Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Autorizz. Dirpostel – L’Aquila

 

ANNO XXXIV

N. 10

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 2 APRILE 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 19.12.2002, n. 85/23:

D.L. 11.6.1998, n. 180, convertito con la legge 3.8.1998, n. 267: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Ripa Teatina (CH).

 

............................................... Pag. 1263

 

DELIBERAZIONE 19.12.2002, n. 85/21:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Catignano (PE).           Pag. 1266

 

DELIBERAZIONE 19.12.2002, n. 85/22:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Catignano (PE).           Pag. 1272

 

DELIBERAZIONE 04.02.2003, n. 87/2:

Comune di Turrivalignani (PE). Variante al PRG e adeguamento con modifiche al PRP regionale..................................................... Pag. 1275

 

DELIBERAZIONE 18.02.2003, n. 88/8:

Convalida del Consigliere Enzo Lombardi.          Pag. 1276

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 20.01.2003, n. 21:

Revisione pianta organica delle Farmacie per l’anno 2000 – Comune di Pratola Peligna (AQ).     Pag. 1278

 

DELIBERAZIONE 28.02.2003, n. 125:

Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” – Riassegnazione residuo di un mutuo concesso relativo ad un finanziamento disposto con il Terzo Piano annuale di attuazione del Piano Generale Triennale 1996-1998 – Legge 02.10.1997, n. 340 “Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica”, art. 1, comma 8 – comune di Ortucchio (AQ).            Pag. 1285

 

DECRETI

 

Presidente del Consiglio Regionale

 

DECRETO 26.02.2003, n. 6:

Nomina dei Componenti della 2^ Commissione Consiliare “Lavori Pubblici, Ordinamento Uffici Enti Locali”................................................ Pag. 1284

 

DECRETO 05.03.2003, n. 8:

Nomina dei Componenti della 1^ Commissione Consiliare “Bilancio e Affari Generali”.

 

............................................... Pag. 1286

 

DECRETO 05.03.2003, n. 9:

Nomina dei Componenti della 2^ Commissione Consiliare “Lavori Pubblici, Ordinamento Uffici ed Enti Locali”........................................ Pag. 1287

 

DECRETO 05.03.2003, n. 10:

Nomina dei Componenti della 3^ Commissione Consiliare “Agricoltura”.    Pag. 1288

 

DECRETO 05.03.2003, n. 11:

Nomina dei Componenti della 4^ Commissione Consiliare “Industria, Commercio, Turismo, Trasporti ed Artigianato”................................ Pag. 1289

 

DECRETO 05.03.2003, n. 12:

Nomina dei Componenti della 5^ Commissione Consiliare “Affari Sociali”. Pag. 1290

 

DECRETO 05.03.2003, n. 13:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare di Vigilanza sugli Affari della Regione Abruzzo”..................................................... Pag. 1291

 

DECRETO 05.03.2003, n. 14:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare d’Inchiesta per la Verifica della Produttività degli Enti Strumentali e Partecipati”. Pag. 1292

 

DECRETO 05.03.2003, n. 15:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare Speciale per le Politiche Familiari”.

 

............................................... Pag. 1293

 

DECRETO 05.03.2003, n. 16:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare Speciale Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese”.................... Pag. 1294

 

DECRETO 05.03.2003, n. 17:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare d’Inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti”.

 

............................................... Pag. 1295

 

DECRETO 05.03.2003, n. 18:

Nomina dei Componenti della “Commissione Speciale Monitoraggio dei Percorsi di Utilizzazione delle Risorse dei Bandi Comunitari”.

 

............................................... Pag. 1296

 

DECRETO 05.03.2003, n. 18:

Nomina dei Componenti della “Commissione Speciale Monitoraggio dei Percorsi di Utilizzazione delle Risorse dei Bandi Comunitari”..... Pag. 1297

 

DECRETO 05.03.2003, n. 19:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare d’Inchiesta sulla Povertà e l’Emarginazione in Abruzzo”.

 

 

............................................... Pag. 1298

 

DECRETO 05.03.2003, n. 20:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare Speciale Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro”.

 

............................................... Pag. 1299

 

DECRETO 05.03.2003, n. 21:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare Speciale per la Definizione della Proposta di un Nuovo Statuto, di un Nuovo Regolamento e di Riforme Istituzionali”.     Pag. 1300

 

DECRETO 05.03.2003, n. 22:

Nomina dei Componenti della “Commissione Speciale Informatizzazione Regionale”.

 

............................................... Pag. 1301

 

DECRETO 05.03.2003, n. 23:

Nomina dei Componenti della “Commissione Speciale per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea”. Pag. 1302

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 21.02.2003, n. 24:

Proroga della nomina dell’Arch. Francesco D’Ascanio, Direttore Regionale preposto all’Area Opere Pubbliche e Protezione Civile, quale Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito n. 2 – Marsicano.   Pag. 1304

 

DECRETO 21.02.2003, n. 24:

L.R. 19.4.1999, n. 53 – Comitato regionale per le politiche dell’Handicap – Sostituzione Componenti.

 

............................................... Pag. 1305

 

ORDINANZE

 

ORDINANZA 25.02.2003, n. 6:

Deposito da parte del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ), presso la Cassa DD.PP., delle indennità non accettate per la realizzazione dei lavori di ampliamento di un opificio adibito alla produzione di lastre presensibilizzate per la stampa di oggetti – Ditta PLATE S.p.A., nel territorio del Comune di Sulmona.................................. Pag. 1306

 

ORDINANZA 24.02.2003, n. 7:

Pagamento da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ) delle indennità dovute agli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Sulmona (AQ) per l’assegnazione di un lotto di terreno alla Ditta PLATE S.p.A. di Sulmona, per l’ampliamento dell’opificio adibito alla produzione di lastre presensibilizzate per la stampa offsett.   Pag. 1307

 

ORDINANZA 03.03.2003, n. 8:

Deposito da parte del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese - Vasto (CH) presso la Cassa DD.PP., delle indennità non accettate per i lavori di costruzione di un opificio tecnicamente attrezzato per la produzione, modifica e assemblaggio di ruote per macchine agricole, operatrice ed industriali, per la fornitura e servizi al sistema industriale ed agricolo e per la commercializzazione del prodotto finito pneumatico compreso, in favore delle Ditte di cui in allegato.            Pag. 1308

 

ORDINANZE - DETERMINAZIONI

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

 

DETERMINAZIONE 25.02.2003, n. DH18/07:

Approvazione Pista di Controllo del Sottoprogramma Regionale del Docup Pesca. Pag. 1309

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH16/102:

Nomina del Per. Agr. Giuseppe Marcozzi componente commissione esaminatrice per raccoglitori di tartufi per la Provincia di Teramo........ Pag. 1311

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH16/102:

Nomina del Per. Agr. Giuseppe Marcozzi componente commissione esaminatrice per raccoglitori di tartufi per la Provincia di Teramo.

 

............................................... Pag. 1316

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH16/103:

Reg. CE n. 1257/99, art. 30 – cap VIII – Silvicoltura – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura i) “Altre misure forestali” – Bando presentazione domande periodo 2002 – 2004 – Approvazione elenchi dei beneficiari provincia di Chieti.

 

............................................... Pag. 1317

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH16/104:

Reg. CE n. 1257/99, art. 30 – cap VIII – Silvicoltura – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura i) “Altre misure forestali” – Bando presentazione domande periodo 2002 – 2004 – Approvazione elenchi dei beneficiari provincia di L’Aquila... Pag. 1323

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH16/105:

Reg. CE n. 1257/99, art. 30 – cap VIII – Silvicoltura – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura i) “Altre misure forestali” – Bando presentazione domande periodo 2002 – 2004 – Approvazione elenchi dei beneficiari provincia di Teramo.

 

............................................... Pag. 1328

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH6/106:

Reg. CE n. 1257/99, art. 30 – cap VIII – Silvicoltura – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura i) “Altre misure forestali” – Bando presentazione domande periodo 2002 – 2004 – Approvazione elenchi dei beneficiari provincia di Pescara.

 

............................................... Pag. 1332

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DI5/04:

Rif. Atto aggiuntivo tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. stipulato il 20.04.99 e successivamente integrato con D.G.R. n. 103 del 21.2.2001: Trasferimento fondi 2001 per euro 188.123,27 a valere sugli interventi agevolativi di cui alla legge 28 novembre 1965 n. 1329 “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari” (rif. Nuovo riparto di cui alla rimodulazione finanziaria – v. D.G.R. n. 643 dell’1.8.2002, esecutiva, e succ. mod. contenute nella D.G.R. n. 776 dell’11.9.2002, esecutiva).    Pag. 1337

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 26.02.2003, n. DC7/31:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Teramo, su richiesta ATER Teramo.      Pag. 1341

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 04.03.2003, n. DD7/10:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

 

............................................... Pag. 1344

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE

 

DETERMINAZIONE 14.02.2003, n. DG5/102:

Società “Studio Radiologico S.a.s. di Gadaleta Giuseppe & C.” – Autorizzazione all’esercizio di uno Studio Radiologico sito in Teramo – Via del Baluardo, 53.

 

............................................... Pag. 1349

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE

 

DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. 4259:

Trasferimento dal Comune di Scerni (CH) alla Società “Santa Liberata” s.r.l. del parere di compatibilità rilasciato, al predetto Comune, con Ordinanza Dirigenziale n. DS10 del 23.03.2000, per la realizzazione di una R.S.A. per complessivi 50 p.l.”.. Pag. 1350

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 17.02.2003, n. DE4/009:

Sciovia a fune alta “Lo Stazzo” (1547-1644), in località Passo Godi del Comune di Scanno (AQ). Ripristino dell’autorizzazione al pubblico esercizio.

 

............................................... Pag. 1350

 

DETERMINAZIONE 19.02.2003, n. DE4/011:

Art. 11 della L.R. 61/1983, assenso regionale alla nomina del Direttore di Esercizio per gli impianti funiviari situati in località Colle Rotondo nel Comune di Scanno (AQ).          Pag. 1351

 

DETERMINAZIONE 19.02.2003, n. DE4/12:

Autorizzazione al pubblico esercizio degli impianti seggioviari situati in località Colle Rotondo nel Comune di Scanno (AQ).

 

............................................... Pag. 1352

 

DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. DE4/16:

Fondi di cui all’art. 8 della Legge 11.05.1999, n. 140, modificato dall’art. 31 della Legge 01.08.2002 n. 166. Revoca del contributo.

 

............................................... Pag. 1353

 

DETERMINAZIONE 21.02.2003, n. DE4/20:

Funivia a cestelli biposto RM26 “Il Cavallone – Colle Rotondo” (736-1388), situata in Comune di Taranta Peligna (CH). Sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio.        Pag. 1353

 

DETERMINAZIONE 21.02.2003, n. DE4/021:

Sciovia a fune alta denominata “Tre Caciare” (1246-1643), situata nei Comuni di Civitella del Tronto e Valle Castellana (TE). Autorizzazione al pubblico esercizio.

 

............................................... Pag. 1354

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 04.02.2003, n. DF3/09:

40 – 67054 Civitella Roveto (AQ) – Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di R.U. per la produzione di compost e terre di riempimento, da ubicare nel comune di Sante Marie (AQ) località Santa Giusta -...... Pag. 1354

 

DETERMINAZIONE 17.02.2003, n. DF3/14:

Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, art. 27 e 28 – Ditta S.E.GEN. S.p.A. – Via dei Santi, n. 40 – 67054 Civitella Roveto (AQ) – Autorizzazione all’ampliamento ed esercizio di una discarica esistente, da ubicare nel comune di Sante Marie (AQ) località Santa Giusta. Pag. 1357

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DF3/15:

Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 – 66100 – Chieti – Proroga dell’autorizzazione regionale n. 329 del 18.02.1998, così come prorogata con D.G.R. n. 98/2001, per lo stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Chieti alla Via dell’Acquedotto n. 4..................................................... Pag. 1360

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DF3/16:

Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 – 66100 – Chieti – Proroga dell’autorizzazione regionale n. 328 del 18.02.1998, così come prorogata con D.G.R. n. 98/2001, per lo stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Chieti alla Via Carlo Forlanini.

 

............................................... Pag. 1372

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DF3/17:

Proroga e unificazione delle autorizzazioni regionali rilasciate al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), Via San Nicola 46 Casoli (CH), con integrazione codice CER 19 08 04:

-D.G.R. n. 5469 del 10.11.1995, così come prorogata dal D.G.R. n. 2022 del 06.08.1998, avente per oggetto: “Attività di stoccaggio e trattamento delle acque di vegetazione di frantoi oleari” presso l’impianto esistente ubicato in località Saletti-Acquaviva del Comune di Paglieta (CH);

-Ordinanza n. 85 del 17.03.2000 avente per oggetto: “Ampliamento tipologie di rifiuti liquidi speciali non pericolosi da trattare presso l’impianto esistente, già autorizzato con delibera di G.R. sopramenzionata.

............................................... Pag. 1422

 

DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. DF3/18:

D.lgs. 22/97 art. 28; L.R. 83/2000 – Ditta Pilkington S.p.A. – Zona Industriale 66050 San Salvo (CH) – Richiesta proroga dell’autorizzazione regionale n. 3358 del 17.12.1997 per lo stoccaggio provvisorio in conto proprio dei rifiuti tossici e nocivi prodotti nei propri cicli di lavorazione.

 

............................................... Pag. 1425

 

DETERMINAZIONE 25.02.2003, n. DF3/19:

D.Lgs 22/97 artt. 27 e 28 – L.R. 83/2000 – Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio – Località I Casali di S. Gregorio Strada delle Piane – 67021 Barisciano (AQ) – Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un centro di rottamazione di veicoli a motore, ubicato nel Comune di Barisciano (AQ). Pag. 1429

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 11.02.2003, n. DF2/238:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “lavorazione e confezionamento prodotti carnei” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,     Pag. 1432

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 12.02.2003, n. DF2/241:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “premiscelamento, confezionamento e spedizione prodotti polverulenti per l’edilizia” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta LAFARGE GESSI ex Industrie Riunite Montecorona, ubicato in Comune di Torre de Passeri (PE), via della Repubblica 84. Rinnovo D.G.R. n. 495 del 4.3.1998.

 

............................................... Pag. 1433

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DF2/243:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “interconnessione elettrica, doratura dei terminali metallici, e lavaggio stampi, colorazione mylar, ricarica accumulatori e stampaggi2 – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA PRODUCTS ex AMP ITALIA PRODUCTS ubicato in Comune di San Salvo (CH), zona industriale. Rinnovo ordinanza dirigenziale n. 75 del 9.3.2000.   Pag. 1437

 

DETERMINAZIONE 17.02.2003, n. DF2/245:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “falegnameria” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ROSINI RINO ubicato in Comune di Spoltore (PE), via Francia. Rinnovo D.G.R. n. 2477 del 16.9.98.       Pag. 1438

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DF2/246:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione liquirizia e affini” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta AURELIO MENOZZI E DE ROSA da ubicarsi in zona industriale Piani S. Andrea, Comune di Atri (TE).      Pag. 1439

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DF2/247:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “linee di confezionamento tovaglioli bretting 1/2/3/4” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta KIMBERLY CLARK da ubicarsi in Via S. Emidio 270, comune di Alanno (PE).        Pag. 1440

 

DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. DF2/248:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione radiatori in alluminio” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta IN.MET. ex AURAL, da ubicarsi in zona industriale Saletti – comune di Atessa (CH).           Pag. 1441

 

Parte II

 

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

 

Sostituzione di un membro della Commissione Provinciale C.I.G. Edilizia di L’Aquila.       Pag. 1442

 

Istituzione dell’Ufficio Stampa – Abruzzo, presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara................................................. Pag. 1443

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

GABINETTO DELLA PRESIDENZA

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

 

Avviso designazione ex art. 4, L.R. 41/77.

 

............................................... Pag. 1447

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALI

 

Avviso di deposito progetto “Progetto definitivo per il completamento ed il ripristino ambientale della discarica di I Categoria RSU in Località Santa Lucia nel Comune di Avezzano (AQ).

 

............................................... Pag. 1448

 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

-Decreto n. 2 del 29.01.2003. Autorizzazione definitiva alla costruzione ed all’esercizio B) da smistamento Collarmele – C.le Sant’Angelo a C.P. Sulmona N.I.; C) da C.P. Sulmona N.I. a esistente linea Sulmona – Sagittario con annessi stalli: TR 150/60 e linea 60 KV.           Pag. 1449

 

-Comune di L’Aquila – Ditta TOSONE PAOLO. Licenza di attingimento acqua per uso irriguo.  Pag. 1451

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

 

Estratto atto di determinazione n. 5785 del 30.10.2002 – Lavori di sistemazione pertinenze stradali SP abitato di Caprara........................... Pag. 1453

 

- Estratto atto di determinazione n. 6103 del 14.11.2002 – Lavori di completamento e sistemazione plano-altimetrica del tratto stradale C.da Barberi nel Comune di Collecorvino.

 

............................................... Pag. 1455

 

COMUNE DI ALANNO (PE)

 

Tariffe gas-metano in vigore dal 1 gennaio 2003.

 

............................................... Pag. 1460

 

COMUNE DI ATELETA (TE)

 

Avviso di deposito Variante Generale al Piano Regolatore Generale.           Pag. 1462

 

COMUNE DI ATRI (TE)

 

Approvazione del Piano Particolareggiato di adeguamento aree produttive in Località Stracca.  

……………………………...Pag. 1463

 

COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)

 

Avviso di deposito del P.R.G. .

............................................... Pag. 1463

 

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)

 

Tariffe fornitura gas metano ai clienti non idonei.          Pag. 1464

 

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale degli elaborati tecnici relativi alla Variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.E.).

............................................... Pag. 1465

 

COMUNE DI FOSSACESIA (CH)

 

Delibera n. 55 del 26.11.2002. Variante alle Norme Tecniche di attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale – Approvazione.

 

............................................... Pag. 1465

 

Delibera n. 56 del 26.11.2002. Variante Urbanistica per la realizzazione di un polo scolastico 1° stralcio – Approvazione.............................. Pag. 1466

 

COMUNE DI PINETO (TE)

 

Avviso di deposito atti relativi all’adozione di Variante Parziale al vigente Piano Regolatore Generale. Soc. So.C.Art. s.r.l. .................... Pag. 1467

 

COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH)

 

Decreto n. 1 del 26.02.2003. Misure indennità d’esproprio a carico del Comune di Pizzoferrato.  Pag. 1468

 

COMUNE DI ROCCAMORICE (PE)

 

Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi E.R.P. .

............................................... Pag. 1471

 

COMUNE DI SULMONA (AQ)

 

Decreto d’esproprio definitivo n. 1/2003 del 30.1.2003. Pag. 1471

 

PROGETTO STIFFE S.P.A.

 

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

 

............................................... Pag. 1473

 


 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 19.12.2002, n. 85/23:

D.L. 11.6.1998, n. 180, convertito con la legge 3.8.1998, n. 267: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Ripa Teatina (CH).

