Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Autorizz. Dirpostel – L’Aquila

 

ANNO XXXIV

N. 9

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 26 MARZO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 19.12.2002, n. 85/9:

Programma Regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Triennio 2001/2003. Annualità 2002................................ Pag. 1148

 

DELIBERAZIONE 18.02.2003, n. 88/12:

Del. Cons. 79/4 29.10.2002. Proroga del termine di presentazione dei Piani provinciali territoriali riguardanti gli interventi e le attività a favore degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Triennio 2001/2003. Annualità 2001.     Pag. 1163

 

DECRETI

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 17.02.2003, n. 13:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale area Chieti Pescara – Sambuceto di S. Giovanni Teatino (CH). Pag. 1165

 

DECRETO 17.02.2003, n. 14:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano – L’Aquila...................................... Pag. 1166

 

DECRETO 17.02.2003, n. 15:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Sangro – Casoli (CH)..................................................... Pag. 1167

 

DECRETO 17.02.2003, n. 16:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Centro Abruzzo – Sulmona (AQ)............................................ Pag. 1168

 

DECRETO 17.02.2003, n. 17:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale di Teramo.   Pag. 1169

 

DECRETO 17.02.2003, n. 18:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH)..................................................... Pag. 1170

 

DECRETO 17.02.2003, n. 19:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale della Marsica – Avezzano (AQ)............................................ Pag. 1171

 

DECRETO 17.02.2003, n. 20:

Indizione della data delle elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni Separate Beni uso Civico delle Frazioni di Preturo e Forcella del Comune di L’Aquila.  Pag. 1172

 

DECRETO 17.02.2003, n. 21:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Massa d’Albe a favore della Ditta Di Giovanbattista Cesare............... Pag. 1175

 

DECRETO 17.02.2003, n. 22:

Nomina di un Comitato Tecnico Scientifico per la verifica dei dissesti idrogeologici, la stima del danno e la elaborazione di un piano di interventi urgenti nei territori dei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi eccezionali del 23, 24 e 25 gennaio 2003.    Pag. 1176

 

DECRETO 19.02.2003, n. 23:

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo. Sostituzione di un rappresentante degli studenti.... Pag. 1178

 

Decreti Direttoriali

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 27.12.2002, n. 71:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “PROGETTO 2000” a r.l.......... Pag. 1179

 

DECRETO 20.02.2003, n. 72:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “URBIS” p.s.c.s. a r.l..

............................................... Pag. 1180

 

DECRETO 20.02.2003, n. 73:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “ALCHIMIA” a r.l........................... Pag. 1181

 

DECRETO 20.02.2003, n. 74:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “ANDROMEDA” p.s.c.s. a r.l..

............................................... Pag. 1182

 

DECRETO 20.02.2003, n. 75:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “ACQUAVIVA” a r.l..

............................................... Pag. 1183

 

DECRETO 20.02.2003, n. 76:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “PROGETTO MILLENIUM” a r.l..

............................................... Pag. 1184

 

DECRETO 20.02.2003, n. 77:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “IMPRONTE” p.s.c.s. a r.l..

............................................... Pag. 1185

 

Decreti Dirigenziali

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/3:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Cardito” nel Comune di Loreto Aprutino (PE) – Ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s..

............................................... Pag. 1186

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/4:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “S. Martino” nel Comune di Elice (PE) – Ditta Tabilio Giuseppe.

............................................... Pag. 1188

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/5:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Acquamorta” nel Comune di Loreto Aprutino (PE) – Ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s..

............................................... Pag. 1190

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/6:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Tavolaro” nel Comune di Moscufo (PE) - Ditta Soc. AGRARIA ROTACUPA.

............................................... Pag. 1192

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/10:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Vertonica” nel Comune di Città S. Angelo (PE) – Ditta Soc. AGRARIA ROTACUPA.

............................................... Pag. 1194

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/11:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Tavolaro” nel Comune di Moscufo (PE) – Ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s..

............................................... Pag. 1196

 

DECRETO 11.02.2003, n. DI3/21:

Autorizzazione prosecuzione cava di ghiaia sita in località “Madonna della Libera” nel Comune di Pretoro (CH) – Ditta LAFARGE ADRIASEBINA srl.

............................................... Pag. 1198

 

ORDINANZE

 

Presidente della Giunta Regionale

 

ORDINANZA 19.02.2003, n. 5:

Prosecuzione delle attività di smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali, già oggetto di Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo nn. 48 del 22.08.2002 e 56 del 22.11.2002.

............................................... Pag. 1199

 

ORDINANZE - DETERMINAZIONI

 

Direttoriali

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

 

DETERMINAZIONE 12.02.2003, n. 6:

Convenzione per l’istituzione del primo Corso di Perfezionamento (Master) in Ingegneria della Prevenzione delle Emergenze tra la Regione Abruzzo – Direzione Opere Pubbliche e Protezione Civile e Università degli studi dell’Aquila. Riapprovazione convenzione.

............................................... Pag. 1201

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DD7/9:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

............................................... Pag. 1205

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DI COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DEGLI ABBRUZZESI ALL'ESTERO

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. 28:

L.R. 37/93 – art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione AVIS Sezione Comunale di TRASACCO (AQ).        Pag. 1208

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO CACCIA E PESCA MARITTIMA

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DH18/06:

Reg. CE n. 2792/99 del 17.12.99 – DOCUP – Pesca – Esclusione domanda di finanziamento        Pag. 1209

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 17.02.2003, n. DC7/27:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15, comma 1° e 2°. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di S. Vincenzo Valle Roveto (AQ).

 

............................................... Pag. 1210

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E DEL ISTRUZIONE

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DL9/140:

Rettifica determinazione DL1 n. 90 del 3.12.2002 – Scheda di Azione anno 2001 asse C Misura C/1.5 sub-azione I, sub-azione II “Interventi finalizzati a migliorare la qualità del Sistema dell’istruzione” – Sub-az I –“Gestione diretta”, Sub-azione II “Selezione per progetto”.          Pag. 1211

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO SVILUPPO SISTEMI E COMUNICAZIONE

 

DETERMINAZIONE 14.02.2003, n. DL3/09:

Piano degli interventi di politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Direttive attuative – anni 2001/2002 – POR Abruzzo Obiettivo 3 2000/2006 – F.S.E. (rif. deliber. 31.12.2001, n. 1332) Asse C, Misura C.1, Azione C1.7: Formazione congiunta di formatori – Approvazione graduatoria e ammissione a finanziamento per l’annualità 2002. Pag. 1216

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

 

DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. DM4/22:

L. 3.8.1998, n. 269, art. 17, comma 2 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” – Programma regionale biennale di interventi – Approvazione graduatoria. Pag. 1217

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE

 

DETERMINAZIONE 27.01.2003, n. DG5/99:

Ente Ausiliario L.A.A.D. – LEGA ABRUZZESE ANTI DROGA – Mutamento capacità ricettiva. Modifica ed integrazione O.D. n. S12/010 del 12.10.00.           Pag. 1219

 

DETERMINAZIONE 27.01.2003, n. DG5/100:

Ente Ausiliario Centro di Solidarietà ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETA’ di Pescara: trasferimento sede operativa Comunità di reinserimento.

 

............................................... Pag. 1220

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE

 

DETERMINAZIONE 11.02.2003, n. DG4/006:

Casa Religiosa Antoniano dell’Ordine dei Frati Minori d’abruzzo di Lanciano (CH) – Riconoscimento del possesso dei requisiti di idoneità della struttura a svolgere l’attività sanitaria connessa con quella socio-assistenziale, ai sensi della delibera consiliare n. 49/6 del 23.06.87 e successive modificazioni ed integrazioni..................................................... Pag. 1221

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DF3/11:

Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 66100 – Chieti - Proroga dell’autorizzazione regionale n. 40 del 14.01.1998, così come prorogata con D.G.R. n. 98/2001, per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e parti (rottami ferrosi e non) sito in Chieti alla Via Carlo Forlanini........................... Pag. 1222

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DF3/12:

Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 66100 – Chieti - Proroga dell’autorizzazione regionale n. 42 del 14.01.1998, così come prorogata con D.G.R. n. 98/2001, per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e parti (rottami ferrosi e non) sito in Chieti alla Strada dell’Acquedotto, 4.

 

............................................... Pag. 1228

 

DETERMINAZIONE 17.02.2003, n. DF3/13:

Autodemolizione Antonini & Olivieri S.n.c.. – Via Leonardo da Vinci, 57 – 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE) – Rinnovo dell’autorizzazione regionale n. 2922 del 19.11.1997 per effettuare lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Pag. 1235

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 11.02.2003, n. DF2/237:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Saldatura e taglio laser di lamiere” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta C.T.L. S.r.l. – da ubicarsi in Via Val di Foro, sn Comune di MIGLIANICO (CH).      Pag. 1237

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. 2/242:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Aspirazione su ricarica muletti” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 art. 7 – della Ditta ROBOTEC S.r.l. – da ubicarsi in Via Zona Industriale – Comune di GISSI (CH).    Pag. 1238

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

 

Avviso di approvazione dei Nuovi Regolamenti delle operazioni di credito artigiano agevolato ex art. 37 della legge 949/52 e delle operazioni di locazione finanziaria agevolata ex art. 23, 1° comma, della legge 240/81 e della presa d’atto della conformità delle vigenti disposizioni e modalità di intervento del Fondo Centrale di garanzia ex lege 1068/64 a quanto disposto dal citato Decreto Legislativo n. 123/98. Sedute del 18.7.2001 e 18.9.2002................ Pag. 1239

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO

 

Promozione Turistica 2002. Integrazione. “Bando concernente la misura 2.1 compartecipazione ad attività di marketing privato e pubblico. (delib. G.R. n. 1206 del 28.12.2002).      Pag. 1240

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

 

Decreto Presidenziale prot. n. 120844 del 23.12.2002. Approvazione delle modifiche all’Accordo di Programma per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza di cui al secondo triennio di finanziamento della legge 285/97. Pag. 1246

 

CITTA' DI MONTESILVANO (PE)

 

Delibera di C.C. n. 104 del 20.12.2002 avente ad oggetto: “Bacino idrografico fiume Fino – Tavo – Saline. Lavori di completamento sul fiume Saline. Realizzazione opere di laminazione e difesa delle sponde. Ratifica accordo di programma”............. Pag. 1248

 

Avviso di deposito relativo all’adozione della scheda progettuale A2 – Porta S. Filomena e della scheda progettuale dell’Area Studio A1 - Centro. Pag. 1253

 

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale degli elaborati relativi all’adozione variante parziale al P.R.G. per adeguamento asse viario nei pressi del cond. “La Fedelissima” e individuazione area per l’esclusiva localizzazione di servizi religiosi di cui all’art. 2 della L.R. 29/88.      Pag. 1254

 

COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)

 

Tariffe gas metano in vigore all’01.01.2003        Pag. 1255

 

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (PE)

 

Espropriazione per causa di pubblica utilità, Legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativa ai lavori di consolidamento abitato del capoluogo.

 

............................................... Pag. 1256

 

COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO (CH)

 

Avviso di variante al P.R.E. relativo all’ampliamento dello stabilimento della Ditta “Maiella carni”.

 

............................................... Pag. 1257

 

COMUNE DI COLLEDARA (TE)

 

Avviso di deposito atti inerenti l’espropriazione dei beni occorrenti per i lavori di Urbanizzazione nelle frazioni di Ornano Piccolo e Villa Petto.

 

............................................... Pag. 1258

 

COMUNE DI COLONNELLA (TE)

 

Art. 6, comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Integrazione e modifiche allo statuto comunale..................................................... Pag. 1259

 

- Art. 6, comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Adeguamento e modifiche allo statuto comunale..................................................... Pag. 1265

 

COMUNE DI MOLINA ATERNO (AQ)

 

Tariffe gas metano in vigore al 01.01.2003.         Pag. 1266

 

COMUNE DI MONTEREALE (AQ)

 

Avviso di deposito atti relativi al progetto planovolumetrico in località Phantanis in variante al P.R.G. Ditta Stecconi Roberto................... Pag. 1267

 

COMUNE DI VILLETTA BARREA (AQ)

 

Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi ERP – Riscontro.          Pag. 1268

 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TERAMO TERAMO

 

Avviso di adozione del P.R.T. riguardante il territorio del Comune di Pineto – C.da “Casone”.    Pag. 1269

 

ERRATA CORRIGE

 

Comunicato relativo alla Graduatoria provvisoria medici di Medicina Generale valevole per l’anno 2003, pubblicata sul B.U.R.A. n. 24 serie “Speciale”.        Pag. 1270

 

 



PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

 

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

 

 

 

DELIBERAZIONE 19.12.2002, n. 85/9:

Programma Regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Triennio 2001/2003. Annualità 2002.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5a Commissione Consiliare “Affari Sociali” svolta dal Cons. Aimola che unita al presente atto ne costituisce parte integrante;

Vista la delibera propositiva della G.R. n. 1019/c del 12.12.2002 avente per oggetto:

“Programma Regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Triennio 2001/2003. Annualità 2002.

Visto l’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che istituisce il Fondo Nazionale delle Politiche Migratorie;

Visto il D.P.R. 30 marzo 2001 concernente “Approvazione del documento programmatico per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della L. 6 marzo 1998, n. 40”;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286”, ed in particolare l’articolo 59, comma 7 dello stesso D.P.R.;

Rilevato dal citato atto di Giunta n. 1019/C che nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’8.2.2002, relativo all’assegnazione alla Regione Abruzzo della quota annuale del Fondo nazionale per la Politiche Sociali, è compresa la somma di € 399.368,00 quale finanziamento del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Rilevato, altresì dalla citata delibera n. 1019/C, che la G.R. ha accertato che con la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - del 12.3.2002 n. DGI/0506 si è provveduto a ripartire, tra le regioni e le province autonome, i contributi straordinari INPS in aggiunta allo stanziamento del fondo nazionale per le politiche migratorie, anno 2001, che assegna alla Regione Abruzzo la somma di € 175.489,42;

Accertato che la G.R. ha dato atto che con deliberazione n. 795 dell’11.9.2002, le suddette somme, per un importo complessivo di € 574.857,42 sono state iscritte nel bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 21420 denominato “Interventi attuativi delle misure compatibili con il Fondo Nazionale per le politiche migratorie - art. 45 del D.Lgs. 286/98, Legge Nazionale 328/2000”;

Ritenuto di utilizzare il complessivo importo di € 574.857,42 (€ 399.368,00 + € 175.489,42) per l’attuazione del Programma Regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, annualità 2002;

Atteso che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 286/1998 e degli artt. 58 e 59 del D.P.R. 394/1999 sopra citati, la Regione ha il compito di predisporre un programma annuale relativo all’attuazione degli interventi sul territorio, a favore dell’Immigrazione, che devono essere realizzati dai Comuni, singoli o associati, quali soggetti preposti all’erogazione dei servizi sociali ai sensi dell’art. 131, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Rilevato che la G.R. ha dato atto che, per la realizzazione dell’obiettivo dell’integrazione sociale degli immigrati, vengono individuati, dal predetto D.Lgs. 286/1998, quali strumenti:

a)      interventi finalizzati all’istruzione degli stranieri e all’educazione interculturale (art. 38);

b)     interventi finalizzati all’integrazione sociale (art. 42);

c)      interventi finalizzati all’individuazione di soluzioni abitative tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza che da situazioni già in via di normalizzazione (art. 40);

Considerato che, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, le Regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del finanziamento statale;

Vista la L.R. 10 maggio 2002, n. 8, pubblicata sul BURA n. 67 speciale del 24.5.2002, concernente “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002”;

Rilevato che la G.R. con il citato atto n. 1019/C ha accertato che detto cofinanziamento, per l’annualità in questione, ammonta a € 114.971,48 e che alla relativa spesa si può far fronte impegnando la stessa sul cap. 12484/C/2002, denominato “Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali”;

Preso atto che la G.R. ha rilevato che, per l’annualità in parola, la proposta di ripartizione delle risorse complessive di € 689.828,90 è stata effettuata, in continuità con la ripartizione approvata per la scorsa annualità, secondo i seguenti criteri, sulla base di dati ISTAT al 31.12.2000 e in rapporto alle singole aree di riferimento:

        per il 60%, in ragione del numero di immigrati extracomunitari residenti;

        per il 40%, in ragione del rapporto tra immigrati/popolazione residente;

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità in sede di Conferenza Permanente Regione Enti Locali, di cui alla L.R. 18.4.1996, n. 21, modificata dalla L.R. 2.10.1998 n. 111, nella seduta del 25.10.2002, con la proposta di effettuare la ripartizione delle suddette risorse, oltre che sulla base dei criteri suindicati, anche del criterio dell’indice di disoccupazione a livello provinciale;

Ritenuto di accogliere tale emendamento e di procedere al riparto per ambito territoriale delle risorse come sopra determinate, relative alla quota del Fondo Nazionale per le Politiche migratorie assegnate alla Regione Abruzzo e del relativo cofinanziamento, dell’importo complessivo di € 689.828,90, in modo da consentire la formulazione di un programma di intervento delle iniziative ritenute prioritarie, finalizzate all’avvio di azioni positive per favorire i processi di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo i seguenti criteri e percentuali adottati dallo Stato nell’assegnazione dei fondi alle Regioni, sulla base di dati ISTAT al 31.12.2000 e in rapporto alle singole aree di riferimento:

        per il 60%, in ragione del numero di immigrati extracomunitari residenti;

        per il 20%, in ragione del rapporto tra immigrati e popolazione residente;

        per il 20%, in ragione dell’indice di disoccupazione;

Considerato che alla complessiva spesa di € 689.828,90 (seicentottantanovemilaottocentoventotto/90) si può fare fronte impegnando la stessa sui seguenti capitoli del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2002 e precisamente:

        per € 574.857,42, sul capitolo 21420/C/2002 denominato: Interventi attuativi delle misure compatibili con il Fondo Nazionale per le Politiche migratorie - art. 45 del D.Lgs. 286/98, Legge Nazionale 328/2000;

        per € 114.971,48 sul capitolo 12484/C/2002 denominato: Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali;

Accertato che la G.R. ha dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Qualità della Vita, Beni e attività Culturale, Promozione Sociale” in ordine alla citata proposta di deliberazione n. 1019 del 12.12.2002, ai sensi dell’art. 23, comma 1° lettera a) della L.R. 14.9.1999, n. 77, e in particolare in ordine all’impegno della spesa di € 114.971,42, quale cofinanziamento regionale pari al 20% previsto dall’art. 58, comma 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sul cap. 12484/C/2002 denominato: Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali, con la firma in calce al citato provvedimento;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

1)     di approvare il Programma per l’attuazione del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” relativo all’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche migratorie e dal cofinanziamento regionale, già allegato, sotto la lettera “A” alla citata delibera di Giunta n. 1019, e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obiettivi, la definizione negli ambiti territoriali coincidenti con le quattro Province abruzzesi (L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo), le linee di indirizzo per l’elaborazione dei piani territoriali di intervento e la relativa ripartizione delle risorse finanziarie per ciascun ambito, ripartizione risultante dalla tabella allegata, sub 1, a detto Programma, dando atto, nel contempo, che tali interventi sul territorio, a favore dell’immigrazione, devono essere realizzati dai Comuni, singoli o associati, quali soggetti preposti all’erogazione dei servizi sociali ai sensi dell’art. 131, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

2)     di impegnare la complessiva spesa di € 689.828,90 (seicentottantanovemilaottocentoventotto/90) sui seguenti capitoli del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2002, e precisamente:

per € 574.857,42, sul Cap. 21420/C/2002 denominato: Interventi attuativi delle misure compatibili con il Fondo Nazionale per le Politiche migratorie - art. 45 del D.Lgs. 286/98, Legge Nazionale 328/2000;

per € 114.971,48 sul Cap. 12484/C/2002 denominato: Cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari e nazionali;

3)     di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


4)     Allegato “A”


Assessorato alle Politiche Sociali

E alla Promozione Culturale


D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, art. 45 concernente

“Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie”

Anno 2002


Programma regionale: definizione degli ambiti territoriali di intervento,

dei criteri di ripartizione delle risorse e degli obiettivi, delle priorità e

delle linee di indirizzo per la predisposizione e l’attivazione degli interventi.

