Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Autorizz. Dirpostel – L’Aquila

 

ANNO XXXIV

N. 2

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 24 GENNAIO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

Parte I

 

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 29.10.2002, n. 79/10:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Loreto Aprutino (PE).           Pag. 98

 

DELIBERAZIONE 29.10.2002, n. 79/11:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Castel di Sangro (AQ)”.       Pag. 101

 

DELIBERAZIONE 29.10.2002, n. 79/12:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Torrevecchia Teatina (CH)”.          Pag. 104

 

DELIBERAZIONE 29.10.2002, n. 79/13:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Vacri (CH)”.   Pag. 109

 

DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 13.11.2002, n. 946:

Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese (D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112). Programma di utilizzo del Fondo Unico anno 2002. Riparto dei fondi.            Pag. 112

 

DECRETI

 

Presidente del Consiglio Regionale

 

DECRETO 10.12.2002, n. 108:

Nomina dei componenti della 1^ Commissione Consiliare “Bilancio e Affari Generali”.         Pag. 114

 

DECRETO 17.12.2002, n. 113:

Nomina dei componenti della 1^ Commissione Consiliare “Bilancio e Affari Generali”.         Pag. 115

 

DECRETO 17.12.2002, n. 114:

Nomina dei componenti della Commissione Consiliare sugli Affari della Regione Abruzzo.    Pag. 116

 

DECRETO 17.12.2002, n. 115:

Nomina dei componenti della Commissione Consiliare “Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali”.  Pag. 117

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 10.12.2002, n. 261:

Autorizzazione cambio di destinazione d’uso dei locali situati in via Madonna dei Raccomandati nel Comune di San Demetrio ne’ Vestini (AQ), da asilo nido a locali destinati allo svolgimento di attività sociali
........................................................... Pag.
119

 

DECRETO 10.12.2002, n. 262:

Autorizzazione cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Marruci, fraz. Comune di Pizzoli (AQ), da asilo nido a scuola materna.............. Pag. 120

 

DECRETO 10.12.2002, n. 263/32bil:

Variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2002.   Pag. 121

 

DECRETO 10.12.2002, n. 264:

Nomina a Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa Artigiana di Garanzia “Teaterno”del Dr. Domenico Di Benedetto........................ Pag. 122

 

DECRETO 10.12.2002, n. 265:

Sostituzione, in seno al Consiglio Regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, del componente sig. Baztami Mustapha dimissionario con il sig. Najidi Mohammed. Pag. 123

 

DECRETO 10.12.2002, n. 266:

Rettifica della somma relativa al pagamento del nuovo diritto proporzionale.
........................................................... Pag.
124

 

Decreti Direttoriali

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI,
PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 10.12.2002, n. 68:

Iscrizione della Società Cooperativa “GLOBAL TASKING” a.r.l. alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali........................... Pag. 125

 

DECRETO 11.12.2002, n. 69:

Iscrizione della Società Cooperativa “JONATHAN” p.s.c.s. a.r.l. alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali........................... Pag. 126

 

DECRETO 11.12.2002, n. 70:

Iscrizione della Società Cooperativa “ALISEI” a.r.l. alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
........................................................... Pag.
127

 

ORDINANZE

 

Presidente della Giunta Regionale

 

ORDINANZA 10.12.2002, n. 57:

Deposito da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Vasto (CH), presso la Cassa DD.PP., delle indennità non accettate dall’avente diritto, per l’esproprio degli immobili occorrenti per la costruzione di un nuovo stabilimento industriale da parte della Ditta Eurocereali s.n.c., nel territorio del Comune di Furci(CH).
........................................................... Pag.
128

 

ORDINANZA 10.12.2002, n. 58:

Deposito da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, presso la Cassa DD.PP., delle indennità non accettate dagli aventi diritto, per l’esproprio degli immobili occorrenti per la costruzione di un impianto di depurazione a servizio dell’area N.S.I. ONNA – BAZZANO.
........................................................... Pag.
129

 

DETERMINAZIONI

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 03.12.2002, n. DH16/919:

LL.RR. 28/94 e 106/94 – Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale – Programma triennio 2001/2003 – AREE MONTANE – Punto 4.2.1.4 Realizzazione e miglioramento di impianti tartufigeni – Approvazione elenchi istanze ammesse e finanziate e Concessione contributi (annualità 2001 e 2002). – Approvazione elenco istanze non ammesse per carenza di fondi. (Rettifica Determinazione Dirigenziale DH16/902 del 25.11.02) -
........................................................... Pag.
130

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DH5/186:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo. Misura “A” – Annualità 2001/2003 – I Sportello. Ottavo provvedimento concessione contributo
........................................................... Pag.
133

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DH5/187:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo. Misura “A” – Annualità 200/2003 – I Sportello. Interventi finanziati con fondi Regionali. - Terzo provvedimento concessione contributo.  Pag. 138

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DH5/189:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo – Misura “A”. Interventi finanziati con fondi Regionali – Terzo provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001.        Pag. 144

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DH5/190:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo – Misura “A”. Interventi finanziati con fondi Regionali – Quarto provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001.   Pag. 146

 

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE

 

DETERMINAZIONE 16.10.2002, n. DI5/94:

Rif. Atto aggiuntivo tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. stipulato il 20.04.99 e successivamente integrato con D.G.R. n. 103 del 21.2.2001: Trasferimento fondi 2001 per € 401.567,40 a valere sugli interventi agevolativi di vui alla legge 28 novembre 1965 n. 1329 “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari” (rif. nuovo riparto di cui alla rimodulazione finanziaria – v. D.G.R. n. 643 dell’1.8.2002, esecutiva, e succ. mod contenute nella D.G.R. n. 776 dell’11.9.2002, esecutiva).
........................................................... Pag.
148

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 28.11.2002, n. DC7/226:

E.R.P. Legge 17.02.1992, n. 179 – Comune di Magliano dei Marsi. Autorizzazione all’utilizzo di economie di Euro 4.087.04 (£. 7.913.614)............. Pag. 152

 

DETERMINAZIONE 09.12.2002, n. 242:

Programma quadriennale 1992/95 di edilizia residenziale pubblica. Finanziamenti concessi con deliberazione di Consiglio Regionale n. 79/1 del 11.02.1998 per il Programma Integrato d’Intervento da realizzarsi nel Comune di CATIGNANO – ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI.
........................................................... Pag.
153

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EMERGENZE, INTERVENTI E VOLONTARIATO

 

DETERMINAZIONE 30.10.2002, n. DC4/101:

L.R. 20 luglio 1989 n. 58 “Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile”. L.R. 13 giugno 1991 n. 25 “Norme integrative in materia di Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi”. ISCRIZIONI di ASSOCIAZIONI all’ALBO REGIONALE – ANNO 2002.
........................................................... Pag.
154

 

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E

DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI

 

DETERMINAZIONE 06.12.2002, n. DL10/259:

Affidamento ulteriori corsi per scorrimento delle graduatorie, distinte per provincia, approvate con O.D. n. DL3/81/FR del 15.06.01, redatte dal nucleo di valutazione in esito all’istruttoria delle proposte pervenute per accedere all’affidamento, nell’anno 2000, delle attività formative riferite alla Scheda di Azione C/4.2 contenuta nel piano programmatico approvato dalla G.R. con provvedimento n. 1504/2000.   Pag. 156

 

DETERMINAZIONE 28.11.2002, n. DL2/218:

Modifica Determinazione Dirigenziale DL3/329 del 29 Luglio 2002.       Pag. 162

 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DD7/49:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui
........................................................... Pag.
165

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DD7/50:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.      Pag. 167

 

DETERMINAZIONE 09.12.2002, n. DD7/51:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui
........................................................... Pag.
169

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI,

PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI QUALITA' DREI SERVIZI SOCIALI
PROMOZIONE RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DM2/54:

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, e D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 – Interventi per la realizzazione di strutture per portatori di handicap grave – Impegno di spesa. Pag. 171

 

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

 

DETERMINAZIONE 02.12.2002, n. DG15/57:

Pubblica Assistenza Abruzzo – Autorizzazione all’Esercizio del Trasporto Infermi al di fuori del Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria “118”. Pag. 174

 

DIREZIONE TERRITORIO,

URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO GESTIONE E TUTELA RISORSA ACQUA SUPERFICIALE E SOTTERANEA

 

DETERMINAZIONE 06.05.2002, n. DN5/1:

Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso IGIENICO. Comune di ALBA ADRIATICA. Ditta DI FELICE FILOMENA. Decreto di concessione n. DN5/1 del 06.05.2002.     Pag. 175

 

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO

REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 06.12.2002, n. DE4/101:

Voltura delle concessioni al pubblico esercizio degli impianti funiviari gestiti dalla Campo Felice S.p.A., in Comune di Rocca di Cambio (AQ), a favore della ditta SACMIF S.r.l. di Rocca Priora (RM).
........................................................... Pag.
178

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 19.11.2002, n. DF3/84:

Ditta Gismondi Gianni – Frazione S. Iorio – Lanciano (CH) – Proroga dell’autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività di autodemolizione n. 2927 del 19.11.1997 e n. 654 del 18.03.1998.           Pag. 179

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHI
 AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 13.11.2002, n. DF2/143:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “lavorazione ghisa” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta CENTRO MER da ubicarsi nel Comune di Prezza (AQ) – via Tratturo 1.
........................................................... Pag.
190

 

DETERMINAZIONE 18.11.2002, n. DF2/149:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione ceramica fine senza uso di coloranti e di ceramica tecnica” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ALLUMINAGRES ubicato in Loc. Brecciarola – zona industriale – Comune di Filetto (CH). Rettifica ordinanza dirigenziale n. 85 del 04.12.2000.
........................................................... Pag.
191

 

DETERMINAZIONE 21.11.2002, n. DF2/150:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di componentistica leggera per autoveicoli” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta GIRSUD ubicato in Comune di Gissi (CH) – zona industriale. Rettifica quadro riassuntivo delle emissioni – o.d. n. 31 del 8.8.2000............................................. Pag. 192

 

DETERMINAZIONE 25.11.2002, n. DF2/156:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di componenti in cemento armato” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta COLABETON, ubicato in Comune di Sulmona (AQ) – loc. Maddalena – Z.I.. Rinnovo o.d. n. 6 del 8.5.2000.       Pag. 193

 

DETERMINAZIONE 25.11.2002, n. DF2/157:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “torrefazione del caffè” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Compagnia del Caffè, ubicato in Comune di Moscufo (PE) – c.da Valle Molino. Rinnovo o.d. n. 81 del 16.3.2000.
........................................................... Pag.
194

 

DETERMINAZIONE 27.11.2002, n. DF2/159:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “lavorazione e produzione di mattonelle in ceramica”, della ditta DESI CERAMICHE, ubicato in Comune di Atessa (CH), agglomerato industriale per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7. Rinnovo o.d. n. 35 del 7.2.2000.           Pag. 195

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DF2/160:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “CENTRALE GAS PINETO” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ENI S.p.A. – Divisione AGIP, da ubicarsi in loc. Scerne di Pineto (TE). Pag. 196

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DF2/161:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “patinatrice nuova” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 – della Ditta Cartiere Burgo, da ubicarsi in Comune di Chieti – via E. Piaggio n. 7.
........................................................... Pag.
197

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DF2/162:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Produzione articoli in legno per l’arredamento del bagno” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Orlando - da ubicarsi in Via S. Vincenzo Comune di VACRI (CH)
........................................................... Pag.
198

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DF2/163:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione ribaltabili su motrice semirimorchi ed autobus” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 lett. a) – della Ditta BRENTA EUROINDUSTRIE, ubicato in Via Newton 24 – Comune di AVEZZANO (AQ).         Pag. 199

 

DETERMINAZIONE 02.12.2002, n. DF2/164:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “aspirazione fumi di saldatura e fumi di tempra” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta COMETA, ubicato in Comune di Casoli (CH) – via Frentana. Rinnovo o.d. n. 7 del 08.05.2002.            Pag. 200

 

DETERMINAZIONE 03.12.2002, n. DF2/165:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di componenti in cemento armato” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta TECNEDIL, ubicato in Comune di Ortona (CH) loc. Stazione di Villa Caldari – via Provinciale per villa Jurisci. Rinnovo o.d. n. 2 del 02.05.2000......................................... Pag. 201

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DF2/166:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Verniciatura e aspirazione polveri” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta LINEA SEDIA - da ubicarsi in C/da Ripoli – via Silone, n. 6 Comune di Mosciano S. Angelo (TE)
........................................................... Pag.
202

 

DETERMINAZIONE 03.12.2002, n. DF2/167:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “verniciatura – termoverniciatura, cabina di soffiaggio e bruciatore a metano” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 e 15°) – della Ditta CESVER, ubicati in Comune di S. Giovanni Teatino (CH) – via Cavour. Rinnovo D.G.R. n. 292 del 31.1.1994 e autorizzazione ai sensi art. 15 lett. a).   Pag. 203

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DF2/168:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “verniciatura ed essiccazione” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Carrozzeria Di Giorgio e Fidenza, da ubicarsi in Comune di Pianella (PE) – loc. S. Nicola.     Pag. 204

 

DETERMINAZIONE 05.12.2002, n. DF2/169:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione profilati, bordi ed accessori in pvc per mobili” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta GIPLAST, da ubicarsi in Comune di Giulianova (PE) – zona industriale Colleranesco.  Pag. 205

 

DETERMINAZIONE 05.12.2002, n. DF2/170:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “tipografia per la produzione fustelle” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ESSEPIEFFE da ubicarsi in via dell’Artigianato 14, comune di Martinsicuro (TE).  Pag. 206

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

DETERMINAZIONE 27.11.2002, n. DF1/49:

Programma Regionale di Educazione Ambientale – Biennio 2002/2003 – Contributi per iniziative di soggetti pubblici e/o privati – Approvazione bando e impegno di spesa.           Pag. 207

 

Parte II

 

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO DI TERAMO

 

- Decreto 26/2002 del 3.12.2002 sostituzione di membri della Commissione Provinciale C.I.G. Edilizia -Chieti-............................................................ Pag. 213

 

- Decreto 27/2002 del 3.12.2002 sostituzione di membri della Commissione Provinciale C.I.G. Industria -Chieti-................................................ Pag. 214

 

Parte III

 

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

 

Apposizione tabelle cantieri, Legge 19.03.1990, n. 55 – art. 18.    Pag. 215

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

 

Decreto Presidenziale di approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione dei lavori di sistemazione della S.P.: “centro abitato di Bomba – Fondo Valle Sangro”.    Pag. 219

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

 

Adozione di Variante al PTCP per una nuova individuazione dell’area destinata alla Protezione Civile sulla Vallata del Pescara........................... Pag. 221

 

COMUNE DI CASALINCONTRADA (CH)

 

Adozione di variante generale al P.R.E.. Pag. 222

 

COMUNE DI CIVITELLA
DEL TRONTO (TE)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Delibera di C.C., riguardante l’adozione di variante al P.R.G..
........................................................... Pag.
223

 

COMUNE DI FRANCAVILLA
AL MARE (CH)

 

- Adozione di variante al P.R.G. per ampliamento impianti sportivi esistenti
........................................................... Pag.
224

 

- Adozione variante al P.R.G. per insediamenti di nuove strutture sportive.
........................................................... Pag.
225

 

- Adozione variante al P.R.G. per insediamenti di nuove strutture turistico ricettive.   Pag. 226

 


- Adozione variante al P.R.G. per ampliamento strutture turistico ricettive esistenti.   Pag. 227

 

COMUNE DI MONTENERODOMO (CH)

 

Decreto n. 1: Costruzione della Palestra Scolastica Scuola Elementare, Media e Materna – Primo lotto............................................................ Pag. 228

 

COMUNE DI NOCCIANO (PE)

 

Avviso di deposito del progetto di Piano Regolatore Generale Revisione 2002.
........................................................... Pag.
230

 

COMUNE DI PIANELLA (PE)

 

Avviso di approvazione definitiva variante alle N.T.A. del P.R.G., inerente i fabbricati parzialmente inclusi nelle zone omogenee. ....................... Pag. 231

 

COMUNE DI PICCIANO (PE)

 

- Avviso di variante al Piano Regolatore Generale.            Pag. 232

 

- Avviso di variante alle NTA Piano Regolatore Generale.           Pag. 233

 

COMUNE DI SAN VALENTINO
IN A.C. (PE)

 

- Avviso adozione variante P.R.G..
. ......................................................... Pag.
234

 

- Bando assegnazione alloggi ERP.
........................................................... Pag.
235

 

COMUNE DI SULMONA (AQ)

 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 79 del 03.10.2002 – Comune di Sulmona – Programma Integrato d’Intervento in V/P.R.G. – via Lamaccio e via del Cavallaro. Pag. 237

 

ERRATA CORRIGE

 

- Comunicato relativo all’avviso di approvazione definitiva della Variante Normativa al Nuovo P.R.G. del Comune di Scafa (PE), avviso pubblicato sul B.U.R.A. n. 29 serie ordinaria dell’11.12.02.           Pag. 238

 

- Comunicato relativo alla Legge Regionale n. 60 del 22.11.2001, recante “Regime autorizzatorio negli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, serie ordinaria n. 26 del 12 dicembre 2001
. ......................................................... Pag.
239

 

 




PARTE I

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

 

ATTI

 

DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 29.10.2002, n. 79/10:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Loreto Aprutino (PE).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2a Commissione Permanente svolta dal Consigliere Di Sabatino che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 768/C dell’11.9.2002 e relativi allegati avente per oggetto “Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro - Perimetrazioni relative al Comune di Loreto Aprutino (PE);

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la Legge 3 agosto 1998, n. 267, recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”, pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3;

Vista la Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 9;

Viste le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 140/16 e n. 140/15 del 30.11.1999, con le quali venivano approvati rispettivamente, ai sensi del D.L. 180/98, art. 1 comma 1 bis, così come modificato dalla Legge n. 226/99, il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico regionale ed il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro, che si compongono:

a)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio di frana e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

b)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio idraulico e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

c)   della normativa di attuazione:

d)   del programma prioritario degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio;

Evidenziato che la normativa di attuazione del Piano Straordinario citato, in accordo con le norme statali indicate, prevede la possibilità di modificazione ed integrazione del Piano Straordinario medesimo, contemplando, allo stesso tempo, i casi e le modalità riguardanti le possibili modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza del Comune di Loreto Aprutino (PE) del 25.01.2002 n. 876, successivamente completata con nota n. 4257 del 26.04.2002 (allegato 1), contenente la richiesta di integrazione delle perimetrazioni vigenti, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.01.2002 (allegato 2), sulla base della documentazione tecnica allegata;

Vista la relazione del Dirigente del Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo (allegato 3) contenente le valutazioni tecnico-scientifiche di competenza;

Dato atto che il Comune proponente assume piena responsabilità della proposta di modificazione avanzata;

Evidenziato che, per quanto sopra, occorre integrare il Piano Straordinario vigente attraverso la perimetrazione delle aree appartenenti al Comune di Loreto Aprutino (PE), così come individuato nella planimetria in scala 1:2.000 (allegato 4) e procedere, quindi, alla sua pubblicazione sul B.U.R.A. per i fini della applicazione, da parte del Comune medesimo, dei vincoli urbanistici temporanei previsti dal sopra indicato D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione, approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.1999;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

Di integrare il Piano Straordinario vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/16 del 30.11.99, ai sensi del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/99, attraverso l’ampliamento della perimetrazione vigente nel Comune di Loreto Aprutino (PE), così come risulta nella planimetria in scala 1:2.000 redatta a cura del Comune medesimo, rielaborata dal Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo e che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di stabilire che nelle aree perimetrate saranno applicati, a cura del Comune interessato, i vincoli urbanistici temporanei, previsti dal D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.1999;

Di autorizzare il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo a dare attuazione in ogni sua parte al presente atto deliberativo.





