Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 17

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 20 GIUGNO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 29.03.2003, n. 63/3:

Regolamento di contabilità del Consiglio regionale.           Pag. 2198

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 246:

D.G.R. n. 456 dell’8.06.2001: “Dotazione organica delle Direzioni e Strutture Speciali di Supporto regionali” e D.G.R. n. 501 del 28.06.2002: “Piano assunzioni per l’anno 2002” –Modifica.     Pag. 2221

 

DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 248:

Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 1086 del 12.12.2002 avente ad oggetto: “Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4 , commi 1 e 2 – Interventi di sostegno alla plurattività nelle zone montane – Direttive di attuazione”...................................... Pag. 2222

 

DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 249:

Variazione al bilancio di previsione 2003 ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 25.03.2002 n. 3.  Pag. 2228

 

DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 251:

Riordino collocamento introdotto dal D.lgs 21.04.2000 n. 181 così come modificato dal D.lgs. 19.12.2002, n. 297. Indirizzi applicativi.................. Pag. 2230

 

DECRETI

 

Presidente del Consiglio Regionale

 

DECRETO 05.05.2003, n. 49:

Nomina componenti della 5° Commissione Consiliare “Affari Sociali”.   Pag. 2234

 

DECRETO 05.05.2003, n. 50:

Nomina componenti della Commissione Consiliare “Speciale per la definizione della proposta di un nuovo statuto, di un  nuovo regolamento e di riforme istituzionali”.        Pag. 2235

 

DECRETO 05.05.2003, n. 51:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare “Speciale per le politiche europee, internazionali e per i programmi della commissione europea”. Pag. 2236

 

DECRETO 06.05.2003, n. 52:

Nomina componenti della 1° Commissione Consiliare “Bilancio e Affari Generali”.    Pag. 2238

 

DECRETO 06.05.2003, n. 53:

Nomina componenti della 2° Commissione Consiliare “Lavori pubblici, ordinamento uffici ed enti locali”.......................................................... Pag. 2239

 

DECRETO 06.05.2003, n. 54:

Nomina componenti della 3° Commissione Consiliare “Agricoltura”.      Pag. 2240

 

DECRETO 06.05.2003, n. 55:

Nomina componenti della 4° Commissione Consiliare “Industria, commercio, turismo, trasporti ed artigianato””. ................................................ Pag. 2241

 

DECRETO 06.05.2003, n. 56:

Nomina componenti della Commissione Consiliare di vigilanza sugli affari della Regione Abruzzo.  Pag. 2242

 

DECRETO 06.05.2003, n. 57:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare speciale “Informatizzazione regionale”.  Pag. 2243

 

DECRETO 06.05.2003, n. 58:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare speciale “Tutela della salute nei luoghi di lavoro”.......................................................... Pag. 2244

 

DECRETO 06.05.2003, n. 59:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare d’inchiesta sulla povertà e l’emarginazione in abruzzo.......................................................... Pag. 2245

 

DECRETO 06.05.2003, n. 60:

Nomina componenti della  Commissione speciale “Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari”............................ Pag. 2246

 

DECRETO 06.05.2003, n. 61:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare d’inchiesta per la verifica della produttività degli enti strumentali e partecipati”............... Pag. 2247

 

DECRETO 06.05.2003, n. 62:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare speciale per le politiche familiari. Pag. 2248

 

DECRETO 06.05.2003, n. 63:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare d’inchiesta sull’azienda sanitaria locale di Chieti.......................................................... Pag. 2249

 

DECRETO 06.05.2003, n. 64:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare speciale Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese........................................ Pag. 2250

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 04.09.2002, n. 199:

Autorizzazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per l’Area Sviluppo Industriale del Vastese (CH) dei terreni siti nel Comune di CUPELLO. Pag. 2251

 

DECRETO 29.04.2003, n. 55:

Legittimazione terre civiche in Pietranico – Ditta Zanchini Fabrizio.       Pag. 2252

 

Decreti Direttoriali

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 28.04.2003, n. 80:

Cancellazione della società cooperativa a.r.l. “NOI CON VOI” dalla sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali......................... Pag. 2253

 

DECRETO 28.04.2003, n. 81:

Iscrizione della società cooperativa “COCCOLE & GIOCHI – PICCOLA SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. alla sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.     Pag. 2254

 

Decreti Dirigenziali

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/7:

Autorizzazione aperture cava di ghiaia sita in località “Madonna degli Angeli” nel Comune di Elice (PE). Ditta Inerti Vallino s.r.l........................ Pag. 2254

 

DECRETO 21.01.2003, n. DI3/13:

Cava di ghiaia in località “Piana delle Macchie” del Comune di Fossacesia (CH). Ditta: S.M.I. Società meridionale Inerti srl. Autorizzazione prosecuzione.  Pag. 2256

 

DECRETO 07.03.2003, n. DI3/30:

Cava di ghiaia in località “Villa S. Nicola” del Comune di Ortona (CH). Ditta: Primaterra Dante. Autorizzazione apertura................................. Pag. 2256

 

DECRETO 26.03.2003, n. DI3/40:

Cava di ghiaia in località “Defenza” del Comune di Vasto (CH). Ditta: LESMOTER snc. Apertura cava.......................................................... Pag. 2258

 

DECRETO 03.04.2003, n. DI3/42:

Ditta  M. G. Appalti s.a.s. Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “S. Quirico nel Comune di Loreto (PE)...................................... Pag. 2259

 

DECRETO 03.04.2003, n. DI3/47:

Ditta James di Gianni Tremontini. Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Colle Maggiore” nel Comune di Vicoli (PE)............... Pag. 2261

 

DECRETO 03.04.2003, n. DI3/48:

Ditta ES.M.IN s.r.l.. Autorizzazione apertura cava di ghiaia e argilla sita in località “Piano Marino” nel Comune di Cepagatti (PE)................... Pag. 2262

 

DECRETO 03.04.2003, n. DI3/49:

Ditta DI.MI. s.n.c.. Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Milano” nel Comune di Rosciano (PE).................................................. Pag. 2264

 

DECRETO 08.04.2003, n. DI3/50:

Cava di ghiaia in località “La Martina” del Comune di Pollutri (CH). Ditta Grassi Costruzioni srl. Autorizzazione apertura................................. Pag. 2265

 

DECRETO 09.04.2003, n. DI3/51:

Cava di ghiaia in località “Piccarda del Comune di Mozzagrogna (CH). Ditta: Inerti Sangro srl. Autorizzazione apertura...................................... Pag. 2266

 

DETERMINAZIONI

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DH5/49:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Interventi finanziati con fondi Regionali – Settimo provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001....................................... Pag. 2268

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DH5/50:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – (1° Sportello). Primo provvedimento liquidazione anticipazione in conto capitale per lavori 1° SAL.          Pag. 2270

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DH5/51:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Interventi finanziati con fondi Regionali – Primo provvedimento liquidazione finale contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001.       Pag. 2272

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH5/56:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Dodicesimo provvedimento di conferma del contributo concesso con O.D. n. DH5/49 del 17.09.2001.   Pag. 2276

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH5/57:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. – Secondo provvedimento di conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/42 del 28.05.2002.   Pag. 2282

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH5/58:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Primo provvedimento di conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/170 del 21.11.2002.       Pag. 2288

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH5/59:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Interventi finanziati con fondi regionali - Settimo provvedimento conferma del contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001.    Pag. 2292

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DH5/60:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) P.S.R. 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 2° Sportello. Primo provvedimento di conferma del contributo concesso con O.D. n. DH5/155 del 24.10.2002. Pag. 2298

 

DETERMINAZIONE 29.04.2003, n. DH5/61:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Primo provvedimento di conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/186 del 04.12.2002.       Pag. 2322

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 18.04.2003, n. DH4/60:

Determinazione della Direzione Agricoltura n. DH4/120 del 22 novembre 2002 – Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 (Apicoltura). Programma Operativo per l’anno 2002 – 2003: approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili ed ammesse al finanziamento (azioni “B” e “C”) e dell’elenco delle domande istruite sfavorevolmente e non  ammesse al finanziamento.     Pag. 2328

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH4/61:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale.......................... Pag. 2340

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH4/62:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale.......................... Pag. 2342

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 28.03.2003, n. DC7/42:

Impegno, liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla Legg Regionale 28 aprile 2000, n. 74 – Comune di Giuliano Teatino (CH)...... Pag. 2345

 

DETERMINAZIONE 08.04.2003, n. DC7/50:

E.R.P. – Legge 457/78 – V° Biennio – ATER L’Aquila. Completamento di n. 1 fabbricato con 7 alloggi nel comune di Pescocostanzo............... Pag. 2345

 

DETERMINAZIONE 17.04.2003, n. DC7/54:

E.R.P. – Reintegro somme anticipare per indennità di acquisizione area di Caparra di Spoltore – Euro 47.385,65, pari a £. 91.751.413....... Pag. 2345

 

DETERMINAZIONE 17.04.2003, n. DC7/55:

ATER L’Aquila – Legge 24 dicembre 1993 n. 560. Destinazione del 20% dei proventi derivanti dalla alienazione degli alloggi ERP per ripiano disavanzi.    Pag. 2346

 

DETERMINAZIONE 26.04.2003, n. DC7/56:

ATER di Teramo – Utilizzo fondi ex legge 513/77.  Pag. 2346

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E DELL' ISTRUZIONE

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/403:

Scheda di Azione C.1.5 Sub azione I, Sub-azione II POR 2002 “Interventi finalizzati a migliorare la qualità del Sistema dell’istruzione” – Sub azione I “Gestione diretta tramite le Amministrazioni provinciali”, Sub-azione II “Selezione con modalità a progetto”. – Graduatoria definitiva -.

 

................................................... Pag. 2348

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/404:

Scheda di Azione C2/2.1 sub-azione I, sub-azione II – P.O.R. 2002 – “Interventi finalizzati a prevenire l’insorgere delle cause dell’abbandono” Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva.     Pag. 2350

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/405:

Scheda di Azione C.4.2.a – Sub-azione I e Sub-azione II – P.O.R. 2002 – “Alfabetizzazione informatica e linguistica per adulti in età lavorativa” Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva.

 

................................................... Pag. 2355

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/406:

Scheda di Azione A.2.1 Sub azione I, sub-azione II, sub-azione III – POR 2002 – “Interventi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo nel sistema dell’istruzione scolastica” “Selezione con modalità a progetto”. – Graduatoria definitiva. Pag. 2358

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/407:

Scheda di Azione C/2.2 SUB-AZ. II P.O.R. 2002 “Interventi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo” Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva”.

 

................................................... Pag. 2361

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/408:

Scheda di Azione D4/4.1 – P.O.R. 2002 – „Alta formazione per la diffusione dell’innovazione tecnologica e/o didattica presso enti di ricerca o Università” Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva.......................................................... Pag. 2364

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/409:

Scheda di Azione C.3.5.a – Sub-azione I e Sub-azione II – P.O.R. 2002 – “Formazione post-obbligo formativo e/o post-diploma in raccordo con la domanda di professionalità finalizzata al lavoro autonomo, alla creazione d’impresa” Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva.

 

................................................... Pag. 2367

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/410:

Scheda di Azione C/2.3 POR 2002 “Azioni di accompagnamento e sistema” – Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva........ Pag. 2370

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DL9/420:

Utilizzo risorse. Decreto direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 511/V/12/01 – Scorrimento graduatoria scheda d’azione D/1.1 – P.O.R. 2001 “Formazione continua per lavoratori occupati e per il management dei diversi settori di produzione e servizi, con priorità alle P.M.I.” – Impegno risorse.      Pag. 2373

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DL9/423:

Scheda di Azione B.1.5 POR 2002 “Promozione pari opportunità per tutti nell’accesso al Mercato del lavoro” – Selezione con modalità a Sportello – Graduatoria definitiva.

 

................................................... Pag. 2415

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DL9/422:

Scheda di Azione D.1.6 POR 2002 “Promozione di una forza lavoro competente qualificata ed adattabile” – Selezione con modalità a Sportello – Graduatoria definitiva.   Pag. 2424

 

DETERMINAZIONE 30.04.2003, n. DL9/424:

Attuazione P.O.R. Anno 2002 – Asse E Azione E/1.5. Ricerca finalizzata alla definizione di un modello adeguato alla realtà locale per la riduzione del gender-gap.          Pag. 2425

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 23.04.2003, n. DD7/19:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui. Pag. 2429

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DD7/20:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa

 

................................................... Pag. 2430

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DD7/21:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa       Pag. 2433

 

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI, CONTROLLI

SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE SVILUPPO MONTANO

 

DETERMINAZIONE 17.04.2003, n. DB4/31:

Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, art. 5 – D.G.R. n. 493 del 26 giugno 2002 – Fondo speciale per gli interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche presso la FI.R.A. S.p.A. – Graduatoria domande ammesse al finanziamento –Pubblicazione.

 

................................................... Pag. 2436

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

 

DETERMINAZIONE 18.04.2003, n. DG15/65:

Associazione di volontariato AVIS – Sezione di Trasacco –Autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi al di fuori del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria “118”.            Pag. 2461

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DG15/66:

Associazione pubblica assistenza – Montereale – Autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi al di fuori del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria “118”.

 

................................................... Pag. 2462

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 22.04.2003, n. DF3/38:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 art. 28 – L.R. 28.4.2000, N. 83 – PROROGA Ordinanza Dirigenziale n. 15 del 21.07.2000 punto 3) avente per oggetto “Ditta C.I.A.F. Ambiente S.r.l. Contrada Piazzano, 89 – 66041 Atessa (CH) – Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione dei seguenti impianti: stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti speciali non tossico e nocivi; trattamento di rifiuti speciali non tossico e nocivi; stoccaggio provvisorio conto proprio”............................ Pag. 2463

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DF3/39:

Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, art. 27 e 28 – L.R. 83/2000 – Consorzio Comprensoriale smaltimento R.S.U. di Teramo – C.O.R.S.U. – Piazza Garibaldi, 25, Teramo – Realizzazione ed esercizio di una stazione di trasferenza r.s.u. presso la discarica esistente di Colledara (TE).      Pag. 2464

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 10.04.2003, n. DF2/279:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “caldaia a legno” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta VASTO LEGNO ubicati in Comune di Vasto (CH) –zona industriale Punta Penne. Rinnovo e rettifica D.G.R. n. 543 del 16.02.1996 e D.G.R. n. 367 del 9.02.1996.......................................................... Pag. 2466

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

Concessione di derivazione d’acqua a sanatoria dal fiume Aterno al Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”....................... Pag. 2467

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 29.08.1996 – Comune di Corfinio –P.R.G. Approvazione definitiva................................................ Pag. 2469

 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 98 del 21.11.2002 – Comune di Introdacqua – Variante generale al Piano Regolatore – Approvazione definitiva.

 

................................................... Pag. 2471

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

 

Determinazione n. 6527 del 04.12.2002. – Pronuncia di esproprio per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di allargamento curva con abbattimento vecchio rudere al Km. 21+500 SP S.S. 81 –Montebello di Bertona – Farindola.

 

................................................... Pag. 2473

 

COMUNE DI CASTILENTI (TE)

 

Concessione sanatoria alla Ditta  ITALTER di Scipioni Nino di eseguire i lavori di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di misto ghiaia sita in località Plavignano.

 

................................................... Pag. 2475

 

COMUNE DI CELANO (AQ)

 

Avviso di deposito Piano particellare grafico e relativo elenco descrittivo degli immobili da espropriare per la realizzazione di una rimessa per il parco mezzi del Comune di Celano.          Pag. 2479

 

COMUNE DI CHIETI (CH)

 

Avviso pubblico di variante al Piano .Regolatore Generale.

 

................................................... Pag. 2480

 

COMUNE DI CORROPOLI (TE)

 

Avviso di deposito degli atti per l’esproprio di immobili nel Comune di Corropoli

 

................................................... Pag. 2480

 

COMUNE DI MORRO D'ORO (TE)

 

Modifiche allo statuto comunale – delibera del c.c. n. 07 del 10.04.2003.           Pag. 2481

 

COMUNE DI MOSCUFO (PE)

 

Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2003 — Variante in corso d’opera e ampliamento complesso artigianale. Ditta Emore S.r.l. di Montesilvano. D.P.R. 447/98 e d.P.R. 440/00 - Art. 5.

 

................................................... Pag. 2482

 

COMUNE DI PIANELLA (PE)

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada Santa Lucia.  Pag. 2483

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. della zona Obletter della frazione Castellana      Pag. 2483

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada Pagliarone.    Pag. 2484

 

Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada Sant’Angelo.  Pag. 2484

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada Santa Maria a Lungo.        Pag. 2485

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. della Contrada San Nicola della frazione Cerratina.      Pag. 2485

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada San Martino Pag. 2486

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada San Nicola.

 

................................................... Pag. 2486

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. della Contrada Collalto della frazione Castellana.         Pag. 2487

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. della zona centro della frazione Cerratina.          Pag. 2487

 

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

 

-Approvazione della variante al Piano di Lottizzazione di Voltarrosto. – Ditta: Cantucci-Ponno.        Pag. 2488

 

-Approvazione della Variante al Piano di Lottizzazione di via Accolle. Ditta: Barba – Valentini.        Pag. 2489

 

COMUNE DI SAN SALVO (CH)

 

Delibera C.C. n. 8 del 03.03.2003 “Lavori di adeguamento e miglioramento Rotonda Alpini e Via Nuova Circonvallazione” – Approvazione progetto in variante P.R.G. .  Pag. 2490

 

COMUNITA' MONTANA

CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI BARISCIANO (AQ)

 

Piano Sociale Regionale 2002-2004 – Piano di zona dei servizi sociali 2003 – 2005 dell’ambito n. 11 “Montagna Aquilana – Verifica di compatibilità”. (D.G.R. n. 197 del 27.03.2003)

 

................................................... Pag. 2491

 

Accordo di programma per l’adozione del piano di zona ambito n. 11 “Montagna Aquilana”

 

................................................... Pag. 2492

 

COMUNITA' MONTANA

MAIELLETTA

 

Piano di Zona dei servizi sociali 2002 – 2004 dell’ambito territoriale sociale n. 27 – Maielletta.

 

................................................... Pag. 2498

 

Comunicato della redazione relativo ai Decreti del Consiglio Regionale nn. 44, 45 e 46 pubblicati sul BURA n. 13 Ordinario del 7 maggio 2003.

 

................................................... Pag. 2498

 

 


PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 29.03.2003, n. 63/3:

Regolamento di contabilità del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la relazione della 1° Commissione consiliare permanente sull’argomento in oggetto;

Visto il Regolamento di che trattasi proposto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio;

Visto il D.Lgs. 28.3.2000, n. 76;

Vista la L.R. 9.5.2001, n. 18, concernente: “Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione”;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

È approvato il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale nel testo allegato composto di 61 articoli.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


Regolamento di contabilità del Consiglio regionale

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1.   Il sistema contabile e finanziario del Consiglio regionale, in attuazione dell’art. 30 del D.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 e dell’art. 3 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 18 è disciplinato dal presente regolamento in armonia con le disposizioni contenute dall’ordinamento contabile regionale.

Art. 2

(Competenze)

1.   L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale:

a)   adotta il piano programmatico e strategico annuale e pluriennale;

b)  definisce gli obiettivi;

c)   adotta la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale.

2.   I dirigenti adottano i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa come disciplinati dal presente regolamento; assicurano, altresì, l’esatta osservanza delle direttive impartite dall’Ufficio di Presidenza. In difetto di espressa attribuzione, le competenze sono determinate in conformità a quanto disciplinato dalla L.R. 14.09.1999, n. 77 e dal D.lgs. n. 165/2001.

TITOLO II

Art. 3

(Bilancio di previsione)

1.   Il bilancio di previsione del Consiglio ha decorrenza e durata pari a quello della Regione.

2.   Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale del Consiglio, formulato in termini di competenza e con il principio dello scorrimento, in riferimento alla programmazione di cui all’articolo 2.

3.   Il bilancio finanziario, di cui al comma 1, è redatto in termini di competenza e di cassa ai sensi della vigente normativa regionale in materia di contabilità ed è articolato in Unità Previsionali di Base (U.P.B.); è redatto in relazione agli obiettivi e individua le funzioni obiettivo.

4.   Il bilancio rileva le funzioni obiettivo rispecchiando gli scopi istituzionali ed è redatto in distinte Unità Previsionali di entrata e di spesa. Nel bilancio annuale e pluriennale le Unità previsionali non costituiscono autorizzazioni relative alle riscossioni e alle esecuzioni di spesa.

5.   Per ciascuna delle U.P.B delle entrate e delle spese sono indicati:

a)   l’ammontare dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’anno precedente a quello di riferimento;

b)  l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio di riferimento;

c)   l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese per le quali si prevede di autorizzare il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

6.   Il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, proposto dall’Ufficio di Presidenza, è approvato entro il 30 settembre dal Consiglio regionale per Unità Previsionali di Base; ciascun Direttore del Consiglio, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Ufficio di Presidenza, sentiti i dirigenti delle proprie Aree, formula indicazioni sulla quantificazione dei propri fabbisogni, ai fini della predisposizione del documento previsionale, in armonia col piano programmatico e con gli obiettivi prefissati.

7.   Il piano programmatico di cui al comma 6, redatto sulla base delle valutazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, risultanti dal monitoraggio delle attività amministrative svolto dal controllo di gestione, definisce le linee per l’attribuzione dei budget ed individua gli obiettivi primari per ogni singola area di intervento.

8.   Il Presidente del Consiglio trasmette al Presidente della Giunta Regionale il verbale consiliare di approvazione del Bilancio del Consiglio entro il 15 ottobre.

9.   La Direzione Attività Amministrativa elabora un bilancio economico patrimoniale e un piano dei conti quale elenco di voci contabili che classifica per natura i diversi costi sostenuti e ricavi ottenuti quale misura del prodotto delle attività amministrative. L’Ufficio di Presidenza delibera, su proposta della Direzione dell’Attività Amministrativa, la ricognizione e la definizione del sistema dell’attività individuando i centri di costo.

10. Il bilancio economico verifica i risultati della gestione in senso economico ed in forma dettagliata raccordandoli con le risultanze finanziarie nel rispetto del principio della competenza economica; è formulato per aree e per centri di costo cui sono imputate le voci di costo delle strutture e dei singoli servizi, ai sensi del D.lgs. 76/2000.

11. Le rilevazioni sono effettuate nel momento in cui gli eventi si manifestano; tale momento è comprovato da documenti attestanti l’effettivo impiego delle risorse considerate.

Art. 4

(Budget)

1.   Il budget del Consiglio Regionale contiene la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa.

2.   L’Ufficio di Presidenza, previa intesa con le singole Direzioni, attribuisce alle stesse i budget dopo l’approvazione della legge di bilancio; in caso di esercizio provvisorio i budget sono attribuiti per dodicesimi.

3.   I budget sono sottoposti a verifica trimestrale allo scopo di rilevare scostamenti tra gli obiettivi fissati e la conseguente utilizzazione delle risorse.

4.   La metodica di budget è sviluppata attraverso:

a)   il piano strategico;

b)  il budget complessivo del Consiglio formulato sulla base delle attività previste, delle risorse da impiegare e degli investimenti;

c)   i budget delle singole direzioni, per centri di costo, formulati sulla base del budget complessivo.

Art. 5

(Capitoli)

1.   Ciascuna U.P.B è determinata con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale e relativamente alle esigenze funzionali individuate secondo i principi di cui all’art 1 della Legge 06.12.1973, n. 853; è suddivisa in capitoli e in articoli qualora l’attribuzione della responsabilità dirigenziale è rinvenibile in più aree di intervento, ma riconducibile ad un unico obiettivo.

2.   I capitoli sono determinati secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa.

3.   Gli stanziamenti dei capitoli sono dimensionati secondo il criterio della programmazione e degli obiettivi prefissati. E’ escluso ogni riferimento alla spesa storica.

4.   I capitoli individuano i centri di responsabilità ai fini della gestione e della rendicontazione delle risorse attribuite ai dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 6

(Fondi di riserva)

1.   Nel bilancio di previsione sono iscritti:

a)   il fondo di riserva per le spese obbligatorie;

b)  il fondo di riserva per spese impreviste.

2.   Il fondo di riserva per spese obbligatorie di cui al comma 1, lettera a) è utilizzato:

a)   per integrare stanziamenti di capitoli aventi natura di spesa obbligatoria per specifica disposizione normativa o contrattuale e per le spese la cui destinazione e connotazione giuridica, la identifica come “spesa obbligatoria”;

b)  per spese derivanti da residui passivi in perenzione amministrativa, reclamati dai creditori e non prescritti.

3. Il fondo di riserva per le spese impreviste di cui al comma 1 lettera b) è utilizzato:

a)   per far fronte, con motivata relazione, ad esigenze impreviste ed imprevedibili al momento dell’approvazione del bilancio e a stanziamenti insufficienti per l’insorgere di circostanze e fatti imprevisti e imprevedibili;

b)  per spese pregresse da liquidare in misura maggiore ai rispettivi residui passivi e per le quali nella competenza non sussista il necessario stanziamento.

4.   I capitoli che hanno natura di spesa obbligatoria non possono essere integrati dal fondo di cui al comma 3.

5.   I prelevamenti dai fondi di riserva di cui ai commi 2, 3 e 4, sono disposti dal Direttore dell’Attività Amministrativa. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste sono disposti previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 7

(Variazioni)

1.   Le ulteriori necessità di fondi a carico del Bilancio della Regione a valere sulla Unità Previsionale di Base del Consiglio Regionale sono deliberate dal Consiglio Regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza; il provvedimento è inviato alla Giunta per i conseguenti adempimenti.

2.   Il Direttore della struttura interessata apporta le necessarie variazioni agli stanziamenti relativi agli interventi all’interno della stessa U.P.B.

3.   Le variazioni di attribuzione di fondi da una U.P.B. ad un’altra sono di competenza dell’Ufficio di Presidenza.

4.   I Direttori dopo l’approvazione della legge di bilancio assegnano ai dirigenti di Servizio le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. Le ulteriori risorse disponibili in Bilancio sull’Unità Previsionale del Consiglio regionale sono assegnate dall’Ufficio di Presidenza ad ogni U.P.B., nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi prefissati.

5.   Il Consiglio regionale può autorizzare la gestione provvisoria in dodicesimi degli stanziamenti assegnati a ciascuna delle Unità Previsionali di Base, nel caso di mancata approvazione nei termini della legge di bilancio.

Art. 8

(Assestamento)

1.   L’Ufficio di Presidenza propone le eventuali modifiche al bilancio di previsione del Consiglio Regionale. Le variazioni sono approvate dal Consiglio regionale dopo l’approvazione del Rendiconto Generale della Regione riferito all’esercizio precedente.

2.   L’Ufficio di Presidenza propone l’assestamento del bilancio al Consiglio dopo l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente e prima dell’assestamento del Bilancio della Regione; aggiorna i residui attivi e passivi e delle entrate in competenza e in conto residui e ridetermina il saldo positivo o negativo e il fondo cassa.

3.   Il Consiglio regionale approva l’assestamento entro il 15 giugno dell’anno di riferimento; l’assestamento ridetermina il risultato di gestione ed apporta modificazioni alle Unità Previsionali di Base del bilancio di previsione.

Art.9

(Rendiconto)

1.   Il Consiglio approva il rendiconto, corredato da relazione illustrativa, proposto dall’Ufficio di Presidenza.

2.   Il rendiconto è redatto in analogia a quanto previsto dall’ordinamento contabile per quello della Regione.

3.   Il rendiconto espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese con riferimento a ciascuna U.P.B. Il rendiconto riporta:

a)   le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

b)  le spese di competenza dell’anno impegnate, pagate e rimaste da pagare;

c)   la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

d)  il conto dei residui attivi e passivi che si riportano nell’esercizio successivo.

4.   Il conto patrimoniale è allegato al rendiconto ed indica la consistenza degli elementi patrimoniali che costituiscono l’attivo ed il passivo, nonché le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. Riporta un elenco delle consistenze patrimoniali iniziali e finali, il loro valore al costo storico e al netto degli ammortamenti per i beni ammortizzabili e i valori al termine dell’esercizio in termini complessivi per categoria.

5.   Al rendiconto è allegata una relazione concernente la verifica dei risultati della gestione amministrativa rispetto all’attuazione dei programmi e delle direttive impartite.

Art. 10

(Servizio di Tesoreria)

1.   Il servizio di Tesoreria e di cassa per la gestione dei fondi relativi al funzionamento del Consiglio Regionale, qualora non istituito al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, è affidato mediante convenzione ed a seguito di espletamento di gara ad uno o più Istituti di credito.

2.   La convenzione, salvo che la legge non disponga diversamente, ha durata massima di cinque anni e non è rinnovabile tacitamente.

TITOLO III

Art. 11

(Gestione)

1.   Le risorse finanziarie, iscritte nell’Unità Previsionale di Base del Consiglio Regionale, dopo l’approvazione della legge di Bilancio, sono trasferite a disposizione del Presidente del Consiglio con le procedure previste dalla L. n. 853/73 e dal D.lgs n. 76/2000.

2.   L’entità del trasferimento delle risorse, di cui al comma 1, qualora la Regione faccia ricorso all’esercizio provvisorio, è correlato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio.

3.   Le entrate del Consiglio, oltre che dai trasferimenti dal bilancio della Regione, sono costituite da:

a)   proventi di attività e vendita di beni;

b)  atti di liberalità;

c)   contratti e convenzioni;

d)  sponsorizzazioni;

e)   altri introiti derivanti da attività connesse a fini istituzionali del Consiglio e da leggi regionali, finalizzati ad oneri a carico del Consiglio Regionale in virtù dell’autonomia ad esso conferita.

4.   Le entrate del Consiglio si realizzano attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento; sono disposte dal dirigente della struttura risorse finanziarie o da un funzionario del medesimo Servizio dallo stesso incaricato.

Art. 12

(Residui attivi)

1.   Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio di riferimento costituiscono residui attivi.

2.   I residui sono oggetto di riaccertamento o di accertamento prima della elaborazione del conto consuntivo.

3.   Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori entrate e a tale titolo concorrono a determinare il risultato finale di gestione.

Art 13

(Ordinativi di incasso)

1.   Gli ordinativi di incasso sono disposti a mezzo di reversali a firma del dirigente della struttura preposta alle attività finanziarie o da un suo delegato.

2.   Nella reversale sono indicati:

a)   l’esercizio finanziario di riferimento;

b)  la data di emissione;

c)   l’unità previsionale di base e il capitolo di riferimento dell’entrata;

d)  il debitore e la causale;

e)   l’importo della riscossione;

f)   la distinzione fra riscossione avvenuta in conto competenza o sul conto dei residui, e la situazione del capitolo di riferimento.

3.   Le reversali sono compilate in doppio esemplare e redatte in stretto ordine cronologico.

Art. 14

(Fasi della spesa)

1.   Le fasi della spesa sono costituite dall’impegno, dalla liquidazione, dall’ordinazione e dal pagamento.

Art. 15

(Impegni)

1.   Le somme dovute in base a legge, contratto, o per altro titolo, costituiscono impegno di spesa, se il creditore è determinato o determinabile e l’obbligazione giuridica scade entro l’esercizio finanziario.

2.   Impegni relativi a procedure di appalto in via di espletamento inerenti ad opere pubbliche e per forniture di beni e servizi possono essere prenotati nel corso dell'esercizio finanziario. I relativi provvedimenti, per i quali entro il termine dell'esercizio non siano pervenute offerte, decadono e costituiscono economie di spesa.

3.   L’impegno di spesa è assunto dal dirigente cui è demandata la responsabilità della funzione specifica nei limiti degli stanziamenti dei capitoli o articoli assegnati.

4.   Si intendono impegnate a carico dei relativi stanziamenti, dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio e senza la necessità di adottare ulteriori atti, le spese dovute per:

a)   il trattamento economico attribuito al personale dipendente ed i relativi oneri riflessi;

b)  il trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta Regionale ed i relativi oneri accessori;

c)   il trattamento economico degli ex Consiglieri ed i relativi oneri accessori;

d)  le spese dovute nell’esercizio in base a contratti anche di somministrazione di servizi.

5.   La Direzione Attività Amministrativa, attraverso il controllo di gestione, informa l’Ufficio di Presidenza dell’andamento delle spese di cui al comma 4 con relazioni semestrali.

6.   Gli atti dai quali possa derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio del Consiglio Regionale sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall’art. 2 del D.lgs. n. 286/1999, in duplice esemplare e con allegata la documentazione di spesa, alla struttura preposta all’attività finanziaria che, esclusa ogni valutazione di merito, ne accerta la regolarità e completezza della documentazione nonché l’attribuzione della spesa al pertinente capitolo della U. P.B. di riferimento.

7.   La Struttura preposta all’attività finanziaria, effettuati gli adempimenti ed i riscontri di cui al comma 6, procede alla registrazione contabile degli atti e ne dà comunicazione ai responsabili dei Servizi che hanno emanato gli atti stessi ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 77/1999; in caso di errata imputazione o di mancanza di copertura finanziaria restituisce, non registrato, l’atto di impegno al dirigente che l’ha adottato.

8.   Al fine di conseguire un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate, possono essere autorizzate assunzioni di obbligazioni anche a carico di esercizi successivi tenuto conto delle disponibilità in rapporto alle attribuzioni temporali delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale; i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa così come iscritte in bilancio.

Art. 16

(Liquidazione)

1.   La fase di liquidazione determina l’esatto ammontare della somma da pagare, sulla base di documentazione idonea a comprovare l’esigibilità del credito ed il diritto del creditore, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza ai requisiti, termini e condizioni pattuite; è distinta per competenza o per residui, ed è disposta dal dirigente competente per materia ai sensi della L.R. n. 77/99.

2.   L’atto di liquidazione è registrato dalla struttura preposta alle attività finanziarie che ne verifica la rispondenza contabile relativamente agli impegni assunti.

3.   Se la liquidazione è determinata in un importo inferiore a quello impegnato, la differenza costituisce economia di spesa su quell’impegno.

4.   Se nell’ordinanza di liquidazione è espressamente evidenziata l’economia di spesa sull’atto di impegno originariamente adottato, tali risorse possono confluire su altri capitoli della Direzione di appartenenza con specifica variazione e sulla base di comprovate e motivate necessità.

Art. 17

(Ordinazione e pagamento)

1.   I pagamenti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del Bilancio dell’esercizio in corso con separata scritturazione, a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

2.   L’ordinazione è la disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e si concretizza con l’emissione del mandato di pagamento da parte del dirigente della struttura preposta alle attività finanziarie.

3.   Prima dell’approvazione del rendiconto possono essere emessi mandati di pagamento sul conto dei residui purché risulti, attraverso le scritture contabili, che il relativo importo sia stato mantenuto tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.

4.   Nel mandato sono indicati:

a)   l’esercizio finanziario di riferimento;

b)  la data di emissione;

c)   l’unità previsionale di base, il capitolo e, qualora esistente, l’articolo di riferimento della spesa;

d)  il beneficiario e la causale;

e)   l’importo del pagamento è distinto in conto competenza o in conto residui in relazione all’atto di assunzione dell’impegno di spesa;

f)   la situazione dello stanziamento del capitolo al quale la spesa è riferita;

g)   gli estremi dell’atto di liquidazione.

5.   Possono essere emessi mandati, in ordine strettamente cronologico, contenenti pagamenti relativi a più capitoli della stessa U.P.B.

6.   I mandati sono emessi in doppio esemplare. La competente struttura finanziaria cura la conservazione dei mandati estinti e pervenuti dal Tesoriere unitamente agli atti contabili di impegno e liquidazione e ad ogni altro documento giustificativo della spesa.

7.   Al pagamento delle spese di cui all’art. 14 comma 3 si provvede mediante ruoli di spesa fissa che contengono gli elementi di cui al comma 4.

Art. 18

(Residui passivi)

1.   Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono residui passivi; non è ammessa la conservazione tra i residui delle somme non impegnate entro il termine dell’esercizio del bilancio di riferimento.

2.   Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nella contabilità dei residui:

a)   per non più di due esercizi successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato per le spese correnti;

b)  per non più di sette esercizi per le spese in conto capitale.

3.   Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento e non impegnate entro il 31 maggio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello d’iscrizione, previa verifica, da parte dei dirigenti competenti, della loro sussistenza e del relativo importo, nonché di idonea relazione programmatica, in ordine all’utilizzazione di dette risorse, da parte del Direttore dell’Area cui le stesse si riferiscono.