 

PREMESSA.

Il primo triennio 1998/2000 di attuazione del Programma regionale relativo all’utilizzo delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per le politiche migratorie (di seguito denominato Fondo Nazionale), è stato caratterizzato da un lato dalle difficoltà degli enti locali a progettare gli interventi a favore degli immigrati extracomunitari, stante la scarsa disponibilità di dati statistici relativi sia alla loro presenza sul territorio regionale che ai servizi esistenti, e dall’altro, dalle difficoltà di mettere in rete i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio.

Fondamentale per l’attuazione degli interventi nel territorio, per quanto concerne l’utilizzo delle risorse del citato Fondo nazionale, è stata l’azione di promozione e di regia svolta dalle Amministrazioni Provinciali.

I Consigli territoriali per l’immigrazione istituiti, ai sensi dell’articolo 57 del D.P.R. 394/1999, presso le quattro Prefetture abruzzesi hanno svolto un ruolo importante per il coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche e private che sono interessate dall’immigrazione su alcune tematiche specifiche.

Il presente provvedimento si pone il duplice obiettivo di dare carattere di sistematicità al complesso degli interventi posti in essere dagli enti locali nel corso del primo triennio, dopo averne verificata l’efficacia, e di attivare un crescente numero degli interventi stessi a favore degli immigrati extracomunitari con le risorse finanziarie rese disponibili dal D.L.gs 268/1998, in accordo con quanto disposto dall’articolo 58 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento attuativo della legge. La messa in rete delle risorse esistenti in materia di immigrazione sarà possibile anche attraverso l’attuazione del nuovo Piano sociale regionale 2002/2004, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69/8 del 26.6.2002 e pubblicato sul BURA n. 12 straordinario del 26.7.2002.

A dette risorse, assegnate per l’esercizio finanziario 2002, la Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 58 del citato D.P.R., partecipa con un cofinanziamento pari al 20 per cento delle stesse.


Finalità generali.

Anche alla luce di quanto sopra riportato, il presente Piano si propone di raggiungere le seguenti finalità:

integrazione degli interventi e delle competenze da perseguire attraverso un lavoro di rete;

collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati, impegnati a livello istituzionale e non, in attività a favore degli immigrati extracomunitari: Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali, Direzione Scolastica Regionale, Prefetture, Questure, Diocesi, Associazioni, Cooperative sociali, Volontariato, Enti privati del settore no profit, ecc…;

promozione del ruolo di coordinamento delle Province, per superare la frammentarietà degli interventi e la scarsa informazione sugli stessi;

definizione e condivisione da parte dei soggetti coinvolti, al fine di evitare sprechi di risorse, di tempi e modalità di lavoro;

coinvolgimento degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie nella fase di programmazione, gestione e valutazione degli interventi.

 

Obiettivi e priorità.

 

Il Documento programmatico per il triennio 2001/2003 (D.P.R. 30 marzo 2001 – pubblicato sulla G.U. – Serie Generale del 16.5.2001) relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, di cui all’art. 3 del D.L.gs 286/1998, indica che i principali obiettivi da perseguire per le politiche di integrazione sono la tutela dell’ “integrità della persona” e la costruzione di un’ “interazione a basso conflitto” tra immigrati e cittadini. Le politiche di integrazione devono essere dirette ad assicurare agli stranieri presenti nella nostra Regione, basi di partenza all’accesso a beni e servizi e, più in generale, condizioni di vita decorose. Un’interazione a basso conflitto implica che le politiche di integrazione si rivolgono anche, e forse soprattutto ai cittadini italiani, e non solo agli stranieri che vivono e lavorano in Italia. Tale documento, quindi, descrive, sulla base del modello di integrazione ragionevole proposto dalla Commissione per le politiche di integrazione nel rapporto del 1999, i principali obiettivi da perseguire. 

Posto che sono ammissibili al finanziamento le iniziative cui fa rinvio l’articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 286/1998, ed in particolare quelle più analiticamente definite dagli articoli 38 (istruzione degli stranieri, educazione interculturale), 40 (centri di accoglienza, accesso alla abitazione), 42 (misure di integrazione sociale) del Testo Unico, le priorità su cui indirizzare l’utilizzo delle risorse del triennio 2001/2003 del Fondo Nazionale sono individuate, per quanto di competenza, con riferimento agli obiettivi di cui al citato Documento programmatico.

Attraverso l’erogazione delle quote del Fondo Nazionale di cui al D.Lgs. 286/1998, nell’ambito delle diverse aree di intervento previste dal decreto legislativo, di quanto previsto dal citato Documento programmatico 2001/2003 e dal Piano Sociale regionale 2002/2004, la Regione indica le azioni prioritarie da porre in essere relativamente a:

1) “SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI E DEI NUCLEI FAMILIARI”

Sono interventi finalizzati a colmare il divario fra gli immigrati (ed i loro nuclei familiari), con presenza stabile sul territorio, ed i cittadini abruzzesi, cercando di evitare l’omologazione e la perdita di identità culturale dei Paesi di origine.

Azioni prioritarie:

        Costruzione, acquisto e/o ristrutturazione di immobili da adibire a centri di prima accoglienza e/o servizi per immigrati, o a centri di post-accoglienza entro cui siano possibili permanenze di media durata in attesa di autonoma sistemazione;

        Servizi di intermediazione e garanzia per agevolare l’accesso all’abitazione;

        Attività dei centri di accoglienza e servizi volti a favorire l’autonomia e l’inserimento sociale degli ospiti, con particolare riferimento alle azioni innovative;

        Interventi rivolti a costruire percorsi integrati tra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale finalizzati ad agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità;

        Interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle relazioni tra associazioni e istituzioni, nonché ad incrementare, nei cittadini stranieri immigrati, il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione alla gestione della cosa pubblica. In quest’ottica, risultano, pertanto, prioritari gli interventi a sostegno dell’associazionismo e quelli configurabili in un ambito complessivo di sperimentazione di percorsi di rappresentanza;

        Interventi di sostegno all’inserimento scolastico fra i quali sono da comprendere:

interventi di sostegno all’apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri immigrati;

interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso scolastico;

interventi volti a valorizzare, nell’ambito di apposite iniziative didattiche, la conoscenza delle culture di origine;

interventi volti a mantenere i legami culturali con le culture di origine attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;

        Interventi di sostegno all’apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri adulti;

        Interventi di sostegno sociale ed economico diretto o indiretto a favore di famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti in condizione di particolare difficoltà;

 

2) “SERVIZI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI MARGINALITA’ E DI RECUPERO DELLA DEVIANZA”.

L’integrazione si realizza anche attraverso interventi che prevengano fenomeni di marginalità e che offrano la soluzione di problemi relativi alla devianza.

Azioni prioritarie:

        Centri di osservazione, informazione e di assistenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etici e religiosi;

        Interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi sanitari di tipo preventivo e curativo;

        Interventi di informazione socio sanitaria, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e alla riduzione del danno diretti al mondo della prostituzione;

        Interventi di sportello informativo rivolti ai detenuti immigrati detenuti extracomunitari;

        Servizi di sostegno extracarcerari per rendere applicabili agli immigrati i benefici di legge della riforma penitenziaria (misure alternative, ecc…).

 

3)   “SERVIZI PER FACILITARE L’INTERAZIONE FRA GLI ABRUZZESI E GLI IMMIGRATI”.

La politica dell’integrazione si attua attraverso la costruzione di relazioni positive tra immigrati e cittadini abruzzesi che pongano le basi per una comunicazione reciproca che favoriscano l’incontro tra culture, tradizioni e metodi di vita profondamente diversi.

Azioni prioritarie:

        Avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l’incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonché all’elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere l’integrazione sociale;

        Interventi di formazione di mediatori culturali che individuino e consolidino una specifica professionalità il cui utilizzo nelle strutture pubbliche e private è necessario per garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti sia l’ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;

        Aggiornamento per Operatori dei servizi territoriali, sociali, sanitari e scolastici sulle funzioni di comunicazione interculturale (come favorire l’accesso ai servizi dei cittadini stranieri);

        Iniziative culturali, sociali, ricreative volte a promuovere opportunità di incontro tra immigrati e autoctoni, a favorire la conoscenza di altre culture, la socializzazione e lo scambio di esperienze nei diversi campi (musica, pittura, teatro, sport, ecc…);

        Iniziative pubbliche e campagne di informazione sui temi connessi all’immigrazione;

        Avvio o sostegno di iniziative connesse all’uso di mezzi di comunicazione finalizzati alla diffusione delle informazioni relative all’immigrazione in Abruzzo ivi comprese le iniziative connesse alla formazione di cittadini stranieri in qualità di operatori dell’informazione;

        Studi e ricerche sull’immigrazione, quale presupposto per la diffusione della conoscenza utile alla programmazione degli interventi;

        Iniziative in territorio abruzzese di preparazione e sostegno al rientro volontario di cittadini provenienti da paesi extracomunitari (informazione e percorsi formativi, ricerca, ecc…);

        Avvio o implementazione di osservatori provinciali sull’immigrazione con funzioni di monitoraggio del fenomeno a livello locale;

La Regione, come sopra detto, consente agli enti locali la possibilità di dare continuità ai progetti della prima annualità del secondo triennio 2001/2003, dopo averne verificata l’efficacia ed averli, eventualmente, rimodulati, contemperando la sovrapposizione temporale degli stessi.

Le competenze degli Enti Locali

Per quanto sopra, l’Amministrazione Regionale conferma, per l’anno 2002, gli ambiti territoriali nelle quattro Province abruzzesi, quali enti locali in posizione intermedia tra la Regione ed i Comuni e specifica le competenze ai vari livelli di governo.

1.    Le competenze regionali

L’Amministrazione regionale ha le seguenti competenze:

a)      definisce gli ambiti territoriali entro i quali gli Enti Locali sono chiamati ad elaborare ed attuare i Piani di intervento che, come sopra detto, coincidono con le quattro Province abruzzesi;

b)     ripartisce le quote annuali del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie assegnato alla Regione Abruzzo, determinando la quota massima destinata a ciascun ambito territoriale provinciale;

c)      individua le linee di indirizzo, le priorità e la finalizzazione corrispondente delle risorse, i criteri generali di spesa, le caratteristiche generali dei progetti;

d)     approva i Piani territoriali d’intervento, presentati dalle Province a seguito degli accordi di programma, ed eroga i relativi finanziamenti direttamente alle Amministrazioni Provinciali;

e)      provvede a destinare i finanziamenti attribuiti e non utilizzati da un ambito territoriale provinciale, agli altri ambiti provinciali, secondo il criterio di ripartizione adottato per l’assegnazione dei fondi stessi;

f)       promuove iniziative di informazione e comunicazione relativamente al D.Lgs. 286/1998.

2.    Le competenze provinciali.

La Provincia:

g)      convoca, a cura del Presidente della Provincia, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione consiliare regionale di definizione degli ambiti territoriali e di ripartizione dei fondi, una Conferenza dei Servizi tra i rappresentanti di tutti gli Enti locali presenti sul territorio provinciale interessati, per verificare la situazione attuale dei servizi per gli immigrati extracomunitari e stabilire le basi per concordare accordi di programma provinciali, tenendo conto delle priorità fissate dal presente Programma;

h)      raccoglie i progetti immediatamente esecutivi formulati dagli enti locali verificando la conformità degli stessi sia agli obiettivi del Piano territoriale provinciale, sia alle prescrizioni contenute nel Programma di attuazione regionale;

i)        approva il piano territoriale d’intervento e lo trasmette, su floppy disk e in triplice copia cartacea, alla Regione Abruzzo (Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali – viale Bovio, 425 - Pescara), corredato dei relativi progetti ed atti deliberativi, nonché del relativo piano economico e della prevista copertura finanziaria;

j)       provvede a ripartire il fondo assegnato dalla Regione a ciascun ambito provinciale, nel caso in cui l’importo complessivo dei progetti presentati dagli enti locali in sede di accordi di programma, al netto delle somme poste a carico dei propri bilanci, fosse superiore all’importo del fondo stesso, fra i soggetti proponenti i progetti, nel modo seguente:

per l’60% del fondo assegnato, in ragione della rispettiva popolazione immigrata extracomunitaria residente nei comuni proponenti i progetti, alla data del 31.12.2000, sulla base di dati ISTAT al 31.12.2000;

per il 20%, in ragione del rapporto tra immigrati/popolazione residente, sulla base dei dati ISTAT al 31.12.2000;

per il restante 20%, in ragione dell’indice di disoccupazione delle aree di riferimento, sulla base dei dati ISTAT al 31.12.2000;

k)     provvede a trasmettere alla Regione le determine/delibere di Giunta con le quali sono state impegnate contabilmente le quote del Fondo Nazionale a ciascuna di esse assegnate e, ad ultimazione dei progetti, a rendicontare alla Regione, con riferimento alle quote del citato Fondo assegnate per ciascuna annualità, l’ammontare complessivo dei progetti (comprensivo sia delle somme assegnate dalla Regione Abruzzo, come sopra determinate, che delle somme impegnate a carico dei bilanci degli enti locali), a cui hanno dato attuazione gli enti locali;

l)        svolge attività di promozione, coordinamento, scambio di esperienze, informazione e diffusione del Piano territoriale provinciale e dei progetti nelle fasi di analisi dei bisogni e delle risorse, programmazione, gestione, valutazione degli interventi anche attraverso l’istituzione di un Gruppo di coordinamento a livello provinciale nel quale sono rappresentati tutti gli enti locali attuatori dei progetti, con il compito di agevolare e coordinare la realizzazione degli interventi programmati;

m)    designa un proprio Dirigente o Funzionario, quale componente del Gruppo di Lavoro per l’Immigrazione Regione-Province, in appresso riportato, istituito dalla Regione, per coordinare gli adempimenti attuativi del presente Programma triennale;

n)      compila, a realizzazione del Piano territoriale annuale, il modello ex-post da presentare alla Regione per il successivo inoltro al Ministero competente.

3.    Enti Locali ammessi al finanziamento.

A seguito della Conferenza dei Servizi promossa dalle Province, i Comuni, che vi hanno partecipato, si attivano per la predisposizione dei progetti di propria competenza, provvedendo alle fasi di analisi dei bisogni e delle risorse e di progettazione delle attività.

Tali progetti dovranno essere presentati alla Provincia di competenza su floppy disk e in quadruplice copia cartacea e confluiranno nel Piano territoriale d’intervento da sottoporre alla Regione.

Si precisa, al riguardo, che possono partecipare all’accordo di programma provinciale i Comuni, singoli o Associati. Nel caso di associazione, i Comuni devono obbligatoriamente essere ricompresi negli ambiti territoriali determinati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

I Comuni, singoli o associati, devono obbligatoriamente provvedere al cofinanziamento dei progetti presentati nel modo seguente:

1)     i Comuni non montani, per un importo non inferiore al 30% dell’ammontare dei progetti;

2)     i Comuni montani o ricadenti all’interno del territorio dei Parchi Nazionali e Regionali, per un importo non inferiore al 20% dell’ammontare dei progetti.

Le Amministrazioni Provinciali, che possono presentare progetti per un importo della quota del Fondo Nazionale loro assegnato non superiore al 15%, devono obbligatoriamente provvedere al cofinanziamento per un importo non inferiore al 30% dei progetti presentati.

Ciascun ente locale gestore di un progetto comunica sia alla Provincia di appartenenza che alla Regione Abruzzo il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

Criteri di riparto del Fondo regionale.