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2a Commissione Permanente svolta dal Consigliere Di Sabatino, che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 973/C del 26.11.2002 e relativi allegati avente per oggetto: D.L. 11.6.1998, n. 180, convertito con la legge 3.8.1998, n. 267: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro - Perimetrazioni relative al Comune di Ripa Teatina (CH);

Vista la legge 18.5.1989, n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 11.6.1998, n. 180, convertito con la legge 3.8.1998, n. 267 recante “misure urgenti per la previsione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11.6.1998, n. 180”, pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3;

Vista la Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 9;

Viste le proprie deliberazioni n. 140/16 e n. 140/15 del 30.11.1999, con le quali venivano approvati rispettivamente, ai sensi del D.L. 180/98, art. 1 comma 1 bis, così come modificato dalla Legge 226/99, il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico regionale ed il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro, che si compongono:

a)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio di frana e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

b)  dell’insieme delle schede concernenti il rischio idraulico e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

c)   della normativa di attuazione;

d)  del programma prioritario degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio;

 

Evidenziato che la normativa di attuazione del Piano Straordinario citato, in accordo con le norme statali indicate, prevede la possibilità di modificazione ed integrazione del Piano Straordinario medesimo, contemplando, allo stesso tempo, i casi e le modalità riguardanti le possibili modificazioni ed integrazioni;

 

Vista l’istanza del Comune di Ripa Teatina (CH) del 27.10.01 n. 8772, integrata con nota n. 3615 del 06.05.2002 (all. 1), contenente la richiesta di integrazione e modifica delle perimetrazioni vigenti, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23.10.2001 (all. 2), sulla base della documentazione tecnica allegata;

Vista la relazione del Dirigente del Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo (all. 3) contenente le valutazioni tecnico-scientifiche di competenza;

Dato Atto che il Comune proponente assume piena responsabilità della proposta di modificazione avanzata;

Evidenziato che, per quanto sopra, occorre integrare il Piano Straordinario vigente attraverso la perimetrazione nel Capoluogo comunale (settore Inforzi-Convento), così come individuato nella planimetria in scala 1:5.000 (all.4); modificare da R3 ad R2 le perimetrazioni vigenti nella località Arenile e nella località centro abitato, versante nord-occidentale - Via Alento e procedere, quindi, alla sua pubblicazione sul B.U.R.A. per i fini dell’applicazione, da parte del Comune medesimo, dei vincoli urbanistici temporanei previsti dal sopra indicato D.L. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione, approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.1999;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

 

Di integrare e Modificare il Piano Straordinario vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/16 del 30.11.99, ai sensi del D.L. 180/98, da ultimo modificato con Legge 226/99, attraverso l’ampliamento della perimetrazione nel capoluogo comunale (settore Inforzi-Convento) e la modificazione da R3 ad R2 delle perimetrazioni relative alle località Arenile e centro abitato, versante nord-occidentale - Via Alento, così come risulta nella planimetria in scala 1:5.000 redatta a cura del Comune medesimo, e che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Presente provvedimento;

Di stabilire che nelle aree perimetrate saranno applicati, a cura del Comune interessato, i vincoli urbanistici temporanei, previsti dal D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.1999;

Di autorizzare il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo a dare attuazione in ogni sua parte al presente atto deliberativo.


 


 

DELIBERAZIONE 19.12.2002, n. 85/21:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Catignano (PE).

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Udita la relazione della 2a Commissione Permanente svolta dal Consigliere Di Sabatino, che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Regionale n. 974/C del 26/11/2002 e relativi allegati avente per oggetto: D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro - Perimetrazioni relative al Comune di Bucchianico (CH);

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e successive modificazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3.8.1998, n. 267 recante: Misure urgenti per la previsione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180”, pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3;

Vista la Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 9;

Viste le proprie deliberazioni n. 140/16 e n. 140/15 del 30.11.1999, con le quali venivano approvati rispettivamente, ai sensi del D.L. 180/98, art. 1 comma 1bis, così come modificato dalla Legge 226/99, il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico regionale ed il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro, che si compongono:

a)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio di frana e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

b)  dell’insieme delle schede concernenti il rischio idraulico e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

c)   della normativa di attuazione;

d)  del programma prioritario degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio;

Evidenziato che la normativa di attuazione del Piano Straordinario citato, in accordo con le norme statali indicate, prevede la possibilità di modificazione ed integrazione del Piano Straordinario medesimo, contemplando, allo stesso tempo, i casi e le modalità riguardanti le possibili modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza del Comune di Bucchianico (CH) del 14.03.02 n. 2604, (all. 1), contenente la richiesta di modificazione ed integrazione delle perimetrazioni vigenti, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2002 (all. 2), sulla base della documentazione tecnica allegata;

Vista la relazione del Dirigente del Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo (all. 3) contenente le valutazioni tecnico-scientifiche di competenza;

Dato Atto che il Comune proponente assume piena responsabilità della proposta di modificazione avanzata;

Evidenziato che, per quanto sopra, occorre integrare il Piano Straordinario vigente relativamente alle aree appartenenti al Comune di Bucchianico (CH), attraverso la nuova perimetrazione delle aree in località “Colle Marconi” ed in località “Coste di Santa Lucia”, così come individuato, rispettivamente, nella planimetria in scala 1:2.500 e nella planimetria 1:5.000 (all.4); modificare parzialmente la perimetrazione vigente in località “Case Buccioni” così come individuato nella planimetria del Piano Straordinario vigente, modificata dal servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo (allegato 5) e procedere, quindi, alla sua pubblicazione sul B.U.R.A. per i fini dell’applicazione, da parte del Comune medesimo, dei vincoli urbanistici temporanei previsti dal sopra indicato D.L. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione, approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.1999;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

di integrare e modificare il Piano Straordinario vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 140/16 del 30.11.99, ai sensi del D.L. 180/98, da ultimo modificato con Legge 226/99, attraverso la nuova perimetrazione delle aree in località “Colle Marconi” e località “Coste di Santa Lucia” e la parziale modificazione dell’area in località “Case Buccioni” nel Comune di Bucchianico (CH), così come risulta nelle n. 2 planimetrie redatte a cura del Comune medesimo e nella planimetria di perimetrazione vigente modificata dal Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo e che, allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che nelle aree perimetrate saranno applicati, a cura del Comune interessato, i vincoli urbanistici temporanei, previsti dal D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.1999;

di autorizzare il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo a dare attuazione in ogni sua parte al presente atto deliberativo;





DELIBERAZIONE 19.12.2002, n. 85/22:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Catignano (PE).

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Udita la relazione della 2a Commissione Permanente svolta dal Consigliere Di Sabatino, che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Regionale n. 975/C del 26/11/2002 e relativi allegati avente per oggetto: Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998. n. 267: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro - Perimetrazioni relative al Comune di Catignano (PE);

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante: Norme per il riassetto Organizzativo e funzionale della difesa del suolo e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 03.08.1998, n. 267 recante Misure urgenti per la previsione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180)”, pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3;

Vista la Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 9;

Viste le proprie deliberazioni n. 140/16 e n. 140/15 del 30.11.1999, con le quali venivano approvati rispettivamente, ai sensi del D.L. 180/98, art. 1 comma 1bis, così come modificato dalla Legge n. 226/99, il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico regionale ed il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro, che si compongono:

 

a)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio di frana e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

b)  dell’insieme delle schede concernenti il rischio idraulico e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

c)   della normativa di attuazione;

d)  del programma prioritario degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio;

 

Evidenziato che la normativa di attuazione del Piano Straordinario citato, in accordo con le norme statali indicate, prevede la possibilità di modificazione ed integrazione del Piano Straordinario medesimo, contemplando, allo stesso tempo, i casi e le modalità riguardanti le possibili modificazioni ed integrazioni;

 

Vista l’istanza del Comune di Catignano (PE) del 09.07.01 n. 3052, successivamente completata con nota n. 1162 del 28.03.2002 (all. 1), contenente la richiesta di integrazione e modifica delle perimetrazioni vigenti, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell’11.06.2001 (all. 2), sulla base della documentazione tecnica allegata;

Vista la relazione del Dirigente del Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo (all. 3) contenente le valutazioni tecnico-scientifiche di competenza;

Dato atto che il Comune proponente assume piena responsabilità della proposta di modificazione avanzata;

Evidenziato che, per quanto sopra, occorre integrare e modificare il Piano Straordinario vigente attraverso la perimetrazione dell’area appartenente al Comune di Catignano (PE), così come individuato nella planimetria in scala 1:5.000 (all. 4) e procedere, quindi, alla sua pubblicazione sul B.U.R.A. per i fini dell’applicazione, da parte del Comune medesimo, dei vincoli urbanistici temporanei previsti dal sopra indicato D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione, approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.1999;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese;

 

DELIBERA

 

di integrare e modificare il Piano Straordinario vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/16 del 30.11.99, ai sensi del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/99 attraverso la ridefinizione della perimetrazione vigente dell’area a rischio idrogeologico nel Comune di Catignano (PE), così come risulta nella planimetria in scala 1:5000 redatta a cura del Comune medesimo, e che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che nelle aree perimetrate saranno applicati, a cura del Comune interessato, i vincoli urbanistici temporanei, previsti dal D.L. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.1999;

di autorizzare il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo a dare attuazione in ogni sua parte al presente atto deliberativo;

 


 


 

DELIBERAZIONE 04.02.2003, n. 87/2:

Comune di Turrivalignani (PE). Variante al PRG e adeguamento con modifiche al PRP regionale.

Omissis

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Omissis

 

DELIBERA

 

1.   di approvare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 09/05/1990, n. 69 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, la Variante al Piano Regionale Paesistico, composto dagli elaborati elencati nel parere del Comitato Speciale BB.AA. n. 4310 del 03.10.2002 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2.   di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell’art. 150 D.Lgl. 29 ottobre 1999, n. 490 per le parti di territorio comunale esterne al Piano Regionale Paesistico.

 

3.   di dare atto ai sensi dell’art. 5 della L.R. 69/90 nel testo in vigore che la definitiva approvazione dell’argomento in oggetto è successiva alla data di esecutività del provvedimento assunto ai sensi del precedente punto 1;

 

4.   Il Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. della Giunta Regionale, curerà i conseguenti adempimenti di rito.

 

 



 

DELIBERAZIONE 18.02.2003, n. 88/8:

Convalida del Consigliere Enzo Lombardi.

Il Presidente comunica che l’Ufficio di Presidenza, nella veste e con le funzioni di Giunta delle elezioni, con delibera n. 5 del 23.1.03, accertato che non risultano sussistere condizioni di ineleggibilità nei confronti del Consigliere Enzo Lombardi, ne propone la convalida ai sensi dell’art. 19 del Regolamento interno del Consiglio;

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la delibera della Giunta per le elezioni sopra richiamate;

 

All’unanimità dei presenti, espressa con voto palese

 

DELIBERA

 

la convalida del Consigliere Enzo Lombardi.

 

 


 


ATTI

 

 

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

 

 

DELIBERAZIONE 20.01.2003, n. 21:

Revisione pianta organica delle Farmacie per l’anno 2000 – Comune di Pratola Peligna (AQ).

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 commi 4 e 5 della L. nr. 475 del 02.04.1968, la pianta organica delle farmacie deve essere sottoposta a revisione entro il termine ordinatorio del 31 dicembre di ogni anno pari

Rilevato che la previsione di uno specifico rapporto farmacie - popolazione di cui all’art. 1 comma 2 L. 475/1968, oltre che parametro di riferimento ai fini della determinazione del numero delle sedi costituisce elemento determinante nella individuazione dei loro confini , in quanto nelle zone in essi ricomprese il parametro demografico deve essere tendenzialmente rispettato;

Richiamata la nota prot. nr. 10803/13/95 del 19 aprile 2000 (all. 1), con la quale la Giunta Regionale, Direzione Sanità, Servizio Assistenza Distrettuale - Assistenza Farmaceutica, ha avviato, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 2 L. 475/1968, il procedimento di revisione biennale di pianta organica delle farmacie per l’anno 2000, con espresso invito volto a tutte le amministrazioni comunali a redigere la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie sul proprio territorio;

Rilevato che il Comune di Pratola Peligna, ottemperando all’invito di cui sopra, conferma l’attuale pianta organica delle farmacie, giusta delibera di Giunta Comunale nr. 56 del 28.12.2000 (All.2), parte integrante e sostanziale del presente atto, chiedendo, nel contempo, la rettifica in base alla effettiva ubicazione delle due sedi farmaceutiche come di seguito riportate:

Sede Farmaceutica nr. 1 - (ex sede n. 2) ubicata nella parte occidentale del Comune è attribuita al Dr. Giovanni Bellantuono;

Sede Farmaceutica nr. 2 - (ex sede n. 3) ubicata nella restante parte del territorio Comune è attribuita al Dr.ssa Alessandra Fabrizi;

Considerato che la attuale determinazione numerica e delimitazione territoriale delle due sedi farmaceutiche esistenti deriva dalla soppressione della sede farmaceutica n. 1 (decaduta a seguito della mancata acquisizione dei requisiti richiesti dalla legge per il conferimento di titolarità da parte degli eredi dell’ultimo titolare Dr. Alarico Iacobucci) sancita con DGR 3932/1984 la quale conseguentemente individuava ed assegnava:

 

1)  Sede farmaceutica n. 1 (ex sede n. 2) - zona orientale - in titolarità alla Dr.ssa Gabriella Cutarelli;

2)  Sede farmaceutica n. 2 (ex sede n. 3) - zona occidentale - in titolarità al Dr. Vincenzo Lucchese;

 

Rilevato che dalla disamina dei provvedimenti amministrativi in atti sono stati riscontrati errori materiali nel rilascio delle relative autorizzazioni per la gestione delle due sedi farmaceutiche esistenti nel Comune di che trattasi e precisamente:

 

Sede n. 1 - zona orientale:

-    con DGR n. 7479 del 22.12.1986 gli eredi della Dr.ssa Gabriella Cutarelli sono stati autorizzati alla gestione provvisoria della sede farmaceutica n. 2 anziché della sede farmaceutica n. 1;

-    con DGR 5936 del 02.11.1987 è stata conferita alla Dr.ssa Leonilde Cutarelli - in qualità di erede in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia - la titolarità della sede farmaceutica n. 2, anziché della sede n. 1;

-    con ordinanza Dirigenziale n. 9 del 07.06.1996, in considerazione della cessione della sede farmaceutica in titolarità alla Dr.ssa Leonilde Cutarelli, è stato autorizzato il trasferimento della titolarità della sede farmaceutica n. 2 - invece che della sede farmaceutica n. 1 - alla Dr.ssa Alessandra Fabrizi;

 

Sede farmaceutica n. 2 - zona occidentale:

-    Con DGR n. 4619 del 27.08.1987 - è stato autorizzato (correttamente) il trasferimento della titolarità della sede farmaceutica n. 2 dal Dr. Vincenzo Lucchese al Dr. Giovanni Bellantuono; la citata delibera veniva poi erroneamente modificata, con la precisazione che doveva intendersi trasferita la sede n. 1 anziché la n. 2;

Ritenuto pertanto, necessario ripristinare la correttezza della pianta organica delle farmacie nel Comune di Pratola Peligna, confermando la indicazione delle sedi farmaceutiche nel numero di 2, rettificando nel modo che segue la individuazione - e la conseguente titolarità - delle medesime ed, altresì, dichiarando automaticamente rettificate tutte le precedenti determinazioni della Giunta Regionale nel merito incompatibili:

Sede farmaceutica n. 1 - zona orientale - titolare Dr.ssa Alessandra Fabrizi;

Sede farmaceutica n. 2 - zona occidentale - titolare Dr. Giovanni Bellantuono;

Considerato che la suddivisione circoscrizionale delle sedi farmaceutiche proposta dalla Amministrazione Comunale di Pratola Peligna appare adeguata a garantire una appropriata assistenza farmaceutica alla popolazione residente sull’intero territorio benchè non si concordi la attribuzione numerica delle sedi effettuata dal Comune interessato, giusta delibera n. 56 del 28.12.2000, ritenendo più congrua quella suindicata;

Dato Atto che il Direttore Regionale  della Direzione Sanità ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento, che non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 31, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A Voti Unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

-    per le motivazioni espresse in narrativa -

 

1.   di confermare la pianta organica delle farmacie del Comune di Pratola Peligna (AQ) limitatamente al numero delle sedi farmaceutiche esistenti - giusta DGR n. 3932 del 05.07.1984 - , procedendo contestualmente alla rettifica della DGR n. 7479 del 22.12.1986, DGR n. 5936 del 02.11.1987 nonché di tutti gli atti consequenziali e nel merito incompatibili con il presente provvedimento attribuendola giusta circoscrizione alle due sedi farmaceutiche interessate:

Sede farmaceutica nr. 1 (URBANA) - zona Orientale del Comune - Farmacia

dr.ssa Alessandra Fabrizi - separata dalla parte restante del territorio comunale dall’asse delle seguenti strade:

Da Vico IV Orsa (asse) e suo proseguimento ideale fino ai Confini del Comune di Roccacasale - via 24 maggio (asse), via Veneto (asse), P.zza Garibaldi (asse), via Roma (asse), P.zza Madonna della Libera (asse), via Carso (asse), S.da Provinciale n. 10 (asse), via Morronese (asse) fino ai confini del Comune di Sulmona;

 

-    Sede farmaceutica nr. 2 (URBANA) - parte occidentale del territorio Comunale - titolare Dr. Bellantuono Giovanni:

Restante parte del territorio Comunale.

2.   di disporre che il testo integrale del presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


ALLEGATO

 

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

(Provincia di L’Aquila)

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

 

N. 56 del Reg.

 

data 28/12/2000

 

Oggetto. Revisione pianta organica farmacie ai sensi della L. 475 /1968

 

Danno duemila, il giorno ventotto del mese di Dicembre ,alle ore 20,54 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato a norma di legge. si è riunito il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:

 

1 – DI BACCO

Corrado

2 - DI PILLO

Uberto

3 - PUPILLO

Luca                                               A

4 - COLELLA

Enrico                                             A

5 - D’ANGELO

Antonio

6 - DI GIULIO

Alessandro

7 - DI BACCO

Emilio

8 - ZAVARELLA

E. Salvatore

9 - PUGLIELLI

Roberto                                          A

10 - TORRINI

Guido

11 - PETRELLA

Roberto

12 - CAUTELA

L.Mario

13 - LIBERATORE

Luigi

14 - ROSSI

Patrizio

15 - SCALERA

Pietro

16 - PETRELLA

Liberato                                          A

17 – CIARFELLA

Daniele

 

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148). i signori:

Pupillo Luca, Colella Enrico, Puglielli Roberto, Petrella Liberato

Presiede il dott. Corrado Di Bacco nella sua qualità di Sindaco; Partecipa il Segretario Comunale Doti. Cesidio Presutti.

Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica.

Prende la parola il consigliere Scalera Pietro, che chiede quali effetti comporta la mancata approvazione del presente deliberato e rileva come gli sembra come l’Amministrazione Margiotta riuscì a ottenere una terza farmacia a Bagnaturo. Si assenta il Vice - Sindaco, sono presenti n. 12 consiglieri.

Prende la parola il consigliere Rossi Patrizio che evidenzia la problematicità di una ulteriore deroga; nulla toglie la possibilità di un ulteriore studio in mento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la comunicazione della Giunta Regionale, Direzione Sanità, Ufficio Provinciale della Sanità, numero protocollo 1176 in data 13/12/2000, assunta a .questo protocollo in data 15/12/2000 al numero 12809, avente per oggetto “Revisione pianta organica farmacie per l’anno 2000. Sollecito.”

Evidenziato come occorre ottemperare a quanto prescritto dal combinato disposto delle leggi 475/1968 - art. 2 comma 5-elegge 362/1991 art. 1.

