Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96

Autorizz. Dirpostel – L’Aquila

 

ANNO XXXIV

N. 37 SPECIALE

 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

 

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO

________________________________________________________________________________

PARTE I, II, III, IV                      - L’ AQUILA, 28 MARZO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.          

 

 


SOMMARIO

 

COMUNE DI SCERNI (CH)

 

Statuto Comunale....................... Pag. 2

 


 



COMUNE DI SCERNI (CH)

 

STATUTO COMUNALE

 

CONSIGLIO COMUNALE:

D’Ercole Donato

(Sindaco)

Piazzolla Edmondo

(Consigliere)

D’Ascanio Gaetano

(Consigliere)

Pomponio Giuseppe

(Consigliere)

Farina Filomena

(Consigliere)

Giuliani Domenico

(Consigliere)

Silvestri Luigi

(Consigliere)

Palmucci Nicola

(Consigliere)

Moretti Katja 

(Consigliere)

Ciancaglini Achille

(Consigliere)

Gattafoni Emidio

(Consigliere)

D’Anniballe Giovanni

(Consigliere)

Pachioli Vincenzo

(Consigliere)

Raspa Carla Elma

(Consigliere)

Tascione Gaetano

(Consigliere)

Carbonelli Pasquale

(Consigliere)

Di Fonzo Alfonso

(Consigliere)


Segretario Comunale – Direttore Generale

Russo Luca Francesco Paolo

Lo Statuto del Comune di Scerni è stato approvato con deliberazione consiliare
n. 54 del 17.12.2002.


INDICE

TITOLO I

Principi Generali

CAPO I

 

Articolo 1 Denominazione e dicitura giuridica

Articolo 2 Stemma-Gonfalone

Articolo 3 Territorio

Articolo 4 Lo Statuto

Articolo 5 Principi ispiratori

Articolo 6 Pari opportunità

Articolo 7 Programmazione e partecipazione

Articolo 8 Il Comune e l’Europa

TITOLO II

Funzioni

CAPO I

Articolo 9 Funzioni Statali e Regionali

Articolo 10 Funzioni nel settore della Sanità

Articolo 11 Funzioni nel settore dei Servizi Sociali

Articolo 12 Funzioni nel settore dell’Istruzione Scolastica

Articolo 13 Funzioni nel settore dello Sviluppo Economico

Articolo 14 Funzioni in materia di edilizia, di tutela dell’ambiente e del patrimonio storico e
artistico

Articolo 15 Promozione dello sport e del tempo libero

Articolo 16 Albo Pretorio

TITOLO III

Ordinamento Istituzionale del Comune

CAPO I

Articolo 17 Organi

Articolo 18 Definizione

Articolo 19 Competenze del Consiglio

Articolo 20 Linee programmatiche dell’azione di governo

Articolo 21 Adunanze del consiglio

Articolo 22 Funzionamento del consiglio

Articola 23 Poteri di controllo politico-amministrativo

Articolo 24 Elezioni, composizione, convalida e durata

Articolo 25 Presidente del consiglio

Articolo 26 Commissioni

Articolo 27 Attribuzioni delle commissioni

Articolo 28 Rapporti tra il sindaco ed il consiglio

Articolo 29 Indirizzi per le nomine

Articolo 30 Dimissioni e decadenza del consigliere

Articolo 31 Regolamento sul funzionamento

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Articolo 32 Giunta Comunale

Articolo 33 Composizione e nomina

Articolo 34 Il vice sindaco

Articolo 35 Incompatibilità

Articolo 36 Mozione di sfiducia

Articolo 37 Cessazione dei singoli componenti della giunta

Articolo 38 Funzionamento della giunta

Articolo 39 Competenze della giunta comunale

CAPO III

Articolo 40 Il sindaco

Articolo 41 Elezione, durata in carica, motivi di cessazione

Articolo 42 Funzioni quale organo del Comune

Articolo 43 Competenze del Sindaco quale ufficiale del governo

Articolo 44 Deleghe del Sindaco

Articolo 45 Rappresentanza legale

Articolo 46 Durata, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso

TITOLO IV

Istituti di partecipazione

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 47 Norme di valorizzazione

Articolo 48 Riunioni, assemblee e consultazione dei cittadini

Articolo 49 Diritto di istanza, reclamo

Articolo 50 Diritto di petizione e proposta

Articolo 51 Referendum

Articolo 52 Operatività del referendum consultivo

CAPO II

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 53 Pubblicità degli atti amministrativi

Articolo 54 Il diritto di informazione e di accesso

Articolo 55 Il difensore civico

TITOLO V

Forme Associative e di Cooperazione

CAPO I

Articolo 56 Strumenti associativi e di cooperazione

Articolo 57 Collaborazione fra Comune e Provincia

Articolo 58 Collaborazione fra Enti Locali

Articolo 59 Forme di collaborazione

Articolo 60 Consorzi

Articolo 61 Conferenza dei servizi ed accordi di programma

TITOLO VI

Servizi pubblici locali

CAPO I

Articolo 62 Qualificazione e caratteristiche

Articolo 63 Linea di gestione dei servizi

Articolo 64 Revisione programmata delle gestioni in atto – società per azioni a responsabilità limitata

CAPO II

Articolo 65 Istituzione

Articolo 66 Organi dell’istituzione

Articolo 67 Nomina degli organi dell’istituzione

Articolo 68 Revoca degli amministratori

Articolo 69 Finanziamenti

Articolo 70 Contabilità

Articolo 71 Revisore dei conti

CAPO III

Articolo 72 Azienda speciale

Articolo 73 Struttura delle aziende speciali

CAPO IV

Articolo 74 Gestione in economia e affidamento in concessione a terzi

CAPO V

Articolo 75 Società a prevalente capitale pubblico locale e società partecipate

Articolo 76 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Articolo 77 Rinvio e regolamento

TITOLO VII

Organizzazione della struttura operativa

CAPO I

Articolo 78 Principi strutturali ed organizzativi

Articolo 79 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 80 Il segretario comunale

Articolo 81 Il direttore generale

Articolo 82 I responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 83 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

