Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Autorizz. Dirpostel – L’Aquila

 

ANNO XXXIV

N. 8

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 21 MARZO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

 

DECRETI

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 13.02.2003, n. 12:

Declassificazione S.P. in Comune S. Omero (TE).          Pag. 1049

 

ORDINANZE

 

ORDINANZA 13.02.2003, n. 4:

Deposito da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale ad Avezzano presso la cassa DD.PP. dell’indennità non accettate dalle ditte espropriande per i lavori necessari alla società CISI Abruzzo S.p.A..................................................... Pag. 1051

 

ORDINANZE - DETERMINAZIONI

 

Direttoriali

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DD7/8:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa. Pag. 1054

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 10.02.2003, n. DH16/57:

LL.RR. 28/94, 106/94 e 6/2000 – Deliberazione di G.R.A. n. 155 del 28.2.2001, modificata con D.G.R.A. n. 543 del 20.6.2001 – Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale – Programma triennio 2001/2003 – Punto 4.2.1. Interventi silvicolturali previsti all’art. 2 – Annualità 2002 – Concessione contributi ai beneficiari titolari di istanze progettuali ammissibili a finanziamento sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2002 – Provincia di Pescara. Pag. 1056

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA TERAMO

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DH12/33:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Abruzzo-Misura “A” Annualità 2001/2003 1° Sportello. Domanda n. 4156560379 del 14.06.2001. Opere: realizzazione di intervento di bonifica di copertura in amianto di n. 2 capannoni avicoli. Ditta  RAPALI DONATA di Corrosoli (TE). Settore Produttivo Zootecnia da carne. Liquidazione finale contributo in conto capitale................................................. Pag. 1062

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 28.01.2003, n. DH4/8:

Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 e D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 – Regime quote latte – Revoca del riconoscimento di acquirente – Ditta: Azienda Agricola O’Hara.   Pag. 1064

 

DETERMINAZIONE 28.01.2003, n. DH4/9:

Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 e D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 – Regime quote latte – Riconoscimento “PRIMO ACQUIRENTE” – Società: O’HARA S.R.L..         Pag. 1066

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO

 

DETERMINAZIONE 20.12.2002, n. DI2/100:

L. 449/97, art. 11 – Approvazione elenco delle domande ammissibili, parzialmente ammissibili e non ammissibili ai sensi dell’art. 11 della L. 449/97.  Pag. 1068

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 07.02.2003, n. DC7/26:

E.R.P. – Legge 179/92 – Comune di Chieti – programma quadriennale 92/95. Finanziamento di £. 1.881.000.000 per URB concessi con V.C.R. 79/1 dell’11.02.1998. Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta residuo di £. 226.487.587, pari ad Euro 116.971,07.  Pag. 1125

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI

 

DETERMINAZIONE 12.02.2003, n. DL10/125:

Scuola Italiana Sci “MONTI GEMELLI” – con sede in via Barnabei, 18 – Teramo – L.R. 16.10.96 n. 94 – art. 18 – autorizzazione.............. Pag. 1126

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 03.02.2003, n. DF2/226:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “granulazione” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) – della Ditta AVENTIS PHARMA da ubicarsi in Comune di Scoppito (AQ) S.S. 17............ Pag. 1127

 

DETERMINAZIONE 04.02.2003, n. DF2/229:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di ceramiche artistiche” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ARTESTUDIO ubicato in S. Nicolò a Tordino, Comune di Teramo. Rinnovo D.G.R. n. 2466 del 16.9.98.   Pag. 1128

 

DETERMINAZIONE 05.02.2003, n. DF2/231:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione notions metallici” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta YKK FASTNERS ubicato in c.da Vallecupa, Comune di Colonnella (TE). Rinnovo DF2/243 del 15.12.1999.          Pag. 1129

 

DETERMINAZIONE 06.02.2003, n. DF2/232:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “verniciatura” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta COSMO ubicato in zona industriale – strada 70 da denominare n. 3, Comune di Sulmona (AQ). Rinnovo e rettifica ordinanza dirigenziale n. 36 del 7.2.2000..................................................... Pag. 1130

 

DETERMINAZIONE 06.02.2003, n. DF2/233:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “verniciatura, silos segatura e bruciatore a combustibile solido” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta PELLEGRINI da ubicarsi in via del Mezzo, Comune di Pretoro (CH).    Pag. 1131

 

DETERMINAZIONE 07.02.2003, n. DF2/234:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di produzione di imballaggi personalizzati – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta GPK da ubicarsi in zona industriale villa Zaccheo del Comune di Castellalto (TE).   Pag. 1132

 

DETERMINAZIONE 07.02.2003, n. DF2/235:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “frittura produzioni speciali” e “nuovi impianti produzioni speciali, lavacestelli e formazione cartoni” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ALCOOP ALLEVATORI AVICOLI da ubicarsi in Comune di Mosciano S. Angelo (TE), strada provinciale 22.            Pag. 1133

 

DETERMINAZIONE 10.02.2003, n. DF2/236:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “trattamenti termici” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta TECNOTEMPERA SUD da ubicarsi in zona industriale Villa Zaccheo, Comune di Castellalto (TE).          Pag. 1134

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

 

Lavori di riqualificazione della strada Cappelle-Antrosano-S.Pelino- Variante – Approvazione accordo di programma................................. Pag. 1135

 

COMUNE DI BARISCIANO (AQ)

 

Tariffe gas metano in vigore al 01.01.2003.         Pag. 1137

 

COMUNE DI CEPAGATTI (PE)

 

- Avviso di adozione variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale – Ditta SO.PE.A. Sas di Partenza Paola & C......................... Pag. 1138

 

- Avviso di adozione variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale – Piano di lottizzazione convenzionato per attività produttive. Pag. 1139

 

COMUNE DI COLLEDARA (TE)

 

Decreto n. 336/2003 concernente l’espropriazione di alcuni terreni occorrenti per la sistemazione di alcune strade in Colledara e frazioni.... Pag. 1140

 

COMUNE DI LUCO DEI MARSI (AQ)

 

Tariffe gas metano in vigore al 01.01.03. Pag. 1143

 

COMUNE DI MONTEREALE (AQ)

 

Tariffe gas metano in vigore al 01.01.03. Pag. 1144

 

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH)

 

Attuazione comparti edilizi del vigente P.R.G.: approvazione definitiva art. 3 N.T.A. – Delibera di C.C. n. 7 del 21.02.2003............................ Pag. 1145

 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

LAZIO ABRUZZO MOLISE L'AQUILA

 

Avviso per la costruzione di nuove linee MT 20 Kv in cavo aereo ed in cavo interrato per raccordi alla nuova Cabina Primaria di San Pio delle Camere. Comuni interessati: Fagnano Alto – Prata D’Ansidonia – San Pio delle Camere. ...................... Pag. 1146

 

 


PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

DECRETI

 

 

 

Presidente della Giunta Regionale

 

 

 

DECRETO 13.02.2003, n. 12:

Declassificazione S.P. in Comune S. Omero (TE).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.gs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.1994 supplemento ordinario n. 49 che, in particolare all’art. 2, attribuisce alla Regione la competenza a procedere alla classificazione e declassificazione della strade non statali così come distinte ai sensi del comma dello stesso articolo e stabilisce, altresì, che le strade classificate devono essere iscritte nell’Archivio nazionale di cui all’art. 226 dello stesso Codice della strada;

