Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

 

ANNO XXXIV

N. 16

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 30 MAGGIO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 12.12.2002, n. 1159/C:

Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 53, “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” – art. 16: Miglioramento genetico degli allevamenti – approvazione “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo”.     Pag. 2087

 

DECRETI

 

Presidente del Consiglio Regionale

 

DECRETO 11.04.2003, n. 48:

Composizione Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).            Pag. 2106

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 09.04.2003, n. 41:

Rilascio autorizzazione alla società EDISON GAS per l’occupazione d’urgenza di terreno al fine della costruzione di una variante al tracciato del metanodotto denominato CARASSAI-POGGIO S. VITTORINO ricadente nel comune di Ancorano (TE)......... Pag. 2107

 

DECRETO 09.04.2003, n. 42:

Nomina a Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) del Sig. Goffredo DE CAROLIS............................................. Pag. 2109

 

DECRETO 17.04.2003, n. 44:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele  a favore della Ditta Ranieri Carmela  Serafina........................... Pag. 2109

 

DECRETO 17.04.2003, n. 45:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Elice a favore della Ditta Lucidi Rosalba e Sabrina............................................ Pag. 2111

 

DECRETO 17.04.2003, n. 46:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Popoli a favore della Ditta Marino Salvatore.................................................. Pag. 2112

 

DECRETO 17.04.2003, n. 47:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Alimonti Arcangelo........................................ Pag. 2112

 

DECRETO 17.04.2003, n. 48:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Di Crescenzo Lina...................................... Pag. 2113

 

DECRETO 17.04.2003, n. 49:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Elice a favore della Ditta Nerone Antonio.......................................................... Pag. 2114

 

DECRETO 17.04.2003, n. 50:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Alimonti Franco.............................................. Pag. 2115

 

DECRETO 17.04.2003, n. 51:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Colasante Liliana......................................... Pag. 2116

 

DECRETO 17.04.2003, n. 52:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Primavera Domenico................................ Pag. 2117

 

DECRETO 17.04.2003, n. 53:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Forlano Enio.................................................. Pag. 2118

 

DECRETO 17.04.2003, n. 54:

Proroga nomina dell’Arch. Francesco D’Ascanio, Direttore Regionale preposto all’Area Opere Pubbliche e Protezione Civile, quale Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito n. 2 - Marsicano.            Pag. 2119

 

ORDINANZE

 

ORDINANZA 17.04.2003, n. 10:

Elenco delle ditte e del Piano particellare d’esproprio dei beni siti nel Comune di San Salvo (CH) – Ditta F.lli PASQUARELLI S.n.c.................... Pag. 2120

 

ORDINANZA 17.04.2003, n. 11:

Elenco delle ditte e del Piano particellare d’esproprio dei beni siti nel Comune di Sulmona (AQ) – fabbrica di confetti “OVIDIO” della Ditta CARUGNO. Pag. 2120

 

DETERMINAZIONI

 

Direttoriali

 

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. SB/17:

Sottoscrizione della convenzione per l’affidamento all’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) della realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo della Società dell’Informazione nella Regione Abruzzo” e contestuale impegno di spesa per l’annualità 2003. Pag. 2122

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  TERAMO

 

DETERMINAZIONE 14.04.2003, n. DH12/35:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo – Misura « A » Annualità 2001/2003 (I° Sportello). Domanda n. 04156560163 del 15.06.2001. Opere: realizzazione di stalla e fienile. Ditta: allevamento Martin s.s. di Di Giammartino Gabriele e Marco. Settore Produttivo: zootecnia da latte. Liquidazione finale contributo in conto capitale.       Pag. 2131

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 04.02.2003, n. DH4/18:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 20 del Decreto n. 430 del 19 luglio 2000.          Pag. 2131

 

DETERMINAZIONE 05.02.2003, n. DH4/20:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Iscrizione Operatori di Inseminazione Artificiale nell’Elenco Regionale – Sezione F -.  Pag. 2133

 

DETERMINAZIONE 03.03.2003, n. DH4/37:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale.......................... Pag. 2134

 

DETERMINAZIONE 01.04.2003, n. DH4/55:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale.......................... Pag. 2136

 

DETERMINAZIONE 01.04.2003, n. DH4/56:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Iscrizione Operatori di Inseminazione Artificiale nell’Elenco Regionale – Sezione F -.  Pag. 2138

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE

 

DETERMINAZIONE 27.03.2003, n. DG5/126:

Società “ECOGRAFIA S.R.L.” – Autorizzzazione all’esercizio del poliambulatorio “ECOMEDICALSERVICE” sito in via Brunelleschi, 3 – Villa Rosa di Martinsicuro (TE).     Pag. 2141

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DG11/13:

Variazione ragione sociale, ditta “SACA SUD SRL”  che assume denominazione “EURO CASH SRL” con sede, invariata, in via S. Andrea, 97/d, Comune di Avezzano (AQ).    Pag. 2141

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 01.04.2003, n. DF3/31:

Autodemolizione Sider Pescara s.r.l. – via Tiburtina n. 374 – 65122 Pescara – Rinnovo dell’Autorizzazione Regionale n. 408 del 25.2.1998, prorogata di un anno in base al provvedimento n. 98 del 21.2.2001, per attività di autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi.      Pag. 2143

 

DETERMINAZIONE 10.04.2003, n. DF3/32:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, artt. 27 e 28 e successive modifiche ed integrazioni. – L.R. 28.4.2000, n. 83 – Ditta Recinella Giuseppe – Strada Comunale per Tassoni, 50/b – Località Floriano 64012 Campli (TE). – Realizzazione ed esercizio di un centro di autodemolizione, recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili (rotami ferrosi e non)...................... Pag. 2147

 

DETERMINAZIONE 10.04.2003, n. DF3/33:

D.G.R. 1966 del 15.09.1999 – Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, art. 27 – Rinnovo dell’Autorizzazione Regionale relativa alla realizzazione ed all’esercizio di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ubicata in località Mozzano del Comune di Capitignano (AQ).  Pag. 2151

 

DETERMINAZIONE 10.04.2003, n. DF3/34:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 – L.R. 28.4.2000, n. 83 – C.I.R.S.U. – Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei r.s.u. – Via F. Turati, 83 – Giulianova (TE) – Integrazione tipologie di rifiuto: (rifiuti agrochimici CER 020109), (pneumatici usati CER 160103), da avviare presso la piattaforma di tipo “A” ubicata in loc. Grasciano del Comune di Notaresco (TE), autorizzata con D.G.R. n. 3364 del 17.12.1997 e prorogata con determinazione n. 29 del 18.03.2003....................................... Pag. 2152

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 26.03.2003, n. DF2/273:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “macchina elettrosaldata” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ME.CO.M.  ubicata in Comune di Montesilvano (PE), via Danubio 75. Rettifica ordinanza dirigenziale DF2/76 del 1.6.2001.           Pag. 2153

 

DETERMINAZIONE 10.04.2003, n. DF2/278:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “sala pesa e linea di confezionamento IMA C80R/A81” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta AVENTIS PHARMA da ubicarsi in S.S. 17 – Km 22 – Comune di Scoppito (AQ).

 

................................................... Pag. 2154

 

DETERMINAZIONE 11.04.2003, n. DF2/280:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “stampaggio a freddo” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta YKK FASTNERS da ubicarsi in Comune di Colonnella (TE), c.da Valle Cupa, 9. Pag. 2154

 

DETERMINAZIONE 14.04.2003, n. DF2/281:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “pulitura e molitura dei cereali” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) – della Ditta DE CECCO da ubicarsi in zona industriale – comune di Fara S. Martino (CH).

 

................................................... Pag. 2155

 

DETERMINAZIONE 14.04.2003, n. DF2/282:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “pasta alimentare” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta DE CECCO ubicato in loc. Madonna della Croce, Comune di Ortona (CH). Rettifica determinazione dirigenziale  n. DF2/258 del 13.3.2003.

 

................................................... Pag. 2156

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DF2/283:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “abbattimento” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta BURAN S.r.l. da ubicarsi in via S. Giovanni 125 Comune di colonnella (TE)............. Pag. 2157

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DF2/284:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “termosverniciatura – punto E35” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta TERMOTECNICA ABRUZZESE da ubicarsi in c.da Vallecupa del Comune di Colonnella (TE).

 

................................................... Pag. 2157

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

GABINETTO DELLA PRESIDENZA

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

 

- Pubblicazione elenco nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77.    Pag. 2158

 

- Avviso pubblico per la nomina del Difensore Civico (Allegato “1” deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 60 del 15 maggio 2003)................... Pag. 2159

 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

Concessione sanatoria di derivazione acqua per uso innaffiamento giardino. Comune di Alba Adriatica. Ditta Hotel Atlante di Di Pentima Levino. Decreto di concessione n. DN5/22 del 18.02.03.       Pag. 2161

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

 

-Avviso di deposito “Progetto relativo ad una centrale termoelettrica della potenza di 400 MW a ciclo combinato nel Comune di Montenero di Bisaccia (IS). Richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi della L. 55/02, della pronuncia di compatibilità ambientale DPCM 377/88, dell’autorizzazione ambientale integrata, Direttiva 96/61/CE”................................. Pag. 2165

 

-Avviso di deposito “Progetto per la sostituzione di impianti di risalita esistenti con: seggiovia biposto “Le Piane – Guado di Coccia “; seggiovia quadriposto “Guado di Coccia – Serra Campanile”; seggiovia quadriposto “Guado di Coccia – Serra Carracino”; seggiovia quadriposto “Serra Carracino – Tavola Rotonda”.     Pag. 2165

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

 

Decreto Presidenziale di approvazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 18.04.03, per l’attuazione del Piano Territoriale Provinciale – Annualità 2001 (Triennio 2001 – 2003) sulle Politiche Migratorie - D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286......... Pag. 2166

 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE

L'AQUILA

 

Graduatoria del concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina di Chirurgia Generale... Pag. 2168

 

COMUNE DI CELANO (AQ)

 

-Avviso di deposito nella Segreteria Comunale degli atti relativi al procedimento espropriativo inerente i lavori di “Riqualificazione dell’area compresa tra Via Mura Nuove e Via S. Ferrante”.

................................................... Pag. 2169

 

-Avviso di deposito nella Segreteria Comunale degli atti relativi al procedimento espropriativo inerente i lavori per la realizzazione delle infrastrutture primarie nell’area artigianale, depurazione acque nere e condotta di adduzione.

 

................................................... Pag. 2169

 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)

 

-Localizzazione area per realizzazione depuratore comprensoriale.         Pag. 2169

 

-Deliberazione di C.C. n. 60 del 24.03.2003. avente ad oggetto: Approvazione ampliamento complesso turistico Sporting Hotel Villa Maria (Accordo di Programma) – Ratifica conclusioni della conferenza di Servizi.

 

................................................... Pag. 2170

 

-Deliberazione di C.C. n. 62 del 24.03.2003. avente ad oggetto: D.P.R. 447/98 art. 5. Approvazione, in variante al Piano Regolatore Generale, dell’ampliamento e ristrutturazione di un edificio sito al Km 454+000 della S.S. 16 – Ditta CORMED S.r.l.............. Pag. 2170

 

-Deliberazione di C.C. n. 78 del 07.04.2003. avente ad oggetto: D.P.R. 447/98. Approvazione ampliamento Park Hotel Alcione, in variante al P.R.G.. Pag. 2171

 

COMUNE DI ROCCAMORICE (PE)

 

Modifiche allo Statuto Comunale (delib. Consiglio Comunale n. 3 del 11.02.2002, n. 10 del 27.02.2002 e n. 15 del 15.03.2002)................................ Pag. 2172

 

CITTA' DI SPOLTORE (PE)

 

Deliberazione n. 74. Convenzioni con cooperative edilizie. Adeguamento art. 10 della convenzione alle indicazioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 5327 del 06.11.1995 ed alla delibera di Consiglio Regionale n. 111/11 del 30.12.1998. Fercasa Soc. Cooperativa a r.l. ed Edera Soc. cooperativa a r.l.    Pag. 2175

 

COMUNE DI SULMONA (AQ)

 

Decreto d’esproprio definitivo n. 5/2003. Pag. 2180

 

 

Accordo di programma per l’adozione del Piano Speciale di Zona – Ambito Territoriale Vestina.      Pag. 2182

 

COMUNE DI VASTO (CH)

 

Deliberazione di G.R. n. 89 del 21 Febbraio 2003 relativa alla verifica di compatibilità – Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003 – 2005. Ambito territoriale n. 24 “Vastese”.       Pag. 2189

 

 

Tariffa Gas GPL Comune di Cocullo. Pag. 2190

 

 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.12.2002, n. 1159/C:

Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 53, “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” – art. 16: Miglioramento genetico degli allevamenti – approvazione “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo”.