Rilevato altresì come occorre confermare l’attuale pianta organica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3932 del 05/07/1984, con alcune precisazioni del resto già trasmesse all’Ufficio Regionale competente con nota n. 4448 di protocollo in data 09/04/1999 e che consistono nella rettifica in base all’effettiva ubicazione delle sedi farmaceutiche come di sotto riportate:

 

-    La sede n. 1 (ex sede n. 2) attribuita al dott. Giovanni Bellantuono è ubicata nella parte occidentale del Comune.

-    La sede n. 2 (ex sede n. 3) attribuita alla Dott.ssa Alessandra Fabrizi è ubicata nella restante parte del territorio comunale.

Vista in merito l’allegata planimetria redatta dall’ufficio tecnico comunale dalla quale si evince la delimitazione nel paese delle zone interessanti le due farmacie

Ritenuto necessario provvedere in merito.

Visto il decreto legislativo 267/2000 TUEL

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.

Presenti e votanti n. 12 consiglieri

Con 2 voti contrari espressi in forma palese (Scalera Pietro, Liberatore Luigi)

Con 10 voti favorevoli espressi in forma palese

 

DELIBERA

 

Di confermare l’attuale pianta organica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3932 del

05/07/1984, con alcune precisazioni già trasmesse all’Ufficio Regionale competente con nota n. 4448 di protocollo in data 09/04/1999 e che consistono nella rettifica in base all’effettiva ubicazione delle sedi farmaceutiche come di sotto riportate:

 

La sede n. 1 (ex sede n. 2) attribuita al dott. Giovanni Bellantuono è ubicata nella parte occidentale del Comune.

 

La sede n. 2 (ex sede n. 3) attribuita alla Dott. ssa Alessandra Fabrizi è ubicata nella restante parte del territorio comunale.

 

Di dare atto come la esatta definizione dei confini territoriali inerenti le sedi farmaceutiche è esplicitata nella allegata planimetria redatta dall’Ufficio Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

 

Di dare altresì atto come il numero di abitanti residente nelle zone ricomprese nei predetti confini rispetta tendenzialmente le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 2 L. 362/1991.

 

Successivamente

Vista l’urgenza di provvedere in merito

Presenti e votanti n. 12 consiglieri

Con l’unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.


 

 

 


 



 

 

DELIBERAZIONE 28.02.2003, n. 125:

Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” – Riassegnazione residuo di un mutuo concesso relativo ad un finanziamento disposto con il Terzo Piano annuale di attuazione del Piano Generale Triennale 1996-1998 – Legge 02.10.1997, n. 340 “Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica”, art. 1, comma 8 – comune di Ortucchio (AQ).

 

Omissis

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

Rilevato che al Comune di Ortucchio (AQ), inserito nel terzo Piano annuale di attuazione del Piano Generale Triennale 1996 –1998 è stato assegnato un finanziamento di Euro 350.541,18, (pari a £. 678.742.372) per lavori di costruzione palestra nell’edificio scolastico scuola elementare, materne e media;

Vista la L. 02.10.1997, n. 340 che all’art. 1 comma 8 prevede che le Regioni possano riassegnare, all’ente originariamente mutuatario, singolarmente, l’eventuale residuo di un mutuo già concesso ai sensi della L. 23/96;

Vista la nota n. 4928 del 12.09.2002 con la quale il Comune di Ortucchio (AQ) ha chiesto di poter utilizzare l’economia sui lavori principali, accertata dal Comune con determinazione n. 168/378 dell’11.09.2002, nell’importo di Euro 38.800,56 (pari a £. 75.128.360), per l’esecuzione dei lavori complementari a quelli eseguiti secondo il progetto principale nel medesimo edificio scolastico;

 

Omissis

 

DELIBERA

 

1.   di riassegnare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi della L. 340/97, art. 1, comma 8, al Comune di Ortucchio (AQ) la somma di Euro 38.800,56, quale residuo del mutuo già concesso di Euro 350.541,18 (pari a £. 678.742.372) –posizione n. 4354588 00 per lavori di completamento della palestra comunale.

 

2.   Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Pubblica Istruzione, alla Cassa DD. E PP. e al Comune di Ortucchio (AQ) per il seguito di competenza.

 

3.   Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.



DECRETI

 

Presidente del Consiglio Regionale

 

DECRETO 26.02.2003, n. 6:

Nomina dei Componenti della 2^ Commissione Consiliare “Lavori Pubblici, Ordinamento Uffici Enti Locali”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l’art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 25 del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 50/2000, 57/2000, 12/2001, 25/2001, 45/2001, 78/2001, 7/2002, 39/2002, 88/2002 e 3/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la 2^ Commissione consiliare;

Vista la onta in data 26.2.2003 con la quale il Gruppo consiliare Forza Italia comunica le nuove designazioni dei propri rappresentanti in seno alla predetta Commissione;

DECRETA

 

la 2^ Commissione consiliare Lavori Pubblici, Ordinamento Uffici ed Enti Locali è così composta:

 

D.S.

VERTICELLI MARCO

Con voti 2

D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

Con voti 2

D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

Con voti 3

F.I.

DI NARDO PASQUALE

Con voti 6

F.I.

DI FONZO DONATO

Con voti 2

F.I.

SISTI NICOLA

Con voti 2

UDEUR

FELLI EZIO

Con voti 1

S.D.I.

DI MASCI BRUNO

Con voti 1

MISTO

SPADANO EUGENIO

Con voti 1

U.D.C.

NORANTE ANTONIO

Con voti 3

U.D.C.

FALCONIO ANTONIO

Con voti 3

U.D.C.

PAGANO NAZARIO

Con voti 3

A.N.

DI NARDO RAFFAELE

Con voti 4

A.N.

D’ORAZIO BENIGNO

Con voti 4

P.P.I.

D’ALFONSO LUCIANO

Con voti 1

P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

Con voti 1

I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

Con voti 2

COMU. ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

Con voti 1

RIFONDAZIONE COMUN.

ORLANDO ANGELO

Con voti 1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

 

L’Aquila 26.02.2003

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 

 


 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 8:

Nomina dei Componenti della 1^ Commissione Consiliare “Bilancio e Affari Generali”.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 49/2000, 24/2001, 44/2001, 77/2001, 6/2002, 20/2002, 38/2002, 64/2002, 87/2002, 103/2002, 108/2002 e 113/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 1^ Commissione consiliare;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “Forza Italia” e “U.D.C.”;

 

DECRETA

 

la 1^ Commissione  Consiliare " Bilancio e Affari Generali" è così composta:

 

 - D.S.

MELILLA GIANNI

Con   voti   2

 - D.S.

LAPENNA LUCIANO

"  "  2

 - D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

"  "  2

 - D.S

AIMOLA UMBERTO

"  "  1

 - F.I.

TANCREDI PAOLO

"  "  3

 - F.I.

DI MARCANTONIO GIUSTINO

"  "  3

 - F.I.

LOMBARDI ENZO

"  "  3

 - UDEUR

FELLI EZIO

"  "  1

 - S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"  "  1

 - MISTO

SPADANO EUGENIO

"  "  1

 - U.D.C.

DI CARLO DOMENICO

"  "  3

 - U.D.C.

PALMERIO VINCENZO

"  "  4

 - U.D.C.

DI SABATINO FILIPPO

"  "  3

 - A. N.

DI STEFANO FABRIZIO

"  "  4

 - A. N.

D'ORAZIO BENIGNO

"  "  4

 - P.P.I.

D'ALFONSO LUCIANO

"  "  1

 - P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"  "  1

 - I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"  "  2

 - COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"  "  1

 - RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"  "  1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 9:

Nomina dei Componenti della 2^ Commissione Consiliare “Lavori Pubblici, Ordinamento Uffici ed Enti Locali”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 50/2000, 57/2000, 12/2001, 25/2001, 45/2001, 78/2001, 7/2002, 39/2002, 88/2002, 3/2003 e 6/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la 2^ Commissione consiliare;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi Forza Italia e U.D.C.;

 

DECRETA

la 2^ Commissione Consiliare "Lavori Pubblici, Ordinamento Uffici ed Enti Locali" è così composta:

 

 - D.S.

VERTICELLI MARCO

con voti 2

 - D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

       "  "  2

 - D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

       "  "  3

 - F.I.               

DI NARDO PASQUALE

       "  "  3

 - F.I.               

DI FONZO DONATO

        " "  3

 - F.I.               

SISTI NICOLA

        " "  3

 - UDEUR              

FELLI EZIO

        " "  1

 - S.D.I.             

DI MASCI BRUNO

        " "  1

 - MISTO              

SPADANO EUGENIO

       "  "  1

 - U.D.C.             

NORANTE ANTONIO

        " "  1

 - U.D.C.              

FALCONIO ANTONIO

        " "  1

 - U.D.C.

PAGANO NAZARIO

        " "  2

 - U.D.C.

DI SABATINO FILIPPO

        " "  6

 - A. N.              

DI NARDO RAFFAELE

        " "  4

 - A. N.              

D'ORAZIO BENIGNO

        " "  4

 - P.P.I.             

D'ALFONSO LUCIANO

        " "  1

 - P.P.I.             

GINOBLE TOMMASO

        " "  1

 - I DEMOCRATICI          

COSTANTINI CARLO

        " "  2

 - COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

        " "  1

 - RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

        " "  1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

 

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 10:

Nomina dei Componenti della 3^ Commissione Consiliare “Agricoltura”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Richiamati i precedenti decreti nn. 52/2000, 27/2001, 47/2001, 66/2001, 80/2001, 9/2002, 41/2002, 66/2002, 91/2002 e 4/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 4^ Commissione consiliare;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi U.D.C. e Forza Italia;

DECRETA

la 4^ Commissione consiliare "Industria, Commercio, Turismo, Trasporti ed Artigianato" è così composta:

 

 - D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

Con voti

3

 - D.S.

VERTICELLI MARCO

"

"

3

 - D.S.

PASSERI BRUNO

"

"

1

 - F.I.

TANCREDI PAOLO

"

"

3

 - F.I.

DI NARDO PASQUALE

"

"

3

 - F.I.

FANFANI MARCO

"

"

3

 - UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

 - S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

 - MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

 - U.D.C.

DI CARLO DOMENICO

"

"

5

 - U.D.C.

NORANTE ANTONIO

"

"

5

 - A. N.

DI LUZIO VITTORIO

"

"

4

 - A. N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

4

 - P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

2

 - I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

"

"

2

 - COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

 - RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 11:

Nomina dei Componenti della 4^ Commissione Consiliare “Industria, Commercio, Turismo, Trasporti ed Artigianato”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Richiamati i precedenti decreti nn. 52/2000, 27/2001, 47/2001, 66/2001, 80/2001, 9/2002, 41/2002, 66/2002, 91/2002 e 4/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 4^ Commissione consiliare;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi U.D.C. e Forza Italia;

DECRETA

la 4^ Commissione consiliare "Industria, Commercio, Turismo, Trasporti ed Artigianato" è così composta:

 

 - D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

Con voti

3

 - D.S.

VERTICELLI MARCO

"

"

3

 - D.S.

PASSERI BRUNO

"

"

1

 - F.I.

TANCREDI PAOLO

"

"

3

 - F.I.

DI NARDO PASQUALE

"

"

3

 - F.I.

FANFANI MARCO

"

"

3

 - UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

 - S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

 - MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

 - U.D.C.

DI CARLO DOMENICO

"

"

5

 - U.D.C.

NORANTE ANTONIO

"

"

5

 - A. N.

DI LUZIO VITTORIO

"

"

4

 - A. N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

4

 - P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

2

 - I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

"

"

2

 - COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

 - RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 12:

Nomina dei Componenti della 5^ Commissione Consiliare “Affari Sociali”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 54/2000, 55/2000, 30/2001, 49/2001, 57/2001, 82/2001, 11/2002, 43/2002, 68/2002,  92/2002, 114/2002 e 5/2003 relativi alla nomina dei componenti la Commissione consiliare di Vigilanza;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi U.D.C. e Forza Italia;

DECRETA

la Commissione consiliare di vigilanza sugli Affari della Regione Abruzzo è così composta:

 

- D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

con voti       4

- D.S.

PASSERI BRUNO

"

"

 3

- F.I.

TEODORO MAURIZIO

"

"

 3

- F.I.

SISTI NICOLA

"

"

 3

- F.I.

LOMBARDI ENZO

"

"

 3

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

 1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

 1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

 1

- U.D.C.

PALMERIO VINCENZO

"

"

 5

- U.D.C.

NORANTE ANTONIO

"

"

 5

- A. N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

 8

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

 2

- I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

"

"

 2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

 1

- RIF. COM.

ORLANDO ANGELO

"

"

 1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

 

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 

 


 

DECRETO 05.03.2003, n. 13:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare di Vigilanza sugli Affari della Regione Abruzzo”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso Atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/6 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione d’inchiesta per la verifica della produttività degli enti strumentali e partecipati”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 75/2002 e 101/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione d’inchiesta per la verifica della produttività degli Enti strumentali e partecipati;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “U.D.C.” e “Forza Italia”;

DECRETA

la “Commissione consiliare d'inchiesta per la verifica della produttività degli Enti strumentali e partecipati” è così composta:

 

- D.S.

PASSERI BRUNO

Con voti

4

- D.S.

VERTICELLI MARCO

"

"

3

- F.I.

TANCREDI PAOLO

"

"

3

- F.I.7

SISTI NICOLA ANTONIO

"

"

3

- F.I.

TEODORO MAURIZIO

"

"

3

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO      

"

"

1

- U.D.C.

DI CARLO DOMENICO

"

"

5

- U.D.C.

PAGANO NAZARIO

"

"

5

- A. N.

DI STEFANO FABRIZIO

"

"

8

- P.P.I.

D’ALFONSO LUCIANO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIF. COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

DECRETO 05.03.2003, n. 14:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare d’Inchiesta per la Verifica della Produttività degli Enti Strumentali e Partecipati”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso Atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/4 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione Speciale per le politiche familiari”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 74/2002 e 100/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale per le Politiche Familiari;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “U.D.C.” e “Forza Italia”;

 

DECRETA

 

la “Commissione Consiliare Speciale per le Politiche familiari” è così composta:

 

- D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

Con voti       4

- D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

"

"

3

- F.I.

DI MARCANTONIO GIUSTINO

"

"

5

- F.I.

DI NARDO PASQUALE

"

"

4

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

NORANTE ANTONIO

"

"

10

- A.N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

8

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIF. COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 


 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 15:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare Speciale per le Politiche Familiari”.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

Visto l'art. 26 dello Statuto;

 

Visto l’art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

 

Preso Atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/4 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione Speciale per le politiche familiari”;

 

Richiamati i precedenti decreti nn. 74/2002 e 100/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale per le Politiche Familiari;

 

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “U.D.C.” e “Forza Italia”;

 

DECRETA

 

la “Commissione Consiliare Speciale per le Politiche familiari” è così composta:

 

- D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

Con voti       4

- D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

"

"

3

- F.I.

DI MARCANTONIO GIUSTINO

"

"

5

- F.I.

DI NARDO PASQUALE

"

"

4

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

NORANTE ANTONIO

"

"

10

- A.N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

8

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIF. COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

 

L’Aquila 5.03.03

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 


 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 16:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare Speciale Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/3 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione Speciale Monitoraggio del sistema sanitario regionale abruzzese”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 73/2002 e 99/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “U.D.C.” e “Forza Italia”;

DECRETA

la “Commissione consiliare speciale monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese” è così composta:

 

- D.S.

MELILLA GIANNI

con voti 

4

- D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

"

"

3

- F.I.

TANCREDI PAOLO

"

"

4

- F.I.

DI NARDO PASQUALE

"

"

5

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

PALMERIO VINCENZO

"

"

10

- A. N.

DI LUZIO VITTORIO

"

"

4

- A. N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

4

- P.P.I.

D’ALFONSO LUCIANO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIF. COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 17:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare d’Inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti”.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/7 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione d’ inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 76/2002 e 102/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione d’Inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “U.D.C.” e “Forza Italia”;

DECRETA

la “Commissione Consiliare d'inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti” è così composta:

 

- D.S.

AIMOLA UMBERTO

con voti

4

- D.S.

LAPENNA LUCIANO

"

"

3

- F.I.

DI FONZO DONATO

"

"

4

- F.I.

DI NARDO PASQUALE

"

"

5

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

MENNA ANTONIO

"

"

10

- A. N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

4

- A. N.

DI STEFANO FABRIZIO

"

"

4

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIF. COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

L’Aquila 5.03.03

Giuseppe Tagliente


 

 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 18:

Nomina dei Componenti della “Commissione Speciale Monitoraggio dei Percorsi di Utilizzazione delle Risorse dei Bandi Comunitari”.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

Visto l'art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 72/7 del 16.07.2002 ha istituito la “Commissione d’ inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 76/2002 e 102/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione d’Inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “U.D.C.” e “Forza Italia”;

DECRETA

la “Commissione Consiliare d'inchiesta sull’Azienda Sanitaria Locale di Chieti” è così composta:

 

- D.S.

AIMOLA UMBERTO

con voti

4

- D.S.

LAPENNA LUCIANO

"

"

3

- F.I.

DI FONZO DONATO

"

"

4

- F.I.

DI NARDO PASQUALE

"

"

5

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

MENNA ANTONIO

"

"

10

- A. N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

4

- A. N.

DI STEFANO FABRIZIO

"

"

4

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIF. COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

L’Aquila 5.03.03

Giuseppe Tagliente


 

 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 18:

Nomina dei Componenti della “Commissione Speciale Monitoraggio dei Percorsi di Utilizzazione delle Risorse dei Bandi Comunitari”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l’art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso Atto che il Consiglio regionale con verbale n. 49/7 del 23.10.2001 ha istituito la Commissione Speciale “Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari”;

Richiamati i precedenti decreti n. 96/2001, 17/2002, 49/2002, 72/2002, e 98/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “U.D.C.” e “Forza Italia”;

 

DECRETA

 

la Commissione Speciale “Monitoraggio dei percorsi di utilizzazione delle risorse dei bandi comunitari” è così composta:

 

- D.S.

VERTICELLI MARCO

con voti 

3

- D.S.

LAPENNA LUCIANO

"

"

2

- D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

"

"

2

- F.I.

DI MARCANTONIO GIUSTINO

"

"

4

- F.I.

FANFANI MARCO

"

"

5

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

FALCONIO ANTONIO

"

"

10

- A. N.

D’ORAZIO BENIGNO

"

"

8

- P.P.I.

D’ALFONSO LUCIANO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIF. COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

 

L’Aquila 5.03.03

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 

 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 19:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare d’Inchiesta sulla Povertà e l’Emarginazione in Abruzzo”.

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l’art. 27 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 105 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale con verbale n. 9/6 del 19.9.2000 ha istituito la Commissione di inchiesta sulla povertà e l'emarginazione in Abruzzo;

Richiamati i precedenti decreti nn. 5/2001, 7/2001, 20/2001, 33/2001, 54/2001, 69/2001, 86/2001, 90/2001, 15/2002, 48/2002, 71/2002 e 97/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare di inchiesta sulla povertà e l'emarginazione in Abruzzo;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei gruppi “U.D.C.” e “Forza Italia”;

DECRETA

la Commissione consiliare d'inchiesta sulla povertà e l'emarginazione in Abruzzo è così composta:

 

- D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

con voti 

4

- D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

"

"

3

- F.I.

