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pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in
generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende,
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atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste
di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con
tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso
Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia,
di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato
unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81
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AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella
parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti
dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali –
integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei
cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello
Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli
annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui
inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti
della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli
interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i
provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di
controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati:
gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della
Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di
rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la
Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità
dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri
Straordinari e Speciali.
SOMMARIO
Leggi,
Regolamenti ed Atti della Regione
LEGGI
LEGGE REGIONALE 17.04.2003, n. 7:
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005
della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale). ………………………………………Pag. 2
LEGGE REGIONALE 17.04.2003, n. 8:
Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2003 – Bilancio pluriennale
2003-2005……………………………………………………………………………………..…….Pag. 66
PARTE PRIMA
LEGGI,
REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE
LEGGI
LEGGE REGIONALE 17.04.2003, n. 7:
Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge
finanziaria regionale).
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni finanziarie
Art. 1
1. E' autorizzata,
per l'anno 2003, l'iscrizione di € 222.565,00 nell'ambito della UPB 10 01 005
sul Cap. 61663 denominato "Contributo a favore dell'Accademia
Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine" quale contributo
della Regione Abruzzo per il pagamento della rata del mutuo contratto
dall'Accademia stessa ai sensi della L.R. 9.2.2000, n. 4.
2. La restante
parte dello stanziamento iscritto sul medesimo Cap. 61663 segue le discipline
previste dalle LL.RR. 11 settembre 1996, n. 87 e 16 settembre 1997, n. 100.
3. Il secondo comma dell’art. 13 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è abrogato.
Art. 2
1. Il contributo
previsto sul Cap. 51611 dall'art. 1, comma 1, della L.R. 2 novembre 1994, n. 74
concernente: "Contributo all'Associazione CIAPI di Chieti - Pescara, così
come modificato dall'art. 9 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, per gli anni 2003
e 2004, è fissato in € 774.438,27.
2. Le erogazioni semestrali, conseguentemente, ammontano ciascuna ad € 387.219,13.
Art. 3
1. Il contributo
previsto sul Cap. 71571 dall'art. 5 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Prospetto
"A") è ridotto per l'anno 2003 ad € 193.671,25.
2. Lo stanziamento
del Cap. 121541 previsto per gli interventi a sostegno delle aree montane di
cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è ridotto, per gli
anni 2003 e 2004, ad € 78.125,00.
3. Lo stanziamento
del Cap. 122344 previsto per gli interventi a sostegno delle aree montane di
cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è ridotto, per gli
anni 2003 e 2004, ad € 245.000,00.
4. Lo stanziamento
del Cap. 152121 previsto per l'anno 2003 dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2001,
n. 41 concernente: "Realizzazione dei fogli geologici alla scala 1:50.000
n. 378 Scanno, n. 349 Gran Sasso d'Italia, n. 351 Pescara e n. 339 Teramo della
Carta geologica nazionale" è ridotto ad € 161.000,00.
Art. 4
1. La L.R. 29
dicembre 2000, n. 121 concernente: “Finanziamento ai Gruppi Consiliari per
l’elaborazione dello Statuto regionale” è rifinanziata per l’anno 2003 con la
somma di € 103.300,00 che trova capienza nello stanziamento della U.P.B. 01 01 005.
2. Gli artt. 8, 9,
10 e 11 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 77, concernenti l'istituzione di stages
formativi presso la Regione Abruzzo, modificati ed integrati dalle LL.RR 10
maggio 2002, n. 7 e 10 luglio 2002, n.14, sono rifinanziati per l’anno 2003 con
la somma di € 475.140,44 che trova capienza nello stanziamento della U.P.B. 01
01 005.
3. Il comma 1
dell’art. 20 della L.R. 21 luglio 1999, n.44 è sostituito da quanto contenuto
nel comma 1 dell'art. 14 della medesima legge.
4. Al 1° comma
dell’art. 1 della L.R.14 maggio 1985, n.38 dopo le parole “di ogni ordine e grado” sono aggiunte le seguenti:
“istituisce stages, borse di studio, premi ed altri riconoscimenti”; la spesa
conseguente , stimata per l’anno 2003 in € 35.000,00, trova capienza nello
stanziamento iscritto nella UPB 01 01 005 per il medesimo anno, per gli anni successivi
si provvede con legge di bilancio.
Art. 5
1. E' autorizzata
per l'anno 2003 l'iscrizione dello stanziamento di € 218.000,00 nell'ambito
della UPB 02 02 005 sul Cap. 12108
per la promozione internazionale dell'immagine dell'Abruzzo tramite
testimonial.
2. E’ altresì
autorizzata, per l’anno 2003, l’iscrizione dello stanziamento di € 35.000,00
nell’ambito della UPB 01 01 005; per gli anni successivi si provvede con legge
di bilancio.
3. Al 1° comma
dell’art. 2 della L.R. 30 novembre 1973, n. 43 dopo la parola “funzioni” sono
aggiunte le seguenti:“ ed iniziative volte alla promozione internazionale
dell’Abruzzo”.
Art. 6
1. La promozione di
iniziative imprenditoriali eco-compatibili nel territorio dei parchi e delle
riserve naturali e quella riguardante l’imprenditorialità femminile innovativa,
continuano a trovare la loro disciplina, rispettivamente, nella L.R.
17.12.1996, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella L.R.
22.12.1195, n. 143, così come modificata dalla L.R. 16.9.1997, n. 96, fino al
31.12.2005.
Art. 7
1. Le Commissioni
provinciali e regionali per l’artigianato già costituite continuano a funzionare
fino all’insediamento delle nuove Commissioni.
2. L’insediamento
delle nuove Commissioni dovrà avvenire, in ogni caso, entro il termine di 12
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Qualora durante
la fase transitoria i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le
funzioni di presidenza sono assunte dal Vice-Presidente o in sua assenza, dal
membro più anziano in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 8
1. La Regione
Abruzzo al fine di promuovere ed agevolare le produzioni cinematografiche ed
audiovisive realizzate sul territorio regionale concede un finanziamento di €
70.000,00 all’Abruzzo Film Commission.
2. In caso di
mancata costituzione della commissione di cui al comma 1, entro il 30 settembre
2003, il finanziamento viene erogato alle Associazioni di cui alla L.R.
98/1999.
3. L’onere
derivante dal precedente comma 1 trova copertura finanziaria con quota parte dello stanziamento iscritto
nell’ambito della UBP 10 02 009 sul Cap. 62423 denominato “Contributi per le
attività cinematografiche audiovisive e multimediali – L.R. 3.11.1999, n. 98”.
Art. 9
1. Il comma 2 dell’art. 56 della L.R. 62/83 concernente “Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali” è sostituito dal seguente:
“2. A partire dal 1° gennaio 2003 l’acconto è costituito dalla somma corrispondente al 95% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l’anno precedente, moltiplicato per le decorrenze effettive dell’anno precedente, salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell’anno di riferimento ed è erogato in rate trimestrali anticipate.”.
Art. 10
1. All’art. 7 della
L.R. 5.5.1998, n. 39 è aggiunto il seguente comma:
“6. A partire dall’anno 2003
l’onere per i prestiti di cui al comma 1 dell’art. 2 della presente legge trova
copertura nello stanziamento del Cap. 252434 - UPB 08 02 013, di nuova
istituzione denominato: “Contributi in conto capitale in favore delle
Cooperative di garanzia dei commercianti - art. 2, comma 1, L.R. 39/98”;
l’onere per gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 2 della presente legge
trovano copertura nello stanziamento del Cap. 251685 - UPB 08 01 008 ridenominato
“Contributo alle Cooperative di garanzia dei commercianti in conto interessi
per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse - art. 2, comma 2, L.R. 39/98”.
Art. 11
1. La Regione
Abruzzo, allo scopo di favorire la piena valorizzazione del patrimonio
storico-artistico-culturale dell'Abruzzo, in un Quadro di cooperazione tra
amministrazione statale ed enti locali, assegna un contributo di € 30.000,00 al Consorzio dei Beni Culturali
della Provincia di L'Aquila, ente riconosciuto con Decreto Prefettizio n.
7132/II del 30.4.82, e un contributo di
€ 30.000,00 al Consorzio del Beni Culturali della Provincia di Teramo, ente riconosciuto
con Decreto Prefettizio n° 3057/II del 28.3.84 per le spese di gestione e di
funzionamento degli stessi.
2. Tale contributo
è incompatibile con ogni altra forma di sostegno finanziario regionale indirizzato
alle stesse finalità.
3. La concessione e
la liquidazione del contributo nonché l’erogazione di una sua anticipazione del
50% sarà effettuata mediante Ordinanza Dirigenziale del Dirigente del Servizio
Beni Culturali della Giunta regionale, dopo che i Consorzi in parola avranno
inviato, entro 45 gg. dalla data di pubblicazione sul BURA della presente
legge, pena la decadenza del contributo stesso, la seguente documentazione
debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente:
a) richiesta
di concessione del contributo;
b) relazione
illustrativa sull'articolazione della gestione e del funzionamento;
c) copia
conforme del piano economico-finanziario previsionale della spesa
(entrate-uscite) debitamente approvato dagli organi dell'ente;
d) copia
conforme dello Statuto.
4. Il saldo della contribuzione assegnata avverrà mediante le modalità sopra descritte, a presentazione della seguente documentazione debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente:
a) richiesta
di saldo del contributo;
b) relazione
particolareggiata e descrittiva;
c) copia conforme del bilancio
consuntivo 2003 debitamente approvato dagli organi dell'ente, corredato della
delibera di approvazione;
5. A pena di decadenza dal contributo e conseguente obbligo alla restituzione dell'anticipazione percepita, la suddetta documentazione deve essere inviata alla Giunta regionale - Servizio Beni Culturali - Via Roio, 12 - 67100 L'Aquila, entro e non oltre 90 giorni - farà fede la data del timbro postale - dalla data di approvazione del bilancio consuntivo dei rispettivi Consorzi.
6. All'onere
finanziario derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato per
l'anno 2003 in € 60.000,00 si provvede mediante utilizzazione dello
stanziamento di cui al Cap. 61530 (UPB
10 01 004) di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributo a favore
dei Consorzi dei Beni Culturali delle Province di L'Aquila e Teramo".
Art. 12
1. E' autorizzata,
per l'anno 2003, l'iscrizione dello stanziamento di € 5.000.000,00 nell'ambito
della UPB 02 02 004 sul Cap. 12331
per gli interventi a favore dell’Area Valle Peligna – Alto Sangro.
2. La Giunta regionale, mediante adozione di specifico regolamento, adottato di intesa con le competenti Commissioni Consiliari, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l’anno 2003 sui soggetti e sulle modalità di concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma 1
Art. 13
1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'iscrizione dello stanziamento di € 5.000.000,00 nell'ambito della UPB 02 02 004 sul Cap. 12354 per gli interventi a favore delle Aree Interne.
2. La Giunta regionale, mediante adozione di specifico regolamento, adottato di intesa con le competenti Commissioni Consiliari, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l’anno 2003 sui soggetti e sulle modalità di concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma 1.
Art. 14
1. La Regione
Abruzzo, quale socio promotore del Consorzio di ricerca del Gran Sasso
costituito ai sensi della L. 29 novembre 1990, n. 366 ed essendo tenuta in base
alle previsioni della L.R. 23 luglio 1992, n. 62 ad assicurare l’equilibrio
finanziario della gestione annuale dello stesso, partecipa al ripiano del
disavanzo relativo agli esercizi 1999 e 2000 versando la propria quota pari ad
€ 20.524,00.
2. E’ autorizzata
l’iscrizione dello stanziamento suddetto nell'ambito della UPB 02 02 013 “Interventi
per la ricerca scientifica” sul Cap. 12499,
di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Finanziamento straordinario,
in qualità di socio promotore, al Consorzio di ricerca del Gran Sasso – L.R.
23.7.1992, n. 62”, del bilancio per l’esercizio 2003.
Art. 15
1. La Regione
Abruzzo destina l’importo di €
100.000,00 nell’ambito dello stanziamento iscritto al Cap. 21625 – UPB 13 01
002 – denominato “Interventi per i
cittadini abruzzesi emigrati” per interventi in favore delle comunità dei
cittadini abruzzesi residenti in Argentina ed in Venezuela, per il noto stato
di difficoltà finanziare esistente nei suddetti paesi.
Art. 16
1. E’ autorizzata,
per l'anno 2003, l’iscrizione dello stanziamento di € 5.267.861,00 nell'ambito
della UPB 11 02 005 “Interventi per la stabilizzazione e la ricollocazione dei
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili” sul Cap. 22446 di nuova istituzione ed
iscrizione denominato: “Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori
reimpegnati in attività socialmente utili".
Art. 17
1. Regione Abruzzo,
al fine di migliorare la rioccupabilità dei lavoratori socialmente utili
transitori in attività, promuove un'azione consistente nella realizzazione,
insieme ad Italia Lavoro, Agenzia tecnica del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali, di un "progetto professionale" a favore dei
lavoratori suddetti.
2. Tale progetto
prevede:
a. colloqui
strutturati e finalizzati all'approfondimento della conoscenza del lavoratore
con l'utilizzo di metodologie di rilevazione delle caratteristiche socio
culturali che ne definiscono il profilo sociale e professionale;
b. costruzione
di un progetto individuale finalizzato all'inserimento lavorativo.
3. E’ autorizzata,
per l'anno 2003, l’iscrizione dello stanziamento di € 300.000,00 nell'ambito
della UPB 11 02 002 sul Cap. 22447, di
nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Interventi per la
riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori socialmente utili".
Art. 18
1. Limitatamente
all’esercizio 2003 il contributo di cui all’art.1 della L.R. 2.11.1994, n. 74,
così come rideterminato dalla presente legge sul Cap. 51611 è incrementato di
una somma pari a € 388.000,00 destinati alla copertura di oneri finanziari
relativi al personale dell’Associazione CIAPI temporaneamente utilizzato, a far
data dall’1.1.2003, presso gli Uffici della Direzione Politiche Attive del
Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione.
2. La copertura
finanziaria dell’incremento proposto viene assicurata diminuendo di pari
importo i capitoli di spesa di competenza della Direzione Politiche Attive del
Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, come di seguito riportato:
- UPB 11 02
002 Cap. 22438 - € 88.000,00 in diminuzione
- UPB 11 02
002 Cap. 22447 - € 300.000,00 in diminuzione (nuovo capitolo istituito
dall’art. 17).
Art. 19
1. E' concesso, per
gli anni 2003 e 2004, un contributo annuale di € 100.000,00 a favore dell'Uruguay
per la costruzione di un centro Comunitario di formazione rurale presso la
regione Florida.
2. La copertura
finanziaria è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito
della UPB 01 01 007 sul Cap. 61637 denominato: "Intervento regionale
a favore della cooperazione dei paesi in via di sviluppo".
Art. 20
1. La Regione
Abruzzo, in considerazione del grande rilievo storico e culturale, concede un
contributo straordinario per il funzionamento del Museo delle Ceramiche di
Castelli.
2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 10 01 004 sul Cap. 61668, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Contributo straordinario in favore del Museo delle Ceramiche di Castelli", del bilancio per l’esercizio 2003.