DELIBERA

1.   di approvare il “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo”, per un importo di complessivo di spesa pubblica di euro 191.874,00=;

2.   di inviare il “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo” alla 3° Commissione Consiliare per l’Agricoltura per l’acquisizione del parere di competenza, previsto ai sensi della legge regionale n. 53/97;

3.   di impegnare nuovamente la somma di Euro 191.874,00 sui seguenti Capitoli dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario secondo gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:

-    Capitolo 102488 per la somma di Euro 152.636,08;

-    Capitolo 102444 per la somma di Euro 39.237,92;

4.   di rinviare, invece a successivi atti del Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato gli ulteriori provvedimenti attuativi del “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo”

5.   di fare obbligo all’Associazioni Regionali Allevatori d’Abruzzo:

-    di rendicontare l’attività e le spese sostenute secondo le indicazioni stabilite dal “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo” e le modalità indicate dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca;

-    di certificare l’effettiva destinazione del contributo pubblico alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso, nel rispetto delle norme di cui alla legge 27 giugno 1986, n. 22 con l’intesa che, qualora, a seguito della istruttoria del rendiconto finale delle spese per le attività svolte, dovesse risultare un’ anticipazione superiore al contributo massimo concedibile alle Associazioni di che trattasi, detto importo è da considerarsi quale anticipazione del contributo pubblico per le attività da svolgere nell’anno successivo;

6.   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a)   il “Programma Operativo per il miglioramento genetico degli allevamenti ovini e caprini della Regione Abruzzo”, predisposto dall’Ufficio tutela e valorizzazione delle produzioni animali - Servizio produzioni agricole e mercato - Direzione Agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, costituito da 17 pagine dattiloscritte;

b)              la nota dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo n. 665/220, ps. 17, del 29 aprile 2002, costituita da 4 facciate dattiloscritte;

c)   la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. n. 22941 del 4 luglio 1995 costituita da otto facciate dattiloscritte.




















DECRETI

 

 

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 11.04.2003, n. 48:

Composizione Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).

Vista la L.R. 24.08.2001, n. 45 recante ‘Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)”;

Visto il verbale della seduta del Consiglio regionale n. 92/12 del 18 marzo 2003, relativo alla elezione dei quattro componenti del Comitato nelle persone dei Signori: Ottavio Di Bonaventura, Pierluigi Bacceli, Oscar Buonamano e Rita Del Campo;

Visto il D.P.G.R. n. 42 del 9 aprile 2003 con il quale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, è stato nominato Presidente del Co.Re.Com. il Sig. Goffredo De Carolis;

Visto in particolare il comma 4 dell’art. 3 della richiamata L.R. n. 45/2001, che prevede l’insediamento del Comitato da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 15 giorni dalla sua completa elezione;

DECRETA

che il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) è così composto:

-    Goffredo De Carolis, Presidente;

-    Ottavio Di Bonaventura, Componente;

-    Pierluigi Bacceli, Componente;

-    Oscar Buonamano, Componente;

-    Rita Del Campo, Componente.

Il Co.Re.Com. dura in carica cinque anni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 11.4.2003

Giuseppe Tagliente




 

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 09.04.2003, n. 41:

Rilascio autorizzazione alla società EDISON GAS per l’occupazione d’urgenza di terreno al fine della costruzione di una variante al tracciato del metanodotto denominato CARASSAI-POGGIO S. VITTORINO ricadente nel comune di Ancorano (TE).

Art. 1

Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. del 23.5.2000, n. 164, la Società EDISON GAS è autorizzata al fine della costruzione di una variante al tracciato del metanodotto D.N.8 denominato  CARASSAI - POGGIO S. VITTORINO ricadente nel Comune di ANCARANO (TE), ad occupare d’urgenza le strisce di terreno della superficie complessiva di mq. 7.000 di proprietà delle Ditte di cui agli allegati elenchi che formano parte integrante del presente decreto.

Tali strisce sono indicate nella planimetria alla scala 1:2000 che si allega al presente decreto perché ne faccia parte integrante.

I termini per l’inizio e l’ultimazione dell’Occupazione d’Urgenza del suddetto terreno s intendono fissati in anni due a far data dall’emissione del presente decreto.

I termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni sono rispettivamente stabiliti come segue:

LAVORI - INIZIO:

entro 12 mesi a far data dall’immissione nel possesso dei terreni ;

 

FINE:

entro 24 mesi a far data dall’immissione nel possesso e comunque entro i termini finali dell’occupazione d’urgenza dei terreni;

 

ESPROPRIAZIONI - INIZIO:

il 21.05.2002 (data dichiarazione pubblica utilità);

 

FINE:

entro il 21.05.2007 (entro 5 anni dalla data di dichiarazione di pubblica utilità);

 

Art. 2

Per l’occupazione anzidetta, la Società è tenuta a corrispondere, direttamente, alle ditte proprietarie, prima dell’inizio dei lavori di posa del metanodotto, un’indennità una tantum ed un’indennità . annua, come da allegati elenchi.

Tali indennità dovranno essere accettate o rifiutate mediante espressa dichiarazione trasmessa alla Direzione OO.PP., Servizio Infrastrutture Servizi della Regione Abruzzo ed alla Società EDISON GAS entro 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Qualora il terreno oggetto d’occupazione sia intestato a più proprietari:

-    l’accettazione dovrà essere controfirmata da tutti;

-    il rifiuto potrà essere manifestato anche singolarmente;

Nel caso di rinvio o silenzio avrà luogo solo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art.3

Qualora al termine dei lavori, e comunque entro e non oltre un anno della fine del biennio di occupazione, le Ditte proprietarie lamentino motivati e documentati danni superiori a quelli previsti nel verbale di stato di consistenza e dei quali sia possibile l’accertamento, le stesse potranno richiedere - nei modi previsti dalla legge - alla Regione un nuovo sopralluogo per l’eventuale revisione delle indennità stabilite con il presente decreto.

Art.4

Nel termine di anni 5, come stabilito all’art. 2 del D.P.G.R.A. n. 121 del 21.05.2002, di pubblica utilità, citato nelle premesse, la Soc. EDISON GAS completerà la procedura per l’ottenimento dei prescritti titoli ablativi, a seguito dei quali corrisponderà alla Ditta proprietaria un’ulteriore distinta indennità.

Art.5

Il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito della presentazione alla Regione Abruzzo, Direzione OO.PP., Servizio Infrastrutture e Servizi degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento diretto, da parte della EDISON GAS, delle indennità stabilite al precedente art. 2, con l’emanazione di apposito decreto di esecutorietà;

Art.6

Il presente decreto sarà notificato a cura e a spese della Soc. EDISON GAS nelle forme della notificazione giudiziaria, non oltre 60 giorni dalla consegna del provvedimento alla Società medesima, salvo cause non dipendenti dalla volontà dell’Ente occupante.

Art. 7

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nel termine rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 9 aprile 2003

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace

 



DECRETO 09.04.2003, n. 42:

Nomina a Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) del Sig. Goffredo DE CAROLIS.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

Di nominare il Sig. Goffredo De Carolis nato a Bisenti  (TE) il 4.11.1963, residente in Città S. Angelo (PE), Presidente del Comitatio Regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

Di inviare copia del presente decreto al signor Presidente del Consiglio Regionale per gli adempimenti di cui all’art. 3 IV comma della L.R. 45/2001.

Di pubblicare copia del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 9 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 17.04.2003, n. 44:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele  a favore della Ditta Ranieri Carmela  Serafina.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 3 particella n. 594 per una superficie complessiva di mq. 420, a favore della Ditta Ranieri Carmela Serafina nata a Guardiagrele il 11.05.33 e residente in 4400 Flemalle Werihay, 30 – Liegi - (Belgio), con l’imposizione di un canone annuo di euro 0,91, da pagarsI entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 30,37;

-    di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace




DECRETO 17.04.2003, n. 45:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Elice a favore della Ditta Lucidi Rosalba e Sabrina.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Elice, in catasto al foglio n. 12 particelle n. 389 e 625 per una superficie complessiva di mq. 2.735, a favore della Ditta Lucidi Rosalba e Sabrina nate a Roma rispettivamente il 10.03.63 e 25.02.67 e residenti a Penne in Via Collemaggio, 8 e a Penna S. Andrea in Via S. Giusta, 22, con l’imposizione di un canone annuo di euro 12,51, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 417,09;

-    di obbligare il Comune di Elice a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Elice e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace



DECRETO 17.04.2003, n. 46:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Popoli a favore della Ditta Marino Salvatore.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Popoli, in catasto al foglio n. 10 particelle n. 173, 342 e 362 per una superficie complessiva di mq. 2.060, a favore della Ditta Marino Salvatore nato a Popoli il 01.04.24 ed ivi residente in Via A. Staffi, 88, con l’imposizione di un canone annuo di euro 4,48, da pagarsI entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 149,36;

-    di obbligare il Comune di Popoli a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Popoli e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace

 

 

DECRETO 17.04.2003, n. 47:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Alimonti Arcangelo.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 11 particelle n. 460, 550, 526, 413, 4141 (ex 412), 509, 342, 418, 792, 398, 4139 (ex 409), 508, 795, 350; Foglio n. 27 particella n. 19 per una superficie complessiva di mq. 13.590, a favore della Ditta Alimonti Arcangelo nato a Guardiagrele il 04.03.29 ed ivi residente alla Loc. Sciorilli, 44, con l’imposizione di un canone annuo di euro 14,89, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 496,28;

-    di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 17.04.2003, n. 48:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Di Crescenzo Lina.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 12 particella n. 1316, per una superficie complessiva di mq. 1.270, a favore della Ditta Di Crescenzo Lina nata a Guardiagrele il 25.08.43 e residente ad Aosta in Via Voison, 17, con l’imposizione di un canone annuo di euro 2,75, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 91,82;

-    di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 17.04.2003, n. 49:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Elice a favore della Ditta Nerone Antonio.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Elice, in catasto al foglio n. 10 particella n. 772, per una superficie complessiva di mq. 730, a favore della Ditta Nerone Antonio nato a Elice il 20.05.37 e residente a Pescara in Via Tiburtina Valeria, 310, con l’imposizione di un canone annuo di euro 1,67, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 55,67;

-    di obbligare il Comune di Elice a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Elice e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 17.04.2003, n. 50:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Alimonti Franco.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 11 particelle n. 385, 868, 355 e 4025; Foglio n. 12 particella n. 61 e Foglio n. 13 particelle n. 99, 789 e 101, per una superficie complessiva di mq. 6.100, a favore della Ditta Alimonti Franco nato a Guardiagrele il 26.02.63 ed ivi residente in Via Sette Dolori, 2, con l’imposizione di un canone annuo di euro 13,23, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 441,07;

-    di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 17.04.2003, n. 51:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Colasante Liliana.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 13 particelle n. 867, 877, 878 e 889, per una superficie complessiva di mq. 9.185, a favore della Ditta Colasante Liliana nata a Guardiagrele il 07.02.55 ed ivi residente alla Loc. Attanasio, 7, con l’imposizione di un canone annuo di euro 19,92, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 664,11;

-    di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 17.04.2003, n. 52:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Primavera Domenico.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 12 particella n. 1124 e Foglio n. 25 particella n. 725 per una superficie complessiva di mq. 2.430, a favore della Ditta Primavera Domenico nata a Guardiagrele il 21.11.26 ed ivi residente alla Loc. Colle Monaco, 26, con l’imposizione di un canone annuo di euro 5,27, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 175,70;

-    di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 17.04.2003, n. 53:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore della Ditta Forlano Enio.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

     sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 25 particelle n. 195 e 729 per una superficie complessiva di mq. 1.140, a favore della Ditta Forlano Enio nato a Guardiagrele il 14.12.56 ed ivi residente alla Loc. Bocca di Valle, 13, con l’imposizione di un canone annuo di euro 2,47, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l’affrancazione del canone pari a euro 82,42;

-    di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l’affrancazione;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall’imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace

ORDINANZE

 

DECRETO 17.04.2003, n. 54:

Proroga nomina dell’Arch. Francesco D’Ascanio, Direttore Regionale preposto all’Area Opere Pubbliche e Protezione Civile, quale Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito n. 2 - Marsicano.

il presidente della giunta regionale

Omissis

DECRETA

Per quanto esposto in premessa:

-    di prorogare la nomina dell’Arch. Francesco D’Ascanio. Direttore Regionale preposto all’Area Opere Pubbliche e Protezione Civile, quale Commissario straordinario dell’Ente d’ambito n. 2 Marsicano, giusta decreti presidenziali n. 001 del 20 gennaio 2003 e n. 24 del 21.2.2003 dei quali si richiamano i contenuti con il compito di garantire la prosecuzione delle attività intraprese relativamente all’ordinaria amministrazione e ad ogni adempimento di carattere urgente di competenza del Consiglio di Amministrazione, per il tempo necessario al rinnovo di quest’ultimo Organo da parte dell’Assemblea Consortile e, comunque, per un periodo non superiore a ulteriori giorni centoottanta. a decorrere dalla data di notifica del presente decreto all’interessato:

-    di precisare che il compenso spettante al nominato Commissario, a carico del bilancio dell’Ente d’ambito, è quello previsto dalla legislazione vigente.

L’Aquila, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace

 

 

 

 

ORDINANZA 17.04.2003, n. 10:

Elenco delle ditte e del Piano particellare d’esproprio dei beni siti nel Comune di San Salvo (CH) – Ditta F.lli PASQUARELLI S.n.c.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza del 14.03.2003 n. 1081 del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale del Vastese – Vasto (CH), con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di pubblicazione dell’elenco delle ditte e del Piano particellare d’esproprio dei beni siti nel Comune di SAN SALVO (CH), ai sensi della Legge 25.061865, n. 2359, per l’assegnazione di un lotto di terreno alla Ditta F.lli PASQUARELLI S.n.c., per la costruzione di un nuovo stabilimento per attività di commercio all’ingrosso;

Omissis

ORDINA

Che il predetto Elenco delle ditte e l’annesso Piano particellare, parte integrante ed inscindibile del presente atto, siano depositati per trenta giorni consecutivi nella Segreteria del Comune di SAN SALVO (CH), e che sia curata dal Sindaco di detto Comune la pubblicazione nell’Albo Pretorio.

Dovrà, inoltre, essere osservato quanto disposto dall’art. 31 della L. 24.11.2000, n. 340 in merito all’obbligo di pubblicazione.