DI MARCANTONIO GIUSTINO

"

"

9

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

MENNA ANTONIO

"

"

10

- A. N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

8

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIF. COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

 

L’Aquila 5.03.03

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 20:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare Speciale Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro”.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

Visto l’art. 26 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso Atto che il Consiglio Regionale con verbale n. 8/17 del 28.7.2000 ha istituito la Commissione  Speciale "Tutela della salute nei luoghi di lavoro";

Richiamati i precedenti decreti nn. 75/2000, 34/2001, 85/2001, 13/2002, 47/2002 e 96/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare Speciale "Tutela della salute nei luoghi di lavoro";

Viste le note in data 4.3.2003 con la quale si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “U.D.C.” e "Forza Italia";

DECRETA

la Commissione Consiliare Speciale "Tutela della salute nei luoghi di lavoro" è così composta:

 

- D.S.

VERTICELLI MARCO

Con voti

4

- D.S.

LAPENNA LUCIANO

"

"

3

- F.I.

DI FONZO DONATO

"

"

9

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

PALMERIO VINCENZO

"

"

10

- A.N.

DI STEFANO FABRIZIO

"

"

8

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

 

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 

 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 21:

Nomina dei Componenti della “Commissione Consiliare Speciale per la Definizione della Proposta di un Nuovo Statuto, di un Nuovo Regolamento e di Riforme Istituzionali”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l’art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso Atto che il Consiglio regionale con verbale n. 4/5 del 27.6.2000 ha istituito la Commissione "Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali";

Richiamati  i precedenti decreti nn. 68/2000, 77/2000, 83/2000, 31/2001, 50/2001, 55/2001, 84/2001, 89/2001, 16/2002, 44/2002, 69/2002, 93/2002 e 115/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione "Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali";

Vista la nota in data 27.2.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo A.N.;

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi U.D.C. e Forza Italia;

 

DECRETA

 

la Commissione Consiliare "Speciale per la definizione della Proposta di un nuovo Statuto, di un Nuovo Regolamento e di Riforme Istituzionali" è così composta:

 

 

- D.S.

 MELILLA GIANNI

 con  voti     3

- D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

"

"

1

- D.S.

AIMOLA UMBERTO

"

"

1

- D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

"

"

1

- D.S.

PASSERI BRUNO

"

"

1

- F.I.

DI NARDO PASQUALE

"

"

3

- F.I.

TANCREDI PAOLO

"

"

2

- F.I.

FANFANI MARCO

"

"

2

- F.I.

LOMBARDI ENZO

"

"

2

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

MENNA ANTONIO

"

"

3

- U.D.C.

DI CARLO DOMENICO

"

"

4

- U.D.C.

PAGANO NAZARIO

"

"

3

- A. N.

DI STEFANO FABRIZIO

"

"

4

- A. N.

D’ORAZIO BENIGNO

"

"

4

- P.P.I.

D'ALFONSO LUCIANO

"

"

1

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

1

- I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

L’Aquila 5.03.03

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 22:

Nomina dei Componenti della “Commissione Speciale Informatizzazione Regionale”.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l’art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso Atto che il Consiglio regionale con verbale n. 8/11 del 28.7.2000 ha istituito la Commissione Speciale "Informatizzazione Regionale";

Richiamati  i precedenti decreti nn. 76/2000, 32/2001, 53/2001, 87/2001, 14/2002, 46/2002 e 95/2002  con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione Speciale "Informatizzazione Regionale";

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “U.D.C.” e "Forza Italia";

DECRETA

la Commissione Consiliare Speciale "Informatizzazione Regionale" è così composta:

 

- D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

con

voti

3

- D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

"

"

4

- F.I.

DI FONZO DONATO

"

"

3

- F.I.

TANCREDI PAOLO

"

"

3

- F.I.

LOMBARDI ENZO

"

"

3

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

FALCONIO ANTONIO

"

"

10

- A. N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

8

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente

 

 

 

DECRETO 05.03.2003, n. 23:

Nomina dei Componenti della “Commissione Speciale per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea”.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 

Visto l’art. 26 dello Statuto;

 

Visti gli artt. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

 

Preso atto che il Consiglio Regionale con verbale n. 4/6 del 27.6.2000 ha istituito la Commissione "Speciale per le politiche europee ed i progetti speciali";

 

Preso atto, altresì, che il Consiglio Regionale con verbale n. 72/5 del 16.7.2002 ha deliberato di mutare la denominazione della “Commissione speciale per le politiche europee ed i progetti speciali” in “Commissione speciale per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea”;

 

Richiamati i precedenti decreti nn. 69/2000, 70/2000, 21/2001, 29/2001, 51/2001, 52/2001, 68/2001,  83/2001, 12/2002, 45/2002, 70/2002 e 94/2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare "Speciale per le Politiche Europee, Internazionali e per i programmi della Commissione Europea";

Viste le note in data 4.3.2003 con le quali si comunicano le nuove designazioni dei Gruppi “U.D.C.” e“Forza Italia”;

DECRETA

la Commissione consiliare "Speciale per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea” è così composta:

 

- D.S.

VERTICELLI MARCO

con

voti

3

- D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

"

"

2

- D.S.

LAPENNA LUCIANO

"

"

2

- F.I.

DI MARCANTONIO GIUSTINO

"

"

3

- F.I.

LOMBARDI ENZO

"

"

3

- F.I.

TANCREDI PAOLO

"

"

3

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

FALCONIO ANTONIO

"

"

4

- U.D.C. 

PAGANO NAZARIO

"

"

3

- U.D.C.

DI SABATINO FILIPPO

"

"

3

- A. N.

D'ORAZIO BENIGNO

"

"

4

- A. N.

DI NARDO RAFFAELE

"

"

4

- P.P.I.

D’ALFONSO LUCIANO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. .

 

L’Aquila 5.03.03

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tagliente


 


DECRETI

 

 

 

Presidente della Giunta Regionale

 

 

 

DECRETO 21.02.2003, n. 24:

Proroga della nomina dell’Arch. Francesco D’Ascanio, Direttore Regionale preposto all’Area Opere Pubbliche e Protezione Civile, quale Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito n. 2 – Marsicano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Richiamato il proprio decreto 001 del 20.1.2003 con il quale si è disposto:

 

-    di nominare l’Arch. Francesco D‘Ascanio, Direttore Regionale preposto all’Area Opere Pubbliche e Protezione Civile, Commissario straordinario dell’Ente d’ambito “Marsica 2” di Avezzano, con il compito di provvedere all’ordinaria amministrazione e ad ogni adempimento di carattere urgente di competenza del Consiglio di Amministrazione, per il tempo strettamente necessario al rinnovo di quest’ultimo Organo da parte dell’Assemblea Consortile e, comunque, per un periodo non superiore a giorni trenta, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento all’interessato;

 

-     omissis ...

 

Considerato:

 

-    che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente d’ambito n. 2 - Marsicano. scaduto in data 01 ottobre 2002, non è stato ancora rinnovato dall’Assemblea consortile, nonostante l’avvenuta convocazione dell’Assemblea (andata deserta) a cura del Commissario straordinario e l’inserimento all’o.d.g. nella seduta del 13.2.2003 della elezione del Presidente e dei componenti del C.d.A.;

 

-    che, pertanto, occorre garantire la prosecuzione dell’ordinaria amministrazione e l’assunzione di ogni adempimento di carattere urgente di competenza del menzionato Consiglio;

 

Omissis

DECRETA

 

Per quanto esposto in premessa:

 

-    di prorogare la nomina dell’Arch. Francesco D’Ascanio, Direttore Regionale preposto all’Area Opere Pubbliche e Protezione Civile, quale Commissario straordinario dell’Ente d’ambito n. 2 - Marsicano, giusta decreto presidenziale n. 001 del 20 gennaio 2003 del quale si richiamano i contenuti, con il compito di garantire la prosecuzione delle attività intraprese relativamente all’ordinaria amministrazione e ad ogni adempimento di carattere urgente di competenza del Consiglio di Amministrazione, per il tempo necessario al rinnovo di quest’ultimo Organo da parte dell’Assemblea Consortile e, comunque, per un periodo non superiore a giorni sessanta, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto all’interessato;

-    di precisare che il compenso spettante al nominato Commissario, a carico del bilancio dell’Ente d’ambito, è quello previsto dalla legislazione vigente.

 

IL PRESIDENTE

On. Dr. Giovanni Pace

 

 

 

 

DECRETO 21.02.2003, n. 24:

L.R. 19.4.1999, n. 53 – Comitato regionale per le politiche dell’Handicap – Sostituzione Componenti.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

 

1.   di liquidare in favore delle Amministrazioni Provinciali di Chieti e Pescara le seguenti somme:

a)   Amministrazione Provinciale di Chieti Euro 70.221,08;

b)  Amministrazione Provinciale di Pescara Euro 70.221,08;

2.   imputando la relativa spesa complessiva di Euro 140.442,16 all’impegno n. 1 dell’importo di Euro 401.263,36 sul cap. 11510/R/2002, assunto con la Determinazione DL9/124 in data 11.12.2002;

3.   di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito al pagamento delle seguenti somme in favore delle Amministrazioni Provinciali di Chieti e Pescara:

a)   Amministrazione Provinciale di Chieti, cod. fiscale 80000130692, Euro 70.221,08, mediante versamento diretto sulla contabilità speciale n. 60626 accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Chieti;

b)  Amministrazione Provinciale di Pescara, cod. fiscale 00212850689, Euro 70.221,08; mediante versamento sul Conto 9999999 acceso presso la CARIPE, Servizio Enti, CAB 15410 ABI 6245;

4.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria e Credito, alle Amministrazioni Provinciali di Chieti e Pescara, nonché al Servizio BURA - Pubblicità e Accesso per la pubblicazione del dispositivo dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Arch. Vittorio Garzarelli

 


ORDINANZE

 

 

 

Presidente della Giunta Regionale

 

ORDINANZA 25.02.2003, n. 6:

Deposito da parte del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ), presso la Cassa DD.PP., delle indennità non accettate per la realizzazione dei lavori di ampliamento di un opificio adibito alla produzione di lastre presensibilizzate per la stampa di oggetti – Ditta PLATE S.p.A., nel territorio del Comune di Sulmona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 19.4.1995, n. 53, avente per oggetto: “Istituzione del Comitato Regionale per le Politiche dell’Handicap”:

 

Omissis

 

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dei sopra citati componenti del Comitato Regionale per le Politiche dell’Handicap al fine di garantire il buon funzionamento del Comitato stesso;

Dato Atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale” in ordine al presente atto, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. a) della l.r. 14.9.1999, n. 77 con la firma in calce al presente provvedimento;

DECRETA

 

1.   di nominare, in seno al Comitato Regionale per le Politiche dell’Handicap: il Prof. Renzo Menga in rappresentanza del Centro Servizi Amministrativi per la provincia di L’Aquila, in sostituzione del dott. Valentino Manna, la prof.ssa Matilde Tomassini in rappresentanza del Centro Servizi Istituzioni Scolastiche per la Provincia di Pescara in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Moriconi, il prof. Gianmarco Cifaldi, in rappresentanza del Centro Servizi Istituzioni Scolastiche per la Provincia di Teramo in sostituzione della prof.ssa Anna Gianfelici, la dott.ssa Giuseppina Moriconi, in rappresentanza del Centro Servizi Istituzioni Scolastiche per la Provincia di Chieti in sostituzione del prof. Domenico Glave;

 

2.   di dare atto che le suddette nomine avranno efficacia fino alla data del termine di scadenza del mandato conferito al Comitato in carica, giusto Decreto presidenziale n. 128 del 21.5.2002 richiamato in premessa;

 

3.   di specificare che il periodo di validità triennale del Comitato Regionale per le Politiche dell’Handicap, nominato con D.P.G.R. n. 128 del 21.05.2002 è dal 21.05.2002 al 20.05.2005.

IL PRESIDENTE

On. Dr. Giovanni Pace

 


 

ORDINANZA 24.02.2003, n. 7:

Pagamento da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ) delle indennità dovute agli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Sulmona (AQ) per l’assegnazione di un lotto di terreno alla Ditta PLATE S.p.A. di Sulmona, per l’ampliamento dell’opificio adibito alla produzione di lastre presensibilizzate per la stampa offsett.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 1945 del 31.10.2002 del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ), con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di Deposito alla Cassa DD.PP. competente per il territorio, delle indennità non accettate per la realizzazione dei lavori di ampliamento di un opificio adibito alla produzione di lastre presensibilizzate per la stampa di oggetti – Ditta PLATE S.p.A.;

Vista l’Ordinanza di pubblicazione n. 29 del 4.06.02;

Omissis

ORDINA

Al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona di depositare, presso la Cassa DD.PP., le indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia per il Territorio.

La determinazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale della esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD.PP. .

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giovanni Pace



ORDINANZA 03.03.2003, n. 8:

Deposito da parte del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese - Vasto (CH) presso la Cassa DD.PP., delle indennità non accettate per i lavori di costruzione di un opificio tecnicamente attrezzato per la produzione, modifica e assemblaggio di ruote per macchine agricole, operatrice ed industriali, per la fornitura e servizi al sistema industriale ed agricolo e per la commercializzazione del prodotto finito pneumatico compreso, in favore delle Ditte di cui in allegato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 1946 del 31.10.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ), intesa ad ottenere l’Ordinanza di pagamento diretto – prevista dal 3 comma dell’art. 12 della citata Legge n. 865/71 – della indennità dovute agli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Sulmona (AQ) per l’assegnazione di un lotto di terreno alla Ditta PLATE S.p.A. di Sulmona, per l’ampliamento dell’opificio adibito alla produzione di lastre presensibilizzate per la stampa offset;

Vista la propria Ordinanza di Pubblicazione n. 29 del 4.06.02;

 

Omissis

ORDINA

Art. 1

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona (AQ) di pagare, previo accertamento della proprietà e libertà dei beni espropriandi, le indennità accettate dalle Ditte espropriande di cui all’allegato elenco che forma parte integrante della presente Ordinanza;

Art. 2

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’art. 16 della citata legge n. 865/71 e, pertanto, resta a carico dell’Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale delle esecuzioni della presente ordinanza, trasmettendo copia della ricevuta del pagamento effettuato.

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giovanni Pace

 

 


ORDINANZE - DETERMINAZIONI

 

 

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E PROGRAMMAZIONE VENATORIA

 

DETERMINAZIONE 25.02.2003, n. DH18/07:

Approvazione Pista di Controllo del Sottoprogramma Regionale del Docup Pesca.

IL PRESIDENTE DELLLA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

Vista l’istanza del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese n. 26 del 07.01.2003, con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di deposito alla Cassa DD.PP. competente per territorio, delle indennità non accettate per i lavori di costruzione di un opificio tecnicamente attrezzato per la produzione, modifica e assemblaggio di ruote per macchine agricole, operatrice ed industriali, per la fornitura e servizi al sistema industriale ed agricolo e per la commercializzazione del prodotto finito pneumatico compreso;

 

Visto il proprio Decreto n. 325 del 26.09.2000, con il quale veniva disposto a favore del suddetto Consorzio l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data d’immissione in possesso avvenuta il 11.12.2000 in favore del suddetto Consorzio;

 

Omissis

 

ORDINA

 

Al Consorzio per l’Area di sviluppo Industriale del Vastese di depositare, presso la Cassa DD.PP., le indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza;

 

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriante per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

 

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia per il Territorio.

 

La determinazione di cui al capoverso che precede e sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

 

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta regionale delle esecuzioni della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD.PP. .

 

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giovanni Pace


 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH16/102:

Nomina del Per. Agr. Giuseppe Marcozzi componente commissione esaminatrice per raccoglitori di tartufi per la Provincia di Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

Vista l’istanza del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese n. 26 del 07.01.2003, con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di deposito alla Cassa DD.PP. competente per territorio, delle indennità non accettate per i lavori di costruzione di un opificio tecnicamente attrezzato per la produzione, modifica e assemblaggio di ruote per macchine agricole, operatrice ed industriali, per la fornitura e servizi al sistema industriale ed agricolo e per la commercializzazione del prodotto finito pneumatico compreso;

 

Visto il proprio Decreto n. 325 del 26.09.2000, con il quale veniva disposto a favore del suddetto Consorzio l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data d’immissione in possesso avvenuta il 11.12.2000 in favore del suddetto Consorzio;

 

Omissis

 

ORDINA

 

Al Consorzio per l’Area di sviluppo Industriale del Vastese di depositare, presso la Cassa DD.PP., le indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza;

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriante per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia per il Territorio.

La determinazione di cui al capoverso che precede e sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta regionale delle esecuzioni della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD.PP. .

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giovanni Pace





DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH16/102:

Nomina del Per. Agr. Giuseppe Marcozzi componente commissione esaminatrice per raccoglitori di tartufi per la Provincia di Teramo.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

 

Vista la L.R. 16.02.1988 n. 22 concernente “Normative per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella Regione Abruzzo”;

 

Visto l’art. 6 VI comma della suddetta L.R. 22/88, che prevede la costituzione delle commissioni provinciali esaminatrici degli aspiranti raccoglitori di tartufi, con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

 

Omissis

 

Considerato che il Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Teramo, con nota n. 001039 del 28.01.03 agli atti del Servizio Foreste, Demanio Civico e Armentizio, ha segnalato quale nuovo componente il P.A. Giuseppe MARCOZZI, funzionario tecnico di fascia D;

 

Omissis

 

DETERMINA

 

per i motivi espressi in narrativa

 

-    di nominare il P.A. Giuseppe MARCOZZI, Funzionario Tecnico - Fascia D - del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Teramo, a membro della Commissione esaminatrice degli aspiranti raccoglitori di tartufi per la provincia di Teramo;

 

-    di autorizzare l’Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) a pubblicare la presente disposizione sul BURA.

 

Il suddetto membro rimane in carica per la durata della presente legislatura.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Lorenzo Potena

 



DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH16/103:

Reg. CE n. 1257/99, art. 30 – cap VIII – Silvicoltura – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura i) “Altre misure forestali” – Bando presentazione domande periodo 2002 – 2004 – Approvazione elenchi dei beneficiari provincia di Chieti.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

 

-    di approvare l’elenco A dei progetti ammessi a finanziamento relativi alla provincia di Chieti sulla base delle istruttorie effettuate dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e di concedere il contributo alle relative ditte secondo gli importi indicati a fianco di ciascuna di esse per l’importo totale di euro 632.952,50. L’elenco è costituito da numero (sei) ditte, iniziando dalla ditta ECO.R. s.c. a r.l. e terminando con la ditta Comune di Monteferrante.

 

-    di approvare l’elenco B dei progetti istruiti favorevolmente ma non ammissibili a finanziamento per carenza di fondi, costituito da numero (quattro) ditte, iniziando con la ditta Comune di Monteferrante e terminando con la ditta Comune di Colledimacine.

 

-    di approvare l’elenco C dei progetti istruiti con parere tecnico-amministrativo sfavorevole dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti costituito da numero (otto) ditte iniziando con la ditta Solidarietà e Ambiente s.c. a r.l. e terminando con la ditta Comune di Pennapiedimonte, con a fianco di ognuna la motivazione per l’esclusione.

 

-    di approvare le prescrizioni e le norme tecniche di attuazione, secondo le quali devono essere eseguiti i lavori e le erogazioni dei contributi alle ditte beneficiarie.

 

-    di ritenere la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

 

-    di comunicare alle ditte beneficiarie, con R.R. o con la consegna a mano, tramite gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, il presente provvedimento congiuntamente ad una copia del progetto debitamente istruito ed alle prescrizioni e norme tecniche di attuazione di cui al punto 4).