La ripartizione della quota del Fondo nazionale per le politiche migratorie assegnato alla Regione Abruzzo, tra gli ambiti provinciali, avviene:

        per l’60% sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione di immigrati extracomunitari residenti effettuata dall’ISTAT al 31.12.2000;

        per il 20%, sulla base del rapporto tra immigrati e popolazione residente, sulla base dei dati ISTAT al 31.12.2000;

        per il restante 20%, in ragione dell’indice di disoccupazione delle aree di riferimento, sulla base dei dati ISTAT al 31.12.2000;

Tale ripartizione del fondo sarà effettuata, per l’anno 2002, secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente Programma sotto il numero “1”.

Gruppo di lavoro per l’Immigrazione Regione-Province.

E’ istituito, altresì, un Gruppo di lavoro per l’Immigrazione Regione–Province, a livello regionale, composto da un Dirigente o Funzionario per ciascuna Provincia e dal Dirigente del Servizio regionale preposto e dal Funzionario responsabile del relativo Ufficio per coordinare l’attuazione del presente Programma triennale.

Piani territoriali. Requisiti di ammissibilità e spese ammesse.

I piani territoriali devono contenere le linee di programmazione fissate dagli Enti Locali sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 286/1998 e di quanto previsto nel presente Programma.

Tali linee di programmazione, pertanto, vanno elaborate sulla base dei principi di integrazione degli interventi e delle competenze, collaborazione interistituzionale e messa in rete di tutte le potenzialità, anche del privato sociale, operante nel territorio a favore degli immigrati extracomunitari e con il coinvolgimento degli stessi e delle loro famiglie.

I Piani territoriali di intervento devono contenere:

o)     l’analisi della condizione degli immigrati extracomunitari (bisogni e risorse dell’ambito territoriale);

p)     gli obiettivi, espressi in termini di attività previste e di risultati sulla popolazione immigrata extracomunitaria e sulla società;

q)     il quadro delle attività, anche con riferimento alle funzioni di coordinamento, promozione e diffusione dei progetti;

r)       numero complessivo degli abitanti interessati dal Piano (indicare la somma del numero degli abitanti del comune/i dove si realizzerà il progetto);

s)      numero complessivo degli immigrati interessati dal Piano (indicare il numero degli immigrati residenti nei territori di cui alla precedente lettera d));

t)       numero complessivo degli immigrati interessati (beneficiari) direttamente dal Piano;

u)      le risorse dei Comuni o delle Province che si intendono mettere a disposizione;

v)      i progetti per cui si chiede il finanziamento.

Ogni progetto deve contenere:

5)     l’esatta denominazione dell’ente locale proponente ed attuatore. Nel caso di associazioni di Comuni, l’elenco degli enti locali facenti parte delle stesse;

6)     numero degli abitanti interessati dal progetto (indicare il numero degli abitanti del comune o dei comuni dove si realizzerà il progetto);

7)     numero degli immigrati interessati dal progetto (indicare il numero degli immigrati residenti nei territori di cui al punto 2);

8)     numero degli immigrati interessati (beneficiari) direttamente dal progetto;

9)     l’analisi dei bisogni della popolazione locale immigrata, delle risorse e dei servizi esistenti;

10) la tipologia dell’intervento/i da realizzare, con a fianco indicato/i l’articolo/i (38, 40 e 42) del D. Lgs 286/1998, a cui si riferisce;

11) descrizione del progetto, descrizione delle professionalità e delle risorse non finanziarie impegnate;

12) la definizione degli obiettivi delle attività previste e dei risultati che si intende raggiungere;

13) le procedure di affidamento della gestione degli interventi, precisando, se ricorre il caso, la gestione diretta degli interventi;

14) la durata dell’intervento;

15) il piano economico, suddiviso per singole voci di spesa e la relativa copertura finanziaria, suddivisa in relazione al finanziamento statale assegnato dalla Provincia di riferimento e al cofinanziamento dell’ente locale proponente.

16) referente principale per il progetto all’interno dell’ente attuatore.

 

I progetti proposti dalle Province devono contenere quanto sopra prescritto per i Comuni.

Potranno essere ammessi al finanziamento i Piani territoriali di intervento contenenti i progetti, immediatamente esecutivi, presentati dai Comuni, singoli o associati, che abbiano sottoscritto l’accordo di programma a livello provinciale, in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 42 del D.Lgs. 286/1998 e dal presente Programma.

In relazione ai progetti esecutivi relativi agli ambiti territoriali provinciali di intervento, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

w)    spese generali di progettazione, avvio o promozione delle iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;

x)      personale espressamente adibito per la realizzazione dei progetti;

y)      arredi, attrezzature e materiali per l’avvio dei nuovi servizi;

z)      affitto nuovi locali e materiale di consumo in generale, fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto;

aa)  spese di trasporto e di residenzialità, se previste dalla specificità del progetto;

bb) spese per la formazione degli operatori;

cc)  forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti in condizioni di particolare difficoltà.

Piani territoriali d’intervento. Termini di presentazione.

Finanziamenti e rendicontazioni

I finanziamenti assegnati ai singoli Piani Territoriali approvati in relazione alla quota del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie per l’esercizio finanziario 2002, pari a Euro 574.857,42, a cui va aggiunto il cofinanziamento regionale del 20% della stessa, pari a Euro 114.971,48, per un complessivo importo di Euro 689.828,90, (vedi tabella “1” allegata al presente Programma) verranno liquidati alle Province all’approvazione da parte della Regione Abruzzo dei relativi Piani territoriali di intervento provinciali della seconda annualità del triennio 2001/2003.

Le Province devono presentare alla Regione Abruzzo i Piani territoriali relativi alla seconda annualità del triennio 2001/2003, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Le Province, devono trasmettere alla Regione Abruzzo (Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Promozione Sociale – Servizio Servizi Sociali – viale Bovio, 425 - Pescara), le Deliberazioni di Giunta/Determinazioni dirigenziali con le quali hanno impegnato tali somme (comprensive oltre che delle quote del Fondo Nazionale anche del cofinanziamento regionale e del cofinanziamento degli enti locali).

Ad ultimazione di ciascun progetto, l’Ente promotore trasmette alla Provincia di competenza la deliberazione di Giunta o la determina dirigenziale dalle quali risultino l’avvenuta attuazione dei progetti e le rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che, essendo esecutivi i progetti da realizzare, gli Enti promotori dei progetti devono provvedere alla attuazione degli stessi sulla base del relativo Piano finanziario e devono produrre le rendicontazioni sopracitate, sempre con riferimento alle singole voci di spesa dello stesso.

Le Province, nel caso si realizzassero economie in relazione a progetti facenti del proprio Piano territoriale, sono tenute, comunque, a presentare alla Regione Abruzzo una deliberazione o una determina dirigenziale relativa alla complessiva rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti promotori i progetti di ciascun Piano territoriale e a restituire tali economie.

Disposizioni particolari.

In caso di presentazione di progetti di costruzione, acquisto e/o ristrutturazione di immobili, l’apposizione del vincolo di destinazione all’accoglienza di immigrati per almeno 10 (dieci) anni sugli immobili da adibire a centri di accoglienza e/o servizi ammessi al finanziamento, è condizione essenziale per l’erogazione del finanziamento assegnato, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi strutturali di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e alle “Direttive generali provvisorie”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1230 del 12 dicembre 2001 (B.U.R.A. n. 2 ordinario del 15 febbraio 2002).




 

 

DELIBERAZIONE 18.02.2003, n. 88/12:

Del. Cons. 79/4 29.10.2002. Proroga del termine di presentazione dei Piani provinciali territoriali riguardanti gli interventi e le attività a favore degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Triennio 2001/2003. Annualità 2001.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5a Commissione Consiliare svolta dal Cons. Di Luzio che, unita al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera propositiva della G.R. n. 67/C del 5.2.2003, avente per oggetto: “Del.Cons. 79/C del 29.10.2002 - Proroga del termine di presentazione dei Piani provinciali territoriali riguardanti gli interventi e le attività a favore degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Triennio 2001/2003. Annualità 2001”;

Visto l’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che istituisce il Fondo Nazionale delle Politiche Migratorie;

Visto il D.P.R. 30 marzo 2001 concernente “Approvazione del documento programmatico per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della L. 6 marzo 1998, n. 40”;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286”, ed in particolare l’articolo 59, comma 7 dello stesso D.P.R.;

Atteso che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 286/1998 e degli artt. 58 e 59 del D.P.R. 394/1999 sopra citati, la Regione ha il compito di predisporre un programma annuale relativo all’attuazione degli interventi sul territorio, a favore dell’Immigrazione, che devono essere realizzati dai Comuni, singoli o associati, quali soggetti preposti all’erogazione dei servizi sociali ai sensi dell’art. 131, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il verbale n. 79/4 del 29.10.2002, pubblicato sul BURA n. 168 speciale del 27.12.2002, con il quale è stato approvato il Programma Regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Triennio 2001/2003 - Annualità 2001, con il contestuale impegno dei fondi;

Atteso che tale programma prevede che le Province, previo accordo di programma con i Comuni, presentino alla Regione, per l’approvazione e il conseguente finanziamento, i Piani territoriali provinciali entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURA dell’atto consiliare di adozione del Programma regionale;

Evidenziato che le Province e i Comuni che realizzano gli interventi devono partecipare con un cofinanziamento dei propri progetti in percentuale del 20% o del 30%, a seconda dei casi, da imputare sui propri bilanci;

Rilevato dal citato atto della G.R. n. 67/C che il termine suddetto di presentazione dei Piani territoriali provinciali scade il 25.2.2003 e che le Province e i Comuni non dispongono nel periodo gennaio-febbraio dei bilanci dell’esercizio 2003 approvati, al fine di poter impegnare le quote di cofinanziamento dei progetti in parola;

Viste le allegate note delle Province di Teramo e Chieti, rispettivamente prot. 4872 del 20.1.2003 e prot. n. 1346 del 23.1.2003, con le quali viene richiesta una proroga del termine di presentazione del Piano provinciale territoriale per l’Immigrazione - Annualità 2001 - per consentire ai Comuni la necessaria previsione di spesa sul bilancio 2003;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 8/2002 che differisce al 31.3.2003 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

Rilevato che la G.R., con il già citato atto n. 67/C, ha ritenuto, opportuno differire il termine suddetto alla data del 30 aprile 2003;

Accertato che la G.R. ha dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Qualità della Vita, Beni e attività Culturale, Promozione Sociale” in ordine alla citata proposta di deliberazione n. 67/C, ai sensi dell’art. 23, comma 1° lettera a) della L.R. 14.9.1999 n. 77.

A voti unanimi espressi con votazione palese

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

17) il termine di presentazione dei Piani territoriali provinciali, da parte delle Province, riguardanti il Programma regionale degli immigrati da realizzare con il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - Triennio 2001/2003 - Annualità 2001, approvato con Verbale n. 79/4 del 29.10.2002, è prorogato fino alla data del 30 aprile 2003;

18) la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



DECRETI

 

 

 

Presidente della Giunta Regionale

 

 

 

DECRETO 17.02.2003, n. 13:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale area Chieti Pescara – Sambuceto di S. Giovanni Teatino (CH).

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,

19) di conferire l’incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale area Chieti Pescara - Sambuceto di S. Giovanni Teatino (CH) al sig. Hermo D’Astolfo;

20) il predetto Commissario provvederà alla gestione dell’Ente fino al 30.04.2003 e comunque non oltre l’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina dei Consorzi di Sviluppo Industriale, qualora la stessa venga approvata prima di tale data;

21) di riconoscere al Commissario incaricato, il compenso spettante ai Commissari regionali di cui alla L.R. 56/94 e succ. mod..

L’Aquila, lì 17 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. On. Giovanni Pace



 

DECRETO 17.02.2003, n. 14:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano – L’Aquila.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,

22) di conferire l’incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano – L’Aquila al dr. Giovanni Risi;

23) il predetto Commissario provvederà alla gestione dell’Ente fino al 30.04.2003 e comunque non oltre l’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina dei Consorzi di Sviluppo Industriale, qualora la stessa venga approvata prima di tale data;

24) di riconoscere al Commissario incaricato, il compenso spettante ai Commissari regionali di cui alla L.R. 56/94 e succ. mod..

L’Aquila, lì 17 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. On. Giovanni Pace



 

DECRETO 17.02.2003, n. 15:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Sangro – Casoli (CH).

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,

25) di conferire l’incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Sangro – Casoli (CH) al sig. Felice Paolucci;

26) il predetto Commissario provvederà alla gestione dell’Ente fino al 30.04.2003 e comunque non oltre l’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina dei Consorzi di Sviluppo Industriale, qualora la stessa venga approvata prima di tale data;

27) di riconoscere al Commissario incaricato, il compenso spettante ai Commissari regionali di cui alla L.R. 56/94 e succ. mod..

L’Aquila, lì 17 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. On. Giovanni Pace



 

DECRETO 17.02.2003, n. 16:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Centro Abruzzo – Sulmona (AQ).

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,

28) di conferire l’incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Centro Abruzzo – Sulmona (AQ) al dott. Luca Bergamotto;

29) il predetto Commissario provvederà alla gestione dell’Ente fino al 30.04.2003 e comunque non oltre l’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina dei Consorzi di Sviluppo Industriale, qualora la stessa venga approvata prima di tale data;

30) di riconoscere al Commissario incaricato, il compenso spettante ai Commissari regionali di cui alla L.R. 56/94 e succ. mod..

L’Aquila, lì 17 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. On. Giovanni Pace



 

DECRETO 17.02.2003, n. 17:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale di Teramo.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,

31) di conferire l’incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale di Teramo al sig.Alfonso Aloisi;

32) il predetto Commissario provvederà alla gestione dell’Ente fino al 30.04.2003 e comunque non oltre l’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina dei Consorzi di Sviluppo Industriale, qualora la stessa venga approvata prima di tale data;

33) di riconoscere al Commissario incaricato, il compenso spettante ai Commissari regionali di cui alla L.R. 56/94 e succ. mod..

L’Aquila, lì 17 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. On. Giovanni Pace



 

DECRETO 17.02.2003, n. 18:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH).

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,

34) di conferire l’incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH) all’ing. Francesco Troilo;

35) il predetto Commissario provvederà alla gestione dell’Ente fino al 30.04.2003 e comunque non oltre l’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina dei Consorzi di Sviluppo Industriale, qualora la stessa venga approvata prima di tale data;

36) di riconoscere al Commissario incaricato, il compenso spettante ai Commissari regionali di cui alla L.R. 56/94 e succ. mod..

L’Aquila, lì 17 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. On. Giovanni Pace



 

DECRETO 17.02.2003, n. 19:

Incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale della Marsica – Avezzano (AQ).

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,

37) di conferire l’incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale della Marsica – Avezzano (AQ) al dott. Giuseppe Gagliardi;

38) il predetto Commissario provvederà alla gestione dell’Ente fino al 30.04.2003 e comunque non oltre l’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina dei Consorzi di Sviluppo Industriale, qualora la stessa venga approvata prima di tale data;

39) di riconoscere al Commissario incaricato, il compenso spettante ai Commissari regionali di cui alla L.R. 56/94 e succ. mod..

L’Aquila, lì 17 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. On. Giovanni Pace




 

 

DECRETO 17.02.2003, n. 20:

Indizione della data delle elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni Separate Beni uso Civico delle Frazioni di Preturo e Forcella del Comune di L’Aquila.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 54 del 11.02.1999 con il quale venivano indette, per il giorno 28.02.1999, le elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni Separate Beni uso Civico delle Frazioni di Preturo e Forcella del Comune di L’Aquila;

Vista la Legge 17.04.957 n. 278, che reca norme per la costituzione dei Comitati per l’Amministrazione Separata dei Beni di uso Civico;

Visto l’art. 1 comma 2 della citata Legge n. 278/57 che indica la durata, in anni quattro, dell’Amministrazione Separata;

Considerato che occorre provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni Separate delle Frazioni di Preturo e Forcella del Comune di L’Aquila in quanto in scadenza, al fine di assicurare la continuità dell’Amministrazione Stessa;

Omissis

DECRETA

sono indette le elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni Separate Beni uso Civico delle Frazioni di Preturo e Forcella del Comune di L’Aquila per il giorno 06.04.2003, secondo le norme indicate nell’Allegato A” del Verbale del Consiglio Regionale n. 82/22 citato, nelle premesse.

L’Aquila, lì 17 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI COMITATI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE 17.04.1957 n. 278.

La elezione dei Comitati di cui all’art. 2 della Legge 17.04.57 n. 278, avrà luogo in base alle seguenti norme:

ART. 1 -           Sono ammessi a votare i cittadini residente nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il Sindaco provvederà a rilasciare la copia delle liste.

 

ART. 2 -           Ove i cittadini della frazione non risultino iscritti - e da soli in una unica sezione elettorale il Comune dovrà procedere, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, alla formazione di una apposita lista, mediante stralcio, comprendente i soli elettori della frazione. Tale lista verrà autenticata dal Sindaco.

 

ART. 3 -           Sono eleggibili a membri del Comitato per l’Amministrazione dei beni di uso civico frazionali i cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali del Comune, purché sappiano leggere e scrivere.

 

ART. 4 -           Il Sindaco da avviso agli elettori dell’avvenuta fissazione della data delle elezioni, con manifesto da pubblicarsi 20 giorni prima di tale data indicando il giorno ed il luogo di riunione. Con il medesimo manifesto darà avviso dell’avvenuto deposito nella Segreteria comunale delle norme di cui al presente decreto.

 

ART. 5 -           In ciascuna sezione della frazione è costituito un ufficio elettorale composto da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario, questi ultimi scelti fra gli elettori della frazione che sappiano leggere e scrivere. Il Presidente del seggio è nominato dal Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura e viene scelto fra le categorie indicate dal primo comma dell’art. 35 del T.U. delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto Presidenziale il 30.03.1957 n. 361. La nomina sarà effettuata entro i dodici giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi di cui al precedente art. 4. Entro lo stesso termine la Giunta Municipale procederà alla nomina degli scrutatori.