Art. 21
1. E’ concesso, per l’anno 2003, un contributo di € 150.000,00 all’Associazione Banco Alimentare dell’Abruzzo Onlus ed un contributo di € 50.000,00 al Centro di accoglienza Il Celestino e Mensa di Celestino
2. La copertura finanziaria è assicurata nello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 13 01 003 - Cap. 71520 denominato: "Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale".
Art. 22
1. La Regione
Abruzzo istituisce il Servizio di psicologia scolastica.
2. E’ autorizzata
l’iscrizione dello stanziamento di € 25.000,00 nell'ambito della UPB 13 01 003
sul Cap. 71660, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Istituzione
del Servizio di Psicologia Scolastica” del bilancio per l’esercizio 2003.
3. Allo stato di
previsione della spesa del bilancio 2003 sono apportate le seguenti variazioni:
- lo
stanziamento del Cap. di spesa 11215 - UPB 02 01 005, denominato “Spesa per il
funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi
della Giunta regionale” è ridotto dell’importo di € 25.000,00;
- è istituito
il capitolo di spesa 71660 - UPB 13 01 003, denominato “Istituzione del Servizio
di Psicologia Scolastica” con uno stanziamento pari a € 25.000,00.
Art. 23
1. Al fine di
consentire il completamento degli interventi strutturali e di adeguamento funzionale
degli immobili della soppressa Opera Nazionale Pensionati d’Italia (ex ONPI),
attribuiti ai rispettivi Comuni ai sensi della L.R. 7 marzo 2000, n. 21, ivi
compresi interventi ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria
all’attivazione e/o al potenziamento dei servizi assistenziali erogati, è
concesso, per l’anno 2003, un contributo una tantum nella seguente misura:
- Comune di
Spoltore (PE) – Struttura di Caprara – € 225.000,00.
2. All’erogazione
provvederà il competente Servizio della Direzione regionale Politiche Sociali
su presentazione di apposita istanza corredata di provvedimenti di approvazione
delle opere da eseguire e/o in corso di esecuzione, di relativo “Quadro
Economico”, di dettagliata “Relazione” e di “Dichiarazione del legale
rappresentante dell’ente” attestante l’insussistenza di cumulo con analoghi
contributi da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonché di “Quadro
riassuntivo dei finanziamenti” precedentemente ricevuti dalla Regione Abruzzo
per interventi straordinari sulle medesime strutture con indicazione del loro
utilizzo.
3. Gli enti
beneficiari del contributo sono tenuti alla rendicontazione delle somme
mediante trasmissione al predetto competente Servizio degli atti di
approvazione dello “Stato finale” e del “Certificato di regolare esecuzione”
delle opere realizzate.
4. Resta in ogni
caso ribadito il vincolo di destinazione e di inalienabilità dei beni
attribuiti ai predetti Comuni.
5. La copertura
finanziaria è assicurata con corrispondente stanziamento di € 225.000,00
iscritto nell’ambito della UPB 13 02 003 – Cap. 72310 denominato: “Contributo
per l’attribuzione e la gestione dei beni della soppressa Opera Nazionale
Pensionati d’Italia (ex ONPI) – L.R. 7 marzo 2000, n. 21.
Art. 24
1. Al fine di
concedere i contributi per la realizzazione degli interventi previsti dalla
L.R. 10 luglio 2002, n. 15 concernente "Disciplina delle acque minerali e
termali" è autorizzata l'iscrizione della somma di € 560.000,00
nell'ambito della UPB 12 02 006 "Interventi per la qualificazione e lo
sviluppo del termalismo" sul Cap. 82411, di nuova istituzione e
iscrizione, denominato "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo del
termalismo", del bilancio per l'esercizio 2003.
2. Il 5° comma dell’art.
3 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 è sostituito dal seguente: "5. Lo
sviluppo termale viene affidato alla Direzione Attività Produttive: nei
procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione .acquisisce il
parere della Direzione Turismo".
3. All’art. 67
della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 viene aggiunto il seguente 3° comma: "3.
Le funzioni di cui ai precedenti commi sono attribuite alla Direzione Attività
Produttive; nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione
acquisisce il parere della Direzione Turismo".
4. Tutti i
riferimenti al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Direzione
Attività Produttive, contenuti nel testo normativo della L.R. 10 luglio 2002,
n. 15 sono da intendersi "Direzione Attività Produttive".
5. La Direzione
Attività Produttive, con successivi adempimenti, attribuirà le funzioni di cui
alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15 ai Servizi rispettivamente competenti per
materia.
6. Con successivi
provvedimenti amministrativi da emanarsi secondo le procedure di cui alla L.R.
77/1999 e successive modifiche la Direzione Attività Produttive provvederà
all'individuazione della struttura organizzativa competente allo svolgimento
delle funzioni di cui ai precedenti commi.
Art. 25
1. La L.R.
18.5.2000, n. 94 concernente: “Istituzione di borse di lavoro a favore della
utenza psichiatrica” è rifinanziata nell’anno 2003 a carico del Fondo Sanitario
regionale.
Art. 26
1. Ai sensi
dell’allegato A, parte terza della L.R. 2 luglio 1999, n. 37 concernente “Piano
Sanitario ragionale” è istituito, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, il capitolo denominato “Spese per il funzionamento della ASR –
Agenzia Sanitaria regionale Abruzzo”.
Art. 27
1. E' autorizzata, per l'anno 2003, a titolo di contributo di funzionamento e per le finalità previste dalla L.R. 18 maggio 2000, n. 98 recante: "Autorizzazione al Consorzio di bonifica del Fucino alla definizione di un organico minimo di gestione per far fronte alle attività ordinarie e straordinarie", l'iscrizione dello stanziamento di € 276.000,00 nell'ambito della UPB 07 01 014 sul Cap. 101530 che assume la seguente denominazione: "Finanziamento al Consorzio di Bonifica del Fucino".
2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 13 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica" è soppresso.
Art. 28
1. E' autorizzata, per l'anno 2003, a titolo di contributo straordinario per lo svolgimento delle attività da parte del Distretto Agroindustriale della Marsica, previste dalla L.R. 18 maggio 2000, n. 97 recante: "Individuazione, delimitazione, istituzione del distretto agroindustriale della Marsica", l'iscrizione dello stanziamento di € 41.700,00 nell'ambito della UPB 07 01 004 sul Cap. 101583, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Contributo straordinario per il funzionamento del Distretto Agroindustriale della Marsica".
Art. 29
1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 07 02 003 sul Cap. 102405 denominato: “Contributo all’Enoteca regionale di Ortona”.
2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.
Art. 30
1. E’ autorizzata,
per l'anno 2003, l’iscrizione di uno stanziamento di € 100.000,00 nell'ambito
della UPB 07 02 013 sul Cap. 142330 denominato: “Indennità per danni causati da
fermo biologico”, di cui all'art.
20 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
Art. 31
1. E’ autorizzata per l’anno 2003 l’iscrizione di € 20.000,00 nell’ambito della UPB 05 01 021 di nuova istituzione denominata “Spese per l’Autorità Ambientale” sul Cap. 151593 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Spese per le funzioni attribuite alla autorità Ambientale inerenti la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006”.
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento viene determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
Art. 32
1. Al fine dello scorrimento della graduatoria definitiva degli Enti che hanno fatto richiesta ai sensi della L.R. 84/2001 per il completamento della metanizzazione, è assegnato l'ulteriore contributo annuo ventennale pari a € 400.000,00.
Art. 33
1. La Regione
Abruzzo, per il tramite della Direzione OO.PP. e Protezione Civile, promuove la
costituzione del Coordinamento delle Università d'Abruzzo per la Ricerca
Applicata alla Mitigazione del Rischio Sismico, con sede presso la Struttura di
Protezione Civile regionale.
2. Al Coordinamento
partecipano la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi dell'Aquila per
gli aspetti relativi all'ingegneria antisismica e alla vulnerabilità del
sistema costruito, la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università
"G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara per gli aspetti relativi allo
studio e all'aggiornamento delle zone sismiche e l'Università degli studi di
Teramo per gli aspetti relativi all'elaborazione di strumenti normativi ed
assicurativi nel settore del rischio sismico.
3. Le attività di
indirizzo e coordinamento sono svolte dalla struttura di Protezione Civile
regionale, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione Civile.
4. Ai fini della
costituzione e dell'avvio del Coordinamento è autorizzata, per l’anno 2003,
l'iscrizione dello stanziamento di € 150.000,00 nell'ambito della UPB 05 02 001
sul Cap. 152437 di nuova istituzione ed iscrizione
denominato "Contributo per la costituzione del Coordinamento delle
Università d'Abruzzo per la Ricerca Applicata alla Mitigazione del Rischio Sismico”.
Art. 34
1. La Regione Abruzzo nell’ambito del programma europeo Galileo promuove la costituzione di un Consorzio abruzzese che raggruppi Università, Enti Pubblici e Imprese private al fine di realizzare uno studio di fattibilità di un ricevitore di navigazione di uso marittimo, nonché lo studio di una rete di comunicazione wireless terra – bordo – terra necessaria a realizzare un sistema di navigazione locale a elevata precisione.
2. La Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per la disciplina delle modalità per la costituzione del Consorzio e per le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1° del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, valutati per l’esercizio 2003 in € 100.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto sul Cap. di spesa 182351, UPB 06 02 001 denominato “Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento”.
Art. 35
1. La Regione
Abruzzo, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza della Giunta
regionale, nell'ambito delle finalità di promozione ambientale, procede ed
acquisire quote del Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A. per un importo
massimo di € 100.000,00.
2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell'ambito della UPB 05 02 005 sul Cap. 292421, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Spese per la partecipazione al Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A.”, del bilancio per l’esercizio 2003.
Art. 36
1. Il Cap. 152424 relativo alla L.R. 139/1998 è incrementato di € 200.000,00.
2. La Regione Abruzzo istituisce un fondo per far fronte alle esigenze ed ai danni provocati da eventi calamitosi giusto DPCM del 31 gennaio 2003, pubblicato sulla G.U. del 7.2.2003 con una dotazione, per l’anno 2003, di € 200.000,00.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad istituire nello stato di previsione della spesa un apposito capitolo con uno stanziamento di € 200.000,00.
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.
Art. 37
1. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito delle finalità di promozione ambientale, concede un contributo per investimenti al Consorzio Terre del Cerrano per un importo di € 150.000,00.
2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 150.000,00 nella UPB 05 02 005 sul Cap. 292422, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Contributo per spese di investimento al Consorzio Terre del Cerrano”, del bilancio per l’esercizio 2003.
3. La Regione Abruzzo, per il tramite della direzione affari della Presidenza della Giunta regionale, procede ad acquisire quote del Consorzio Universitario Frentano e del Consorzio Universitario del Vastese per un importo massimo di € 50.000,00 ciascuno.
4. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00 nell’ambito della UPB 02 02 013 sul Cap. 12551, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “ Spese per la partecipazione al Consorzio Universitario Frentano”.
Art. 38
1. Il riparto dei
contributi di cui al 1° comma dell'art. 1 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 95 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente: "Contributi per l'anno
1999 alle Associazioni ANFFAS, PERCORSI, BAMBINI DOWN, AFIA, SEZIONE REGIONALE
FIADDA e APTDH" e rifinanziata ai
sensi del 1° comma del precedente articolo, per l'anno 2003, è rideterminato
come da prospetto allegato sub a).
2. Nella
denominazione della legge e nel 1° comma dell'art. 1 della L.R. 27 ottobre
1999, n. 95 sono soppresse le parole "nell'anno 1999".
Art. 39
1. Ai sensi del 2°
comma dell’art. 8 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 concernente "Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo" è autorizzato il rifinanziamento delle
LL.RR. di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR.
"Allegato 1".
2. L'elenco dei
contributi regionali per opere ed infrastrutture dei piccoli comuni abruzzesi
di cui alle LL.RR. 4 ottobre 2001, n. 53 e 4 ottobre 2001, n. 56,
successivamente modificato ed integrato dalla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (All.
E), è sostituito dall'elenco di cui all'allegato sub a).
3. La denominazione
della L.R. 4 ottobre 2001, n. 56 è modificato nei seguenti termini:
"Contributi ai piccoli comuni per opere ed infrastrutture". Nel 1°
comma dell'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2001, n. 56 sono soppresse le parole
"nell'anno 2001".
4. L'elenco delle
opere ammesse al finanziamento di cui all'art. 2 della L.R. 28 settembre 2001,
n. 50 è integralmente sostituito dall'elenco di cui all'allegato sub a).
5. Nel 1° comma
dell'art. 1 della L.R. 28 settembre 2001, n. 50 sono soppresse le parole "nell'anno 2001".
6. Gli interventi
di cui alla L.R. 49/1999, L.R. 98/1999 e successive modifiche ed integrazioni e
37, 1° comma, L.R. 7/2002 sono disciplinati e finanziati come da allegato sub
b).
Art. 40
1. Lo stanziamento
previsto per il Cap. 242396
potrà essere gestito, per l'anno 2003, anche in deroga a quanto previsto
dall'art. 12, 4° comma, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, in considerazione della
prevalente concentrazione degli eventi promozionali e fieristici di settore
nel primo periodo dell'anno.
Art. 41
1. E’ autorizzata per l’anno 2003, l’iscrizione dello stanziamento, per competenza e per cassa, di € 10.000,00 sul pertinente capitolo di spesa 71657 di nuova istituzione nell’ambito della UPB 13 01 007 denominato “Contributo per l’istituzione e attivazione dell’Osservatorio regionale sulla accessibilità e la modalità, finalizzato al monitoraggio e alla programmazione in materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche”.