DELIBERAZIONE 29.10.2002, n. 79/11:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Castel di Sangro (AQ)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2a Commissione Permanente svolta dal Consigliere Di Sabatino che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 769/C dell’11.9.2002 e relativi allegati avente per oggetto “Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro - Perimetrazioni relative al Comune di Castel di Sangro (AQ);

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la Legge 3 agosto 1998, n. 267, recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”, pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3;

Vista la Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 9;

Viste le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 140/16 e n. 140/15 del 30.11.1999, con le quali venivano approvati rispettivamente, ai sensi del D.L. 180/98, art. 1 comma 1 bis, così come modificato dalla Legge n. 226/99, il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico regionale ed il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro, che si compongono:

a)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio di frana e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

b)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio idraulico e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

c)   della normativa di attuazione:

d)   del programma prioritario degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio;

Evidenziato che la normativa di attuazione del Piano Straordinario citato, in accordo con le norme statali indicate, prevede la possibilità di modificazione ed integrazione del Piano Straordinario medesimo, contemplando, allo stesso tempo, i casi e le modalità riguardanti le possibili modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza del Comune di Castel di Sangro (AQ) del 10.12.2001 n. 15374, successivamente completata con nota n. 5501 del 15.05.2002 (allegato 1), contenente la richiesta di integrazione delle perimetrazioni vigenti, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.05.2002 (allegato 2), sulla base della documentazione tecnica allegata;

Vista la relazione del Dirigente del Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo (allegato 3) contenente le valutazioni tecnico-scientifiche di competenza;

Dato atto che il Comune proponente assume piena responsabilità della proposta di modificazione avanzata;

Evidenziato che, per quanto sopra, occorre integrare il Piano Straordinario vigente attraverso la perimetrazione delle aree appartenenti al Comune di Castel di Sangro (AQ), così come individuato nelle n. 2 planimetrie in scala 1:10.000 e 1:2.500 (allegato 4) e procedere, quindi, alla loro pubblicazione sul B.U.R.A. per i fini della applicazione, da parte del Comune medesimo, dei vincoli urbanistici temporanei previsti dal sopra indicato D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione, approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/15 del 30.11.1999;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

Di integrare il Piano Straordinario vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/15 del 30.11.99, ai sensi del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/99, attraverso la perimetrazione di due nuove aree a rischio idrogeologico nel Comune di Castel di Sangro (AQ), così come risulta nelle rispettive planimetrie in scala 1:10.000 e 1:2.500 redatte a cura del Comune medesimo e che, allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di stabilire che nelle aree perimetrate saranno applicati, a cura del Comune interessato, i vincoli urbanistici temporanei, previsti dal D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/15 del 30.11.1999;

Di autorizzare il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo a dare attuazione in ogni sua parte al presente atto deliberativo.






DELIBERAZIONE 29.10.2002, n. 79/12:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Torrevecchia Teatina (CH)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2a Commissione Permanente svolta dal Consigliere Di Sabatino che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 766/C dell’11.9.2002 e relativi allegati avente per oggetto “Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro - Perimetrazioni relative al Comune di Torrevecchia Teatina (CH);

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la Legge 3 agosto 1998, n. 267, recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”, pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3;

Vista la Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 9;

Viste le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 140/16 e n. 140/15 del 30.11.1999, con le quali venivano approvati rispettivamente, ai sensi del D.L. 180/98, art. 1 comma 1 bis, così come modificato dalla Legge n. 226/99, il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico regionale ed il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro, che si compongono:

a)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio di frana e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

b)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio idraulico e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

c)   della normativa di attuazione:

d)   del programma prioritario degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio;

Evidenziato che la normativa di attuazione del Piano Straordinario citato, in accordo con le norme statali indicate, prevede la possibilità di modificazione ed integrazione del Piano Straordinario medesimo, contemplando, allo stesso tempo, i casi e le modalità riguardanti le possibili modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza del Comune di Torrevecchia Teatina (CH) dell’01.04.02 n. 1718, successivamente completata con nota n. 2970 del 10.06.02 (allegato 1), contenente la richiesta di integrazione delle perimetrazioni vigenti, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.02 (allegato 2), sulla base della documentazione tecnica allegata;

Vista la relazione del Dirigente del Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo (allegato 3) contenente le valutazioni tecnico-scientifiche di competenza;

Dato atto che il Comune proponente assume piena responsabilità della proposta di modificazione avanzata;

Evidenziato che, per quanto sopra, occorre integrare il Piano Straordinario vigente attraverso la perimetrazione delle aree appartenenti al Comune di Torrevecchia Teatina (CH), così come individuato nelle n. 3 planimetrie in scala 1:5.000 (allegato 4) e procedere, quindi, alla loro pubblicazione sul B.U.R.A. per i fini della applicazione, da parte del Comune medesimo, dei vincoli urbanistici temporanei previsti dal sopra indicato D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione, approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.99;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

Di integrare il Piano Straordinario vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/16 del 30.11.99, ai sensi del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/99, attraverso la perimetrazione di nuove aree a rischio idrogeologico nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH), così come risulta nelle n. 3 planimetrie in scala 1:5.000 redatte a cura del Comune medesimo e che, allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di stabilire che nelle aree perimetrate saranno applicati, a cura del Comune interessato, i vincoli urbanistici temporanei, previsti dal D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.99;

Di autorizzare il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo a dare attuazione in ogni sua parte al presente atto deliberativo.







DELIBERAZIONE 29.10.2002, n. 79/13:

Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro – Perimetrazioni relative al Comune di Vacri (CH)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2a Commissione Permanente svolta dal Consigliere Di Sabatino che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 770/C dell’11.9.2002 e relativi allegati avente per oggetto “Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e del bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro - Perimetrazioni relative al Comune di Vacri (CH)”;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la Legge 3 agosto 1998, n. 267, recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”;

Visto il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”, pubblicato sulla G.U. del 5 gennaio 1999, Serie Generale n. 3;

Vista la Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 9;

Viste le proprie deliberazioni n. 140/16 e n. 140/15 del 30.11.1999, con le quali venivano approvati rispettivamente, ai sensi del D.L. 180/98, art. 1 comma 1 bis, così come modificato dalla Legge n. 226/99, il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico regionale ed il Piano Straordinario riferito al bacino idrografico di rilievo interregionale del fiume Sangro, che si compongono:

a)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio di frana e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

b)   dell’insieme delle schede concernenti il rischio idraulico e contenenti le perimetrazioni relative ai Comuni interessati;

c)   della normativa di attuazione:

d)   del programma prioritario degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio;

Evidenziato che la normativa di attuazione del Piano Straordinario citato, in accordo con le norme statali indicate, prevede la possibilità di modificazione ed integrazione del Piano Straordinario medesimo, contemplando, allo stesso tempo, i casi e le modalità riguardanti le possibili modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza del Comune di Vacri (CH) del 22.09.01 n. 3613, integrata con nota n. 4070 del 06.12.2001 e successivamente, con nota n. 1285 del 06.05.2002 (all. 1), contenente la richiesta di integrazione delle perimetrazioni vigenti, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.11.2001 (all. 2), sulla base della documentazione tecnica allegata;

Vista la relazione del Dirigente del Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo (all. 3) contenente le valutazioni tecnico-scentifiche di competenza;

Dato atto che il Comune proponente assume piena responsabilità della proposta di modificazione avanzata;

Evidenziato che, per quanto sopra, occorre integrare il Piano Straordinario vigente attraverso la perimetrazione di una nuova area nel Comune di Vacri (CH), così come individuato nella planimetria in scala 1:5.000 (all. 4) e procedere, quindi, alla sua pubblicazione sul B.U.R.A. per i fini della applicazione, da parte del Comune medesimo, dei vincoli urbanistici temporanei previsti dal sopra indicato D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione, approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.1999;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

Di integrare il Piano Straordinario vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/16 del 30.11.99, ai sensi del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/99, attraverso la perimetrazione di una nuova area  a rischio idrogeologico nel Comune di Vacri (CH), così come risulta nella planimetria in scala 1:5.000 redatta a cura del Comune medesimo, e che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di stabilire che nella nuova area perimetrata saranno applicati, a cura del Comune interessato, i vincoli urbanistici temporanei, previsti dal D.L. n. 180/98 e disciplinati dalla normativa di attuazione approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 140/16 del 30.11.1999;

Di autorizzare il Servizio Gestione e Tutela della Risorsa Suolo a dare attuazione in ogni sua parte al presente atto deliberativo.



 



DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA REGIONALE

 

DELIBERAZIONE 13.11.2002, n. 946:

Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese (D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112). Programma di utilizzo del Fondo Unico anno 2002. Riparto dei fondi.

LA GIUNTA DELLA REGIONE

Omissis

DELIBERA

1.   Approvare il programma di utilizzo del Fondo Unico - anno 2002 - per gli incentivi alle imprese, quale esposto nell’allegato “riparto 2002”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari all’ammontare delle risorse assegnate di € 19.431.363,78 (= € 19.129.771.16 + € 301.592,62);

2.   Riservarsi di apportare, successivamente, eventuali variazioni di somme all’interno del fondo di cui alla presente deliberazione, in relazione all’andamento della domanda di accesso agli incentivi onde garantire il pieno utilizzo del Fondo Unico;

3.   Demandare alle Direzioni competenti la definizione delle modalità operative; l’adozione di tutti gli atti e le iniziative necessarie per l’attuazione della presente deliberazione; ivi compresa l’approvazione dei bandi e la fissazione della data di inizio e di chiusura dei procedimenti di accesso agli incentivi, nonchè l’ubicazione delle sedi provinciali relativa all’apertura dei bandi;

4.   Adottare in riferimento a ciascun incentivo finanziato per effetto della presente deliberazione la disciplina vigente;

5.   Stabilire che il programma approvato con la presente deliberazione ha validità fino all’integrale utilizzo delle risorse assegnate agli incentivi ivi selezionati, tale periodo costituisce il limite temporale entro il quale possono essere avviati e conclusi i procedimenti ed assunti i provvedimenti di concessione ed erogazione degli incentivi programmati, nonché ogni altro atto necessario alla completa attuazione del programma medesimo;

6.   Procedere alla notifica della presente deliberazione al Ministero delle Attività Produttive;

7.   La pubblicazione della stessa per estratto sul B.URA.

Allegati:

-    Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0070564 del 28 giugno 2002,

-    Nota COOPERCREDITO S.p.A. del 13.8.2002,

-    Nota della Direzione Turismo e Ambiente Energia del 3 settembre 2002

-    “riparto 2002”

 



Ripartizione fondi a disposizione della Regione Abruzzo
(D.M.E.F. n. 0070564 e rientri Coopercredito)

RIPARTO 2002

N.

Tipologia incentivo

Importo

1

L.R. 20.07.2002 n. 16 – Interventi a sostegno dell’economia

€ 15.493.706,97

2

Legge n. 1329/65 – Incentivi per l’acquisizione di macchinari ed impianti (Sabatini)

€ 1.549.370,70

3

Legge n. 949/1952 (Artigiancassa – tasso di interesse) e L. 240/81 (contributi in c/ canoni)

€ 2.03.286,11

 

Totale a disposizione della Direzione “Attività Produttive”

€ 19.081.363,78

4

Direzione “Turismo, Ambiente Energia” – Servizio Politica Energetica

€ 350.000,00

 

Totale complessivo

€ 19.431.363,78

 


DECRETI

 

Presidente del Consiglio Regionale

 

DECRETO 10.12.2002, n. 108:

Nomina dei componenti della 1^ Commissione Consiliare “Bilancio e Affari Generali”.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 49/2000 dell'8.6.2000, 24/2001 del 18.4.2001, 44/2001 del 5.6.2001, 77/2001 del 23.10.2001, 6/2002 del 28.2.2002, 20/2002 del 25.3.2002, 38/2002 del 20.6.2002, 64/2002 del 17.9.2002, 87/2002 del 14.11.2002 e 103/2002 del 21.11.2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 1^ Commissione consiliare;

Vista la nota in data 10.12.2002 con la quale si comunica la designazione del Gruppo “Democratici di Sinistra.”;

DECRETA

la 1^ COMMISSIONE CONSILIARE "BILANCIO E AFFARI GENERALI" è così composta:

- D.S.

MELILLA GIANNI

con

voti

2

- D.S.

LAPENNA LUCIANO

"

"

2

- D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

"

"

2

- D.S

AIMOLA UMBERTO

"

"

1

- F.I.

TANCREDI PAOLO

"

"

5

- F.I.

DI SABATINO FILIPPO

"

"

5

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

DI CARLO DOMENICO

"

"

5

- U.D.C.

PALMERIO VINCENZO

"

"

4

- A. N

DI STEFANO FABRIZIO

"

"

4

- A. N.

D'ORAZIO BENIGNO

"

"

4

- P.P.I.

D'ALFONSO LUCIANO

"

"

1

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

1

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A..

L'Aquila, lì 10.12.2002

IL PRESIDENTE VICARIO

Antonio Menna


DECRETO 17.12.2002, n. 113:

Nomina dei componenti della 1^ Commissione Consiliare “Bilancio e Affari Generali”.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 49/2000 dell'8.6.2000, 24/2001 del 18.4.2001, 44/2001 del 5.6.2001, 77/2001 del 23.10.2001, 6/2002 del 28.2.2002, 20/2002 del 25.3.2002, 38/2002 del 20.6.2002, 64/2002 del 17.9.2002, 87/2002 del 14.11.2002, 103/2002 del 21.11.2002 e 108/2002 del 10.12.2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 1^ Commissione consiliare;

Vista la nota in data 16.12.2002 con la quale si comunica la designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la 1^ COMMISSIONE CONSILIARE "BILANCIO E AFFARI GENERALI" è così composta:

- D.S.

MELILLA GIANNI

con

voti

2

- D.S.

LAPENNA LUCIANO

"

"

2

- D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

"

"

2

- D.S

AIMOLA UMBERTO

"

"

1

- F.I.

TANCREDI PAOLO

"

"

4

- F.I.

DI SABATINO FILIPPO

"

"

4

- F.I.

LOMBARDI ENZO

"

"

2

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

DI CARLO DOMENICO

"

"

5

- U.D.C.

PALMERIO VINCENZO

"

"

4

- A. N

DI STEFANO FABRIZIO

"

"

4

- A. N.

D'ORAZIO BENIGNO

"

"

4

- P.P.I.

D'ALFONSO LUCIANO

"

"

1

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

1

- I DEMOCRATICI

D'ALESSANDRO CESARE

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A..

L'Aquila, lì 17.12.2002

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Giuseppe Tagliente


DECRETO 17.12.2002, n. 114:

Nomina dei componenti della Commissione Consiliare sugli Affari della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 54/2000 dell'8.6.2000, 55/2000 del 12.6.2000, 30/2001 del 18.4.2001, 49/2001 del 5.6.2001, 57/2001 del 21.6.2001, 82/2001 del 23.10.2001, 11/2002 del 28.2.2002, 43/2002 del 20.6.2002, 68/2002 del 17.9.2002 e 92/2002 del 14.11.2002 relativi alla nomina dei componenti la Commissione consiliare di Vigilanza;

Vista la nota in data 16.12.2002 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA SUGLI AFFARI DELLA REGIONE ABRUZZO è così composta:

- D.S.

PEZZOPANE STEFANIA

"

"

4

- D.S

PASSERI BRUNO

"

"

3

- F.I.

TEODORO MAURIZIO

"

"

4

- F.I.

SISTI NICOLA

"

"

4

- F.I.

LOMBARDI ENZO

"

"

2

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

MENNA ANTONIO

"

"

5

- U.D.C.

NORANTE ANTONIO

"

"

4

- A. N

DI NARDO RAFFAELE

"

"

8

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

2

- I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A..