 

ART. 6 -           Il Segretario del seggio è scelto prima dell’insediamento dell’Ufficio elettorale, dal Presidente del seggio, tra i cittadini che risultano elettori, della frazione e che sappiano leggere e scrivere.

 

ART. 7 -           Il Sindaco provvedere affinchè nel giorno delle elezioni, prima dell’insediamento del seggio, siano consegnati al Presidente dell’Ufficio elettorale:

1)    Lista degli elettori autenticata dal Sindaco e dal Segretario Comunale;

2)    Il pacco delle schede occorrenti per la votazione;

3)    Le urne occorrenti per la votazione;

4)    Un congruo numero di matite copiative per il voto;

5)    Tutto l’altro materiale occorrente per una normale votazione;

6)    Una copia del presente regolamento.

 

ART. 8 -           Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei membri da eleggere. Le candidature devono essere presentate da almeno 10 cittadini elettori della frazione. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12,00 del decimo giorno precedente la data delle elezioni.

 

ART. 9 -           Alle ore 7,00 del giorno stabilito per le elezioni, il Presidente costituisce l’Ufficio elettorale e procede alla autenticazione delle schede. Tale operazione deve essere completata non oltre le ore 9,00. Il Presidente dichiara poi aperta la votazione che deve proseguire fino alle ore 20,00. A tale ora il Presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione.

 

ART. 10 -       La manifestazione del voto è segreta. Ciascun elettore ha diritto di votare per quattro candidati in qualunque lista siano compresi. Il voto si esprime tracciando nella scheda con la matita copiativa un segno nell’apposita casella a fianco dei nomi prescelti. Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i membri per i quali l’elettore ha diritto di votare; sono valide altresì, quando il segno del voto sia apposto sulla casella a fianco del numero che contraddistingue ciascuna lista: in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati. L’elettore che ha apposto il segno del voto sul numero di ordine di una lista, può cancellare uno o più nomi sulla lista prescelta e segnare i candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero dei membri per il quale ha diritto di votare.

 

ART. 11 -       Ove sia stata ammessa a votare una sola lista si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20% dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente la elezione è nulla.

 

ART. 12 -       Terminate le operazioni di votazioni il Presidente dà inizio alle operazioni pubbliche di scrutinio. Dopo aver accertato il numero dei votanti uno scrutatore designato dalla sorte, estrae le schede contenute nell’urna, le spiega e le consegna al Presidente il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa all’altro scrutatore che prende nota dei voti attribuiti a ciascun candidato, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore salvo i casi di nullità previsti dall’art. 64 del T.U. 16.05.1960 n. 570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

 

ART. 13 -       Per la proclamazione degli eletti si applicano le norme di cui all’art. 3 della Legge 17.04.1957 n. 278.

 

ART. 14 -       Di tutte le operazioni previste dal presente decreto dovrà essere redatto apposito verbale che sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario, sarà depositato, insieme con tutti gli allegati, presso la segreteria del comune.

 

ART. 15 -       Per quanto non previsto dalle norme del presente decreto si osservano in quanto applicabili, quelle per le elezioni degli organi delle Amministrazioni Comunali approvato con D.P.R. 16.05.1960 n. 570.



 

 

DECRETO 17.02.2003, n. 21:

Legittimazione nel possesso delle terre civiche site nel Comune di Massa d’Albe a favore della Ditta Di Giovanbattista Cesare.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

        sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Massa D’Albe, in catasto al foglio n. 27 particella n. 51 e Foglio n. 36 particelle n. 80 e 84 per una superficie di mq. 17.920, a favore della Ditta Di Giovambattista Cesare nato a Massa D’Albe il 23.03.1938 ed ivi residente in Via Domenico di Giambattista, 18, con imposizione di un canone annuo di euro 8,16, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse;

        di obbligare il Comune di Massa D’Albe a riscuotere i canoni sopra richiamati;

        il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Massa D’Albe;

        di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, ad eliminare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati;

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01.12.81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Massa D’Albe e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’Aquila, lì 17 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


 

 

DECRETO 17.02.2003, n. 22:

Nomina di un Comitato Tecnico Scientifico per la verifica dei dissesti idrogeologici, la stima del danno e la elaborazione di un piano di interventi urgenti nei territori dei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi eccezionali del 23, 24 e 25 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTE REGIONALE

Vista la L. 24.2.1992, n. 225 di “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 7.9.2001, n.343 convertito con legge 9.11.2001, n. 401;

Vista la L. R. 14.12.1993, n.72 e s.m.i. recante la “Disciplina delle Attività regionali di Protezione Civile”;

Considerato che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 eccezionali eventi meteorologici con intenso vento, nubifragi, inondazioni e precipitazioni nevose hanno colpito la regione Abruzzo determinando uno stato di emergenza;

Vista la delibera del 27 gennaio ‘03 n.34 della Giunta Regionale D’Abruzzo con la quale è stata richiesta al Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato d’emergenza sul territorio regionale in conseguenza dei rilevanti danni che per entità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, pubblicato nella G.U. del 7 febbraio 2003, con cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza nella Regione Abruzzo fino al 1 febbraio 2004 in conseguenza degli eventi del 23, 24 e 25 gennaio 2003;

Vista la nota del 31 gennaio 2003 prot. DPC/PRE/0004777 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con la quale viene incaricato il Prof. Leandro D’Alessandro, quale referente del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, ad attivare le verifiche idrogeologiche e la stima del danno in conseguenza degli eventi calamitosi del 23,24 e 25 gennaio, con la possibilità di avvalersi anche di collaboratori di propria fiducia;

Ravvisata la necessità di costituire un Comitato Tecnico Scientifico coordinato dal Prof. Leandro D’Alessandro per le verifiche idrogeologiche nel territorio regionale, in ordine alle calamità verificatesi nel periodo 23/25 gennaio 2003,

DECRETA

Articolo 1

40) E’ nominato un Comitato Tecnico Scientifico coordinato dal Prof. Leandro  D’Alessandro, quale referente del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche – Università di Chieti, e composto, oltre che dallo stesso, da:

Arch. Francesco D’Ascanio, Direttore Area O.O.PP. e Protezione Civile;

Ing. Altero Leone, Direzione OO.PP. e Protezione Civile;

Ing. Pierluigi Caputi, Direttore Area Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici;

Dott. Luigi Del Sordo, geologo Dirigente Servizio Difesa del Suolo;

Ing. Luciano Di Biase, Dirigente Servizio Tecnico del Territorio Chieti/Pescara;

Ing. Carlo Cristini, lng.Capo Provincia di Chieti;

lng.Pietro Di Risio, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;

Dott. Luigi arabba, geologo.

41) Il Comitato deve svolgere le seguenti attività:

acquisizione di documentazione tecnica relativa ai dissesti ed agli interventi prevedibili;

verifica delle caratteristiche idrogeologiche e tecnico-economiche dei dissesti e degli interventi

validazione della documentazione acquisita, provvedendo anche ad elaborare le integrazioni eventualmente necessarie;

predisposizione del Piano degli interventi urgenti

42) Tutte le Istituzioni Territoriali (Comuni, Province, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Consorzi A.S.I. ecc.) sono tenute a fornire con urgenza e, secondo le modalità richieste dal Coordinatore, la massima collaborazione e tutta la documentazione inerente l’attività assegnata al Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 2

1)     Il Comitato si riunisce su convocazione del Coordinatore che assicurerà le attività e il funzionamento.

2)     Ai membri del Comitato non è riconosciuto alcun compenso; ai rappresentanti degli Enti pubblici verrà corrisposto, dalle Amministrazioni di appartenenza, solo il trattamento di missione previsto dalle vigenti norme; ai non dipendenti di Enti pubblici verrà corrisposto una indennità calcolata a vacazione secondo quanto previsto dalle vigenti normative per le prestazioni professionali;

3)     Agli oneri di cui al precedente comma si farà fronte con le disponibilità del “Fondo regionale di solidarietà di Protezione Civile” di cui all’art. 41 della L.R. 72/93 e saranno impegnati con appositi atti della Direzione competente.

4)     Il presente decreto va notificato agli interessati e pubblicato sul B.U.R.A..

L’Aquila, lì 17.02.2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace




 

 

DECRETO 19.02.2003, n. 23:

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo. Sostituzione di un rappresentante degli studenti.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

        A parziale modifica del decreto n. 60 del 21.3.2002, in sostituzione del Sig. Alessandro Di Sciascio è nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo, quale rappresentante degli studenti, il Sig. Michele Pellegrini, nato ad Avezzano il 2.4.1979 e ivi residente in via Romana n. 353, fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche nell’organo in questione;

        Per effetto delle disposte sostituzioni la composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda D.S.U. di Teramo è la seguente:

 

DI CROCE Alberto

Teramo 2.1.1950

Presidente

CAPPUCCI Domenico

Carpineto Nora 19.10.1943

Rappresentante regione

GARELLI Antonio

Teramo 28.02.1931

Rappresentante regione

ANGELINI Rando

S. Egidio alla Vibrata 16.01.1971

Rappresentante regione

MARINI Vincenzo

Pecquencourt 20.7.1955

Rappresentante regione

COZZI MARIA Vittoria

Teramo 16.1.1049

Rappresentante docenti

MINARDI Everardo

Faenza (RA) 11.11 .1946

Rappresentante docenti

PELLEGRINI Michele

Avezzano 2.4.1979

Rappresentante studenti

FANTAUZZI Andrea

Teramo 18.07.1977

Rappresentante studenti

Il Dirigente del Servizio allo Studio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

L’Aquila, lì 19.02.2003

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace



DECRETI

 

 

 

Decreti Direttoriali

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 27.12.2002, n. 71:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “PROGETTO 2000” a r.l..

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

5)     la Società Cooperativa “PROGETTO 2000” a r.l., con sede in Teramo Vico della Luna, 23 -in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94- è iscritta alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

6)     Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 27.12.2002

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta



DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 20.02.2003, n. 72:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “URBIS” p.s.c.s. a r.l..

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

7)     la Società Cooperativa “URBIS” p.s.c.s. a r.l., con sede in Pescara Via Corridoni, 46- in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94- è iscritta alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

8)     Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 20.02.2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta



DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 20.02.2003, n. 73:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “ALCHIMIA” a r.l..

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

9)     la Società Cooperativa “ALCHIMIA” a r.l., con sede in Pescara Via Campo Felice, 41- in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94- è iscritta alla Sezione Adell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

10) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 20.02.2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta



DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 20.02.2003, n. 74:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “ANDROMEDA” p.s.c.s. a r.l..

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

11) la Società Cooperativa “ANDROMEDA”p.s.c.s. a r.l. , con sede in Silvi Marina (TE) Via S. Antonio, 58 - in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94- è iscritta alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’ari. 2 della stessa L.R. 85/94.

12) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 20.02.2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta



DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 20.02.2003, n. 75:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “ACQUAVIVA” a r.l..

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

13) la Società Cooperativa “ACQUAVIVA”a.r.l., con sede in Atri (TE) Largo S. Spirito, 12 - in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94- è iscritta alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

14) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 20.02.2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta



DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 20.02.2003, n. 76:

Iscrizione alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “PROGETTO MILLENIUM” a r.l..

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

15) la Società Cooperativa PROGETTO MILLENIUM” a r.l., con sede in Teramo Via Vico della Luna, 23- in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94- è iscritta alla Sezione Bdell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa LR. 85/94.

16) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 20.02.2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta



DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 20.02.2003, n. 77:

Iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Società Cooperativa “IMPRONTE” p.s.c.s. a r.l..

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

17) la Società Cooperativa “IMPRONTE” p.s.c.s. a r.l., con sede in Villa Rosa di Martinsicuro (TE) Via Fabio Filzi, 71/A- in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94- è iscritta alla Sezione Adell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

18) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi delI’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94

Pescara, lì 20.02.2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta



DECRETI

 

 

 

Decreti Dirigenziali

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/3:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Cardito” nel Comune di Loreto Aprutino (PE) – Ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s. con sede legale in via Roma, 10 Loreto Aprutino (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Cardito” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 30, particelle nn. 58(parte) 59(parte) 110-111-113-112 e 55. Foglio n. 39, particella n. 19, alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

19) gli scavi devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 16,00 mt. dalla condotta del metanodotto. Inoltre la fascia di rispetto deve essere delimitata con l’apposizione di picchetti e adeguata recinzione da posizionarsi alla presenza del personale SNAM Rete Gas S.p.A.;

20) Gli scavi devono mantenersi ad distanza di mt. 5,00 dalla condotta idrica e sostegni ENEL;

21) Il Lotto N. 1 deve essere suddiviso in N. 2 Fasi di lavorazione a partire da quella vicino al fiume Tavo e precisamente la particella n. 39 del Foglio n. 19;

22) Il passaggio al Lotto N. 2 deve avvenire previo collaudo, dell’Ufficio Cave, del Lotto N. 1;

23) prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro in prossimità del fiume Tavo;

24) il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo n. 22/97.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 11.965 e complessivamente di mc. 47.860 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R.67/87.

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/4:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “S. Martino” nel Comune di Elice (PE) – Ditta Tabilio Giuseppe.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Tabilio Giuseppe con sede legale in via Manara, 3 Montesilvano (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “S. Martino” nel Comune di Elice (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 10, particelle nn. 803 (parte) e 806 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale N. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 9 (nove) dalla data di notifica del provvedimento. Alla scadenza dei 5 anni dalla data di denuncia di esercizio, la ditta dovrà munirsi del rinnovo del nulla osta della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA.. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs.624/96.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

25) ogni lotto deve essere collaudato dall’Ufficio Cave prima di passare alla coltivazione del lotto successivo;

26) prima dell’inizio dei lavori devono essere installati due piezometri, uno a monte ed uno a valle dell’area di cava;

27) il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo n. 22/97.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 25.633 e complessivamente di mc. 230.700 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/5:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Acquamorta” nel Comune di Loreto Aprutino (PE) – Ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s. con sede legale in via Roma, 10 Loreto Aprutino (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Acquamorta” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 14, particelle nn. 340-341-343-26 e 116, alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 60.000,00 (sessantamila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

28) prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro in prossimità del fiume Tavo;

29) Il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo n. 22/97.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità estraibile sarà di mc. 16.500 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/6:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Tavolaro” nel Comune di Moscufo (PE) - Ditta Soc. AGRARIA ROTACUPA.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Soc. Agraria Rotacupa s.a.s. con sede legale in C.so Umberto, 21 Montesilvano (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Tavolaro” nel Comune di Moscufo (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 12, particelle n. 315(parte) e 537(parte), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori,, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs.624/96.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

30) gli scavi devono mantenersi ad una distanza non inferiore a mt. 5,00 dall’acquedotto Consortile, conferendo una pendenza della relativa scarpata di abbandono non inferiore a 45° sull’orizzontale, con materiale in posto;

31) prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro in prossimità del confine demaniale;

32) il passaggio al 2° lotto deve essere effettuato previo collaudo dell’Ufficio del 1° lotto;

33) il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo n. 22/97.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 9.686 e complessivamente di mc. 19.372 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R.67/87.

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale delta Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/10:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Vertonica” nel Comune di Città S. Angelo (PE) – Ditta Soc. AGRARIA ROTACUPA.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Soc. Agraria Rotacupa s.a.s. con sede legale in C.so Umberto, 21 Montesilvano (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Vertonica” nel Comune di Città S. Angelo (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 51, particelle nn. 5(parte) 25(parte) 175 (parte) e 198(parte), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 7 (sette) dalla data di notifica del provvedimento. Alla scadenza dei 5 anni dalla data di denuncia di esercizio la ditta dovrà munirsi del rinnovo del nulla osta della Direzione Territorio Urbanistica e BB.AA.. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 67.000,00 (sessantasettemila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

34) prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro in prossimità del corso d’acqua nel lotto N. 1;

35) deve essere invertito l’ordine di successione di coltivazione dei lotti 2 e 3. La nuova sequenza sarà quindi 1-3-2 con collaudo dell’Ufficio Cave del lotto precedente prima di passare alla coltivazione del lotto successivo;

36) il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo n. 22/97

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 21.970 e complessivamente di mc. 153.800 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DECRETO 15.01.2003, n. DI3/11:

Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località “Tavolaro” nel Comune di Moscufo (PE) – Ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta Tavo Calcestruzzi s.a.s. con sede legale in via Roma, 10 Loreto Ap.no (PE) è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località “Tavolaro” nel Comune di Moscufo (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 12, particelle nn. 316(parte) 317(parte) 8(parte) 10(parte) 11(parte) e 12(parte), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata all’osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs.624/96.

Articolo 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale, dovrà inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 60.000,00 (sessantamila/00). La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

37) gli scavi devono mantenersi ad una distanza non inferiore a mt. 20, 00 dalla strada a monte dell’area di cava in prossimità del lotto N. 2;

38) prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro vicino al fiume Tavo in prossimità del lotto N. 1;

39) suddividere il lotto N. 1 in due lotti per poi passare al lotto N. 2 previo collaudo dell’Ufficio;

40) il ritombamento deve effettuarsi con materiale idoneo e non incluso nell’elenco allegato al Decreto Legislativo n. 22/97.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 19.136 e complessivamente di mc. 38.272 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E”, art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVA MINERARIA

 

DECRETO 11.02.2003, n. DI3/21:

Autorizzazione prosecuzione cava di ghiaia sita in località “Madonna della Libera” nel Comune di Pretoro (CH) – Ditta LAFARGE ADRIASEBINA srl.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

La ditta LAFARGE ADRISEBINA srl, con sede legale in via Raiale, 32 Pescara, alla coltivazione di una cava di ghiaia in località “Madonna della Libera” del Comune di Pretoro(CH) distinta in Catasto al foglio n. 4 particelle n. 353-354-609-716; alle seguenti norme e condizioni:

        la durata del ciclo lavorativo deve essere di anni 1 (uno) compreso il tempo per il recupero definitivo dell’intera area di cava.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Bonifacio Damiani



ORDINANZE

 

 

 

Presidente della Giunta Regionale

 

ORDINANZA 19.02.2003, n. 5:

Prosecuzione delle attività di smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali, già oggetto di Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo nn. 48 del 22.08.2002 e 56 del 22.11.2002.