Il Consorzio è incaricato a comunicare l’indennità provvisoria agli interessati prevista dalla L. 865/71.

L’Aquila, lì 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Giovanni Pace


 

 

ORDINANZA 17.04.2003, n. 11:

Elenco delle ditte e del Piano particellare d’esproprio dei beni siti nel Comune di Sulmona (AQ) – fabbrica di confetti “OVIDIO” della Ditta CARUGNO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Premesso che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di SULMONA (AQ), con atti n. 16 del 15.01.2000 e n. 20 del 18.03.2000, esecutivi nei modi legge, ha disposto l’acquisizione, di terreni per l’ampliamento della nuova fabbrica di confetti “OVIDIO” della Ditta CARUGNO di SULMONA (AQ);

Vista l’istanza del Consorzio stesso n. 35 del 07.01.2002, con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di pubblicazione dell’elenco delle ditte e del Piano particellare d’esproprio dei beni siti nel Comune di SULMONA (AQ);

Omissis

ORDINA

Che il predetto Elenco delle ditte e l’annesso Piano particellare, parte integrante ed inscindibile del presente atto, siano depositati per trenta giorni consecutivi nella Segreteria del Comune di SULMONA (AQ), e che sia curata dal Sindaco di detto Comune la pubblicazione nell’Albo Pretorio.

Dovrà, inoltre, essere osservato quanto disposto dall’art. 31 della L. 24.11.2000, n. 340 in merito all’obbligo di pubblicazione.

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di SULMONA (AQ) è incaricato di comunicare la misura dell’indennità provvisoria agli interessati (art. 11 L. 285/71).

L’Aquila, lì 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Giovanni Pace




DETERMINAZIONI

 

 

Direttoriali

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. SB/17:

Sottoscrizione della convenzione per l’affidamento all’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) della realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo della Società dell’Informazione nella Regione Abruzzo” e contestuale impegno di spesa per l’annualità 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

-    di recepire la convenzione sottoscritta tra la Regione Abruzzo e l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) in data 15.04.2003 di cui all’allegato A;

-    di impegnare a favore dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT), la somma complessiva di euro 12.090.000,00 (dodicimilioninovantamila/00), sul capitolo 12356 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

-    di rimandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio per l’Informazione Territoriale e la Telematica, ai sensi dell’art. 8 L.R. 07.06.96 n. 34, tutti gli atti necessari per la liquidazione delle somme a favore dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT) occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro in parola;

-    di trasmettere copia della presente Determinazione:

-    al Servizio Ragioneria e Credito della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

-    all’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) Via Napoli 4 Tortoreto Lido (TE);

-    al Servizio B.U.R.A., Pubblicità ed Accesso della Presidenza della Giunta Regionale per la successiva pubblicazione.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA STRUTTURA
SPECIALE DI SUPPORTO “SIR”

Ing. Nello Ventresca











 

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA  TERAMO

 

DETERMINAZIONE 14.04.2003, n. DH12/35:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo – Misura « A » Annualità 2001/2003 (I° Sportello). Domanda n. 04156560163 del 15.06.2001. Opere: realizzazione di stalla e fienile. Ditta: allevamento Martin s.s. di Di Giammartino Gabriele e Marco. Settore Produttivo: zootecnia da latte. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19.03.2001, il contributo in conto capitale di Euro 75.000,00  in favore della ditta: Allevamento Martin s.s., part. IVA 0145558678, legali rappresentanti:

-    Di Giammartino Gabriele nato a Teramo il 31.07.1963 e residente in loc. Cona Faiete di Rocca S. Maria (TE) Cap.6410, codice fiscale: DGM GRL 63L31 L103V;

-    Di Giammartino Marco nato a Teramo il 25.04.1968 e residente in loc. Cona Faiete di Rocca S. Maria (TE) Cap.6410, codice fiscale: DGM MRC 68D25 L103M;

-    con accredito sul c/c n. 1165240, Cod. CAB: 65310, Cod. ABI: 5387, della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, agenzia di Fiorenzuola D’Arda;

-    che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26.06.01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;

-    di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 6 facciate;

-    certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2  facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Troili

 

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 04.02.2003, n. DH4/18:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 20 del Decreto n. 430 del 19 luglio 2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche innovative con sede in Circello (BN) c.da Casaldianni - Azienda Casaldianni, con P.IVA e C.E. 00039200622, è autorizzato alla raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell’apposito registro anagrafico, ospitati presso ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, “Azienda Sperimentale la Torre di Feudozzo”, sita in agro di Castel di Sangro (AQ);

2.   di fare obbligo, altresì, allo stesso Consorzio di fornire tempestivamente alla Direzione Agricoltura, Foreste e sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca (Via Catullo,17, 65127 - Pescara) tutte le variazioni giuridiche - tecniche che dovessero verificarsi nell’ambito aziendale (cambiamento dì sede, cessioni,..), per le determinazioni da adottare;

3.   detta autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca nel caso che il titolare/legale rappresentante del Consorzio contravvenga alle disposizioni contenute nel decreto 19 luglio 2000, n. 403;

4.   di inviare, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di propria competenza copia della presente Determinazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, all’Assessorato alla Sanità — Servizio Veterinario della Regione Campania, all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, all’ A.S.S.L. di Avezzano - Sulmona - Castel di Sangro, all’AlA, alla Direzione Sanità - Servizio Veterinario della Regione Abruzzo e all’ ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, “Azienda Sperimentale la Torre di Feudozzo” sita in agro di Castel di Sangro (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli




DETERMINAZIONE 05.02.2003, n. DH4/20:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Iscrizione Operatori di Inseminazione Artificiale nell’Elenco Regionale – Sezione F -.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2003, Protocollo 2104, dal Signor:

Cognome

DI PALMA

Nome

BEATRICE

Data di nascita

13 dicembre 1970

Comune di nascita

Atri

Provincia

TE

Comune di residenza

PINETO

Provincia

TE

Via/Località

BUONARROTI

N. civico

27

C.a.p.

64025

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

DPLBRC70T53A488M

Titolo di studio

Telefono

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

085/9490603

per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale – Sezione F – VETERINARI;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Vista la legge regionale n. 77/99;

DISPONE

1.   l’iscrizione del Signor:

Cognome

DI PALMA

Nome

BEATRICE

Data di nascita

13 dicembre 1970

Comune di nascita

Atri

Provincia

TE

Comune di residenza

PINETO

Provincia

TE

Via/Località

BUONARROTI

N. civico

27

C.a.p.

64025

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

DPLBRC70T53A488M

Titolo di studio

Telefono

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

085/9490603

 

nell’elenco Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione F – VETERINARI;

2.   al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

T

E

0

3

0

2

F

3.   di fare obbligo al Signor DI PALMA BEATRICE:

3.1.           rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

3.2.           mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

3.3.           utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;

3.4.           certificare, sugli appositi moduli distribuiti dalle locali Associazioni Provinciali Allevatori, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

3.5.           utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

3.6.           non suddividere le singole dosi, nè impiegarle per più di una fecondazione;

3.7.           trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;

3.8.           comunicare alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - della Regione Abruzzo Via Catullo 17, 65100 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 30 gennaio 2003 (protocollo n. 2104 del 4 febbraio 2003);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli

 

 

 

DETERMINAZIONE 03.03.2003, n. DH4/37:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 11 febbraio 2003, Protocollo 2626, dal Signor:

Cognome

FINOCCHIO

Nome

GIANCARLO

Data di nascita

18 novembre 1955

Comune di nascita

Loreto Aprutino

Provincia

PE

Comune di residenza

Loreto Aprutino

Provincia

PE

Via/Località

C.DA CORDANO

N. civico

23

C.a.p.

65010

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

FNC GCR 55S18 E691H

In qualità di Presidente prot-tempore dell’Associazione Provinciale Allevatori di Pescara;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Vista la legge regionale n. 77/99;

Vista  l’attestazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S. di Pescara redatta in data 17 luglio 1997;

AUTORIZZA

L’Ente

Denominazione/Ragione Sociale

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

Comune di residenza

SPOLTORE

Provincia

PE

Via/Località

Via Maiella-Loc. Santa Teresa

N.civico

23

C.a.p.

65010

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

01421780683

a gestire il Recapito di materiale seminale, ubicato in Comune di Loreto Aprutino (PE), Via Passo Cordone, recapito telefonico 085/4972091, per la specie: bovina, suina, bufalina, ovina, caprina, equina, cunicola e canina;

DISPONE

1.   al suddetto Recapito è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

 

P

E

0

0

0

2

R

 

Sigla Provincia

Numero Progressivo Attribuito

Codice struttura

la presente autorizzazione è valida fino al 12 gennaio 2004 e deve essere esposta presso il Recapito di materiale seminale in modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M. decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

2.   di fare obbligo all’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI PESCARA:

2.1.           di detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultino formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

2.2.           di tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l’hanno acquistato o ricevuto in deposito per l’impiego esclusivo in azienda;

2.3.           di comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

2.4.           di rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo al Settore Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

2.5.           di distribuire il ,materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, del D.M. 403/2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto all’articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto;

2.6.           di rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenete i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000, dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all’articolo 13, comma 1, lettera “0” dello stesso decreto;

2.7.           di divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l’uso in Italia;

2.8.           di consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;

2.10.di sottoscrivere con gli operatori pratici le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M. – 403/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli

 

 

 

DETERMINAZIONE 01.04.2003, n. DH4/55:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2003, Protocollo 4059, dal Signor:

Cognome

MERCHIORRE

Nome

DOMENICO

Data di nascita

4 ottobre 1962

Comune di nascita

GESSOPALENA

Provincia

CH

Comune di residenza

GESSOPALENA

Provincia

CH

Via/Località

P.ZZA NENNI

N. civico

 

C.a.p.

66010

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

MLC DNC 62R04 D996L

In qualità di Presidente prot-tempore dell’Associazione Provinciale Allevatori di CHIETI;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Vista la legge regionale n. 77/99;

Vista  l’attestazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S. di CHIETI redatta in data 23 dicembre 1999;

AUTORIZZA

l’Ente

Denominazione/Ragione Sociale

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

Comune di residenza

CHIETI

Provincia

CH

Via/Località

Via Osento

N.civico

22

C.a.p.

66013

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

0.0300380699

a gestire il Recapito di materiale seminale, ubicato in Comune di Chietri via Osento 22, recapito telefonico 0871/564867, per la specie: bovina, ovicaprina, suina, bufalina, e cunicola;

DISPONE

1.   al suddetto Recapito è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

 

C

H

0

0

0

1

R

 

Sigla Provincia

Numero Progressivo Attribuito

Codice struttura

la presente autorizzazione è valida fino al 20 aprile 2004 e deve essere esposta presso il Recapito di materiale seminale in modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M. decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

2.   di fare obbligo all’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI CHIETI:

2.1.di detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultino formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

2.2.           di tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l’hanno acquistato o ricevuto in deposito per l’impiego esclusivo in azienda;

2.3.           di comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

2.4.           di rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo al Settore Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

2.5.           di distribuire il ,materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, del D.M. 403/2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto all’articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto;

2.6.           di rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenete i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000, dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all’articolo 13, comma 1, lettera “O” dello stesso decreto;

2.7.           di divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l’uso in Italia;

2.8.           di consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;

2.9 di sottoscrivere con gli operatori pratici le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M. – 403/2000;

3.0 di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli

 

 

 

DETERMINAZIONE 01.04.2003, n. DH4/56:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni – Iscrizione Operatori di Inseminazione Artificiale nell’Elenco Regionale – Sezione F -.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 6 marzo 2003, Protocollo 4462, dal Signor:

Cognome

DI GREGORIO

Nome

FEDERICO

Data di nascita

28 GENNAIO 1976

Comune di nascita

LEGNANO

Provincia

MI

Comune di residenza

PENNE

 

Via/Località

Via Giovanni De Caesaris

N. civico

6

C.a.p.

65017

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

DGR FRC 76A28 E514E

Titolo di studio

Telefono

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

085/8270940 / 33818124433

per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale – Sezione F – VETERINARI;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Vista la legge regionale n. 77/99;

DISPONE

1.   l’iscrizione del Signor:

Cognome

DI GREGORIO

Nome

FEDERICO

Data di nascita

28 GENNAIO 1976

Comune di nascita

LEGNANO

Provincia

MI

Comune di residenza

PENNE

 

Via/Località

Via Giovanni De Caesaris

N. civico

6

C.a.p.

65017

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

DGR FRC 76A28 E514E

Titolo di studio

Telefono

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

085/8270940 / 33818124433

nell’elenco Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione F – VETERINARI;

2.   al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

P

E

0

1

7

2

F

3.   di fare obbligo al Signor DI GREGORIO FEDERICO:

3.1.           rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

3.2.           mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

3.3.           utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;

3.4.           certificare, sugli appositi moduli distribuiti dalle locali Associazioni Provinciali Allevatori, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

3.5.           utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

3.6.           non suddividere le singole dosi, nè impiegarle per più di una fecondazione;

3.7.           trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;

3.8.           comunicare alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale. Alimentazione, Caccia e Pesca - della Regione Abruzzo Via Catullo 17, 65100 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 3 marzo 2003 (protocollo n. 4462 del 5 marzo 2003);

4.   di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli

 



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE

 

DETERMINAZIONE 27.03.2003, n. DG5/126:

Società “ECOGRAFIA S.R.L.” – Autorizzzazione all’esercizio del poliambulatorio “ECOMEDICALSERVICE” sito in via Brunelleschi, 3 – Villa Rosa di Martinsicuro (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto riportato in narrativa

-    Di autorizzare la Società denominata “ECOGRAFIA s.r.l.” legalmente rappresentata dal Sig. Di Saverio Ugo, ad aprire e porre in esercizio un Poliambulatorio denominato “ECOMEDICALSERVICE”, sito in Via Brunelleschi n. 3 – villa Rosa di Martinsicuro (TE), la cui Direzione Tecnica è affidata alla Dr.ssa Maria Grazia Malatesta, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, regolarmente iscritta all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ascoli Piceno al numero 2486, che risponderà personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei titoli del personale operante presso la struttura di che trattasi.