L'Aquila, lì 17.12.2002

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Giuseppe Tagliente


DECRETO 17.12.2002, n. 115:

Nomina dei componenti della Commissione Consiliare “Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali”.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Preso atto che il Consiglio Regionale con verbale n. 4/5 del 27.6.2000 ha istituito la Commissione “Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali”;

Richiamati i precedenti decreti nn. 68/2000 del 26.9.2000, 77/2000 del 12.10.2000, 83/2000 del 5.12.2000, 31/2001 del 18.4.2001, 50/2001 del 5.6.2001, 55/2001 del 15.6.2001, 84/2001 del 23.10.2001, 89/2001 del 6.11.2001, 16/2002 del 28.2.2002, 44/2002 del 20.6.2002, 69/2002 del 17.9.2002 e 93/2002 del 14.11.2002 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti la Commissione “Speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo Regolamento e di riforme istituzionali”;

Vista la nota in data 16.12.2002 con la quale si comunica la nuova designazione del gruppo “Forza Italia”;

DECRETA

la COMMISSIONE CONSILIARE “SPECIALE PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI UN NUOVO STATUTO, DI UN NUOVO REGOLAMENTO E DI RIFORME ISTITUZIONALI” è così composta:

- D.S.

MELILLA GIANNI

con

voti

3

- D.S.

DI STANISLAO AUGUSTO

"

"

1

- D.S.

AIMOLA UMBERTO

"

"

1

- D.S

PEZZOPANE STEFANIA

"

"

1

- D.S

PASSERI BRUNO

"

"

1

- F.I.

DI NARDO PASQUALE

"

"

4

- F.I.

TANCREDI PAOLO

"

"

2

- F.I.

FANFANI MARCO

"

"

2

- F.I.

LOMBARDI ENZO

"

"

2

- UDEUR

FELLI EZIO

"

"

1

- S.D.I.

DI MASCI BRUNO

"

"

1

- MISTO

SPADANO EUGENIO

"

"

1

- U.D.C.

MENNA ANTONIO

"

"

3

- U.D.C.

DI CARLO DOMENICO

"

"

3

- U.D.C.

PAGANO NAZARIO

"

"

3

- A. N

DI STEFANO FABRIZIO

"

"

4

- A. N

DI LUZIO VITTORIO

"

"

2

- A. N.

D'ORAZIO BENIGNO

"

"

2

- P.P.I.

D'ALFONSO LUCIANO

"

"

1

- P.P.I.

GINOBLE TOMMASO

"

"

1

- I DEMOCRATICI

COSTANTINI CARLO

"

"

2

- COMUNISTI ITALIANI

FABBIANI FERNANDO

"

"

1

- RIFONDAZIONE COMUNISTA

ORLANDO ANGELO

"

"

1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A..

L'Aquila, lì 17.12.2002

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Giuseppe Tagliente



DECRETI

 

Presidente della Giunta Regionale

 

DECRETO 10.12.2002, n. 261:

Autorizzazione cambio di destinazione d’uso dei locali situati in via Madonna dei Raccomandati nel Comune di San Demetrio ne’ Vestini (AQ), da asilo nido a locali destinati allo svolgimento di attività sociali.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista la deliberazione n. 112 del 30.09.2002, con quale la Giunta Comunale in esecuzione della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2002, chiede il cambio di destinazione d’uso dei locali situati nell’immobile comunale in via Madonna dei Raccomandati, più precisamente sotto le aule della Scuola Media F. Rossi, da asilo nido a locali destinati allo svolgimento di attività sociali di particolare importanza, nell’interesse generale o alternativamente per uso scolastico qualora se ne presentassero le necessità, in ogni caso senza finalità di lucro;

Omissis

Ritenuto che la richiesta di cambio di destinazione d’uso dei locali situati nell’immobile comunale in via Madonna dei Raccomandati, più precisamente sotto le aule della Scuola Media F. Rossi, può essere accolta, in quanto la nuova destinazione rispecchia le finalità previste nella citata L.R. 130/95;

Omissis

DECRETA

Ai sensi dell’art. 1 della L.R. 04.11.191995, n. 130 e per i motivi espressi in premessa, è consentito il cambio di destinazione d’uso dei locali situati nell’immobile comunale in via Madonna dei Raccomandati nel Comune di S. DEMETRIO NE’ VESTINI (AQ), più precisamente sotto le aule della Scuola Media F. Rossi, - ristrutturati con i fondi di cui alla L.R. 56/86, da asilo nido a locali destinati allo svolgimento di attività sociali di particolare importanza, nell’interesse generale o alternativamente per uso scolastico qualora se ne presentassero le necessità, in ogni caso senza finalità di lucro.

La destinazione dell’immobile ritornerà automaticamente ad asilo nido, qualora venissero meno le ragioni che ne hanno determinato il cambiamento.

Si dà atto che il presente decreto non comporta spese a carico della Regione e non è soggetto a controllo.

L’Aquila, lì 10 Dicembre 2002

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace

 

DECRETO 10.12.2002, n. 262:

Autorizzazione cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Marruci, fraz. Comune di Pizzoli (AQ), da asilo nido a scuola materna.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Visto che la legge 130 del 4.11.1995, consente ai Comuni che hanno ottenuto il contributo previsto dalla L.R. 56/86 per le spese di costruzione , riadattamento, impianto ed arredamento di asilo nido, di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile, in caso di comprovata necessità, ed il cambio stesso può essere consentito, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su motivata richiesta del Consiglio Comunale e la nuova destinazione può essere soltanto per uso scolastico o per servizi sociali;

Ritenuto che la richiesta di cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito nella frazione di Marruci può essere accolta, in quanto la nuova destinazione rispecchia le finalità previste nella citata L.R. 130/95;

Omissis


DECRETA

Ai sensi dell’art. 1 della L.R. 04.11.191995, n. 130 e per i motivi espressi in premessa, è consentito il cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Marruci - costruito con i fondi di cui alla L.R. 56/86, da asilo nido a scuola materna per n. 2 aule e per la restante parte dell’immobile nell’interesse generale della popolazione, per servizi sanitari: centro prelievi, ecc., senza finalità di lucro.

La destinazione dell’immobile ritornerà automaticamente ad asilo nido, qualora venissero meno le ragioni che ne hanno determinato il cambiamento.

Si dà atto che il presente decreto non comporta spese a carico della Regione e non è soggetto a controllo.

L’Aquila, lì 10 Dicembre 2002

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace




DECRETO 10.12.2002, n. 263/32bil:

Variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2002.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1)   nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 sono introdotte, per competenza, le seguenti variazioni ai sensi dell’art. 21 della L.R. 25.3.2002, n. 3;

Cap. 182450

(capitolo di nuova istituzione a gen. funz. 1, tit. 2, categ. 4, voce econ. 3, aggr. econ. 3, sez. 9, sett. 18, u.p.b. 06 02 002) denominato: “Interventi per l’intermodalità regionale – L.R. 29.11.2002, N. 28.”

 

 

 

- in aumento

 

Euro 2.153.625,26

2)   di pubblicare, per estratto, sul B.U.R.A. il presente decreto ai sensi dell’art. 27 della legge di bilancio 2002.

L’Aquila, lì 10 Dicembre 2002

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace




DECRETO 10.12.2002, n. 264:

Nomina a Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa Artigiana di Garanzia “Teaterno”del Dr. Domenico Di Benedetto.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Atteso dover provvedere alla nomina del nuovo Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa Artigiana di Garanzia “Teaterno” di Chieti in luogo del Rag. Marcello DE FABRITIIS, nominato con D.P.G.R. n. 109 del 12.03.1997, che tra l’altro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa Artigiana di Garanzia suddetta a causa di una situazione di stallo nell’attività amministrativa della società stessa, che ha comportato la perdita dei contributi regionali, alla quale l’operato del medesimo professionista non ha potuto ovviare;

Omissis

Vista la richiesta con l’allegato curriculum del Dr. Domenico DI BENEDETTO;

Atteso che il Dr. Domenico DI BENEDETTO, secondo quanto risulta dall’allegata documentazione è in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori contabili ed ha competenza, esperienza e professionalità per poter svolgere l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa Artigiana di Garanzia “Teaterno” di Chieti in rappresentanza della Regione,

Omissis

DECRETA

-    il Dr. Domenico DI BENEDETTO, nato a Pescara il 27.09.1942 e ivi residente in P.zza S. Caterina, n. 11, iscritto al Registro Nazionale dei revisori contabili di cui al D. Lgv. 27.01.1992, n. 88 è nominato Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa Artigiana di Garanzia “Teaterno” di Chieti, in rappresentanza della Regione;

-    eventuali oneri finanziari per la partecipazione del predetto rappresentante regionale alle attività degli Organi Sociali della Cooperativa sono a carico della Cooperativa medesima;

-    il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato agli interessati a cura del servizio Artigianato di questa Giunta Regionale.

L’Aquila, lì 10 Dicembre 2002

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Giovanni Pace

 

DECRETO 10.12.2002, n. 265:

Sostituzione, in seno al Consiglio Regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, del componente sig. Baztami Mustapha dimissionario con il sig. Najidi Mohammed.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 28.4.95, n. 79 concernente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 del 13.2.90 recante “Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all’estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo”;

Omissis

DECRETA

Nel Consiglio regionale dell’Emigrazione ed Immigrazione, già istituito con D.P.G.R. n. 316 del 26.9.2000 ai sensi della L.R. 79 del 28.4.95, artt. 4 e 5, il componente sig. Baztami Mustapha dimissionario è sostituito dal sig. Najidi Mohammed, nato a Du Led Ahmed (Marocco) il 25.9.1956 e residente in Via Olanda 33 Trasacco (AQ), in rappresentanza della Associazioni degli Immigrati.

L’Aquila, lì 10 Dicembre 2002

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Dott. Giovanni Pace

 

DECRETO 10.12.2002, n. 266:

Rettifica della somma relativa al pagamento del nuovo diritto proporzionale.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Visto il D.P.G.R. n. 216 dell’11.10.2002;

Ravvisata la necessità di rettificare quanto disposto nell’art. 3 del suddetto D.P.G.R. in merito al pagamento del nuovo diritto proporzionale;

Preso atto del parere del dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie di legittimità del provvedimento in adozione;

DECRETA

Art. 1

La somma, indicata erroneamente nell’art. 3 del D.P.G.R. 216 dell’11.10.2002 con 49.640 €, in virtù di quanto disposto dall’art. 32 della L. 724/94, che prevede la rivalutazione dei canoni annui relativi ai beni patrimoniali dello Stato nella misura di 2,5 volte il canone stesso, viene quantificata in 124.100 €..

Art. 2

Restano fermi ed invariati tutte le altre disposizioni riportate nel precedente decreto.

Art. 3

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul BURA.

L’Aquila, lì 10 Dicembre 2002

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Giovanni Pace

DECRETI

 

Decreti Direttoriali

 

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI,
PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 10.12.2002, n. 68:

Iscrizione della Società Cooperativa “GLOBAL TASKING” a.r.l. alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   la Società Cooperativa “GLOBAL TASKING” a.r.l., con sede in Pescara Via Larino, 10, - in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94 – è iscritta alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

2.   Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 10 Dicembre 2002

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI,
PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 11.12.2002, n. 69:

Iscrizione della Società Cooperativa “JONATHAN” p.s.c.s. a.r.l. alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   la Società Cooperativa “JONATHAN” p.s.c.s. a.r.l., con sede in Pescara Via Di Villa Basile, 11 - in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94 – è iscritta alla Sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

2.   Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 11 Dicembre 2002

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI,
PROMOZIONE SOCIALE

 

DECRETO 11.12.2002, n. 70:

Iscrizione della Società Cooperativa “ALISEI” a.r.l. alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DECRETA

1.   la Società Cooperativa “ALISEI” a.r.l., con sede in Penne (PE) Contrada Collalto, 1/A - in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 85/94 – è iscritta alla Sezione “A” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della stessa L.R. 85/94.

2.   Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 85/94.

Pescara, lì 11 Dicembre 2002

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giancarlo Zappacosta

ORDINANZE

 

Presidente della Giunta Regionale

 

ORDINANZA 10.12.2002, n. 57:

Deposito da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Vasto (CH), presso la Cassa DD.PP., delle indennità non accettate dall’avente diritto, per l’esproprio degli immobili occorrenti per la costruzione di un nuovo stabilimento industriale da parte della Ditta Eurocereali s.n.c., nel territorio del Comune di Furci(CH).

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTAREGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 3282 del 27.09.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di VASTO, con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di Deposito alla Cassa DD.PP. competente per territorio, delle indennità non accettate;

Visto il proprio decreto n. 12 del 21.01.2000 con il quale veniva disposta l’occupazione temporanea d’urgenza per la durata complessiva di anni tre a decorrere dalla data d’immissione in possesso, avvenuta il 18.03.2000 in favore del suddetto Consorzio per i lavori di costruzione di un nuovo stabilimento Industriale della Ditta EUROCEREALI s.n.c. nel territorio del Comune di Furci;

Omissis

ORDINA

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di VASTO di depositare presso la Cassa DD.PP., le indennità non accettate in favore della Ditta di cui all’allegato Prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio del Territorio, ai sensi della normativa vigente.

La determinazione di cui al capoverso che procede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale della esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti della Cassa DD.PP.

L’Aquila, lì 10 Dicembre 2002

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace

ORDINANZA 10.12.2002, n. 58:

Deposito da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila, presso la Cassa DD.PP., delle indennità non accettate dagli aventi diritto, per l’esproprio degli immobili occorrenti per la costruzione di un impianto di depurazione a servizio dell’area N.S.I. ONNA – BAZZANO.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

Vista l’istanza n. 2402 del 2.10.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’AQUILA, con la quale si richiede l’emissione dell’Ordinanza di Deposito alla Cassa DD.PP. competente per territorio, delle indennità non accettate per i lavori di costruzione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area N.S.I. ONNA-BAZZANO;

Visto il proprio decreto n. 234 dell’8.11.2001 con il quale veniva disposta, l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre a decorrere dalla data d’immissione in possesso, avvenuta il 14.12.2001 in favore del suddetto Consorzio;

Omissis

ORDINA

Al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L’AQUILA di depositare, presso la Cassa DD.PP., le indennità non accettate in favore delle Ditte di cui all’allegato Prospetto, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della citata legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l’obbligo di liquidarli agli interessati.

L’ammontare dell’indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa determinazione da parte del competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia per il Territorio.

La determinazione di cui al capoverso che procede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

L’Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale della esecuzione della presente Ordinanza, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti della Cassa DD.PP.

L’Aquila, lì 10 Dicembre 2002

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Pace

 



DETERMINAZIONI

 

Dirigenziali

 

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

 

DETERMINAZIONE 03.12.2002, n. DH16/919:

LL.RR. 28/94 e 106/94 – Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale – Programma triennio 2001/2003 – AREE MONTANE – Punto 4.2.1.4 Realizzazione e miglioramento di impianti tartufigeni – Approvazione elenchi istanze ammesse e finanziate e Concessione contributi (annualità 2001 e 2002). – Approvazione elenco istanze non ammesse per carenza di fondi. (Rettifica Determinazione Dirigenziale DH16/902 del 25.11.02) -.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1.   di approvare l’allegato elenco rettificato dei progetti ammessi a finanziamento sulla base della disponibilità finanziaria relativa all’annualità 2002, che annulla e sostituisce il precedente, e di concedere il finanziamento ai relativi beneficiari per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi per il totale di € 173.261,00, l’elenco quale parte integrante e sostanziale della presente Determina, è costituito da una facciata dattiloscritta, comprende n. 25 ditte ed inizia con la ditta Galassi Ada e termina con la ditta Mucciarelli Adriano.

2.   di approvare con riserva di eventuale successivo finanziamento, l’allegato elenco rettificato dei progetti non finanziati per carenza di fondi, che annulla e sostituisce il precedente, per l’importo totale di € 90.648,19, l’elenco quale parte integrante e sostanziale della presente Determina, è costituito da una facciata dattiloscritta comprendente n. 25 ditte ed inizia con la ditta Mucciarelli Adriano e termina con la ditta Testa Renzo.

3.   La presente Determinazione Dirigenziale ha esclusivamente valore di rettifica dei due elenchi suddetti, mentre per tutto il resto ha valore la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa DH16/902 del 25.11.02.