 

-    di autorizzare l’Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo (BURA) a pubblicare la presente disposizione sul BURA.

Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Lorenzo Potena

 





 


DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH16/104:

Reg. CE n. 1257/99, art. 30 – cap VIII – Silvicoltura – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura i) “Altre misure forestali” – Bando presentazione domande periodo 2002 – 2004 – Approvazione elenchi dei beneficiari provincia di L’Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

 

-    di- approvare l’elenco A dei progetti ammessi a finanziamento relativi alla provincia di L’Aquila sulla base delle istruttorie effettuate dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e di concedere il contributo alle relative ditte secondo gli importi indicati a fianco di ciascuna di esse per l’importo totale di euro 1.150.762,50. L’elenco è costituito da numero (diciassette) ditte, iniziando dalla ditta Soc. Coop. La Ruta a.r.l. e terminando con la ditta Soc. Coop. Aterno Boschi.

 

-    di approvare l’elenco B dei progetti istruiti favorevolmente ma non ammissibili a finanziamento per carenza di fondi, costituito da numero (undici) ditte, iniziando con la ditta Soc. Coop. Aterno Boschi e terminando con la ditta Soc. Coop. CO.LA.FOR. a r.l..

-    di approvare l’elenco C dei progetti istruiti con parere tecnico-amministrativo sfavorevole dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila costituito da numero (diciassette) ditte iniziando con la ditta Soc. Coop. Aterno Boschi, e terminando con la ditta Soc. Coop. CO.LA.FOR. a r.l., con a fianco di ognuna la motivazione per l’ esclusione.

-    di approvare le prescrizioni e le norme tecniche di attuazione, secondo le quali devono essere eseguiti i lavori e le erogazioni dei contributi alle ditte beneficiarie.

-    di ritenere la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

-    di comunicare alle ditte beneficiarie, con R.R. o con la consegna a mano, tramite gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, il presente provvedimento congiuntamente ad una copia del progetto debitamente istruito ed alle prescrizioni e norme tecniche di attuazione di cui al punto 4).

-    di autorizzare l’Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo (BURA) a pubblicare la presente disposizione sul BURA.

Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Lorenzo Potena

 




 


DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH16/105:

Reg. CE n. 1257/99, art. 30 – cap VIII – Silvicoltura – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura i) “Altre misure forestali” – Bando presentazione domande periodo 2002 – 2004 – Approvazione elenchi dei beneficiari provincia di Teramo.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

 

1.   di approvare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento relativi alla provincia di Teramo sulla base delle istruttorie effettuate dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e di concedere il contributo alle relative ditte secondo gli importi indicati a fianco di ciascuna di esse per l’importo totale di euro 177.080,62. L’elenco è costituito da numero (tre) ditte, iniziando dalla ditta Coop. Agricoop terminando con la ditta Comunità Montana Vomano, Fino e Piomba - Zona “N”.

2.   di approvare l’elenco dei progetti istruiti con parere tecnico-amministrativo sfavorevole dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo costituito da numero (quindici) ditte iniziando con la ditta Eco-Forest e terminando con la ditta Coop. Agri-Coop. con a fianco di ognuna la motivazione per la esclusione.

3.   di approvare le prescrizioni e le norme tecniche di attuazione, secondo le quali devono essere eseguiti i lavori e le erogazioni dei contributi alle ditte beneficiarie.

4.   di ritenere la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

5.   di comunicare alle ditte beneficiarie, con R.R. o con la consegna a mano, tramite gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, il presente provvedimento congiuntamente ad una copia del progetto debitamente istruito ed alle prescrizioni e norme tecniche di attuazione di cui al punto 3).

6.   di autorizzare l’Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo (BURA) a pubblicare la presente disposizione sul BURA.

7.   di prendere atto che per la provincia di Teramo c’è stata una economia di spesa pari a euro 136.811,06 che la stessa verrà utilizzata secondo le procedure e criteri fissati dal Bando, tramite una specifica determinazione.

Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Lorenzo Potena

 



 


DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 24.02.2003, n. DH6/106:

Reg. CE n. 1257/99, art. 30 – cap VIII – Silvicoltura – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura i) “Altre misure forestali” – Bando presentazione domande periodo 2002 – 2004 – Approvazione elenchi dei beneficiari provincia di Pescara.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

per quanto esposto in narrativa:

 

1.   di approvare l’elenco A dei progetti ammessi a finanziamento relativi alla provincia di Pescara sulla base delle istruttorie effettuate dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e di concedere il contributo alle relative ditte secondo gli importi indicati a fianco di ciascuna di esse per l’importo totale di euro 522.392,50. L’elenco è costituito da numero (sei) ditte, iniziando dalla ditta Soc. Coop. Solidarietà e Ambiente a r.l. e terminando con la ditta Soc. Coop. CO.LA.FOR. a r.l..

2.   di approvare l’elenco B dei progetti istruiti favorevolmente ma non ammissibili a finanziamento per carenza di fondi, costituito da numero (due) ditte, iniziando con la ditta Comunità Montana Vestina e terminando con la ditta Soc. Coop. CO.LA.FOR. a r.l..

3.   di approvare l’elenco C dei progetti istruiti con parere tecnico-amministrativo sfavorevole dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara costituito da numero (undici) ditte iniziando con la ditta Soc. Coop. ECOESSE a r.l. e terminando con la ditta Soc. Coop. Solidarietà e Ambiente a r.l.., con a fianco di ognuna la motivazione per l’esclusione.

4.   di approvare le prescrizioni e le norme tecniche di attuazione, secondo le quali devono essere eseguiti i lavori e le erogazioni dei contributi alle ditte beneficiarie.

5.   di ritenere la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

6.   di comunicare alle ditte beneficiarie, con R.R. o con la consegna a mano, tramite gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, il presente provvedimento congiuntamente ad una copia del progetto debitamente istruito ed alle prescrizioni e norme tecniche di attuazione di cui al punto 4).

7.   di autorizzare l’Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo (BURA) a pubblicare la presente disposizione sul BURA.

Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Lorenzo Potena

 






 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DI5/04:

Rif. Atto aggiuntivo tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. stipulato il 20.04.99 e successivamente integrato con D.G.R. n. 103 del 21.2.2001: Trasferimento fondi 2001 per euro 188.123,27 a valere sugli interventi agevolativi di cui alla legge 28 novembre 1965 n. 1329 “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari” (rif. Nuovo riparto di cui alla rimodulazione finanziaria – v. D.G.R. n. 643 dell’1.8.2002, esecutiva, e succ. mod. contenute nella D.G.R. n. 776 dell’11.9.2002, esecutiva).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione dell’Atto aggiuntivo stipulato tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. in data 20.04.99, così come integrato con D.G.R. n. 103 del 21.2.2001, di:

 

1.   Prendere atto che, a far tempo dal 27.5.2002, il Mediocredito Centrale ha variato la propria denominazione sociale in MCC S.p.A come risulta dall’ allegata lettera del MCC n. 041775 del 4.6.02, pur rimanendo invariati la sede sociale, i recapiti telefonici, nonché tutti i dati civili e tributari, identificativi della Banca;

 

2.   Prendere atto che il residuo ancora da liquidare è pari a:

ex Legge 28.11.1965, n. 1329 di euro 373.607,63

ex L. 598/94, art. 11 di euro 0

 

3.   Dare atto che le operazioni accolte, approvate dai Comitati Agevolazioni del MCC del 29.10.2002 e del 28.11.2002 - rif. sottoelencati verbali parti integranti e sostanziali del presente atto - ammontano a:

rif. Legge n. 1329/65:

euro   78.873,58

- verbale n. 21 del 29.10.2002

euro 109.249,69

- verbale n. 22 del 28.11.2002

 

rif. L. 598/94, art. 11

euro 3.592,77

- verbale n. 21 del 29.10.2002

euro        0,00

- verbale n. 22 del 28.11.2002;

 

4.   Liquidare e pagare, relativamente alla Legge 28.11.1965, n. 1329, a favore del MCC S.p.A. (già Mediocredito Centrale S.p.A.) la somma complessiva di euro 188.123,27 (euro 78.873,58 - verbale n. 21 del 29.10.2002 + euro 109.249,69 - verbale n. 22 del 28.11.2002) a valere sul cap. 282451/R/2001 (rif. impegno n. 3 del 28.11.2001 giusta o.d. n. DI5/144 del 15.11.2001 ) del bilancio per l’esercizio corrente;

 

5.   La ragioneria è autorizzata all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore del MCC S.p.A. (già Mediocredito Centrale S.p.A.) - Roma - Codice Fiscale n. 00594040586, mediante accredito su:

 

c/c n. 289095.33.46, denominato “Regione Abruzzo Legge 1329/65” intrattenuto presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Roma (CAB 3200.3 - ABI 2002):

6.   La notifica al MCC S.p.A (già Mediocredito Centrale S.p.A.);

7.   La pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Mario Romano

 


 



 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 26.02.2003, n. DC7/31:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa nel Comune di Teramo, su richiesta ATER Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Vista la nota dell’ATER di Teramo Prot. 762 del 17.02.2003 con la quale chiede di assegnare in via provvisoria, per un anno, un alloggio ERP sito in Teramo, località Villa Vomano al Sig. Di Giancroce Franco, residente nel Comune di Castellalto (TE);

Evidenziato che dagli atti rimessi si rileva che:

 

-    il Sig. Di Giancroce Franco residente a Castellalto, Frazione di Castelnuovo Vomano risulta colpito da provvedimento di sfratto, la cui esecuzione del rilascio dell’immobile è stata fissata in data 28.02.2003 dal Tribunale di Teramo;

 

-    tale circostanza risulta certifica dal Sindaco del Comune di Castellalto che con nota Prot. n. 480 del 13.01.2003 ha chiesto all’ATER di Teramo di valutare la possibilità di assegnare temporaneamente un alloggio disponibile dell’ATER stessa in considerazione che nel proprio territorio non vi sono alloggi disponibili;

 

-    l’ATER Teramo ha disponibile un alloggio ERP sito in località Villa Vomano che, a causa della necessità di lavori per il ripristino della piena funzionalità, non è stato posto a disposizione del Comune di Teramo - art. 13, comma 2, L.R. 96/96;

Considerato che l’ATER, quale Ente con competenza territoriale corrisponde al territorio provinciale di Teramo è tenuta ad accertare le condizioni minime di fruibilità degli alloggi ERP;

 

Considerato, inoltre, che:

 

-    la Regione, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, può riservare un’aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche documentate situazione di emergenza abitativa;

 

-    trattandosi di alloggio non ancora reso nella disponibilità del Comune e ricorrendo le condizioni di emergenza abitativa si ritiene, in via del tutto eccezionale, di porre in capo all’ATER di Teramo la possibilità di assegnare provvisoriamente un alloggio disponibile nel territorio di competenza;

 

Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta dell’ATER di Teramo, suffragata anche dal Sindaco del Comune di Castellalto, di assegnare provvisoriamente l’alloggio disponibile in Teramo, località Villa Vomano, al Sig. Di Giancroce Franco fino al ripristino della piena fruibilità dell’alloggio e comunque per un periodo massimo di anni uno, fermo restando che l’ATER di Teramo, ente gestore e proprietario dell’alloggio si assume tutte le responsabilità in ordine alle precarie condizioni di abitabilità dell’alloggio di cui trattasi

 

Considerato che:

 

-    con l’art. 64 della L.R. 12 agosto 1998 n. 72 “Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale” è stata attribuita ai comuni, tra l’altro, la competenza alle assegnazioni provvisorie di cui all’art. 15, 2° comma, L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

-    l’art. 5 della L.R. 72/98 ha stabilito che entro un anno dall’entrata in vigore della stessa la Giunta Regionale deve elaborare un piano globale di conferimento delle funzioni da ripartire tra i vari Enti locali e funzionali;

 

-    con l’art. 49 della L.R. 3 marzo 1999 n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali” sono state conferite ulteriori funzioni e compiti ai comuni;

 

Considerato, altresì, che:

 

-    per il combinato disposto dagli artt. 73 L.R. 72/98 e 84 L.R. 11/99 le funzioni conferite continuano ad essere esercitate dall’Ente conferente “Regione” fino al contestuale trasferimento di risorse umane e finanziarie;

 

-    nelle more della definizione dei relativi provvedimenti amministrativi il Servizio provvede a concedere, ricorrendone le necessarie condizioni, le prescritte autorizzazioni;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art. 5, punto i -;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione Politica” - art .4 -;

Vista la deliberazione n. 432 del 20.03.2000, con la quale la Giunta Regionale ha individuato alcuni criteri ed indirizzi dell’azione amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane;

Preso atto che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare n. 8080 del 28.10.1999 ha chiarito ulteriormente la materia in ordine all’applicazione della L.R. 77/99;

 

DETERMINA

 

-    la premessa è parte integrante del presente provvedimento

-    di autorizzare ai sensi del 2° comma dell’ art. 15 della L.R. 96/96 l’ATER di Teramo a consegnare provvisoriamente un alloggio ERP disponibile in Teramo località Villa Vomano, non ancora reso nella disponibilità del Comune competente, al Sig. Di Giancroce Franco, residente nel Comune di Castellalto (TE) fino al ripristino della piena fruibilità dell’alloggio stesso e comunque per un periodo massimo di anni uno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

 

 

 


 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 04.03.2003, n. DD7/10:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell’ allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2.   di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 del disegno di legge regionale relativa al bilancio di previsione 2003.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. ssa Filomena Ibello

 





 



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE

 

DETERMINAZIONE 14.02.2003, n. DG5/102:

Società “Studio Radiologico S.a.s. di Gadaleta Giuseppe & C.” – Autorizzazione all’esercizio di uno Studio Radiologico sito in Teramo – Via del Baluardo, 53.

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

 

- per tutto quanto in premessa -

 

1.   di prendere atto della costituzione della Società in Accomandita Semplice, denominata “Studio Radiologico S.A.S. di Giuseppe Gadaleta & C.” con sede in Teramo - Via del Baluardo n. 53, amministrata dal Sig. Gadaleta Giuseppe, avvenuta dopo la richiesta del parere di fattibilità di cui in premessa;

 

2.   di autorizzare pertanto la Società denominata “Studio Radiologico di Giuseppe Gadaleta & C.”, legalmente rappresentata dal Sig. Gadaleta Giuseppe ad aprire e porre in esercizio uno Studio di Radiologia in Teramo - Via del Baluardo n. 53, la cui direzione tecnica è affidata al Dott. Antonio Gadaleta, laureato in Medicina e Chirurgia presso Università di Pavia, specializzato in Radiologia presso l’Università di Palermo, iscritto regolarmente all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Teramo al numero 936, che risponderà personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei titoli del personale operante presso la struttura di che trattasi;

 

3.   la titolarità della presente autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri, se non previa espressa autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuliano Rossi


DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE

 

DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. 4259:

Trasferimento dal Comune di Scerni (CH) alla Società “Santa Liberata” s.r.l. del parere di compatibilità rilasciato, al predetto Comune, con Ordinanza Dirigenziale n. DS10 del 23.03.2000, per la realizzazione di una R.S.A. per complessivi 50 p.l.”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DISPONE

 

per le motivazioni di cui in premessa

 

-    che il parere di compatibilità rilasciato, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 100/00, al Comune di Scerni con Ordinanza Dirigenziale n. DS10 del 23.03.00 per la realizzazione di una R.S.A. per complessivi 50 p.l., ubicata a Scerni (CH), venga trasferito alla Società “Santa Liberata” s.r.l. di Scerni (CH);

 

-    che la Società “Santa Liberata” s.r.l. osservi le prescrizioni contenute nella predetta Ordinanza Dirigenziale;

 

-    che copia della presente determinazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giancarlo Schiazza

 

 

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 17.02.2003, n. DE4/009:

Sciovia a fune alta “Lo Stazzo” (1547-1644), in località Passo Godi del Comune di Scanno (AQ). Ripristino dell’autorizzazione al pubblico esercizio.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

a)   di ripristinare l’autorizzazione al pubblico esercizio della sciovia a fune alta denominata “Lo Stazzo’ (1547-1644) sita nel Comune di Scanno (AQ) e gestita dalla società “Mastrogiovanni Vittorio” con sede in Scanno (AQ), Località Passo Godi;

 

b)   di inviare la presente ordinanza alla società “Mastrogiovanni Vittorio”, all’Assistente Tecnico dott. Ing. Gianfranco Di Giovanni di Chieti, all’USTIF di Pescara - Spoltore (PE), al Sindaco del Comune di Scanno (AQ), al Comando Stazione Carabinieri di Scanno (AQ);

 

c)   di inviare la presente Ordinanza al Servizio BURA, Pubblicità ed Accesso, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luigi De Collibus

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 19.02.2003, n. DE4/011:

Art. 11 della L.R. 61/1983, assenso regionale alla nomina del Direttore di Esercizio per gli impianti funiviari situati in località Colle Rotondo nel Comune di Scanno (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

1.   di rilasciare, ai sensi dell’art. 90 del DPR 753/80, dell’art. 14 del DM 1533/85 e dell’art. 11 della L.R. 61/83 l’assenso regionale per la nomina dell’ing. Dino Pignatelli quale Direttore di Esercizio per la seggiovia “Scanno - Colle Rotondo”, in sostituzione dell’ing. Gianfranco Di Giovanni;

 

2.   di confermare l’assenso regionale rilasciato alla nomina dell’ing. Dino Pignatelli quale Direttore di Esercizio, rispettivamente:

-    per le seggiovie “Valletta - Campo Scuola”, “Valletta - Monterotondo”, con Delibera di Giunta Regionale n. 467 del 04.03.1998;

-    per la seggiovia “Carapale - Monterotondo”, con Ordinanza Dirigenziale n. 019/01/D5/S4 del 06.02.2001;

 

impianti funiviari ubicati in località Colle Rotondo, nel Comune di Scanno (AQ), dati dall’Amministrazione Comunale in concessione temporanea alla SACMIF S.r.l. di Rocca Priora (Roma);

 

3.   di concedere, all’ing. Dino Pignatelli la deroga a tempo indeterminato all’obbligo di residenza;

4.   di subordinare l’assenso regionale alle seguenti condizioni:

-    il Direttore di Esercizio dovrà far pervenire alla Direzione Trasporti, apposita dichiarazione di accettazione dell’incarico;

-    il Direttore e di Esercizio, durante il periodo di esercizio degli impianti deve essere prontamente reperibile per l’assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luigi De Collibus

 


 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 19.02.2003, n. DE4/12:

Autorizzazione al pubblico esercizio degli impianti seggioviari situati in località Colle Rotondo nel Comune di Scanno (AQ).

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

-    di autorizzare il pubblico esercizio degli impianti funiviari:

-    Seggiovia quadriposto ad attacchi fissi denominata “Valletta - Monterotondo”,

-    Seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata “Valletta - Campo Scuola”,

-    Seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata “Carapale - Monterotondo”,

-    Seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata “Scanno -  Collerotondo”,

 

ubicati in località Colle Rotondo, nel Comune di Scanno (AQ), dati in concessione temporanea dall’Amministrazione Comunale alla SACMIF S.r.l. di Rocca Priora (Roma);

 

-    di inviare la presente Determinazione alla ditta SACMIF S.R.L, al Sindaco del Comune di Scanno (AQ), all’USTIF di Pescara - Spoltore (PE);

-    di inviare la presente Determinazione al Servizio Bura, Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luigi De Collibus


 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. DE4/16:

Fondi di cui all’art. 8 della Legge 11.05.1999, n. 140, modificato dall’art. 31 della Legge 01.08.2002 n. 166. Revoca del contributo.

