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AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella
parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti
dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali –
integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei
cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello
Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli
annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui
inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti
della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli
interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i
provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo
sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti
riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le
ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto,
relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione,
nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei
Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri
Straordinari e Speciali.
SOMMARIO
Leggi,
Regolamenti ed Atti della Regione
ATTI
DELIBERAZIONI
DELLA
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE 28.05.2003, n. 411:
Programma
per le attività dì previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
legge 21 novembre 2000, n.353.
LEGGI,
REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE
ATTI
DELIBERAZIONI
DELLA
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE 28.05.2003, n. 411:
Programma per le attività dì previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, legge 21 novembre 2000,
n.353.
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, recante “Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile” che all’art. 14 prevede l’istituzione della “Sala Operativa Regionale” quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini della attività di protezione civile di competenza della Regione;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attuativo della cosiddetta “legge Bassanini”, che all’art. 108, comma 1, lettera a) punto 5) attribuisce alle Regioni le funzioni relative: “allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1) dell’art. 107”;
Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, avente per oggetto: “LEGGE - QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”, che:
- all’art. 3 comma 1 recita “Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate ….… omissis” ………. dal Consiglio dei ministri …. omissis.;
- all’art 13, comma 1) dispone “sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:
a) La legge 1 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
b) Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile”.
Ritenuto necessario, in mancanza del “piano” di cui all’art. 3 della legge 353/2000, procedere alla definizione di un programma delle attività finalizzato alla conservazione e alla difesa del patrimonio boschivo regionale attraverso il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali;
Considerato che l’andamento climatico dalla seconda decade del mese di marzo a tutt’oggi è stato caratterizzato da temperature superiori alla media stagionale spesso associate a venti caldi, e con valori di piovosità al di sotto della media del periodo;
Ritenuto di dover dichiarare, per l’anno 2003, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 01 giugno al 30 settembre 2003, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;
Ritenuto altresì,
ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e relativo
regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti
nelle Province, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate anzidette, di stabilire i seguenti
divieti:
- Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- Ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;
- Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte, nell’ambito delle suddette discariche è vietato la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi, eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;
- Per il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi gli enti gestori, quali misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica dei rifiuti, una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;
- Entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco è ,in ogni caso, vietata dal 1° giugno al 30 settembre l’accensione di fuochi;
- Dal 1° giugno al 30 settembre 2003, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;
Per quanto non considerato dal presente provvedimento, si richiamano anche le disposizioni dell’art. 59 del testo unico 18.6.1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto 2001, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l’abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessate il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi.
Per l’abbruciamento delle stoppie oltre 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali;
- I comandi militari e di polizia , nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;
- Le violazioni ai divieti di cui sopra, saranno punite da una sanzione amministrativa che varia nel minimo di Euro 51,00 e nel massimo di Euro 516,00.
- Le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale sono elevate ai sensi della L. 4.8.1984, n. 424, nel minimo a Euro 51,00 e nel massimo di Euro 516,00;
Ritenuto inoltre:
- di dover riattivare la “SOUP” (Sala Operativa Unificata Permanente) di cui all’art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353, presso i locali della Regione Abruzzo, siti in L’Aquila, via L. da Vinci, che abbiano caratteristiche di autonomia funzionale e gestionale (accesso diretto dall’esterno facile collegamento alla rete viaria) alla diretta dipendenza della Direzione Regionale OO.PP. e Protezione Civile, dove saranno attivi i seguenti “numero verde” 800-861016, “numero verde” 800-860146, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità, al fine di attivare rapidamente il pronto intervento;
- che detta sala operativa potrà ospitare il “SIT” per il monitoraggio meteorologico, idrografico e mareografico, sismico e degli eventi da dissesto idrogeologico;
- che al fine di garantire una efficiente operatività all’innovativo rapporto di collaborazione tra il Corpo Nazionale dei VV.F. ed il Corpo Forestale dello Stato, nelle more della messa a regime della sala operativa regionale, si ravvisa la necessità di riattivare anche per la stagione 2003, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) avvalendosi di:
a) risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
b) risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordo di programma di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
c) personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, in materia di protezione civile;
Ravvisata l’opportunità di avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato per tutte le attività di avvistamento e lotta attiva agli incendi boschivi così come disciplinato dallo schema di convenzione, in approvazione da parte di questa Giunta regionale con apposito e separato provvedimento;
Visto l’accordo n. 597/a sancito in sede di “Conferenza Unificata” in data 25 luglio 2002, (All.”A”) con
il quale si definiscono i requisiti minimi psicofisici e attitudinali per i
volontari impegnati direttamente sul fronte fuoco;
Tenuto conto del
disposto del sopraccitato provvedimento, ed al fine di accertare i requisiti di
cui sopra, per i volontari di protezione civile impegnati nelle attività in
parola, si reputa opportuno, considerata la specificità della materia,
estendere, per quanto applicabile, la vigente convenzione stipulata tra il
Corpo Forestale dello Stato e la Dott.ssa Fiorella Bontempo, specializzata in
medicina del lavoro, avendo acquisito, giusta nota datata 14.05.2003, prot. n.