 

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’intesa di cui al citato art. 5, comma 6, del decreto legislativo 22/97, raggiunta con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 22 agosto 2002, rif. prot. n. 8750/BD9 del 22.08.2002, che non conteneva limitazioni di carattere temporale, dalla quale è scaturita l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 48 del 22.08.2002, che ha disposto la utilizzazione delle discariche autorizzate anche per lo smaltimento dei rifiuti tal quali, sino alla data del 22.11.2002;

Vista la successiva Ordinanza del presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 56/22.11.2002, con la quale sono stati reiterati per ulteriori mesi tre i termini di scadenza del primo provvedimento di deroga, con la fissazione di un nuovo termine al 22.02.03;

Accertato che il preannunciato recepimento statale della Direttiva comunitaria n. 31/99/CE sulle discariche non ha ancora avuto luogo, rendendosi pertanto necessario provvedere alla reiterazione delle predette Ordinanze regionali nn. 48/02 e 56/02, constata la persistenza delle esigenze che ne hanno determinato l’adozione, considerato che il documento ministeriale non fissava limitazioni temporali;

Ritenuto, tuttavia, che l’ulteriore periodo di deroga da assegnare con il presente provvedimento, pur se discendente dal contenuto della nota ministeriale prot. n. 8750/BD9 del 22.08.02, debba essere temporalmente limitata ad un ulteriore periodo pari a mesi tre dalla data della presente Ordinanza, eventualmente rinnovabile;

Ravvisato pertanto che il divieto di smaltimento in vigore dal 22 febbraio 2003, potrà determinare sul territorio regionale una situazione di emergenza, con conseguenti ripercussioni di carattere igienico-sanitario e di tutela della salute e dell’ambiente;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Area Turismo-Ambiente-Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

ORDINA

        di disporre, vista l’intesa raggiunta con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio in data 22.08.2002, rif. prot. n. 8750/BD9 del 22.08.2002, la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica, secondo quanto previsto nei singoli provvedimenti autorizzativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 22/97, come prorogato dal D.L. n. 286/2001, così come convertito con L. 20.8.2001, n. 335, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva comunitaria n. 31/99/CE sulle discariche e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data del presente provvedimento, eventualmente rinnovabile;

        di trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero della Salute, ai Prefetti dell’Abruzzo, alle Amministrazioni Provinciali, all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente e ai titolari di impianti che svolgono attività di smaltimento rifiuti di cui trattasi in discarica.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUINTA REGIONALE

On. Giovanni Pace




ORDINANZE - DETERMINAZIONI

 

 

 

Direttoriali

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

 

DETERMINAZIONE 12.02.2003, n. 6:

Convenzione per l’istituzione del primo Corso di Perfezionamento (Master) in Ingegneria della Prevenzione delle Emergenze tra la Regione Abruzzo – Direzione Opere Pubbliche e Protezione Civile e Università degli studi dell’Aquila. Riapprovazione convenzione.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso:

        che con D.G.R. 1099 del 12.12.2002 è stato approvato l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo - Direzione Opere Pubbliche e Protezione civile e l’Università dell’Aquila per la istituzione del primo Corso di Perfezionamento (Master) in Ingegneria della Prevenzione delle Emergenze con una partecipazione economica da parte della Regione pari a € 70.000,00;

        che in data 12.02.2003 è avvenuta la sottoscrizione della convenzione da parte del Direttore dell’Area Opere Pubbliche e Protezione Civile della Regione Abruzzo e del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila;

Considerata la necessità, a fini pubblicistici, della riapprovazione dell’atto di convenzione come sottoscritto dalle parti;

Ritenuto, pertanto, di riapprovare l’allegato atto di convenzione

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:

41) di riapprovare l’allegata convenzione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo - Direzione Opere Pubbliche e Protezione civile e l’Università dell’Aquila per la istituzione del primo Corso di Perfezionamento (Master) in Ingegneria della Prevenzione delle Emergenze come sottoscritta in data 12.02.2003 (ALL.A);

42) di stabilire che il termine iniziale della convenzione decorre dalla data del presente atto;

43) di notificare la presente alle parti convenute;

44) di inviare il presente atto al B.U.R.A. per la pubblicazione.

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Francesco D’ascanio


CONVENZIONE

TRA

La Giunta Regionale d’Abruzzo - Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato e Reti Tecnologiche - PROTEZIONE CIVILE con sede legale e domicilio fiscale in L’Aquila (AQ), Via Leonardo da Vinci, 1 (in seguito denominata Protezione Civile Regionale o Regione), codice fiscale 80003170661, rappresentata dal Direttore generale dell’area arch. Francesco D’Ascanio, domiciliato per la carica presso la sede legale della Protezione Civile Regionale

E

l’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Ingegneria, con sede in L’Aquila, Piazza Rivera n. 1, Partita IVA e Cod. Fisc. 01021630668, qui di seguito indicata come UNIVERSITA’, rappresentata dal Prof. Luigi Bignardi, Rettore pro-tempore, nato a Livorno il 20.01.1937

VISTI

        la legge 24.2.1992, n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

        l’art. 22 della L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, “Disciplina delle attività di protezione civile”;

        l’art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

        il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, ed in particolare il comma 8 dell’art. 3 e comma 4 dell’art. 7 di detto decreto relativo all’attivazione di Corsi di perfezionamento scientifico;

PREMESSO

        che la Regione partecipa al Servizio nazionale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, con le funzioni specificate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e secondo la disciplina della L.R. 14.4.1993, n. 72, con riferimento all’art. 22 “Attività di formazione e informazione”;

        che l’Università degli Studi di L’Aquila è impegnata a promuovere nuove attività formative di alto livello culturale e scientifico, in particolare Corsi di Perfezionamento scientifico, Corsi di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale;

        che l’Università degli Studi di L’Aquila attribuisce particolare importanza alle problematiche di rilevanza ambientale ed a sviluppare le competenze professionali atte ad affrontarle in maniera efficace e tempestiva,

        che l’Università degli Studi di L’Aquila intende avvalersi per la realizzazione di queste attività della collaborazione con enti esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, nonché di personale, strutture ed attrezzature idonei;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Regione Abruzzo e l’Università degli Studi di L’Aquila promuovono il Primo Corso di Perfezionamento in Ingegneria della Prevenzione delle Emergenze. L’obiettivo del Corso di Perfezionamento è quello di fornire le conoscenze, i metodi e gli strumenti per un approccio preventivo alla mitigazione del rischio di eventi emergenziali ambientali derivanti sia da cause naturali che da attività umane.

Il Corso di Perfezionamento è indirizzato a laureati in Ingegneria, Architettura o Scienze Geologiche operanti in Enti ed Aziende pubblici e privati o come singoli professionisti, interessati ad approfondire le problematiche di prevenzione e mitigazione dei diversi tipi di rischio nelle applicazioni di interesse ambientale.

Il Corso di Perfezionamento ha durata annuale ed è articolato secondo un programma definito dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 4.

Per la partecipazione al Corso di Perfezionamento è richiesta laurea quinquennale in Ingegneria, Architettura o Scienze Geologiche.

Art. 2

L’Università degli Studi di L’Aquila curerà il coordinamento, l’organizzazione didattica e scientifica delle attività inerenti il Corso di Perfezionamento.

Art. 3

La Regione Abruzzo partecipa alla realizzazione del Corso di Perfezionamento, attraverso la collaborazione alle varie fasi della organizzazione didattico scientifica, attraverso la presenza nel Comitato di cui al successivo art. 4, nonché attraverso la erogazione di un contributo di € 70.000,00, comprensivo delle quote di iscrizione per i partecipanti di cui al successivo comma.

La Regione si riserva la facoltà di formare fino a n. 3 propri dipendenti, attraverso la partecipazione al Corso di Perfezionamento, con oneri ricompresi nella presente convenzione.

La Regione Abruzzo, inoltre, si riserva la facoltà di indicare fino ad un massimo del 15% del numero di partecipanti al Corso di Perfezionamento.

Art. 4

Organi del Corso di Perfezionamento:

Sono organi del Corso di Perfezionamento: il Comitato Scientifico ed il Coordinatore.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri compreso tra 5 ed 7, di cui n. 2 rappresentanti della Regione e numero 1 di Enti o Soggetti interessati alla realizzazione del Corso Perfezionamento.

Il Comitato Scientifico:

definisce ed approva il programma del Corso di Perfezionamento;

fissa il numero dei partecipanti per ogni edizione del Corso di Perfezionamento, e, eventualmente, il numero di posti riservati a partecipanti segnalati dalla Regione;

stabilisce l’entità della tassa di iscrizione

stabilisce le modalità di selezione degli ammessi al corso;

stabilisce il numero e l’entità delle borse di Studio;

stabilisce le modalità di svolgimento prova finale; stabilisce le modalità di valutazione finale;

fissa l’attribuzione dei CFU per le diverse attività formative.

Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il Coordinatore del Corso di Perfezionamento, che rappresenta il Corso di Perfezionamento nei confronti degli studenti, dell’Università di l’Aquila e degli altri Enti coinvolti nello svolgimento del corso.

Art. 5

Eventuali spese di bollo e/o registrazione della presente Convenzione saranno a carico dell’Università

Art. 6

Qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà definita da un collegio Arbitrale composto di tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato in accordo tra le parti o dal Tribunale di L’Aquila.

Art. 7

Per le controversie di cui non sia stato possibile la composizione amichevole o sia risultato infruttuoso il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo precedente, il foro competente è quello di L’Aquila.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di un anno.

12 febbraio 2003

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Abruzzo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L’AQUILA

Prof. Luigi Bignardi


DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DD7/9:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

45) di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

46) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 23 del disegno di legge regionale relativa al bilancio di previsione 2003.

L’Aquila, lì 18 febbraio 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Filomena Ibello


 

SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

PAG 1

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

16101

SPESE PER L’ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L’AMPLIAMENTO, L’ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI BENI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI.

397.021,53

397.021,53

 

 

 

 

 

 

 

 

16103

SPESE DI INVESTIMENTO PER LE ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE.

203.848,85

203.848,85

 

 

 

 

 

 

 

 

26436

FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE – L.R. 8.11.1994, N. 85 E 22.4.97, N. 38.

15.338,77

15.338,77

 

 

 

 

 

 

 

 

56428

ATTIVITA’ FORMATIVE DI COMPETENZA REGIONALE E PROVINCIALE, ED ALTRI INTERVENTI ASCRIVIBILI A TITOLO DELL’OBIETTIVO 3 PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000-2006 – L.R. 17.5.1995, N. 111.

34.675,37

34.675,37

 

 

 

 

 

 

 

 

126342

FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 31.1.1994, N. 97, L.R. 1.12.95 N. 134, L.R. 25.10.1996, N. 95 E L.R. 21.4.98, N. 27

464.650,03

464.650,03

 

 

 

 

 

 

 

 

156102

INTERVENTI PER OPERE IDRAULICHE DI SECONDO, TERZO QUARTO E QUINTA CATEGORIA E NON CLASSIFICATE – T.U. 25.7.1904 N. 523 E D.P.R. 24.7.1977 N. 616-.

637.052,86

637.052,86

 

 

 

 

 

 

 

 

156107

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO – ART.10 LETTERE F) LEGGE 18.5.1989, N. 183 -.

1.175.571,96

1.175.571,96

 

 

 

 

 

 

 

 

156359

ONERI PER I CONTRIBUTI PER I PROGRAMMI PROVINCIALI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E PER PRONTO INTERVENTO SU ALVEI FLUVIALI – L.R. 23.9.1997, N. 107 -.

511.292,34

511.292,34

 

 

 

 

 

 

 

 

156424

FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA DI CULTO – L.R. 25.11.1998, N. 139 -.

763.599,57

763.599,57

 

 

 

 

 

 

 

 

156436

CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINATI AL CULTO IN OCCASIONE DEL GIUBILEO 2000 – L.R. 14.3.2000, N. 29- .

917.873,84

917.873,84

 

 

 

 

 

246396

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA ABRUZZESE - L.R. 4.6.1980 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI -.

1.802,72

1.802,72

 

Prospetto composto da

n. 2 pagine allegato

alla determinazione n. DD7/5 del 4.2.2003


 

SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

PAG 2

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

246434

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA ATTIVITA’ ALBERGHIERA – L.R. 30 NOVEMBRE 1989, N. 99 -.

847.299,19

847.299,19

 

 

 

 

 

 

 

 

276421

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L’APPENNINO PARCO D’EUROPA E PER INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI E NATURALI – L.R. 21.6.1996, N. 38 -.

147.160,81

147.160,81

 

 

 

 

 

 

 

 

323500

FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI, AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. – ART. 8 DELLA L. 5.8.1978 N. 468 -.

6.117.187,84-

6.117.187,84-

 

 

 



ORDINANZE - DETERMINAZIONI

 

 

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E DI COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DEGLI ABBRUZZESI ALL'ESTERO

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. 28:

L.R. 37/93 – art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione AVIS Sezione Comunale di TRASACCO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

dd) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazione di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, l’Associazione AVIS Sezione Comunale di TRASACCO con sede in Via Cifilanico – 67059 TRASACCO (AQ);

ee)  che la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Marcello Verderosa



DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO CACCIA E PESCA MARITTIMA

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DH18/06:

Reg. CE n. 2792/99 del 17.12.99 – DOCUP – Pesca – Esclusione domanda di finanziamento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Rilevato che l’istanza della Amministrazione provinciale di Pescara non è conforme al Modello Allegato A) al Bando di Gara, risultando omessa la dichiarazione attestante “di non aver beneficiato per lo stesso investimento di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non proporre in futuro istanze in tal senso, essendo edotto del divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento”;

Rilevato altresì che al Progetto non risulta unito il Piano Finanziario conforme all’Allegato B) del Bando di gara, esplicitamente annoverato nel paragrafo 7 della Misura 3.3 tra i documenti da inviare ai fini della valutazione di ammissibilità;

Dato atto che, a norma del citato paragrafo 2) della Parte Prima-Disposizioni Comuni del Bando, la presentazione di domande non conformi al modello Allegato A) e la mancata alligagione ….. di uno o più documenti o dichiarazioni indicati nella parte seconda del Bando nel paragrafo 7 della specifica Misura, intitolato “Documentazione delle domande-Valutazione di ammissibilità” sono individuate come cause tipiche di inammissibilità atte a provocare l’esclusione della domanda che ne risulti affetta;

Omissis

DETERMINA

        L’esclusione della domanda presentata dalla Amministrazione provinciale di Pescara ai fini dell’accesso ai finanziamenti della Misura 3.3, identificata dal codice 3.3/E.S.D./05, dalle ulteriori fasi del procedimento;

        di invitare il Responsabile dell’Ufficio Pesca Marittima ed Acquacoltura a notificare il presente provvedimento all’Amministrazione interessata, ad inviarne copia alla Struttura preposta al Controllo di secondo livello sul Docup-Pesca – Sottoprogramma Regione Abruzzo - , a disporne la pubblicazione sul B.U.R.A..

Avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Di Paolo


DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 17.02.2003, n. DC7/27:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15, comma 1° e 2°. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di S. Vincenzo Valle Roveto (AQ).

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 4 del 24.01.2003 con la quale il Comune di S. Vincenzo Valle Roveto ha deliberato di chiedere alla Regione Abruzzo:

        di riconoscere la fondatezza delle rimostranze avanzate dalla Sig.ra Cicchinelli Filomena Ada,

        di assegnare in via provvisoria, alla Sig.ra Cicchinelli Filomena Ada, un alloggio di ERP tra quelli disponibili ubicati nelle frazioni di Rosce-Santa Restituta;

Omissis

DISPONE

47) di autorizzare, ai sensi del 2° comma del predetto art. 15 della L.R. 96/96, il Comune di S. Vincenzo Valle Roveto a riservare in via provvisoria, per la durata di due anni, un alloggio tra quelli disponibili alla Sig.ra Cicchinelli Filomena Ada per le motivazioni deducibili dalla delibera della G.M. n. 4 del 24.01.2003;

48) di dare atto che ai fini del requisito del reddito il limite massimo da rispettare è quello della permanenza, nell’ipotesi sempre che le suddette famiglie risultano assegnatarie delle baracche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile


DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE E DEL ISTRUZIONE

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DL9/140:

Rettifica determinazione DL1 n. 90 del 3.12.2002 – Scheda di Azione anno 2001 asse C Misura C/1.5 sub-azione I, sub-azione II “Interventi finalizzati a migliorare la qualità del Sistema dell’istruzione” – Sub-az I –“Gestione diretta”, Sub-azione II “Selezione per progetto”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

        di rettificare la Determinazione DL 1 n. 90 del 3.12.2002

        di far proprie le risultanze Elenco generale (All. “A”), Graduatorie C.1.5. azione sub - I e sub II (All. A1) prodotte dal citato Nucleo di Valutazione;

        di ammettere a finanziamento per la sub-azione II n. 5 progetti:

        Università degli Studi L’Aquila

per euro 90.000,00

IPSIA “Di Marzio” di Pescara

per euro 40.000,00

Istituto Statale d’Arte “M: Fiori” di Penne

per euro 50.000,00

I.T.I.S. “E. Majorana” Avezzano

per euro 45.000,00

I.T.C. per il Turismo “G. Cesare” di Pescara

per euro 42.241,14

        di non ammettere a finanziamento i progetti esclusi evidenziati nell’allegato “A 1” che ricomprende anche la Direzione Didattica Statale di Manoppello (PE), oggetto della presente rettifica;

        di prendere atto che nella scheda d’Azione C/1.5 l’economia risultante dalla sub Az. I confluisce nella sub Az II determinando l’economia di Euro 673.142,86 non utilizzabile con la presente determinazione in quanto non ci sono altri progetti finanziabili;

        di provvedere in data odierna all’affissione della presente Determinazione all’Albo di questa Direzione ed alla sua immediata trasmissione:

al proprio Direttore per conoscenza;

al Dirigente del Servizio Implementazione programmi e progetti, per i successivi adempimenti;

all’Ufficio BURA per la pubblicazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Allegroni






DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO SVILUPPO SISTEMI E COMUNICAZIONE

 

DETERMINAZIONE 14.02.2003, n. DL3/09:

Piano degli interventi di politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione – Direttive attuative – anni 2001/2002 – POR Abruzzo Obiettivo 3 2000/2006 – F.S.E. (rif. deliber. 31.12.2001, n. 1332) Asse C, Misura C.1, Azione C1.7: Formazione congiunta di formatori – Approvazione graduatoria e ammissione a finanziamento per l’annualità 2002.



DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

 

DETERMINAZIONE 20.02.2003, n. DM4/22:

L. 3.8.1998, n. 269, art. 17, comma 2 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” – Programma regionale biennale di interventi – Approvazione graduatoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

49) di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione, costituita con determinazione del Direttore Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale” n. DM 1 del 15 gennaio 2003, così come risulta dal verbale della riunione del 7 febbraio 2003, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;

50) di finanziare i seguenti 3 progetti biennali, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

 

Ente

Ambito Provinciale

I annualità

II annualità

Totale

Comune di San Salvo

Chieti

€ 43.503,69

€ 69.668,76

€ 113.172,45

Associazione Centro di Solidarietà – Pescara

Pescara

€ 33.470

€ 53.600

   87.070

Focolare Maria Regina – Scerne di Pineto (Te)

Teramo

€ 33.718,92

€ 53.999,01

   87.717,93

51) di stabilire, che all’effettivo accredito dei contributi si provvederà nel seguente modo:
l’ 80% del fondo assegnato alla dichiarazione del concreto inizio del progetto;

52) il 20% alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’iniziativa, come da quadro economico ammissibile a contributo;

53) di stabilire che i progetti devono essere iniziati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente determinazione;

54) di fare fronte alla complessiva spesa di € 287.960,38 derivante dal presente atto con parte dell’impegno n. 1 del 10.12.2002, assunto con determinazione dirigenziale DM4/99 del 4.12.2002, sul capitolo 71638/R/2002 denominato “Fondo contro l’abuso sessuale – L.n. 388/2000, art. 80, c. 15”;

55) di dare atto che per l’ambito provinciale di Provincia di L’Aquila non è stato finanziato alcun progetto e che residua una somma di €  86.810,98.

56) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Ercole Vincenzo Orsini


ALLEGATO “A”

GIUNTA REGIONALE

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali,

Sicurezza e Promozione Sociale

Il giorno 7 febbraio 2003, alle ore 16.30, presso gli Uffici della Regione Abruzzo, siti in Pescara, Viale Bovio, 425 – 4° piano, si sono riuniti i componenti della Commissione per la valutazione di merito dei progetti presentati in attuazione Programma regionale biennale di interventi contro lo sfruttamento sessuale dei minori.

Sono presenti:

Dott.ssa Patrizia RADICCI -Funzionario della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale della Regione Abruzzo, con funzioni di coordinatore.

Dott.ssa Franca PIERDOMENICO - Funzionario della Direzione Sanità della Regione Abruzzo;

Dott Rodolfo TETI - Funzionario della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale della Regione Abruzzo;

Svolge le funzioni di Segretaria la Sig.ra Sonia Angelozzi, dell’Ufficio “Attuazione Politiche i favore dei minori e di prevenzione del disagio”.

La Commissione completa l’esame dei progetti e procede alla relativa valutazione con il seguente esito, come riportato nelle n. 4 schede allegate riguardanti i singoli progetti e debitamente controfirmate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale:

1.

Comune di San Salvo ,per la Provincia di Chieti:

punteggio 84 (scheda n.l)

 

 

 

2.

Focolare Maria Regina di Scerne di Pineto (Te), per la provincia di Teramo:

punteggio 91 (scheda n.2)

 

 

 

3.

Focolare Maria Regina di Scerne di Pineto (Te), per la provincia di Pescara:

punteggio 85 (scheda n.3)

 

 

 

4.

Centro di Solidarietà (Pe) per la provincia di Pescara:

punteggio 88 (scheda n.4)

Alla luce della suindicata valutazione, risultano le seguenti graduatorie provinciali:

 

Provincia di Chieti :

I classificato Comune di San Salvo

Provincia di Teramo

I classificato Ente Morale Focolare Maria Regina - Scerne di Pineto

Provincia di Pescara:

I classificato Associazione Centro di Solidarietà di Pescara.

 

II classificato Ente Morale Focolare Maria Regina - Scerne di Pineto.

La riunione si conclude alle ore 17,30

Firmato

Sig.ra Sonia Angelozzi

Dott.ssa Patrizia Radicci

Dott.ssa Franca Pierdomenico

Dott. Rodolfo Teti


DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE

 

DETERMINAZIONE 27.01.2003, n. DG5/99:

Ente Ausiliario L.A.A.D. – LEGA ABRUZZESE ANTI DROGA – Mutamento capacità ricettiva. Modifica ed integrazione O.D. n. S12/010 del 12.10.00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

Per tutto quanto riportato in narrativa

57) di modificAre ed integrare la propria O.D. S12/010 del 12.10.00, concedendo l’ampliamento della capacità ricettiva, con la quale la Lega Abruzzese Anti Droga è stata iscritta nell’Albo degli Enti Ausiliari della Regione Abruzzo, nell’area di intervento terapeutico-riabilitativa, portandola a n. 20 posti, fermo restando tutto il resto già oggetto di decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 402 del 23.07.1997;

58) di dare mandato al Servizio B.U.R.A. per la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuliano Rossi



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED ATTIVITA' TERRITORIALI SANITARIE

 

DETERMINAZIONE 27.01.2003, n. DG5/100:

Ente Ausiliario Centro di Solidarietà ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETA’ di Pescara: trasferimento sede operativa Comunità di reinserimento.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

per tutto quanto riportato in narrativa

59) di prendere atto dell’avvenuto trasferimento della sede operativa della Comunità di reinserimento del Centro di Solidarietà “Associazione Gruppo Solidarietà” Onlus di Pescara da Via Raffaello 1 a Via Scarfoglio 31 sempre di Pescara mantenendo la capacità ricettiva in n. 15 posti residenziali nell’area di intervento terapeutico-riabilitativa, fermo restando tutto il resto già oggetto del D.P.G.R. 6 ottobre 1999 n. 481;

60) di dare mandato al Servizio B.U.R.A. per la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuliano Rossi



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE

 

DETERMINAZIONE 11.02.2003, n. DG4/006:

Casa Religiosa Antoniano dell’Ordine dei Frati Minori d’abruzzo di Lanciano (CH) – Riconoscimento del possesso dei requisiti di idoneità della struttura a svolgere l’attività sanitaria connessa con quella socio-assistenziale, ai sensi della delibera consiliare n. 49/6 del 23.06.87 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

61) di prendere atto delle risultanze dei verbali n. 1 del 14.06.2002 e n. 4 del 31.01.2003 della “Commissione Permanente per l’accertamento dei requisiti di idoneità delle istituzioni con carattere sanitario e socio -assistenziale, che si allegano in copia al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

62) di riconoscere l’idoneità allo svolgimento dell’attività sanitaria connessa con quella socio - assistenziale alla struttura, ubicata a Lanciano (CH), della Casa Religiosa Antoniano dell’Ordine dei Frati Minori d’Abruzzo per 60 p.l.;

63) di invitare l’Azienda U.S.L. di Lanciano/Vasto a verificare l’avvenuto adeguamento della dotazione organica agli standards indicati dalla predetta Commissione nel verbale n. 1 del 3.10.1997, da parte della Casa Religiosa Antoniano dell’Ordine dei Frati Minori d’Abruzzo di Lanciano (CH), prima di procedere alla eventuale stipula della convenzione con la Casa Religiosa in parola;

64) di trasmettere copia del presente atto all’Azienda U.S.L. di Lanciano/Vasto, nonché alla Casa Religiosa Antoniano dell’Ordine dei Frati Minori d’Abruzzo di Lanciano (CH);

65) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giancarlo Schiazza


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DF3/11:

Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 66100 – Chieti - Proroga dell’autorizzazione regionale n. 40 del 14.01.1998, così come prorogata con D.G.R. n. 98/2001, per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e parti (rottami ferrosi e non) sito in Chieti alla Via Carlo Forlanini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

66) di prorogare, ai sensi della L.R. n. 83/2000, l’esercizio dell’attività di gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e parti (rottami ferrosi e non) sito in Chieti alla Via Carlo Forlanini, a favore della Ditta S.E.AB. s.r.l. (Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 - 66100 Chieti), precedentemente autorizzato con Delibera n. 40 del 14.01.1998 e prorogata con D.G.R. n. 98/2001;

67) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di scadenza della Delibera n. 40 del 14.01.1998, prorogata con D.G.R. n. 98/2001; ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

68) di stabilire che, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere trattati i soli rifiuti (sottoelencati) con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente:

 

69) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

70) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

ff)     deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere la sicurezza della collettività e dei singoli;

gg)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

hh)  devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

ii)      che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

71) di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Chieti), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

72) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale, o n. 2 polizze in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

73) di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 40 del 14.01.1998 non riportato nel presente provvedimento;

74) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

75) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;

76) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento-alla Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 - 66100 - Chieti;

77) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A..

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo




DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DF3/12:

Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 66100 – Chieti - Proroga dell’autorizzazione regionale n. 42 del 14.01.1998, così come prorogata con D.G.R. n. 98/2001, per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e parti (rottami ferrosi e non) sito in Chieti alla Strada dell’Acquedotto, 4.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

78) di prorogare, ai sensi della L.R., n. 83/2000, l’esercizio dell’attività di gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e parti (rottami ferrosi e non) sito in Chieti (CH) - Strada dell’Acquedotto, 4 - a favore della Ditta S.E.AB. s.r.l. (Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 - 66100 Chieti ), precedentemente autorizzata con Delibera n. 42 del 14.01.1998, prorogata con D.G.R. n. 98/2001;

79) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di scadenza della Delibera n. 42 del 14.01.1998, prorogata con D.G.R. n. 98/2001; ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

80) di stabilire che, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, possono essere trattati i soli rifiuti (sottoelencati) con codici individuati ai sensi della Direttiva del 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente:


 

81) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

82) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

jj)     deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

kk) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

ll)      devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

mm)         che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

83) di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

84) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

85) di confermare, inoltre, per quanto applicabile le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 42 del 14.01.1998 non riportato nel presente provvedimento;

86) di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.28 comma del D.Lgs. 22/97;

87) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;

88) di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta S.E.AB. s.r.l. Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 - 66100 - Chieti;

89) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A..

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo



DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 17.02.2003, n. DF3/13:

Autodemolizione Antonini & Olivieri S.n.c.. – Via Leonardo da Vinci, 57 – 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE) – Rinnovo dell’autorizzazione regionale n. 2922 del 19.11.1997 per effettuare lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

90) di rinnovare, l’esercizio dell’attività per effettuare lo stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi e gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti di cui all’art. 28 del D.Lvo 22/97 e, ai sensi della L.R. n. 83/2000, a favore della Ditta Autodemolizione Antonini & Olivieri S.n.c..-Via Leonardo da Vinci, 57 - 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE), precedentemente autorizzato con Delibera n. 2922 del 19.11.1997;

91) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

92) di stabilire che, l’autorizzazione, di cui al punto 1), è condizionata alle prescrizioni dettate dall’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale di Teramo) citate in premessa, ed a tal fine la Ditta in oggetto, entro 6 mesi dalla data di notifica della presente autorizzazione, deve ottemperare a quanto richiesto, ed altresì, deve effettuarne la comunicazione all’A.R.T.A (Dipartimento Provinciale di Teramo);

93) di stabilire che, a seguito del punto sopracitato, l’A.R.T.A. di Teramo deve inviare a questo servizio, entro trenta giorni dalla comunicazione della Ditta, apposita relazione conclusiva;

94) di stabilire che, nel caso in cui la Ditta in oggetto non ottemperi, nei limiti temporali indicati, a quanto richiesto al punto 3), si procederà alla adozione dei consequenziali atti di competenza regionale;

95) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

96) di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a)       deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)       deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)       devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)       che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

97) di richiamare la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all’ Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Teramo), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

98) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

99) di obbligare la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti -Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

100)        di confermare, inoltre, per quanto applicabile, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 2922 del 19.11.1997 non riportato nel presente provvedimento;

101)        di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

102)        di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di SantEgidio alla Vibrata (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Teramo;

103)        di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Autodemolizione Antonini & Olivieri S.n.c..-Via Leonardo da Vinci, 57 - 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE);

104)        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 11.02.2003, n. DF2/237:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Saldatura e taglio laser di lamiere” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta C.T.L. S.r.l. – da ubicarsi in Via Val di Foro, sn Comune di MIGLIANICO (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

105)        di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta C.T.L. S.r.l. per l’impianto di “Saldatura e taglio laser di lamiere” sito in Via Val di Foro, sn - Comune di MIGLIANICO (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

106)        di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E1;E2;E3;E4, riportate nella tabella riassuntiva datata 06.07.2000 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. 2/242:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Aspirazione su ricarica muletti” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 art. 7 – della Ditta ROBOTEC S.r.l. – da ubicarsi in Via Zona Industriale – Comune di GISSI (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

15) di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta ROBOTEC S.r.l. per l’impianto di “Aspirazione su ricarica muletti” sito in Zona Industriale Comune di GISSI (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

16) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E3; E4, riportate nella tabella riassuntiva datata 03.12.2002 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

17) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini



PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

 

Avviso di approvazione dei Nuovi Regolamenti delle operazioni di credito artigiano agevolato ex art. 37 della legge 949/52 e delle operazioni di locazione finanziaria agevolata ex art. 23, 1° comma, della legge 240/81 e della presa d’atto della conformità delle vigenti disposizioni e modalità di intervento del Fondo Centrale di garanzia ex lege 1068/64 a quanto disposto dal citato Decreto Legislativo n. 123/98. Sedute del 18.7.2001 e 18.9.2002.

Allegato n. 2

ARTIGIANCASSA - CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE

ARTIGIANE S.p.A.

APPARTENENTE AL GRUPPO B.N.L. S.p.A.

Sede Legale in Roma, Via Crescenzo del Monte n. 25/45

Avviso ex art. 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123

Si comunica che nelle sedute del 18.07.2001 e 18.09.2002 il Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 37 della legge 949/52, istituito presso Artigiancassa S.p.A., ha preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 123. In relazione a ciò, ha approvato i nuovi requisiti, modalità e condizioni che regolano le operazioni di credito artigiano agevolato ex art. 37 della legge n. 949/52 e le operazioni di locazione finanziaria agevolata ex art. 23, primo comma, della legge 240/81. Ha preso, inoltre, atto della conformità delle vigenti disposizioni e modalità d’intervento del Fondo centrale di garanzia ex lege 1068/64 a quanto disposto dal citato Decreto Legislativo n. 123/98.

I soggetti interessati, operanti nella Regione Abruzzo, possono prendere visione dei richiamati requisiti, modalità e condizioni presso le sedi centrale e regionale dell’Artigiancassa S.p.A., le Banche e le Società di Leasing operanti nella Regione Abruzzo con l’Artigiancassa S.p.A. medesima, le Associazioni artigiane operanti nel territorio regionale.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO

 

Promozione Turistica 2002. Integrazione. “Bando concernente la misura 2.1 compartecipazione ad attività di marketing privato e pubblico. (delib. G.R. n. 1206 del 28.12.2002).

GIUNTA REGIONALE

 

Promozione Turistica 2002 Integrazione

“Bando concernente la misura 2.1 compartecipazione

ad attività di marketing privato e pubblico.

(delib.G.R. n.1206 del 28.12.2002)

Bando Misura 2A Compartecipazioni

Beneficiari:

SoggettiMisti:

Club di Prodotto, Organizzazioni assimilabili ai Sistemi Turismi Locali (art. 5 L. 135/2001),

 

 

Privati:

Associazioni e/o Consorzi di Operatori. Turistici, Enti privati

Contributo:

Il beneficio potrà essere riconosciuto nella misura massima del 50% della spesa complessiva ammissibile esclusa IVA e per un importo massimo del contibuto di € 20.000

 

In ogni caso, l’ammontare del contributo non potrà mai essere superiore alla differenza tra le spese sostenute e le entrate ricevute.

 

L’A.P.T. potrà graduare le percentuali di assegnazione dei contributi in relazione alla valenza dei progetti presentati e alle disponibilità finanziarie e potrà riunire e coordinare le singole azioni e richieste di soggetti diversi.

In relazione alla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, potrà prendersi in considerazione per ogni soggetto proponente una sola Iniziativa/progetto.

 

L’eventuale contemporanea partecipazione ad altre aggregazioni verrà considerata come entrata (sponsorizzazione) per l’aggregazione

 

Presentazione

domande anno

2002:

Per gli interventi che si intendono realizzare per le stagioni turistiche che iniziano nel corrente anno, i soggetti interessati potranno presentare domanda all’Azienda di Promozione Turistica - Servizio Promozione Indiretta, Via N Fabrizi 171,

65100 Pescara, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. a pena di decadenza dai benefici.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal timbro d’arrivo apposto dall’ufficio protocollo dell’Azienda. Per le domande spedite con lettera raccomandata farà fede la data apposta sul plico dall’ufficio postale di partenza.

Le domande devono essere presentate in carta libera.