TITOLO VIII

Gestione economico finanziaria e contabilità

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 84 Ordinamento

Articolo 85 Attività finanziaria del Comune

Articolo 86 Amministrazione dei beni comunali

Articolo 87 Bilancio comunale

Articolo 88 Rendiconto di gestione

Articolo 89 Controlli di gestione

Articolo 90 Revisori dei conti

Articolo 91 Servizio di tesoreria

CAPO II

APPALTI E CONTRATTI

Articolo 92 Procedure negoziali

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

Articolo 93 Entrata in vigore dello statuto e sue modifiche

Articolo 94 Regolamenti comunali

 


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Art. 1

Denominazione e dicitura giuridica

1.   Il Comune di Scerni è Ente Territoriale Autonomo a prevalente vocazione agricola ed artigianale.

2.   E’ ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3.   Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, che viene svolta nell’ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4.   E’ titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2

Stemma – gonfalone

Lo stemma del Comune di Scerni è costituito da una torre merlata di colore rosso su uno sfondo azzurro. Esso è rappresentato al centro del Gonfalone bicolore, rosso e azzurro, sovrastata da una corona e cinto da due ramoscelli uno di ulivo e l’altro di quercia.

Art. 3

Territorio

Il Comune di Scerni comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede municipale sita in Via IV Novembre n. 16. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli Organi e Commissioni Comunali. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari con deliberazione della Giunta Municipale, potranno essere autorizzate riunioni degli Organi e Commissioni in altra sede.

Capoluogo del Comune è l’abitato in cui si trova la sede del Comune.

Art. 4

Lo statuto

1.   Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dal TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del richiamato TUEL.

2.   Lo Statuto concorre a garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all’attività politico-amministrativa del Comune.

3.   Il Consiglio Comunale si impegna ad adeguare i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile.

Art. 5

Principi ispiratori

Il Comune di Scerni:

1.   Fonda la propria azione sul rispetto dei principi di libertà, uguaglianza e di giustizia sociale indicati dalla Costituzione.

2.   Afferma i valori essenziali dell’uomo, quali il rispetto della persona, la difesa della vita, la cooperazione, l’amicizia e la solidarietà.

3.   Promuove iniziative tendenti alla crescita morale, sociale, politica ed economica di tutti i cittadini, qualunque sia la loro provenienza, lo stato sociale, la fede religiosa e il credo politico.

4.   Contribuisce a rimuovere gli ostacoli che determinano stati di bisogno tra i suoi abitanti, e che favoriscono l’emarginazione degli strati più deboli presenti all’interno della comunità.

5.   Riconosce nella pace il diritto fondamentale dei popoli. Promuove la cultura dei diritti umani; incentiva iniziative di studio, di cooperazione, di ricerca e di informazione. Previene, inibisce e condanna ogni manifestazione di intolleranza e di razzismo e considera l’unità nazionale un valore culturale e morale irrinunciabile.

6.   Tutela e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e delle tradizioni locali.

7.   Riconosce, nel rispetto del pluralismo, le libere forme associative e le libere associazioni di volontariato, nonché le fondazioni, i comitati, ed orienta la propria azione politico-amministrativa alla promozione e valorizzazione degli organismi di partecipazione e cooperazione.

8.   Favorisce l’attività culturale e sportiva come diritto imprescindibile di ogni cittadino e quale fattore di crescita etico-sociale, nonché idonea ed efficace strategia di prevenzione dei fenomeni di emarginazione sociale.

9.   Nel rispetto dei principi costituzionali, riconosce la funzione e il ruolo dei sindacati più rappresentativi su scala nazionale, nonché le altre espressioni sindacali presenti territorialmente con le loro strutture.

10. Tutela la vita umana, la persona e la famiglia, promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Garantisce il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

11. Promuove l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e l’effettiva partecipazione alla vita della città dei portatori di handicap e degli anziani.

12. Riconosce la funzione dell’educazione sanitaria, opera per promuovere lo stato di salute ad ogni membro della comunità, per prevenire l’insorgere delle malattie, per curare gli ammalati e, nel rispetto dei loro diritti, si impegna a promuovere tutte le iniziative volte ad arginare l’inquinamento ambientale.

13. Promuove nei cittadini un’adeguata cultura della legalità sviluppando il senso di responsabilità di fronte ai problemi della comunità.

14. Favorisce ogni iniziativa atta a prevenire e a contrastare la criminalità organizzata nel proprio territorio e, nell’ambito delle leggi vigenti, opera per garantire la sicurezza di ogni singolo cittadino.

Art. 6

Pari opportunita’

Lo Statuto Comunale recepisce e fa proprie le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125, così come modificata dal D. Lgs. n. 296 del 23.5.2000 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso dipendenti.

Art. 7

Programmazione e partecipazione

1.   Il Comune per realizzare i propri principi ispiratori assume il metodo e gli strumenti della programmazione e della progettualità in raccordo con altri enti e istituzioni comunali, provinciali, regionali, statali e comunitari e delle organizzazioni politiche, sociali ed economiche presenti sul territorio.

2.   Il Comune riconosce e valorizza il diritto degli interessati, degli utenti, delle organizzazioni sociali e delle associazioni di titolari di interessi collettivi a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all’indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività delle associazioni.

3.   Ai cittadini è assicurato il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nello Statuto.

4.   Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, con l’accesso alle informazioni e agli atti in possesso dell’ente, ad eccezione di quelli considerati riservati per disposizioni di legge o di regolamento; garantisce un’informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Art. 8

Il Comune e l’Europa

1.   Il Comune di Scerni, nella prospettiva di un’Europa politicamente, economicamente e socialmente unita, aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costituzione dell’Unione Europea e al superamento delle barriere fra popoli e culture diverse.

2.   Ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Comune promuove e riconosce il diritto dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti a partecipare alla vita attiva del Comune secondo gli stessi principi e forme previsti per i propri cittadini.

TITOLO II
FUNZIONI

CAPO I

Art. 9

Funzioni statali e regionali

1.   Il Comune gestisce servizi propri ai sensi del presente Statuto.

2.   Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3.   Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale ad esso affidate dalla legge.

4.   Il Comune si impegna:

a)   ad esercitare le funzioni amministrative che ad esso vengono delegate dalla Regione a condizione che siano assicurate le risorse necessarie nell’ambito degli stanziamenti concordati con l’atto della delega.

b)  a consentire alla Regione di potersi eventualmente avvalere degli uffici e delle strutture comunali, secondo principi e modalità in precedenza concordati.