4.   Le somme non impegnate entro l’esercizio transitano in economia, se non sussistono o non sono verificate le condizioni di cui al comma 3.

Art. 19

(Divieto di storni)

1.   E’ vietato trasferire con atto dirigenziale somme da una U.P.B. all’altra del bilancio del Consiglio per gli stanziamenti di competenza e di cassa, salvo quanto previsto per i prelevamenti dai fondi di riserva e dagli atti di variazione al bilancio.

2.   Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, delibera le modifiche dell’attribuzione delle risorse alle U.P.B., in caso di modificazione della dotazione complessiva del Bilancio.

Art. 20

(Spese di rappresentanza)

1.   Le spese funzionali all’attività di relazione istituzionale esterna del Consiglio regionale sono spese di rappresentanza, individuate e disciplinate con regolamento dell’Ufficio di Presidenza.

2.   Le spese di cui al comma 1 sono disposte dal Presidente del Consiglio o suo delegato e non sono classificabili giuridicamente quali spese obbligatorie.

Art. 21

(Fondo economale)

1.   La Cassa economale centrale del Consiglio regionale, istituita presso la Direzione Amministrativa, provvede al pagamento delle spese secondo i limiti e con le modalità di cui al presente regolamento.

2.   Il fondo economale è quantificato nella misura del 3% della spesa preventivata in bilancio per l’acquisizione di beni e servizi. L’Ufficio di Presidenza può autorizzare una diversa quantificazione per particolari esigenze.

3.   La responsabilità della gestione della cassa economale è affidata dal dirigente della struttura competente ad un funzionario di categoria D; al funzionario incaricato può essere delegata la responsabilità della firma di atti specifici, quand’è necessario per ragioni organizzative o di forza maggiore.

4.   Il funzionario incaricato della cassa economale è responsabile delle somme attribuite e dei pagamenti eseguiti ed è tenuto a verificare la conformità dell’ordine e della procedura di pagamento alle disposizioni contenute nel regolamento.

5.   Il responsabile tiene il giornale di cassa nel quale registra cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate riscosse.

6.   La cassa economale può far fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, al pagamento di:

a)   spese d’ufficio e di funzionamento:

-         acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, ed altri articoli similari le cui necessità non siano prevedibili all’atto della fornitura ordinaria;

-         noleggio eventuale di automezzi, manutenzione, riparazione con esclusione di danni derivanti da sinistro, assicurazione obbligatoria degli automezzi di servizio ed altre spese di medesima natura;

-         acquisto di documenti di viaggio su mezzi pubblici di linea,

-         riparazioni, manutenzioni e trasporto beni mobili, apparecchiature ed impianti necessari all’espletamento del lavoro d’ufficio, lavori di piccola manutenzione ordinaria e riparazione ordinaria dei locali e degli impianti;

-         acquisto di libri, abbonamento a giornali, riviste, pubblicazioni ed altro materiale editoriale anche non cartaceo;

-         rilegature, copiatura di testi, consulenze, interpretariato, fotografie;

-         spese postali, telegrafiche, telex, valori bollati, pubblicazione di bandi di concorso e gare anche a mezzo stampa;

-         sanzioni amministrative;

-         ogni altra spesa che rientra nella tipologia di cui alla presente lettera.

L’importo delle singole spese non può superare l’ammontare di 1550,00 euro.

b)  anticipazioni di cassa relative a missioni nella misura del 75% della spesa presunta ed altre disposte dal Direttore dell’Area;

c)   spese relative ai compiti istituzionali delle strutture;

d)  spese per la formazione.

L’importo delle singole spese di cui ai punti b), c) e d) non può superare l’ammontare di 2600,00 euro.

7.   Il funzionario incaricato della cassa economale presenta la rendicontazione trimestrale delle spese effettuate e ne dichiara la regolarità; contestualmente chiede il reintegro del fondo.

8.   Il dirigente del servizio affari finanziari approva il rendiconto e dispone il reintegro del fondo cassa economale.

9.   I limiti di spesa e gli importi previsti nel presente articolo si intendono comprensivi degli oneri fiscali.

10. Il fondo cassa è versato in apposito conto corrente acceso presso l’Istituto Tesoriere intestato al funzionario incaricato della cassa economale del Consiglio regionale. Il tesoriere trattiene una percentuale del fondo economale stabilita dalla convenzione, comunque non superiore all’1%, per far fronte alle spese impreviste ed urgenti.

11. L’utilizzazione della carta di credito è ammessa per i pagamenti, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure, fermo restando l’obbligo della conservazione della relativa documentazione contabile e fiscale.

Art. 22

(Scritture)

1.   Il funzionario incaricato della cassa economale tiene le seguenti scritture:

a)   giornale di cassa relativo alla gestione del fondo di cui all’art. 20 nel quale sono registrati cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate riscosse, nel caso in cui non è affidato al Tesoriere;

b)  bollettario delle ordinazioni effettuate a valere sul fondo economale;

c)   partitario dei fornitori.

Art. 23

(Beni mobili e strumentali)

1.   Il dirigente competente è consegnatario principale dei beni e strumentali nel loro complesso.

2.   I beni necessari al funzionamento del Consiglio sono descritti nell’inventario in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e classificati in armonia con i principi della legge di contabilità generale dello Stato.

3.   La responsabilità della custodia dei beni inventariati è dei dirigenti delle singole strutture ai quali sono assegnati con verbale di consegna. I dirigenti hanno l’obbligo di vigilare sul corretto uso dei beni e di accertare eventuali danni arrecati da terzi e sono responsabili del loro deterioramento o della loro perdita.

4.   I dirigenti individuano gli agenti consegnatari dei beni mobili posti nella disponibilità delle strutture.

5.   La consegna si effettua con la iscrizione nel libro dell’inventario.

Art. 24

(Inventario)

1.   L’inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

a)   denominazione e descrizione secondo natura e specie;

b)  titolo ed anno di acquisizione;

c)   ditta fornitrice;

d)  luogo in cui sono collocati;

e)   quantità e numero;

f)   valore;

g)variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.

2.   Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto o di stima o di mercato se trattasi di beni acquisiti per altra causa.

3.   Ogni oggetto inventariato reca una targhetta nella quale è indicato il numero di inventario. I volumi di biblioteca o in dotazione alle singole strutture hanno una propria catalogazione.

4.   Gli impianti fissi e amovibili costituiscono pertinenze dell’immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell’inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione sono iscritti, a cura del consegnatario, nel “registro delle manutenzioni”.

5.   Il dirigente competente della struttura attività amministrativa o funzionario delegato elabora, ai fini della redazione dell’elenco del patrimonio, un prospetto dei beni inventariati con le variazioni intervenute a seguito del carico e dello scarico degli stessi, nonché la consistenza ed i relativi valori finali.

Art. 25

(Carico e scarico dei beni)

1.   I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico.

2.   La cancellazione dall’inventario di beni mobili perché dichiarati fuori uso per perdita, per cessione o per altro motivo, è disposta dal consegnatario principale su richiesta dell’agente consegnatario della struttura cui il bene è stato attribuito. Il Direttore dell’Area Attività Amministrative è informato della cancellazione dei beni dall’inventario.

3.   La struttura preposta all’attività finanziarie e strumentali - ufficio preposto alla redazione del bilancio - sulla scorta dei verbali di “fuori uso”, vigila sull’aggiornamento dei valori patrimoniali e delle scritture relative.

4.   Qualora il valore stimato per la vendita di beni dichiarati fuori uso, renda onerosa una procedura formale di gara, può essere seguita la procedura negoziata.

5.   La competente struttura dell’Area Amministrativa cura la cessione dei beni di valore inferiore a 516,00 euro secondo le direttive impartite dal Direttore nel rispetto del principio della concorrenza e delle norme di contabilità generale.

6.   I beni dichiarati fuori uso, dopo la cancellazione dall’inventario, possono essere devoluti ad enti assistenziali o inviati a discarica se le operazioni di vendita, indicate al comma 5, non hanno avuto esito positivo né alcun ente all’uopo autorizzato ha inteso ritirarli.

7.   E’ comunque vietata la cessione di beni a titolo gratuito o a prezzo simbolico a persone fisiche.

8.   L’inventario è tenuto costantemente aggiornato ed è chiuso al termine di ogni esercizio finanziario.

9.   Ogni modifica dell’inventario è comunicata all’ufficio preposto alla redazione del Bilancio per le opportune variazioni e per i conseguenti riflessi contabili e patrimoniali.

10. La ricognizione dei beni mobili e del loro valore è effettuata almeno ogni cinque anni.

11. La rilevazione e l’inventariazione dei beni è effettuata entro 120 giorni dall’approvazione del presente regolamento.

12. Il carico del materiale di consumo avviene sulla base degli ordini di carico e delle bolle di consegna o di altro documento rilasciato dai dei fornitori.

13. All’inventario dei beni patrimoniali, predisposto dall’Ufficio preposto alla redazione del Bilancio, è allegato uno schema di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza patrimoniale dei beni.

Art. 26

(Consegnatari)

1.   Gli agenti consegnatari vigilano sull’uso dei beni mobili e immobili e, se prevista, sulla manutenzione, assicurandone l’efficienza.

2.   Gli agenti inoltre:

a)   curano, su disposizione del dirigente , la conservazione e la distribuzione agli uffici di mobili, arredi, macchine per ufficio, materiale di cancelleria e stampati;

b)  dispongono l’esecuzione di lavori, forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza, dandone immediata comunicazione per gli adempimenti di competenza al servizio preposto;

c)   rispondono del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga loro affidato;

d)  vigilano sui servizi e le forniture per assicurare l’esatta corrispondenza alle clausole contrattuali.

3.   E’ fatto divieto agli agenti consegnatari di ricevere in consegna oggetti o valori di proprietà di terzi.

4.   I dirigenti delle singole strutture accertano l’operato degli agenti consegnatari.

Art. 27

(Piano di approvvigionamento)

1.   La Direzione attività amministrativa elabora entro il 1° settembre di ogni esercizio e comunque prima del bilancio di previsione dell’esercizio successivo il piano di approvvigionamento sulla base delle richieste dei Servizi del Consiglio e dei Gruppi Consiliari.

2.   Le richieste dei fabbisogni con carattere di continuità riguardano materiali di consumo e acquisizione o rinnovo di macchine e arredi di ufficio e di attrezzature.

3.   Qualora nel corso dell’esercizio di riferimento dei piani di approvvigionamento dovessero verificarsi ulteriori fabbisogni, non contemplati nel piano suddetto, le richieste, motivate e firmate dai responsabili delle strutture sono soddisfatte nei limiti degli stanziamenti di bilancio determinati sulla base dei programmi.

Titolo III

Programmazione e attività contrattuale del Consiglio

Art. 28

(Attività contrattuale del Consiglio)

1.   L’attività contrattuale del Consiglio Regionale per l’acquisizione di forniture e servizi il cui valore di stima sia inferiore a quello previsto per l’applicazione delle normative europee è disciplinata dal presente titolo.

2.   Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli appalti misti di forniture e servizi nei quali i lavori assumono un rilievo economico non superiore al 50% dell’importo globale e ai contratti per prestazioni professionali, di consulenza e ricerca.

3.   Le forniture possono essere realizzate attraverso l’adesione alle procedure di aggiudicazione di cui all’articolo 26 della L. 488/99.

4.   L’attività contrattuale per le opere ed i lavori di competenza del Consiglio è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29

(Programmazione e pianificazione)

1. L’attività contrattuale del Consiglio è ispirata a principi di programmazione.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dall’approvazione della legge di bilancio, delibera la pianificazione dei fabbisogni triennali e annuali contenuti nel piano programmatico di cui all’articolo 2 comma 1, nonché eventuali aggiornamenti e modifiche rispetto ad esso.

3. Nella pianificazione di cui al comma 2, sono contenuti i seguenti riferimenti:

a)   quantità presuntivamente necessarie;

b)  importi presunti relativamente al punto a);

c)   procedure di affidamento e tempi previsti per il loro avvio;

d)  dirigente responsabile del contratto.

4.   Quando si verificano circostanze straordinarie impreviste e imprevedibili e l’urgenza non consente il preventivo adeguamento del piano di cui all’art.2, il dirigente della struttura preposta all’espletamento delle procedure contrattuali, previa richiesta del dirigente responsabile del contratto in specie provvede, con atto motivato, all’avvio della procedura dandone, contestualmente, comunicazione all’Ufficio di Presidenza.

5.   Le procedure di cui al comma che precede, si applicano anche nel caso in cui, per sopravvenute esigenze, si rendesse necessario apportare variazioni, comunque non significative, dell’importo contrattuale indicato nel programma ovvero occorra discostarsi dalla procedura individuata per l’affidamento, motivando, ovviamente, il relativo atto.

6.   Nella pianificazione annuale possono essere elencati i lavori e le opere previste nel programma generale triennale per i quali è stato già approvato il progetto preliminare. Il progetto preliminare non è richiesto per gli interventi di manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione della stima dei costi.

Art. 30

(Dirigente responsabile del contratto)

1.   Il dirigente preposto alla struttura organizzativa del Consiglio, nelle cui attribuzioni ricade per materia l’oggetto del contratto, è individuato come dirigente responsabile del contratto.

2.   Sono compiti attribuiti al dirigente responsabile del contratto:

a)   proporre l’inserimento, nel programma triennale, dei fabbisogni della struttura;

b)  la eventuale proposizione, ove ne ricorrano i presupposti per le specifiche tecniche della fornitura, della procedura più idonea per la scelta del contraente;

c)   predisporre le specifiche tecnico-economiche, per la redazione dei capitolati;

d)  stipulare i contratti e assumere i relativi impegni di spesa;

e)   provvedere, nei limiti degli atti di impegno di spesa, alla liquidazione complessiva o a stati di avanzamento secondo quanto prescritto nel contratto;

f)   provvedere alle verifiche per la corretta esecuzione del contratto.

Art. 31

(Compiti della struttura preposta ai contratti)

1.   Sono compiti della struttura preposta ai contratti:

a)   redigere e proporre all’Ufficio di Presidenza il programma triennale e le modifiche a tale programma;

b)  curare la pubblicazione dello stesso;

c)   predisporre capitolato o offerta contratto e acquisizione di parere, sugli stessi, degli uffici interessati alla fornitura che devono esprimere le proprie valutazioni o delle semplici condivisioni entro dieci giorni dalla richiesta del parere;

d)  definire le procedure di scelta dei contraenti;

e)   indire le gare e approvare i bandi;

f)   formulare le lettere di invito e i capitolati speciali;

g)   ammettere le imprese alla partecipazione alle gare e approvare successivamente il risultato della gara;

h)   procedere alle trattative e al loro iter conoscitivo;

i)    assistere il dirigente responsabile del contratto, in sede di formazione ed esecuzione dello stesso, per gli adempimenti di competenza, curando, ove necessario, la stesura degli atti relativi;

k)  la definizione di tutte le incombenze derivanti dal contratto stesso sia a livello giuridico che contabile.

Art. 32

(Responsabile del procedimento contrattuale)

1.   Il dirigente responsabile del contratto, ove lo ritenga necessario provvede, nell’ambito della propria struttura, a nominare il responsabile del procedimento contrattuale.

2.   Il responsabile del procedimento contrattuale, esercita tutte le funzioni previste dalla normativa statale in vigore (L. 241/90); qualora lo stesso accerti l’esistenza di fatti, atti od omissioni che rallentino lo svolgimento delle procedure, di cause di nullità o di annullabilità del contratto, ne dà comunicazione scritta al dirigente responsabile del contratto.

3.   Il dirigente responsabile relaziona al Direttore dell’’Area “Attività Amministrativa” lo stato del rapporto contrattuale, gli eventuali fatti o atti che possono in qualche modo modificare le condizioni contrattuali originarie, nonché le eventuali inadempienze del contraente.

Art. 33

(Responsabile del procedimento per lavori e opere)

1.   Per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori ed opere di competenza del Consiglio è nominato un unico responsabile del procedimento ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del regolamento di attuazione.

2.   Al responsabile di cui al comma che precede, sono attribuite le competenze previste dalla richiamata normativa statale e in particolare quelle di cui all’articolo 7. Esso e’ nominato dal dirigente responsabile della struttura competente.

3.   Il responsabile dei lavori è un tecnico che può svolgere anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori sempre nei limiti e con le modalità disciplinate dalla normativa statale in materia.

4.   L’affidamento della progettazione e delle operazioni di collaudo a soggetti esterni all’amministrazione, deve essere giustificata da condizioni  non corrispondenti a quanto previsto dalla legge n.109 dell’11 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

5.   Per l’affidamento di incarichi di progettazione per importi superiori a 40.000,00 euro si procede alla formazione di un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico pubblicato sul BURA e nel sito internet del Consiglio. I progettisti sono scelti con provvedimento motivato sulla base dei curricula presentati e secondo criteri di rotazione o in casi di particolare specificità, sulla base di ulteriori eventuali criteri fissati dall’Ufficio di Presidenza.

6.   Per gli incarichi che eccedono la soglia indicata al comma 5 del presente articolo, si procede ai sensi della richiamata legge statale dell’11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni e del relativo decreto di attuazione e successive modificazioni.

Art. 34

(Compensi per lavori ed opere)

1.   Gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori ed opere comprendono:

a)   progettazione, direzione dei lavori, studi e ricerche connesse;

b)  piani di sicurezza e coordinamento;   

c)   prestazioni professionali e specialistiche utili a fornire gli elementi necessari per il progetto esecutivo;

d)  vigilanza, sondaggi e collaudi.

2.   Una somma non superiore all’1,5% dell’importo a base di gara è ripartita a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, per ogni singolo lavoro od opera, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo ed i collaboratori.

3.   La percentuale effettiva è così determinata:

a)   1% dell’importo a base di gara quale quota relativa alla progettazione architettonica e funzionale; 0,30% quando l’opera non necessita di elaborazione progettuale e grafica;

b)  0,35% dell’importo a base di gara se la progettazione richiede la redazione di calcoli strutturali, d’illuminotecnica o d’impiantistica;

c)   0,15% dell’importo a base di gara per la redazione del piano di sicurezza per l’esecuzione dell’opera.

4.   Le singole quote percentuali di cui al comma 3 sono portate in economia se le relative prestazioni sono svolte da personale esterno all’amministrazione.

5.   Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite fra i soggetti di cui al comma 2, con i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata.

6.   Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano in caso di lavori per la cui progettazione è sufficiente la redazione di semplici perizie di stima.

Art. 35

(Capitolato generale d’oneri)

1.   L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Direttore dell’Area Amministrativa, approva il capitolato generale di oneri contenente le condizioni che si applicano alla generalità dei contratti del Consiglio.

2.   Il capitolato contiene i seguenti elementi:

a)   oggetto del contratto;

b)  caratteristiche merceologiche o tecniche;

c)   ammontare presunto della spesa;

d)  termini e luogo di consegna;

e)   modalità di esecuzione, controllo e collaudo;

f)   penalità applicabili in caso di ritardi nell’esecuzione o di ogni altra inadempienza alle prescrizioni contenute nel contratto;

g)   casi di recesso o di rescissione contrattuale.

2.   Il dirigente della competente struttura dell’Area Amministrativa predispone schemi di capitolato speciale per distinte tipologie di contratto.

3.   Il dirigente, nei casi in cui siano necessarie particolari professionalità non esistenti nell’ambito della struttura, richiede al Direttore la nomina di uno o più esperti anche esterni, per la formulazione di capitolati speciali.

Art. 36

(Contratti)

1.   Il Consiglio ai fini della razionalizzazione, economicità e semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, si avvale, di norma, delle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell’art.59, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

2.   Il dirigente responsabile del contratto, nel caso in cui non si avvalga delle convenzioni di cui al comma 1, deve motivarne le ragioni negli atti di avvio e conclusione delle procedure.

Art. 37

(Procedure di scelta del contraente)

1.   Se l’Amministrazione non si avvale delle convenzioni di cui all’articolo 36, i contratti di appalti di forniture di beni e servizi sono affidati a contraenti scelti attraverso le seguenti modalità:

a)   procedure aperte: asta pubblica;

b)  procedure ristrette: licitazione privata e appalto concorso;

c)   procedure negoziate:trattativa privata, nei casi previsti dal presente regolamento.

2.   La procedura di scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto del principio della concorrenzialità e parità dei soggetti partecipanti alle gare.

Art. 38

(Criteri di aggiudicazione)

1.   Gli appalti di forniture e servizi sono aggiudicati:

a)   al prezzo più basso;

b)  a favore dell’offerta economicamente più conveniente, valutata secondo diversi elementi in rapporto alla natura della prestazione. Sono elementi di valutazione: prezzo, termine d’esecuzione o di consegna, costo di utilizzazione, rendimento, qualità, carattere estetico e funzionale, valore tecnico, servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica.

2.   Il criterio di aggiudicazione è indicato nei bandi di gara e, nel caso di procedure ristrette o negoziate, nella lettera d’invito.

3.   In caso di aggiudicazione di gara, indetta con il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione sono indicati in ordine decrescente di importanza e di punteggio; in particolare all’elemento prezzo è attribuito un valore pari al 40% del punteggio globale, salvo casi particolari valutati di volta in volta.

Art. 39

(Bandi indicativi di gara)

1.   Il bando indicativo delle gare che l’Amministrazione intende indire nei dodici mesi successivi, contenente il totale dei beni e servizi e dei lavori da aggiudicare, redatto sulla base della pianificazione di cui all’art.29, è pubblicato sul BURA.

2.   Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale se il valore della fornitura supera 100.000,00 euro.

3.   Nessuna fornitura, prestazione o opera può essere artificiosamente suddivisa per sottrarla alle norme vigenti in materia.

Art. 40

(Commissioni di gara)

1.   Per l’espletamento di gare pubbliche il Direttore dell’Area Amministrativa nomina una commissione composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente; svolge le funzioni di segretario un dipendente di categoria non inferiore alla C.

2.   Nel caso di asta pubblica o licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Direttore, per la valutazione delle offerte, nomina anche una commissione tecnica di tre componenti in possesso di idonea qualificazione professionale.

3.   Il Direttore nomina componenti della commissione tecnica soggetti esterni di comprovata capacità professionale, se all’interno dell’Amministrazione non sono presenti adeguate professionalità in rapporto alla natura del contratto.

4.   Le modalità di svolgimento di ogni procedura di acquisizione o di gara formale fanno riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 41

(Ufficiale rogante)

1.   I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui è prevista la forma pubblica sono ricevuti dall’Ufficiale rogante con le modalità previste dalla vigente normativa.

2.   L’Ufficiale rogante:

-    assiste alle commissioni di cui all’art. 40, comma 1;

-    riceve, registra e custodisce i contratti;

-    redige, registra e custodisce i verbali di aggiudicazione;

-    tiene il repertorio;

-    autentica e rilascia le copie degli atti originali ricevuti;

-    cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti stipulati e ne è responsabile;

-    soggiace alle penalità previste per tardiva registrazione a lui imputabili.

3.   L’Ufficiale rogante è nominato dall’Ufficio di Presidenza tra i dirigenti del Consiglio.

4.   L’Ufficio di Presidenza individua uno o più sostituti per i casi di assenza o impedimento tra i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D.

Art. 42

(Cauzione)

1.   La cauzione provvisoria, se prevista, è costituita secondo modalità contenute nella lettera di invito ed è prestata dal concorrente aggiudicatario fino alla stipulazione del contratto; la cauzione è svincolata per gli altri concorrenti non appena definita l’aggiudicazione.

2.   L’Amministrazione incamera la cauzione, a titolo di penalità, se l’aggiudicatario non stipula il contratto per cause ad essa non imputabili.

3.   La cauzione definitiva, in misura pari al 5% del valore del contratto, è costituita integrando la cauzione provvisoria mediante una delle seguenti modalità:

-    deposito presso il Tesoriere del numerario, vincolato per il ritiro al benestare dell’Amministrazione;

-    deposito presso il Tesoriere di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

-    prestazione di specifica garanzia fidejussoria bancaria o di altri Istituti o Aziende autorizzate, comprese le compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate.

4.   Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente quando cessa il rapporto contrattuale, dopo la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

5.   I prezzi contrattuali si intendono fissi e invariabili, salvo che per beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o contratto o atto amministrativo. E’ ammessa la revisione dei prezzi, nei contratti a durata pluriennale, a norma delle vigenti disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia.

6.   Le spese di copia, di bollo, di registrazione ed ogni altra connessa al contratto gravano sul contraente e non sul committente.

7.   Ai vari centri di responsabilità sono attribuite la funzione contrattuale e la responsabilità del procedimento per quel che riguarda l’acquisizione di forniture non eccedenti 5165,00 euro, comunque non ricomprese nella programmazione delle stesse in ambito comune o riguardanti un solo settore per la specificità e la destinazione del prodotto.

Art. 43

(Forme di pubblicità)

1.   Nei casi di acquisizione di beni o servizi mediante procedura di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata con bando, il dirigente competente dispone la pubblicazione del bando in forma integrale sul BURA e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale.

      La pubblicazione del bando di aggiudicazione sul BURA tiene luogo dell’avviso di aggiudicazione.

3.   La competente struttura dell’Area Amministrativa provvede ogni semestre alla pubblicazione in forma cumulativa dell’avviso inerente le aggiudicazioni effettuate nel periodo con le procedure di cui al comma 1. L’avviso è pubblicato in forma integrale sul BURA. Ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, è data notizia dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale.

4.   Forme di pubblicità telematica possono sostituire o integrare le pubblicazioni previste dal presente articolo, nei limiti previsti dalla legislazione in vigore.

Art. 44

(Cause di esclusione dalla gara)

1.   Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti:

a)   che sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

b)  a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui alla lettera a), o che versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;

c)   nei cui confronti sussista una sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena, così come previsto dal codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

d)  che nell’esercizio dell’attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione;

e)   che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, né con l’obbligo di pagamento delle imposte e delle tasse;

f)   che non sono in regola con le norme che disciplinano l’attività lavorativa dei disabili;

g)   che si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della presente disposizione;

h)   che si trovano in qualsiasi altra causa di esclusione prevista dalla normativa vigente in materia di esclusione dalle gare.

2.   I soggetti che si sono resi responsabili di gravi inadempienze contrattuali nei confronti dell’amministrazione affidataria sono esclusi dall’invito ad ogni procedura contrattuale e dalla partecipazione alle gare per un periodo di anni 5.

Art. 45

(Asta pubblica)

1.   Quando si procede con il sistema dell’asta pubblica, il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A..

2.   Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso il bando indica i modi di presentazione dell’offerta:

a)   unico ribasso da applicarsi all’importo a base di appalto;

b)  indicazione dell’importo complessivo;

c)   offerta a prezzi unitari.

3.   Se l’offerta è formulata sulla base del comma 2, lettere a) e b), il Presidente di gara, in seduta pubblica, aggiudica la gara all’offerta che presenta rispettivamente il maggior ribasso o il minor prezzo complessivo.

4.   Il modulo con le voci relative alle varie categorie oggetto dell’appalto è inviato ai concorrenti, unitamente alla lettera di invito, se l’offerta è formulata a prezzi unitari. Il Presidente della commissione, in seduta pubblica, letto il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente, formula la graduatoria provvisoria delle offerte. Procede alla verifica dei conteggi relativi alla migliore offerta tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e rettificando, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e la loro somma. In questo caso vale il prezzo complessivo totale più basso, così come calcolato.

5.   La commissione procede a sorteggio in presenza di offerte identiche.

6.   La commissione tecnica provvede all’individuazione dell’offerta migliore con il relativo punteggio, sulla base di tutti gli elementi indicati nel bando di gara o nel capitolato speciale, se l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

7.   La valutazione tecnica è effettuata in una o più sedute non pubbliche. La commissione aggiudicatrice, acquisito il verbale della commissione tecnica, in seduta pubblica comunica alle ditte partecipanti i punteggi attribuiti e procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche. Procede alla valutazione economica dell’offerta, secondo quanto previsto nel capitolato speciale, all’ individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla aggiudicazione della gara.

8.   In presenza di offerte con identico punteggio complessivo l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio sotto il profilo tecnico.

Art. 46

(Licitazione privata)

1.   Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando; in caso di urgenza è ridotto a 10 giorni.

2.   I termini decorrono dalla data di invio della lettera di invito.

3.   Per l’aggiudicazione valgono i principi di cui all’art. 45, a seconda che l’offerta sia ispirata al criterio del prezzo più basso o a quello dell’offerta economicamente più conveniente

Art. 47

(Appalto concorso)

1.   I termini per il ricevimento delle domande di partecipazione sono uguali a quelli stabiliti per la licitazione privata.

2.   La commissione costituita con le modalità di cui agli articoli che precedono provvede alla valutazione dei progetti-offerta.

3.   Le procedure di valutazione dei punteggi e di ammissione sono identiche a quelle previste nei precedenti articoli.

4.   La commissione tecnica può richiedere chiarimenti ed integrazioni alle ditte concorrenti.

5.   La commissione tecnica, dopo aver proceduto in seduta riservata all’attribuzione dei punteggi, propone l’aggiudicazione al dirigente competente.

6.   In presenza di offerte di ugual punteggio complessivo, l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio sotto il profilo tecnico.

Art. 48

(Anomalia dell’offerta)

1.   In presenza di offerte che presentano un carattere anomalo o gravi squilibri fra i prezzi unitari, il presidente di gara o la commissione nel suo complesso chiedono per iscritto al concorrente di giustificare la composizione della propria offerta e procedono alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano ritenute esaustive.

2.   Le giustificazioni contrastanti con valori minimi stabiliti da disposizioni legislative regolamentari o amministrative, ovvero rilevabili da atti ufficiali, non sono prese in considerazione.

Art. 49

(Procedure negoziate)

1.   Alla trattativa privata – gara informale – si può ricorrere per tutte le spese sostenute con il fondo economale e quando:

a)   si tratta di una spesa il cui importo presunto non superi i 100.000,00 euro;

b)  è stata esperita infruttuosamente una gara formale, purché non vengano modificate le condizioni della proposta iniziale;

c)   l’oggetto del contratto, per motivi tecnici o di esclusiva o per ragioni artistiche non può essere eseguito se non da una o più ditte individuate da una documentata relazione del dirigente;

d)  le forniture sono complementari o di integrazione alla fornitura principale e non superano il valore di 1/5 della fornitura principale;

e)   si tratta di locazione di immobili o di contratti di ricerca;

f)   si manifesta una situazione imprevista, imprevedibile ed urgente per l’Amministrazione, non compatibile con i tempi imposti dalle procedure di gara, e il cui onere non supera la soglia dei 200.000,00 euro.

2.   Si può procedere comunque a trattativa privata, in quanto consentita, nei casi ed alle condizioni indicate all’art. 9, quinto e sesto comma, del D.Lgs. 358 del 24 luglio 1992, all’art. 7, D.Lgs. 157 del 17 marzo 1995 nonché ai sensi dell’art. 41, comma quarto, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

3.   Alla trattativa privata devono essere invitate almeno 5 ditte, ovvero un numero inferiore qualora non sia possibile reperirne altre che operano esclusivamente nel settore interessato.

4.   Se il valore complessivo della fornitura o del servizio o prestazione non superi i 5164,56 euro può essere preliminarmente richiesto, in via informale, apposito preventivo, via fax o telefono, facendo seguire poi conferma scritta sia delle richieste che delle offerte.

5.   Per le certificazioni e le documentazioni si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 15.3.1997, n.59 e al D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni ed alle altre norme vigenti al momento delle procedure.

6.   I contratti non possono essere rinnovati tacitamente; se ricorrono presupposti di economicità e convenienza per l’Amministrazione sono rinnovati alle stesse condizioni del contratto originario, fermo rimanendo l’obbligo di decurtare di almeno un 3% il corrispettivo del contratto in scadenza.

7.   La ditta fornitrice è obbligata ad accettare la proroga del contratto, alle stesse condizioni, qualora l’amministrazione, per motivazioni espresse, intenda procedere a tale istituto per un periodo che, comunque, non può superare i tre mesi.

Art. 50

(Procedure aperte e ristrette)

1.   L’individuazione dei soggetti invitati a partecipare alla gara è effettuata sulla base dell’elenco fornitori, tenuto conto della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dimostrata secondo la normativa vigente ed in armonia a quanto previsto nel bando di gara.

2.   Le domande di partecipazione non vincolano l’amministrazione all’aggiudicazione della gara.

3.   Gli inviti di partecipazione alle gare sono diramati esclusivamente a mezzo del servizio postale raccomandato.

4.   Le offerte devono pervenire al Consiglio Regionale in aderenza alle prescrizioni contenute nel bando, pena la loro inammissibilità.

5.   Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile.

6.   Se nell’offerta c’è discordanza tra il prezzo scritto in lettere e quello scritto in cifre, è valida l’indicazione in lettere in applicazione di quanto disciplinato dalla legge di contabilità generale dello Stato.

7. La gara è dichiarata deserta se non sono pervenute almeno due offerte. Il bando di gara può prevedere l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, in relazione alla particolarità della fornitura o del servizio.

8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate, previa verbalizzazione della data e dell’ora; la documentazione è conservata in plico sigillato.

Art 51

(Elenco annuale fornitori)

1.   Il Servizio gestione risorse finanziarie della Direzione Attività Amministrativa redige un elenco dei fornitori, al quale attingere per l’espletamento di gare o affidamento di contratti per importi inferiori a 100.000,00 euro.

2.   Il bando indicativo è emanato sulla base del programma annuale di riferimento, entro trenta giorni dalla sua approvazione, ai sensi dell’articolo 37. Il bando è pubblicato sul BURA e su almeno due quotidiani nazionali, particolarmente diffusi sul territorio della Regione Abruzzo, e contiene:

a)   l’indicazione delle principali forniture di beni e servizi, lavori ed opere che si intendono affidare nell’esercizio di riferimento;

b)  la tipologia della procedura che indicativamente si intende seguire ai sensi della normativa vigente;

c)   tempi e modalità di partecipazione dei soggetti interessati.

3.   Le ditte che intendono partecipare alle procedure previste nel bando devono indicare la procedura di gara o la fornitura a cui sono interessate e devono far pervenire l’adesione entro 20 giorni dalla pubblicazione del bando.

4.   Nei successivi trenta giorni, previa verifica dei requisiti richiesti, è compilato l’elenco dei fornitori del Consiglio Regionale sulla base delle domande pervenute.

5.   L’elenco dei fornitori può essere integrato o modificato nel corso dell’anno sia per sopravvenute esigenze che per nuove richieste d’inserimento.

6.   L’Amministrazione provvede ad invitare le ditte inserite nell’elenco con riferimento ai singoli contratti, in numero non superiore a 20 per importi oltre 50.000,00 euro e in numero non inferiore a 10 per importi inferiori.

7.   L’Amministrazione non è vincolata a dar corso nell’esercizio a tutte le procedure indicate nel programma annuale.

Art. 52

(Aumento o diminuzione della fornitura ovvero della prestazione)

1.   Il contraente è tenuto ad adempiere ad ulteriori esigenze dell’Amministrazione se nel periodo di vigenza contrattuale si manifesta la necessità d’un aumento o d’una diminuzione della prestazione o della fornitura originaria: l’aumento o la diminuzione nella quantificazione delle prestazioni o delle forniture deve essere contenuta nel limite massimo di 1/5, ovvero del 20% dell’importo contrattuale.

Art. 53

(Collaudo)

1.   Se l’oggetto del contratto riguarda beni, prestazioni ed opere di natura tecnica prima della liquidazione della spesa si procede al collaudo, effettuato da una commissione nominata dal Direttore dell’Area Attività Amministrativa.

2.   Coloro che hanno svolto funzioni nel procedimento di aggiudicazione o di affidamento per la scelta del contraente, non possono far parte della commissione di collaudo.

3.   Il dirigente nomina un responsabile per il collaudo dei servizi se nulla viene disposto dal contratto, il quale verifica la corretta esecuzione - anche periodica nel caso di prestazioni continuative - del servizio e ne attesta la regolare esecuzione al titolare del centro di responsabilità.

4.   I lavori e le forniture sono soggette a collaudo ed a verifica anche in corso d’opera, secondo le modalità stabilite dal contratto.

5.   La commissione di collaudo non è prevista per i contratti di fornitura d’importo fino a 5.165,00 euro; il dirigente responsabile della struttura accerta l’esatta corrispondenza del bene alle specifiche richieste, in sede d’aggiudicazione.