Visto il D.P.R. 16.12.1992. n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada” all’art. 3, commi 1 e 2 prevede la competenza della Regione e degli altri Enti Locali per la declassificazione delle strade non statali e rinvia alla procedura prevista all’art. 2, comma 4, relativa alla classificazione delle strade, che dispone la trasmissione del relativo provvedimento regionale al Ministero dei LL.PP. -Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale- entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai fini dell’aggiornamento dell’Archivio Nazionale di cui all’art. 226 dello stesso codice della strada;

Preso atto che lo stesso D.P.R. n. 495 stabilisce che i provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale;

Visto il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, in particolare l’art. 87, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade, escluse le strade statali e le autostrade;

Vista la deliberazione n. 94 in data 14.09.2000 con la quale l’Amministrazione provinciale di Teramo ha proposto la declassificazione a comunale della S.P.n. 17 diramazione per Villa Ricci di Km.0+580 ricadente nel territorio del Comune di S. Omero (TE);

Vista la deliberazione n. 100 del 26.09.2001 adottata dal Comune di S. Omero (TE) riguardante la presa d’atto della declassificazione a strada comunale della S.P. n. 17 diramazione per Villa Ricci:

Visto il parere n. 15 del 21.05.2002 con il quale il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - C.R.T.A. - Settore Lavori Pubblici , ha espresso in merito parere favorevole;

Preso atto dell’attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espressa dal Dirigente del Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale;

Ritenuto, pertanto. che la citata strada provinciale può essere declassificata e classificata comunale;

DECRETA

1)   La strada provinciale n. 17 Diramazione per Villa Ricci di Km.0+580 ricadente nel territorio del Comune di S. Omero (TE) è declassificata.

2)   La strada n. 17 Diramazione per Villa Ricci di Km.0+580 ricadente nel territorio del Comune di S. Omero (TE) è classificata comunale ed inserita nell’ elenco delle strade del Comune di S. Omero (TE) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.92 n. 495.

3)   Ai sensi dell’art. 2, settimo comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 il presente provvedimento ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale avviene la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4)   Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e verrà comunicato, dopo la sua pubblicazione, al Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le strade ed autostrade, per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale di cui all’art. 226 del Nuovo Codice della strada, approvato con il citato D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Aquila, lì 13 febbraio 2003

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace




ORDINANZE

 

 

 

Presidente della Giunta Regionale

 

ORDINANZA 13.02.2003, n. 4:

Deposito da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale ad Avezzano presso la cassa DD.PP. dell’indennità non accettate dalle ditte espropriande per i lavori necessari alla società CISI Abruzzo S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865;

Vista la Legge 25.06.1865, n. 2359;

Vista la Legge 28.01.1977, n. 10;

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

Vista la Legge 3.01.1978, n. 1;

Vista la Legge 9.01.1972, n. 2;

Vista l’istanza n. 3022 del 2.12.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di AVEZZANO (AQ), con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di Deposito alla Cassa DD.PP. competente per territorio, delle indennità non accettate per i lavori di realizzazione di un centro per lo sviluppo integrato dell’Imprenditorialità (Incubatore di Imprese) da parte della Società CISI Abruzzo S.p.A. sito nel Nucleo Industriale di Avezzano;

Visto il proprio decreto n. 190 del 24.08.01 con il quale veniva disposta l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre a decorrere dalla data d’immissione in possesso, avvenuta il 31.10.01 in favore del suddetto Consorzio;

Visti i termini finali per i LAVORI e le ESPROPRIAZIONI fissati, al 30.10.2004 ed al 2.01.04;

Vista la propria Ordinanza di Pubblicazione n. 45 del 31.07.02 con la quale sono stati depositati gli atti presso la Segreteria del Comune di Avezzano;

Considerato che non si è verificata alcuna scadenza dei termini sopracitati;

Considerato che gli interessati, proprietari dei terreni da espropriare, non hanno accettato l’indennità stessa, ai sensi dell’art. 12 della citata legge n. 865/71;

Ritenuto che, allo stato, debba ordinarsi il deposito presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI delle somme dovute a titolo d’indennità di espropriazione;

Dato atto che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole sulla legittimità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14.09.99 n. 77;

ORDINA

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di AVEZZANO di depositare, presso la cassa DD.PP., le indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato Prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio del Territorio, ai sensi della normativa vigente.

La determinazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale della esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD.PP.

L’aquila, lì 13 febbraio 2003

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace



ORDINANZE - DETERMINAZIONI

 

 

 

Direttoriali

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 13.02.2003, n. DD7/8:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 27 del disegno di legge regionale relativo al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

L’aquila, lì 13 febbraio 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

Dott.ssa Filomena Ibello



ORDINANZE - DETERMINAZIONI

 

 

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 10.02.2003, n. DH16/57:

LL.RR. 28/94, 106/94 e 6/2000 – Deliberazione di G.R.A. n. 155 del 28.2.2001, modificata con D.G.R.A. n. 543 del 20.6.2001 – Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale – Programma triennio 2001/2003 – Punto 4.2.1. Interventi silvicolturali previsti all’art. 2 – Annualità 2002 – Concessione contributi ai beneficiari titolari di istanze progettuali ammissibili a finanziamento sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2002 – Provincia di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1)   di approvare gli Elenchi relativi alle Comunità Montane Vestina e Maiella - Morrone, rielaborati dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio sulla base degli elenchi predisposti dall’Ipettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara ed approvati con OD. n. DH16/440 del 13.6.2002, così specificati:

-    Elenchi de Progetti ammessi a finanziamento sulla base delle disponibilità finanziarie relative all’annualità 2002, costituiti da n. 2 facciate dattiloscritte con un totale di n. 6 istanze istruite favorevolmente ed ammesse a finanziamento, per l’importo totale di spesa ammessa di Euro 299.148,00;

-    Elenchi dei Progetti non ammissibili a finanziamento per carenza di fondi costituiti da n. 2 facciate dattiloscritte con un totale di n. 2 istanze non ammissibili a finanziamento per carenza di fondi, per un importo totale di spesa ammissibile pari ad Euro 38.871,76;

3)   di concedere il finanziamento ai beneficiari riportati negli Elenchi denominati: “Elenchi dei Progetti ammessi a finanziamento” per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi;

4)   di dare atto che la spesa pubblica di Euro 299.148,00 trova capienza nell’impegno n. 1 assunto con Ordinanza Dirigenziale n. DH16/427 del 6.6.2002 e prenotato sul capitolo 112346/R/02 dello stato di previsione della spesa del bilancio provvisorio per il corrente esercizio finanziario;

5)   di fare obbligo ai beneficiari:

a)   di iniziare i lavori entro 120 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara dell’avvenuta adozione del presente provvedimento, pena la decadenza dal diritto al finanziamento stesso, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 7 della L.R. 32/95, così come modificato dalla L.R. 75/97;

b)  di comunicare l’avvenuto inizio lavori all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente entro 15 giorni dall’inizio lavori medesimo;

c)   di realizzare gli interventi entro il termine di mesi 24 dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento; solo in caso di verificata necessità, previa richiesta motivata da inoltrarsi alla Struttura regionale competente del procedimento istruttorio almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza sopra citato, può essere eventualmente concessa proroga dal Dirigente del Servizio Foreste Demanio ed Armentizio, nel rispetto di procedure e limiti fissati dal Programma in oggetto, fino ad una massimo di ulteriori 6 (sei) mesi;

d)  di allegare alla contabilità finale dei lavori la scheda di monitoraggio fisico e degli effetti, prevista dal programma “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale per il triennio 2001/2003”, pubblicato sul BURA n. 40 speciale del 30.3.2001;

5)   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli elenchi come sopra descritti ed individuati;

6)   di autorizzare l’Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.