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di revocare il contributo assegnato alla ditta Lo Scoiattolo S.n.c. di Scanno, pari ad Euro 991.597,25, concesso per l’intervento di “Realizzazione di una seggiovia quadriposto ad agganciamento automatico in località Passo Godi in sostituzione della sciovia esistente, con un costo di Euro 2.478.993,12”, in quanto la ditta:

 

-    non ha restituito alla Direzione Trasporti il Disciplinare di Concessione, firmato per accettazione, entro 10 giorni dal suo ricevimento, termine disposto dal punto 1) del Disciplinare stesso;

 

-    non ha prodotto alla Direzione Trasporti, inderogabilmente entro il 31.12.2002, quanto richiesto al punto 2) del citato Disciplinare di Concessione;

 

-    di rendere disponibile la somma di Euro 991.597,25, in favore degli interventi che seguono nella graduatoria, finanziati in parte o non finanziati affatto per la mancanza di copertura economica, così come previsto al punto 4) della delibera di Giunta Regionale n. 985 del 26.11.2002.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 21.02.2003, n. DE4/20:

Funivia a cestelli biposto RM26 “Il Cavallone – Colle Rotondo” (736-1388), situata in Comune di Taranta Peligna (CH). Sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

a)   di sospendere con decorrenza immediata il pubblico esercizio della Funivia a cestelli biposto denominata “Il Cavallone - Colle Rotondo” (736-1388), situata nel Comune di Taranta Peligna (CH) e gestita dalla ditta C.S.A. con sede in Casoli (CH), C.so V. Emanuele;

 

b)   di rinviare a nuovo atto amministrativo il ripristino del pubblico esercizio dell’impianto di che trattasi, solo dopo l’avvenuto rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza da parte dell’USTIF di Pescara;

 

c)   di inviare la presente Determina alla ditta C.S.A., al Direttore di Esercizio ing. Gianfranco Di Giovanni di Chieti, al Sindaco del Comune di Taranta Peligna (CH), all’USTIF di Pescara Spoltore (PE) ed al Comando Stazione Carabinieri di Lama dei Peligni (CH), per l’attivazione delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luigi De Collibus

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 21.02.2003, n. DE4/021:

Sciovia a fune alta denominata “Tre Caciare” (1246-1643), situata nei Comuni di Civitella del Tronto e Valle Castellana (TE). Autorizzazione al pubblico esercizio.

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

a)   di rilasciare l’autorizzazione al pubblico esercizio dell’impianto di sciovia a fune alta denominata “Tre Caciare” (1426 - 1643), situata nei Comuni di Civitella del Tronto e Valle Castellana (TE) e gestita dal Consorzio Turistico dei Monti Gemelli (CO.TU.GE.) di Ascoli Piceno, C.so V. Emanuele 21;

b)   di fissare la scadenza della presente autorizzazione al 30.06.2003, data coincidente con la scadenza della concessione al pubblico esercizio rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DE4/105 del 16.12.2002;

c)   di inviare la presente Determina al CO.TU.GE. al Sindaco del Comune di Civitella del Tronto e Valle Castellana (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo e dall’USTIF di Pescara - Spoltore (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luigi De Collibus

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 04.02.2003, n. DF3/09:

40 – 67054 Civitella Roveto (AQ) – Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di R.U. per la produzione di compost e terre di riempimento, da ubicare nel comune di Sante Marie (AQ) località Santa Giusta -.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e della L.R. 28.4.2000, n. 83, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento di R.U. per la produzione di composte terre di riempimento, da ubicare nel comune di Sante Marie (AQ), p.lle nn. 307 (parte), 308 (parte), 290, 291 e 292, presentato dalla S.E.GEN. s.p.A. - Via dei Santi, n. 40 - 67054 Civitella Roveto (AQ), costituito dagli elaborati progettuali indicate nelle premesse;

 

2)   di autorizzare la S.E.GEN. s.p.A. a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e della L.R. 28.4.2000, n. 83, il progetto richiamato al precedente punto 1) in conformità degli elaborati progettuali elencati in premessa e nel pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni richiamate in premessa;

 

3)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile; a tal fine deve essere inoltrata richiesta di proroga nei termini di cui all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000 alla Regione Abruzzo - Direzione Turismo, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;

 

4)   di autorizzare altresì la suddetta Ditta, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 all’esercizio dell’impianto di cui sopra in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e alle condizioni e prescrizioni già citate; l’avvio dell’impianto è soggetto alle procedure di cui all’art. 22, della L.R. n. 83/2000;

 

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto suddetto è concessa per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio indicata all’art. 22, della L.R. n. 83/2000, ed è rinnovabile con le modalità previste dell’art. 24, comma 5, della medesima Legge Regionale;

 

6)   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

 

deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

 

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

 

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

 

-    devono esser promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia.

 

-    tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente

 

7)   di subordinare l’autorizzazione:

 

a)   alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri acquisiti e nelle premesse richiamati;

b)  a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 art. 29, per quanto attiene l’ingresso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

c)   alla prescrizione di far salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché altre disposizioni e direttive specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

d)  alla trasmissione, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di polizza assicurativa (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 517.000,00 (cinquecentodiciassetemila/00 EURO) al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo; detta polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita in copia;

e)   all’obbligo di comunicare trimestralmente alla Amministrazione Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di L’Aquila) la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

f)   all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 22/97;

g)   all’obbligo del rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni nonché nella normativa regionale vigente in materia;

 

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, così come descritto nei relativi elaborati progettuali, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti; così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

 

9)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

 

10) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla S.E.GEN. s.p.A. - Via dei Santi, n. 40 - 67054 Civitella Roveto (AQ);

11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di L’Aquila e al Comune di S. Marie (AQ);

12) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo

 

 


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 17.02.2003, n. DF3/14:

Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, art. 27 e 28 – Ditta S.E.GEN. S.p.A. – Via dei Santi, n. 40 – 67054 Civitella Roveto (AQ) – Autorizzazione all’ampliamento ed esercizio di una discarica esistente, da ubicare nel comune di Sante Marie (AQ) località Santa Giusta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

1.   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e della L.R. 28.4.2000, n. 83, il progetto relativo all’ampliamento ed esercizio della discarica esistente ubicata nel comune di Sante Marie (AQ), p.lle nn. 13 (parte), 267 (parte), 265, 266, 276, 277, 284, 285, 290 (parte), 304 (parte), 305 (parte), 306 (parte), 307 (parte), 308 (parte), 371 (parte) presentato dalla S.E.GEN. S.p.A. - Via dei Santi, n. 40 - 67054 Civitella Roveto (AQ), costituito dagli elaborati progettuali indicate nelle premesse per una capacità finale di capienza per i rifiuti, espressa in termini di volume, pari a 87.000 mc;

 

2.   di autorizzare la S.E.GEN. s.p.A. a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e della L.R. 28.4.2000, n. 83, il progetto richiamato al precedente punto 1) in conformità degli elaborati progettuali sopraelencati e nel pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni richiamate in premessa;

 

3.   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione dell’ampliamento della discarica esistente è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile; a tal fine deve essere inoltrata richiesta di proroga nei termini di cui all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000 alla Regione Abruzzo - Direzione Turismo, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;

 

4.   di autorizzare altresì la suddetta Società, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 all’esercizio dell’impianto di cui sopra, nella sua volumetria complessiva, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e alle condizioni e prescrizioni già citate; l’avvio dell’impianto è soggetto alle procedure di cui all’art. 22, della L.R. n. 83/2000;

 

5.   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto suddetto è concessa per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio indicata all’art. 22, della L.R. n. 83/2000, ed è rinnovabile con le modalità previste dell’art. 24, comma 5, della medesima Legge Regionale;

 

6.   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

 

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

 

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

 

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

 

-    devono esser promossi, con l’osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia.

 

-    tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente

 

7.   di subordinare l’autorizzazione:

 

a)   alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri acquisiti e nelle premesse richiamati;

b)  a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 artt. 28 e 29, per quanto attiene l’ingresso di rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;

e)   alla prescrizione di far salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché altre disposizioni e direttive specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

d)  alla trasmissione, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di polizza assicurativa (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 517.000,00 (cinquecentodiciassetemila/00 EURO) al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo; detta polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita in copia;

e)   all’obbligo di comunicare trimestralmente alla Amministrazione Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A.(Dipartimento Provinciale di L’Aquila) la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza;

f)   all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 22/97;

g)   all’obbligo del rispetto totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni nonché nella normativa regionale vigente in materia;

 

8)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

 

9)   di notificare, ai sensi di legge, copia del


provvedimento alla S.E.GEN. s.p.A. - Via dei Santi, n. 40 - 67054 Civitella Roveto (AQ);

 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di L’Aquila e al Comune di S. Marie (AQ);

 

11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’ art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo

 





DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DF3/15:

Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 – 66100 – Chieti – Proroga dell’autorizzazione regionale n. 329 del 18.02.1998, così come prorogata con D.G.R. n. 98/2001, per lo stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Chieti alla Via dell’Acquedotto n. 4.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.   di prorogare, ai sensi della L.R. n. 83/2000, l’esercizio dell’attività per lo stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Chieti Strada dell’Acquedotto, 4 – a favore della Ditta S.E.AB. s.r.l., precedentemente autorizzata con D.G.R. n. 329 del 18.02.1998, prorogata con Delibera di Giunta regionale n. 98/2001, per lo stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

 

2.   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

3.   di stabilire che, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere trattati i soli rifiuti, (sottoelencati), con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente:

 










4)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

 

5)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  che, le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

 

6)   di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

 

7)   di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’ interessato;

 

8)   di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 329 del 18.02.1998 non riportato nel presente provvedimento;

 

9)   di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;

 

11) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 - 66100 - Chieti;

 

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo

 


 


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DF3/16:

Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 – 66100 – Chieti – Proroga dell’autorizzazione regionale n. 328 del 18.02.1998, così come prorogata con D.G.R. n. 98/2001, per lo stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Chieti alla Via Carlo Forlanini.

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.   di prorogare, ai sensi della L.R. n. 83/2000, l’esercizio dell’attività per lo stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Chieti alla Via Forlanini, a favore della Ditta S.E.AB. s.r.l. (sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 – 66100 Chieti), precedentemente autorizzata con D.G.R. n. 328 del 18.02.1998, prorogata con Delibera di Giunta regionale n. 98/2001, per lo stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

 

2.   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

3.   di stabilire che, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere trattati i soli rifiuti, (sottoelencati), con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente:

 

 

















































4.   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5.   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  che, la attrezzatura ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6.   di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7.   di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

8.   di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 328 del 18.02.1998 non riportato nel presente provvedimento;

9.   di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs 22/97;

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;

11. di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 – 66100 – Chieti;

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo


 


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DF3/17:

Proroga e unificazione delle autorizzazioni regionali rilasciate al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), Via San Nicola 46 Casoli (CH), con integrazione codice CER 19 08 04:

-D.G.R. n. 5469 del 10.11.1995, così come prorogata dal D.G.R. n. 2022 del 06.08.1998, avente per oggetto: “Attività di stoccaggio e trattamento delle acque di vegetazione di frantoi oleari” presso l’impianto esistente ubicato in località Saletti-Acquaviva del Comune di Paglieta (CH);

-Ordinanza n. 85 del 17.03.2000 avente per oggetto: “Ampliamento tipologie di rifiuti liquidi speciali non pericolosi da trattare presso l’impianto esistente, già autorizzato con delibera di G.R. sopramenzionata.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1)   Di prorogare e unificare: la D.G.R. n. 5469 del 10.11.1995, già prorogata con D.G.R. n. 2022 del 06.08.1998 e l’Ordinanza Dirigenziale n. 85 del 17.03.2000, per l’attività di stoccaggio e trattamento delle acque di vegetazione di frantoi oleari con l’ampliamento tipologie di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, integrato con codice CER 19 08 04, presso l’impianto di depurazione del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro ubicato in località Saletti-Acquaviva del Comune di Paglieta (CH);

 

2)   di stabilire in 100 metri cubi il volume massimo complessivo di reflui da trattare giornalmente con le seguenti prescrizioni:

 

a)   i rifiuti debbono essere stoccati in vasche diverse e non possono essere miscelati in fase di stoccaggio;

 

b)  i 100 metri cubi giornalieri sono riferiti indistintamente alla somma dei rifiuti trattati nella giornata.

 

3) di stabilire che, l’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile, con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

4) di stabilire che, entro 30 gg. dalla data di notifica, il Consorzio invii alla Direzione Regionale dell’A.R.T.A. un elaborato relativo alla elencazione dei C.E.R., alla luce delle nuove normative comunitarie;

 

5) di stabilire che, al termine delle necessarie attività istruttorie, l’A.R.T.A. rimetterà allo Scrivente Servizio, apposito parere definitivo, finalizzato alla elencazione/codificazione dei C.E.R.;

 

6)   di confermare, inoltre, per quanto applicabile le ulteriori prescrizioni contenute nell’autorizzazione n. 5469 del 10.11.1995 e nell’Ordinanza n. 85 del 17/03/2000 non riportato nel presente provvedimento;

 

7)   di stabilire che, le operazioni di trattamento devono essere sottoposte all’osservanza

dei seguenti principi generali:

 

a)   le fasi di trattamento dei reflui devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

b)  deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d) tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’ attività, devono impedire la dispersione dei reflui; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

 

8)   di fare salve, altresì, obblighi ed adempimenti a carico del Consorzio beneficiario della presente autorizzazione, derivante dalle disposizione di cui al D.Lgs n. 152/99 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento;

 

9)   di richiamare il Consorzio ASI SANGRO, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti -, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

 

10) di obbligare il Consorzio beneficiario della presente autorizzazione ad inviare al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo-Ambiente-Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 polizze in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato

 

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Paglieta (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti ed all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;

 

12) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), Via San Nicola 46 Casoli (CH);

 

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo

 

 



DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. DF3/18:

D.lgs. 22/97 art. 28; L.R. 83/2000 – Ditta Pilkington S.p.A. – Zona Industriale 66050 San Salvo (CH) – Richiesta proroga dell’autorizzazione regionale n. 3358 del 17.12.1997 per lo stoccaggio provvisorio in conto proprio dei rifiuti tossici e nocivi prodotti nei propri cicli di lavorazione.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di prorogare l’autorizzazione regionale n. 3358 del 17.12.1997 ai sensi del D.lgs. 22/97 art. 28 a favore della Ditta Pilkington S.p.A. - Zona Industriale 66050 San Salvo (CH), per lo stoccaggio provvisorio in conto proprio dei rifiuti tossici e nocivi prodotti nei propri cicli di lavorazione, con le prescrizioni dettate dall’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti) di seguito riportate:

 

-    Per l’area di stoccaggio denominata “D”:

 

* a condizione che venga realizzata una griglia di raccolta di eventuali acque di percolazione posta all’interno del cancello di ingresso e di lunghezza pari alla luce del controllo stesso e raccordata con apposita tubazione al pozzetto cieco esistente;

 

-    Per l’area di stoccaggio denominata “B”:

 

* a condizione che venga realizzata una griglia di raccolta di eventuali acque di percolazione posta all’interno del cancello di ingresso e di lunghezza pari alla luce del cancello stesso e raccordata con apposita tubazione al pozzetto cieco, impermeabilizzato, da realizzare in posizione opportuna tale da convogliarvi tutti gli eventuali sversamenti accidentali provenienti dai rifiuti stoccati;

 

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di scadenza della Delibera n. 3358 del 17.12.1997, ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

3)   di stabilire che, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere trattati i soli rifiuti, con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente, la cui trascodifica approvata dall’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Chieti) con nota prot. 723 del 15.03.2002 di seguito elencato:

 

 

 

 

 

 

CER

2001

DESCRIZIONE RIFIUTO 2001

CER

2002

DESCRIZIONE RIIFIUTO 2002

DEPOSITO

07 06 10

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 10

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

B

07 07 08

altri fondi e residui di reazione

07 07 08

altri fondi e residui di reazione

D

08 01 02

pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati

15 01 10

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

B

09 01 01

soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 01

soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

B

20 01 21

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 21

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

B

 

 

15 02 02

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose

B

 

4) di stabilire che, le operazioni di stoccaggio devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitario ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

e)   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dare luogo a reazioni indesiderate.

 

5) di stabilire, per i rifiuti pericolosi le seguenti prescrizioni:

a) sui contenitori devono essere apposte le etichettature previste dalle norme ADR, gli stessi, devono essere dotati inoltre:

 

-    di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

-    di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

-    di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

 

b)   nelle aree di stoccaggio deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm. 20, larga cm. 15, con larghezza del segno di cm. 3,

 

c)   sui colli deve essere posta un’etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm. 15 x 15, recanti la lettera “R” di colore nero, alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 15;

 

d)   i colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

6)   di obbligare la Ditta in oggetto, alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall’art. 12 del Dlgs. 22/97 e comunicare, con cadenza trimestrale, al Servizio . Ecologico Provinciale di Chieti e all’ A.R.TA. (Dipartimento Provinciale di Chieti), la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione finale;

7)   di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 polizze in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

8)   di confermare, inoltre, per quanto applicabile le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 3358 del 17.12.1997 non riportato nel presente provvedimento;

9)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, così come descritto nei relativi elaborati progettuali, non possono essere esercitati altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10) di dare atto che il presente provvedimento e soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Salvo (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;

12) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Pilkington Siv S.p.A. - Zona Industriale 66050 San Salvo (CH);

13) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo



DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 25.02.2003, n. DF3/19:

D.Lgs 22/97 artt. 27 e 28 – L.R. 83/2000 – Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio – Località I Casali di S. Gregorio Strada delle Piane – 67021 Barisciano (AQ) – Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un centro di rottamazione di veicoli a motore, ubicato nel Comune di Barisciano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, il progetto relativo alla realizzazione e gestione di un centro di rottamazione di veicoli a motore, presentati dalla Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio, da realizzarsi in località I Casali del Comune di Barisciano (AQ), identificabile al Catasto Terreni con i seguenti riferimenti:

 

-    Comune di Barisciano - foglio 75 particelle 436 – 437 - 438 - 439 - 440 – 441 – 442 – 443 – 444 – 445 – 447 – 448 – 449 - 948;

 

2)   di autorizzare la Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e con le prescrizioni stabilite dalla Direzione Sanità e della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA. di seguito riportate:

 

a)   l’acqua bianca meterorica dei piazzali e l’acqua di lavaggio di piazzola di smontaggio prima di essere convogliate devono essere portate con vasca di decantazione a tabella C del D.Lgs. 05/02/97 art. 22 - Direttive CEE n. 91 - 156; 91 - 689; 94 - 62:

 

b)  di procede ad una complessiva impermeabilizzazione dei siti ove sono stoccate i rottami di autoveicoli e connessa colletazione delle acque bianche scorrenti e loro immissione nell’impianto di disoleazione, fatto salvo ogni ulteriore obbligo discendente dal D.Lgs. 152/99;

 

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile, con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

4)   di autorizzare altresì la suddetta Ditta, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, all’esercizio dell’impianto in oggetto;

 

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 4), è concessa per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio, comunicata nella forma e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. n. 83/2000, ed è rinnovabile con le modalità previste dell’art. 24, comma 5, della medesima Legge Regionale;

 