Contenuto della domanda:

Le domande dovranno contenere un progetto organico articolato nei punti seguenti punti:

 

a)                                  gli obiettivi specifici da perseguire e la loro coerenza con le Direttive di Promozione Turistica per gli anni 2001 – 2002 ed il Programma di Promozione Turistica anno 2002;

 

b)                                 i mercati. di intervento e i segmenti di domanda prescelti;

 

c)                                  la descrizione dettagliata delle azioni programmate, degli strumenti utilizzati e dei tempi di realizzazione;

 

d)                                 i soggetti che partecipano all'iniziativa, ovvero che si sono aggregati. per la realizzazione del progetto stesso (per i T. O., le A.d.V. e le Catene Alberghiere, il progetto dovrà contenere anche la descrizione dell' organizzazione aziendale e della rete commerciale; per le Associazioni e i Consorzi di incoming l'indicazione della ricettività rappresentata in termini di posti. letto, piazzole, ecc., per i STL l'indicazione dei prodotti turistici offerti, la ricettività rappresentata e gli altri soggetti partecipanti all’offerta del prodotto)

 

e)                                  l'analitico preventivo di spesa corredato dal piano finanziario, comprensivo dell'indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali far fronte all’onere non coperto dall'eventuale contributo;

 

f)                                   i risultati attesi con l’azione promozionale proposta e le modalità di riscontro degli stessi;

 

g)                                  la dichiarazione che tutte le forme esterne di comunicazione utilizzate e tutti i materiali prodotti recheranno il logo commerciale della Regione Abruzzo con o senza claim “Vivi la tua Natura” (layout fornito dall’Azienda di Promozione Turistica se realizzato) e la dicitura “Realizzato con il contributo della Regione Abruzzo - Assessoraro al Turismo”

 

h)                                  per i progetti e per le imprese e/o associazioni alle quali partecipano giovani o donne, l’elenco nominativo degli stessi completo delle generalità.

Documentazione da allegare:

Soggetti misti e privati:

autocertificazione sulla natura giuridica del soggetto; relazione sulle strategie e azioni operati-ve effettuare nei precedenti 3 anni, impegno a rimettere trimestralmente una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.

Attività escluse:

 

-         Iniziative riguardanti un singolo operatore o comunque prive di riflessi allargati alla valorizzazione dei prodotto turistico;

 

-         Iniziative di incentivazione finanziaria;

 

-         Iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di pubblicazioni o di materiale cartaceo e/o multimediale;

 

-         Iniziative che si sovrappongono ad altre iniziative regionali;

 

-         Iniziative per le quali venga richiesto finanziamento regionale sulla base di altre leggi di settore;

 

-         iniziative rivolte a risorse turistiche e/o prodotti estranei alla regione Abruzzo

 

-         Iniziative che non hanno una chiara finalità turistica

 

-         Attività consistenti in spettacoli, sagre, fiere, manifestazioni musicali, eventi culturali, sportivi, ecc.

Spese non ammissibili

-         Spese per il personale dipendente;

 

-         Spese per le quali sono concessi contributi, a qualsiasi titolo, dalla Regione Abruzzo;

 

-         Spese di viaggio e soggiorno ed ogni altra spesa non attinente direttamente alla realizzazione del progetto;

 

-         Spese per l’acquisto di beni strumentali;

 

-         Spese per la partecipazione alle fiere per il personale presente all’interno degli stand ENIT o della Regione (saranno invece ritenute ammissibili le spese connesse alla partecipazione con proprio stand a fiere nelle quali non sia presente la Regione Abruzzo o sia richiesta la compartecipazione per l’acquisto degli spazi);

 

-         Le spese connesse a servizi ordinariamente erogabili direttamente dal soggetto richiedente;

 

-         Spese generali e di progettazione superiori al 10% dell’importo complessivo finanziato;

 

-         Spese di gestione e coordinamento superiori al 10% dell’importo complessivo dei progetto finanziato;

 

-         L’importo dell’IVA

Esame e valutazione dei progetti:

 

L’esame dei progetti al fine della formulazione della graduatoria di priorità, verrà effettuata da un Nucleo di Valutazione composto dal Direttore Regionale preposto al Turismo o suo delegato, che lo presiede, dal Direttore Generale di Abruzzo Promozione Turismo, dal Dirigente del Servizio responsabile del procedimento, un rappresentante delle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, quali maggiormente rappresentative dell’imprenditoria turistica.

Parametri di valutazione:

 

a)      grado aggregazione soggetti proponenti anche pubblici con particolare riferimento al Sistemi Turistici Locali art. 5 L. 135/2001

 

b)      numero dei soggetti aggregati

 

c)      numero dei posti letto rappresentati in strutture ricettive classificate

 

d)      capacità di destagionalizzazione

 

e)      capacità di penetrare nuovi mercati e/o segmenti di domanda

 

f)        integrazione di più prodotti turistici regionali e creazione di valore aggiunto su prodotti tradizionali

 

g)      sviluppo nuovi prodotti

 

h)      grado di utilizzazione di precedenti contributi

 

i)        effetti attesi

 

j)        misurabilità risultati

 

20 – 50 punti

 

 

 

0 – 10 punti

 

0 – 20 punti

 

 

0 – 20 punti

 

0 – 10 punti

 

 

0 – 10 punti

 

 

 

0 – 10 punti

 

0 – 20 punti

 

0 – 10 punti

 

0 – 10 punti

 

Liquidazione del contributo:

ll beneficiario, a conclusione del progetto, deve inviare all’Azienda di Promozione Turistica una relazione dalla quale risulti l’effettuazione del progetto ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi previsti e la consuntivazione delle spese sostenute.

La liquidazione potrà avvenire soltanto previa presentazione a consuntivo della seguente documentazione:

 

-         rendicontazione delle entrare e delle uscite connesse alle attività finanziare, con allegata copia delle fatture, quietanzate, con autocertificazione di “copia conforme all’originale” (per i soggetti che hanno alle proprie dipendenze almeno un impiegato per dodici mesi, Il 10% delle spese di gestione e coordinamento possono essere documentate con autocertificazione circa le generalità del dipendente, l’assunzione, le iscrizioni dovute ed il pagamento degli stipendi e relativi oneri connessi);

 

-         dichiarazione sull’eventuale introito di ricavi o mancanza di entrate;

 

-         dichiarazione attestante la mancata fruizione di contributi diversi, per la medesima iniziativa, da parte della Regione e di altri soggetti pubblici o privati, qualora i medesimi non risultino compresi tra le entrate dei rendiconto e che la documentazione giustificativa, trattenuta agli atti del soggetto beneficiario, è idonea, completa, regolare a dimostrare l’effettivo svolgimento del progetto coofinanziato;

 

-         copie del materiale prodotto e delle campagne pubblicitarie effettuate;

 

-         per la partecipazione ad eventi fieristici il catalogo degli espositori dal quale risulti la presenza del soggetto o, in mancanza, la dichiarazione dell’ente fieristico organizzatore;

 

In sede di liquidazione dei contributi non potranno essere accettate variazioni nelle singole voci di spesa indicate nel preventivo approvato, superiori al limite massimo del 15% e sempre che tali variazioni non comportino modifiche all’importo massimo del contributo assegnato, né incidano sui limiti di spesa considerati ai fini dell’ammissibilità.

 

In ogni caso l’ammontare del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal rendiconto.

 

 

Il soggetto beneficiario dovrà indicare le modalità di incasso dei contributo assegnato.

 

L’Azienda di Promozione Turistica si riserva, in sede di liquidazione del contributo, di procedere ad eventuale revoca dello stesso, dietro accertamento della non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta.

 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1986 n. 22 in B.U.R.A. n. 16 del 10.7.86, l’erogazione di contributi superiori, nell’anno, a €.10.300 è subordinata alla certificazione di regolarità contabile.

 

Di conseguenza tutti gli incentivi superiori a detto importo, dovuti ad operatori con sede in Italia, saranno erogati fino al limite di € 10.300. All’acquisizione del certificato di regolarità contabile verranno liquidati gli importi che superano tale limite.

 

La mancata produzione dei certificato di regolarità contabile entro il 31 luglio dell’anno successivo comporterà la decadenza dai benefici assegnati e non ancora liquidati.

 

La documentazione a consuntivo, presentata da imprese o associazioni con sede legale fuori del territorio italiano, dovrà essere tradotta ed autenticata dalla competente Ambasciata Italiana all’estero.

Modalità di verifica:

L’Azienda di Promozione Turistica effettuerà la verifica, circa lo stato di avanzamento dei progetti finanziati e la loro completa attuazione, attraverso:

 

-         le relazioni periodiche rimesse dai beneficiari

 

-         la richiesta di ulteriore documentazione anche attraverso questionari, anche a soggetti diversi dal beneficiario, che abbiano una relazione con il progetto finanziato (compartecipanti, sponsor, fornitori, ecc.)

 

-         la richiesta preventiva di bozze, facsimili, ecc. dei materiale previsto, nonché dei prodotti finiti;

 

-         eventuali verifiche da effettuarsi nei locali dei beneficiario o in quelli in cui si realizzano le singole azioni del progetto finanziato;

 

-         il riscontro a consuntivo, sulla documentazione prodotta, del rispetto delle azioni previste e degli obiettivi prefissati dal programma finanziato.

 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

 

Decreto Presidenziale prot. n. 120844 del 23.12.2002. Approvazione delle modifiche all’Accordo di Programma per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza di cui al secondo triennio di finanziamento della legge 285/97.

IL PRESIDENTE

Premesso che la legge 28.08.1997, n. 285 detta disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e che ha previsto la stipula di Accordi di Programma tra gli Enti Locali, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Locali, Provveditorato agli Studi e Centro di Giustizia Minorile per l’attuazione di Piani Territoriali di intervento;

Atteso che, in data 22 giugno 2002, è stato sottoscritto dalla Provincia di Teramo, dal Provveditorato agli Studi di Teramo, dalla A.U.S.L. di Teramo, dal Centro di Giustizia Minorile per il Lazio e l’Abruzzo, dagli 8 Ambiti della Provincia di Teramo rappresentati dai sottoelencati Enti Gestori:

        Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O”

        Comunità Montana della Laga Zona “M”

        Comune di Roseto degli Abruzzi

        Comune di Silvi

        Comune di Teramo

        Comune di Giulianova

        Comune di S. Egidio alla Vibrata

        Comunità Montana del Vomano Fino e Piomba Zona “N”

l’ Accordo di Programma contenente il Piano Territoriale per la Promozione di Diritti e di Opportunità per l’infanzia e l’Adolescenza, relativamente al triennio 2000 - 2002;

Accertato che nel predetto Accordo si è registrato il consenso unanime del Presidente della Provincia, dei rappresentanti legali degli 8 Ambiti in cui è ripartito il territorio provinciale oltre che del Provveditorato agli Studi di Teramo, dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo e del Centro di Giustizia Minorile per il Lazio e l’Abruzzo;

Visto che con Ordinanza Dirigenziale n. DM4/31 del 27.06.2001 la Regione Abruzzo ha approvato il predetto Piano Territoriale Provinciale e concesso i relativi finanziamenti;

Atteso che, in data 20 dicembre 2002, è stato sottoscritto dalla Provincia di Teramo, dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo, dal MIUR C.S.A. per la Provincia di Teramo, dal Centro di Giustizia Minorile per l’Abruzzo e dagli Enti Gestori degli 8 Ambiti Locali l’Accordo di Programma contenenti varianti in corso d’opera di progetti ricompresi nel Piano Territoriale d’intervento approvato con l’Accordo sottoscritto in data 22 giugno 2001;

Visto l’art. 34 del Decreto L.vo n. 267/2000 il quale dispone che l’Accordo di Programma venga approvato con atto formale del Presidente della Provincia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

di approvare l’Accordo di Programma per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza sottoscritto in data 20 dicembre 2002 contenente varianti in corso d’opera di progetti ricompresi nel Piano Territoriale d’Intervento Provinciale relativo al triennio 2000/2002 che, allegato al presente Decreto, ne forma parte integrante e sostanziale;

        di disporre la pubblicazione del presente Decreto unitamente all’Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Claudio Ruffini




CITTA' DI MONTESILVANO (PE)

 

Delibera di C.C. n. 104 del 20.12.2002 avente ad oggetto: “Bacino idrografico fiume Fino – Tavo – Saline. Lavori di completamento sul fiume Saline. Realizzazione opere di laminazione e difesa delle sponde. Ratifica accordo di programma”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

18) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

19) Ratificare, ai sensi dell’art. 8 ter, comma 4, della L.R. 70/95 e dell’art. 34, comma 5, del D. Leg.vo 267/2000, l’allegato accordo di programma sottoscritto in data 16.10.2002 dai referenti dell’Amministrazione Provinciale di Pescara e del Comune di Montesilvano, avente per oggetto la realizzazione delle opere di laminazione e difesa delle sponde previste nel progetto esecutivo redatto a cura della Provincia di Pescara “lavori di ripristino arginature in terra sul fiume Saline nel tratto compreso tra le località Congiunti e San Martino”;

20) Dare atto che la presente ratifica dell’accordo di programma avviene ai sensi dell’art. 34, comma 5 del D. Leg.vo 267/2000 e dell’art. 8 ter, comma 4, della L.R. 70/95, in quanto l’opera descritta nel progetto di cui sopra comporta variazioni alla disciplina urbanistica comunale;

21) Dare atto che l’accordo di programma avrà efficacia a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 8 ter, terzo comma, della L.R. 70/’95;

22) dare mandato all’Ufficio Urbanistica di adempiere a tutti gli atti consequenziali relativi al procedimento di ratifica dell’accordo di programma di che trattasi;

23) Disporre che la presente delibera venga depositata nella segreteria comunale e rimanervi per i dieci giorni successivi. Dell’eseguito deposito deve essere data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all’albo del Comune e nei modi di legge.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza ed ai sensi del 4° comma, dell’art. 34, del cit. D.Lgs. 267/2000;

Omissis

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

F.to IL PRESIDENTE

Giovanni M. Pavone

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Giorgio Leone


PROVINCIA DI PESCARA

BACINO IDROGRAFICO FIUME FINO - TAVO - SALINE.

LAVORI DI COMPLETAMENTO SUL FIUME SALINE

REALIZZAZIONE OPERE DI LAMINAZIONE E DIFESA DELLE SPONDE

ACCORDO DI PROGRAMMA

Premesso che:

nn)  in data 28 marzo 2002, con deliberazione n. 6, e 17 giugno 2002, con deliberazione n. 150, la Giunta Provinciale di Pescara ha approvato i progetti Preliminare e Definitivo dell’intervento in oggetto,

oo) con determinazione dirigenziale n. 155 del 15.10.2002 (prot. interno) è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto,

pp) in data 26 luglio 2002, 16 ottobre 2002 e 13 dicembre 2002, in sede di Conferenza di Servizi promossa dalla Provincia:

        sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli Enti a vario titolo competenti;

        si è verificata a possibilità di procedere alla sottoscrizione dell’ Accordo di Programma per la realizzazione dell’intervento in oggetto, secondo il progetto esecutivo predisposto a cura della Provincia, comportante Variante ai P.R.G. di Montesilvano;

        si è preso atto dell’avvenuta pubblicizzazione degli atti della Conferenza e dell’assenza di osservazioni/opposizioni in mento all’intervento in progetto;

Visto che i Rappresentanti delle Amministrazioni interessate hanno espresso unanime consenso ai raggiungimento dell’Accordo di Programma;

Visto l’art. 34 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 8 bis e ter della Legge Urbanistica Regionale n. 18/83 nel testo in vigore;

Visto l’art. 43 della L.R. 11/99 modificato ed integrato dall’art. 1 della L.R. 26/2000;

Visto il progetto Esecutivo dei lavori di completamento sul fiume Saline - opere di laminazione e difesa delle sponde;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L’Anno duemiladue, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12,00 in Pescara, c/o l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Provincia di Pescara, tra i rappresentanti:

        della Provincia di Pescara, nelle persone di:

Ing. Rocco Petrucci - Assessore ai LL.PP. (in rappresentanza dei Presidente);

Ing. Giuseppe Melilla – Dirigente;

        del Comune di Montesilvano, nelle persone di:

Sig. Gianni Bratti - Assessore alle Attività Produttive (in rappresentanza del Sindaco giusta Delega prot. 30151/sp del 13.12.2002);

Arch. Ronaldo Canale - Dirigente,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto dell’accordo e soggetti interessati

3.1  Sono oggetto del presente Accordo gli interventi e le attività inerenti i lavori di completamento sul fiume Saline (Bacino idrografico Tavo - Fino - Saline ) e specificamente le opere di laminazione e difesa delle sponde in territorio di Montesilvano tendenti a garantire la sicurezza delle aree PIP e residenziali in caso di esondazioni - riva destra del fiume Saline - come da elaborati tecnici di Progetto Esecutivo, di seguito specificati ed allegati, quale parte integrante quantunque non materialmente allegati al presente Accordo di Programma:

qq) relazione generale;

rr)    relazione tecnica; relazione geologico e geotecnica;

ss)   relazione calcoli statici;

tt)     piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

uu)  piano di sicurezza e di coordinamento; computo metrico estimativo;

vv)  cronoprogramma dei lavori;

ww)         elenco prezzi unitari ed analisi;

xx)  piano particellare di esproprio, integrato con la Ditta “Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, Ufficio di Pescara”

yy)  capitolato speciale di appalto;

zz)   quadro economico;

1.      corografia

scala 1:5.000;

2.      planimetria generale

scala 1:500;

3.      planimetria catastale

scala 1:1000;

4.      pianta briglia

scala 1:200;

5.      sezioni 18-19-20 opere di protezione

scala 1:200;

6.      profilo, sezioni e particolari briglia

scale 1:200 - 1:100;

7.1  strutture in c.a. piante e sezioni longitudinali

scala 1:200;

7.2  strutture in c.a. spalle, pile e particolari

scala 1:50;

7.3  struttura in c.a sezioni 1 e 2;

 

7.4  strutture in c.a sezioni 4 e 5 con dettagli

scale 1:200 – 1:50;

8.      profilo argine

scale 1:500 – 1:200;

9.      sezioni argine da 1 a 6

scale 1:200;

10.  sezioni argine da 7 a 13

scale 1:200;

11.  sezioni argine da 14 a 18

scale 1:200;

12.  particolare argine

scale 1:100;

13.  tombino di scarico

scale 1:50 – 1:20;

 

3.2  Sono soggetti interessati all’Accordo:

La Provincia di Pescara in qualità di Ente capofila

Il Comune di Montesilvano, in relazione alla competenza territoriale approvativa del P.R.G. e sue varianti, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 3 marzo 1999 n. 11 e successive modifiche e integrazioni ed alla luce della avvenuta pubblicazione della delibera di Consiglio Provinciale n. 78 del 25.05.2001, approvativi del Piano Territoriale Provinciale di coordinamento, sul BURA n. 24 del 13.11.2002.