7)   di dare atto che l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara è incaricato di comunicare ai beneficiari la concessione del finanziamento e di trasmettere agli stessi copia del progetto approvato completo delle prescrizioni dettate sulla base delle norme e disposizioni vigenti in materia; nonché di vigilare sulla corretta attuazione dei progetti finanziati.

Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Lorenzo Potena


 






DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA TERAMO

 

DETERMINAZIONE 18.02.2003, n. DH12/33:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Abruzzo-Misura “A” Annualità 2001/2003 1° Sportello. Domanda n. 4156560379 del 14.06.2001. Opere: realizzazione di intervento di bonifica di copertura in amianto di n. 2 capannoni avicoli. Ditta  RAPALI DONATA di Corrosoli (TE). Settore Produttivo Zootecnia da carne. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 della Regione Abruzzo - Misura "A" redatto ai sensi del Reg. (CE) 1257/99, art. 4 Cap. I;

Vista la O.D. n. DH5/20 del 26.03.2002, con il quale il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali ha disposto la conferma del beneficio di € 47.624,97 pari al 40 % dell’investimento di € 119.062,42 ammesso a finanziamento con O.D. n. DH5/49 del 17.09.2001, ai sensi del Reg. (Ce) 1257/99, art. 4 Cap. I – PSR 2000/2006 Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 (1° Sportello) approvato con la D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, in favore della ditta:

RAPALI  DONATA residente in Via Colle, 94 Comune di Corropoli ( TE )

per la realizzazione, nel Settore Produttivo Zootecnia da carne, delle opere di:

Realizzazione di intervento di bonifica di copertura in amianto di n. due capannoni avicoli.

Visto il verbale di avvenuta esecuzione dei lavori redatto in data 22.11.2002 con il quale il Funzionario incaricato Di Eugenio Giovanni:

-    Attesta che le opere di Realizzazione di intervento di bonifica di copertura in amianto di n. due capannoni avicoli di complessivi mq. 2151,25.

-    per un importo di € 115.458,85, relative allo Stato Finale, sono state regolarmente eseguite dalla ditta: Rapali Donata nata   il 13.08.1949 in Comune di S.Egidio alla Vibrata (TE) e residente in Via Colle, 94 Comune di Corropoli (TE) codice fiscale  RPL DNT 49M53 I318W;

part. IVA 00743090672;

-    Propone la liquidazione del contributo in conto capitale di € 46.183,54;

Considerato che ricorrono le condizioni, previste dal bando concorsuale della Misura “A”,  per la liquidazione del contributo di    46.183,54 in favore della ditta Rapali Donata;

Considerato che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro  5,164 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

Considerato che la liquidazione della somma di € 46.183,54 verrà proposta dal Servizio Interventi Strutturali con elenco di liquidazione da inviare all’AGEA;

Visto il certificato della Camera di Commercio di Teramo rilasciato in data 18. 11.2002 con il quale si attesta che a carico della ditta Rapali Donata non sussistono procedure fallimentari e gode del libero esercizio dei propri diritti e si comunica il Nulla-osta ai fini della certificazione “antimafia”;

DETERMINA

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di € 46.183,54  in favore della ditta:  Rapali Donata nata il 13.08.1949 in Comune di S.Egidio alla Vibrata ( TE ) e residente in Via   Colle, 94 Comune di Corropoli ( TE )  codice fiscale  RPL DNT 49M53 I318W; part. IVA 00743090672, con assegno circolare;

-    che la quota Regionale trova capienza nell’impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;

-    di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 4  facciate;

-    certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Troili



DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 28.01.2003, n. DH4/8:

Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 e D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 – Regime quote latte – Revoca del riconoscimento di acquirente – Ditta: Azienda Agricola O’Hara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Vista la legge n. 468, del 26 novembre1992, recante “Misure urgenti nel settore lattiero - caseario”

Visto il D.P.R. n. 569 del 23 dicembre1993, recante “Regolamento di attuazione della legge del 26 novembre1992, concernente misure urgenti nel settore lattiero - caseario” ed in particolare l’articolo 23 che stabilisce le modalità per il riconoscimento dell’acquirente di latte vaccino, previa istanza da presentarsi alla Regione competente per territorio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari che all’articolo 13, stabilisce fra l’altro, le condizioni per il riconoscimento dell’acquirente;

Vista la propria Ordinanza Dirigenziale n. DH4/20 del 5 aprile 2002, della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio e Valorizzazione Produzioni Animali con la quale l’impresa Azienda Agricola O’HARA, con sede legale in C/da Chiareto, 62 BELLANTE (TE) ha ottenuto il riconoscimento di acquirente di latte vaccino ed è stato iscritto con il codice identificativo n. 13067057 nell’apposito albo regionale e nazionale degli acquirenti gestito, quest’ultimo, anche per via informatica, dall’A.G.E.A.;

Preso atto dell’istanza avanzata dal Sig. Di Pietro Carmine, quale rappresentante legale della sunnominata Ditta, pervenuta a questo Servizio in data 13 dicembre 2002, protocollo n. 23471, con la quale è stata comunicata che la cessazione dell’attività di acquirente avverrà a partire dal 1° aprile 2003;

Ritenuto che, il Servizio B.U.R.A., pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;

Reso noto, inoltre, che, la suddetta pubblicazione sul B.U.R.A. costituisce comunicazione alla Ditta di che trattasi ed ai produttori interessati;

Vista, infine, la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l’articolo 5;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1.   di revocare il riconoscimento di acquirente di latte vaccino, disposto con ordinanza dirigenziale n. DH4/20, del 5 aprile 2002, alla Ditta Azienda Agricola O’HARA, con sede legale in C/da Chiareto, 62 - BELLANTE (TE);

2.   di cancellare il predetto acquirente contraddistinto con il codice identificativo n. 13067057 dall’albo regionale e nazionale degli acquirenti, gestito, quest’ultimo, anche per via informatica, dall’A.G.E.A.;

3.   di autorizzare il Servizio B.U.R.A., pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;

4.   di rendere noto che la predetta pubblicazione sul B.U.R.A. costituisce comunicazione alla Ditta di che trattasi ed ai produttori interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli




DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

 

DETERMINAZIONE 28.01.2003, n. DH4/9:

Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 e D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 – Regime quote latte – Riconoscimento “PRIMO ACQUIRENTE” – Società: O’HARA S.R.L..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Vista la legge n. 468, del 26 novembre1992, recante “Misure urgenti nel settore lattiero - caseario”

Visto il D.P.R. n. 569 del 23 dicembre1993, recante “Regolamento di attuazione della legge del 26 novembre1992, concernente misure urgenti nel settore lattiero - caseario”;

Visto l’articolo 23  del predetto D.P.R. n. 569/93 che stabilisce le modalità per il riconoscimento del 1° acquirente di latte vaccino, previa istanza da presentarsi alla Regione competente per territorio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1392 della Commissione del 9 luglio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari che all’articolo 13, stabilisce fra l’altro, le condizioni per il riconoscimento dell’acquirente;