2. Alla Direzione regionale “Qualità della vita” è affidato l’incarico di regolamentare e disciplinare l’istituzione e l’attivazione dell’Osservatorio regionale sulla accessibilità e modalità finalizzato al monitoraggio e alla programmazione in materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio 2003 sono apportate le seguenti variazioni:
- UPB 08 01
012 Cap 251581 € 10.000,00 in
diminuzione
- UPB 13 01
007 Cap 71657 € 10.000,00 in
aumento
Art. 42
1. E'
autorizzata per l'anno 2003 la modifica
agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato
nella seguente tabella ed iscritto nel bilancio di previsione dello stesso
esercizio finanziario:
Provvedimento |
Oggetto
|
Importo in € |
Capitolo |
|
L.R. |
Anno |
|
|
|
27 |
1977 |
Contributo per il finanziamento dell’istituto Abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza |
15.000,00 |
61621 |
112 |
1996 |
Contributo finanziario alla deputazione Abruzzese di storia patria |
30.000,00 |
61622 |
27 |
1977 |
Costituzione di un Istituto abruzzese per la storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza |
5.000,00 |
61623 |
46 |
1988 |
15.625,00 |
71523 |
|
49 |
1995 |
Contributo al Consiglio regionale dell’Unione Italiana Ciechi |
22.500,00 |
71525 |
56 |
1990 |
Contributo a favore della delegazione regionale corpo soccorso alpino |
93.750,00 |
71620 |
61 |
1984 |
Spese per ulteriore potenziamento e funzionalità della delegazione regionale delle sezioni abruzzesi del club alpino italiano |
5.000,00 |
71621 |
90 |
1991 |
Contributi alle sezioni dell’associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci |
28.125,00 |
71623 |
51 |
1999 |
Contributi al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’unione italiana ciechi ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei sordomuti |
300.000,00 |
71625 |
115 |
1997 |
Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili |
211.392,50 |
71626 |
30 |
1990 |
Provvidenze per la sezione provinciale della Unione Italiana Ciechi di Teramo |
22.594,40 |
71628 |
23 |
1975 |
Contributi costanti annui per mutui accesi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere |
140.992,73 |
81516 |
403 |
1977 |
Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario |
235.000,00 |
102414 |
62 |
1977 |
Concorso negli interessi sui muti di miglioramento per lo sviluppo della zootecnia |
0,00 |
102415 |
61 |
1989 |
Provvidenze annuali in favore del centro recupero rapaci selvatici |
3.125,00 |
141581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
1999 |
Contributi per il finanziamento regionale della mobilità ciclistica ed attuazione della legge 366/98 |
364.000,00 |
152321 |
43 |
1976 |
Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento, l’ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento delle opere previste dall’art. 3 |
1.252.000,00 |
152337 |
|
|
Contributi costanti trentacinquennali per il finanziamento di opere pubbliche di pertinenza degli Enti locali e loro aziende |
1.300.000,00 |
152338 |
115 |
2000 |
Contributi agli enti locali per interventi di edilizia scolastica |
600.000,00 |
152373 |
128 |
1997 |
Interventi in materia di parcheggi |
2.342.930,00 |
152377 |
158 |
1998 |
Assegnazione di contributi alle Province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche |
600.000,00 |
152378 |
26 |
1998 |
Contributo al comune di Isola del Gran Sasso interessato al Giubileo del 2000 per interventi di completamento, ammodernamento e sistemazione di acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie nei centri abitati |
147.000,00 |
152397 |
49 |
1975 |
100.000,00 |
242390 |
|
49 |
1975 |
Provvidenze per le manifestazioni turistiche, turismo sociale e giovanile |
81.200,00 |
242391 |
32 |
1975 |
Sviluppo del turismo speleologico e per la conservazione del patrimonio |
7.000,00 |
242392 |
64 |
1999 |
Contributi in conto rata per la realizzazione di piani di riqualificazione urbana |
2.582.285,00 |
262500 |
31 |
1984 |
Contributi in conto interessi di cui all'art. 12 della Legge 29.5.1982, n. 308 in materia energetica - L.R. 18.4.1984, n. 31 |
51.646,00 |
282414 |
CAPO II
Agevolazioni in materia di Imposta regionale sulle attività
produttive
Art. 43
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno di imposta in corso alla data dell’1.1.2003, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), del predetto decreto, considerati Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente all’attività istituzionale esercitata.
2. L’aliquota di cui al comma precedente si applica anche alle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.
3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione Abruzzo.
CAPO III
Modifiche, integrazioni ed abrogazioni di leggi regionali
Art. 44
1. L'art. 1 della
L.R. 16 aprile 1986, n. 12 è modificato nei termini che seguono:
“Art. 1
Ai componenti del Collegio Medico per gli accertamenti sanitari e del Comitato Tecnico Legale per il rilascio del parere inerente il riconoscimento delle infermità contratte per causa di servizio dai dipendenti regionali di cui agli artt. 39 e 42 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60 è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gettone individuale di presenza di € 75 per ogni giornata di partecipazione alle sedute".
2. Il relativo
onere trova capienza nello stanziamento già previsto nella U.P.B. 01 01 006 -
Cap. 011425 denominato "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di
presenza, le indennità di missione e di trasferta ed il rimborso spese al
personale regionale ed a quello estraneo alla Regione di Consigli, Comitati,
Collegi e Commissioni" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio
2003 e in quelli che verranno iscritti nei corrispondenti capitoli dei bilanci
per gli esercizi successivi.
Art. 45
1. Il titolo della
L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene così modificato: “Intervento della Regione
Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e
l’integrazione sociale delle persone disabili.”
2. All’art. 1,
comma 1, aggiungere, dopo scuola a domicilio “e garantire il pieno rispetto
della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola
e nella società.”.
3. All’art. 2 della
L.R. 14 settembre 1999, n. 70 è aggiunto il seguente comma 2:
“2. Hanno diritto alle
prestazioni previste dalla presente legge tutte le persone disabili in relazione
alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilititative”
4. Alla L.R. 14
settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 bis:
“4/bis
Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e
l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a. interventi
di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio,
di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a
sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b. servizi di
aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale;
c. interventi
diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare
o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d. provvedimenti
che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio
della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni
didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di
valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato,
docente e non docente;
e. adeguamento
delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo
libero e sociali;
f. misure
atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso
incentivi diversificati;
g. provvedimenti
che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e
l’organizzazione di trasporti specifici;
h. affidamenti
e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i. organizzazione
e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali
inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per
assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di un’idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l. istituzione
o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa,
che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone
temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee
forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi
sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m. organizzazione
di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in
continuità ed in coerenza con l'azione della scuola,
n. sostegno
finanziario alle famiglie. Le modalità del sostegno sono individuate con apposito
regolamento da emanare, previo parere della competente commissione consiliare,
di concerto tra gli assessorati competenti, entro il termine categorico di 90
gg. all’entrata in vigore delle presenti norme. La mancata emanazione del
regolamento comporta l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente
della Giunta regionale;
o. istituzione
regolamentata dalla Giunta di un Centro di ricerche e documentazione sul trasferimento
delle buone prassi, anche con il supporto delle Università abruzzesi”.
5. Alla L.R. 14
settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 ter:
“4/ter
Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di
aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie
locali nei limiti delle risorse previste dalla presente legge e con proprie
ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la
fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno
rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini
non udenti.
2. Il servizio di
aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera
aggiuntiva di:
a. coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della
normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b. cittadini
di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c. organizzazioni
di volontariato.
3. Il personale
indicato alle lettere a), b), c) deve
avere una formazione specifica.
4. Al personale di
cui alla lettera b), del comma 2, si estende la disciplina dettata dall'art. 2,
comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266”.
6. Alla L.R. 14
settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 quater:
“4/quater
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
1. I comuni, anche
consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e
le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi
sociali loro attribuite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, possono realizzare
con le risorse previste dalla presente
legge e con proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto
alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla
presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge
4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per
persone con handicap in situazione di gravità.
2. Gli enti di cui
sopra possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione
sociale dei soggetti di cui al precedente comma per i quali venga meno il
sostegno del nucleo familiare.
3. Le strutture di
cui alla lett. l) e le attività di cui alla lett. m) del comma 1, dell'art.
4/bis sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione
scolastica di cui all'art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e con gli
organi collegiali della scuola.
4. Gli enti di cui
al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere
della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali,
alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio- riabilitativi
per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti,
associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli
albi regionali.
5. Gli interventi
di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche
mediante le convenzioni di cui all'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Per la
collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a
perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
7. L'approvazione
dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti
immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi
di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso
effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve
le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del
piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla
presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria
destinazione urbanistica dell'area”.
7. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 quinquies:
“4/quinquies
Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0
a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il
diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni
di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del
diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà
di apprendimento ne da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap.
5. All'individuazione
dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale
ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun
grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. All’elaborazione
del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori
delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per
controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti
attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le
modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1988, n. 833.
8. Il profilo
dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della
scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori
handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per
motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con
le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici
e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di
classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non
versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio
presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali,
nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente
articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale
in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia un’esperienza
acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la
guida di personale esperto”.
1. Alla L.R. 14
settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 4 sexsties:
“4 sexsties
Integrazione scolastica
1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle
scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando
quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e
successive modificazioni, anche attraverso:
a. la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali,
gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs 18
agosto 2000. n. 267.
b. la
dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici non che di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio
del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di
specifico materiale didattico;
c. la
programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno
della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d. la
sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità
di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì
prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili
nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente
il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di
personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di
ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per
gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. Nella scuola
secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di
sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali, realizzate con docenti
di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
5. Agli studenti
handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lett. b) del
comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato,
istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate,
dalla ripartizione dei fondi, della presente legge, alla copertura degli oneri
di cui al presente comma”.
9. Alla L.R. 14
settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 5 bis:
“5/bis
Programma annuale e ripartizione dei fondi
1. Entro il 30
giugno di ogni anno, il Servizio Qualità della vita predispone il Programma
annuale degli interventi sulla scorta delle relazioni e delle risultanze
dell’anno precedente, ripartendo, inoltre le risorse tra gli Enti Locali e le
Istituzioni scolastiche che hanno attivato gli interventi previsti dalla
presente legge.
2. Il Programma è
sottoposto all’attenzione della competente Commissione consiliare per il relativo
parere.
3. In sede di prima
applicazione della presente legge, il Programma viene predisposto entro il 30
settembre 2003”.
10. Alla L.R. 14
settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente art. 6 bis:
“6/bis
Rifinanziamento
La presente legge viene rifinanziata con uno stanziamento annuale di € 305.000, iscritto al Cap. 71518 dello stato di previsione della spesa del bilancio, così ridenominato: “Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili”e Cap.71614”.
Art. 46
1. Ai sensi dei
commi 5 e 7 dell'art. 20 della Legge 15.3.1997, n. 59 è ammesso il ricorso al
sistema di effettuazione delle spese in economia per lavori, forniture e
servizi in relazione ai casi ed ai limiti di spesa individuati da specifico
Regolamento con riguardo alle esigenze degli Organi Regionali.
Art. 47
1. L'acquisizione e
l'alienazione dei beni immobili è disposta dalla Giunta regionale nei limiti
delle apposite previsioni approvate con la legge regionale di bilancio.
2. La Giunta
regionale procede all'alienazione dei beni immobili previa declaratoria di
disponibilità dei beni stessi e secondo la legislazione vigente in materia.
3. L'art. 2 della
L.R. 12.9.1989, n. 83 è sostituito dal seguente:
"Il processo di acquisizione di cui al precedente comma 1 è
realizzato secondo appositi piani predisposti sulla base di criteri economici
ed organizzativi, secondo le caratteristiche funzionali e la tipologia delle
strutture".
4. La L.R.
15.3.1990, n. 16 è abrogata.
5. L'acquisizione e
l'alienazione dei beni immobili è effettuata sulla base della stima acquisita
dalla Direzione regionale competente in materia di patrimonio immobiliare
attraverso la propria competente Struttura tecnica che provvede alla valutazione
economico estimativa direttamente ovvero avvalendosi, mediante convenzione,
della consulenza delle Agenzie dello Stato competenti in materia. Il valore dei
beni immobili oggetto di alienazione come sopra determinato è incrementato
delle eventuali spese tecniche e di stima sostenute o da sostenersi nonché
delle spese di pubblicità dell'alienazione.
Art. 48
1. La Regione
Abruzzo attiva interventi utili alla difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile
della sua intera fascia costiera concorrendo al sostegno degli interventi che i
Comuni vorranno assicurare sui tratti di costa di rispettiva competenza.
2. La Regione a tal
fine favorisce i seguenti interventi:
a. opere
foranee e radenti di difesa degli abitati o di strutture pubbliche;
b. interventi
di sistemazione opere idrauliche e di difesa;
c. ripascimento
degli arenili e riqualificazione dei litorali;
d. interventi
di manutenzione ed ottimizzazione delle opere esistenti;
e. altre
tipologie di intervento di difesa della costa.
La Regione concede contributi in conto capitale nella misura
massima del 50% dell'ammontare della spesa per le iniziative assunte dai
Comuni.
3. La Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili in funzione delle richieste dei Comuni, della valutazione del degrado dei litorali interessati e della opportunità degli interventi proposti valutata dal Servizio regionale Difesa e Tutela del Suolo.
4. Le istanze, con allegato il progetto definitivo, devono pervenire al Servizio di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
5. Le autorizzazioni di carattere ambientale e quelle di competenza della Guardia Costiera ovvero delle Opere Marittime sono trasmesse entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'ammissione al contributo da parte della Giunta.
6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in unica soluzione anticipata ai Comuni destinatari, che assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al loro vincolo di destinazione.
7. I lavori finanziati dalla presente legge iniziano entro novanta giorni dalla concessione regionale del contributo; il Comune finanziato entro quindici mesi rendiconta la spesa ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.R. 11 settembre 1979, n. 43.
8. Il collaudo delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione sono regolate dalle leggi vigenti; il Comune finanziato, per la complessa verificabilità delle opere, richiede tempestivamente la nomina dei collaudatori.
9. In caso di inadempienza grave da parte dei Comuni, la Giunta regionale provvede alla revoca motivata del finanziamento.
10. All’onere derivante dal presente articolo, valutato per il 2003, in € 70.000,00 si provvede con lo stanziamento del Cap. 152392 (U.P.B. 05.02.002, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 10, Settore 15) denominato “Tutela e salvaguardia della fascia costiera” del bilancio annuale 2003.
Art. 49
1. La dotazione del
fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28.4.2000, n. 77, è stabilita per
l'anno 2003 in € 10.000.000,00.
2. Ai sensi
dell'art. 4, comma 3, della L.R. 28.4.2000, n. 77, il fondo di cui al
precedente comma 1 è finanziato con i rientri di cui alla L.R. 4.6.1980, n. 50
e con le economie derivanti dalla L.R. 30.11.1989, n. 99.
3. Nel bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2003, nello stato di previsione dell'entrata,
è iscritto lo stanziamento di € 4.960.930,04 sul Cap. 34020 denominato:
"Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento
del Fondo di dotazione finanziaria previsto dall'art. 4 della L.R.
77/2000". Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata
l'iscrizione dello stanziamento di € 4.960.930,04 sul Cap. 242432 denominato
"Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R.
77/2000 - Fondo di dotazione".
4. Lo stanziamento
iscritto nella spesa può essere
utilizzato previo accertamento della relativa entrata.
5. Al finanziamento
della restante quota del fondo di dotazione di cui al comma 1 si fa fronte con
le economie scaturenti delle revoche degli interventi già finanziati ai sensi
della L.R. 30.11.1989, n.99, accertati in € 5.039.069,96 ed impegnati in favore
della FI.R.A.
Art. 50
1. Alla L.R. 20
novembre 1987, n. 75, modificata ed integrata dalla L.R. 23 dicembre 1997, n.
156, concernente “Nuove norme in materia di cooperazione ed
associazionismo" sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 1 della L.R. 20 novembre 1987, n. 75 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
1. La Regione, conformemente ai principi espressi dall’art. 45 della Costituzione e dall’art. 14 del proprio Statuto, favorisce la promozione e lo sviluppo della cooperazione, riconoscendo alla stessa preminente funzione sociale e un ruolo fondamentale nelle scelte di politica economica regionale e relativa attuazione.
2. A tal fine la Regione, nell’ambito delle competenze assegnatele dagli artt. 117 e 118 della Costituzione ed a quelle ad essa eventualmente delegate, realizza iniziative volte alla promozione, allo sviluppo, alla qualificazione dell’impresa cooperativa, nonché alla formazione dei cooperatori nella partecipazione e gestione d’impresa, attraverso l’attuazione di seminari, convegni, congressi, studi e approfondimenti sui temi dell’associazionismo, l’assistenza tecnica, economica, progettuale, finanziaria, fiscale e per i rapporti sul mercato.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo la Regione si avvale delle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, tramite le loro strutture regionali abruzzesi.
4. Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere programmate secondo le indicazioni di cui al successivo art. 3 con priorità nelle zone e nei settori ove la cooperazione è meno diffusa.
5. Pertanto le iniziative devono essere dirette a favorire la promozione e lo sviluppo della cooperazione in coerenza con le priorità programmatiche della Regione, desumibili dal Documento Unico di Programmazione e della normativa organica dei diversi Settori".
b) l'art. 3 della L.R. 20 novembre 1987, n. 75 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
1. La Giunta
regionale, sentita la Commissione regionale della Cooperazione, concede i
contributi per la promozione, lo sviluppo e il consolidamento della
cooperazione nei diversi settori produttivi e dei servizi alle Organizzazioni
regionali di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute in ambito nazionale alle iniziative finalizzate:
a. alla
promozione di nuovi Enti cooperative e/o Consorzi e al potenziamento di quelli
esistenti;
b all’assistenza
alle cooperative e loro consorzi che intraprendono opere di potenziamento, ristrutturazione
e riconversione aziendale, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti e
magazzini, e/o che attuino nuove iniziative sulla base di progetti in armonia
con le indicazioni della programmazione regionale;
c. all’assistenza
tecnica, amministrativa fiscale e finanziaria diretta ad agevolare la gestione
di imprese delle cooperative e loro consorzi;
d. alla qualificazione dei quadri delle imprese
cooperative e loro consorzi attraverso tirocini formativi presso Enti, ovvero
organismi in possesso di idonei requisiti in discipline economiche, giuridiche
e tecniche, anche mediante l’assegnazione di borse di studio;
e. all’aggiornamento
dei quadri delle cooperative e loro consorzi sulle nuove disposizioni legislative;
f. all’effettuazione
di seminari, convegni, congressi sulle tematiche riguardanti l’associazionismo;
g. alla
realizzazione di indagini sulla situazione socio-economica degli enti
cooperativi e loro consorzi in ambito territoriale regionale;
h. alla
pubblicazione di studi e ricerche, periodici di informazione e di animazione
per l’associazionismo cooperativo".
c) l'art. 6
della L.R. 20 novembre 1987, n. 75 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
1. Per ottenere i
contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente
art. 3, le organizzazioni di cui all’1 sono tenute a presentare domanda al
Presidente della Giunta regionale entro il trenta settembre di ogni anno,
allegando:
a. il
programma delle attività ed il preventivo di spesa relativi alle iniziative che
si intendono svolgere per il perseguimento delle finalità suddette e che,
comunque, devono essere completate entro il 31 dicembre dell’anno successivo;
b. una
relazione dettagliata circa l’utilizzo dei contributi ottenuti nell’anno
precedente per l’espletamento di iniziative di cui alla lettera a);
c. l’elenco
degli enti cooperativi e loro consorzi associati sulle quali ciascuna Organizzazione
regionale esercita la vigilanza e la tutela con il relativo numero dei soci che
le compongono, nonché il numero di iscrizione all’Albo regionale delle imprese
cooperative, non appena sarà istituito con deliberazione della Giunta
regionale.
2. Le
organizzazioni cooperative interessate sono tenute a presentare, entro il 30
aprile il conto consuntivo relativo all’anno precedente per il quale si
richiede il contributo.
3. La Giunta
regionale, tramite i competenti uffici dell’Assessorato regionale alla cooperazione,
effettua il controllo e predispone ogni eventuale accertamento idoneo ad
assicurare l’osservanza ed il corretto impiego del contributo concesso".
d) l'art. 7
della L.R. 20 novembre 1987, n. 75 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, accertato il possesso dei requisiti da parte delle Organizzazioni Nazionali delle cooperative richiedenti, in relazione ai programmi di attività predisposti dalle Organizzazioni stesse, approva il riparto dei fondi stanziati in base ai seguenti criteri:
a) il 30% della somma disponibile viene assegnato
in parti uguali alle Organizzazioni regionali di cui al precedente art. 1;
b) il restante 70% della somma disponibile viene
assegnata alle organizzazioni regionali in misura direttamente proporzionale al
numero delle cooperative attive associate a ciascuna di esse, quali risultano
dall’elenco delle ispezioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente,
come da dichiarazione del Ministero delle Attività Produttive, attraverso le
sue strutture territoriali.
2. L'erogazione del contributo assegnato ad ogni
organizzazione avviene per il 50% entro il 28 febbraio e per il restante 50%
entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
3. Il contributo deve essere garantito
dall’Organizzazione regionale interessata mediante stipulazione di una polizza fideiussoria per la durata di 18
mesi dalla data di erogazione del primo 50% del contributo".
2. Nella fase di
prima applicazione della presente legge il termine di presentazione dei progetti
da parte delle Centrali Cooperative è fissato entro 20 giorni dall’entrata in
vigore della legge.
3. Il conto
consuntivo di cui agli artt. 4, 5 dovrà essere presentato a partire dal secondo
anno di applicazione della presente legge.
4. Il termine della
presentazione delle domande e/o dei progetti verrà indicato dalla Giunta regionale
con apposito avviso pubblico.
5. In assenza di
Commissione regionale, la Giunta sentirà preventivamente, su quanto previsto
dall’art. 3 della presente legge, i competenti uffici dell’Assessorato
regionale della Cooperazione.
6. L’onere
finanziario derivante dalle modifiche contenute nei commi che precedono, valutato
per l’anno 2003 in € 300.000,00, trova
copertura finanziaria sul Cap. 12491
del bilancio per l'esercizio in corso; per gli anni successivi si provvederà
con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli con legge di bilancio
Art. 51
1. A far data dall'anno
2003, è sospesa, per gli immigrati extracomunitari, la facoltà di presentare le
domande di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 20 della L.R. 28 aprile 1995, n. 79 concernente:
"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 febbraio 1990, n. 10 recante:
Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei
cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo".
2. A far data dall'anno scolastico e dall'anno
accademico 2003/2004, non si applicano agli immigrati extracomunitari gli
interventi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 22 della L.R. 28 aprile1995, n. 79.
Art. 52
1. La lett. e)
dell’art. 5 della L.R. 28 aprile 1995, n. 79 recante "Interventi in favore
dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari
che vivono in Abruzzo" è così sostituita:
"n. 4 rappresentanti
designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale".
Art. 53
1. In deroga alle
disposizioni di cui all’art. 18 della L.R. 15/2000, e limitatamente alla presente
annualità, la scadenza fissata al 30 novembre 2002 è prorogata fino al
trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge.
2. In ogni caso la
proroga non incide sulla erogazione e quantificazione delle somme alle Associazioni
che hanno presentato domanda nei termini.
Art. 54
1. All’art. 19
della L.R. 79/1995 è inserito il seguente ultimo comma:
“Per realizzare gli interventi di
cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi di associazioni non
profit che abbiano dimostrato competenze e capacità nel settore
dell’emigrazione”.
Art. 55
1. Alla L.R. 8
novembre 1994, n. 85 concernente:
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", così
come modificata ed integrata con l’art.
5 della L.R. 9.2.2000, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 2
dell’art. 4 è sostituito dal seguente:
"2. L’Assessorato competente preposto alla
tenuta dell’albo può chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni
aggiuntive";
b. comma 1 dell’art. 6, dopo le
parole “organizzazioni di terzo” sono aggiunte le parole “e s.m.i.”;
c. il titolo dell’art. 7 è
sostituito dal seguente “Raccordo con le attività di formazione professionale
(corsia preferenziale)”;
d. il titolo dell’art. 9 è
sostituito dal seguente: Convenzioni Piano Sociale regionale;
e. nella lett. a) dell’art. 9
dopo la parola “educativi” sono aggiunte le parole “riferiti principalmente
alla gestione dei piani di zona di cui alla L.R. 27.3.1998, n. 22 e s.m.i.”;
f. il titolo dell’art. 10 è
sostituito dal seguente: “Criteri di valutazione per la scelta del contraente
(nei piani di zona di cui alla L.R. 27.3.1998, n. 22 e s.m.i.)”;
g. nella lett. a) dell’art. 13
dopo la parola “educativi” è inserito quanto segue: (CCLLNN);
h. nella lett. a) dell’art. 17
le parole “l’Assessore regionale al Lavoro” sono sostituite dalle parole
“l’Assessore regionale competente”;
i. la lett. b) dell’art. 17 è
sostituita dalla seguente: b) il Dirigente del servizio competente;
l. il comma 7 dell’art. 17 è
soppresso.
2. Agli oneri derivanti dalle modifiche indicate nel comma 1 del presente articolo, si provvede con gli stanziamenti annualmente iscritti sul Cap. 22436 dei pertinenti bilanci.
Art. 56
1. La Giunta regionale con apposita chiamata progettuale, per il tramite della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione, promuove iniziative formative rivolte al recupero lavorativo e sociale dei disabili mentali.
2. A tal fine la Giunta regionale finalizza la somma di € 90.000,00 nell’ambito dello stanziamento del Cap.22438.
Art. 57
1. Sono sospese per l’anno 2003 le attività di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15, concernente “Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo”.
2. Gli elenchi previsti dagli artt. 5, 7 e 9 sono, per l'anno 2003, sostituiti dai prospetti allegati sub a).
3. E' autorizzata,
per l'anno 2003, l'iscrizione dello stanziamento di € 2.275.000,00 nell'ambito
della UPB 10 02 009 sul Cap. 62424 denominato "Interventi per la
promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - L.R. 22.2.2000, n.
15".
Art. 58
1. Le Associazioni
e gli Enti finanziati con la L.R. 30 novembre 1973, n. 43 concernente:
"Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni" e con la L.R. 10 settembre 1993, n. 56
concernente: "Nuove norme in materia di promozione culturale" possono
cumulare tali contributi fine al limite massimo di € 30.000,00, purché non si
tratti delle stesse manifestazioni.
2. Il comma 5
dell'art. 14 della L.R. 56/1993 è abrogato.
Art. 59
1. Alle LL.RR. 72/2000 e 11/2001 recante “Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman, Teacch ed altri metodi riconosciuti dalla comunità scientifica” sono apportate le seguenti modifiche:
- destinare, per l’anno 2003, in favore delle ASL ove insistono strutture riabilitative, che specificamente applicano il programma Doman, Teacch ed altri riconosciuti dalla Comunità Scientifica la somma di € 200.000,00 sul Cap. 71614 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
- allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2003 sono apportate le seguenti variazioni:
- Cap.81500 in diminuzione € 200.000,00
- Cap.71614 in aumento € 200.000,00
- di provvedere successivamente nel prossimo esercizio 2004, con apposito atto, alla definizione degli incrementi tariffari ed all’assegnazione alle Aziende ASL delle somme necessarie alla copertura degli oneri relativi.
Art. 60
1. La Giunta
regionale è autorizzata a rifinanziare e rinegoziare con le banche le passività
che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri
eccessivi a carico del bilancio regionale.
2. La
rinegoziazione potrà avvenire anche tramite strutture finanziarie derivate che
consentano miglioramenti delle condizioni in essere, anche con allungamento
della vita media delle passività.
3. Potrà anche
procedersi all’estinzione anticipata delle passività, alle condizioni contrattualmente
previste, con autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre, per i
rispettivi importi, nuove passività nei limiti di cui al comma precedente sino
ad un massimo di trenta anni.
Art. 61
1. Al fine di
massimizzare e/o rendere maggiormente efficiente l’afflusso nelle casse del
sistema sanitario regionale di risorse finanziarie da destinare
prioritariamente alle aziende sanitarie, anche per la copertura dei disavanzi,
la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di finanza
strutturata, incluse operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge
130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dall’art. 84
della legge 289/2002 in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico, ed a costituire società regolate dalle
predette leggi.
2. In relazione a
quanto previsto nel comma precedente, la Giunta regionale individuerà le modalità
di finanziamento ritenute più opportune.
Art. 62
1. Al fine di
assicurare al sistema sanitario nazionale le risorse finanziarie indispensabili
a non compromettere lo svolgimento delle attività e a consentire la regolare
continuità nell’erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la Regione
Abruzzo interviene mediante la corresponsione di finanziamenti straordinari a
copertura della quota parte di pertinenza regionale dei disavanzi maturati da
ciascuna Azienda Sanitaria Locale regionale al 31 dicembre 2000.
2. Per le finalità
di cui al comma 1) la Giunta regionale può, a norma di quanto disposto dagli
artt. 1 e 3 del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella Legge 28 marzo
2001, n. 129 e dall’art. 4 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito nella
Legge 16 novembre 2001, n. 405, a contrarre, con oneri a carico del proprio
bilancio un prestito obbligazionario da assumere in deroga alle limitazioni
previste dalle vigenti disposizioni di legge ivi compresa la legge 16 maggio
1970, n. 281 e successive modificazioni fino all’importo massimo di €
173.352.000,00.
3. Il prestito
potrà essere emesso al tasso massimo del 6,50% e per la durata massima di ammortamento
di anni 30 con inizio alla scadenza del
semestre successivo a quello in cui è emesso.
4. La Giunta
regionale è autorizzata a porre in essere ogni atto necessario all’emissione
del prestito di cui ai precedenti commi, nei limiti, alle condizioni e con le
modalità previste dal presente articolo.
5. Il pagamento
delle annualità di ammortamento trova copertura nei rispettivi bilanci di
riferimento per l'intera durata del prestito stesso.
6. Il Presidente,
su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede con proprio decreto all'iscrizione degli stanziamenti
nei capitoli di nuova istituzione ed iscrizione, così denominati:
Stato di previsione dell'entrata
UPB 05 01 001 Cap. 51026 denominato: "Entrate
derivanti da operazioni creditizie, emissioni di prestiti obbligazionari e
prefinanziamenti per l'estinzione dei disavanzi maturati fino al 2000 dalle
Aziende Sanitarie Locali".
Stato di previsione della spesa
UPB 12 01 006 Cap. 81550 denominato: "Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per l'estinzione dei disavanzi maturati fino al 2000".
7. Per quanto non
previsto dal presente articolo trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni
della L.R. 1 giugno 1999, n. 33.
Art. 63
1. I proventi
derivanti dalle tariffe stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8
della L.R. 14 agosto 1981, n. 32, relative al rilascio o al rinnovo di
tesserino per la vendita o per l'uso dei prodotti fitosanitari, sono introitati
(su apposito capitolo) dalla AUSL su apposito capitolo di entrata del Piano dei
conti di cui al D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.
2. Le somme di cui
al comma 1 sono destinate per il 50% all'area dipartimentale di prevenzione
SIAN della AUSL; il restante 50% contribuisce a finanziare i corsi di
aggiornamento previsti dall'art. 27 del D.P.R. 25 settembre 2001, n. 290, ed è
trasferito, entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario, dalle AUSL alla
Regione che lo destina a tale scopo.
Art. 64
1. Dopo il comma 8
(“La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IX è pari …. omissis…..”) dell’art. 60 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20
concernente: "Testo unico in materia di sport ed impiantistica
sportiva" sono aggiunti i seguenti
commi:
"8 bis. La Giunta regionale
- Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione Qualità della vita ,
beni e attività culturali, promozione sociale, sicurezza sociale - è
autorizzata all’acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe,
medaglie) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che
conseguono o contribuiscono all’accrescimento e conseguimento di risultati
sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel
corso dell’anno.