-    la titolarità della presente autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri se non espressamente autorizzati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuliano Rossi


 

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DG11/13:

Variazione ragione sociale, ditta “SACA SUD SRL”  che assume denominazione “EURO CASH SRL” con sede, invariata, in via S. Andrea, 97/d, Comune di Avezzano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa

1)   I decreti  di riconoscimento di seguito elencati,

-    CEE 2118/M nota 600.8/24475/39.17/2742 del 27 ottobre 2000;

-    CEE 2118/S nota 600.8/24475/39.17/2743 del 27 ottobre 2000;

-    CEE 1423/L nota 600.8/80.83/39.20/1059 del 15 dicembre 2000;

-    CEE 1423/LP nota 600.8/80.83/39.20/1059 del 15 dicembre 2000;

precedentemente rilasciati alla Ditta “SACA SUD SRL” per lo stabilimento sito in Via S. Andrea, 97/d del Comune di Avezzano (AQ), sono volturati alla ditta “EURO CASH SRL”; lo stabilimento rimane iscritto negli speciali registri previsti dalle normative di riferimento;

2)   il Sig. Di Cinto Andrea, legale rappresentante della Ditta “euro cash srl” – che per gli effetti del presente Atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativi dell’omonimo stabilimento sito in Via S. Andrea, 97/d, comune di Avezzano (AQ) – è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale, per il tramite della U.S.L. territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;

3)   la pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli




DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 01.04.2003, n. DF3/31:

Autodemolizione Sider Pescara s.r.l. – via Tiburtina n. 374 – 65122 Pescara – Rinnovo dell’Autorizzazione Regionale n. 408 del 25.2.1998, prorogata di un anno in base al provvedimento n. 98 del 21.2.2001, per attività di autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione regionale n. 408 del 25.02.1998, prorogata di un anno in base al provvedimento n. 98 del 21.02.2001, per attività di autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti pericolosi e non pericolosi, a favore della Ditta Autodemolizione Sider Pescara s.r.l. - Via Tiburtina n. 374 - 65122 Pescara;

2)   di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 1) è subordinata al rispetto delle condizioni dettate dall’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale di Pescara) con nota n. 2021/CA-PE del 02.04.2003, di seguito elencate:

      Pieno rispetto delle prescrizioni della DGR. n. 408/98 punto 3);

-    Manutenzione dell’area impermeabilizzata di smontaggio e delle fosse di decantazione

-    Lo stoccaggio delle auto ancora da bonificare deve avvenire solo nelle aree impermeabilizzate; la Ditta potrà completare la pavimentazione per tutta l’area di stoccaggio delle auto ancora da bonificare con rete di raccolta reflui e acque. meteoriche dandone, prima dell’inizio dei lavori, comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti essendo tale intervento una variante non sostanziale al progetto;

-    Stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti nel rispetto della normativa vigente;

-    Rispetto di quanto previsto dai criteri riportati nelle pagg. 1820-1821 “impianti di rottamazione veicoli a motore fuori uso” del Piano Regionale dei Rifiuti;

-    Per lo stoccaggio degli oli minerali esausti, la Ditta dovrà rispettare i vari adempimenti dettate dalle nonne tecniche (All. C del D.M. 16 maggio 1996 n. 392), comunicando all’A.R.T.A e al Servizio Gestione Rifiuti, entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento la presentazione dello stato di fatto con evidenziazione di tutte le carenze rispetto al D.M. citato, e entro sei mesi la presentazione del progetto esecutivo di adeguamento.

3)         di stabilire che, in conformità a quando previsto dall’art. 28 comma 3 del D.lgs. n. 22/97, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

4)         di stabilire che, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da parere dell’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale di Pescara) n. 2021/CA-PE del 02.04.2003, possono essere trattati i soli rifiuti (sottoelencati) con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente;



5)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    che, le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate.

7)   di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n.  22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Pescara e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8)   di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

9)   di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 408 del 25.02.1998;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pescara (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara e all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Pescara;

11) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta Autodemolizione Sider Pescara s.r.l. - Via Tiburtina n. 374 - 65122 Pescara;

12) di disporre alla pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo di Palo

 

 

DETERMINAZIONE 10.04.2003, n. DF3/32:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, artt. 27 e 28 e successive modifiche ed integrazioni. – L.R. 28.4.2000, n. 83 – Ditta Recinella Giuseppe – Strada Comunale per Tassoni, 50/b – Località Floriano 64012 Campli (TE). – Realizzazione ed esercizio di un centro di autodemolizione, recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili (rotami ferrosi e non).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, il progetto relativo alla realizzazione di un centro di autodemolizione, recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili (rottami ferrosi e non) della Ditta Recinella Giuseppe, da realizzarsi in Strada Comunale per Tassoni, 50/B Località Floriano 64012 Campli, individuato al Catasto terreno al foglio 2) particella 319 e al foglio 5) particelle 1 e 27, avente un superficie complessiva pari a mq 2200, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

- Relazione tecnica – Attestazioni

All. n. 1

- Relazione geologica e geotecnica

All. n. 2

- Documentazione fotografica

All. n .3

- Contratto di comodato datati 27.04.1998

All. n. 4

- Planimetria (per un raggio = 1 Km intorno all’impianto) – scala 1:5000

All. n. 5

- Tav. 1 – Planimetrie

All. n. 6

- Tav. 2 – Planimetria generale – scala 1:200

All. n 7

- Tav. 3 – Piante, prospetti e sezioni dei fabbricati – scala 1:100

All. n. 8

- Tav. 4 – Particolari costruttivi delle attrezzature e degli impianti

All. n. 9

2)   di autorizzare la Ditta Recinella Giuseppe a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto in oggetto;

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – Pescara;

4)   di autorizzare, la suddetta ditta, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, all’esercizio dell’attività di un centro di autodemolizione, recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili (rottami ferrosi e non), per le seguenti tipologie e quantitativi dei rifiuti:

5)   di stabilire che, in merito all’aggiornamento di CER è necessario acquisire da parte di questo Servizio relativo parere ARTA (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) che la predetta Agenzia predisporrà nel termine di gg. 90 dalla data di notifica del presente provvedimento;

6)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell’impianto comunicata nella forma e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. n. 83/2000; ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

7)   di stabilire, altresì, che prima dell’avvio delle operazioni di esercizio la ditta deve ottemperare alle prescrizioni, di seguito riportasti, dettate:

-    dal Servizio del Genio Civle di Teramo con nota n. 00223 del 13.01.1999 e con nota del 02.05.2002 prot. 34210:

-         -    che venga depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di Teramo, un progetto delle strutture da realizzare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 17.12.1996, n. 138, trattandosi di opere ricadenti in zona dichiarata sismica ai sensi dell’art. 3 della legge 02.02.1974, n. 64;

-         che gli edifici e le costruzioni in genere, vengano posizionati a distanza non inferiore a ml. 10 dal ciglio della sponda del corso d’acqua denominato Fosso Ramaceti, che confina con l’area si cui dovrà realizzarsi l’impianto;

-         che la recinzione e le alberature vengano posizionate anch’esse a distanza non inferiore a ml. 4.00 dal ciglio della sponda del medesimo corso d’acqua, su cui prospettano;

-         la realizzazione di un centro di demolizione di veicoli, confinate con il fosso Tassoni-Ramaceti può essere ammissibile purchè siano rispettate le distanze legali imposte alle costruzioni, agli scavi ed alle piantagioni, art. 96 del T.U. 523/1904;

-    dal comitato Regionale degli Esperti nella seduta del 09.09.1999:

-         le tipologie di rifiuti cui si riferisce la richiesta riportata in elenco con relativo codice CER devono intendersi limitatamente ad una provenienza della demolizione di veicoli fuori uso;

-         l’altezza delle carcasse sovrapposte non deve mai superare il livello della barriera arborea perimetrale;

-         il richiedente deve munirsi di regolare autorizzazione allo scarico delle acque e di ogni altra specifica autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

-    dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo nota prot. 5705 del 09.11.1998:

-         sia impedito alle acque meteoriche provenienti da monte di penetrare nell’area del centro di demolizione e possano quindi defluire in modo incontrollato, verso il sottostante ruscello;

-         siano adottate tutte le misure possibili atte a prevenire l’inquinamento atmosferico e da rumore;

-         siano attuati interventi periodici di disinfestazione e di derattizzazione.

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, così come descritto nei relativi elaborati progettuali, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti; così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

10) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11) di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. competente, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

12) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale di Teramo, ed al comune di Campli (TE);

14) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Recinella Giuseppe – Strada comunale per Tassoni, 50/B Località Floriano – 64012 Campli (TE), e all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Teramo;

15) di provvedere alla pubblicazione, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo



DETERMINAZIONE 10.04.2003, n. DF3/33:

D.G.R. 1966 del 15.09.1999 – Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, art. 27 – Rinnovo dell’Autorizzazione Regionale relativa alla realizzazione ed all’esercizio di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ubicata in località Mozzano del Comune di Capitignano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di rinnovare, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e della L.R. n. 83/2000 così come disciplinato dalla D.G.R. n. 1966 del 15.09.1999, a favore deI Comune di Capitignano per il completamento della discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani alle seguenti condizioni e prescrizioni:

a)   procedere al completamento del 1° lotto denominato in relazione tecnica “1° ampliamento” a quota mt. 881 s.l.m e che le opere di cui al parere ARTA siano realizzate nel termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

b)  che al termine di detto completamento il Comune provveda a dare comunicazione all’ARTA dell’avvenuto completamento e che l’ARTA relazioni in merito alla Regione Abruzzo- Servizio Gestione Rifiuti;

c)   che a seguito della fine lavori può essere dato avvio all’esercizio del 1° lotto denominato in relazione tecnica “1° ampliamento”, secondo quanto già disposto nella D.G.R. n. 1966 del 15.09.1999 e con le modalità indicate dalla L.R. n. 83/2000 art n. 22;

2)   di stabilire che, per la realizzazione dei lotti successivi della discarica, il Comune di Capitignano (AQ) alla fine di ogni singola fase di costruzione proceda, in conformità a quanto disposto al predetto art. 22 della L.R. n. 83/00. ad inviare alla Regione Abruzzo la necessaria documentazione;

3)   di subordinare l’autorizzazione:

a)   a quanto stabilito dalla L.R n. 83/2000 art. 28, per quanto attiene l’ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

b)  a quanto stabilito dalle vigenti normative per quanto attiene allo smaltimento di rifiuti tal quali in discarica;

c)   all’obbligo di tenere il. registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

d)  all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

4)   di obbligare il Comune di Capitignano a provvedere agli adempimenti indicati all’Art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, nei limiti temporali previsti;

5)   di prescrivere che le operazioni di trattamento e smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-               le fasi di trattamento e smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-               deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-               deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-               devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado            dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza,   sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed             energia;

6)   di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico del Comune beneficiario della presente autorizzazione, derivante dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

7)   di richiamare il Comune interessato al pieno rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente nella materia;

8)   di confermare, inoltre, per quanto applicabili, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1966 del 15.09.99, non riportate nel presente provvedimento;

9)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, dei D. Lgs. n. 22/97;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Capitignano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di L’Aquila);

11) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Comune di Capitignano (AQ);

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo

 

 

DETERMINAZIONE 10.04.2003, n. DF3/34:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 – L.R. 28.4.2000, n. 83 – C.I.R.S.U. – Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei r.s.u. – Via F. Turati, 83 – Giulianova (TE) – Integrazione tipologie di rifiuto: (rifiuti agrochimici CER 020109), (pneumatici usati CER 160103), da avviare presso la piattaforma di tipo “A” ubicata in loc. Grasciano del Comune di Notaresco (TE), autorizzata con D.G.R. n. 3364 del 17.12.1997 e prorogata con determinazione n. 29 del 18.03.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di integrare, la Determinazione n. DF3/29 del 18.03.2003 a favore del C.I.R.S.U. - Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei r.s.u.- Via F. Turati, 83 - Giulianova (TE), con le tipologie di rifiuti sottoelencati:

-    agrochimici CER 02 01 09;

-    pneumatici usati CER 16 01 03

2)   di confermare, per intero quanto riportato nella Determinazione n. DF3/29 del 18.03.2003;

3)   di notificare il presente provvedimento al C.I.R.S.U. - Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Via F. Turati, 83 -64022-Giulianova (TE);

4)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Notaresco (TE), alla Amministrazione Provinciale di Teramo e al competente Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A.;

5)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo


 

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 26.03.2003, n. DF2/273:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “macchina elettrosaldata” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ME.CO.M.  ubicata in Comune di Montesilvano (PE), via Danubio 75. Rettifica ordinanza dirigenziale DF2/76 del 1.6.2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di rettificare l’ordinanza dirigenziale n. DF2/76 del 1.6.2001, sostituendo, là dove viene citato “impianto di lavorazione e trasformazione dei derivati della vergella”, con “macchina elettrosaldata”così come descritto nella relazione tecnica allegata alla D.G.R. di autorizzazione n. 199 del 10.2.1999, e là dove viene riportato “Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo” con “Dipartimento Provinciale di Pescara Abruzzo”;

2)   Fare proprie con il presente atto, tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell’ordinanza dirigenziale n. DF2/76 del 1.6.2001;

Omissis

4)   Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


 

 

DETERMINAZIONE 10.04.2003, n. DF2/278:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “sala pesa e linea di confezionamento IMA C80R/A81” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta AVENTIS PHARMA da ubicarsi in S.S. 17 – Km 22 – Comune di Scoppito (AQ).