4.   Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE

Dr. Luigi Santilli



 



DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DH5/186:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo. Misura “A” – Annualità 2001/2003 – I Sportello. Ottavo provvedimento concessione contributo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di escludere, per quanto esposto in narrativa, dalla Graduatoria “NF 1” del Settore Produttivo “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”, approvata con O.D. n. DH5/49 del 17.09.2001, la ditta Verdecchia Gabriele di Luco dei Marsi (AQ);

-    di concedere, sulla base della disponibilità economica riportata negli Allegati “Riepiloghi investimenti e relativi contributi”, alle ditte dei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”, “Zootecnia da Latte” e “Zootecnia da Carne” inserite negli Allegati “8° Conc” il contributo pubblico di Euro 1.165.274,41 pari al 40% e 50% dell’investimento complessivo di Euro 2.463.339,83 come di seguito specificato

Settore Produttivo

Euro

Investimenti

Contributo

Ortofrutticoltura e Colture Industriali

1.352.835,61

633.071,47

Zootecnia da Latte

434.810,23

217.405,11

Zootecnia da Carne

675.693,99

314.797,83

-    di notificare, tramite i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, il presente provvedimento alle ditte inserite negli Allegati “8° Conc” ed invitare le stesse ad integrare la domanda con la documentazione prevista dal Bando della Misura “A” nel paragrafo “Gestione delle graduatorie e concessione ed erogazione del contributo pubblico” per accertare, con le modalità previste, la conferma del diritto al contributo e l’entità dello stesso;

-    di ritenere la presente concessione di contributo necessaria della conferma una volta esaminata e validata tutta la documentazione richiesta;

-    di autorizzare la liquidazione dell’acconto, su richiesta della ditta e dietro presentazione di polizza fidejussoria, per un importo pari all’acconto maggiorato del 10%;

-    rinviare a successivi atti la concessione delle risorse non utilizzate unitamente ad altre economie derivanti da altre rinunce e revoche;

-    di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Nota SIPA L’Aquila in 2 facciate;

-    “Riepilogo investimenti e relativi contributi” in 4 facciate;

- Allegato “8° Conc” in tre facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano


 




DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DH5/187:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo. Misura “A” – Annualità 200/2003 – I Sportello. Interventi finanziati con fondi Regionali. - Terzo provvedimento concessione contributo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di concedere, sulla base della disponibilità economica riportata negli Allegati “Riepiloghi investimenti e relativi contributi”, alle ditte dei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”, “Zootecnia da Latte”, “Zootecnia da Carne” e “Florovivaismo” inserite negli Allegati “3° Conc FR” il contributo pubblico di Euro 978.459,82 pari al 405 e 50% dell’investimento complessivo di Euro 2.031.140.29 come di seguito specificato

Settore Produttivo

Euro

Investimenti

Contributo

- Ortofrutticoltura e Colture Industriali

502.362,79

251.181,39

- Zootecnia da Latte

648.849,08

324.424,54

- Zootecnia da Carne

508.825,22

254.412,61

- Florovivaismo

371.103,20

148.441,28;

-    l’onere di Euro 978.459,82 trova la necessaria copertura finanziaria nell’impegno n. 2 disposto sul Capitolo n. 102417/R/2001 con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001;

-    di notificare, tramite i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, il presente provvedimento alle ditte inserite negli Allegati “3° Conc FR” ed invitare le stesse ad integrare la domanda con la documentazione prevista dal Bando della Misura “A” nel paragrafo “Gestione delle graduatorie e concessione ed erogazione del contributo pubblico” per accertare, con le modalità previste, la conferma del diritto al contributo e l’entità dello stesso;

-    di ritenere la presente concessione di contributo necessaria della conferma una volta esaminata e validata tutta la documentazione richiesta;

-    di autorizzare la liquidazione dell’acconto, su richiesta della ditta e dietro presentazione di polizza fidejussoria, per un importo pari all’acconto maggiorato del 10%;

-    rinviare a successivi atti la concessione delle risorse non utilizzate unitamente ad altre economie derivanti da altre rinunce e revoche;

-    di inviare il presente atto al Servizio BURA Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    “Riepilogo investimenti c relativi contributi” in 4 facciate;

-    Allegato “3° Conc FR” in quattro facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano


 




 

 

 

 

 


DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DH5/189:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo – Misura “A”. Interventi finanziati con fondi Regionali – Terzo provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19.03.2001, le anticipazioni garantite da polizze fidejussorie del contributo complessivo di Euro 87.618,00 pari al 50% del contributo confermato di Euro 175.236,00 in favore delle ditte riportate nell’Allegato “3° Liquid Anticip 1222” con a margine di ciascun nominativo l’importo da liquidare;

-    l’onere di Euro 87.618,00 da liquidare con il presente provvedimento trova capienza nell’impegno n. 2 assunto sul Cap. 102417/R/2001 con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001;

-    di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere, secondo le modalità indicate nell’ Allegato “3° Liquid Anticip 1222” i relativi pagamenti e per gli importi spettanti in favore delle ditte riportate nel suddetto “Allegato”;

-    di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione perché ne predisponga la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comunicazioni richiesta anticipazione” e note SIPA formato da tre facciate;

-    Allegato “3° Liquid Anticip 1222” formato da una facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano



DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DH5/190:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Abruzzo – Misura “A”. Interventi finanziati con fondi Regionali – Quarto provvedimento liquidazione anticipazione su garanzia contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19.03.2001, le anticipazioni garantite da polizze fidejussorie del contributo complessivo di Euro 89.459,90 pari al 50% del contributo confermato di Euro 178.919,79 in favore delle ditte riportate nell’Allegato “4° Liquid Anticip 1222” con a margine di ciascun nominativo l’importo da liquidare;

-    l’onere di Euro 89.459,90 da liquidare con il presente provvedimento trova capienza nell’impegno n. 2 assunto sul Cap. 102417/R/2001 con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001;

-    di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere, secondo le modalità indicate nell’Allegato “4° Liquid Anticip 1222” i relativi pagamenti e per gli importi spettanti in favore delle ditte riportate nel suddetto “Allegato”;

-    di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione perché ne predisponga la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

-    Allegato “Comunicazioni richiesta anticipazione” e note SIPA formato da tre facciate;

-    Allegato “4° Liquid Anticip 1222” formato da una facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giacomo Giuliano



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE

 

DETERMINAZIONE 16.10.2002, n. DI5/94:

Rif. Atto aggiuntivo tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. stipulato il 20.04.99 e successivamente integrato con D.G.R. n. 103 del 21.2.2001: Trasferimento fondi 2001 per € 401.567,40 a valere sugli interventi agevolativi di vui alla legge 28 novembre 1965 n. 1329 “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari” (rif. nuovo riparto di cui alla rimodulazione finanziaria – v. D.G.R. n. 643 dell’1.8.2002, esecutiva, e succ. mod contenute nella D.G.R. n. 776 dell’11.9.2002, esecutiva).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione dell’Atto aggiuntivo stipulato tra la Regione Abruzzo ed il Mediocredito Centrale S.p.A. in data 20.04.99, così come integrato con D.G.R. n. 103 del 21.2.2001, di:

1.   Prendere atto che, per quanto attiene agli interventi ex L. 1329/65, il residuo ancora da liquidare, a seguito dell’intervenuta rimodulazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 643 dell’1.8.2002, esecutiva, e alla D.G.R. n. 776 dell’11.9.2002, esecutiva, è pari € 916.970,25 (=€ 16.970,25 + € 900.000,00);

2.   Prendere atto che, a far tempo dal 27.5.2002, il Mediocredito Centrale ha variato la propria denominazione sociale in MCC S.p.A come risulta dall’ allegata lettera del MCC n. 041775 del 04.06.02, pur rimanendo invariati la sede sociale, i recapiti telefonici, nonché tutti i dati, civili e tributari, identificativi della Banca;

3.   Dare atto che in riferimento alle operazioni accolte, relativamente alla L. 1329/65, l’impegno contributivo ammonta a complessivi € 401.567,40;

4.   Liquidare e pagare, a favore degli interventi ex L. 1329/65, al MCC S.p.A. (già Mediocredito Centrale S.p.A.) la somma complessiva di € 401.567,40 a valere sul cap. 282451/R/2001 (rif impegno n. 3 del 28.11.2001 giusta o.d. n. DI5/144 del 15.11.2001) del bilancio per l’esercizio corrente;

5.   La ragioneria è autorizzata all’emissione del mandato di pagamento di € 401.567,40 a favore del MCC S.p.A. (già Mediocredito Centrale S.p.A.) - Roma -. Codice Fiscale n. 00594040586, mediante accredito sul c/c n. 289095.33.46, denominato “Regione Abruzzo Legge 1329/65”; intrattenuto presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Roma (CAB 3200.3 - ABI 2002);

6.   La notifica al MCC S.p.A (già Mediocredito Centrale S.p.A.);

7.   La pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegati:

Comitato Agevolazioni del Mediocredito Centrale seduta del 6.8.2002;

n. 1 verbale

n. 1 riunione comitato

n. 1 nota richiesta trasferimento fondi

n. 1 nota variazione denominazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Mario Romano




DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 28.11.2002, n. DC7/226:

E.R.P. Legge 17.02.1992, n. 179 – Comune di Magliano dei Marsi. Autorizzazione all’utilizzo di economie di Euro 4.087.04 (£. 7.913.614).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

-    di autorizzare il Comune di Magliano dei Marsi all’utilizzo delle economie di £. 7.913.614, Euro 4.087.04 dell’intervento di £. 500.000.000, Euro 258.228,44 finanziato con Verbale n. 25/10 del 19.03.1996 per il pagamento dell’indennità di esproprio alla Ditta Severo Pia Lucia oltre a £. 4.098.795, Euro 2.116,85 a carico del Comune;

-    di dare atto che i suddetti finanziamenti non transitano attraverso il Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI

TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

 

DETERMINAZIONE 09.12.2002, n. 242:

Programma quadriennale 1992/95 di edilizia residenziale pubblica. Finanziamenti concessi con deliberazione di Consiglio Regionale n. 79/1 del 11.02.1998 per il Programma Integrato d’Intervento da realizzarsi nel Comune di CATIGNANO – ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di assegnare al Programma Integrato d’Intervento presentato dal Comune di Catignano, collocatosi, per quanto esplicitato in premessa e limitatamente alla parte di area oggetto degli interventi di recupero delle parti comuni di edifici, in posizione utile nella graduatoria approvata dalla deliberazione di C. R. n. 70/1 del 11.02.1998, il finanziamento di € 66.106,48 (£. 128.000.000) per l’edilizia agevolata – art. 12 L. 179/92 - .

I finanziamenti regionali seguiranno modalità e tempi di erogazione dettati dalle procedure in essere. I finanziamenti di edilizia agevolata saranno dichiarati ammissibili e quindi confermati solo dopo una puntuale verifica da parte del Servizio Edilizia residenziale ed aree urbane della loro rispondenza alle condizioni e requisiti oggettivi e soggettivi vigenti da leggi nazionali e disposizioni regionali. Per le procedure dell’erogazione dei finanziamenti si farà riferimento a quanto disposto dalle relative circolari ministeriali.

Di stabilire che gli interventi ammessi a finanziamento regionale dovranno essere iniziati entro tredici mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile



DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EMERGENZE, INTERVENTI E VOLONTARIATO

 

DETERMINAZIONE 30.10.2002, n. DC4/101:

L.R. 20 luglio 1989 n. 58 “Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile”. L.R. 13 giugno 1991 n. 25 “Norme integrative in materia di Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi”. ISCRIZIONI di ASSOCIAZIONI all’ALBO REGIONALE – ANNO 2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

con decorrenza immediata sono iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato per la protezione Civile le seguenti Associazioni:

DENOMINAZIONE

LEGALE RAPPRESENTANTE

1)   C.O.V.AQ                                                                               TEMUGINO DE MEIS

Coordinamento delle Organizzazioni

di Volontariato di Protezione Civile

Della Provincia di L’Aquila

C/o Centro Servizi Volontariato

Via Vitiliano, 24

67100 L’Aquila (AQ)

2)   Coordinamento delle Organizzazioni                                  DI FIORE SAVERIO

di Volontariato di Protezione Civile

Della Provincia di Chieti

C/o Gruppo Valtrigno

Via Duca degli Abruzzi, 103

66050 San Salvo (CH)

3)   PROCIVOL TERAMO                                                     ALESSANDRO LELLI

Coordinamento delle Organizzazioni

di Volontariato di Protezione Civile

Della Provincia ai Teramo

C/o Centro Servizi Volontariato

Via Salvo D’Acquisto, 9

Loc. Piano D’Accio

64100 Teramo (TE)

4)   VOL. P. PE                                                                    SPESSOTTO GUALTIERO

Coordinamento delle Organizzazioni

di Volontariato di Protezione Civile

Della Provincia di Pescara

C/o Centro Servizi Volontariato

P.za Italia, 13

65100 Pescara (PE)

di dare comunicazione dell’Albo Regionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ed ai Prefetti della Regione ai sensi dell’art. 13 della L.R. 20.07.89 n. 58;

la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

L’Aquila, lì 30.10.2002

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE

Arch. Francesco D’Ascanio


DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E
DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI

 

DETERMINAZIONE 06.12.2002, n. DL10/259:

Affidamento ulteriori corsi per scorrimento delle graduatorie, distinte per provincia, approvate con O.D. n. DL3/81/FR del 15.06.01, redatte dal nucleo di valutazione in esito all’istruttoria delle proposte pervenute per accedere all’affidamento, nell’anno 2000, delle attività formative riferite alla Scheda di Azione C/4.2 contenuta nel piano programmatico approvato dalla G.R. con provvedimento n. 1504/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la D.G.R. n. 1504 del 21.11.2000 che approva il piano degli interventi di politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione con relative direttive attuative, riferite all’anno 2000 in attuazione del P.O.R Abruzzo Obiettivo 3, periodo 2000/2006;

Dato atto che gli interventi formativi programmati ed approvati con D.G.R. n. 1504/2000, sono caratterizzati da specifiche “Schede di Azione” che descrivono le modalità attuative, le finalità, i destinatari e le relative risorse disponibili per l’attuazione;

rilevato che fra le attività programmate è inclusa la “Scheda di Azione C/4.2” che promuove azioni finalizzate all’alfabetizzazione linguistico informatica per adulti in età lavorativa;

Dato atto altresì che le risorse finanziarie assegnate nell’anno 2000 per l’attuazione degli interventi riferiti alla “Scheda di Azione C/4.2 trovano capienza tra gli impegni assunti, sui pertinenti capitoli del bilancio regionale 2000 con D.G.R. n. 1504/2000, approvativa del Piano Operativo;

Considerato che con Ordinanza Dirigenziale n. DL3/81/FR del 15.06.01, l’ex dirigente del Servizio “Politiche Formative Regionali” ha approvato le graduatone, distinte per provincia, redatte dal Nucleo di Valutazione in esito all’istruttoria delle proposte presentate per concorrere, nell’anno 2000, all’affidamento degli interventi formativi riferiti alla Scheda di Azione C/4.2 ed ordinate in base al punteggi più elevati assegnati;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DL/240 del 08.10.2002 avente per titolo “Piano degli Interventi di Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione anno 2000, P.O.R. Abruzzo Obiettivo 3 2000/2006 F.S.E. - utilizzazione risorse residue “Misura C/1.1” Adeguamento, del sistema della formazione professionale e dell’istruzione”, mediante scorrimento delle graduatorie anno 2000, Misure C/3.5 e C/4.2 e Misura C/3.2 anno 2001”;

Considerato che la Determinazione DL/240/2002 è stata notificata, in allegato alla nota datata 25.10.2002- Prot. n. 08/DL1, dal Servizio “Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, al Servizio “Implementazione Programmi e Progetti” affinchè proceda allo scorrimento delle relative graduatorie “Misura C/4.2 distinte per provincia, poste a corredo della medesima determinazione;

Ritenuto che gli interventi formativi “Misura C/4.2 debbano essere formalmente assegnati ai titolari dei progetti inclusi, con il punteggio più elevato, nelle relative graduatorie, attuando lo scorrimento delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse di Euro 853.429,93 aggiuntive assegnate, in esecuzione delle disposizioni n. 1a) e n. “2” contenute nella Determinazione Direttoriale n. DL/240/02;

Dato atto che il numero degli interventi “Misura C/4.2” distinti per provincia, da ammettere a finanziamento entro la risorsa assegnata, sono stati definiti con la citata nota prot. 08/DL1/2002 nella misura di:

n.   21 alla la provincia di l’Aquila dal n. progressivo -25- a prot. 1337 fino al n. progr.-17a- prot. 1225;

n.   31 alla provincia di Chieti dal n. progressivo -29b2- prot. 1371 fino al n. progr.-34a- prot. 1319,

n.   8 alla provincia di Pescara dal n. progressivo-9i- prot. 1125 fino al n. progr.-5b - prot.1096,

n.   1 alla provincia di Teramo progetto n. 31g- prot. n. 1374;

Rilevato che i titolari delle proposte formative “Misura C/4.2” situati nelle specifiche graduatorie provinciali nelle posizioni suesposte sono individuati per provincia nei prospetti “A” allegati come parti integranti alla presente Determinazione;

Ritenuto che le suddette proposte di interventi “Misura C/4.2 riferiti all’anno 2000, P.O. approvato con D.G.R. n. 1504/2000 debbano essere formalmente assegnati ai rispettivi titolari;

Tutto ciò premesso, nell’ambito delle competenze del dirigente del Servizio stabilite dall’art. 24 della L. R. 14.09.99. Art. 77,

DETERMINA,

Per quanto esposto in narrativa:

1)   di ammettere a finanziamento e di assegnare, ai rispettivi titolari, gli interventi formativi, “Misura C/4.2, contenuti nei tabulati “1”, allegati alla presente Determinazione come parti integranti e sostanziali della stessa, attuando lo scorrimento delle graduatorie delle proposte, distinte per provincia, approvate con Ordinanza Dirigenziale n. DL3/81/ FR/01, in esecuzione del piano programmatico approvato dalla G.R. con provvedimento n. 1504/2000;

2)   di dare atto che le proposte formative di cui al punto “1” sono state ammesse a finanziamento per un importo complessivo di Euro 853.429,93 ed assegnate secondo la ripartizione stabilita con la nota n. 08/DL1 del 25.10.2002 ed in attuazione del punto 1a) e punto 2 della Determinazione Direttoriale DL/240/2002,;

3)   di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al BURA per la sua integrale pubblicazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Vittorio Garzarelli





DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI

 

DETERMINAZIONE 28.11.2002, n. DL2/218:

Modifica Determinazione Dirigenziale DL3/329 del 29 Luglio 2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione dell’ex Servizio Politiche Formative Regionali DL3/329 del 29.07.2002 con la quale si ammettono a finanziamento progetti misura C/4, scheda tecnica di azione C/4.2 subazioni I e II, allegato al piano programmatico delibera G.R. n. 1332 del 31.12.2001 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota dell’ente IRIPA prot. n. 1600/02 dell’08.10.2002, i cui progetti sono ammessi a finanziamento con la Determinazione di cui sopra, con la quale si precisa che sulla provincia di Chieti (allegato “D” alla D.D. n. 329/2002) le sono stati ammessi a finanziamento n. 4 corsi, mentre ne sono stati presentati solo tre;

Vista la nota del Coordinatore del Gruppo di valutazione dei progetti Asse C misura 4.2b inviata al Dirigente del servizio Implementazione Programmi e Progetti in data 26.11.2002, al protocollo interno n. 47, con la quale, a seguito di nuovo esame dei progetti e dal riscontro di un mero errore materiale, si rimette la nuova graduatoria riguardante la provincia di Chieti, allegato D1 al presente atto;

Ritenuto, quindi di sostituire l’Allegato “D” della Determinazione Dirigenziale DL3/329 del 29.07.2002 con l’Allegato “D1” al presente atto, parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità giuridica e tecnico-amministrativa

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa

1)   di sostituire l’allegato “D” alla Determinazione DL3/329 del 29.07.2002 con l’Allegato “D1” al presente atto;

2)   di dichiarare ammissibili a finanziamento i progetti riportati nell’Allegato D1 – provincia di Chieti;

3)   di confermare i punti 1) – per quanto riguarda le province di L’Aquila, Teramo e Pescara, - 3), 4), 5) della Determinazione Dirigenziale DL3/329 del 29.07.2002;

4)   di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Regionale delle politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione;

5)   di trasmettere la presente Determinazione al servizio BURA per la sua integrale pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Arch. Vittorio Garzarelli


 



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DD7/49:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione 2002.