Art. 2

Scopo dell’Accordo e coordinamento delle azioni

3.3  Scopo dell’Accordo è l’azione coordinata degli Enti interessati alla realizzazione dell’intervento descritto al precedente art. 1 secondo il programma e le modalità di attuazione previste al successivo art. 4.

Art. 3

Efficacia dell’Accordo

3.4  Il presente Accordo avrà efficacia a far data dalla Pubblicazione sul BURA dell’atto formale di Approvazione che, per quanto precisato al precedente art. 2 compete al Sindaco di Montesilvano in relazione agli aspetti di Variante urbanistica;

3.5  Ai sensi del comma 5 dell’art. 34 del DLgs 267/2000, l’adesione del Sindaco di Montesilvano al presente Accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale in quanto comporta variazioni alla disciplina urbanistica comunale per l’area d’intervento, non essendo l’opera in oggetto contemplata nel P.R.G. vigente di Montesilvano;

3.6  Ai sensi del comma 3° dell’art. 8 ter della Legge Urbanistica Regionale n.18/83 così come modificata ed integrata dalla L.R. 70/95 e del comma 6 dell’art. 34 del DLgs 267/2000, la pubblicazione sul B.U.R.A. del Decreto di approvazione del presente Accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; tale dichiarazione cesserà di avere efficacia se le opere non avranno avuto inizio entro tre anni dalla suddetta pubblicazione sul B.U.R.A.

Art. 4

Adempimenti e modalità di attuazione

3.7  Le amministrazioni interessate all’attuazione dell’intervento si impegnano rispettivamente agli adempimenti di seguito specificati:

COMUNE DI MONTESILVANO

aaa)          ratifica del presente accordo, con atto deliberativo di Consiglio Comunale entro giorni 30 dalla data odierna, e successiva formalizzazione del presente accordo con decreto sindacale approvativo da comunicarsi tempestivamente alla Provincia;

bbb)        messa a disposizione dell’area per la realizzazione dell’intervento previsto negli elaborati progettuali allegati al presente accordo;

PROVINCIA DI PESCARA

ccc)          pubblicazione sul B.U.R.A. del decreto sindacale approvativo dell’Accordo di Programma

ddd)        acquisizione delle aree mediante procedimento espropriativi;

eee)          espletamento delle funzioni di stazione appaltante dell’intero intervento;

fff)   realizzazione delle opere in progetto, fino all’importo di € 1.300.000;

ggg)          nomina delle figure tecniche di legge per l’esecuzione delle opere;

hhh)          collaudo

Art. 5

Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo

3.8  Ai sensi del comma 7 dell’art. 34 del DLgs 267/2000 la vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo di programma, sino all’attuazione di tutti gli impegni previsti, sarà effettuata da un Collegio presieduto dal Presidente della Provincia di Pescara o da suo delegato unitamente al personale di competenza tecnica, dal Sindaco del Comune di Montesilvano o da suo delegato unitamente al personale di competenza tecnica;

Al Collegio è attribuito il potere di emettere direttive, di vigilare sull’attuazione dell’intervento e di provvedere ad eventuali interventi sostitutivi al fine di garantire l’esecuzione del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

 

L’Assessorato ai Lavori Pubblici

L’Assessore alle Attività Produttive

Provincia di Pescara

Comune di Montesilvano

Dott. Ing. Rocco Petrucci

Sig. Gianni Bratti

 

Il Dirigente

Il Dirigente del Settore Urbanistica

Provincia di Pescara

Comune di Montesilvano

Dott. Ing. Giuseppe Melilla

Dott. Arch. Ronaldo Canale

 



CITTA' DI MONTESILVANO (PE)

 

Avviso di deposito relativo all’adozione della scheda progettuale A2 – Porta S. Filomena e della scheda progettuale dell’Area Studio A1 - Centro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Vista la delibera consiliare n. 90 del 08.11.2002, esecutiva, ed i progetti relativi a:

“Adozione, ai sensi dell’art 10 della L.R. 70/95, della scheda progettuale A2 -Porta S. Filomena - di cui all’art. 41 N.T.A del PRG.”, e la delibera consiliare n. 91 del 08.11.2002, esecutiva, ed i progetti relativi a “Adozione, ai sensi dell’Art. 10 della L.R. 70/95, della scheda progettuale dell’Area Studio A1 - Centro - di cui all’art. 41 N.T.A del PRG”.

RENDE NOTO

che, ai sensi dell’art. 10 della L.U.R. 70/95 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di pubblica7ione sul B.U.R.A. e per quarantacinque giorni consecutivi, sono depositati presso la Segreteria Generale, a libera visione del pubblico, la delibera consiliare n. 90 del 08.11.2002, esecutiva, ed i progetti relativi a:“Adozione ai sensi dell’art. 10 della L.R. 70/95, della scheda progettuale A2 - Porta S. Filomena - di cui all’art. 41 N.T.A del PRG.”, e la delibera consiliare n. 91 del 08.11.2002, esecutiva, ed i progetti relativi a Adozione, ai sensi dell’Art. 10 della L.R. 70/95, della scheda progettuale dell’Area Studio A1 - Centro - di cui all’art. 41 N.T.A del PRG”.

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

Le osservazione presentate dopo tale termine, anche sotto forma di istanze proposte o contributo, sono irricevibili.

SETTORE V

IL DIRIGENTE

Arch. Ronaldo Canale



COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale degli elaborati relativi all’adozione variante parziale al P.R.G. per adeguamento asse viario nei pressi del cond. “La Fedelissima” e individuazione area per l’esclusiva localizzazione di servizi religiosi di cui all’art. 2 della L.R. 29/88.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 12.04.1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che dalla data odierna e per n. 45 giorni interi e consecutivi gli elaborati relativi alla “ADOZIONE VARIATE PARZIALE AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO ASSE VIARIO NEI PRESSI DEL COND. “LA FEDELISSIMA” E INDIVIDUAZIONE AREA PER ESCLUSIVA LOCALIZZAZIONE DI SERVIZI RELIGIOSI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA L.R. 29/88”

rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico.

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla suddetta variante (in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo). Le osservazioni presentate dopo tale termine sono irricevibili.

Alba Adriatica, li 29.01.2003

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Arch. Luigi Irelli



COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)

 

Tariffe gas metano in vigore all’01.01.2003

da mc.            0

a mc. 257

Tariffa di fornitura:

€ 0,384762 al mc.

da mc.        258

a mc. 1.029

Tariffa di fornitura:

€ 0,343203 al mc.

da mc.     1.030

a mc. 5.144

Tariffa di fornitura:

€ 0,328624 al mc.

da mc.     5.145

in poi

Tariffa di fornitura:

€ 0,326602 al mc.

Le tariffe finali di fornitura sopra riportate sono comprendenti delle quote materia prima, distribuzione e vendita. Il coefficiente di adeguamento “M” è pari a 0,98. La quota fissa è pari ad euro 26,40 annui. Il P.C.S. per l’anno termico 2001/2002 è pari a 39,67 mj. A tutte le tariffe sopra riportate saranno aggiunte, ove previsto, le imposte di legge (Imposta sul Valore Aggiunto, Imposta di consumo, Addizionale regionale, Imposta sostitutiva dell’Addizionale regionale).



COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (PE)

 

Espropriazione per causa di pubblica utilità, Legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativa ai lavori di consolidamento abitato del capoluogo.

 

 

AVVISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

RENDE NOTO

Che presso la segreteria comunale si trovano depositati gli atti (relazione esplicativa, piano parcellare, elenco dei proprietari, stralcio del piani urbanistici vigenti, verbali di consultazione) relativi ai beni da espropriare per la realizzazione dell’opera sopra indicata.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione dei detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la segreteria di questo Comune nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel B.U.R.A..

Dalla Residenza municipale, lì 18.02.2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Vincenzo Chiavetta



COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO (CH)

 

Avviso di variante al P.R.E. relativo all’ampliamento dello stabilimento della Ditta “Maiella carni”.

 

 

Variante al vigente P.R.E. relativi ai lavori “Ampliamento dello stabilimento per la macellazione carni. Lavorazione, confezionamento, cottura, stagionatura e vendita della ditta maiella carni, in variante al P.R.E. (art. 5 L. 447/98 modificato da D.P.R. 440/00). Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2003 ai sensi dell’art. 43 co. II della L.R. 11/99 modificata dalla L.R. 26/2000”.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Approvare definitivamente la variante al P.R.E. relativi a lavori di “Ampliamento dello stabilimento per la macellazione carni. Lavorazione, confezionamento, cottura, stagionatura e vendita della ditta maiella carni, in variante al P.R.E. (art. 5 L. 447/98 modificato da D.P.R. 440/00). Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2003 ai sensi dell’art. 43 co. II della L.R. 11/99 modificata dalla L.R. 26/2000.

Omissis

IL SINDACO

Nicola D’Orazio



COMUNE DI COLLEDARA (TE)

 

Avviso di deposito atti inerenti l’espropriazione dei beni occorrenti per i lavori di Urbanizzazione nelle frazioni di Ornano Piccolo e Villa Petto.

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RENDE NOTO

Che sono depositati presso la Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente avviso i seguenti atti:

24) Delibera giuntale n. 10 del 11.2.2002 inerente l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera,

25) Relazione esplicativa dell’opera,

26) Piano particellare di esproprio con elenco proprietari, planimetria catastale delle aree da espropriare e stralcio strumento urbanistico vigente.

Che le aree interessate all’intervento sono: Fg. 14 particelle 156 e 258

Che il presente avviso viene pubblicato sul BURA;

Che entro il termine di 15 giorni dalla inserzione del predetto avviso sul BURA possono essere proposte, da chiunque ne abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune di Colledara.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to De Flaviis Geom. Mauro




COMUNE DI COLONNELLA (TE)

 

Art. 6, comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Integrazione e modifiche allo statuto comunale.

Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 20 del 2 maggio 1999, esaminato dal CO.RE.CO. - Sezione di Teramo, nella seduta del 24 maggio 1999, prot. n. 943 a seguito di chiarimenti forniti con atto consiliare n. 35 del 2 giugno 1999, ha approvato in prima lettura le modifiche e le integrazioni allo Statuto Comunale. Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 36 del 2 giugno 1999, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. - Sezione di Teramo, nella seduta del 24 giugno 1999, prot. n. 1060, ha approvato, in seconda lettura le modifiche e integrazioni allo Statuto Comunale.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

CAPO 1

ARTICOLO 29

Principi strutturali e organizzativi

27) L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

iii)     una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

jjj)   l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

kkk)        l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

lll)     il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ARTICOLO 29 BIS

Organizzazione degli Uffici e del Personale

28) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità delle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

29) Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

30) I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità

31) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

ARTICOLO 29 TER

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

32) Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

33) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al diretto e ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente ai fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

34) L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

35) Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 29/QUARTER

Diritti e doveri dei dipendenti

36) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo statuto giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

37) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati, egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

38) Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

39) L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi Collegiali.

40) Il personale di cui al precedente comma prevede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile ed urgente.

41) Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

ARTICOLO 30

Il Direttore Generale

42) Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

43) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

e)       predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

f)         organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabilita dal Sindaco e dalla Giunta;

g)       verifica l’efficacia dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

h)       promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

i)         autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

j)         emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi,

k)       gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

l)         riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organo effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

m)     promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

ART. 30/TER

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

44) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

45) I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

ART. 30/QUATER

Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

46) I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e dei concorsi e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

47) Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

n)       presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

o)       rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

p)       emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

q)       provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

r)        promuovono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

s)        emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

t)         pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 38 della Legge n. 142/90;

u)       promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

v)       provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

w)     forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

x)       autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

y)       concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

z)        rispondono, nei confronti del direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

48) I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto limitatamente agli atti endoprocedimentali.

49) Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Le funzioni di cui ai commi precedenti possono essere affidate al Segretario Comunale con apposito decreto del Sindaco.

ART. 30/QUINQUIES

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

50) La Giunta Comunale, nelle forme con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con un contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

51) La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e nelle modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici o servizi al lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della legge 127/97.

52) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 30/SEXIES

Collaborazioni esterne

53) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

54) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 30 SEPTIES

Ufficio di indirizzo e di controllo

Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs 504/92.

ART. 31

Il Segretario Comunale

55) Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

56) Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’Ufficio del Segretario Comunale;

57) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

58) Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli Uffici.

ART. 32

Funzioni del Segretario Comunale

59) Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

60) Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

61) Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

62) Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

63) Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’esistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e degli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 53

Vice Segretario Comunale

64) La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di Laurea per l’accesso a Segretario Comunale.

65) Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario Comunale provvederà ai conseguenti adempimenti previsti per legge, una volta espletato il controllo tutorio sul presente atto.


COMUNE DI COLONNELLA (TE)

 

- Art. 6, comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Adeguamento e modifiche allo statuto comunale.

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 23.10.2002, esecutiva a norma dell’art. 134, c. 3, D.lgs 267/2000, ha approvato le modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale.

Art. 11

I Regolamenti – SOPPRESSO

Art. 20

Giunta Comunale

mmm)    La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di sei Assessori;

nnn)          il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;

ooo)        In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

ppp)        il Sindaco può nominare alla carica di Assessore, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

qqq)        Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma senza diritto di voto.

Art. 21

Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

rrr)  Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

sss)Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

ttt)   Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

uuu)          Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale subito dopo il suo rinnovo entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti



COMUNE DI MOLINA ATERNO (AQ)

 

Tariffe gas metano in vigore al 01.01.2003.

In applicazione a quanto fissato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con le Deliberazioni n. 52 del 22.04.99 - art. 32, n. 237 del 28.12.00 - art. 14 - e successive modifiche e integrazioni, le tariffe da applicarsi sui consumi agli utenti nell’ambito tariffario comprendente il Comune di Molina Aterno, dal 01.01.2003 imposte escluse e salvo conguaglio, risultano come di seguito:

numero

SCAGLIONE

Opzione Tariffaria

Tariffe di Fornitura Finale

(comprende quota di: distribuzione, vendita e mat. prima)

€/MJ

Minimo

 

 

 

MJ

Massimo

 

 

 

MJ

Quota Fissa

€/cl. Annuo

Tariffe di

Distribuzione

1

1

10 000

26,40

0,003208

0,009897

2

10 001

40 000

26,40

0,002139

0,008828

3

40 001

20 000

26,40

0,001764

0,008453

4

200 001

26,40

0,001712

0,008401

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborai sulla base dei parametri numerici indicati nella Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 122/02 del 26.06.2002 e tengono inoltre conto delle Delibere della stessa Autorità n. 147/01 del 27.06.01, n. 320/01 del 27.12.01, n. 25/02 del 27.02.02, n. 70/02 del 23.04.02, n. 121/02 del 26.06.02 e n. 229/02 del 23.12.02 relative alle variazioni intervenute sul prezzo della materia prima.



COMUNE DI MONTEREALE (AQ)

 

Avviso di deposito atti relativi al progetto planovolumetrico in località Phantanis in variante al P.R.G. Ditta Stecconi Roberto.

L’ASSESSORE RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 della L.R. 709/95 e dell’art. 43 della L.R. 11/99.

RENDE NOTO

Che presso l’ufficio tecnico di questo Comune sono depositati, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi, gli atti tecnici relativi al progetto planovolumetrico in località Phantanis in variante al P.R.G. Ditta Stecconi Roberto, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 21 gennaio 2003 ai sensi dell’art. 21 comma 1 della L.R. 70/95 e dell’art. 43 della L.R. 11/99.

Entro il periodo di deposito, possono essere presentate opposizioni od osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni di cui sopra vanno presentate in carta legale.

Sulle osservazioni stesse pervenute nei termini il Comune si pronuncerà motivatamente.

Le osservazioni presentate anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo la scadenza del fissato termine, sono irricevibili.

Montereale, lì 17 febbraio 2003

L’ASSESSORE RESPONSABILE AREA TECNICA

Dott. Ing. Fausto De Santis




COMUNE DI VILLETTA BARREA (AQ)

 

Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi ERP – Riscontro.

COMUNE DI VILLETTA BARREA (AQ)

Graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi ERP – Riscontro.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TERAMO TERAMO

 

Avviso di adozione del P.R.T. riguardante il territorio del Comune di Pineto – C.da “Casone”.

IL COMMISSARIO REGIONALE

Avvisa che, giusta Delibera n. 34 del 07 febbraio 2003, è stato adottato lo strumento urbanistico di “P.R.T. del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO” riguardante il territorio del Comune di PINETO – C.da “Casone”. Gli atti relativi al P.R.T. sono liberamente consultabili per giorni 30 (trenta) presso la sede del Consorzio, sita in Teramo Via Gammarana n. 8 e presso la Casa Comunale di Pineto.

Chiunque ne abbia interesse, nei trenta (30) giorni successivi, potrà presentare le osservazioni, redatte in duplice copia di cui una su carta legale, o resa legale con l’applicazione della marca da bollo; gli eventuali elaborati grafici allegati alle osservazioni dovranno essere assoggettati alla competente imposta di bollo.

Teramo 07 febbraio 2003

F.to IL DIRETTORE

Dott. Mauro D’ubaldo

F.to IL COMMISSARIO REGIONALE

Alfonso Aloisi




ERRATA CORRIGE

 

Comunicato relativo alla Graduatoria provvisoria medici di Medicina Generale valevole per l’anno 2003, pubblicata sul B.U.R.A. n. 24 serie “Speciale”.

Nella pubblicazione in epigrafe, per mero errore materiale, nella prima pagina del Bollettino è stata riportata la data 28 MARZO anziché 28 FEBBRAIO.