Vista l’istanza avanzata dal Sig. Di Pietro Remo, quale Presidente della società denominata O’HARA S.R.L., con sede legale in Teramo – Frazione Villa Vomano – Via Piana Piccola e pervenuta a questo Servizio in data 13 dicembre 2002 con protocollo n. 23464;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Teramo a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento di acquirente;

Ritenuto che, il Servizio  B.U.R.A., pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;

Reso noto, inoltre, che, la suddetta pubblicazione sul B.U.R.A. costituisce comunicazione alla Ditta di che trattasi ed ai produttori interessati;

Vista, infine, la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l’articolo 5;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1.   che, la società denominata O’HARA S.R.L. è riconosciuta 1° acquirente di latte vaccino ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 569 del 23.12.1993 a far data dal 1° aprile 2003;

2.   che allo stesso acquirente è attribuito il codice di riconoscimento di seguito indicato:

13

067

058

Regione             Provincia            N° progressivo

3.   di autorizzare il Servizio B.U.R.A., pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini;

4.   di rendere noto che la predetta pubblicazione sul B.U.R.A. costituisce comunicazione alla Ditta di che trattasi ed ai produttori interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Zanelli


DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DEL COMMERCIO

 

DETERMINAZIONE 20.12.2002, n. DI2/100:

L. 449/97, art. 11 – Approvazione elenco delle domande ammissibili, parzialmente ammissibili e non ammissibili ai sensi dell’art. 11 della L. 449/97.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L. 449/97, art. 11 che ha disposto la concessione di incentivi fiscali per il commercio ed il turismo sotto forma di credito d’imposta. con le modalità ed i criteri di cui all’art. 10 della Legge 05.10.91, n. 317, ed alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 4 e 6 del medesimo art. 10;

Atteso che con sto di G.R. n. 750/01 è stata individuata in E. 3.037.930,55= (£. 5.876.444.980=) la somma complessiva disponibile per le agevolazioni previste per l’intervento dì cui all’art. 11 della L. 449/97;

Considerato che con il medesimo atto di G.R. n. 750/01 la Regione Abruzzo ha approvato il bando, lo schema di domanda e l’elenco dei beni ammissibili al beneficio fiscale relativo all’attivazione dell’intervento previsto dall’art. 11 della già citata L. 449/97, nonché lo schema della convenzione da stipulare tra la Regione Abruzzo e la Unioncamere d’Abruzzo per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 2 del predetto schema di convenzione;

Considerato che per la convenzione tra Regione Abruzzo e Unioncamere è stata impegnata la somma di Euro 103.291,38= (£. 200.000.000=) sul Cap. 282450 (impegno n. 2 del 13.8.01) e che per l’attuazione del bando è stata impegnata la restante somma di Euro 2.931.639,17= (£. 5.676.444.980=) nel modo seguente:

-    855.483,73 (£. 1.656.447.480=) sul Cap. 282450 (impegno n. 3 del 13.8.01)

-    2.076.155,44 (£. 4.019.997.550=) sul Cap. 282451 (impegno n. 2 del 13.8.01)

Considerato che, così come previsto le quattro Camere di Commercio hanno istruito le domande pervenute effettuando nel termine concordato la chiusura informatica, e che, con nota del 29.11.02, il Servizio Sviluppo del Commercio a mezzo e-mail ha chiesto alla IG Techonologgy (del gruppo Infocamere) l’elaborazione della concessione;

Considerato che nella medesima data la stessa IG Techonologgy ha, a mezzo e-mail inviato i dati relativi alla concessione degli incentivi fiscali dai quali emerge quanto segue:

-    i fondi sono insufficienti a coprire per intero le richieste ammissibili e quindi la concessione è stata effettuata con riparto;

-    ogni agevolazione valutata in sede di istruttoria è stata ridotta al 18,7667%;

-    la percentuale concessa è scesa quindi dal 20% al 3,7533% con eventuale ulteriore arrotondamento alle 1.000 lire inferiori;

-    le domande ammissibili risultano essere in numero di 4.207, corrispondenti ad un impegno pari a Euro 2.931.620,07= (£. 5.676.408.000=);

-    le domande non ammissibili risultano essere 353;

-    n. 2 domande (AQ n. 879 e TE n. 869) sono state ridotte a seguito del controllo sulle imprese che avevano presentato altre domande nel corso di precedenti bandi ai sensi della L. 449/97 (de minimis);

-    tra lo stanziamento disponibile di Euro 2.931.639,17= (£. 53676.444.980=) e quello concesso di Euro 2.931.620,07= (£. 5.676.408.000=) vi è un lieve residuo pari a Euro 19,10=;

Ritenuto di dover approvare l’elenco delle imprese ammesse, parzialmente ammesse e non ammesse ai benefici di cui alla L. 449/97;

DETERMINA

-    di approvare l’elenco delle domande ammissibili e parzialmente ammissibili ai benefici di cui all’art. 11 della L. 449/97, pervenute a seguito del bando approvato con atto di Giunta Regionale n. 750/01, di cui all’allegato 1) - parte integrante e sostanziale del presente atto;

-    di fissare la percentuale dell’incentivo fiscale al 18,7667% della quota iniziale prevista (20%), da applicare sui conti ammissibili verificati in sede di istruttoria, con arrotondamento alle 1.000 lire (Euro 0,5164) inferiori;

-    di liquidare, sulla base della percentuale di riparto, le domande ammesse e ammesse parzialmente, di cui all’allegato 1) - parte integrante e sostanziale del presente atto - per la complessiva somma di Euro 2.931.620,07= (£. 5.676.408.000=) già impegnata con atto di Giunta Regionale n. 750/01 nel modo seguente:

-    Euro 855.483,73 (£. 1.656.447.480=) sul Cap. 282450 (impegno n. 3 del 13.8.01)

-    Euro 2.076.155,44 (£. 4.019.997.550=) sul Cap. 282451 (impegno n. 2 del 13.8.01)

-    di approvare l’elenco delle domande non ammissibili ai benefici di cui all’art. 11 della L. 449/97, pervenute a seguito del bando approvato con atto di Giunta Regionale n. 750/01, di cui all’allegato 2) - parte integrante e sostanziale del presente atto;

-    di accertare in Euro 19,10= la conseguente economia di spesa;

-    di trasmettere il presente atto al B.U.R.A. per la sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Mario Di Nizio

N.B. Il presente provvedimento è definitivo e contro il medesimo è ammesso ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 dalla data di sua conoscenza, ovvero, alternativamente, al Capo dello Stato nel termine di giorni 120.