L’Aquila, lì 29.11.2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

Dott.ssa Filomena Ibello


 

SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

 1

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

16536

PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 – OBIETTIVO 1 INTERVENTO NAZIONALE (FESR-L.R. 3.4.1995, N. 32-).

63.265,97

63.265,97

 

 

 

 

 

 

 

 

16539

PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 – OBIETTIVO 1 INTERVENTO COMUNITARIO (FESR) - L.R. 3.4.1995, N. 32 -)

90.379,96

90.379,96

 

 

 

 

 

 

 

 

66431

INTERVENTI PROGETTUALI NEL CAMPO DELLA CULTURA – L. 1.3.1986, N. 64 -.

304.918,64

304.918,64

 

 

 

 

 

 

 

 

323700

FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI

458.564,57-

458.564,57-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

 

 

Prospetto allegato alla Determinazione

n. DD7/49 del 29.11.2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

Dott.ssa Filomena Ibello


DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DD7/50:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002.

L’Aquila, lì 29.11.2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

Dott.ssa Filomena Ibello


 

SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

 1

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

235430

DEFINIZIONE LIQUIDAZIONE IRSVART L.R. 29.10.1996, N. 108.

23.644,61

23.644,61

 

 

 

 

 

 

 

 

321920

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE – ART. 35 L.R.C. E ART. 7 DELLA L. 5.8.1978 N. 468-.

23.644,61-

23.644,61-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

 

 

Prospetto allegato alla Determinazione

n. DD7/50 del 29.11.2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

f.to Dott.ssa Filomena Ibello


DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

SERVIZIO BILANCIO

 

DETERMINAZIONE 09.12.2002, n. DD7/51:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1.   di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione 2002.

L’Aquila, lì 09.12.2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

Dott.ssa Filomena Ibello


 

SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

 1

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA

VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

172333

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO STRADA VAL VIBRATA – VAL TORDINO – ART. 17, COMMA 31 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 -.

9.867.425,51

9.867.425,51

 

 

 

 

 

 

 

 

323600

FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE

9.867.425,51-

9.867.425,51-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

 

 

 

 

Prospetto allegato alla Determinazione

n. DD7/51 del 09.12.2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

Dott.ssa Filomena Ibello


DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI,
PROMOZIONE SOCIALE

SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO DI QUALITA' DREI SERVIZI SOCIALI PROMOZIONE
RAPPORTI CON SOGGETTI E STRUTTURE

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DM2/54:

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81, e D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 – Interventi per la realizzazione di strutture per portatori di handicap grave – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa e in applicazione dei “Criteri e modalità di erogazione di contributi, ai sensi del D.M. 13 dicembre 2001, n. 470”, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 711 del 10 agosto 2002, quanto segue:

a)   di prendere atto che, alla data di scadenza per la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 81 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal D.M. 13 dicembre 2001, n. 470, risultano pervenute proposte progettuali da parte dei seguenti soggetti:

N. Progr.

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL PROGETTO

IMPORTO

IVA inclusa

1

Provincia Religiosa dei “SS. Apostoli Pietro e Paolo” dell’Opera Don Orione con sede in Roma - Filiale di Avezzano (AQ)

“Una vita un sorriso”

536.937,88

2

Assoc. Naz. Famiglie Disabili Intellettivi - ANFFAS - ONLUS di Avezzano (AQ)

Comunità alloggio per disabili - “ANFFAS” in Tagliacozzo (AQ)

947.896,18

3

A.I.A.S. - ONLUS - Sezione di Sulmona (AQ)

Costruzione Casa Sollievo della Sofferenza “GLENN DOMAN”

l.000.000,00

4

Coop. Sociale NUOVI ORIZZONTI SOCIALI - Sulmona (AQ)

Struttura Residenziale per Disabili Gravi “Dopo di Noi”

1.085.241,20

5

I.R.I.F.O.R. - ONLUS - Chieti

“Verso la solidarietà per portare aiuto ai ciechi pluriminorati”

308.644,00

6

Arcidiocesi di Chieti-Vasto Curia Metropolitana - CHIETI

Ristrutturazione “Palazzo Verlengia” in LAMA DEI PELIGNI (CH) per accoglienza e assistenza soggetti portatori di handicap grave privi di assistenza familiare

1.000.000,00

7

U.N.I.T.A.L.S.I. - Sezione Abruzzese di TERAMO

“Beato Angelo da Furci” - Progetto pilota per realizzazione di Casa accoglienza per portatori di handicap grave nel Comune di FURCI (CH)

998.670,00

8

Istituti Riuniti di Assistenza “S. Giovanni Battista” - CHIETI

Ristrutturazione immobili per “Assistenza e sostegno psicologico-rieducativo disabili gravi interni all’istituto ed esterni affiliati ANFFAS o altri organismi no profit”

1.000.000,00

9

Coop. Sociale CEARPES a r.l. - ONLUS – SAMBUCETO di S. GIOVANNI TEATINO (CH)

PROGETTO NOSTOS

1.027.000,30

10

Assoc. Dimensione Volontariato- ONLUS - MONTEPAGANO di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

“Vado a vivere da solo”

517.000,00

11

Fondazione Maria Regina - SCERNE di PINETO (TE)

“C.A.R.A.” Comunità Alloggio Residenzialità Assistita

996.718,78

12

Assoc. Naz. Famiglie Disabili Intellettivi - ANFFAS - ONLUS di TERAMO

Residenza “LA DIMORA”

956.636,61

13

Assoc. Naz. Famiglie Disabili Intellettivi - ANFFAS - ONLUS di PESCARA

“Rosablu” - Comunità alloggio polifunzionale per disabili gravi

865.104,00

14

Provincia Religiosa dei “SS. Apostoli Pietro e Paolo” dell’Opera Don Orione con sede in Roma - Filiale di PESCARA

“Una finestra sul quartiere” -Comunità Alloggio per disabili gravi

696.000,00

15

Fondazione “FULVIO FALINI” di MONTESILVANO (PE)

“Il sorriso di Emma” - Struttura residenziale protetta per disabili gravi

1.00.080,88

16

Coop. Sociale a r.l. - “TRISOMIA 21” di PESCARA

Progetto Gruppi Appartamento

601.795,20

17

Coop. Sociale a r.l. - “AMBRA” di REGGIO EMILIA

Progetto “Dopo di noi” - Comunità Alloggio per disabili psichici gravi nel Comune di S. VALENTINO in A.C. (PE)

982.000,00

18

Fondazione Medaglia d’oro Conte Odilio Pellegrini - Giuliopoli di ROSELLO (CH)

Ampliamento e adeguamento fabbricato

800.000,00

19

GRAN BALI’ Conte Odilio Pellegrini - Giuliopoli di ROSELLO (CH)

Realizzazione Seconda Casa della Sofferenza di S. Pio da Pietralcina in GIULIOPOLI di ROSELLO (CH)

900.000,00

TOTALE €  15.219.644,15

b)   di dichiarare non ammissibili a successiva valutazione, da parte dell’apposita Commissione prevista dall’art. 7 dei citati criteri, le istanze contraddistinte con i numeri 18 e 19, in quanto non formalizzate nei relativi progetti, come da art. 5, ma consistenti in una mera e generica richiesta di contributo;

c)   di prendere atto, per quanto riguarda le risorse finanziarie da erogare, ad avvenuta valutazione, in favore dei succitati richiedenti, secondo i predetti criteri e modalità, dell’introduzione, nei rispettivi stati previsionali dell’entrata e della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2002, delle sotto indicate variazioni, per competenza e per cassa, con iscrizione nei pertinenti capitoli:

-    delib. G.R. n. 795 del 11.09.02 - Entrata cap. 23129 - Spesa cap. 71572;

-    delib. G.R. n. 990 del 26.11.02 - Entrata cap. 23630 - Spesa cap. 82330;

d)   di impegnare, nelle more della conclusione del procedimento di valutazione delle sopra indicate proposte progettuali, in considerazione dell’approssimarsi della fine del corrente esercizio finanziario, la somma complessivamente stanziata per tali finalità, pari a Euro 2.111.068,50, da assegnare ed erogare ai soggetti richiedenti ammessi a valutazione, quale contributo, nel limite massimo del 90% fissato nei citati criteri, a fronte dell’importo totale di investimenti progettati per € 13.519.644,15, nei seguenti pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio, che presentano la necessaria disponibilità:

-    Cap. 71572 - € 704.016,00

-    Cap. 82330 - € 1.407.052,50;

e)   di rinviare a successivi provvedimenti l’erogazione dei contributi in favore dei beneficiari, secondo la graduatoria che sarà definita, ai sensi dell’art. 9 dei predetti criteri, sulla base delle risultanze valutative dell’apposita Commissione prevista dall’art. 7 dei criteri medesimi;

f)    di trasmettere, per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali – Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e gli AA. GG.;

g)   di disporre la notifica della presente determinazione ai soggetti richiedenti, individuati con i numeri 18 e 19 dell’elenco sopra riportato, le cui istanze sono state dichiarate non ammissibili a successiva valutazione;

h)   di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Pescara, 29 novembre 2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Concezio RENZETTI



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SISTEMI INFORMATICI SANITARI

 

DETERMINAZIONE 02.12.2002, n. DG15/57:

Pubblica Assistenza Abruzzo – Autorizzazione all’Esercizio del Trasporto Infermi al di fuori del Servizio di Urgenza ed Emergenza Sanitaria “118”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1.   di autorizzare la Pubblica Assistenza Abruzzo - con sede in Lanciano (CH), Contrada Villa Andreoli n. 338 - ad esercitare l’attività di trasporto infermi al di fuori del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria “118”;

2.   di affidare la direzione sanitaria della Struttura al dr. Bottone Vittorio Giuseppe, regolarmente iscritto al numero 992 dell’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Chieti;

3.   di precisare che:

-    ai sensi delle circolari n. 5279/8 del 7 marzo 2002 e n. 26338/8 dell 1° ottobre 2002, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare - entro trenta giorni - all’Azienda USL di L’Aquila, competente per territorio, ed alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, tutte le variazioni relative all’autorizzazione ottenute (Stato sociale, sede, personale, direttore sanitario, ecc…);

-    l’automezzo dovrà essere contrassegnato con gli estremi della presente autorizzazione.

Pescara, 2 dicembre 2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Costantino Nieddu

DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO GESTIONE E TUTELA RISORSA ACQUA SUPERFICIALE E SOTTERANEA

 

DETERMINAZIONE 06.05.2002, n. DN5/1:

Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso IGIENICO. Comune di ALBA ADRIATICA. Ditta DI FELICE FILOMENA. Decreto di concessione n. DN5/1 del 06.05.2002.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AMBIENTE GESTIONE
INTEGRATA ACQUA E SUOLO
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLA RISORSA ACQUA
SUPERFICIALE E SOTTERRANEA

Ufficio Attività Amministrativa connessa all’utilizzazione ed
alla qualità delle acque del servizio

Ordinanza n. DN/5/1 del 6.05.2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

Art.1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso alla Ditta DI FELICE FILOMENA residente nel Comune di ALBA ADRIATICA in via VIA G. MARCONI, di derivare acqua dal pozzo tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0,04 ( l/sec 4) da utilizzare per uso IGIENICO.

Art.2

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti 1.01.1995,


subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 463 del 8.11.2001 e salvo provvedimenti regionali che dovessero essere adottati ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 152/99 citato in premessa.

Art.3

La Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 1.01.2002, l’annuo canone di Euro 92,96 ..... omissis

L’Aquila, lì 6.05.2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Ing. Italo Fabbri



ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 463 DEL 8.11.2001

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,

PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO sede de L’AQUILA

GENIO CIVILE - TERAMO

Ufficio Attività Amministrative

Omissis

ART. 1

QUANTITA’ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE.

La quantità d’acqua derivata in località VIA G. MARCONI del Comune di ALBA ADRIATICA è fissata in misura non superiore a moduli 0,04 (modulo calcolato ai sensi dell’art. 1081 comma 3 del c.c. corrispondente a 4 litri/sec.).

L’acqua derivata verrà utilizzata per uso igienico  a ciclo aperto con restituzione dei reflui mediante la fognatura comunale.

ART. 2

LUOGO E MODO DELLA DERIVAZIONE

Le opere di presa dell’acqua si trovano nella località VIA G. MARCONI del  Comune di ALBA ADRIATICA in sponda destra del Torrente Vibrata (iscritto al n. 164 dell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un pozzo del diametro di circa 2 pollici. e della profondità di circa 21 m.

Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico ING. PICCIONI ILARIO, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da n. 1 elaborato con allegata relazione tecnica.

ART. 4

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE.

La Ditta concessionaria è tenuta all’installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l’Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara. La Ditta concessionaria è inoltre tenuta, con cadenza annuale, e comunque entro il 31 Gennaio di ogni anno, a comunicare al Comune, all’Amministrazione Provinciale ed al Servizio Tecnico del Territorio sede dell’Aquila - Uffici del Genio Civile di Teramo i quantitativi d’acqua prelevati.

ART. 5

GARANZIE DA OSSERVARSI.

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l’acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità dei pozzi ed alla zona interessata dall’emungimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall’Amministrazione concedente.

ART. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 1.01.1995 (data di effettivo inizio della derivazione). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse esse sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.

Teramo, lì 8.11.2001

(in nome e per conto della Sig.ra Di Felice Filomena)

F.to Ilario Piccioni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Ettore Ricci




DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE

SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

 

DETERMINAZIONE 06.12.2002, n. DE4/101:

Voltura delle concessioni al pubblico esercizio degli impianti funiviari gestiti dalla Campo Felice S.p.A., in Comune di Rocca di Cambio (AQ), a favore della ditta SACMIF S.r.l. di Rocca Priora (RM).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

a)   di volturare a favore della SACMIF S.r.l. di Roccapriora (Roma), temporaneamente e fino al 31.08.2003, data di scadenza del contratto di affitto fra la SACMIF S.R.L. e la Campo Felice S.p.A., le concessioni al pubblico esercizio dei sottoelencati impianti, già rinnovate ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 16/1994 in favore della società Campo felice S.p.A. di Roma:

Tipologia Impianto

Denominazione

Scadenza Concessione temporaneamente volturata

Seggiovia biposto

Seggiovia “Valle dei Nibbi–Monterotondo” (1654-1949)

31.08.2003

Seggiovia quadriposto

“Valle dei Nibbi – Nibbio” (1580-1905)

31.08.2003

Seggiovia Biposto

“Valle dei Nibbi – Cisterna” (1650-1919)

31.08.2003

Seggiovia Biposto

“Campo Felice – Quota” (1542-1602)

31.08.2003

Seggiovia Biposto

“Fontana Valle – Brecciara” (1420-1719)

31.08.2003

Sciovia

“Pista Dich” (1534-1591)

31.08.2003

Sciovia

“Campo Scuola Cerchiare” (1534-1612)

31.08.2003

b)   di confermare tutte le condizioni e prescrizioni contenute negli atti originari di concessione che con il presente atto vengono temporaneamente volturate;

c)   di inviare il presente provvedimento alla società Campo felice S.p.A. di Roma, alla SACMIF S.r.l. di Rocca Priora (RM), al comune di Rocca di Cambio (AQ) ed all’USTIF di Pescara;

d)   di inviare la presente Determinazione al Servizio BURA, Pubblicità ed Accesso per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Luigi De Collibus


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

 

DETERMINAZIONE 19.11.2002, n. DF3/84:

Ditta Gismondi Gianni – Frazione S. Iorio – Lanciano (CH) – Proroga dell’autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività di autodemolizione n. 2927 del 19.11.1997 e n. 654 del 18.03.1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di PROROGARE, ai sensi della L.R. n. 83/2000, l’esercizio dell’attività di autodemolizione di veicoli a motore e simili di cui all’art. 28 del D.Lvo 22/97 e, a favore della Ditta Gismondi Gianni, con sede in Lanciano, Frazione S. Iorio, precedentemente autorizzato con Delibera n. 2579 del 23.04.1990 e successivamente prorogata con la Delibera n. con Delibera n. 2927 19.11.1997 e Delibera di Rettifica 654 del 18.03.1998: autorizzando i CER riportati nell’allegato elenco (ALL. 1); con la prescrizione di gestire esclusivamente tipologie di rifiuto compatibili con l’attività di autodemolizione;

2)   di STABILIRE che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22/97, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di notifica del provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

4)   di STABILIRE che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b)  deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d)  che, la attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

5)   di RICHIAMARE la ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

6)   di OBBLIGARE la ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

7)   di CONFERMARE, inoltre, quanto altro prescritto nella D.G.R. n. 2927 del 19.11.1997, non riportato nel presente provvedimento;

8)   di STABILIRE che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

9)   di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Lanciano, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti;

10) di NOTIFICARE al sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta Gismondi Gianni con sede legale in Lanciano C.da S. Iorio;

11) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Carlo Di Palo












DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO

AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 13.11.2002, n. DF2/143:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “lavorazione ghisa” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta CENTRO MER da ubicarsi nel Comune di Prezza (AQ) – via Tratturo 1.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta CENTRO MER per l’impianto di “lavorazione ghisa” da ubicarsi in via Tratturo 1 – Comune di Prezza (AQ), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 3.4.2000 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini


DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 18.11.2002, n. DF2/149:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione ceramica fine senza uso di coloranti e di ceramica tecnica” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ALLUMINAGRES ubicato in Loc. Brecciarola – zona industriale – Comune di Filetto (CH). Rettifica ordinanza dirigenziale n. 85 del 04.12.2000.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, la Ditta ALLUMINAGRES per gli impianti di “produzione ceramica fine senza uso di coloranti e di ceramica tecnica” sito in zona industriale - loc. Brecciarola – Comune di Filetto (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, consentendo alla ditta la possibilità di effettuare i controlli periodici alle emissioni, relativamente ai camini nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 24, con una frequenza annuale, anziché semestrale;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 24.10.2002 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 3) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

 

12)  di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

 

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

 

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 21.11.2002, n. DF2/150:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di componentistica leggera per autoveicoli” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta GIRSUD ubicato in Comune di Gissi (CH) – zona industriale. Rettifica quadro riassuntivo delle emissioni – o.d. n. 31 del 8.8.2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, la Ditta GIRSUD per l’impianto di “produzione di componentistica leggera per autoveicoli” ubicato in comune di Gissi - zona industriale, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione e nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo delle emissioni di cui all’ordinanza dirigenziale n. 31 del 8.8.2000 (All.3), ad esclusione dei punti di emissione E4=stampaggio ed E6=carica batterie che sono stati smantellati;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai soli punti di emissione nn. E3 ed E5, riportati nella tabella riassuntiva datata 13.11.1995 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 3) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 25.11.2002, n. DF2/156:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di componenti in cemento armato” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta COLABETON, ubicato in Comune di Sulmona (AQ) – loc. Maddalena – Z.I.. Rinnovo o.d. n. 6 del 8.5.2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, la ditta COLABETON alla continuazione delle emissioni provenienti dall’impianto di “produzione cemento armato”, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto dei parametri e valori limite riportati nella tabella riassuntiva delle emissioni, di cui all’ordinanza dirigenziale n. 6 del 8.5.2000 (All.3);

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione E1, riportato nella tabella riassuntiva datata 26.4.1999 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 3) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 25.11.2002, n. DF2/157:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “torrefazione del caffè” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Compagnia del Caffè, ubicato in Comune di Moscufo (PE) – c.da Valle Molino. Rinnovo o.d. n. 81 del 16.3.2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, la ditta COMPAGNIA DEL CAFFÉ alla continuazione delle emissioni provenienti dall’impianto di “torrefazione del caffè”, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto e dei parametri e valori limite riportati nella tabella riassuntiva delle emissioni, di cui all’ordinanza dirigenziale n. 81 del 16.3.2000 (All.2);

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 13.1.2000 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 27.11.2002, n. DF2/159:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “lavorazione e produzione di mattonelle in ceramica”, della ditta DESI CERAMICHE, ubicato in Comune di Atessa (CH), agglomerato industriale per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7. Rinnovo o.d. n. 35 del 7.2.2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, la ditta DESI CERAMICHE alla continuazione delle emissioni provenienti dall’impianto di lavorazione e produzione mattonelle in ceramica, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto e dei parametri e valori limite riportati nella tabella riassuntiva delle emissioni, di cui all’ordinanza dirigenziale n. 35 del 7.2.2000 (All.2);

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva di cui all’ordinanza dirigenziale n. 35 del 7.2.2000 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHI
 AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DF2/160:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “CENTRALE GAS PINETO” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ENI S.p.A. – Divisione AGIP, da ubicarsi in loc. Scerne di Pineto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 203/88, la Ditta ENI S.p.A. – Divisione Agip, per l’impianto di “centrale gas Pineto” sito in loc. Scerne di Pineto – Comune di Pineto (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 1.7.2001 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DF2/161:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “patinatrice nuova” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 – della Ditta Cartiere Burgo, da ubicarsi in Comune di Chieti – via E. Piaggio n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 203/88, la Ditta CARTIERE BURGO, per l’impianto di “nuova patinatrice”, da ubicarsi in Comune di Chieti – via E. Piaggio, n. 7, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 13.7.2001 – parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DF2/162:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Produzione articoli in legno per l’arredamento del bagno” per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Orlando - da ubicarsi in Via S. Vincenzo Comune di VACRI (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta Orlando per l’impianto di “Produzione articoli in legno per l’arredamento del bagno” sito in Via S. Vincenzo - Comune di VACRI (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E1; E2; E3, riportate nella tabella riassuntiva datata 22.05.2001 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 29.11.2002, n. DF2/163:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione ribaltabili su motrice semirimorchi ed autobus” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 lett. a) – della Ditta BRENTA EUROINDUSTRIE, ubicato in Via Newton 24 – Comune di AVEZZANO (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 15 lett. a) del D.P.R. 203/88, la Ditta BRENTA EUROINDUSTRIE  per l’impianto di “produzione ribaltabili su motrice semirimorchi ed autobus”, ubicato in Via Newton 24 – Comune di AVEZZANO (AQ), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 12.09.2001 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 02.12.2002, n. DF2/164:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “aspirazione fumi di saldatura e fumi di tempra” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 - della Ditta COMETA, ubicato in Comune di Casoli (CH) – via Frentana. Rinnovo o.d. n. 7 del 08.05.2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, la ditta COMETA alla continuazione delle emissioni provenienti dall’impianto di “aspirazione fumi saldatura e fumi di tempra”, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto e dei parametri e valori limite riportati nella tabella riassuntiva delle emissioni, di cui all’ordinanza dirigenziale n. 7 del 8.5.2000 (All.2);

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 25.02.1999 di cui all’ordinanza dirigenziale n. 7 del 8.5.2000 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO
AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 03.12.2002, n. DF2/165:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di componenti in cemento armato” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta TECNEDIL, ubicato in Comune di Ortona (CH) loc. Stazione di Villa Caldari – via Provinciale per villa Jurisci. Rinnovo o.d. n. 2 del 02.05.2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, la ditta TECNEDIL alla continuazione delle emissioni provenienti dall’impianto di “produzione componenti in cemento armato”, ubicato in Comune di Ortona (CH), stazione Caldari, strada provinciale per Villa Jurisci, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto e dei parametri e valori limite riportati nella tabella riassuntiva delle emissioni, di cui all’ordinanza dirigenziale n. 2 del 2.5.2000 (All.3);

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 8.9.99 di cui all’ordinanza dirigenziale n. 2 del 2.5.2000 – parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n. 3) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

12) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

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 AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DF2/166:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Verniciatura e aspirazione polveri” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta LINEA SEDIA - da ubicarsi in C/da Ripoli – via Silone, n. 6 Comune di Mosciano S. Angelo (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta LINEA SEDIA per l’impianto di “Verniciatura e aspirazione polveri”, sito in in C/da Ripoli – via Silone, n. 6 - Comune di Mosciano S. A. (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E1;E2;E3, riportate nella tabella riassuntiva datata 29.5.00 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

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DETERMINAZIONE 03.12.2002, n. DF2/167:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “verniciatura – termoverniciatura, cabina di soffiaggio e bruciatore a metano” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 e 15°) – della Ditta CESVER, ubicati in Comune di S. Giovanni Teatino (CH) – via Cavour. Rinnovo D.G.R. n. 292 del 31.1.1994 e autorizzazione ai sensi art. 15 lett. a).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, la ditta CESVER alla continuazione delle emissioni provenienti dall’impianto di verniciatura di cui alla D.G.R. n. 292 del 31.1.1994, nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel quadro riassuntivo datato 2.4.2001 (All.3) e alla realizzazione, ai sensi dell’art. 15 lett. a) del D.P.R. 203/88, degli impianti di cabina di termoverniciatura, di soffiaggio e bruciatore a metano da ubicarsi nel Comune di S. Giovanni Teatino (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabelle riassuntive datate 2.4.2001 (All.3) e 27.6.2001 (All.8) - parti integranti e sostanziali della presente disposizione (all. nn. 3 e 8) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nelle stesse tabelle riassuntive;

Omissis

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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DETERMINAZIONE 04.12.2002, n. DF2/168:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di “verniciatura ed essiccazione” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Carrozzeria Di Giorgio e Fidenza, da ubicarsi in Comune di Pianella (PE) – loc. S. Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta CARROZZERIA DI GIORGIO E FIDENZA per l’impianto di “verniciatura ed essicazione”, da ubicarsi in loc. S. Nicola - Comune di Pianella (PE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 30.7.2001 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 3) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

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AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 05.12.2002, n. DF2/169:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione profilati, bordi ed accessori in pvc per mobili” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta GIPLAST, da ubicarsi in Comune di Giulianova (PE) – zona industriale Colleranesco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta GIPLAST per l’impianto di “produzione profilati, bordi ed accessori in pvc per mobili”, da ubicarsi in zona industriale Colleranesco - Comune di Giulianova (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 25.5.2001 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA


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AMBIENTALE, SINA

 

DETERMINAZIONE 05.12.2002, n. DF2/170:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “tipografia per la produzione fustelle” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta ESSEPIEFFE da ubicarsi in via dell’Artigianato 14, comune di Martinsicuro (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta ESSEPIEFFE per l’impianto di “tipografia per la produzione di fustelle”, da ubicarsi in Via dell’Artigianato 14 - Comune di Martinsicuro (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva allegata alla nota della ditta Essepieffe protocollo regionale n. 8430 del 24.10.2000 per l’impianto da ubicarsi in Comune di Martinsicuro – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini




DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

DETERMINAZIONE 27.11.2002, n. DF1/49:

Programma Regionale di Educazione Ambientale – Biennio 2002/2003 – Contributi per iniziative di soggetti pubblici e/o privati – Approvazione bando e impegno di spesa.

IL. DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Programma Regionale di Educazione Ambientale per il triennio 2001-2003, contenente le linee generali e le strategie di promozione nel settore dell’Educazione Ambientale, la definizione degli obiettivi prioritari degli interventi, le modalità attuative, i soggetti da coinvolgere e l’individuazione delle fonti di finanziamento, approvato con deliberazione di G.R. n. 1204 del 12.12.2001;

Vista la deliberazione di G.R. n. 747 del 10.08.2002, con la quale è stato approvato l’aggiornamento dei Programma Regionale per l’Educazione Ambientale, contenente l’articolazione delle attività per il biennio 2002/2003 e la relativa ripartizione delle risorse;

Richiamato, altresì, l’Accordo di Programma “Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale – INFEA” stipulato il 25.10.2002 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per lo Sviluppo Sostenibile - e la Regione Abruzzo - Assessorato Ambiente - Direzione Turismo Ambiente Energia -  finalizzato a dare attuazione alle politiche nazionali e regionale in materia di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale per il biennio 2002 – 2003, che prevede un importo finanziario complessivo di Euro 1.832.949,00 = (unmilioneottocentotrentaduemilanovecentoquarantanove/00), di cui Euro 1.223.038,00 = (unmilioneduecentoventitremilatrentotto/00) a carico del la Regione Abruzzo ed Euro 609.911,00 = (seicentonovemilanovecentoundici/00) a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

Visto che. con l’anzidetta deliberazione di aggiornamento del P.R.E.A. sono stati approvati i documenti relativi alle articolazione delle attività per il biennio 2002/2003 e la relativa ripartizione delle risorse, che, per quanto attiene alla Sfera delle Azioni – punto 3.b – Promozione Attività di E.A., prevede il sostegno alle attività mediante ulteriori selezioni per promozione sui temi prioritari dello Sviluppo Sostenibile e Agenda 21, con i fondi regionali già individuati per l’anno 2002 in Euro 282.500,00 = (duecentoottantaduemilacinquecento) e con i fondi ministeriali pari a Euro 347.411,00 = (trecentoquarantasettemilaquattrocentoundici), per un importo complessivo di Euro 629.911,00 = (seicentoventinovemilanovecentoundici);

Richiamata la nota Prot. 8737del 13.11.2002 con la quale è stata richiesta al Servizio competente la variazione di bilancio relativa alla quota di cofinanziamento del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio alla Programmazione Regionale in materia INFEA, per un importo complessivo di Euro 609.911,00 = (seicentonovemilanovecentoundici/00);

Dato atto che il Programma prevede, quale modalità attuativa per la sfera delle azioni, l’attivazione di procedure finalizzate alla raccolta, selezione e finanziamento di proposte formulate da Centri di Educazione Ambientale, scuole, enti parco, riserve naturali, centri servizi culturali, agenzie informative e formative pubbliche e/o private;

Ritenuto doversi procedere all’attivazione di tali procedure mediante la pubblicazione di apposito bando:

Ritenuto, altresì, di disporre l’impegno delle risorse regionali individuate per l’anno 2002 in Euro 282.500,00 = (duecentoottantaduemilacinquecento) sul cap. 292210 - Fondo regionale per gli interventi di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale – L. 83/2000” - del bilancio del corrente esercizio finanziario, rimandando l’impegno di quelle derivanti da fondi ministeriali ad avvenuta variazione di bilancio, gia richiesta;

Richiamata la L.R. n 77/99 che demanda alla competenza dirigenziale l’attuazione di piani, programmi e progetti secondo gli indirizzi generali determinati dell’Organo di direzione politica;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1.   Di approvare l’allegato Bando per la concessione del contributo per iniziative di soggetti pubblici e privati (All. 1) nell’ambito del Programma Regionale di Educazione Ambientale 2001/2003 - Biennio 2002/2003;

2.   Di impegnare la somma di Euro 282.500,00 = (duecentoottantaduemilacinquecento) sul cap. 292210 “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale L. 83/2000”, competenza 2002, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che si provvederà all’impegno della quota di cofinanziamento ministeriale ad avvenuta variazione di bilancio, già richiesta;

3.   Di pubblicare il presente atto sui B.U.R.A.

4.   Di inserire il Bando sul sito www.regione.abruzzo.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Franca Chiola


All. 1

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA

PROGRAMMA REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - Biennio 2002/2003

Deliberazione di G.R. n. 747 del 10.08.2002

BANDO per la concessione di contributi per iniziative di soggetti pubblici e privati

Dotazione finanziaria Euro 629.911,00=

Beneficiari:

 

Centri di Educazione Ambientale, scuole, enti parco, riserve naturali, centri servizi culturali, agenzie informative e formative pubbliche e/o private.

 

Contributo:

 

Il beneficio potrà essere concesso fino alla misura massima del 100% della spesa complessiva ammissibile e per un importo massimo di Euro 51.645,69. In ogni caso, l’ammontare del contributo non potrà mai essere superiore alla differenza tra le spese sostenute e le entrate ricevute.

La Regione potrà graduare la percentuale di assegnazione dei contributi in relazione alla valenza dei progetti presentati e alle disponibilità finanziarie.

 

Presentazione domande:

 

I soggetti interessati potranno presentare domanda (anche utilizzando il facsimile riportato) alla Regione Abruzzo - Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile - Via Passolanciano n. 75 - 65100 Pescara, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURA, a pena di decadenza dai benefici.

 

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal timbro d’arrivo apposto dal protocollo del Servizio. Per le domande spedite con lettera raccomandata farà fede la data apposta sul plico dall’ufficio postale di partenza.

 

Contenuto della domanda:

Le domande dovranno essere corredate da un progetto organico coerente con le priorità tematiche indicate nel Programma Regionale e contenente:

·    gli obiettivi specifici da perseguire e la loro coerenza con quelli regionali;

·    la descrizione dettagliata delle azioni programmate, degli strumenti utilizzati e dei tempi di realizzazione;

·    gli eventuali altri soggetti aggregati per la realizzazione del progetto stesso;

·    i risultati attesi con l’azione proposta e le modalità di riscontro degli stessi.

 


 

Documentazio-ne da allegare:

·        analitico e realistico preventivo di spesa;

·        indicazione del responsabile del procedimento e del personale incaricato di tenere i rapporti con la Regione Abruzzo;

·        l’impegno a rimettere trimestralmente una relazione sullo stato di avanzamento del progetto;

·        dichiarazione attestante che per la stessa iniziativa non è stato richiesto finanziamento comunitario, nazionale o regionale sulla base di altre leggi di incentivazione.

 

Spese non ammissibili:

·    spese per il personale dipendente;

·    spese per le qualii sono concessi contributi, a qualsiasi titolo, dalla Regione Abruzzo, dallo Stato o dalla Comunità europea;

·    spese di viaggio e soggiorno ed ogni altra spesa non attinente direttamente la realizzazione del progetto;

·    spese per l’acquisto di beni strumentali.

 

 

Esame e valutazione di progetti:

 

I progetti pervenuti, dopo l’istruttoria effettuata dal Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, finalizzata all’esame di ammissibililà e ricevibilità delle domande, verranno rimessi con apposito elenco, entro 30 giorni, ad apposita Commissione che sarà costituita con provvedimento del Direttore dell’Area Turismo, Ambiente, Energia, ai fini della formazione della graduatoria.

Il dirigente del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, una volta acquisito il verbale recante la graduatoria, dispone la comunicazione ai beneficiari, ai fini dell’avvio delle attività, e l’erogazione della quota di contributo prevista come anticipazione.

 

Parametri di valutazione:

a)      completezza, articolazione ed efficacia del

progetto ……………………………………………

b)     coerenzacon gli obiettivi del programma

regionale …………………………………………….

c)      attività di comunicazione previste (articoli di stampa passaggi televisivi, ecc.) …………………………….

d)     grado di aggregazione di più soggetti pubblici e/o privati ……………………………………………….

e)      grado di compartecipazione alla spesa da parte del richiedente e/o di altri soggetti pubblici o privati …

f)       qualità di C.E.A. riconosciuto dalla R.A. del richiedente …………………………………………..