6.   Il bene è inventariato e contabilizzato nel bilancio dalla data di collaudo.

Art. 54

(Approvazione e stipulazione dei contratti)

1.   Il dirigente preposto alla stipulazione del contratto fa sue le valutazioni della commissione aggiudicatrice e stipula il contratto.

2.   Il dirigente può revocare l’atto con il quale la gara o le gare erano state indette se esigenze sopravvenute rendono non efficace ed economico la definizione della procedura. I contratti possono essere stipulati:

a)   in forma pubblico – amministrativa innanzi all’ufficiale rogante a norma delle vigenti disposizioni in materia;

b)  per mezzo di scrittura privata;

c)   per accettazione della controparte, sottoscritta dal rappresentante legale o da altro soggetto delegato in calce al capitolato.

Art. 55

(Spese in economia)

1.   Sono considerate spese in economia quelle di importo compreso nei limiti di cui al comma 2 afferenti l’acquisizione di beni, servizi e lavori per i quali sia necessario provvedere - in relazione alla loro natura, imprevedibilità, urgenza e convenienza - al fine di non compromettere la funzionalità e la continuità dell’azione amministrativa.

2.   Forniture di beni, servizi e lavori necessari per consentire il normale svolgimento dei compiti istituzionali, possono essere eseguite in economia nel limite dell’importo di 25.825,00 euro al netto dell’IVA.

3.   Possono essere eseguite in economia le forniture, i lavori e le provviste seguenti:

a)   acquisto di generi vari di cancelleria;

b)  manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio di autoveicoli oltre all’ acquisto di carburante, lubrificanti e pezzi di ricambio;

c)   abbonamenti a stampa periodica, acquisti di libri e pubblicazioni e relative spese di rilegatura;

d)  trasporti, spedizioni, facchinaggi;

e)   riparazione di mobili, arredi, attrezzature e macchine d’ufficio;

f)   lavori di traduzione e di copia, qualora non possa provvedersi con personale interno, pagabili dietro presentazione di fattura;

g)   partecipazione a convegni, congressi, conferenze nell’interesse del servizio istituzionale;

h)   manutenzione e riparazione di strumenti scientifici ed informatici;

i)    locazioni di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di concorsi o corsi per i quali non sia possibile provvedere in via ordinaria;

j)   spese per la pubblicazione di bandi di concorso e di gare.

4.   Possono essere eseguiti in economia, qualunque ne sia l’importo:

a)   le forniture, i lavori, i servizi dei quali, a seguito di rescissione o risoluzione di un contratto, si ritenga necessaria ed indispensabile la prosecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;

b)  i lavori di riparazione e completamento, in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori, per i quali sono state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte fornitrici o agli appaltatori;

c)   i lavori e le forniture non eseguite senza giustificato motivo entro i termini contrattualmente indicati, ovvero le forniture che la ditta fornitrice non abbia provveduto a sostituire in dipendenza di deficienze riscontrate nel periodo di garanzia dei beni acquistati;

d)  le spese di acquisto o di fornitura di cose o generi il cui prezzo è stabilito in regime di monopolio.

5.   Le spese in economia possono essere eseguite per i lavori:

a)   in amministrazione diretta, cioè svolti con mezzi propri o appositamente noleggiati dall’Amministrazione ed eseguiti con proprio personale;

b)  a cottimo fiduciario;

c)   con sistema misto di cui ai punti a) e b).

6.   I lavori da realizzarsi con il sistema del cottimo fiduciario sono affidati ad imprese o soggetti di nota capacità ed idoneità; i lavori sono eseguiti all’interno o all’esterno dell’Amministrazione nel rispetto delle modalità di seguito previste:

a)   acquisizione di almeno 3 preventivi, recanti l’indicazione di quantità e prezzi unitari e complessivi;

b)  previsione, nell'ordinazione dei lavori o delle forniture, delle condizioni di esecuzione, dei relativi prezzi, delle modalità di pagamento, della penale da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione; per i lavori si fa riferimento anche a norme di tutela a cose e persone, con l’assicurazione che le prescrizioni risultino accettate dai soggetti esecutori.

7.   Fino ad un limite di 1.033,00 euro non è previsto alcun visto di congruità, fatta salva la possibilità per il committente di richiederlo espressamente; oltre il predetto limite i lavori che rientrino nella competenza professionale dei tecnici vanno sottoposti al visto di congruità del responsabile.

8.   Su tutte le fatture è apposta una dichiarazione attestante la regolarità dell’esecuzione dei lavori o della fornitura, oltre che della rispondenza all’ordine.

Art.56

(Divieto di frazionamento della spesa)

1.   E’ vietato frazionare artificiosamente, in tutto o in parte, la spesa da effettuarsi nello stesso momento e riguardante lo stesso bene o servizio, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.44.

2.   E’ possibile usufruire dei contratti di fornitura regolarmente in essere per chiedere prodotti uguali od omogenei da utilizzare per esigenze o per l’esecuzione di servizi particolari.

3.   L’estensione di un contratto di fornitura deve essere ritenuta necessaria in relazione alla peculiarità e non programmabilità delle esigenze rappresentate dai vari servizi.

Art.57

(Durata dei contratti)

1.   I contratti hanno termini e durata certi.

2.   La durata dei contratti non può essere variata in corso d’esecuzione, salvo che si tratti di proroga.

3.   Il ricorso alla proroga è previsto nel contratto ed è applicabile esclusivamente quando, in presenza di eventi imprevisti ed imprevedibili, la prestazione contrattuale non ha potuto essere eseguita in tutto o in parte nei termini temporali stabiliti dal contratto. Il contratto può quindi essere prorogato per il tempo strettamente necessario al compimento della prestazione, allo scopo di definire tutte le procedure necessarie per la individuazione di un nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a tre mesi. La necessità di ricorrere eccezionalmente a tale istituto va adeguatamente motivata.

4.   Il rinnovo contrattuale è ammesso, in conformità alle norme in materia, per una sola volta e per un periodo non superiore alla originaria durata contrattuale.

Art. 58

(Spese contrattuali)

1.   Le spese inerenti agli atti amministrativi di gara sono a carico dell’Amministrazione appaltante.

2.   Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente.

Art. 59           

(Procedimenti in corso)

1.   Le procedure di affidamento o di aggiudicazione in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento sono concluse con le disposizioni previgenti se con esso in contrasto.

Art. 60

(Controllo di gestione)

1.   Il controllo di gestione è espletato in stretta collaborazione con tutte le strutture del Consiglio regionale.

2.   Il controllo di gestione sull’attività amministrativa della struttura consiliare è teso ad analizzare ed evidenziare il rapporto tra costi e rendimenti, le cause dell’eventuale mancato raggiungimento dei risultati, le proposte dei possibili rimedi.

3.   L’Ufficio di Presidenza, sentiti i Direttori, provvede con proprio atto a definire:

-    le unità organizzative per le quali si intende misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;

-    l’individuazione dei centri di costo per ogni Direzione;

-    le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

-    l’insieme dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa, con riferimento all’intera Amministrazione o a singole unità organizzative;

-    le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative;

-    l’individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

-    la frequenza di rilevazione delle informazioni.

4.   La Direzione Attività Amministrativa, sulla base del risultato del reporting effettuato dalla propria struttura, riferisce i risultati dell’attività all’Ufficio di Presidenza, con la periodicità stabilita dall’Amministrazione.

5.   Se necessario o se richiesto dall’Amministrazione i reporting sono accompagnati da una relazione illustrativa, che fornisca una lettura chiara dei dati e degli indici riportati ed esprima giudizi valutativi di pertinenza.

Art. 61

(Norma finale)

1.   Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni:

a.   del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni;

b.   del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

c.   del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

d.   delle norme statutarie e regionali in materia.

2.   Il presente regolamento è emanato dal Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul B.U.R.A.

 


 

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 246:

D.G.R. n. 456 dell’8.06.2001: “Dotazione organica delle Direzioni e Strutture Speciali di Supporto regionali” e D.G.R. n. 501 del 28.06.2002: “Piano assunzioni per l’anno 2002” –Modifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. n. 456 dell’8.06.2001 con la quale è stato approvato sia l’organico complessivo che il personale in servizio assegnato ad ogni Direzione e Struttura Speciale di Supporto;

Vista la deliberazione di G.R. n. 501 del 28.06.2002 con la quale si evidenziano i posti disponibili per la programmazione dell’anno 2002 divisi per categorie;

Considerato che al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle Strutture alcuni Direttori regionali hanno chiesto dì apportare le modifiche, successivamente descritte, alla propria dotazione organica:

-    il Direttore della Direzione Attività Produttive consente il trasferimento della dipendente Maria Laura POLLICE con il relativo posto di cat. D, posizione iniziale D3, alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni;

-    il Direttore della Direzione Agricoltura. Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca cede un posto di cat. C della programmazione dei posti vacanti del II semestre 2002 al Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni che a sua volta gli cede un posto di B, posizione iniziale B1, che verrà trasformato in posizione iniziale B3;

-    il Direttore Regionale della Struttura Speciale di Supporto “Avvocatura Regionale” consente il trasferimento del dipendente Paolo MINAZZI con il relativo posto di cat. D, posizione iniziale Dl, alla Struttura Speciale di Supporto “Gabinetto della Presidenza” che a sua volta cede un posto di cat. B, posizione iniziale B3, della programmazione dei posti vacanti dell’anno 2001 e destinato alla mobilità verticale;

Considerato che le modifiche proposte non comportano variazioni alla dotazione organica complessiva, né ulteriori incrementi di spesa a carico del bilancio regionale, bensì un risparmio, in quanto la Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali ha chiesto la variazione di un posto vacante del lI semestre 2002 da un D3 a un Dl;

Ritenuto opportuno, per ragioni di razionalizzazione ed economicità e nel rispetto del principio della flessibilità organizzativa dell’Ente Regione, procedere all’assunzione del presente atto;

Preso atto che il Direttore della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali ha attestato la conformità della presente deliberazione al procedimento disciplinato dalla vigente normativa, apponendovi la propria firma;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

-    di trasferire la dipendente Maria Laura POLLICE con il relativo posto di cat. D, posizione iniziale D3 dalla Direzione Attività Produttive alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni;

-    di sopprimere un posto vacante di cat. C della programmazione del II semestre 2002 alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale. Alimentazione, Caccia e Pesca ed aggiungerlo alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie e Rapporti Esterni dove nel contempo si sopprime un posto di B, posizione iniziale B1, da aggiungere alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca trasformato in posizione iniziale B3;

-    di trasferire il dipendente Paolo MINAZZI con il relativo posto di cat. D, posizione iniziale D1, dalla Struttura Speciale di Supporto “Avvocatura Regionale” alla Struttura Speciale di Supporto “Gabinetto della Presidenza” alla quale viene soppresso un posto di cat. B, posizione iniziale B3, della programmazione dei posti vacanti dell’anno 2001 e destinato alla mobilità verticale, che verrà aggiunto alla Struttura Speciale di Supporto “Avvocatura Regionale”;

-    di modificare nella Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali un posto vacante del II semestre 2002 da D3 inD1;

-    di dare atto che tali modifiche non comportano variazioni alla dotazione organica complessiva, così come approvata con D.G.R. n. 456/01 e con D.G.R. n. 501/02, né ulteriori incrementi di spesa a carico del bilancio regionale, bensì un risparmio.

 

 

DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 248:

Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 1086 del 12.12.2002 avente ad oggetto: “Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4 , commi 1 e 2 – Interventi di sostegno alla plurattività nelle zone montane – Direttive di attuazione”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, ed in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2, ai sensi dei quali è stato, rispettivamente, istituito uno specifico capitolo destinato ad interventi di sostegno alla pluriattività nelle zone montane e demandata alla Giunta Regionale la disciplina delle modalità e degli incentivi economici per le forme di pluriattività, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

Considerato che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 1086 adottata in data 12/12/2002 e pubblicata sul B.U.R.A. n. 4 del 12/02/2003, ha provveduto, da un lato, ad impegnare in favore delle Comunità Montane della Regione, la complessiva somma di € 125.000,00, dall’altro, ad approvare “Direttive generali” in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione alle medesime delle suddette risorse, come indicate nell’All. “A” alla predetta Deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa;

Tenuto conto che con tale provvedimento si è stabilito di individuare, in sede di prima applicazione e fino a nuova diversa disposizione, data l’esiguità delle risorse disponibili ammontanti, per l’esercizio finanziario 2002, ad € 125.000,00, nei Comuni montani con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, di cui all’articolo 30 della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, i soggetti beneficiari delle risorse, in modo da favorire una loro più completa e funzionale utilizzazione;

Rilevato che, a seguito della pubblicazione della suddetta Deliberazione e nella pendenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, sono pervenute alla Direzione competente per materia, osservazioni da parte di Comuni, con richiesta espressa di integrale attuazione della previsione contenuta nell’art. 30, comma 1 della Legge Regionale n. 95/2000;

Preso atto del parere espresso con nota prot. n. 700 del 17.03.2003, sulle osservazioni mosse alla D.G.R. in oggetto, dal Servizio Legislativo della Direzione Affari della Presidenza che, formalmente investito della questione, ha rilevato l’opportunità che l’Amministrazione Regionale intervenga riformulando, nel senso richiesto, il provvedimento amministrativo di disciplina della fattispecie;

Ritenuto pertanto, di procedere all’adozione di un distinto ed ulteriore provvedimento che, recependo le osservazioni formulate al precedente, estenda la possibilità di accedere alle risorse disponibili anche alle “località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti ed, in subordine, ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti” di cui al predetto articolo 30, comma 1, nei termini e con le modalità di cui alle Direttive allegate sub All.”A”, quale parte integrante e sostanziale, alla presente Deliberazione;

Ritenuto inoltre, di fare salve le richieste presentate nei termini e con le modalità di cui all’All. “A” alla D.G.R. n. 1086 del 12.12.2002, attribuendo nel contempo ai richiedenti così individuati la facoltà di presentare, alla luce delle direttive dettate col presente provvedimento, richieste di contributo che tengano luogo delle precedenti;

Atteso che occorrerà procedere opportunamente alla valutazione e selezione congiunta delle domande pervenute ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 1086 del 12.12.2002 e di quelle che perverranno a seguito della pubblicazione del presente provvedimento, in modo da predisporre un’unica graduatoria, nei termini e con le modalità di cui alle Direttive allegate sub All. “A” alla presente Deliberazione;

Ravvisata altresì l’opportunità di prevedere, stante l’esiguità dell’importo dello stanziamento previsto dalla L.R. n.7/2002 per gli “Interventi di sostegno alla pluriattività delle aree montane” a fronte dell’elevato numero di Enti che possono avere interesse a svolgere azioni in tal senso, la possibilità di utilizzare eventuali ulteriori stanziamenti previsti per le medesime finalità nel bilancio regionale del corrente esercizio finanziario, mediante scorrimento della graduatoria predetta;

 

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano in ordine alla legittimità del presente atto, apponendo la propria firma sul retro dello stesso;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

1.   di modificare ed integrare la precedente Deliberazione n. 1086 del 12/12/2002 e le Direttive ad essa allegate, in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione delle risorse alle Comunità Montane della Regione, finalizzate al sostegno della pluriattività nei Comuni montani, nel modo risultante dall’ All. “A” alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

2.   di consentire la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste da parte degli Enti beneficiari ulteriormente individuati con il presente provvedimento, dalla pubblicazione del medesimo sul B.U.R.A.;

3.   di fare salve le richieste presentate all’Amministrazione Regionale ai sensi della Deliberazione n. 1086 del 12.12.2002 e di riconoscere ai richiedenti così individuati la facoltà di presentare, alla luce delle direttive dettate col presente provvedimento, richieste di contributo che tengano luogo delle precedenti;

4.   di stabilire che venga predisposta una graduatoria unica degli aventi diritto ai contributi, sulla base delle richieste presentate ai sensi della Deliberazione n. 1086 del 12.12.2002 e di quelle presentate ai sensi del presente provvedimento, nei termini e con le modalità di cui alle “Direttive” allegate sub All. “A” al presente provvedimento;

5.   di consentire l’utilizzazione di eventuali ed ulteriori stanziamenti previsti nel bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, mediante lo scorrimento della graduatoria redatta ai sensi e per gli effetti di cui al presente provvedimento;

6.   di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, di provvedere agli adempimenti conseguenti, secondo quanto disposto nell’ All. “A”;

7.   di inviare copia del presente atto al Servizio Ragioneria e Credito, per opportuna conoscenza;

8.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


All.”A”

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI

SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO

 

DIRETTIVE

In ordine ai procedimenti amministrativi di concessione delle risorse alle Comunità Montane della Regione, finalizzate al sostegno della pluriattività nei Comuni montani.

Art. 1
 Finalità

1.   Le presenti Direttive individuano, in attuazione delle disposizioni contenute all’art. 4, commi 1 e 2 della Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7 nonché all’art. 30, comma 1, della legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, i procedimenti amministrativi per l’erogazione di contributi a sostegno della pluriattività in ambito montano, per favorire lo sviluppo economico e l’innalzamento del reddito e il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti.

Art. 2
Soggetti attuatori

1.   I soggetti attuatori sono le Comunità Montane della Regione, così come ridelimitate ai sensi della L.R. 92/94 e successive modifiche ed integrazioni.

2.   I beneficiari delle risorse sono i Comuni Montani con popolazione fino a 1.000 abitanti e le località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti ed, in subordine, i Comuni Montani con popolazione fino a 5000 abitanti, appartenenti alle Comunità Montane, che intendono svolgere azioni per incentivare l’esercizio della pluriattività.

3.   Le Comunità Montane individuano, con provvedimento autonomo da trasmettere alla Regione unitamente alle richieste di contributo di cui all’articolo 5, i Comuni Montani e le località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti ad essi appartenenti, che possono beneficiare dei contributi di cui all’art. 5.

Art. 3
Pluriattività

1.   Ai fini del presente provvedimento, costituisce pluriattività l’esercizio di almeno due diverse attività commerciali non all’ingrosso, economiche, amministrative o di servizi complementari, ricomprese nelle tipologie a), b), c) e d) di seguito indicate:

a)   attività di vendita di prodotti

1)generi alimentari di prima necessità;

2)prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo;

b)  altre attività di tipo commerciale

1) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

2) Rivendita di giornali o riviste;

3) Rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;

4) Distributori di carburante;

5) Commercio elettronico e altre forme speciali di vendita;

c)   attività di tipo economico e di promozione del territorio

1) attività artigianale compatibile, sotto il profilo igienico sanitario, con quella di vendita;

2) attività artigiane con lavorazioni tradizionali, tipiche artistiche e di servizio alla persona;

3) servizi di informazione turistica;

4) noleggio di veicoli ed attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;

5) strutture ricettive alberghiere od extra alberghiere;

d)  attività di tipo amministrativo

1)   sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente Poste;

2)   servizio bancomat, tramite apposita sottoscrizione di apposita convenzione con l’Istituto bancario che offra le migliori condizioni;

3)   servizio telefax, fotocopie ed accesso alla rete Internet;

4)   biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario:

5)   ogni altro servizio utile alla collettività, mediante stipula di convenzione con l’Ente erogatore.

Art. 4
Oggetto degli interventi

1.   I contributi di cui all’art. 1, sono concessi per le tipologie di seguito riportate:

a)   per la ristrutturazione e/o l’ ammodernamento di locali di proprietà comunale da destinare all’esercizio della pluriattività, nella misura massima di € 25.000,00;

b)  per incentivare l’insediamento della pluriattività nella misura massima di € 2.500,00;

c)   per acquisto di arredi e attrezzature anche informatiche nella misura massima di € 2.500,00 per l’esercizio della pluriattività.

2.   La richiesta di contributo da parte dell’Ente beneficiario deve riguardare una sola delle tipologie di cui al comma precedente.

3.   Le Comunità Montane e i Comuni possono utilizzare ulteriori risorse derivanti da altra normativa statale, regionale, comunitaria per cofinanziare gli interventi di cui al precedente comma.

4.   Il contributo per ogni singolo beneficiario non può superare gli importi “de minimis” definiti dalla disciplina comunitaria pari attualmente ad € 100.000,00.

Art. 5
Termini e modalità di presentazione

1.   La richiesta di contributo, corredata della documentazione di cui al successivo art. 6, è trasmessa alla Comunità Montana di appartenenza che provvede, previa sottoscrizione da parte del Legale rappresentante, ad inoltrarla, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., alla Regione Abruzzo - Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Via Raffaello - 65100 Pescara.

2.   Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

3.   Sulla busta deve essere indicato:“Contributi a sostegno della pluriattività nelle aree montane ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7/2002”.

4.   La presentazione oltre il termine prefissato, la mancanza della documentazione richiesta, la mancanza del riferimento sulla busta nonché la mancata sottoscrizione del Rappresentante Legale dell’Ente, comportano la reiezione della domanda.

Art. 6
Documentazione

1.   Alla richiesta di contributi deve essere allegata la seguente documentazione:

a)   provvedimento dell’Organo Esecutivo comunale, di impegno a sostenere, anche con proprie risorse, attraverso uno degli interventi di cui al precedente art. 4, la pluriattività nel territorio di competenza e a realizzarlo entro 12 mesi dall’assegnazione delle risorse, indicando l’eventuale “località comunque denominata”, la tipologia e il numero di attività prescelte;

b)  progetto di massima della ristrutturazione e/o ammodernamento dei locali di proprietà comunale destinati alla pluriattività e la relativa spesa, nel caso si opti per l’intervento di cui all’art. 4, lett. a);

c)   il tipo di incentivo che si vuole promuovere, nel caso si opti per uno degli interventi di cui all’art. 4, lett. b) e c);

d)  per le località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti, certificazione del Comune di appartenenza, della popolazione residente al 31.12.2000 e dell’appartenenza delle stesse al territorio montano.

Art. 7
Graduatoria e concessione dei contributi

1.   La “Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” accertata la sussistenza dei requisiti, la corrispondenza dell’iniziativa presentata alle finalità indicate e la documentazione prevista, provvede a valutare e selezionare, entro 45 giorni dal termine di cui all’art. 5, le domande pervenute, secondo i criteri definiti all’ art. 8, predisponendo una apposita graduatoria da approvarsi con propria determinazione.

2.   Le domande inserite in graduatoria sono ammesse al contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3.   In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all’ultimo progetto sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso è pari alla somma disponibile, previa accettazione da parte dell’Ente assegnatario.

4.   Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche o riduzioni dei contributi concessi, sono ammesse ulteriori domande, seguendo l’ordine fissato dalla graduatoria.

5.   Eventuali ed ulteriori economie,per mancanza di soggetti beneficiari, incrementano gli stanziamenti dell’esercizio finanziario successivo.

Art. 8
Criteri per l’assegnazione dei contributi.

1.   I Comuni beneficiari sono inseriti in graduatoria sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a)   Comune montano privo di qualsiasi esercizio commerciale e che intende svolgere azioni per agevolare e incentivare l’insediamento degli esercizi per la pluriattività, anche con risorse proprie e/o della Comunità Montana di appartenenza;

b)  Comune montano che intende concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l’uso di immobili da destinare alla pluriattività, finalizzandone l’utilizzo allo svolgimento di particolari attività economiche, commerciali ed amministrative indispensabili per garantire il mantenimento della popolazione nel proprio territorio;

c)   Comune montano che intende incentivare l’insediamento della pluriattività con altre modalità di intervento.

2.   Nell’ambito delle priorità di cui al comma 1 sono attribuiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2000, i seguenti punteggi:

a.   Comuni montani con popolazione fino a 1000 abitanti:

1) fino a 500 abitanti                                                                                             punti 10

2) da 501 a  700 abitanti                                                                           punti   7

3) da 701 a 1.000 abitanti                                                                         punti   5

b.   Località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti punti  1,5

c.   Comuni montani con popolazione fino a 5000 abitanti         

1) da 1001 a 2000                                                                                    punti   3

2) da 2001 a  3000 abitanti                                                                       punti   2

3) da 3001 a 5000 abitanti                                                                        punti   1

3.   Sono inoltre attribuiti, in base al numero delle nuove attività di esercizio per la pluriattività, i seguenti ulteriori punteggi:

a)   attività appartenenti ad almeno due tipologie                                               punti   1

b)  attività appartenenti da tre a quattro tipologie                                             punti   3

c)   oltre quattro attività                                                                                    punti   5

In tale ultima ipotesi si intende che due o più attività appartengono alla medesima tipologia.

4.   Il punteggio attribuito alle “località comunque denominate” in base alla popolazione residente si somma al punteggio attribuito al Comune Montano di appartenenza, sulla base del medesimo criterio.

5.   In caso di parità di punteggio è data precedenza in graduatoria al Comune montano col minor numero di abitanti.

6.   Ciascun Comune montano può presentare una sola domanda di contributo.

7.   Le richieste di contributo presentate dai Comuni montani con popolazione da 1001 a 5000 abitanti sono inserite in graduatoria in subordine alle altre.

Art. 9
Erogazione

1.   Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, provvede con proprio atto alla liquidazione del contributo concesso per le tipologie di intervento di cui all’art. 4, con le seguenti modalità:

a)   Il 70% a titolo di anticipazione;

b)  Il 30% a titolo di saldo, previa presentazione a consuntivo della seguente documentazione:

1.   rendiconto finanziario delle spese sostenute a firma del responsabile finanziario della Comunità Montana;

2.   certificazione del responsabile della Comunità Montana che le risorse sono state utilizzate per le finalità di cui all’art. 4 della L.R. 10.5.2002, n. 7, riferita al tipo di richiesta presentata.

2. Qualora l’Ente assegnatario non utilizzi in tutto o in parte le somme erogate entro dodici mesi  dall’assegnazione, il contributo della Regione viene revocato o ridotto e le somme assegnate devono essere restituite, nei termini indicati nel provvedimento appositamente adottato, mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a “REGIONE ABRUZZO- Servizio Tesoreria- 67100 L’AQUILA”, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Pescara ed al Servizio Bilancio - L’Aquila.

 

 

 



DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 249:

Variazione al bilancio di previsione 2003 ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 25.03.2002 n. 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1)   di apportare nel bilancio per l’esercizio finanziario 2003, le seguenti variazioni, per competenza e per cassa:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

Unità
previsionale di
base

capitolo

descrizione

In aumento

Capitolo di
spesa
correlato

02.02.004

22204

Assegnazione di somme destinate al fondo per l’esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario di cui all’art. 72 della L. 3.12.98 n0 448 (di nuova istituzione)

1.956.132,88

81550

02.01.004

23177

Assegnazione dello Stato di fondi per l’istituzione della banca dati e anagrafe del bestiame - leggi a. 81/1997 e n. 3/2001

25.822,84

81544

04.03.007

23187

Assegnazione dello Stato per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98 - D.P.C.M. 02.03.2001

598.159,46

282451

04.03.011

23192

Assegnazione dello Stato per l’innovazione degli impianti a fune L. 11.5.1999, a. 140 (art.8) d.l. 24.11.1999.

18.621.244,74

182422

04.03.008

23208

Assegnazione dello Stato di fondi per la realizzazione degli interventi di tutela del suolo - L. 18.5.89, n.183, art. 31, modificata dalla L. 7.8.90, a. 253, art.9-.

295.413,35

152390

04.03.008

23216

Assegnazione dello Stato di fondi per interventi di difesa dei suolo D.L. 11.06.1998, n. 180 convertito nella legge 3.08.1998, n. 267

74.369,79

152316


04.03.011

23266

Assegnazione dello Stato per investimenti nel settore trasporti - L. 18.06.98 n0 194 quote 2001 - 2002 - 2003 (variato)

1.149.152,75

182425

04.03.006

23291

Assegnazione dello Stato per il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acquereflue - L. 135/97

73.483,96

292338

04.03.012

43001

Assegnazione dello Stato per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale - L. 23.12.2000 n° 388, art. 66, comma 14 - (di nuova istituzione)

117.855,00

142341

04.03.001

43002

Assegnazione dello Stato di fondi per le attività amministrative conferite alle regioni art. 108 comma 1 lettera a) D. Lgs. 31.03.98, n. 112 (di nuova istituzione)

514.950,46

152190


04.03.006

43003

Assegnazione dello Stato di fondi per interventi di ripristino ambientali dei fiumi Saline e Alento - decreto n. 468 del 18.09.2001 (di nuova istituzione)

516.456,90

292380

 

 

Totale variazioni in aumento della entrata

23.943.042,13

 


 



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base

capitolo

descrizione

In aumento

Capitolo di entrata correlato

06.02.001

182425

Contributi per investimenti L. 18.06.98 n. 194 – quote anni 2001 - 2002 - 2003 (variato)

1.149.152,75

23266

06.02.004

182422

Fondo per l’innovazione degli impianti a fune L. 11.5.1999, n.140 (Art._8)_D.L._24.11.1999.

18.621.244,74

23192

05.02.010

152190

Funzioni amministrate conferite alle Regioni art. 108 comma 1 lettera a) D. Lgs. 31.03.98, n. 112 (di nuova istituzione)

514.950,46

43002

12.01.012

81544

Finanziamento Statale per l’istituzione della banca dati anagrafe del bestiame – L. n. 81/97 e n. 3/2001

25.822,84

23177

12.01.007

81550

Finanziamento destinato al fondo per l’esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario di cui all’art. 72 della L. 23.12.98 n. 448 (di nuova istituzione)

1.956.132,88

22204

05.02.003

292380

Finanziamento Statale per il ripristino ambientali dei fiumi Saline e Alento - decreto n. 468 del 18.09.2001 (di nuova istituzione)

516.456,90

43003

08.02.002

282451

Fondo unico per le agevolazioni alle imprese -D. Lgs. 112/98 - D.P.C.M. 02.03.2001

598.159,46

23187

05.02.003

292338

Finanziamento del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue - L. 135/97 -.

73.483,96

23291

05.02.011

152390

Interventi per il bacino idrografico nazionale del Tevere.- schemi previsionali e programmatici - art. 31 L. 18.5.1989, 183 e art. 9 L. 7.8.1990 n. 253 - studi per il piano di bacino, art. 3dpcm 1.3.1991 -.

295.413,35

23208

05.02.002

152316

Interventi di difesa del suolo previsti dal D.L. 11.06.1998, n. 180 convertito nella le e 3.8.98 a. 267.

74.369,79

23216

07.02.013

142341

Interventi per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale - L. 23.12.2000 n. 388, art. 66, comma 14- (di nuova istituzione)

117.855,00

43001

 

 

Totale variazioni in aumento della spesa

23.943.042,13

 

 

di invitare i direttori regionali interessati ad adottare i provvedimenti previsti dall’ art. 23, comma 1) lettera h) della legge regionale del 14 settembre 1999 n. 77 avendo cura che i dirigenti nello svolgimento dei procedimenti di spesa si attengano rigorosamente ai limiti costituiti dalle fonti di finanziamento garantendo, per quanto possibile, che alla realizzazione della spesa corrisponda la riscossione dell’entrata;

di pubblicare, per estratto, sul BURA la presente delibera ai sensi dell’art. 23 del disegno di legge regionale di bilancio 2003 in esercizio provvisorio ai sensi della legge 27.12.2002 n. 35.

 

 



DELIBERAZIONE 14.04.2003, n. 251:

Riordino collocamento introdotto dal D.lgs 21.04.2000 n. 181 così come modificato dal D.lgs. 19.12.2002, n. 297. Indirizzi applicativi.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato:

1)   L’attivazione, salvo che non sia già avvenuta, degli elenchi anagrafici dei lavoratori, provvedendo, in fase di prima attuazione, all’iscrizione d’ufficio dei lavoratori risultanti iscritti nelle ex liste di collocamento ordinario e comunque presenti nella banca dati. In particolare, dovranno essere trasferiti tutti i dati degli iscritti nelle ex liste di collocamento alla data del 31.12.2002, compresi quelli che si trovano in posizione di radiati per qualsiasi causa e recuperando, tra l’altro, quelli da radiare per mancata conferma dello stato di disoccupazione, in attesa di una esplicita disciplina regionale. A ciascun Lavoratore sarà attribuita una nuova condizione sulla base dell’equiparazione di cui alla tabella di conversione allegata alla presente deliberazione (all .1). In fase di primo inserimento saranno recuperate le informazioni registrate in base al precedente sistema di gestione delle soppresse liste di collocamento con possibilità di acquisire le informazioni mancanti, in occasione delle presentazioni dei lavoratori ai Centri per l’Impiego. Gli interessati all’accertamento della condizione di cui all’art. 1. comma 2, lett. c) del D.Lgs 297/02, sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro 31.07.2003 ed a rendere la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 2, del D.lgs 297/02.

2)   Le strutture dell’impiego dell’Abruzzo, in presenza di richieste di avviamento a selezione da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 16 della L.56/87, e successive modificazioni ed integrazioni, provvederanno ad attuare gli adempimenti di competenza in conformità alle modalità e alle procedure stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative previgenti all’entrata in vigore del D. lgs. 297/02.

In particolare le predette disposizioni saranno applicate:

a)   alla ricezione e alla pubblicazione delle offerte di avviamento;

b)  al sistema delle graduatorie sui presenti;

c)   all’individuazione dei lavoratori da avviare a selezione in base al disposto dell’art. 9 bis, comma 11, della Legge 608/96, con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 16 della legge 56/87, da effettuarsi presso i Centri per l’Impiego; allo scopo sarà predisposto un elenco dei lavoratori con riferimento all’effettiva iscrizione alla prima classe di collocamento al 31.12.2002 dei lavoratori interessati, che allo scopo dovranno rendere conforme dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 all’atto di adesione alle graduatorie sui presenti, con i punteggi aggiornati a detta data, salvo il fattore reddito - anno 2002 - e il carico di famiglia che sarà verificato all’atto della presentazione.

3)   Di prorogare, fino a nuovi provvedimenti, le disposizioni di cui alla deliberazione della G.r. n. 84 del 05.03.2002, emanate su proposta della Commissione Tripartita regionale espressa nella seduta del 20.12.2001.

4)   A seguito delle abrogazioni stabilite dall’art. 8 del D.lgs. 297/02, le assunzioni degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria nelle pubbliche amministrazioni, in attesa di specifica regolamentazione, sono ricondotte nella disciplina dell’art. 16 della legge 56/87 con rispetto del diritto di precedenza stabilito in favore di detti lavoratori dalla normativa vigente (art. 8 bis della legge 79/83, e successive modificazioni ed integrazioni, ed art. 10, comma 9, del D.lgs. 368/01).

5)   In attesa della emanazione del D.M. di cui all’art. 6 comma 7, del D.lgs. 297/02 e/o di uno specifico provvedimento regionale al riguardo, continueranno ad essere utilizzati i moduli di comunicazione previsti dalla normativa previgente fatta salva la persistenza delle disposizioni dell’art. 9 bis, comma 5, della legge 608/96 relative agli adempimenti ed agli elementi delle communicazione per le assunzioni agevolate (CFL, Apprendisti, Lavoratori in mobilita, Legge 407/90 ecc.) con l’utilizzo del modello C/ASS/AGG, e la possibilità che, ai fini delle predette assunzioni, i Centri per l’impiego nasceranno, su specifica richiesta dei lavoratori, apposita documentazione conforme al modello C/1 attestante la condizione e l’anzianità di disoccupazione personale dei lavoratori stessi.

6)   Nelle more dell’approvazione di specifici provvedimenti regionali che dovranno stabilire i criteri di cui all’art. 4 del D. lgs. 181/2000, così come sostituito dall’art. 5 del D. lgs. 297/02, finalizzati all’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, provvisoriamente saranno seguiti i seguenti criteri minimi:

a)   lo stato di disoccupazione sarà conservato ai soggetti che hanno svolto un’attività lavorativa (dipendente, autonoma, parasubordinata o d’impresa), per la quale hanno conseguito un reddito annuo non superiore a quello minimo personale escluso da imposizione fiscale;

b)  lo stato di disoccupazione verrà meno per quei soggetti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno ai colloqui di orientamento o rifiuteranno proposte di adesione od iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale;

c)   lo stato di disoccupazione verrà meno, altresì, nei casi di rifiuto, senza giustificato motivo, di una offerta congrua di lavoro a tempo indeterminato full-time ovvero a tempo determinato o temporaneo con durata del rapporto o della missione interinale superiore a 6 mesi o a 4 se trattasi di “giovani”, con carattere continuativo anche a seguito di proroga del periodo iniziale di durata inferiore, nell’ambito dei bacini, delle distanze e tempi di percorrenza previsti;

d)  per i rapporti a tempo indeterminato che cessino entro il termine di 6 o di 4 mesi, se si tratta di giovani, troverà applicazione la sospensione e non la perdita dello stato di disoccupazione;

e)   il giustificato motivo di cui ai precedenti punti b) e c) , rileverà con esclusivo riferimento a situazioni personali oggettivamente impeditive rispetto all’offerta pervenuta, tra le quali si indicano:

-    ricovero in strutture sanitarie comportante una permanenza continuativa e successivo periodo di convalescenza post-ricovero;

-    ricovero in day-ospital per sottoporsi a terapia salvavita;

-    servizio militare per leva obbligatorio o richiamo alle armi, nonchè servizio civile sostitutivo;

-    condizione di gravidanza e puerperio nei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro;

-    partecipazioni ad interventi della protezione civile e di solidarietà sociale in quanto componenti di ONLUS;

-    permanenza prolungata e continuativa all’estero o sul territorio nazionale in località distanti dal domicilio abituale per motivi di studio o di formazione professionale.