0918 Pos. III-3/1 (All. “B”), le risultanze dell’apposita gara esperita dal
Corpo Forestale dello Stato-Coord. Regionale per l’Abruzzo-;
Preso atto dello schema di convenzione predisposto dal Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato (All. “C”) per la definizione del rapporto di collaborazione da istaurare con la Dott.ssa Fiorella Bontempo, finalizzato all’accertamento dei requisiti medici di cui al citato accordo sancito in sede di “Conferenza Unificata” in data 25 luglio 2002;
Ritenuto altresì di
dover fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento
alla popolazione ed alle forze dell’ordine preposte alla vigilanza in materia;
Vista la L.R. 14.9.99,
n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;
Vista la L.R. 29.12.77,
n. 81, recante “Norme sulla contabilità regionale” e successive modificazioni
ed integrazioni;
Preso atto del parere
favorevole espresso dal Direttore Regionale OO.PP. e Protezione Civile in
ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento ed
alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;
A voti unanimi, espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni espresse in narrativa:
1. di dichiarare, per l’anno 2003, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 01 giugno al 30 settembre 2003, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;
2. di stabilire, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate, ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province i seguenti divieti:
- Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- Ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;
- Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte, nell’ambito delle suddette discariche è vietato la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi, eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;
Per il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi gli enti gestori, quali misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica dei rifiuti, una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;
- Entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 1° giugno al 30 settembre 2003 l’accensione di fuochi;
- Dal 1° giugno al 30 settembre 2003, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;
- Per quanto non considerato dal presente provvedimento, si richiamano anche le disposizioni dell’art. 59 del testo unico 18.6.1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto 2003, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l’abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessate il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi.
Per l’abbruciamento delle stoppie oltre 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali;
- I comandi militari e di polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;
- Le violazioni ai divieti di cui sopra, saranno punite da una sanzione amministrativa che varia nel minimo di Euro 51,00 e nel massimo di Euro 516,00.
- Le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale sono elevate ai sensi della L. 4.8.1984, n. 424, nel minimo a Euro 51,00 e nel massimo di Euro 516,00;
Il Corpo Forestale dello Stato, i Sindaci, i Presidenti delle Comunità Montane, le Associazioni preposte alla protezione della natura, sono tenuti a dare alle norme di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione nell’ambito delle rispettive competenze;
3. di riattivare, nelle more della messa a regime della sala operativa regionale, dal 1° luglio al 30 settembre 2003, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), dove saranno attivi il “numero verde” 800-861016, “numero verde” 800-860146, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità, al fine di avviare rapidamente il pronto intervento, avvalendosi di:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
b) di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordo di programma di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
c) di personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, in materia di protezione civile;
4. di autorizzare, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, il Direttore Regionale dell’area OO.PP. e Protezione Civile, o Dirigente delegato, alla stipula di apposito accordo di programma con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Ispettorato Interregionale Abruzzo e Molise e con il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale per l’Abruzzo, al quale é demandato il coordinamento tecnico operativo del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato;
5. di avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato per tutte le attività di avvistamento e lotta attiva agli incendi boschivi così come disciplinato dallo schema di convenzione, in approvazione da parte di questa Giunta regionale con apposito e separato provvedimento;
6. di accertare i requisiti di cui all’accordo n. 597/a sancito in sede di “Conferenza Unificata” in data 25 luglio 2002, (All. “A”) per i volontari di protezione civile impegnati nelle attività in parola estendendo per quanto applicabile, la vigente convenzione stipulata tra il Corpo Forestale dello Stato e la Dott.ssa Fiorella Bontempo, specializzata in medicina del lavoro, avendo acquisito, giusta nota datata 14.05.2003, prot. n. 0918 Pos.III-3/1 (All. “B”), le risultanze dell’apposita gara esperita dal Corpo Forestale dello Stato-Coord. Regionale per l’Abruzzo-;
7. di approvare lo schema di convenzione (Allegato “C”) autorizzando il Direttore Regionale dell’area OO.PP. e Protezione Civile o Dirigente delegato, al perfezionamento dell’atto;
8. di autorizzare il responsabile della gestione della spesa-funzionario delegato, individuato ai sensi del disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1608 del 7.12.2000 e n.11 del 14.01.2002 a porre in essere tutti gli atti necessari per l’acquisto dei materiali per il funzionamento della SOUP e di sussistenza alle squadre di volontariato impegnate nelle attività in parola nonché al personale in servizio presso la SOUP;
9. di dare atto che le spese derivanti dall’attuazione del presente provvedimento trovano la necessaria copertura finanziaria nello stanziamento dei capitoli n. 152188, n. 152187, già iscritti in bilancio e n. 11653 in corso di iscrizione nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, ed i relativi impegni di spesa saranno assunti con appositi e separati provvedimenti;
10. di fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell’ordine preposte alla vigilanza in materia,
11. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegato “A”
Allegato “B”
Allegato “C”