8 ter. Per le citate finalità (acquisto di premi di rappresentanza) la copertura finanziaria è assicurata con al massimo il 50% della somma destinata agli interventi di cui al titolo IX del predetto comma otto. Detta copertura finanziaria non potrà comunque superare il limite massimo di € 15.000,00.
8 quater. Le somme non utilizzate, per le finalità in argomento, possono essere destinate alle altre iniziative di cui al titolo IX medesimo.
8 quinquies. All’assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport, Impiantistica sportiva, per il tramite della propria struttura che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi".
2. Gli oneri
derivanti dal comma 1 del presente articolo trovano copertura nello
stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 10 01 003 sul Cap. 91502 denominato: "Interventi nel
campo dello sport - L.R. 7.3.2000, n. 20".
Art. 65
1. I canoni pregressi dovuti e non corrisposti a seguito del rilascio delle concessioni precarie di suolo tratturale, ai sensi delle LL.RR. 16/1980, 35/1986 e 134/1998, possono essere rateizzati, fino ad un massimo di 12 mesi qualora l'importo degli arretrati sia superiore a € 1.000,00 e fino ad un massimo di 24 mesi qualora l'importo dovuto sia superiore a € 2.000,00; le domande di rateizzazione devono essere presentate alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Demanio Civico ed Armentizio -Via Catullo 17 – Pescara.
2. La possibilità di rateizzazione è estesa alle Associazioni Allevatori d'Abruzzo per la restituzione dei finanziamenti anticipati e non riconosciuti nella rendicontazione finale delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività.
3. La rateizzazione di cui ai precedenti commi comporta la corresponsione di interessi in misura pari a quella legale.
Art. 66
1. L'art. 44 recante "Marchio di provenienza e qualità" della L.R. 3 giugno 1982, n. 31 concernente: "Legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982/1985" così come modificato dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 25, è abrogato.
Art. 67
1. La gestione e la
tutela dei molluschi bivalvi su base compartimentale è affidata al Consorzio
costituito ai sensi dei Regolamenti n. 44/1995 e n. 515/1998 nel Compartimento
marittimo di Pescara. I Piani di gestione e di semina sono proposti annualmente
dal Consorzio all'approvazione della Giunta regionale, che può emanare a tal
fine Linee-Guida, ricercando opportune intese con le altre Regioni nelle quali
siano attive Imprese di Pesca che operano nel settore dei molluschi bivalvi, al
fine di omogeneizzare le condizioni di prelievo della risorsa.
2. Le modalità di
prelievo e semina stabilite nel Piano approvato dalla Giunta regionale e le
determinazioni consortili sono vincolanti anche per le Imprese di Pesca
iscritte nel Compartimento di Pescara non aderenti al Consorzio.
3. Il Servizio
Economia Ittica e Programmazione Venatoria cura gli adempimenti descritti al comma
1 e quelli che gli siano demandati dai Regolamenti di cui al comma 4. Esso si avvale
del supporto tecnico scientifico dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale
"Caporale" di Teramo, che effettua periodiche analisi al fine di
monitorare la salubrità alimentare dei molluschi e lo stato delle acque costiere
del Compartimento, nonché dell'Agenzia regionale della tutela dell'Ambiente
(A.R.T.A.), per lo svolgimento di altri accertamenti tecnico-scientifici, anche
in funzione preventiva di eventuali fattori inquinanti che possano incidere
negativamente sulle condizioni di riproduzione o sulla igienicità dei
molluschi.
4. Ai sensi
dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, per lo svolgimento dei compiti
di cui al presente articolo e per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni
dei Piani il Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria si avvale
della collaborazione degli Uffici delle Capitanerie di Porto operanti nella
Regione Abruzzo. Fino all'emanazione di una Legge regionale organica in materia
di Pesca Marittima ed Acquacoltura, la Giunta regionale emana Regolamenti per
la disciplina dei profili applicativi del presente articolo.
Art. 68
1. Nell'art. 20
della L.R. 10.5.2002, n. 7, al comma 1, dopo le parole "La Regione Abruzzo
riconosce", sono aggiunte le parole "fino al 31.12.2006,".
Art. 69
1. Limitatamente alla stagione venatoria 2003/2004, il Calendario Venatorio può prevedere che la caccia alla specie animale indicata nell'art. 36, comma 1, lett. d) della L.R. 31.5.1994, n. 30 (sus scrofa) si svolga dall’1.9.2003 al 31.1.2004.
Art. 70
1. E’ autorizzata
l’iscrizione dello stanziamento di € 25.000,00 nell'ambito della UPB 07 01 002
sul Cap. 111620, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Contributo
alla Fondazione San Giovanni Gualberto protettore del C.F.S. - Abbazia di
Vallombrosa - Festa nazionale” del bilancio per l’esercizio 2003, al fine di
promuovere la Festa Nazionale di San Giovanni Gualberto del 10 luglio 2003.
Art. 71
1. All'art. 16 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 concernente "Attuazione del D.Lgs. 112/1998: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali", dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“3. La Giunta regionale approva criteri e tipologie generali per l'attuazione del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni, uniformandosi ai principi di sussidiarietà, semplificazione, nonché di unificazione dei procedimenti amministrativi”.
Art. 72
1. In attuazione della Legge Costituzionale 18.3.2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V, Parte II Costituzione), il Comitato regionale di controllo e le Sezioni staccate, di cui all'art. 56 dello Statuto, istituiti con L.R. 24/1993 "Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti dipendenti dalla Regione" sono soppressi e lo svolgimento delle loro funzioni cessa a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'obbligo degli Enti locali di sottoporre i propri atti al controllo preventivo di legittimità si considera cessato dalla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale 3/2001.
3. A far data dall'entrata in vigore della presente legge i controlli preventivi di legittimità sugli atti delle IPAB, Enti Parco, Consorzi di Bonifica, Amministrazioni separate dei beni di uso civico e di ogni altro Ente, attribuiti da leggi statali e/o regionali alla competenza del Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni staccate, sono esercitati dalle competenti Direzioni regionali fino all'adozione di nuove disposizioni in materia di controllo e vigilanza sui suddetti enti.
4. La Regione assicura nei confronti degli Enti locali e degli Enti/Aziende dipendenti dalla stessa lo svolgimento dell'attività di consulenza al fine di esprimere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità che attengano ad aspetti nuovi dell'attività amministrativa di loro competenza.
La Regione svolge, altresì, nei confronti degli stessi enti, l'attività di monitoraggio delle risorse finanziarie conseguenti al processo di decentramento Stato/Regioni e Regione/EE.LL., nonché quella per il monitoraggio dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi pubblici locali, al fine di segnalare soluzioni ottimali per una migliore allocazione delle risorse.
5. La Giunta
regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge provvede
con atti di organizzazione alla disciplina dell'allocazione del personale dal
soppresso Comitato di Controllo e delle relative Sezioni distaccate.
6. La L.R.
8.6.1993, n. 24 e tutte le successive leggi regionali di modifica ed
integrazione sono abrogate a far data dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 73
1. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 34/2002 concernente: "Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo ed interventi di somma urgenza relativi alle varie ipotesi di rischio" è sostituito dal seguente:
"2. Per l'anno 2003 l'onere è valutato in € 200.000,00 ed è iscritto nell'ambito della UPB 05 02 010 sul Cap. 152189, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Interventi urgenti per il rischio idrogeologico e altre ipotesi di rischio”.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato con legge di bilancio ed è iscritto sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci."
Art. 74
1. Alla L.R. 2.10.1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico locale”, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 8, comma 1, le parole “dal 1° gennaio 2003” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2004”. Al successivo comma 2, le parole “dal 1° gennaio 2003” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2004”;
b) il comma 3 dell’art. 8 è sostituito dal seguente:
“3. Per gli anni dal 2000 al 2003 la regione eroga agli esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale un contributo annuale a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte al Cap. di spesa 181565 dei rispettivi Bilanci di Previsione, da ripartire in proporzione diretta alle percorrenze assentite per il secondo anno antecedente a ciascuna Azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati e considerando solo quelle ammesse a contribuzione regionale, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della ripartizione di cui sopra le percorrenze dei servizi urbani, definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23.11.1998, vengono maggiorate del 50%”.
c) all’art. 10, comma 1, le parole “dal 1° gennaio 2003” sono sostituite dalle parole “dal 1° gennaio 2004”.
Art. 75
1. Alla L.R. 28 luglio 1999, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “Modifiche ed integrazione della L.R. 28.07.1998, n. 60 - Deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 Adriatica all’Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998”, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all’art. 1 le parole “anni 1999, 2000 e 2001” vengono sostituite le parole “anni dal 1999 al 2003”;
b) all’art. 2, comma 1, le parole “anni 1999, 2000 e 2001” vengono sostituite dalle parole “anni dal 1999 al 2003”. Al successivo comma 3, le parole “dei Bilanci di previsione degli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001” vengono sostituite dalla parole “dei Bilanci di Previsione degli Esercizi Finanziari dal 1999 al 2003”;
c) all’art. 4, comma 4, le parole “agli esercizi finanziari 2000 e 2001” vengono sostituite dalle parole “agli esercizi finanziari dal 2000 al 2003”;
d) all’art. 5, comma 1, le parole “anni 1999, 2000 e 2001” vengono sostituite dalle parole “anni dal 1999 al 2003”;
e) il comma 4 dell’art. 5 è sostituito dal seguente:
“4. L’onere a carico della Regione Abruzzo, trova copertura finanziaria con le disponibilità del Cap. di spesa 182420 dei bilanci di previsione degli esercizi dal 2000 al 2003”.
Art. 76
1. Alla L.R. 18 maggio 2000, n. 87 concernente “Partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento del Capitale sociale dell’Eurobic Abruzzo e Molise S.c.r.l. e alla Società di gestione dei servizi connessi al funzionamento del Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi”, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all’ 5, comma 1, le parole “£. 500.000.000 di quote di capitale societario” vengono sostituite dalle parole “€ 49.500,00 di quote di capitale societario”;
b) dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente comma 4:
“4. Per lo sviluppo della Carlo Vallonchini S.r.l., a seguito dell’acquisizione delle quote da parte della Regione, la stessa eroga un contributo per investimenti di € 208.728,44 da corrispondere con le modalità previste dall’art. 5 della L.R. 4.10.2001, n. 53”.
2. Le modifiche di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 77
1. Il comma 4 dell'art. 66 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 concernente: "Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali", introdotto dall’art. 1 della L.R. 31 luglio 2001, n. 35, è sostituito dai seguenti commi:
"4. E' istituito un fondo unico per la "Viabilità" nel quale confluiscono le risorse trasferite dallo Stato alla Regione nonché risorse aggiuntive proprie della regione, allocate in distinti capitoli di bilancio. Tale fondo è destinato a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilità. Una quota pari al 15% del Fondo di cui sopra può essere destinata dalla Giunta regionale quale contributo ai comuni ed alle province per:
a) la manutenzione delle strade dagli stessi acquisite a seguito di provvedimenti di declassificazione;
b) interventi di somma urgenza per il ripristino del transito interrotto di importanti arterie danneggiate a seguito di evento calamitoso secondo le procedure di cui all’art. 147 del DPR 21.12.1999, n. 554;
c) interventi miranti a migliorare la sicurezza ed il collegamento con arterie di comunicazione di interesse regionale.
Le arterie di comunicazione di interesse regionale ricomprendono tutte le strade inserite nelle tabelle allegate al D.Lgs. 29.10.1999, n. 461, al D.P.C.M. 21.2.2000 e successive modifiche ed integrazioni".
Art. 78
1. La FIRA è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie definitive relative alla L.R. 25/2001 pubblicate sul BURA speciale n. 12 del 31 gennaio 2003 fino alla concorrenza di € 1.000.000,00.
2. La FIRA è altresì autorizzata alla predisposizione di una graduatoria relativa alla tipologia “acquisto” di cui alle domande relative al bando 2001 fino alla concorrenza di € 250.000,00.
3. E’ assegnata una ulteriore somma di € 750.000,00 per il bando 2002 di cui alla delibera della Giunta regionale n. 925 del 13.11.2002 pubblicata sul BURA straordinario n. 16 del 29.11.2002.
4. All’onere derivante dal presente articolo, valutato per il 2003 in € 2.000.000,00 si provvede quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 03 02 004 sul Cap. 262415 denominato: "Contributo per acquisto, recupero e costruzione della prima casa - L.R. 6.7.2001, n. 25" del bilancio per l'esercizio 2003.
Art. 79
1. Al comma 1 dell’art. 18 della L.R. 28 aprile 2000, n. 76 concernente: “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” dopo la lett. b) è inserita la seguente lettera:
"c) i contributi in conto capitale derivanti dal fondo per gli asili nido di cui all’art. 70 della Legge 28.12.2001, n. 448 concernente “Disposizioni per il bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)” per la costruzione e la gestione degli asili nido e dei micro nidi nei luoghi di lavori nella misura massima del 50% della spesa ammissibile a finanziamento per un massimo di € 500.000,00 e dell’80% per l’arredamento per un massimo di € 40.000,00".
2. Al comma 1 dell’art. 19 della L.R. 28 aprile 2000 n. 76 le parole “ entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa” sono sostituite dalle parole “entro il 31 maggio di ciascun anno”.
Art. 80
1. Ai componenti del Consiglio Direttivo degli Enti Parco Naturali Regionali del territorio abruzzese è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un gettone individuale di presenza di € 75,00 per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, oltre al rimborso spese ove previsto dalle precedenti disposizioni normative.
Art. 81
1. Al comma 5, dell'art. 5, della L.R. 3/2002 il termine del 30 luglio per la deliberazione dal Consiglio regionale del DPEFR è sostituito dal termine del "30 settembre".
Art. 82
1. La Regione Abruzzo, in base alle disposizioni del comma 3 dell'art. 29 della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), estende le regole del patto di stabilità interno contenute nell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 347/2001, convertito con modificazioni dalla legge 405/2001, nei confronti dei propri enti strumentali ed aziende regionali.
2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali e le aziende di cui al precedente comma trasmettono alla Regione le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa nei modi e nei termini indicati con direttiva della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti dalle norme richiamate nel comma 1 del presente articolo anche agli enti strumentali ed alle aziende si applica quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 63/2002, convertito con modifiche dalla legge 112/2002.
Art. 83
1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, destina l'importo di € 610.000,00, pari all'1% delle entrate previste per la compartecipazione all'accisa sulla benzina, all'esercizio delle funzioni in materia di energia e per le finalità della Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Art. 84
1. Al comma 6 dell’art. 4 della L.R. 18 giugno 1992, n. 47 concernente "Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga" è aggiunto quanto segue:
"Alle Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine, professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale della Regione Abruzzo, componenti del Comitato e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga di cui al successivo art. 17, viene corrisposto, per i giorni di partecipazione alle sedute, per le ore impegnate e in sostituzione del gettone di presenza, un'indennità pari alla tariffa oraria minima stabilita dal tariffario del Collegio regionale delle guide Alpine Abruzzo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio. Il conteggio delle ore è ricavato dalla differenza tra l'ora di inizio della seduta indicata dalla lettera di convocazione della riunione e l'ora di chiusura della stessa ricavata dal verbale della riunione. La stessa norma si applica nel caso di sopralluoghi, verifiche e monitoraggi sul campo nei quali siano presenti i professionisti Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine e in quanto stabiliti dal Comitato e dalle Commissioni comunali di cui al successivo art. 17."