6)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 4), riguarda i rifiuti, derivanti dall’attività di autodemolizione, classificati con codici C.E.R. ai sensi della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, con i relativi quantitativi da accogliere


nell’impianto in quintali/anno sottoelencati:

 

rifiuti non pericolosi

codice CER

quantità in q.li

pneumatici fuori uso

16 01 03

900

pastiglie per freni, non contenenti amianto

16 01 12

45

serbatoi per gas liquido

16 01 16

5

metalli ferrosi

16 01 17

4.950

plastica (paraurti, plance plastificate)

16 01 19

900

vetro

16 01 20

150

fluff- frazione leggera (tessuti, imbottiture)

19 10 04

1350

 

 

 


rifiuti pericolosi

codice CER

quantità in q.li

oli minerali per circuiti idraulici non clorurati

13 01 10*

1

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 11 *

8

scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione

13 02 06*

25

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 06*

variabile

Refrigeranti (clorofluorocarburi, HCFC, HFC)

14 06 01*

0,18

filtri dell’olio

16 01 07*

9

componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

16 01 10*

n. 45

Liquidi per freni

16 01 13*

2.25

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 14*

4,50

batterie al piombo

16 06 01*

270

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 08 07*

0,90

 

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, così come descritto nei relativi elaborati progettuali, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti; così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

 

8)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

a)   le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

 

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori, ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

 

9)   di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

10) di richiamare la ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale dell’Aquila e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

11) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo-Ambiente-Energia della Re


gione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla


notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a (259.000,00 EURO); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art 28 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), ed al Comune di Barisciano (AQ);

14) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio - Località I Casali di S. Gregorio Strada delle Piane - 67021 Barisciano (AQ);

15) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo

 


 


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 11.02.2003, n. DF2/238:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “lavorazione e confezionamento prodotti carnei” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

1.   di autorizzare la Ditta TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA PRODUCTS ex AMP ITALIA PRODUCTS al proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di “produzione sistemi di interconnessione, lavaggio stampi, colorazione mylar, ricarica accumulatori, stampaggi” sito in zona industriale - Comune di San Salvo (CH), di cui all’ordinanza dirigenziale n. 75 del 9.3.2000, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo delle emissioni, di cui all’o.d. sopracitata, allegato e parte integrante del presente atto (All.4);

 

2.   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva allegata di cui all’ordinanza dirigenziale n. 75 del 9.3.2000 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

 

Omissis

 

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

 

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 

 

 


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 12.02.2003, n. DF2/241:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “premiscelamento, confezionamento e spedizione prodotti polverulenti per l’edilizia” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta LAFARGE GESSI ex Industrie Riunite Montecorona, ubicato in Comune di Torre de Passeri (PE), via della Repubblica 84. Rinnovo D.G.R. n. 495 del 4.3.1998.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, il progetto relativo alla realizzazione e gestione di un centro di rottamazione di veicoli a motore, presentati dalla Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio, da realizzarsi in località I Casali del Comune di Barisciano (AQ), identificabile al Catasto Terreni con i seguenti riferimenti:

 

-    Comune di Barisciano - foglio 75 particelle 436 – 437 - 438 - 439 - 440 – 441 – 442 – 443 – 444 – 445 – 447 – 448 – 449 - 948;

 

2)   di autorizzare la Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e con le prescrizioni stabilite dalla Direzione Sanità e della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA. di seguito riportate:

 

a)   l’acqua bianca meterorica dei piazzali e l’acqua di lavaggio di piazzola di smontaggio prima di essere convogliate devono essere portate con vasca di decantazione a tabella C del D.Lgs. 05/02/97 art. 22 - Direttive CEE n. 91 - 156; 91 - 689; 94 - 62:

 

b)  di procede ad una complessiva impermeabilizzazione dei siti ove sono stoccate i rottami di autoveicoli e connessa colletazione delle acque bianche scorrenti e loro immissione nell’impianto di disoleazione, fatto salvo ogni ulteriore obbligo discendente dal D.Lgs. 152/99;

 

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile, con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

4)   di autorizzare altresì la suddetta Ditta, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, all’esercizio dell’impianto in oggetto;

 

5)   di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 4), è concessa per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio, comunicata nella forma e nei modi previsti al comma 3, dell’art. 22, della L.R. n. 83/2000, ed è rinnovabile con le modalità previste dell’art. 24, comma 5, della medesima Legge Regionale;

 

6)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 4), riguarda i rifiuti, derivanti dall’attività di autodemolizione, classificati con codici C.E.R. ai sensi della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, con i relativi quantitativi da accogliere nell’impianto in quintali/anno sottoelencati:

 

rifiuti non pericolosi

codice CER

quantità in q.li

pneumatici fuori uso

16 01 03

900

pastiglie per freni, non contenenti amianto

16 01 12

45

serbatoi per gas liquido

16 01 16

5

metalli ferrosi

16 01 17

4.950

plastica (paraurti, plance plastificate)

16 01 19

900

vetro

16 01 20

150

fluff- frazione leggera (tessuti, imbottiture)

19 10 04

1350

 

 

 


rifiuti pericolosi

codice CER

quantità in q.li

oli minerali per circuiti idraulici non clorurati

13 01 10*

1

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 11 *

8

scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione

13 02 06*

25

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 06*

variabile

Refrigeranti (clorofluorocarburi, HCFC, HFC)

14 06 01*

0,18

filtri dell’olio

16 01 07*

9

componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

16 01 10*

n. 45

Liquidi per freni

16 01 13*

2.25

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 14*

4,50

batterie al piombo

16 06 01*

270

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 08 07*

0,90

 

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione, così come descritto nei relativi elaborati progettuali, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti; così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

 

8)   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

 

a)   le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

 

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori, ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

 

9)   di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi non partecipanti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

10) di richiamare la ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale dell’Aquila e all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

11) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo-Ambiente-Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a (259.000,00 EURO); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art 28 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale dell’Aquila), ed al Comune di Barisciano (AQ);

14) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Autodemolizioni MONDIAL CAR di Panella Antonio - Località I Casali di S. Gregorio Strada delle Piane - 67021 Barisciano (AQ);

15) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo

 

 


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DF2/243:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “interconnessione elettrica, doratura dei terminali metallici, e lavaggio stampi, colorazione mylar, ricarica accumulatori e stampaggi2 – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA PRODUCTS ex AMP ITALIA PRODUCTS ubicato in Comune di San Salvo (CH), zona industriale. Rinnovo ordinanza dirigenziale n. 75 del 9.3.2000.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

 

1.   di autorizzare la Ditta TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA PRODUCTS ex AMP ITALIA PRODUCTS al proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di “produzione sistemi di interconnessione, lavaggio stampi, colorazione mylar, ricarica accumulatori, stampaggi” sito in zona industriale - Comune di San Salvo (CH), di cui all’ordinanza dirigenziale n. 75 del 9.3.2000, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo delle emissioni, di cui all’o.d. sopracitata, allegato e parte integrante del presente atto (All.4);

 

2.   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva allegata di cui all’ordinanza dirigenziale n. 75 del 9.3.2000 - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

 

Omissis

 

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

 

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 17.02.2003, n. DF2/245:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “falegnameria” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ROSINI RINO ubicato in Comune di Spoltore (PE), via Francia. Rinnovo D.G.R. n. 2477 del 16.9.98.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1) di autorizzare, la Ditta ROSINI RINO al proseguimento delle emissioni in atmosfera relative all’impianto di falegnameria sito in via Francia - Comune di Spoltore (PE), di cui alla D.G.R. n. 2477 del 16.9.98, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo delle emissioni di cui alla D.G.R. sopracitata;

 

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 25.5.98 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

 

Omissis

 

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 

 


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DF2/246:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione liquirizia e affini” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta AURELIO MENOZZI E DE ROSA da ubicarsi in zona industriale Piani S. Andrea, Comune di Atri (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta AURELIO MENOZZI E DE ROSA per l’impianto di “produzione liquirizia e affini” da ubicarsi in zona industriale, Piani S. Andrea - Comune di Atri (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

 

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 7.3.2002 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

 

Omissis

 

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DF2/247:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “linee di confezionamento tovaglioli bretting 1/2/3/4” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta KIMBERLY CLARK da ubicarsi in Via S. Emidio 270, comune di Alanno (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta KIMBERLY CLARK per l’impianto di “linee di confezionamento tovaglioli bretting 1/2/3/4” da ubicarsi in Comune di Alanno (PE) via S. Emidio 270, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

 

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva allegata - parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

 

Omissis

 

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 


 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. DF2/248:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione radiatori in alluminio” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta IN.MET. ex AURAL, da ubicarsi in zona industriale Saletti – comune di Atessa (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta IN.MET. ex AURAL per l’impianto di “produzione radiatori in alluminio”, da ubicarsi in zona industriale Saletti - Comune di Atessa (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

 

2)   di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 16.9.2002 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

 

Omissis

 

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

 

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 


 

PARTE II

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLO STATO

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

 

DECRETO 18.02.2003, N. 2:

Sostituzione di un membro della Commissione Provinciale C.I.G. Edilizia di L’Aquila.

 

IL DIRETTORE

 

Vista la legge 06.08.75, n. 427, art. 3, comma 1, così come integrata dalla legge 02.02.70, n. 14;

 

Visto il Decreto n. 11/2000 del 24.07.2000 relativo alla costituzione della Commissione Provinciale C.I.G. per l’Edilizia per la provincia di L’Aquila;

 

Vista la nota n. 29/03/dsg del 17.01.2003 della FILCA CISL di L’Aquila pervenuta a questo Ufficio tramite la Direzione Provinciale del Lavoro di L’Aquila in data 03.02.2003, con la quale ha comunicato che designa il sig. DE FLAVIIS Nicolino - Membro Supplente - in seno alla Commissione in argomento in sostituzione del sig. Moretti Carlo - deceduto-;

 

DECRETA

 

Il sig. De Flaviis Nicolino - Membro Supplente - della Commissione C.I.G. Edilizia di L’Aquila in sostituzione del sig. Moretti Carlo – deceduto -.

L’Aquila, 18.02.2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dr. Francesco Colaci

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

 

DECRETO 20.02.2003, N. 3:

Istituzione dell’Ufficio Stampa – Abruzzo, presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la legge 23.08.1988, n. 400 - art. 17 comma;

 

Visto il D. L.vo 3.02.1993, n. 29 - art. 1 comma, art. 7 6° comma, artt 11 e 12;

 

Visto il D.M. 7.11.1996, n. 687;

 

Visto il D.L.vo 28.08.1997, n. 281;

 

Visto il D.L.vo 30.07.1999, n. 287;

 

Vista la legge 7.06.2000, n. 150 “Disciplina sulle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” con particolare riferimento all’art. 9 che prevede la possibilità di dotarsi di un Ufficio Stampa;

 

Visto il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 - art. 1 2° comma;

 

Visto il D.P.R. 21.09.2001, n. 422;

 

Visto l’Ordine di Servizio n. 46 del 12.09.2000 della Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara;

 

Viste le designazioni delle Direzioni Provinciali del Lavoro di questa regione;

 

DECRETA

 

E’ istituito presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara l’UFFICIO STAMPA di cui alle norme sopracitate con competenza territoriale nella regione Abruzzo così composto:

 

1.   Coll. Amm.vo Cirillo Maurizio – C1 – D.P.L. Pescara – Coordinatore -;

 

2.   Coord. Isp. Giannini Antonio - C3 - D.P.L. Chieti - Componente-;

 

3.   Ass. Amm.vo Pantanella Cinzia - B3 - D.P.L. L’Aquila - Componente;

 

4.   Coll. Isp. Moretti Francesco – C1 - D.P.L. Teramo - Componente;

 

5.   Ass. Amm.vo Santacroce Maria Domenica - B3 - D.R.L. L’Aquila - Componente.

 

Compete al Coordinatore dalla sede di appartenenza raccordare con opportune iniziative, le attività di collaborazione dei componenti dell’Ufficio Stampa, finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

 

L’Ufficio Stampa svolge i compiti spettanti in diretta collaborazione con i Direttori delle Direzioni Regionale e Provinciali del Lavoro d’Abruzzo, curando tra l’altro i rapporti con il sistema e gli organi d’informazione soprattutto regionale e locale.

 

Inoltre, effettua e segue ai fini di consono monitoraggio l’informazione italiana ed infine promuove ed assiste anche in collegamento con le strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione del lavoro, nonché delle altre istituzioni pubbliche regionali, provinciali e comunali progetti ed interventi d’informazione e divulgazione circa le attività ed i servizi di competenza, contribuendo alla divulgazione a mezzo dei mass-media ed attraverso la pubblicazione sul sito ministeriale delle notizie di particolare rilievo ed interesse per l’utenza, conseguendo la pubblicazione di apporti statistici e specifiche relazioni particolarmente significative.

 

Il presente provvedimento sostituisce il precedente relativo allo stesso argomento emanato in data 23.10.2002.

 

L’Aquila, 20 Febbraio 2003

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dr. Francesco Colaci

 

 

 


 


PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

GABINETTO DELLA PRESIDENZA

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

 

Avviso designazione ex art. 4, L.R. 41/77.

 

 

AVVISO PUBBLICO

 

Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti “B.Barattelli” Statuto Ente, art. 10.

 

Designazione del rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione.


 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE BB. AA. STORICO ARCHITETTONICI E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALI

 

Avviso di deposito progetto “Progetto definitivo per il completamento ed il ripristino ambientale della discarica di I Categoria RSU in Località Santa Lucia nel Comune di Avezzano (AQ).

 

 

AVVISO AL PUBBLICO

 

Art. 8, comma 3 e 4 DGR 119/02 e successive modifiche e integrazioni

Si comunica che dal 04.03.2003 è pubblicato sul sito internet http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA (sezione “pratiche on-line) l’avviso di deposito presso la Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto Ambientale -Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - in Via Leonardo da Vinci, 1 67100 L’Aquila - Piano Terra - ai sensi dell’ Art 8, comma 3 e 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni del progetto presentato dalla ditta Comune di Avezzano (AQ) acquisito da questa Direzione in data 25.02.03 con prot: n. 2417 avente per oggetto:

Richiesta di avvio Procedimento in Materia Ambientale per il “Progetto definitivo per il completamento ed il ripristino ambientale della discarica di I Categoria RSU” in Località Santa Lucia nel Comune di Avezzano (AQ).

Tale progetto è sottoposto alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell’Art. 7 Commi 1 Allegato A lettera 1 della DGR 119/02.

Il progetto prevede un ampliamento della volumetria utile dell’attuale discarica attraverso la sopraelevazione dell’attuale bacino di conferimento, e senza ampliamento planimetrico, della stessa, per complessivi circa 177.000 mc, ed inoltre opere e sistemi di miglioramento del livello di protezione ambientale dell’impianto, come il sistema delle acque sotterranee e l’impianto di captazione del biogas, con lo studio della fattibilità di recupero energetico della sua combustione.

Si rende noto che dalla data di pubblicazione sul sopra citato sito internet decorre il termine di 45 giorni per l’inoltro di eventuali istanze osservazioni e pareri da parte di Enti Pubblici, Privati Cittadini, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste etc.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Domenico Scoccia Responsabile Ufficio Valutazione Impatto Ambientale- Tel. 0862/363232, Fax 0862/363486.

Il responsabile dell’informazioni è l’Ing. Patrizia De Iulis - Tel. 0862/363249.


DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

-Decreto n. 2 del 29.01.2003. Autorizzazione definitiva alla costruzione ed all’esercizio B) da smistamento Collarmele – C.le Sant’Angelo a C.P. Sulmona N.I.; C) da C.P. Sulmona N.I. a esistente linea Sulmona – Sagittario con annessi stalli: TR 150/60 e linea 60 KV.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DECRETA

 

Per tutto quanto premesso

 

-    di autorizzare l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Lazio, Abruzzo e Molise “Centro Alta Tensione di Roma” - con sede in Roma, Via della Bufalotta, 255, ha chiesto l’autorizzazione definitiva alla costruzione ed all’esercizio:

 

-    B) Da Smistamento Collarmele – C.le Sant’Angelo a C.P. Sulmona N.I.;

 

-    C) Da C.P. Sulmona N.I. a esistente linea Sulmona - Sagittario con annessi stalli:

-    TR 150/60 e linea 60 kV, fermo restando che l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà attenersi agli obblighi e condizioni contenute nei relativi nulla osta di massima degli Enti

 

-    di dichiarare, in forza dell’art. 9, comma del D.P.r. 18-03-65, n. 342 e dell’art. 10 della L.R. 20-09-88, n. 83 la indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 della legge 25-03-65, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

-    di fissare i seguenti termini relativi al procedimento espropriativo:

-    durata dell’occupazione d’urgenza: anni tre;

-    espropriazione: inizio dalla data del presente Decreto e termine entro tre anni;

-    lavori: inizio entro 12 mesi dall’immissione in possesso e termine entro 36 mesi:

 

-    di esentare l’E.N.E.L. dal versamento del deposito cauzionale a norma dell’art. 9, ultimo comma, del D.P.R. 18-03-65, n. 342 e del comma 6 dell’art. 11 della L.R. 20-09-88, n. 83, fermo restando che le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’E N E L stesso;

 

-    che l’autorizzazione non annulla gli obblighi già assunti o da assumere dal richiedente, l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Lazio, Abruzzo e Molise “Centro Alta Tensione di Roma” - con sede in Roma, Via della Bufalotta, 255, verso le Amministrazioni pubbliche interessate.

 

La notifica del presente decreto alla Società interessata avverrà nei modi di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ettore Ricci

 

 


 

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE L'AQUILA

 

-Comune di L’Aquila – Ditta TOSONE PAOLO. Licenza di attingimento acqua per uso irriguo.

Con provvedimento n. 282 del 28.02.2003 il Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta TOSONE PAOLO, residente in Coppito (AQ) la licenza di attingere litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal fiume Aterno in territorio del Comune di L’Aquila per uso irriguo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ettore Ricci


 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

 

Estratto atto di determinazione n. 5785 del 30.10.2002 – Lavori di sistemazione pertinenze stradali SP abitato di Caprara.

L’Amministrazione Provinciale di Pescara, con atto di determinazione n. 5785 del 30.10.02 a firma del responsabile del Settore Viabilità Ing. Giuseppe Melilla, ha determinato l’indennità provvisoria di espropriazione relativamente alle aree occupate e resesi necessarie per la esecuzione dei lavori di sistemazione pertinenze stradali S.P. Abitato di Caparra;

 

Omissis


 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

 

- Estratto atto di determinazione n. 6103 del 14.11.2002 – Lavori di completamento e sistemazione plano-altimetrica del tratto stradale C.da Barberi nel Comune di Collecorvino.

 

 

L’ Amministrazione Provinciale di Pescara, con atto di determinazione n. 6103 del 14.11.2002 a firma del responsabile del Settore Viabilità, ha determinato l’indennità provvisoria di espropriazione relativamente alle aree occupate e resesi necessarie per la esecuzione dei lavori di completamento e sistemazione plano-altimetrica del tratto stradale C.da Barberi nel Comune di Collecorvino.

 

Omissis

 





La presente copia, per estratto, è conforme all’originale dell’atto di determinazione n. 6103 del 14.11.2002 esistente presso questo Ente.

Pescara, lì 13.02.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ

Geom. Giampiero Leombroni


 

COMUNE DI ALANNO (PE)

 

Tariffe gas-metano in vigore dal 1 gennaio 2003.