 











 











































 





DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 07.02.2003, n. DC7/26:

E.R.P. – Legge 179/92 – Comune di Chieti – programma quadriennale 92/95. Finanziamento di £. 1.881.000.000 per URB concessi con V.C.R. 79/1 dell’11.02.1998. Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta residuo di £. 226.487.587, pari ad Euro 116.971,07.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis

Visto il Verbale del C.R. 79/1 dell’11.02.1998 e la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 10.02.1999 con la quale sono stati assegnati i seguenti finanziamenti al Programma Integrato d’Intervento in Via dei Tintori:

-    £. 822.168.309 per Edilizia Agevolata, art. 9 più art. 12;

-    £. 200.000.000 per edilizia Sovvenzionata;

-    £. 1.881.000.000 per urbanizzazioni;

Dato atto che:

-    nell’ambito dell’attuazione del programma le Ditte private ammesse a contributo non hanno adempiuto alle iniziative sottoscritte, tranne la Ditta Colasante Carmelina che ha realizzato l’intervento per £. 33.500.000 pari ad Euro 17.301.30;

-    pertanto l’Amministrazione Comunale ha chiesto di poter utilizzare la restante parte di agevolata pari a £. 788.668.339, pari ad Euro 407.313,20 per completare l’intervento pubblico iniziato con il Programma Integrato riedificando l’intero comparto crollato il 18 novembre 1994 e altre opere, come ,meglio specificato nella relazione tecnica illustrativa in data febbraio 2002;

Viste le note del Comune di Chieti nn. 3160 del 30.05.2002, 37148/4448 del 22.07.2002 con le quali si sollecita la modifica del Programma per coprire almeno il primo lotto stralcio di intervento, il recupero dell’edificio denominato 4 e 5 e la messa in sicurezza delle entità edilizie restanti,

Dato atto che il Comune di Chieti, nelle more dell’approvazione della modifica al Programma, con nota n. 3439/462 del 22.01.2003 chiede la messa a disposizione della restante somma del ribasso d’asta, di £. 226.487.587 pari ad Euro 116.971,07 che permetterebbe di coprire il primo lotto stralcio di intervento, mirante al recupero dell’edificio denominato n. 4 e n. 5 del progetto preliminare e la messa in sicurezza delle entità edilizie restanti;

Omissis

DETERMINA

-    di autorizzare IL Comune di Chieti all’utilizzo della somma residua del ribasso d’asta pari ad Euro 116.971,07 (£. 226.487.5879 dell’intervento finanziato con V.C.R. 79/1 dell’11.02.1998 localizzata in Via dei Tintori per la realizzazione delle opere specificate con nota 37148/4448 del 22.07.2002 dell’Amministrazione Comunale;

Di dare atto che i suddetti finanziamenti non transitano attraverso il Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile


DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI

 

DETERMINAZIONE 12.02.2003, n. DL10/125:

Scuola Italiana Sci “MONTI GEMELLI” – con sede in via Barnabei, 18 – Teramo – L.R. 16.10.96 n. 94 – art. 18 – autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1.   di concedere l’autorizzazione di apertura alla – SCUOLA ITALIANA SCI “MONTI GEMELLI” con sede in via Barnabei, 18 – Teramo, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 94/96 per l’attività da svolgere nella località Monti Piselli di Vallecastellana (TE);

2.   di invitare la citata Scuola ad assolvere agli adempimenti previsti all’art. 18, comma 8, - L.R. 94/1996, inviando gli atti prescritti, tramite raccomandata A.R., entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, al fine della verifica del possesso annuale dei requisiti necessari;

3.   di procedere alla notifica del presente provvedimento alla SCUOLA ITALIANA SCI “MONTI GEMELLI” con sede in via Barnabei, 18 – Teramo;

4.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Vittorio Garzarelli



DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 03.02.2003, n. DF2/226:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “granulazione” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) – della Ditta AVENTIS PHARMA da ubicarsi in Comune di Scoppito (AQ) S.S. 17.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, ai sensi dell’art. 15 lett. a) del D.P.R. 203/88, la Ditta AVENTIS PHARMA per l’impianto di “granulazione” da ubicarsi in S.S. 17 – Comune di Scoppito (AQ), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 6.8.2002 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini



DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 04.02.2003, n. DF2/229:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di ceramiche artistiche” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ARTESTUDIO ubicato in S. Nicolò a Tordino, Comune di Teramo. Rinnovo D.G.R. n. 2466 del 16.9.98.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, la ditta ARTESTUDIO al proseguimento delle emissioni in atmosfera relative all’impianto di “produzione ceramiche artistiche”, ubicato in Comune di Teramo – S. Nicolò a Tordino, così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, prescrivendo la riproposizione del quadro riassuntivo delle emissioni “in modo da renderlo più conforme alla realtà tecnica del ciclo produttivo secondo i seguenti criteri:

-    eliminazione SOx (ossidi di zolfo) in quanto non presenti nelle emissioni

-    inserimento CO (monossido di carbonio) a valori di processo

-    lieve incremento del valore di concentrazione delle polveri totali, così come descritto nella nota dell’ARTA Dipartimento Provinciale di Teramo del 27.06.2002 (All. 2);

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 5.1.1998, di cui alla D.G.R. n. 2466 del 16.9.98 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. 3), con le modifiche da apportare secondo i criteri suggeriti dall’ARTA Dipartimento Provinciale di Teramo e descritti al punto 1 del dispositivo del presente atto;

Omissis

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 05.02.2003, n. DF2/231:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione notions metallici” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta YKK FASTNERS ubicato in c.da Vallecupa, Comune di Colonnella (TE). Rinnovo DF2/243 del 15.12.1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare la Ditta YKK FASTNERS alla continuazione delle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto di “produzione notions metallici” sito in c.da Vallecupa – Comune di Colonnella (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo delle emissioni datato 23.8.99, di cui all’o.d. n. DF2/243 del 15.12.1999 (All. 3);

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione di cui alla tabella riassuntiva datata 23.8.99 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. 3), e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 06.02.2003, n. DF2/232:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “verniciatura” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta COSMO ubicato in zona industriale – strada 70 da denominare n. 3, Comune di Sulmona (AQ). Rinnovo e rettifica ordinanza dirigenziale n. 36 del 7.2.2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, la ditta COSMO al proseguimento delle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto di verniciatura, sito in zona industriale, strada 70 da denominare n. 3 – Comune di Sulmona (AQ), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 5.11.2002;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 5.11.2002 -  parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. 5), e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 06.02.2003, n. DF2/233:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “verniciatura, silos segatura e bruciatore a combustibile solido” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta PELLEGRINI da ubicarsi in via del Mezzo, Comune di Pretoro (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, ai sensi dell’ art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta F.LLI PELLEGRINI per gli impianti di “verniciatura”, silos segatura e bruciatore a combustibile solido da ubicarsi in Comune di Pretoro (CH), Via del Mezzo, così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 4.12.2002 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. 4), e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 07.02.2003, n. DF2/234:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di produzione di imballaggi personalizzati – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta GPK da ubicarsi in zona industriale villa Zaccheo del Comune di Castellalto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, ai sensi dell’ art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta GPK per l’impianti di “produzione imballaggi personalizzati”, da ubicarsi in zona industriale Villa Zaccheo -  Comune di Castellalto (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 16.10.2001 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. n. 4), e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


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DETERMINAZIONE 07.02.2003, n. DF2/235:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “frittura produzioni speciali” e “nuovi impianti produzioni speciali, lavacestelli e formazione cartoni” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ALCOOP ALLEVATORI AVICOLI da ubicarsi in Comune di Mosciano S. Angelo (TE), strada provinciale 22.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, ai sensi dell’ art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta ALCOOP ALLEVATORI AVICOLI per gli impianti di “frittura produzioni speciali, produzioni speciali, lavacestelli e formazione cartoni”, da ubicarsi in Comune di Mosciano S. Angelo (TE), strada Provinciale 22, così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva allegata alla nota della Ditta ALCOOP datata 15.11.2002 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. n. 6), e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 10.02.2003, n. DF2/236:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “trattamenti termici” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta TECNOTEMPERA SUD da ubicarsi in zona industriale Villa Zaccheo, Comune di Castellalto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di autorizzare, ai sensi dell’ art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta TECNOTEMPERA SUD per l’impianto di “trattamenti termici”, da ubicarsi in zona industriale – Villa Zaccheo - Comune di Castellalto (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   Di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E4 riportate nella tabella riassuntiva datata 5.6.2000 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. n. 4),   e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

 

Lavori di riqualificazione della strada Cappelle-Antrosano-S.Pelino- Variante – Approvazione accordo di programma.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELL’AQUILA

Visto l’Art. 34 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267;

Visto l’Art. 8ter della L.R. 12/4/1983 n. 18 nel testo coordinato con la L.R. 27/4/1995, n. 70;

Vista la Legge 25/6/1865, n. 2359;

Vista la Legge 22/10/1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 3/1/1978, n. 1;

Considerato:

-    Che per la realizzazione dei lavori necessari per il raccordo della strada indicata in oggetto alla S.P.n. 62 “PALENTINA” sono state impegnate le somme di cui al mutuo pos. n. 4321248 concesso dalla Cassa DD.PP. in data 23/6/1998;

-    Che in data 23/9/2002, ai fini della realizzazione dei lavori sopra indicati, trattandosi di opere da realizzare in variante allo strumento urbanistico è stato stipulato apposito Accordo di Programma al sensi dell’Art. 34 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267;

-    Che tale Accordo determina la variazione dello strumento urbanistico comunale di Scurcola Marsicana;

Vista la deliberazione Consiliare n. 48 del 26/10/2002 del Comune di Scurcola Marsicana con la quale è stato ratificato, nei termini previsti, dal Consiglio Comunale l’Accordo di Programma medesimo;

DECRETA

1)   Di approvare l’Accordo di Programma stipulato in data 23/9/2002 per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto completo di verbali, atti, provvedimenti, documenti e progetto ad esso materialmente allegati, ovvero dichiarati farne parte integrante, anche se non materialmente acclusi;

2)   Di dare atto, ai sensi dell’Art. 1 della L. 3/1/78, n. 1, dell’Art. 8ter della L.R. 18/1983 nel testo integrato con  la L.R. 70/1995, nonché del comma 6 dell’Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, che l’approvazione delle opere previste nell’Accordo di Programma e nel progetto esecutivo ad esso allegato equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse;

3)   Che venga determinato, attraverso il presente provvedimento, la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Scurcola Marsicana e sostituita la relativa  concessione edilizia;

4)   Di far ricorso, ai sensi delle Leggi vigenti, al procedimento espropriativo ed all’occupazione d’urgenza delle aree individuate nel piano particellare d’esproprio di cui è corredato il progetto esecutivo;

5)   Di stabilire, ai sensi dell’Art. 13 della Legge 25/6/1865, n. 2359, la durata dell’occupazione d’urgenza degli immobili in tre anni dall’immissione in possesso che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del relativo Decreto del Presidente della Giunta Provinciale salvo eventuali proroghe concesse a norma di Legge;

6)   Di fissare, salvo eventuali proroghe concesse a norma di Legge, i seguenti termini per i lavori e le espropriazioni:

-    Inizio lavori entro 3 mesi dall’immissione in possesso e loro ultimazione entro 180 giorni dal verbale di consegna dei lavori di cui all’Art. 130 del D.P.R.554/99;

-    Avvio delle procedure espropriative entro tre mesi dalla data del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale e liquidazione delle relative indennità entro e non oltre il termine di tre anni dall’immissione in possesso;

-    Completamento delle pratiche espropriative entro tre anni dal loro inizio.

IL PRESIDENTE

Dott. Palmiero SUSI




COMUNE DI BARISCIANO (AQ)

 

Tariffe gas metano in vigore al 01.01.2003.

In applicazione a quanto fissato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con le deliberazioni n. 52 del 22.04.99 – art. 3.2, n. 237 del 28.12.00 – art. 14 – e successive modifiche e integrazioni, le tariffe da applicarsi sui consumi agli utenti nell’ambito tariffario comprendente il Comune di Barisciano, dal 01.01.2003, imposte incluse e salvo conguaglio, risultano come di seguito.

numero

SCAGLIONE

Opzione Tarrifaria

Tariffe di Fornitura Finale
(comprende quota di:distribuzione, vendita e mat. Prima)

E/MJ

Minimo
MJ

Massimo
MJ

Quota fissa

E/cl. Annuo

Tariffe di distribuzione
E/MJ

1

1

10.000

24,00

0,003581

0,010070

2

10.001

60.000

24,00

0,002705

0,009194

3

60.001

400.000

24,00

0,002542

0,009031

4

400.001

-

24,00

0,002438

0,008927

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nella Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 122/02 del 26.06.2002 e tengono inoltre conto delle Delibere della stessa Autorità n. 147/01 del 27.06.01, n. 320/01 del 27.12.01, n. 25/02 del 27.02.02 relative alle variazioni intervenute sul prezzo della materia prima.



COMUNE DI CEPAGATTI (PE)

 

- Avviso di adozione variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale – Ditta SO.PE.A. Sas di Partenza Paola & C.

Area Urbanistica e Sportello Unico per le Attività Produttive

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale di Cepagatti con deliberazione n. 55 del 22/10/2002, ha adottato la variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale per: “Sportello Unico per le Attività produttive. Adozione Variante parziale al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 440/2000 e dell’art. 10 della L.R. 70/95, per la installazione di un impianto di distribuzione GPL per autotrazione  - Ditta SO.PE.A. Sas di Partenza Paola & C.;

Che la deliberazione, il verbale della conferenza di servizi tenutasi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 440/2000 e gli elaborati costituenti la variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 9 della L. 1150/42, dell’art. 25 del D.Lgs. 112/98 e dell’art. 5 del D.P.R. 440/200, sono depositati presso la Segreteria Comunale del Comune di Cepagatti, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 14.02.03, durante i quali chiunque ha la facoltà di prendere visione. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale. Si precisa che le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, dopo tale termine, saranno irricevibili

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA

Dott. Arch. Francesco Chiavaroli



COMUNE DI CEPAGATTI (PE)

 

- Avviso di adozione variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale – Piano di lottizzazione convenzionato per attività produttive.

Area Urbanistica e Sportello Unico per le Attività Produttive

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale di Cepagatti con deliberazione n. 5 del 28.01.2003, ha adottato la variante parziale al vigente Piano regolatore Generale per: “Sportello Unico per le Attività produttive. Piano di lottizzazione convenzionato per attività produttive, in variante al vigente P.R.G. in località Piano Marino, per l’insediamento di n. 15 attività produttive. Adozione Piano di lottizzazione in variante al vigente P.R.G. ai sensi L.R. 18/83 modificato ed integrato L.R. 70/95;

Che la deliberazione, il verbale della conferenza di servizi tenutasi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 440/2000 e gli elaborati costituenti la variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 9 della L. 1150/42, dell’art. 25 del D.Lgs. 112/98 e dell’art. 5 del D.P.R. 440/2000, sono depositati presso la Segreteria Comunale del Comune di Cepagatti per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 14.12.2003 durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale. Si precisa che le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, dopo tale termine saranno irricevibili.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA

Dott. Arch. Francesco Chiavaroli



COMUNE DI COLLEDARA (TE)

 

Decreto n. 336/2003 concernente l’espropriazione di alcuni terreni occorrenti per la sistemazione di alcune strade in Colledara e frazioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Omissis

DECRETA

Art. 1 La misura delle indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, é indicata nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto oltre i rimborsi di qualunque importo previsti dall’ultimo comma dell’Art.16 della legge n. 865 nonché ogni altra somma prevista dalle vigenti norme.

Art. 2 Il funzionario responsabile dell’Ufficio tecnico, comunicherà l’indennità determinata con il presente decreto alle ditte interessate nelle forme previste per gli atti processuali civili.

Art. 3 I proprietari, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di cui al 1° comma dell’art. 11 della Legge 865/71 dovranno comunicare a questo Comune se intendono accettare l’indennità provvisoria, in caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.

Art.4 Il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Colledara lì, 10 Febbraio 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

De Flaviis Geom. Mauro

 

Comune di Colledara

Sistemazione di strade comunali

Offerta Indennità Provvisoria:

-    Cipriani Roberto n. Colledara il 17.02.1962, Fg. 15 particella n. 531 Sup.Espropriata mq. 110 indennità Euro 36,92;

-    Catalogna Adele 05.11.1925, Attilio 9.3.31, Concetta 19.3.30, Gemma n.15.11.1938 tutti nati a Colledara, De Sanctis Antonio n. Teramo il 18.07.1938, Catalogna Giuseppe 24.05.27, Maria n. 25.05.36, Paolo 6.12.1923, Umberto 25.7.29, Zampini Peppino nato il 14.11.10 tutti nati a Colledara, Fg.15 particelle n. 718 Superficie da occupare mq. 60 indennità Euro 20,14 - Fg.15 par­ticella n.719 Sup. da occupare mq. 60 indennità Euro 20,14;

-    Basile Armando nato a Civitaquana il 15.03.44, Tartaglione Rita n., Ceppo Morelli 20.02.42 Fg.15 particella n. 716 Sup. da occupare mq. 50 indennità Euro 16,78;

-    De Simone Maria n. 11.03.36 per 1/4, Melchiorre Pasqua fu Berardo usuf., Nenaguale Caterina comp.12/14, Emilia per 12/14, Franceschino per 12/14 fu Giustino, Menaguale Giuseppe fu Giuseppina per 12/l4 Menaguale Giustino n. Germania il 23.1.68 per 1/14, Menaguale Mario per 12/14, Umberto per 12/14 fu Giustino Fg.15 parti­cella n. 194 Sup. da occupare mq. 50 indennità Euro 16,78;

-    Di Martino Ezio n. Colledara il 25.03.59 per l/4, Spinosi Adriana n. Svizzera 13.04.1966 per 1/4, Spinosi Vincenzo nato a Colledara 25.09.1960 per 2/4 Fg.15 particella n. 250 Sup. da occupare mq. 90 indennità Euro 46,48, Fg.15 particella n. 253 Sup. da occupare Mq. 30 indennità Euro 15,49, Fg.15 particella n. 483 sup. da occupare mq. 60 indennità Euro 17,04;

-    Di Francesco Pietro n. 26.03.40 per 1/2, Di Martino Ezio nato 25.03.59 per 1/2 Colledara Fg.15 particella n. 254 sup. da occupare mq. 60 indennità Euro 30,99;

-    Romagnoli Maria n. Tossicia il 24.03.27, Tiberii Pasquale Gabrie­le n. Colledara 16.04.22 Fg.15 particella n. 256 Sup.da occupare mq. 30 indennità Euro 15,49;

-    Di Giuseppe Nardino n. Colledara il 01.12.49 Fg.15 particella 257 Sup. da occupare mq. 12 indennità Euro 6,21;

-    Di Giuseppe Nardino n.01.12.1949, Donatucci Costanza 11.9.55 per 1/2 nati a Colledara FG. 15 particella n. 258 Sup. da occupare mq.10 indennità Euro 5,16;

-    Micochero Angela Maria n. 31.12.1894 Usuf., Mucciarelli Francesco n. 28.4.33 per 15/36, Luigi 6.10.30 per 6/36, Paolo n. 11.8.22 per i propri diritti tutti nati a Colledara, Verzilli Carina n. Tossicia il 27.01.31 per 9/36 FG. 11 particella n. 70 Sup.da occupare mq. 180 indennità Euro 60,42;

-    Di Odoardo Sabatino n. Colledara il 14.05.28 Fg.1l particella n. 68 Sup. da occupare mq.50 indennità Euro 20,14;

-    Botta Benedetto ved. Micochero usuf. Micochero Lucio n. Colledara il 13.12.50 Fg.11 particella n. 62 Sup. da occupare mq. 80 in­dennità Euro 26,86;

-    Micochero Giuseppe n. 17.9.48 per 1/3, Lucio 13.12.50 per 1/3 Sacco Eva n.  4.4.26 per 1/3 tutti nati a Colledara, FG.1l parti­cella n. 263 Sup. da occupare mq. 70 indennità Euro 23,51;

-    Di Nicola Donato n. 05.07.31 prop., Scocchia Laura Palmina n. 09.04.11 Usuf. nata a Colledara Fg.9 particella n. 176 Sup. da occupare mq. 250 indennità Euro 58,11;

-    Macrini Luisa n.21.9.23, Petrucci Pierino n. 17.3.24 nata a Castiglione Messer Raimondo Fg. 9 particella n. 175 Sup. da occupare mq. 200 indennità Euro 56,81;

-    Cotta Costanzo,Vito Antonio n. Colledara 15.1.38 Fg. 9 parti­cella n. 367 Sup. da occupare mq. 8 indennità Euro 2,27;

-    Antenucci Teresa usuf., Di Odoardo Teresa fu Paolocone, Varas­si Enrico n.12.09.30 Fg. 9 particella n. 293 sup. da occupare mq. 8 indennità Euro 4,13;

-    Dezii Anna n. 7.1.48 per l/3, Aurelio 10.2.51 per 1/3, Rocco n. 15.08.16 per 1/3, Fg. 9 particella n. 294 Sup.da occupare mq. 4 indennità Euro 2,06, Fg.9 particella n. 304 sup. da occupare mq. 8 indennità Euro 63,01;

-    Di Odoardo Anna n. Colledara il 02.10.21 Fg. 9 particella n. 295 Sup. da occupare mq. 10 indennità Euro 3,36, Fg. 9 particella n. 298 Sup. da occupare mq. 68 indennità Euro 14,05, Fg. 9 particella n. 300 Sup. da occupare mq. indennità Euro 31,55, Fg. 9 particel­la n. 312 Sup. da occupare mq. 26 indennità Euro 205,11, Fg.10 par­ticella n. 78 Sup. da occupare Mq. 10 indennità Euro 3,35;

-    Brandimarte Liliana n. Roseto il 13.05.48, Varrassi Oddino n. Colledara il 5.5.40 Fg. 9 particella n. 299 Sup. da Occupare mq. 10 indennità Euro 78,89;

-    Dezii Rocco nato a Colledara il 15.08.1916 Fg.9 particella n. 301 Sup. da occupare mq.18 indennità Euro 142,01;

-    De Dominicis Maria - Nicola fu Vincenzo usuf. Zappini Giovanna, Ida, Maria, Peppino fu Giuseppe Fg. 9 particella n. 302 Sup. da occupare mq. 11 indennità Euro 86,78;

-    Panciotti Domenico n. Colledara il 6.6.46 Fg. 9 particella n. 303 Sup. da occupare mq. 12 indennità Euro 94,67;

-    Catalogna Maurizio n.13.8.53 e Tullii Giuseppina 15.12.55 a Colledara Fg. 9 particella n. 305 Sup. da occupare mq. 8 indennità Euro 63,01;

-    Di Liberatore Alberia fu Giuseppe Usuf., Germini Ivana n. 5.5.56 per 2/20, Maria n. 15.08.51 per 2/20, Vincenzina n. 2.7.52 per 2/20 nati in Francia, Mucciarelli Angela per 4/20, Antonio per 4/20, Armando per 4/20 fu Giovanni, Mucciarelli Domenica per 12/20, Giacinta per 12/20 fu Giuseppe Mucciarelli Giselda per 4/20, Giuseppe per 4/20 fu Giovanni, Mucciarelli Ines n. Colledara il 11.4.31, per 2/20, Mucciarelli Leda per 4/20, Maria per 4/20, Nella per 4/20 fu Giovanni, Mucciarelli Vincenzo fu Giuseppe per 12/20, Fg.9 particella n. 311 Sup. da occupare mq. 30 indennità Euro 237,44, Fg. 9 particella n. 368 Sup. da occupare mq. 71 indennità Euro 560,01;

-    Di Giuseppe Maria Santina n. Colledara il 14.06.38, Fg. 9 particella n. 309 Sup. da occupare mq. 50 indennità Euro 394,44;

-    Antenucci Giustino usuf.,Antenucci Letterina Maria n. Colledara il 13.11.1926 Fg.10 particella n. 15 Sup. da occupare mq. 70 indennità Euro 23,51;

-    Mucciarelli Michelangelo n. Colledara il 28.09.1940 Fg.12 particella n. 277 Sup. da occupare mq. 40 indennità Euro 11,36.




COMUNE DI LUCO DEI MARSI (AQ)

 

Tariffe gas metano in vigore al 01.01.03.

In applicazione a quanto fissato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con le Deliberazioni n. 52 del 22.04.99 – art. 3.2, n. 237 del 28.12.00 – art. 14 – e successive modifiche e integrazioni, le tariffe da applicarsi sui consumi agli utenti nell’ambito tariffario della Società Comune di Luco dei Marsi comprendente i Comuni di Luco dei Marsi e di Trasacco, dal 01.01.2003, imposte escluse e salvo conguaglio, risultano come di seguito:

numero

SCAGLIONE

Opzione Tarrifaria

Tariffe di Fornitura Finale
(comprende quota di:distribuzione, vendita e mat. Prima)

E/MJ

Minimo

MJ

Massimo

MJ

Quota fissa

E/cl. Annuo

Tariffe di distribuzione
E/MJ

1

1

10.000

26,40

0,002858

0,009337

2

10.001

60.000

26,40

0,001085

0,007564

3

60.001

400.000

26,40

0,000914

0,007393

4

400.001

-

26,40

0,000562

0,007041

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nella Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 122/02 del 26.06.2002 e tengono inoltre conto delle Delibere della stessa Autorità n. 147/01 del 27.06.01, n. 320/01 del 27.12.01, n. 25/02 del 27.02.02, n. 70/02 del 23.04.02, n. 121/02 del 26.06.02 e n. 229/02 del 23.12.02 relative alle variazioni intervenute sul prezzo della materia prima.


COMUNE DI MONTEREALE (AQ)

 

Tariffe gas metano in vigore al 01.01.03.

In applicazione a quanto fissato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con le Deliberazioni n. 52 del 22.04.99 – art. 3.2, n. 237 del 28.12.00 – art. 14 – e successive modifiche e integrazioni, le tariffe da applicarsi sui consumi agli utenti nell’ambito tariffario comprendente il Comune di Montereale, dal 01.01.2003, imposte escluse e salvo conguaglio, risultano come di seguito:

numero

SCAGLIONE

Opzione Tarrifaria

Tariffe di Fornitura Finale
Tariffe di Fornitura Finale
(comprende quota di:distribuzione, vendita e mat. Prima)

E/MJ

Minimo

MJ

Massimo

MJ

Quota fissa

E/cl. Annuo

Tariffe di distribuzione
E/MJ

1

1

10.000

30,99

0,002652

0,008935

2

10.001

60.000

30,99

0,002434

0,008717

3

60.001

200.000

30,99

0,002248

0,008531

4

200.001

-

30,99

0,002046

0,008329

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nella Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 122/02 del 26.06.2002 e tengono inoltre conto delle Delibere della stessa Autorità n. 147/01 del 27.06.01, n. 320/01 del 27.12.01, n. 25/02 del 27.02.02, n. 70/02 del 23.04.02, n. 121/02 del 26.06.02 e n. 229/02 del 23.12.02 relative alle variazioni intervenute sul prezzo della materia prima.



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI (CH)

 

Attuazione comparti edilizi del vigente P.R.G.: approvazione definitiva art. 3 N.T.A. – Delibera di C.C. n. 7 del 21.02.2003.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-    … il comma aggiunto all’art. 3 delle NTA del vigente PRG con delibera consiliare n. 19 del 28.05.2002, viene riformulato ed approvato definitivamente…

Omissis

-    di dare atto che sarà successivamente seguita la procedura di cui all’art. 43 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 ai fini dell’efficacia della norma in parola.

Omissis



ENEL DISTRIBUZIONE SPA

LAZIO ABRUZZO MOLISE L'AQUILA

 

Avviso per la costruzione di nuove linee MT 20 Kv in cavo aereo ed in cavo interrato per raccordi alla nuova Cabina Primaria di San Pio delle Camere. Comuni interessati: Fagnano Alto – Prata D’Ansidonia – San Pio delle Camere.

L’ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Territoriale Lazio, Abruzzo e Molise, Zona di L’Aquila, con sede in L’Aquila, loc. Campo di Pile, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n. 83.

RENDE NOTO

Che con domanda in data 10.02.2003 inoltrata alla Regione Abruzzo – Servizio Tecnico del Territorio, Ufficio Attività Tecniche, ex Genio Civile di L’Aquila, ha chiesto l’autorizzazione alla Costruzione di nuove linee MT 20 Kv in cavo aereo interrato per raccordi alla nuova Cabina Primaria di San Pio delle Camere.

Con la stessa istanza l’ENEL ha chiesto che tutte le opere vengano dichiarate di pubblica utilità ed inamovibili ai sensi e per gli effetti della Legge n. 2359 del 25.06.1965, dell’art. 9 del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965 e degli artt. 10 e 14 della L.R. n. 83 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. 132 del 23.12.99.

Con altra istanza, di pari data, ha chiesto che sia autorizzata in via provvisoria all’inizio immediato dei lavori e che questi siano dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.P.R. n.  342 del 18.3.1965 e dell’art. 11 della L.R. n. 83 del 20.9.1988, integrata e modificata dalla L.R. 132 del 23.12.99.

La costruzione dei suddetti elettrodotti è necessaria per i motivi anzidetti.

Le caratteristiche principali della linea sono le seguenti:……..

Omissis

Le domande con la descrizione del tracciato, saranno depositati presso il Servizio Tecnico DEL Territorio (ex Genio Civile) di L’Aquila per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.

Ai sensi dell’art. n. 5 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all’Ufficio predetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, corredato da una corografia con il tracciato dell’impianto elettrico, sarà pubblicato anche sull’Albo  Pretorio dei Comuni interessati.

Con osservanza.

L’Aquila, lì 10 febbraio 2003

IL RESPONSABILE

Giorgio Gavelli