-    per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano le disposizioni contenute nell’art. 9 della legge 223/91 e dell’art. 6, comma 5, della legge 236/93. Al riguardo si ritiene che nei confronti dei lavoratori che durante il periodo di mobilità maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, si debba considerare giustificato l’eventuale rifiuto alle proposte di utilizzo. di lavoro o di formazione previste dalla norma citata, considerato che la loro finalità è quella di favorire il reimpiego dei lavoratori;

Le condizioni sopra indicate per sostenere il giustificato motivo dovranno essere asseverate da idonea documentazione ovvero dichiarate ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la verifica anche a campione delle competenti Strutture dell’Impiego.

La congrua offerta di cui sopra dovrà essere attinente le qualifiche professionale dei lavoratori risultanti dagli atti dei Centri per l’Impiego, tra cui le schede anagrafiche e professionali, mentre si utilizzeranno, quale criterio di valutazione e di determinazione, le previsioni dei vigenti CCNL relative agli inquadramenti nelle categorie, nelle qualifiche e ai profili professionali.

In ordine alle distanze e ai tempi di percorrenza, ai fini dell’esistenza del giustificato motivo, si farà riferimento, in attesa di un apposito provvedimento regionale concernente i bacini di percorrenza dei servizi pubblici di trasporto, provvisoriamente ad una distanza superiore a 50 km o comunque raggiungibile in più di 60 minuti con mezzi pubblici dal domicilio del lavoratore.

7)   Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il lavoratore si presenta al Centro per l’Impiego ed effettua la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 1, del D. lgs. 181/00, così come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.lgs 297/02, in virtù della quale gli viene attribuita la classificazione di inoccupato o disoccupato. E’ fatta salva l’anzianità di disoccupazione maturata al 31.12.2002, e di quella conseguita sino all’applicazione della nuova disciplina, dei lavoratori già iscritti nelle soppresse liste di collocamento in base alle norme previgenti ed inseriti d’ufficio negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti.



DECRETI

 

 

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 05.05.2003, n. 49:

Nomina componenti della 5° Commissione Consiliare “Affari Sociali”.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 53/2000, 2/2001, 28/2001, 48/2001, 67/2001, 81/2001, 10/2002, 19/2002, 42/2002, 67/2002, 90/2002, 12/2003 e 28/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la 5^ Commissione consiliare;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.” ;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la 5^ COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI SOCIALI" è così composta:

- D.S.  MELILLA GIANNI                                                                      con      voti      3

- D.S.  AIMOLA UMBERTO                                                                  "          "          2

- D.S. PEZZOPANE STEFANIA                                                           "          "          1

- D.S. DI STANISLAO AUGUSTO                                                       "          "          1

- F.I.   DI FONZO DONATO                                                                 "          "          4

- F.I.   DI MARCANTONIO GIUSTINO                                               "          "          4

- F.I.   PAGANO NAZARIO                                                                  "          "          1

- UDEUR       FELLI EZIO                                                                      "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                                          "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                                                     "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                                         "          "          1

- U.D.C.         PALMERIO VINCENZO                                                 "          "          3

- U.D.C.         MENNA ANTONIO                                                                    "          "          3

- U.D.C.         DI SABATINO FILIPPO                                                  "          "          3

- A. N.           DI LUZIO VITTORIO                                                      "          "          5

- A. N.           DI NARDO RAFFAELE                                                   "          "          3

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                                    "          "          2

- I DEMOCRATICI  D'ALESSANDRO CESARE                                             "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO                           "          "          1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA           ORLANDO ANGELO                    "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L’Aquila, 5.5.2003

IL VICE PRESIDENTE

Antonio Menna


 

 

DECRETO 05.05.2003, n. 50:

Nomina componenti della Commissione Consiliare “Speciale per la definizione della proposta di un nuovo statuto, di un  nuovo regolamento e di riforme istituzionali”.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 4/5 del 27.6.2000 ha istituito la Commissione "Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali";

Richiamati i precedenti decreti nn. 68/2000, 77/2000, 83/2000, 31/2001, 50/2001, 55/2001, 84/2001, 89/2001, 16/2002, 44/2002, 69/2002, 93/2002, 115/2002, 21/2003, 30/2003 e 43/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione "Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali";

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.” ;

 

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE "Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali" è così composta:

 

- D.S.  MELILLA GIANNI                                                           con      voti      3

- D.S.  DI STANISLAO AUGUSTO                                            "          "          1

- D.S.  AIMOLA UMBERTO                                                       "          "          1

- D.S.  PEZZOPANE STEFANIA                                                "          "          1

- D.S.  PASSERI BRUNO                                                            "          "          1

- F.I.   DI NARDO PASQUALE                                                  "          "          2

- F.I.   TANCREDI PAOLO                                                                    "          "          2

- F.I.   DI FONZO DONATO                                                      "          "          2

- F.I.   LOMBARDI ENZO                                                          "          "          2

- F.I.   PAGANO NAZARIO                                                       "          "          1

- UDEUR       FELLI EZIO                                                           "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                                          "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                                          "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                              "          "          1

- U.D.C.         MENNA ANTONIO                                                        "          "          4

- U.D.C.         DI CARLO DOMENICO                                      "          "          5

- A. N.           DI STEFANO FABRIZIO                                                 "          "          4

- A. N.           D’ORAZIO BENIGNO                                                     "          "          4

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                                    "          "          2

- I DEMOCRATICI  COSTANTINI CARLO                  "          "                     2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO                "          "          1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA           ORLANDO ANGELO         "          "          1

Il presente decreto sara' pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 5.5.2003

IL VICE PRESIDENTE

Antonio Menna


 

 

DECRETO 05.05.2003, n. 51:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare “Speciale per le politiche europee, internazionali e per i programmi della commissione europea”.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio Regionale con verbale n. 4/6 del 27.6.2000 ha istituito la Commissione "Speciale per le politiche europee ed i progetti speciali";

Preso atto, altresì, che il Consiglio Regionale con verbale n. 72/5 del 16.7.2002 ha deliberato di mutare la denominazione della “Commissione speciale per le politiche europee ed i progetti speciali” in “Commissione speciale per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 69/2000, 70/2000, 21/2001, 29/2001, 51/2001, 52/2001, 68/2001, 83/2001, 12/2002, 45/2002, 70/2002, 94/2002, 23/2003, 31/2003 e 44/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare "Speciale per le Politiche Europee, Internazionali e per i programmi della Commissione Europea";

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Grupp “Forza Italia”;

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE "SPECIALE PER LE POLITICHE EUROPEE, INTERNAZIONALI E PER I PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE EUROPEA” è così composta:

- D.S.  VERTICELLI MARCO                                                     con      voti      3

- D.S. DI STANISLAO AUGUSTO                                            "          "          2

- D.S.  LAPENNA LUCIANO                                                     "          "          2

- F.I.   DI NARDO PASQUALE                                                  "          "          3

- F.I.   DI MARCANTONIO GIUSTINO                                    "          "          2

- F.I.   LOMBARDI ENZO                                                          "          "          2

- F.I.   TANCREDI PAOLO                                                                    "          "          2

- UDEUR       FELLI EZIO                                                           "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                                          "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                                          "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                              "          "          1

- U.D.C.         FALCONIO ANTONIO                                       "          "          5

- U.D.C.         DI SABATINO FILIPPO                                       "          "          4

- A. N.           D'ORAZIO BENIGNO                                                     "          "          4

- A. N.           DI NARDO RAFFAELE                                                   "          "          4

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                                    "          "          2

- I DEMOCRATICI  D'ALESSANDRO CESARE                                  "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO                "          "          1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA           ORLANDO ANGELO         "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 5.5.2003

IL VICE PRESIDENTE

Antonio Menna


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 52:

Nomina componenti della 1° Commissione Consiliare “Bilancio e Affari Generali”.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 49/2000, 24/2001, 44/2001 , 77/2001, 6/2002, 20/2002, 38/2002, 64/2002, 87/2002, 103/2002, 108/2002, 113/2002, 8/2003, 24/2003 e 45/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 1^ Commissione consiliare;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C. ”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo“Forza Italia”;

DECRETA

la 1^ COMMISSIONE CONSILIARE "BILANCIO E AFFARI GENERALI" è così composta:

 

 - D.S. MELILLA GIANNI                                                           con      voti      2

 - D.S. LAPENNA LUCIANO                                                     "          "          2

 - D.S. PEZZOPANE STEFANIA                                                "          "          2

 - D.S  AIMOLA UMBERTO                                                       "          "          1

 - F.I.  TANCREDI PAOLO                                                                    "          "          3

 - F.I.  DI MARCANTONIO GIUSTINO                                    "          "          3

 - F.I.  LOMBARDI ENZO                                                          "          "          3

 - UDEUR      FELLI EZIO                                                           "          "          1

 - S.D.I.          DI MASCI BRUNO                                               "          "          1

 - MISTO       SPADANO EUGENIO                                          "          "          1

 - MISTO       FANFANI MARCO                                              "          "          1

 - U.D.C.        DI CARLO DOMENICO                                      "          "          3

 - U.D.C.        PALMERIO VINCENZO                                      "          "          3

 - U.D.C.        DI SABATINO FILIPPO                                       "          "          3

 - A. N           DI STEFANO FABRIZIO                                                 "          "          4

 - A. N.          D'ORAZIO BENIGNO                                          "          "          4

 - P.P.I.          GINOBLE TOMMASO                                         "          "          2

 - I DEMOCRATICI D'ALESSANDRO CESARE                                  "          "          2

 - COMUNISTI ITALIANI  FABBIANI FERNANDO                "          "          1

 - RIFONDAZIONE COMUNISTA          ORLANDO ANGELO         "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 6.5.2003

il presidente

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 53:

Nomina componenti della 2° Commissione Consiliare “Lavori pubblici, ordinamento uffici ed enti locali”.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 50/2000, 57/2000, 12/2001, 25/2001, 45/2001, 78/2001, 7/2002, 39/2002, 88/2002, 3/2003, 6/2003, 9/2003 e 25/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la 2^ Commissione consiliare;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la 2^ COMMISSIONE CONSILIARE "LAVORI PUBBLICI, ORDINAMENTO UFFICI ED ENTI LOCALI" è così composta:

 - D.S. VERTICELLI MARCO                                                     con      voti      2

 - D.S. DI STANISLAO AUGUSTO                                            "          "          2

 - D.S. PEZZOPANE STEFANIA                                               "          "          3

 - F.I.  DI NARDO PASQUALE                                                  "          "          3

 - F.I.  DI FONZO DONATO                                                      "          "          3

 - F.I.  SISTI NICOLA                                                                 "          "          3

 - UDEUR      FELLI EZIO                                                           "          "          1

 - S.D.I.          MASCI BRUNO                                                    "          "          1

 - MISTO       SPADANO EUGENIO                                          "          "          1

 - MISTO       FANFANI MARCO                                              "          "          1

 - U.D.C.        NORANTE ANTONIO                                         "          "          2

 - U.D.C.        FALCONIO ANTONIO                                       "          "          1

 - U.D.C.        DI SABATINO FILIPPO                                       "          "          6

 - A. N.          NARDO RAFFAELE                                                        "          "          4

 - A. N.          D'ORAZIO BENIGNO                                          "          "          4

 - P.P.I.          D'ALFONSO LUCIANO                                      "          "          1

 - P.P.I.          GINOBLE TOMMASO                                         "          "          1

 - I DEMOCRATICI COSTANTINI CARLO                              "          "          2

 - COMUNISTI ITALIANI  FABBIANI FERNANDO                "          "          1

 - RIFONDAZIONE COMUNISTA          ORLANDO ANGELO         "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L’Aquila, 6.5.2003

il presidente

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 54:

Nomina componenti della 3° Commissione Consiliare “Agricoltura”.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 51/2000, 56/2000, 67/2000, 26/2001, 46/2001, 79/2001,  8/2002, 40/2002, 56/2002, 65/2002, 89/2002, 10/2003 e 26/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la terza Commissione consiliare;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la 3^ COMMISSIONE CONSILIARE "AGRICOLTURA" è così composta:

- D.S.  PASSERI BRUNO                                                            con      voti      6

- D.S.  DI STANISLAO AUGUSTO                                            "          "          1      

- F.I.   TEODORO MAURIZIO                                                   "          "          3      

- F.I.   TANCREDI PAOLO                                                                    "          "          3

- F.I.   DI FONZO DONATO                                                      "          "          3      

- UDEUR       FELLI EZIO                                                           "          "          1      

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                                          "          "          1      

- MISTO        SPADANO EUGENIO                                          "          "          1     

- MISTO        FANFANI MARCO                                                                  1

- U.D.C.         FALCONIO ANTONIO                                       "          "          4      

- U.D.C.         DI CARLO DOMENICO                                      "          "          5      

- A.N. DI LUZIO VITTORIO                                                      "          "          4      

- A.N. DI NARDO RAFFAELE                                                   "          "          4

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                                    "          "          2      

- I DEMOCRATICI  D'ALESSANDRO CESARE                       "          "          2      

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO                "          "          1      

- RIFONDAZIONE COMUNISTA           ORLANDO ANGELO         "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 6.5.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 55:

Nomina componenti della 4° Commissione Consiliare “Industria, commercio, turismo, trasporti ed artigianato””.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Richiamati i precedenti decreti nn.52/2000, 27/2001, 47/2001, 66/2001, 80/2001, 9/2002, 41/2002, 66/2002, 91/2002, 4/2003, 11/2003 e 27/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 4^ Commissione consiliare;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

La 4^ COMMISSIONE CONSILIARE "INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, TRASPORTI ED ARTIGIANATO" è così composta:

 

 - D.S. DI STANISLAO AUGUSTO                                            con      voti      3

 - D.S. VERTICELLI MARCO                                                     "          "          3     

 - D.S. PASSERI BRUNO                                                            "          "          1     

 - F.I.  TANCREDI PAOLO                                                                    "          "          5    

 - F.I.  DI NARDO PASQUALE                                                  "          "          4

 - UDEUR      FELLI EZIO                                                           "          "          1     

 - S.D.I.          DI MASCI BRUNO                                               "          "          1     

 - MISTO       SPADANO EUGENIO                                          "          "          1    

 - MISTO       FANFANI MARCO                                                                  1

 - U.D.C.        DI CARLO DOMENICO                                      "          "          5     

 - U.D.C.        NORANTE ANTONIO                                         "          "          4    

 - A. N.          DI LUZIO VITTORIO                                           "          "          4     

 - A. N.          DI NARDO RAFFAELE                                        "          "          4     

 - P.P.I.          GINOBLE TOMMASO                                         "          "          2     

 - I DEMOCRATICI COSTANTINI CARLO                              "          "          2     

 - COMUNISTI ITALIANI  FABBIANI FERNANDO                "          "          1     

 - RIFONDAZIONE COMUNISTA          ORLANDO ANGELO         "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 6.5.2003

IL PRESIDENTE

GiuseppeTagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 56:

Nomina componenti della Commissione Consiliare di vigilanza sugli affari della Regione Abruzzo.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 2 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn.54/2000, 55/2000, 30/2001, 49/2001, 57/2001, 82/2001, 11/2002, 43/2002, 68/2002, 92/2002, 114/2002, 5/2003, 13/2003 e 29/2003 relativi alla nomina dei componenti la Commissione consiliare di Vigilanza;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo ”U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA SUGLI AFFARI DELLA REGIONE ABRUZZO è così composta:

- D.S.  PEZZOPANE STEFANIA                                     con      voti      4

- D.S.  PASSERI BRUNO                                                 "          "          3

- F.I.   TEODORO MAURIZIO                                        "          "          2

- F.I.   SISTI NICOLA                                                      "          "          4

- F.I.   LOMBARDI ENZO                                               "          "          3

- UDEUR       FELLI EZIO                                                "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                               "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                               "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                   "          "          1

- U.D.C.         PALMERIO VINCENZO                           "          "          5

- U.D.C.         NORANTE ANTONIO                              "          "          4

- A. N.           DI NARDO RAFFAELE                                        "          "          8

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                         "          "          2

- I DEMOCRATICI  COSTANTINI CARLO                  "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO    "          "          1

- RIF. COM.  ORLANDO ANGELO                               "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 6.5.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 57:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare speciale “Informatizzazione regionale”.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n.8/11 del 28.7.2000 ha istituito la Commissione Speciale "Informatizzazione Regionale";

Richiamati i precedenti decreti nn. 76/2000, 32/2001, 53/2001, 87/2001, 14/2002, 46/2002, 95/2002, 22/2003 e 33/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione Speciale "Informatizzazione Regionale";

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.";

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE Speciale "Informatizzazione Regionale" è così composta:

- D.S. DI STANISLAO AUGUSTO                                            con      voti      3

- D.S.  PEZZOPANE STEFANIA                                                "          "          4

- F.I.   DI FONZO DONATO                                                      "          "          3

- F.I.   TANCREDI PAOLO                                                                    "          "          3

- F.I.   LOMBARDI ENZO                                                          "          "          3

- UDEUR       FELLI EZIO                                                           "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                                          "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                                          "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                              "          "          1

- U.D.C.         FALCONIO ANTONIO                                       "          "          9

- A. N.           DI NARDO RAFFAELE                                                   "          "          8

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                                    "          "          2

- I DEMOCRATICI  D'ALESSANDRO CESARE                       "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO                "          "          1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA           ORLANDO ANGELO         "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A

L'Aquila, 6.5.2003

il presidente

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 58:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare speciale “Tutela della salute nei luoghi di lavoro”.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso ATTO che il Consiglio Regionale con verbale n. 8/17 del 28.7.2000 ha istituito la Commissione Speciale "Tutela della salute nei luoghi di lavoro";

Richiamati i precedenti decreti nn.75/2000, 34/2001, 85/2001, 13/2002, 47/2002, 96/2002, 20/2003 e 32/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare Speciale "Tutela della salute nei luoghi di lavoro";

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.";

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo“Forza Italia”;

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE "TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO" è così composta:

- D.S.  VERTICELLI MARCO                                                     con      voti      4

- D.S.  LAPENNA LUCIANO                                                     "          "          3

- F.I.   DI FONZO DONATO                                                      "          "          9

- UDEUR       FELLI EZIO                                                           "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                                          "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                                          "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                              "          "          1

- U.D.C.         PALMERIO VINCENZO                                      "          "          9

- A.N. DI STEFANO FABRIZIO                                                 "          "          8

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                                    "          "          2

- I DEMOCRATICI  D'ALESSANDRO CESARE                                  "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO                "          "          1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA           ORLANDO ANGELO         "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 6.5.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 59:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare d’inchiesta sulla povertà e l’emarginazione in abruzzo.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n.9/6 del 19.9.2000 ha istituito la Commissione di inchiesta sulla povertà e l'emarginazione in Abruzzo;

Richiamati i precedenti decreti nn.5/2001, 7/2001, 20/2001, 33/2001, 54/2001, 69/2001, 86/2001, 90/2001, 15/2002, 48/2002, 71/2002, 97/2002, 19/2003 e 34/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare di inchiesta sulla povertà e l'emarginazione in Abruzzo;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del gruppo “U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA SULLA POVERTA' E L'EMARGINAZIONE IN ABRUZZO è così composta:

- D.S   PEZZOPANE STEFANIA                                     con      voti      4

- D.S   DI STANISLAO AUGUSTO                                 "          "          3

- F.I    DI MARCANTONIO GIUSTINO                         "          "          9

- UDEUR       FELLI EZIO                                                "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                               "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                               "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                   "          "          1

- U.D.C.         MENNA ANTONIO                                             "          "          9

- A. N.           DI NARDO RAFFAELE                                        "          "          8

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                         "          "          2

- I DEMOCRATICI  D'ALESSANDRO CESARE                       "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO    "          "          1

- RIF. COMUNISTA           ORLANDO ANGELO                    "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A

L'Aquila, 6.5.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 60:

Nomina componenti della  Commissione speciale “Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari”.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n.49/7 del 23.10.2001 ha istituito la Commissione Speciale “Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari”;

Richiamati i precedenti decreti n. 96/2001, 17/2002, 49/2002, 72/2002, 98/2002, 18/2003, 38/2003 e 47/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la Commissione Speciale “MONITORAGGIO DEI PERCORSI DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI BANDI COMUNITARI” è così composta:

- D.S   VERTICELLI MARCO                                          con      voti      3

- D.S   LAPENNA LUCIANO                                          "          "          2

- D.S.  DI STANISLAO AUGUSTO                                 "          "          2

- F.I.   DI MARCANTONIO GIUSTINO                         "          "          4

- F.I.   DI NARDO PASQUALE                                       "          "          5

- UDEUR       FELLI EZIO                                                "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                               "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                               "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                   "          "          1

- U.D.C.         FALCONIO ANTONIO                            "          "          9

- A. N.           D’ORAZIO BENIGNO                                         "          "          8

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                         "          "          2

- I DEMOCRATICI  D'ALESSANDRO CESARE                       "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO    "          "          1

- RIF. COMUNISTA           ORLANDO ANGELO                    "          "          1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A

L'Aquila, 6.5.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 61:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare d’inchiesta per la verifica della produttività degli enti strumentali e partecipati”

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/6 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione d’inchiesta per la verifica della produttività degli enti strumentali e partecipati”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 75/2002, 101/2002, 14/2003, 35/2003 e 46/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione d’inchiesta per la verifica della produttività degli Enti strumentali e partecipati;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

La “COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA PER LA VERIFICA DELLA PRODUTTIVITA’ DEGLI ENTI STRUMENTALI E PARTECIPATI” è così composta:

- D.S   PASSERI BRUNO                                                 con      voti      4

- D.S   VERTICELLI MARCO                                          "          "          3

- F.I    TANCREDI PAOLO                                                        "          "          4

- F.I    SISTI NICOLA ANTONIO                                  "          "          3

- F.I    TEODORO MAURIZIO                                        "          "          2

- UDEUR       FELLI EZIO                                                "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                               "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                               "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                   "          "          1

- U.D.C.         DI CARLO DOMENICO                           "          "          9

- A. N.           DI STEFANO FABRIZIO                                     "          "          8

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                         "          "          2

- I DEMOCRATICI  COSTANTINI CARLO                  "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO    "          "          1

- RIF. COMUNISTA           ORLANDO ANGELO                    "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 6.5.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 62:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare speciale per le politiche familiari.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/4 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione Speciale per le politiche familiari”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 74/2002, 100/2002, 15/2003 e 37/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale per le Politiche Familiari;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la “COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LE POLITICHE FAMILIARI” è così composta:

- D.S   PEZZOPANE STEFANIA                                     con      voti      4

- D.S.  DI STANISLAO AUGUSTO                                 "          "          3

- F.I    DI MARCANTONIO GIUSTINO                         "          "          5

- F.I    DI NARDO PASQUALE                                       "          "          4

- UDEUR       FELLI EZIO                                                "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                               "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                               "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                   "          "          1

- U.D.C.         NORANTE ANTONIO                              "          "          9

- A. N.           DI NARDO RAFFAELE                                        "          "          8

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                         "          "          2

- I DEMOCRATICI  D'ALESSANDRO CESARE                       "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO    "          "          1

- RIF. COMUNISTA           ORLANDO ANGELO                    "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 6.5.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 63:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare d’inchiesta sull’azienda sanitaria locale di Chieti.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/7 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione d’ inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 76/2002, 102/2002, 17/2003 e 36/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione d’Inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la “COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA SULL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CHIETI” è così composta:

- D.S   AIMOLA UMBERTO                                            con      voti      4

- D.S   LAPENNA LUCIANO                                          "          "          3

- F.I    DI FONZO DONATO                                           "          "          4

- F.I    DI NARDO PASQUALE                                       "          "          5

- UDEUR       FELLI EZIO                                                "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                               "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                               "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                   "          "          1

- U.D.C.         MENNA ANTONIO                                             "          "          9

- A. N.           DI NARDO RAFFAELE                                        "          "          4

- A. N.           DI STEFANO FABRIZIO                                     "          "          4

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                         "          "          2

- I DEMOCRATICI  COSTANTINI CARLO                  "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO    "          "          1

- RIF. COMUNISTA           ORLANDO ANGELO                    "          "          1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 6.5.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 06.05.2003, n. 64:

Nomina componenti della  Commissione Consiliare speciale Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese.

il presidente
del consiglio REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/3 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione Speciale Monitoraggio del sistema sanitario regionale abruzzese”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 73/2002, 99/2002, 16/2003, 39/2003 e 42/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese;

Vista la nota in data 2.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo  “U.D.C.”;

Vista la nota in data 5.5.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la “COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE MONITORAGGIO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE ABRUZZESE” è così composta:

- D.S   MELILLA GIANNI                                                           con      voti      4

- D.S.  DI STANISLAO AUGUSTO                                            "          "          3

- F.I    TANCREDI PAOLO                                                                    "          "          5

- F.I    DI NARDO PASQUALE                                                  "          "          4

- UDEUR       FELLI EZIO                                                           "          "          1

- S.D.I.           DI MASCI BRUNO                                                          "          "          1

- MISTO        SPADANO EUGENIO                                          "          "          1

- MISTO        FANFANI MARCO                                              "          "          1

- U.D.C.         PALMERIO VINCENZO                                      "          "          9

- A. N.           DI LUZIO VITTORIO                                                      "          "          4

- A. N.           DI NARDO RAFFAELE                                                   "          "          4

- P.P.I.           GINOBLE TOMMASO                                                    "          "          2

- I DEMOCRATICI  D'ALESSANDRO CESARE                                  "          "          2

- COMUNISTI ITALIANI   FABBIANI FERNANDO                "          "          1

- RIF. COMUNISTA           ORLANDO ANGELO                               "          "          1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 6.5.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 04.09.2002, n. 199:

Autorizzazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per l’Area Sviluppo Industriale del Vastese (CH) dei terreni siti nel Comune di CUPELLO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 1924 del 04.06.2002 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – (CH) con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni siti nel Comune di CUPELLO, per l’assegnazione di un lotto per l’esecuzione dei lavori di costruzione di uno stabilimento industriale, per la produzione ed il commercio di componenti per l’edilizia e la lavorazione lamiere – Ditta EDILTEC S.r.l.;

Omissis

DECRETA

Art. 1

E’autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese (CH) dei terreni indicati e nell’allegato prospetto che è parte integrante del presente decreto previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso, purchè il P.R.T. sia sempre vigente;

Art. 2

Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

E’ fatto obbligo al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese (CH) di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi del Settore LL.PP. della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data.

Art. 3

I termini per i lavori e le espropriazioni sono così stabiliti:

b) Espropriazioni: Inizio: 12.03.2002                              Fine: Entro il 12.03.2005;

a far data dalla del. N. 81 del 12.03.2002;

a) Lavori: Inizio entro 12 mesi                                       Fine: Entro 36 mesi

a far data dall’immissione nel possesso del terreno;

Art. 4

L’eventuale proroga dei termini finali per i lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi d’interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento;

Art. 5

L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;

Art. 6

Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo.

Art. 7

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine – rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

L’Aquila, lì 4 settembre 2003

IL PRESIDENTE

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 29.04.2003, n. 55:

Legittimazione terre civiche in Pietranico – Ditta Zanchini Fabrizio.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Pietranico, in catasto al foglio n. 14 particella n. 750 è Foglio n. 15 particelle n. 76, 77 e 85 per una superficie complessiva di mq. 4.060, a favore della Ditta Zanchini Fabrizio nato a Altstatten (Svizzera) il 31.12.72 e residente a Pietranico in Via della Madonna, 18 con l’imposizione di un canone annuo di euro 8,83, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 294,35;

-    di obbligare il Comune di Pietranico a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Pietranico e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 29 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


 

 

 

Decreti Direttoriali

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 28.04.2003, n. 80:

Cancellazione della società cooperativa a.r.l. “NOI CON VOI” dalla sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   la Società Cooperativa a.r.l “NOI CON VOI” con sede in Picciano (PE) Via Roma, 11 iscritta al n.137 - Sezione A - dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. 85/94, è cancellata dall’Albo stesso per i motivi di cui in premessa;

2.   Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 28 aprile 2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta


 

 

DECRETO 28.04.2003, n. 81:

Iscrizione della società cooperativa “COCCOLE & GIOCHI – PICCOLA SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. alla sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   la Società Cooperativa”COCCOLE & GIOCHI - PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.”, con sede in Teramo Via S. Venanzio, s.n. - in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94- è iscritta alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

2.   Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 28 aprile 2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta


 

 

 

Decreti Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/7:

Autorizzazione aperture cava di ghiaia sita in località “Madonna degli Angeli” nel Comune di Elice (PE). Ditta Inerti Vallino s.r.l..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Inerti Vafino s.r.l., con sede legale in via Madonna degli Angeli, 132 Elice (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Madonna degli Angeli” nel Comune di Elice (PE), individuata in Catasto al foglio n. 9, particelle n. 431 (parte), alle seguenti norme e condizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 30.000,00 (trentamila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

1)   prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro, all’interno dell’area di cava, in prossimità del confine demaniale del fiume Fino;

2)   assicurare una distanza di rispetto non inferiore a mt. 7,00 dalle piante esistenti nell’area;

3)   il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo N. 22/97.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile sarà di mc. 7.600 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani


 

 

DECRETO 21.01.2003, n. DI3/13:

Cava di ghiaia in località “Piana delle Macchie” del Comune di Fossacesia (CH). Ditta: S.M.I. Società meridionale Inerti srl. Autorizzazione prosecuzione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta S.M.I. Società Meridionale Inerti s.r.l., con sede legale in via A. Bafile, Vasto (CH) è autorizzata alla prosecuzione della coltivazione di una cava di ghiaia in località “Piana delle Macchie” del Comune di Fossacesia (CH), individuata in Catasto al foglio n. 27, particelle n. 243-24 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

-    la durata del ciclo lavorativo deve essere di anni 2 (due);

-    La fidejussione a garanzia dei lavori di recupero ambientale dell’area di cava è di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00).

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

Pescara lì, 21 gennaio 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani


 

 

DECRETO 07.03.2003, n. DI3/30:

Cava di ghiaia in località “Villa S. Nicola” del Comune di Ortona (CH). Ditta: Primaterra Dante. Autorizzazione apertura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Primiterra Dante., con sede legale in via C.da Villa S. Nicola, 3 Ortona (CH), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in “Villa s. Nicola” del Comune di Ortona(CH), distinta in Catasto al foglio n. 29, particelle n. 351-352p-662p-806p-808-809p-889, alle seguenti norme e prescrizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge ed alle seguenti prescrizioni:

-         Il passaggio al secondo lotto deve avvenire dopo il collaudo del recupero ambientale del primo lotto, da parte dell’Ufficio Cave;

-         Deve essere mantenuta la distanza regolamentare dalla linea elettrica a norma dell’art. 104 del D.P.R. 128/59;

il materiale adoperato per il ritombamento non deve risultare ricompresso negli allegati al D.Lvo n. 22/1997.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 5.375e complessivamente di mc. 21.500 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) ivari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani


 

 

DECRETO 26.03.2003, n. DI3/40:

Cava di ghiaia in località “Defenza” del Comune di Vasto (CH). Ditta: LESMOTER snc. Apertura cava.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta LESMOTER snc, con sede legale in via S. Lucia, 47 Vasto (CH), alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Defenza” del Comune di Vasto (CH), distinta in Catasto al foglio n. 11, particelle n. 168-169-172, alle seguenti norme e condizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenzadei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto Assicurativo o fideiussione bancaria per un importo della misura di Euro 30.000,00 (trentamila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

-    Le scarpate di abbandono non devono superare il valore di 30° da realizzare con il materiale in posto;

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 4.000 e complessivamente di mc.8.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n.1 escavatore; b)n.1 ruspa; c) ivari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani


 

 

DECRETO 03.04.2003, n. DI3/42:

Ditta  M. G. Appalti s.a.s. Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “S. Quirico nel Comune di Loreto (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta M.G. Appalti s.a.s. con sede legale in C/da S. Agnello, 128 Elice (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “S. Quirico”, nel Comune di Loreto (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 19, particelle nn° 83 – 87 (parte) –88-89(parte)-178(parte)-91(parte) e 92(parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del provvedimento. Alla scadenza dei 5 anni dalla data di denuncia di esercizio, la ditta dovrà munirsi del rinnovo del nulla osta della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA.. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 90.000,00 (novantamila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1.   i lotti di coltivazione devono essere invertiti iniziando la coltivazione dall’alto verso il basso;

2.   il passaggio alla coltivazione del lotto successivo deve avvenire previo collaudo di ripristino del lotto precedente da parte dell’Ufficio Cave;

3.   deve essere installato un piezometro sul primo lotto di coltivazione alla quota di mt. 10,00 ed un altro sul lotto successivo nella parte più bassa dell’area di cava;

4.   lo spessore del materasso ghiaioso di rispetto dalla falda acquifera non deve essere inferiore al valore di mt. 3,00;

5.   la pendenza delle scarpate di abbandono deve essere realilzzata con il materiale in posto;

 

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 24.740 e complessivamente di mc. 247.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettulai approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano


 

 

DECRETO 03.04.2003, n. DI3/47:

Ditta James di Gianni Tremontini. Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Colle Maggiore” nel Comune di Vicoli (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta James di Gianni Tremontini con sede legale in C/da S. Rocco Carpineto Nora (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Colle Maggiore”, nel Comune di Vicoli (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 7, particelle nn. 108(parte) e 544(parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1.   le scarpate di abbandono debbono essere sagomate con il materiale in posto;

2.   la profondità massima di scavo non deve superare il valore di mt. 17,00;

3.   il materiale utilizzato per il ritombamento deve essere materiale terroso idoneo e comunque materiale non compreso nell’elenco di cui al Decreto Legislativo N. 22/97

 

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 19.900 e complessivamente di mc. 99.500 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.


Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano


 


DECRETO 03.04.2003, n. DI3/48:

Ditta ES.M.IN s.r.l.. Autorizzazione apertura cava di ghiaia e argilla sita in località “Piano Marino” nel Comune di Cepagatti (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta ES.M.IN s.r.l. con sede legale in C/da Tratturo, 63 Rosciano (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia e argilla sita in località “Piano Marino”, nel Comune di Cepagatti (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 2, particelle nn° 92(parte) –30(parte) –36(parte) e 38(parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

la pendenza di abbandono degli strati di argilla non deve superare il valore di 30° sull’orizzontale con il materiale in posto.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 37.250 e complessivamente di mc. 149.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano

 

 

DECRETO 03.04.2003, n. DI3/49:

Ditta DI.MI. s.n.c.. Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Milano” nel Comune di Rosciano (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta DI.MI. s.n.c con sede legale in via Ragazzi del 99, n. 6 Pescara è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Milano”, nel Comune di Rosciano (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 7, particelle nn. 148, 17(parte) 158(parte) 414(parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 6 (sei) dalla data di notifica del provvedimento. Alla scadenza dei 5 anni dalla data di denuncia di esercizio, la ditta dovrà munirsi del rinnovo del nulla osta della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA.. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alla seguente prescrizione:

le scarpate di abbandono debbono essere sagomate con materiale in posto, conferendo ad ogni gradone una pedata di larghezza non inferiore a mt. 8,00 ed un’alzata non superiore a mt. 5,00.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 20.330 e complessivamente di mc. 122.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano


 

 

DECRETO 08.04.2003, n. DI3/50:

Cava di ghiaia in località “La Martina” del Comune di Pollutri (CH). Ditta Grassi Costruzioni srl. Autorizzazione apertura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Grassi Costruzioni srl, con sede legale in Corso Mazzini, 31 Vasto (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia in località “La Martina”, del Comune di Pollutri (CH) distinta in Catasto al foglio n. 20, particelle 184p. – 186p. – 187p. – 188p. – 225p. – 349p. – 352p. - 357p., alle seguenti norme e prescrizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fideiussione bancaria per un importo nella misura di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro sul lotto, per il controllo del livello di falda, nella parte più vicina al corso d’acqua;

-    Il materiale adoperato per il ritombamento non deve avere i requisiti previsti dagli allegati al D.Lvo. n. 22/1997.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 6.575 e complessivamente di mc. 26.300 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano

 

 

DECRETO 09.04.2003, n. DI3/51:

Cava di ghiaia in località “Piccarda del Comune di Mozzagrogna (CH). Ditta: Inerti Sangro srl. Autorizzazione apertura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Inerti Sangro srl, con sede legale in Via Aterno, 30 S. Giovanni Teatino (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia in località “Piccarda”, del Comune di Mozzagrogna (CH) distinta in Catasto al foglio n. 11, particelle n. 80 – 4015 – 4019, alle seguenti norme e prescrizioni;

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fideiussione bancaria per un importo nella misura di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

-    il passaggio da un lotto a quello successivo deve avvenire previo collaudo del recupero ambientale del lotto precedente, da parte dell’Ufficio Cave;

-    la successione dei lotti deve essere la seguente: 1 – 5 – 4 – 3 – 2;

-    prima della fine del primo lotto devono essere spostate la linea elettrica e quella telefonica;

-    le scarpate d’abbandono devono essere realizzate con il materiale in posto;

-    le modalità del risanamento ambientale devono essere concordate con il Comune di Mozzagrogna, tenendo in considerazione il recupero della cava della ditta Toto;

-    per le piste di carreggio la strada da seguire per il lotto n. 1 deve essere quella già utilizzata dalla ditta Toto, mentre dovrà costantemente essere garantito il transito agevole degli occupanti l’abitazione posta a confine sud:

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 117.240 e complessivamente di mc. 1.172.400 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiano



DETERMINAZIONI

 

 

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DH5/49:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Interventi finanziati con fondi Regionali – Settimo provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001.

Il dirigente del Servizio

Omissis

Determina

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19.03.2001, l’anticipazione garantita da polizza fidejussoria del contributo di Euro 205.622,83 pari al 50% del contributo confermato di euro 411.425,66 in favore delle ditte riportate nell’allegato “7° Liquid Anticip 1222” con margine l’importo da liquidare;

-    onere di Euro 205.622,83 da liquidare con il presente provvedimento trova capienza nell’impegno n. 2 assunto sul Cap. 102417/R/2001 con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001;

-    di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere, secondo le modalità indicate nell’Allegato “7° Liquid Anticip 1222” il relativo pagamento e per l’importi spettanti in favore delle ditte riportate nel suddetto “Allegato”;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comunicazioni richiesta anticipazione” e note SIPA formato da cinque facciate;

-    Allegato “7° Liquid Anticip 1222” formato da una facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano


 

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DH5/50:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – (1° Sportello). Primo provvedimento liquidazione anticipazione in conto capitale per lavori 1° SAL.

Il dirigente del Servizio

Omissis

Determina

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19.03.2001, il contributo in conto capitale di Euro 27.210,75 pari al 30% del contributo confermato di euro 90.702,51 in favore delle ditta DE FEDERICIS Giovanni di Cellino Attanasio (TE);

 -   onere di Euro 27.201,75 da liquidare con il presente provvedimento trova capienza nell’impegno n. 2 assunto sul Cap. 102417/R/2001 con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001;

-    di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere, secondo le modalità indicate nell’Allegato “1° Liquid 1° SAL 1222” il relativo pagamento in favore della ditta De Federicis Giovanni nato il 29.05.1959 in Comune di Cellino Attanasio (Te) ed ivi residente in C/da Vallerossa Cod Fisc DFD GNN 59E29 C449S;

-    di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Nota SIPA formato da una facciata;

-    Allegato “1° Liquid SAL 1222” formato da una facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano



 

 

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DH5/51:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Interventi finanziati con fondi Regionali – Primo provvedimento liquidazione finale contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001.

Il dirigente del Servizio

Omissis

Determina

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19.03.2001, il contributo in conto capitale di Euro 122.776,86 in favore delle ditte riportate nell’allegato “1° Liquid Final 1222” con margine l’importo da liquidare;

-    onere di Euro 122.776,86 da liquidare con il presente provvedimento trova capienza nell’impegno n. 2 assunto sul Cap. 102417/R/2001 con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001;

-    di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere, secondo le modalità indicate nell’Allegato “1° Liquid Final 1222” il relativo pagamento e per l’importi spettanti in favore delle ditte riportate nel suddetto “Allegato”;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comunicazioni richiesta anticipazione” e note SIPA formato da quattro facciate;

-    Allegato “1° Liquid Final 1222” formato da una facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano



 

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH5/56:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Dodicesimo provvedimento di conferma del contributo concesso con O.D. n. DH5/49 del 17.09.2001.

IL DIRIGENTE DEL Servizio

Omissis

DETERMINA

-    di far proprie le proposte di conferma del beneficio alle iniziative dei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali” e “Zootecnia da Latte” ammesse a finanziamento con O.D. n. DH5/49 del 17.09.2001, trasmesse dal Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti e riportate nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”;

-    di confermare il beneficio alle ditte inserite negli Allegati “12° Conf 49” con l’importo dell’investimento e del relativo contributo spettante riportato a margine del nominativo come di seguito specificato:

Settore Produttivo:

 

Investimento

Contributo

- Ortofrutticoltura e Colture Industriali

Euro

70.852,63

31.883,68

- Zootecnia da Latte

Euro

58.836,74

26.476,53

-    di procedere con success:vo e specifico atto alla concessione dell’economia di contributo pubblico di Euro 719,39 derivante dalla presente conferma di beneficio e riportato negli Allegati “12° Econ 49” come di seguito specificato per i singoli Settori Produttivi:

- Ortofrutticoltura e Colture Industriali

Euro

308,68

- Zootecnia da Latte

Euro

410,71

-    di notificare alle ditte interessate, tramite il Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere generale”;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comunicazioni conferma beneficio” e note SIPA in tre facciate;

-    Allegato “12° Conf 49” in due facciate;

-    Allegato “12° Econ 49” in due facciate;

-    “Prescrizioni e norme di carattere generale” in tre facciate.

Il Dirigente delServizio

Dott. Giacomo Giuliano






 

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH5/57:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. – Secondo provvedimento di conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/42 del 28.05.2002.

IL DIRIGENTE DEL Servizio

Omissis

DETERMINA

-    di far proprie le proposte di conferma del beneficio alle iniziative dei Settori Produttivi “Viticoltura” e “Olivicoltura” ammesse a finanziamento con D.D. n. DH5/42 del 28.05.2002, trasmesse dai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di Pescara e Chieti e riportate nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”;

-    di confermare il beneficio alle ditte inserite negli Allegati “2° Conf 42” con l’importo dell’investimento e del relativo contributo spettante riportato a margine di ciascun nominativo come di seguito specificato:

Settore Produttivo:

 

Investimento

Contributo

- Viticoltura

Euro

293.037,20

131.866,74

- Olivicoltura

Euro

141.933,00

63.872,10

-    di procedere, con successivo e specifico atto alla concessione dell’economia di contributo pubblico di Euro 6.514,23 derivante dalla presente conferma di beneficio e riportato negli Allegati “2° Econ 42” e di seguito specificato:

Settore Produttivo

 

economia

-Viticoltura

Euro

6.408,32

-Olivicoltura

Euro

105,91

-    di notificare alle ditte interessate, tramite i Servizi Ispettorati Provinciali del1’Agrico1tura di Pescara e Chieti, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere generale”;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comunicazioni conferma beneficio” e note SIPA in cinque facciate;

-    Allegato “2° Conf 42” in due facciate;

-    Allegato “2° Econ 42” in due facciate;

-    “Prescrizioni e norme di carattere generale” in tre facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano





 

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH5/58:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Primo provvedimento di conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/170 del 21.11.2002.

IL DIRIGEnTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di far propria la proposta di conferma del beneficio alla iniziativa del Settore Produttivo “Olivicoltura” ammessa a finanziamento con D.D. n. DH5/170 del 21.11.2002, trasmessa dal Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti e riportata nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”;

-    di confermare il beneficio alla ditta inserita nell’Allegato “1° Conf 170” con l’importo dell’investimento e del relativo contributo spettante riportato a margine del nominativo come di seguito specificato:

Settore Produttivo:

 

Investimento

Contributo

- Olivicoltura

Euro

152.691,98

76.345,99

-    di procedere con successivo e specifico atto alla concessione, nel Settore Produttivo “Olivicoltura”, dell’economia di contributo pubblico di Euro 7.719,99 derivante dalla presente conferma di beneficio e riportato nell’Allegato “1° Econ 170”;

-    di notificare alla ditta interessata, tramite il Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere generale”;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comunicazioni conferma beneficio” e nota SIPA in due facciate;

-    Allegato “1° Conf 170” in una facciata;

-    Allegato “1° Econ 170” in una facciata;

-    “Prescrizioni e norme di carattere generale” in tre facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano




 

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH5/59:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Interventi finanziati con fondi regionali - Settimo provvedimento conferma del contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di far proprie le proposte di conferma del beneficio alle iniziative dei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali” e “Zootecnia da Carne” ammesse a finanziamento con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001, trasmesse dai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di Pescara e Chieti e riportate nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”;

-    di confermare il beneficio alle ditte inserite negli Allegati “7° Conf 1222” con l’importo dell’investimento e del relativo contributo spettante riportato a margine del nominativo;

-    di procedere con successivo atto alla concessione, nel Settore Produttivo “Zootecnia da Carne”, dell’economia di contributo pubblico pari a Euro 4.990,36 derivante dalla presente conferma di beneficio e riportato nell’Allegato “7° Econ 1222”;

-    di notificare alle ditte interessate, tramite i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di Pescara e Chieti, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere generale”;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comunicazioni conferma benefico” e note SIPA in tre facciate;

-    Allegato “7° Conf 1222” in due facciate;

-    Allegato “7° Econ 1222” in due facciate;

-    “Prescrizioni e norme di carattere generale” in tre facciate.

il Dirigente del Servizio

Dott. Giacomo Giuliano


 






 

 

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DH5/60:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) P.S.R. 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 2° Sportello. Primo provvedimento di conferma del contributo concesso con O.D. n. DH5/155 del 24.10.2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di far proprie le proposte di conferma del beneficio alle iniziative dei Settori Produttivi “Viticoltura Grad A e B”, “Olivicoltura Grad A e B”, Ortofrutticoltura Comparto Ortaggi Grad B e Comparto Frutta Grad A”, Zootecnia da Latte”, “Zootecnia da Carne Comparto Bovino Grad A. B e Equino Grad B” e inserite negli Allegati “1° Conf 155” e riportate nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”;

-    di attribuire, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta “Fattoria Bruno Nicodemi Az. Agr. di E. & A. Nicodemi s.s. Notaresco (TE) inserita nella Grad “A” del Settore Produttivo “Viticoltura” la quota di contributo pubblico del 45% previsto dal Bando Concorsuale per gli investimenti ricadenti in Zone non Svantaggiate;

-    di confermare il beneficio per complessivi Euro 1.412.111,60, così come riportato nel “Riepilogo Investimenti ed Economie”, in favore delle ditte inserite negli Allegati “1 Conf 155” con l’importo dell’investimento e del relativo contributo spettante indicato a margine del nominativo;

-    di procedere con successivo e specifico atto alla concessione dell’economia di contributo pubblico di Euro 60.448,46 derivante dalla presente conferma di beneficio e riportato negli -Allegati “1° Econ 155” e nel “Riepilogo investimenti ed Economie”

-    di notificare alle ditte interessate, tramite i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di Teramo e Chieti, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere generale”;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità ed Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comuniazini conferma beneficio”e note SIPA in diciotto facciate;

-    Allegato “Riepilogo Investimenti ed Economie” in una facciata;

-    Allegato “1° Conf 155” in dieci facciate;

-    Allegato “1° Econ 155” in dieci facciate;

-    “Prescrizioni e norme di carattere generale” in tre facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano























 

 

 

DETERMINAZIONE 29.04.2003, n. DH5/61:

Reg.(CE) n. 1257/99,, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 – 1° Sportello. Primo provvedimento di conferma del contributo concesso con D.D. n. DH5/186 del 04.12.2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di far proprie le proposte di conferma del beneficio alle iniziative dei Settori Produttivi «Ortofrutticoltura e Colture industriali” e “Zootecnia da Carne” ammesse a finanziamento con D.D. n. DH5/186 del 04.12.2002, trasmesse dai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di L’Aquila e Teramo e riportate nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”;

-    di confermare il beneficio alle ditte inserite negli Allegati “1° Conf 186” con l’importo dell’investimento e del relativo contributo spettante riportato a margine del nominativo come di seguito specificato per complessive Euro 1.347.413,31 e per un contributo totale di Euro 609.517,91:

Settore Produttivo:

 

Investimento

Contributo

- Ortofrutticoltura e Colture Industriali

Euro

1.003.202,56

459.506,28

- Zootecnia da Latte

344.210,75

150.001,63

-    di procedere con successivo e specifico atto alla concessione, nei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Cotture Industriali” e “Zootecnia da Carne”, dell’economia di contributo pubblico di Euro 53.536,78 derivante dalla presente conferma di beneficio e riportato negli Allegati “1° Econ 186” e di seguito specificato:

Settore Produttivo:

 

Economia

- Ortofrutticoltura e Colture Industriali

Euro

23.565,19

- Zootecnia da Latte

29.971,59

- di notificare alle ditte interessate, tramite i Servizi Ispettorati Provinciale dell’Agricoltura di L’Aquila e Teramo, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere generale”;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comunicazioni conferma beneficio” e note SIPA in sette facciate;

-    Allegato “1° Conf 186” in due facciate;

-    Allegato “1° Econ 186» in due facciate,

-    “Prescrizioni e norme di carattere generale” in tre facciate.

IL DIRIGENTE DEL Servizio

Dott. Giacomo Giuliano






 

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 18.04.2003, n. DH4/60:

Determinazione della Direzione Agricoltura n. DH4/120 del 22 novembre 2002 – Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 (Apicoltura). Programma Operativo per l’anno 2002 – 2003: approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili ed ammesse al finanziamento (azioni “B” e “C”) e dell’elenco delle domande istruite sfavorevolmente e non  ammesse al finanziamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-    con Deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2002, n. 287/P, è stato approvato il “ Programma Operativo di attuazione, per l’anno 2002 - 2003, del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele”;

-    con nota n. M/1575, del 5 settembre 2002, il Ministero del1e politiche agricole e forestali ha comunicato l’approvazione del sottoprogramma Abruzzo per un importo di contributo pubblico complessivo di Euro 181.266,00;

-    con propria Determinazione n. DH4/120, del 22 novembre 2002. in esecuzione della richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 287/P e della citata comunicazione ministeriale è stata approvata la rimodulazione del suddetto Programma Operativo per una spesa pubblica complessiva di Euro 181.266,00, di cui una quota parte, pari a Euro 90.633,00, a carico del Bilancio dello Stato Italiano e la restante quota a carico del Bilancio dell’Unione Europea;

-    il suddetto Programma prevede, fra l’altro, il finanziamento della subazione b.3 “acquisto arnie e/o fondi antivarroa”, per un importo di spesa pubblica pari a euro 90.000,00, della subazione c.2.2 “acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo”, per un importo di spesa pubblica di euro 50.000,00 e della subazione c.2.3. “acquisto api regine”, per un importo di spesa pubblica di euro 13.800,00;

Considerato che la citata Determinazione della Direzione Agricoltura n DH4/120 del 22 novembre 2002 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 167 - Speciale - del 27 dicembre 2002 e, conseguentemente, sono state avanzate, nei termini e modalità stabiliti dallo stesso provvedimento, ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, competenti per territorio, le richieste di benefici da parte degli apicoltori interessati alle richiamate subazioni b.3, c.2.2 e c.2.3. del Programma regionale in questione;

Dato atto che le procedure di attuazione del Programma Operativo di che trattasi prevedono che i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (S.I.P.A.), anche attraverso gli Uffici Territoriali per l’Agricoltura, istruiscano le richieste di benefici pervenute e trasmettano, al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Regionale Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca gli elenchi riepilogativi delle domande istruite favorevolmente e non, allo scopo di predispone, su scala regionale, la graduatoria dei beneficiari e l’elenco delle pratiche istruite sfavorevolmente, secondo il punteggio e le priorità attribuite dai S.I.P.A. a ciascuna domanda;

Rilevato che detti elenchi, unitamente ai punteggi ed alle priorità attribuiti dai S.I.P.A. a ciascuna domanda, sono stati regolarmente acquisiti agli atti del Servizio;

Vista la graduatoria regionale delle domande ammissibili ai finanziamento della subazione b.3 “acquisto arnie e/o fondi antivarroa”, predisposta dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali, che, composta da tre facciate dattiloscritte, inizia con la ditta RACCIATTI Carlo e termina con la ditta DI FRANCESCANTONIO Gino, per un totale di ottantotto (88) ditte beneficiarie (Allegato “uno”);

Vista, altresì, la graduatoria regionale delle domande ammissibili al finanziamento della subazione c.2.2 “acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo”, predisposta dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali, che, composta da una facciata dattiloscritta, inizia con la ditta FINOCCHIO Luca e termina con la ditta DI FRANCESCANTONIO Gino, per un totale di ventuno (21) ditte beneficiarie (Allegato “due”);

Vista, infine, la graduatoria regionale delle domande ammissibili al finanziamento della subazione c.2.3 “acquisto api regine”, predisposta dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali, che, composta da una facciata dattiloscritta, inizia con la ditta MONTAGLIAINI Fabio Alberto e termina con la ditta ZULLI Cesare, per un. totale di trenta (30) ditte beneficiarie (Allegato “tre”);

Rilevato che:

-    per la subazione b.3 “ Acquisto arnie e/o fondi antivarroa”, la spesa complessiva ammissibile ammonta ad Euro 455.776,46 e che il contributo pubblico totale ammissibile è pari alla spesa di Euro 273.465,88, a fronte di un finanziamento pubblico disponibile di Euro 90.000,00;

-    per la subazione c.2.2. “ Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo”, la spesa complessiva ammissibile ammonta ad Euro 253.500,18 e che il contributo pubblico totale ammissibile e pari alla spesa di Euro 126.750,09, a fronte di un finanziamento pubblico disponibile di Euro 50,000,00;

-    per la subazione c.2.3. “ Acquisto api regine” la spesa complessiva ammissibile ammonta ad Euro 56.245,20 e che il contributo pubblico totale ammissibile è pari alla spesa di Euro 33.440,12, a fronte di un finanziamento pubblico disponibile di Euro 13.800,00;

Accertato, quindi, che non è possibile soddisfare le richieste di tutti i beneficiari ammissibili, riportate nelle graduatone regionali di che trattasi, e che, le stesse possono essere. così finanziate:

-    per la subazione b.3 “ acquisto arnie e/o fondi antivarroa” fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa pubblica disponibile di Euro 90.000,00 e, più precisamente, dalla Ditta RACCIATTI Carlo , individuata con il numero progressivo uno (1), alla Ditta RANIERI Tommaso, individuata, invece, con il numero progressivo ventitrè (23) che risulta finanziata parzialmente per soli e 241,08 per carenza di fondi;

-    per la subazione o. 2.2. “acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo” fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa pubblica disponibile di euro 50.000,00 e, più precisamente. dalla Ditta FINOCCHIO Luca, individuata, con il numero progressivo uno (1)., alla ditta FINOCCHIO Carmine, individuata, invece, con il numero progressivo cinque (5) che risulta finanziata solo parzialmente per soli Euro 645,20 per carenza di fondi;

-    per la subazione c.2.3. “acquisto api regine” fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa pubblica disponibile di Euro 13.800,00 e, più precisamente, dalla Ditta MONTAGLIANI Fabio Alberto, individuata, con il numero progressivo uno (1), alla ditta MAGGIOLINO Flavio, individuata, invece, con il numero progressivo sette (7) che risulta finanziata parzialmente per soli Euro 861,20 per carenza di fondi;

Visto, infine, l’elenco delle domande istruite sfavorevolmente e non ammesse al finanziamento, predisposto, dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali, sulla base degli elenchi provinciali trasmessi dai S.I.P.A., composto da una (1) facciata dattiloscritta che inizia con la ditta AZ. AGR. “GIOIA” di NATILII Maurizio e termina con la ditta RUBINI Mario , per un totale di nove (9) ditte ( Allegato “quattro”);

Ritenuto, quindi, di potere approvare:

-    la graduatoria regionale delle domande ammissibili al finanziamento della subazione b.3 “acquisto arnie e/o fondi antivarroa”;

-    il finanziamento delle suddette domande fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa pubblica di euro 90.000,00;

-    la graduatoria regionale delle domande ammissibili al finanziamento della subazione c.2.2 “acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo”;

-    il finanziamento delle suddette domande fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa pubblica di euro 50.000,00;

-    la graduatoria regionale delle domande ammissibili al finanziamento della subazione c.2.3”acquisto api regine”;

-    il finanziamento delle suddette domande fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa pubblica di euro 13.800,00;

-    l’elenco delle domande istruite sfavorevolmente e non ammesse al finanziamento che, allegati tutti al presente provvedimento, ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

Evidenziato che, qualora, successivamente alla presente determinazione, Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali assegni alla Regione Abruzzo un ulteriore finanziamento, e/o approvi una diversa distribuzione dei contributi pubblici fra le varie azioni d’intervento, si procederà, relativamente alle subazioni b.3 “acquisto arnie e/o fondi antivarroa”, subazione c. 2.2. “ acquisto macchine, attrezzature e’ materiali vari per l’esercizio del nomadismo” e subazione c. 2.3. “acquisto api regine”, al finanziamento delle richieste di aiuto pubblico scorrendo l’ordine previsto dalle graduatorie regionali delle domande ammissibili per le stesse subazioni;

Ritenuto che si debba fare obbligo alle ditte beneficiarie, di cui alle graduatorie regionali delle domande ammissibili e finanziate, di richiedere ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, competenti per territorio, l’accertamento di avvenuta esecuzione degli acquisti entro, e non oltre, il 30 luglio 2003, pena la decadenza di diritto dal finanziamento concesso;

Ritenuto, anche, che, alle stesse ditte beneficiarie, si debba, fare obbligo di apporre sulle arnie, mediante contrassegno indelebile e non asportabile, un codice d’identificazione costituito da: anno di riferimento (02), sigla provincia, n. progressivo del beneficiario secondo l’ordine della graduatoria, pena la decadenza di diritto dal finanziamento concesso;

Rilevato che il Ministero per le Politiche Agricole, con la circolare n.2, protocollo n.M/1180, del 16 marzo 1999, ha disposto, fra l’altro, che l’aiuto pubblico spettante venga erogato direttamente ai beneficiari, da parte dell’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - A.I.M.A., oggi A.G.E.A. -, facendo gravare il 50% della spesa pubblica a carico del FEOGA-Garanzia ed il restante 50% a carico del Fondo di rotazione, istituito con legge 16 aprile 1987, n. 183, cosi come deliberato dai CIPE in data 19 febbraio 1999;

Dato atto, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti e futuri a carico del bilancio regionale;

Considerato, infine, che il presente atto è di mera esecuzione della citata Deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2002, n. 287/P;

Ritenuto che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, con la massima urgenza in considerazione che, la stessa pubblicazione costituisce notifica agli interessati e che, gli interventi di che trattasi devono essere ultimati entro, e non oltre, il 30 luglio 2002;

Vista la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l’art, 5;

DETERMINA

peri motivi esposti in narrativa:

1.   di approvare la graduatoria regionale delle domande ammissibili al finanziamento della subazione b.3 “acquisto arnie e/o fondi antivarroa”, predisposta, dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali sulla base degli elenchi trasmessi dai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, che, composta da tre facciate dattiloscritte, inizia con la ditta RACCIATTI Carlo e termina con la ditta Dì FRANCESCANTONIO Gino, per un totale di ottantotto (88) ditte beneficiarie;

2.   di finanziare le suddette domande; ammissibili fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa pubblica disponibile di Euro 90.000,00 e, più precisamente, dalla Ditta RACCIATTI Carlo, individuata, nella graduatoria della subazione b.3 “acquisto arnie e/o fondi antivarroa”, con il numero progressivo uno (1), alla Ditta RANIERI Tommaso, individuata, invece, con il numero progressivo ventitrè (23) che risulta finanziata parzialmente per soli Euro 241,08 per carenza di fondi;

3.   di approvare la graduatoria regionale delle domande ammissibili al finanziamento della subazione c.2.2 “acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo”, predisposta, dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali sulla base degli elenchi trasmessi dai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, che, composta da una facciata dattiloscritta, inizia con la ditta FINOCCHIO Luca e termina con la ditta DI FRANCESCANTONIO Gino, per un totale di ventuno (21) ditte beneficiarie;

4.   di finanziare le suddette domande ammissibili fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa pubblica disponibile di Euro 50.000,00 e, più precisamente, dalla ditta MAGGIOLINO Flavio, individuata, nella graduatoria della subazione e. 2.2. “acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo”, con il numero progressivo uno (1), alla ditta FINOCCHIO Carmine, individuata, invece, con il numero progressivo cinque (5) che risulta finanziata parzialmente per soli Euro 645,20 per carenza di fondi;

5.   di approvare la graduatoria regionale delle domande ammissibili al finanziamento della subazione c.2 .3 “acquisto api regine”, predisposta, dall’Ufficio Tutela .e Valorizzazione Produzioni Animali sulla base degli elenchi trasmessi dai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, che, composta da una facciata dattiloscritta, inizia con la ditta MONTAGLIANI Fabio Alberto e termina con la ditta ZULLI Cesare, per un totale di trenta (30) ditte beneficiarie;

6.   di finanziare le suddette domande ammissibili fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa pubblica di Euro 13.800,00 e, più precisamente, dalla ditta MONTAGLIANI Fabio Alberto, individuata, nella graduatoria della subazione c. 2.3. “acquisto api regine”, con il numero progressivo uno (1), alla ditta MAGGIOLINO Flavio, individuata, invece, con il numero progressivo sette (7) che risulta finanziata parzialmente per soli Euro 861,20 per carenza di fondi;

7.   di approvare in favore delle Ditte individuate nella graduatoria regionale delle domande ammissibili e finanziate il contributo pubblico nella misura indicata a fianco di ciascun nominativo, per una spesa pubblica ammissibile di euro 90.000,00 per la subazione b.3, di euro 50.000,00 per la subazione c.2.2 e di euro 13.800,00 per la subazione c. 2.3.,

8.   di approvare l’elenco delle domande istruite sfavorevolmente e non ammesse al finanziamento, predisposto, dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali sulla base degli elenchi trasmessi dai Servizi Ispettorati. Provinciali dell’ Agricoltura, composto da una (1) facciata dattiloscritta che inizia con la ditta AZ. AGR. “GIOIA” di NATILII Maurizio e termina con la ditta RUBINI Mario per un totale di nove (9) ditte;

9.   di autorizzare, dopo la trasmissione degli elenchi di liquidazione da parte dei Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali - della Direzione Regionale Agricoltura. Foreste e Sviluppo Rurale - l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) ad erogare i suddetti aiuti pubblici direttamente ai beneficiari, facendo gravare il 50% della spesa pubblica a carico del FEOGA-Garanzia ed il restante 50% a carico del Fondo di rotazione, istituito con legge 16 aprile 1987, n. 183, così come deliberato dal CIPE in data 19 febbraio 1999;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri presenti e futuri a carico del bilancio regionale;

11. di fare obbligo alle ditte beneficiarie, di cui alle graduatorie regionali delle domande ammissibili e finanziate, di richiedere ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, competenti per territorio, l’accertamento di avvenuta esecuzione degli acquisti entro, e non oltre, il 30 luglio 2003, pena la decadenza di diritto dal finanziamento concesso;

12. di fare obbligo alle stesse ditte beneficiarie, di apporre sulle arnie, mediante contrassegno indelebile e non asportabile, un codice d’identificazione costituito da: anno di riferimento (02), sigla provincia, n. progressivo del beneficiano secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, pena la decadenza di diritto dal finanziamento concesso;

13. di procedere al finanziamento delle richieste di aiuto pubblico, relativamente alla subazione b.3 “acquisto arnie e/o fondi antivarroa”, alla subazione c. 2.2. “acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo” ed alla subazione e. 2.3. “acquisto api regine”, secondo l’ordine previsto dalla graduatoria regionale delle domande ammissibili per le stesse subazioni, qualora, successivamente alla presente determinazione, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali assegni alla Regione Abruzzo un ulteriore finanziamento, e/o approvi una diversa distribuzione dei contributi pubblici fra le varie azioni d’intervento;

14. di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, con la massima urgenza in considerazione che, la stessa pubblicazione costituisce notifica agli interessati e che, gli interventi di che trattasi devono essere ultimati entro, e non oltre, il 30 luglio 2003;

15. di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

12.1          la graduatoria regionale delle domande ammissibili al finanziamento della subazione b.3 “acquisto arnie e/o fondi antivarroa” che, composta da tre facciate dattiloscritte, inizia con la ditta RACCIATTI Carlo e termina con la ditta DI FRANCESCANTONIO Gino, per un totale di ottantotto (88) ditte beneficiane (Allegato “uno”);

12.2          la graduatoria regionale delle domande ammissibili al finanziamento della subazione c.2.2 “acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo”, che, composta da una facciata dattiloscritta, Inizia con la ditta FINOCCHIO Luca e termina con la ditta DI FRANCESCANTONIO Gino, per un totale di ventuno (21) ditte beneficiarie (Allegato “due”);

12.3          la graduatoria regionale delle domande ammissibili ai fmanziamento della subazione c.23 “acquisto api regine”, che, composta da una facciata dattiloscritta, inizia con la ditta MONTAGLIANI Fabio Alberto e termina con la ditta ZULLI Cesare, per un totale di trenta (30) ditte beneficiarie (Allegato “tre”);

12.4          l’elenco delle domande istruite sfavorevolmente e non ammesse al finanziamento, composto da una (1) facciata dattiloscritta che inizia con la ditta AZ. AGR. “GIOIA” di NATILII Maurizio e termina con la ditta RUBINI Mario per un totale di nove (9) ditte (Allegato “quattro”).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli







 

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH4/61:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 8 aprile 2003, Protocollo 6854, dal Signor

Cognome

AQUILA

Nome

RAFFAELE

Data di nascita

13.04.1955

Comune

TOCCO CASAURIA

Provincia

PE

Comune di residenza

MONTESILVANO

Provincia

PE

Via /Località

VIA SAVA

n. Civico

3 BIS

C.a.p.

65015

Codice Fiscale /Partita IVA

QLARFL55D19L186W

per l’autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 9000 n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

Vista la legge regionale n. 77/99;

Vista, l’attestazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S. di PESCARA redatta in data 29 MARZO 2003;

AUTORIZZA

1 il Signor

Cognome

AQUILA

Nome

RAFFAELE

Data di nascita

13.04.1955

Comune

TOCCO CASAURIA

Provincia

PE

Comune di residenza

MONTESILVANO

Provincia

PE

Via /Località

VIA SAVA

n. Civico

3 BIS

C.a.p.

65015

Codice Fiscale /Partita IVA

QLARFL55D19L186W

 

a gestire il Recapito di materiale seminale, ubicato in Comune Montesilvano (PE) via Volga n. 56 bis, recapito telefonico 085/5107626, per la specie: bovina, e suina;

DISPONE

1.   al suddetto Recapito è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

P

E

0

0

0

1

R

 

Sigla Provincia

Numero Progressivo Attribuito

Codice struttura

la presente autorizzazione è valida fino al 12 Gennaio 2004 e deve essere esposta presso il Recapito di materiale seminale in modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M. decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

2.   di fare obbligo al Signor AQUILA RAFFAELE::

2.1.di detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultino formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

2.2.           di tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l’hanno acquistato o ricevuto in deposito per l’impiego esclusivo in azienda;

2.3.           di comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

2.4.           di rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo al Settore Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

2.5.           di distribuire il materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, del D.M. 403/2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto all’articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto;

2.6.           di rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000, dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all’articolo 13, comma 1, lettera “0” dello stesso decreto;

2.7.           di divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l’uso in Italia;

2.8.           di consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;

2.9 di sottoscrivere con gli operatori pratici le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M. – 403/2000;

3.0 di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli

 

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DH4/62:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 3 aprile 2003, protocollo 6649, dal Signor

Cognome

VALENTE

Nome

GIUSEPPE

Data di Nascita

04.11.1960

Comune di nascita

AVEZZANO

Provincia

AQ

Comune di residenza

SCURCOLA MARSICANA AQ

Prov.

AQ

Via /Località VIA CAVOUR

N. Civico

30

C.a.p.

67068

Cod. Fisc. /Partita IVA

VLN GPP 60S04 A515Y

in qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione Provinciale Allevatori di L’Aquila per l’autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BL RA ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Vista la legge regionale n. 77/99;

Vista, l’attestazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S. di L’Aquila redatta in data 9 ottobre 1997;

AUTORIZZA

l’Ente

Denominazione/Ragione Sociale

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

Comune di residenza

L’AQUILA

Provincia

AQ

Via/Località

Via Piave

N.civico

1

C.a.p.