Art. 85
1. La Regione Abruzzo, al fine di migliorare la qualificazione del sistema regionale dei trasporti e della mobilità e di favorire interventi per la montagna e nel campo dello sport e al fine di favorire la realizzazione da parte dei Comuni di opere di rilevanza regionale, utilizza l'economia di € 3.788.000,00 derivante dalla rendicontazione alla Commissione Europea dell'intero importo programmato per il POP 94-96, che ha tenuto conto di "progetti sponda".
2. L'importo complessivo di cui al comma 1 del presente articolo è destinato come segue:
U.P.B. |
Capitolo |
Denominazione |
Importo competenza e cassa |
10 02 002 |
92401 |
Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva e piste sci di fondo |
€ 138.000,00 |
14 02 001 |
122342 |
Fondo regionale per la montagna |
€ 300.000,00 |
06 02 001 |
182351 |
Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento |
€ 1.150.000,00 |
06 02 004 |
182410 |
Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo - L.R. 12.7.1991, n. 202 |
€ 800.000,00 |
06 02 004 |
242422 |
Valorizzazione ed internazionaliz- zazione dell'aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57 |
€ 450.000,00 |
04 02 001 |
152319 |
Finanziamento ai Comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale – L.R. 50/2001 |
€ 950.000,00 |
|
|
TOTALE
|
€
3.788.000,00 |
3. Alla necessaria reiscrizione dei fondi sui citati capitoli si provvede con apposito provvedimento dirigenziale ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e della legge di bilancio per l'esercizio 2003, mediante riduzione di pari importo del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al Cap. 323600.
4. Gli interventi di cui alle UPB 10 02 002, 06 02 001 e 06 02 004 sono individuati e disciplinati con deliberazione della Giunta regionale d’intesa con le Commissioni Prima e Quarta del Consiglio regionale.
Art. 86
1. All’art. 11 comma 4 della L.R. 77/2000 la cifra “100” è sostituita con la cifra “250”.
2. All’art. 11 della L.R. 77/2000 è aggiunto il seguente comma 10:
“10. La durata massima del finanziamento è di anni 8 (otto)”.
Art. 87
1. Al comma 1 dell’art. 6 della L.R. 9.4.1997, n. 32 le parole “entro il 30 settembre” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre”.
Art. 88
1. All’art. 65 comma 1 della L.R. 31.7.1996, n. 60 la lett. a) è così sostituita:
“Contributi in conto interessi ed in conto canone di locazione
finanziaria, sulla parte di finanziamento eccedente l’importo massimo che può
essere assistito dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane, ai sensi
delle Leggi 949/1952 e 240/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;”
Art. 89
1. La quota dei fondi di cui al programma di iniziativa comunitaria P.M.I.: - periodo 1994 – 1996, Sottoprogramma 3.1.2., Misura 7.9, Subazione “Costituzione di un fondo di capitali di rischio”, approvato dalla Commissione Europea in data 24.6.1996, recuperati a seguito della dismissione dei prestiti partecipativi, è assegnata in via definitiva alla F.I.R.A. S.p.A..
2. La F.I.R.A. S.p.A. provvede alle operazioni di disimpegno di cui al comma 1, e destina le risorse acquisite alla costituzione di un nuovo fondo di capitale di rischio finalizzato ad operazioni analoghe a quelle previste dal Programma di iniziativa comunitaria richiamato al comma precedente.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono destinati in via prevalente a favore delle imprese ricadenti nel territorio della Provincia di L’Aquila, nell’ambito dell’Accordo Quadro per la salvaguardia ed il rilancio del Polo produttivo dell’industria elettronica aquilana.
4. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento, contenente le modalità di attuazione delle attività di assunzione di partecipazione nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, le modalità di presentazione delle istanze, oltre che la documentazione da presentare ed i criteri per la selezione delle stesse.
Art. 90
1. All'art. 7, comma 1, della L.R. 7/2002 (Legge Finanziaria 2002), le parole dopo la virgola: "alle stesse a condizione" sono sostituite dalle seguenti: "alle stesse condizioni".
2. Per l’anno 2003 il contributo in favore delle Cooperative di Garanzia dei Commercianti e dei Consorzi, previsto dal comma 3 dell’art. 11 della L.R. 28.4.2000, n. 77 è stabilito in € 700.000,00 derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980.
3. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta regionale, è autorizzato ad introdurre nel Bilancio di Previsione dell’esercizio 2003 le variazioni in termini di competenza e di cassa atte ad iscrivere nello stato di previsione dell’entrata ed in quello della spesa un apposito capitolo con uno stanziamento di € 700.000,00.
Art. 91
1. La parte dei Fondi Rischio utilizzata per coprire le garanzie effettivamente concesse, relativa al P.O.P Abruzzo 1994 – 1996 - 2000, Misura 2.1 – Azioni a) Fondi di garanzia viene assegnata, in via definitiva, ad ogni consorzio/società.
2. Tale somma va ad integrarsi con gli altri Fondi Rischio detenuti dai consorzi/società e destinata a garantire affidamenti alle piccole e medie imprese con le stesse modalità operative adottate per gli altri fondi. La parte dei fondi assegnati in via definitiva include gli interessi imprelevabili già maturati sui Fondi rischi P.O.P., in proporzione al tasso di esecuzione dell’intervento raggiunto.
3. La somma residua non impegnata, comprensiva della restante quota degli interessi imprelevabili, è gestita con contabilità separata dai consorzi/società alle stesse modalità e condizioni.
4. Al termine di ogni esercizio ogni consorzio/società deve redigere un rapporto annuale da presentare alla Regione Abruzzo.
5. Al termine di ogni esercizio, ad ogni consorzio/società viene assegnata in via definitiva la parte di Fondi Rischi impegnata in quell’esercizio, oltre ai proporzionali interessi nel frattempo maturati.
6. L’intervento per ogni consorzio/società si intende definitivamente ultimato nell’esercizio in cui viene impiegata la quota dei Fondi Rischi residua, comprensiva degli interessi.
CAPO IV
Disposizioni in materia di gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998
Art. 92
1. Nelle more
dell’emanazione del regolamento di cui al successivo comma 2, la determinazione
dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio
idrico, ivi compresi le autorizzazioni, è effettuata in base ai criteri vigenti
in materia di normativa statale e le somme relative alle spese di istruttoria
sono fissate secondo i criteri di cui all’allegata tabella “A”.
2. Al fine di procedere:
a) alle modalità di presentazione delle domande di utilizzo del bene o delle autorizzazioni per l’esecuzione di opere sui corsi d’acqua pubblici, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e le norme per la compilazione degli atti tecnici dei progetti di massima e di esecuzione a corredo delle domande;
b) alla formazione di un catasto nominativo delle concessioni delle pertinenze idrauliche;
c) alla formazione di un catasto nominativo delle autorizzazioni rilasciate intorno ai corsi d’acqua pubblica;
d) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni relativi alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, delle autorizzazioni, nonché dell’utilizzo dei beni del soprassuolo;
e) alla determinazione per le diverse tipologie di utilizzazione del demanio idrico, della somma forfetaria, una tantum, dovuta dai richiedenti per spese di istruttoria (ex legge n. 65/1973). Di dette somme l’Amministrazione regionale non è tenuta a fornire alcuna rendicontazione al richiedente. Le somme sono introitate a detto titolo nella UPB 03 05 001 - Cap. 35013 di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico (art. 86 D.Lgs. 112/98), costruzioni invasi (D.L. 507/1994 convertito con Legge 584/1994) e polizia idraulica" - e sono destinate a finanziare l’ottimizzazione della gestione del demanio idrico ivi compreso l’acquisto di materiale idoneo allo scopo, studi, ricerche e collaborazioni esterne. E' istituito nella UPB 05 01 002 il correlativo capitolo di spesa 151401 denominato: “Fondo regionale per l’ottimizzazione della gestione del demanio idrico e dighe“; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 10.000,00 sia sul capitolo di entrata che su quello di spesa.
3. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le funzioni per la gestione del demanio idrico riguardante le pertinenze idrauliche trasferite alle regioni dall’art. 86 del D.Lgs. 112/1998 e all’introito dei relativi proventi.
5. All’art. 9 della L.R. 2/1997 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2. bis. Per il servizio idrico integrato, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento diretto da parte dell’Ente d’ambito a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi da parte prevalente della propria attività.”
Art. 93
1. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5), il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all’art. 18 della legge 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui ai DD. del Ministero delle Finanze 25.2.1997, n. 90 e 24.11.2000 e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all’allegata tabella “A”. A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e l’addizionale regionale se applicata, relativi all’utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31.12.2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.
3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell’anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell’atto di concessione.
4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. 1775/33, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.
5. La Giunta regionale determina altresì la misura dei canoni dovuti per le diverse tipologie di utilizzo e dei proventi di cui agli artt. 7 e 11 del T.U. 1775/1933, l’istituzione dell’addizionale regionale prevista dal 4° comma dell’art. 18 della legge 36/1994 e della somma forfettaria, una tantum, dovuta dai richiedenti per spese di istruttoria (ex legge n. 765/1973), con destinazione delle stesse secondo le modalità stabilite al 3° capoverso - lett. e) del precedente articolo, per le finalità della tutela e gestione della risorsa idrica.
6. Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:
a) della disponibilità della risorsa idrica;
b) della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;
c) delle diverse tipologie d’uso;
d) delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;
e) di rapportare l’entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;
f) della riduzione del canone a favore degli utenti dell’uso industriale dell’acqua che si impegnano: all’adozione di sistemi di riciclo dell’acqua e al riuso delle acque di scarico, alla restituzione a valle del processo produttivo delle acque reflue con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
7. Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di € 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.
8. I proventi di cui al 2° comma del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare:“ Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. 112/1998 ) e sono destinati a finanziare, ai sensi dell’art. 86 - 2° comma del D.Lgs 112/1998, il capitolo di spesa 152108 (UPB 05 02 012), di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico”; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 4.147.000,00 sia sul capitolo di entrata che su quello di spesa.
9. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.
Art. 94
1. Nelle more dell’emanazione del regolamento previsto di cui al successivo comma 6, i procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche sono disciplinate dai riferimenti normativi nazionali e regionali indicati nel suddetto comma, fatta eccezione:
a) per le domande di concessione di derivazione di acqua destinata al consumo umano, conformi al vigente Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, non si da luogo alla pubblicazione dell’avviso di cui al 4° comma dell’art. 7 del T.U. 1775/1933, anche se presentate precedentemente all’entrata in vigore della presente legge;
b) per le domande di concessioni di cui al precedente comma, unitamente a quelle relative a progetti acquedottistici di interesse regionale, i finanziamenti dei quali sono stati inseriti in programmi nazionali e regionali, anche se non conformi al suddetto PRGA ’67, può procedersi al rilascio dell’autorizzazione provvisoria di cui all’art. 13 del citato T.U. 1775/1933 anche in pendenza di opposizioni o osservazioni, purché il richiedente la concessione si impegna formalmente di accettare, senza alcuna eccezione, eventuali forme di indennizzo a terzi o di norme di salvaguardia da inserire nel disciplinare di concessione;
c) per le domande di concessioni di derivazione d’acqua destinata al consumo umano, non conformi al suddetto P.R.G.A., può procedersi al rilascio della concessione in sanatoria ovvero di nuove concessioni relative a progetti acquedottistici di interesse regionale di cui alla precedente lett. b) in deroga al medesimo P.R.G.A., purché la domanda sia stata presentata in sanatoria ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.lgs. 11.5.1999, n. 152; sia giustificato il fabbisogno d’acqua per abitante residente e fluttuante, calcolato secondo i parametri vigenti nella Regione Abruzzo. Tale procedura si applica anche alle domande presentate prima dell’entrata in vigore di detto D.Lgs. le cui opere siano state completamente o parzialmente realizzate, previa istanza di parte da presentare entro novanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell’applicazione del 6° comma dell’art. 22 del D.Lgs. 152/99, la Regione provvede entro un anno decorrente dall’entrata in vigore della presente legge, censite le utenze in atto nell’ambito del bacino, sentiti i concessionari interessati dalla revisione, accertata la disponibilità idrica del bacino, sentito l’Ufficio Idrografico e Mareografico e accertata l’idoneità delle acque destinate al consumo umano, alla revisione delle utenze secondo le priorità stabilite dal 1° comma dell’art. 2 della legge 36/1994.
3. Il 6° comma dell’art. 23 della L.R. 81/1998 è così riformulato: “I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico - amministrativo alle Province, mentre il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea si pronuncia, sentito i Dirigenti dei Servizi del Territorio e avvalendosi, ove ritenuto opportuno, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all’art. 3 della L.R. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine perentorio di giorni 30 dalla richiesta. Al medesimo Servizio sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione.” La medesima procedura si attua, per quanto attiene gli interventi alle opere della difesa del suolo, in riferimento all’art. 14 della L.R. 43/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, sino al limite di un importo di € 10 milioni al netto dei lavori a base d’asta. Per i lavori di importo superiore a detto limite è richiesto il parere del C.R.T.A. che deve essere reso nei termini previsti dal I° comma dell’art. 11 della L.R. 33/1995. Qualora il parere non sia reso nei suddetti termini, si applica il disposto del II° comma del medesimo articolo.
4. Ai fini dell’applicazione del 7° comma dell’art. 12 del D.Lgs. 79/1999 la comunicazione prevista nel medesimo comma si intende effettuata anche qualora dovesse risultare l’esercizio dell’utenza, nel termine previsto dal citato comma, da atti in possesso della pubblica amministrazione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.
5. Nelle more della classificazione, di cui all’art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dagli artt. 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono attribuite alle Province le competenze su tutti i corsi d’acqua pubblica fatta eccezione:
a) quelli di competenza Comunale, specificati alla lett. b) del 10° comma dell’art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81;
b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I° ordine che restano di competenza regionale.
6. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento, in attuazione dell’art. 20, 7° comma della legge 59/1977, la delegificazione, lo snellimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche, di cui ai principali riferimenti normativi: R.D. 11.12.1933, n. 1775, R.D. 14.8.1920, n. 1285, Legge 5.1.1974, n. 36, D.Lgs. 152/1999, L.R. 12/1980 e L.R. 81/1998, secondo i criteri e principi di cui all’art. 20, 5° comma della Legge 59/1977, nonché delle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di gestione della risorsa acqua.
7. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma, in applicazione dell’art. 23, comma 9 ter del D.Lgs. 152/1999, modificato dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 258/2000, non trovano applicazione nell’ordinamento regionale le norme e i regolamenti statali in materia di procedimenti amministrativi di concessioni di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili elencate nello stesso.
CAPO V
Disposizioni varie
Art. 95
1. Le Aziende per
il Diritto agli Studi Universitari sono tenute ad impiegare l'avanzo di amministrazione
non vincolato prioritariamente per interventi di completamento, miglioramento
del patrimonio immobiliare e per realizzazioni ed acquisizioni immobiliari e, comunque,
in programmi di investimento.
2. Per l’anno 2003
le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari devono impiegare l’avanzo di
amministrazione prioritariamente per l’acquisto di strumenti informatici fino a
concorrenza della quota prevista per la stessa finalità nell’anno 2003.