 

 

Il Sindaco del Comune di Alanno rende noto che:

 

In applicazione dell’art. 14 punto 2 della deliberazione n. 237 del 28.12.2000 e dell’art. 3 punto 2 della deliberazione n. 52 del 22.04.1999 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas si trasmettono le seguenti tariffe:

 

Tariffe di distribuzione “opzione base” in vigore dall’1.07.2002

 

 

 

 

 

Quota distribuzione

 

 

 

 

 

1’ Fascia fino a MJ

10.000

 

0,002873 Euro/MJ

 

2’ Fascia fino a MJ

100.000

 

0,002015 Euro/MJ

 

3’ Fascia fino a MJ

400.000

 

0,001309 Euro/MJ

 

4’ Fascia fino a MJ

8.000.000

 

0,000927 Euro/MJ

 

5’ Fascia fino a MJ

40.000.000

 

0,000304 Euro/MJ

 

6’ Fascia oltre

 

 

0,000095 Euro/MJ

 

 

 

 

 

Quota fissa

1’ Fascia

 

 

18,60 Euro/a.

 

2’ Fascia

 

 

30,96 Euro/a.

 

3’ Fascia

 

 

46,44 Euro/a.

 

4’ Fascia

 

 

61,92 Euro/a.

 

5’ Fascia

 

 

124,00 Euro/a.

 

6’ Fascia

 

 

0,24 Euro/mc./g.

 

 

 

 

 

Tariffa finale fornitura gas-metano in vigore dall’1.01.2003

 

 

 

 

 

Tariffa finale

 

 

 

 

 

1’ Fascia fino a mc.

260

 

0,355972 Euro/mc.

 

2’ Fascia fino a mc.

2.620

 

0,323223 Euro/mc.

 

3’ Fascia fino a mc.

10.479

 

0,296275 Euro/mc.

 

4’ Fascia fino a mc.

209.589

 

0,281694 Euro/mc.

 

5’ Fascia fino a mc.

1.047.943

 

0,257914 Euro/mc.

 

6’ Fascia oltre

 

 

0,249936 Euro/mc.

 

 

 

 

 

Quota fissa

1’ Fascia

 

 

18,60 Euro/a.

 

2’ Fascia

 

 

30,96 Euro/a.

 

3’ Fascia

 

 

46,44 Euro/a.

 

4’ Fascia

 

 

61,92 Euro/a.

 

5’ Fascia

 

 

124,00 Euro/a.

 

6’ Fascia

 

 

0,24 Euro/mc./g.

 

Alanno lì, 21.02.2003

IL SINDACO

Enisio Tocco



COMUNE DI ATELETA (TE)

 

Avviso di deposito Variante Generale al Piano Regolatore Generale.

 

IL SINDACO

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, L.R. 12.04.1983 n. 18, come modificata dalla L.R. 27.04.1995, n. 70.

 

RENDE NOTO

 

Che gli atti relativi alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale, adottati con delibera consiliare n. 1 del 15.02.2003, esecutiva ai sensi di legge, sono depositati in libera visione del pubblico nella sede Municipale, presso l’Ufficio di Segreteria, per 45 gg. consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Che entro il suddetto periodo di deposito chiunque può presentare al protocollo del Comune, ai sensi dell’art. 10, 3° comma, della L.R. n. 18/83, osservazioni alla Variante generale al Piano Regolatore Generale.

 

Ateleta, lì 27.02.2003

 

IL SINDACO

Ing. Franco Lucente



COMUNE DI ATRI (TE)

 

Approvazione del Piano Particolareggiato di adeguamento aree produttive in Località Stracca.

 

IL DIRIGENTE

 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 18/83 nel teso vigente

 

RENDE NOTO

 

Che il Piano Particolareggiato di adeguamento aree produttive in località Stracca di Casoli di Atri è stato approvato con delibera di C.C. n. 9 del 14.03.2003.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV°

URBANISTICA ED AMBIENTE

Arch. Gino Marcone

 

COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)

 

Avviso di deposito del P.R.G. .

 

 

IL SINDACO

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 14.02.2003, con la quale risulta adottato il P.R.G.;

Visto l’art. 10 della L.R. 12.04.1983, n. 18 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 70 del 27.04.1995;

RENDE NOTO

Che presso l’Ufficio di Segreteria di questo Comune sono depositati a libera visione del pubblico e per quarantacinque giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A., gli atti del Piano Regolatore Generale, adottato con la citata deliberazione consiliare n. 05 del 14.02.2003;

 

Le eventuali osservazioni al progetto stesso, ai sensi dell’art.10 della L.R. n. 18/83, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 70/95, dovranno essere redatte su competente carta da bollo e presentate al Protocollo Speciale entro le ore 12,00 del 45° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A. .

 

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni, dovranno essere muniti di marca da bollo, in relazione alla loro dimensione.

 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.

 

IL SINDACO

Rag. Armando Frittella


 


COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)

 

Tariffe fornitura gas metano ai clienti non idonei.

In applicazione dell’art. 14 punto 2 della deliberazione n. 237 del 28.12.2000 e dell’art. 3 punto 2 della deliberazione n. 52 del 22.04.1999 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas si trasmettono le seguenti tariffe:

 

Tariffe di distribuzione “opzione base” in vigore dall’1.07.2002

 

 

 

 

 

Quota distribuzione

1’ Fascia fino a MJ

10.000

=

0,003603 e/MJ

 

2’ Fascia fino a MJ

400.000

=

0,003408 e/MJ

 

3’ Fascia fino a MJ

8.000.000

=

0,003220 e/MJ

 

4’ Fascia oltre

 

=

0,003000 e/MJ

 

 

 

 

 

Quota fissa

1’ Fascia

 

=

18,60 e/mc.

 

2’ Fascia

 

=

30,96 e/mc.

 

3’ Fascia

 

=

46,44 e/mc.

 

4’ Fascia

 

=

61,92 e/mc.

 

 

 

 

 

Tariffa finale fornitura gas-metano in vigore dall’1.01.2003

 

 

 

 

 

 

1’ Fascia fino a mc.

260

=

0,390712 e/mc.

 

2’ Fascia fino a mc.

10.392

=

0,383207 e/mc.

 

3’ Fascia fino a mc.

207.846

=

0,375971 e/mc.

 

4’ Fascia oltre

 

=

0,367503 e/mc.

 

 

 

 

 

Quota fissa

1’ Fascia

 

=

18,60 e/mc.

 

2’ Fascia

 

=

30,96 e/mc.

 

3’ Fascia

 

=

46,44 e/mc.

 

4’ Fascia

 

=

61,92 e/mc.

 

 



COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale degli elaborati tecnici relativi alla Variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.E.).

 

 

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

Vista la L.R. n. 18/1983 e in particolare dagli artt. 10 e 13 come modificato dalla L.R. 70/1995;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è stata depositata la documentazione appresso elencata relativa alla variante generale allo strumento urbanistico vigente (P.R.E.);

 

a)   Delibera Consiliare n. 1 del 27.02.2003 avente ad oggetto : “Variante Generale al P.R.E. ai sensi della L.R. 18/1983 e s.m.i.: Trasparenza Amministrativa ex art. 35 L.R. 18/1983 e modificato dall’art. 2 della L.R. 47/1990 – Adozione ai sensi degli artt. 10 e 13 della L.R. 18/1983 – Esami e provvedimenti”;

 

b)   Elaborati tecnici: relazione generale, relazione socio economica, normativa tecnica di attuazione, piano di intervento triennale, elenco catastale delle proprietà da espropriare e da vincolare, n. 9 tavole analisi di piano, n. 12 tavole progetto di piano e studio geologico del territorio.

 

Chiunque sia interessato può prendere visione degli elaborati di piano.

 

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, i cittadini interessati possono presentare osservazioni scritte, redatte in triplice esemplare, di cui uno in carta legale.

 

Controguerra, lì 05.03.2003

 

IL RESPONSABILE DEL IV°SETTORE

Geom. Sante Paolini

 

COMUNE DI FOSSACESIA (CH)

 

Delibera n. 55 del 26.11.2002. Variante alle Norme Tecniche di attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale – Approvazione.

 

 

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

Vista la L.R. n. 18/1983 e in particolare dagli artt. 10 e 13 come modificato dalla L.R. 70/1995;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è stata depositata la documentazione appresso elencata relativa alla variante generale allo strumento urbanistico vigente (P.R.E.);

 

a)   Delibera Consiliare n. 1 del 27.02.2003 avente ad oggetto : “Variante Generale al P.R.E. ai sensi della L.R. 18/1983 e s.m.i.: Trasparenza Amministrativa ex art. 35 L.R. 18/1983 e modificato dall’art. 2 della L.R. 47/1990 – Adozione ai sensi degli artt. 10 e 13 della L.R. 18/1983 – Esami e provvedimenti”;

 

b)   Elaborati tecnici: relazione generale, relazione socio economica, normativa tecnica di attuazione, piano di intervento triennale, elenco catastale delle proprietà da espropriare e da vincolare, n. 9 tavole analisi di piano, n. 12 tavole progetto di piano e studio geologico del territorio.

 

Chiunque sia interessato può prendere visione degli elaborati di piano.

 

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, i cittadini interessati possono presentare osservazioni scritte, redatte in triplice esemplare, di cui uno in carta legale.

 

Controguerra, lì 05.03.2003

 

IL RESPONSABILE DEL IV°SETTORE

Geom. Sante Paolini

 

COMUNE DI FOSSACESIA (CH)

 

Delibera n. 56 del 26.11.2002. Variante Urbanistica per la realizzazione di un polo scolastico 1° stralcio – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

DELIBERA

1.   Di approvare definitivamente, per i motivi indicati in narrativa, la Variante Urbanistica al vigente P.R.G., per la realizzazione di un Polo scolastico – 1° stralcio, adottata ai sensi della Legge 3.1.1978, n. 1;

 

2.   Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico per i consequenziali adempimenti previsti;

 

Inoltre, vista l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile a’ termini dell’art, 134-4° comma del D.Lgs. n. 18.8.2000 n. 267. -


 


COMUNE DI PINETO (TE)

 

Avviso di deposito atti relativi all’adozione di Variante Parziale al vigente Piano Regolatore Generale. Soc. So.C.Art. s.r.l. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

DELIBERA

1.   Di approvare definitivamente, per i motivi indicati in narrativa, la Variante Urbanistica al vigente P.R.G., per la realizzazione di un Polo scolastico – 1° stralcio, adottata ai sensi della Legge 3.1.1978, n. 1;

 

2.   Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico per i consequenziali adempimenti previsti;

 

Inoltre, vista l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile a’ termini dell’art, 134-4° comma del D.Lgs. n. 18.8.2000 n. 267. -



 

COMUNE DI PIZZOFERRATO (CH)

 

Decreto n. 1 del 26.02.2003. Misure indennità d’esproprio a carico del Comune di Pizzoferrato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Vista la Legge 25.06.1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni:

 

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Vista la Legge 28.01.1977, n. 10;

 

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

 

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

 

Vista la Legge 03.01.1978 n. 1;

 

Vista la Legge Regionale 09.01.1979, n. 2;

 

Vista la Legge Regionale 08.08.1992, n. 359 - art. 5 bis;

 

Vista la Legge Regionale 12.08.1998 n. 72;

 

Considerato l’indirizzo giurisprudenziale inerente alla determinazione dell’indennità di espropriazione;

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 12 del 09.02.2002 con la quale si approvava il progetto esecutivo di: “Riqualificazione ed ammodernamento Zone Interne agli Abitati”;

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 15/6/2002 con quale si dichiarava l’opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, e si stabiliva nel contempo i termini relativi alle espropriazioni e asservimento e ai lavori a far data dalla suddetta deliberazione 83/02 come segue:

 

 

 

 

ESPROPRIAZIONI e/o

 

ASSERVIMENTO:

L’inizio è stabilito per il 15.6.2002, ed il termine entro il 15.6.2005;

LAVORI:

L’inizio è fissato per il 15.6.2002 ed il termine entro il 15.6.2005;

 

Visti i verbali di consistenza e le relative immissioni in possesso, avvenute in data 18.12.2002;

 

Considerato che, ai sensi della surrichiamata L.R. n. 2/1979, art. 2 - comma 4, l’avvenuta occupazione deve intendersi disposta per un periodo di anni tre dalla data dell’immissione in possesso;

 

Considerato che non si è verificata scadenza di nessuno dei termini sopracitati;

 

Considerato che le indennità provvisorie, per i predetti terreni sono state determinate tenendo conto sia dei valori agricoli medi a seconda della destinazione urbanistica dei terreni come da allegati elenchi;

 

Visto l’avviso, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dell’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio presso la segreteria del Comune dal 26.11.2002 al 27.12.2002;

 

Considerato che nel periodo di deposito dei succitati atti non sono state presentate osservazioni scritte da parte degli espropriandi;

 

Vista la relazione dell’opera da eseguire redatta dal Progettista nel mese di Dicembre 2001;

 

Visto l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Pizzoferrato ha dato il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, nonchè sulla legittimità del presente provvedimento;

 

Visto il provvedimento di nomina del Responsabile del Servizio interessato;

 

DECRETA

 

Art. 1

 

La misura delle indennità di espropriazione e/o asservimento, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata negli allegati prospetti, che formano parte integrante del presente decreto;

 

Resta a carico del Comune di Pizzoferrato l’obbligo di corrispondere alle ditte espropriande i rimborsi di qualunque importo, previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della Legge n. 865 nonchè ogni altra somma prevista dalle vigenti leggi;

 

Art. 2

 

L’ufficio Notifiche del Comune di Pizzoferrato è incaricato di comunicare l’indennità determinata con il presente decreto alle ditte interessate, nelle forme previste per gli atti processuali e civili;

 

Art. 3

 

- I proprietari, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di cui al comma dell’art. 11 della Legge 865/71, comunicano all’Ente espropriante, se intendono accettare l’indennità provvisoria. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.

Art. 4

 

- Il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché, a cura e spese dello Ente espropriante.

 

Pizzoferrato lì 26.02.2003

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ugo Carozza

 



COMUNE DI ROCCAMORICE (PE)

 

Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi E.R.P. .

 

 

Graduatoria definitiva per l’assegnazione di E.R.P. nel Comune di Roccamorice, verbale Commissione n. 11 del 04.02.2003

 

1)

DI CLEMENTE Donato

punti 6

2)

SACELLINI Biagio

punti 5

3)

SFOGLIA Pasquale

punti 4

4)

ISMAILI Zudi

punti 4

5)

D’ALIMONTE Dina

punti 3

6)

DI PIAZZA Angelo

punti 2

7)

STELLA Sergio

punti 2

8)

D’ANGELO Lidia

punti 2

9)

DI MONTE Maria

punti 2

10)

DI DONATO Anna Maria

punti 1

11)

D’ANGELO Santino

punti 0

 

IL SINDACO

Geom. Emidio D’Ascanio

 

COMUNE DI SULMONA (AQ)

 

Decreto d’esproprio definitivo n. 1/2003 del 30.1.2003.

Il sottoscritto Dirigente

 

Vista la legge regionale n. 72 del 12.8.1998 con la quale si delega ai Comuni le funzioni espropriative come disposto dagli articoli 66 - 67 e 68;

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti del Comune i poteri di gestione;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 466 del 17.4.1997 con la quale sono individuati i responsabili dei servizi;

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del dirigente della VI Ripartizione - Servizi Tecnici;

 

Premesso all’uopo:

 

-    che con deliberazione del Consiglio Comunale di Sulmona n. 10 del 27.2.1999 veniva assegnato il lotto n. 3 del PEEP della frazione Badia alla Cooperativa “Le Cese” per la costruzione di alloggi di E.R.P.;

 

-    che con deliberazione del Consiglio Comunale di Sulmona n. 58 del 29.5.2000 veniva approvato il Piano di Coordinamento presentato dalla citata Cooperativa “Le Cese” e contestualmente veniva dato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale di attivare la procedura espropriativa per l’acquisizione dei terreni rientranti in detto lotto n. 3;

 

-    che detto Piano veniva notificato ai proprietari dei terreni interessati ed in particolare alla Ditta CO.C.E.A. Abruzzo S.r.l. di Chieti, proprietaria della particella 511, fg. 5 di mq. 1505;

 

-    che con lettere dell’11.12.2002, prot. n. 24398 e del 13.12.2002, prot. n. 24505 il predetto CO.C.E.A., a mezzo dell’avvocato Fernando Di Benedetto di Pescara, si dichiarava disponibile a cedere bonariamente detto terreno al prezzo di euro 30,00 al metro quadrato (anziché ad euro 16,53 come previsto nel Piano Particellare d’esproprio) e a rinunciare alla prosecuzione dei due giudizi promossi da esso CO.C.E.A. davanti al TAR Abruzzo in merito all’assegnazione di detto lotto n. 3 alla citata Cooperativa “Le Cese”;

 

-    che con lettera del 13.12.2002, prot. 24565 il Presidente della Cooperativa “Le Cese” si dichiarava disposto a pagare il prezzo di euro 30,00 a mq.;

 

-    con determina del sottoscritto dirigente n. 861 del 18.12.2002 veniva disposto il pagamento della somma di euro 45.150,00 a lordo della ritenuta del 20% prevista dall’art. 11 della legge n. 413/91 a favore del predetto CO.C.E.A. Abruzzo per la cessione di detto terreno;

 

-    che con mandato di pagamento n. 5544 del 18.12.2002 veniva accreditata detta somma sul conto corrente del CO.C.E.A. Abruzzo n. 6050 presso la Banca Nazionale del Lavoro di Chieti - corso Marrucino;

 

Dato atto che finora il Presidente del predetto CO.C.E.A., nonostante ripetuti solleciti, non si presenta a di stipulare l’atto di cessione di detto terreno;

 

Visto il comma 9 dell’art. 20 del D.Lgs. 27.12.2002, n. 302, che consente, in caso di rifiuto della stipula dell’atto di cessione, di emanare il decreto d’esproprio;

 

Dato atto che non può aspettarsi ulteriormente per la stipula del suddetto atto di cessione bonaria;

 

DECRETA

 

Art. 1

 

A favore del Comune di Sulmona (Ente espropriante) l’espropriazione del terreno riportato in catasto di Sulmona al fg. 5, particella 511 di mq. 1505 intestato al CO.C.E.A. Abruzzo di Chieti, come risulta da visura catastale e planimetria allegate al presente decreto, rientrante nel lotto n. 3 del PEEP della frazione Badia assegnata alla Cooperativa “Le Cese”.

 

Art. 2

 

Il presente decreto viene notificato al predetto CO.C.E.A. Abruzzo S.r.l. di Chieti, pubblicato sul BURA, registrato, trascritto e volturato.

 

Art. 3

 

Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo.

 

Sulmona lì 30.1.2003.

 

IL DIRIGENTE

Ing. Pietro Tontodonato

 

 


 

PROGETTO STIFFE S.P.A.

 

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

 

I signori azionisti della “Progetto Stiffe S.p.A.” sono convocati in seduta ordinaria presso la “Sala Aurora” in San Demetrio ne’ Vestini, per il giorno 26 aprile 2003, alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1.   Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2003.

 

Si rammenta che possono intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni entro il 19 aprile 2003 presso la sede sociale della “Progetto Stiffe S.p.A.” .

Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse in numero legale per la prima convocazione, fin d’ora viene fissata la seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2003, stesso luogo, stessa ora.

San Demetrio ne’ Vestini, 17 marzo 2003.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Serafino Gaetano