67100

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

0.0232780668

a gestire il Recapito di materiale seminale, ubicato in Comune di L’Aquila, Località Onna, recapito telefonico 0862/21125, per la specie: bovina, suina, equina e bufalina;

DISPONE

1.   al suddetto Recapito è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

A

Q

0

0

0

1

R

 

Sigla Provincia

Numero Progressivo Attribuito

Codice struttura

la presente autorizzazione è valida fino al 12 gennaio 2004 e deve essere esposta presso il Recapito di materiale seminale in modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M. decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

2.   di fare obbligo all’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI L’AQUILA:

2.1.di detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultino formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

2.2.           di tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l’hanno acquistato o ricevuto in deposito per l’impiego esclusivo in azienda;

2.3.           di comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

2.4.           di rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo al Settore Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

2.5.           di distribuire il materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, del D.M. 403/2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto all’articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto;

2.6.           di rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000, dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all’articolo 13, comma 1, lettera “0” dello stesso decreto;

2.7.           di divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l’uso in Italia;

2.8.           di consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;

2.9 di sottoscrivere con gli operatori pratici le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M. – 403/2000;

3.0 di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli



DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 28.03.2003, n. DC7/42:

Impegno, liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla Legg Regionale 28 aprile 2000, n. 74 – Comune di Giuliano Teatino (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

1)   la premessa forma parte integrante del presente provvedimento;

2)   di impegnare la somma di Euro 6.455,71 iscritta sul Capitolo 66320 denominato “Contributi a Comuni ed Enti della Regione Abruzzo per interventi con finalità sociali, culturali, economiche e di sistemazione del patrimonio” del Bilancio di previsione esercizio 2003 a favore del Comune di Giuliano Teatino;

3)   di liquidare in favore del Comune di Giuliano Teatino la somma di Euro 6.455,71 disponibile sul predetto Capitolo n. 66320;

4)   di autorizzare il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria ad accreditare detta somma al Comune sul conto corrente speciale acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti codice n. 304179 – intestato al Comune di GIULIANO TEATINO (CH) – Servizio Tesoreria.

il dirigente del Servizio

Dott. Dario Bafile


 

 

DETERMINAZIONE 08.04.2003, n. DC7/50:

E.R.P. – Legge 457/78 – V° Biennio – ATER L’Aquila. Completamento di n. 1 fabbricato con 7 alloggi nel comune di Pescocostanzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

1)   di autorizzare l’ATER dell’Aquila all’utilizzo dell’economia di £. 148.862.457, Euro 76.881,04, dell’intervento localizzato in Civitella Roveto, Biennio 88/89, per il completamento dell’intervento Legge 457/78 – 5° Biennio – localizzato a Pescocostanzo;

DI DARE ATTO che i suddetti finanziamenti non transitano attraverso il Bilancio Regionale.

il dirigente del Servizio

Dott. Dario Bafile

 

 

DETERMINAZIONE 17.04.2003, n. DC7/54:

E.R.P. – Reintegro somme anticipare per indennità di acquisizione area di Caparra di Spoltore – Euro 47.385,65, pari a £. 91.751.413.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

-    di mettere a disposizioni a favore dell’ATER di Pescara la maggiore somma di Euro 47.385,65 a titolo di reintegrazione per acquisizione area in loc. Caprara di Spoltore, Ditta Liberatore Francesca, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1583/02 per la realizzazione dell’intervento finanziato con Verbale del Consiglio Regionale n. 116/7 del 20.071983;

-    di dare atto che la suddetta somma trova capienza negli accantonamenti di disposti con DD.MM. n. 267 e 268 del 27.07.1999, la cui disponibilità a seguito di detto impegno si riduce a £. 333.217.717, pari ad Euro 172.092,59;

-    di dare atto che i suddetti finanziamenti non transitano attraverso il Bilancio Regionale.

il dirigente del Servizio

Dott. Dario Bafile


 

 

DETERMINAZIONE 17.04.2003, n. DC7/55:

ATER L’Aquila – Legge 24 dicembre 1993 n. 560. Destinazione del 20% dei proventi derivanti dalla alienazione degli alloggi ERP per ripiano disavanzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

dispone

di autorizzare l’ATER di L’Aquila ad utilizzare il 20% della somma di Euro 732.291,20 pari a Euro 146.458,24 relativa ai proventi delle vendite degli alloggi di ERP di proprietà ed il 20% della somma di Euro 2.199.705,88 pari a Euro 439.941,19 relativa alla vendita degli alloggi del Demanio, per un totale complessivo di Euro 586.399,43 per il ripiano dei deficit finanziari di bilancio.

il dirigente del Servizio

Dott. Dario Bafile

 

 

DETERMINAZIONE 26.04.2003, n. DC7/56:

ATER di Teramo – Utilizzo fondi ex legge 513/77.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

dispone

-    la premessa è parte integrante del presente deliberato;

-    di trasferire all’ATER di Teramo, attraverso la procedura informatizzata di richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di accredito, l’intera somma di £. 3.409.614.580 (Euro 1.760.918,97) per essere così utilizzata: la somma di £. 2.357.000.000 (Euro 1.310.251,15) per il ripiano della perdita derivante dal ricalcolo dei canoni di locazione e la differenza per l’esecuzione di opere nel settore dell’ERP impegnando l’ATER di Teramo a far conoscere il programma dettagliato dell’utilizzo dei suddetti fondi con i relativi Quadri Economici.

il dirigente del Servizio

Dott. Dario Bafile




DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E DELL' ISTRUZIONE

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/403:

Scheda di Azione C.1.5 Sub azione I, Sub-azione II POR 2002 “Interventi finalizzati a migliorare la qualità del Sistema dell’istruzione” – Sub azione I “Gestione diretta tramite le Amministrazioni provinciali”, Sub-azione II “Selezione con modalità a progetto”. – Graduatoria definitiva -.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni espresse in narrativa,

-    di far propri i risultati prodotti dal nucleo di valutazione e formalizzati nella relativa graduatoria distinta per sub-azione I e sub-azione II, C.1.5 (All. “A”).

-    di ammettere a finanziamento:

-         per la sub-azione I n. 4 progetti (All. “B”).

-         per la sub-azione II n. 3 progetti di cui l’ultimo, utilmente collocato in graduatoria per il 92,5% pari ad euro 57.339,66 con conseguente rimodulazione dello stesso; (All. “B”).

-    di non ammettere a finanziamento i progetti esclusi evidenziati nell’Allegato “A”;

-    di prendere atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1332 del 31.12.2001 ha fissato la percentuale massima del 25% per Asse quale limite antitrust di finanziamento pubblico da erogare ai soggetti attuatori, con riferimento alle sole attività con procedura “a progetto”, fatta eccezione per le iniziative di cui all’obbligo formativo, ricadenti nell’azione A.2.2.

-    di procedere alla trasmissione della presente Determinazione:

-    al proprio Direttore per conoscenza;

-    al Dirigente del Servizio Implementazione programmi e progetti, per i successivi adempimenti;

-    all’Ufficio BURA per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini


Allegato “A”

 


 

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/404:

Scheda di Azione C2/2.1 sub-azione I, sub-azione II – P.O.R. 2002 – “Interventi finalizzati a prevenire l’insorgere delle cause dell’abbandono” Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni espresse in narrativa:

-    di fare propri i risultati prodotti dal nucleo di valutazione e formalizzati nella relativa graduatoria C.2.1 (All. “A”).

-    di prendere atto che nella scheda d’Azione C/2.1, sub Az. I, confluiscono interamente le economie risultanti dalla sub Az. II della stessa scheda pari ad euro 219,28 e dalla Misura C/2.3, pari ad euro 4.503,32.

-    di non ammettere a finanziamento i progetti esclusi evidenziati nell’Allegato “A”;

-    di ammettere a finanziamento:

-    per la sub-azione I n. 12 progetti dì cui l’ultimo utilmente collocato in graduatoria, della Direzione didattica V Circolo di Pescara sarà finanziato per il 40,22 % pari ad euro 32.179,76, opportunamente rimodulato;

-    per la sub-azione II n. 2 progetti;

-    di prendere atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1332 del 31.12.2001 ha fissato la percentuale massima del 25% per Asse quale limite antitrust di finanziamento pubblico da erogare ai soggetti attuatori, con riferimento alle sole attività con procedura “a progetto”, fatta eccezione per le iniziative di cui all’ obbligo formativo, ricadenti nell’azione A.2..2.

-    di procedere alla trasmissione della presente Determinazione:

-    al proprio Direttore per conoscenza;

-    al Dirigente del Servizio Implementazione programmi e progetti, per i successivi adempimenti;

-    al BURA per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini


Allegato “A”




 

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/405:

Scheda di Azione C.4.2.a – Sub-azione I e Sub-azione II – P.O.R. 2002 – “Alfabetizzazione informatica e linguistica per adulti in età lavorativa” Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni espresse in narrativa,

-    di far propri i risultati prodotti dal nucleo di valutazione e formalizzati nella relativa graduatoria C.4.2.a (All. “A”).

-    di prendere atto che si sono determinate, dalla sub-azione I, economie pari ad euro 179.159,36 che confluiscono nella sub-az. II

-    di ammettere a finanziamento:

-    per la sub-az. I n. 3 progetti (All. “B”);

-    per la sub-az. II n. 5 progetti (All. “B”);

-    di non ammettere a finanziamento i progetti esclusi evidenziati nell’Allegato “A”;

-    di prendere atto che la Giunta regionale con deliberazione n.1332 del 31.12.2001 ha fissato la percentuale massima del 25% per Asse quale limite antitrust di finanziamento pubblico da erogare ai soggetti attuatori, con riferimento alle sole attività con procedura “a progetto”, fatta eccezione per le iniziative di cui all’obbligo formativo, ricadenti nell’azione A.2.2.

-    di prendere atto che si sono determinate, dalla sub-azione II, economie pari ad euro 137.576,64 non utilizzabili per la ragione che mancano altri progetti finanziabili

-    di procedere a la trasmissione della presente Determinazione:

-    al proprio Direttore per conoscenza

-    al Dirigente del Servizio Implementazione programmi e progetti, per i successivi adempimenti;

-    al B.U.R.A. per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini



 

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/406:

Scheda di Azione A.2.1 Sub azione I, sub-azione II, sub-azione III – POR 2002 – “Interventi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo nel sistema dell’istruzione scolastica” “Selezione con modalità a progetto”. – Graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazione espresse in narrativa:

1    di fare propri i risultati prodotti dal nucleo di valutazione e formalizzati nella relativa graduatoria generale, distinta per sub-azione I e II, sub-azione III, A.2.1 (All. “A”).

2    di ammettere a finanziamento:

-    per le sub-azioni I e II n. 6 progetti di cui il primo riservato ad Abruzzo Lavoro, e quello dell’Istituto comprensivo di Palena (CH) finanziato all’88,26% pari ad euro 143.352,19, con conseguente rimodulazione dello stesso (All. “B”);

-    per la sub-azione III n. 3 progetti (All. “B”).

3.   di non ammettere a finanziamento i progetti esclusi evidenziati nell’Allegato “A”;

4    di prendere atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1332 del 31.12.2001 ha fissato la percentuale massima del 25% per Asse quale limite antitrust di finanziamento pubblico da erogare ai soggetti attuatori, con riferimento alle sole attività con procedura “a progetto”, fatta eccezione per le iniziative di cui all’ obbligo formativo, ricadenti nell’azione A2.2.

5    di prendere atto che si sono determinate economie nella sub-azione III pari ad euro 43.045,00 che confluiscono nelle sub-azioni I e II;

6    di prendere atto che per le sub-azioni I e II residuano ulteriori progetti finanziabili;

7    di procedere alla trasmissione della presente Determinazione:

-    al proprio Direttore per conoscenza;

-    al Dirigente del Servizio Implementazione programmi e progetti, per i successivi adempimenti;

-    all’Ufficio BURA per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini


Allegato “A”


 

 

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/407:

Scheda di Azione C/2.2 SUB-AZ. II P.O.R. 2002 “Interventi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo” Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva”.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni espresse in narrativa,

-    di far propri i risultati prodotti dal nucleo di valutazione e formalizzati nella relativa graduatoria C.2.2 sub-az. II (All. “A”);

-    di ammettere a finanziamento per la sub-azione II n. 2 progetti;

-    di non ammettere a finanziamento i progetti esclusi evidenziati nell’Allegato “A”;

-    di prendere atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1332 del 31.12.2001 ha fissato la percentuale massima del 25% per Asse quale limite antitrust di finanziamento pubblico da erogare ai soggetti attuatori, con riferimento alle sole attività con procedura “a progetto”, fatta eccezione per le iniziative di cui all’obbligo formativo, ricadenti nell’azione A.2.2.

-    di prendere atto che nella scheda d’Azione C/2.2 l’economia risultante dalla sub Az. II pari a euro 223.020,2, confluisce nella sub Az I;

-    di procedere alla trasmissione della presente Determinazione:

-    al proprio Direttore per conoscenza;

-    al Dirigente del Servizio Implementazione programmi e progetti, per i successivi adempimenti;

-    all’Ufficio BURA per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini


Allegato “A”

 

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/408:

Scheda di Azione D4/4.1 – P.O.R. 2002 – „Alta formazione per la diffusione dell’innovazione tecnologica e/o didattica presso enti di ricerca o Università” Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni espresse in narrativa,

-    di far propri i risultati prodotti dal nucleo di valutazione e formalizzati nella relativa graduatoria D.4.1 (All. “A”).

-    di ammettere a finanziamento n. 2 progetti (All. “B”).

-    di prendere atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1332 del 31.12.2001 ha fissato la percentuale massima del 25% per Asse quale limite antitrust di finanziamento pubblico da erogare ai soggetti attuatori, con riferimento alle sole attività con procedura “a progetto”, fatta eccezione per le iniziative di cui all’obbligo formativo, ricadenti nell’azione A.2.2.

-    di prendere atto che si sono determinate economie pari ad euro 14.324,00 non utilizzabili in quanto il 3° progetto, collocato utilmente in graduatoria, ha un piano finanziario di euro 120.000,00.

-    di procedere alla trasmissione della presente Determinazione:

-    al proprio Direttore per conoscenza;

-    al Dirigente del Servizio Implementazione programmi e progetti, per i successivi adempimenti;

-    al BURA per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini


Allegato “A”


 

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/409:

Scheda di Azione C.3.5.a – Sub-azione I e Sub-azione II – P.O.R. 2002 – “Formazione post-obbligo formativo e/o post-diploma in raccordo con la domanda di professionalità finalizzata al lavoro autonomo, alla creazione d’impresa” Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni espresse in narrativa,

-    di far propri i risultati prodotti dal nucleo di valutazione e formalizzati nella relativa graduatoria C.3.5.a (All. “A”).

-    di ammettere a finanziamento:

-    per la sub-az. I n. 3 progetti (All. “B”);

-    per la sub-az. II n. 4 progetti (All. “B”).

-    di non ammettere a finanziamento i progetti esclusi evidenziati nell’Allegato “A”.

-    di prendere atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1332 del 31.12.2001 ha fissato la percentuale massima del 25% per Asse quale limite antitrust di finanziamento pubblico da erogare ai soggetti attuatori, con riferimento alle sole attività con procedura “a progetto”, fatta eccezione per le iniziative di cui all’obbligo formativo, ricadenti nell’azione A.2.2.

-    di prendere atto che si sono determinate economie pari ad euro 89.897,00 in quanto i progetti ammessi a finanziamento non assorbono per intero le risorse stanziate dal Piano 2002.

-    di procedere alla trasmissione della presente Determinazione:

-    al proprio Direttore per conoscenza;

-    al Dirigente del Servizio Implementazione programmi e progetti, per i successivi adempimenti;

-    al BURA per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrin



 

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DL9/410:

Scheda di Azione C/2.3 POR 2002 “Azioni di accompagnamento e sistema” – Selezione con modalità a progetto – Graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni espresse in narrativa,

1.   di far propri i risultati prodotti dal nucleo di valutazione e formalizzati nella relativa graduatoria C/2.3 (All. “A”).

2.   di ammettere a finanziamento n. 6 progetti (All. “B”);

3.   di non ammettere a finanziamento i progetti esclusi evidenziati nell’Allegato “A”;

4.   di prendere atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1332 del 31.12.2001 ha fissato la percentuale massima del 25% per Asse quale limite antitrust di finanziamento pubblico da erogare ai soggetti attuatori, con riferimento alle sole attività con procedura “a progetto”, fatta eccezione per le iniziative di cui all’obbligo formativo, ricadenti nell’azione A/2.2.

5.   di prendere atto che si sono determinate economie pari ad euro 4.503,32 in quanto i progetti ammessi a finanziamento non assorbono per intero le risorse stanziate dal Piano 2002 che confluiscono nella scheda C/2.1 sub-az. I;

6    di procedere alla trasmissione della presente Determinazione:

-    al proprio Direttore per conoscenza;

-    al Dirigente del Servizio Implementazione programmi e progetti, per i successivi adempimenti;

-    al BURA per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini



 

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DL9/420:

Utilizzo risorse. Decreto direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 511/V/12/01 – Scorrimento graduatoria scheda d’azione D/1.1 – P.O.R. 2001 “Formazione continua per lavoratori occupati e per il management dei diversi settori di produzione e servizi, con priorità alle P.M.I.” – Impegno risorse.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Viste

-    la D.G.R. n. 292 del 22.05.02, concernente “Formazione continua ai sensi art. 18 L. 388/00 - Risorse Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 511/V/01 del 21.12.01 - Modifica ed integrazione Azione D/1.1 - D.G.R. n. 1332/2001”;

-    la determinazione n. DL9/411 del 15 aprile 2003 concernente “Scheda d’azione D/1.1 P.O.R. 2001 “Formazione continua per lavoratori occupati e per il management dei diversi settori di produzione e servizi, con priorità alle P.M.I.”, ed in particolare gli allegati “B” - “C” - “D” – “E” concernenti rispettivamente le graduatorie provinciali di “L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti”;

Considerato

-    che le risorse di cui al precitato Decreto, destinate ad incremento del cofinanziamento pubblico per l’azione D/1.1 - annualità 2001, sono pari ad Euro 897.085,63;

-    che dette risorse vanno utilizzate per il finanziamento di ulteriori progetti, utilmente collocate nelle graduatorie provinciali D/1.1 2001 di cui alla determinazione DL9/411/03;

-    che la ripartizione percentuale per provincia di tale risorse pubbliche pari ad Euro 897.085,63 va calcolata sulla base dei dati provinciali sugli occupati (media 2001), derivanti dalle rilevazioni trimestrali delle forze lavoro effettuate dall’ISTAT, come di seguito rappresentato:


Province

Percentuali

Risorse pubbliche cofinanziati

anno 2001

L’AQUILA

22.55%

Euro 202.292,66

TERAMO

23,19%

Euro 208.034,15

PESCARA

23,4 1%

Euro 210.007,24

CHIETI

30,85%

Euro 276.750,91

Totale

Euro 897.085,63

-    che i privati concorrono al cofinanziamento dell’iniziativa per un importo minimo pari al 20% del contributo pubblico richiesto, così come stabilito con D.G.R. n. 292 del 22.05.02;

-    che il tetto massimo di finanziamento pubblico ammissibile, per ciascuna impresa beneficiaria dell’intervento formativo è pari ad Euro 26.000;

Dato atto che conseguentemente, vengono ammessi a finanziamento i progetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali D/1.1 - annualità 2001 sulla base delle risorse attribuite a ciascuna provincia, come di seguito rappresentato:

Provincia

n. corsi

Importo finanziamento pubblico

Economie

L’AQUILA

8

185.664,30

16.628,36

TERAMO

9

196.767,00

11.267,15

PESCARA

9

189.464,00

20.543,24

CHIETI

12

276.736,22

14,69

TOTALE

38

848.631,52

48.453,44

 

e che le sopraelencate economie, inutilizzabili sulle rispettive graduatorie, in quanto insufficienti a finanziare ulteriori interventi, nel rispetto dell’ordine di priorità individuato, ammontano complessivamente ed Euro 48.453,44;

Considerato che le succitate economie, vanno utilizzate avuto riguardo alla percentuale maggiore di occupati per provincia ed al maggior utilizzo possibile delle risorse disponibili;

Ritenuto, pertanto, di finanziare due ulteriori interventi, di cui uno in provincia di Pescara (Euro 25.950,00), che risulta essere, inoltre, la provincia con la maggiore quantità di risorse residue, ed uno in provincia di Chieti (Euro 15.800,00), in considerazione del fatto che è l’unico dei progetti utilmente collocati nelle diverse graduatorie provinciali (cfr. AQ all. “B”/ TE all. «C”) con un importo tale da consentirne il finanziamento;

Preso atto che il costo globale dei progetti, di cui al punto precedente, ammonta ad Euro 41.750,00, dando luogo ad un residuo di Euro 6.703,44;

Vista la determinazione DD7/18 del 14.04.03, concernete, tra l’altro, la reiscrizione in bilancio di fondi vincolati, eliminati dal conto dei residui, sul cap. 051636 per Euro 1.794.171,27 destinati ad incrementare il cofinanziamento per l’azione D/1.1 – annualità 2001/2002;

ritenuto di impegnare nel capitolo 051636 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente la somma di Euro 1.794.171,27;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

1.   Di ammettere a finanziamento i progetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali, (allegati “B” - “C” - “D” – “E”), sulla base delle risorse attribuite a ciascuna provincia. come di seguito specificato:

Risorse disponibili

Provincia

N° Progetti

Importo in Euro

Economie

Decreto direttoriale n.
511/V/2001/MLPS

 

L’AQUILA

* 8

185.664,30

 

 

 

TERAMO

** 9

196.767,00

 

 

 

PESCARA

*** 10

215.414,00

 

 

 

CHIETI

**** 13

292.536,22

 

Totale

897.085,83

TOTALE

40

890.381,52

6.703,44

* AQ              prot 2305- 2351 - 2361 -2378 -2402 -2403 -2428 - 2432;

** TE             prot. 2149-2156-2157-2184-2190-2200-2213-2220-2223;

*** PE                      prot. 2145-2147-2159-2160-2175-2198 – 2222 - 2231 - 2232 - 2234;

**** CH        prot. 2117-2118-2123-2125-2152-2154-2158-2163-2164-2181-2182-2183-2201;

2.   Di dare atto che i privati concorrono al cofinanziamento dell’iniziativa per un importo minimo pari al 20% del contributo pubblico richiesto.

3.   Di dare atto che residuano Euro 6.703,44, insufficienti a finanziare ulteriori progetti.

4.   Di impegnare sul capitolo 051636 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 la somma di Euro 1.794.171,27

5.   Di procedere alla trasmissione della presente determinazione:

-    al proprio Direttore, per conoscenza;

-    al Dirigente del Servizio Implementazione Programmi e Progetti, per i successivi adempimenti;

-    al B.U.R.A., in copia, per la pubblicazione;

-    al Servizio Bilancio per l’assunzione dell’impegno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini







































 

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DL9/423:

Scheda di Azione B.1.5 POR 2002 “Promozione pari opportunità per tutti nell’accesso al Mercato del lavoro” – Selezione con modalità a Sportello – Graduatoria definitiva.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la D.G.R n. 1332 deI 31.12.01, ed, in particolare la scheda d’Azione D.1.5, nonché le norme e procedure ad essa relative;

Dato atto che, con determinazione DL9/75 del 22.11.02 si è proceduto all’impegno della spesa per le risorse cofinanziate relative al P.O.R. Abruzzo annualità 2002;

Considerato che le risorse cofinanziate disponibili per l’anno 2002 ammontano ad Euro 860.912,00;

Viste le graduatorie, riformulate, a seguito dell’esame delle integrazioni richieste, trasmesse dal nucleo di valutazione con nota del 10.03.03, (All. “D”) al Dirigente del Servizio Programmazione al fine dell’approvazione contenete: rispettivamente:

-    “A” graduatoria complessiva finale;

-    “B” graduatoria degli ammessi a finanziamento;

-    “C” elenco degli esclusi;

Preso atto che, conseguentemente, vengono ammessi a finanziamento, n. 25 progetti che risultano utilmente collocati nella graduatoria (All. “B”) per un importo pari a Euro 661.205,11;

Preso altresì atto che la scheda d’azione B. 1.5 prevede che le eventuali economie siano utilizzate prioritariamente per gli interventi della scheda di azione B.1.1.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di fare propri i risultati prodotti dal nucleo di valutazione e formalizzati nella relativa graduatoria B.1.5, di cui agli allegati A, B, C, concernenti rispettivamente:

-    “A” graduatoria complessiva finale;

-    “B” graduatoria degli ammessi a finanziamento;

-    “C” elenco degli esclusi;

1.   Di ammettere a finanziamento i 25 progetti ricompresi nell’allegato “B” per un importo complessivo di Euro 661.205,11.

2.   Di prendere atto che dal riparto delle risorse stanziate sulla Misura B.1.5 scaturisce un’economia di 199.706,89 che prioritariamente deve essere riversata sugli interventi previsti dalla scheda d’azione B.1.l

4.   Di procedere alla trasmissione della presente determinazione:

-    al proprio Direttore per conoscenza

-    al Dirigente del Servizio Implementazione Programmi e Progetti per i successivi adempimenti..

-    al B.U.R.A. in copia, per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini








 

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DL9/422:

Scheda di Azione D.1.6 POR 2002 “Promozione di una forza lavoro competente qualificata ed adattabile” – Selezione con modalità a Sportello – Graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la D.G.R n. 1332 deI 31.12.01, ed, in particolare la scheda d’Azione D.1.6, nonché le norme e procedure ad essa relative;

Dato atto che, con determinazione DL9/75 del 22.11.02 si è proceduto all’impegno della spesa per le risorse cofinanziate relative al P.O.R. Abruzzo annualità 2002;

Considerato che le risorse cofinanziate disponibili per l’anno 2002 ammontano ad Euro 258.228,00;

Vista la graduatoria trasmessa dal nucleo di valutazione con nota del 10.03.03, (all. “B”) al Dirigente del Servizio Programmazione al fine dell’ approvazione (all. “A”), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Preso atto che, conseguentemente, possono essere ammessi a finanziamento, n. 5 progetti che risultano nella predetta graduatoria “all “A” per un importo pari a Euro 92.962,00;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di fare proprio il risultato prodotto dal nucleo di valutazione e formalizzato nella relativa graduatoria D.1.6, di cui all’allegato “A”.

2.   Di ammettere a finanziamento n. 5 progetti utilmente collocati nella graduatoria, (allegato “A”).

3.   Di prendere atto che dal riparto delle risorse stanziate sulla Misura D.1.6 scaturisce un’ economia di Euro 165.266,00.

4.   Di procedere alla trasmissione della presente determinazione:

-    al proprio Direttore per conoscenza

-    al Dirigente del Servizio Implementazione Programmi e Progetti per i successivi adempimenti..

-    al B.U.R.A. in copia, per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini


 

 

DETERMINAZIONE 30.04.2003, n. DL9/424:

Attuazione P.O.R. Anno 2002 – Asse E Azione E/1.5. Ricerca finalizzata alla definizione di un modello adeguato alla realtà locale per la riduzione del gender-gap.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione G.R. n. 1332 del 31.12.01, concernente “Piano degli interventi di Politiche attive del lavoro della formazione e dell’istruzione - Direttive attuative - Biennio 2001/2002 - P.O.R. Abruzzo ob. 3 2000/2006 - Fondo Sociale Europeo;

Tenuto conto:

-    che la scheda di azione E/1..5 prevede una ricerca finalizzata alla definizione di un modello adeguato alla realtà locale per la riduzione del gender-gap da affidare alle Amministrazioni Provinciali;

-    che le risorse disponibili ammontano a Euro 100.000,00, e sono sufficienti a finanziare un unico progetto;

-    che le risorse di cui al punto precedente sono state impegnate con determinazione DL9/75 del 22.11.02;

-    che la richiesta di pagamento della citata somma deve essere presentata da parte di questa Amministrazione alla Commissione Europea entro due anni dall’impegno di bilancio comunitario, ai sensi del comma 3, art. 31 del Regolamento del Consiglio (CE.) n. 1260/1999 del 21.06.1999;

-    che con determinazione direttoriale DL/234 del 25.09.02, è stato costituito il nucleo di valutazione per l’esame dei progetti relativi all’Asse E - Misura E/1 -Azione E/1.5:

-    che in data 11.11.02 il nucleo di valutazione ha consegnato i risultati del proprio lavoro, riportati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto:

-    di fare proprie le risultanze prodotte dal succitato nucleo di valutazione, così come esplicitate nel richiamato allegato;

-    di ammettere, pertanto. a finanziamento, avuto riguardo delle risorse disponibili, l’Amministrazione provinciale di Teramo, la cui proposta ha conseguito il punteggio più elevato, risultando prima in graduatoria;

Dato atto che la succitata Amministrazione deve provvedere ad emettere il bando per affidare la realizzazione della proposta progettuale preliminare entro 45 gg. dalla data di ricezione del presente atto.

Dato atto che, con determinazione DL9/75 del 22.11.02 si è proceduto all’impegno della spesa per le risorse cofinanziate relative al POR Abruzzo annualità 2002;

tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1)   fatte proprie le risultanze prodotte dal nucleo di valutazione, (allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto) e tenuto conto delle risorse disponibili, pari ad Euro 100.000,00 impegnate con determinazione DL9/75 del 22.11.02, di ammettere a finanziamento l’Amministrazione provinciale di Teramo, la cui proposta ha conseguito il punteggio più elevato, risultando prima in graduatoria.

2)   Di erogare le risorse di che trattasi secondo le modalità previste nel P.O.R. 2000/2006:

-    acconto del 60% ad inizio attività configurabile con l’avvio dell’Azione 1 prevista nel progetto;

-    pagamento intermedio del 2000 subordinato alla presentazione di una autocertificazione che attesta:

a)   di aver realizzato almeno il 50% del progetto ammesso;

b)   di aver effettivamente sostenuto una spesa quietanzata pari ad almeno il 50% dell’intervento finanziato dal programma operativo.

3)   Di assoggettare le attività di che trattasi ai riscontri positivi delle strutture regionali competenti in occasione di visite sopralluogo dei funzionari all’uopo preposti.

4)   Che l’Ente affidatario dovrà:

-    emettere il bando per la realizzazione del progetto entro 45 giorni dalla data di ricezione del presente atto;

-    presentare ad inizio attività il calendario dello svolgimento delle azioni riportate in progetto;

-    fornire alle seguenti scadenze: 31 marzo / 30 giugno / 30 settembre / 31 dicembre la certificazione della spesa sostenuta debitamente quietanzata e la relazione sullo stato di avanzamento delle attività espresse in termini percentuali;

-    assicurare la conclusione nel progetto nel termine ultimo di 12 mesi dalla notifica del presente provvedimento.

-    effettuare e rendicontare le spese, secondo le norme di cui alle direttive del Piano Attuativo P.O.R. 2001/2002.

5)   Di trasmettere copia della presente ordinanza:

-    Alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione per conoscenza;

-    al Servizio Sviluppo Sistemi e Comunicazione, per il seguito di competenza;

-    al B.U.R.A. per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegrini


 

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 23.04.2003, n. DD7/19:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale relativa al bilancio di previsione 2003.

L’Aquila, lì 23.04.2003

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Iovino


 

SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

PAG 1

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA

NOTE

 

16320

Finanziamento statale per il completamento di opere infrastrutturali – del C.I.P.E. n. 52/99 del 21.4.1999 -.

1.025.787,99

1.025.787,99

 

 

 

 

 

 

 

 

16341

Contributi derivanti dal mutuo per manutenzione straordinaria danni calamità naturali – L. 31.12.1996, n. 677, art. 9 -.

16.937,54

16.937,54

 

 

 

 

 

 

 

 

55625

Spese per la realizzazione delle azioni formative aziendali, azioni di sistema ed azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori enti ex lege 40/87 – L.N. 236/93 -.

5.164,57

5.164,57

 

 

 

 

 

 

 

 

286438

Interventi previsti dal fondo regionale a sostegno dell’occupazione – art. 2 L.R. 11.9.1996, n. 84 e L. 19.12.1992, n. 488 -.

3.951.512,70

3.951.512,70

 

 

 

 

 

 

 

 

296437

Finanziamento dei programmi DEAC, DISIA, SINA e NOC – D.M. n. 68 del 12.12.91 e 28.12.91 -.

626.574,39

626.574,39

 

 

 

 

 

 

 

 

323700

Fondo per la rassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto residui

5.625.977,19

5.625.977,19-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto allegato alla Determinazione

n. DD7/19 del 23.4.2003

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Iovino

 

 

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DD7/20:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale relativa al presente bilancio di previsione 2003.

L’Aquila, lì 24.04.2003

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Iovino


 

SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

PAG 1

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA

NOTE

 

15406

Spese per la manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti.

40.786,61

40.786,61

 

 

 

 

 

 

 

 

15462

Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi vari.

12.178,05

12.178,05

 

 

 

 

 

 

 

 

25401

Finanziamento progetti finalizzati per l’assunzione a termine di personale per gli uffici regionali

213.261,74

213.261,74

 

 

 

 

 

 

 

 

275421

Spese per la definizione del documento di cui al punto n. 1 dell’art. 1 della L.R. n. 121 del 4.11.1997 “Manuale regionale per il recupero dei centri storici”

103.291,39

103.291,39

 

 

 

 

 

 

 

 

321920

Fondo di riserva per le spese obbligatorie – art. 18 L.R.C. e art. 7 della L. 5.8.1978 n. 468 --

369.517,79-

369.517,79-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto allegato alla Determinazione

n. DD7/20 del 24.4.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Iovino

 



DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DD7/21:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 della legge regionale relativa al presente bilancio di previsione 2003.

L’Aquila, lì

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Iovino


 


SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

PAG 1

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA

NOTE

 

16301

Interventi per favorire la tutela e la valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e dei privati – L.R. 1.6.1999, n. 36-

32.862,14

32.862,14

 

 

 

 

 

 

 

 

16475

Studi ed attuazione di progetti regionali per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche – L.R. 6.3.1980, n. 17-.

51.645,69

51.645,69

 

 

 

 

 

 

 

 

56425

Misure incentivanti la riqualificazione, riconversione e ricollocazione professionale degli operatori del sistema formativo – L.R. 9.4.1997, n. 34 -.

716.360,87

716.360,87

 

 

 

 

 

 

 

 

66320

Contributi a comuni ed enti della regione abruzzo per interventi con finalità sociali, culturali, economiche e di sistemazione del patrimonio – L.R. 28.4.2000, n. 74 -.

156.227,61

156.227,61

 

 

 

 

 

 

 

 

66421

Interventi in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale – L.R: 1.6.1977 n. 34

25.936,77

25.936,77

 

 

 

 

 

 

 

 

156101

Interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali – L.R. 30.5.1974 n. 17 -.

487,67

487,67

 

 

 

 

 

 

 

 

156102

Interventi per opere idrauliche di 2^, 3^ 4^ e 5^ categoria e non classificate - T.U. 25.7.1904 n. 523 e D.P.R: 24.7.1977 n. 616 -.

19.833,95

19.833,95

 

 

 

 

 

 

 

 

156105

Consolidamento e trasferimento di abitati – L. 9 luglio 1908, n. 445 -.

5.972,81

5.972,81

 

 

 

 

 

 

 

 

156106

Interventi progettuali per il consolidamento e trasferimento degli abitati – L. 9.7.1908, n. 445-

1.773,65

1.773,65

 

 

 

 

 

 

 

 

156188

Fondo regionale di solidarietà per la protezione civile – LL.RR. n. 58 /1989, n. 73/1989, n. 25/1991 n. 76/1991, n. 47/1992, n. 72/1993 e n. 77/1999

30.987,42

30.987,42

 

 

 

 

 

 

 

 


156315

Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse sociale – L.R. 23.3.2000, n. 53 -.

77.468,53

77.468,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto allegato alla Determinazione

n. DD7/21, composto da n. 2 pagine del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Iovino


 



SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

PAG 2

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA

NOTE

 

276331

Contributi ed on eri per il perseguimento delle finalità programmatorie e l’esercizio dei poteri in campo umanistico – L.R: 12.4.1983, n. 19-.

387.342,67

387.342,67

 

 

 

 

 

 

 

 

276346

Contributo straordinario ai comuni di Prata D’Ansidonia, S. Salvo ed Oindoli ai sensi della L.R: 14.3.2000, n. 36 -.

41.316,55

41.316,55

 

 

 

 

 

 

 

 

323500

Fondo speciale per la rassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori – art. 8 della L. 5.8.1978 n. 468 -.

1.548.216,33 -

1.548.216,33 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Iovino




DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI, CONTROLLI

SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE SVILUPPO MONTANO

 

DETERMINAZIONE 17.04.2003, n. DB4/31:

Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, art. 5 – D.G.R. n. 493 del 26 giugno 2002 – Fondo speciale per gli interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche presso la FI.R.A. S.p.A. – Graduatoria domande ammesse al finanziamento –Pubblicazione.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZiO

Vista la L.R. 18 maggio 2000, n. 95 ed in particolare, l’articolo 5 relativo al “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” il quale, al comma 4, lett. c) prevede che il 5% delle risorse finanziarie del Fondo regionale è destinato all’istituzione e alimentazione di un fondo speciale presso la FI.R.A. o altro istituto finanziario, finalizzato al sostegno economico di attività produttive, di servizio o di riantropizzazione del territorio montano;

Considerato che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 493 del 26 giugno 2002, ha provveduto ad istituire il fondo suddetto presso la FI.R.A S.p.A., determinandone la dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2001, in complessivi Euro 251.352,05, nonché ad indicare gli interventi che possono beneficiare delle provvidenze recate dal fondo stesso e le modalità di accesso al beneficio, demandando al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano l’assunzione del provvedimento di liquidazione e trasferimento a favore della FI.R.A. S.p.A.;

Vista la propria determinazione n. DB/4 52 del 13.11.2002 con la quale si è disposto di trasferire e liquidare in favore della FI.R.A. S.p.A., per la gestione del bando “Agevolazione all’accesso al credito - Abbattimento del tasso di interesse” secondo le previsioni contenute nella normativa di attuazione di cui all’ Allegato “A” della D.G.R. n. 493 del 26.06.2002, la somma di Euro 251.352,05;

Considerato che il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R.A. n. 19 del 25.09.2002 e che, conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 25.11.2002;

Preso atto che, nei termini stabiliti, sono pervenute alla FI.R.A. S.p.A. n. 102 domande di finanziamento da parte delle imprese appartenenti alle categorie di beneficiari individuate con il suddetto provvedimento;

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 6 della predetta normativa di attuazione, l’istruttoria delle domande di contributo e la predisposizione della graduatoria di merito sono effettuate dalla FI.R.A. in base ai criteri ivi stabiliti;

Visti gli allegati elenchi, contrassegnati con le lettere A), B), e C) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trasmessi dalla FI.R.A. al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano con nota prot. n. 105/03 del 24.03.2003, concernenti rispettivamente:

A)  la graduatoria generale degli ammessi a finanziamento con indicazione, in particolare, dell’impresa richiedente, della forma di erogazione prescelta, del punteggio parziale e totale attribuito, del contributo richiesto e del cumulo progressivo di questi;

B)  la graduatoria degli ammessi e finanziati che, considerato l’ammontare delle risorse relative all’annualità 2001, consente di finanziare gli interventi collocati in graduatoria fino alla posizione n. 21, dove è collocata la ditta AELIONFLEX di NICODEMO Antonio;

C)  l’elenco delle pratiche che sono state escluse, con indicazione di una sintetica motivazione;

Ritenuto di prendere atto di quanto risultante dalle tabelle A), B), C) sopra indicate;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente atto;

Visti gli articoli 5 e 24 della Legge Regionale 14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

1)   di prendere atto delle allegate graduatorie A), B) e C) concernenti rispettivamente i progetti ammissibili a finanziamento, quelli ammessi e finanziati e quelli esclusi, come predisposte dalla FI.R.A. S.p.A.;

2)   di stabilire che l’erogazione dei contributi avverrà nei modi e nei tempi specificati nell’Allegato A alla D.G.R. n. 493 del 26.06.2002 all’art. 8 “Erogazione delle agevolazioni”;

3)   di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

IL DIRIGENTE

Arch. Mariangela Virno


























DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

 

DETERMINAZIONE 18.04.2003, n. DG15/65:

Associazione di volontariato AVIS – Sezione di Trasacco –Autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi al di fuori del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria “118”.