Art. 10

Funzioni nel settore della sanità

1.   Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2.   Nello svolgimento dell’attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini, predisponendo controlli per prevenire anche l’inquinamento da onde elettromagnetiche.

3.   Il Comune, qualora ne sia accertata la necessità può richiedere ai competenti organi sanitari l’autorizzazione all’istituzione sul proprio territorio di ambulatori e consultori per l’assistenza alla maternità e all’infanzia, agli anziani e agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

Art. 11

Funzioni nel settore dei servizi sociali

1.   Il Comune svolge tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali ovvero tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà incontrate dai cittadini, in attuazione della normativa nazionale sul decentramento amministrativo e dalla normativa regionale di riferimento.

2.   Al Comune sono attribuiti i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso della Provincia e/o di altri Enti sovracomunali.

3.   Il Comune nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili esercita le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

a)   minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b)  giovani;

c)   anziani;

d)  famiglia;

e)   portatori di handicap, non vedenti e audiolesi;

f)   tossicodipendenti ed alcool-dipendenti;

g)   invalidi civili.

4.   Il Comune si avvale, nell’esercizio delle predette attività, dell’opera e dei servizi socio-assistenziali del Comune e di eventuali associazioni di volontariato o di solidarietà, riconosciute.

Art. 12

Funzioni nel settore dell’istruzione scolastica

1.   Il Comune, per quanto concerne le scuole materne, elementari e medie, ha competenza specifica, ai sensi dell’art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998 per:

a)   l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b)  la redazione di piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c)   i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d)  il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;

e)   la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;

f)   le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;

2.   Il Comune, anche in collaborazione con la Comunità Montana, la Provincia e l’Ente Regione, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria  competenza, esercita, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a)   istruzione degli adulti;

b)  interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c)   azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione anche in favore di extracomunitari;

d)  azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e organi di scuola;

e)   interventi perequativi;

f)   interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;

g)   diritto allo studio e formazione professionale.

Art. 13

Funzioni nel settore dello sviluppo economico

1.   Il Comune, nel rispetto della vigente normativa di settore, svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

a)   Artigianato, Industria, Fiere, Mercati e Commercio;

b)  Turismo, Sport, Promozione Culturale, Beni Culturali, Istruzione Scolastica;

c)   Agricoltura e Foreste.

2.   Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3.   Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

4.   Sviluppa le attività agricole, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle colture sul proprio territorio.

5.   Promuove e incentiva le attività finalizzate allo sviluppo del commercio.

6.   Valorizza le risorse della comunità locale promovendo lo sviluppo ed offrendo a tal fine ai giovani idonee opportunità per estrinsecare le proprie potenzialità lavorative.

Art. 14

Funzioni in materia di edilizia, di tutela dell’ambiente
e del patrimonio storico e artistico

1.   Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali.

2.   Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3.   Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4.   Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

5.   Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6.   Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

7.   Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo, in sede di circolazione, dell’inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.

8.   Tutela il patrimonio storico, artistico e paesistico-ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività.

9.   Nell’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 15

Promozione dello sport e del tempo libero

1.   Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2.   Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni.

3.   I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dall’apposito regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Art. 16

Albo pretorio

1.   Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2.   La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3.   L’affissione degli atti sarà curata da un messo comunale che ne dovrà attestare l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Art. 17

Organi

1.   Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2.   Agli organi di governo è affidata la rappresentanza democratica della comunità locale e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell’ambito della legge.

Art. 18

Definizione

1.   Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità locale, della quale individua e interpreta bisogni ed interessi generali.

2.   Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3.   Costituiscono espressione democratica del Consiglio Comunale: i Gruppi Consiliari, i Capogruppo consiliari, le Commissioni consiliari; la conferenza dei Capigruppo.

Art. 19

Competenze del Consiglio

1.   Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

2.   Il Consiglio ha comunque competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a)   statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salvo l’ipotesi di cui all’articolo 48 comma 3 del TUEL (regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi);

b)  programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c)   convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d)  istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

e)   assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f)   istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g)   indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h)   contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i)    spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j)   acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k)  definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3.   Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

4.   Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 20

Linee programmatiche dell’azione di governo

1.   Il Sindaco, con la collaborazione degli assessori, definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le illustra al Consiglio entro trenta giorni dall’insediamento dello stesso.

2.   I Gruppi Consiliari concorrono alla definizione delle linee programmatiche attraverso la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio nei successivi venti giorni.

3.   Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la trattazione in Consiglio. E’ approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con unica votazione per appello nominale.

4.   Il documento approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e il riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

5.   Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l’azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

6.   La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri di bilancio;

Art. 21

Adunanze del consiglio

1.   Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi per i quali il regolamento prevede che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico, o per la riservatezza della sfera privata delle persone.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati, oltre il Sindaco. (9 componenti). Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno cinque consiglieri assegnati, oltre il Sindaco. (6 componenti).

2.   Le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga diversamente. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

3.   Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4.   Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice: risulterà eletto che avrà riportato il maggior numero di voti. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, risultano nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto quello più anziano di età.

5.   Ogni proposta sottoposta all’esame del Consiglio, corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del TUEL, deve essere depositata presso la Segreteria nei modi previsti dal regolamento.

Art. 22

Funzionamento del Consiglio

Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi quadro:

-    della regolarità della convocazione e della riunione;

-    della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento;

-    della attività delle Commissioni, ove costituite;

-    della partecipazione del Segretario alle sedute;

-    del rispetto dei diritti dei consiglieri specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte, della garanzia e della partecipazione delle minoranze;

-    del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.

Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

Art. 23

Poteri di controllo politico-amministrativo

1.   Il Consiglio esercita il potere di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, ed in ogni caso mediante:

a)   l’utilizzo dell’attività di collaborazione del Revisore dei Conti e del referto dello stesso in caso di gravi irregolarità;

b)  l’esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della Giunta di cui all’art. 227 e segg. del TUEL.

Art. 24

Elezioni, composizione, convalida e durata

1.   Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del TUEL.

2.   Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da sedici consiglieri.

3.   L’elezione, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

4.   I consiglieri, in applicazione dell’art. 43 comma 4 del TUEL, decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio; la decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo le norme previste per la dichiarazione di incompatibilità (art. 69 del TUEL); a tal fine il consigliere è tenuto a motivare la propria assenza al Presidente del Consiglio personalmente o a mezzo del proprio capogruppo; il Presidente del Consiglio informa il Consiglio dell’assenza giustificata del Consigliere senza precisarne i motivi.

5.   I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

6.   La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.

7.   Il Consiglio adotta solo gli atti urgenti ed improrogabili durante il periodo che va dalla indizione dei comizi elettorali fino alla data delle elezioni e comunque di ordinaria amministrazione.

8.   In caso di rinnovo o di scioglimento del Consiglio, i consiglieri eletti negli incarichi esterni restano in regime di prorogatio fino alla loro sostituzione.

Art. 25

Presidente del Consiglio

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco ovvero in caso di assenza o impedimento dal Vice Sindaco che sia anche consigliere comunale. In caso di contestuale assenza del Sindaco o del Vice Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del TUEL, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma II dello stesso art. 73 del TUEL.

Art. 26

Commissioni

1.   Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2.   Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale assicurando la presenza delle minoranze. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, Segretario Comunale, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

3.   Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 27

Attribuzioni delle Commissioni

1.   Compito principale delle commissioni permanenti, ove costituite, è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2.   Compito delle commissioni temporanee, ove costituite, e di quelle speciali, è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3.   Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

-    la nomina del presidente della Commissione;

-    le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

-    forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazioni dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

-    metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 28

Rapporti tra il Sindaco ed il Consiglio

1.   All’inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all’Assessore o al consigliere delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai consiglieri.

2.   Il regolamento consiliare, di cui all’art. 38 comma 3 del TUEL, precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.

Art. 29

Indirizzi per le nomine

1.   Il Consiglio, in applicazione dell’art. 42 comma 2 lett. m del TUEL, è convocato in data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi di governo per formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservategli dalla legge.

2.   Nelle nomine e nelle designazioni sarà promossa la presenza di ambo i sessi. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del Sindaco medesimo.

Art. 30

Dimissioni e decadenza del Consigliere

1.   Le dimissioni dalla carica di consigliere, in applicazione dell’art. 38 comma 8 del TUEL, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale e di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2.   Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo.

3.   E’ causa di scioglimento del Consiglio Comunale la cessazione dalle cariche per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente dalla metà dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

4.   E’ causa di scioglimento anche la riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

5.   Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del TUEL.

Art. 31

Regolamento sul funzionamento

Le adunanze del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto sono disciplinate dal regolamento approvato a maggioranza assoluta (art. 38 comma 2 TUEL) che deve prevedere in particolare:

1.   L’attività del Consiglio Comunale si svolge in seduta ordinaria e straordinaria.

2.   Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto del bilancio.

3.   Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre lavorativi. In caso d’eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore.

4.   L’integrazione dell’ordine con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

5.   L’elenco degli argomenti deve essere affisso all’albo pretorio nei termini e modalità di cui al comma 3 e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

6.   Il deposito delle proposte ricomprese nell’ordine del giorno, corredate dei pareri di cui all’art. 49 del TUEL e di tutti i documenti necessari per essere esaminate, deve essere effettuato 24 ore prima della data di riunione.

7.   Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti, nonché le proposte di deliberazione delle tariffe da applicare per i servizi a domanda individuale e di cessione delle aree e fabbricati, sono depositate entro il 25° giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, anche presso l’ufficio di ragioneria a disposizione dei membri del Consiglio e nello stesso termine devono essere trasmesse ai Capigruppo Consiliari.

8.   L’eventuale costituzione, con criterio proporzionale, di commissioni Consiliari permanenti composte da 5 consiglieri, di cui tre di maggioranza e due di minoranza, aventi funzioni istruttorie in tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, la disciplina dei relativi poteri, l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

9.   I casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell’organo collegiale.

10. L’attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio:

-    alla Giunta;

-    a qualsiasi consigliere.

11. I modi dell’urgente discussione del referto di gravi irregolarità del revisore dei conti.

12. L’obbligo dei consiglieri eletti di costituirsi in gruppi e di comunicare per iscritto al Sindaco ed al segretario il nominativo del capogruppo entro dieci giorni dall’insediamento del Consiglio. Coloro che non intendono aderire al alcuno dei gruppi costituiti sono considerati, agli effetti dell’esercizio delle facoltà conferite dagli artt. 124 e 127 del TUEL, come appartenenti ad un gruppo misto il cui capogruppo, in mancanza di designazione, è individuato nel Consigliere anziano ai sensi dell’art. 40, comma 2 del TUEL. Un consigliere che dichiara la sua cessata appartenenza al gruppo politico di origine non può da solo costituire un gruppo misto.

13. Il segretario redige, comunque, un verbale che reca elementi essenziali quali la data, il luogo, l’ora di apertura e di chiusura dell’adunanza, dei punti principali delle discussioni, l’elenco dei presenti ad ogni singola votazione, il tipo di votazione adottato (palese o segreta), il numero dei voti favorevoli e contrari per ogni proposta, con l’ausilio di nastro magnetico.

14. La partecipazione obbligatoria alle sedute consiliari del Segretario, intesa quale capacità di intervento su tutti gli aspetti di legittimità dell’attività del consenso.

15. Le norme per garantire il pieno esercizio del diritto all’informazione del Consigliere, previsto dall’art. 43 del TUEL, in conciliazione con l’esigenza di speditezza ed efficienza dell’attività gestionale.

16. Modi di partecipazione alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche.

17. Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 32

Giunta Comunale

1.   La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei e necessari al raggiungimento degli obiettivi ed alle finalità dell’Ente orientando a tal fine l’azione degli apparati amministrativi.
In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non riservati al Consiglio e verifica al rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2.   L’attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3.   Riferisce annualmente al Consiglio sul proprio operato e svolge nei suoi confronti attività di impulso e di proposta.

Art. 33

Composizione e nomina

1.   La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di quattro e massimo di sei assessori, dei quali uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2.   Gli assessori sono scelti tra i consiglieri comunali, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3.   Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Municipale, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva dopo la convalida degli eletti.

4.   La cessazione dalla carica della Giunta e dei singoli assessori, la loro revoca ed i motivi di sospensione e di decadenza sono disciplinati dalla legge. In ogni caso la giunta resta in carica fino all’insediamento della nuova amministrazione, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, alla cura degli affari di ordinaria amministrazione e all’adozione di atti urgenti o improrogabili.

Art. 34

Il Vice Sindaco

1.   Il Vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 59 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

2.   In mancanza del Sindaco e/o del suo vice le funzioni vicarie vengono assunte dall’assessore più anziano di età.

Art. 35

Incompatibilità

1.   Oltre alle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa all’assessore, in ogni caso, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del proprio Comune.

2.   I componenti la Giunta professionalmente competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 36

Mozione di sfiducia

1.   Il voto negativo del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.   Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.   La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 37

Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1.   Gli Assessori cessano dalla carica per:

a)   morte;

b)  dimissioni;

c)   revoca;

d)  decadenza.

2.   Le dimissioni da membro della Giunta devono essere presentate per iscritto al Sindaco e devono considerarsi perfette ed efficaci immediatamente dalla protocollazione ed altresì irrevocabili, per il solo fatto della loro presentazione.

3.   Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro trenta giorni, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro i trenta giorni successivi.

Art. 38

Funzionamento della Giunta

1.   L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall’articolo successivo.

2.   La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

3.   Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4.   La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5.   Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6.   Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7.   Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dallo stesso.

8.   Ove ricorra un’urgenza tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio, la giunta può deliberare variazioni di bilancio da sottoporre, entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza, a ratifica del consiglio.

9.   La giunta, inoltre, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente statuto, adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

10. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e di promuovere l’attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi istituzionali, vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

Art. 39

Competenze della Giunta Comunale

1.   La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

2.   La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.

3.   La Giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

4.   In particolare, la Giunta adotta il piano esecutivo di gestione o il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

5.   La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

CAPO III

Art. 40

Il sindaco

1.   Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini rappresenta il Comune ed è il capo dell’Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo. E’ membro del Consiglio Comunale ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2.   Il Sindaco, presta, dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3.   Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

Art. 41

Elezione, durata in carica, motivi di cessazione

La elezione del Sindaco, le cause di sospensione e di cessazione dalla carica, nonché le modalità per la presentazione e per la votazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla Legge.

Art. 42

Funzioni quale organo del comune

1.   Il Sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e ne mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo.

2.   Il Sindaco:

a)   stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;

b)  nomina i componenti della giunta, può revocarli, e provvede alla loro sostituzione nei casi e nei modi previsti dalla legge;

c)   convoca e presiede la giunta comunale, e stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute;

d)  promuove e coordina l’azione dei singoli assessori, in attuazione delle determinazioni assunte dal consiglio e dalla giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’ente;

e)   può nominare il direttore generale, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

f)   sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al segretario ed al direttore generale;

g)   nomina i responsabili degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;

h)   indice le consultazioni referendarie comunali;

i)    ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell’ente in ogni stato e grado di giurisdizione; quando egli lo ritenga, può attribuire l’esercizio della rappresentanza ad assessori o a dirigenti, rilasciando loro specifica delega;

j)   può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

k)  adotta i provvedimenti necessari, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, quelli degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;

l)    verifica l’attuazione dei programmi di enti, aziende ed organismi promossi dal Comune, nonché la conformità della loro attività rispetto agli indirizzi delineati, riferendone periodicamente al consiglio comunale;

m)  provvede, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, entro il termine stabilito dalla legge.

n)   acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

o)  compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

p)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.

3.   Egli svolge altresì ogni altra funzione demandatagli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 43

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1.   Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a)   alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b)  alle emanazioni degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c)   allo svolgimento, in materie di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico informandone il Prefetto.

2.   Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Art. 44

Deleghe del Sindaco

1.   Il Sindaco ha facoltà di delegare con un suo provvedimento ad ogni assessore la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione di atti per definiti settori dell’attività comunale.

2.   Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3.   Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

4.   Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può avvalersi della collaborazione di uno o più Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza ed esecuzione degli atti.

Art. 45

Rappresentanza legale

1.   La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di area, nei casi previsti dalla legge.

2.   La rappresentanza in sede giudiziale, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, può essere delegata dal Sindaco al Responsabile di area o al segretario comunale, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

3.   Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi di governo del Comune.

4.   La giunta comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 46

Durata, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso

1.   Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e la persona che ha ricoperto per due mandati consecutivi la detta carica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

2.   In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3.   Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, in detto periodo, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

4.   Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

5.   Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 47

Norme di valorizzazione

1.   Il Comune favorisce lo sviluppo e le attività delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.

2.   In tal senso prevede che tali organismi prendano la denominazione di “consulte”, alle quali garantisce, nei limiti delle disponibilità delle strutture comunali un luogo per le riunioni delle assemblee e/o una sede per l’esplicazione delle loro attività e programmi.

3.   Tali organismi per poter fruire del sostegno del Comune, devono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto ed il programma che si intende realizzare.

Art. 48

Riunioni, assemblee e consultazione dei cittadini

1.   Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2.   L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3.   Il Consiglio comunale e la Giunta municipale possono deliberare la consultazione preventiva di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a)   per la formazione di comitati e commissioni;

b)  per dibattere problemi;

c)   per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

4.   La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati.

5.   La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, o alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

6.   Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 49

Diritto di istanza, reclamo

I cittadini residenti, singoli o associati, gli stranieri regolarmente soggiornanti, nonché coloro che hanno rapporti di lavoro o di studio sul territorio, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentele, disfunzioni e irregolarità.

Le istanze devono avere risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 50

Diritto di petizione e proposta

Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgersi, in modo associato, nel numero che sarà determinato dal regolamento sulla partecipazione, al Consiglio Comunale e alla Giunta per richiedere, motivando, l’assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l’adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l’integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali e quant’altro abbia comunque caratteristiche di rilevanza cittadina esclusa la materia tributaria.

I documenti di cui sopra sono comunque sottoposti entro 30 giorni all’organo di governo cittadino competente avvertendone il primo firmatario.

Art. 51

Referendum

1.   L’Istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale della intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenza operative.

2.   L’oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

a)   elezioni, nomine, revoche e decadenze;

b)  personale comunale o di enti, aziende o istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;

c)   tributi, tariffe, bilanci, mutui e prestiti, contributi ed agevolazioni, sanzioni amministrative;

d)  piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

e)   statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi e degli uffici comunali.

3.   Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su proposta di almeno i 2/3 dei Consiglieri e di 1/5 degli elettori.

4.   I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta all’anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale, non in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5.   Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, non può essere indetto il referendum e vengono differiti quelli non ancora effettuati.

6.   La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli elettori aventi diritto all’elezione del Consiglio Comunale.

7.   Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alle risposte affermative siano superiori ai voti validi attribuiti alle risposte negative.

8.   Le restanti norme per l’indizione, l’ammissibilità, l’organizzazione e l’attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell’apposito regolamento.

Art. 52

Operatività del referendum consultivo

1.   Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio ed alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

Le decisioni dell’organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dalla indicazione consultiva. L’organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatesi nei contrapposti risultati complessivi.

CAPO II

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 53

Pubblicità degli atti amministrativi

1.   Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 54

Il diritto di informazione e di accesso

1.   Tutti i cittadini hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento secondo le disposizioni di legge vigenti.

2.   Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l’amministrazione – mediante l’ordinamento degli uffici e dei servizi – conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

3.   L’Amministrazione si riserva di costituire, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

4.   Il Comune garantisce – mediante il Regolamento – ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle domande progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

5.   L’eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l’accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

6.   Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici alle organizzazioni del volontariato e alle Associazioni in genere.

7.   L’apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 55

Il difensore civico

1.   L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere all’istituzione del difensore civico qualora se ne ravvisi la necessità.

2.   Nel caso di istituzione di tale organo si osserveranno le seguenti disposizioni:

a)   Al Difensore Civico, organo di garanzia della imparzialità, della trasparenza e del buon andamento della Amministrazione Comunale, spetta di segnalare, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati.

b)  Il Difensore Civico cessa contemporaneamente al Consiglio Comunale che ne ha deliberato la elezione. Rimane, tuttavia, in carica, fino alla nomina del successore.

REQUISITI

c)   Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni mediante votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati;

d)  Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità con la carica di consigliere comunale, non avere carichi penali pendenti ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio. Dovrà essere in possesso di diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune. Il Difensore civico è eletto entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei prescritti requisiti previsti dalle norme statutarie, che a seguito di avviso pubblico, da pubblicarsi entro 30 giorni dall’insediamento, abbiano presentato relativa istanza con allegato curriculum vitae.

INCOMPATIBILITA’

e)   I Consiglieri Comunali, gli assessori, il sindaco, il segretario comunale, i componenti del Consiglio Regionale, Provinciale, gli amministratori, consulenti o dipendenti di Enti, Istituzioni, Aziende che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che, comunque, ricevono da esso sovvenzioni continuative, non sono eleggibili a Difensore Civico.

f)   Per quanto non previsto, si applicano le norme sull’ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

INDENNITA’

g)   Al Difensore Civico è attribuita una indennità di carica in misura pari a quella stabilita dalla legge statale per l’Assessore Comunale.

FUNZIONI

h)   Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri. Egli deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. Il difensore civico deve relazionare entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio comunale sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi di inerzia, ritardi, irregolarità, formulando osservazioni e suggerimenti.

i)    Il difensore civico ha il compito di intervenire in caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso alla documentazione amministrativa su richiesta del soggetto interessato di riesaminare la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto per gli effetti di cui al comma 4, dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

j)   Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni di cui all’art. 127, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo.

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I

Art. 56

Strumenti associativi e di cooperazione

Il Comune per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dagli artt. 30 e segg. del TUEL, i seguenti strumenti:

-    La convenzione con altri Comuni e/o con la Provincia;

-    Il consorzio tra Comuni e/o con la partecipazione della Provincia;

-    L’accordo di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici.

Art. 57

Collaborazione fra comune e provincia

1.   Il Comune, nell’esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi della vigente norma, ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.

2.   Il Consiglio Comunale, in sede di formazione dei programmi dell’ente, individua, per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del TUEL, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene che debbano essere realizzate, opportunamente motivando.

Art. 58

Collaborazione fra enti locali

1.   Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con gli altri Comuni, con la Provincia, quale mezzo per svolgere in modo più efficiente quelle funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche sociali ed economiche, si prestano ad una gestione unitaria con altri enti, realizzando economie di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

2.   Il Comune inoltre svolge la propria attività programmatoria, socio-economica e di pianificazione territoriale per l’attuazione dei programmi regionali nell’ambito dei criteri proposti e nel rispetto delle procedure fissate dalla legge regionale.

Art. 59

Forme di collaborazione

1.   Sono utilizzate a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno da soddisfare, le forme previste dagli artt. 112 e segg. del TUEL con l’osservanza, per le convenzioni, anche delle disposizioni contenute nell’art. 11 commi 2 e 5 della L. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 60

Consorzi

1.   Viene confermata l’opportunità di perseguire la forma Consortile per i servizi che il Consiglio Comunale stabilirà necessari al fine di conseguire una migliore efficienza ed economicità nella gestione.

2.   Nella convenzione, prevista dall’art. 31 del TUEL, un’apposita clausola disciplinerà i rapporti fra gli enti in caso di scioglimento del Consorzio che può avvenire per decisione della maggioranza degli enti partecipanti nonché in caso di recesso singolo anche in considerazione della negatività dell’attività gestionale del consorzio stesso.

Art. 61

Conferenza dei servizi ed accordi di programma

1.   La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate alla conclusione di accordi di programma secondo le modalità e le procedure di cui all’art. 34 del TUEL, e successive modifiche ed integrazioni costituiscono un modo ordinario per questo Comune di affrontare la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedono, tuttavia, per la loro realizzazione, l’azione integrata e coordinata di altri Enti pubblici.

2.   La conferenza dei servizi può essere indetta:

a)   Quando una pluralità di interessi pubblici confluiscono in un unico procedimento (art. 14 comma 1° L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni);

b)  Quando l’amministrazione vuole acquisire intese, su questioni e/o problematiche poste da altre Amministrazioni pubbliche (art. 14, comma 2);

c)   Quando più Amministrazioni sono competenti ad esprimere il consenso per l’esercizio di attività di privati (art. 14 c. 3 ter);

d)  Quando si sia in presenza di più procedimenti amministrativi connessi e coinvolgenti interessi perseguiti da più amministrazioni (art. 13 e 14 bis).

3.   Compete al Sindaco l’iniziativa di promuovere la Conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma con cui assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

4.   L’accordo di programma è approvato con atto formale ai sensi dell’art. 34 comma 4 del TUEL ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

5.   Ove l’accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6.   L’approvazione dell’accordo di programma relativo a progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzati i relativi finanziamenti, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7.   Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alla disciplina generale dell’accordo di programma, ex art. 34 del TUEL e della conferenza dei servizi, ex art. 14 – 14 bis – 14 ter – 14 quater – 15 della L. 241/90 come modificati ed introdotti dalla L. 127/97 (art. 17 c. 1-11) e degli artt. 9,10,11,12, e 14 della L. 340 del 24.11.2000.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

Art. 62

Qualificazione e caratteristiche

1.   I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.   La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l’utente.

3.   Il Sindaco può promuovere periodicamente la conferenza dei servizi pubblici locali.

Art. 63

Linea di gestione dei servizi

1.   Nell’ambito delle alternative di gestione elencate nell’art. 113 del TUEL, il Comune promuove e ricerca la collaborazione dei privati quando questa consenta di perseguire realizzazioni e gestione di servizi le cui dimensioni economiche e operative e/o le particolarità tecniche non consiglino la gestione in economia o a mezzo istituzione o Azienda speciale.

Art. 64

Revisione programmata delle gestioni in atto
Società per azioni a responsabilità limitata

1.   Sei mesi prima della scadenza dei contratti in atto per l’affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, si deve procedere ad una riconsiderazione della forma di gestione in relazione alle indicazioni contenute nell’articolo precedente verificando periodicamente la possibilità di privilegiare il ricorso a società con prevalente capitale pubblico locale.

2.   L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentanza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3.   Il Consiglio Comunale sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4.   I consiglieri non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5.   Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

6.   Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni e a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

7.   Il Consiglio Comunale può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

CAPO II

Art. 65

Istituzione

1.   L’istituzione, ove venga costituita, è organo strumentale del Comune diretto all’esercizio di uno o più servizi sociali, culturali e educativi dotato di autonomia gestionale e contabile nell’ambito delle norme di cui all’art. 114 del TUEL e di questo Statuto.

2.   Le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, l’eventuale quota partecipativa dell’utente, il conferimento di beni immobili e mobili e di personale e quant’altro necessario per disciplinare il funzionamento dell’organo, sono determinate dall’apposito regolamento che deve garantire l’autonomia gestionale dell’istituzione, l’esercizio sulla stessa della vigilanza dell’ente, la verifica dei risultati di gestione e l’osservanza dell’obbligo tra costi, ricavi e trasferimenti.

3.   Gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli meramente esecutivi, sono inviati alla Giunta Comunale entro cinque giorni dall’adozione.

4.   La Giunta, qualora rinvenga irregolarità per violazione di legge, di norme statutarie o degli atti fondamentali, e degli indirizzi del Consiglio Comunale, li rinvia per l’adeguamento. In mancanza l’atto è approvato con deliberazione della Giunta.

5.   I regolamenti disciplinanti il funzionamento degli organi di gestione dell’istituzione sono approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 66

Organi dell’Istituzione

1.   Il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione è costituito da cinque componenti di cui almeno due scelti fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati.

2.   Non possono esser nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere o Assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 67

Nomina degli Organi dell’Istituzione

1.   Sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione, nonché alla designazione del Direttore che deve essere individuato fra i dipendenti di qualifica non inferiore alla Cat. D di area amministrativa in relazione all’importanza ed alle dimensioni del servizio o dei servizi affidati all’istituzione.

2.   Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, nella sua prima seduta.

Art. 68

Revoca degli amministratori

1.   Alla revoca del Presidente e dei membri provvede il Sindaco su proposta dell’Assessore delegato al controllo del settore in cui l’istituzione opera.

2.   Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

Art. 69

Finanziamenti

1.   Il Consiglio Comunale, prima di esaminare il bilancio preventivo del Comune, definisce, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo annuale dell’istituzione, determinando l’entità dei trasferimenti.

2.   Il bilancio dell’istituzione è allegato al bilancio comunale.

Art. 70

Contabilità

1.   L’istituzione pone in essere una propria contabilità economica-finanziaria che viene gestita dalla ragioneria comunale.

2.   I risultati della gestione sono esposti nel rendiconto annuale che diviene parte integrante del rendiconto generale del Comune.

Art. 71

Revisore dei Conti

1.   Il Revisore dei Conti del Comune ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell’istituzione, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione, attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione autonoma, riservando apposito capitolo nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo del Comune alla attività dell’Istituzione, esprimendo nei confronti di essa eventuali rilievi e proposte tendenti a migliorare la produttività e l’efficienza stessa.

CAPO III

Art. 72

Azienda speciale

1.   Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2.   Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3.   I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche ad di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 73

Struttura delle aziende speciali

1.   Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2.   Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3.   Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4.   Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dall’art. 4 del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

5.   Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

6.   Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7.   Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

CAPO IV

Art. 74

Gestione in economia e affidamento in concessione a terzi

1.   Quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’Istituzione o un’Azienda i servizi pubblici sono gestiti in economia. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

2.   Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici sono affidati con gara a evidenza pubblica in concessione a terzi. I rapporti tra il Comune e i gestori dei servizi pubblici sono regolati da contratti di servizio; in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al Comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica  dell’Ente locale, le conseguenze degli adempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell’Ente locale.
La gara, nel rispetto degli standards qualitativi e quantitativi previsti dalle carte dei servizi, è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo del servizio medesimo.

CAPO V

Art. 75

Società a prevalente capitale pubblico locale e società partecipate

1.   Qualora in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2.   Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse e il Comune, prevedendo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al Comune.

3.   Nei casi e per le finalità previste dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comune può, altresì, costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale. L’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo che la nomina di almeno un componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al Comune.

4.   Per le suddette nomine opera la deroga stabilita dall’art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 76

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1.   Il Comune sviluppa rapporti con gli enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

Art. 77

Rinvio e regolamento

1.   Per quanto non previsto nel presente titolo saranno adottati appositi regolamenti per il funzionamento degli stessi.

TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I

Art. 78

Principi strutturali ed organizzativi

1.   L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)   organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)  analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c)   individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 79

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.   L’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Scerni è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai responsabili dei servizi.

2.   Il regolamento sull’ordinamento  di cui al comma 1 stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun Responsabile dei servizi e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale - Direttore Generale e gli organi elettivi.

3.   Gli uffici ed il personale sono organizzati secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, e di assicurare all’azione amministrativa speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza.

4.   L’articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate avendo riguardo alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi.

5.   Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti e delle loro attitudini alla qualificazione, riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell’organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro, ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.

6.   Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici sono stabiliti sulla base delle esigenze dell’utenza. L’amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

7.   Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.

Art. 80

Il segretario comunale

1.   Il segretario comunale, dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali, è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all’apposito Albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2.   Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente con riferimento ai principi costituzionali di legalità e di imparzialità dell’azione amministrativa. In particolare, il segretario:

a)   sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività sotto il profilo giuridico-amministrativo;

b)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

c)   può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

d)  esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco ovvero attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti comunali;

e)   studia i problemi di organizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;

f)   partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;

g)   svolge funzioni di direttore generale se conferitegli dal Sindaco;

h)   provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;

i)    è componente del comitato dei garanti per l’ammissibilità dei referendum;

j)   è componente del nucleo di valutazione.

Art. 81

Il Direttore Generale

1.   Qualora al segretario comunale siano state conferite le funzioni di Direttore Generale:

a)   egli sovrintende alla gestione dell’Ente provvedendo, in applicazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, perseguendo il raggiungimento di livelli ottimali di efficacia dell’azione amministrativa e di efficienza della struttura burocratica.

2.   Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a)   verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

b)  studia i problemi concernenti le nuove tecniche e metodologie di lavoro, con la conseguente formalizzazione di progetti ed adozione di disposizioni volte ad assicurare l’osservanza dei criteri di speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi/benefici;

c)   predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

d)  esamina annualmente, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione delle risorse umane, e dispone eventuali processi di mobilità intersettoriale in relazione agli obiettivi predeterminati dall’amministrazione;

e)   rappresenta il Comune in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

f)   esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco ovvero attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti comunali.

3.   Per le finalità di cui al precedente comma al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi.

Art. 82

I responsabili degli uffici e dei servizi

1.   I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le indicazioni impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

2.   Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta.

Art. 83

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1.   I responsabili degli uffici e servizi, oltre a svolgere i compiti previsti dalla legge, svolgono le funzioni indicate nell’apposito regolamento degli uffici e dei servizi.

2.   Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

3.   Nell’ambito delle materie di propria competenza i Responsabili dei servizi individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all’emanazione di provvedimenti amministrativi.

4.   Salvo diversa previsione regolamentare i Responsabili dei servizi hanno facoltà di delegare l’esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le aree cui sono preposti.

TITOLO VIII

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA’

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 84

Ordinamento

1.   L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2.   Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare dell’autonomia finanziaria fondato su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.   Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 85

Attività finanziaria del comune

1.   Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2.   I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3.   Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4.   La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto della normativa vigente, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.

5.   Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 86

Amministrazione dei beni comunali

1.   Il competente servizio cura la conservazione e provvede annualmente all’aggiornamento degli inventari dei beni del demanio e del patrimonio la cui valutazione deve essere effettuata secondo i criteri dettati dall’art. 230 del TUEL.

2.   I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in fitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3.   Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 87

Bilancio comunale

1.   La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario.

2.   Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3.   Gli impegni di spesa, per esser efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

4.   All’approvazione del bilancio dovrà provvedersi da parte del Consiglio Comunale entro un termine non superiore a cinquanta giorni dalla data di scadenza di quello prescritto per tale adempimento.

Art. 88

Rendiconto di gestione

1.   I fatti gestionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2.   La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti.

Art. 89

Controlli di gestione

1.   Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal vigente TUEL, dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

2.   Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3.   Per l’organizzazione dei controlli interni si tiene conto di quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore.

Art. 90

Revisori dei conti

1.   Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2.   L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per gravi inadempienze nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3.   L’organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale sulla funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente, esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati nonché sulle variazioni di bilancio, effettua le verifiche di cassa ed attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanza della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione.

4.   Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5.   L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6.   L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 91

Servizio di tesoreria

1.   Il Comune dispone di un servizio di tesoreria che comprende:

a)   La riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori, sulla base di ordini di incasso e di liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b)  La riscossione di qualsiasi altra somma spettante al Comune, di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione entro cinque giorni;

c)   Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d)  Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2.   I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione; il regolamento definisce altresì, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria.

CAPO II

APPALTI E CONTRATTI

Art. 92

Procedure negoziali

1.   Il Comune, per il perseguimento dei suo fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2.   La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall’organo politico:

a)   Il fine che con il contratto s’intende perseguire;

b)  L’oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;

c)   Le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3.   Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Art. 93

Entrata in vigore dello statuto e sue modifiche

1.   Il presente statuto, espletata la prescritta procedura, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, affisso all’albo comunale ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.   Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

3.   Le modifiche allo statuto sono apportate, a norma di legge, con le medesime modalità prescritte per la sua approvazione.

4.   Non può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale alcuna modifica statutaria, salvo che non derivi da mero adeguamento allo “ius superveniens”.

Art. 94

Regolamenti comunali

1.   Salvo diverse disposizioni di legge, il consiglio, entro dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione dello statuto, adotta i regolamenti di competenza.

2.   I regolamenti vigenti all’entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all’approvazione dei nuovi.

3.   Il Segretario Comunale appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

4.   E’ abrogato lo Statuto Comunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nella seduta del 24.3.1994 n. 36 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 10 del 13.6.1995.