Art. 96
1. Lo stanziamento di € 258.229,00 iscritto, per l’anno 2003, nell’ambito della UPB 10 02 001 sul Cap. 42322 denominato “Finanziamento delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario per spese di investimento - L.R. 91/1994 art. 36” è finalizzato all’acquisto delle attrezzature informatiche per gli studenti iscritti alle università abruzzesi, previo accordo con il Comitato di Coordinamento regionale delle Università Abruzzesi (CRUA).
Art. 97
1. La Regione Abruzzo provvede, direttamente o mediante concessione ad Enti pubblici locali o al Consorzio ASI – Val Pescara, alle operazioni di dragaggio del porto canale di Pescara e di Ortona.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma, gli enti ed i soggetti concessionari sono tenuti a compiere tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi a dette attività.
3. La Regione, con l’ausilio della Capitaneria di Porto competente e sentite le Associazioni degli Operatori della Pesca, del Commercio e del Turismo interessate, individua annualmente il quantitativo di materiale fangoso e sabbioso da dragare, nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Portuale.
4. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato per il porto canale di Pescara in € 500.000,00 per l’anno 2003, in € 500.000,00 per l’anno 2004 ed in € 500.000,00 per l’anno 2005 e per Ortona in € 200.000,00, Vasto e Giulianova in € 150.000,00 ciascuna per l'anno 2003, 2004 e 2005 si provvede con quota parte degli stanziamenti annualmente iscritti nell’ambito della UPB 06 02 004 sul Cap. 182441 denominato “Interventi di escavazione dei fondali Abruzzesi”.
5. La restante parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 182441, pari ad € 70.000,00, è finalizzato all'intervento di escavazione del Porto del Comune di Roseto degli Abruzzi.
6. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo relative ai porti di Vasto, Giulianova e Roseto degli Abruzzi sono delegate ai rispettivi Consorzi Industriali di Vasto e Teramo.
Art. 98
1. Considerata l’urgenza di provvedere alla concreta gestione del Porto di Vasto, in assenza di una Autorità portuale costituita, la Regione delega il Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale del Vastese (COASIV) alla predisposizione di uno studio per la individuazione di una struttura organizzativa che gestisca il Porto di Vasto secondo criteri di economicità ed imprenditorialità alla luce delle evoluzioni dell’ordinamento portuale ed in conformità dei principi Comunitari.
Art. 99
1. La Regione Abruzzo è promotrice di una azione sistematica e coordinata sul territorio di sensibilizzazione, di concerto con le imprese, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni Sociali, gli Enti Pubblici, l’I.N.A.I.L., le ASL e Italia Lavoro, tesa a favorire la diffusione delle migliori pratiche di prevenzione e di promozione della salute nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione di fenomeni di lavoro irregolare ed elusione contributiva.
2. Il Presidente della Giunta regionale fissa, con proprio decreto, le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma.
3. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 80.000,00 nell'ambito della UPB 12 02 003 sul Cap. 12114, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Interventi per la promozione della sicurezza e della tutela della salute sui luoghi di lavoro” del bilancio per l’esercizio 2003.
Art. 100
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare all'acquisto di Palazzo Adamoli, censito al Catasto Urbano di Teramo, foglio 147, particella 380, posto sulla cavea dell'Anfiteatro Romano di Teramo e sottoposto a vincolo archeologico con Decreto del 31.7.1998, al fine di valorizzare, restaurare e rendere fruibile la stessa area archeologica.
2. E' iscritto lo stanziamento di € 250.000,00 nell'ambito della UPB 10 02 008 sul Cap. 62102, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Interventi per iniziative dirette nel campo archeologico" del bilancio per l’esercizio 2003.
Art. 101
1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire uno sviluppo dell’economia libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell’usura agevola l’accesso al credito agli imprenditori ed alle famiglie in difficoltà, interviene a sostegno delle Associazioni antiracket e antiusura, incentiva la denuncia da parte delle vittime e assiste le stesse facilitandone la tutela legale.
2. A tal fine la Regione costituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un fondo speciale antiusura e antiracket dal quale può erogare i seguenti contributi:
a) un contributo integrativo a favore dei Fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi fidi (Confidi) e dalle Fondazioni antiusura. Il contributo regionale affluisce al Fondo speciale già costituito dai Confidi e dalle Fondazioni ai sensi della Legge 108/1996 ed è gestito con le stesse modalità previste dalla predetta legge. Esso viene utilizzato dai Confidi e dalle Fondazioni per garantire prestiti erogati dal sistema creditizio in favore dei soggetti a rischio d’usura come previsto dalla Legge 108/1996 più volte richiamata;
b) contributi a favore delle Associazioni antiracket ed antiusura legalmente costituite e iscritte nell’apposito elenco istituito presso le Prefetture, a sostegno delle attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell’usura e del racket;
c) contributi alle vittime a copertura delle spese relative alle procedure legali e precisamente:
- le spese, i diritti e gli onorari spettanti ai professionisti, debitamente documentati e ritenuti congrui dai rispettivi consigli dell’ordine e comunque nei limiti della tariffa professionale, per tutte le attività relative sia al giudizio che alla procedura di recupero delle somme dovute e del rimborso dei danni subiti, ivi incluse le spese per stime e perizie;
- le spese di giudizio e di registrazione delle sentenze.
3. La Giunta regionale, mediante adozione di specifico regolamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni sulle modalità di concessione dei contributi di cui ai precedenti commi.
4. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 125.000,00 nell'ambito della UPB 13 01 011 denominata "Azioni di contrasto all'usura e al racket" sul Cap. 71656, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Contributo regionale per attività di contrasto all'usura e al racket ” del bilancio per l’esercizio 2003.
5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.
Art. 102
1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere la propria l'immagine e lo sport abruzzese in campo nazionale ed internazionale, interviene a sostegno delle più prestigiose manifestazioni sportive elencate nei prospetti allegati nella tabella sub a).
2. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, devono essere presentate alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza sociale e Promozione sociale - Servizio Sport, impiantistica sportiva esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredate di esauriente relazione analitica illustrativa dell'iniziativa oggetto del contributo e del relativo piano finanziario delle entrate e delle uscite, preventivate o sostenute, compilato in dettaglio.
3. Se il fabbisogno finanziario indicato nella relazione e/o consuntivo è inferiore all'importo indicato nella tabella di cui al precedente comma il contributo è corrispondentemente ridotto.
4. È inoltre necessaria la presentazione della documentazione comprovante il controllo sulle manifestazioni attraverso gli organi tecnici federali regionali o l'affiliazione annuale (per le sole Società e Associazioni sportive) rilasciata dalla competente Federazione sportiva oppure del competente Ente di promozione sportiva, ove previsti.
5. Per l'attuazione delle iniziative contemplate nel presente articolo, è prevista l'erogazione di una anticipazione pari al 50% del contributo assegnato previo accertamento della regolarità delle richieste e completezza della relativa documentazione sotto ogni profilo e previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria di pari importo.
6. L'erogazione del saldo è subordinata all'acquisizione, da parte del Servizio competente, della relazione consuntiva sull'iniziativa realizzata, del rendiconto delle spese sostenute con allegati i relativi giustificativi di spesa inerenti all'iniziativa oggetto del contributo nonché, se necessario, del certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1989.
7. All'erogazione dei contributi provvede con proprio provvedimento il Dirigente del competente Servizio Sport, Impiantistica sportiva della Direzione Qualità della vita, Beni e Attività culturali, Sicurezza Sociale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 77/1999.
8. I soggetti beneficiari delle provvidenze economiche previste dal presente articolo non possono beneficiare di altre provvidenze economiche a carico del bilancio regionale per le stesse manifestazioni.
9. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 534.500,00 nell'ambito della UPB 10 01 003 sul Cap. 91624 che assume la seguente denominazione: “Interventi a favore di prestigiose manifestazioni sportive abruzzesi” del bilancio per l’esercizio 2003.
Art. 103
1. La Regione Abruzzo al fine di promuovere la propria immagine e lo sport abruzzese in campo nazionale ed internazionale interviene in via straordinaria per le attività di promozione della 16° edizione dei Giochi del Mediterraneo 2009 a Pescara.
2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 10 01 003 sul Cap. 91635, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: “Contributo per la promozione della 16° edizione dei Giochi Mediterranei 2009” del bilancio per l’esercizio 2003.
Art. 104
1. Il Cap. 91624 è incrementato della somma di € 200.000,00 per manifestazioni di grande interesse internazionale.
2. Per l’anno 2003 sono sospese le attività di cui agli artt. 7, 9 e 12 della L.R. 98/1999.
All’art. 5 della L.R. 98/1999 al comma 2/bis sostituire le parole “€ 100.000,00” con le parole “€ 20.000,00”.
All’art. 5 della L.R. 98/1999 il comma 2/ter è sostituito dal seguente:
“All’associazione italiana per lo sviluppo dell’attività cinematografica (A.I.S.A.C.) è concesso un contributo di € 40.000,00 per l’organizzazione di seminari e convegni sul cinema. All’associazione italiana comunicazione e immagine di Castellalto (TE) è concesso un contributo di € 40.000,00 per l’organizzazione del Festival Internazionale del cinema naturalistico ed ambientale. All’Associazione “Lo zaino” di Pineto è concesso un contributo di € 20.000,00 per l’organizzazione di festival e manifestazioni sul cinema”.
All’art. 8 della L.R. 98/1999 sostituire il comma 4 con il seguente:
“Per l’anno 2003 l’intervento finanziario per le finalità del presente articolo è fissato in € 65.000,00”.
Art. 105
1. La Giunta regionale, al fine di contemperare l’esigenza pubblica (salvaguardia dell'ambiente, del mantenimento del paesaggio e della sicurezza igienico-sanitaria nelle aree urbanizzate, in fase di imminente urbanizzazione o nelle adiacenze di nuclei abitati), con quella privata (intraprendere, mantenere attività economiche ed offrire servizi), promuove e sostiene la delocalizzazione di attività agricole, zootecniche, insediamenti produttivi insalubri e/o assimilabili, in essere da almeno cinque anni, con programmi di intervento, ai sensi di quanto previsto dagli “Orientamenti agli aiuti di stato” nel settore agricolo pubblicato sulla GUCE 2000/Ce n. C28 del 1° febbraio 2000 di cui alla sezione 4 punti 1.2.3. e sezione 9.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva il programma di intervento con le procedure, criteri di selezione e priorità che sarà elaborato dalla Direzione Agricoltura.
3. La realizzazione di quanto disposto dal presente articolo è finanziata mediante utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato di cui al Cap. 102489.
Art. 106
1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire tutte le azioni, svolte sul proprio territorio, inerenti le fonti di energia alternative e l'uso razionale delle risorse che hanno l'obiettivo di realizzare campagne di sensibilizzazione mirate agli amministratori locali, di promuovere l'efficienza energetica negli edifici e nei servizi, di fornire un supporto concreto agli enti locali per l'attuazione delle politiche energetiche regionali relative allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, di attivare una rete di assistenza per il sostegno alle richieste di finanziamento a progetti in campo energetico, da inoltrare a livello europeo, nazionale e regionale, concede un contributo straordinario di € 30.000,00 all’Amministrazione Provinciale di Chieti.
2. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 30.000,00 nell'ambito della UPB 08 02 017 sul Cap. 282312, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Contributo straordinario all'Amministrazione Provinciale di Chieti per la promozione delle Fonti di energia alternative e dell'uso razionale delle risorse” del bilancio per l’esercizio 2003.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 107
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2003.
Art. 108
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo con effetto dal 1° gennaio 2003.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
ALLEGATO DI CUI AGLI ARTT. 92 E 93
Spese istruttorie per gestione demanio idrico
TABELLA “A”
TIPO DELLA RICHIESTA |
TIPOLOGIA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE |
IMPORTO IN € |
CONCESSIONE PERTINENZA IDRAULICA[1] |
Uso agricolo Uso industriale Uso attrezzature sportive e tempo libero Altri usi |
50,00 100,00 50,00 50,00 |
AUTORIZZAZIONI |
Attraversamenti aeree, sotterranee e a guado[2] Raccolta legna Sfalciatura erba |
150,00 20,00 20,00 |
CONCESSIONE ACQUA PUBBLICA |
Piccole derivazioni uso idroelettrico Piccole derivazioni idropotabili e industriale Piccole derivazioni altri usi Grandi derivazioni Licenza di attingimento[3] |
500,00
250,00 125,00
500,00 125,00 |
AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE E/O MANUTENZIONE
STRAORDINARIA INVASI |
Piccoli invasi Grandi invasi |
500,00 1.000,00 |
AUTORIZZAZIONE PER STUDI E RICERCA ACQUA
SOTTERRANEA |
Autorizzazione[4] |
100,00 |
POLIZIA IDRAULICA |
Definizione contenzioso di cui ai TT.UU. 523/904 e 1775/33 |
100,00 |
"Allegato 1"
Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR.
L.R. |
Oggetto |
Esercizio Finanziario |
Capitolo |
|||
N. |
Anno |
|
2003 |
2004 |
2005 |
|
143 |
1997 |
Realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni |
1.099.370,69 |
0 |
0 |
11464 |
41 |
1988 |
Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità e parità giuridica e sostanziale tra uomo e donna |
46.960,00 |
0 |
0 |
11625 |
47 |
2000 |
Istituzioni Albo regionale associazioni abruzzesi operanti in Italia fuori regione |
10.000,00 |
0 |
0 |
21640 |
41 |
1994 |
Iniziative a favore dei giovani per la formazione di scambi internazionali |
30.000,00 |
0 |
0 |
41500 |
92 |
2000 |
Contributo per la qualificazione del sistema formativo delle scuole non statali |
50.000,00 |
0 |
0 |
41612 |
74 |
1994 |
Contributo al CIAPI per spese correnti |
1.162.438,27 |
774.438,27 |
0 |
51611 |
44 |
1992 |
Norme in materia di musei |
250.000,00 |
0 |
0 |
61431 |
32 |
1998 |
Contributi per la Perdonanza Celestiniana |
138.125,00 |
0 |
0 |
61511 |
63 |
1997 |
Intervento per la promozione degli scambi culturali nella scuola secondaria di secondo grado |
31.250,00 |
0 |
0 |
61513 |
123 |
1997 |
Interventi regionale a sostegno delle iniziative per la risocializzazione dei detenuti |
31.250,00 |
0 |
0 |
61514 |
43 |
2000 |
Contributo al Circolo d'Arte " Il Quadrivio" di Sulmona |
40.000,00 |
0 |
0 |
61616 |
94 |
1995 |
Premio Internazionale Ignazio Silone |
50.000,00 |
0 |
0 |
61626 |
35 |
1998 |
Interventi a favore delle Università Popolari e della terza Età |
25.000,00 |
0 |
0 |
61627 |
49 |
1999 |
Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale o sportivo |
2.160.000,00 |
0 |
0 |
61631 |
85 |
2000 |
Contributo all'Istituto di fotografia "Fotogramma" di Sulmona |
50.000,00 |
0 |
0 |
61634 |
79 |
1988 |
Sostegno al Centro Studi Celestiniani |
12.500,00 |
0 |
0 |
61635 |
40 |
2001 |
Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti |
1.000.000,00 |
0 |
0 |
61656 |
62 |
1997 |
Contributo alla Fondazione Michetti di Francavilla |
100.000,00 |
0 |
0 |
61669 |
131 |
1995 |
Norme in materia di musei |
245.913,00 |
0 |
0 |
62101 |
46 |
2000 |
Interventi contributivi in favore delle società operaie di mutuo soccorso |
50.000,00 |
0 |
0 |
62419 |
98 |
1999 |
Disciplina delle attività cinematografiche |
865.000,00 |
0 |
0 |
62423 |
15 |
2000 |
Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo |
2.275.000,00 |
|
|
62424 |
88 |
1996 |
Contributo all'Ente Teatrale regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo |
150.000,00 |
0 |
0 |
62434 |
44 |
1992 |
Norme in materia di beni culturali |
964.000,00 |
0 |
0 |
62435 |
7 |
2002 |
Contributo all’Accademia di Belle Arti di L’Aquila per attrezzatura multimediale, stazioni informative e/o attrezzature tecniche per il teatro dell’Accademia – L.R. 7/02, 1 - comma 15 |
20.000,00 |
0 |
0 |
62443 |
70 |
1999 |
Interventi a sostegno della scuola a domicilio |
205.000,00 |
0 |
0 |
71518 |
131 |
1998 |
Contributo alle Province per interventi in favore dei ciechi e dei sordomuti |
293.671,25 |
0 |
0 |
71571 |
33 |
1998 |
Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio |
3.125,00 |
0 |
0 |
71575 |
67 |
1997 |
Disposizione e tutela della maternità delle donne non occupate |
468.750,00 |
0 |
0 |
71584 |
72 |
2000 |
Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di Handicap psicofisici che applicano il metodo DOMAN |
300.000,00 |
0 |
0 |
71614 |
137 |
1996 |
Contributo editoria parlata |
25.625,00 |
0 |
0 |
71629 |
95 |
1999 |
Contributi per l'anno 1999 alle Associazioni ANFFAS, PERCORSI, BAMBINI DOWN, AFIA, SEZIONE REGIONALE FIADDA e APTDH, AIAS di Sulmona |
275.000,00 |
0 |
0 |
71630 |
71 |
1999 |
Contributi alle famiglie di caduti e dispersi in guerra |
31.250,00 |
0 |
0 |
71633 |
1 |
1984 |
Contributi ai pescatori per eventi calamitosi |
31.250,00 |
0 |
0 |
71640 |
77 |
2001 |
Contributi alle comunità giovanili |
100.000,00 |
0 |
0 |
71652 |
110 |
1998 |
Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza |
525.000,00 |
0 |
0 |
72300 |
125 |
1999 |
Intervento finanziario per l'attivazione di residenze sanitarie assistite pubbliche |
450.000,00 |
0 |
0 |
72301 |
21 |
2000 |
Contributo per l'attribuzione e la gestione dei beni della soppressa O.N.P.I. |
225.000,00 |
0 |
0 |
72310 |
61 |
2000 |
Finanziamento di borse di studio per la formazione medico-specialistica |
103.291,18 |
0 |
0 |
81520 |
117 |
1997 |
Istituzione del centro regionale della psicosi infantile |
77.468,53 |
0 |
0 |
81527 |
29 |
1998 |
Provvidenza a favore dei nefropatici per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare |
3.356.970,00 |
0 |
0 |
81592 |
103 |
1995 |
Interventi per il potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo organi |
258.228,45 |
0 |
0 |
82396 |
20 |
2000 |
Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva |
175.000,00 |
0 |
0 |
91502 |
57 |
1997 |
Interventi per l'impiantistica sportiva |
28.000,00 |
0 |
0 |
92328 |
20 |
2000 |
Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva |
662.000,00 |
0 |
0 |
92401 |
28 |
1994 |
Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale |
25.000,00 |
0 |
0 |
111413 |
28 |
1994 |
Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale |
93.750,00 |
0 |
0 |
111414 |
28 |
1994 |
Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale |
5.066.000,00 |
0 |
0 |
112346 |
7 |
2002 |
Interventi a sostegno delle aree montane - 4 |
78.125,00 |
78.125,00 |
0 |
121541 |
7 |
2002 |
Interventi a sostegno delle aree montane - 4 |
245.000,00 |
245.000,00 |
0 |
122344 |
29 |
1997 |
Interventi a favore delle Comunità montane per la L. 93/81 |
1.130.000,00 |
0 |
0 |
122440 |
127 |
1997 |
Delega ai Comuni in materia di porti |
1.800.000,00 |
0 |
0 |
151414 |
44 |
1999 |
Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica |
400.750,00 |
0 |
0 |
151535 |
78 |
1998 |
Istituzione dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore |
20.000,00 |
0 |
0 |
151591 |
68 |
1998 |
Funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto |
20.000,00 |
0 |
0 |
151592 |
41 |
2001 |
Realizzazione fogli geologici |
161.000,00 |
0 |
0 |
152121 |
56 |
2001 |
Contributi ai piccoli Comuni per opere ed infrastrutture |
6.268.000,00 |
0 |
0 |
152300 |
50 |
2001 |
Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale |
3.400.629,31 |
0 |
0 |
152319 |
81 |
1998 |
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo |
250.000,00 |
0 |
0 |
152399 |
127 |
1999 |
Restauro organi antichi |
35.000,00 |
0 |
0 |
152423 |
139 |
1998 |
Finanziamenti per interventi di edilizia di culto |
700.000,00 |
0 |
0 |
152424 |
113 |
1998 |
Consorzio istituto superiore europeo per l’artigianato per il recupero dell’edilizia |
148.400,00 |
0 |
0 |
152435 |
114 |
1998 |
Tariffe speciali linee di trasporto pubblico locale |
375.000,00 |
0 |
0 |
181565 |
60 |
1998 |
Deviazione del traffico pesante dalla SS 16 adriatica all’Autostrada A/14 nelle zone litoranea del territorio abruzzese |
470.000,00 |
0 |
0 |
182420 |
7 |
2002 |
Cofinanziamento accordo di programma per ottimizzazione funzionale dell'aeroporto di Pescara - 1, comma 17, L.R.F. 7/2002 |
1.550.000,00 |
0 |
0 |
212402 |
73 |
1995 |
Contributo a favore del Consorzio autonomo Ente Fiera di Lanciano |
31.250,00 |
0 |
0 |
251681 |
39 |
1998 |
Contributo straordinario alle Cooperative di garanzia dei commercianti |
300.000,00 |
0 |
0 |
251685 |
18 |
1983 |
Norme per la conservazione e tutela del patrimonio |
140.000,00 |
0 |
0 |
272331 |
121 |
1997 |
Provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici |
70.000,00 |
0 |
0 |
272344 |
82 |
1997 |
Partecipazione della Regione nei Consorzi Industriali |
312.500,00 |
0 |
0 |
281620 |
52 |
2000 |
Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti |
475.000,00 |
0 |
0 |
292360 |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’aquila, addì 17 aprile 2003
PACE
LEGGE REGIONALE 17.04.2003, n. 8:
Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2003 – Bilancio pluriennale 2003-2005.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI INERENTI AL
BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 1
1. E' approvato in Euro 4.055.221.898,68 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
2. E' approvato in Euro 5.884.459.485,47 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2003, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di Euro 383.973.201,02 risultante al 1° gennaio 2003.
Art. 2
1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2002 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2003 è di Euro 3.153.188.696,73.
Art. 3
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2003 giusta lo stato di previsione dell'entrata.
Art. 4
1. E' approvato in Euro 4.055.221.898,68 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
2. E' approvato in Euro 5.884.459.485,47 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
Art. 5
1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2002 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2003 è di Euro 2.345.072.092,91.
Art. 6
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate le singole unità previsionali di base come indicate nel bilancio di previsione.
2. Sono approvate le contabilità speciali iscritte nell'entrata e nella spesa per complessivi Euro 544.906.000,00.
Art. 7
1. L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio Regionale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 é la n. 01 01 005 denominata "Funzionamento del Consiglio Regionale".
2. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio del Consiglio Regionale, nei limiti dello stanziamento contenuto nell'unità previsionale di base indicata nel primo comma del presente articolo.
Art. 8
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2003, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all' art. 4, 1° comma, della presente legge.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2003, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all' art. 4, 2° comma, della presente legge.
Art. 9
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 previsto dall'art. 17 della L.R. 25.03.2002, n. 3.
Art. 10
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7 della L.R. 25.03.2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di Euro 1.192.089.804,84, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli 323600, 323700, 323500 e 321920 a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dell'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti.
Art. 11
1. Per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 è approvata l'acclusa tabella recante le entità degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa inerenti ai capitoli per i quali la determinazione delle entità stesse deve effettuarsi con la legge annuale di bilancio.
Art. 12
1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 denominato "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori", ai sensi dell'art. 8 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, con lo stanziamento di Euro 27.000.000,00.
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria ordinanza, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsone della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Art. 13
1. Per effetto dell'art. 18, comma 3 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono considerate spese obbligatorie quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (capitolo 321940) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell'elenco n. 1.
3. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 con lo stanziamento di Euro 6.500.000,00.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in capitoli dello stato di previsione della spesa.
5. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al quarto comma sono disposti previo accertamento e certificazione esclusivamente da parte della Direzione competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;
- dell'avvenuto perfezionamento, nell'esercizio originario di competenza, dell'impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Art. 14
1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 denominato "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui" per Euro 458.589.804,84.
2. E' altresì autorizzata, sempre nello stato di previsione della spesa, l'iscrizione del capitolo 323600 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" per Euro 700.000.000,00.
3. Tali capitoli costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente a Euro 1.158.589.804,84 e coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 10.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 15
1. I prelevamenti da effettuare dal cap. 321930 (Fondo di riserva per le spese impreviste) sono disposti mediante decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
2. I decreti presidenziali di prelevamento di cui al precedente comma sono presentati al Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data della loro esecutività.
Art. 16
1. Per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del patto di stabilità sono istituiti il fondo di riserva del bilancio di cassa per le spese correnti (cap. 321910) con uno stanziamento di Euro 75.000.000,00 ed il fondo di riserva di cassa per le spese in conto capitale (cap. 322910) con uno stanziamento di Euro 126.031.429,61
2. I trasferimenti dal predetto fondo sono disposti con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi del 2° comma dell'art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
Art. 17
1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 2° della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unità previsionali di base presenti o per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Art. 18
1. La Giunta Regionale può effettuare, ai sensi dell'art. 25, comma 3° della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, per gli stanziamenti che costituiscono limiti d'impegno e per gli stanziamenti direttamente regolati con legge.
Art. 19
1. Le variazioni di bilancio di cui al precedente articolo 18 sono disposte su proposta del competente Direttore Regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.
2. I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell'approvazione e successivamente comunicati al Consiglio Regionale dal Servizio Affari della Giunta.
Art. 20
1. La Giunta Regionale può procedere nel corso dell'esercizio finanziario alla rinumerazione dei capitoli, ferma restando l'appartenenza degli stessi alle relative U.P.B..
Art. 21
1. Per effetto dell'art. 24 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il Cap. 312600.
2. Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse.
3. L'elenco n. 6 allegato al bilancio è redatto in base a quanto stabilito dal citato art. 24.
Art. 22
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.
Art. 23
1. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA
FINANZIARIA E GIUSCONTABILE
Art. 24
1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 2003 e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di Euro 278.005.102,59 conformemente alla sussistenza dei limiti dell'indebitamento ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
2. I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:
- tasso massimo: 5,50 %;
- durata massima del periodo di ammortamento: anni 30, con possibilità di rinegoziazione o estinzione anticipata in sede di stipulazione.
3. Le rate di ammortamento dei mutui stipulati al 31 dicembre 2002 e di quelli dei quali si autorizza la contrazione a valere per l'anno 2003, pari a presumibili Euro 69.580.753,00, sono iscritte nei capitoli 311730 e 313100 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.
4. In alternativa alla contrazione dei mutui di cui al primo comma o alla rinegoziazione dei mutui pregressi, la Giunta Regionale è autorizzata ad emettere obbligazioni.
Art. 25
1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 2003 e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di Euro 3.994.897,41 conformemente alla sussistenza dei limiti dell'indebitamento ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il finanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria a carico della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88.
2. I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:
- tasso massimo: 5,50 %;
durata massima del periodo di ammortamento: anni 20, con possibilità di rinegoziazione o estinzione anticipata in sede di stipulazione.
3. Le rate di ammortamento del mutuo del quale sia autorizzata la contrazione a valere per l'anno 2003, pari a presumibili Euro 331.829,00, sono iscritte nei capitoli 311745 e 313145 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.
4. In alternativa alla contrazione dei mutui di cui al primo comma o alla rinegoziazione dei mutui pregressi, la Giunta Regionale è autorizzata ad emettere obbligazioni.
Art. 26
1. La Giunta Regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in Euro 10,00.
Art. 27
1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.
2. L'operatività di tutte le legge regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.
3. Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse debbono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all'entità degli stanziamenti iscritti per competenza.
Art. 28
1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29/10/1984, n. 270 e dell'art. 66 della L. 23/12/2000, n. 388.
Art. 29
1. L'invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria Regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria Regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.
3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell'esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 10, quinto comma, della L. 16/5/1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.
Art. 30
1. E' approvato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25.03.2002, n. 3 il bilancio relativo al triennio 2003 - 2005 quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.
TITOLO III:
DISPOSIZIONI INERENTI AGLI ENTI
ED ALLE AZIENDE REGIONALI
Art. 31
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2003 dell'Ente Abruzzo Lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Ente Abruzzo Lavoro:
- Euro 740.000,00 al capitolo 21412 - U.P.B. 11 01 001 per attività ed iniziative di Istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 32
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvati gli allegati bilanci per l'esercizio finanziario 2003 delle Aziende per il Diritto allo studio universitario di Teramo, Chieti e L'Aquila.
2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle suddette Aziende:
- Euro 4.500.000,00 al cap. 41511 - U.P.B. 10 01 002 per spese correnti;
- Euro 258.229,00 al cap. 42322 - U.P.B. 10 02 001 per le spese in conto capitale.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 33
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2003 dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A..
2. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1 giugno 1996, n. 29, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.S.S.A.:
- Euro 13.100.000,00 al capitolo 101580 - U.P.B. 07 01 015 per oneri per il personale e per le spese di funzionamento;
- Euro 6.000.000,00 al capitolo 102380 - U.P.B. 07 02 017 per attività ed iniziative d'istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 34
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2003 dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R..
2. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 26.06.1997, n. 54, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.P.T.R.:
- Euro 4.450.000,00 al cap. 241585 - U.P.B. 09 01 002 per contributi per il funzionamento dell'Azienda.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 35
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2003 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.)
2. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.R.I.T.:
- Euro 600.000,00 al cap. 11517 - U.P.B. 02 01 013 per spese di funzionamento;
- Euro 1.400.000,00 al cap. 12432 - U.P.B. 02. 02. 011 per spese di investimento;
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 36
1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2003 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)
2. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.R.T.A.:
- Euro 1.375.000,00 al cap. 291550 - U.P.B 05 01 020 per il funzionamento dell'Agenzia;
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 37
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° Gennaio 2003.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 17 aprile 2003
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(Art. 17,
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