DIREZIONE SANITÁ

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

 

DETERMINAZIONE 18.04.2003, n. DG15/65:

Associazione di volontariato AVIS – Sezione di Tra\sacco –Autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi al di fuori del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria “118”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale 25 ottobre 1994, n°72, recante: “Piano Sanitario Regionale 1994/1996”, paragrafo 3.1, che stabilisce di concedere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto infermi e feriti ad Enti, Istituzioni, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria;

Vista la circolare n. 5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 del 1 ottobre 2002, che ha definito modalità e procedure per il rilascio della autorizzazioni al trasporto infermi sia in attività di emergenza sia al di fuori della medesima;

Vista l’istanza del 31 ottobre 2001 con la quale il Presidente nonché Legale Rappresentante della Sezione “AVIS” di Trasacco (AQ) chiedeva la concessione dell’autorizzazione al trasporto sanitario per la sede operativa sita in Via Cavour – 67059 Trasacco (AQ);

Vista la determinazione del la Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni” n. 28 del 13 febbraio 2003, con la quale l’Associazione di cui trattasi è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 37/1993;

Esaminate le risultanze istruttorie trasmesse dalla Commissione Ispettiva preposta ai sopralluoghi dell’Azienda USL di Avezzano - Sulmona con nota prot. n. 396/DG del 18 novembre 2002, dalla quale si evince il possesso dei requisiti della struttura richiedente, ai sensi della normativa vigente e nelle quali viene espresso parere favorevole all’esercizio del trasporto infermi;

Atteso che la Conferenza Permanente per i rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali non ha rilasciato parere nei termini previsti dal comma 4 dell’art. 2 della L.R. 23 dicembre 1993, n. 79;

Ritenuto, pertanto, di dover prescindere da tale parere e, comunque, procedere alla definizione del provvedimento autorizzatorio;

Accertata la congruità di tutta la documentazione presentata;

Vista la legge regionale n°77 del 14 settembre 1999;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente atto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1.   di autorizzare l’Associazione di Volontariato AVIS – Sezione di Trasacco – con sede operativa in Via Cavour, - 67059 - Trasacco (AQ) – ad esercitare l’attività di trasporto infermi al di fuori del Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria facente capo al numero telefonico nazionale “118”;

2.   di affidare la direzione sanitaria della Struttura al dr. Giuseppe Ranalletta, regolarmente iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di L’Aquila;

3.   di precisare che:

-    ai sensi della circolare n. 5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338 del 1 ottobre 2002, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare – entro trenta giorni – all’Azienda USL di Avezzano - Sulmona, competente per territorio, ed alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, tutte le variazioni relative all’autorizzazione ottenuta (Stato sociale, sede, personale, direttore sanitario, ecc...);

-    l’automezzo dovrà essere contrassegnato con gli estremi della presente autorizzazione.

Pescara, 18 aprile 2003

Il Dirigente del Servizio

dott. Costantino Nieddu


 

 

DETERMINAZIONE 28.04.2003, n. DG15/66:

Associazione pubblica assistenza – Montereale – Autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi al di fuori del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria “118”.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72, recante: “Piano Sanitario Regionale 1994/1996”, paragrafo 3.1, che stabilisce di concedere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto infermi e feriti ad Enti, Istituzioni, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria;

Vista la circolare n° 5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 del 1 ottobre 2002, che ha definito modalità e procedure per il rilascio della autorizzazioni al trasporto infermi sia in attività di emergenza sia al di fuori della medesima;

Vista l’istanza del 2 maggio 2002 con la quale il Presidente nonché Legale Rappresentante dell’Associazione “Pubblica Assistenza” di Montereale (AQ) chiedeva la concessione dell’autorizzazione al trasporto sanitario per la sede operativa sita in Via Dello Zaffo – 67015 Montereale (AQ);

Preso atto che l’Associazione “Pubblica Assistenza” di Montereale (AQ) risulta regolarmente iscritta con D.P.G.R. n. 1752 del 22/12/1993, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n°37/1993;

Esaminate le risultanze istruttorie trasmesse dalla Commissione Ispettiva preposta ai sopralluoghi dell’Azienda USL di l’Aquila con note prott. n. 07494 e n. 07495 del 30.07.2002 , integrate successivamente dalle note prott. n. 648 del 21.01.2003 e n. 1454 del 13.02.2003, dalle quali si evince il possesso dei requisiti della struttura richiedente, ai sensi della normativa vigente e nelle quali viene espresso parere favorevole all’esercizio del trasporto infermi;

Atteso che la Conferenza Permanente per i rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali non ha rilasciato parere nei termini previsti dal comma 4 dell’art. 2 della L.R. 23 dicembre 1993, n. 79;

Ritenuto, pertanto, di dover prescindere da tale parere e, comunque, procedere alla definizione del provvedimento autorizzatorio;

Accertata la congruità di tutta la documentazione presentata;

Vista la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente atto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1.   di autorizzare l’Associazione Pubblica Assistenza di Montereale – con sede operativa in Via Dello Zaffo - 67015 Montereale (AQ) – ad esercitare l’attività di trasporto infermi al di fuori del Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria facente capo al numero telefonico nazionale “118”;

2.   di affidare la direzione sanitaria della Struttura al dr. Eugenio Calegaro, regolarmente iscritto al n. 636 dell’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di L’Aquila;

3.   di precisare che:

-    ai sensi delle circolari n°5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 del 1 ottobre 2002, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare – entro trenta giorni – all’Azienda USL di L’Aquila, competente per territorio, ed alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, tutte le variazioni relative all’autorizzazione ottenuta (Stato sociale, sede, personale, direttore sanitario, ecc...);

-    l’automezzo dovrà essere contrassegnato con gli estremi della presente autorizzazione.

Pescara, 28 aprile 2003

Il Dirigente del Servizio

dott. Costantino Nieddu

 

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 22.04.2003, n. DF3/38:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 art. 28 – L.R. 28.4.2000, N. 83 – PROROGA Ordinanza Dirigenziale n. 15 del 21.07.2000 punto 3) avente per oggetto “Ditta C.I.A.F. Ambiente S.r.l. Contrada Piazzano, 89 – 66041 Atessa (CH) – Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione dei seguenti impianti: stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti speciali non tossico e nocivi; trattamento di rifiuti speciali non tossico e nocivi; stoccaggio provvisorio conto proprio”.

il dirigente del servizio

Omissis

determina

1)   di prorogare, alla Ditta C.I.A.F. Ambiente S.r.l. Atessa, l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto in oggetto, per un periodo di anni due dalla data di notifica del presente provvedimento;

2)   di richiamare la Ditta all’osservanza del punto 4) dell’Ordinanza Dirigenziale n. 15 del 21.07.2000, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97;

3)   di stabilire che, la presente autorizzazione è subordinata alle prescrizioni riportate nel parere dell’A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale di Chieti – con nota n. 318 del 29.01.2003 di seguito indicate:

-    al codice CER indicato con sigla “160705” è stata attribuita al descrizione del codice CER “160706” (rifiuti della polizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli), pertanto, si deve procedere alla sua correzione;

-    i rifiuti pericolosi devono essere contrassegnati con asterisco.

4)   di obbligare la Ditta ad ottemperare a quanto richiesto al punto 3), entro 30 giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione, comunicando l’avvenuto adempimento al Servizio scrivente e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti);

5)   di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nell’Ordinanza Dirigenziale n. 15 del 21.07.2000, non riportato nel presente provvedimento;

6)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti);

7)   di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta C.I.A.F. Ambiente S.r.l. Contrada Piazzano, 89 – 66041 Atessa (CH);

8)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

il dirigente del servizio

dott. Carlo Di Paolo

 

 

DETERMINAZIONE 24.04.2003, n. DF3/39:

Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, art. 27 e 28 – L.R. 83/2000 – Consorzio Comprensoriale smaltimento R.S.U. di Teramo – C.O.R.S.U. – Piazza Garibaldi, 25, Teramo – Realizzazione ed esercizio di una stazione di trasferenza r.s.u. presso la discarica esistente di Colledara (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto presentato dal Consorzio Comprensoriale smaltimento R.S.U. Comprensorio di Teramo, relativo alla realizzazione di una stazione di trasferenza r.s.u., da ubicare nel Comune di Colledara (TE), rappresentato nel foglio n. 8 della mappa catastale del Comune suddetto, alle particelle nn. 112, 314, 327, per una superficie complessiva di mq. 800, progetto composto dagli elaborati progettuali di seguito riportati:

 

Tav. A 1

Carta d’assieme e viabilità

All. 1

Tav. A 2

Carta del vincolo idrogeologico – forestale e zone sismiche

All. 2

Tav. A 3

Carta della vegetazione

All. 3

Tav. A 4

Carta dell’uso del suolo

All. 4

Tav. A 5

Carta aree protette – vincolo paesaggistico e archeologico

All. 5

Tav. A 6

Carta topografica

All. 6

Tav. A 7

Documentazione fotografica

All. 7

Tav. A 8

Stralcio P.R.G.

All. 8

Tav. A 9

Corografia

All. 9

Tav. A 10

Stralcio del piano Regionale Paesistico

All. 10

Tav. A 11

Carta d’assieme

All. 11

-

Planimetrie

All. 12

-

Relazione Geologia e Geomorfologia

All. 13

 

2)   di autorizzare il predetto Consorzio alla realizzazione del progetto indicato al precedente punto 1), ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97;

3)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 2) è subordinata al rispetto della condizione indicata nella nota trasmessa dal Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A. di Teramo in data 12.02.2003 prot. 806, di seguito elencato:

-    che venga pavimentata in c.l.s. l’area di pertinenza della stazione di conferimento , ed esattamente la superficie compresa tra la discarica esaurita e la parete controterra in c.a.o. dove andranno posizionati gli appositi cassoni scarrabili;

4)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75  – Pescara;

5)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del citato D.Lgs. n. 22/97, il Consorzio Comprensoriale smaltimento R.S.U. di Teramo, all’esercizio dell’impianto in oggetto;

6)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 5) è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di comunicazione di avvio dell’impianto resa nelle forme previste dalla L.R. n. 83/2000; ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

7)   di stabilire che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere trattati i soli rifiuti (sottoelencati) con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente, come da parere A.R.T.A. reso con nota del 12.02.2003 prot. 806:

Decisione

2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE e

2001/573/CE

CER

Definizione rifiuto

200101

carta e cartone

150101

imballaggi in carta e cartone

200102

vetro

150107

imballaggi in vetro

200140

metallo

150104

imballaggi metallici

200139

plastica

150102

imballaggi in plastica

200138

legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

150103

imballaggi in legno

150106

imballaggi in materiali misti

200110

abbigliamento

200111

prodotti tessili

150109

imballaggi in materia tessile

200307

rifiuti ingombranti

 

8)   di subordinare l’autorizzazione:

-    al pieno rispetto dei divieti indicati all’art. 28 e 29 della L.R. n. 83/2000;

-    all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

-    all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)   di obbligare il Consorzio beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

10) di prescrivere che le operazioni devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    le fasi di operazioni dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico – sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonchè per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni incoveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemmi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11) di fare salvi, altresì, obblighi ed adempimenti a carico del Consorzio beneficiario della presente autorizzazione, derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

12) di richiamare il Consorzio interessato al rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, nonchè nella normativa regionale vigente nella materia;

13) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normativve tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Colledara (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Teramo);

15) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Consorzio Comprensoriale smaltimento r.s.u. di Teramo – C.O.R.S.U. – Piazza Garibaldi, 25, Teramo;

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

il dirigente del servizio

dott. Carlo Di Paolo

 

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 10.04.2003, n. DF2/279:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “caldaia a legno” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta VASTO LEGNO ubicati in Comune di Vasto (CH) –zona industriale Punta Penne. Rinnovo e rettifica D.G.R. n. 543 del 16.02.1996 e D.G.R. n. 367 del 9.02.1996.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, la Ditta VASTO LEGNO per gli impianti di “caldaia a legno” ubicati in zona industriale, loc. Punta Penna - Comune di Vasto (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 19.4.2002;

2)   di concedere l’autorizzazione limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione E1 ed E2 riportati nella tabella riassuntiva datata 19.4.2002 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


 

 

PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

Concessione di derivazione d’acqua a sanatoria dal fiume Aterno al Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”

Repertorio n. 55

ministero dei lavori pubblici

provveditorato regionale alle oo.pp. per l’abruzzo

ufficio acque ed opere idrauliche

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione in sanatoria di “grande” derivazione d’acqua dal Fiume Aterno per uso irriguo, già assentita con i RR.DD. l7.04.1928 n. 5826, 30.04.1930 n. 3300 ed il D.M. 09.04.1971 n. 610, al Consorzio di Bonifica “Canale Corfinio 2°” con sede in Raiano (AQ), ora consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario, con sede in Pratola Peligna (AQ).

Istanza in data 31.03.1987 del nuovo Consorzio di Bonifica “Corfinio” con sede in Pratola Peligna (AQ), per il subingresso alla titolarità della concessione, per il rinnovo e la variante della concessione stessa.

Omissis

Articolo 6

Obblighi e condizioni cui dovrà soddisfare la derivazione

Entro il limite della quantità concessa, l’acqua sarà derivata, senza l’obbligo di restituzione delle colature, dal 1° Maggio al 31 Ottobre di ogni anno.

Il Consorzio concessionario si impegna inoltre a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, nei casi di magra e nel periodo di utilizzazione la portata pari al minimo deflusso costante vitale che verrà eventualmente stabilito ai sensi della legge 18.05.1989, n. 183.

A seguito della variata ubicazione dell’opera di presa ed a termine dell’art. 47 del T.U. 11.12.1933, n. 1775: il Consorzio si obbliga ad eseguire i lavori di costruzione e di manutenzione delle proprie opere di derivazione irrigua, interessanti le pertinenze ENEL, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’impianto di Molina, previ precisi accordi con il competente Gruppo Impianti ENEL.

In conseguenza all’esecuzione di tali lavori, il Consorzio viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione e dall’esercizio delle opere in questione.

Per le esistenti opere di derivazione sul fiume Aterno, si avrà couso delle stesse tra il Consorzio ed Enel.

L’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette opere di derivazione, rimangono a carico dell’Enel ed il Consorzio concessionario non potrà avanzare eccezioni e riserve alcune nei confronti dell’Ente Elettrico a seguito dell’eventuale sospensione dell’erogazione d’acqua nel periodo irriguo, derivante dai suddetti lavori qualora si rendessero inprocrastinabili per cause di forza maggiore.

Omissis

Articolo 9

Garanzie da osservare

Saranno a carico del consorzio concessionario, eseguite e mantenute le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli di acqua e simili; sia per le difese della proprietà privata e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Consorzio concessionario è tenuto ad adeguarsi, nella derivazione, alle esigenze vitali del corso d’acqua.

Pertanto il Consorzio medesimo si impegna a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata pari al minimo costante vitale li cui al precedente art. 6.

Omissis

L’Aquila, lì 1 febbraio 2000

il commissario regionale del

consorzio di bonifica interno

Dott. Filippo Losito

* * * * *

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE FINANZE

DIFESASUOL ATD

PROT. N. 9670

CLASS. AQ D/456

Omissis

Vista l’istanza 31.3.1987, corredata da progetto a firma dell’Ing. Iorio, con la quale il nuovo Consorzio di Bonifica Corfinio con sede in Comune di Pratola Peligna ha chiesto:

1)   il subingresso nella titolarità della sopracitata concessione di “grande” derivazione irrigua, già assentita al Consorzio di Bonifica Canale Corfinio 2°con sede in Raiano, in quanto, in forza della suddetta legge regionale 10.03.1983 n. 11, gli sono stati trasferiti tutti i diritti e le obbligazioni di detto Consorzio;

2)   il rinnovo della concessione scaduta il 31.01.1987;

3)   la variante della concessione consistente nello spostamento dell’opera di presa a monte della centrale ENEL di Molina, in fregio alla vasca del dissabbiatore del predetto impianto e relative paratoie di regolazione ed intercettazione della portata concessa, nella realizzazione di una galleria di adduzione idrica per una lunghezza di circa 5 Km, nella costruzione delle due vasche di compenso allo sbocco della suddetta galleria, in territorio di Raiano;

4)   l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del T.U. sulle acque all’inizio anticipato delle opere;

Omissis

DECRETA

Art.1) Salvi i diritti dei terzi, è accordata al Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”, al quale in forza delle delibere del Consiglio Regionale Abruzzo 30.7.1986 n. 27/8 e 7.4.1977 n. 802, è stato assegnato il comprensorio irriguo già di competenza del Consorzio di Bonifica Canale Corfinio 2°, la concessione di derivare, in sanatoria, dal fiume Aterno in località San Nicola, sulla linea di confine tra Castelvecchio Subequo e Raiano, mediante la nuova opera di presa posta in fregio alla esistente vasca di sedimentazione della centrale idroelettrica ENEL di Molina (AQ), moduli 10,80 per l’irrigazione di 2019 ettari di terreno nei Comuni di Raiano, Corfinio, Vittorito, e Popoli ricadenti nel comprensorio irriguo del Consorzio;

Art. 2) La concessione è accordata per anni quaranta, successivi e continui decorrenti dal 1.2.1987, giorno successivo a quello di scadenza della originaria concessione, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione 1.2.2000 rep. N. 55, che si approva con le modifiche di cui alle premesse, e verso il pagamento del canone annuo di £. 805.300 (ottocentocinquemilatrecento) (Euro 415,90), in ragione di lire 74.561 per modulo d’acqua derivata e per moduli 10,80;

Omissis

Roma lì, 3.11.2000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
IL DIRETTORE GENERAlE
DELLA DIFESA DEL SUOLO

f.to A. CAPPIELLO

ministero delle finanze
il direttore centrale
del demanio

F.to FANALE

 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 29.08.1996 – Comune di Corfinio –P.R.G. Approvazione definitiva.

Repertorio n. 55

ministero dei lavori pubblici

provveditorato regionale alle oo.pp. per l’abruzzo

ufficio acque ed opere idrauliche

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione in sanatoria di “grande” derivazione d’acqua dal Fiume Aterno per uso irriguo, già assentita con i RR.DD. l7.04.1928 n. 5826, 30.04.1930 n. 3300 ed il D.M. 09.04.1971 n. 610, al Consorzio di Bonifica “Canale Corfinio 2°” con sede in Raiano (AQ), ora consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario, con sede in Pratola Peligna (AQ).

Istanza in data 31.03.1987 del nuovo Consorzio di Bonifica “Corfinio” con sede in Pratola Peligna (AQ), per il subingresso alla titolarità della concessione, per il rinnovo e la variante della concessione stessa.

Omissis

Articolo 6

Obblighi e condizioni cui dovrà soddisfare la derivazione

Entro il limite della quantità concessa, l’acqua sarà derivata, senza l’obbligo di restituzione delle colature, dal 1° Maggio al 31 Ottobre di ogni anno.

Il Consorzio concessionario si impegna inoltre a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, nei casi di magra e nel periodo di utilizzazione la portata pari al minimo deflusso costante vitale che verrà eventualmente stabilito ai sensi della legge 18.05.1989, n. 183.

A seguito della variata ubicazione dell’opera di presa ed a termine dell’art. 47 del T.U. 11.12.1933, n. 1775: il Consorzio si obbliga ad eseguire i lavori di costruzione e di manutenzione delle proprie opere di derivazione irrigua, interessanti le pertinenze ENEL, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’impianto di Molina, previ precisi accordi con il competente Gruppo Impianti ENEL.

In conseguenza all’esecuzione di tali lavori, il Consorzio viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione e dall’esercizio delle opere in questione.

Per le esistenti opere di derivazione sul fiume Aterno, si avrà couso delle stesse tra il Consorzio ed Enel.

L’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette opere di derivazione, rimangono a carico dell’Enel ed il Consorzio concessionario non potrà avanzare eccezioni e riserve alcune nei confronti dell’Ente Elettrico a seguito dell’eventuale sospensione dell’erogazione d’acqua nel periodo irriguo, derivante dai suddetti lavori qualora si rendessero inprocrastinabili per cause di forza maggiore.

Omissis

Articolo 9

Garanzie da osservare

Saranno a carico del consorzio concessionario, eseguite e mantenute le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli di acqua e simili; sia per le difese della proprietà privata e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Consorzio concessionario è tenuto ad adeguarsi, nella derivazione, alle esigenze vitali del corso d’acqua.

Pertanto il Consorzio medesimo si impegna a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata pari al minimo costante vitale li cui al precedente art. 6.

Omissis

L’Aquila, lì 1 febbraio 2000

il commissario regionale del

consorzio di bonifica interno

Dott. Filippo Losito

* * * * *

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE FINANZE

DIFESASUOL ATD

PROT. N. 9670

CLASS. AQ D/456

Omissis

Vista l’istanza 31.3.1987, corredata da progetto a firma dell’Ing. Iorio, con la quale il nuovo Consorzio di Bonifica Corfinio con sede in Comune di Pratola Peligna ha chiesto:

1)   il subingresso nella titolarità della sopracitata concessione di “grande” derivazione irrigua, già assentita al Consorzio di Bonifica Canale Corfinio 2°con sede in Raiano, in quanto, in forza della suddetta legge regionale 10.03.1983 n. 11, gli sono stati trasferiti tutti i diritti e le obbligazioni di detto Consorzio;

2)   il rinnovo della concessione scaduta il 31.01.1987;

3)   la variante della concessione consistente nello spostamento dell’opera di presa a monte della centrale ENEL di Molina, in fregio alla vasca del dissabbiatore del predetto impianto e relative paratoie di regolazione ed intercettazione della portata concessa, nella realizzazione di una galleria di adduzione idrica per una lunghezza di circa 5 Km, nella costruzione delle due vasche di compenso allo sbocco della suddetta galleria, in territorio di Raiano;

4)   l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del T.U. sulle acque all’inizio anticipato delle opere;

Omissis

DECRETA

Art.1) Salvi i diritti dei terzi, è accordata al Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”, al quale in forza delle delibere del Consiglio Regionale Abruzzo 30.7.1986 n. 27/8 e 7.4.1977 n. 802, è stato assegnato il comprensorio irriguo già di competenza del Consorzio di Bonifica Canale Corfinio 2°, la concessione di derivare, in sanatoria, dal fiume Aterno in località San Nicola, sulla linea di confine tra Castelvecchio Subequo e Raiano, mediante la nuova opera di presa posta in fregio alla esistente vasca di sedimentazione della centrale idroelettrica ENEL di Molina (AQ), moduli 10,80 per l’irrigazione di 2019 ettari di terreno nei Comuni di Raiano, Corfinio, Vittorito, e Popoli ricadenti nel comprensorio irriguo del Consorzio;

Art. 2) La concessione è accordata per anni quaranta, successivi e continui decorrenti dal 1.2.1987, giorno successivo a quello di scadenza della originaria concessione, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione 1.2.2000 rep. N. 55, che si approva con le modifiche di cui alle premesse, e verso il pagamento del canone annuo di £. 805.300 (ottocentocinquemilatrecento) (Euro 415,90), in ragione di lire 74.561 per modulo d’acqua derivata e per moduli 10,80;

Omissis

Roma lì, 3.11.2000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
IL DIRETTORE GENERAlE
DELLA DIFESA DEL SUOLO

f.to A. CAPPIELLO

ministero delle finanze
il direttore centrale
del demanio

F.to FANALE

 

 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 98 del 21.11.2002 – Comune di Introdacqua – Variante generale al Piano Regolatore – Approvazione definitiva.

 

 

Il consiglio provinciale

DELIBERA

Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 11 L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Introdacqua, adottata dall’Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 38 del 29.10.1997, approvata, con prescrizioni, dalla Provincia con deliberazione di Consiglio n. 42 del 26.07.2001, recepite dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.10.2001, con le definitive prescrizioni di cui al parere del C.R.T.A. - Sezione Urbanistica Provinciale - n. 27/1 del 07.10.2002 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Omissis

f.to il presidente del consiglio provinciale




AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

 

Determinazione n. 6527 del 04.12.2002. – Pronuncia di esproprio per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di allargamento curva con abbattimento vecchio rudere al Km. 21+500 SP S.S. 81 –Montebello di Bertona – Farindola.

 

 

PROVINCIA DI PESCARA

ESTRATTO ATTO Dl DETERMINAZIONE N. 6527 DEL 04.12.2002

L’Amministrazione Provinciale di Pescara - Demanio Strade Pubbliche, con atto di determinazione n° 6527 del 04.12.2002 avente per oggetto: “Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di allargamento curva con abbattimento vecchio rudere al Km 21+500 SP. SS. 81 - Montebello di Bertona - Farindola - Bivio Cupoli - Pronuncia di esprprio”, ha disposto l’espropriazione definitiva degli immobili siti nel Comune di Farindola, nei confronti delle sottoindicate ditte:

Omissis

N.O.

DITTA CATASTALE

NEL COMUNE DI FARINDOLA

Fg.

Part.

Superficie

Occupata

(mq.)

1

Brunone Corradino nato a Farindola il 06/08/1948, residente in San Salvo alla Via Puccini, 3i – C.F.BRNCRD48M06D501M

6

828

38

2

-         Sideri Filomena nata a Penne il 29/05/1927, residente in Farindola alla C.da Villa Cupoli - C.F.SDRFMN27E69G4380                                                                                             6                                                                                          830                                                                                          6Villa Cupoli - C.F. 5DRFMN27E69G4380

-         Cicoria Anna Rossana nata a Farindola il 05/01/1955, ivi residente alla C.da S. Maria – CF.. CCRNRS55A45D501C                                                                                               5. Maria - CE. CCRNRS55A45D5OIC

-         Cicoria Roberta nata a Farindola il 17/08/1964, ivi residente alla Via Samueli - C.F. CCRRRT64M57D501E

-         Cicoria Bertino nato a Farindola il 11/04/1968, ivi residente alla C.da Villa Cupoli – C.F. CCRBTN68D11D501M

-         Cicoria Adele nata a Farindola il 28/05/1936, residente in Monterotondo (RM) alla Via della Pace, 2 - C.F. CCRDLA36E68D501H

-         Eredi Di Simone Anna Domenica nata a Farindola il 02/11/1902

-         Eredi Di Simone Giuditta nata a Farindola il 11/04/1895

-         Eredi Cicoria Andrea Fu Luigi

-         Eredi Cicoria Domenico Fu Luigi

6

6

830

831

6

3

3

-         Eredi Di Simone Anna Domenica nata a Farindola il 02/11/1902

-         Eredi Di Simone Giuditta nata a Farindola il 11/04/1895

6

833

11

Ha disposto, altresì che:

gli immobili di cui sopra diventano di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Pescara liberi da qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità;

il presente provvedimento sarà:

-    notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;

-    registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Pescara 1;

-    trascritto in termini di urgenza e fatto oggetto di voltura catastale presso l’Agenzia del Territorio - Servizi Pubblicità Immobiliare di Pescara;

-    pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia di Pescara e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente copia é conforme, per estratto, all’originale dell’atto di determinazione n° 6527 del 04.12.2002, esistente presso questo Ente.

Pescara lì, 13.02.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’

Geom. Giampiero Leombroni



COMUNE DI CASTILENTI (TE)

 

Concessione sanatoria alla Ditta  ITALTER di Scipioni Nino di eseguire i lavori di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di misto ghiaia sita in località Plavignano.

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:

-    che la Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione Attività Produttive – Servizio Sviluppo Estrattivo e Minerario – Ufficio Cave e Torbiere, con nota n. prot. 800 – AE/2002/ddf del 17.04.02 acclarata al protocollo comunale al n. 2080 del 26.04.02, inviava istanza di apertura di una cava da parte della ditta ITALTER di Nino Scipione;

-    che con nota n. prot. 3632 del 20.08.02 pervenuta al prot. n. 4357 del 24.08.02 l’ufficio Cave e Torbiere della Giunta regionale d’Abruzzo riscontrava i lavori di una cava abusiva in località Plavignano del comune di Castilenti da parte della ditta ITALTER di Scipione Nino e nel contempo veniva elevato il verbale d’infrazione ai sensi dell’art. 28 I^ comma L.R. 54/83;

-    che con verbale , ex art. 348 comma 4 C.P.P., del 27.08.02 il Corpo Forestale dello Stato – comando stazione di Atri – nominava il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castilenti geom. Biagio Lupinetti quale ausiliario di P.G. al fine di un parere tecnico circa l’eventuale abuso da parte della ditta ITALTER di Scipioni Nino per l’apertura di una cava di cui sopra;

-    che in data 09.09.02 l’Ufficio Tecnico rimetteva apposita relazione richiesta dal C.F.S. comando stazione di Atri;

-    che con nota dell’11.09.02 n. prot. 3930 – AE/2002/ddf l’Ufficio Cave della Giunta Regionale d’Abruzzo inviava nuovi elaborati di progetto in sostituzione di quelli già inviati con la surrichiamata nota n. prot. 800 del 17.04.02 relativi alla cava in loc. Plavignano;

-    che con nota n. prot. 4765 del 18.08.02 veniva richiesto il parere all’Ufficio Estrattivo e Minerario della Giunta regionale d’Abruzzo circa la competenza del Comune all’applicazione della normativa urbanistica (L. 47/85) in merito all’abuso in parola;

-    che con nota n. prot. 7540 del 20.09.02 pervenuta in pari data al n. prot. 4815 la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo –Chieti- ordinava l’immediata sospensione, ai sensi dell’art. 28 del T.U. sui BB.CC.AA. approvato con D.Lgs 29.10.99 n. 490, dei lavori alla ditta ITALTER di Scipioni Nino;

Vista la nota n. prot. 4666 del 15.11.02 pervenuta in data 16.11.02 al n. prot. 5996 con la quale L’Ufficio Cave e Torbiere della Giunta Regionale d’Abruzzo convocava la conferenza dei Servizi per il giorno 25.11.02 per l’apertura di una cava in località Plavignano da parte della Ditta ITALTER di Scipione Nino;

Vista la nota n. prot. 4533/AE/2002/ddf del 2.12.02 con la quale l’Ufficio Cave e Torbiere della G.R.A. comunicava, tra l’altro, che a seguito dell’istruttoria espletata, il rilascio della autorizzazione all’apertura della cava in capo al Comune ai sensi dell’art. 5 lettera d) L.R. 67/87 e che la cava non è sottoposta a concessione edilizia, fermo restante la possibilità di contravvenzione di cui alla lettera a) dell’art. 20 comma 1 L. 47/85;

Vista la nota n. prot. 1049 del 19.02.03 con la quale la Soprintendenza Beni Archeologici dell’Abruzzo comunicava l’annullamento del fermo lavori a seguito di specifiche condizioni ed il rilascio del Nulla-Osta di competenza a seguito di ultimazione degli scavi archeologici;

Vista l’autorizzazione a sanatoria della Giunta Regionale d’Abruzzo – Direzione Territorio e Beni Ambientali in data 16.03.03 n. prot. 13079;

Vista la nota n. prot. 382 del 11.02.02 con la quale l’Ufficio Cave e Torbiere ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi in data 24.11.03 in merito all’istanza del 08.03.02 per l’apertura di una cava in c.da Plavignano da parte della ditta Italter di Scipione Nino;

Accertato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera d) dell’art. 5 della L.R. 67/87 per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;

Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale n. CEW/1421/2002/CTE 0037 in data 15/11/2002;

Visti gli atti tecnici amministrativi;

Visti i contratti di affitto in atti di ufficio;

Visto il D.Lgs n. 490/99

DECRETA DI CONCEDERE A SANATORIA

Alla ditta ITALTER di Scipioni Nino con sede in frazione di Villa Petto di Colledara (Te) di eseguire i lavori di: COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI MISTO GHIAIA sita in località Plavignano, di questo Comune individuata in N.C.T. al foglio n. 23 part. 148 in parte, SALVO NULLA OSTA della Soprintendenza Beni Archeologici dell’Abruzzo di Chieti e della Soprintendenza dei BB.AA. dell’Abruzzo dell’Aquila, alle seguenti condizioni:

Art. 1

Obbligo dell’osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, e delle osservanze delle modalità indicate nei disegni approvati dal C.T.R. per le cave, timbrati e firmati dal Segretario.

Art. 2

La zona interessata agli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 1 (uno) dalla data di inizio lavori. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data a pena la decadenza, e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D. Lgs 624/96

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva finale dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fideiussione bancaria o di Istituto assicurativo per un importo nella misura di euro 50.000,00.

La predetta garanzia dovrà essere costituita e presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1)   ATTENERSI AGLI ATTI PROGETTUALI;

2)   LE PENDENZE DELLA SCARPATA DI ABBANDONO NON DOVRANNO SUPERARE IL VALORE DI 45° CON IL MATERIALE IN POSTO, CON L’OBBLIGO DI RACCORDO ALLE STESSE PENDENZE DELLE SCRARPATE NATURALI CIRCOSTANTI;

3)   DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO UN RIPORTO DI TERRA VEGETALE SULLE SCARPATE E SUL PIAZZALE DI RISULTA PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI SCOPI AGRICOLI;

4)   LE QUOTE DI RIPRISTINO VENGANO RACCORDATE CON LA PARTE NON OGGETTO DI INTERVENTO SEGUENDO IL PIU’ POSSIBILE LE PENDENZE NATURALI DEL TERRENO;

5)   VENGA SEMPRE MANTENUTA PULITA LA STRADA DI ACCESSO ALLA ZONA INDUSTRIALE EVITANDO LA FORMAZIONE DI POLVERE DURANTE IL PASSAGGIO DEGLI AUTOMEZZI.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando l’Unità Operativa per le Attività estrattive lo riterrà necessario, i dati statisti relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annuale sarà di mc.29.000 e complessivamente di mc.29.000 per l’intera durata dell’attività

Art. 9

La ditta dovrà attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

-    Automezzi :                  3 MAN 414

-    Macchine meccaniche:  Escavatore  FAI 1300

                                            Pala gommata FIAT FR 130

                                           Escavatore 320 B

                                           Rullo vibrante Bitelli

                                           Bulldozer D6M CAT

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del C.T.R. allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo e notificato dalla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Art. 12

La presente viene rilasciata nei limiti di competenza, fatti salvi i diritti dei terzi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

geom. Biagio Lupinetti


GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO

UNITA’ OPERATIVA PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

Via Raffaello n. 137 - PESCArA -

DISCIPLINARE

per la regolamentazione delle attività estrattive di cui alla Legge Regionale n. 54/83, allegato all’autorizzazione n. ________________ _del___________________________________

Art. 1

Si fa obbligo di rispettare le prescrizioni e le modalità di escavazione riportate nei disegni che costituiscono disposizioni vincolanti per la ditta richiedente.

L’Ufficio Cave, su indicazione del C.T.R. può prescrivere quanto segue:

-    i disegni delle cave e torbiere, nella scala 1/500, 1/100, 1/2000 a seconda della grandezza, debbono tenere in pianta il piano quotato con le quote nere e le quote rosse corrispondenti; le sezioni, stessa scala del piano quotato, debbono disegnarsi su due assi perpendicolari, in successione, con profili neri e profili rossi.