 

 

punti da 0 a 10

 

punti da 0 a 10

 

punti da 0 a 10

 

punti da 0 a 5

 

punti da 0 a 5

 

punti 5

 

Tempi di realizzazione:

I progetti dovranno essere attivati entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del finanziamento e conclusi nei dodici mesi successivi, pena la revoca del contributo.

 

Pubblicità:

I progetti destinatari dei contributi regionali dovranno recare il logo commerciale della Regione Abruzzo e la dicitura “realizzato con il contributo della Regione Abruzzo Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile” in tutti i materiali prodotti e nelle forme esterne di comunicazione.

 

Liquidazione del contributo:

 

La liquidazione del contributo, a cura del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, avverrà con le seguenti modalità:

·       800 o quale anticipazione, a seguito di comunicazione di avvio attività;

·       200 o a saldo, a conclusione delle attività.

A tal fine il beneficiario dovrà inviare una relazione dettagliata alla Regione Abruzzo - Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile - Via Passolanciano, n. 75 - Pescara dalla quale risulti l’effettuazione del progetto ed il conseguimento dei risultati originariamente previsti, corredata dalla seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

·       rendicontazione delle entrate e delle uscite connesse alle attività finanziate, con allegati gli originali o le copie autentiche delle fatture di spesa regolarmente quietanzate;

·       dichiarazione attestante la mancata fruizione di contributi diversi - per la medesima iniziativa da parte della Regione e di altri soggetti pubblici o privati, qualora i medesimi non risultino compresi tra le entrate del rendiconto;

·       materiale prodotto e campagne pubblicitarie effettuate (in duplice copia).

In sede di liquidazione dei contributi, la Regione potrà accettare variazioni delle singole voci di spesa indicate nel preventivo approvato, fino al limite massimo del 15%, purché complessivamente non comportino un incremento del contributo assegnato.

In ogni caso l’ammontare del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal rendiconto.

La Regione si riserva, in sede di liquidazione del contributo, di procedere ad eventuale revoca dello stesso, dietro accertamento della non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta.

 

Informazioni:

 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Attività Amministrative del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile - tel.085/7672527 - 085/7672530.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giovanna Marrana


FAC SIMILE DI DOMANDA

ALLA REGIONE ABRUZZO

SERVIZO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

VIA PASSOLANCIANO N. 75

65100  PESCARA

 

 

OGGETTO:  Programma regionale di Educazione Ambientale - Biennio 2002/2003

Bando per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati.

Richiesta di finanziamento del progetto relativo: _________________________

 

 

IL/la sottoscritto/a ……………………………………………. (nome e cognome) nato a

……………………………… il ……………………..e residente a ………………………..

(indirizzo) in qualità di legale rappresentante del……………………………………………

(denominazione del soggetto pubblico o privato) con sede in

…………………………………. (indirizzo) codice fiscale n. ………………………………

 

CHIEDE

 

che l’allegato progetto organico, articolato secondo le specifiche fornite nel bando in oggetto, sia ammesso a finanziamento.

 

All’uopo precisa che l’analitico e realistico preventivo delle entrate e delle uscite - che si unisce alla presente - prevede una spesa di Euro ………………, per la quale si richiede un conixibuto di Euro ……………………….., pari al ………per cento delle spese effettivamente sostenute.

 

…………………………… (località) ………………………….. (data)

 

In fede

(firma del legale rappresentante)

 

__________________________



PARTE II

 

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLO STATO

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO DI TERAMO

 

Decreto 26/2002 del 3.12.2002 sostituzione di membri della Commissione Provinciale C.I.G. Edilizia -Chieti-.

COMMISSIONE PROVINCIALE C.I.G. EDILIZIA CHIETI

IL DIRETTORE

Vista la legge 06.08.75, n. 427, art. 3, comma 1, così come integrata dalla legge 02.02.70, n. 14;

Visto il Decreto n. 15/2000 del 12.09.2000 relativo alla costituzione della Commissione provinciale C.I.G. per l’Edilizia per la provincia di CHIETI;

Vista la nota n. 7901/E del 21.11.2002 della Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti pervenuta in data 2.12.2002 con la quale è stato designato il Dr. DE PAULIS Giovanni – Membro Effettivo – in sostituzione del Dr. LIPPOLIS Giocondo in seno alla Commissione in argomento ed a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento dal Dr. CARCHESIO Giancarlo – Membro Supplente -;

DECRETA

Il Dr DE PAULIS Giovanni – Membro Effettivo – della Commissione C.I.G. Edilizia di Chieti in sostituzione del Dr LIPPOLIS Giocondo ed in caso di sua assenza od impedimento verrà sostituito dal Dr Carchesio Giancarlo – Membro Supplente-.

L’Aquila, 3 Dicembre 2002

IL DIRETTORE REGIONALE

Dr. Francesco Colaci

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO DI TERAMO

 

Decreto 27/2002 del 3.12.2002 sostituzione di membri della Commissione Provinciale C.I.G. Industria -Chieti-.

COMMISSIONE PROVINCIALE C.I.G. INDUSTRIA CHIETI

IL DIRETTORE

Vista la legge 20.05.1975, n. 164 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario;

Visto il Decreto n. 14/2000 del 12.09.2000 relativo alla costituzione della Commissione Provinciale C.I.G. per l’Industria per la provincia di CHIETI;

Vista la nota n. 7900/P del 21.11.2002 della Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti pervenuta in data 2.12.2002 con la quale è stato designato il Dr DE PAULIS Giovanni – Membro Effettivo – in sostituzione del Dr LIPPOLIS Giocondo in seno alla Commissione in argomento ed a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento dal Dr GIANNINI Antonio – Membro Supplente-;

DECRETA

Il Dr. DE PAULIS Giovanni – Membro Effettivo – della Commissione C.I.G. Edilizia di Chieti in sostituzione del Dr. LIPPOLIS Giocondo ed in caso sua assenza od impedimento verrà sostituito dal Dr. GIANNINI Antonio – Membro Supplente-.

L’Aquila, 3 Dicembre 2002

IL DIRETTORE REGIONALE

Dr. Francesco Colaci



PARTE III

 

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

 

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE, AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE-PROTEZIONE CIVILE

 

Apposizione tabelle cantieri, Legge 19.03.1990, n. 55 – art. 18.

PREMESSO che:

-    con le Circolari n. 189 del 24.01.1953 e n. 1729 del 01.06.1990 il Ministero dei lavori Pubblici ha prescritto, fra l’altro, l’apposizione nei cantieri dove si eseguono opere pubbliche di adeguata tabella recante l’oggetto dei lavori, l’Ente finanziatore, l’intestazione della ditta esecutrice ed altre informazioni relative all’appalto;

-    l’art. 18 commi 6 e 12 della legge n. 55 del 19.03.1990 recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”, prescrive che nella tabella debbano essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, cottimiste ed affidatarie di noli a caldo o di contratti similari per la realizzazione di alcune parti delle opere e dei lavori pubblici compresi nell’appalto.

Vista la normativa vigente in materia d’opere pubbliche.

Visto l’art. 23 della legge n. 77 del 14.09.1999:

ai fini di una maggiore completezza del contenuto della tabella in argomento, allo scopo di uniformare la tipologia e per consentire un’adeguata conoscenza sull’opera in esecuzione,

SI DISPONE

Che nel cantiere dovrà essere installato e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori pubblici apposita tabella di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) per i lavori di importo superiore a Euro 150.000 a base d’asta (comprensivi degli oneri di sicurezza) ovvero di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 1,00 (altezza) per lavori di importo pari o inferiori a Euro 150.000 a base d’asta (comprensivi degli oneri di sicurezza).

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore dei lavori, dovrà altresì provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere.

Il 25% della superficie dovrà riportare il logo della Regione Abruzzo, unitamente a quello della U.E. per le opere da questa cofinanziate con la seguente scritta (relativamente ai lavori di competenza della scrivente Direzione):

GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO

DIREZIONE “OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE”

“Opera finanziata con L.R. n. ……..del …….”

Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

La tabella dovrà recare impressa a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla presente circolare, con le opportune modifiche, in relazione alle peculiarità delle singole opere:

In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l’aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori:

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con le motivazioni che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i nuovi tempi di completamento dell’opera.

Le Stazioni appaltanti sono invitate a prevedere negli atti contrattuali, quale onere a carico dell’appaltatore, apposita norma di ricezione di quanto prescritto dalla presente disposizione, nonché a prevedere sanzioni amministrative per i casi di inadempimento.

I Dirigenti dei Servizi, vigilano con controlli periodici, sulla completa osservanza delle suddette istruzioni e riferiscono periodicamente al Direttore Regionale

I Dirigenti medesimi, ove non sia già stato provveduto, dovranno attivarsi affinché siano adottate dagli Enti interessati tabelle consimili di cui all’allegato schema, al fine di una maggiore chiarezza ed informazione al pubblico.

I Responsabili del Procedimento unico, nominati ai sensi dell’art. 7 di cui al D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 “Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni” sono tenuti all’osservanza della presente circolare.

La presente disposizione si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che realizzano lavori ed opere pubbliche o di interesse pubblico nella Regione Abruzzo: e da questa finanziate e/o cofinanziate

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

 

Decreto Presidenziale di approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione dei lavori di sistemazione della S.P.: “centro abitato di Bomba – Fondo Valle Sangro”.

IL PRESIDENTE

Premesso che con determinazione n. 489 del 23 luglio 2002 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione S.P. centro abitato di Bomba-Fondo Valle Sangro dell’importo complessivo di Euro 361.519,83, di cui Euro 234.208,41 per lavori e Euro 127.311,42 per somme a disposizione, interamente finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., ovvero con fondi B.O.P.;

Considerato che la realizzazione dell’opera in argomento comporta la variazione dello strumento urbanistico del Comune di Bomba;

Che, per verificare la possibilità di concludere l’accordo di programma finalizzato all’adozione della variante al PRG del suddetto Comune e per acquisire il nulla osta necessario alla realizzazione dei lavori, la Provincia di Chieti, con nota n. 177 del 10 gennaio 2002 ha indetto apposita conferenza di servizi tra le amministrazioni pubbliche interessate.

Che nella conferenza di servizi in data 4 febbraio 2002 e in quella successiva in data 14.2.2002, promosse dalla Provincia di Chieti ai sensi dell’art.14 della Legge n. 241/90 e dell’art. 7 della legge n. 109/94, sono stati acquisiti i nulla osta delle seguenti autorità:

1.   Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti

2.   Comune di Bomba

3.   Genio Civile di Chieti

4.   Regione Abruzzo - Settore Urbanistica e BB.AA.

5.   Soprintendenza per i BAAS per l’Abruzzo

6.   CONSCOOP di Giulianova

7.   ENEL di Pescara

Rilevato che in data 5.9.2002 è stato firmato l’accordo di programma tra il Presidente della Provincia di Chieti ed il Sindaco di Bomba;

Vista la delibera n. 20 in data 30 settembre 2002 con la quale il Consiglio Comunale di Bomba ha ratificato il suddetto accordo di programma;

Considerato che detto accordo di programma, così come ratificato dal Consiglio Comunale del Comune suddetto, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune medesimo;

Che, a norma dell’art. 27, quarto comma, legge n. 142/90, l’Accordo unanime tra il Comune di Bomba e la Provincia di Chieti va approvato con atto formale che, nella fattispecie, afferisce alle competenze del Presidente della Provincia di Chieti;

Visti gli elaborati tecnici allegati all’accordo di programma in parola.

DECRETA

E’ approvato l’accordo di programma tra la Provincia di Chieti ed il Comune di Bomba per la realizzazione dei lavori di sistemazione della S.P. centro abitato di Bomba-Fondo Valle Sangro dell’importo complessivo di Euro 361.519,83, di cui Euro 234.208,41 per lavori e Euro 127.311,42 per somme a disposizione, interamente finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., ovvero con fondi B.O.P.

In conseguenza di tale accordo unanime e della conseguente ratifica ad opera del Consiglio Comunale di Bomba attuata con deliberazione consiliare n. 20 in data 30 settembre 2002 sono apportati al PRG del Comune di Bomba le varianti necessarie alla realizzazione dell’opera in esame.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell’art. 27, quarto comma, legge n. 142/90.

Chieti, 5 Novembre 2002

IL PRESIDENTE

Mauro Febbo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

 

Adozione di Variante al PTCP per una nuova individuazione dell’area destinata alla Protezione Civile sulla Vallata del Pescara.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 149 DEL 11.10.2002

Omissis

DELIBERA

Omissis

-    Di adottare la variante al piano territoriale di coordinamento provinciale per nuova individuazione dell’area destinata alla protezione civile sulla vallata del Pescara;

-    Di affidare al servizio di pianificazione del territorio la definizione delle ulteriori iniziative per definire l’iter procedurale per l’approvazione della variante in oggetto.

Pescara, 5.12.2002

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vincenzo Fidanza

COMUNE DI CASALINCONTRADA (CH)

 

Adozione di variante generale al P.R.E..

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Visto l’art. 43 della Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999, come modificata dalla legge regionale n. 26 del 14.03.2000;

Visto l’art. 10 commi 2° e 3° della legge regionale n. 18 del 12.04.1983, come modificato dalla legge regionale n. 70 del 27.04.1995;

Visto il parere previsto dall’art. 13 della legge 02.02.1974 n. 64, acquisito in data 23.10.2002 prot. 5193;

Vista la deliberazione di C.C. n. 40 del 16.11.2002, esecutiva, di adozione della Variante Generale al P.R.E.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di C.C. n. 40 del 16.11.2002, esecutiva, è stata adottata una Variante Generale al P.R.E.

Tutti i relativi atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 45 giorni interi e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A. affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Coloro che fossero interessati possono presentare entro il medesimo termine, ai sensi del 3° comma dell’art. 10 della L.U.R. 18/1983 nel testo in vigore, le proprie osservazioni e/o proposte in merito. Dopo tale data le medesime sono irricevibili.

Casalincontrada, 7.12.2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO

Geom. Donato Vitullo

COMUNE DI CIVITELLA
DEL TRONTO (TE)

 

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Delibera di C.C., riguardante l’adozione di variante al P.R.G.

AVVISO DI DEPOSITO

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA

Viste le Leggi n. 1/78 e 167/62;

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è depositata, a libera visione del pubblico, per 20 (venti) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la delibera del Consiglio comunale n. 27 del 29.11.2002 relativa all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle infrastrutture primarie per lo svolgimento e completamento agglomerati industriali delle frazioni di Villa Lempa e Favale, costituente adozione di variante al Piano Regolatore Generale.

Che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

Le citate osservazioni e gli eventuali grafici dovranno essere redatti in carta legale, unitamente a copia in carta semplice .

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA

Dr. Vincenzo Marrocchella

COMUNE DI FRANCAVILLA
AL MARE (CH)

 

Adozione di variante al P.R.G. per ampliamento impianti sportivi esistenti.

Deliberazione di C.C. n. 102 del 02.10.2002 avente ad oggetto: Adozione Variante al P.R.G. per ampliamento impianti sportivi esistenti

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese

DELIBERA

1)   Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, variante specifica al P.R.G. vigente, per iniziative turistico – sportive, atte ad ampliare, modificare, ecc. quelle esistenti nel territorio comunale, come da planimetria allegata (Allegato C) e con l’applicazione di indici e parametri urbanistici descritti nell’allegato quadro (allegato B);

Francavilla al Mare, 15.11.2002

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA

Dott. Arch. Germano Prosdocimi

COMUNE DI FRANCAVILLA
AL MARE (CH)

 

Adozione variante al P.R.G. per insediamenti di nuove strutture sportive.

Deliberazione di C.C. n. 103 del 02.10.2002 avente ad oggetto: Adozione Variante al P.R.G. per insediamenti di nuove strutture sportive

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese;

DELIBERA

1)   Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, variante specifica al P.R.G. vigente, per l’insediamento di iniziative turistico – sportive nel territorio comunale, come da planimetria allegata (Allegato C) e con l’applicazione di indici e parametri urbanistici descritti nell’allegato quadro (Allegato B);

Francavilla al Mare, 15.11.2002

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA

Dott. Arch. Germano Prosdocimi

COMUNE DI FRANCAVILLA
AL MARE (CH)

 

Adozione variante al P.R.G. per insediamenti di nuove strutture turistico ricettive.

Deliberazione di C.C. n. 104 del 02.10.2002 avente ad oggetto : Adozione Variante al P.R.G. per insediamenti di nuove strutture turistico ricettive

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese;

DELIBERA

1)   Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, variante specifica al P.R.G. vigente, per l’insediamento di iniziative turistico ricettive nel territorio comunale, come da planimetria allegata (Allegato C) e con l’applicazione di indici e parametri urbanistici descritti nell’allegato quadro (allegato B);

Francavilla al Mare, 15.11.2002

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA

Dott. Arch. Germano Prosdocimi

COMUNE DI FRANCAVILLA
AL MARE (CH)

 

Adozione variante al P.R.G. per ampliamento strutture turistico ricettive esistenti.

Deliberazione di C.C. n. 105 del 02.10.2002 avente ad oggetto: Adozione Variante al P.R.G. per ampliamento strutture turistico ricettive esistenti

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese

DELIBERA

1)   Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, variante specifica al P.R.G. vigente, per iniziative turistico ricettive, atte ad ampliare, modificare, ecc. quelle esistenti nel territorio comunale, come da planimetria allegata (Allegato C) e con l’applicazione di indici e parametri urbanistici descritti nell’allegato quadro (Allegato B);

Francavilla al Mare, 15.11.2002

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA

Dott. Arch. Germano Prosdocimi

 

COMUNE DI MONTENERODOMO (CH)

 

Decreto n. 1: Costruzione della Palestra Scolastica Scuola Elementare, Media e Materna – Primo lotto.

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO

Vista la Legge 25.06.1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 28.01.1977, n. 10;

Visto il DP.R. 24.07.1977, n. 616;

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Vista la Legge 03.01.1978 n. 1;

Vista la Legge Regionale 09.01.1979, n. 2;

Vista la Legge Regionale 08.08.1992, n. 359 - Art. 5 bis;

Vista la Legge Regionale 12.08.1998, n. 72;

Considerato l’indirizzo giurisprudenziale inerente alla determinazione dell’indennità di espropriazione;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 17.05.2002 con la quale si approva il progetto esecutivo di: “Costruzione palestra scolastica Scuola Elementare Media e Materna - primo lotto” -, si dichiara l’opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, e si stabiliscono nel contempo termini relativi alle espropriazioni e asservimento ai lavori a far data dalla suddetta deliberazione n. 33/2002 e dalla deliberazione di C.C. n. 19 del 30.09.2002 come segue:

ESPROPRIAZIONI: l’inizio è stabilito per il 17.05.2002, ed il termine entro 17.05.2005;

LAVORI: l’inizio è fissato per il 17.05.2002 ed il termine entro il 17.05.2005;

Visti i verbali di consistenza e le relative immissioni in possesso, avvenuto in data 18.11.2002;

Considerato che, ai sensi della surrichiamata L.R. n. 2/79, art. 2 comma 4, l’avvenuta occupazione deve intendersi disposta per un periodo di anni tre dalla data di emissione nel possesso;

Considerato che non si è verificata scadenza di nessuno dei termini sopracitati;

Considerato che le indennità provvisorie, per i predetti terreni sono state determinate tenendo conto dei valori medi e a secondo della destinazione urbanistica dei terreni come da allegati elenchi;

Visto l’avviso, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dell’avvenuto deposito degli atti relativi all’esproprio, presso la segreteria dello stesso;

Considerato che nel periodo di deposito dei succitati atti non sono state presentate osservazioni scritte da parte degli espropriati;

Vista la relazione dell’opera da eseguire redatta dal Progettista nel mese di Maggio 2002;

Visto l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;

Dato atto che il Responsabile del Servizio di Ragioneria del Comune ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità Amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

La misura delle indennità di espropriazione e/o di asservimento, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata negli allegati prospetti, che formano parte integrante del presente decreto; Resta a carico del Comune l’obbligo di corrispondere alle ditte espropriate i rimborsi di qualunque importo, previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della Legge n. 865 nonché ogni altra somma prevista dalle vigenti leggi;

Art. 2

L’ufficio Notifiche di questo Comune è incaricato di comunicare l’indennità determinata con il presente decreto alle ditte interessate, nelle forme previste per gli atti processuali civili.

Art. 3

I proprietari, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di cui al 4° comma dell’art. 11 della Legge 865/71, comunicano all’Ente espropriante, se intendono accettare l’indennità provvisoria. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché, a cura e spese dell’Ente espropriante, all’Albo Pretorio dello stesso Comune.

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO

Geom. Ginesio D’Antonio

COMUNE DI NOCCIANO (PE)

 

Avviso di deposito del progetto di Piano Regolatore Generale Revisione 2002.

IL SINDACO

Visto l’art. 10 della Legge Urbanistica Regionale 12 aprile 1983 n. 18 come modificata la Legge Regionale 27 aprile 1995 n. 70

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è depositato il Progetto di Piano Regolatore Generale Revisione 2002, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Che entro il suddetto periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al Progetto di Piano Regolatore Generale Revisione 2002.

Le citate osservazioni dovranno essere redatte su carta legale unitamente a copia su carta semplice. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine sono irricevibili.

Nocciano, lì 06.12.2002

IL SINDACO

Gabriele Di Rupo Di Filippo

COMUNE DI PIANELLA (PE)

 

Avviso di approvazione definitiva variante alle N.T.A. del P.R.G., inerente i fabbricati parzialmente inclusi nelle zone omogenee.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 11 comma 1° della Legge regionale n. 18 del 12.04.1983, come modificato dalla legge regionale n. 70 del 27.04.1995;

Visto l’art. 43 della Legge regionale n. 11 del 03.03.1999, come modificata dalla legge regionale n. 26 del 14.03.2000;

AVVISA

Che con Delibera n. 41 del 29.11.2002 esecutiva, del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, è stata definitivamente approvata la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, inerente la regolarizzazione dei fabbricati ricompresi parzialmente in Zone Omogenee, la cui adozione era avvenuta in data 11.04.2001 con atto del C.C. n. 49.

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO URBANISTICA

Geom. Roberto d’Agostino

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Luigi Maraldi

COMUNE DI PICCIANO (PE)

 

Avviso di variante al Piano Regolatore Generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2002 con la quale è stata approvata definitivamente la variante al PRG vigente del Comune di Picciano per la realizzazione di opere di “riqualificazione urbana di Piccianello”;

Visto l’art. 11 della L.R. 18/83, nel testo vigente, così come modificato dalla L.R. n. 70/95, in materia di procedimento di adozione di Varianti al Piano Regolatore Generale;

AVVISA

Che con delibera di C.C. n. 29 del 29.11.2002 è stata definitivamente approvata la variante al PRG vigente vigente di questo Comune, ai sensi della L. 1/78, per la realizzazione di opere di “riqualificazione urbana di Piccianello” e che la stessa avrà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURA del presente avviso.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Zirafa Gianfranco

COMUNE DI PICCIANO (PE)

 

Avviso di variante alle NTA Piano Regolatore Generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2002 con la quale è stata approvata definitivamente la variante degli artt. 29, 44 e 49 delle NTA del PRG vigente del Comune di Picciano;

Visto l’art. 11 della L.R. 18/83, nel testo vigente, così come modificato dalla L.R. n. 70/95, in materia di procedimento di adozione di Varianti al Piano Regolatore Generale;

AVVISA

che con delibera di C.C. n. 30 del 29.11.2002 è stata definitivamente approvata la variazione degli Artt. 29, 44 e 49 delle NTA del PRG vigente di questo Comune e che la stessa avrà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURA del presente avviso.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

Geom. Zirafa Gianfranco

COMUNE DI SAN VALENTINO
IN A.C. (PE)

 

Avviso adozione variante P.R.G.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.11.2002 con la quale è stata adottata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Valentino in A.C.;

Visto l’art. 10 della L.R. 18/83, nel testo vigente, così come modificato dalla L.R. n. 70/95, in materia di procedimento di adozione del Piano Regolatore Generale:

AVVISA

Che per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURA resteranno depositati presso la Segreteria di questo Comune, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, gli atti approvativi della variante al Piano Regolatore Generale approvati dal Consiglio Comunale di S. Valentino con deliberazione n. 42 del 27.11.2002.

Entro il termine sopra indicato gli interessati possono presentare al Comune osservazioni alla Variante al Piano Regolatore Generale.

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, 04 dicembre 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Orazio Parisi



COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. (PE)

 

Bando assegnazione alloggi ERP.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.11.2002 con la quale è stata adottata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Valentino in A.C.;

Visto l’art. 10 della L.R. 18/83, nel testo vigente, così come modificato dalla L.R. n. 70/95, in materia di procedimento di adozione del Piano Regolatore Generale:

AVVISA

Che per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURA resteranno depositati presso la Segreteria di questo Comune, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, gli atti approvativi della variante al Piano Regolatore Generale approvati dal Consiglio Comunale di S. Valentino con deliberazione n. 42 del 27.11.2002.

Entro il termine sopra indicato gli interessati possono presentare al Comune osservazioni alla Variante al Piano Regolatore Generale.

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, 04 dicembre 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Orazio Parisi




COMUNE DI SULMONA (AQ)

 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 79 del 03.10.2002 – Comune di Sulmona – Programma Integrato d’Intervento in V/P.R.G. – via Lamaccio e via del Cavallaro.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 79 DEL 03.10.2002 – COMUNE DI SULMONA – PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO IN V/P.R.G. – VIA LAMACCIO E VIA DEL CAVALLARO.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare, ai sensi degli artt. 21 e 30 bis della R.L. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, il Programma Integrato di Intervento in variante al P.R.G. in località Via Lamaccio e Via del Cavallaio, presentato dalla Società Esagono costruzioni s.r.l., adottato dal Comune di Sulmona con deliberazione di C.C. n. 10/c del 17.01.2001, adeguato alle prescrizioni di cui al parere del C.R.T.A. – Sezione Urbanistica Provinciale – n. 5/1 del 18.02.2002 con deliberazione di C.C. n. 29/c del 07.06.2002, in conformità del parere del C.R.T.A. n. 20/4 del 26.08.2002 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Omissis

f.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE




ERRATA CORRIGE

 

Comunicato relativo all’avviso di approvazione definitiva della Variante Normativa al Nuovo P.R.G. del Comune di Scafa (PE), avviso pubblicato sul B.U.R.A. n. 29 serie ordinaria dell’11.12.02.

Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato sul B.U.R.A. sopra indicato alla  3363, per mero errore materiale, sono stati invertiti i nomi del Sindaco con quello del Responsabile del Servizio, pertanto i nominativi dei firmatari sono:

IL SINDACO

Rag. Luigi Sansovini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Paolo Mantenuto




ERRATA CORRIGE

 

Comunicato relativo alla Legge Regionale n. 60 del 22.11.2001, recante “Regime autorizzatorio negli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, serie ordinaria n. 26 del 12 dicembre 2001.

Nella legge citata in epigrafe e pubblicata nel sopra indicato Bollettino non sono stati pubblicati gli allegati “A” e “B” richiamati nell’art. 4, comma 3, rispettivamente ai punti 3.2 e 3.3 della stessa legge, perché non allegati nel documento originale trasmesso. Pertanto si procede alla pubblicazione degli allegati “A” e “B”.

Nel contempo, ai soli fini cognitivi, si procede alla ripubblicazione dell’intero testo della L.R. 22 novembre 2001, n. 60.

ALLEGATO “A”

CAUTELE IGIENICO - SANITARIE ED AMBIENTALI

L’utilizzazione agronomica dovrà essere effettuata in modo da assicurare un’idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.

E’ vietato lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale, è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili.

Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all’atto della somministrazione dei liquami.

Lo spandimento, inoltre, non dovrà produrre inconvenienti ambientali come i rischi per la salute pubblica e la diffusione di aereosoli.

Per quanto non previsto dalla presente disciplina sì applicano le disposizioni contenute nell’allegato n. 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977.

ALLEGATO “B”

DIVIETO DI SPANDIMENTO

Lo spandimento è vietato:

1.   nelle aree urbane;

2.   nelle aree di cava;

3.   nelle aree di protezione ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;

4.   nelle superfici golenali;

5.   nelle aree ricoperte da bosco;

6.   nelle aree calanchive;

7.   nelle aree franose o geologicamente instabili;

8.   nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;

9.   nei parchi e nelle riserve naturali, con esclusione delle aree agricole interne ad essi, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli organi competenti.

10. nei terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio. 1988 n. 936;

11. nei terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

12. nei terreni investiti da colture orticole in atto;

13. nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;

14. nei terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati.

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LEGGE REGIONALE 22.11.2001, n. 60:

Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche.

Art. 1

Oggetto della normativa

1.   La Regione Abruzzo recepisce il D.Lgs. 152/99 e s.m. e in attuazione dell’art. 45 disciplina il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie servite o meno da impianti di trattamento di acque reflue urbane.

2.   Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica il D.Lgs. 152/99 e s.m..

Art. 2

Autorità competente

1.   Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi è l’Amministrazione Provinciale competente per territorio, tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie per i quali è competente il Comune.

2.   Le amministrazioni provinciali disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza.

3.   Anche i Comuni disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, per quanto di propria competenza.

4.   In particolare i regolamenti disciplinano:

a.   modalità di presentazione delle domande;

b.   schede tecniche e documenti da allegare;

c.   le fasi istruttorie e le determinazioni autorizzative (rinnovo, diffida, sospensione, revoca) comprensive delle spese e tributi da sostenere.

5.   La Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui all’All. 5 del D.Lgs. 152/99 e sm.

6.   Ogni variazione delle caratteristiche dello scarico e ogni interruzione o malfunzionamento dell’impianto di trattamento devono essere comunicati all’Autorità competente.

Art. 3

Regime Autorizzatorio

1.   Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 152/99 e s.m.

2.   Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubbliche fognature l’autorizzazione allo scarico è sostituita dalla comunicazione al Comune dell’allaccio.

3.   La richiesta di autorizzazione, contenente la necessaria documentazione tecnica in rapporto a tutti gli elementi esecutivi che caratterizzano lo scarico, dovrà indicare il programma ed i tempi di adeguamento degli scarichi, ove necessario, ai limiti ed alle prescrizioni stabilite con la presente legge; in particolare la documentazione dovrà contenere la precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo, l’ubicazione del corpo ricettore e dell’impianto e la descrizione dei presidi depurativi.

4.   L’Autorità competente può, nel rilasciare l’autorizzazione, assegnare, per la messa a punto dei presidi depurativi durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare 3 mesi dall’attivazione dello scarico.

5.   Nella fase di avvio non si applicano le sanzioni amministrative dell’art. 54 del D.Lgs. 152/99.

6.   La Provincia provvede entro 90 gg. dalla ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari.

7.   L’autorizzazione è valida per quattro anni dal rilascio.

8.   Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

9.   Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Art. 4

Disciplina autorizzativi degli scarichi

1.   Acque reflue domestiche (art. 27 c. 4 D.Lgs. 152/99 e sm)

1.1 Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi in pubblica fognatura, purché osservino i regolamenti emanati dall’autorità locale che gestisce la pubblica fognatura; qualora tale regolamento non sia stato emanato, l’autorità locale vi provvede entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

1.2 Dalla data di entrata in vigore della presente normativa non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature; nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sentito l’Ente gestore della pubblica fognatura sulla base di comprovate ragioni tecniche.

1.3 Per zone servite da pubbliche fognature si intendono quelle per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza non superiore a duecento metri dall’asse della pubblica fognatura.

1.4 Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti in tali zone ed aventi recapito diverso devono esser allacciati alle pubbliche fognatura entro il termine perentorio di due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

1.5 Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta in quanto l’allaccio comporta l’attraversamento di terreni privati, l’utente sulla base di idonea dichiarazione, può esser autorizzato ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente a condizione che l’edificio sia munito di regolare concessione edilizia.

1.6 Possono essere autorizzati i medesimi scarichi che abbiano recapito in corpi d’acqua superficiali, purché dotati di sistemi depurativi che assicurino il rispetto dei limiti di cui alle tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 del decreto (salvo i limiti più rigorosi stabiliti dal Piano Tutela acque).

1.7 Sono da intendersi edifici isolati adibiti ad uso abitativo, ai fini della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 54 del medesimo decreto, quelli che non possono collegarsi alle reti fognarie per i predetti motivi.

1.8 Per gli scarichi di acque reflue domestiche di civile abitazione, l’autorizzazione si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di mutate condizioni dello scarico.

2.   Reti fognarie

2.1 I limiti di cui alle tabelle dell’allegato 5 del D.Lgs. si applicano per tutti gli scarichi anche al di sotto dei 2000 abitanti (salvo i limiti più rigorosi del Piano di Tutela).

3.   Utilizzazione agronomica (art. 38)

3.1 L’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da imprese agricole, assimilabili alle acque reflue domestiche, deve essere comunicata al Comune 40 giorni prima. Per quanto attiene alla utilizzazione agronomica delle acque reflue e degli scarichi dei frantoi oleari, si fa riferimento alla legge 11 novembre 1996, n. 574.

3.2 Si devono osservare le cautele igienico sanitarie previste nell’ “Allegato A”.

3.3 E’ vietato lo spandimento delle stesse nelle aree individuate nell’ “Allegato B”.

3.4 Resta comunque, la facoltà dell’Autorità competente di autorizzare forme diverse di smaltimento in caso di certificata impossibilità di adeguamento alle norme tecniche previste dalla normativa vigente. Tale facoltà può essere esercitata qualora si comprovi che non ci è aumento dell’inquinamento e pericolo per la salute pubblica.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1.   Fatti salvi i procedimenti amministrativi già definiti, non si dà ulteriore corso alle sanzioni per le violazioni contestate o in corso di contestazione antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 e che fanno riferimento alla disciplina degli scarichi di cui al comma tredici dell’art. 15 della L. 319/76 e sm. Per le violazioni successive all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152/99 e fino alla data di approvazione della presente legge si applica 1/20 (un ventesimo) del minimo della sanzione prevista.

2.   Ai fini del D.Lgs. 152/99, si considerano conformi al regime autorizzatorio previgente gli scarichi per i quali, all’entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata richiesta di autorizzazione con istruttoria in corso.

3.   L’istruttoria è in corso ove la Provincia non abbia espressamente archiviato la pratica.

4.   Fino all’adozione di successiva disciplina, si applica il minimo della sanzione prevista dal decreto.

Art. 6

Urgenza

1.   La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubb1icazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


ALLEGATO “A”

CAUTELE IGIENICO - SANITARIE ED AMBIENTALI

L’utilizzazione agronomica dovrà essere effettuata in modo da assicurare un’idonea dispersione ed innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.

E’ vietato lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale, è ammesso solo se i liquami non contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili.

Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all’atto della somministrazione dei liquami.

Lo spandimento, inoltre, non dovrà produrre inconvenienti ambientali come i rischi per la salute pubblica e la diffusione di aereosoli.

Per quanto non previsto dalla presente disciplina sì applicano le disposizioni contenute nell’allegato n. 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977.

ALLEGATO “B”

DIVIETO DI SPANDIMENTO

Lo spandimento è vietato:

1.   nelle aree urbane;

2.   nelle aree di cava;

3.   nelle aree di protezione ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;

4.   nelle superfici golenali;

5.   nelle aree ricoperte da bosco;

6.   nelle aree calanchive;

7.   nelle aree franose o geologicamente instabili;

8.   nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;

9.   nei parchi e nelle riserve naturali, con esclusione delle aree agricole interne ad essi, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli organi competenti.

10. nei terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio. 1988 n. 936;

11. nei terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

12. nei terreni investiti da colture orticole in atto;

13. nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;

14. nei terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 22 Novembre 2001

PACE