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, ai sensi dell’art. 15 lett. a) del D.P.R. 203/88, la Ditta AVENTIS PHARMA per l’impianto di “sala pesa e linea di confezionamento IMA C80R/A81”da ubicarsi in S.S. 17 – Km. 22 – Comune di Scoppito (AQ) , così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nelle tabelle riassuntive datate 18.7.2002 (All. n. 7) e 16.9.2002 (All. n. 8) – parti integranti e sostanziali  della presente determinazione e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nelle stesse tabelle riassuntive;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.Franco Costantini

 

 

DETERMINAZIONE 11.04.2003, n. DF2/280:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “stampaggio a freddo” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta YKK FASTNERS da ubicarsi in Comune di Colonnella (TE), c.da Valle Cupa, 9.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta YKK FASTNERS per l’impianto di “stampaggio a freddo” da ubicarsi in c.da Vallecupa – Comune di Colonnella (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 1.4.1998 – parte integrante e sostanziale  della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 

 

DETERMINAZIONE 14.04.2003, n. DF2/281:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “pulitura e molitura dei cereali” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) – della Ditta DE CECCO da ubicarsi in zona industriale – comune di Fara S. Martino (CH).

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, ai sensi dell’art. 15 lett. a) del D.P.R. 203/88, la Ditta DE CECCO per l’impianto di “pulitura e molitura di cereali”da ubicarsi in zona industriale – Comune di Fara S. Martino (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 28.8.2002 – parte integrante e sostanziale  della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.Franco Costantini

 




DETERMINAZIONE 14.04.2003, n. DF2/282:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “pasta alimentare” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta DE CECCO ubicato in loc. Madonna della Croce, Comune di Ortona (CH). Rettifica determinazione dirigenziale  n. DF2/258 del 13.3.2003.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di integrare la determinazione dirigenziale n. DF2/258 del 13.3.2003, specificando che la ditta MOLINO PASTIFICIO DE CECCO è autorizzata anche ad effettuare i controlli a campione su camini provenienti da impianti destinati alla medesima produzione, a condizione che sugli impianti aventi le medesime caratteristiche, annualmente venga sempre eseguito il controllo sul camino avente sezione maggiore e, in maniera alternativa negli anni, controlli su uno di quelli aventi caratteristiche simili, ma sezioni minori;

2)   Di confermare tutte le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. DF2/258 del 13.3.2003;

Omissis

4)   Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 



DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DF2/283:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “abbattimento” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta BURAN S.r.l. da ubicarsi in via S. Giovanni 125 Comune di colonnella (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 203/88, la Ditta BURAN per l’impianto di “abbattimento” da ubicarsi in - Comune di Colonnella (TE), Via S. Giovanni 125, così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 5.8.2002 – parte integrante e sostanziale  della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 

 


 

 

DETERMINAZIONE 15.04.2003, n. DF2/284:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “termosverniciatura – punto E35” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta TERMOTECNICA ABRUZZESE da ubicarsi in c.da Vallecupa del Comune di Colonnella (TE).

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta TERMOTECNICA ABRUZZESE per l’impianto di “termosverniciatura punto E35” - da ubicarsi in c.da Vallecupa, Comune di Colonnella (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E35, riportate nella tabella riassuntiva datata 28.8.2002 – parte integrante e sostanziale  della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 

 

 


 

 

PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

GABINETTO DELLA PRESIDENZA

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

 

- Pubblicazione elenco nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77.

AVVISO PUBBLICO

OFFICINA MUSICALE

Statuto Associazione, art. 12.

Designazione di un rappresentante della Regione Abruzzo in seno all’Assemblea dell’Associazione.

ASSOCIAZIONE TEATRALE ABRUZZESE MOLISANA (ATAM)

Statuto Associazione, art. 8.

Designazione di cinque rappresentanti della Regione Abruzzo in seno all’Assemblea dell’Associazione.



- Avviso pubblico per la nomina del Difensore Civico (Allegato “1” deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 60 del 15 maggio 2003).

 

AVVISO PUBBLICO

"Disciplina del termine e delle modalità per la presentazione delle domande per la nomina a Difensore Civico della Regione Abruzzo".

Art. 1

Finalità

In attuazione dell'art. 10 della L.R. 20 ottobre 1995, n.126, così come modificato con L.R. n.64/96, il presente avviso pubblico definisce il termine e le modalità per la presentazione delle domande per la nomina a Difensore Civico della Regione Abruzzo.

Art. 2

Requisiti e cause ostative

1)     Ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. n. 126/1995 il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale.

2)     Non possono ricoprire l'incarico di Difensore civico i cittadini che siano stati candidati nelle competizioni elettorali politico-amministrative o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive o di direzione politica o sindacale negli ultimi 5 anni

3)     Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi della legge n. 154/1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 gg. dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina.

4)     L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi di direzione politica o sindacale e con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

Art. 3

Termine

1)     Coloro che siano in possesso dei requisiti per essere nominati Difensore Civico della Regione possono farne richiesta scritta, in carta libera, al Presidente del Consiglio regionale, via Iacobucci, 4 - 67100 L'Aquila, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), pena l'esclusione.

2)     Ai fini dell'osservanza del termine di cui sopra fa fede la data del timbro postale di spedizione.

3)     Sulla busta contenente la richiesta va apposta, pena l'esclusione, la dicitura: "Istanza per la nomina a Difensore Civico della Regione Abruzzo".

Art. 4

Documentazione

1)     Alla domanda, di cui al precedente art. 2, devono essere allegati, pena l'esclusione:

a)     un dettagliato curriculum, debitamente sottoscritto, comprovante il possesso di capacità, competenza ed esperienza correlate all'incarico da ricoprire;

b)     dichiarazione dell'interessato, redatta secondo il modello allegato "A", riguardante il possesso dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale e l'assenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 9 della L.R. n. 126/95.

2)     Le domande, regolarmente pervenute e corredate della prescritta documentazione, saranno esaminate dal Servizio Affari della Presidenza e trasmesse ai Capigruppo consiliari ed al Servizio Affari Assembleari, ai sensi e per gli effetti della L.R. 11 agosto 1977, n. 41.


ALLEGATO "A"

 

Dichiarazione da allegare alla domanda per la nomina a "Difensore Civico della regione Abruzzo".

Il sottoscritto ____________________________________________, a corredo della domanda per la nomina a "Difensore Civico della Regione Abruzzo", dichiara sotto la propria responsabilità:

1)     di essere in possesso dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale.

2)     di non essere stato candidato in competizioni elettorali politico-amministrative e di non aver ricoperto cariche pubbliche elettive o di direzione politica o sindacale negli ultimi 5 anni, ai sensi dell'art. 9, comma 1° della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126;

 

(Eventualmente)

                                                                      

A tale fine precisa di trovarsi, al momento, nella seguente condizione di ineleggibilità e/o incompatibilità prevista dall'art. ….. della legge 23 aprile 1981, n. 154:………………………
ma di avvalersi della facoltà di far cessare tale causa ostativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 della citata L.R. n. 126/95.

                                                                      

                                                                       

                                                                      

Il sottoscritto, inoltre, autorizza il Consiglio regionale al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento delle procedure di nomina del Difensore Civico della Regione Abruzzo.

                                                                      

       Data..........…………                                                

                                                                      

                                                                                              In fede                

                                                                                 ………………………

 

 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

Concessione sanatoria di derivazione acqua per uso innaffiamento giardino. Comune di Alba Adriatica. Ditta Hotel Atlante di Di Pentima Levino. Decreto di concessione n. DN5/22 del 18.02.03.

 

 

Concessione sanatoria di derivazione acqua per uso innaffiamento giardino. comune di Alba Adriatica. Ditta Hotel Atlante di Di pentima Levino. Decreto di concessione n. DN5/22 del 18.02.03

Determinazione n. DN5/22 del 18.02.2003 e n. DN5/39 del 14.03.03

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta HOTEL ATLANTE di DI PENTIMA LEVINO con sede legale in Via Veneto, 41 – Alba Adriatica -, di derivare acqua dal pozzo tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0,01 da utilizzare per uso Innaffiamento Giardino.

Art. 2

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.06.94, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 478 del 5.12.2002 e salvo provvedimenti regionali che dovessero essere adottati ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 152/99 citato in premessa.

Art. 3

La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data di scadenza dell’annualità in corso, l’annuo canone di .Euro 92,96 ( £.180.000).....

Omissis

L’Aquila, lì 18.02.2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Ing. Pierfranco Colangeli

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 478 DEL 5.12.2002


DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,

PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO sede de L’AQUILA

GENIO CIVILE - TERAMO

Ufficio Attività Amministrative

Omissis

- Art. 1 -

QUANTITA’ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE.

La quantità d’acqua derivata per uso Innaffiamento Giardino in località Via Veneto del Comune di Alba Adriatica è fissata in misura non superiore a moduli 0,01 d’ acqua (modulo calcolato ai sensi dell’art. 1081 comma 3 del c.c.) cui corrisponde una portata di 1 l/sec.. L’acqua derivata verrà utilizzata a ciclo chiuso senza restituzione dei reflui.

- Art. 2 -

LUOGO E MODO DELLA DERIVAZIONE

Le opere di presa dell’acqua si trovano nella località Via Veneto del  Comune di Alba Adriatica in sponda destra del subalveo del Torrente Vibrata (iscritto al n. 164 dell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un pozzo del diametro di circa 80 cm. e della profondità di circa 25 m.

Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico Geom. Antonio Di Gennaro, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da n. 1 elaborato tecnico e una relazione tecnica.

- Art. 4 -

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE.

La Ditta concessionaria è tenuta all’installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l’Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara.

-Art 5 -

GARANZIE DA OSSERVARSI.

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l’acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità del pozzo ed alla zona interessata dall’emungimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall’Amministrazione concedente. .Inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a sospendere l’emungimento, a termine dell’art. 12 bis del T.U. 1775/33, introdotta dal D.Lgv. 275/93, così come sostituito dall’art 23 - comma 3 - del D. Lgv. 152/99, dandone tempestiva comunicazione al Servizio concedente, qualora il livello statico e dinamico dell’acqua di falda dovesse subire modifiche sostanziali, ovvero dovesse verificarsi una delle condizioni previste dal 3° comma del succitato art. 23.

 

- Art. 8 -

DURATA DELLA CONCESSIONE.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 1.06.1994 (data di effettivo inizio della derivazione). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.

Omissis

f.to Di Pentima Levino

Il Dirigente del Servizio

f.to Dr. Ing. Ettore Ricci

Teramo li, 5.12.2002



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

 

-Avviso di deposito “Progetto relativo ad una centrale termoelettrica della potenza di 400 MW a ciclo combinato nel Comune di Montenero di Bisaccia (IS). Richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi della L. 55/02, della pronuncia di compatibilità ambientale DPCM 377/88, dell’autorizzazione ambientale integrata, Direttiva 96/61/CE”.

AVVISO AL PUBBLICO

Progetto relativo ad una centrale termoelettrica della potenza di 400 MW a ciclo combinato nel Comune di Montenero di Bisaccia (IS). Richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi della L. 55/02, della pronuncia di compatibilità ambientale DPCM 377/88, dell’autorizzazione ambientale integrata, Direttiva 96/61/CE”.

 

 

Art. 8, comma 3 e 4 DGR 119/02 e successive modifiche e integrazioni

Si comunica che dal 17/04/2003 è pubblicato sul sito internet http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA (sezione “pratiche on-line) l’avviso di deposito presso la Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto Ambientale —Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - in Via Leonardo da Vinci, 1 67100 L’Aquila - Piano Terra — ai sensi dell’ Art 8, comma 3 e 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 119 del 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni il Progetto avente per oggetto:

Progetto relativo ad una centrale termoelettrica della potenza di 400 MW a ciclo combinato nel Comune di Montenero di Bisaccia (IS). Richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi della L. 55/02, della pronuncia di compatibilità ambientale DPCM 377/88, dell’autorizzazione ambientale integrata, Direttiva 96/61/CE.

Progetto presentato dalla ditta: ACEA Spa ed Horizon Energy Development Inc. Prot:

4302 del 08.04.2003.

Trattasi di una centrale a ciclo combinato non ricadente nel territorio abruzzese, della potenza dì circa 400 MW, ma nel territorio della Regione Molise nel Comune di Montenero di Bisaccia in provincia di Isernia. Il percorso del metanodotto di adduzione interessa il comune di San Salvo (CH); inoltre sono interessati come fall-out alcuni siti SIC ricadenti nella regione Abruzzo

Si rende noto che dalla data di pubblicazione sul sopra citato sito internet decorre il termine di 45 giorni per l’inoltro di eventuali istanze osservazioni e pareri da parte di Enti Pubblici, Privati Cittadini, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste etc.

Il responsabile del procedimento è il geom. Adriano Di Ventura - Tel. 0862/363231, Fax 0862/363486

Il responsabile dell’ informazioni è l’Ing. Patrizia De lulis - Tel. 0862/363249.

 

 

-Avviso di deposito “Progetto per la sostituzione di impianti di risalita esistenti con: seggiovia biposto “Le Piane – Guado di Coccia “; seggiovia quadriposto “Guado di Coccia – Serra Campanile”; seggiovia quadriposto “Guado di Coccia – Serra Carracino”; seggiovia quadriposto “Serra Carracino – Tavola Rotonda”.

 

 

AVVISO AL PUBBLICO

Art, 8, comma 3 e 4 DGR 119/02 e successive modifiche e integrazioni

Si comunica che dal 7/04/2003 è pubblicato sul sito internet http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA (sezione “pratiche on-line) l’avviso di deposito presso la Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto Ambientale -Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - in Via Leonardo da Vinci, 1 67100 L’Aquila - Piano Terra - ai sensi dell’ Art 8, comma 3 e 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 119 del 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni del progetto presentato dalla Ditta “Comune di CAMPO DI GIOVE”; avente per oggetto:

“Progetto per la sostituzione di impianti di risalita esistenti con : seggiovia biposto “Le Piane - Guado di Coccia”; seggiovia quadriposto “Guado di Coccia Serra Campanile”; seggiovia quadriposto “Guado di Coccia - Serra Carracino”; seggiovia quadriposto “Serra Carracino - Tavola Rotonda”.

Tale progetto è sottoposto alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 dell’art, 7 ed alla lettera b) punto 12) dell’allegato B) della D.G.R. 119/2002.

Il progetto prevede:

1)   Sostituzione di una cabinovia con una seggiovia biposto, denominata “Le Piane — Guado di Coccia”, ad ammorsamento fisso di lunghezza pari a ml. 1455 con stazione di partenza posta a quota 1156 m.slm. e stazione di arrivo a 1669 m.slm. per un dislivello di ml 516, con portata oraria di 1200 persone;

2)   Sostituzione di una sciovia esistente, denominata “Guado di Coccia — Serra campanile”, con una seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso di lunghezza pari a ml 545 con stazione di partenza posta a quota 1659 m.slm. e stazione di arrivo a quota 1786 m.slm. per un dislivello di ml. 127, con portata oraria di 1800 persone;

3)   Sostituzione di una sciovia esistente, denominata “Guado di Coccia — Serra Carracino”, con una seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso di lunghezza pari a ml. 1099 con stazione di partenza posta a quota 1673 m.slm, e stazione di arrivo a quota 2009 m.slm. per un dislivello di ml. 336, con portata oraria di 1800 persone;

4)   Sostituzione di una sciovia esistente, denominata “Serra Carracino — Tavola Rotonda”, con una seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso di lunghezza pari a ml 1502 con stazione di partrenza posta a quota 1998 m. slm. e stazione di arrivo a quota 2310 m. slm. per un dislivello di ml 312, con portata oraria di 1800 persone.

Si rende noto che dalla data di pubblicazione sul sopra citato sito internet decorre il termine di 45 giorni per l’inoltro di eventuali istanze osservazioni e pareri da parte di Enti Pubblici, Privati Cittadini, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste etc.

Il responsabile del procedimento è il geom. Adriano Di Ventura - Tel 0862/363231, Fax 0862/363486

Il responsabile dell’ informazioni è l’Ing. Patrizia De Iulis - Tel. 0862/363249.

 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

 

Decreto Presidenziale di approvazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 18.04.03, per l’attuazione del Piano Territoriale Provinciale – Annualità 2001 (Triennio 2001 – 2003) sulle Politiche Migratorie - D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

AMMINISTRAZIONE  PROVINCIALE DELL’AQUILA

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 45 del D. L.gs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Vista la delibera consiliare della Regione Abruzzo n. 79/4 del 29.10.2002 concernente il Programma regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati – Triennio 2001/2003 – Annualità 2001;

Considerato quanto previsto da detto Programma in relazione ai compiti affidati alle Amministrazioni Provinciali;

Preso atto che in data 18 aprile 2003, è stato sottoscritto l’ Accordo di Programma per l’attuazione del  Piano Territoriale, costituito dai progetti esecutivi degli Enti locali e dal Piano Economico recante la prevista copertura finanziaria;

DECRETA

- di approvare l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano Territoriale Provinciale – annualità 2001 – triennio 2001/2003 e relativo Piano economico;

- di trasmettere lo stesso alla Regione Abruzzo – Servizio Servizi Sociali – Viale Bovio 425 – Pescara, per quanto di competenza;

- di provvedere, altresì, alla trasmissione al B.U.R.A., per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L’Aquila, 22 Aprile 2003

Il VICE PRESIDENTE

Dott. Gianfranco Giuliante




AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE

L'AQUILA

 

Graduatoria del concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina di Chirurgia Generale.

 

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del D.P.R. 483/97, si comunica la graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Chirurgia Generale – approvata con  deliberazione del Direttore Generale n. 512 dell’11.9.2002.

1) CENTI Daniele

Punti 81,195

Su 100

2) SCARDAMAGLIA Fabrizia

Punti 73,5

Su 100

3) DI MARCO Renato

Punti 69,17

Su 100

4) ROSSI Mauro

Punti 68,663

Su 100

5) DI NUCUOLO Aniello

Punti 66,58

Su 100

6) DEL GRANDE Enrica

Punti 65,215

Su 100

7) PIOVANELLO Paolo

Punti 64,42

Su 100

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Mazzocco



COMUNE DI CELANO (AQ)

 

-Avviso di deposito nella Segreteria Comunale degli atti relativi al procedimento espropriativo inerente i lavori di “Riqualificazione dell’area compresa tra Via Mura Nuove e Via S. Ferrante”.

 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 865 del 22.10.1971

Rende noto

che presso questa Segreteria Comunale si trovano depositati i seguenti atti:

Relazione esplicativa,piano parcellare ed elenco ditte,stralcio dei piani urbanistici ed i verbali di constatazione relativi ai beni da espropriare per la realizzazione dell’opera suddetta. Chiunque possa avervi interesse può prendere visione dei detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso sul BURA.

Celano lì

Il tecnico incaricato

f.to Geom.Giovanni Cesario

Il Responsabile del S.T.

f.to Dr.Ing.Valter Specchio


 

 

-Avviso di deposito nella Segreteria Comunale degli atti relativi al procedimento espropriativo inerente i lavori per la realizzazione delle infrastrutture primarie nell’area artigianale, depurazione acque nere e condotta di adduzione.

 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 865 del 22.10.1971

Rende noto

che presso questa Segreteria Comunale si trovano depositati i seguenti atti:

Relazione esplicativa,piano parcellare ed elenco ditte,stralcio dei piani urbanistici vigenti ed i verbali di constatazione; relativi ai beni da espropriare e/o asservire per la realizzazione dell’opera sopra indicata.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione dei detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso sul BURA.

Celano lì

IlTecnico Incaricato

Geom.Giovanni Cesario

 

 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)

 

-Localizzazione area per realizzazione depuratore comprensoriale.

 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Si rende noto ai sensi dell’ art. 10 della L.R. 18/83 nel testo vigente che il Consiglio Comunale con Delibera n. 128 del 04.12.2002 ha adottato, in variante al Piano Regolatore 5enerale, la localizzazione dell’area occorrente per realizzare l’impianto di depurazione comprensoriale previsto in prossimità del Fiume Alento laddove quest’ultimo è attraversato dal viadotto dell’autostrada A14. Detta deliberazione e i relativi elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico per 45 giorni, a partire dalla data odierna. Entro il termine del suddetto periodo chiunque può presentare osservazioni.

Francavilla al Mare

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA

Germano Prosdocimi


 

 

-Deliberazione di C.C. n. 60 del 24.03.2003. avente ad oggetto: Approvazione ampliamento complesso turistico Sporting Hotel Villa Maria (Accordo di Programma) – Ratifica conclusioni della conferenza di Servizi.

 

 

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese;

DELIBERA

1)   Di ratificare le risultanze della Conferenza di Servizi conclusiva, così come riassunte nella Determina di conclusione del Procedimento del Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune, datata 07.02.2003, relative al progetto di ampliamento e riqualificazione del complesso turistico alberghiero Sporting Hotel Villa Maria approvato con precedente delibera del Consiglio Comunale n. 194 del 20.12.2000;

2)   Di autoapprovare, conseguentemente, la relativa variante al Piano Regolatore Generale.

MANDA

Al competente Ufficio l’esecuzione del presente provvedimento.

Francavilla al Mare, Li 15.04.2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Cesare Mascioli

 

 

-Deliberazione di C.C. n. 62 del 24.03.2003. avente ad oggetto: D.P.R. 447/98 art. 5. Approvazione, in variante al Piano Regolatore Generale, dell’ampliamento e ristrutturazione di un edificio sito al Km 454+000 della S.S. 16 – Ditta CORMED S.r.l..

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese;

DELIBERA

1)   Di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 (testo vigente) in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, il suddetto progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio sito lungo la S.S. Adriatica 16, Km 454,00, della Ditta CORMED S.r.l., fatta propria la Determina di conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi datato 28.02.2003 Prot. n. 144/UC e nel rispetto degli indici e parametri riportati nella relazione di istruttoria del 28.02.2003 prot. n. 145/UC;

2)   Di trasmettere la presente delibera alla Struttura dello Sportello Unico per l’adozione degli atti conseguenti, ivi compresi il rilascio della Concessione Edilizia.

Francavilla al Mare, Li 15.04.2003

il responsabile della struttura s.u.a.p.

Geom. Cesare Mascioli


 

 

-Deliberazione di C.C. n. 78 del 07.04.2003. avente ad oggetto: D.P.R. 447/98. Approvazione ampliamento Park Hotel Alcione, in variante al P.R.G..

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese;

DELIBERA

1)   Di ratificare il Verbale della Conferenza di Servizi datato 04.04.2003 e relativi allegati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)   Di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 (testo vigente) l’ampliamento del Park Hotel Alcione ubicato in Viale Alcione, come da progetto presentato dalla Ditta CISE S.r.l. in data 8.11.2002 prot. n. 30817, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO con l’obbligo di adeguamento alle prescrizioni poste dalla Rappresentante del Distretto Sanitario di Base in sede di Conferenza di Servizi con nota scritta datata 15.03.2003 prot. n. 2914/02 e l’obbligo di rispettare le condizioni poste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel parere favorevole di propria competenza, richiamata in narrativa;

3)   Di trasmettere la presente delibera alla Struttura dello Sportello Unico per l’adozione degli atti afferenti al rilascio della concessione edilizia;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza, con separata successiva votazione unanime palese, rende il presente atto immediatamente eseguibile, avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell’art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Francavilla al Mare, Li 16.04.2003

il responsabile della struttura s.u.a.p.

Geom. Cesare Mascioli


 

 

COMUNE DI ROCCAMORICE (PE)

 

Modifiche allo Statuto Comunale (delib. Consiglio Comunale n. 3 del 11.02.2002, n. 10 del 27.02.2002 e n. 15 del 15.03.2002).

 

-    Art. 6 dello Statuto Comunale vigente viene aggiunto il comma 50 come sottoriportato:

Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Sindaco, Assessore (anche esterno), Consigliere Comunale, gli incarichi e le funzioni conferite ad Amministratori del Comune di Roccamorice (Sindaco, Consigliere Comunale, Assessori, anche esterni) presso Enti, Istituzioni, Aziende, Consorzi e Società di capitali, alla cui costituzione o al cui funzionamento partecipa il Comune di Roccamorice in forma o quota minoritaria”;

-    Art. 8 (Funzionamento del Consiglio) comma 7. le parole “almeno quattro membri” sono sostituite con “un terzo dei Consiglieri assegnati per Legge al Comune, oltre al Sindaco”;

-    Art. 10 (Competenze del Consiglio) comma 2, viene riportato in calce: ”r) nelle altre materie previste espressamente per legge”;

-    Art. 13 (Elezione del sindaco e della Giunta,) viene integralmente sostituita come segue:

1.   Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica;

2.   La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di 4 Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco;

3.   Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri oppure anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale,

4.   Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni,’

5.   Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari,

6.   Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge, non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi;

7.   Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale;

-     Art. 14 (Funzionamento della Giunta Comunale) sono soppressi i commi 1 - 2 - 3 -10 e11;

-     Art. 15 (Competenza della Giunta Comunale) viene integralmente sostituito come segue:

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

2.   La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi1 e2, del D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto e del Sindaco; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso,

3.   È, altresì, di competenza della Giunta 1 ‘adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

-    Art. 16 (Competenze del Sindaco) Le competenze del Sindaco sono quelle fissate per Legge;

-    Art. 17 (Vicesindaco) viene integralmente sostituito come segue:

1.   il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l‘Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,’

2.   il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge, nonché pubblicato all ‘albo pretorio,’

-    Art. 18 (mozione di sfiducia) viene sostituito integralmente come segue: “La mozione di sfiducia è regolata per Legge”;

-    Art. 27 (‘bilancio e programmazione finanziaria) Al comma 1° le parole “entro il 31 Ottobre” sono sostituite con le parole “entro i termini di Legge”;

-    Art. 31 (Segretario Comunale) Il comma 2° è sostituito come segue.’ “Partecipa, senza diritto di voto, alla riunione della Giunta e del Consiglio; è responsabile, unitamente ai responsabili dei servizi, della istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione; se richiesto esprime, il parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni;

-    Art. 33 (compiti dei dirigenti - responsabili dei servizi,) Viene aggiunto il comma 3° “Ai responsabili dei servizi compete 1 ‘adozione delle determinazioni”;

-    Art. 47 (pareri dei responsabili degli uffici) Al comma 1° vengono depennate le parole: “nonché del segretario Comunale sotto il profilo della legittimità”.

il segretario comunale

Dott. Meinardi Giovanni




CITTA' DI SPOLTORE (PE)

 

Deliberazione n. 74. Convenzioni con cooperative edilizie. Adeguamento art. 10 della convenzione alle indicazioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 5327 del 06.11.1995 ed alla delibera di Consiglio Regionale n. 111/11 del 30.12.1998. Fercasa Soc. Cooperativa a r.l. ed Edera Soc. cooperativa a r.l.

L’anno duemiladue il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 18.20 in Spoltore e nella Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocata nei modi e forme di legge, con lettera d’invito N. 25315 in data 12 Dicembre 2002 si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

SINDACO

Presenti

Assenti

 

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

Renzetti Donato

 

Si

 

DONOFRIO Dino

Si

 

CONSIGLIERI

 

 

 

D’ONOFRIO Giuliano

Si

 

CAPUZZI Nando

 

Si

 

FELICIANI Feliciano

Si

 

CRUSCO Vincenzo

Si

 

 

FINOCCHIO Gabriele

 

Si

DE LEONARDIS Antonio

Si

 

 

MANCINI Lorenzo

Si

 

DI GIAMBERARDINO Raffaella

Si

 

 

MATRICCIANI Lucio

Si

 

DI GIOSAFFATTE Enzo

Si

 

 

PARTENZA Ernesto

Si

 

DI GIROLAMO Quirino

Si

 

 

RANGHELLI Franco

Si

 

DI MARTILE Paolo

 

Si

 

ROSINI Enio

Si

 

DI MARZIO Leone

Si

 

 

SBORGIA Alessio

Si

 

D’INCECCO Luciano

Si

 

 

SCURTI Luigi

Si

 

Consiglieri assegnati N. 20

Presenti N. 17

Assenti N. 4

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca DIODATI.

Assume la presidenza il Sig. Franco RANGHELLI il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i Sigg.ri: MANCINI Lorenzo, PARTENZA Ernesto, DI GIAMBERARDINO Raffaella.

il consiglio comunale

Premesso che:

Preso atto delle istanze presentate dai sigg.ri:

a)   Vincenzo Capuni in qualità di Presidente della Soc. Coop. Edera con sede in Roseto degli Abruzzi, Vicolo Metauro n. 7, - giusta nota recepita al protocollo generale in data 03.10.2002 prot. n. 19321 ad oggetto “Programma costruttivo di n. 9 alloggi nel PEEP di Villa Raspa. Richiesta adeguamento convenzione”;

b)   Enio Rasetti in qualità di Presidente della Soc. Coop. Fercasa con sede in Pescara, Via Campo Felice n. 30, giusta nota recepita al protocollo generale in data 03,10.2002 prot. n. 19322 ad oggetto “Programma costruttivo di n. 9 alloggi nel PEEP di Villa Raspa. Richiesta adeguamento convenzione”;

le quali chiedono l’adeguamento delle convenzioni, a suo tempo da essi stipulate con il Comune di Spoltore, ai criteri di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 5327 del 06.11.1995 ed alla delibera di Consiglio Regionale n. 111/11 del 30.12.1998;

Considerato che tali richieste tendono a rendere omogenei i criteri di determinazione delle superfici Su (superficie utile), Snr (superficie non residenziale), Sp (superficie a parcheggi) contenuti nell’art. 10 delle convenzioni sottoscritte con i criteri all’uopo dettati dalla delibera di Giunta Regionale menzionata prima e dalla delibera di Consiglio Regionale citata successivamente;

Considerato che:

-    il sig. Enio Rasetti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della “FERCASA - Soc. COOPERATIVA A R.L.” con sede in Pescara Via Campo Felice n. 30 ha stipulato con questo Ente convenzione per I’ assegnazione di un’area in diritto di superficie in ambito P.e.e.p. della fraz. Villa Raspa ai fini della realizzazione di un programma costruttivo di n. 9 alloggi, ex art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, in data 04.03.1997 raccolta n. 24.667 repertorio n. 127.389 conforme allo schema approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 05.06.1995;

-    il sig. Vincenzo Capuni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della “EDERA - Soc. COOPERATIVA A R.L.” con sede in Roseto Degli Abruzzi (TE) contrada Colle Quattrino ha stipulato con questo Ente convenzione per l’assegnazione di un’area in diritto di superficie in ambito P.e.e.p. della fraz. Villa Raspa ai fini della realizzazione di un programma costruttivo di n. 9 alloggi, ex art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, in data 03.07.1997 raccolta n. 24.883 repertorio n. 127.689 conforme allo schema approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1995;

Considerato altresì:

1)   che le sopra richiamate istanze si riferiscono ad atti negoziali stipulati dal Comune di Spoltore con le citate cooperative successivamente all’emanazione delle indicazioni di cui alla predetta delibera di Giunta Regionale n. 5327 del 06.11.1995 e prima dell’emanazione della delibera di Consiglio Regionale n. 111/11 del 30.12.1998;

2)   che le suddette convenzioni contengono rapporti tra superficie utile Su /superficie non residenziale Snr e tra superficie utile Su/superficie parcheggi Sp differenti da quelli indicati nelle delibere di G.R. e di C.R. citate;

3)   che le innovazioni al riguardo, contenute nelle menzionate delibere di G.R. e di C.R.:

a)   - incrementano le percentuali di realizzazione sia della superficie non residenziale (Snr) che della t superficie a parcheggi (Sp) rispetto alla superficie utile (Su);

b)  - specificano puntualmente la superficie utile (Su);

c)   - specificano puntualmente la superficie non residenziale (Snr), con la distinta delle caratteristiche ed il metodo inerente il calcolo;

d)  - introducono il vincolo di pertinenzialità delle superfici a parcheggio agli edifici;

Ritenuto opportuno conformarsi alle disposizioni regionali e pertanto aderire alle richieste formulate dal sig. Enio Rasetti in qualità di Presidente del Consiglio dì Amministrazione e legale rappresentante della “FERCASA - Soc. COOPERATIVA A R.L.” e dal sig. Vincenzo Capuni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della “EDERA - Soc. COOPERATIVA A R.L.” aggiornando i criteri e confermando per il resto quanto già contenuto nell’art. 10 della convenzione menzionata;

Valutato che a tal fine sia necessario sostituire l’attuale testo dell’art. 10 della convenzione, che recita: omissis”

10.1    - La superficie complessiva (Sc), calcolata con espresso riferimento ai Decreti Ministeriali per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, è costituita da:

a)   Superficie utile abitabile (Su), data dalla superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto 1 dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro degli sguinci di porte e finestre;

b)  Superficie non residenziale (Snr) intesa quale superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell’organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurata al netto dei muri perimetrali e’d quelli interni. Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell’organismo abitativo;

c)   Superficie parcheggi (Sp) si intende la superficie da destinare ad autorimessa o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra. Tale superficie dovrà essere conténuta al 45% della superficie utile abitabile. Tale limite si intende non per singolo alloggio, ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo. La superficie complessiva è data dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale (Snr) e della superficie dei parcheggi (Sp);

10.2    Le superfici delle autorimesse o dei posti macchina al coperto, per i quali occorrano particolari opere strutturali di impermeabilizzazione (soletta e pareti perimetrali contro terra in c.a. a tenuta fermo restando il limite di cm all’art. 11.1 che precede “omissis con il seguente nuovo testo dell’art. 10:

10.1    La superficie complessiva (Sc), calcolata con espresso riferimento ai Decreti Ministeriali ed alle delibere di G.R. n. 5327 del 6.11.1995 e di C.R. n. 111/11 del 30.12.1998 per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, è costituita da:

a)   superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie dì pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio. degli sguinci di porte e finestre, delle scale interne e degli armadi a muro nella misura massima del 5% della Su;

b)  superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo - quali androni d’ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i pianerottoli si calcola in proiezione orizzontale una sola volta, non sono considerate Snr le superfici dei sottotetti solo ispezionabili e/o quando la porzione di sottotetto è di altezza inferiore a ml. 2,40. la Snr del vano ascensore si calcola una sola volta in proiezione orizzontale. La superficie non residenziale (Snr) non dovrà essere superiore al 60% della superficie utile (Su) Tale limite si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo;

c)   superficie a parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi dì manovra. La superficie per parcheggi (Sp) non dovrà essere inferiore ai minimi inderogabili di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/42 e non superiore al 60% della superficie utile (Su) con vincolo di pertinenzialità agli edifici ai sensi del citato ad. 41 sexies e successive modifiche ed integrazioni. Tale limite si intende non per singolo alloggio, ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo. La superficie complessiva è data dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale (Snr) e della superficie dei parcheggi (Sp).

10.2    Le superfici delle autorimesse o dei posti macchina al coperto, per i quali occorrano particolari opere strutturali di impermeabilizzazione (soletta e pareti perimetrali contro terra in c.a. a tenuta d’acqua), potranno essere computate al settantacinque per cento (75%) della superficie effettiva, fermo restando il limite di cui all’art. 11.1 che segue:

Atteso che la modifica di cui sopra, peraltro conseguente a disposizioni regionali, non altera gli impegni assunti in relazione agli elementi di interesse pubblico, ne comporta modifica allo strumento urbanistico (piano di zona) prodromico alla convenzione medesima;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, quali risultano dall’allegato “A”;

Visto l’articolo 42 del Decreto legislativo n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come risultante dal resoconto dattiloscritto integrale della seduta consiliare relativa all’argomento in oggetto (all.B);

Con voti nel suo complesso:

-    astenuti n. 2 (D’ONOFRIO Dino - Dl MARZIO Leone);

-    favorevoli n. 14;

-    contrari n. 1 (ROSINI Enio);

Delibera

1)   Di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)   Di adeguare le convenzioni della “EDERA Società Cooperativa Edilizia a.r.l.” e della ‘FERCASA - Società Cooperativa Edilizia a.r.l.” ai criteri di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 5327 del 06.11.1995 e alla delibera dì Consiglio Regionale n. 111/11 del 30.12.1998 e pertanto di sostituire all’art. 10 il seguente testo:

“10.1 - la superficie complessiva (Sc), calcolata con espresso riferimento ai Decreti Ministeriali ed alle delibere di G.R. n. 5327 del 6.11.1995 e di C.R. n. 111/11 del 30.12.1998 per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, è costituita da:

a)   - superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e finestre, delle scale interne e degli armadi a muro nella misura massima del 15% della Su;

b)  - superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi quali logge, balconi, cantinole e soffitte -e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo - quali androni d’ingresso, porticati liberi volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i pianerottoli, si calcola in proiezione orizzontale una sola volta; non sono considerate Snr le superfici dei sotto tetti solo ispezionabili e/o quando la porzione di sotto tetto è di altezza inferiore a mi. 2,40,. la Snr del vano ascensore si calcola una sola volta in proiezione orizzontale. La superficie non residenziale (Snr) non dovrà essere superiore al 60% della superficie utile (Su) Tale limite si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo;

c)   - superficie a parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra. La superficie per parcheggi (Sp) non dovrà essere inferiore ai minimi inderogabili di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/42 e non superiore al 60% della Su con vincolo di pertinenzialità agli edifici ai sensi del citato art. 41 sexies e successive modifiche ed integrazioni. Tale limite si intende non per singolo alloggio, ma riferito alla superficie totale (Su) dell’organismo abitativo. La superficie complessiva è data dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale (Snr) e della superficie dei parcheggi (Sp);

10.2    Le superfici delle autorimesse o dei posti macchina al coperto, per i quali occorrano particolari opere strutturali di impermeabilizzazione (soletta e pareti perimetrali contro terra in c.a. a tenuta d’acqua), potranno essere computate al settantacinque per cento (75%) della superficie effettiva, fermo restando il limite di cui all’art. 11.1 che segue;

3)   Di precisare che analogo adeguamento della convenzione potrà essere richiesto da tutti i soggetti interessati che si trovassero nelle medesime condizioni delle cooperative citate;

4)   Di stabilire che al presente atto venga data pubblicità, oltre che mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, anche mediante avviso da affiggere nei luoghi pubblici e pubblicazione per estratto sul B.U.R.A. a garanzia della massima conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati;

5)   Di dare mandato agli uffici preposti per i successivi adempimenti consequenziali;

Il Consiglio Comunale

riconosciuta l’urgenza, con voti: ASTENUTI n. 2 (D’ONOFRIO Dino - Dl MARZIO Leone), FAVOREVOLI n. 14, CONTRARI n. 1 (ROSINI Enio) dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

ILPRESIDENTE

Franco Ranghelli

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesca Diodati

 



COMUNE DI SULMONA (AQ)

 

Decreto d’esproprio definitivo n. 5/2003.

 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 466 deI 17.4.1997, esecutiva, sono stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 25.2.1995, n. 77;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del dirigente della VI Ripartizione;

Visto l’art. 109 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Visti gli artt. 3 e 17 del D.L.vo 3.2.1993, n. 29; Visto lo Statuto Comunale; Visto l’art. 26 della Legge Regionale n. 18/1983; Visti gli artt. 17,18 e 24 della Legge n. 2359 del 25.06. 1865,

Vista la Legge n. 865 del 22.10.1971 e successive modifiche e integrazioni; Visto l’art. 5 bis della legge 359/1992 per il calcolo delle indennità di esproprio;

Vista la legge n. 10 del 28.10.1977; Vista la legge n. 1 del 3.01.1978, Visto il D PR. 24.07.1977; Vista la Legge Regionale n. 2 del 9 01.1979; Vista la circolare pubblicata nel B.U.R.A n. 22 “serie speciale” 1996;

Visti i Decreti Legislativi nn. 325,326 e 327 dell’8.06.2001 contenenti il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Vista la Legge Regionale n. 72 del 12.08.1998 che delega ai Comuni le funzioni espropriative come da artt. n. 66,67,68 della succitata legge, con effetto 1.06.1999; Vista la successiva Legge Regionale n. 18 del 29.07.2002 contenente l’interpretazione autentica dell’art. 66 della succitata legge n. 72/98;

Dato atto che in esecuzione del progetto per la realizzazione del Mercato Coperto, approvato dal Provveditorato Regionale alle OO. PP. in data 4.02.1972 vennero occupati, previa autorizzazione prefettizia n. 12759 del 23.01.1973 e ordinanza ad eseguire il Piano particellare d’esproprio, datata 13 aprile 1974 prot. 2084, i seguenti terreni riportati in Catasto Terreni del Comune di Sulmona: foglio 43, allegato 30, del catasto terreni del Comune di Sulmona, particelle: 151, di Marinucci Filippo; 150 di Presutti Maria; 109, di Lepore Filippo; 401 (ex 167), di Lepore Cosimo; 400 (ex 207), di Lepore Alfonso; 399 (ex 208), di Lepore Filippo;

Dato atto che le indennità d’esproprio spettanti a ciascuno dei proprietari, approvate con delibera di G.C. n. 80 del 15.02.1974, sono state liquidate alle suddette ditte, giusto mandato complessivo di pagamento n. 704 del 17.04.75 e n. 1150 del 2.05.79 (quest’ultimo limitatamente alle parti restanti della particella 167 acquisite dal Comune di Sulmona, mediante contratto di compravendita n. 1719 del 3.05.1979, sempre per l’ampliamento del Mercato Coperto);

DECRETA

Art. 1 - In favore del Comune di Sulmona “l’espropriazione” dei seguenti terreni siti in località Cappuccini: foglio 43, allegato 30, del catasto terreni del Comune di Sulmona, particelle: 151 - 150 - 109 - 401 (ex 167) - 400 (ex 207) - 399 (ex 208), intestate alle seguenti ditte: Marinucci Filippo, particella 151; Presutti Maria, particella 150;Lepore Filippo, particelle 109 e 399; Lepore Cosimo, particella 401; Lepore Alfonso, particella 400;

Art 2 - lì presente Decreto viene notificato, a cura ed a spese della parte espropriante, ai proprietari degli immobili di cui sopra, nelle forme degli atti processuali civili, viene registrato presso l’Ufficio del Registro di Sulmona e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L’Aquila;

Art. 3 - lì presente Decreto costituisce provvedimento definitivo; Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Sulmona, lì 18.03.2003

Dirigente della VI Ripartizione

Ing. Pietro Tontodonato




 

Accordo di programma per l’adozione del Piano Speciale di Zona – Ambito Territoriale Vestina.

 


Per

l’adozione del Piano di Zona in applicazione dell’art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n.  328 - “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n.  186 e della Delib. CR. n. 69/8 del giugno 2002 “Adozione del Piano sociale Regionale 2002-2004 della Regione Abruzzo”.

PREMESSA

-    il Comune è l’ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000.

-    il disposto dell’art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D. Lgs. 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “….per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”.

-    l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l’adozione del piano di zona attraverso accordo di programma.

-    il Consiglio Regionale d’Abruzzo, con deliberazioni nn. 59/5 del 19 marzo 2002 e 72/22 del 16 luglio 2002, ha approvato la nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali ai sensi della legge 328/2000, apportando parziali modifiche alla zonizzazione approvata con L.R. n. 22 del 1998.

-    il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 69/8 del 26 giugno 2002, pubblicata sul BURA n. 12 straord. del 26 luglio 2002, ha approvato il Piano sociale 2002-2004, ai sensi dell’art. 18 della legge 328/2000.

-    la Giunta Regionale d’Abruzzo, con atto n. 804 del 27 settembre 2002, pubblicato sul BURA del 18 ottobre 2002 n. 140 speciale, ha approvato la “Guida per la predisposizione e approvazione del Piano di zona dei servizi sociali”.

-    l’articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità” recita “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.

INIZIATIVA

La Comunità Montana Vestina n.  34, quale ente procedente, ha assunto l’iniziativa per ricevere la disponibilità degli altri soggetti ed indice presso la sede dell’ente, in data 17.12.2002 la Conferenza dei Sindaci per l’adozione del Piano di Zona.

Il processo di scelta dell’Ente d’Ambito Sociale si è articolato nelle seguenti fasi:

1.   individuazione, a seguito della nuova articolazione degli ambiti territoriali sociali, dell’Ente d’Ambito da parte del Consiglio Regionale d’Abruzzo;

2.   adesione all’ambito da parte dei Comuni interessati con rispettive deliberazione di Consiglio.

L’iter formativo per l’approvazione del Piano di Zona è stato scandito dalle seguenti fasi:

-    individuazione dell’Ente d’Ambito Sociale da parte della Regione Abruzzo

-    Conferenza dei Sindaci del 04.09.2002 per la presentazione delle linee guide del PSR ed individuazione dei soggetti rappresentativi da invitare per la costituzione del gruppo di piano

-    adesione all’Ente d’Ambito Sociale da parte dei singoli Comuni

-    costituzione gruppo di piano e relativi incontri dal 18.09 al 04.10/2002

-    Conferenza dei Sindaci 22.10.2002 illustrazione lavori gruppo di piano

-    stesura materiale del piano da parte dell’Ufficio di Piano durante i mesi di ottobre e novembre

-    sottoscrizione del verbale di concertazione con le organizzazioni sindacali

-    Conferenza dei Sindaci 15.11.2002 consegna e discussione bozza del Piano Sociale e approvazione criterio di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali

-    approvazione del piano da parte del gruppo di piano in data 9.12.2002

-    Conferenza dei Sindaci in data 10.12.2002 per l’approvazione del piano

Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue

ART. 1

La premessa è parte integrante dell’accordo e vale patto.

ART. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

L’Accordo di Programma è finalizzato all’adozione del Piano di Zona dell’ambito n. 34 “Vestina”, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 3
IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato Piano di Zona.

ART. 4
RESPONSABILITA’

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

a)   il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale, nel sindaco del Comune di appartenenza dell’utente e per la parte sanitaria nel responsabile di zona dell’azienda sanitaria;

b)   il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa dell’Ente d’Ambito Sociale, incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell’operatore investito della conduzione del caso ovvero dell’ intervento, comunicato al cittadino.

ART. 5
ASSETIO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONEIGESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale è la Conferenza dei Sindaci negli Ambiti formati da più Comuni.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni dell’Ambito Territoriale ed è rappresentata dal vice-Sindaco del Comune di Penne che assume il compito di coordinare i lavori e si avvale dell’Ufficio di Piano, già istituito, che viene confermato.

Alla Conferenza dei Sindaci compete:

-    la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano attraverso l’esame dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;

-    l’eventuale rimodulazione delle azioni del piano stesso sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, anche su proposta dell’ufficio di piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell’accordo di programma;

-    la stipula di protocolli d’intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all’accordo di programma;

-    la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali;

-     il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza dei Sindaci saranno definite in apposito regolamento.

ART. 6
ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA

L’ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del di Zona e rappresenta lo strumento operativo dell’Ente d’Ambito Sociale.

Ad esso compete:

-    coordinamento attività dell’ente gestore dei servizi in termini tecnici ed amministrativi;

-    controllo sulla qualità dello svolgimento dei servizi;

-    formulazione schede di valutazione;

-    predisposizione banca dati;

-    predisposizione della documentazione per i successivi atti finanziari ed amministrativi;

-    promozione di iniziative per il reperimento di altre risorse per lo sviluppo delle politiche dì inclusione sociale;

-    formulazione di proposte e suggerimenti diretti al coordinamento istituzionale in tema di iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori;

-    relazione quadrimestrale all’organo di controllo;

-    questionari di custumer satisfaction;

-    controllo contabile e rendicontazione finanziaria;

-    predisposizione gare d’appalto, convenzioni, protocolli d’intesa, ecc.;

-    redazione e pubblicizzazione della carta dei servizi e della cittadinanza sociale;

-    partecipazione a gruppo interistituzionali, riunioni, ecc.;

-    rendicontazione annuale sull’andamento dei servizi sociali,

-    assistenza al Collegio di Vigilanza.

Il regolamento dell’Ufficio di Piano sarà approvato dalla Conferenza dei Sindaci che espliciterà, in dettaglio, le funzioni e i ruoli attribuiti all’Ufficio stesso.

ART. 7
PERSONALE PER L’UFFICIO DI PIANO

L’utilizzo del personale dell’Ufficio di Piano avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Referente del Piano individuato dall’Ente d’Ambito Sociale.

Restano ferme, per il personale impiegato, la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell’Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle Amministrazioni locali interessate.

ART. 8
CONSULENZE ESTERNE

L’Ufficio di Piano può avvalersi di consulenti o collaboratori esterni per l’ esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi sono attribuiti con appositi atti dell’Ente d’Ambito Sociale, conformi alla normativa vigente per la P.A..

ART. 9
COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di vigilanza presieduto dal Coordinatore della Conferenza dei Sindaci e composto da un membro designato dalla Provincia ed un membro designato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale, con l’assistenza dell’Ufficio di Piano.

Il collegio di vigilanza, una volta appurato ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre alla Conferenza dei Sindaci la modifica anche sostanziale del Piano Sociale.

ART. 10
EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO IRRITUALE

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all’accordo di programma, e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due: Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

ART. 11
PUBBLICAZIONE

Il legale rappresentante dell’Ente d’Ambito Sociale trasmette alla Regione Abruzzo il presente Accordo di Programma, entro il termine di nn. ___ giorni dalla sottoscrizione, di tutti gli Enti interessati, per la prescritta verifica di compatibilità con il Piano sociale Regionale e successivamente a tale verifica provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente accordo.

ART. 12
DURATA

La durata del presente accordo è fissata in tre anni. Il primo anno ha carattere sperimentale e di avvio dei criteri operativo-gestionali.

ART. 13
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000).


REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 88 DEL 21 FEBBRAIO 2003:

PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 - PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 2003-2005 DELL’AMBITO N. 34 “VESTINA” - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ -

LA GIUNTA REGIONALE

…OMISSIS…

DELIBERA

per i narrati motivi,

1.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi sociali 2003-2005 dell’Ambito Territoriale n. 34 “Vestina” compatibile con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 28 gennaio 2003, allegata per estratto al presente atto e nella “scheda per l’istruttoria del Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005” dell’Ambito Territoriale n. 34 “Vestina”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di fare propria la prescrizione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005” nella seduta del 28.1.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito Territoriale n. 34 “Vestina” di sottoporre il piano, entro il periodo di attuazione, a modifica integrativa concernente l’attivazione dei servizi rientranti nel livello essenziale di assistenza (LIVEAS) “Strutture e centri residenziali e semiresidenziali”;

3.   di condividere la raccomandazione, formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005” nella seduta del 28.1.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito Territoriale n. 34 “Vestina”, di potenziare il servizio, rientrante fra i LIVEAS, “Centri di accoglienza” estendendolo ad altre tipologie di utenza, eventualmente ampliando l’offerta del centro di prima accoglienza “La Rondine”;

4.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005 dell’Ambito Territoriale n. 34 “Vestina” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003, 2004 e 2005 alla Regione Abruzzo, nonché a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente Piano Sociale Regionale;

5.   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;

6.   di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n. 34 “Vestina” Il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale.



COMUNE DI VASTO (CH)

 

Deliberazione di G.R. n. 89 del 21 Febbraio 2003 relativa alla verifica di compatibilità – Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003 – 2005. Ambito territoriale n. 24 “Vastese”.

 

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 89 DEL 21 FEBBRAIO 2003

PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 – PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 2003-2005 DELL’AMBITO N. 24 “VASTESE” – VERIFICA DI COMPATIBILITÀ.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per i narrati motivi,

1.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 24 “Vastese” compatibile con quanto indicato dal Piano Sociale Regionale, condividendo il giudizio formulato dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003-2005”, così come riportato nel verbale della seduta del 28 gennaio 2003, allegata per estratto al presente atto e nella “scheda per l’istruttoria del Piani di Zona dei Servizi Sociali 2003-2005” dell’Ambito Territoriale n. 24 “Vastese”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.   di condividere la raccomandazione formulata dalla “Commissione per la valutazione dei Piani di Zona 2003 - 2005” nella seduta del 28.1.2003 in ordine al piano di zona dell’ambito Territoriale n. 24 “Vastese” di “potenziare l’offerta di strutture residenziali e semiresidenziali, in particolare quelle per disabili ed anziani, che non risultano esplicitamente previste”;

3.   di dichiarare il Piano di Zona dei Servizi Sociali 2003 - 2005 dell’Ambito Territoriale n. 24 “Vastese” ammissibile a finanziamento, nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali che saranno assegnate per gli anni 2003, 2004 e 2005 alla Regione Abruzzo, nonchè a tutti i benefici previsti per gli ambiti territoriali che approvano un piano di zona compatibile con il vigente Piano Sociale Regionale;

4.   di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme del F.N.P.S. che saranno assegnate alla Regione Abruzzo per il finanziamento dei Piani di Zona dei servizi sociali;

5.   di dare mandato al competente Servizio “Programmazione Politiche Sociali” di comunicare all’Ambito Territoriale n. 24 “Vastese” il contenuto del presente atto, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del Piano di Zona dei Servizi Sociali, da effettuare per estratto a cura del competente Ente di Ambito Sociale.



 

Tariffa Gas GPL Comune di Cocullo.