Art. 2

il titolare dell’autorizzazione è obbligato al rispetto delle norme del D.P.R. 9.4.1959 n. 128 (polizia mineraria) ed in particolare:

1)   Art. 104: senza autorizzazione sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a)   10 m.:

-    da strade di uso pubblico non carrozzabili;

-    da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b)  20 m.

-    da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;

-    da corsi d’acqua senza opere di difesa;

-    da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette.

-    da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c)   50 m.

-    da ferrovie

-    da opera di difesa dei corsi d’acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;

-    da oleodotti e gasdotti;

-    da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze predette s’intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell’eseavazione.

2)  art 46: - l’ accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico o a mezzo di recinti o di appositi avvisi.

3)  art. 114: gli scavi delle lavorazioni a cielo aperto che presentano pericoli per la sicurezza delle persone o del traffico debbono essere protetti con ripari collocati alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo stesso e ciò anche all’atto della sospensione e dell’abbandono dei lavori.

4)  art. 118: la coltivazione dei materiali si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo, siano stati asportati per una distanza non inferiore a m. 1,50 dal ciglio della fronte di abbattimento dai materiali utili.

5)  art. 119: è vietato tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

Art. 3

Nel caso in cui non si intraprenda la coltivazione della cava o non si dia ad essa sufficiente sviluppo, l’autorizzazione concessa, previa la fissazione di un termine per l’inizio, la ripresa o l’intensificazione dei lavori, va dichiarata decaduta.

Art. 4

Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla sistemazione del suolo al termine della coltivazione oppure durante i vari stadi della stessa, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

Il progetto di sistemazione dei luoghi dovrà essere a richiesta dell’Ufficio Cave sottoposto all’approvazione del C.T.R. e la sua obbligatorietà dovrà essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

Art. 5

Qualora venga richiesto, il titolare della autorizzazione è tenuto ad esibire al pubblico ufficiale, preposto al servizio di vigilanza e controllo, il provvedimento autorizzativo.

Art. 6

Il titolare di cui sopra ha l’obbligo di agevolare le visite dei pubblici ufficiali nell’espletamento delle funzioni citate sopra

Art. 7

L’Amministrazione concedente resta totalmente sollevata da qualsiasi responsabilità verso terzi in ordine all’attività estrattiva.

Il presente disciplinare è stato approvato con delibera n. 204 del 23.01.1985 e vistato dalla commissione di controllo in data 6.02.1985 prot. 668/885.

 


 

 

COMUNE DI CELANO (AQ)

 

Avviso di deposito Piano particellare grafico e relativo elenco descrittivo degli immobili da espropriare per la realizzazione di una rimessa per il parco mezzi del Comune di Celano.

COMUNE DI CELANO

Vista la legge 22.10.1971, n. 865, sulle espropriazioni per pubblica utilità

il responsabile del procedimento

rende noto

che in questo Ufficio Comunale è depositato il piano particellare grafico e relativo elenco descrittivo degli immobili che il Comune di CELANO intende espropriare, nonchè la relazione esplicativa dell’intervento e la planimetria del piano urbanistico, giusto l’apposito progetto approvato per i lavori di realizzazione di una rimessa per il parco mezzi del Comune di Celano.

I proprietari, gli enfiteuti o chiunque possano avere interesse potranno prendere visione dei relativi atti nei venti giorni successivi alla data del presente avviso ovvero alla data della sua inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Ogni posizione è ammessa nel termine dei venti giorni sopra indicati, trascorso il quale sarà dato corso agli ulteriori provvedimenti, giuste le norme di legge vigenti in materia.

Celano, lì 24 aprile 2003

il responsabile del procedimento

geom. Rossi Sante

 

 

COMUNE DI CHIETI (CH)

 

Avviso pubblico di variante al Piano .Regolatore Generale.

 

 

comune di chieti

vi settore: Assetto del Territorio

1° sezione: Pianificazione Territoriale

premesso

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2002 è stata adottata, ai sensi della legge Regionale n. 29 del 16.03.88, la variante al P.R.G. per la trasformazione Urbanistica dell’area riportata in catasto al Foglio n. 56 con le particelle nn. 56 e 4178 parte, dell’estensione di circa Mq. 4700,00 da “Zona di rimboschimento” (parco territoriale) a “area di interesse generale” per la realizzazione di un Centro di culto dei Testimoni di Geova”

si rende noto

Che la predetta deliberazione di adozione (divenuta esecutiva) è depositata con i relativi allegati nella Segreteria Comunale affinchè chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Si rende noto, altresì, che le eventuali osservazioni potranno essere presentate entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente “Avviso” sul B.U.R.A..

Chieti, lì 30 aprile 2003

il direttore u.o. tecnica

Geom. Fernando Vitale

il dirigente del settore

Arch. Enzo Paolini

l’assessore all’urbanistica

Roberto Marino

 

 

COMUNE DI CORROPOLI (TE)

 

Avviso di deposito degli atti per l’esproprio di immobili nel Comune di Corropoli

 

 

il responsabile del Servizio

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 9 del 18.01.2003, esecutiva, con la quale, tra l’altro è stato avviato il procedimento espropriativo degli immobili interessati dai lavori per la costruzione del collettore di adduzione della fognatura del centro storico al depuratore in località Vibrata, Variante.

Visto l’art. 10 della legge 22.10.1071 n. 865 e successive modificazioni;

rende noto

Che sono depositati nella Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, dal 10 maggio 2003 al 25 maggio 2003, i seguenti atti:

1)   Relazione tecnica;

2)   Planimetria Tratti iniziali e finali da eseguire;

3)   Profilo longitudinale;

4)   Computo metrico;

5)   Piano particellare di esproprio;

6)   Schema atto di sottomissione;

7)   Quadro comparativo di raffronto.

Che, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A. gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella Segreteria Comunale;

Che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi.

il responsabile del Servizio

P.I. Giannino Cimini


 

 

COMUNE DI MORRO D'ORO (TE)

 

Modifiche allo statuto comunale – delibera del c.c. n. 07 del 10.04.2003.

Art. 36 - si aggiungono i seguenti comma:

2.   Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Sindaco-Presidente del consiglio, devono essere assunte immediatamente al Prot. Generale dei Comune nell’ordine temporale di presentazione. Non necessitano di presa d’atto. Il Consiglio Comunale entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal numero di protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento dei Consiglio a norma dell’art. 141 del Dlgs. 267/2000.

3.   I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti, con deliberazione consiliare. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, e che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio, dopo aver esaminato adeguatamente le cause giustificative presentate, può deliberare l’accettazione delle stesse o la decadenza.

Alla surroga del consigliere decaduto, il Consiglio Comunale provvederà entro i successivi 30 giorni dalla data della dichiarazione di decadenza.

 

Art. 37 - si aggiunge il seguente 5° commna:

5.   In conformità alle indicazioni di cui all’art. 67 del Dlgs. n. 267/2000, non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Sindaco, Assessore (anche esterno), Consigliere Comunale, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune di Morro D’Oro, (Sindaco, Assessore e consigliere) presso Enti, Istituzioni, Consorzi e Società di capitali, alla cui costituzione o al cui funzionamento partecipa il Comune in forma o quota minoritaria.

Art. 42 - Si sostituisce il 1° comma, con il seguente:

1.   La giunta, che opera collegialmente, è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino ad un massimo di sei, compreso il Vice-Sindaco.

Art. 47 - si aggiunge la seguente lettera o)

o)   nomina i responsabili dei servizi, attribuisce gli incarichi di staff e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze effettive e verificabili; in particolare può nominare con proprio decreto responsabili dei servizi o uffici o attribuire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione ad esterni ai sensi degli artt. 109 e 110 del Dlgs. 267/2000.


 

 

COMUNE DI MOSCUFO (PE)

 

Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2003 — Variante in corso d’opera e ampliamento complesso artigianale. Ditta Emore S.r.l. di Montesilvano. D.P.R. 447/98 e d.P.R. 440/00 - Art. 5.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Premesso che:

-    la ditta EMORE S.R.L., con sede in Montesilvano al c.so Umberto I n. 500, ha presentato, ha presentato richiesta di concessione edilizia per: Variante e Ampliamento di un complesso artigianale da adibire a deposito, con relativi servizi e recinzione presso il Comune di Moscufo, acquisita al prot. S.U.A.P. al n. 883 del 16.10.2002;

-    il Responsabile del servizio urbanistico comunale, con nota del 2 agosto 2002, comunicava che il progetto in questione non era assentibile in quanto in contrasto con il vigente PRG, ovvero consistente nella rettifica della fascia di rispetto fluviale;

-    in data 2 dicembre 2002 si è tenuta, presso il SUAP di Pescara, la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 per l’acquisizione dei pareri di competenza dei vari enti interessati;

Rilevato che alla data odierna risultano acquisiti, in sede di Conferenza di Servizi o con successivi provvedimenti, i pareri favorevoli di tutti gli Enti terzi necessari all’autorizzazione dell’intervento proposto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistico di questo Ente in data 13.11.2002, acquisito al Prot. del SUAP in pari data al n. 1008, ma nel rispetto di quanto dichiarato con nota in data 2.08.2002;

Rilevato, altresì, che nel corso del procedimento non sono pervenute osservazioni ed opposizioni in merito;

Dato atto che l’art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 447/98 prevede che qualora l’esito della conferenza dei servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante allo strumento stesso;

Visto il vigente regolamento SUAP;

Visto il d.P.R. n. 447/98 e in particolare gli articoli 4 e 5;

Visto il d.P.R. 440/00;

Evidenziato che allo stato attuale la proposta progettuale deve essere sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, in quanto la determinazione positiva della conferenza dei servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico;

Tenuto presente il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con la seguente votazione:

favorevoli n. 7

contrari n. =

astenuti n. 4 (Cancelli - Nobilio - Di Lorenzo e D’Intino)

Espressi per votazione palese, da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1)   Di approvare, ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R., in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla ditta EMORE S.r.l., con sede in Montesilvano al c.so Umberto I n. 500, concernente la Variante in corso d’opera e l’Ampliamento dell’attività produttiva in parola, ubicata nel territorio di Moscufo, come da elaborati progettuali allegati alla richiesta ed alle condizioni di cui alla Conferenza di Servizi;

2)   Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A.

Il Presidente

F.to Dr.ssa Dilva Ferri

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Fabrizio Bernardini

 

 

COMUNE DI PIANELLA (PE)

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada Santa Lucia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dal 7° comma dell’art. 20 della L.U.R. 18/1983

AVVISA

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 21.03.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato definitivamente il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Pianella ricadente in contrada Santa Lucia.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom Roberto D’Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch Luigi Maraldi

 

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. della zona Obletter della frazione Castellana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dal 7° comma dell’art. 20 della L.U.R. 18/1983

AVVISA

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 21.03.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato definitivamente il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) in frazione Castellana zona Obletter.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom Roberto D’Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch Luigi Maraldi


 

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada Pagliarone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dal 7° comma dell’art. 20 della L.U.R. 18/1983

AVVISA

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 21.03.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato definitivamente il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Pianella ricadente in contrada Pagliarone.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom Roberto D’Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch Luigi Maraldi

 

 

Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada Sant’Angelo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dal 7° comma dell’art. 20 della L.U.R. 18/1983

AVVISA

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 21.03.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato definitivamente il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Pianella ricadente in via Sant’Angelo.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom Roberto D’Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch Luigi Maraldi


 

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada Santa Maria a Lungo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dal 7° comma dell’art. 20 della L.U.R. 18/1983

AVVISA

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 21.03.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato definitivamente il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Pianella ricadente in contrada Santa Maria a Lungo.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom Roberto D’Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch Luigi Maraldi

 

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. della Contrada San Nicola della frazione Cerratina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dal 7° comma dell’art. 20 della L.U.R. 18/1983

AVVISA

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 21.03.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato definitivamente il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) in frazione Cerratina contrada San Nicola.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom Roberto D’Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch Luigi Maraldi


 

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada San Martino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dal 7° comma dell’art. 20 della L.U.R. 18/1983

AVVISA

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 21.03.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato definitivamente il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Pianella ricadente in contrada San Martino.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom Roberto D’Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch Luigi Maraldi

 

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. Pianella di Contrada San Nicola.

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dal 7° comma dell’art. 20 della L.U.R. 18/1983

AVVISA

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 21.03.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato definitivamente il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di Pianella in contrada San Nicola.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom Roberto D’Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch Luigi Maraldi


 

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. della Contrada Collalto della frazione Castellana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dal 7° comma dell’art. 20 della L.U.R. 18/1983

AVVISA

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 21.03.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato definitivamente il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) in frazione Castellana contrada Collalto.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom Roberto D’Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch Luigi Maraldi

 

 

-Approvazione definitiva del Piano P.E.E.P. della zona centro della frazione Cerratina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in adempimento di quanto disposto dal 7° comma dell’art. 20 della L.U.R. 18/1983

AVVISA

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 21.03.2003, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato definitivamente il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) in frazione Cerratina zona centro.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom Roberto D’Agostino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch Luigi Maraldi


 

 

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

 

-Approvazione della variante al Piano di Lottizzazione di Voltarrosto. – Ditta: Cantucci-Ponno.

approvazione

omissis

il consiglio comunale

omissis

delibera

1)   Di approvare a fare propria la relazione dell’Assessore all’Urbanistica che forma parte integrante e sostanziale nel presente atto;

2)   Approvare, come in effetti approva con il presente atto, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 aprile 1995, n. 70, la variante al Piano di Lottizzazione in argomento, composta da:

-    Relazione Tecnica;

-    Tav. n. 1 – P. di L. “Voltarrosto” approvato in C.C. in data 18.04.1968;

-    Tav. n. 2 – P. di L. “Voltarrosto” – Planimetria del frazionamento di un lotto;

3)   Dare atto che per l’area in argomento restano comunque validi gli indici e le prescrizioni previste dall’originario Piano di Lottizzazione, corrispondente alla zona A “tipologia edilizia residenziale isolata, con indice massimo di 2,00 mc/mq; altezza massima mt. 7,50; distacci minimi fronte strada = 5,00 mt ciglio stradale; confini interni ivi inclusi i distacchi strade pedonali pari ad ½ dell’altezza con minimo 3,00 mt.; distacchi fabbricati, pari all’altezza;

4)   Dare atto che per quanto non modificati restano validi gli elaborati di cui al Piano di Lottizzazione originario sopra indicato;

5)   Dare mandato al Dirigente del II Settore per tutti gli adempimenti consequenziali l’approvazione della presente deliberazione.

Dato per letto, confermato e sottoscritto.

il presidente

f.to Dott. Valter Aloisi

il segretario generale

f.to Dott. Gianfranco Ciammaglichella


 

 

-Approvazione della Variante al Piano di Lottizzazione di via Accolle. Ditta: Barba – Valentini.

approvazione

omissis

il consiglio comunale

omissis

delibera

1)   Di approvare a fare propria la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e la rettifica della data della delibera consiliare n. 26 da 25.05.1998 a 29.5.2002, che forma parte integrante e sostanziale nel presente atto;

2)   Approvare, come in effetti approva con il presente atto, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 aprile 1995, n. 70, la variante al Piano di Lottizzazione in argomento, composta da:

-    Relazione Tecnica illustrativa;

-    Tav. n. 1 Var – Planimetrie Generali;

-    Tav. n. 2 Var– Planimetria Lotti;

-    Tav. n. 3 Var – Planimetria Insediamenti;

-    Tav. n. 4 Var – Planimetria Opere Urbanizzazione;

3)   Dare mandato al Dirigente del II Settore per tutti gli adempimenti consequenziali l’approvazione della presente deliberazione.

Dato per letto, confermato e sottoscritto.

il presidente

f.to Dott. Valter Aloisi

il segretario generale

f.to Dott. Gianfranco Ciammaglichella


 

 

COMUNE DI SAN SALVO (CH)

 

Delibera C.C. n. 8 del 03.03.2003 “Lavori di adeguamento e miglioramento Rotonda Alpini e Via Nuova Circonvallazione” – Approvazione progetto in variante P.R.G. .

il consiglio comunale

Omissis

delibera

-    Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 – c. 5 – della legge n. 1/78, la variante al P.R.G. relativa alle previsioni del progetto di “adeguamento e miglioramento Rotonda Alpini e Via Nuova Circonvallazione – 1° lotto”;

-    Di demandare all’Ufficio competente gli adempimenti conseguenziali di competenza;

Omissis

Seguono le firme

il responsabile di area

F.to Geom. Ranalli Michele


 


 

 

COMUNITA' MONTANA

CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI BARISCIANO (AQ)

 

Piano Sociale Regionale 2002-2004 – Piano di zona dei servizi sociali 2003 – 2005 dell’ambito n. 11 “Montagna Aquilana – Verifica di compatibilità”. (D.G.R. n. 197 del 27.03.2003)

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per i narrati motivi,

1.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 11 “Montagna Aquilana” compatibile con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003 - 2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 24 febbraio 2003, allegato per estratto al presente atto e nella “scheda per l’istruttoria del Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003 - 2005” dell’Ambito Territoriale n. 11 “Montagna Aquilana”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di fare propria la prescrizione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005” nella seduta del 24.02.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito Territoriale n. 11 “Montagna Aquilana”: “è necessario prevedere, entro il periodo di attuazione del piano di zona, l’attivazione dei servizi, rientranti fra i livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), relativi a: ‘Strutture e centri residenziali e semiresidenziali’”;

3.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 11 “Montagna Aquilana” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003, 2004 e 2005 alla Regione Abruzzo, nonchè a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente Piano Sociale Regionale;

4.   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;

5.   di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n. 11 “Montagna Aquilana” il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale.


 

 

Accordo di programma per l’adozione del piano di zona ambito n. 11 “Montagna Aquilana”

 

 

Tra

Le Amministrazioni comunali di:

 

1

Acciano

13

Ofena

2

Barisciano

14

Poggio Picenze

3

Calascio

15

Prata D’Ansidonia

4

Capestrano

16

Rocca di Cambio

5

Caporciano

17

Rocca di Mezzo

6

Carapelle Calvisio

18

S. Benedetto in Perillis

7

Castel del Monte

19

S. Demetrio Nè Vestini

8

Castelvecchio Calvisio

20

S. Pio delle Camre

9

Collepietro

21

S. Stefano di Sessanio

10

Fagnano Alto

22

Tione degli Abruzzi

11

Fontecchio

23

Villa S. Lucia degli Abruzzi

12

Navelli

 

 

 

L’Azienda Unita Sanitaria Locale N. 4 dell’Aquila

 

L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila

 

L’istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Navelli

 

La Comunità Montana Campo Imperatore – Piana di Navelli

 

Per

l’adozione del Piano di Zona relativo ai servizi socio - assistenziali da svolgere nell’Ambito in applicazione dell’art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186 e della Delib. C.R. n. 69/8 del 26 giugno 2002 “Adozione del Piano sociale Regionale 2002 - 2004 della regione Abruzzo”.

PREMESSA

-    il Comune è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000.

-    il disposto dell’art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D.Lgs. 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma” ...per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”.

-    l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2. prevede l’adozione del piano di zona attraverso accordo di programma.

-    l’articolo 19, 3° comma, della legge 328/2000 include tra i firmatari dell’accordo “i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano”.

-    il Consiglio Regionale d’Abruzzo, con deliberazioni n. 59/5 del 19 marzo 2002, e n. 72/22 del 16 luglio 2002, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali ai sensi della legge 328/2000, apportando parziali modifiche alla zonizzazione approvata con L.R. n. 22 del 1998.

-    il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 69/8 del 26 giugno 2002, pubblicata sul BURA n. 12 straord. del 26 luglio 2002 ha approvato il Piano sociale 2002 - 2004, ai sensi dell’art. 18 della legge 328/2000;

-    la Giunta Regionale d’Abruzzo, con atto n. 804 del 27 settembre 2002, pubblicato sul BURA del 18 ottobre 2002 numero 140 speciale, ha approvato la “Guida per la predisposizione e approvazione del Piano di zona dei servizi sociali”.

-    l’ articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita:

“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.

INIZIATIVA

La Comunità Montana “Campo Imperatore - Piana di Navelli, quale ente procedente, ha assunto l’iniziativa per ricevere la disponibilità degli altri soggetti ed indice presso la propria sede, in data 10.01.2003, la Conferenza dei Sindaci per l’adozione del Piano di zona.

Il processo di scelta dell’Ente di Ambito Sociale si è articolato nelle seguenti fasi:

-    nel mese di giugno 2002 la Conferenza dei Sindaci ha iniziato la propria attività per la redazione del nuovo Piano di zona per i servizi sociali;

-    è stato confermato il Dirigente della Comunità Montana e gli operatori assistenti sociali resi disponibili dalla AUSI. N. 4 dell’ Aquila, con l’incarico di procedere ai primi adempimenti per la redazione del Piano di Zona, in attesa della definizione dell’Ufficio di Piano. così come previsto dalle disposizioni regionali;

-    è stata effettuata un’attenta analisi del territorio e delle attività svolte a seguito della programmazione del precedente Piano;

-    è stata formalmente richiesta alle singole Amministrazioni Comunali la conferma della Comunità Montana Campo Imperatore - Piana di Navelli quale Ente Gestore dell’Ente d’Ambito Sociale;

-    le 23 Amministrazioni Comunali, con Delibera di Consiglio Comunale, hanno individuato la Comunità Montana Campo Imperatore Piana di Navelli quale Ente Gestore demandandogli la redazione e l’attuazione del Piano, come appresso specificato:

 

N.

COMUNE

Delibera Consiliare

Del

1

ACCIANO

22

04.07.2002

2

BARISCIANO

25

06.07.2002

3

CALASCIO

16

18.07.2002

4

CAPESTRANO

29

15.10.2002

5

CAPORCIANO

20

05.07.2002

6

CARAPELLE CALVISIO

19

17.09.2002

7

CASTEL DEL MONTE

21

06.07.2002

8

CASTELVECCHIO CALVISIO

12

04.07.2002

9

COLLEPIETRO

14

04.07.2002

10

FAGNANO ALTO

17

18.06.2002

11

FONTECCHIO

11

12.07.2002

12

NAVELLI

26

28.06.2002

13

OFENA

35

27.06.2002

14

POGGIO PICENZE

10

15.07.2002

15

PRATA D’ANSIDONIA

17

12.07.2002

16

ROCCA Dl CAMBIO

39

19.11.2002

17

ROCCA Dl MEZZO

32

03.07.2002

18

S. BENEDETTO IN PERILLIS

13

27.07.2002

19

S. DEMETRIO NE’ VESTINI

33

10.07.2002

20

S. PIO DELLE CAMERE

15

12.07.2002

21

S. STEFANO DI SESSANIO

18

25.06.2002

22

TIONE DEGLI ABRUZZI

18

28.06.2002

23

VILLA S. LUCIA DEGLI ABRUZZI

14

22.06.2002


 

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue

ART.1

La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto.

-    promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali c regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;

-    predisporre tutti gli atti necessari all’assolvimento da parte dell’Ente d’ambito Sociale dell’obbligo di rendicontazione, previsto dal Piano sociale regionale e dalla normativa di settore;

-    formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal piano) di zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l’espletamento dei propri compiti.

Il regolamento dell’Ufficio di Piano che sarà approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro 30 gg. dalla istituzione dello stesso ufficio espliciterà le funzioni ed i ruoli attribuiti in dettaglio all’Ufficio di Piano.

ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORI)O

L’Accordo di Programma è finalizzato all’adozione del Piano di Zona dell’ambito 11 “Montagna Aquilana”. che si allega al presente atto sotto la lettera ‘‘A” per costituirne parte ìntegrante e sostanziale.

ART. 3

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’ allegato Piano di Zona ed in particolare:

-     La Comunità Montana -- quale Ente Gestore dell’Ambito -- coordina tutta l’attività e partecipa alla sua realizzazione mettendo a disposizione, oltre la quota di finanziamento, le strutture ed il personale necessario;

-     L’Azienda Unità Sanitaria Locale dell’Aquila N. 4 partecipa all’Accordo di Programma mettendo a disposizione dell’ Ente Gestore le proprie strutture sociosanitarie territoriali, ed il proprio personale per garantire le seguenti funzioni;

-    Servizio Sociale Professionale;

-    Valutazione Professionale e Multidimensionale del bisogno sociale e socio - sanitario mediante la sperimentazione del Punto Unico d’Accesso e l‘Unità Valutativa Multidimensionale;

-    Presa in carico di individui. famiglie e gruppi in situazioni di bisogno. secondo la metodologia del lavoro per progetti personalizzati di intervento;

-    Referenza con altre istituzioni - Tribunale Minorile e Civile, Scuola, Provincia, Regione nonchè con le Organizzazioni del 3° Settore del territorio-;

-    Consulenza tecnica per la redazione e gestione del Piano di Zona e di progetti obiettivo di settore;

-    Coordinamento delle attività sociali dell’Ambito:

-    Attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione territoriali nelle aree che necessitano di integrazione socio - sanitaria ai sensi di legge;

-    Consulenze e collaborazione per le attività di formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori di base e professionali dell’Ambito;

-    Partecipazione alle iniziative di promozione e prevenzione sociale e sociosanitaria dell’ Ambito.

-     I 23 Comuni dell’Ambito partecipano all’accordo di Programma mettendo a disposizione eventuali risorse, le strutture ed il personale per la realizzazione del Servizio di Segretariato Sociale ei di altre attività sociali gestite in maniera diretta.

-     L’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Navelli partecipa all’Accordo di Programma rendendo disponibili le strutture scolastiche ed il personale per interventi integrati nell’area dei minori in condizione di disagio, degli alunni portatori cli handicap e degli alunni immigrati.

-    L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, oltre a porre in essere gli specifici compiti di cui all’art. 7 della L. 8.11.2000 N. 328, si impegna a collaborare con l‘Ambito ‘Montagna Aquilana’:

-    per la individuazione di strategie di miglioramento della integrazione della popolazione immigrata dell’ Ambito;

-    per la individuazione di strategie integrate in materia di occupazione tramite la facilitazione dell’incontro domanda - offerta di lavoro e collocamento di cui alla L. 68/99;

-    per la individuazione di strategie integrate circa l’area della disabilità soprattutto in riferimento ai cittadini portatori di handicap sensoriali.

ART. 4

RESPONSABILITA’

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

a)   primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel sindaco del Comune di appartenenza dell’utente e per la parte sanitaria nel responsabile del Distretto Sanitario di Base;

b)   il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa dell’Ente d’Ambito Sociale e della Azienda Unità Sanitaria Locale, ognuno per le proprie competenze, al fine di concludere il procedimento, ovvero nell’operatore investito della conduzione del caso ovvero dell’intervento, comunicato al cittadino ai sensi di legge.

ART. 5

ASSETTO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE/GESTIONE DEL PIANO DI ZONA.

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale è la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell’Ambito Territoriale ed è rappresentata dal Sindaco del Comune di Barisciano che assume il compito di coordinare i lavori.

Alla Conferenza dei Sindaci compete:

-    l’istituzione dell’Ufficio di Piano con la nomina delle persone che andranno a costituirlo e del responsabile/coordinatore entro 45 giorni dalla frma dell’accordo di programma;

                  la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona:

-    l’eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta dell’ufficio di piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma;

-    la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma;

-    la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali;

-    il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte. alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci saranno definite in apposito regolamento.

l’Ente d’Ambito Sociale, in conformità a quanto previsto dal PSR rappresenta l’ambito Sociale ed esercita la l’unzione amministrativa in materia sociale. assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell’ambito.

ART. 6

ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA.

L’ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del Piano di Zona e rappresenta lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale.

Ad esso compete di:

-                 predisporre gli atti per l’organizzazione dei servizi e per l’eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell’art. 1, legge 328/2000:

-                 predisporre atti finanziari (per la gestione finanziaria vedi oltre sezione Risorse):

a)   per la gestione corrente dell’ufficio di piano medesimo (spese beni strumentali e beni di consumo, percentuale per i costi generali di funzionamento quali telefono, personale,. consulenze specialistiche, ecc.);

b)  per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);

-         predisporre l’articolato dei protocolli d’intesa e degli altri atti volti a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali:

-         organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati anche al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché della rendicontazione finanziaria;

-    promuovere iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;

-    predisporre tutti gli atti necessari all’ assolvimento da parte dell’Ente d’ambito Sociale dell’obbligo di rendicontazione, previsto dal Piano sociale regionale e dalla normativa di settore;

-    formulare indicazioni e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal piano di zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l’espletamento dei propri compiti.

Il regolamento dell’Ufficio di Piano che sarà approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro 30 gg. dalla istituzione dello stesso ufficio espliciterà le funzioni ed i ruoli attribuiti in dettaglio all’Ufficio di Piano.

ART. 7

PERSONALE PER L’UFFICIO DI PIANO

L’utilizzo del personale per l’Ufficio di Piano avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del responsabile dell’Ufficio di Piano, da nominare contestualmente alla sua istituzione.

Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

ART. 8

CONSULENZE ESTERNE

L’Ufficio di Piano può avvalersi di consulenti esterni per l’esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi sono attribuiti con appositi atti del Comune o dell’Ente d’Ambito Sociale, conformi alla normativa vigente per la P.A.

ART. 9

COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di vigilanza presieduto dall’Assessore alle politiche sociali della Cominità Montana e composta da 2 rappresentanti dei Sindaci indicati dalla Conferenza dei Sindaci, da un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e da un rappresentante dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale dell’ Aquila.

Il collegio di vigilanza, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre alla Conferenza dei Sindaci la modifica anche sostanziale del Piano di Zona.

ART. 10

EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO IRRITUALE

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all’accordo di programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

ART. 11

PUBBLICAZIONE

Il legale rappresentante dell’Ente d’Ambito Sociale trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma, entro il termine di n. 10 giorni dalla sottoscrizione, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano sociale Regionale e successivamente a tale verifica provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente accordo.

ART. 12

DURATA

La durata del presente accordo è fissata in tre anni. Il primo anno ha carattere

 

sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali.

ART. 13

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000).

Letto, firmato e sottoscritto.

 

 

COMUNITA' MONTANA

MAIELLETTA

 

Piano di Zona dei servizi sociali 2002 – 2004 dell’ambito territoriale sociale n. 27 – Maielletta.

 

 

COMUNITA’ MONTANA DELLA MAIELLETTA “ZONA P”

PENNAPIEDIMONTE (Chieti)

Ambito territoriale sociale n.27 – Maielletta – Avviso.

L’Accordo di Programma finalizzato all’adozione del Piano di Zona dei servizi sociali 2002 – 2004 dell’ambito territoriale sociale n.27 Maielletta è stato stipulato il 30.1.2003 tra la Comunità Montana Maielletta (Ente di Ambito Sociale); Comuni di: Fara San Martino, Guardiagrele, Palombaro, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino e Roccamontepiano, le ASL di Chieti e Lanciano – Vasto.

La Giunta Regionale con deliberazione n.201 del 27.3.2003 ha dichiarato il Piano di Zona dell’Ambito Territoriale n.27 Maielletta compatibile con quanto indicato nel Piano Regionale.

Pennapiedimonte, 16 aprile 2003.

Il rappresentante legale dell’EAS

Sig. Nicola Ruggero Tilli


 

 

Comunicato della redazione relativo ai Decreti del Consiglio Regionale nn. 44, 45 e 46 pubblicati sul BURA n. 13 Ordinario del 7 maggio 2003.

 

 

ERRATA CORRIGE

Comunicato della redazione relativo ai Decreti del Consiglio Regionale nn. 44, 45 e 46 pubblicati sul BURA n. 13 Ordinario del 7 maggio 2003.

Per mero errore materiale di composizione del Bollettino i dispositivi dei Decreti del Consiglio Regionale nn. 44, 45 e 46 pubblicati sul BURA n. 13 Ordinario del 7 maggio 2003, sono stati posposti.

Si provvede, pertanto, alla loro pubblicazione come di seguito:

* * * * *

DECRETO 01.04.2003, n. 44:

Nomina dei componenti della Commissione consiliare “Speciale per le Politiche Europee, Internazionali e per i programmi della Commissione Europea”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio Regionale con verbale n. 4/6 del 27.6.2000 ha istituito la Commissione “Speciale per le politiche europee ed i progetti speciali”;

Preso atto, altresì, che il Consiglio Regionale con verbale n. 72/5 del 16.7.2002 ha deliberato di mutare la denominazione della “Commissione speciale per le politiche europee ed i progetti speciali” in “Commissione speciale per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea”;

Richiamati i precedenti decreti nn.69/2000, 70/2000, 21/2001, 29/2001, 51/2001, 52/2001, 68/2001, 83/2001, 12/2002, 45/2002, 70/2002, 94/2002, 23/2003 e 31/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare “Speciale per le Politiche Europee, Internazionali e per i programmi della Commissione Europea”;

Vista la nota in data 31.3.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “P.P.I.”;

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE “SPECIALE PER LE POLITICHE EUROPEE, INTERNAZIONALI E PER I PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE EUROPEA” è così composta:


- D.S.

VERTICELLI MARCO

con

voti

3

- D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

2

- D.S.

LAPENNA LUCIANO

2

- F.I.

DI NARDO PASQUALE

2

- F.I.

DI MARCANTONIO GIUSTINO

2

- F.I.

LOMBARDI ENZO

2

- F.I.

TANCREDI PAOLO

2

- UDEUR

FELLI EZIO

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

1

- MISTO

FANFANI MARCO

1

- U.D.C.

FALCONIO ANTONIO

4

- U.D.C.

PAGANO NAZARIO

3

- U.D.C.

DI SABATINO FILIPPO

3

- A. N.

D'ORAZIO BENIGNO

4

- A. N.

DI NARDO RAFFAELE

4

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

2

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

1

 

 

 

 

 


Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 1.4.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

* * * * *

DECRETO 01.04.2003, n. 45:

Nomina dei componenti della 1^ Commissione consiliare “Bilancio e Affari Generali”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn.49/2000, 24/2001, 44/2001, 77/2001, 6/2002, 20/2002, 38/2002, 64/2002, 87/2002, 103/2002, 108/2002, 113/2002, 8/2003 e 24/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 1^ Commissione consiliare;

Vista la nota in data 31.3.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “P.P.I. ”;

DECRETA

la 1^ COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO E AFFARI GENERALI” è così composta:

- D.S.

MELILLA GIANNI

con

voti

2

 - D.S.

LAPENNA LUCIANO

2

 - D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

2

 - D.S

AIMOLA UMBERTO

1

 - F.I.

TANCREDI PAOLO

2

 - F.I.

DI MARCANTONIO GIUSTINO

3

 - F.I.

LOMBARDI ENZO

3

 - UDEUR

FELLI EZIO

1

 - S.D.I.

DI MASCI BRUNO

1    

 - MISTO

SPADANO EUGENIO

1

 - MISTO

FANFANI MARCO

1

 - U.D.C.

DI CARLO DOMENICO

3  

 - U.D.C.

PALMERIO VINCENZO

4

 - U.D.C.

DI SABATINO FILIPPO

3 

 - A. N

DI STEFANO FABRIZIO

4     

 - A. N.

D'ORAZIO BENIGNO

4     

 - P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

2

 - I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

2     

 - COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

1     

 - RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

1     

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A

L'Aquila, 1.4.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 

* * * * *

 

DECRETO 01.04.2003, n. 46:

Nomina dei componenti la Commissione consiliare d’inchiesta per la verifica della produttività degli enti strumentali e partecipanti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/6 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione d’inchiesta per la verifica della produttività degli enti strumentali e partecipati”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 75/2002, 101/2002, 14/2003 e 35/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione d’inchiesta per la verifica della produttività degli Enti strumentali e partecipati;

Vista la nota in data 31.3.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “P.P.I.”;

DECRETA

La “COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA PER LA VERIFICA DELLA PRODUTTIVITA’ DEGLI ENTI STRUMENTALI E PARTECIPATI” è così composta:

- D.S

PASSERI BRUNO

con

voti

4

- D.S

VERTICELLI MARCO

3

- F.I

TANCREDI PAOLO

3

- F.I

SISTI NICOLA ANTONIO

3

- F.I

TEODORO MAURIZIO

2

- UDEUR

FELLI EZIO

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO   

1

- MISTO

FANFANI MARCO

1

- U.D.C.

DI CARLO DOMENICO

5

- U.D.C.

PAGANO NAZARIO

5

- A. N.

DI STEFANO FABRIZIO

8

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

2

- I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

1

- RIF. COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

1

 

 

 

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

L'Aquila, 1.4.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente