponibili, pari ad Euro 100.000,00, impegnate con determinazione DL9/75 del 22.11.02, di ammettere a finanziamento l’Amministrazione provinciale di Teramo, la cui proposta ha conseguito il punteggio più elevato, risultando prima in graduatoria.

2)   Di erogare le risorse di che trattasi secondo le modalità previste nel P.O.R. 2000/2006:

-   acconto del 60% ad inizio attività configurabile con l’avvio dell’Azione 1 prevista nel progetto;

-   pagamento intermedio del 20% subordinato alla presentazione di una autocertificazione che attesta:

a) di aver realizzato almeno il 50% del progetto ammesso;

b) di aver effettivamente sostenuto una spesa quietanzata pari ad almeno il 50% dell’intervento finanziato dal programma operativo.

3)   Di assoggettare le attività di che trattasi ai riscontri positivi delle strutture regionali competenti in occasione di visite sopralluogo dei funzionari all’uopo preposti.

4)   Che l’Ente affidatario dovrà:

-   emettere il bando per la realizzazione del progetto entro 45 giorni dalla data di ricezione del presente atto;

-   presentare ad inizio attività il calendario dello svolgimento delle azioni riportate in progetto;

-   fornire alle seguenti scadenze: 31 marzo / 30 giugno / 30 settembre / 31 dicembre la certificazione della spesa sostenuta, debitamente quietanzata e la relazione sullo stato di avanzamento delle attività espresse in termini percentuali;

-   assicurare la conclusione del progetto nel termine ultimo di 12 mesi dalla notifica del presente provvedimento.

-   effettuare e rendicontare le spese, secondo le norme di cui alle direttive del Piano Attuativo P.O.R. 2001/2002.

5)   Di trasmettere copia della presente ordinanza:

-   Alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione per conoscenza;

-   al Servizio Sviluppo Sistemi e Comunicazione, per il seguito di competenza;

-   al B.U.R.A. per la pubblicazione.

il dirigente del servizio

Dott. Nicola Allegrini


 



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

 

DETERMINAZIONE 13.05.2003, n. DG15/69:

Pubblica assistenza Abruzzo “Croce Gialla” di Lanciano (CH) – Autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi e feriti nell’ambito del Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria “118”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1)   di autorizzare la Pubblica Assistenza Abruzzo “CROCE GIALLA” – sita in Lanciano (CH), Villa Andreoli n. 338 – nella persona del Suo Rappresentante legale Sig. Marcello Basili, ad esercitare il servizio di trasporto infermi e feriti nell’ambito del servizio di emergenza ed urgenza sanitaria “118”, “a condizione che sia stipulata convenzione con l’Azienda di riferimento che garantisca la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli relativi alla dotazione dell’equipaggio minimo di personale necessario per operare nell’ambito del servizio 118”;

2)   di affidare la direzione sanitaria della struttura al dr. Bottone Vittorio Giuseppe, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene generale e speciale, come certificato dall’Università degli Studi di Napoli con Reg. Fol. 51 n. 507 del 6 aprile 1974.

***************

-    gli automezzi dovranno essere contrassegnati dagli estremi della presente autorizzazione;

-    ai sensi normativa vigente, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare - entro trenta giorni - all’Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto, competente per territorio ed alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, tutte le variazioni relative all’autorizzazione ottenuta (stato sociale, sede, personale, direttore sanitario, ecc…);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Costantino Nieddu



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

 

DETERMINAZIONE 09.05.2003, n. DG11/18:

Istituzione nella Regione Abruzzo dell’Albo dei Medici Veterinari riconosciuti. Elenco degli iscritti triennio 2003-2005. Aggiornamento ed integrazione elenco.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-per le motivazioni espresse in narrativa -

1)   Di aggiornare ed integrare l’Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo, istituito con determinazione DG/11/109 del 24.12.2002;

2)   i iscrivere pertanto, all’Albo predetto, i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che sono riportati in grassetto sul prospetto allegato, con numero di codice che va da RA 032 VET al numero di codice RA 074 VET;

3)   ogni medico veterinario iscritto all’Albo, dovrà dotarsi di timbro riportante il proprio codice, che verrà apposto su ogni certificazione rilasciata;

4)   il compenso da corrispondere al veterinario riconosciuto per le prestazioni di carattere privato – nel rispetto delle tariffe stabilite dagli Ordini professionali – sarà a carico del soggetto richiedente; se la richiesta di prestazione proviene dalla AUSL (autorizzazioni, convenzioni, contratti ecc.), si applicano le tariffe previste dalla specifica tipologia di ciascuna prestazione;

5)   l’iscrizione all’Albo di cui al presente provvedimento, avrà durata triennale (2003-2005) e gli iscritti che in tale arco di tempo non avranno frequentato con esito positivo un corso di formazione organizzato o riconosciuto dalla Regione Abruzzo, saranno depennati dall’elenco;

6)   di trasmettere la presente Determinazione al Ministero della Salute, per ogni eventuale seguito di competenza;

7)   ad ogni veterinario iscritto sarà data comunicazione del codice assegnato, per i successivi adempimenti prescritti;

8)   l’elenco dei Medici Veterinari riconosciuti sarà consultabile presso il sito Internet della Regione Abruzzo.

9)   la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Pescara, lì 9 maggio 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli





DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DF2/290:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione fondi per calzature in TR, PVC e etilene vinilacetato (EVA) e granuli di EVA” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta FINPROJECT da ubicarsi in strada Bonifica Km. 12,400 - Comune di Ancarano (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta FINPROJECT per l’impianto di “produzione fondi per calzature in TR, PVC e etilene vinilacetato (EVA) e granuli in EVA” da ubicarsi in via Bonifica Km. 12,400 - Comune di Ancarano (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 16.5.2001 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DF2/291:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “taglio di piastre e resinatura per la produzione di accumulatori al piombo e di produzione di accumulatori di piombo ermetici” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta FIAMM AUTOMOTIVES BATTERIES, ubicati in Comune di Avezzano (AQ), via A. Volta n. 9. Rinnovo D.G.R. n. 1131 del 26.5.1999 e n. 3325 del 16.12.1998.

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA’ DELL’ARIA,

INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,

RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DF2/291:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “taglio di piastre e resinatura per la produzione di accumulatori al piombo e di produzione di accumulatori di piombo ermetici” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta FIAMM AUTOMOTIVES BATTERIES, ubicati in Comune di Avezzano (AQ), via A. Volta n. 9. Rinnovo D.G.R. n. 1131 del 26.5.1999 e n. 3325 del 16.12.1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare la Ditta FIAMM AUTOMOTIVES BATTERIES alla continuazione delle emissioni relative agli impianti di “taglio piastre e resinatura per la produzione di accumulatori al piombo e produzione di accumulatori di piombo ermetici” ubicati in Comune di Avezzano (AQ), via A. Volta n. 9, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nelle tabelle riassuntive datate 13.1.1998 e 1.7.1998 – parti integranti e sostanziali della presente disposizione (all. n. 4 e 5) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


 

 

DETERMINAZIONE 06.05.2003, n. DF2/283:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “pasta alimentare” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO ubicato in Comune di Ortona (CH) loc. Madonna della Croce. Rettifica determinazione dirigenziale n. DF2/282 del 14.4.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di rettificare la determinazione dirigenziale n. DF2/282 del 14.4.2003, sostituendo la dicitura “comune di Fara S. Martino” con quella esatta di “comune di Ortona – loc. Madonna della Croce”, relativamente all’ubicazione dell’impianto, e “comune di Pescara – via Italica 117”, per quanto concerne la sede legale della Società, anziché “comune di Fara S. Martino (CH) – loc. Madonna della Croce” così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di confermare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali n. DF2/258 del 13.3.2003 e successiva n. DF2/282 del 14.4.2003;

Omissis

4)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini



DETERMINAZIONE 08.05.2003, n. DF2/295:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “frantumazione e vagliatura di inerti calcarei” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta I.C. s.r.l. da ubicarsi in loc. Corneto di Sotto - Comune di Ortona dei Marsi (AQ).

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA’ DELL’ARIA,

INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,

RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 08.05.2003, n. DF2/295:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “frantumazione e vagliatura di inerti calcarei” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta I.C. s.r.l. da ubicarsi in loc. Corneto di Sotto - Comune di Ortona dei Marsi (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta I.C. s.r.l. per l’impianto di “frantumazione e vagliatura di inerti calcarei” da ubicarsi in - Comune di Ortona dei Marsi (AQ), loc. Corneto di Sotto, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, a condizione che l’impianto venga esercito esclusivamente con il sistema di nebulizzazione attivo e che in tal modo non vengano prodotte emissioni diffuse, come prescritto nella nota dell’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila datata 1918 del 29.4.2003 (All. 2), condizioni che il Servizio Politica Energetica, Rischio Ambientale, Inquinamento, Acustico Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, fa proprie con il presente atto;

Omissis

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini



DETERMINAZIONE 09.05.2003, n. DF2/296:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di percarbonato di sodio” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta MEDAVOX da ubicarsi in P.le Elettrochimica n. 1 - Comune di Bussi sul Tirino (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta MEDAVOX per l’impianto di “produzione percarbonato di sodio” da ubicarsi in P.le Elettrochimica n. 1 - Comune di Bussi sul Tirino (PE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportati nella tabella riassuntiva datata 25.2.2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


 

 

DETERMINAZIONE 09.05.2003, n. DF2/297:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “taglio grandi lastre e linea di produzione fibra di vetro e insilaggio ossido di ferro e carbone e produzione vetri incapsulati – fusione per la produzione vetro piano float – rifilatura parabrezza” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta PILKINGTON SIV ubicati in zona industriale - comune di San Salvo (CH). Rinnovo ordinanza dirigenziale n. 91 del 27.03.2000. Rettifica determinazione dirigenziale n. DF2/154 del 25.11.2002. Autorizzazione ai sensi art. 6 per un nuovo impianto di rifilatura parabrezza da ubicarsi in Comune di San Salvo (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)      di autorizzare, la Ditta PILKINGTON SIV:

a)    al proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto di taglio grandi lastre e linea di produzione fibra di vetro e insilaggio ossido di ferro e carbone e produzione vetri incapsulati, di cui alla ordinanza n. 91 del 27.3.2000, ubicato in Comune di San Salvo (CH) – via Trignina, nel rispetto delle prescrizioni poste con la sopraccitata ordinanza, e dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo allegato alla presente determinazione (All. 8);

b)    alla rettifica dell’autorizzazione concessa con DF2/254 del 25.11.2002, secondo il nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 10.2.2003 (All. 3), e nel rispetto delle prescrizioni poste con la sopraccitata determinazione;

c)    alla installazione ed al funzionamento del nuovo impianto di rifilatura parabrezza da ubicarsi in comune di San Salvo (CH), Piana S. Angelo n. 41, nel rispetto degli elaborati tecnici allegati all’istanza di autorizzazione, e dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo delle emissioni datato 16.7.2001 (All. 9), allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)      di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 16.7.2001 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 9) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

a.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


 

 

DETERMINAZIONE 12.05.2003, n. DF2/298:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “macinazione buccette e produzione vapore derivante dalla combustione del biogas” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta DISTILLERIA D’AURIA da ubicarsi in stazione Caldari - Comune di Ortona (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 15a) del D.P.R. 203/88, la Ditta DISTILLERIA D’AURIA per l’impianto di “macinazione buccette e produzione vapore derivante dalla combustione del biogas” da ubicarsi in stazione Caldari - Comune di Ortona (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 29.1.2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 

 

DETERMINAZIONE 14.05.2003, n. DF2/300:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “conglomerati bituminosi” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta MARCONI ASFALTI, da ubicarsi in via Piceni 1 - Comune di Montesilvano (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta MARCONI ASFALTI per l’impianto di “produzione conglomerati bituminosi” sito in via Piceni n. 1 - Comune di Montesilvano (PE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E1, riportato nella tabella riassuntiva datata gennaio 2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


 

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

DETERMINAZIONE 14.05.2003, n. DF2/301:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione bevande alcoliche e analcoliche” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15a) – della Ditta CAMPARI CRODO ubicato in Comune di Sulmona (AQ) – S.S. 17 Km. 96, zona industriale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 15a) del D.P.R. 203/88, la Ditta CAMPARI CRODO per l’impianto di “produzione bevande alcoliche ed analcoliche” ubicato in S.S. 17 km. 96, zona industriale - Comune di Sulmona (AQ), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 26.2.2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini




PARTE II

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLO STATO

 

CORTE COSTITUZIONALE

 

Sentenza n. 169 del 23 maggio 2003, relativa all’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002 n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

- Riccardo

CHIEPPA

Presidente

- Gustavo

ZAGREBELSKY

Giudice

- Valerio

ONIDA

- Carlo

MEZZANOTTE

- Fernanda

CONTRI

- Guido

NEPPI MODONA

- Piero Alberto

CAPOTOSTI

- Annibale

MARINI

- Franco

BILE

- Giovanni Maria

FLICK

- Ugo

DE SIERVO

- Romano

VACCARELLA

- Alfio

FINOCCHIARO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali), e della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati rispettivamente il 15 e il 23 maggio 2002, depositati in cancelleria il 25 e 31 maggio 2002 ed iscritti ai numeri 36 e 38 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Per questi motivi

La corte costituzionale

Omissis

b)   dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali), nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell’art. 3 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), le disposizioni dei commi 1, 2 – limitatamente al secondo e al terzo periodo -, 3, 4, 5, 7;

c)   dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002;

d)   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni – diverse da quelle di cui ai capi b e c – della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, e 122 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe (reg. ric. N. 38 del 2002)

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

PRESIDENTE

Riccardo Chieppa

REDATTORE

F.to Illeggibile

CANCELLIERE

F.to Illeggibile

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Dott. G. Di Paola



PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALI

 

Avviso di deposito progetto “Coltivazione di una cava di ghiaia e ripristino ambientale tramite attività produttiva” nel Comune di Lanciano.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 8, comma 3 e 4 DGR 119/02 e successive modifiche e integrazioni

Si comunica che dal 28.04.2003 è pubblicato sul sito internet http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA (sezione “pratiche on-line) l’avviso di deposito presso la Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto Ambientale - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - in Via Leonardo da Vinci, 1 67100 L’Aquila - Piano Terra - ai sensi dell’Art 8, comma 3 e 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni del progetto presentato dalla Ditta “ENNEDIBI S.r.L.”; avente per oggetto: “COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI GHIAIA E RIPRISTINO AMBIENTALE TRAMITE ATTIVITÀ PRODUTTIVA”.

Tale progetto è sottoposto alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell’art. 7 ed alla lettera p) dell’allegato A) della D.G.R. 119/2002.

La società ENNEDIBI S.r.L. con sede in Lanciano (CH) via Follani, intende procedere ad attività estrattiva e successivamente sistemare l’area ad invaso naturale per l’utilizzo ad attività sportivo-turistica e ricreativa in località Brecciaio sul lotto individuato in catasto terreni al foglio n. 69 p.la 4019/b e foglio n. 70 p.la 14/b.

L’area ha una estensione di mq. 122.000, l’invaso di mq. 93.200; essa ricade in base al P.R.G. in “zona Agricola tipo A”, in base al P.R.P. (fiumi Sangro - Aventino) in zona B1.

Si rende noto che dalla data di pubblicazione sul sopra citato sito internet decorre il termine di 45 giorni per l’inoltro di eventuali istanze osservazioni e pareri da parte di Enti Pubblici, Privati Cittadini, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste etc.

Il responsabile del procedimento è il geom. Adriano Di Ventura - Tel. 0862/363231, Fax 0862/363486.

Il responsabile dell’informazioni è l’Ing. Patrizia De Iulis - Tel. 0862/363249.

 

 

Avviso di deposito progetto “Realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominato “Scindarella” nella stazione sciistica di Campo Imperatore in Comune dell’Aquila.”

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 8, comma 3 e 4 DGR 119/02 e successive modifiche e integrazioni

Si comunica che dal 14.05.2003 è pubblicato sul sito internet http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA (sezione “pratiche on-line) l’avviso di deposito presso la Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi  Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici – Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto Ambientale – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - in Via Leonardo da Vinci, 1 67100 L’Aquila - Piano Terra – ai sensi dell’ Art 8, comma 3 e 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 119 del 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni il Progetto di seguito specificato:

OGGETTO

“Realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominato “Scindarella” nella stazione sciistica di Campo Imperatore in Comune dell’Aquila.” PROPONENTE: “Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. – sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 49 67100 L’Aquila”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. del 16 aprile 1996, art. 1 comma 4, allegato B), punto 7c;

Art. 1 comma 4 ”….sono assogettate alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale i progetti di cui all’allegato B) che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394…”

Allegato B), punto 7c “….impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone/ora…”

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento sarà realizzato su terreni di proprietà del Centro Turistico Gran Sasso s.p.a., in Comune dell’Aquila, presso la località Campo Imperatore nella quale esistono già impianti a fune destinati allo sci. Esso ricade interamente all’interno della “zona 1” di “Tutela Integrale” del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO, FINALITA’, CARATTERISTICHE e DIMENSIONAMENTO

Si prevede la sostituzione di due sciovie esistenti denominate “Scindarella 1 e 2” con una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico di lunghezza pari a m. 1004 con stazioni poste a quota 1892 msm e 2186 msm. La finalità dell’intervento è quella di razionalizzare la stazione sciistica esistente garantendo maggior confort per il servizio di trasporto a fune e la ottimizzazione del rapporto tra portata degli impianti e portata delle piste. La seggiovia in progetto ha portata oraria pari a 2.400 persone.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Politica e Gestione Integrata dei Bacini Idrografici – Servizio Aree Protette, BB.AA e V.I.A. – Ufficio V.I.A..

Si rende noto che dalla data di pubblicazione sul sopra citato sito internet decorre il termine di 45 giorni per l’inoltro di eventuali istanze osservazioni e pareri da parte di Enti Pubblici, Privati Cittadini, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste etc.

Il responsabile del procedimento è il geom. Adriano Di Ventura- Tel. 0862/363231, Fax 0862/363486

Il responsabile dell’ informazioni è l’Ing. Patrizia De Iulis – Tel. 0862/363249.

 

 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

Licenza attingimento d’acqua per uso irriguo – Ditta: PELLICANO ROSA – .

Con provvedimento n. 584 del 21 Maggio 2003 il Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta Pellicano Rosa, residente in L’Aquila la licenza di attingere litri/secondo 1 di acqua dal Fiume Vetoio in territorio del Comune di L’Aquila per uso irriguo.

il dirigente del servizio

Ing. Ettore Ricci

 

 

 

Licenza attingimento d’acqua per uso irriguo – Ditta: DI SALVO MARIA ANTONIETTA – .

Con provvedimento n. 1047 del 21 Maggio 2003 il Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta Di Salvo Maria Antonietta, residente in Fagnano Alto la licenza di attingere litri/secondo 1 di acqua dal Fiume Aterno in territorio del Comune di Fagnano Alto per uso irriguo.

il dirigente del servizio

Ing. Ettore Ricci

 


 

 

Licenza attingimento d’acqua per uso irriguo – Ditta: LIBERATORE ANTONIO – .

Con provvedimento n. 1172 del 21 Maggio 2003 il Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta Liberatore Antonio, residente in San Demetrio Né Vestini la licenza di attingere litri/secondo 1 di acqua dal Torrente Foce in territorio del Comune di San Demetrio Né Vestini per uso irriguo.

il dirigente del servizio

Ing. Ettore Ricci

 

 

 

Licenza attingimento d’acqua per uso irriguo – Ditta: DEL GRANDE GIUSEPPE -.

Con provvedimento n. 1211 del 21 Maggio 2003 il Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta Del Grande Giuseppe, residente in Campana di Fagnano Alto la licenza di attingere litri/secondo 1 di acqua dal Fiume Aterno in territorio del Comune di Fagnano Alto per uso irriguo.

il dirigente del servizio

Ing. Ettore Ricci

 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

 

Estratto atto di determinazione n. 1832 del 25.03.2003.

L’Amministrazione Provinciale di Pescara, con atto di determinazione n. 1832 del 25.03.2003 a firma del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione, ha determinato l’indennità provvisoria di espropriazione relativamente alle aree occupate e resesi necessarie per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione, restauro, recupero e consolidamento dell’edificio De Sterlich di Penne e lavori di ristrutturazione tetto e consolidamento mura perimetrali Succ. S. Giovanni dell’ITC Marconi di Penne con realizzazione percorso esterno;

…OMISSIS…

n.° ord.

DITTA

CATASTALE

TITOLO DI
PROPRIETÀ

Dati catastali

SUPERFICIE DA
ESPROPRIARE
(mq)

TERRENO
EDIFICABILE
(€.)

 

(art. 5-bis
L 359/92)

TOTALE DI
PARTITA

(€.)

FI.

Parlicella

Subalterno

Sup.
(mq)

Fuori centri edific.

Entro centri edific.

1

Cantagallo Carmela nata a Penne il 15.02.1933

Proprietà 1/3

60

395

4

34

 

34

 

 

 

Cantagallo Irma nata a Penne il 12.02.1928

Proprietà 1/3

60

395

3*

29

 

29

 

Cantagallo Lucia nata a Penne il 03.12.1929

Proprietà 1/3

60

396

1*

25

 

25

 

 

TOTALE

15.000,00

 

 

Somme a disposizione per indennità di occupazione e varie

900,00

 

 

TOTALE GENERALE

15.900,00

 

* Imposizione di servitù di passaggio

La presente copia, per estratto, é conforme all’originale dell’atto di determinazione n. 1832 del 25.03.2003, esistente presso questo Ente.

Pescara, lì 13 Maggio 2003

Il dirigente settore edilizia scolastica
e pubblica istruzione

Dott. Ing. Giuseppe Melilla



COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria del Comunale dell’Adozione della variante parziale al P.R.G., relativa alla revisione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., adottata con deliberazione di C.C. n. 25 del 06.05.2003.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 12.04.1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che per n. 45 giorni interi e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A. gli elaborati relativi alla Variante parziale al P.R.G., riguardante la revisione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., adottata con deliberazione di C.C. n. 25 del 06.05.2003 rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico.

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla suddetta variante (in numero due copie di cui una in bollo). Le osservazioni presentate dopo tale termine sono irricevibili.

Alba Adriatica, lì 16 maggio 2003

il RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Arch. Luigi Irelli


 

 

COMUNE DI ANCARANO (TE)

 

Avviso di deposito della variante al P.R.E. per la “Realizzazione di n. 3 alloggi di edilizia sovvenzionata”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2003

Visto l’art. 1 della Legge 03.01.1978 n. 1;

Visto l’art. 6 della Legge 18.04.1962 n. 167 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 della Legge 24.11.2000, n. 340;

RENDE NOTO

che presso la segreteria di questo Comune, per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, sono depositati gli atti tecnici amministrativi relativi alla variante al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Ancarano per la “Realizzazione di n. 3 alloggi di edilizia sovvenzionata”.

Gli interessati possono presentare le proprie opposizioni ed osservazioni alla Segreteria Comunale entro 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune.

Ancarano, lì 07.05.2003

Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Antonio Rampino

 

 

Avviso di deposito della variante al P.R.E. per lavori di ristrutturazione edificio di proprietà comunale denominato “Palazzo Spalazzi”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2003

Visto l’art. 1 della Legge 03.01.1978 n. 1;

Visto l’art. 6 della Legge 18.04.1962 n. 167 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 della Legge 24.11.2000, n. 340;

RENDE NOTO

che presso la segreteria di questo Comune, per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune, sono depositati gli atti tecnici amministrativi relativi alla variante al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Ancarano per lavori di Ristrutturazione edificio di proprietà comunale denominato “Palazzo Spalazzi”.

Gli interessati possono presentare le proprie opposizioni ed osservazioni alla Segreteria Comunale entro 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune.

Ancarano, lì 07.05.2003

Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Antonio Rampino


 

 

COMUNE DI CARSOLI (AQ)

 

Avviso di approvazione variante specifica al Piano Regolatore Generale Cimitero di Pietrasecca.

COMUNE DI CARSOLI (AQ)

Avviso di approvazione variante specifica al Piano Regolatore Generale Cimitero di Pietrasecca.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti gli atti d’Ufficio;

Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 09.04.2003 approvazione variante specifica al Piano Regolatore Generale “Cimitero Pietrasecca”;

RENDE NOTO

Che con atto del Consiglio Comunale n. 09 del 09.04.2003, é stata adottata variante urbanistica specifica al Piano Regolatore Generale “Cimitero di Pietrasecca”.

Ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 art. 10, i relativi atti resteranno depositati nella Segreteria Comunale per 45 (quarantacinque) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data del 23.05.2003 di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al nuovo strumento urbanistico. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Franco Cavallari

 

 

COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI (CH)

 

Avviso di deposito degli atti di Piano Regolatore Generale.

 

COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI (CH)

Avviso di deposito atti relativi al P.R.G. adottato.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12.4.1983, n. 18 testo vigente;

RENDE NOTO

Che con delibera del Commissario ad Acta n. 2 del 3.6.2003 è stato adottato il progetto di Piano Regolatore Generale.

A’ termini dell’art. 11 della L.R. succitata, gli atti comprendenti: la deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 3.6.2003 e i relativi elaborati tecnici sono depositati a libera visione del pubblico presso l’Ufficio di Segreteria Comunale per 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al progetto di Piano Regolatore Generale.

Le osservazioni presentate dopo tale termine anche sotto forma di istanze, proposte, ecc.., sono irricevibili.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Avv. Aldo Marra


 


 

 

COMUNE DI NERETO (TE)

 

Avviso di deposito: Adozione Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto

 

 

COMUNE DI NERETO (CH)

UFFICIO TECNICO URBANISTICA E MANUTENZIONE

P.zza della Repubblica, 1 – 64015

Tel 0861/806333 – Fax 0861/806340

e-mail urbanistica@comune.nereto.te.it

Avviso di deposito adozione Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 12.04.1983, n. 18 come modificata ed integrata dalla L.R. 27.4.1995, n. 70;

Vista la L.R. 14.03.2000, n. 26 recante modifiche ed integrazioni all’art. 43 della L.R. 11/99;

Viste le norme regolamenti e Leggi vigenti in materia;

RENDE NOTO

CHE è depositata presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico e per 45 giorni interi e consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R.A., l’adozione del Piano Regolatore Esecutivo di cui alla delibera di C.C. n. 14 del 29.5.2003.

Entro il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni ed opposizioni, che dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

Nereto, lì 06 Giugno 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Severino Di Donato

 

 

Avviso di deposito: Approvazione Definitiva variante parziale n. 7 al P.R.G. vigente da Zona Direzionale a Zona Residenziale di completamento mista.

Vista la L.R. 12.04.1983, n. 18 come modificata ed integrata dalla L.R. 27.4.1995, n. 70;

Vista la L.R. 14.03.2000, n. 26 recante modifiche ed integrazioni all’art. 43 della L.R. 11/99;

Viste le norme regolamenti e Leggi vigenti in materia;

RENDE NOTO

CHE è stata approvata definitivamente la variante Parziale n. 7 al P.R.G. vigente relativa al cambio d’uso delle aree Comprese nella perimetrazione della zona direzionale Vibrata - da zona Direzionale a zona residenziale mista di cui alla delibera di C.C. n. 28 dell’8.8.2002, esecutiva nei termini di legge.

Nereto, lì 06 Giugno 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Severino Di Donato

 


 

 

COMUNE DI SAN SALVO (CH)

 

Accordo di programma Piano di Zona – Ambito n. 26 “COSTA SUD”- .

 

 

AMBITO TERRITORIALE N. 26 “COSTA SUD”
Comune Di Cupello - Fresagrandinaria – Lentella - San Salvo
Comune San Salvo
CH - Tel 0873/3401- Fax 0873/547712

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA NELL’AMBITO N. 26 “COSTA SUD”

TRA

Le Amministrazioni comunali di: San Salvo, Cupello, Lentella e Fresagrandinaria

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Lanciano - Vasto

La Provincia di Chieti

PER

l’adozione del Piano di Zona

in applicazione dell’art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 - “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186 e della delib. C.R. n. 69/8 del 26 giugno 2002 “Adozione del Piano sociale Regionale 2002-2004 della Regione Abruzzo”.

PREMESSA

-    il Comune è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000.

-    il disposto dell’art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D.Lgs 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “... per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”.

-    l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l’adozione del piano di zona attraverso accordo di programma.

-    l’articolo 19, 3° comma, della legge 328/2000 include tra i firmatari dell’accordo “i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano”.

-    il Consiglio Regionale d’Abruzzo, con deliberazioni n. 59/5 del 19 marzo 2002, e n. 72/22 del 16 luglio 2002, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali ai sensi della legge 328/2000, apportando parziali modifiche alla zonizzazione approvata con L.R. n. 22 del 1998.

-    il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 69/8 del 26 giugno 2002, pubblicata sul BURA n. 12 straord. del 26 luglio 2002, ha approvato il Piano sociale 2002-2004, ai sensi dell’art. 18 della legge 328/2000;

-    la Giunta Regionale d’Abruzzo, con atto n. 804 del 27 settembre 2002, pubblicato sul BURA del 18 ottobre 2002 numero 140 speciale, ha approvato la “Guida per la predisposizione e approvazione del Piano di zona dei servizi sociali”.

-    l’articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.

INIZIATIVA

Il Comune di San Salvo, quale ente procedente, ha assunto l’iniziativa per ricevere la disponibilità degli altri soggetti ed indice presso l’Ufficio del Sindaco del Comune di San Salvo, in data 07.01.03 la Conferenza dei Sindaci per l’adozione del Piano di Zona e degli strumenti per la sua attuazione.

Il processo di scelta dell’Ente d’Ambito Sociale si è articolato nel seguente modo:

Nella prima Conferenza dei Sindaci del 16.07.02, vista l’esperienza passata, si è deciso di riconfermare quale Ente di Ambito il Comune di San Salvo e successivamente i singoli Comuni hanno provveduto, con delibere di Consiglio Comunale, alla formalizzazione della riconferma.

Comune di Cupello Delibera n. 53 del 06.11.02

Comune di Lentella Delibera n. 37 del 30.11.02

Comune di Fresagrandinaria Delibera n. 34 del 28.11.02

L’iter formativo per l’approvazione del Piano di Zona è stato scandito dalle seguenti fasi:

(segue breve descrizione del percorso di programmazione)

Il processo formativo del PDZ ha tenuto conto delle strategie individuate dal PSR.

In primo luogo il Sindaco referente ha convocato in data 16.07.02 la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito territoriale, la quale ha provveduto a determinare le modalità di funzionamento e ha nominato coordinatore della conferenza dei Sindaci il Sindaco di San Salvo Gabriele Marchese.

Nella stessa conferenza del 16.07.02 si è determinato che il coordinamento istituzionale, vista l’esperienza precedente, compete al Comune di San Salvo, inoltre, si è ritenuto dover convocare i sindacati presenti sul territorio e i rappresentanti del settore, si è provveduto alla nomina del gruppo di Piano e si è individuato quale Ente di Ambito Sociale il Comune di San Salvo. Al fine di uno snellimento operativo e per la formalizzazione delle decisioni si è deciso di nominare un gruppo ristretto di lavoro composto da: Responsabile dei Servizi Sociali Comune di San Salvo, Responsabile Servizi Sociali Comune di Cupello, Coordinatore Conferenza dei Sindaci, rappresentanti Cooperativa Futura e Samidad, addetto Ufficio Politiche Sociali Comune di San Salvo.

Successivamente, i singoli Comuni hanno provveduto con delibera di Consiglio Comunale a designare il Comune di San Salvo Ente di Ambito.

In data 30.07.02 si è riunito il gruppo di Piano ed ha provveduto alla verifica dei risultati della precedente programmazione del PDZ.. Nelle successive riunioni del Gruppo di Piano tenutesi in data 07.08.02, 27.08.02 e 17.09.02 si è attuata l’analisi dei bisogni e dell’offerta e si è proceduto alla stesura di un rapporto di analisi. Nella conferenza dei Sindaci tenutasi in data 19.11.02 si è approvato il rapporto di analisi e si sono definite le priorità. Si è stabilito che i singoli Comuni partecipino alla spesa del Piano con la pari quota già assegnata dalla Regione ed inoltre si è istituito l’Ufficio del Piano nel seguente modo:

-    Palmina Napolitano, Dirigente Responsabile del Piano di Zona;

-    Carmine Bellano, Funzionario Amministrativo;

-    Gorizia Natascia Dell’Osa, Funzionario Amministrativo.

Il 19.11.02 è avvenuta la concertazione con i sindacati.

Il gruppo di lavoro, individuato nella prima Conferenza dei Sindaci, ha lavorato alla stesura del PDZ.

Nella Conferenza dei Sindaci del 29.11.02 sono stati illustrati dettagliatamente i singoli progetti e sono stati consegnati per l’approvazione definitiva da parte dei singoli Consigli Comunali:

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue

Art. 1

La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto.

Art. 2

Campo di applicazione dell’accordo

L’Accordo di Programma è finalizzato all’adozione del Piano di Zona dell’Ambito n. 26 “Costa Sud”, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Impegni dei soggetti firmatari

L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato Piano di Zona.

Art. 4

Responsabilita’

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

a)   il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di appartenenza dell’utente e per la parte sanitaria nel responsabile di zona dell’azienda sanitaria.

b)   il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa (del Comune o dell’EAS o della Azienda USL) incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell’operatore investito della conduzione del caso ovvero dell’intervento, comunicato al cittadino.

Art. 5

Assetto istituzionale per la promozione/gestione del piano di zona

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale è la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell’Ambito Territoriale ed è rappresentata dal Sindaco del Comune di San Salvo che assume il compito di coordinare i lavori.

Alla Conferenza dei Sindaci compete:

-    l’istituzione dell’Ufficio di Piano con la nomina delle persone che andranno a costituirlo e del responsabile.coordinatore entro 45 giorni dalla firma dell’accordo di programma;

-    la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;

-    l’eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta dell’ufficio di piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma.

-    la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma.

-    la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali.

-    il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci sono definite in apposito regolamento che si allega al presente accordo sotto la lettera “B”.

L’Ente d’Ambito Sociale, in conformità a quanto previsto dal PSR rappresenta l’Ambito Sociale ed esercita la funzione amministrativa in materia sociale, assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell’ambito.

Art. 6

Assetto organizzativo per la gestione del piano di zona

L’Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del Piano di Zona e rappresenta lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale.

Ad esso compete di:

(N.B.: L’indicazione successiva ha mero valore esemplificativo. Le funzioni dell’Ufficio di Piano vanno aggiornate in base a quanto stabilito nel relativo regolamento di organizzazione)

-    predisporre gli atti per l’organizzazione dei servizi e per l’eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell’art. 1, legge 328/2000;

-    predisporre atti finanziari (per la gestione finanziaria vedi oltre sezione Risorse):

a)   per la gestione corrente dell’ufficio di piano medesimo (spese beni strumentali e beni di consumo, percentuale per i costi generali di funzionamento quali telefono, personale, consulenze specialistiche, ecc.);

b)  per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);

-    predisporre l’articolato dei protocolli d’intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;

-    organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché della rendicontazione finanziaria;

-    promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;

-    predisporre tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte dell’Ente d’ambito Sociale dell’obbligo di rendicontazione, previsto dal Piano Sociale Regionale e dalla normativa di settore;

-    formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l’espletamento dei propri compiti.

Il regolamento dell’Ufficio di Piano che sarà approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro 30 gg. dalla istituzione dello stesso ufficio espliciterà le funzioni ed i ruoli attribuiti in dettaglio all’Ufficio di Piano.

Art. 7

Personale per l’Ufficio di Piano

L’utilizzo del personale per l’Ufficio di Piano avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del responsabile dell’Ufficio di Piano, da nominare contestualmente alla sua istituzione.

Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

Art. 8

Consulenze esterne

L’Ufficio di Piano chiamato ad attuare il Piano di Zona può avvalersi di consulenti esterni per l’esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi sono attribuiti con appositi atti dell’Ente d’Ambito Sociale, conformi alla normativa vigente per la P.A.

Art. 9

Collegio di vigilanza e suo funzionamento

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di vigilanza, da istituirsi, che sarà così composto:

n. 1 rappresentante della ASL nominato dal Dirigente ASL,

n. 1 rappresentante dei Comuni nominato dalla Conferenza dei Sindaci

n. 1 rappresentante della Provincia nominato dall’organo preposto

Il collegio di vigilanza, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre alla Conferenza dei Sindaci la modifica anche sostanziale del Piano di Zona.

Art. 10

Eventuale procedimento di arbitrato irrituale

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all’accordo di programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

Art. 11

Pubblicazione

Il legale rappresentante dell’Ente d’Ambito Sociale trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma, entro il termine di nn. 10 giorni dalla sottoscrizione, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano Sociale Regionale e successivamente a tale verifica provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente accordo.

Art. 12

Durata

La durata del presente accordo è fissata in tre anni. Il primo anno ha carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 TUEL (D.Lgs. 267/2000).

A.S.L. Lanciano-Vasto

F.to Elio Tilli

Provincia di Chieti

F.to Domenico De Petra

Comune di Cupello

F.to Panfilo Di Silvio

Comune di Fresagrandinaria

F.to Giovanni Di Stefano

Comune di Lentella

F.to Leandro Di Lallo

Comune di San Salvo

F.to Gabriele Marchese

 


 

 

COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO (CH)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale del Piano Regolatore Esecutivo.

COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO (CH)

SERVIZIO TECNICO

tel. 0872/57131 - fax 0872/578774 - cod. fisc. 00210400693

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale del Piano Regolatore Esecutivo.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO l’art. 13 della legge regionale 12.04.1983, n. 18, nel testo in vigore;

RENDE NOTO

-    Che presso la Segreteria Comunale si trova depositato, a libera visione del pubblico, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, il PIANO REGOLATORE ESECUTIVO, adottato con delibera consiliare n. 7 dell’8.05.2003.

-    Che durante il periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili ed osservazioni da parte di chiunque;

-    Che dette opposizioni ed osservazioni dovranno essere redatte su competente carta bollata ed anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo, dovranno essere muniti da marca da bollo.

Santa Maria Imbaro, li

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale

Ing. Camillo Di Ciano


 

 

COMUNE DI SILVI (TE)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale degli Atti ed Elaborati della Variante al P.R.G. per inserimento area da destinare ad attrezzature di interesse comune di tipo religioso.

AVVISO DI DEPOSITO

Atti della variante al PRG per inserimento area da
destinare ad attrezzature di interesse comune di tipo
religioso ai sensi della LR n. 29/16.03.88
(Disciplina Urbanistica dei Servizi Religiosi)

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’Art. 10 della Legge regionale n. 18/83 nel testo vigente RENDE NOTO che presso l’Ufficio di Segreteria di questo Comune sono depositati gli Atti ed Elaborati della Variante al PRG per inserimento area da destinare ad attrezzature di interesse comune di tipo religioso ai sensi della LR n. 29/16.03.88 adottata, ai sensi dell’Art. 10 comma 1 della LR 18/83 nel testo vigente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22.04.2003; AVVERTE che durante il periodo di Deposito, della durata di giorni 45 (Quarantacinque) interi e consecutivi, decorrenti dalla data di Pubblicazione del presente Avviso sul BURA, chiunque può prenderne visione, e che entro tale periodo chiunque abbia interesse può presentare Osservazioni al Progetto di Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’Art. 10 comma 3 della L.R. 18/83 nel testo vigente. Le Osservazioni presentate dopo tale termine, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, sono dichiarate irricevibili ed improcedibili dal Consiglio Comunale.

IL RESP. DEL SERVIZIO

Funzionario Arch. C. Di Palma

 

 

COMUNITA' MONTANA

COMUNITA' MONTANA AVENTINO MEDIO SANGRO

 

Deliberazione di G.R. d’Abruzzo n. 202 del 27.03.2003 – Approvazione Piano di zona 2003-2005 - Ambito Sociale n. 20 “Aventino”.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 202 DEL 27 Marzo 2003

PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 – PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 2003-2005 DELL’AMBITO N. 20 “AVENTINO” – VERIFICA DI COMPATIBILITÀ.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per i narrati motivi,

1.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 20 “Aventino” compatibile con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 24 febbraio 2003, allegata per estratto al presente atto e nella “scheda per l’istruttoria del Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005” dell’Ambito Territoriale n. 20 “Aventino”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di far propria la prescrizione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003 - 2005” nella seduta del 24.02.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito Territoriale n. 20 “Aventino” “necessario prevedere, entro il periodo di attuazione del piano di zona, l’attivazione dei servizi, rientranti fra i livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), relativi a: ‘Strutture e centri residenziali e semiresidenziali’ e ‘Centri di accoglienza a carattere residenziale o diurno’ ”;

3.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 20 “Aventino” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003, 2004 e 2005 alla Regione Abruzzo, nonchè a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente Piano Sociale Regionale;

4.   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;

5.   di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n. 20 “Aventino” il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale.

 

 

COMUNITA' MONTANA

PELIGNA ZONA F

 

Deliberazione di G.R. d’Abruzzo n. 129 del 25.02.2003 – Approvazione Piano di zona 2003-2005 - Ambito Sociale n. 17 “Valle Peligna”.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 129 DEL 25 FEBBRAIO 2003

PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 – PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 2003-2005 DELL’AMBITO N. 17 “VALLE PELIGNA” – VERIFICA DI COMPATIBILITÀ.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per i narrati motivi,

1.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 17 “Valle Peligna” compatibile con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 28 gennaio 2003, allegata per estratto al presente atto e nella “scheda per l’istruttoria del Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005” dell’Ambito Territoriale n. 17 “Valle Peligna”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di condividere la raccomandazione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003 - 2005” nella seduta del 28.1.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito Territoriale n. 17 “Valle Peligna” di “potenziare i servizi “centri di accoglienza strutture residenziali e semi residenziali, rientranti fra i livelli essenziali di assistenza (LIVEAS), estendendoli a tutte le tipologie di utenza individuate attraverso il rapporto di analisi e le conseguenti aree di bisogno”;

3.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 17 “valle Peligna” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003, 2004 e 2005 alla Regione Abruzzo, nonché a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente Piano Sociale Regionale;

4.   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;

5.   di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n. 17 “Valle Peligna” il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale.

Pescara, lì 7 Marzo 2003

il responsabile

Dott.ssa Silvana Romagnoli


COMUNITA MONTANA PELIGNA ZONA F
SULMONA
ENTE AMBITO SOCIALE N. 17 VALLE PELIGNA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

(ex art. 34 D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e art. 19 L. 8.11.2000, n. 328)

Omissis

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI – AMBITO VALLE PELIGNA

Art. 1

Finalità – Recepimento della premessa

1)   La premessa è parte integrante dell’Accordo di Programma.

2)                  Il Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2003-2005 dell’Ambito n 17 Valle Peligna è adottato attraverso la sottoscrizione del presente Accordo di Programma che disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti dell'utenza - dei seguenti enti:

Comunità Montana Peligna Zona F, Comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Secinaro, Villalago, Vittorito, ASL Sulmona-Avezzano, Il Dirigente della Scuola Media Statale “OVIDIO” di Sulmona, Il Dirigente della Scuola Media Statale “Serafini” di Sulmona, Il Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico di Sulmona, Il Dirigente Scolastico del II Circolo Didattico di Sulmona, Il Dirigente Scolastico del III Circolo Didattico di Sulmona, Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “OVIDIO” di Sulmona, Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sulmona, Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale Liceo Pedagogico di Sulmona, Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Sulmona, Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Valle Del Sagittario di Introdacqua, Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pratola Peligna, Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Raiano, Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castelvecchio Subequo, Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato Agricoltura Ambiente Sez. Staccata di Pratola Peligna, Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale di Pratola Peligna, Provincia dell’Aquila, così come da elaborato allegato al presente, quale parte integrante e sostanziale.

Omissis

Art. 2

Adesioni

1)   Possono aderire al presente Accordo di Programma, anche in momenti successivi, i soggetti pubblici aventi interesse e quelli privati ricompresi nell’art. 19, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 3

Funzioni e compiti dell’Ente Gestore

1)                  La Comunità Montana Peligna Zona F di Sulmona è l’Ente Gestore del Piano di Zona dell’ambito sociale n 17, denominato Valle Peligna. L’Ente Gestore è titolare delle funzioni amministrative concernenti la gestione unitaria del sistema locale del servizio sociale. Dette funzioni sono svolte attraverso gli uffici del servizio sociale dell’Ente Comunità Montana.

Omissis

Art. 4

Responsabilità e compiti dei soggetti aderenti.

1)                  I soggetti che aderiscono al presente Accordo di Programma si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti utili al buon funzionamento e all’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Zona. In particolare si impegnano:

Omissis

Art. 5

Conferenza dei Sindaci

Per la gestione di servizi e interventi previsti nel Piano di Zona è istituita la conferenza dei sindaci composta da tutti i sindaci dei comuni del territorio dell’Ambito N 17 che hanno individuato la Comunità Montana Peligna quale Ente Gestore.

Omissis

Art. 6

Procedure di conciliazione e definizione dei conflitti

1)     In caso di insorgenza di conflitti tra i soggetti partecipanti al presente Accordo in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, ad esclusione delle ipotesi di motivato dissenso insorto in sede di conferenza di servizi, disciplinato dall'art. 14 della legge 7.8.1990, n. 241 e s. m. e i., si applicano le procedure di cui ai seguenti commi.

Omissis

Art. 7

Pubblicazione

Il presente Accordo sarà pubblicato nelle forme di legge.

Omissis

Art. 8

Durata

La durata del presente accordo è stabilita in anni tre (3), coincidenti con il triennio 2003-2005.

Sulmona, 20.12.2002

FIRMATO

Presidente della Comunità Montana Peligna - Presidente della Provincia dell’Aquila - Direttore Generale dell’ASL Avezzano - Sulmona - Sindaco del Comune di Anversa degli Abruzzi - Sindaco del Comune di Bugnara - Sindaco del Comune di Campo di Giove - Sindaco del Comune di Cansano - Sindaco del Comune di Castel Di Ieri - Sindaco del Comune di Castelvecchio Subequo - Sindaco del Comune di Cocullo - Sindaco del Comune di Corfinio - Sindaco del Comune di Gagliano Aterno - Sindaco del Comune di Goriano Sicoli - Sindaco del Comune di Introdacqua - Sindaco del Comune di Molina Aterno - Sindaco del Comune di Pacentro - Sindaco del Comune di Pettorano sul Gizio - Sindaco del Comune di Pratola Peligna - Sindaco del Comune di Prezza - Sindaco del Comune di Raiano - Sindaco del Comune di Roccacasale - Sindaco del Comune di Scanno - Sindaco del Comune di Secinaro - Sindaco del Comune di Villalago - Sindaco del Comune di Vittorito - Dirigente della Scuola Media Statale “OVIDIO” di Sulmona - Dirigente della Scuola Media Statale “Serafini” di Sulmona - Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico di Sulmona - Dirigente Scolastico del II Circolo Didattico di Sulmona - Dirigente Scolastico del III Circolo Didattico di Sulmona - Dirigente Scolastico del Liceo Classico “OVIDIO” di Sulmona - Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sulmona - Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale Liceo Pedagogico di Sulmona - Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Sulmona - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Valle Del Sagittario di Introdacqua - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pratola Peligna - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Raiano - Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale di Pratola Peligna.

 

 

ERRATA CORRIGE

 

Comunicato relativo alla pubblicazione delle modifiche allo Statuto del Comune di Francavilla al Mare (CH), pubblicato sul B.U.R.A. n. 13 Serie Ordinario del 7 Maggio 2003.

Nella pubblicazione citata in epigrafe, di cui al B.U.R.A. sopra indicato, per mero errore materiale non sono stati pubblicati gli articoli “4” e “24”, contenenti l’integrazione (approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10.02.2003) e la modifica (approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2003) allo Statuto.

Pertanto si procede alla loro pubblicazione:

comune di francavilla al mare (CH)

Modifiche allo Statuto

Art. 4
Sviluppo economico (comma 1)

Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze:

1.   Favorisce lo sviluppo economico nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e dell’industria anche mediante l’adesione alle Associazioni nazionali, regionali e locali che si prefiggono scopo identico.

Art. 24
Numero legale per la validità delle sedute

1.                Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

2.                Ai fini della determinazione del quorum necessario per la validità dell’adunanza, si considerano presenti i consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta, che deve avvenire al più tardi entro un’ora da quella fissata nella convocazione.

3.                Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza gli Assessori. Essi intervengono alla adunanza del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.